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Decisione

36.2017.33

Ricorso per denegata giustizia, nella misura in cui è ricevibile, accolto poiché l'assicuratore non ha dato seguito ad una contestazione

6 giugno 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I

doc. A4 (risposta dell’UE di __________ del 28 marzo 2017 alla contestazione

del ricorrente contro l’avviso di pignoramento per l’esecuzione n. __________),

A5 (contestazione del ricorrente datata 22 marzo 2017 e trasmessa all’UE di __________),

A6 (saldo di un’esecuzione dell’UE di __________ del 16 marzo 2017), A7

(precetto esecutivo n. __________ notificato il 20 febbraio 2017), A8 (avviso

di pignoramento del 16 marzo 2017) e B1 (convocazione dell’UE di __________ del

6 aprile 2017 per il pagamento del saldo dell’esecuzione) esulano dalla

procedura in esame e sono oggetto della procedura esecutiva sfociata nella

sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello che si

è pronunciata il 10 aprile 2017 (doc. III; cfr. consid. 2).

Il

doc. A9 ed il doc. B4 sono copie della polizza d’assicurazione 2015 e non

contengono alcuna contestazione.

I

doc. B3 e B5 sono le panoramiche dei premi e dei costi 2015 per la

dichiarazione delle imposte emesse nel gennaio 2016. Il ricorrente ha

apparentemente contestato la panoramica con scritto del 10 marzo 2016 senza mai

ricevere alcuna risposta. Essa concerne tuttavia la documentazione necessaria

per la compilazione della dichiarazione fiscale e non fissa i premi dovuti

dall’interessato.

Alle

osservazioni del 24 maggio 2017 l’insorgente ha poi allegato l’assegnazione del

termine per presentare eventuali osservazioni del 16 maggio 2017 del TCA (doc.

C1), uno scritto del 7 febbraio 2017 di CO 1 all’insorgente e relativo al

ricovero programmato del 18 gennaio 2017 presso l’Ospedale __________ di __________

a cui non viene data la garanzia poiché l’autorità competente ha deciso la

sospensione delle prestazioni (doc. C2), la comminatoria di esecuzione del 13

aprile 2017 (doc. C3), un estratto degli art. 19, 20 LAMal, nonché 21 e 21a

LAMal abrogati (allegato doc. C3), la fattura dell’avv. Prof. Dr. __________ in

relazione ad una causa innanzi al Giudice di Pace (doc. C4), con allegata la

sentenza del 4 gennaio 2016 e uno scritto del 16 dicembre 2015 di CO 1 al

Giudice di Pace (allegati al doc. C4) e la risposta di CO 1 del 12 maggio 2017

al ricorso dell’assicurato, con sue annotazioni personali scritte a mano, con

allegata la lista delle regioni dei premi 2017 (doc. C5). Questi documenti non

fanno stato di una contestazione o di una richiesta di emanare una decisione

formale e non sono pertanto d’aiuto all’insorgente.

5.3.2. Agli

atti è poi stata prodotta la raccomandata del 23 marzo 2017 all’assicuratore

(doc. A1) con la quale viene contestata la diffida del 16 marzo 2017 per i

premi del 2017 (doc. A2/A3) ed in cui vi è una censura anche relativa

Considerandi

all’aumento dei premi.

Il

breve tempo trascorso tra la raccomandata (23 marzo 2017) e il ricorso (31

marzo 2017) non è costitutivo di denegata giustizia.

L’assicuratore

dovrà tuttavia tener conto di questo scritto e, tramite decisione formale, dopo

aver valutato la tempestività delle censure, prendere posizione sulle

contestazioni.

5.3.3

Il

doc. B2 è la polizza dei premi del 2016. In calce alla medesima, con data del 3

novembre 2015, figura, in maniera non sempre leggibile: “raccomandata (…)

presente Polizza non è da me accettata (…) la stessa mi risulta un aumento del

9.

% è superiore alla media annunciata dai (…) media. Esigo (…) dettagliate

motivazioni credibili”. Si tratta, a non averne dubbio, di una richiesta di

spiegazioni che, dagli atti, non risulta essere stata evasa. Chiamata dal TCA a

prendere specifica posizione circa il fatto che il ricorrente sosteneva che l’assicuratore

non avrebbe dato seguito alle contestazioni, tra cui ad esempio il doc. B2, la

convenuta, relativamente a quest’ultimo documento, è rimasta silente,

limitandosi a precisare l’ammontare del premio dovuto nel 2017 (doc. V e VIII).

Non

avendo contestato di aver ricevuto lo scritto del 3 novembre 2015 e non avendo

comprovato di averlo già evaso, questo Tribunale, visto il tempo trascorso,

deve accertare una denegata giustizia ed imporre all’assicuratore di emanare

una decisione formale in tempi brevissimi che si chini sulle richieste

dell’insorgente.

L’assicuratore

dovrà comunque tener conto anche dei limiti imposti dal TF in ambito di

contestazione di premi (cfr. sentenza K 103/06 del 4 dicembre 2006; cfr. DTF

131.

V 66 consid. 1.2 pag. 69; DTF 135 V 39 consid. 4.3 pag. 43-44; SVR 2010 KV

N° 7 pag. 29 consid. 2.2.2; STF 9C_97/2014 del 10 marzo 2014; STCA

36.2006

+19 del 15 marzo 2007 consid. 2.2, riassunta in RtiD II-2007 pag.

150; STCA 36.2006.17 del 21 marzo 2007; D. Cattaneo, “Le perizie sulle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG

2008.

pag. 203 seg. (206-208 N° 2); D. Cattaneo, “Les expertises en droit des

assurances sociales” in CGRSS N° 44-2010 pag. 105 seg. (107 N° 2); Ayer

/ Despland “LAMal. Annotée“, Ed. Helbing & Lichtenhahn 2013, pag. 160; cfr.

anche sentenza 36.2015.95 del 22 febbraio 2016; cfr. anche sentenza 36.2016.46

dell’11 luglio 2016).

6.

In conclusione, l’insorgente ha sollevato numerose censure che, in

assenza di una decisione impugnabile, non possono essere evase da questo

Tribunale e si rivelano irricevibili.

All’assicuratore,

cui va trasmesso l’intero incarto, spetterà, tramite decisione formale e, in

caso di contestazione, decisione su opposizione (cfr. tuttavia per le decisioni

di risarcimento l’art. art. 78 cpv. 4 LPGA), esprimersi su tutte le richieste

dell’assicurato formulate nelle more della presente procedura, previo accurato

esame della tempestività delle medesime (cfr. anche sentenza 8C_23/2007 del 12

marzo 2008, pubblicata in DTF 134 V 145 e sentenza 36.2013.61 del 17 aprile

2014, consid. 2.2).

La

convenuta va inoltre condannata ad emettere una decisione formale in tempi

brevi in relazione con le richieste contenute nel doc. B2.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto.

A CO 1 è

fatto ordine di emanare – senza indugio – la decisione richiesta

dall’assicurato.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti