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Decisione

36.2017.31

Interpretazione delle CGA di un'assicurazione complementare all'assicurazione contro le malattie. Condanna dell'assicuratore al pagamento dell'importo richiesto di fr. 2'000 per le prestazioni di aiut

8 giugno 2017Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I contratti

d'assicurazione vengono conclusi prevalentemente per periodi di tempo lunghi

nel corso dei quali è possibile che l'assicuratore modifichi le CGA relative

allo specifico rischio oggetto della polizza. In applicazione dei principi

generali del diritto delle obbligazioni le nuove condizioni non possono reggere

che i nuovi contratti (e se vi è adesione alle stesse da parte dei nuovi

stipulanti come visto). I contratti in corso rimangono sottoposti alle CGA

stabilite ed accettate al momento della loro conclusione. L'art. 35 LCA

prevede, a questo proposito, un’eccezione garantendo allo stipulante il diritto

di modificare la convenzione pattuita per mezzo di una dichiarazione

unilaterale di volontà e quindi mediante l'esercizio di un diritto formatore.

Il prof. Brulhart, ritiene che il fondamento di tale prerogativa "repose sur la

conception selon laquelle les assurés seraient réunis sous une forme de

communauté dont découlerait notamment une exigence d'égalité de

traitement" (op. cit., loc. cit.).

Tale diritto, ovviamente esercitato in caso di miglioramento delle

condizioni in favore dello stipulante, ha quindi lo scopo sostanziale di

permettere agli assicurati nella medesima situazione di essere posti in

condizioni paritarie (in questo senso Roelli/Keller, op. cit., Tomo I pag. 519). Si

deve trattare comunque di contratti del medesimo genere e quindi appartenenti

al medesimo ramo assicurativo.

Non si

tratta di un automatismo, come indicato, ma dell'esercizio di un diritto

formatore da parte dello stipulante con la possibilità per l'assicuratore di

ottenere adeguamento del premio eventuale in caso di prestazioni assicurative

più elevate (Roelli/Keller op. cit., pag. 521).

Lo

stipulante "ne pourrait négocier individuellement les clauses de son

contrat" (V. Brulhart, op. cit., loc. cit.) e neppure profittare

dell'opportunità per disdire il contratto.

Gli effetti del

diritto formatore hanno efficacia dall'esercizio e pro futuro (ex nunc), altra

soluzione non sarebbe ammissibile alla luce dell'art. 9 LCA.

Quindi, non

soltanto tramite l'esercizio del diritto formatore dell'art. 35 LCA è possibile

la modifica del contratto d'assicurazione. Sempre nel rispetto delle

prescrizioni imperative o semi imperative le parti possono cambiare, d'intesa

tra loro, in ogni tempo le loro pattuizioni. Di volta in volta occorrerà

analizzare, alla luce degli elementi concreti del caso, se tale pattuizione

costituirà la continuazione del contratto esistente a condizioni nuove o la

conclusione di un nuovo contratto. In merito si fa qui riferimento alla

sentenza 24 luglio 2003 di questo TCA (36.2003.2 in particolare alle considerazioni

del punto 2.6.).

2.9. In concreto

occorre innanzitutto esaminare se è possibile determinare la reale e concorde

volontà delle parti al momento della conclusione del contratto.

In sede di

udienza il consulente ha precisato che in occasione dell’immissione sul mercato

di un nuovo prodotto assicurativo denominato “__________”, ha contattato

l’attrice o suo marito proponendo il passaggio dalla copertura denominata “__________”.

Non essendoci la possibilità di un libero passaggio, ciò ha implicato la verifica

dello stato di salute dei coniugi (doc. VII).

La nuova

assicurazione ha avuto effetto dal 1° gennaio 2012 (doc. 2).

Al momento

della conclusione del contratto relativo al nuovo prodotto non è stata fatta

nessuna promessa all’attrice e nessuna interpretazione dei termini è stata

specificatamente concordata (doc. VII).

Ne segue che

non è possibile determinare la reale e concorde volontà delle parti in

relazione al termine “parenti prossimi” di cui all’art. __________ CS.

Occorre di conseguenza interpretare oggettivamente la clausola litigiosa, secondo il principio

dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva

ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni dell'altro nelle circostanze

concrete (cfr. sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009,

consid. 2.4.1 e sentenza 4A_371/2009 del 30 novembre 2009).

2.10. In concreto,

l’art. __________ CS, prevede, tra l’altro, che l’aiuto deve essere prestato “da

una persona non facente parte dei parenti prossimi dell’assicurato”.

La norma, a differenza di

quanto prevedono alcuni articoli di legge citati dall’attrice (cfr.

art. 42 quinques LAI per il quale l’assicurazione versa il contributo per

l’assistenza a copertura delle prestazioni d’aiuto di cui l’assicurato ha bisogno

e che gli sono fornite regolarmente da una persona fisica (assistente) assunta

dall’assicurato o dal suo rappresentante legale con un contratto di lavoro

(lett. a) e che non sia il coniuge, il partner registrato, la persona con cui

convive di fatto o un parente in linea retta (lett. b) o l’art. 110 cpv. 1 CP

secondo cui per congiunti di una persona s’intendono il coniuge, il partner

registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani,

consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i

figli adottivi), non contiene alcun elenco delle persone comprese nella

definizione di “parenti prossimi”.

L’art. __________

CGA rinvia per analogia alle disposizioni e i criteri in vigore nell’ambito del

diritto delle assicurazioni sociali ma solo per l’interpretazione delle

definizioni di malattia, maternità, infortunio, efficacia, adeguatezza,

economicità e domicilio.

Con scritto

del 13 febbraio 2017 l’assicuratore ha indicato che per la definizione di

parente prossimo “ci si attiene agli artt. 20 e 21 del Codice civile

svizzero, i quali regolano le definizioni di parentela e di affinità” (doc.

F), escludendo di fatto i cognati dalla nozione di “parenti” essendo

semmai da considerare quali “affini” ai sensi dell’art. 21 CC. In sede

di risposta di causa lo stesso assicuratore ha tuttavia affermato che tale

definizione non sarebbe quella corretta (“Il concetto di parente prossimo

delle CS di CV 1 è dunque più ampio di quello di parenti ai sensi dell’art. 20

CC; CV 1 è del resto autorizzata nelle proprie Condizioni a prevedere delle

disposizioni in merito”).

Per l’art.

20 cpv. 1 CC il grado della parentela è determinato dal numero delle

generazioni. Secondo l’art. 20 cpv. 2 CC due persone sono fra loro parenti in

linea retta se una discende dall’altra; sono parenti in linea collaterale se

discendono da un autore comune, ma non l’una dall’altra.

Secondo

l’art. 21 cpv. 2 CC chi è parente di una persona è affine nella stessa linea e

nello stesso grado con il coniuge o il partner registrato. Ai sensi dell’art.

21 cpv. 2 CC l’affinità non cessa con lo scioglimento del matrimonio o

dell’unione domestica registrata da cui deriva.

Secondo il

dizionario Garzanti (cfr. www.garzanti.it) il parente è colui che “è legato ad altra persona da

vincoli di parentela: parenti stretti, prossimi; parenti lontani, alla lontana;

parente acquisito, diventato parente in seguito a un matrimonio” (cfr. anche

http://dizionari.repubblica.it/Italiano/P/parente.php). Secondo il dizionario Treccani

il parente è la “Persona unita ad altra da vincolo di parentela (sia

consanguineo sia affine)” (www.treccani.ti/vocabolario/parente/).

Per prossimo

si intende invece “molto vicino nello spazio o nel tempo futuro: a Modena la

cattedrale è prossima alla via Emilia; i lavori sono prossimi alla fine; sono

prossimo a partire; Natale è ormai prossimo | parente prossimo,

legato da uno stretto vincolo di parentela”

(http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=prossimo); “Molto vicino nello spazio; Parente prossimo, legato da stretta

parentela” (http://dizionari.repubblica.it/Italiano/P/prossimo.php);

“Parente p.,

che ha stretti vincoli di parentela” (http://www.treccani.it/vocabolario/prossimo/).

In concreto,

anche l’esame letterale della norma non permette di giungere ad

un’interpretazione oggettiva. Infatti il concetto di prossimo, ossia legato da

stretta parentela, non è sufficiente per determinare con certezza la cerchia

delle persone comprese nella definizione della norma, essendo troppo vago e

poco preciso.

Considerandi

D’altra

parte la convenuta non può prevalersi alle versioni in tedesco e francese delle

CS (“[…] von einer nicht zu den nächsten Angehörigen der versicherten

Person gehörenden Person geleistet wird […]”; “[…] une personne ne

faisant pas partie de la famille de la personne assurée […]”).

Da una parte

le CS specifiche e le polizze non precisano che le versioni in lingua francese

e/o tedesco farebbero fede in caso di controversia. D’altra parte il contratto

è stato concluso in Ticino, da persone di lingua italiana, senza alcun rinvio a

norme in altre lingue, e nulla poteva far presagire, al momento della

conclusione del contratto, che altre versioni avrebbero avuto la precedenza.

Occorre

pertanto stabilire qual è il fine perseguito dalle parti.

L’assicuratore

evidenzia che contemplare i cognati tra i parenti prossimi avrebbe “la sua

giustificazione nel fatto che di regola in ambito familiare tale aiuto avviene

gratuitamente, nell’ambito dell’obbligo di aiuto reciproco e sostegno tra

parenti (cfr. anche art. 272 e 328f CC). Attività di aiuto domestico remunerate

sono invece tipicamente effettuate da persone” attive “professionalmente

a titolo indipendente o” quali “dipendente presso società di

aiuto-volontariato/spitex.” (doc. III, pag. 6).

In altre

parole, scopo della norma è quello di prevenire eventuali abusi, nel senso di

remunerare prestazioni che normalmente, per consuetudine, vengono fornite a

titolo gratuito.

Tuttavia,

l’art. 272 CC prevede che “i genitori ed i figli si devono vicendevolmente

l’assistenza, i riguardi e il rispetto che il bene della comunione richiede”,

senza accennare ad altri parenti, così come l’art. 328 CC, il quale prevede che

“chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea

ascendente e discendente quando senza di ciò essi cadessero nel bisogno”; “è

fatto salvo l’obbligo di mantenimento dei genitori e del coniuge o del partner

registrato”. Neppure quest’ultima norma, il cui elenco è esaustivo,

comprende i cognati (cfr. Thomas Koller in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,

5a edizione, Basilea 2014, N. 6 ad art. 328/329).

Il rinvio dell’assicuratore

agli art. 272 e 328 CC, come in precedenza agli art. 20 e 21 CC, conforta pertanto

l’interpretazione data dall’attrice, la quale ha ritenuto che l’esclusione si

applica unicamente, oltre al coniuge (o al convivente o al partner registrato),

ai parenti in linea retta discendenti ed ascendenti.

Infatti, se

è vero che di principio in ambito familiare l’aiuto avviene gratuitamente, ciò

vale, di norma, oltre che per il coniuge, rispettivamente il convivente o il

partner registrato, segnatamente per i parenti con un autore comune (cfr. art.

20.

CC) e, semmai, per quelli che vivono sotto lo stesso tetto.

Anche perché

il disposto in esame non precisa che l’aiuto domiciliare debba essere stato

fornito da persone attive professionalmente a titolo indipendente o quali

dipendenti di società di aiuto volontariato/spitex. Se ciò fosse stata

l’intenzione dell’assicuratore, avrebbe dovuto indicarlo esplicitamente nelle

CS.

Ne segue che

l’interpretazione dell’art. __________ CS data dall’attrice, ossia l’inclusione

della cognata tra le persone le cui prestazioni sono rimborsate in caso di

sinistro, è conforme al senso che poteva e doveva

ragionevolmente attribuire nelle circostanze concrete (cfr.

sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009, consid. 2.4.1 e sentenza 4A_371/2009

del 30 novembre 2009) e va tutelata.

Ciò non

significa che in assoluto, ossia in altri contesti, il termine “parente

prossimo” non possa includere anche i cognati, ma nel preciso caso di

specie esso non lo comprende.

Ne segue che

l’assicuratore è tenuto a versare all’attrice la prestazione pattuita pari a

fr. 2'000.--.

2.11

L’assicurata

chiede il versamento di interessi al 5% dal 1° settembre 2016.

Per quanto concerne gli

interessi va rilevato che con sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009 il TF

ha rammentato:

" 3.2 Il ricorrente si aggrava anche contro la decisione sugli interessi

di mora. Invano. II Tribunale

cantonale delle assicurazioni gli ha

accordato interessi di mora del 5 % sulla somma

residua di fr. 68'420.10 (137'065 ./. 68'644.90) dall'8 febbraio 2008 al 29

febbraio 2008, cioè dal giorno della prima interpellazione (art. 102 cpv. 1 CO)

al giorno della ricezione del pagamento. Il ricorrente obietta che gli

interessi di mora andrebbero riconosciuti dal 24 dicembre 2006, momento nel

quale, a suo dire, la prestazione assicurata avrebbe dovuto essergli versata. A

torto. Gli interessi di ritardo del 5 % (art. 104 cpv. 1 CO) sono dovuti dal

giorno dell'interpellazione del creditore, che mette in mora il debitore (art.

102.

cpv. 1 CO). Queste norme si applicano anche al contratto d'assicurazione

(JÜRG NEF, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag,

2001, n. 20 art. 41 LCA). Dato che il ricorrente non contesta la data della

prima messa in mora considerata nel giudizio impugnato, la Corte ticinese ha

applicato correttamente il diritto federale. La censura dell'attore, che

parrebbe conferire rilevanza, sotto il profilo degli interessi di mora, al

momento in cui il credito dell'assicurato diviene esigibile (cfr. art. 41 cpv.

1.

LCA), è infondata.”

In concreto è con lo

scritto del 16 febbraio 2017 che per la prima volta l’attrice ha chiesto il

versamento dell’importo complessivo di fr. 2'000 (doc. H).

Gli interessi sono

pertanto dovuti a partire dal 17 febbraio 2017.

2.12

L’attrice, tra i

mezzi di prova richiesti, oltre ai documenti prodotti, ha citato il suo

interrogatorio/la sua deposizione, nonché i testi __________, suo marito e __________,

sua cognata (doc. I).

Il TCA

rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere

il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n.

1.

CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che

ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I

472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90,

consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto, non essendo

stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica”

(l’assicurata ha chiesto genericamente il suo interrogatorio/deposizione [cfr.

doc. I]), questo TCA rinuncia all’audizione dell’attrice poiché superflua ai

fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06,

consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica

richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione

dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere

l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

Inoltre questo Tribunale

non intravvede ragioni per assumere ulteriori prove e segnatamente sentire il

marito dell’attrice e la sua cognata. Infatti la documentazione agli atti e la

deposizione del teste __________ sono completi ed esaustivi e non necessitano

di complementi (cfr. sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Va qui rammentato che conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.13

Per quanto concerne

l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della

causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte ha affermato

che:

"

(…) Esso è ammissibile a

prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma

correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati

e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione

contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;

art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e

senza il nominativo dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.La petizione è accolta

ai sensi dei considerandi.

§ CV 1 è condannata a versare a

AT 1 l’importo di fr. 2'000 oltre interessi al 5% dal 17 febbraio 2017.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’assicuratore

verserà all’attrice fr. 1'000 (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione alle parti

ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti