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36.2017.19

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 febbraio 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

36.2017.19

IR/sc

Lugano

27

febbraio 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul rinvio 22 febbraio

2017 della Pretura del Distretto di __________ (__________) nella procedura OR.

__________ che oppone:

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

rappr. da: RA 2

considerato in fatto e in diritto

1. Con

decisione datata 22 febbraio 2017 (doc. I), cui ha annesso l’intero incarto

formante la procedura OR.2016.120, il Pretore di __________ ha trasmesso al

Tribunale cantonale delle assicurazioni una procedura promossa il 16 giugno

2016 da AT 1, __________, con il patrocinio dell’avv. RA 1, contro CV 1, agenzia

generale di __________. Il Pretore, a fondamento della sua decisione, ha evidenziato

che a partire dal 1° gennaio 2017 “tutte le contestazioni degli assicuratori

tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari

all’assicurazione contro le malattie o altri rami d’assicurazione sono decise

dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni quale istanza unica cantonale ai

sensi dell’art. 7 CPC”. Il Giudice civile di prime cure ha fatto inoltre

riferimento al tenore dell’art. 75 della legge cantonale di applicazione della

LAMal (LCAMal) e alla pubblicazione della modifica legislativa intervenuta sul

BU 13 dicembre 2016 p. 511.

La

decisione del Pretore è la conseguenza di uno scritto del precedente 10 febbraio

2017 del patrocinatore di CV 1 che richiamava all’attenzione del giudice il

tenore dell’art. 83d LCAMal secondo cui “le procedure pendenti inoltrate

dopo il 31 dicembre 2010 sono trasmesse d’ufficio al Tribunale cantonale delle

assicurazioni”. In merito il patrocinatore di AT 1 si è rimesso alla prudente

valutazione del Pretore circa la trasmissione della procedura per competenza a

questo Tribunale. Il decreto (doc. I) è stato intimato direttamente dal Pretore

alle parti.

Considerandi

2.

Il

Tribunale cantonale delle assicurazioni ha proceduto alla registrazione

dell’incarto e non ha proceduto ad alcuna raccolta di materiale probatorio alla

luce dell’esito della procedura. In effetti la fattispecie sottoposta all’esame

del TCA trae la sua origine da un infortunio subito dall’attore il 6 novembre

2014.

presso una palestra di __________, nella fase successiva all’allenamento,

mentre AT 1 si trovava sotto la doccia. A seguito di una scivolata l’attore ha

urtato la spalla sinistra ponendosi in cura presso il suo medico dott. __________

e non potendo svolgere la sua attività professionale nella misura del 100% dal

10.

novembre 2016 (doc. 9). Il doc. 10, ossia il certificato medico allestito

dal dott. __________ dell’__________ di __________ l’11 novembre 2014, conferma

che il signor AT 1 si è infortunato.

L’origine

infortunistica dell’inabilità lavorativa è pure desunta dal doc. 11 ossia dalla

notifica da parte del dott. __________ alla convenuta CV 1 delle risposte a

quesiti formulati dall’assicurato-re, risposte che escludono palesemente

un’origine patologica, ossia da ricondurre a malattia (doc. 11, in merito si

veda anche il doc. 16 ossia il rapporto operatorio 23 luglio 2015 della __________).

Il

caso è stato assunto dalla convenuta CV 1 nell’ambito della copertura, di cui è

beneficiario l’attore, n. __________, doc. 17, ossia della polizza per

un’assicurazione complementare infortuni (e non invece un’assicurazione perdita

di guadagno per causa di malattia) retta dalla LCA (doc. 3, 20 e petizione p.

2).

L’origine

infortunistica delle pretese d’indennizzo di AT 1 non è d’altronde posta in

discussione dalle parti.

3.

Il

presente giudizio può essere emanato monocraticamente in base all’art. 4 cpv. 1

Lptca secondo cui il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è

competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile. D’altra parte il Tribunale

cantonale delle Assicurazioni può decidere monocraticamente in base all’art. 49

cpv. 2 LOG le fattispecie che non pongono questioni di principio o che non sono

di rilevante importanza. Sul tema del giudizio monocratico da parte dei membri

della sezione di diritto pubblico del TA si faccia riferimento a Ivano Ranzanici: La possibilità concessa

dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

del Tribunale federale, in RtiD 2016-I- 307 e ss.

4.

Il

Tribunale cantonale delle Assicurazioni è competente a dirimere, con effetto

dal 1° gennaio 2017, le vertenze che oppongono, come rettamente ha indicato il

Pretore nel suo decreto 22 febbraio 2017, gli assicuratori tra loro, con i loro

membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione

sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione. La scelta del legislatore

ticinese è la conseguenza di un’iniziativa del deputato Gianrico Corti e

cofirmatari del 15 dicembre 2015 che ha posto alla sua base la giurisprudenza

del TF pubblicata in DTF 141 III 479. Nel suo Messaggio 7199 del 28 giugno 2016

il Consiglio di Stato evidenziava che:

"

In una sentenza del 20 ottobre 2015 il Tribunale

federale, statuendo su una controversia sorta nel Canton Vallese, ove vige un

sistema simile a quello ticinese, ha stabilito che l’art. 7 CPC non conferisce

alcuna possibilità di un trasferimento solo parziale delle competenze

attribuite all’istanza unica designata dal diritto cantonale. La norma offre ai

Cantoni una sola alternativa: o istituire un’autorità giudiziaria che statuisce

in istanza unica e gli attribuisce tutti i litigi menzionati nel medesimo

disposto, oppure rinunciare a questa giurisdizione speciale e confermare il

regime ordinario con due istanze (civili) cantonali. In altre parole, il

Cantone che istituisce un Tribunale che decide quale istanza cantonale unica

sulla base dell’art. 7 CPC deve sottoporre a quest’ultimo tutte le controversie

derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le

malattie.”

Come

indicato la LCAMal, ossia la specifica legge applicativa cantonale della LAMal,

e quindi riferita all’ipotesi della malattia (e non dell’infortunio), è quindi

stata modificata. Nel suo rapporto la Commissione della legislazione (Rapporto

del 31 agosto 2016) ha inquadrato il tema anch’essa esclusivamente nell’abito

dell’assicurazione contro le malattie. In altri termini, con la modifica

legislativa che qui interessa, i litigi concernenti le complementari alla LAMal

(rette dalla LCA), tra cui si annoverano le assicurazioni per perdita di

guadagno, che siano gestite da un assicuratore riconosciuto quale assicuratore

sociale o da un assicuratore privato, sono di competenza del Tribunale

cantonale delle Assicurazioni.

5.

Il

tema in esame qui è quello dell’applicabilità della nuova norma in caso di perdite

di guadagno erogate da un assicuratore privato in applicazione della LCA che

traggano la loro origine da un evento infortunistico. In altri termini occorre

analizzare se il litigio fondato sull’assicurazione complementare infortunio

quale quella sottoscritta da AT 1 con la CV 1, debba essere demandato alla

competenza del Tribunale cantonale delle Assicurazioni in applicazione della

norma citata dal Pretore nella sua decisione.

La

risposta è manifestamente negativa. Il legislatore ticinese ha infatti posto mano

esclusivamente alla LCAMal ed il riferimento dell’art. 75 agli altri rami

dell’assicurazione è chiarito bene dal Rapporto 31 agosto 2016 della Commissione

della legislazione redatto della deputata Amanda Rückert sull’iniziativa

parlamentare citata, di cui occorre riportare un passaggio:

" Secondo il quadro

legislativo in vigore, le casse malati possono offrire l'assicurazione sociale

malattie ai sensi della LAMal (RS 832.10) e l'assicurazione d'indennità

giornaliera facoltativa, ma anche le assicurazioni complementari e – secondo le

condizioni e nei limiti massimi determinati dal Consiglio federale – possono

esercitare altri rami d'assicurazione, definiti dall'art. 1 OVAMal (RS 832.121).

L'assicurazione sociale rientra nella sfera del diritto pubblico assicurativo.

Le assicurazioni complementari e gli altri rami d'assicurazione sono questioni

di diritto privato e sono retti dalla LCA (RS 221.229.1). Questi possono venire

offerti dalle casse malati autorizzate all'esercizio dell'assicurazione sociale

malattie ex art. 5 LVAMal (RS 832.12), oppure da altri assicuratori privati

autorizzati secondo i disposti della LSA (RS 961.01). Per la regolamentazione

del contenzioso giudiziario i Cantoni hanno una certa libertà. La maggioranza

di essi ha attribuito sia le controversie di diritto pubbliche, sia le cause

relative alle assicurazioni complementari al Tribunale competente per giudicare

nel merito delle vertenze delle assicurazioni sociali. Ciò è possibile in virtù

dell'art. 7 CPC (RS 272), in vigore dal 2011, secondo il quale i Cantoni

possono designare un Tribunale competente a decidere in istanza cantonale unica

le controversie derivanti da assicurazioni complementari alla LAMal.”

Il

quadro esatto entro il quale l’art. 75 LCAMal si pone è quello tracciato dal

legislatore federale che consente agli assicuratori – nel solco della LAMal –

di offrire da un lato l’assicurazione delle cure medico sanitarie obbligatorie

e dall’altro l’indennità giornaliera e “altri rami d’assicurazione”, che

non comprendono la complementare infortunio.

6.

Al

proposito della complementare all’infortunio, retta dalla LCA, è opportuno citare

qui l’iniziativa parlamentare di Mauro Poggia, all’epoca membro del Consiglio

nazionale e poi divenuto Consigliere di Stato a Ginevra, che, il 21 giugno 2013

(iniziativa . 13.441 reperibile sul sito del parlamento federale www.parlament.ch) chiedeva che gli art. 7 e

243.

CPC fossero modificati con l’inserimento dell’assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni secondo la LF 20 marzo 1981 (LAINF). In particolare

l’iniziativa (ripresa dal deputato Golay) ha la seguente motivazione di fondo:

" L'articolo

57.

della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali prevede l'obbligo per i cantoni di istituire un

tribunale delle assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in

materia di assicurazioni sociali. Le controversie nell'ambito

dell'assicurazione sociale contro le malattie (LAMal) o dell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni (LAINF) sono quindi sottoposte imperativamente a

un'istanza unica speciale. Le assicurazioni private, assoggettate alla legge

del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione, restano sottoposte al Codice

di procedura civile e, di conseguenza, alle norme della procedura civile che

prevedono due istanze cantonali. Consapevole del fatto che questa situazione

potesse portare gli interessati a dover sottoporre a due istanze distinte procedimenti

presentanti un'evidente connessione, il Parlamento ha previsto nell'articolo 7

CPC la possibilità per i cantoni di sottoporre a un'istanza unica le

controversie derivanti dall'assicurazione complementare all'assicurazione

sociale malattie; tale disposizione ha indotto i cantoni, che hanno legiferato

in questo ambito, a designare il Tribunale cantonale delle assicurazioni per

queste controversie specifiche. Sebbene il problema si ponga esattamente nello

stesso modo, i lavori preparatori del nuovo Codice di procedura civile non

menzionano stranamente le assicurazioni complementari all'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni che rientrano anch'esse nell'assicurazione

privata, e che presentano una connessione evidente con la LAINF. In altre

parole, mentre possono sottoporre alla stessa istanza unica le controversie derivanti

dalla LAMal e dall'assicurazione complementare, i cantoni non possono assegnare

a un'istanza unica le controversie derivanti dalla LAINF e dall'assicurazione

complementare. Tale situazione complica inutilmente le procedure, le prolunga e

aumenta le spese sia per gli interessati sia per i cantoni. È quindi opportuno

completare l'articolo 7 CPC per colmare tale lacuna. Per motivi di coerenza,

occorre completare nello stesso senso anche l'articolo 243 capoverso 2 lettera

f al fine di estendere la procedura semplificata alle controversie derivanti

dall'assicurazione complementare alla LAINF.”

7.

Alla

luce di quanto precede la base legale indicata dal Pretore di __________ non

consente, contrariamente da quanto da esso ritenuto, di riconoscere una

competenza del Tribunale cantonale delle Assicurazioni per dirimere i litigi fondati

su un contratto assicurativo teso al riconoscimento di indennità per perdita di

guadagno complementare all’assicurazione infortuni. Non essendo data una

competenza del Tribunale cantonale delle Assicurazioni in materia la procedura

va stralciata dai ruoli e gli atti rinviati nuovamente al Pretore di __________

affinché continui la procedura istruttoria (recepita quale ordinaria e non

fondata sugli art. 243 e ss CPC che regolano la procedura semplificata) e renda

il suo giudizio.

8.

Secondo

l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone

perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in

forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Alla

trasmissione della procedura OR.2016.120 che oppone AT 1, __________, alla CV 1

Agenzia generale di __________, non è dato seguito per incompetenza rationae

materiae del Tribunale cantonale delle assicurazioni.

2. Gli

atti della procedura sono ritornati alla Pretura del Distretto di __________

per il proseguimento dell’istruttoria e giudizio.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti