36.2017.19
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27 febbraio 2017Italiano11 min
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n.
Fatti
36.2017.19
IR/sc
Lugano
27
febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul rinvio 22 febbraio
2017 della Pretura del Distretto di __________ (__________) nella procedura OR.
__________ che oppone:
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
considerato in fatto e in diritto
1. Con
decisione datata 22 febbraio 2017 (doc. I), cui ha annesso l’intero incarto
formante la procedura OR.2016.120, il Pretore di __________ ha trasmesso al
Tribunale cantonale delle assicurazioni una procedura promossa il 16 giugno
2016 da AT 1, __________, con il patrocinio dell’avv. RA 1, contro CV 1, agenzia
generale di __________. Il Pretore, a fondamento della sua decisione, ha evidenziato
che a partire dal 1° gennaio 2017 “tutte le contestazioni degli assicuratori
tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari
all’assicurazione contro le malattie o altri rami d’assicurazione sono decise
dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni quale istanza unica cantonale ai
sensi dell’art. 7 CPC”. Il Giudice civile di prime cure ha fatto inoltre
riferimento al tenore dell’art. 75 della legge cantonale di applicazione della
LAMal (LCAMal) e alla pubblicazione della modifica legislativa intervenuta sul
BU 13 dicembre 2016 p. 511.
La
decisione del Pretore è la conseguenza di uno scritto del precedente 10 febbraio
2017 del patrocinatore di CV 1 che richiamava all’attenzione del giudice il
tenore dell’art. 83d LCAMal secondo cui “le procedure pendenti inoltrate
dopo il 31 dicembre 2010 sono trasmesse d’ufficio al Tribunale cantonale delle
assicurazioni”. In merito il patrocinatore di AT 1 si è rimesso alla prudente
valutazione del Pretore circa la trasmissione della procedura per competenza a
questo Tribunale. Il decreto (doc. I) è stato intimato direttamente dal Pretore
alle parti.
Considerandi
2.
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha proceduto alla registrazione
dell’incarto e non ha proceduto ad alcuna raccolta di materiale probatorio alla
luce dell’esito della procedura. In effetti la fattispecie sottoposta all’esame
del TCA trae la sua origine da un infortunio subito dall’attore il 6 novembre
2014.
presso una palestra di __________, nella fase successiva all’allenamento,
mentre AT 1 si trovava sotto la doccia. A seguito di una scivolata l’attore ha
urtato la spalla sinistra ponendosi in cura presso il suo medico dott. __________
e non potendo svolgere la sua attività professionale nella misura del 100% dal
10.
novembre 2016 (doc. 9). Il doc. 10, ossia il certificato medico allestito
dal dott. __________ dell’__________ di __________ l’11 novembre 2014, conferma
che il signor AT 1 si è infortunato.
L’origine
infortunistica dell’inabilità lavorativa è pure desunta dal doc. 11 ossia dalla
notifica da parte del dott. __________ alla convenuta CV 1 delle risposte a
quesiti formulati dall’assicurato-re, risposte che escludono palesemente
un’origine patologica, ossia da ricondurre a malattia (doc. 11, in merito si
veda anche il doc. 16 ossia il rapporto operatorio 23 luglio 2015 della __________).
Il
caso è stato assunto dalla convenuta CV 1 nell’ambito della copertura, di cui è
beneficiario l’attore, n. __________, doc. 17, ossia della polizza per
un’assicurazione complementare infortuni (e non invece un’assicurazione perdita
di guadagno per causa di malattia) retta dalla LCA (doc. 3, 20 e petizione p.
2).
L’origine
infortunistica delle pretese d’indennizzo di AT 1 non è d’altronde posta in
discussione dalle parti.
3.
Il
presente giudizio può essere emanato monocraticamente in base all’art. 4 cpv. 1
Lptca secondo cui il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è
competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile. D’altra parte il Tribunale
cantonale delle Assicurazioni può decidere monocraticamente in base all’art. 49
cpv. 2 LOG le fattispecie che non pongono questioni di principio o che non sono
di rilevante importanza. Sul tema del giudizio monocratico da parte dei membri
della sezione di diritto pubblico del TA si faccia riferimento a Ivano Ranzanici: La possibilità concessa
dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di
Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza
del Tribunale federale, in RtiD 2016-I- 307 e ss.
4.
Il
Tribunale cantonale delle Assicurazioni è competente a dirimere, con effetto
dal 1° gennaio 2017, le vertenze che oppongono, come rettamente ha indicato il
Pretore nel suo decreto 22 febbraio 2017, gli assicuratori tra loro, con i loro
membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione
sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione. La scelta del legislatore
ticinese è la conseguenza di un’iniziativa del deputato Gianrico Corti e
cofirmatari del 15 dicembre 2015 che ha posto alla sua base la giurisprudenza
del TF pubblicata in DTF 141 III 479. Nel suo Messaggio 7199 del 28 giugno 2016
il Consiglio di Stato evidenziava che:
"
In una sentenza del 20 ottobre 2015 il Tribunale
federale, statuendo su una controversia sorta nel Canton Vallese, ove vige un
sistema simile a quello ticinese, ha stabilito che l’art. 7 CPC non conferisce
alcuna possibilità di un trasferimento solo parziale delle competenze
attribuite all’istanza unica designata dal diritto cantonale. La norma offre ai
Cantoni una sola alternativa: o istituire un’autorità giudiziaria che statuisce
in istanza unica e gli attribuisce tutti i litigi menzionati nel medesimo
disposto, oppure rinunciare a questa giurisdizione speciale e confermare il
regime ordinario con due istanze (civili) cantonali. In altre parole, il
Cantone che istituisce un Tribunale che decide quale istanza cantonale unica
sulla base dell’art. 7 CPC deve sottoporre a quest’ultimo tutte le controversie
derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le
malattie.”
Come
indicato la LCAMal, ossia la specifica legge applicativa cantonale della LAMal,
e quindi riferita all’ipotesi della malattia (e non dell’infortunio), è quindi
stata modificata. Nel suo rapporto la Commissione della legislazione (Rapporto
del 31 agosto 2016) ha inquadrato il tema anch’essa esclusivamente nell’abito
dell’assicurazione contro le malattie. In altri termini, con la modifica
legislativa che qui interessa, i litigi concernenti le complementari alla LAMal
(rette dalla LCA), tra cui si annoverano le assicurazioni per perdita di
guadagno, che siano gestite da un assicuratore riconosciuto quale assicuratore
sociale o da un assicuratore privato, sono di competenza del Tribunale
cantonale delle Assicurazioni.
5.
Il
tema in esame qui è quello dell’applicabilità della nuova norma in caso di perdite
di guadagno erogate da un assicuratore privato in applicazione della LCA che
traggano la loro origine da un evento infortunistico. In altri termini occorre
analizzare se il litigio fondato sull’assicurazione complementare infortunio
quale quella sottoscritta da AT 1 con la CV 1, debba essere demandato alla
competenza del Tribunale cantonale delle Assicurazioni in applicazione della
norma citata dal Pretore nella sua decisione.
La
risposta è manifestamente negativa. Il legislatore ticinese ha infatti posto mano
esclusivamente alla LCAMal ed il riferimento dell’art. 75 agli altri rami
dell’assicurazione è chiarito bene dal Rapporto 31 agosto 2016 della Commissione
della legislazione redatto della deputata Amanda Rückert sull’iniziativa
parlamentare citata, di cui occorre riportare un passaggio:
" Secondo il quadro
legislativo in vigore, le casse malati possono offrire l'assicurazione sociale
malattie ai sensi della LAMal (RS 832.10) e l'assicurazione d'indennità
giornaliera facoltativa, ma anche le assicurazioni complementari e – secondo le
condizioni e nei limiti massimi determinati dal Consiglio federale – possono
esercitare altri rami d'assicurazione, definiti dall'art. 1 OVAMal (RS 832.121).
L'assicurazione sociale rientra nella sfera del diritto pubblico assicurativo.
Le assicurazioni complementari e gli altri rami d'assicurazione sono questioni
di diritto privato e sono retti dalla LCA (RS 221.229.1). Questi possono venire
offerti dalle casse malati autorizzate all'esercizio dell'assicurazione sociale
malattie ex art. 5 LVAMal (RS 832.12), oppure da altri assicuratori privati
autorizzati secondo i disposti della LSA (RS 961.01). Per la regolamentazione
del contenzioso giudiziario i Cantoni hanno una certa libertà. La maggioranza
di essi ha attribuito sia le controversie di diritto pubbliche, sia le cause
relative alle assicurazioni complementari al Tribunale competente per giudicare
nel merito delle vertenze delle assicurazioni sociali. Ciò è possibile in virtù
dell'art. 7 CPC (RS 272), in vigore dal 2011, secondo il quale i Cantoni
possono designare un Tribunale competente a decidere in istanza cantonale unica
le controversie derivanti da assicurazioni complementari alla LAMal.”
Il
quadro esatto entro il quale l’art. 75 LCAMal si pone è quello tracciato dal
legislatore federale che consente agli assicuratori – nel solco della LAMal –
di offrire da un lato l’assicurazione delle cure medico sanitarie obbligatorie
e dall’altro l’indennità giornaliera e “altri rami d’assicurazione”, che
non comprendono la complementare infortunio.
6.
Al
proposito della complementare all’infortunio, retta dalla LCA, è opportuno citare
qui l’iniziativa parlamentare di Mauro Poggia, all’epoca membro del Consiglio
nazionale e poi divenuto Consigliere di Stato a Ginevra, che, il 21 giugno 2013
(iniziativa . 13.441 reperibile sul sito del parlamento federale www.parlament.ch) chiedeva che gli art. 7 e
243.
CPC fossero modificati con l’inserimento dell’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni secondo la LF 20 marzo 1981 (LAINF). In particolare
l’iniziativa (ripresa dal deputato Golay) ha la seguente motivazione di fondo:
" L'articolo
57.
della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali prevede l'obbligo per i cantoni di istituire un
tribunale delle assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in
materia di assicurazioni sociali. Le controversie nell'ambito
dell'assicurazione sociale contro le malattie (LAMal) o dell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni (LAINF) sono quindi sottoposte imperativamente a
un'istanza unica speciale. Le assicurazioni private, assoggettate alla legge
del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione, restano sottoposte al Codice
di procedura civile e, di conseguenza, alle norme della procedura civile che
prevedono due istanze cantonali. Consapevole del fatto che questa situazione
potesse portare gli interessati a dover sottoporre a due istanze distinte procedimenti
presentanti un'evidente connessione, il Parlamento ha previsto nell'articolo 7
CPC la possibilità per i cantoni di sottoporre a un'istanza unica le
controversie derivanti dall'assicurazione complementare all'assicurazione
sociale malattie; tale disposizione ha indotto i cantoni, che hanno legiferato
in questo ambito, a designare il Tribunale cantonale delle assicurazioni per
queste controversie specifiche. Sebbene il problema si ponga esattamente nello
stesso modo, i lavori preparatori del nuovo Codice di procedura civile non
menzionano stranamente le assicurazioni complementari all'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni che rientrano anch'esse nell'assicurazione
privata, e che presentano una connessione evidente con la LAINF. In altre
parole, mentre possono sottoporre alla stessa istanza unica le controversie derivanti
dalla LAMal e dall'assicurazione complementare, i cantoni non possono assegnare
a un'istanza unica le controversie derivanti dalla LAINF e dall'assicurazione
complementare. Tale situazione complica inutilmente le procedure, le prolunga e
aumenta le spese sia per gli interessati sia per i cantoni. È quindi opportuno
completare l'articolo 7 CPC per colmare tale lacuna. Per motivi di coerenza,
occorre completare nello stesso senso anche l'articolo 243 capoverso 2 lettera
f al fine di estendere la procedura semplificata alle controversie derivanti
dall'assicurazione complementare alla LAINF.”
7.
Alla
luce di quanto precede la base legale indicata dal Pretore di __________ non
consente, contrariamente da quanto da esso ritenuto, di riconoscere una
competenza del Tribunale cantonale delle Assicurazioni per dirimere i litigi fondati
su un contratto assicurativo teso al riconoscimento di indennità per perdita di
guadagno complementare all’assicurazione infortuni. Non essendo data una
competenza del Tribunale cantonale delle Assicurazioni in materia la procedura
va stralciata dai ruoli e gli atti rinviati nuovamente al Pretore di __________
affinché continui la procedura istruttoria (recepita quale ordinaria e non
fondata sugli art. 243 e ss CPC che regolano la procedura semplificata) e renda
il suo giudizio.
8.
Secondo
l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone
perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in
forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Alla
trasmissione della procedura OR.2016.120 che oppone AT 1, __________, alla CV 1
Agenzia generale di __________, non è dato seguito per incompetenza rationae
materiae del Tribunale cantonale delle assicurazioni.
2. Gli
atti della procedura sono ritornati alla Pretura del Distretto di __________
per il proseguimento dell’istruttoria e giudizio.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti