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Decisione

36.2017.23

I plantari ortopedici di principio non sono rimborsati da LAMal.Eccezione:se costituiscono un complemento importante di un provvedimento sanitario d'integrazione.Ass. in AVS non beneficia di tali prov

10 agosto 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti hanno rilevato che i

plantari sono stati prescritti il 6 aprile 2016 (doc. A4) a RI 2 dal dr. med. __________

per dolori ai piedi, che sono spariti già dopo una settimana di utilizzo dei

plantari. Gli assicurati contestano l’agire di CO 1, secondo cui le ortesi non

farebbero parte del trattamento, ma sarebbero dei mezzi diagnostici di una

malattia.

In merito ai trattamenti di medicina

tradizionale cinese effettuati per un grave disturbo della vescica, fatturati

nel marzo e nell’aprile 2016 complessivamente Fr. 351,25, gli assicurati hanno

rilevato che le precedenti consultazioni mediche non avevano dato i risultati

sperati, tanto che la stessa dr.ssa med. __________ di __________ li ha

indirizzati alla terapista __________, conosciuta specialista in medicina

cinese, che dopo alcuni mesi di trattamento è riuscita a curare la malattia

della moglie. Secondo i ricorrenti, la Cassa malati “intenzionalmente nasconde”

che sia stata la stessa dottoressa a consigliare loro un contatto con la citata

terapista. Inoltre, essi ritengono che la Cassa malati non veda come il trattamento

ricevuto attraverso la medicina cinese sia stato molto efficace e di poco costo

rispetto all’assunzione dei medicamenti tradizionali avvenuta nel 2015 che,

peraltro, non ha dato risultati positivi.

E. Nella

risposta di causa del 27 marzo 2017 (doc. III) CO 1 ha proposto di respingere

il ricorso dei coniugi riprendendo in sostanza le medesime motivazioni addotte

con la decisione su opposizione impugnata.

I ricorrenti non hanno prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

in ordine

1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria come a costante

giurisprudenza del Tribunale Federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Per una critica della dottrina sulla

STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015 in cui il Tribunale federale ha annullato

una decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni del Cantone Ticino

siccome emanata a giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova e

più restrittiva prassi rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2

LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare

giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RTiD I

– 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pagg. 328 e segg.

nel merito

Considerandi

2.

A norma dell'art. 24 LAMal, l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni definite negli articoli

25-31, secondo le condizioni previste agli articoli 32-34 LAMal.

Giusta l'art. 32 LAMal,

le prestazioni di cui agli articoli 25-31 LAMal devono essere efficaci,

appropriate ed economiche. L'efficacia deve essere comprovata secondo metodi

scientifici.

L'efficacia, l'appropriatezza e

l'economicità delle prestazioni mediche eseguite in Svizzera sono presunte

(cfr. art. 33 cpv. 1 LAMal; DTF 131 V 271 consid. 3.2 pag. 275, RAMI 2000 KV

132.

pag. 283 seg. consid. 3; STFA K 39/01 del 14 ottobre 2002).

Secondo l'art. 25 cpv. 1 LAMal, in caso

di malattia, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i

costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi

postumi.

In virtù di quanto stabilito dall’art.

25.

cpv. 2 LAMal, queste prestazioni comprendono, in particolare, gli

esami e le terapie ambulatoriali, in ospedale o in una casa di cura, nonché le

cure in ospedale dispensate dal medico, dal chiropratico, da persone che effettuano

prestazioni previa prescrizione o indicazione di un medico o di un chiropratico

(lett. a); le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi

diagnostici e terapeutici prescritti dal medico (lett. b).

Il Consiglio federale può

designare le prestazioni fornite da un medico o chiropratico i cui costi non

sono assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o lo

sono soltanto a determinate condizioni (art. 33 cpv. 1 LAMal).

Inoltre, giusta l’art.

33.

cpv. 2 LAMal il Consiglio federale definisce le prestazioni di cui all'art.

25.

cpv. 2 LAMal non effettuate da un medico o chiropratico e le prestazioni di cui

agli artt. 26, 29 cpv. 2 lettere a e c e 31 cpv. 1 LAMal.

Sull’assunzione dei

costi dei sostegni plantari

3.

L'art. 52 LAMal concerne le

analisi e i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi:

" 1 Sentite

le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32

capoverso 1 e 43 capoverso 6:

a. il Dipartimento emana:

1.

un elenco delle analisi con tariffa;

2.

un elenco, con tariffa, dei preparati e

delle sostanze attive e ausiliarie impiegati per la prescrizione magistrale; la

tariffa comprende anche le prestazioni del farmacista;

3.

disposizioni sull'obbligo d'assunzione

delle prestazioni e sull'entità della rimunerazione di mezzi e d'apparecchi

diagnostici e terapeutici;

b. l'Ufficio federale appronta un elenco

delle specialità farmaceutiche e dei medicamenti confezionati, con l'indicazione

dei prezzi (elenco delle specialità). Tale elenco deve contenere anche i

prodotti generici a prezzi più vantaggiosi che possono sostituire i preparati

originali.

3.

Le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli

apparecchi diagnostici e terapeutici possono essere fatturati al massimo

secondo le tariffe, i prezzi e i tassi di rimunerazione ai sensi del capoverso

1.

Il Consiglio federale designa le analisi effettuate nel laboratorio del

medico, per le quali la tariffa può essere stabilita secondo gli articoli 46 e

48.

".

In virtù dell'art. 33 lett. e OAMal,

sentita la commissione competente, ossia la Commissione federale delle analisi,

dei mezzi e degli apparecchi (art. 37a lett. b OAMal), il dipartimento designa

i mezzi e gli apparecchi di cui all'art. 52 cpv. 1 lettera a numero 3 LAMal a

carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; stabilisce

gli importi massimi della corrispettiva rimunerazione.

Questa Commissione consiglia il dipartimento

in merito alla stesura dell'elenco delle analisi ai sensi dell'art. 34, in merito alla valutazione e alla determinazione dell'importo del rimborso dei mezzi e degli

apparecchi di cui all'art. 33 lett. e, nonché in merito alla definizione delle

disposizioni che attengono al proprio ambito ai sensi dell'art. 36 cpv. 1, 75,

77.

cpv. 4 e 105 cpv. 4 (art. 37f cpv. 1 OAMal).

Giusta l'art. 20 OPre, l'assicurazione

assume una determinata rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi che servono

alla cura o alla diagnosi per sorvegliare il trattamento e le conseguenze di

una malattia, consegnati previa prescrizione medica dai centri di consegna

secondo l'articolo 55 OAMal e utilizzati dalla persona assicurata da sola o con

l'aiuto di una persona non professionista che collabora alla diagnosi e alla

cura.

Quanto all'elenco dei mezzi e degli

apparecchi, essi sono definiti per metodi e per gruppo nell'allegato 2 (art.

20a cpv. 1 OPre).

I mezzi e gli apparecchi che sono

impiantati nel corpo o utilizzati da fornitori di prestazioni secondo

l'articolo 35 capoverso 2 LAMal nel quadro della loro attività a carico

dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non figurano

nell'elenco. La loro rimunerazione e quella della corrispettiva diagnosi o cura

sono stabilite nelle convenzioni tariffali (art. 20a cpv. 2 OPre).

Per l'art. 20a cpv. 3 OPre, l'elenco

dei mezzi e degli apparecchi non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle

leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Le

modifiche sono pubblicate nel sito Internet dell'UFSP. L'elenco completo è

pubblicato di regola una volta all'anno.

A norma dell’art. 22

OPre, l’ammissione nell’elenco può essere vincolata a limitazioni. La

limitazione può segnatamente concernere la quantità, la durata dell’utilizzo,

le indicazioni mediche o l’età degli assicurati.

L’art. 23 OPre prevede

che riguardo le categorie dei mezzi e degli apparecchi indicati nell’elenco,

possono essere consegnati quelli che la legislazione federale o cantonale permette

di veicolare. È applicabile la legislazione del Cantone in cui ha sede il

centro di consegna.

Circa la rimunerazione,

per l’art. 24 cpv. 1 OPre i mezzi e gli apparecchi sono rimunerati al massimo

fino a un importo pari a quello indicato nell’elenco per la corrispettiva

categoria.

A norma dell’art. 24 cpv.

2.

OPre se l’importo fatturato dal centro di consegna supera quello indicato

nell’elenco, la differenza è a carico dell’assicurato.

Giusta l’art. 24 cpv. 3

OPre l’ammontare della rimunerazione può corrispondere al prezzo di vendita o

di noleggio. I mezzi e gli apparecchi costosi che possono essere riutilizzati

da altri pazienti vengono di regola noleggiati.

Per l’art. 24 cpv. 4 OPre

l’assicurazione assume i costi conformemente all’allegato 2 solo per mezzi e

apparecchi pronti ad essere utilizzati. In caso di vendita, può essere prevista

nell’elenco una rimunerazione dei costi d’adeguamento e di manutenzione

necessari. I costi d’adeguamento e di manutenzione sono compresi nel prezzo di

noleggio.

4.

L'allegato

2.

dell'OPre, su rinvio dell'art. 20a OPre, contiene dunque l'Elenco dei mezzi e

degli apparecchi (EMAp), pubblicato nel sito Internet dell'UFSP

(http://www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazioni > Assicurazione

malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco dei mezzi e degli apparecchi).

Secondo giurisprudenza, si tratta di

una lista (positiva) esaustiva. I mezzi e gli apparecchi che non vi figurano non

possono essere fatturati a carico dell’assicurazione malattia obbligatoria (DTF

136.

V 84 consid. 2.2; DTF 134 V 83).

Nell’evenienza concreta,

il gruppo di prodotti n. 23 concerne le ortesi e il

n. 23.01 si riferisce alle "Ortesi del piede”. Più specificatamente, per

ciò che attiene al ricorso, va qui riportata la seguente posizione:

" 23.01.01.00.1

Sostegni plantari

In linea di principio non sono

rimborsati dall’assicurazione malattie obbligatoria. Il rimborso avviene in

sostituzione dell’AI soltanto quando l’assicurato soddisfi le condizioni mediche,

ma non quelle assicurative stabilite dalle disposizioni dell’AI in ordine al diritto di fruire delle sue prestazioni.

Il rimborso avviene secondo le disposizioni dell’AI.”.

L’allegato all’Ordinanza del

DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per

l'invalidità (OMAI, RS 831.232.51) contiene la

lista dei mezzi ausiliari e il gruppo 4 si riferisce alle “scarpe e plantari

ortopedici”, indicando alla cifra 4.05* “Plantari ortopedici, allorché

costituiscono un complemento importante di un provvedimento sanitario

d'integrazione”.

Il N. 2027 della Circolare sulla

consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI), valida dal 1°

gennaio 2013, stato 1° gennaio 2016, riprende questo tenore come segue:

" I plantari

possono essere utilizzati in diverse scarpe.

L’AI li prende a carico soltanto se

costituiscono un complemento importante di un provvedimento sanitario d’integrazione.”.

Alcuni mezzi ed apparecchi indicati

nell’EMap sono in realtà dei mezzi ausiliari. Secondo la giurisprudenza, un

mezzo ausiliario è un oggetto che permette di supplire alla mancanza di certe

parti del corpo umano e delle loro funzioni (DTF 115 V 194 consid. 2c; STFA I 504/03 del 6 novembre 2003 consid. 4.1). Ciò è il

caso degli apparecchi acustici (cifra 13 EMap), dei mezzi ausiliari alla

deambulazione (cifra 10), delle ortesi (cifra 23 EMap) e delle protesi (cifra

24.

EMap).

Trattandosi di mezzi ausiliari, queste

prestazioni possono essere accordate ugualmente dall’assicurazione contro gli infortuni

(art. 11 LAINF e OAINF), dall’assicurazione invalidità (art. 21-21quater LAI e OMAI) e dall’assicurazione

vecchiaia e superstiti (art. 43quater

LAVS e OMAV). Conformemente all’art. 65 LPGA (cfr. anche art. 110 OAMal), che

fissa l’ordine di priorità quando dei mezzi ausiliari sono soggetti ad essere

attribuiti da più regimi sociali, la concessione di un mezzo ausiliario incombe

in primo luogo all’assicurazione contro gli infortuni, in assenza, all’AVS o

all’AI e, infine, in ultima battuta, all’assicurazione contro le malattie

(copertura sussidiaria).

Stéphanie Perrenoud, Droit suisse de la

sécurité sociale, Vol. II, Stämpfli 2015, pag. 126 N. 203, spiega come

avviene la presa a carico da parte delle Casse malati.

Per quanto concerne le ortesi –

prodotti realizzati con materiale rigido per sostenere o guidare l’apparato

locomotore –, esse sono delle prestazioni obbligatorie dell’AI (nn. 2 e 4

dell’Allegato all’OMAI) in caso di utilizzazione su un lungo periodo (durata superiore

a un anno); l’assicurazione malattia obbligatoria prende a carico i costi delle

ortesi (eccezion fatta, tuttavia, per i sostegni plantari che non sono

rimborsati in questo caso: cfr. n. 23.01.01.00.1 EMap) soltanto quando sono

utilizzate a titolo temporaneo (ossia per al massimo un anno).

In caso di utilizzo per una durata

superiore a un anno, l’assicurazione malattia rimborsa le ortesi unicamente se

il richiedente non adempie alle condizioni d’assicurazione per avere diritto

alle prestazioni dell’AI e nella misura in cui l’ortesi è medicalmente

indicata; il rimborso avviene secondo le disposizioni dell’AI (cfr. cifra 23

EMap). Tenuto conto che l’AI accorda prestazioni soltanto alle persone che non hanno

ancora raggiunto l’età della pensione e che l’AVS non si assume i costi delle

ortesi, l’assicurazione malattia obbligatoria rimborsa i costi delle ortesi per

le persone che possono averne bisogno dopo aver raggiunto l’età del

pensionamento (cifra 23 EMap). Quando una persona al beneficio di un’ortesi

presa a carico dall’AI raggiunge l’età della pensione, continua ad avere

diritto a questa prestazione nella stessa misura: in tal caso, l’ortesi è

finanziata dall’AVS (principio della garanzia dei diritti acquisiti, art. 4

OMAV).

5.

Con

STCA 36.2002.39+51 il 3 maggio 2002 questo Tribunale si è pronunciato sul

ricorso di un assicurato, nato nel 1939, che nel 2001 si è visto rifiutare

dalla sua Cassa malati il rimborso di supporti plantari con rialzo laterale a

sinistra del costo di Fr. 348,60. L’assicurato si è quindi rivolto all’Ufficio

assicurazione invalidità, che però ha respinto la richiesta di prestazioni a

motivo che non risultava che l’interessato fosse al beneficio di provvedimenti

sanitari riconosciuti dall'AI. Egli ha quindi nuovamente adito il suo

assicuratore malattia, ottenendo un altro rifiuto.

Il TCA ha confermato l’agire della

Cassa malati respingendo la richiesta del ricorrente di condannarla ad

assumersi i costi dei plantari ortopedici.

L’allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), adito dall’assicurato,

con STFA K 61/02 del 23 marzo 2004 ha concluso che alla luce delle condizioni

previste dalla cifra 23.01.01.00.1 EMap per i sostegni plantari e dell’assenza,

accertata dall’Ufficio AI, di qualsiasi provvedimento sanitario assegnato

dall'AI, a buon diritto l’autorità cantonale non poteva considerare soddisfatte

le condizioni mediche da cui fare dipendere un eventuale obbligo prestativo

dell'assicuratore malattia.

A titolo abbondanziale

l’Alta Corte ha osservato comunque che quand'anche - nella denegata ipotesi - i

requisiti medici fossero stati adempiuti, la richiesta ricorsuale sarebbe stata

ugualmente disattesa, facendo difetto, ai fini di un'eventuale assunzione a carico

dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, anche il secondo

presupposto di cui alla cifra 23.01.01.00.1 EMAp, vale a dire quello delle

carenti condizioni assicurative ai sensi dell'AI che giustificherebbe una presa

a carico di tali mezzi ausiliari da parte dell'assicuratore malattia in sostituzione

dell'assicurazione per l'invalidità. Infatti, essendo il ricorrente domiciliato

in Svizzera da oltre 40 anni ed avendo egli versato i premi AI da oltre 10

anni, i limiti temporali di cui all'art. 6 cpv. 2 vLAI (che fino al 31 dicembre

2002.

prevedeva che i cittadini stranieri, fatte salve le deroganti disposizioni

convenzionali internazionali, hanno di principio diritto alle prestazioni solo

finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale in Svizzera, e in

quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per

un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci

anni), come pure quelli disposti dalla Convenzione di sicurezza sociale applicabile

in concreto, sarebbero stati senz'altro soddisfatti di modo che, anche da

questo profilo, un obbligo sostitutivo dell'assicuratore malattia non sarebbe entrato

in linea di conto.

Confermando il giudizio

cantonale il TFA ha respinto la richiesta del ricorrente di farsi riconoscere

dalla sua Cassa malati i costi per i sostegni plantari.

6.

Il

caso qui ora in esame è simile a quello appena esposto.

Nell’evenienza concreta, l’assicurata è

nata nel 1938 e nel 2016, su prescrizione del dr. med. __________, ha

acquistato presso __________ dei plantari ortopedici fatti su misura pagando il

13.

aprile 2016 (doc. A4) l’importo di Fr. 396,35.

Dagli atti non emerge - e, vista la sua

età, non occorre verificare oltre tale circostanza - che l’interessata sia al

beneficio di provvedimenti sanitari di integrazione riconosciuti

dall’assicurazione invalidità. Non appare quindi data la condizione che i

plantari costituiscano un complemento importante di un provvedimento sanitario di

integrazione (cifra 4.05* OMAI). Pertanto, non sono adempiute le premesse

affinché l’Ufficio AI si prenda a carico, se fossero richiesti, i costi dei sostegni

plantari.

Di conseguenza, sulla base della cifra

23.01.01.00.1

EMap e della cifra 4.05* OMAI, ritenuta l’assenza di qualsiasi

provvedimento sanitario assegnato dall'AI, si deve concludere che non siano soddisfatte

le condizioni mediche da cui fare dipendere un eventuale obbligo prestativo

della Cassa malati.

Inoltre, come ritenuto anche nell’altra

fattispecie ticinese esaminata dal TCA e dal TFA, va qui rilevato che quand'anche i requisiti medici fossero adempiuti, la richiesta

ricorsuale andrebbe ugualmente disattesa, facendo difetto, ai fini di

un'eventuale assunzione a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie,

anche il secondo presupposto di cui alla cifra 23.01.01.00.1 EMAp.

Non v’è in effetti alcun motivo

per ritenere che la ricorrente, cittadina svizzera, non adempia alle condizioni

assicurative previste dalla LAI (art. 6) sull’ottenimento di prestazioni

dall’assicurazione invalidità tanto da giustificare una presa a carico di tali

mezzi ausiliari da parte di CO 1 in sostituzione dell'AI.

Sull’assunzione dei costi dei

trattamenti di medicina tradizionale cinese

7.

Secondo

l’art. 33 cpv. 1 lett. a OAMal, sentita

la commissione competente, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) designa le prestazioni dispensate dai medici o dai chiropratici

i cui costi non sono assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie o sono assunti solo a determinate condizioni.

L’Ordinanza del DFI sulle

prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) tratta

alla Sezione 5 delle prestazioni di medicina complementare fornite da un medico

e all’art. 4b prescrive che l’assicurazione assume i costi delle prestazioni

nelle cinque discipline elencate se sono soddisfatte le condizioni esposte.

Per ciò che concerne la pretesa dei ricorrenti,

questa norma dispone alla lettera c che l’assicurazione malattia obbligatoria assume

i costi della terapia medicamentosa della medicina tradizionale cinese (MTC),

se il medico è titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato

conformemente al programma di formazione complementare del 1° luglio 2015

«Agopuntura e farmacoterapia cinese - MTC (ASA)» dell'ISFM.

Nell’evenienza concreta, nel 2016 RI 2

si è rivolta a __________ di __________, __________, per ricevere dei trattamenti

di medicina tradizionale cinese a causa dei gravi disturbi alla vescica che già

l’affliggevano durante il 2015. La terapista ha fatturato le proprie

prestazioni il 3 marzo 2016 (doc. A5) in Fr. 174,40 e il 28 aprile 2016 (doc.

A6) in Fr. 176,55.

Ora, contrariamente a quanto preteso

dai ricorrenti, questi costi non possono essere presi a carico

dall’assicurazione malattia obbligatoria.

Infatti, la terapista a cui si è

rivolta l’assicurata non è un medico e quindi non risulta iscritta nel registro

delle professioni mediche (https://www.medregom.admin.ch/IT).

Pertanto, nemmeno può avere ottenuto l’attestato di perfezionamento rilasciato

conformemente al programma di formazione complementare del 1° luglio 2015

«Agopuntura e farmacoterapia cinese - MTC (ASA)», poiché questa formazione

complementare permette ai medici provenienti da differenti

specializzazioni di documentare l’acquisizione di conoscenze approfondite

nell’agopuntura e nella farmacoterapia cinese nel quadro della medicina

tradizionale cinese mediante una formazione mirata postgrado e continua

(https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/gesetzgebung/gesetzgebung-versicherungen/gesetzgebung-krankenversicherung/kvg/referenzdokumente-zur-klv-und-deren-anhaenge.html

cfr. Documents

de référence - OPAS Annexe 1: n. 10: Acupuncture et pharmacothérapie

chinoise – MTC (ASA), programme de formation complémentaire du 1er juillet 2015

(PDF, 371 kB, 21.12.2016) pag. 2).

Non essendo dunque adempiute le

condizioni previste dall’art. 4b lett. c OPre, da quanto precede discende che i

ricorrenti non possono pretendere dalla Cassa malati il riconoscimento rispettivamente

il rimborso delle prestazioni di terapia medicamentosa della medicina

tradizionale cinese (MTC) fatturate nel 2016 da __________.

8.

Stanti

le considerazioni esposte, il ricorso formulato dagli assicurati deve essere

integralmente respinto e la decisione impugnata confermata sia per la problematica

dei plantari ortopedici sia per i costi dei trattamenti di medicina

tradizionale cinese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti