36.2017.20
Infortunio ai denti.Seppure la dentatura fosse indebolita (ricostruzioni della corona,dente devitalizzato), ha svolto la sua funzione masticatoria e resistito fino a quando un impatto improvviso e ina
9 agosto 2017Italiano29 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2017.20
tb
Lugano
9 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 gennaio 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1977, l’8
marzo 2016 (doc. 1) ha notificato a CO 1 che, mentre stava giocando con il
figlio il giorno precedente, ha ricevuto un colpo in faccia a sinistra, che le
ha causato la rottura di un dente.
1.2. Il formulario delle lesioni
dentarie compilato dal medico dentista l’8 marzo 2016 (doc. 3) indicava che l’assicurata
si era fratturata la corona del dente 26 senza lesione della polpa, e meglio che
si era fratturata la cuspide mesiopalatale del dente 26.
L’odontoiatra curante ha allestito, il 15 marzo 2016 (doc. 2), un
preventivo dei costi di Fr. 2'444,30 per l’inserimento di un perno canalare, la
ricostruzione del dente con materiale plastico e il confezionamento e la posa
di una corona metallo-ceramica. Nell’importo totale era compreso il costo del
laboratorio.
1.3. Sentito il suo medico
dentista di fiducia (docc. 4 e 5), la Cassa malati ha comunicato il 19 aprile
2016 (doc. 6) al medico dentista curante e all’assicurata che rifiutava
l’assunzione dei costi del trattamento, non sussistendo un nesso causale
sufficiente tra il danno subìto dal dente 26 e l’infortunio assicurato. Infatti,
il molare superiore sinistro era così indebolito già prima dell’evento – era
stata effettuata una cura endodontica, v’era una grossa vecchia otturazione in
composito e la radice mesiobuccale presentava un’osteolisi apicale - da non
potere resistere ad un normale influsso esterno, quale la masticazione
quotidiana, e quindi si sarebbe potuto rompere in qualsiasi occasione.
1.4. Con decisione su opposizione
del 31 gennaio 2017 (doc. A) la Cassa malati ha respinto l’opposizione del 18
luglio 2016 (doc. 10) e si è riconfermata nella decisione del 15 giugno 2016
(doc. 9), rifiutando di erogare prestazioni per la rottura del dente 26.
La Cassa malati ha osservato che, d’avviso del suo medico dentista
di fiducia, il dente in questione presentava diverse otturazioni, vecchie e
usurate, e che quando i denti hanno subìto dei trattamenti radicolari e delle
ricostruzioni importanti risultano più fragili e deboli. Nel caso di specie, a
suo dire, era molto più probabile che la frattura fosse dovuta alle
caratteristiche del dente stesso, e quindi al suo stato patologico
preesistente, che al colpo ricevuto. Infatti, la frattura del dente dell’assicurata
presentava proprio le caratteristiche di una frattura di un dente trattato come
quello in esame. Di conseguenza, in virtù della costante giurisprudenza in
materia, non v’era nessuna causalità adeguata tra l’evento del 7 marzo 2016 e
il danno al dente dell’assicurata, in quanto a causa del suo preesistente stato
patologico esso non avrebbe resistito comunque ad un normale carico. In tal
caso viene dunque meno l’obbligo della Cassa malati di assumere il caso e di
erogare prestazioni.
1.5. Con ricorso del 24 febbraio
2017 (doc. I) RI 1, patrocinata da RA 1, ha postulato di accogliere il ricorso
e di condannare la sua Cassa malati ad assumersi integralmente i costi di cura
relativi al risanamento del dente 26 lesionato dall’infortunio del 7 marzo 2016
come prospettati dal dr. med. dent. __________.
Secondo la ricorrente, tutti e cinque gli elementi costituitivi
dell’infortunio sarebbero realizzati. È quindi a torto che la Cassa malati
sostenga che il dente si sarebbe comunque rotto poiché non avrebbe resistito a
un normale carico. Ricordando la giurisprudenza in materia, l’insorgente ha
rilevato che è sufficiente che un dente risanato sia ancora funzionale per la
normale masticazione. Pertanto, in assenza di elementi che permettano di
affermare quanto sostenuto dalla Cassa malati, la ricorrente ha chiesto di
annullare la decisione impugnata.
1.6. Nella risposta del 20 marzo
2017 (doc. III) CO 1 ha chiesto di respingere il ricorso riprendendo le
medesime motivazioni della decisione impugnata e concludendo che non v’era un
nesso adeguato tra l’evento del 7 marzo 2016 e il danno al dente della
ricorrente, perciò non era tenuta a farsi carico del caso e a versare
prestazioni assicurative.
La Cassa malati ha aggiunto che nel caso concreto si è in presenza
di un danno dentario con uno stato patologico preesistente al momento
dell’evento, quindi il nesso di causalità potrebbe essere negato se si
presumesse che a causa di tale stato patologico il dente 26 non avrebbe
comunque resistito a un normale carico, ciò che si è in effetti realizzato.
1.7. Il 29 marzo 2017 (doc. V) la
ricorrente ha prodotto al TCA una dichiarazione del suo medico dentista (doc.
C), il quale attribuisce all’infortunio la causa della rottura del dente 26.
L’assicuratore da parte sua ha riproposto la tesi del suo medico
dentista di fiducia, secondo il quale, invece, è preponderatamente a causa del
suo stato patologico, piuttosto che del colpo subìto, che il dente 26 si è
fratturato. Per la Cassa malati resistente l’odontoiatra curante non si è per
contro confrontato con questo parere, perciò le sue affermazioni non sono
convincenti né sono in grado di dimostrare un nesso causale (doc. VII).
1.8. Chiesta (doc. IX) ed ottenuta
una proroga (doc. X), l’8 maggio 2017 (doc. XI) la ricorrente ha prodotto una
nuova dichiarazione del suo medico dentista (doc. D), che ha ribadito come il
dente in oggetto non fosse affetto da altre patologie quali carie o
parodontopatia.
Il 16 maggio 2017 (doc. XIII) la Cassa malati ha affermato che il
parere del dottor __________ non si confronta con quanto espresso dal medico di
fiducia, perciò essa ha mantenuto la propria posizione.
L’insorgente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XIV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l'evento che ha provocato il 7 marzo 2016
(doc. 1) la frattura dell’elemento 26 dell’assicurata imponga un obbligo
prestativo all’assicuratore.
2.2. Secondo quanto disposto
dall'art. 1a cpv. 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di
indennità giornaliera facoltativa.
Per l'art. 1a cpv. 2, la LAMal accorda prestazioni in caso di malattia
(definita dall'art. 3 LPGA), infortunio (definito dall'art. 4 LPGA) - per
quanto l'evento non sia a carico di alcuna assicurazione infortuni sia essa
obbligatoria o privata - e maternità (art. 5 LPGA).
La copertura del rischio d'infortunio prevista dalla LAMal risulta
rivestire simultaneamente un ruolo sussidiario e complementare: sussidiario
quando ha per compito di completare le lacune assicurative in ragione della sua
funzione suppletiva e complementare quando può portare a prendersi carico delle
spese non coperte o coperte solo parzialmente da un'assicurazione infortuni
(cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione dell'assicurazione
malattia del 6 novembre 1991, pag. 123; Eugster,
Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale
Sicherheit, 3a ed. 2016, N. 323 pag. 505).
Nel caso di specie trova
applicazione la LAMal, giacché l'evento capitato alla ricorrente il 7 marzo
2016, su cui essa ha fondato il riconoscimento del costo del trattamento
previsto dal dr. med. dent. __________ il 15 marzo 2016 (doc. 2), non risulta
essere a carico di un altro assicuratore infortuni (doc. 1).
2.3. Secondo l'art. 28 LAMal, in caso d'infortunio l'assicuratore
copre le medesime prestazioni che in caso di malattia.
L'art. 31
cpv. 2 LAMal pone a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie i costi per le cure di lesioni del sistema masticatorio
causate da un infortunio.
L'art. 4 LPGA definisce l'infortunio come segue:
" È considerato
infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al
corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute
fisica o psichica o che provochi la morte.".
La definizione di infortunio voluta con l'adozione della LAMal è
sostanzialmente uguale a quella ripresa nella LPGA.
In virtù della LAMal in vigore sino alla fine del 2002, l'infortunio era definito, come rammenta l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale)
nella sentenza K 202/00 del 18 settembre 2001 al considerando 2a, nel seguente
modo:
" Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire
qui compromet la santé physique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal).".
Inoltre, secondo il considerando 1 della DTF 122 V
232,
" Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1996, de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994, il existe désormais - et pour la
première fois - une définition légale de l'accident, qui figure à l'art. 2 al.
Fatti
2 de cette loi. Cette définition, qui reprend celle de l'art. 9 al. 1 OLAA,
avec une précision relativement aux effets de l'atteinte corporelle, est la
suivante: «Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la
santé physique ou mentale». Cette dernière phrase constitue quant à elle une version simplifiée
du texte adopté par la Commission du Conseil des États à l'art. 4 al. 1 du projet de loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales («…qui compromet temporairement ou de manière permanente la santé
physique ou mentale ou qui entraîne la mort» [FF 1991 II 183]).
Il résulte de la définition même de l'accident
(au sens de l'art. 9 al 1 OLAA comme au sens de l'art. 2 al. 2 LAMal) que le
caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur
extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il
excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que
l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 118 V 61
consid. 2b, 283 consid. 2a ainsi que les références)." (…).
Dal canto suo, Ueli Kieser si esprime così sull'argomento nel
commentario alla LPGA (ATSG-Kommentar, 3a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2015, nn.
9-13 ad art. 4, pag. 78):
" b) Bei der Ausarbeitung des KVG wurde eine Umschreibung des Unfallbegriffes
auf gesetzlicher Ebene vorgeschlagen; dabei bezog sich der Vorschlag auf die
Umschreibung von Art. 4 Abs. 1 E ATSG (vgl. BB1 1992 I 141; BGE 122 V 232 f.). altArt. 2 Abs. 2 KVG umschrieb den Unfall in einer Art. 4 ATSG weitestgehend entsprechende
Weise; zunächst wurde das Unfallereignis in Entsprechung zu altArt.9 Abs. 1 UVV
definiert, und es wurde sodann festgelegt, dass Folge des Ereignisses eine
gesundheitliche Beeinträchtigung sein müsse. Damit nahm der Gesetzgeber im
Vergleich zur unfallversicherungsrechtlichen Umschreibung eine begriffliche
Erweiterung vor.
Indessen ergaben sich in der Anwendung von
altArt. 9 Abs. 1 UVV und altArt. 2 Abs. 2 KVG keine relevanten Unterschiede;
denn die Folge des Unfallereignisses in der Form einer gesundheitlichen Beeinträchtigung
wurde mit Selbstverständlichkeit bereits bei der Definition von altArt. 9 Abs.
1 UVV miteingeschlossen, weshalb die zusätzliche Erwähnung der Folge des
Unfallereignisses lediglich als Präzisierung betrachtet wurde (vgl. Maeschi, Kommentar, N 10 zu Art. 4 MVG).
Keine eigene Umschreibung des Unfalles
enthielt das MVG, wobei hier der Unfallbegriff praxisgemäss nach dem Recht der
obligatorischen Unfallversicherung bestimmt wurde (vgl. Maeschi, Kommentar, N 9 zu Art. 4 MVG).
c) Damit ist davon auszugehen, dass im bisherigen
Sozialversicherungsrecht ein einheitlicher Unfallbegriff Verwendung
fand. Die im Wortlaut unterschiedlichen Definitionen von altArt. 9 Abs. 1 UVV sowie
altArt. 2 Abs. 2 KVG änderten daran nichts.
d) Mit Art. 4 ATSG wurde in bewusster Fortführung
des bisherigen Unfallbegriffes (vgl. dazu BB1 1999 4545; AB 2000 S 176) eine
für alle Sozialversicherungszweige massgebende einheitliche Definition gewählt.
Damit behält die bisherige Rechtsprechung zum Unfallbegriff weiterhin ihre
Massgeblichkeit (vgl. SVR 2005 UV Nr. 2, U 123/04, E. 1.1).".
Come rammenta l'autore zurighese, con l'entrata in vigore della
LPGA la giurisprudenza vigente relativa alla definizione d'infortunio (art. 9
cpv. 1 OAINF, abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e
ripreso dal citato art. 4 LPGA) e alle singole caratteristiche specifiche della
definizione mantiene la propria validità (RAMI 2004 pag. 576).
A mente di questo TCA, i concetti applicati all'assicurazione
contro gli infortuni possono essere parimenti adottati agli infortuni sorti
nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio,
che devono essere realizzati cumulativamente (fra le ultime, DTF 142 V
219 = SVR 2016 UV Nr. 23):
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio
e malattia.
Sul tema si vedano inoltre le puntualizzazioni di Aldo Borella, La giurisprudenza del
Tribunale Federale delle Assicurazioni sulla nozione di infortunio, Temi scelti
di diritto delle Assicurazioni sociali, pubblicato dalla CFPG edito da Helbing
& Lichtenhahn, 2006 e Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Lausanne 1992, pagg.
44-51.
In concreto occorre verificare se il danno al dente 26 ricada
sotto la nozione di infortunio e debba essere coperto dalla Cassa malati
resistente.
2.4. L’8 marzo 2016 (doc. 1 ) la
ricorrente ha notificato alla Cassa malati che il giorno precedente, alle ore
19, “Giocando con mio figlio ho preso un colpo in faccia a sinistra. Mi si è
rotto un dente.”.
Nel formulario sulle “Lesioni dentarie - Costatazioni/Preventivo”
compilato il 15 marzo 2016 (doc. 3) dal dr. med. dent. __________, risulta che
la prima consultazione ha avuto luogo l’8 marzo 2016 a causa del calcio in
faccia che l’assicurata ha ricevuto dal bambino mentre giocavano insieme.
Alla domanda 3 sui danni causati dall’infortunio, accanto
all’ipotesi 3.5 di frattura della corona senza lesione della polpa il dentista
ha scritto “cuspide mesiopalatale” del dente 26.
Alla domanda 4 sullo stato dei denti egli ha evidenziato i denti
mancanti, i denti difettosi ma non riparati, i denti riparati e i denti con
lesioni parodontali. Quali misure immediate il curante ha effettuato una radiografia,
un esame parodontale, delle fotografie e una consultazione (domanda 5). L’odontoiatra
ha poi crociato la casella secondo cui era necessaria l’osservazione della
dentatura, senza specificare per quanto tempo (domanda 6) e, infine, alla
domanda 7 sulle proposte per il trattamento definitivo ha indicato la posa di
un perno radicolare, la ricostruzione del dente e la posa di una corona
provvisoria e poi definitiva.
Il medico dentista curante ha allegato al formulario che ha
inviato alla Cassa malati un preventivo di Fr. 2'444,30 per il trattamento
proposto allestito il 15 marzo 2016, come pure una radiografia e due fotografie
scattate l’8 marzo 2016.
Prima di prendere posizione sulla richiesta del dr.
med. dent. __________ di assunzione dei costi preventivati per la cura della
sua paziente, la Cassa malati ha interpellato il suo medico dentista di fiducia
sottoponendogli tre quesiti (doc. 4):
" 1. Weist der Zahn 26 Karies auf?
Considerandi
2.
Hätte
der Zahn 26 mit überwiegender Wahrscheinlichkeit einer alltäglichen
Kaubelastung standgehalten?
3.
Falls
ja: Ist die geplante Behandlung wirksam, zweckmässig, wirtschaftlich?“.
Nella suo parere del 14 aprile 2016 (doc. 5) il dr.
med. dent. __________, medico dentista fiduciario della Cassa malati, dopo
avere premesso che la qualità dell’invio dei documenti “ist leider nicht
wirklich gut” e ammesso le sue poche conoscenze di italiano (“mein
italienisch reicht dann nicht um zu erkennen wie der Unfall passiert ist”
(doc. 5)), conclude per una preponderante verosimiglianza che la frattura del
dente sia da ricondurre al suo stato patologico invece che al colpo.
Rispondendo alle domande postegli egli ha dapprima affermato
che il dente 26 era privo di carie e che si poteva notare dopo l’infortunio la
frattura mesiale (risposta n. 1: “26 weist meines Erachtens keine Karies auf. Was sie auf dem EZF nach dem Unfall
erkennen können ist mesial die Fraktur, welche als “Karies” gedeutet werden
könnte.“).
Poi ha osservato che il dente 26 era stato
ricostruito con diversi materiali e che quindi era molto probabile che si
sviluppasse una frattura. Il molare 26 è fondamentale per la masticazione. Le
otturazioni sembravano molto consumate, ciò che indicava che erano sicuramente
vecchie. I denti le cui radici sono state trattate diventano con il tempo
fragili e friabili. Per questo motivo, per il dentista fiduciario era più
probabile che si trattasse di un caso classico di frattura dovuta allo stato
dei denti piuttosto che a causa di un infortunio (risposta n. 2: “Der Zahn 26 ist aus diversen Füllungen
aufgebaut und dass da eine Fraktur entsteht ist sehr wahrscheinlich. Gerade der 6 er ist ja das hauptkauzentrum.
Die Füllungen sehen sehr ausgewaschen aus, was auf ein gewisses Alter hinweist.
Wurzelbehandelte Zähne werden mit der Zeit spröd und brüchig. Dass es sich hier
um einen „Klassiker“ der Frakturen handelt ist für mich um einiges
wahrscheinlicher als um einen Unfall.“).
Infine, a suo dire, il dente avrebbe dovuto essere
incapsulato già da tanto tempo. La radice mesiobuccale mostrava una
radiotrasparenza e questa situazione non è ottimale per la posa di una corona.
In tal caso il trattamento proposto non adempiva ai criteri LAMal e si poteva
ripristinare la masticazione come prima dell’evento con una semplice
ricostruzione in composito (risposta n. 3: “Der Zahn hätte längst überkront werden sollen. Die mesiobuccale Wurzel zeigt radiologisch
eine Aufhellung, was nicht optimal ist für eine Überkronung. In dieser
Situation entspricht die gewählte Versorgung nicht den WZW Kriterien. Man kann
hier die Kaufähigkeit wie sie vor dem Unfall war mit einer einfachen
Kompositfüllung wieder herstellen.“).
Pendente causa la ricorrente ha prodotto una dichiarazione del
medico dentista curante del 27 marzo 2017 (doc. C), il quale ha affermato che “Il
dente 26 della paziente sopra citata era sì devitalizzato e ricostruito, ma era
intatto e di conseguenza non in uno stato “patologico”. A mio modesto parere la
causa della frattura è l’infortunio.”.
Successivamente, a seguito della convinzione
manifestata dalla Cassa malati secondo cui (riprendendo il dire del medico
fiduciario) “… è molto probabile che la frattura del dente non sia dovuta al
colpo ricevuto, bensì allo stato patologico preesistente” (doc. III, pag.
3) alla luce delle diverse otturazioni, vecchie e usurate, che l’elemento 26
presentava, il 2 maggio 2017 (doc. D) il dr. med. dent. __________ ha attestato:
" Personalmente
posso solo ribadire quanto già attestato tramite il formulario “lesioni
dentarie”, le foto e la radiografia e cioè che in data 08.03.2016 ho
riscontrato una frattura al dente 26 a seguito di un infortunio avvenuto il
giorno 07.03.2016. Il dente non era affetto da altre patologie (malattie) quali
carie o parodontopatia. Se a livello giuridico un dente devitalizzato e
ricostruito con composito sia da considerarsi in “stato patologico” non sta a
me deciderlo. A mio modesto e personale parere comunque non lo è, oltre a ciò
nell’articolo 4 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) in cui si definisce l’infortunio, non c’è nessun accenno o
indicazione sullo stato che deve avere la parte danneggiata precedentemente
all’evento. Penso che l’unica cosa da stabilire sia se si tratti o meno di un
infortunio, compito che non credo spetti a me.”.
2.5
Con la decisione del 15 giugno
2016, confermata il 31 gennaio 2017, alla luce del parere del medico dentista
che essa stessa ha interpellato, la Cassa malati si è rifiutata
di assumere questo caso come prestazione obbligatoria, poiché ha ritenuto la
lesione dentaria non in nesso di causalità con l'evento del 7
marzo 2016 e il danno alla dentatura che il dentista curante ha riscontrato il giorno
seguente e che intendeva curare con l’inserimento di un perno e la confezione e
la posa di una nuova corona metallo-ceramica.
La questione contestata va pertanto limitata alla verifica dell'esistenza
di un nesso di causalità fra l'evento che si è realizzato quel giorno e il
danno alla salute occorso al dente del mascellare superiore sinistro della
ricorrente.
A questo proposito vanno quindi illustrate le nozioni di causalità
naturale ed adeguata fra l'evento alla base dell'infortunio e il danno alla
salute dell'assicurata, tenendo presenti i concetti validi nell'assicurazione
contro gli infortuni.
2.6
Il diritto a prestazioni a
dipendenza di un infortunio presuppone in primo luogo l'esistenza di un nesso
di causalità naturale, anche solo parziale, tra l'evento infortunistico ed
il danno alla salute. Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora
sia lecito ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute
non si sarebbe potuto verificare del tutto o comunque non nel modo in cui si è
prodotto. Non occorre, viceversa, che l'infortunio sia stato la sola o
immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso
unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità
corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una
condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e
danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su indicazioni di natura
medica, si determinano secondo il principio della probabilità preponderante
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di
causalità tra infortunio e danno sembri possibile, ma essa non possa essere
reputata probabile in concreto, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato deve essere negato (STF 8C_790/2010 del 15 febbraio
2011, consid. 4.1; DTF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1,
119.
V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b).
2.7
Inoltre, secondo la costante
giurisprudenza federale (cfr., fra le ultime, STF 8C_313/2012
del 7 giugno 2012, consid. 2; STF
8C_790/2010, consid. 4.2), se uno stato patologico preesistente è aggravato
oppure si manifesta in seguito ad un infortunio, l'obbligo dell'assicurazione
contro gli infortuni di corrispondere le prestazioni decade se l'evento non
costituisce (più) la causa naturale (e adeguata) del danno, ossia se
quest'ultimo è da ricondurre soltanto ed esclusivamente a fattori extra-infortunistici
(STFA U 319/2002 del 2 settembre 2003, consid. 1.3; RAMI 1992 pag. 75, consid.
4b). Ciò si verifica in particolare con il ripristino dello stato di salute
esistente immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante) oppure con il
raggiungimento di quello stato che, prima o poi, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe intervenuto anche senza l'infortunio (status quo sine; RAMI
1994.
n. U 206 pag. 329 [U 180/93]; 1992 n. U 142 pag. 75 consid. 4b [U 61/91]).
L'estinzione del nesso di causalità deve essere stabilita con il
grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni
sociali. Per contro, la semplice possibilità che l'evento non esplichi più
effetto causale non è sufficiente (STF 8C_820/2007 del 29 ottobre 2008, consid.
4). Trattandosi della soppressione del diritto a prestazioni, l'onere della
prova non incombe all'assicurato, bensì all'assicuratore (RAMI 2000 n. U 363
pag. 46 consid. 2 [U 355/98]; 1994 n. U 206 pag. 329 [U 180/93];
1992.
n. U 142 pag. 76 consid. 4b [U 61/91]; STF 8C_313/2012
del 7 giugno 2012, consid. 2), che deve provare che
le cause riconducibili all'infortunio non esplicano più effetti, non anche
l'esistenza di un motivo estraneo all'incidente (RAMI 1994 n. U 206 pag. 328
consid. 3b [U 180/93]).
2.8
Il diritto a prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l'infortunio ed il danno che ne deriva (STF 8C_790/2010 del 15 febbraio
2011, consid. 7.1).
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto
quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, è
idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché la sua
realizzazione appaia in linea generale propiziata dall'avvenimento (DTF 129 V
177.
consid. 3.2, 402 consid. 2.2, 125 V 456 consid. 5a e
sentenze ivi citate). In presenza di un danno alla salute fisica la questione
della causalità adeguata praticamente non si pone, in quanto l'assicuratore risponde
anche in caso di complicazioni particolarmente singolari e gravi che, secondo
l'esperienza medica, non si producono abitualmente (DTF 118 V 286 consid. 3a).
È quindi essenzialmente in presenza di un'affezione psichica che la causalità
adeguata riveste un ruolo importante (DTF 115 V 140 consid. 6c/aa e 409 consid.
5c/aa, DTF 117 V 367 consid. 6a).
2.9
Per quanto
riguarda i danni alla salute organici oggettivabili, inclusi i danni dentari,
la causalità naturale si sovrappone ampiamente a quella adeguata. In questo
contesto, la questione di sapere se l'evento infortunistico, secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, è di per sé idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 177 consid.
3.
), non gioca praticamente alcun ruolo per ammettere l'obbligo a prestazioni
(DTF 134 V 109 consid. 2.1 e riferimenti).
Trattandosi di danni dentari con stato morboso preesistente, la
causalità adeguata - analogamente a quella naturale - potrebbe venire negata
soltanto se si potesse ammettere che il dente indebolito dallo stato morboso
preesistente, approssimativamente allo stesso momento, non
avrebbe resistito a una normale sollecitazione (DTF 114 V 169
consid. 3b).
2.10
A dimostrazione dell'esistenza
di un nesso di causalità naturale tra infortunio e danno alla salute lamentato,
l'assicurata produce le dichiarazioni del suo medico dentista curante, il quale
ha affermato che il dente 26 non era affetto da patologie quali carie o
parodontopatia. Il dente era devitalizzato ma funzionante e non malato, perciò
si è fratturato a seguito di un trauma, riconducibile al colpo che il bambino ha
involontariamente tirato alla mamma. D’altronde, ha continuato il dr. med.
dent. __________, l’art. 4 LPGA non indica lo stato che deve avere la parte
danneggiata precedentemente all’evento (doc. D).
L’odontoiatra ha comunque stabilito che la causa della frattura del
dente è stata l’infortunio del 7 marzo 2016 (doc. C).
La conclusione a cui giunge l'insorgente viene per contro integralmente
contestata dalla Cassa malati sulla scorta del parere espresso dal dr. med.
dent. __________, suo dentista di fiducia. A dire di quest’ultimo, era più
probabile che la frattura mesiale del dente 26 fosse dovuta al suo stato
patologico - che presentava una importante vecchia otturazione in composito,
era stato oggetto di una cura endodontica e la radice mesiobuccale aveva una
osteolisi apicale - piuttosto che all’infortunio. Il medico fiduciario indica
che la frattura sia da ricondurre con verosimiglianza preponderante allo stato
dei denti rispetto al colpo subito dall’assicurata, egli non spiega però come
una tale frattura possa originarsi in assenza di fattori esterni in maniera
convincente.
2.11
Per potersi determinare sull'esistenza
e sull'estinzione di un rapporto di causalità naturale, il Tribunale deve
ricorrere, in ambito medico, alle indicazioni del personale sanitario
specializzato (STF 8C_313/2012 del 7 giugno 2012; STF
8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; DTF 129 V 177 consid. 3.1).
Secondo la constatazione delle lesioni dentarie subite dalla ricorrente,
comunicata alla Cassa malati su apposito formulario il 15 marzo 2016 (doc. 3),
quali danni causati dall'incidente il dr. med. dent. __________ ha segnalato
unicamente la frattura della cuspide mesiopalatale del dente 26. Inoltre, lo
stato dentale dell'assicurata indica che erano mancanti solo gli ottavi, che
non v’erano denti difettosi non riparati e che dieci denti nell’arcata
superiore e cinque in quella inferiore erano riparati. Nessun dente presentava
lesioni parodontali.
Nessuna misura terapeutica è stata adottata dal dentista curante in
quell’occasione, dopo la frattura, ma sono solo state scattate una radiografia
e due fotografie, trasmesse poi all’assicuratore unitamente al formulario e al
preventivo dei costi di cura.
Sia il medico dentista curante sia il medico dentista di fiducia
della Cassa malattia concordano che il dente 26 era fratturato, e meglio riconoscono
la presenza di una lesione apicale (osteolisi) sulla radice mesiobuccale.
Inoltre, entrambi i medici dentisti intervenuti hanno affermato
che il dente in questione era già stato curato.
Il dr. med. dent. __________ ha ammesso che l’elemento 26 era
stato trattato endodonticamente (devitalizzato) e ricostruito (doc. C), ma che
non v’erano né carie né parodontopatie (doc. D).
Il collega dr. __________, sulla base delle immagini ricevute, ha confermato
che non v’era carie, mentre ha rilevato che la ricostruzione era molto ampia e
vecchia e che la radice del dente era stata oggetto di una cura endodontica.
2.12
Nel caso in esame è indiscusso
che la cuspide mesiopalatale del dente 26 si sia fratturata. Il dente era devitalizzato
e presentava il tessuto coronale, ovvero lo smalto e la dentina, più debole e
friabile rispetto a un dente non devitalizzato, cioè vitale.
Come indicato nelle
considerazioni che precedono, per ammettere l'obbligo contributivo dell'assicurazione
malattia riguardo a un infortunio, occorre stabilire un nesso di causalità
naturale, anche solo parziale (DTF 119 V 337 consid. 1 in fine;
DTF 117 V 359 consid. 4b; STF 8C_100/2014 del 28 aprile 2014 consid. 2; STF 8C_313/2012 del
7.
giugno 2012 consid. 2; STF U 117/05 del 16 febbraio 2007
consid. 2.1; STFA U 319/2002 del 2 settembre 2003, consid. 1.3), ed adeguata
(DTF 127 V 102 consid. 5b/bb), tra l'evento e il conseguente danno alla salute.
Non occorre che l'evento sia
stato la sola o la diretta causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento
abbia provocato un danno alla salute e ne costituisca, in questo senso, una
semplice concausa (DTF 117 V 376 consid. 3a; DTF 115 V 134 consid. 3;
DTF 112 V 376 consid. 3a; STFA U 324/99 del 10 gennaio 2001, consid. 2b; STFA U
136/99 del 16 marzo 2000, consid. 2b).
Da quanto acquisito agli atti emerge chiaramente che la notifica
di infortunio dell’8 marzo 2016 (doc. 1) riporta che il colpo che l’assicurata
ha ricevuto in faccia dal figlio ha comportato la frattura della cuspide
mesiopalatale del dente 26 nell’arcata superiore a sinistra.
Più specificatamente, a causa dell'impatto era insorta una lesione
apicale (osteolisi) sulla radice mesiobuccale.
Ora, malgrado questo elemento avesse subìto di un trattamento
endodontico e presentasse ampie ricostruzioni della corona non rinforzate con
un perno canalare, il dente 26 della ricorrente era in stato funzionale fino a
quando, il 7 marzo 2016 alle ore 19, ha ricevuto inavvertitamente un colpo.
In altre parole la dentatura dell’interessata, seppure fosse
indebolita per le cause descritte, ha svolto la sua funzione masticatoria e resistito
fino a quando un impatto improvviso e inatteso di un’intensità al di sopra del
normale, come può essere quello di un calcio, evento di forza superiore alla
normale sollecitazione della masticazione (DTF 114 V 169), ha causato la
frattura della corona.
Vista la dinamica dei fatti descritti dall’assicurata che
l’assicuratore rispettivamente il dentista fiduciario non hanno posto in dubbio,
l'età ancora giovane della ricorrente e i danni dentari riportati, questo
Tribunale ritiene, con la necessaria verosimiglianza preponderante, che, pur
riconoscendo uno stato di devitalizzazione e di ricostruzione in composito, l'evento
del 7 marzo 2016 debba essere considerato perlomeno quale concausa del
danno al dente 26.
In questo senso, l'evento assicurato deve essere considerato quale
fattore concausale per il concretizzarsi del pregiudizio riscontrato ai
denti dell'insorgente.
La situazione preesistente (dente devitalizzato e ricostruito) ha,
come ricorda anche il medico fiduciario, concorso alla rottura del dente.
Secondo il dott. Schädler sarebbe maggiormente verosimile che l’evento dannoso
sia da ricondurre allo stato del dente, rispetto all’infortunio. Il medico
fiduciario stesso non pone in discussione il calcio che correttamente qualifica
quale infortunio (“Unfall”) quale concausa ma ritiene più verosimile
ricondurre la rottura corona allo stato dei denti. Vista la modalità della
frattura descritta dall’assicurata, le conseguenze del colpo di piede coerenti
con la frattura mediale riscontrata, l’assenza di preesistenti patologie e di
carie, le coerenti e costanti attestazioni del dott. Ponti che ha visitato la
paziente e accertato de visu la situazione su un contesto che gli era noto
(meglio di quanto potesse fare il fiduciario in base a documenti non
chiaramente leggibili e atti redatti in una lingua che gli non conosce bene) non
è rilevabile che la frattura sia da ricondurre al solo status di dente riparato
con il composto.
La frattura è quindi in nesso causale naturale e adeguato con
l’involontario significativo e determinante colpo di piede subito
dall’assicurata (STFA U 319/2002 del 2 settembre 2003, consid. 2.3).
Tutto ben considerato, quindi, questa Corte ritiene dimostrato,
perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante (la semplice
possibilità, come detto, non basta) caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr., fra le tante, DTF 129 V 56 consid. 2.4), che fra l'evento occorso alla ricorrente il 7
marzo 2016 ed il danno riscontrato all’elemento dentario 26, esiste una
relazione di causalità naturale perlomeno parziale - ed adeguata -, avendo
l'incidente almeno aggravato la situazione del dente interessato, malgrado fosse
già stato trattato (STFA U 319/2002 del 2 settembre 2003, consid. 3.2; STCA
36.2012.5
del 20 marzo 2013; STCA 36.2011.3 del 23 maggio 2011; STCA
36.2008.150
del 16 febbraio 2009; STCA 36.2005.27 del 16 giugno 2006).
La Cassa malati deve dunque assumersi il caso d'infortunio.
2.13
In virtù delle considerazioni
esposte, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Gli
atti rinviati all’assicuratore per una decisione sull’entità della presa a
carico dei costi di cura.
Vincente in causa, alla ricorrente vanno attribuite
delle indennità per ripetibili siccome è patrocinata (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione
è annullata, essendo accertato un nesso di causalità, naturale ed adeguata, fra
l'evento del 7 marzo 2016 e la frattura della corona del dente 26 della
ricorrente constatato il 15 marzo 2016 dal suo medico dentista.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1 verserà all’assicurata l’importo di Fr. 2'500.- a titolo di
ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti