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Decisione

36.2017.30

Costi di un intervento effettuato all'estero non riconosciuti poiché la medesima operazione poteva essere effettuata in Svizzera

18 luglio 2017Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

N. Facialis zum korrespondierenden linken und hier besonders in Uberlänge, da

die Option einer zusätzlichen Gracilis-Muskeltransplantaion, eventuell auch

territorial differenziertes Transplantat, für die Zukunft erhalten bleiben

sollte, wenn etwa eineinhalb Jahre nach der Crossface-Nerventransplantation die

Funktion nicht ausreichend regeneriert hat. Die Absicht dieser Operation

ist einerseits die motorische Funktion im Bereich des Lidschlusses und des

Lächelns zu verstärken, aber vor allem die richtige Kontrolle dieser Bewegung

durch die synchrone Initiierung der gesunden rechten Seite zu erzielen” e doc. XVI: “Diese Aussage ist falsch. Herr

RI 1 stand vorgängig am 20. März 2015 mit mir im E-Mail Kontakt hinsichtlich

der Neurotisation der supratrochlearen Nerven über ein Nerventransplantat zur

Verbesserung der Trockenheit des Auges und nicht zur Verbesserung der

mimischen Funktion im Mundbereich und auch nicht zur Verbesserung des

Lidschlusses, welche die beiden zentralen Punkte, der von Prof. Dr. __________

am 17. Juni 2015 durchgeführten Operation, darstellten” e “Anlässlich der

letzten Konsultation (per Email vom April 2015) ging es um die Reinnervation

der Kornea im Rahmen des Sicca-Syndroms bedingt durch die linksseitige

Fazialisparese. Diesen Eingriff haben wir in __________ noch nicht

durchgeführt. In Zusammenarbeit mit den Kollegen der Augenklinik im Hause wären

wir in Zukunft bereit gewesen, diesen Eingriff auch in __________ erstmals

durchzuführen”; sottolineature del redattore; cfr.

anche quanto affermato dal ricorrente al punto 7 del ricorso, doc. I).

La

reinnervazione della cornea non è pertanto oggetto del contendere né

dell’operazione del 18 giugno 2015 (Operationsbericht: “1. Crossface-Nerventransplantation vom gesunden Mundast zum

teilregenerierten linken Mundast mit distaler End-zu-Seit-Nervennhat; 2.

Crossface-Nerventransplantation vom gesunden rechten Augenast zum

teilregenerierten linken Augenast mit distaler End-zu-Seit-Nervennaht; 3. Zirkumorale

Sehnenfesselung und Sehnensuspension am Jochbogen links; 4. Nasolabiale Dermissuspension

links”, ossia Crossface-trapianto di nervo del ramo sano della bocca;

Crossface-trapianto di nervo del ramo sano dell’occhio; fissazione del tendine

periorale e sospensione del tendine all’arco zigomatico sinistro; sospensione

del derma nasolabiale destro; cfr. anche la risposta dell’assicuratore, doc.

VII, pag. 7, punto 9: “[…] l’operazione di neurotizzazione corneale non

entra in merito giacché non fa parte delle prestazioni contestate”).

Anche il prof. __________, nel

suo scritto del 15 agosto 2015, rileva che il ricorrente ed il Prof. dr. med. __________

“inoltre hanno discusso la neurotizzazione corneale per mancanza di

sensibilità a livello della cornea e quindi mancanza di riflesso di protezione.

Dato che questo intervento sembra un intervento ancora abbastanza

“sperimentale” che viene fatto da pochi specialisti al mondo, il Prof. __________

ha deciso di non procedere per il momento a questo intervento” (doc. G,

sottolineature del redattore).

Eventuali fraintendimenti tra

il Prof. dr. med. __________ ed il ricorrente, sollevati da quest’ultimo nelle

osservazioni del 30 giugno 2017 (doc. XIX), circa il tipo di trattamento in

discussione, vanno esclusi, poiché i due tipi di intervento sono stati oggetto

di discussione e l’interessato stesso aveva approfondito le possibilità di cura

in merito alla problematica alla cornea (cfr. e-mail del 20 marzo 2015 dal

ricorrente al Prof. dr. med. __________, doc. XVI/4: “[…] avevo fatto una

ricerca personale riguardo alla denervazione della cornea […] dalle mie

ricerche è emerso che nei casi simili al mio alcuni specialisti consigliano

l’innervazione corneale. Con lei ne avevamo già discusso. Io non so se io la

necessiti effettivamente o meno […] Mi chiedo se lei ed il suo team avevate

visto il lavoro fatto dal Prof. __________ e cosa ne pensate […]” e la

risposta dello specialista in data 2 aprile 2015 tramite lettera: doc. XVI/3: “[…] betreffend der kornealen Neurotisation über ein

Nerventransplantat durch den suprachlearen Nerven […] Ich muss Ihnen gestehen,

dass ich selber so einen Eingriff nicht durchgeführt habe […]”).

La

circostanza che l’insorgente fosse consapevole del rischio di non farsi

rimborsare i costi dell’operazione a __________ è comprovata dal fatto che

anche nel 2009 l’interessato si è recato all’estero a __________ (in Italia),

per un intervento che l’assicuratore non ha pagato in quanto, secondo la

convenuta, vi sarebbe stata la possibilità di effettuare la medesima operazione

in Svizzera (doc. 10, scritto del 31 luglio 2009). L’assicurato conosceva

pertanto le norme applicabili.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorrente avrebbe potuto

eseguire in Svizzera il medesimo intervento effettuato in __________ nel corso

del mese di giugno 2015. Non vi sono pertanto elementi per ritenere che nel

nostro Paese vi sia una grave lacuna nell’offerta delle cure tali da permettere

Considerandi

di distanziarsi dal principio della territorialità nel caso di specie, ossia di

cure che richiedono delle tecniche altamente specializzate o di trattamenti

complessi di malattie rare, per le quali, proprio in ragione di questa rarità,

la Svizzera non dispone di un'esperienza diagnostica o terapeutica sufficiente

(DTF 134 V 330).

La

circostanza che il dr. med. __________ sia il medico in Europa con la maggior

esperienza nell’ambito qui in discussione (doc. XVI: “[…] Prof. __________

verfügt auf dem Gebiet der Behandlung von Gesichtslähmungen die breiteste

Expertise in Europa”) non è del resto un motivo sufficiente per mettere a

carico dell’assicuratore i costi dell’intervento litigioso (DTF 134 V 330; DTF

131.

V 271 consid. 3.2 pag. 275).

L’insorgente

non ha neppure sostenuto che nel nostro Paese non avrebbe potuto

ottenere queste cure in un lasso di tempo ragionevole. Del resto

l’intervento è stato proposto dal Prof. dr. med. __________ già

nel 2009 e nel 2011 (doc. XVI: “[…] wir haben 2009 bereits (vor dem

schlussendlich in __________ durchgeführten Eingriff) die Option von

Cross-Face-Nerventransplantaten mit dem Patienten erörtert und 2011 erneut extensiv

diskutiert”).

Nulla avrebbe di

conseguenza impedito al ricorrente di essere operato in Svizzera.

Va infine ribadito che in

DTF 134 V 330, il TF ha evidenziato come i "motivi

d'ordine medico" di cui all’art. 34 cpv. 2 LAMal vanno interpretati in

maniera rigorosa (DTF 131 V 271 consid. 3.2 pag. 275 con

riferimento a GUY LONGCHAMP, Conditions et étendue du droit aux prestations de

l'assurance-maladie sociale, tesi Losanna 2004, pag. 262). Occorre infatti evitare che i pazienti ricorrano su grande scala a una

forma di "turismo medico" a carico dell'assicurazione malattia

obbligatoria. A tal proposito va ricordato che il sistema della LAMal si basa

su un regime di convenzioni tariffarie con gli stabilimenti ospedalieri. Una

parte del finanziamento ospedaliero si fonda su tali convenzioni. Orbene,

volere riconoscere agli assicurati il diritto di farsi curare a spese

dell'assicurazione obbligatoria presso uno stabilimento altamente specializzato

all'estero alfine di ottenere - comprensibilmente - le migliori possibilità di

guarigione oppure di farsi curare dai migliori specialisti all'estero per la

cura di una patologia in particolare significherebbe minare nelle sue

fondamenta questo sistema di finanziamento e, di conseguenza, anche la

pianificazione ospedaliera che gli è intrinsecamente connessa. Con il tempo,

ciò potrebbe in effetti compromettere il mantenimento di una offerta

terapeutica di qualità in Svizzera, essenziale per la sanità pubblica (DTF 131

V consid. 3.2 pag. 276 con riferimento alle analoghe considerazioni espresse in

materia, ma in ambito comunitario, dalla Corte di giustizia delle Comunità

europee [CGCE] per giustificare delle restrizioni alla libera prestazione dei

servizi: v. sentenze del 13 maggio 2003, Müller-Fauré e Van Riet, C-385/99,

Racc. 2003, pag. I-4509, n. 72 segg. e del 12 luglio 2001, Smits e Peerbooms,

C-157/99, Racc. 2001, pag. I-5473, n. 72 segg.).

È d'altronde questa una delle

ragioni per le quali l'assicurato, in assenza di motivi medici, non ha diritto

al rimborso di un importo equivalente delle spese che sarebbero occorse per la

realizzazione del trattamento in Svizzera. In questi casi, l'assicurato non può

prevalersi del diritto alla sostituzione della prestazione (DTF 131 V 271

consid. 3.2 ibidem con riferimento).

2.10

Alla luce di tutto quanto

esposto è a giusta ragione che la Cassa ha rifiutato di assumersi i costi del

trattamento all’estero dal 17 al 20 giugno 2015.

In queste condizioni il

ricorso va respinto e la decisione impugnata va confermata.

2.11

L’insorgente chiede

l’assunzione di ulteriori prove (tra cui l’edizione dell’incarto clinico da

parte dell’assicuratore) e domanda segnatamente di essere visitato da parte di

un medico indipendente incaricato dal Tribunale, lamentandosi del fatto che il

medico fiduciario dell’assicuratore non l’ha mai visitato.

Questo

TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove, ritenuto che quelle prodotte

dalle parti e quelle acquisite pendente causa dal Tribunale, ossia le risposte

del Prof. dr. med. __________ (doc. XVI), sono sufficienti per decidere nel

merito della vertenza, sono complete ed esaustive e non necessitano di

complementi (cfr. anche sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid.

6.

).

Va qui rammentato che conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni