36.2017.14
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5 aprile 2017Italiano22 min
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2017.14
cs
Lugano
5 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 dicembre 2016 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1939
e deceduto il __________ 2016 (doc. III/1), al beneficio di un permesso “B”
dal 28 luglio 2009 (doc. B), è stato affiliato per l’assicurazione delle cure
medico-sanitarie presso CO 1 dal 1° agosto 2009 al 14 maggio 2014, quando è
stato esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera essendo privo di attività
lavorativa nel nostro Paese e beneficiario unicamente di una pensione italiana
(doc. S e T).
1.2. Il 1° marzo 2016 (doc. A1) ed
il 14 giugno 2016 (doc. A2), RI 1 e sua moglie hanno chiesto a CO 1 la
restituzione dell’importo di fr. 78'800, rispettivamente di fr. 36'720, pari,
secondo loro, ai premi pagati durante la loro affiliazione presso
l’assicuratore malattie, sostenendo che non avrebbero mai dovuto essere
assicurati in Svizzera contro le malattie e che CO 1, in applicazione dell’art.
27 LPGA, li avrebbe dovuti informare circa la possibilità di chiedere
l’esonero.
1.3. Con decisione formale del 31
agosto 2016 (doc. Y), confermata dalla decisione su opposizione del 15 dicembre
2016 (doc. A9), CO 1 ha negato il rimborso dei premi pagati da RI 1.
1.4. Con ricorso del 24 gennaio
2017, la comunione ereditaria fu RI 1, composta della moglie __________ e dei
figli __________ e __________, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA
contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e
domandando la restituzione dell’importo complessivo di fr. 115'660 (doc. I). I
ricorrenti rammentano che l’assicurato aveva iniziato le pratiche relative all’ottenimento
del permesso “B” nel corso del 2009, all’età di 70 anni, e che aveva chiesto
l’affiliazione all’assicuratore convenuto, indicatogli dal presidente
dell’Ordine dei medici, dr. med. __________, trasmettendogli, per il tramite
dell’avv. RA 1, il proprio documento d’identità. Dopo essere venuto a
conoscenza, per puro caso, della possibilità di chiedere l’esonero dall’obbligo
assicurativo in Svizzera in qualità di pensionato al beneficio unicamente di
una rendita italiana, nel corso del 2014 ha inoltrato la richiesta, ottenendo l’esonero
con effetto dal 14 maggio 2014.
Il 1° marzo 2016
l’interessato ha domandato la restituzione dei premi secondo lui indebitamente
percepiti dall’assicuratore. Secondo i ricorrenti al momento dell’affiliazione
è stata presentata la carta d’identità dove figurava che l’interessato era già
pensionato e in applicazione dell’art. 27 LPGA l’assicuratore avrebbe dovuto
informarlo della possibilità di chiedere l’esonero assicurativo. Essi
sostengono che non può essere rimproverato all’assicurato di non conoscere la
legge allorché lo stesso assicuratore non la conosceva al momento
dell’affiliazione e che la verifica dell’obbligo assicurativo incombeva alla
convenuta e non al Cantone o alla Confederazione. Secondo gli insorgenti, l’interessato
è stato male informato da un collaboratore dell’assicurazione che ingiustamente
gli ha fatto sottoscrivere il contratto di base. I ricorrenti, che richiamano
l’intero incarto dell’assicuratore ed il parallelo ricorso inoltrato in
medesima data da __________ contro la decisione su opposizione con la quale
l’assicuratore rifiuta il rimborso anche dei suoi premi (inc. 36.2017.13), sostengono
che la buona fede dell’interessato deve essere tutelata.
1.5. Il 26 gennaio 2017, su
richiesta del TCA, i ricorrenti hanno prodotto copia del certificato di morte,
l’estratto per riassunto del registro degli atti di morte, nonché la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà certificante i componenti la
comunione ereditaria del de cujus RI 1 (doc. III/1-3).
1.6. Con risposta del 21 febbraio
2017 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).
1.7. Il 24 febbraio 2017 il TCA ha
scritto ai ricorrenti e con riferimento al diritto di essere sentito ha
assegnato loro un termine per prendere posizione circa l’applicazione, al caso
di specie, dell’art. 25 cpv. 3 LPGA (cfr. anche sentenza K 99/04 del 21 gennaio
2005, consid. 2.2) e segnatamente per determinarsi circa la tempestività della
richiesta di restituzione (doc. VII).
1.8. Dopo aver chiesto (doc. VIII)
ed ottenuto (doc. IX), una proroga, i ricorrenti hanno affermato che:
" (…) in
merito alla tempestività dell’azione proposta si conferma che il ricorrente ha
reagito immediatamente dopo essere venuta a conoscenza degli indebiti
versamenti e per quanto attiene al dettaglio si rimanda alla raccomandata dello
scrivente legale del 1 marzo 2016 dalla quale traspare chiaramente il periodo
nonché l’importo ad esso riferito.
Si rammenta inoltre che è stato fatto il richiamo
dell’incarto completo a CO 1.
Appare quindi tempestiva e rispettosa dei termini la richiesta del
ricorrente.
A dimostrazione che il consulente di CO 1 ha fatto un pessimo
lavoro sta quanto sostenuto dalla società stessa in fase di risposta: la
presentazione di una richiesta di esenzione, la necessità della presentazione di
un attestato dello stato estero, ecc sono richieste che il consulente avrebbe
dovuto fare all’assicurato e non si può certamente pretendere il contrario.
Si contestano tutte le argomentazioni di controparte e si
ribadiscono quelle sino ad ora formulate dal ricorrente ribadendo che egli ha
reagito immediatamente e l’ammontare della restituzione non può essere limitato
nel tempo in quanto l’assicuratore CO 1 è venuto meno al proprio obbligo di
verificare la situazione, aspetto che incombeva a lui in qualità di
assicuratore e non certamente a carico dell’assicurato, operazione peraltro più
che fattibile con un minimo di diligenza” (doc. X)
2.1. Oggetto del contendere è la
richiesta di rimborso dei premi pagati dal defunto RI 1 per il periodo dal 1°
agosto 2009 al 14 maggio 2014, che i ricorrenti quantificano in fr. 78'800
(doc. U e ricorso, doc. I, punto 6). La richiesta di restituzione della moglie,
__________, è oggetto della procedura 36.2017.13.
2.2. Nel caso di specie RI 1,
proveniente dall’Italia, in data 29 ottobre 2009 ha chiesto alla convenuta di
poter essere assicurato con effetto dal 1° agosto 2009 per l’assicurazione
obbligatoria di base, scegliendo la variante “__________” e quale medico di
famiglia il dr. med. __________ (doc. D). Il 21 ottobre 2009 l’avv. RA 1 ha
trasmesso all’assicuratore, tramite e-mail, il permesso “B” di RI 1
(doc. E).
Il 26 maggio 2014 (doc. S)
l’Istituto delle assicurazioni sociali ha informato RI 1, dopo aver preso atto
del contenuto del modulo ufficiale TI 4 e del modulo europeo S1, che non è
soggetto all’obbligo assicurativo in Svizzera, essendo al beneficio di una
pensione sociale italiana, non ricevendo alcuna rendita svizzera e non esercitando
attività lucrativa in territorio elvetico, in applicazione dell’art. 2 cpv. 1
lett. e OAMal (per il quale non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione le
persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una
rendita di uno Stato membro dell’Unione europea in virtù dell’Accordo sulla
libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una rendita
islandese o norvegese in virtù dell’Accordo AELS, del relativo allegato K e
dell’appendice 2 dell’allegato K).
L’8 luglio 2014 l’Istituto
delle assicurazioni sociali ha informato l’assicuratore che l’obbligo
assicurativo “decade” il 14 maggio 2014 (doc. T).
Il 1°marzo 2016
l’assicurato ha chiesto la restituzione dei premi pagati dal 1° agosto 2009 al
14 maggio 2014 per complessivi fr. 78'800 (doc. U e ricorso, doc. I, punto 6).
A questo proposito l’assicuratore rileva come l’interessato nel periodo per il
quale chiede la restituzione dei premi ha beneficiato di prestazioni per fr.
123'238.15, che dovrebbe a sua volta restituire all’assicuratore in caso di
accoglimento della domanda.
2.3. Va in primo luogo evidenziato
che dal 1° agosto 2009 al 31 maggio 2014 l’insorgente ha versato premi per
complessivi fr. 19'907.55 (doc. da G a P: [315.60 X 5] + [338.60 X 12] +
[340.05 X 12] + [340.60 X 12] + [359.15 X 12] + [357.75 X 5]). Questo è
l’importo massimo che se, date le condizioni, l’assicuratore può essere tenuto
a restituire e non quello fatto valere di fr. 78'800.
2.4 Con sentenza pubblicata in
DTF 129 V 159 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha tra l’altro deciso che
è competenza dell’autorità cantonale stabilire se sono dati motivi di esonero
(consid. 3).
Infatti, per l’art. 6 cpv.
1 LAMal i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo di assicurazione. Ai
sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAMal l'autorità designata dal Cantone
affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano
assolto questo obbligo tempestivamente.
Nel Canton Ticino
l’autorità competente, dal 1° febbraio 2010, per decidere l’affiliazione
d’ufficio o l’esonero dall’obbligo assicurativo è la Cassa cantonale di
compensazione (in precedenza: Ufficio dell’assicurazione malattia [UAM]: cfr.
art. 3 LCAMal e art. 1 e seguenti RLCAMal del 13 novembre 2007, nonché art. 1
RLCAMal del 29 maggio 2012).
In concreto con scritto
del 26 maggio 2014 la Cassa __________ ha scritto a RI 1 affermando che:
" (…)
facciamo riferimento al modulo ufficiale TI 4 ricevuto in data 21 maggio 2014
ed alla copia del modulo europeo S1 ed in merito osserviamo quanto segue.
Essendo lei al beneficio di una pensione sociale
italiana, ritenuto che non riceve alcuna rendita svizzera e non esercita
attività lucrativa in territorio elvetico, richiamato l’art. 2 cpv. 1 lett. e)
OAMal, confermiamo che, in applicazione dei predetti Accordi bilaterali, non è
soggetto all’obbligo assicurativo in Svizzera ai sensi della LAMal.
Infatti, in virtù del modulo europeo presentato
(S1), la copertura assicurativa di cui gode è certamente conforme a quanto
richiesto dalle norme che discendono dai già citati Accordi bilaterali” (doc. S)
L’8 luglio 2014 un
funzionario della Cassa di compensazione, interpellato dall’assicuratore, ha
affermato che “la data in qui decade l’obbligo per l’assicurato in oggetto è
il 14.05.2014”. (doc. T).
Dagli atti non risulta alcun
esonero per il periodo antecedente (dal 1° agosto 2009 al 13 maggio 2014), né
una domanda in tal senso dell’assicurato alla Cassa __________.
In assenza di una
decisione di esonero dall’obbligo assicurativo dell’autorità competente per il
periodo litigioso, l’assicuratore non può essere tenuto a restituire alcunché.
2.5. In secondo luogo se, per pura
ipotesi di lavoro, si volesse interpretare lo scritto del 26 maggio 2014 della
cassa cantonale di compensazione quale conferma di esonero dall’obbligo
assicurativo sin dall’arrivo in Svizzera del ricorrente, occorre concludere
che, per i motivi che seguono, la richiesta di restituzione del 1° marzo 2016 è
tardiva.
In DTF 119 V 298 l’allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), circa la restituzione di premi dell’assicurazione
malattia pagati in eccesso, aveva stabilito che, carente una disposizione
statutaria, al credito di restituzione dell’assicurato era applicabile per
analogia l’art. 16 cpv. 3, prima frase, LAVS per il quale il diritto alla
restituzione dei contributi indebitamente pagati si prescrive in un anno a
contare dal momento in cui la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto
conoscenza dell’indebito pagamento e in ogni caso in cinque anni a contare
dalla fine dell’anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito (cfr.
anche la sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003, consid. 3).
Il 1° gennaio 2013 è
entrata in vigore la LPGA, il cui art. 25 cpv. 3 LPGA prevede che può essere
chiesto il rimborso di contributi pagati in eccesso. Il diritto si estingue un
anno dopo che il contribuente ha avuto conoscenza dei pagamenti troppo elevati,
al più tardi cinque anni dopo la fine dell’anno civile nel corso del quale i
contributi sono stati pagati.
Con sentenza K 99/04 del
21 gennaio 2005 l’allora TFA ha affermato:
" 2.2 Entgegen den
Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde steht diesem Ergebnis - wie das
kantonale Gericht bereits in seinem letztinstanzlich vollumfänglich bestätigten
Entscheid vom 28. September 1999 zutreffend erkannt hat - weder der Umstand,
dass die Helsana die Prämien für die Monate Januar bis Juni 1994 zuvor bereits
im Jahre 1994 betreibungsrechtlich geltend gemacht hatte, noch der Hinweis
entgegen, wonach "der 1993 mit der ELVIA Versicherung/Grütli eingegangene
Versicherungsvertrag (...) nach VVG abgeschlossen" worden sei. Soweit die
Versicherte in der beschriebenen Verjährungs- und Verwirkungsregelung für
Beitragsforderungen sodann eine Ungleichbehandlung gegenüber dem
Rückerstattungsanspruch der versicherten Person ihrerseits auf zu viel bezahlte
Beiträge gemäss Art. 16 Abs. 3 Satz 1 AHVG bzw. Art. 25 Abs. 3 ATSG sieht
(einjährige Frist ab Kenntnisnahme; fünfjährige Frist nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die Beiträge bezahlt worden sind), verkennt sie den
unterschiedlichen Bedeutungsgehalt der beiden Anspruchsarten. Während es bei
der Einforderung der Beiträge seitens der Verwaltung um die Durchsetzung der
Beitragspflichten - und damit die Wahrnehmung öffentlicher Interessen - an sich
geht, bestehen Sinn und Zweck des (Beitrags-)Rückerstattungsanspruchs der
versicherten Person einzig darin, aus Gründen der Rechtssicherheit und aus
verwaltungstechnischen Erwägungen (...) nach Ablauf eines bestimmten Zeitraumes
in einem bestimmten Schuldverhältnis zwischen AHV (oder - analog - der
sozialen Krankenversicherung) und beitragspflichtiger Person Ruhe einkehren
zu lassen (BGE 119 V 300 Erw. 4a mit Hinweis). Demgegenüber
unterliegen die - in der Sache eher vergleichbaren - Rückerstattungsansprüche
von Krankenversicherern (auf bereits erbrachte aber nicht geschuldete
Leistungen) und Versicherten (auf zu viel bezahlte Beiträge) derselben
Verwirkungsordnung (Art. 16 Abs. 3 Satz 1 [Beiträge] und Art. 47 Abs. 1
Satz 1 in Verbindung mit Abs. 2 AHVG [Leistungen; in Kraft gestanden bis 31.
Dezember 2002]; Art. 25 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1
[Leistungen] und Abs. 3 ATSG [Beiträge]; BGE 119 V 301 Erw. 4c mit Hinweisen).
Gleiches gilt ferner für den Anspruch auf noch ausstehende Leistungen oder
Beiträge (Beiträge: Art. 16 Abs. 1 Satz 1 sowie Abs. 2 Satz 1 AHVG, Art. 24
Abs. 1 ATSG; Leistungen: Art. 46 Abs. 1 AHVG [in der bis 31. Dezember 2002
gültig gewesenen Fassung]; Art. 46 Abs. 1 AHVG [in der seit 1. Januar
2003 geltenden Fassung] in Verbindung mit Art. 24 Abs. 1 ATSG).”
La dottrina,
e meglio Eugster, in SBVR, Soziale Sicherheit, 3a edizione 2016,
Krankenversicherung, pag. 810, n. 1363 e seguenti, conferma che l’obbligo di
restituzione per premi pagati in troppo, nell’ambito dell’assicurazione delle
cure medico-sanitarie, è regolato dall’art. 25 cpv. 3 LPGA (“[…] Die Verwirkung von Prämienforderungen infolge Zeitablaufs regelt 24
ATSG (altrechtlich: BGE 122 V 331 E. 2a), die Rückerstattungspflicht für zu
viel bezahlte Prämien Art. 25 Abs. 3 ATSG (altrechtlich: BGE 119 V 289 [recte:
298] E. 3; 101 V 225, 228) […]”; “[…]
Prämienrückerstattungsforderungen können namentlich dadurch entstehen, dass die
versPers bei der Prämienfestsetzung regional falsch eingestuft wurde (EVG K
149/05), überhaupt nicht versicherungspflichtig war oder bei ihr trotz Wegfalls
der Versicherungspflicht weiterhin Prämien erhoben wurden […]”).
2.6. Nel caso di specie, rilevato che la questione non è stata
esaminata dall’assicuratore malattie, il TCA ha chiesto ai ricorrenti di
esprimersi in merito alla tempestività della richiesta di restituzione con
riferimento all’art. 25 cpv. 3 LPGA e alla sentenza K 99/04 del 21
gennaio 2005, consid. 2.2 (cfr. consid. 1.7-1.8).
Questo Tribunale evidenzia
che il 26 maggio 2014 l’istituto delle assicurazioni sociali ha informato RI 1
che non era soggetto all’obbligo assicurativo (doc. S).
La richiesta di
restituzione dell’assicurato del 1° marzo 2016 è dunque tardiva poiché
inoltrata oltre un anno dopo che ha avuto conoscenza dei pagamenti troppo
elevati.
Inoltre, in ogni caso, la richiesta
di restituzione per i premi dovuti nel 2009 e nel 2010 è perenta, essendo stata
inoltrata oltre il termine quinquennale di cui all’art. 25 cpv. 3 LPGA.
2.7. Va comunque evidenziato, per
Fatti
i motivi che seguono, che l’interessato non può in ogni caso far valere la
propria buona fede ai sensi dell’invocato art. 27 LPGA.
L'art. 27
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi
delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono
tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito
ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei
confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o
adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose,
il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne
la tariffa.
3 Se un assicuratore
constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni
di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
La norma
sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere
collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto
soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò
che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA
C 192/04 del 14 settembre
2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV
Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;
STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG
und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E.
Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,
Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé
par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).
Il capoverso 1 dell’art.
27 LPGA prevede dunque un obbligo di informazione generale e permanente nei
confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire
unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a
cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi,
direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9
maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.= SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31;
DLA 2002 pag. 194).
Per quanto attiene al
diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che
ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca,
gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007
pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza
dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche
da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA.
Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve
riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
L’assenza di informazioni
in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla
legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto
un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione
erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto
l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale
non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante
dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo la giurisprudenza
un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare
l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge
se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di
determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria
competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c)
l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza
dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta
egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da
quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro
giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e
rispettivi rinvii).
Questi principi si
applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c)
dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha
avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era
talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza
8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009
consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
2.8. In
concreto i ricorrenti affermano che l’assicurato è venuto a conoscenza della
possibilità di essere esonerato dall’obbligo assicurativo solo nell’ambito di
un colloquio con un conterraneo grazie al quale avrebbe poi inoltrato la
richiesta di esonero, accolta il 26 maggio 2014.
I
Considerandi
ricorrenti non sostengono che l’assicuratore avrebbe fornito informazioni
errate o non avrebbe dato seguito ad una richiesta di informazioni. Essi fanno invece
valere che sarebbe stato compito della convenuta, spontaneamente, rendere
attento l’assicurato circa le possibilità di esonero, ritenuto che si trattava
di un pensionato proveniente dall’estero al beneficio della sola rendita
pensionistica italiana.
In primo luogo va
evidenziato che la cassa cantonale di compensazione tramite l’Istituto delle
assicurazioni sociali, ossia l’autorità competente a decidere circa l’esonero
dall’obbligo assicurativo, fornisce quell’informazione generale ed astratta,
esatta dall’art. 27 cpv. 1 LPGA, tramite la pubblicazione delle norme e
segnatamente dei motivi di esonero nel Foglio Ufficiale fino al 2009 (FU
10/2003 del 4 febbraio 2003 pag. 833 e seguenti; FU 8/2004 del 27 gennaio 2004
pag. 634; FU 6/2005 del 21 gennaio 2005 pag. 466; FU 15/2006 del 21 febbraio
2006.
pag. 1166; FU 11/2007 del 6 febbraio 2007 pag. 989 e seguenti; FU 23/2008
del 18 marzo 2008 pag. 2190 e seguenti; FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag. 2359)
e tramite internet dal 2010 (http://www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Informazioni_
periodiche_2010.htm).
L’assicurato
in presenza di una pubblicazione su un organo ufficiale, rispettivamente nel
sito internet dell’autorità competente, non può pertanto far valere di non aver
ottenuto quell’informazione generale ed astratta cui aveva
diritto in virtù dell’art. 27 cpv. 1 LPGA.
Spettava
semmai all’assicurato, sulla base dell’informazione ottenuta tramite il Foglio
Ufficiale o tramite il sito internet, rivolgersi alla Cassa per ottenere
maggiori ragguagli circa il suo obbligo assicurativo, rispettivamente circa
l’esonero dall’affiliazione in Svizzera alla LAMal.
In
secondo luogo va evidenziato che l’interessato già nel 2009 faceva capo al
medesimo legale che lo rappresenta nella presente causa (cfr. doc. E, e-mail del
21.
ottobre 2009 dell’avv. RA 1 ad un funzionario dell’assicuratore convenuto: “[…]
dando seguito al colloquio telefonico odierno le trasmetto il documento del
signor RI 1 che, a seguito di un incontro avuto con il dott. __________, ha
deciso di affiliarsi alla vostra cassa. La prego pertanto trasmettermi tutta la
documentazione necessaria nonché una conferma di affiliazione da produrre nelle
opportune sedi […]” [doc. E]). Egli avrebbe di conseguenza potuto attingere
le informazioni necessarie presso il suo legale.
Inoltre,
rilevato l’alto numero di persone che entrano ed escono dalla Svizzera ogni
anno, non può essere richiesto all’assicuratore che, in assenza di una domanda
di informazioni specifiche circa l’obbligo assicurativo nel nostro Paese, per
un cittadino qui residente, coadiuvato da un avvocato (cfr. doc. E) venga
puntualmente verificata ogni ipotesi di esonero. Se infatti è vero che nel
permesso “B” dell’interessato, 70enne all’epoca della richiesta di
affiliazione e che proveniva dall’estero, figura “senza l’esercizio di un’attività
lavorativa” (doc. B), d’altra parte va rilevato che l’insorgente non ha
indicato alla convenuta di non beneficiare di una rendita svizzera.
Va
infine evidenziato che Eugster, in SBVR, Soziale Sicherheit, 3a
edizione 2016, Krankenversicherung, pag. 810, n. 1364, con riferimento tuttavia
ad una fattispecie diversa (sentenza K 149/05 del 3 maggio 2006, in cui
all’assicurato era stato chiesto, retroattivamente, di pagare la differenza tra
il premio dovuto in virtù del nuovo domicilio [Canton Ginevra] e quello pagato
secondo la tariffa del vecchio domicilio [Canton Berna] e che non aveva informato
l’assicuratore del trasloco) sostiene che l’inattività dell’assicuratore in
presenza di una situazione illegale solo eccezionalmente motiva la protezione
della buona fede: l’assicuratore deve essere stato reso attento circa la
violazione della legge ed averla tollerata (“ […] Untätigkeit des Versicherers angesichts einer gesetzwidrigen Lage
begründet nur ausnahmsweise Vertrauensschutz; er muss auf die Gesetzwidrigkeit
aufmerksam gemacht worden sein und diese anschliessend geduldet haben [EVG K
149/05 E. 6;…]”).
In
concreto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’assicurato non può essere
tutelato nella sua buona fede e l’art. 27 LPGA non trova di conseguenza
applicazione.
2.9
Gli insorgenti chiedono l’edizione dell’intero incarto
dell’assicuratore e richiamano il ricorso di cui alla procedura 36.2017.13 (doc.
I e X).
Con l’ordinanza
del 25 gennaio 2017 il giudice delegato del TCA ha assegnato all’assicuratore
un termine di 20 giorni per presentare la risposta di causa “unitamente
all’incarto completo” (doc. II). Con risposta del 21 febbraio 2017 la
convenuta ha prodotto la documentazione richiesta, elencandola a pag. 5 (doc.
V). I ricorrenti non sostengono che vi sia documentazione mancante, né questo
Tribunale ha motivo di ritenerlo. Ne segue che la cassa ha dato seguito alla
richiesta degli insorgenti.
Questo TCA ha
inoltre preso in considerazione anche il contenuto del parallelo ricorso della
moglie del defunto RI 1 di cui all’incarto 36.2017.13.
Il Tribunale,
ritenuto che, in seguito agli accertamenti eseguiti, i fatti sono stati
comprovati e nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe modificare
tale apprezzamento, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (sentenza
9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).
Conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca
l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti