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Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 maggio 2017Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i tentativi, effettuati dal periziando, di superamento del suo stato di

malessere psico-fisico e di reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo.

Dopo un primo intervento chirurgico sulla caviglia,

che non diede i risultati sperati, il giovane periziando (allora diciottenne)

cadde in uno stato di depressione tale che fu necessario l’intervento

psichiatrico e una adeguata terapia farmacologica.

La programmazione di un secondo intervento risolutore

riaccese la speranza e la voglia di vivere bene per cui il paziente sospese la

terapia psicotropa, si sottopose fiducioso all’ulteriore intervento, affrontò

senza alcun sostegno psichiatrico la successiva fase di convalescenza e riabilitazione,

ma si ritrovò insonne, scoraggiato e sfiduciato allorché constatò il fallimento

del nuovo intervento, la conseguente difficoltà a riprendere il proprio lavoro,

ma anche le attività extra-lavorative con le conseguenti ripercussioni sulla

vita di relazione.

Si rese di nuovo necessario l’intervento psichiatrico

che, come emerge dalla documentazione medica, individuò uno stato di

depressione più grave del precedente episodio come dimostra la necessità di

inserire una terapia antipsicotica (aloperidolo, quetiapina.

Le terapie antipsicotiche vengono solitamente

associate a quelle antidepressive nelle condizioni in cui il disturbo depressivo

ha le caratteristiche della “Depressione maggiore grave complicata da

manifestazioni psicotiche”. Nel caso in esame il soggetto presenta tutti i

sintomi di questo tipo di Depressione, attualmente in forma moderata per

l’assunzione della suddetta terapia.

Si sottolinea che il periziando non aveva mai sofferto

di disturbi della sfera psichica, non ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti

e non vi è alcuna familiarità per patologie psichiatriche (come chiaramente

emerge dall’anamnesi e dalla documentazione medica).

La storia della malattia del periziando rispecchia in

tutte le sue caratteristiche quelle del Disturbo depressivo, formulato in

diagnosi, che ha costretto il ricorrente a cure farmacologiche che effettua

tuttora.

La caratteristica fondamentale della Sindrome

Ansioso-depressiva reattiva è rappresentata da un “umore depresso persistente

accompagnato, per almeno un mese, da difficoltà di concentrazione, alterazione

del sonno, affaticamento o mancanza di energia, agitazione o rallentamento

ideo-motorio, preoccupazione, pensieri negativi, pessimismo pervasivo

riguardante il futuro.

Gli episodi del Disturbo Depressivo Maggiore seguono

spesso un grave evento psicosociale stressante mentre le condizioni mediche

generali possono contribuire all’esordio o all’esacerbazione del Disturbo

Depressivo Maggiore.

La constatazione dell’esistenza del danno patito dal

Sig. RI 1 richiede un triplice accertamento: in primo luogo dell’esistenza di

nesso causale tra l’incidente sul lavoro e lesioni (presente); quindi

dell’esistenza di un nesso causale fra lesioni e postumi (presente); infine

dell’esistenza di un nesso causale tra postumi e peggioramento della qualità di

vita (pure presente). Infatti le patologie sofferte hanno mutato di certo il modo

di essere del periziando, incidendo sull’integrità psico-fisica del soggetto e

quindi sul suo diritto di vivere la vita nella sua pienezza.

Quanto premesso, nell’intensità dell’intuibile trauma

psichico, lascia chiaramente ed indiscutibilmente intravedere il conseguenziale

ed inevitabile disagio umano che va quindi tradotto in un vero e proprio danno

alla validità del soggetto, intesa quest’ultima quale integrità psico-fisica

allo svolgimento di qualsiasi attività sia lavorativa che extralavorativa, che

si traduce in una vera e propria modificazione peggiorativa dello stato

anteriore del soggetto; un danno psico-fisico, quindi, che deve essere a giusta

ragione considerato e valutato in un tema di danno biologico.

F) CONCLUSIONI

Si può pertanto sottolineare quanto segue:

- La patologia riscontrata nel periziando ha

determinato esiti invalidanti subendo comunque una evoluzione negativa.

- Prima del 2011 il ricorrente non aveva mai sofferto

di disturbi psichici o di altre patologie che potessero evolvere in un disturbo

psichico.

- Le patologie evidenziate in diagnosi sono

eziologicamente connesse con l’incidente sul lavoro e con le sue complicanze.

- La situazione attuale non risulta aggravata a causa

di menomazioni preesistenti, concorrenti e derivanti da fatti estranei al

lavoro.

La patologia diagnosticata ha determinato una

compromissione permanente dello stato di salute psico-fisico del paziente.”

(doc. N)

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine

di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4

pag. 261; 115 V 133

consid. 2 pag. 134; 114 V 310

consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;

STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno

forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA

(dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25

febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10

pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.

Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza

con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circo-stanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203

e segg. (249-254).

Innanzitutto

la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF

130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il

medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve

anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere

invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27

settembre 2001).

Va

ancora rammentato, per quanto concerne i disturbi psichici derivanti dalla

depressione, che con sentenza 9C_55/2016 del 14 luglio 2016 il TF ha in

sostanza evidenziato come i disturbi depressivi leggeri o medi, siano essi

episodici o ricorrenti, non possono di principio essere considerati come delle

affezioni alla salute di carattere invalidante, se non nelle situazioni in cui

si rilevano resistenti ai trattamenti praticati, ossia quando l’insieme delle

terapie (ambulatoriali e stazionarie) medicalmente indicate e implementate

secondo le regole dell’arte con una cooperazione ottimale della persona

assicurata non hanno avuto gli effetti auspicati. È solo in quest’ultima

ipotesi, rara poiché è ammesso che le depressioni sono generalmente trattabili,

che è possibile procedere ad un apprezzamento dell’esigibilità su una base

oggettivata conformemente alle esigenze di cui all’art. 7 cpv. 2 seconda frase

LPGA (consid. 4.2: “[…] Il est vrai que le Tribunal fédéral

fait généralement preuve de réserve avant de reconnaître le caractère

invalidant d'un trouble de la lignée dépressive. Il a notamment précisé

récemment que les troubles légers et moyens de la lignée dépressive, qu'ils

soient récurrents ou épisodiques, ne peuvent être considérés comme des

atteintes à la santé à caractère invalidant que dans les situations où ils se

révèlent résistants aux traitements pratiqués, soit lorsque l'ensemble des

thérapies (ambulatoires et stationnaires) médicalement indiquées et réalisées

selon les règles de l'art, avec une coopération optimale de l'assuré, ont

échoué. Ce n'est que dans cette hypothèse - rare, car il est admis que les

dépressions sont en règle générale accessibles à un traitement - qu'il est

possible de procéder à une appréciation de l'exigibilité sur une base objectivée,

conformément aux exigences normatives fixées à l'art. 7 al. 2, 2e phrase, LPGA

(ATF 140 V 193 consid. 3.3 p. 197 et les références; voir également arrêts

9C_146/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.2 et 9C_13/2016 du 14 avril 2016

consid. 4.2). Cette jurisprudence a pour corollaire qu'une évaluation médicale

portant sur le caractère invalidant de troubles de la lignée dépressive doit

reposer non seulement sur un diagnostic constaté selon les règles de l'art,

mais également sur une description précise du processus thérapeutique (y

compris le traitement pharmacologique) et sur une évaluation détaillée de

l'influence d'éventuels facteurs psychosociaux et socioculturels sur

l'évolution et l'appréciation du tableau clinique. (…)”.

Questa

giurisprudenza è stata confermata dalla sentenza 8C_814/2016 del 3 aprile 2017,

Considerandi

destinata a pubblicazione (cfr. anche sentenza 8C_5/2017 dell’11 aprile 2017,

consid. 5.2; sentenza 8C_34/2017 del 12 aprile 2017, consid. 4.3), dove il TF,

al consid. 5.3.2, ha riaffermato il medesimo concetto, evidenziando che per

l’Alta Corte, con riferimento alla sentenza 8C_444/2016 del 31 ottobre 2016

(consid. 6.2.2), una visita presso lo psichiatra ogni 2 o 3 settimane è

insufficiente nell’ambito di una terapia efficace in caso di depressione:

“(…)

Unter den gegebenen Umständen

ist es entgegen der Ansicht der Versicherten unbehelflich, dass der

psychiatrische Experte die Chronifizierung der depressiven Störung attestierte.

Denn nach der Rechtsprechung gelten leichte bis mittelschwere psychische

Störungen grundsätzlich als therapeutisch angehbar (SVR 2016 IV Nr.

29.

S. 88 E. 4.2,9C_340/2015); erweisen sich leichte und

mittelgradige depressive Störungen ausnahmsweise als therapieresistent, stellen

sie nur dann einen invalidisierenden Gesundheitsschaden dar, wenn eine

konsequente Therapie in dem Sinne erfolgte, dass die aus fachärztlicher Sicht

zumutbaren (ambulanten und stätionären) Behandlungsmöglichkeiten in

kooperativer Weise optimal und nachhaltig ausgeschöpft wurden (SVR 2016 IV Nr.

52.

S. 176 E. 4.2 mit Hinweisen,9C_13/2016). Die vorinstanzliche Feststellung,

wonach die monatliche Behandlung wenig intensiv sei und damit von einer

psychotherapeutischen Behandlung in nützlicher Kadenz nicht die Rede sein

könne, ist zutreffend. Denn nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist ein

Termin alle zwei bis drei Wochen für eine konsequente Depressionstherapie

ungenügend (Urteil 8C_444/2016 vom 31. Oktober

2016.

E. 6.2.2; vgl. auch SVR 2016 IV Nr. 51

S. 173 E. 5.3.2 [8C_131/2016], wo die Vorinstanz es offen liess, ob eine

Behandlung alle 14 Tage ausreiche, das Bundesgericht die Therapieresistenz

hingegen v.a. wegen der zweimalig erreichten Verbesserungen als fraglich hielt,

und Urteil 8C_399/2016 vom 24. August 2016 E. 5.3, wo die Empfehlung des

Experten zur Weiterführung der bisherigen Therapie u.a. als Hinweis auf die

fehlende Therapieresistenz gewertet wurde). Somit ist im vorliegenden Fall, in

welchem die Versicherte bloss eine Konsultation pro Monat beim Externen

Psychiatrischen Dienst ihres Wohnkantons besucht und der psychiatrische Experte

zwar eine Chronifizierung, nicht aber eine Therapieresistenz festhält, kein

invalidisierender Gesundheitsschaden erstellt. An diesem Ergebnis ändert auch

der Umstand nichts, dass der psychiatrische Gutachter Aggravation und

Verdeutlichungstendenzen klar verneinte.”

2.7

In

concreto, unico oggetto del contendere è la questione di sapere se l’insorgente

è incapace al lavoro a causa di una patologia psichica dal 1° settembre 2016 e

di conseguenza se l’assicuratore convenuto deve versare indennità giornaliere.

Non sono invece oggetto di esame da parte di questo Tribunale le conseguenze

della patologia alla caviglia, facenti parte della procedura in ambito LAINF.

L’assicuratore

convenuto rifiuta il versamento di qualsiasi indennità sia perché, secondo la

sua tesi, eventuali conseguenze psichiche sarebbero in nesso causale con

l’infortunio del 12 settembre 2011 e dunque a carico della __________, sia

perché, in ogni caso, la patologia psichica non comporta alcuna incapacità

lavorativa.

2.8

Questo

Tribunale, alla luce della documentazione medica prodotta dalle parti, per i

motivi che seguono, deve concludere che l’interessato, dal 1° settembre 2016

non presenta alcuna incapacità lavorativa e non ha dunque diritto ad alcuna

prestazione da parte dell’assicuratore convenuto.

Non

vi è infatti alcun motivo per mettere in dubbio la valutazione del 5 settembre

2016.

della dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia (doc. 5), confermata il 1° dicembre 2016 dal dr. med. __________,

medico fiduciario dell’assicuratore convenuto (doc. 19).

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

La

specialista si è espressa su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha

esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha

valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni

risultanti dalla visita effettuata presso di lei.

Al

referto va attribuita piena forza probante.

In

particolare la dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia, dopo aver visitato, il 15 giugno 2016, l’assicurato ed aver

descritto nei minimi particolari gli atti a disposizione e l’anamnesi, ha posto

la diagnosi di disturbo dell’adattamento (ICD-10 F 43.2) ed ha accertato che

l’insorgente non presenta alcuna incapacità lavorativa (doc. 5).

Questa

conclusione è supportata da elementi oggettivi.

A

differenza dei medici che hanno avuto in cura l’assicurato, la dr.ssa med. __________

ha fondato la sua diagnosi sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; in

concreto ICD-10 F. 43.2).

Niente

di tutto ciò nei certificati medici prodotti dall’insorgente.

La

curante, dott. __________, medico di Medicina generale di __________ (__________),

non specialista in psichiatria, che ritiene l’assicurato inabile al lavoro

100%, il 2 settembre 2016 si è limitata ad indicare, genericamente, la presenza

di una sindrome ansioso depressiva reattiva (doc. 10, come il 14 luglio 2016

[allegato doc. 8] e nei mesi seguenti: 3 ottobre 2016 [doc. 6], 10 novembre

2016.

[doc. H], 7 dicembre 2016 [doc. I], 25 gennaio 2017 [doc. K], 15 febbraio

2017.

[doc. L], 7 marzo 2017 [doc. M]), senza fornire ulteriori particolari

spiegazioni e senza far capo ad alcun sistema di classificazione internazionale

(in precedenza, il 14 settembre 2015, il 31 luglio 2015 ed il 30 giugno 2015

aveva diagnosticato una “deflessione del tono dell’umore reattivo all’evento

in oggetto in approfondimento diagnostico per il disagio psichico arrecato”

[allegato doc. 8] e il 9 giugno 2016 una “depressione reattiva in terapia

farmacologica e psichiatrica” [allegato doc. 8]).

Inoltre

la curante non ha precisato in che misura l’attestata inabilità al lavoro al

100% si riferisce unicamente alla precedente attività oppure anche ad attività

leggere e confacenti allo stato di salute del ricorrente, né precisa se essa

deriva unicamente dall’instabilità dell’articolazione tibio astralgica sinistra

oppure anche dalla diagnosticata sindrome ansioso reattiva.

Neppure

i referti del Centro Psico Sociale di __________ (__________), sottoscritti

dalla dott.ssa __________, medico psichiatra, sono atti a sovvertire le

conclusioni della dr.ssa med. __________.

La

specialista, che non ha posto alcuna diagnosi sulla base di una classificazione

internazionale riconosciuta, ma ha unicamente rilevato la presenza di una “sintomatologia

ansioso-depressiva” sin dal 20 maggio 2015, che è poi stata confermata nel

corso del tempo (cfr. referto del 3 febbraio 2016, del 12 maggio 2016 e del 22

settembre 2016; cfr. referto del 27 maggio 2015), trasformandosi, dopo il

secondo intervento alla caviglia, in “sintomatologia ansioso-depressiva

reattiva alla persistenza di sintomatologia algica nonostante l’intervento

effettuato nel mese di novembre 2015 sul quale il paziente aveva molto

investito” (cfr. referto del 3 febbraio 2016), non ha del resto indicato in

che misura questa patologia inciderebbe sulla capacità al lavoro del

ricorrente, né per quale motivo questa malattia, di principio blanda,

comporterebbe un’incapacità lavorativa a distanza di svariati mesi.

A

questo proposito va evidenziato come i referti del 3 febbraio 2016, del 12

maggio 2016 e del 22 settembre 2016 in gran parte si ricalcano, e descrivono il

ricorrente come “lucido, orientato nei parametri spazio-temporali e

collaborante anche se rallentato dal punto di vista psicomotorio”,

rispettivamente “ideomotorio” (cfr. referti del 3 febbraio 2016, del 12

maggio 2016 e del 22 settembre 2016), ossia uno stato oggettivo che non appare

tale da rendere l’interessato incapace al lavoro sul lungo periodo, neppure in

presenza di una fatica ad esprimere il disagio psichico, di una deflessione

timica associati a vissuti di sfiducia nel futuro che comportano difficoltà

nella progettualità e ad un atteggiamento mutacico, ipomimico e di ritiro, con

mantenimento di relazioni all’interno dell’ambito familiare (cfr. referto del

22.

settembre 2016).

La

patologia descritta dalla dott.ssa __________ (sintomatologia

ansioso-depressiva reattiva) e diagnosticata anche dalla curante, dott. __________,

è una malattia leggera, presente dal 20 maggio 2015 (cfr. referto del 27 maggio

2015.

[allegato doc. 12]), che dopo un periodo di sufficiente compenso è

ricomparsa ad inizio 2016 (cfr. referto del 3 febbraio 2016) e che di

principio, se curata secondo le regole dell’arte, non è in ogni caso atta a

creare un’incapacità lavorativa per un periodo di tempo così lungo.

A

questo proposito il TF (cfr. sentenza 8C_814/2016 del 3 aprile 2017, destinata

a pubblicazione; cfr. anche sentenza 8C_5/2017 dell’11 aprile 2017, consid.

5.

; sentenza 8C_34/2017 del 12 aprile 2017, consid. 4.3), con riferimento alla

sentenza 8C_444/2016 del 31 ottobre 2016 (consid. 6.2.2), ha già avuto modo di

stabilire che una visita presso lo psichiatra ogni 2 o tre settimane è

insufficiente nell’ambito di una terapia efficace in caso di depressione.

Ora,

in concreto, come emerge dagli atti, l’interessato, che soffre di una “sintomatologia

ansioso-depressiva reattiva”, si reca solo una volta al mese da una psicologa,

con sedute di 20-30 minuti (doc. 5, pag. 4 del referto della dr.ssa med. __________).

Egli assume inoltre “una pastiglia al mattino, una alla sera e delle gocce

per dormire”, senza tuttavia alcuna efficacia (doc. 5, pag. 4 del referto

della dr.ssa med. __________).

Si

tratta di una cura blanda che non si addice ad una patologia che, secondo i

curanti, crea un’incapacità al lavoro.

Come

visto il TF (sentenza 9C_55/2016 del 14 luglio 2016) ha del resto già stabilito

che i disturbi depressivi leggeri e medi, sia ricorrenti che episodici, non

possono essere considerati come danni alla salute a carattere invalidante se

non in situazioni dove si rivelano essere resistenti ai trattamenti praticati,

ossia quando l’insieme delle terapie (ambulatorie o stazionarie) medicalmente indicate

e realizzate secondo le regole dell’arte, con una cooperazione ottimale

dell’assicurato, non hanno dato i risultati auspicati.

Certo,

in concreto si tratta di stabilire “solo” se vi è un’incapacità al lavoro e non

(anche) al guadagno (invalidità).

Tuttavia

il tempo trascorso da quando il 3 febbraio 2016 la dott.ssa __________ ha

diagnosticato la presenza di una “sintomatologia ansioso-depressiva reattiva”,

peraltro già presente il 20 maggio 2015 e del resto non confermata dalla dr.ssa

med. __________, fa semmai ritenere che l’interessato, con una cura adeguata,

secondo le regole dell’arte, e dunque una visita presso uno psichiatra

perlomeno una volta a settimana ed una terapia farmacologica conseguente,

sarebbe guarito in poco tempo.

A

giusta ragione il medico fiduciario della convenuta, dr. med. __________ (cfr.

a proposito delle valutazioni dei medici fiduciari l’art. 57 cpv. 4 e 5 LAMal)

ha pertanto evidenziato che la patologia di cui è affetto il ricorrente

giustifica un’incapacità lavorativa solo per un periodo limitato, di al massimo

4.

settimane dall’insorgere della malattia e che di conseguenza dal 1° settembre

2016.

non può essere riconosciuta alcuna incapacità al lavoro in ragione di una

patologia psichica (cfr. doc. 19; cfr. anche, relativamente ad un assicurato

affetto da uno stato ansioso-depressivo, la sentenza 9C_396/2011 del 12

dicembre 2011).

Infine,

al ricorrente non giova neppure il referto del 14 aprile 2017 della dr. __________,

medico-chirurgo e psichiatra psicoterapeuta (doc. N).

In

primo luogo, secondo costante giurisprudenza, l’autorità giudicante deve

limitare l’esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all’epoca

in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 16 febbraio 2017,

ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi

di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa.

I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121

V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a). Per cui un eventuale peggioramento

dello stato di salute accertato solo il 14 aprile 2017 non può essere preso in

considerazione.

D’altra

parte, anche in questo caso non è stato fatto capo ad alcun sistema di

classificazione internazionale nella diagnosi della patologia psichica, la

quale del resto, alla lettura del referto, non è neppure stata indicata in

maniera precisa. Infatti se nella valutazione medico-legale figura inizialmente

la presenza di un “disturbo depressivo maggiore cronico moderato complicato”,

d’altra parte la specialista fa in seguito riferimento ad una “depressione

maggiore complicata da manifestazioni psicotiche” e descrive infine le

caratteristiche della “sindrome ansioso-depressiva”.

Gli

elementi oggettivi descritti nel medesimo referto danno tuttavia atto di “condizioni

generali discrete” e di “soggetto vigile, orientato nei parametri

temporo-spaziali, sensorio integro”, “lucido, orientato nel tempo e

nello spazio”, “abbigliamento ordinato e adeguato alla circostanza,

atteggiamento collaborativo, ma con rallentamento ideo-motorio” che non

permettono di ritenere alcuna incapacità lavorativa neppure in presenza di uno

stato “ipomimico e tendenzialmente mutacico”, con “difficoltà ad

esprimere il proprio disagio psichico” con “contenuto del pensiero”

che “rivela vissuti di sfiducia nel futuro con difficoltà nella

progettualità, timore e preoccupazioni con conseguente significativa

deflessione del tono dell’umore”, già presenti nei referti della dott.

Costantini (cfr. ad esempio il referto del 12 maggio 2016 in fine). Del resto

la stessa psichiatra afferma pure che l’interessato “presenta tutti i

sintomi di questo tipo di Depressione, attualmente in forma moderata per

l’assunzione della suddetta terapia” (sottolineatura del redattore).

Non

va poi dimenticato che la specialista neppure cita una possibile incapacità al

lavoro, ma conclude per un generico danno alla validità del ricorrente (“Quanto

premesso, nell’intensità dell’intuibile trauma psichico, lascia chiaramente ed

indiscutibilmente intravedere il conseguenziale ed inevitabile disagio umano

che va quindi tradotto in un vero e proprio danno alla validità del soggetto,

intesa quest’ultima quale integrità psico-fisica allo svolgimento di qualsiasi

attività sia lavorativa che extralavorativa, che si traduce in una vera e

propria modificazione peggiorativa dello stato anteriore del soggetto; un danno

psico-fisico, quindi, che deve essere a giusta ragione considerato e valutato

in tema di danno biologico”). Alla lettura del referto emerge inoltre che

la specialista si è piuttosto concentrata sull’asserito nesso causale con

l’infortunio del 12 settembre 2011 che non sulla capacità lavorativa del ricorrente.

Ora, la questione del nesso causale può qui rimanere irrisolta, ritenuta la

totale capacità lavorativa del ricorrente dal lato psichico.

A

quest’ultimo proposito va abbondanzialmente evidenziato che l’insorgente da __________

si è recato fino a __________, in __________, per essere visitato da una

specialista, senza che sia stato fatto valere alcun problema particolare in

merito. La circostanza sollevata dall’insorgente secondo cui in __________

avrebbe potuto contare sul supporto e sull’assistenza dei familiari non trova

del resto conferma negli atti, dai quali emerge semmai che “nel 2004 la

famiglia si è trasferita a __________ per il lavoro del padre” e che

l’interessato “vive con i genitori ed una sorella” (doc. 5; pag. 4,

perizia della Dr.ssa __________).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale deve concludere che dal 1°

settembre 2016 non vi è alcuna incapacità lavorativa dovuta ad una patologia

psichica e che di conseguenza l’interessato non ha diritto ad alcuna prestazione

dell’assicuratore malattie.

2.9

Questo

TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove, segnatamente al richiamo di

tutto l’incarto LAINF, poiché l’assicuratore malattie ha già prodotto l’intero

incarto, comprendente referti dell’assicuratore contro gli infortuni, necessari

per stabilire lo stato di salute del ricorrente e l’incidenza delle patologie

di cui è affetto sulla sua capacità lavorativa.

Non

è neppure necessario procedere con l’allestimento di una perizia giudiziaria (“visita

medica arbitrale”), essendo la documentazione prodotta dalle parti sufficiente

per decidere nel merito della vertenza e ritenuto che ulteriori accertamenti

non sarebbero atti a modificare l’esito del ricorso (cfr. sentenza 9C_394/2016

del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Va qui rammentato che conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti