36.2017.33
Ricorso per denegata giustizia, nella misura in cui è ricevibile, accolto poiché l'assicuratore non ha dato seguito ad una contestazione
6 giugno 2017Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2017.33
cs
Lugano
6 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 marzo 2017 di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI
1, nato nel 1938, è affiliato presso CO 1 per l’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie.
B. Con
scritto del 31 marzo 2017 RI 1 si è rivolto al TCA, “Autorità di Vigilanza
cantonale”, indicando quale oggetto del contendere l’esecuzione n. __________
e contestando sia il relativo avviso di pignoramento del 16 marzo 2017 dell’UE
di __________ che la diffida di CO 1 datata 16 marzo 2017 concernente il premio
dovuto nel 2017, aggiungendo che “i premi LAMal del 2015 sono attualmente in
fase delle mie contestazioni, alla quale sono sempre in attesa di una risposta”
(doc. I ed allegati).
C. Il
3 aprile 2017 il TCA si è rivolto ad RI 1, informandolo che il suo scritto, per
competenza, è stato trasmesso, unitamente a tutta la documentazione originale,
alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello. Questo
Tribunale ha inoltre segnalato ad RI 1 di aver tenuto copia della
documentazione e, rilevato che ha chiesto l’annullamento della diffida emessa
da CO 1 il 16 marzo 2017 e relativa ai premi del 2017, gli ha assegnato un
termine di 10 giorni per precisare se con l’atto datato 31 marzo 2017 intendeva
anche inoltrare un ricorso, eventualmente per denegata/ritardata giustizia e,
se del caso, di voler motivare le sue contestazioni (doc. II).
D. Con
scritto datato 3 aprile 2017 e pervenuto al TCA il 12 aprile 2017, RI 1 ha
ribadito di contestare la diffida del 16 marzo 2017 poiché fondata sull’art. 21
cpv. 1 LAMal ormai abrogato e di voler contestare l’aumento dei premi del 2017
che risulta del 24% superiore rispetto al 2016. L’interessato rileva poi ancora
una volta che i premi del 2015 sono “in fase di mia contestazione” (doc.
IV). L’insorgente afferma di essere sua intenzione citare l’assicuratore per: “aver
mentito a livello dei media (aumenti premi dichiarato, del 3-4%)”; per: “i
premi incassati in esubero (a livello cantonale ca. 400.000.000 Fr.) e
restituito le briciole”; per: “l’assoluta mancanza di collaborare, (per
il non mai essere entrato nel merito, snobbando costantemente, le mie
contestazioni”. L’interessato ha poi affermato che “al capitale
richiesto dalla CO 1 per i premi LAMal che vanno, e citati sul Precetto
esecutivo N° __________ cioè dal 1.1.15 al 30.9.2015 è di Fr. 2214.90) questi
premi sono stati, ed sono attualmente in fase di contestazione. Di conseguenza,
ritengo valida l’opposizione giustificata al Prec. Esec. Citato ed alla
conseguente, atto di Pignoramento”.
E. Il
12 aprile 2017 il TCA ha scritto a CO 1, riassumendo la fattispecie, trasmettendogli
l’intera documentazione ed assegnando, con atto separato, un termine di 20
giorni per presentare la risposta di causa e per prendere posizione sulla
circostanza sollevata da RI 1 secondo cui non avrebbe dato seguito alle sue contestazioni
(cfr. ad esempio doc. B2).
F. Con
succinto scritto del 12 maggio 2017 l’assicuratore ha rilevato di poter dare
risposta solo in pochi punti, non essendo chiaro ciò che vuole il ricorrente,
ed ha confermato la correttezza del calcolo del premio dovuto nel 2017 (doc.
VIII).
G. Con
scritto del 24 maggio 2017, pervenuto il 29 maggio 2017, l’insorgente ha
prodotto ulteriori osservazioni (doc. X), criticando aspramente l’agire, in
generale, degli assicuratori malattie. Egli chiede inoltre un risarcimento
danni di fr. 500, nonché il versamento della somma di fr. 1'680, la produzione
di tutte le lettere raccomandate di contestazione alle quali l’assicuratore “non
si è mai degnato minimamente di prender posizione ed assumersi come lo esige la
legge la dovuta responsabilità”. Egli cita in giudizio l’assicuratore “per
mancato dovere o rispetto che loro devono per legge ad un suo affiliato
(mancata dovuta collaborazione)”; “per aver tentato di truffarmi la
somma di Fr. 120.- ed avermi mai pagato le spese negative di fr. 1'680.--Annesso
ricevute pagamenti allo Studio __________ – Dr. Avv. Prof. signor __________
Fr. 1180.--“; “Esigo che la CO 1 mi deve rimborsare tutte le spese
provocate in passato, di ca Fr. 6000.--“. Secondo l’insorgente
l’assicuratore abuserebbe del suo potere, citando articoli di legge, e meglio
l’art. 21 LAMal, ormai abrogati e chiede di conseguenza che lo scritto del 13
aprile 2017 (doc. X1 [numerazione del ricorrente]; doc. C3 [numerazione del
tribunale]), venga immediatamente invalidato. Il ricorrente chiede ancora “che
alla CO 1 venga imposto il divieto delle procedure, di incassare soldi,
sospendere tutte le loro richieste nei miei confronti, fintanto che il tutto
venga chiarito, e fatto piena luce su tutte le loro malefatte”; “che la CO
1 mi deve risarcire i danni finanziari spese per le causa e quant’altro”; “che
la CO 1 venga condannata, per mancata assistenza sanitaria e umana
collaborazione (loro dovere) in quanto in data 18.1.2017 dovevo operare
l’inguine sinistro, ma non è stato possibile, in quanto la CO 1 mi ha negato il
capitale necessario per l’operazione con la scusa della morosità”. Il
ricorrente esige inoltre dall’assicuratore “un resoconto preciso e
dettagliato ca. quanto è stato da me a loro versato finora e quanto loro hanno
speso in prestazioni per la mia salute”.
H. Il
citato scritto, con gli allegati, è stato trasmesso il 31 maggio 2017
all’assicuratore per conoscenza (doc. XI).
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2. In
concreto l’insorgente, al quale in passato sono già state indicate le modalità con
le quali rivolgersi all’assicuratore per ottenere una decisione impugnabile (cfr.
sentenza 36.2013.83 del 26 marzo 2014), solleva numerose questioni di merito e
si riferisce in più occasioni all’esecuzione n. __________ ed al relativo
avviso di pignoramento.
Per
quanto concerne la citata esecuzione n. __________ ed alle censure ivi connesse,
va ribadito che il TCA ha trasmesso gli atti per competenza alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello che si è pronunciata il 10
aprile 2017 (doc. III). Contestazioni relative alla predetta procedura sono
pertanto irricevibili innanzi a questo Tribunale.
Le
altre richieste, e segnatamente le censure concernenti l’ammontare dei premi
LAMal del 2015 che l’interessato afferma essere attualmente in fase di
contestazione (doc. I e IV), la riduzione della pretesa da fr. 5'237.30 a fr.
2'214.90, le lagnanze nei confronti della diffida del 16 marzo 2017 poiché
sarebbe fondata sull’art. 21 LAMal, ormai abrogato, le contestazioni relative
all’aumento del premio 2017 del 24% rispetto al 2016 (doc. IV) e circa “i premi
incassati in esubero (a livello cantonale ca. 400.000.000 Fr.)”, la
richiesta di condannare l’assicuratore al risarcimento danni di fr. 500, al
versamento della somma di fr. 1'680, rispettivamente di fr. 6'000 o delle altre
spese da lui sostenute, la domanda di condannare la convenuta “per mancata
assistenza sanitaria e umana collaborazione (…) in quanto in data 18.1.2017
dovevo operare l’inguine sinistro, ma non è stato possibile, in quanto la CO 1
mi ha negato il capitale necessario per l’operazione con la scusa della
morosità” e di obbligare l’assicuratore ad allestire “un resoconto
preciso e dettagliato ca. quanto è stato da me a loro versato finora e quanto
loro hanno speso in prestazioni per la mia salute”, così come la richiesta
di “sospendere tutte le loro richieste nei miei confronti, fintanto che il
tutto venga chiarito, e fatto piena luce su tutte le loro malefatte”, sono
irricevibili in assenza di una decisione impugnabile.
Infatti,
per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa
nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere
pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF
131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119
Ib 36 consid. 1b).
In concreto il TCA può pertanto pronunciarsi unicamente circa
un’eventuale ritardata o denegata giustizia. Le altre questioni esulano invece
dalla presente vertenza.
Questo
Tribunale evidenzia tuttavia, abbondanzialmente, con riferimento al rimprovero
mosso all’assicuratore di aver citato l’art. 21 LAMal ormai abrogato, che nella
diffida del 16 marzo 2017 (doc. A2) e nella comminatoria di esecuzione del 13
aprile 2017 (doc. C3), viene indicato, per quanto concerne la LAMal, l’art.
64a. L’art. 21 concerne invece la LCA, ossia le assicurazioni complementari. La
convenuta ha di conseguenza citato articoli tutt’ora in vigore.
3. Giusta
l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione. Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia
qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda,
per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e
riferimenti ivi menzionati; U. Kieser,
“ATSG – Kommentar”, Ed. Schulthess 2015 pag. 740 n. 21). L'art. 49 cpv. 1 LPGA
prevede che l'assicuratore deve emanare per iscritto una decisione se v'è
disaccordo con l'assicurato in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
L’art. 49 cpv. 3 LPGA stabilisce invece che le decisioni sono accompagnate da
un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non
corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione
irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato. Queste
decisioni formali possono essere impugnate dall'assicurato presso l'autorità
stessa che le ha emanate mediante un'opposizione formulata entro trenta
giorni dalla loro notifica (art. 52 LPGA). Le decisioni su opposizione emanate
dall'assicuratore possono poi essere impugnate mediante ricorso (art. 56
cpv. 1 LPGA) presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato
è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).
4. Vi
è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si
occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147
consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza vi è
diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo
pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare
adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre
circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le
ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per
l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,
rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid.
4c, 103 V 195 consid. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata
giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi
è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un
prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103
V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura
della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento
dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche
nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la
trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti
positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità
si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della
Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono
stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV,
tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25
giugno 2003 nella causa I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg.,
l’allora TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico
dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI,
trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in
cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa
la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., l’allora TFA ha invece negato
l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore
malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha
interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di
sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto
una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto
completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e
suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di
un atto di ricusa).
Nella
sentenza del 20 settembre 1995, causa A.L. del Tribunale TC Argovia, è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9
mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der
Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22 giugno
1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver
lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo
ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una
sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109 s., che l'oggetto di un ricorso
per denegata o ritardata giustizia è soltanto la verifica del preteso diniego o
del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle
prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non
costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Il TF ha ripreso gli
stessi principi in un recente giudizio in materia di assicurazione infortuni (STF
8C_613/2009 del 22 febbraio 2010) dove ha ricordato la necessità di ossequio
del precetto di celerità in particolare per le decisioni di prima istanza. Si
veda anche la sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 Pag. 297 in particolare consid. 3.1. pag. 301.
In
caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il
Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine
ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura
(Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV
38 consid. 2b pag. 110). Il giudice non può sostituire l’indagine che compete
all’assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve
neppure, conseguentemente, esaminare il merito della fattispecie. Il giudizio
si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo
ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia dato seguito
alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura, occorre verificare, per
determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio o il carico
di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della
Cassa è sussistito.
Questi principi sono stati
recentemente espressi da questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni in una
sentenza emanata nella composizione completa (sentenza del 14 novembre 2011,
inc. 36.2011.72).
5. In
concreto l’assicurato sostiene che la convenuta non avrebbe mai collaborato e
che non avrebbe dato seguito alle sue rimostranze.
5.1. Relativamente
alle contestazioni dei premi 2015 egli non sostiene tuttavia che vi sarebbe una
denegata o ritardata giustizia, ma rileva unicamente che la questione è “attualmente
in fase delle mie contestazioni, alla quale sono sempre in attesa di una
risposta” (doc. I) e che i premi del 2015 sono “in fase di mia
contestazione” (doc. IV).
5.2. Per
quanto concerne invece le altre contestazioni, egli chiede all’assicuratore la
produzione di tutte le lettere raccomandate alle quali “non si è mai degnato
minimamente di prendere posizione ed assumersi come esige la legge la dovuta
responsabilità”.
Sennonché,
nella misura in cui l’assicurato stesso sostiene che ad alcune sue
contestazioni l’assicuratore non avrebbe risposto, spetta a lui medesimo
produrre gli scritti trasmessi alla convenuta e sui quali quest’ultima non
avrebbe mai preso posizione.
Infatti,
l’Alta Corte ha già avuto modo di rilevare che non può essere
chiesta in termini generici l’edizione di documentazione, ritenuto che è
preciso dovere delle parti indicare con esattezza i documenti atti a dimostrare
le circostanze da essa invocate (cfr. sentenza H 258/03 del 14 aprile 2005,
consid. 3.3: “[…] Con riferimento alla pretesa necessità di richiamare
dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti l'incarto concernente "le esecuzioni
promosse ed ogni altro atto ed incarti relativi ai contributi dovuti e/o pagati
da ditta D.________", giova qui ricordare che non può essere richiesta in
termini generici l'edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere
processuale delle parti, a maggior ragione se patrocinate da un legale,
indicare con esattezza - dopo aver proceduto come lo consente il diritto di
consultazione dedotto dall'art. 8a cpv. 1 LEF (cfr. sull'estensione di siffatto
diritto: Peter, Commento basilese, no. 15 all'art. 8a LEF) - i documenti atti a
dimostrare le circostanze da esse invocate (cfr. sentenza del 23 luglio 2002 in
re G., H 170/01, consid. 3.3). (….)”).
5.3. Circa
la documentazione prodotta dall’interessato nelle more processuali va
evidenziato quanto segue.
5.3.1. L’assicurato
ha prodotto numerosi documenti che tuttavia non fanno stato di alcuna
contestazione o che comunque non sono di competenza di questo Tribunale.
Fatti
I
doc. A4 (risposta dell’UE di __________ del 28 marzo 2017 alla contestazione
del ricorrente contro l’avviso di pignoramento per l’esecuzione n. __________),
A5 (contestazione del ricorrente datata 22 marzo 2017 e trasmessa all’UE di __________),
A6 (saldo di un’esecuzione dell’UE di __________ del 16 marzo 2017), A7
(precetto esecutivo n. __________ notificato il 20 febbraio 2017), A8 (avviso
di pignoramento del 16 marzo 2017) e B1 (convocazione dell’UE di __________ del
6 aprile 2017 per il pagamento del saldo dell’esecuzione) esulano dalla
procedura in esame e sono oggetto della procedura esecutiva sfociata nella
sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello che si
è pronunciata il 10 aprile 2017 (doc. III; cfr. consid. 2).
Il
doc. A9 ed il doc. B4 sono copie della polizza d’assicurazione 2015 e non
contengono alcuna contestazione.
I
doc. B3 e B5 sono le panoramiche dei premi e dei costi 2015 per la
dichiarazione delle imposte emesse nel gennaio 2016. Il ricorrente ha
apparentemente contestato la panoramica con scritto del 10 marzo 2016 senza mai
ricevere alcuna risposta. Essa concerne tuttavia la documentazione necessaria
per la compilazione della dichiarazione fiscale e non fissa i premi dovuti
dall’interessato.
Alle
osservazioni del 24 maggio 2017 l’insorgente ha poi allegato l’assegnazione del
termine per presentare eventuali osservazioni del 16 maggio 2017 del TCA (doc.
C1), uno scritto del 7 febbraio 2017 di CO 1 all’insorgente e relativo al
ricovero programmato del 18 gennaio 2017 presso l’Ospedale __________ di __________
a cui non viene data la garanzia poiché l’autorità competente ha deciso la
sospensione delle prestazioni (doc. C2), la comminatoria di esecuzione del 13
aprile 2017 (doc. C3), un estratto degli art. 19, 20 LAMal, nonché 21 e 21a
LAMal abrogati (allegato doc. C3), la fattura dell’avv. Prof. Dr. __________ in
relazione ad una causa innanzi al Giudice di Pace (doc. C4), con allegata la
sentenza del 4 gennaio 2016 e uno scritto del 16 dicembre 2015 di CO 1 al
Giudice di Pace (allegati al doc. C4) e la risposta di CO 1 del 12 maggio 2017
al ricorso dell’assicurato, con sue annotazioni personali scritte a mano, con
allegata la lista delle regioni dei premi 2017 (doc. C5). Questi documenti non
fanno stato di una contestazione o di una richiesta di emanare una decisione
formale e non sono pertanto d’aiuto all’insorgente.
5.3.2. Agli
atti è poi stata prodotta la raccomandata del 23 marzo 2017 all’assicuratore
(doc. A1) con la quale viene contestata la diffida del 16 marzo 2017 per i
premi del 2017 (doc. A2/A3) ed in cui vi è una censura anche relativa
Considerandi
all’aumento dei premi.
Il
breve tempo trascorso tra la raccomandata (23 marzo 2017) e il ricorso (31
marzo 2017) non è costitutivo di denegata giustizia.
L’assicuratore
dovrà tuttavia tener conto di questo scritto e, tramite decisione formale, dopo
aver valutato la tempestività delle censure, prendere posizione sulle
contestazioni.
5.3.3
Il
doc. B2 è la polizza dei premi del 2016. In calce alla medesima, con data del 3
novembre 2015, figura, in maniera non sempre leggibile: “raccomandata (…)
presente Polizza non è da me accettata (…) la stessa mi risulta un aumento del
9.
% è superiore alla media annunciata dai (…) media. Esigo (…) dettagliate
motivazioni credibili”. Si tratta, a non averne dubbio, di una richiesta di
spiegazioni che, dagli atti, non risulta essere stata evasa. Chiamata dal TCA a
prendere specifica posizione circa il fatto che il ricorrente sosteneva che l’assicuratore
non avrebbe dato seguito alle contestazioni, tra cui ad esempio il doc. B2, la
convenuta, relativamente a quest’ultimo documento, è rimasta silente,
limitandosi a precisare l’ammontare del premio dovuto nel 2017 (doc. V e VIII).
Non
avendo contestato di aver ricevuto lo scritto del 3 novembre 2015 e non avendo
comprovato di averlo già evaso, questo Tribunale, visto il tempo trascorso,
deve accertare una denegata giustizia ed imporre all’assicuratore di emanare
una decisione formale in tempi brevissimi che si chini sulle richieste
dell’insorgente.
L’assicuratore
dovrà comunque tener conto anche dei limiti imposti dal TF in ambito di
contestazione di premi (cfr. sentenza K 103/06 del 4 dicembre 2006; cfr. DTF
131.
V 66 consid. 1.2 pag. 69; DTF 135 V 39 consid. 4.3 pag. 43-44; SVR 2010 KV
N° 7 pag. 29 consid. 2.2.2; STF 9C_97/2014 del 10 marzo 2014; STCA
36.2006
+19 del 15 marzo 2007 consid. 2.2, riassunta in RtiD II-2007 pag.
150; STCA 36.2006.17 del 21 marzo 2007; D. Cattaneo, “Le perizie sulle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG
2008.
pag. 203 seg. (206-208 N° 2); D. Cattaneo, “Les expertises en droit des
assurances sociales” in CGRSS N° 44-2010 pag. 105 seg. (107 N° 2); Ayer
/ Despland “LAMal. Annotée“, Ed. Helbing & Lichtenhahn 2013, pag. 160; cfr.
anche sentenza 36.2015.95 del 22 febbraio 2016; cfr. anche sentenza 36.2016.46
dell’11 luglio 2016).
6.
In conclusione, l’insorgente ha sollevato numerose censure che, in
assenza di una decisione impugnabile, non possono essere evase da questo
Tribunale e si rivelano irricevibili.
All’assicuratore,
cui va trasmesso l’intero incarto, spetterà, tramite decisione formale e, in
caso di contestazione, decisione su opposizione (cfr. tuttavia per le decisioni
di risarcimento l’art. art. 78 cpv. 4 LPGA), esprimersi su tutte le richieste
dell’assicurato formulate nelle more della presente procedura, previo accurato
esame della tempestività delle medesime (cfr. anche sentenza 8C_23/2007 del 12
marzo 2008, pubblicata in DTF 134 V 145 e sentenza 36.2013.61 del 17 aprile
2014, consid. 2.2).
La
convenuta va inoltre condannata ad emettere una decisione formale in tempi
brevi in relazione con le richieste contenute nel doc. B2.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto.
A CO 1 è
fatto ordine di emanare – senza indugio – la decisione richiesta
dall’assicurato.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti