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Decisione

36.2017.3

RIPAM 2012 e 2013. Riesame per una convivenza non annunciata. I ricorrenti chiedono la riduzione dal reddito disponibile di importi versati ai figli dell'assicurata all'epoca in formazione (non consid

26 aprile 2017Italiano89 min

Source ti.ch

Fatti

i due diversi anni di sussidio oggetto delle decisioni si giustifica la

congiunzione delle procedure, poiché, nonostante le specificità delle norme applicabili

a quegli anni di RIPAM (su aspetti comunque, per queste procedure, non fondamentali),

le motivazioni alla base dei gravami sono qui prevalenti. Le contestazioni sono

uguali, così come le unità di riferimento interessate e le motivazioni

soggiacenti alla determinazione dei redditi. Questi aspetti prevalgono e si

giustifica di conseguenza la congiunzione delle procedure che sono evase con il

presente giudizio.

Nel merito

2.5. In concreto le decisioni

contestate, emanate a seguito dei reclami contro le decisioni formali del 31

luglio 2016, hanno tutte per oggetto il riesame, da parte della Cassa cantonale

di compensazione, delle decisioni con cui, come descritto nelle considerazioni precedenti,

in favore di RI 2 e RI 2 sono stati concessi i sussidi fondati sull’art. 65

LAMal. Preliminarmente va esaminato (come questo Tribunale cantonale delle

assicurazioni ha fatto con le decisioni STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015;

STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 tra le prime e STCA 36.2016.102-105 del 14

novembre 2016; 36.2016.122 del 21 febbraio 2017 nonché 36.2016.130 - 131 del 15

marzo 2017 da ultimo) se l’amministrazione poteva procedere al riesame del

diritto alla RIPAM per gli anni in discussione e eventualmente se tale riesame

sia avvenuto tempestivamente.

2.5.1. Come evidenziato nei

precedenti di questo Tribunale (per tutte si veda la STCA 36.2016.102-105 del

14 novembre 2016 consid. 2.6.), in base all’art. 49 cpv. 1 LCAMal, nel testo

vigente dal 1° gennaio 2012 (simile all’art. 59 cpv. 1 LCAMal nel tenore in

vigore fino al 31 dicembre 2011), le riduzioni dei premi indebitamente

percepite devono essere restituite dal beneficiario all’assicuratore presso il

quale egli è affiliato, oppure all’amministrazione cantonale nel caso di

pagamenti diretti all’assicurato, o nei casi di perdita della PC AVS/AI. L’art.

49 cpv. 2 LCAMal (il cui tenore è simile all’art. 59 cpv. 2 LCAMal in vigore in

precedenza), prevede che alla restituzione e al condono dell’obbligo di

restituzione è applicabile per analogia la legge sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000.

2.5.2. Per l’art. 25 LPGA le

prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione

non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a

trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).

In virtù dell’art. 25 cpv.

2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a

decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del

fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il

credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un

termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è decisivo. I principi

applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e

dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V

318).

La restituzione delle

prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;

STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009 del 21 giugno 2010

pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03

del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un

motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l’assicurato ha

beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva

diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti;

STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06

del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V

466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

L’amministrazione può

riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U

409/06 del 25 giugno 2007). Questi principi si applicano anche quando delle

prestazioni siano state accordate senza una decisione formale e che il loro

versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10

maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1.

Con le STCA 36.2013.21 del

26 luglio 2013 e 36.2014.92 del 24 dicembre 2014, come pure nelle STCA

36.2014.78 del 2 febbraio 2015 e 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e negli altri

giudizi citati sub. 2.5, questo Tribunale ha, in presenza di un fatto nuovo non

segnalato dagli assicurati nella loro iniziale richiesta di prestazioni, e

meglio nel primo caso una donazione avvenuta pochi mesi prima della domanda di

RIPAM, nel secondo la caducità di prestazioni PC, mentre negli altri la

sussistenza di una convivenza duratura non comunicata all’amministrazione,

proceduto alla revisione delle decisioni (formali ed informali) con le quali

l’amministrazione, nel corso degli anni, ha riconosciuto il sussidio per il

pagamento dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie ed ha

chiesto la restituzione degli importi indebitamente percepiti. In

quell’occasione la Cassa aveva correttamente agito nel termine di un anno (art.

25 cpv. 2 LPGA).

2.5.3. In concreto la Cassa cantonale

di compensazione, e il suo servizio prestazioni in particolare, indicano di non

essere stati a conoscenza della convivenza fra RI 2 e RI 2, convivenza che

l’amministrazione ritiene stabile e tale da adempiere le condizioni degli art.

26 cpv. 4 LCAMal e 4 Lasp, circostanza che gli assicurati qui ricorrenti non

contestano in questa sede. Ciò ha condotto l’amministrazione a erogare, in

maniera che essa ha poi ritenuto errata, la riduzione del premio

dell’assicurazione malattia per gli anni 2012 e 2013.

La Cassa sostiene di avere

avuto notizia della convivenza dei ricorrenti solo a seguito della formulazione

della domanda di riduzione dei premi 2017 inoltrata nel maggio 2016 (doc. A5),

accertando (doc. A6 e B6 per i due anni in discussione) che la convivenza

sussiste dal 2007/2008 e quindi, al momento dell’inoltro della domanda di

riduzione dei premi 2012 era già in essere da oltre 6 mesi (su questi aspetti

si veda la STCA 36.2016.130 – 131 del 15 marzo 2017). Dagli atti nulla emerge

circa una precedente conoscenza, da parte dell’amministrazione, di tale

convivenza. Come ritenuto nella STCA 36.2016.102-105 del 14 novembre 2016 e

ribadito anche nella STCA 36.2016.130 – 131 del 15 marzo 2017, alla Cassa qui

resistente non può essere rimproverato, in un’amministrazione di massa quale la

RIPAM (su questi aspetti: Ivano Ranzanici,

La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella

collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016, n. 683 p.

360), di non essere stata a conoscenza di una convivenza in essere da anni.

Gli assicurati ricorrenti

non hanno indicato sul formulario per la richiesta di RIPAM 2012 e 2013

l’esistenza di una convivenza, nonostante la domanda fosse specificatamente e

chiaramente posta. La prassi di questa Corte ha negato consapevolezza della

convivenza da parte della Cassa cantonale di compensazione in caso

d’indicazione, nell’indirizzo dell’assicurata postulante la riduzione dei

premi, del recapito presso il convivente espresso come segue: “Pr. X”

(STCA 36.2016.102-105 citata).

Come evidenziato dalla

prassi di questo Tribunale l’amministrazione accede a cifre fiscali e alla loro

natura, ma non alle causali di versamenti ed introiti e comunque, l'emergenza

della convivenza non era ravvisabile in assenza di precisa e specifica

comunicazione alla Cassa cantonale di compensazione. Proprio per tale motivo i

formulari di richiesta della riduzione dei premi, chiedono esplicitamente di

indicare i "Dati personali dell'unità di riferimento"

specificando anche se si tratti di "Persone sole / Coniugi / Conviventi

/ Partner registrati / Figli minorenni conviventi". I ricorrenti, per

le RIPAM 2012 e 2013 qui in discussione, non hanno specificato la circostanza

della convivenza nelle loro richieste.

Le decisioni formali di

riesame dei provvedimenti di RIPAM degli anni in discussione sono state emanate

tempestivamente il 31 luglio 2016, e ciò dopo puntuali verifiche avviate in

tempi brevi (doc. A6 e B6).

La Cassa ritiene di avere

erroneamente erogato la RIPAM 2012 e 2013 al signor RI 2 e alla signora RI 1

quando essi non ne avrebbero avuto diritto in egual misura in ragione della

convivenza stabile. Gli importi in discussione (come rilevato nelle considerazioni

del punto 1.1. si tratta di CHF 878,40 per l’anno 2012 e CHF 1845,60 per il

2013), che la Cassa cantonale pretende in restituzione attraverso

l’assicuratore malattie, sono indubbiamente rilevanti, ciò che giustifica

l’agire dell’amministrazione cantonale.

Ne segue che la procedura

adottata dall’amministrazione è, da un lato, tempestiva e, dall'altro, sorretta

da sufficiente motivazione che va qui verificata in uno (semmai) con la correttezza

della nuova determinazione del diritto alla RIPAM per i medesimi anni in

discussione.

2.6. Dal 2012 le norme della Legge

Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), che reggono la

riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie

(RIPAM l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori che

dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una modifica sostanziale.

Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione

della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha previsto

un nuovo sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato degli

art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale, la

precedente normativa aveva mostrato talune lacune e, soprattutto, per

ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale valuti con l’adozione

della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in

questo senso il Messaggio 15

settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di

modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto

della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1,

per maggiori dettagli e specifiche si veda: Ranzanici,

op.cit., capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con

il disegno di legge, e il Parlamento, promulgando le norme, hanno voluto

rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Lasp e quindi

distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione

del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile,

maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto

l’esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente considerare il

contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione

riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva,

si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel

nuovo art. 26 LCAMal.

Le nuove norme tendono a

conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla

realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa

capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle

loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli

effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della

reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di

base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce

la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

Il Cantone gode, nella

concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio

margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici,

op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare

capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed è vincolato in particolare da quanto impone

l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni

riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti

in periodo di formazione (oltre all’obbligo d’informazione della popolazione in

merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra

Cantoni ed assicuratori). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i

potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di

condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come

rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I

343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non solo fissare la procedure

ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.

2.7. Con

le recenti norme uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire

“una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei

premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie,

in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di

eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i

cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente

alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio

medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del

sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che

dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.).

Importante è qui rilevare

che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo

cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte la cerchia

dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe

fasce di assicurati.

2.8. Il Cantone accorda le

riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie

(art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta

accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli

assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari

all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli

assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio

inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è

richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è

versato dal 1 gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni

per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è

tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede

quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via

ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione

della richiesta.

Per la determinazione

della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del

premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento. L'unità di

riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale

(art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi

sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza

stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per

l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché senza

figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati

nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno

esistenziale definito dalla Laps.

Il premio medio di

riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla RIPAM, è

costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena descritto e

del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore,

ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio

di Stato determina annualmente il premio medio di rifermento per ogni singola

categoria di assicurati prevista dalla LAMal.

Alla

base del diritto alla riduzione del premio è stato posto il reddito di

riferimento che è dedotto dai dati accertati fiscali riferiti al periodo di

tassazione determinato per ogni singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato

(art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge rinvia invece al regolamento la determinazione

dei casi e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori

od in assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente

al reddito la sostanza viene fissata sulla base della tassazione indicata dal

Consiglio di Stato nel suo annuale decreto, con la precisazione però che va

reintegrata la sostanza donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata

nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare

riferimento alla situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la

donazione o cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge

(RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la

cessione avvenga prima o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo

del reddito di riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti

la rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o

della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi

e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.00.

L’art. 31 LCAMal definisce

il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma di tutti i redditi

dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un quindicesimo della

sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale, contrariamente al diritto

previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia. Dall’importo così calcolato

sono ammesse specifiche deduzioni.

Il sistema da ultimo in

vigore (che non coinvolge qui i ricorrenti che contestano le RIPAM 2012 e 2013)

prevede invece la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è

accordato l’importo (normativo) massimo della prestazione sociale (art. 34

LCAMal), limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di

trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione di reddito

della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti”

(Rapporto DSS pag. 31; su questi aspetti si veda: Ranzanici, op.cit., capitolo 15, p. 476 e ss.). Questo

contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole tipologie di

differenziazione per l’importo massimo della prestazione.

Secondo le norme della

LCAMal in vigore sino a fine 2014 la parte del reddito che supera i limiti

superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale deve, per

volontà esplicita del legislatore, essere messa a contribuzione del pagamento

dei premi (Ranzanici, op. cit.,

capitolo 14.9.4. ,p. 442 e ss.),. In questa costellazione (superamento del

limite di reddito per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale)

l’importo della RIPAM diminuisce in maniera graduale e proporzionata a dipendenza

dell’incremento del reddito da computare. In altri termini la riduzione del

premio si contrae man mano che il surplus di reddito aumenta. Le norme in

vigore dal 2012 al 2014 compreso prevedevano percentuali di riduzione che

variavano a seconda della tipologia dell’unità di riferimento. L’art. 36a

LCAMal fissava le seguenti percentuali: 8% (persone sole con figli), 13%

(persone coniugate con figli), 20% (persone sole senza figli) e 22% persone

coniugate con figli.

Con le modifiche a partire

dalla RIPAM 2015 il legislatore ha introdotto il nuovo concetto di reddito

disponibile massimo (Ranzanici,

op. cit., capitolo 15.2. p. 474 e ss., in particolare 15.2.2.p. 476). Per tale

norma la riduzione dei premi è accordata sino al raggiungimento di un reddito

disponibile massimo che, per le UR senza figli, è definito con la formula di

calcolo (ermetica) seguente:

RDM

= costante del 3,4 x 50% del limite di fabbisogno Laps senza computo della

pigione

Se dell'UR fanno parte dei

figli la formula diviene ancor più complessa per cui:

RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x 50

% del limite di fabbisogno Laps senza computo della pigione.

Le

due formule adottate dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento

ai valori ritenuti all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono

due valori costanti del 3.4 e del 3,9.

Nel corso dei lavori

preparatori (Messaggio 6982 del 10

settembre 2014 relativo alla modifica della Legge cantonale di applicazione

della LAMal del 26 giugno 1997), l’esecutivo cantonale ha voluto inserire nella

legge un “limite esplicito … (che) non dipende dai PMR … L’introduzione di

questo nuovo parametro consente … di non far aumentare o quantomeno contenere

l’aumento del numero dei beneficiari, nei redditi alti, a dipendenza

dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM interessa ovviamente le fasce

alte di reddito, di modo che la sua introduzione equivale a prevedere dei

criteri di esclusione … per queste situazioni reddituali” (Messaggio

citato, p. 13).

Posto il principio di fissare

un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere

maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti

d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover considerare

maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e

biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli” (Messaggio

citato, p. 13).

Da queste considerazioni è

nata la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi

parametri per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono

quindi state proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie

senza figli computabili, e del 3.9 in caso di presenza di figli. Sempre nel suo

messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei

premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è

calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il

multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.

Per la determinazione

della costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p.14 e 15) specifiche

tabelle di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore

delle costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della

costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce

anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS)

illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di

riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3

novembre 2014) e il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi

massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.

In sostanza le costanti

scelte dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a determinare

per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto

di una valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e

composizione dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la

riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al

passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non

solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.

2.9. Come anticipato per determinare

il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si deve

stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata partendo

dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito lordo riportato dalla

decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione

determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte della sostanza

computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.

L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui

l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali

necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di

principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni

dall’assicurato medesimo o tramite terzi (v. Ranzanici,

op. cit., capitolo 14.8. p. 387 e ss.)

Il

RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in

ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili che per quel che

riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una

semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei

beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce

dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale

capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni

reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata

dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza

(1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia

alcuna).

L’amministrazione è tenuta

a considerare il reddito da attività, principale rispettivamente accessoria,

che sia svolta in maniera dipendente e/o indipendente, quello della sostanza

(mobiliare od immobiliare), comprensivo quindi del reddito locativo proprio,

dei canoni di locazione (oggi non più distinguibili a livello di decisione di

tassazione), degli interessi su titoli od azioni, ed ogni altro simile che la

Legge Tributaria comprenda tra quelli imponibili. Si tratta inoltre delle

indennità e rendite delle assicurazioni sociali o private (rendite AVS o AI

rispettivamente LAINF o versate da un assicuratore malattia, ed ancora i

versamenti di assicuratori privati), nonché dei redditi di altra fonte

considerati dall’autorità fiscale. Non fanno parte della determinazione del

reddito, secondo il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa,

redditi di complemento del fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente:

assegni integrativi e di prima infanzia, borse di studio, prestazioni

complementari all’AVS ed all’AI, prestazioni assistenziali ed assegni di grande

invalido, e ciò alla luce della particolare natura di questi redditi. Si tratta

infatti di trasferimenti che coprono spese supplementari rispettivamente

prestazioni Laps successive nell’ordine di priorità dei versamenti alla

riduzione dei premi ed ancora di trasferimenti (le PC) a favore di persone che

non sono toccate dalla riforma del sistema di determinazione e quantificazione

della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico

sanitarie (Messaggio, op. cit.,

pag. 16 in initio).

Dai

lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima

ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo

determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS

(si veda Ranzanici, op. cit., n.

826, p. 433, capitolo 14.8.6). Va sin d’ora osservato che, come rammentato

nelle STCA 36.2016.130-131 del 15 marzo 2017; 36.2015.78 del 2 febbraio 2015;

36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del

16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre

2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e

36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per costante

giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla

realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di

tassazione. E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in

giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati.

… l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento

fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni

sociali". Salvo casi eccezionali, che ancora le norme del regolamento

riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel

previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal) ove viene

eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di tassazione,

sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni debbono

attenersi alla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai

valori in questa contenuti.

2.10. Dall’importo del reddito

complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente

riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e

completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli

importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione

della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il

Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra essere stato

quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il

premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito

si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI,

IPG, AD, AINP e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali

(secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per

interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo

massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi

assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto),

imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni

nell’ambito della LAMal) o ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e

p. 437 e ss. note 833 e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione

immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per

doppia economia non possono essere considerate.

Secondo le nuove norme la

spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e dimostrata

dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000.00. L’accento è posto

sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e

riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La

deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa

parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i

proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18).

La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al

favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il

valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello

reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del

riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF

3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari (si

veda anche: Ranzanici, op. cit.,

n. 790 e 800 e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).

La deduzione, così come

espressa all’art. 31 cpv. 1 LCAMal, non è però limitata ai debiti ipotecari.

Per evitare ai funzionari che applicano la LCAMal difficoltà amministrative per

accertare la natura degli interessi passivi versati (remunerazione di debiti

ipotecari o di debiti privati rispettivamente aziendali, od ancora di prestiti

al consumo) il legislatore ammette in deduzione, sino al limite citato, gli

interessi passivi che sono riconosciuti a livello fiscale. Una differenziazione

non è infatti precisata e deducibile dai dati cui la Cassa cantonale ha accesso

all’interno dei dati fiscali (art. 25 a LCAMal e 8 a RegLCAMal). La proposta

del disegno di legge non ha fatto oggetto di approfondimento da parte della

Commissione della gestione e delle finanze nel suo Rapporto con implicita

condivisone delle valutazioni dell’esecutivo. Di rilievo per ammettere la

deduzione dell’importo di CHF 3'000.-- è il riconoscimento degli interessi in

deduzione a livello fiscale, su quest’aspetto la volontà del legislatore appare

chiara.

2.11. Come

in parte già indicato nelle considerazioni del punto 2.9. (in medio), per le

norme vigenti dal 2012 al 2014, determinato il RDS riferito all’UR istante, e

quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le spese vincolate riconosciute,

l’importo va raffrontato ad un limite determinato dalla legge mediante richiamo

dei principi contenuti nella Laps, cifra variabile a dipendenza della

dimensione dell’UR. Se il RDS sarà inferiore al valore limite l’UR beneficerà

dell’importo massimo del sussidio. Se invece è superiore a questo limite (come

rammenta il Rapporto 6264 dell’8 giugno 2010 pag. 4) “una percentuale fissa

del reddito che eccede tale soglia dovrà essere destinata al finanziamento dei

premi, mentre il resto costituirà la prestazione del Cantone. Man mano che il

reddito aumenta la prestazione cantonale si riduce, fino ad arrivare a zero. Il

limite di reddito fino al quale è riconosciuto il diritto ad una prestazione

massima è stato definito nella legge alla metà del fabbisogno minimo in base

alla Laps, ciò senza il computo della pigione”.

Il

valore limite per il riconoscimento della massima RIPAM era pari al fabbisogno

determinato secondo l’art. 10 Laps. Dal 2013 è invece unicamente del 50% di

detto valore. Per l’anno 2013 il Consiglio di Stato aveva introdotto la novità

a livello del regolamento (art. 48 RLCAMal) senza però averne le competenze in

assenza di una valida delega legislativa (art. 84 LCAMal, che l’art. 48 RLCAMal

cita espressamente, rispettivamente all’art. 40 LCAMal). Il valore è stato

finalmente modificato con un ritocco dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal previgente (su

questi aspetti si veda la STCA 36.2013.28 in re M.V. del 5 dicembre 2013). Il

limite di reddito disponibile di riferimento, valido a partire dal 1 gennaio

2013, per la determinazione dell'importo normativo massimo di riduzione dei

premi LAMal si estende quindi fino al limite di fabbisogno, senza computo della

pigione. Nelle decisioni di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni

riferite ai sussidi precedenti la RIPAM 2015 (STCA 36.2014.8 del 16 aprile

2014; 36.2012.71 del 21 gennaio 2013; 36.2012.20 del 13 agosto 2012 nonché

36.2012.14 del 3 settembre 2012. pubblicata in RtiD 2013 - I pag. 44 e segg.

No. 11) questa Corte ha evidenziato che l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo

la soglia di intervento:

a) per il titolare

del diritto:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per la persona sola

b)

per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo

corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle

prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

c)

per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per il primo figlio

d)

per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per il terzo figlio

e)

per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di

riferimento:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.

2Per

limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI

si intende:

a) fr. 16’540.-- con riferimento

all’art. 10 cpv. 1 lett. a);

b) fr. 8’270.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);

c) fr. 8’680.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);

d) fr. 5’787.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);

e) fr. 2’893.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).

3I limiti

dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della

legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura

dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari

all’AVS/AI.

Il legislatore ha –

tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della

legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare

infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio

dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC

(e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della

riduzione). Su questi aspetti si faccia riferimento a Ranzanici, op. cit. n. 847 e 848, p. 442 e 443.

Dall’anno

2012 il superamento del valore pieno del fabbisogno costituiva il limite oltre

il quale il reddito doveva iniziare ad essere messo a contribuzione per il

pagamento del premio, per gli anni 2013 e 2014 vi sono state le modifiche

citate per cui un RDS inferiore o uguale al 50% della somma desunta dall’art.

10 Laps comporta il versamento della riduzione massima possibile. In altri

termini il limite di reddito oltre il quale l’assicurato o la UR debbono

iniziare a contribuire per il pagamento del premio è stato diminuito. Come

vedremo in corso di motivazione questo aspetto non ha incidenza comunque sui

calcoli relativi al diritto dei ricorrenti per gli anni in causa, per il

manifesto superamento dei limiti di reddito disponibile che consentono il

versamento di un sussidio.

Con

le modifiche della legge apportate il 3 novembre 2014 dal Parlamento ed entrate

in vigore il 1° gennaio 2015 il calcolo dell'importo normativo della RIPAM 2015

(oggetto delle contestazioni formanti l'inc. 36.2015.31) è determinato mediante

una nuova formula che considera il reddito disponibile massimo dell’art. 32a

LCAMal (si veda quanto esposto nelle considerazioni sub. 2.9. in fine).

2.12. Per completezza va

rammentato ancora che, per fissare l’importo della riduzione del premio da

riconoscere agli assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65

cpv. 1 LAMal), l’importo normativo della RIPAM va ulteriormente moltiplicato

per il coefficiente cantonale di finanziamento (Ranzanici,

op. cit., capitolo 14.10. p. 448 e ss.). L’art. 37 LCAMal prevede che il

coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve

finanziare dell’importo normativo del premio, determina di converso la quota,

basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o

dell’UR interessata.

Il coefficiente unico per

il 2012 del 73,5% è stato cambiato con effetto al 1 gennaio 2013. Con la

modifica il coefficiente del 73,5% è rimasto applicabile per “le

unità di riferimento con un reddito disponibile inferiore o uguale alla metà

del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5

giugno 2000“ mentre un coefficiente del 70% è stato

previsto negli altri casi.

A contare dal 2015 il

legislatore, in uno con le modifiche cui si è accennato, ha voluto portare

un'ulteriore modifica all’art. 37 LCAMal fissando il coefficiente cantonale di

finanziamento definitivamente al 73,5% dell'importo normativo della RIPAM.

La somma che risulta

quindi dall’applicazione di questa percentuale di partecipazione finanziaria

del cantone al premio normativo calcolato alla luce della situazione

dell’assicurato o meglio dell’UR interessata, costituisce l’importo della RIPAM

che viene comunicata dall’amministrazione direttamente agli istanti,

contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del sussidio

veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la nuova

polizza, alla parte richiedente l’aiuto sociale.

2.13. Vanno

ora indicati i parametri applicabili alla determinazione della riduzione dei

premi negli anni qui in esame.

Con

il Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle

riduzioni di premio LAMal per l’anno 2012 (del 15 novembre 2011),

le stesse sono state definite come segue:

" a) periodo

fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di

riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno

2009.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF

4850.--

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF

4421.--

- minorenni: CHF

1146.--

c) percentuali

relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei

premi: come da art. 36 LCAMal nella versione di cui alla modifica del 24 giugno

2010 (BU 45/2010 del 20.08.2010), valido per le riduzioni di premio LAMal per

l’anno 2012."

Per

l’anno 2013, le stesse sono state fissate come segue:

"

a) periodo fiscale per l’accertamento

del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell’imposta

cantonale per l’anno 2010.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF 4’908.--

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF

4’526.--

- minorenni: CHF 1’141.--

c) percentuali relative alla parte di

reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36

LCAMal."

2.14. Prima di controllare i calcoli

eseguiti dall’amministrazione, al fine di accertarne o smentirne l’esattezza, è

rilevante verificare la correttezza del presupposto dal quale la Cassa è

partita, comunque non contestato dai ricorrenti, secondo cui i loro redditi vanno

accumulati (in merito si veda: Ranzanici,

op. cit., n. 719 e ss., p. 379 e ss.).

2.15. Come

ricordato dalla prassi di questa Corte (si vedano le STCA 36.2014.78 del 2

febbraio 2015, e 36.2015.29 del 13 agosto 2015 tra le prime e da ultimo le STCA

36.2016.102-105 del 14 novembre 2016 e STCA 36.2016. 130 – 131 del 15 marzo

2017, ed ancora come rileva la dottrina: Ranzanici,

op. cit., capitolo 14.6.2.4., p. 378 e ss.), l’art. 26 cpv. 4 LCAMal prevede

che i partner conviventi, in caso di convivenza stabile, compongano un’UR. La

ricorrente non contesta la possibilità stessa, conferita al legislatore. Su

quest’aspetto con la STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 questo Tribunale

cantonale delle assicurazioni ha ritenuto che l’equiparazione dei conviventi

alla situazione dei coniugi non è contraria al principio di uguaglianza

giuridica dell’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. Regolamentare il tema della convivenza

in maniera diversa negli ambiti del diritto fiscale ed in quello della RIPAM

appare lecito ed ammissibile e non viola, come detto, l’art. 8 Cost. fed.

Da notare che, prima

ancora della vigenza della nuova legge ticinese sulla RIPAM e della norma del

suo regolamento per cui in caso di convivenza stabile i redditi dei conviventi

sono cumulati siccome i conviventi compongono un’UR (art. 26 cpv. 4 LCAMal e

10a RLCAMal), la giurisprudenza federale si era già occupata, in una

fattispecie relativa alla riduzione dei premi nel Canton Vaud, di un caso di

convivenza tra due persone in cui un giovane, stagista avvocato, aveva chiesto

la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie obbligatorie invocando gli

scarsi redditi conseguiti. Il TF ha indicato, nel suo giudizio pubblicato nelle

DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che:

"

L'art. 18 al. 1 du

règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin

1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

(RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on entend les conjoints et

les personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux

couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou

plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils assument

l'entretien complet. … L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que, conformément à

l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est

requis par une personne vivant durablement en ménage commun. (…)

Dans le domaine des contributions publiques ou

des restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général

très strictes (ATF 133

I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF

133 V 402 consid. 3.2 p.

404 s.; ATF

132 I 117 consid. 4.2 p.

121; ATF

132 II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130

I 65 consid. 3.1 p. 67). En

matière de fourniture de prestations (ou administration des prestations), les

exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et son degré de

précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations sociales

régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le respect du

principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et l'objectivité

des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au risque de violer

le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la loi les lignes

fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en va ainsi du cercle des

bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des conditions de son

octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations peuvent figurer

dans une ordonnance (ATF 118

Ia 46 consid. 5b p. 61;

ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/BERNHARD HOTTELIER, Droit constitutionnel

suisse, vol. I, L'Etat, 2e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634

n. 1797 ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p.

321; cf. également ATF 131

Considerandi

II 361 consid. 7.4 p. 385). Il n'existe entre les concubins aucun devoir

légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi

ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée

sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines

conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au

mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le

Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage

était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de

l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage

qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir

également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf

(nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les

cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés

des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne

assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet

qu'il n'est pas … arbitraire de

tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance,

quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre

les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait

que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du

Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch

2004.

p. 434;2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3;2P.218/2003 du 12

janvier 2004, consid. 3.2;

2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche

Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis

von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX

WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p.

162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für

Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A

ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable

et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la

fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière

appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable,

notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent

ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre

d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions

alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du

concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire

accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la

limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129

I 1).

Les considérations qui sont à la base de cette

jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide

sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie,

vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme

dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux

domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le

principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.

La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de

subsides comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le

revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations

à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires

enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non

l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres

situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge

de manoeuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle

des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur

but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés.

Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire

non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au

sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale

d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la

prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir

d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union

matrimoniale."

Considerare, in caso di concubinato, il reddito conseguito

cumulativamente dai concubini per valutare il diritto alla riduzione dei premi

è circostanza quindi ampiamente ammessa dalla giurisprudenza federale. Il TF

non ha considerato tale considerazione di redditi cumulati in contrasto con

senso e scopo dell’art. 65 cpv. 1 LAMal.

2.16

In Ticino, i concubini

costituiscono un'unità di riferimento se la convivenza è ritenuta stabile (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.6.2.4.,

p. 378 e ss.). La definizione di convivenza stabile di partners è data dalla

legislazione cantonale in materia di armonizzazione e coordinamento delle

prestazioni sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su

quest’aspetto come lo è la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il concetto è

esplicitato dal regolamento di applicazione della Laps del 17 dicembre 2002

all’art. 2a. In particolare la convivenza è considerata stabile se,

alternativamente: a) vi sono figli in comune; b) la convivenza procura

gli stessi vantaggi di un matrimonio; c) la convivenza è durata almeno 6

mesi. Basta quindi il realizzarsi di una sola di queste condizioni per

ammettere una stabilità nella convivenza.

Con

pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con

entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha

modificato il RLCAMal prevedendo il nuovo art. 10a secondo cui:

"

La convivenza è considerata

stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un

matrimonio;

c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."

con ripresa dei

concetti già contenuti nel RLaps.

In una sentenza 42.2012.2

del 24 marzo 2013, emanata nella sua composizione completa, il Tribunale cantonale

delle Assicurazioni, a questo proposito, ha osservato come:

"

… per gli art. 4 cpv. 1 lett. c

Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del

titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner

convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in

comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto

contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e

meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente

soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett.

c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5

giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

" 2. Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1

Partner

convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede

che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli

in comune.

Questa regola era stata definita per garantire

la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate

anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da

una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il

partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato

civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità

economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza

obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)

sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la

giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.

Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti

(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129

I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa

2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e

la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita

"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno

famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la

convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le

circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico

per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere

definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un

certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF

prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un

concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare

l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita

dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la

convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."

Ed

ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2

del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e

delle finanze che ritiene quanto segue:

" Con

l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal

titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i

relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,

provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non

vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità

definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Con le ulteriori seguenti

osservazioni:

"

È, altresì, utile sottolineare che

secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della

giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto

a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in

comune. E’, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi

assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82

consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto

2011.

consid. 2.2.)."

Questi rilievi sono già

stati formulati da questo TCA nell’ambito della riduzione dei premi

dell’assicurazione malattie, nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015, consid.

2.

, rispettivamente nella STCA 36.2015. 29 pure nel considerando 2.20, e sono

assolutamente attuali per cui debbono essere ulteriormente ribaditi. I concetti

della Laps, e la giurisprudenza cantonale sviluppata in materia, vanno

applicati anche in ambito di riduzione dei premi sia per il rinvio dell’art. 26

cpv. 4 LCAMal, sia per l’identità dei testi ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps e

per l'art. 2a Laps), sia per lo scopo stesso che si prefigge la legge sull’armonizzazione

e il coordinamento delle prestazioni sociali, nonché per i tenore dell’art. 10a

RLCAMal. Sarebbe scioccante applicare, all’ambito della riduzione dei premi

dell’assicurazione malattie coordinata dalla Laps, un concetto di convivenza

stabile diverso (sul tema dei partner conviventi si veda anche: Ranzanici, op.cit., capitolo 14.6.2.4.

p. 378 e ss.).

Condividere la propria

esistenza, gli affetti, in una relazione intensa rapportabile a quella

coniugale, impone, a livello di RIPAM, come per l’applicazione della Laps, di

considerare l’unità di riferimento composta dai conviventi stabili.

Il tema della convivenza

stabile non può prescindere dall’aspetto della sua durata, oltre che della

natura dei rapporti tra i conviventi. Per meglio inquadrare questi aspetti

appare di rilievo qui riprendere alcuni passi della prassi di questo Tribunale

sviluppati nelle STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 in materia di assistenza

sociale, rispettivamente 39.2015.3 del 12 novembre 2015 resa in ambito di assegni

famigliari.

Nella STCA 42.2014.13 del

21.

maggio 2015 il TCA ha esaminato il concetto di convivenza con riferimento

alla sua durata e al fatto che la stessa procuri gli stessi vantaggi del

matrimonio, ciò in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e dell’art. 2a

Reg.Laps il cui tenore è identico all’art. 10a Reg.LCAMal. In quel giudizio

tema in discussione era, in ambito di assistenza sociale, l'unità economica di

riferimento del titolare del diritto alla prestazione, che corrisponde alla

cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998

relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5), composta dal titolare

del diritto, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se,

indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi (a

differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30

settembre 2006).

Con

riferimento al tenore della norma applicata (art. 4 lett. c Laps) questa Corte

ha evidenziato taluni passaggi del Messaggio

n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000.

(Laps) che vanno qui evocati nuovamente:

"

2.2

Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1

Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede

che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli

in comune.

Questa regola era stata definita per garantire

la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate

anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da

una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il

partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato

civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità

economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza

obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)

sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la

giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.

Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti

(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129

I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa

2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e

la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita

"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno

famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la

convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le

circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico

per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere

definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un

certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF

prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un

concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare

l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è

costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è

stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali

condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure

no."

Va ulteriormente rilevato il

passaggio del Rapporto parziale 2

del 28 marzo 2006 sul Messaggio n.

5723.

della Commissione della gestione e delle finanze:

"

(…)

Con l’adozione della revisione, l’unità di

riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner

convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i

relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,

provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non

vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità

definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Nella STCA 42.2014.13 del 21

maggio 2015 il TCA osservava ancora che:

"

(…)

dal

Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20

settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di

Stato il 26 settembre 2006 … in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

“ Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del

25.

ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è

considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa

conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in

cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la

convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno

dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di

un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la

sottoscrizione congiunta di contratti (locazione

dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri

apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su

conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners

dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C

155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi

costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di

contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un

matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un

appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere

esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e

economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi

anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei

6.

mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una

convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel

settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si

applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.” (Doc. X1)

Secondo la giurisprudenza federale in materia di

assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è

ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione

assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona

convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege

fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la

disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17

agosto 2011 consid. 2.2.).

La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini

della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia

domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece,

determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno

reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte

ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un

elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del

diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF

137.

V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del

17.

agosto 2011 consid. 2.2.). (…)”

Nel

medesimo giudizio era poi evocata la giurisprudenza in tema:

"

(…)

In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013,

pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito

che l'USSI, a giusta ragione, ha chiesto la restituzione di prestazioni

assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo

periodo la sua unità di riferimento deve essere considerata costituita anche da

sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una

relazione sentimentale da molti anni.

In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in

discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e

dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero

(sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso

l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla

settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la

notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre la Polizia Comunale ha effettuato controlli in

modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando

che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata

nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo. (…)”

e

ciò oltre a richiamare le STCA in tema di RIPAM ricordate in precedenza (STCA

36.2014

-79, 36.2014.84-85 e 36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015).

Va

ancora posto rilevato che, sempre nella STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015,

questa Corte osservava come:

"

(…)

Le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre

2007.

e menzionate nella sentenza DTF 134 I 313 consid. 5.5. citata sopra (cfr.

consid. 2.3.), al punto F.5.1 ("Comunità di abitazione e di vita")

sottolineano che:

“ F.5 Comunità di abitazione e di vita

F.5.1 Definizione e principi

Le persone che vivono in comunità di tipo familiare non

possono, per principio, essere considerate come una sola unità di riferimento

per il sostegno sociale.

Per «comunità di tipo familiare» si intendono partner

o gruppi che convivono e si dividono le spese domestiche giornaliere quali

l’abitazione, le telecomunicazioni, il vitto, la luce, ecc. Vivono quindi

assieme, ma senza costituire una coppia sposata o una famiglia in senso stretto

(per esempio: conviventi, fratelli e sorelle, colleghi, amici, ecc.).

Sul piano del diritto, le persone che vivono in comunità

di tipo familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento degli altri

membri della comunità. Di conseguenza, non si possono sommare i beni e i

guadagni degli uni e degli altri. Si dovrà invece elaborare un conto

individuale per ogni membro beneficiario.

Le persone che non beneficiano del sostegno sociale ma

che convivono con uno o più beneficiari sono tenute ad assumere il costo del

loro proprio mantenimento.

Con ciò si intende, in particolare l’assunzione delle

spese di mantenimento, dell’affitto e degli oneri per necessità speciali.

La quota di partecipazione è calcolata in base alla

somma ammissibile in proporzione alla grandezza del gruppo. Il totale viene

ripartito propor­zionalmente tra i membri della comunità. Nella ripartizione

delle spese di locazione, i bambini, sino al compimento dell’undicesimo anno di

vita, vengono conteggiati come mezze unità.

I conviventi beneficiari di prestazioni di sostegno

sociale (cop­pie non coniugate) non devono soggiacere ad un trattamento

migliore rispetto ai coniugi sposati.

In queste situazioni, il budget non dovrebbe essere

maggiore di quello di una famiglia o di una coppia sposata che vive in

condizioni simili.

Nel caso di un concubinato stabile, e se solo uno dei

conviventi è benefi­ciario del sostegno sociale, il reddito e la sostanza del

partner non bene­ficiario possono essere tenuti in debita considerazione. Una

convivenza è ritenuta stabile se dura da almeno due anni o se i due partner

abitano assieme ad un figlio nato dalla loro relazione.

Per il sostegno sociale, le unioni domestiche

registrate di coppie omosessuali vanno trattate in analogia a quelle dei

conviventi.

Le unioni domestiche registrate di coppie dello stesso

sesso hanno uguali diritti e doveri delle coppie sposate (Legge fede­rale

sull’unione domestica registrata, LUD, 211.231).”

Riguardo alla funzione delle disposizioni

COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag.

114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.

Nel

merito della fattispecie analizzata nella STCA 42.2014.13 questa Corte “indipendentemente

dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps è conforme o meno

all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale” non ha ritenuto, per

tutto il periodo considerato, il sussistere di una convivenza stabile ossia che

la convivenza procurasse “anche nel periodo precedente la fine del lasso di

tempo di almeno sei mesi (art. 2a lett. c Reg.Laps)” gli stessi vantaggi di

un matrimonio, con l’evidenza che:

"

… il Messaggio n. 5723 del 25

ottobre 2005 relativo alla modifica della Laps, in relazione all’art. 4 Laps,

unità di riferimento, prevede che la convivenza può essere definita stabile in

particolare quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o

quando educano insieme un bambino comune.

E’ vero che nel citato Messaggio è stato precisato che

il regolamento di applicazione avrebbe dovuto definire a quali condizioni la

convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no … E’ altrettanto

vero, tuttavia, che nel Messaggio non è stato fatto alcun accenno

all’intenzione di voler considerare stabile una convivenza, nel caso in cui non

vi siano figli in comune, a prescindere da una durata minima. Ora quest’ultimo

elemento è invece un aspetto essenziale per la giurisprudenza federale, così

come per le disposizioni COSAS p.to F.5.1. …

Va, poi, evidenziato che il ricorrente stesso non

mette in discussione il fatto che successivamente ai primi sei mesi, la sua convivenza

vada ritenuta stabile …”

Sempre

nel giudizio 21 maggio 2015 questa Corte aveva anche evidenziato come:

"

(…)

Il Commento alle modifiche della Laps del settembre

2006.

elaborato dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di

Stato, per quanto concerne l’art. 2a Reg.Laps, (…) enuncia che la convivenza è

considerata stabile, oltre alla situazione in cui i genitori hanno figli in

comune, se, qualora non vi siano figli in comune, dura da almeno 6 mesi oppure

se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio. (…) possono essere

considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi

analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle

attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto

successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale",

leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio,

ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la

dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima

(…) le circostanze fattuali elencate

rappresentano, quindi, unicamente degli indizi che possono far

concludere, nel caso in cui la medesima duri da meno di sei mesi, per una

convivenza conferente vantaggi analoghi al matrimonio.”

Con il rilievo che non

basta la presenza di uno o più degli elementi di fatto citati per concludere

automaticamente che ci si trova confrontati con una convivenza con vantaggi

analoghi al matrimonio, ma deve essere valutata la singola fattispecie nella

sua globalità. Nella STCA 42.2014.13 questa Corte aveva rilevato la

giurisprudenza federale su questi aspetti, in specie definendo quando un

concubinato vada considerato stabile, e meglio:

"

… nel giudizio 5C.90/2001 del 15

ottobre 2001, relativo alla modifica di una sentenza di divorzio per quanto

concerneva gli alimenti dovuti all’ex moglie, l’Alta Corte ha rilevato che il

fatto che al momento del divorzio nel 1991 l’ex marito fosse stato al corrente

della convivenza dell’ex moglie non permetteva di affermare che avesse

rinunciato a chiedere successivamente la soppressione del contributo

alimentare. Il TF ha precisato che, visto il carattere relativamente recente

della nuova relazione dell’ex moglie, cominciata nel 1989 con inizio della

convivenza nell’autunno 1990, l’ex marito non doveva necessariamente aspettarsi

a che tale convivenza si sviluppasse in una relazione paragonabile a un

matrimonio.

Nel giudizio 5C.155/2004 del 9 settembre 2004, in cui

la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso di un ex marito che aveva

chiesto la soppressione della pensione alimentare dovuta all’ex moglie a

seguito del divorzio, è stato poi evidenziato che in quel caso l’ex moglie

riceveva un aiuto economico (pagamento saltuario di qualche pasto e di qualche

uscita) da un amico con il quale aveva sì convissuto per due anni, ma con cui

non abitava più. L’ex marito non aveva del resto preteso il contrario, né che

tale unione sarebbe stata così stabile da procurare dei vantaggi economici

analoghi al matrimonio.

La STF 5C.265/2002 del 1° aprile 2003, pure citata e

pubblicata parzialmente in DTF 129 III 257, nella quale il TF, al consid. 2.4.,

ha ricordato la giurisprudenza sviluppata sotto l’egida del vecchio diritto del

divorzio, specificando che resta pertinente anche dopo l’entrata in vigore del

nuovo diritto, ossia che un concubinato è stabile se ha una certa durata e che

è presunto stabile se dura da cinque anni. Nella fattispecie di cui alla STF

5C.265/2002 la relazione durava da tre anni, ma non era nota la data d’inizio

della convivenza, per cui è stato ritenuto non provato un concubinato stabile.

(…)

Nella sentenza 1P.184/2003 del 19 agosto 2003,

relativa alla restituzione dell’anticipo alimenti ricevuti dall’insorgente,

divorziata dal 1996, da marzo ad agosto 2000 a decorrere dall’inizio della sua

nuova convivenza nel marzo 2000, l’Alta Corte ha accolto l’impugnativa della

ricorrente, in quanto non era stato verificato se si trattava di un concubinato

stabile. Il TF ha evidenziato di aver lasciato aperta la questione della durata

necessaria per presumere l’esistenza di una convivenza stabile, specificando

che è in ogni modo contrario alla Costituzione presumere dalla semplice

convivenza che la stessa sia stabile.

In quel caso, inoltre, la nostra Massima

Istanza ha negato l’esistenza di ulteriori indizi che potessero giustificare un

concubinato stabile, concludendo che quindi il giudizio cantonale era

contrario, oltre che all’art. 8 cpv. 1 Cost., alla sentenza DTF 129 I 1.

In quest’ultimo giudizio (1P.254/2002 del 6

novembre 2002, pubblicato in DTF 129 I 1), peraltro menzionato anche nel

Commento alle modifiche della Laps del

settembre 2006 e relativo alla computabilità, nel contesto dell’anticipo degli alimenti,

del reddito del concubino del genitore che ha la custodia del figlio, l’Alta Corte ha rilevato:

"

(…)

Verfassungsrechtlich nicht haltbar wäre demgegenüber die Auffassung, jedes

Zusammenleben eines Paares rechtfertige es, das Einkommen des Partners

anzurechnen. Durch eine derartige Regelung würde den Unterschieden zwischen der

Stellung des Stiefelternteils und derjenigen des Konkubinatspartners nicht

hinreichend Rechnung getragen. Deshalb würde auch die Statuierung einer nicht

widerlegbaren Vermutung, wonach mit dem Bezug einer gemeinsamen Wohnung ein

stabiles Konkubinat vorliegt, zu einer unzulässigen Gleichbehandlung von

Ungleichem führen. Indessen lässt sich die Vorschrift des Art. 4bis Abs. 1 GIVU

(n.d.r.: Legge del Canton San Gallo concernente l’aiuto all’incasso e

l’anticipo alimenti del 28 giugno 1979), wonach das Einkommen des Partners

angerechnet wird, ohne weiteres so verstehen, dass die Anrechnung ein stabiles

Konkubinat voraussetzt. Dies hat das Amt für Soziales des Kantons St. Gallen denn

auch in Anlehnung an die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum nachehelichen

Unterhalt vorgeschlagen; eines der Regelkriterien sei eine "bereits

längerfristige, bzw. mehrjährige tragfähige Beziehung, auf Dauer angelegt"

(Rundschreiben vom 27. März 2000 an die Sozialämter und Sozialberatungen im

Kanton St. Gallen, S. 3). Auch das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen

hat unter Hinweis auf die Materialien festgestellt, nach Ansicht des

Gesetzgebers sei es Sache der Rechtsprechung, die Kriterien für das Vorliegen

eines Konkubinats festzulegen. Das Konkubinat müsse sich, wenn damit die Folge

der Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse des Partners verbunden

werden solle, nach aussen hin als bereits gefestigt und auf eine dauerhafte

Beziehung ausgerichtet manifestiert haben; es rechtfertige sich aber nicht,

erst bei einer Dauer von mindestens fünf Jahren von einer solchen

Lebensgemeinschaft auszugehen (Entscheid vom 26. Oktober 2001 in Sachen des

Beschwerdeführers, E. 3b). Folgerichtig berücksichtigt das Versicherungsgericht

im vorliegenden Fall den Umstand, dass der Konkubinatspartner das Kind der

obhutsberechtigten Partnerin - wenn auch, wie er geltend macht, nur

überbrückungsweise, d.h. in Erwartung von Leistungen der öffentlichen Hand -

tatsächlich unterstützt. Darin sieht es ein über die blosse Begründung eines

gemeinsamen Haushaltes hinausgehendes Indiz für ein (stabiles) Konkubinat im

Sinne des GIVU.”

Ne discende che il TF ha chiaramente indicato che

stabilire in modo inconfutabile che ogni tipo di coabitazione di una coppia

costituisca un concubinato stabile condurrebbe a un’inammissibile parità di

trattamento di situazioni dissimili. (…)”

Ancora nel caso giudicato

il 21 maggio 2015 era stato evidenziato come:

"

… anche due coinquilini che condividono

unicamente un’economia domestica comune (ad esempio amici, studenti, fratelli

ecc.) possono firmare entrambi un contratto di locazione senza che ciò implichi

una relazione di altro genere.

Inoltre l’insorgente e (la partner) … hanno iniziato

un progetto di vita insieme che coinvolgeva anche le loro rispettive figlie, le

quali, non essendo più in età infantile, possedevano già un vissuto che avrebbe

comunque potuto influenzare, specialmente nei primi mesi, l’andamento della

convivenza.

In simili condizioni, ritenuto che i due indizi

menzionati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune

sottoscrizione del contratto di locazione) non sono sorretti da altri indizi

convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al

matrimonio, la convivenza tra il ricorrente e (la partner) nei primi sei mesi

non deve essere ritenuta stabile ex art. 4 cpv. 2 lett. c Laps. (…)”

Nella STCA 39.2015.3 del

12.

novembre 2015 questa Corte ha ripreso le riflessioni contenute nella precedente

STCA 42.2014.13 cui ha aggiunto che:

"

(…)

Secondo la giurisprudenza federale in materia di

assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è

ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione

assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona

convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege

fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la

disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17

agosto 2011 consid. 2.2.). Con il giudizio appena citato la nostra Massima

Istanza ha ritenuto corretto nel caso di un beneficiario di prestazioni

assistenziali considerare la convivente dalla quale aveva avuto una figlia.

(…)”

evidenziando

ancora come il Tribunale federale:

"

(…)

Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015 (…) ha

poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che ad una

beneficiaria dell’assistenza sociale andava computato nei redditi un ipotetico

importo a carico del convivente (“Konkubinatsbeitrag”), ritenendo la loro

convivenza - che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio -

stabile.

L’asserzione della ricorrente secondo cui il

concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha

permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.

Può non essere decisivo sapere se il convivente si è

espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a

sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che

per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura

minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento

dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale

importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i

concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro

rispettivi figli nati da precedenti relazioni. (…)”

Anche

in questo giudizio la convivenza e la sottoscrizione comune del contratto di

locazione “non sono sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di

comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio, la convivenza

tra i ricorrenti nei primi sei mesi non deve essere ritenuta stabile ex art. 4

cpv. 2 lett. c Laps …”.

2.17

In concreto i ricorrenti non

negano il sussistere di una convivenza stabile in essere ormai da anni, essi

convivono a __________. Questa convivenza è nata nel corso degli anni 2007/2008

come accertato dall’amministrazione direttamente presso gli assicurati, e

quindi sussisteva già nei due anni per i quali le riduzioni dei premi sono

state domandate (RIPAM 2012 e 2013). La relazione di convivenza stabile era

tale da fare nascere tra i ricorrenti una solidarietà ed era atta ad adempiere

i requisiti dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal e dell’art. 10a lett. c) RLCAMal.

La circostanza è pacificamente

ammessa dagli assicurati stessi che non contestano, a giusta ragione (alla luce

delle emergenze), tale aspetto e quindi la considerazione della coppia quale

unità di riferimento. La contestazione, come si vedrà, è riferita alla

determinazione del reddito disponibile.

2.18

Nonostante la pacifica

ammissione del sussistere di un’unica UR composta dai due assicurati qui

ricorrenti, occorre, per completezza, evidenziare la prassi del Tribunale

cantonale delle Assicurazioni a fronte di contestazioni specifiche sollevate,

in casi analoghi, da altri assicurati. In alcune fattispecie sottoposte al

giudizio di questo Tribunale alcuni assicurati conviventi hanno indicato come

gli art. 26 cpv. 4 LCAMal e 10a RegLCAMal creassero una disparità di

trattamento e fossero discriminatori trattando in maniera uguale situazioni che

andrebbero trattate diversamente (concubinato e matrimonio essendo diversamente

trattati dal legislatore).

Nelle STCA 36.2015.29 e

STCA 36.2014.78, in particolare (i cui passaggi sono stati poi ripresi in altri

giudizi tra cui la STCA 36.2016.54 e, da ultimo, la STCA 36.2016.130 – 131 del

15.

marzo 2017), questo Tribunale ha esaminato il tema della pretesa

discriminazione cui sono sottoposte le coppie conviventi rispetto a quelle

coniugate a livello di RIPAM rispetto a quanto avviene nell'ambito del diritto

fiscale, non traendo – in questo ambito – i vantaggi della coppia coniugata quo

a deduzioni ed aliquote. Nei due casi citati la parte ricorrente rilevava che i

redditi, in ottica RIPAM, sono cumulati mentre in ottica fiscale ciò non

avviene, ma non sono ritenute specifiche deduzioni per determinare l'imponibile

e non è applicata l'aliquota per coniugi. Come deciso nella STCA 36.2014.78 del

2.

febbraio 2015 consid. 2.21, quest’obiezione non può essere ritenuta

(argomento ripreso nella STCA 36.2015.29 consid. 2.24.). Il Tribunale cantonale

delle assicurazioni si è così espresso:

" Va

sottolineato come la differente valutazione della convivenza stabile in ambito

RIPAM ed in quello fiscale sia frutto di una scelta deliberata del legislatore,

chiaramente espressa nei lavori parlamentari citati nelle considerazioni che

precedono. Due conviventi, a livello fiscale (dove la legislazione cantonale è

in parte condizionata da quella federale), sono considerati persone con partita

fiscale distinta, i coniugi invece sono considerati in una unica partita

fiscale. Questa circostanza però non basta per ritenere il diritto cantonale in

ambito di RIPAM, diritto autonomo come detto, non conforme al diritto federale

in generale rispettivamente al dettato dell’art. 65 LAMal, al cui senso e

spirito le norme ticinesi debbono attenersi, rispettivamente all'art. 8 Cost.

fed.

L’autonomia cantonale in materia va salvaguardata, gli ambiti

specifici della Legge Tributaria del Cantone Ticino e della LCAMal sono diversi

e tendono al conseguimento di risultati radicalmente differenti. Ciò permette

al legislatore cantonale di considerare diversamente, nei due ambiti, la

convivenza stabile senza che possa essere ritenuta una disparità di trattamento

ai sensi dell’art. 8 Cost. fed. Su questi aspetti si veda

Pascal Mahon, Droit constitutionnel. Droits fondamentaux. 3 ed. Helbing &

Lichtenhahn e Faculté de droit Université de Nauchâtel, 2014 n. 143 e 144, p.

237.

e seg.

Ne discende che, per la determinazione del diritto alla RIPAM

della ricorrente, e del di lei figlio, vanno ritenuti i redditi conseguiti

dalla coppia. In altri termini i due conviventi debbono essere considerati

appartenenti ad un’unica UR.”

2.19

Alla luce di quanto precede

occorre procedere ora alla verifica del calcolo della RIPAM operato dalla Cassa

per la RIPAM 2012 e 2013 per la quale va ammesso, come rilevato, una convivenza

stabile e, quindi, la formazione di una UR.

Per definire il diritto

alla RIPAM dei ricorrenti bisogna fissare il reddito determinante in maniera

semplificata della stessa, partendo dai dati contenuti nelle decisioni fiscali.

Già è stato rilevato in

precedenza infatti che il giudice delle assicurazioni sociali è vincolato dagli

accertamenti svolti dalle autorità fiscali e non se ne scosta – siccome non è

autorità di tassazione – se non in casi estremi e limitati, precisamente

definiti dalla giurisprudenza. Come rileva la dottrina:

" Il

giudice apprezza liberamente gli elementi probatori raccolti, di qualsiasi

provenienza essi siano, senza essere vincolato da regole od obblighi formali

connessi alla valutazione delle prove. Egli deve apprezzare le prove nel loro

insieme, nella loro completezza ed in maniera rigorosa ed oggettiva per

valutare se permettono di condurre ad un risultato valido. (…)Tra i diversi

mezzi di prova possibili non esiste una gerarchia, non vi sono prove

prioritarie rispetto ad altre. Occorre fare una riserva per quanto imposto

dalla giurisprudenza in materia di accertamento fiscale, come abbiamo visto.

Per costante prassi del TCA gli accertamenti eseguiti dall’autorità fiscale

sono sostanzialmente vincolanti per il tribunale che non rimette in discussione

le decisioni di tassazione se non in casi particolari e ben circoscritti.” (Ranzanici,

op. cit., n. 982, p. 496 e 497).

Si veda anche quanto

sviluppato dal medesimo autore nel capitolo 14.8.6. e nella nota a piè di

pagina numero 1528, dove si evidenzia come nella:

"

… STCA 36.2003.91, in re S., del 29 marzo 2004 (…) il Tribunale ha

indicato applicabile la giurisprudenza federale emanata in applicazione della

LAVS (Pratique VSI 1993, p. 242 ss.) secondo cui, per prassi, ogni tassazione è

presunta conforme a realtà e l’amministrazione ne è vincolata (cfr. anche STCA

36.1999.28

del 2 giugno 1999, in re M) e se ne scosta unicamente a fronte di errore

palese, manifesto e facilmente rilevabile ed emendabile (STCA 36.96.79 del 22

maggio 1997). Nella STCA 36.2003.91 il TCA si è scostato dalla decisione di

tassazione, così come nella successiva STCA 36.2014.6 in re N.A., del 15 maggio

2014.

Ne discende che, nella

misura in cui i ricorrenti invocano oggi una mancata deduzione dal reddito

della signora RI 1 di importi destinati al sostentamento dei propri figli, il

giudice delle assicurazioni sociali non può riesaminare la decisione di

tassazione e neppure la composizione dei redditi e delle deduzioni ritenute

nella decisione di tassazione da parte dell’autorità fiscale. Va osservato,

come appare dal doc. X1 (ossia dalla decisione di tassazione dell’anno 2009

della signora RI 1), che l’autorità fiscale non ha ammesso alcuna deduzione

(richiesta in quella sede) per figli a carico e figli agli studi. L’UT di __________

ha evidenziato come la deduzione per i figli a carico non sia ammessa in caso

di “proventi sufficienti per far fronte al sostentamento personale”. La

deduzione per figli agli studi va ammessa solo quando “il figlio frequenta

scuole a tempo pieno, della durata di almeno due semestri, senza retribuzione

né indennità di studente e che rilascia un titolo riconosciuto …”.

Va quindi ribadito che i

dati contenuti nella tassazione in discussione (2009 riferita alla RIPAM 2012)

e quella del 2010 (riferita alla riduzione dei premi 2013) sono vincolanti. In

quest’ultima decisione di tassazione l’UT non ha nemmeno dovuto chinarsi sugli

aspetti delle deduzioni per figli siccome neppure pretesi.

Occorre allora analizzare

se i versamenti eseguiti dalla ricorrente in favore dei figli __________ e __________

(comprovati mediante gli estratti del conto postale, doc. B) possano costituire

un motivo di determinazione del diritto alla riduzione dei premi per gli anni

2012.

e 2013 al di fuori dell’applicazione della tassazione. L’ipotesi,

sostenuta dai ricorrenti, è stata analizzata, e scartata, dall’amministrazione.

2.20

Come ricorda la dottrina (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.8.2.2.,

p. 395 e ss.), in assenza di una tassazione applicabile l’art. 30 cpv. 2 LCAMal

prevede che l’accertamento del reddito di riferimento avvenga secondo le norme

fissate dal regolamento. Il medesimo autore (Ranzanici,

op. cit., capitolo 14.8.5., p. 428 e ss.) precisa che:

" quando

la situazione dell’UR, o di uno dei suoi componenti, cambi in maniera

significativa, per il dettato dell’art. 65 cpv. 3 LAMal, deve essere possibile

all’amministrazione fissare il RD al di fuori della tassazione … l’art. 14

RLCAMal … prevede due ipotesi distinte di intervento dell’amministrazione: da

un lato sussiste un obbligo per la Cassa di compensazione di accertare d’ufficio

il RD al di fuori della tassazione determinante in precise costellazioni (cpv. 1),

mentre in altre ipotesi specificate l’accertamento è eseguito su esplicita

richiesta dell’assicurato (cpv. 2) … L’accertamento d’ufficio interviene

(quando) … successivamente al periodo di tassazione determinante, intervenga il

decesso del coniuge o del partner registrato, il divorzio o la separazione per

sentenza giudiziaria o di fatto, od ancora lo scioglimento dell’unione

domestica registrata … Il RD è invece accertato al di fuori della tassazione a

richiesta dell’assicurato nei casi di cessazione parziale dell’attività

lavorativa a seguito di pensionamento, infortunio o malattia, maternità o

paternità; di riqualificazione o perfezionamento professionale, o di

disoccupazione, diminuzione delle prestazioni, in forma di rendite e indennità

giornaliere delle assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari,

rispetto al dato rilevato dalla tassazione determinante.”

Occorre

subito rilevare che la richiesta di non ricorrere alla decisione di tassazione

che si riferisce all’anno di computo, disponibile, emessa dall’UT competente,

può essere considerata unicamente se, dopo il periodo di tassazione

interessato, vi sia stata una modifica della situazione personale o

patrimoniale dell’assicurato postulante la riduzione dei premi. L’art. 65 cpv.

3.

1a frase LAMal ricorda che “i Cantoni provvedono affinché nell'esame delle

condizioni d'ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare

dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti“.

In

concreto i versamenti in favore dei figli Jonas e Noemi sono avvenuti nel corso

dei mesi del 2012 e 2013 (doc. B) e quindi dopo gli anni di computo (e di

tassazione) 2009 e 2010. La condizione temporale è data.

Va

poi rammentato che l’art. 65 LAMal lascia ai cantoni un grande potere per regolamentare

la materia. Come rammenta la dottrina (Ranzanici,

op. cit., 401, p. 212) esiste:

" … una

grande latitudine in favore del legislatore cantonale nelle costellazioni in

cui lo stesso possa legiferare a fronte di una retrocessione di competenze o quando

il diritto federale sia silente, ciò purché le norme cantonali non si scontrino

con il senso, lo spirito e quindi la volontà del legislatore federale,

ostacolandone gli scopi.”

Ciò

consente al legislatore cantonale di regolamentare le specificità delle mutate

condizioni economiche o personali che consentono un accertamento delle

condizioni per l’ottenimento della riduzione dei premi più prossime all’anno da

sussidiare. Il Cantone Ticino lo ha fatto con le norme citate ed illustrate in

precedenza (art. 30 LCAMal e 14 RLCAMal). La dottrina ha criticato il fatto che

il legislatore cantonale non si sia premurato di disciplinare la materia

mediante norme di legge delegandola, sostanzialmente, senza fissare limiti e

condizioni, all’esecutivo (Ranzanici,

op. cit., n. 750, p. 395.).

Il

Consiglio di Stato ha ritenuto, all’art. 14 cpv. 2 RLCAMal, una serie di

ipotesi, riferite alle mutate condizioni economiche degli assicurati, che hanno

incidenza sulle entrate, ossia che conducono a una diminuzione delle stesse, e

non ha invece ritenuto un aumento delle spese, come in concreto avvenuto, quale

criterio di accertamento al di fuori delle decisioni fiscali.

In

altri termini, i versamenti della signora RI 1 in favore dei figli (doc. B)

hanno condotto alla riduzione della disponibilità dell’UR interessata siccome

rappresentano una maggiore spesa ma non costituiscono palesemente una

diminuzione delle entrate. In concreto si tratta un aumento delle uscite,

neppure imposto dalle norme del diritto civile relative al sostentamento e

all’aiuto ai figli (su questi aspetti: Francesca

Ranzanici Ciresa, L’entretien de l’enfant majeur, in: Magister Weblaw

VI.24, Berna 2011, Edizioni Weblaw), e non invece una diminuzione delle entrate

a seguito di uno degli eventi elencato dall’art. 14 cpv. 2 RLCAMal.

La

Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha quindi correttamente scartato

l’ipotesi dell’applicazione dell’art. 14 cpv. 2 RLCAMal e non ha giustamente

determinato il reddito dell’UR al di fuori della tassazione applicabile.

2.21

Occorre ora

verificare se la determinazione del reddito disponibile di riferimento per la RIPAM

2012, così come eseguito dall’amministrazione sia corretto.

I redditi

complessivi conseguiti dai due membri dell’UR assommano (v. doc. X1 e X2 decisioni

di tassazione 2009) sono stati correttamente determinati dall’amministrazione

in CHF 57'762 cui va aggiunta una quota parte di 1/15 della sostanza (CHF 1'743

a fronte di una sostanza complessiva di CHF 26'155)

Da queste

cifre vanno dedotte le spese professionali (CHF 4'000) e i PMR (CHF 9'700.-)

nonché gli interessi passivi per CHF 90) per un totale di CHF 45’715.--.

2.22

Analogamente

occorre verificare il reddito disponibile di riferimento per stabilire il

diritto dei ricorrenti alla RIPAM 2013.

Anche in questo

caso la cassa ha determinato correttamente gli importi (alla luce dei doc. X1 e

X2 decisioni di tassazione 2010), ossia un totale dei redditi di CHF 56'772 cui

sommare la quota della sostanza di 1/15 (CHF 2'130) e da cui dedurre i premi

medi di riferimento (CHF 9'816), le spese professionali (CHF 4'000) e gli interessi

passivi (CHF 45.--) per un totale di CHF 45'065.

2.23

I ricorrenti,

correttamente, non hanno contestato i calcoli eseguiti dalla Cassa cantonale di

compensazione che si rivelano corretti come si vedrà più avanti. Va qui

osservato che gli importi del fabbisogno determinati dall’art. 10 Laps (v.

consid. 2.11. che precede) sono stati correttamente aggiornati come imposto

dall’art. 10 cpv. 3 Laps. Nella STCA 36.2015.29 consid. 2.25 sono specificate

le modalità di calcolo e di determinazione dei valori aggiornati, a tale

giudizio può qui essere fatto riferimento, e meglio:

" Con riferimento a tale norma va ricordato che l’Ordinanza 09 del

Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli adeguamenti all’evoluzione

dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un incremento del 3,2%

rispetto ai valori del biennio precedente mentre l’incremento dell’Ordinanza 11

è stato dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Queste percentuali non sono altro che

l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato del 3.1674% e del

l’1,7543%. La giurisprudenza ha chiarito, alla luce della comunicazione

acquisita presso l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla Cassa cantonale

di compensazione AVS AI IPG, Bellinzona), che “l’aumento percentuale reale

delle rendite non corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi

letteralmente applicato dall’amministrazione. Gli importi delle rendite

subiscono infatti un arrotondamento. Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha

applicato il tasso percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto degli

importi” delle rendite vecchiaia singole minime (STCA 36.2012.33 del 4

settembre 2012 riassunta in RTiD 2013 I pag. 63 e 64 no. 12 e STCA 36.2012.71

del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.). Con Ordinanza 13 del 21 settembre 2012 sugli

adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG il Consiglio

Federale ha previsto un incremento (arrotondato) dello 0,9%, che in realtà

assomma allo 0,86209, mentre con l’Ordinanza 15 sugli adeguamenti

all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15 ottobre 2014

l’adeguamento è dello 0,4%. Anche in questo caso si tratta di percentuale

arrotondata, il calcolo effettivo dell’adeguamento è dello 0,42735%. La Cassa

deve rifarsi, in applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al limite di fabbisogno

minimo ai sensi della Laps corrispondente a quello valido per l’anno precedente

all’anno di competenza. Nel caso concreto al 2014 per il sussidio del 2015,

al 2013 per il sussidio del 2014 rispettivamente al 2012 per il sussidio

del 2013. L’importo considerato dall’amministrazione per l’UR composta

dai ricorrenti, è aggiornato ai valori del biennio 2011 e 2012, ma non ai

valori del 2013 e 2014 in applicazione dell’Ordinanza 13 citata.

L’amministrazione ha operato correttamente fissando il valore del fabbisogno

applicando le norme transitorie della Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali che, all’art. 37, prevede, in “deroga

all’art. 10, per gli anni 2013 e 2014… i limiti previsti dalla legge per gli

anni 2011 e 2012”. La norma in questione è stata approvata dal Parlamento

mediante legge del 20 dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p.

94).”

In concreto dunque la Cassa

cantonale di compensazione ha cifrato correttamente il fabbisogno dell’UR in

causa, composta dalla signora RI 2 e RI 2, importo correttamente aggiornato

secondo le Ordinanze 09 e 11.

2.24

Qui di

seguito va verificato il calcolo svolto dall’amministrazione per la nuova

determinazione del diritto alla RIPAM da parte dell’UR composta dalla

ricorrente e dal suo convivente.

Per la riduzione dei premi

2012.

il RD assomma a CHF 45'715, i premi medi a CHF 9'700 e il limite di

reddito disponibile per il conseguimento della riduzione massima assomma a CHF

26'052

(ritenuto al 50% secondo

la formula applicabile), ciò che da il seguente risultato:

{9’700 – [(45'715 –

26’052/2)x21%]} x 70% = 2'084.--

Importo che, diviso per i due

membri dell’UR e riportato su base mensile (CHF 86,83) e ricondotto su base

annua arrotondato (86,80) conferisce un diritto, per ciascun assicurato, ad una

riduzione dei premi per il 2013, di CHF 1'041,60.

Per il 2013 il

reddito disponibile è di CHF 45’065.--. Il limite di reddito che consente di

riconoscere la riduzione massima del premio è di CHF 26'052.-- (da ritenere al

50%) mentre il reddito che esubera tale importo concorre al pagamento dei premi

per una percentuale del 21%. Correttamente la Cassa ha fissato il coefficiente

di finanziamento del 70%, per un calcolo che è il seguente:

{9’816

– [(45'065 – 26’052/2)x21%]} x 70% = - 2'161,47

Importo che, arrotondato,

va diviso per i due membri dell’UR. Si ottiene così una RIPAM 2013 di CHF

1080,75 che, riportato su base mensile (CHF 90,06), arrotondato a CHF 90,10 e ricondotto

su base annua conferisce il diritto a ciascuno dei ricorrenti ad una riduzione

di premio di CHF 1081,20

2.25

Da quanto ritenuto

consegue che i ricorsi 18 dicembre 2016 di RI 2 e RI 2 contro le decisioni

emanate su reclamo il 21 novembre 2016 con cui sono stati determinati i loro

diritti ad una RIPAM per l’anno 2012 e 2013, sono respinti. Non sono percepite

tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.I ricorsi 18

dicembre 2016 (incarti 36.2017.3-4 e 36.2017.7-8) formulati da RI 1 e RI 2,

contro le decisioni emanate su reclamo il 21 novembre 2016 dalla Cassa

cantonale di compensazione e relative alle riduzioni dei premi 2012 e 2013

sono respinti.

2.Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti