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Decisione

36.2017.17

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 aprile 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

2014 e nel 2015 RI 1, 1965, era affiliato presso CO 1 per l’assicurazione malattia

obbligatoria con una franchigia di Fr. 500.- e la copertura infortuni (doc. 2).

B. Con

la riattivazione della copertura assicurativa (doc. 5), il 26 gennaio 2016

(doc. G) la Cassa malati ha inviato all’assicurato due conteggi di prestazioni

con la richiesta di versamento di Fr. 187,20 (Fr. 124,65 + Fr. 62,55) quale

franchigia per prestazioni ospedaliere di cui l’assicurato ha beneficiato nel

2014 e di Fr. 867,58 quale franchigia e aliquota di partecipazione ai costi per

una degenza ospedaliera avvenuta dal 13 al 21 luglio 2015.

Il totale di Fr. 1'054,80 doveva essere pagato entro fine marzo.

C. L’assicurato

non ha dato seguito né al sollecito del 18 marzo 2016 (doc. 7) di Fr. 1'064,80

contemplante Fr. 10.- di spese, né alla diffida del 21 giugno 2016 (doc. 8) di

Fr. 1'084,80, comprensiva di Fr. 30.- di spese, per partecipazioni non pagate.

D. Malgrado

lo scritto del 4 luglio 2016 (doc. 9) con cui l’assicurato, rifacendosi a un

suo precedente del 23 marzo (doc. D), contestava in sostanza i conteggi n. __________

e chiedeva di ricevere un conteggio corretto, la Cassa malati ha fatto spiccare

il 12 agosto 2016 (doc. E) dall’Ufficio __________ di __________ il precetto

esecutivo n. __________ per “Partecipazioni LAMal 11.2014-07.2015” per Fr.

1'054,80, oltre a spese amministrative di Fr. 150.-, contro cui il debitore si

è opposto direttamente presso l’U__________ con lettera del 18 agosto 2016

(doc. B).

E. Con

decisione su opposizione dell’11 gennaio 2017 (doc. A) CO 1 ha respinto

l’opposizione del 17 ottobre 2016 (doc. C) dell’assicurato e ha confermato la

sua decisione formale del 21 settembre 2016 (doc. 11), con cui ha preteso il

pagamento della somma di Fr. 1'204,80 per partecipazioni LAMal non solute

dall’interessato in ragione di Fr. 1'054,80, oltre a Fr. 30.- di spese di

diffida e Fr. 120.- per spese di apertura dell’incarto.

Secondo la Cassa malati, per legge (art.

105b cpv. 2 OAMal) l’assicurato si è impegnato a pagare i premi e le

partecipazioni, perciò considerato che non ha dato seguito ai solleciti per il

pagamento delle partecipazioni per gli anni 2014 e 2015 indicate nei conteggi

n. __________ e che non risulta dagli atti che egli abbia fatto richiesta di

chiarimenti in merito a queste partecipazioni, come tali le stesse sono dovute

così come peraltro risulta dall’estratto inviatogli delle prestazioni mediche

erogate.

F. Il

13 febbraio 2017 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale chiedendo di

accogliere la sua opposizione al PE n. __________. Dapprima il ricorrente ha

rilevato che già con lettera del 23 marzo 2016 (doc. D) ha contestato i

conteggi delle prestazioni reclamate dalla Cassa malati e di avere chiesto

delle spiegazioni in merito all’importo fatturatogli dalla Farmacia __________,

ma non considerato nel conteggio inviatogli (doc. F) come prestazioni che egli

ha pagato e che quindi andava dedotto dalla somma ora richiestagli come quota

di partecipazione alle spese. Poi, l’assicurato ha rilevato che le altre

prestazioni mediche fatturate si riferiscono a una visita al pronto soccorso e al

susseguente ricovero. Ritenuto però come gli interventi di urgenza non siano

soggetti né a franchigia né a partecipazione ai costi, l’importo preteso dalla Cassa

malati non risulta pertanto corretto.

G. Nella

sua risposta dell’8 marzo 2017 (doc. III) CO 1 ha proposto di respingere il

ricorso e di confermare la decisione su opposizione impugnata.

La Cassa malati ha osservato di avere

ricevuto lo scritto del 23 marzo 2016 del ricorrente soltanto tramite il TCA insieme

al ricorso e di avere già affermato nella decisione su opposizione di non esserle

pervenuta alcuna richiesta di chiarimento del conteggio delle prestazioni n. __________.

Dall’estratto delle prestazioni mediche

erogate dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 allegato alla decisione

impugnata risulta che la fattura che l’assicurato ha contestato il 23 marzo

2016 e con il suo ricorso è quella del 6 luglio 2015 della Farmacia __________,

laddove l’importo di Fr. 467,35 è stato posto a suo carico. L’assicuratore ha

spiegato nel dettaglio il motivo per cui è corretto che tale somma sia stata

imputata al ricorrente. Occorre partire dal conteggio di Fr. 867,58 per le

partecipazioni del 2015, che porta sul costo di 9 giorni di degenza ospedaliera

(Fr. 2'825,78) e sul contributo giornaliero di Fr. 15.- (Fr. 135.-). Al costo

della degenza va dedotta la franchigia di Fr. 500.- mai prelevata per l’anno

2015 e sulla differenza di Fr. 2'325,78 va calcolata la quota di partecipazione

ai costi del 10%, perciò a carico dell’assicurato sono stati posti gli importi

di Fr. 232,58, di Fr. 500.- e di Fr. 135.-, per un totale dovuto di Fr. 867,58.

Considerato che la partecipazione massima annua per ogni assicurato è di Fr.

700.- e che con questo conteggio all’assicurato ne sono stati addebitati Fr.

232,58, la differenza di Fr. 467,42 è stata imputata all’interessato sulla fattura

della Farmacia __________.

Per quanto concerne la questione degli

interventi in urgenza, la Cassa malati ha evidenziato che essi sono soggetti

sia alla franchigia sia alla partecipazione ai costi come qualsiasi altra prestazione

medica.

Infine, non è chiaro a cosa si

riferisca l’importo di Fr. 226,50 menzionato dall’assicurato nel suo scritto

del 23 marzo 2016.

Il ricorrente non ha formulato

ulteriori osservazioni (doc. IV).

considerato in diritto

in ordine

1.La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove) per i motivi che si desumono dalla lettura delle considerazioni ai

punti di merito che seguono. Il TCA può dunque decidere nella composizione di

un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria come a costante giurisprudenza del Tribunale

Federale (si vedano in particolare le STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.

Considerandi

2.

; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Con un

giudizio reso a 5 giudici dalla seconda Corte di diritto sociale il 9 settembre

2015.

(STF 9C_807/2014) l’Alta Corte si è confrontata con la materia annullando

una decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni siccome emanato a

giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova prassi più restrittiva.

Tale sentenza del 2015 è stata criticata dalla dottrina (cfr. Ivano Ranzanici, La possibilità concessa

dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RTiD I – 2016, p. 307 e ss., in particolare ad 4.3.3 p. 328 e ss.)

siccome il TF si è scostato, senza argomentare e senza giustificare i

presupposti di un cambio di giurisprudenza (che devono ossequiare i presupposti

di cui alla STF 2C_768/2014 del 31 agosto 2015) dalla precedente prassi (in

particolare dal caso sfociato nella STF 9C_211/2010). L’Alta Corte non si è

confrontata con tale suo precedente e non ha riesaminato il contenuto delle

contestazioni del ricorso sfociato nella sentenza del 2011 (come ricorda la

dottrina “… con la sua sentenza 31 agosto 2015 ... Purtroppo … non si è

confrontata con la sentenza … 2011 che nemmeno cita …”). Con un successivo

giudizio della I Corte di diritto pubblico dell’11 novembre 2015 STF 1C_569/2015

il TF è tornato, implicitamente, sulla prassi precedente alla STF

9C_699/2014. Alla luce di quanto precede, e viste le motivazioni di merito

(cfr. Ranzanici, op. cit. n.

4.3.3.1

, p. 328), questa Corte può emanare il suo giudizio monocraticamente.

nel merito

2.

Oggetto

del contendere è sapere se a ragione CO 1 può pretendere dal ricorrente il pagamento

della somma di Fr. 1'054,80 per franchigie e partecipazioni ai costi LAMal da

novembre 2014 a luglio 2015, oltre alle spese di diffida di Fr. 30.- e alle

spese amministrative di Fr. 120.- e di conseguenza ottenere il rigetto

dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 12 agosto 2016 fatto

spiccare dall’Ufficio __________ di __________.

3.

Per

l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni

ottenute.

Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal, la

partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il

10.

per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).

Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il

Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota

percentuale.

Gli assicurati pagano

inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli

oneri familiari. Il Consiglio federale ne stabilisce l'ammontare (art. 64 cpv.

5.

LAMal).

L’art. 64 cpv. 6 LAMal dispone che il Consiglio

federale può:

a. prevedere una partecipazione ai costi più alta per determinate

prestazioni;

b. ridurre o sopprimere la partecipazione ai costi per cure di lunga

durata e per cura di affezioni gravi;

c. sopprimere la partecipazione ai costi per assicurazioni con scelta

limitata del fornitore di prestazioni ai sensi dell'art. 41 cpv. 4, se la

stessa risulta inappropriata;

d. escludere dalla franchigia singole misure di prevenzione. Si

tratta di misure attuate nel quadro di programmi di prevenzione in scala

nazionale o cantonale.

Inoltre, per l’art. 64

cpv. 7 LAMal l’assicuratore non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi

per:

a. le prestazioni di cui all'art. 29 cpv. 2;

b. le prestazioni di cui agli art. 25 e 25a, fornite a partire

dalla tredicesima settimana di gravidanza, durante il parto e sino a otto

settimane dopo il parto.

Secondo l’art. 64a cpv. 1

LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la

scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve

diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli

le conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se,

nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai

costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve

richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi

all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

L’art. 103 cpv. 1 OAMal

prevede che la franchigia prevista nell'art. 64 cpv. 2 lett. a della legge

ammonta a Fr. 300.- per anno civile.

L'importo annuo massimo

dell'aliquota percentuale secondo l'art. 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta

a Fr. 700.- per gli assicurati adulti e a Fr. 350.- per gli assicurati che non

hanno ancora compiuto 18 anni (art. 103 cpv. 2 OAMal).

Per la riscossione della

franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (art.

103.

cpv. 3 OAMal).

Secondo l’art. 104 cpv. 1

OAmal, il contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera previsto

nell'art. 64 cpv. 5 della legge ammonta a Fr. 15.-.

L’art. 104 cpv. 2 OAMal

dispone che sono esentati dal pagamento di questo contributo:

a. i minorenni secondo l'articolo 61 capoverso 3

della legge;

b. i

giovani adulti secondo l'art. 61 cpv. 3 della legge che sono in formazione;

c. le donne esentate dalla partecipazione ai costi secondo l'art. 64

cpv. 7 della legge.

Per l’aumento, la riduzione e la soppressione della

partecipazione ai costi, l’art. 104a cpv. 3 OAMal prevede che il DFI designa le prestazioni per le quali la partecipazione ai costi è

ridotta o soppressa ai sensi dell'art. 64 cpv. 6 lett. b della legge. Esso

stabilisce l'ammontare della partecipazione ai costi ridotta.

Inoltre, per l’art. 104a

cpv. 3bis OAMal il DFI designa le prestazioni di cui all'art. 64 cpv. 6 lett. d

della legge, per le quali la franchigia non è dovuta.

In caso di mancato

pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la

diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la

presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b

cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per

propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento

tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una

misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

4.

La

Cassa malati ha preteso dall’assicurato il 26 gennaio 2016 il pagamento di partecipazioni

a delle spese di malattia sorte nel 2014 e nel 2015.

Da una parte, con il conteggio

n. __________ l’assicuratore ha computato interamente al ricorrente sia l’importo

di Fr. 124,65 fatturato dall’__________ per le prestazioni del 23 novembre sia

l’ammontare di Fr. 62,55 per le prestazioni erogate dal medesimo fornitore il

26.

novembre 2014, per un totale dovuto di Fr. 187,20.

Come indicato nel

conteggio stesso, gli importi fatturati sono stati posti a carico

dell’assicurato a titolo di franchigia.

Infatti, il citato

conteggio indica chiaramente che prima di questa fatturazione la franchigia

annua non era ancora stata intaccata e che con il computo di queste due

prestazioni ospedaliere la franchigia annua era stata ridotta a Fr. 312,80.

Su questa modalità di

calcolo il ricorrente non ha obiettato alcunché, concordando giustamente con il

procedere della Cassa.

Dall’altra parte, il

conteggio n. __________ si riferisce alle partecipazioni del 2015 dovute

dall’assicurato a seguito del ricovero ospedaliero dal 13 al 21 luglio 2015,

che è stato fatturato dal fornitore di prestazioni in Fr. 2'825,78.

Fino a quel momento, come

risulta dal conteggio stesso, l’assicuratore malattia non aveva ancora addebitato

sulla franchigia annua di Fr. 500.- per il 2015 le prestazioni mediche di cui

l’assicurato aveva già usufruito dall’inizio dell’anno. La situazione prima del

conteggio indica infatti che la franchigia era di Fr. 500.- e l’aliquota annua

di Fr. 700.-.

Pertanto, la Cassa malati

ha imputato all’interessato sia l’intera franchigia, sia la quota parte del 10%

(Fr. 232,58) sulla differenza (Fr. 2'325,78) fra l’importo rimborsato al

fornitore di prestazioni (Fr. 2'825,78) e, come detto, la franchigia annua

dovuta (Fr. 500.-). A queste cifre si aggiunge poi il contributo giornaliero totale

di Fr. 135.- per i 9 giorni di degenza ospedaliera (Fr. 15.- x 9) così come

previsto dall’art. 64 cpv. 5 LAMal e dall’art. 104 cpv. 1 OAMal.

Si ottiene così l’importo

di Fr. 867,58 preteso a buon diritto dalla Cassa malati il 26 gennaio 2016.

Il TCA osserva, infine,

che da quanto risulta in calce a questo conteggio la franchigia è stata azzerata,

mentre l’aliquota annua residua ammontava a Fr. 467,42 (Fr. 700.- - Fr. 232,58).

Complessivamente, quindi,

è corretto che il ricorrente è tenuto al pagamento di Fr. 1'054,80 (Fr. 187,20

+ Fr. 867,60).

5.

La

pretesa del ricorrente di compensare crediti, che egli ritiene di vantare nei

confronti dell’assicuratore per Fr. 467,42 e Fr. 226,50, con il predetto

ammontare dovuto alla sua Cassa malati, ciò che ha indotto l’assicurato a non

dare seguito alle richieste di pagamento (diffida e sollecito) e ad opporsi al

PE n. __________, deve essere respinta.

Come ha spiegato la Cassa

malati nella sua risposta di causa, la fattura del 6 luglio 2015 di Fr.

19'728,85 della Farmacia __________ è stata imputata in ragione di Fr. 467,42

all’assicurato quale aliquota di partecipazione, perciò l’assicuratore malattia

si è assunto l’importo netto di Fr. 19'261,43.

Dall’estratto delle

prestazioni mediche erogate dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 (doc. F) risulta

chiaramente che fino a quel momento, per il 2015, non era ancora stata

prelevata la quota parte del 10% a carico dell’assicurato – e nemmeno la

franchigia –, malgrado già dal mese di aprile egli avesse beneficiato di prestazioni

mediche.

È solo su questa fattura

della farmacia che è stata conteggiata una parte dell’aliquota dovuta (Fr.

467,42), mentre l’altra parte (Fr. 232,58), a saldo, è stata imputata, come

visto, sulla fattura dell’__________ per il trattamento dal 13 al 21 luglio

2015, su cui è stata inoltre addebitata l’intera franchigia di Fr. 500.-. Il

totale di Fr. 700.- è stato dunque prelevato dall’assicuratore su queste due

fatture per prestazioni mediche.

L’esame di questo

estratto conferma che su nessuna altra voce è stata addebitata, per il 2015, la

franchigia e tanto meno la partecipazione ai costi LAMal.

Ne discende che la

pretesa compensatoria del ricorrente, secondo cui l’importo di Fr. 467,42

dovrebbe essere dedotto dal totale dovuto di Fr. 1'054,80, non può essere

accolta.

Medesima conclusione va

tratta per l’ammontare di Fr. 226,50 figurante nello scritto del 23 marzo 2016,

non essendo stato peraltro chiarito dal ricorrente a quale pretesa creditoria si

riferisca.

6.

Il

ricorrente sostiene che nessuna franchigia né partecipazione sia dovuta per

prestazioni mediche di cui egli ha beneficiato in urgenza.

Questa conclusione non può però essere tutelata.

Per l’art. 64 cpv. 6

LAMal, il Consiglio federale può prevedere i casi in cui la franchigia può

essere esclusa rispettivamente la partecipazione ridotta, aumentata o

soppressa.

Inoltre, secondo l’art.

64.

cpv. 7 LAMal, l’assicuratore può non riscuotere alcuna partecipazione

ai costi per determinate prestazioni di malattia nell’ambito della maternità.

L’art. 104a OAMal delega la competenza di designare le prestazioni di cui

all’art. 64 cpv. 6 LAMal al Dipartimento federale dell’Interno.

L’Ordinanza sulle

prestazioni (OPre), edita dal Dipartimento federale dell’interno il 29

settembre 1995, non prevede però delle norme specifiche sugli interventi

urgenti a cui si sottopongono gli assicurati rispettivamente sull’esonero dei

relativi costi dal computo della franchigia e della partecipazione ai costi.

La fatturazione integrale

all’assicurato delle prestazioni mediche fornite in urgenza è dunque corretta

e, come di regola, queste prestazioni sottostanno al computo della franchigia e

della partecipazione ai costi, non rientrando nelle ipotesi dell’art. 64 LAMal.

7.

Infine,

il TCA critica l’atteggiamento avuto dalla Cassa malati resistente nei confronti

dell’assicurato.

CO 1 indica di non avere

ricevuto a tempo debito la lettera di lamentela dell’assicurato datata 23 marzo

2016, e quindi non ha potuto prendere posizione sulle sue richieste di

chiarimento precedentemente. Lo scritto del 4 luglio 2016 (doc. 9) è stato invece

ricevuto dalla Cassa malati.

Essa ha ritenuto di

procedere con la notifica di una procedura esecutiva per recuperare il suo

credito anziché dapprima accertarsi e chiarire presso il suo assicurato i motivi

del suo rifiuto di pagare i Fr. 1'054,80.

D’altronde, questo

scritto enunciava chiaramente che già il 23 marzo 2016 l’interessato si era

rivolto alla Cassa malati chiedendo spiegazioni sull’importo da pagare, perché

a suo dire le cifre non erano corrette e ciò alla luce di una fattura della

Farmacia __________ che gli era stata in parte imputata, ma che non era stata

recepita nei due conteggi del 26 gennaio 2016.

L’assicurato le aveva

pertanto appositamente chiesto dei chiarimenti e di fargli avere un conteggio

corretto.

La

Cassa malati non ha però reagito a questo scritto.

Nessuna reazione è

seguita neppure dopo che il debitore il 18 agosto 2016 (doc. B) ha interposto

opposizione al precetto esecutivo n. __________ direttamente all’Ufficio __________

di __________, facendo (nuovamente) valere che aveva già contestato l’addebi-to

della sua Cassa malati ritenendolo errato, ma di non avere mai ricevuto

risposta alle sue due precedenti lettere.

Il TCA fa osservare in

proposito che sul precetto esecutivo ricevuto dalla Cassa malati è stato chiaramente

indicato in calce dal predetto Ufficio: “come da lettera del debitore del

18.8

’16”, perciò nulla impediva al creditore, qualora questa lettera non

fosse stata allegata al PE, di richiederla e presso l’U__________ stesso e

presso il debitore escusso, onde capire le ragioni del rifiuto di pagare.

Invece, neanche in questa

circostanza l’assicuratore ha ritenuto di dovere indagare, almeno per una

volta, i motivi del mancato pagamento da parte del ricorrente della somma

pretesa.

Il TCA ritiene che se

solo la Cassa malati avesse interpellato a dovere l’assicurato per chiarire le

ragioni alla base del mancato pagamento della somma di Fr. 1'054,80, le spese

che ne sono seguite e che l’assicuratore ripercuote sull’assicurato non sarebbero

insorte.

Pertanto, tutte le spese

sopraggiunte dopo lo scritto di protesta dell’assicurato del 4 luglio 2016 –

non essendo stato comprovato che il precedente del 23 marzo 2016 sia giunto

all’assicuratore malattia -, non vanno addebitate al ricorrente.

Dalla somma pretesa non

debbono essere ritenute le spese amministrative per l’avvio della procedura

esecutiva (Fr. 120.-).

Infatti, d’avviso del

TCA, nel caso concreto nessuna colpa è addebitabile all’assicurato. La

giurisprudenza dell’allora Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal

1° gennaio 2007: TF), secondo cui pure sotto l'imperio della nuova LAMal un

assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura

delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora

dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai

costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di

versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le

disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino

una regolamentazione al riguardo (DTF 125 V 276) - codificata nell’art. 105b cpv. 2 OAMal e ripresa dall’art. 3 cpv. 1 delle __________

all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal, edizione

01.04.2016

(doc. 1) -, non trova applicazione nel caso in esame.

8.

Va

ancora segnalato che per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali

quelle in discussione (premi e spese amministrative), l'allora TFA ha più volte

dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag.

294.

= DTF 109 V 46; RCC 1984 pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa

di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una

decisione formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora

avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima

aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art.

80.

LEF.

In queste condizioni, la decisione

su opposizione va parzialmente confermata, nel senso che il debito ammonta a

Fr. 1'054,80, a cui vanno ad aggiungersi Fr. 30.- per le spese di

diffida.

Ne discende, pertanto, che l’opposizione

del ricorrente al PE n. __________ del 12 agosto 2016 emanato dall'U__________ di __________ deve essere

rigettata in via definitiva limitatamente alle cifre esposte.

Il ricorso deve quindi essere

parzialmente accolto e la decisione impugnata parzialmente confermata.

Malgrado sia parzialmente vincente in

causa, siccome non è patrocinato all'assicurato non vanno attribuite delle

indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Il

ricorrente è riconosciuto debitore di CO 1 dell'importo di Fr. 1'054,80 per le

partecipazioni LAMal dal novembre 2014 al luglio 2015. A questo importo

vanno aggiunte le spese di diffida di Fr. 30.-.

1.2. Per

gli importi di cui al punto 1.1 è rigettata in via definitiva l'opposizione

interposta dall’assicurato il 18 agosto 2016 al PE n. __________ emesso il 12

agosto 2016 dall'Ufficio __________ di __________.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti