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Decisione

36.2017.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 aprile 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che seguono, che l’interessato non può in ogni caso far valere la

propria buona fede ai sensi dell’invocato art. 27 LPGA.

L'art. 27

della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi

delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono

tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito

ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei

confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o

adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose,

il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne

la tariffa.

3 Se un assicuratore

constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni

di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

La norma

sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere

collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto

soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò

che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA

C 192/04 del 14 settembre

2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV

Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;

STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG

und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E.

Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,

Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé

par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).

Il capoverso 1 dell’art.

27 LPGA prevede dunque un obbligo di informazione generale e permanente nei

confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire

unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a

cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi,

direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9

maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.= SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31;

DLA 2002 pag. 194).

Per quanto attiene al

diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che

ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca,

gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007

pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza

dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche

da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA.

Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve

riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

L’assenza di informazioni

in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla

legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto

un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione

erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto

l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale

non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante

dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo la giurisprudenza

un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare

l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge

se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di

determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria

competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c)

l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza

dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta

egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da

quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro

giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e

rispettivi rinvii).

Questi principi si

applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c)

dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha

avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era

talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza

8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009

consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

2.8. In

concreto i ricorrenti affermano che l’assicurato è venuto a conoscenza della

possibilità di essere esonerato dall’obbligo assicurativo solo nell’ambito di

un colloquio con un conterraneo grazie al quale avrebbe poi inoltrato la

richiesta di esonero, accolta il 26 maggio 2014.

I

Considerandi

ricorrenti non sostengono che l’assicuratore avrebbe fornito informazioni

errate o non avrebbe dato seguito ad una richiesta di informazioni. Essi fanno invece

valere che sarebbe stato compito della convenuta, spontaneamente, rendere

attento l’assicurato circa le possibilità di esonero, ritenuto che si trattava

di un pensionato proveniente dall’estero al beneficio della sola rendita

pensionistica italiana.

In primo luogo va

evidenziato che la cassa cantonale di compensazione tramite l’Istituto delle

assicurazioni sociali, ossia l’autorità competente a decidere circa l’esonero

dall’obbligo assicurativo, fornisce quell’informazione generale ed astratta,

esatta dall’art. 27 cpv. 1 LPGA, tramite la pubblicazione delle norme e

segnatamente dei motivi di esonero nel Foglio Ufficiale fino al 2009 (FU

10/2003 del 4 febbraio 2003 pag. 833 e seguenti; FU 8/2004 del 27 gennaio 2004

pag. 634; FU 6/2005 del 21 gennaio 2005 pag. 466; FU 15/2006 del 21 febbraio

2006.

pag. 1166; FU 11/2007 del 6 febbraio 2007 pag. 989 e seguenti; FU 23/2008

del 18 marzo 2008 pag. 2190 e seguenti; FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag. 2359)

e tramite internet dal 2010 (http://www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Informazioni_

periodiche_2010.htm).

L’assicurato

in presenza di una pubblicazione su un organo ufficiale, rispettivamente nel

sito internet dell’autorità competente, non può pertanto far valere di non aver

ottenuto quell’informazione generale ed astratta cui aveva

diritto in virtù dell’art. 27 cpv. 1 LPGA.

Spettava

semmai all’assicurato, sulla base dell’informazione ottenuta tramite il Foglio

Ufficiale o tramite il sito internet, rivolgersi alla Cassa per ottenere

maggiori ragguagli circa il suo obbligo assicurativo, rispettivamente circa

l’esonero dall’affiliazione in Svizzera alla LAMal.

In

secondo luogo va evidenziato che l’interessato già nel 2009 faceva capo al

medesimo legale che lo rappresenta nella presente causa (cfr. doc. E, e-mail del

21.

ottobre 2009 dell’avv. RA 1 ad un funzionario dell’assicuratore convenuto: “[…]

dando seguito al colloquio telefonico odierno le trasmetto il documento del

signor RI 1 che, a seguito di un incontro avuto con il dott. __________, ha

deciso di affiliarsi alla vostra cassa. La prego pertanto trasmettermi tutta la

documentazione necessaria nonché una conferma di affiliazione da produrre nelle

opportune sedi […]” [doc. E]). Egli avrebbe di conseguenza potuto attingere

le informazioni necessarie presso il suo legale.

Inoltre,

rilevato l’alto numero di persone che entrano ed escono dalla Svizzera ogni

anno, non può essere richiesto all’assicuratore che, in assenza di una domanda

di informazioni specifiche circa l’obbligo assicurativo nel nostro Paese, per

un cittadino qui residente, coadiuvato da un avvocato (cfr. doc. E) venga

puntualmente verificata ogni ipotesi di esonero. Se infatti è vero che nel

permesso “B” dell’interessato, 70enne all’epoca della richiesta di

affiliazione e che proveniva dall’estero, figura “senza l’esercizio di un’attività

lavorativa” (doc. B), d’altra parte va rilevato che l’insorgente non ha

indicato alla convenuta di non beneficiare di una rendita svizzera.

Va

infine evidenziato che Eugster, in SBVR, Soziale Sicherheit, 3a

edizione 2016, Krankenversicherung, pag. 810, n. 1364, con riferimento tuttavia

ad una fattispecie diversa (sentenza K 149/05 del 3 maggio 2006, in cui

all’assicurato era stato chiesto, retroattivamente, di pagare la differenza tra

il premio dovuto in virtù del nuovo domicilio [Canton Ginevra] e quello pagato

secondo la tariffa del vecchio domicilio [Canton Berna] e che non aveva informato

l’assicuratore del trasloco) sostiene che l’inattività dell’assicuratore in

presenza di una situazione illegale solo eccezionalmente motiva la protezione

della buona fede: l’assicuratore deve essere stato reso attento circa la

violazione della legge ed averla tollerata (“ […] Untätigkeit des Versicherers angesichts einer gesetzwidrigen Lage

begründet nur ausnahmsweise Vertrauensschutz; er muss auf die Gesetzwidrigkeit

aufmerksam gemacht worden sein und diese anschliessend geduldet haben [EVG K

149/05 E. 6;…]”).

In

concreto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’assicurato non può essere

tutelato nella sua buona fede e l’art. 27 LPGA non trova di conseguenza

applicazione.

2.9

Gli insorgenti chiedono l’edizione dell’intero incarto

dell’assicuratore e richiamano il ricorso di cui alla procedura 36.2017.13 (doc.

I e X).

Con l’ordinanza

del 25 gennaio 2017 il giudice delegato del TCA ha assegnato all’assicuratore

un termine di 20 giorni per presentare la risposta di causa “unitamente

all’incarto completo” (doc. II). Con risposta del 21 febbraio 2017 la

convenuta ha prodotto la documentazione richiesta, elencandola a pag. 5 (doc.

V). I ricorrenti non sostengono che vi sia documentazione mancante, né questo

Tribunale ha motivo di ritenerlo. Ne segue che la cassa ha dato seguito alla

richiesta degli insorgenti.

Questo TCA ha

inoltre preso in considerazione anche il contenuto del parallelo ricorso della

moglie del defunto RI 1 di cui all’incarto 36.2017.13.

Il Tribunale,

ritenuto che, in seguito agli accertamenti eseguiti, i fatti sono stati

comprovati e nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe modificare

tale apprezzamento, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (sentenza

9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti