36.2017.23
I plantari ortopedici di principio non sono rimborsati da LAMal.Eccezione:se costituiscono un complemento importante di un provvedimento sanitario d'integrazione.Ass. in AVS non beneficia di tali prov
10 agosto 2017Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2017.23
36.2017.24
TB
Lugano
10 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2017 di
1. RI
1
2. RI
2
contro
la decisione su opposizione del 21 febbraio 2017 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. Nel
corso del 2016 RI 2, 1938, ha chiesto alla sua Cassa malati il rimborso del
costo dei plantari su misura (doc. A4: Fr. 396,35) prescritti dal dr. med. __________
e delle terapie di medicina tradizionale cinese effettuate da una terapista di __________
(doc. A5: Fr. 174,40 e doc. A6: Fr. 176,55).
B. Con
decisione formale del 27 gennaio 2017 (doc. A3) CO 1 ha rifiutato una sua presa
a carico, indicando che l’assicurazione malattia obbligatoria non si assumeva i
costi né dei plantari né dei trattamenti di medicina tradizionale cinese.
La Cassa malati ha motivato il suo
rifiuto affermando che i primi non rientravano nella lista dei mezzi ausiliari e
che i secondi dovevano essere dispensati da un medico la cui specializzazione
era riconosciuta dall’FMH, condizione che la terapista a cui si è rivolta
l’assicurata non risultava rispettare.
C. Il
21 febbraio 2017 (doc. A1) CO 1 ha emanato una decisione su opposizione con cui
ha respinto l’opposizione del 31 gennaio 2017 (doc. A2) di RI 1 e di RI 2 e ha
confermato il rifiuto del riconoscimento delle prestazioni richieste dai coniugi.
La Cassa malati ha evidenziato che la
LAMal riconosce i mezzi e gli apparecchi atti a curare o a diagnosticare una
malattia (art. 25 LAMal) e che il Dipartimento federale dell’interno emana
disposizioni sull’obbligo di assunzione delle prestazioni e sull’entità della
remunerazione di mezzi e d’apparecchi diagnostici e terapeutici stabiliti
nell’Elenco dei Mezzi ausiliari (art. 52 cpv. 1 lett. a n. 3 LAMal e art. 33
lett. e OAMal). Di conseguenza, i mezzi e gli apparecchi che non corrispondono
alla descrizione di una posizione dell’EMap non possono essere presi a carico
dall’assicurazione malattia obbligatoria. Nel caso concreto, la Cassa malati ha
rilevato che le ortesi prescritte dal medico curante dell’assicurata non rientrano
fra le prestazioni obbligatorie dell’assicurazione di base, ma potrebbero fare
oggetto di richiesta per mezzi ausiliari dell’AVS.
Per quanto concerne i trattamenti di
medicina tradizionale cinese, CO 1 ha osservato che i relativi costi sono
riconosciuti se il fornitore di prestazioni è titolare di un attestato di
formazione complementare in farmacoterapia della MTC rilasciato conformemente
al programma di formazione complementare del 1° luglio 2015 “Agopuntura della
medicina tradizionale cinese (ASA)”. Tuttavia, in specie dagli atti non risulta
se i trattamenti ricevuti siano stati effettuati da medici abilitati.
D. Con
ricorso del 10 marzo 2017 (doc. I) RI 1 e RI 2 si sono rivolti al TCA chiedendo
la condanna della Cassa malati al pagamento dei plantari e delle sedute di medina
tradizionale cinese.
Fatti
I ricorrenti hanno rilevato che i
plantari sono stati prescritti il 6 aprile 2016 (doc. A4) a RI 2 dal dr. med. __________
per dolori ai piedi, che sono spariti già dopo una settimana di utilizzo dei
plantari. Gli assicurati contestano l’agire di CO 1, secondo cui le ortesi non
farebbero parte del trattamento, ma sarebbero dei mezzi diagnostici di una
malattia.
In merito ai trattamenti di medicina
tradizionale cinese effettuati per un grave disturbo della vescica, fatturati
nel marzo e nell’aprile 2016 complessivamente Fr. 351,25, gli assicurati hanno
rilevato che le precedenti consultazioni mediche non avevano dato i risultati
sperati, tanto che la stessa dr.ssa med. __________ di __________ li ha
indirizzati alla terapista __________, conosciuta specialista in medicina
cinese, che dopo alcuni mesi di trattamento è riuscita a curare la malattia
della moglie. Secondo i ricorrenti, la Cassa malati “intenzionalmente nasconde”
che sia stata la stessa dottoressa a consigliare loro un contatto con la citata
terapista. Inoltre, essi ritengono che la Cassa malati non veda come il trattamento
ricevuto attraverso la medicina cinese sia stato molto efficace e di poco costo
rispetto all’assunzione dei medicamenti tradizionali avvenuta nel 2015 che,
peraltro, non ha dato risultati positivi.
E. Nella
risposta di causa del 27 marzo 2017 (doc. III) CO 1 ha proposto di respingere
il ricorso dei coniugi riprendendo in sostanza le medesime motivazioni addotte
con la decisione su opposizione impugnata.
I ricorrenti non hanno prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria come a costante
giurisprudenza del Tribunale Federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Per una critica della dottrina sulla
STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015 in cui il Tribunale federale ha annullato
una decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni del Cantone Ticino
siccome emanata a giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova e
più restrittiva prassi rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2
LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare
giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RTiD I
– 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pagg. 328 e segg.
nel merito
Considerandi
2.
A norma dell'art. 24 LAMal, l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni definite negli articoli
25-31, secondo le condizioni previste agli articoli 32-34 LAMal.
Giusta l'art. 32 LAMal,
le prestazioni di cui agli articoli 25-31 LAMal devono essere efficaci,
appropriate ed economiche. L'efficacia deve essere comprovata secondo metodi
scientifici.
L'efficacia, l'appropriatezza e
l'economicità delle prestazioni mediche eseguite in Svizzera sono presunte
(cfr. art. 33 cpv. 1 LAMal; DTF 131 V 271 consid. 3.2 pag. 275, RAMI 2000 KV
132.
pag. 283 seg. consid. 3; STFA K 39/01 del 14 ottobre 2002).
Secondo l'art. 25 cpv. 1 LAMal, in caso
di malattia, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i
costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi
postumi.
In virtù di quanto stabilito dall’art.
25.
cpv. 2 LAMal, queste prestazioni comprendono, in particolare, gli
esami e le terapie ambulatoriali, in ospedale o in una casa di cura, nonché le
cure in ospedale dispensate dal medico, dal chiropratico, da persone che effettuano
prestazioni previa prescrizione o indicazione di un medico o di un chiropratico
(lett. a); le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi
diagnostici e terapeutici prescritti dal medico (lett. b).
Il Consiglio federale può
designare le prestazioni fornite da un medico o chiropratico i cui costi non
sono assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o lo
sono soltanto a determinate condizioni (art. 33 cpv. 1 LAMal).
Inoltre, giusta l’art.
33.
cpv. 2 LAMal il Consiglio federale definisce le prestazioni di cui all'art.
25.
cpv. 2 LAMal non effettuate da un medico o chiropratico e le prestazioni di cui
agli artt. 26, 29 cpv. 2 lettere a e c e 31 cpv. 1 LAMal.
Sull’assunzione dei
costi dei sostegni plantari
3.
L'art. 52 LAMal concerne le
analisi e i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi:
" 1 Sentite
le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32
capoverso 1 e 43 capoverso 6:
a. il Dipartimento emana:
1.
un elenco delle analisi con tariffa;
2.
un elenco, con tariffa, dei preparati e
delle sostanze attive e ausiliarie impiegati per la prescrizione magistrale; la
tariffa comprende anche le prestazioni del farmacista;
3.
disposizioni sull'obbligo d'assunzione
delle prestazioni e sull'entità della rimunerazione di mezzi e d'apparecchi
diagnostici e terapeutici;
b. l'Ufficio federale appronta un elenco
delle specialità farmaceutiche e dei medicamenti confezionati, con l'indicazione
dei prezzi (elenco delle specialità). Tale elenco deve contenere anche i
prodotti generici a prezzi più vantaggiosi che possono sostituire i preparati
originali.
3.
Le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli
apparecchi diagnostici e terapeutici possono essere fatturati al massimo
secondo le tariffe, i prezzi e i tassi di rimunerazione ai sensi del capoverso
1.
Il Consiglio federale designa le analisi effettuate nel laboratorio del
medico, per le quali la tariffa può essere stabilita secondo gli articoli 46 e
48.
".
In virtù dell'art. 33 lett. e OAMal,
sentita la commissione competente, ossia la Commissione federale delle analisi,
dei mezzi e degli apparecchi (art. 37a lett. b OAMal), il dipartimento designa
i mezzi e gli apparecchi di cui all'art. 52 cpv. 1 lettera a numero 3 LAMal a
carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; stabilisce
gli importi massimi della corrispettiva rimunerazione.
Questa Commissione consiglia il dipartimento
in merito alla stesura dell'elenco delle analisi ai sensi dell'art. 34, in merito alla valutazione e alla determinazione dell'importo del rimborso dei mezzi e degli
apparecchi di cui all'art. 33 lett. e, nonché in merito alla definizione delle
disposizioni che attengono al proprio ambito ai sensi dell'art. 36 cpv. 1, 75,
77.
cpv. 4 e 105 cpv. 4 (art. 37f cpv. 1 OAMal).
Giusta l'art. 20 OPre, l'assicurazione
assume una determinata rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi che servono
alla cura o alla diagnosi per sorvegliare il trattamento e le conseguenze di
una malattia, consegnati previa prescrizione medica dai centri di consegna
secondo l'articolo 55 OAMal e utilizzati dalla persona assicurata da sola o con
l'aiuto di una persona non professionista che collabora alla diagnosi e alla
cura.
Quanto all'elenco dei mezzi e degli
apparecchi, essi sono definiti per metodi e per gruppo nell'allegato 2 (art.
20a cpv. 1 OPre).
I mezzi e gli apparecchi che sono
impiantati nel corpo o utilizzati da fornitori di prestazioni secondo
l'articolo 35 capoverso 2 LAMal nel quadro della loro attività a carico
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non figurano
nell'elenco. La loro rimunerazione e quella della corrispettiva diagnosi o cura
sono stabilite nelle convenzioni tariffali (art. 20a cpv. 2 OPre).
Per l'art. 20a cpv. 3 OPre, l'elenco
dei mezzi e degli apparecchi non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle
leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Le
modifiche sono pubblicate nel sito Internet dell'UFSP. L'elenco completo è
pubblicato di regola una volta all'anno.
A norma dell’art. 22
OPre, l’ammissione nell’elenco può essere vincolata a limitazioni. La
limitazione può segnatamente concernere la quantità, la durata dell’utilizzo,
le indicazioni mediche o l’età degli assicurati.
L’art. 23 OPre prevede
che riguardo le categorie dei mezzi e degli apparecchi indicati nell’elenco,
possono essere consegnati quelli che la legislazione federale o cantonale permette
di veicolare. È applicabile la legislazione del Cantone in cui ha sede il
centro di consegna.
Circa la rimunerazione,
per l’art. 24 cpv. 1 OPre i mezzi e gli apparecchi sono rimunerati al massimo
fino a un importo pari a quello indicato nell’elenco per la corrispettiva
categoria.
A norma dell’art. 24 cpv.
2.
OPre se l’importo fatturato dal centro di consegna supera quello indicato
nell’elenco, la differenza è a carico dell’assicurato.
Giusta l’art. 24 cpv. 3
OPre l’ammontare della rimunerazione può corrispondere al prezzo di vendita o
di noleggio. I mezzi e gli apparecchi costosi che possono essere riutilizzati
da altri pazienti vengono di regola noleggiati.
Per l’art. 24 cpv. 4 OPre
l’assicurazione assume i costi conformemente all’allegato 2 solo per mezzi e
apparecchi pronti ad essere utilizzati. In caso di vendita, può essere prevista
nell’elenco una rimunerazione dei costi d’adeguamento e di manutenzione
necessari. I costi d’adeguamento e di manutenzione sono compresi nel prezzo di
noleggio.
4.
L'allegato
2.
dell'OPre, su rinvio dell'art. 20a OPre, contiene dunque l'Elenco dei mezzi e
degli apparecchi (EMAp), pubblicato nel sito Internet dell'UFSP
(http://www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazioni > Assicurazione
malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco dei mezzi e degli apparecchi).
Secondo giurisprudenza, si tratta di
una lista (positiva) esaustiva. I mezzi e gli apparecchi che non vi figurano non
possono essere fatturati a carico dell’assicurazione malattia obbligatoria (DTF
136.
V 84 consid. 2.2; DTF 134 V 83).
Nell’evenienza concreta,
il gruppo di prodotti n. 23 concerne le ortesi e il
n. 23.01 si riferisce alle "Ortesi del piede”. Più specificatamente, per
ciò che attiene al ricorso, va qui riportata la seguente posizione:
" 23.01.01.00.1
Sostegni plantari
In linea di principio non sono
rimborsati dall’assicurazione malattie obbligatoria. Il rimborso avviene in
sostituzione dell’AI soltanto quando l’assicurato soddisfi le condizioni mediche,
ma non quelle assicurative stabilite dalle disposizioni dell’AI in ordine al diritto di fruire delle sue prestazioni.
Il rimborso avviene secondo le disposizioni dell’AI.”.
L’allegato all’Ordinanza del
DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per
l'invalidità (OMAI, RS 831.232.51) contiene la
lista dei mezzi ausiliari e il gruppo 4 si riferisce alle “scarpe e plantari
ortopedici”, indicando alla cifra 4.05* “Plantari ortopedici, allorché
costituiscono un complemento importante di un provvedimento sanitario
d'integrazione”.
Il N. 2027 della Circolare sulla
consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI), valida dal 1°
gennaio 2013, stato 1° gennaio 2016, riprende questo tenore come segue:
" I plantari
possono essere utilizzati in diverse scarpe.
L’AI li prende a carico soltanto se
costituiscono un complemento importante di un provvedimento sanitario d’integrazione.”.
Alcuni mezzi ed apparecchi indicati
nell’EMap sono in realtà dei mezzi ausiliari. Secondo la giurisprudenza, un
mezzo ausiliario è un oggetto che permette di supplire alla mancanza di certe
parti del corpo umano e delle loro funzioni (DTF 115 V 194 consid. 2c; STFA I 504/03 del 6 novembre 2003 consid. 4.1). Ciò è il
caso degli apparecchi acustici (cifra 13 EMap), dei mezzi ausiliari alla
deambulazione (cifra 10), delle ortesi (cifra 23 EMap) e delle protesi (cifra
24.
EMap).
Trattandosi di mezzi ausiliari, queste
prestazioni possono essere accordate ugualmente dall’assicurazione contro gli infortuni
(art. 11 LAINF e OAINF), dall’assicurazione invalidità (art. 21-21quater LAI e OMAI) e dall’assicurazione
vecchiaia e superstiti (art. 43quater
LAVS e OMAV). Conformemente all’art. 65 LPGA (cfr. anche art. 110 OAMal), che
fissa l’ordine di priorità quando dei mezzi ausiliari sono soggetti ad essere
attribuiti da più regimi sociali, la concessione di un mezzo ausiliario incombe
in primo luogo all’assicurazione contro gli infortuni, in assenza, all’AVS o
all’AI e, infine, in ultima battuta, all’assicurazione contro le malattie
(copertura sussidiaria).
Stéphanie Perrenoud, Droit suisse de la
sécurité sociale, Vol. II, Stämpfli 2015, pag. 126 N. 203, spiega come
avviene la presa a carico da parte delle Casse malati.
Per quanto concerne le ortesi –
prodotti realizzati con materiale rigido per sostenere o guidare l’apparato
locomotore –, esse sono delle prestazioni obbligatorie dell’AI (nn. 2 e 4
dell’Allegato all’OMAI) in caso di utilizzazione su un lungo periodo (durata superiore
a un anno); l’assicurazione malattia obbligatoria prende a carico i costi delle
ortesi (eccezion fatta, tuttavia, per i sostegni plantari che non sono
rimborsati in questo caso: cfr. n. 23.01.01.00.1 EMap) soltanto quando sono
utilizzate a titolo temporaneo (ossia per al massimo un anno).
In caso di utilizzo per una durata
superiore a un anno, l’assicurazione malattia rimborsa le ortesi unicamente se
il richiedente non adempie alle condizioni d’assicurazione per avere diritto
alle prestazioni dell’AI e nella misura in cui l’ortesi è medicalmente
indicata; il rimborso avviene secondo le disposizioni dell’AI (cfr. cifra 23
EMap). Tenuto conto che l’AI accorda prestazioni soltanto alle persone che non hanno
ancora raggiunto l’età della pensione e che l’AVS non si assume i costi delle
ortesi, l’assicurazione malattia obbligatoria rimborsa i costi delle ortesi per
le persone che possono averne bisogno dopo aver raggiunto l’età del
pensionamento (cifra 23 EMap). Quando una persona al beneficio di un’ortesi
presa a carico dall’AI raggiunge l’età della pensione, continua ad avere
diritto a questa prestazione nella stessa misura: in tal caso, l’ortesi è
finanziata dall’AVS (principio della garanzia dei diritti acquisiti, art. 4
OMAV).
5.
Con
STCA 36.2002.39+51 il 3 maggio 2002 questo Tribunale si è pronunciato sul
ricorso di un assicurato, nato nel 1939, che nel 2001 si è visto rifiutare
dalla sua Cassa malati il rimborso di supporti plantari con rialzo laterale a
sinistra del costo di Fr. 348,60. L’assicurato si è quindi rivolto all’Ufficio
assicurazione invalidità, che però ha respinto la richiesta di prestazioni a
motivo che non risultava che l’interessato fosse al beneficio di provvedimenti
sanitari riconosciuti dall'AI. Egli ha quindi nuovamente adito il suo
assicuratore malattia, ottenendo un altro rifiuto.
Il TCA ha confermato l’agire della
Cassa malati respingendo la richiesta del ricorrente di condannarla ad
assumersi i costi dei plantari ortopedici.
L’allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), adito dall’assicurato,
con STFA K 61/02 del 23 marzo 2004 ha concluso che alla luce delle condizioni
previste dalla cifra 23.01.01.00.1 EMap per i sostegni plantari e dell’assenza,
accertata dall’Ufficio AI, di qualsiasi provvedimento sanitario assegnato
dall'AI, a buon diritto l’autorità cantonale non poteva considerare soddisfatte
le condizioni mediche da cui fare dipendere un eventuale obbligo prestativo
dell'assicuratore malattia.
A titolo abbondanziale
l’Alta Corte ha osservato comunque che quand'anche - nella denegata ipotesi - i
requisiti medici fossero stati adempiuti, la richiesta ricorsuale sarebbe stata
ugualmente disattesa, facendo difetto, ai fini di un'eventuale assunzione a carico
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, anche il secondo
presupposto di cui alla cifra 23.01.01.00.1 EMAp, vale a dire quello delle
carenti condizioni assicurative ai sensi dell'AI che giustificherebbe una presa
a carico di tali mezzi ausiliari da parte dell'assicuratore malattia in sostituzione
dell'assicurazione per l'invalidità. Infatti, essendo il ricorrente domiciliato
in Svizzera da oltre 40 anni ed avendo egli versato i premi AI da oltre 10
anni, i limiti temporali di cui all'art. 6 cpv. 2 vLAI (che fino al 31 dicembre
2002.
prevedeva che i cittadini stranieri, fatte salve le deroganti disposizioni
convenzionali internazionali, hanno di principio diritto alle prestazioni solo
finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale in Svizzera, e in
quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per
un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci
anni), come pure quelli disposti dalla Convenzione di sicurezza sociale applicabile
in concreto, sarebbero stati senz'altro soddisfatti di modo che, anche da
questo profilo, un obbligo sostitutivo dell'assicuratore malattia non sarebbe entrato
in linea di conto.
Confermando il giudizio
cantonale il TFA ha respinto la richiesta del ricorrente di farsi riconoscere
dalla sua Cassa malati i costi per i sostegni plantari.
6.
Il
caso qui ora in esame è simile a quello appena esposto.
Nell’evenienza concreta, l’assicurata è
nata nel 1938 e nel 2016, su prescrizione del dr. med. __________, ha
acquistato presso __________ dei plantari ortopedici fatti su misura pagando il
13.
aprile 2016 (doc. A4) l’importo di Fr. 396,35.
Dagli atti non emerge - e, vista la sua
età, non occorre verificare oltre tale circostanza - che l’interessata sia al
beneficio di provvedimenti sanitari di integrazione riconosciuti
dall’assicurazione invalidità. Non appare quindi data la condizione che i
plantari costituiscano un complemento importante di un provvedimento sanitario di
integrazione (cifra 4.05* OMAI). Pertanto, non sono adempiute le premesse
affinché l’Ufficio AI si prenda a carico, se fossero richiesti, i costi dei sostegni
plantari.
Di conseguenza, sulla base della cifra
23.01.01.00.1
EMap e della cifra 4.05* OMAI, ritenuta l’assenza di qualsiasi
provvedimento sanitario assegnato dall'AI, si deve concludere che non siano soddisfatte
le condizioni mediche da cui fare dipendere un eventuale obbligo prestativo
della Cassa malati.
Inoltre, come ritenuto anche nell’altra
fattispecie ticinese esaminata dal TCA e dal TFA, va qui rilevato che quand'anche i requisiti medici fossero adempiuti, la richiesta
ricorsuale andrebbe ugualmente disattesa, facendo difetto, ai fini di
un'eventuale assunzione a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie,
anche il secondo presupposto di cui alla cifra 23.01.01.00.1 EMAp.
Non v’è in effetti alcun motivo
per ritenere che la ricorrente, cittadina svizzera, non adempia alle condizioni
assicurative previste dalla LAI (art. 6) sull’ottenimento di prestazioni
dall’assicurazione invalidità tanto da giustificare una presa a carico di tali
mezzi ausiliari da parte di CO 1 in sostituzione dell'AI.
Sull’assunzione dei costi dei
trattamenti di medicina tradizionale cinese
7.
Secondo
l’art. 33 cpv. 1 lett. a OAMal, sentita
la commissione competente, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) designa le prestazioni dispensate dai medici o dai chiropratici
i cui costi non sono assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie o sono assunti solo a determinate condizioni.
L’Ordinanza del DFI sulle
prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) tratta
alla Sezione 5 delle prestazioni di medicina complementare fornite da un medico
e all’art. 4b prescrive che l’assicurazione assume i costi delle prestazioni
nelle cinque discipline elencate se sono soddisfatte le condizioni esposte.
Per ciò che concerne la pretesa dei ricorrenti,
questa norma dispone alla lettera c che l’assicurazione malattia obbligatoria assume
i costi della terapia medicamentosa della medicina tradizionale cinese (MTC),
se il medico è titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato
conformemente al programma di formazione complementare del 1° luglio 2015
«Agopuntura e farmacoterapia cinese - MTC (ASA)» dell'ISFM.
Nell’evenienza concreta, nel 2016 RI 2
si è rivolta a __________ di __________, __________, per ricevere dei trattamenti
di medicina tradizionale cinese a causa dei gravi disturbi alla vescica che già
l’affliggevano durante il 2015. La terapista ha fatturato le proprie
prestazioni il 3 marzo 2016 (doc. A5) in Fr. 174,40 e il 28 aprile 2016 (doc.
A6) in Fr. 176,55.
Ora, contrariamente a quanto preteso
dai ricorrenti, questi costi non possono essere presi a carico
dall’assicurazione malattia obbligatoria.
Infatti, la terapista a cui si è
rivolta l’assicurata non è un medico e quindi non risulta iscritta nel registro
delle professioni mediche (https://www.medregom.admin.ch/IT).
Pertanto, nemmeno può avere ottenuto l’attestato di perfezionamento rilasciato
conformemente al programma di formazione complementare del 1° luglio 2015
«Agopuntura e farmacoterapia cinese - MTC (ASA)», poiché questa formazione
complementare permette ai medici provenienti da differenti
specializzazioni di documentare l’acquisizione di conoscenze approfondite
nell’agopuntura e nella farmacoterapia cinese nel quadro della medicina
tradizionale cinese mediante una formazione mirata postgrado e continua
(https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/gesetzgebung/gesetzgebung-versicherungen/gesetzgebung-krankenversicherung/kvg/referenzdokumente-zur-klv-und-deren-anhaenge.html
cfr. Documents
de référence - OPAS Annexe 1: n. 10: Acupuncture et pharmacothérapie
chinoise – MTC (ASA), programme de formation complémentaire du 1er juillet 2015
(PDF, 371 kB, 21.12.2016) pag. 2).
Non essendo dunque adempiute le
condizioni previste dall’art. 4b lett. c OPre, da quanto precede discende che i
ricorrenti non possono pretendere dalla Cassa malati il riconoscimento rispettivamente
il rimborso delle prestazioni di terapia medicamentosa della medicina
tradizionale cinese (MTC) fatturate nel 2016 da __________.
8.
Stanti
le considerazioni esposte, il ricorso formulato dagli assicurati deve essere
integralmente respinto e la decisione impugnata confermata sia per la problematica
dei plantari ortopedici sia per i costi dei trattamenti di medicina
tradizionale cinese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti