36.2017.38
Pagamento premi: premio indicato dall'assicuratore con importi diversi
26 giugno 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2017.38
IR/sc
Lugano
26 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 18 aprile 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 marzo 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
Fatti
A. RI
1 era assicurato nell’anno 2016, per la copertura obbligatoria contro le malattie,
presso la CO 1 (doc. 10). Il premio fissato nella polizza prodotta agli atti
dall’assicuratore (doc. 10), al netto della distribuzione dei proventi generati
dalla tassa ambientale, era di CHF 346,40.
B. A
RI 1 CO 1 ha notificato, il 7 dicembre 2015, e quindi il mese precedente, il conteggio
del premio di gennaio 2016 per un importo di CHF 375,55 (doc. 11). CO 1 non ha
spiegato all’assicurato il motivo per cui il premio sia aumentato da CHF 346,40
a CHF 375,55 successivamente all’emanazione della polizza e prima della
scadenza del premio di gennaio 2016.
C. RI
1 non ha soluto il premio di gennaio che l’assi-curatore indica di avere richiamato
il 17 marzo 2016 (doc. 12). Nuovamente l’assicuratore ha preteso, per il solo
gennaio, il versamento dell’importo di CHF 375,55 non corrispondenti al premio
fissato nella polizza assicurativa (doc. 10). Il 14 aprile 2016 (doc. 13 trasmesso
per posta A+) CO 1 ha sollecitato il versamento di CHF 405,55 ossia il preteso
premio di CHF 375,55 oltre a CHF 30.-- a titolo di spese di sollecito.
D. Visto
il mancato pagamento dell’importo preteso, il 5 dicembre 2016 CO 1 ha fatto
notificare a RI 1 (doc. 8) un Precetto esecutivo per il proprio credito relativo
al premio di gennaio 2016 (CHF 331.--) oltre a CHF 130.-- a titolo di spese di
richiamo e sollecito. L’assicurato si è opposto il 19 dicembre 2016.
Con
decisione 4 gennaio 2017 (doc. 6) l’assicuratore ha indicato un credito complessivo
di CHF 548.-- (doc. 6) così composto:
"
(…)
Premi
assicurazione malattie LAMal CHF 331.00
Partecipazioni
ai costi LAMal CHF 0.00
Credito
principale LAMal CHF 331.00
Spese
di sollecitazione CHF
30.00
Tasse
d’elaborazione CHF 100.00
5.00%
d’interessi fino al 03.01.2017 CHF 16.70
Totale
credito CHF 477.70
Spese
esecutive CHF
70.30
Detrazione
storno/i CHF -0.00
Detrazione
ammortamento/i CHF -0.00
Detrazione
pagamento/i parziale/i CHF 0.00
Totale CHF 548.00” (doc. 6 pag. 2)
L’assicurato
si è opposto indicando di essere in assistenza e di beneficiare della riduzione
dei premi, pagati direttamente dall’Ufficio del sostegno sociale di Bellinzona.
Egli aggiunge poi di non avere ricevuto solleciti di sorta (doc. 5).
E. Con
decisione su opposizione 10 marzo 2017 (doc. 3) CO 1 rammenta il premio dovuto
di CHF 375.55, evoca il sollecito trasmesso per posta A+ il 14 aprile 2016 e,
per quanto attiene l’intervento dell’Ufficio del sostegno, rinvia l’assicurato
a rivolgersi a tale autorità. Segnala la ricevuta di CHF 304.-- quale sussidio
per il premio di gennaio 2016 e conclude che:
"
(…)
3.1 L’opposizione
viene respinta.
3.2 RI 1 deve a CO 1 CHF 27.00 con
5.00% d’interessi fino al 09.03.2017 a partire dal 01.01.2016 come pure le
spese di sollecito e le tasse di elaborazione di (CHF 30.00 + CHF 100.00). (…)”
(doc.
3 pag. 2)
F. RI
1 si è aggravato il 18 aprile 2017 al Tribunale cantonale delle assicurazioni
contro tale provvedimento (doc. I) sostenendo di nulla dovere all’assicuratore.
Egli ha prodotto un mail di __________ dell’Ufficio del sostegno sociale
secondo cui la fattura della CO 1 “non prevede il sussidio di CHF 305,10”
(doc. A2).
Invitato
a completare il suo esposto (doc. B3) l’assicurato ha precisato quanto segue:
" (…)
È
mia intenzione oppormi totalmente alla decisione di cui l'oggetto per le
seguenti motivazioni già comunicate per posta alla CO 1 nel gennaio 2016,
spiegando la mia situazione e che se nel caso la decisione della LAMal
arrivasse in ritardo non era colpa mia, io avevo inoltrato nei termini la
richiesta e vista la mia situazione non vi erano motivi validi per cui ci
fossero dubbi sul mio diritto,(tanto è che regolarmente mi è arrivata la
conferma della riduzione per l'Anno 2016) non ho mai avuto merito una risposta
e sono stato privo di considerazione.
Premetto
che io sono in assistenza e che di certo non ho una condizione economica
ottimale, inoltravo la richiesta di riduzione del premio LAMal nel settembre
2015 (dal 2012 che ricevo la riduzione del premio e di questo CO 1 sicuramente
era a conoscenza) ricevo conferma da parta della LAMal del ricevimento della
mia richiesta il 02/12/2015, come da allegato 01.
Nel
frattempo mi vengono recapitate dalla CO 1 richieste di pagamento di Gennaio e
Febbraio 2016 le quali invio al Sig. __________ della USSI (DSS) del Canton Ticino
,che solitamente paga direttamente il mio affitto e la CO 1 dopo che io gli
invio le polizze, tanto ne è la conferma da allegato 02.
Ora
nella mia completa buona fede mi ritrovo un Precetto Esecutivo da parte di CO 1
che neanche si è mai degnata di rispondere alla mia lettera, sono assicurato
con CO 1 dal 2007, è chiaro che mi sento aggredito dalla potenza della CO 1, io
non posso neanche permettermi un Avvocato per difendermi, questa aggressione
senza averne ragione mi fa stare male e non fa altro che aggravare il mio stato
psicologico dovuto appunto alla mancanza di un lavoro. (…)” (doc. B2)
Dal
canto suo, con osservazioni del 6 giugno 2017 (doc. VI), CO 1 ha postulato la
reiezione del ricorso segnalando di avere ricevuto il sussidio di gennaio 2016
solo il 2 marzo 2017 riducendosi così l’importo preteso di CHF 304.-- a CHF
246,60. Nelle sue postulazioni finali CO 1 chiede il rigetto del ricorso e che
sia tolta l’opposizione al PE __________.
Al
ricorrente (doc. VII del 7 giugno 2017) è stata concessa la possibilità di ulteriormente
esprimersi ed alle parti è stata offerta la possibilità di domandare
l’acquisizione di specifiche prove.
G. Agli atti l’assicuratore ha
prodotto la stampa di una videata informatica (doc. 14) relativa alla posizione
del signor RI 1 riferita specificatamente al mese di gennaio 2016 da cui emerge
come il “Rechnungsbetrag” assommi a CHF 361.-- mentre il saldo a CHF
57.-- (nella parte alta del documento).
Il medesimo documento,
nella parte inferiore, dettaglia una serie di operazioni come segue:
·
con data 05.12.2015, per il periodo 01.01.2016 – 31.01.2016 un
importo dovuto (“Soll”) di CHF 410,75, un importo di “Haben” di
CHF 353,75 ed un saldo di CHF 57.--;
·
con data 14 aprile 2016 il dovuto viene maggiorato di CHF 30.--
per le spese di richiamo (Mahnspesen) più oltre, il medesimo conteggio
ribadisce talune poste e indica i seguenti importi:
· alla voce “Total Prämie”, sempre
con data 05.12.2015 e sempre per il premio LAMal, viene questa volta indicato
un importo di CHF 378.-- da cui dedurre la tassa ambientale (CHF 5,20) e l’ “Einmalzuschlag
nach Art. 106 KVG” di CHF 2,75 ed ancora il riepilogo richiama i pagamenti
ricevuti;
· il 20.05.2016 CHF 60,75 per una “Zahlungseingang
Verrechnung 1018361267” e il 2 marzo 2017 il versamento di CHF 304.--.
Quest’ultimo
importo, come si desume dal doc. 15, è il versamento da parte della Cassa
cantonale di compensazione della riduzione del premio di gennaio 2016.
Nonostante
l’offerta alle parti, le stesse non hanno postulato l’acquisizione di nuove
prove e l’assicurato non si è ulteriormente espresso. Da notare che
l’assicuratore, per due volte, con il doc. V e con il doc. VII è stato invitato
a volere produrre i documenti necessari e suffragare le sue tesi.
considerato in diritto
in ordine
1.La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove) per i motivi che si desumono dalla lettura delle considerazioni ai
punti di merito che seguono. Il TCA può dunque decidere nella composizione di
un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria come a costante giurisprudenza del Tribunale
Federale (si vedano in particolare le STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.
Considerandi
2.
; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Con un
giudizio reso a 5 giudici dalla seconda Corte di diritto sociale il 9 settembre
2015.
(STF 9C_807/2014) l’Alta Corte si è confrontata con la materia annullando
una decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni siccome emanato a
giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova prassi più
restrittiva. Tale sentenza del 2015 è stata criticata dalla dottrina (cfr. Ivano Ranzanici, La possibilità concessa
dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di
Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza
federale, in RTiD I – 2016, p. 307 e ss., in particolare ad 4.3.3 p. 328 e ss.)
siccome il TF si è scostato, senza argomentare e senza giustificare i
presupposti di un cambio di giurisprudenza (che devono ossequiare i presupposti
di cui alla STF 2C_768/2014 del 31 agosto 2015) dalla precedente prassi (in
particolare dal caso sfociato nella STF 9C_211/2010). L’Alta Corte non si è
confrontata con tale suo precedente e non ha riesaminato il contenuto delle
contestazioni del ricorso sfociato nella sentenza del 2011 (come ricorda la
dottrina “… con la sua sentenza 31 agosto 2015 ... Purtroppo … non si è
confrontata con la sentenza … 2011 che nemmeno cita …”). Con un successivo
giudizio della I Corte di diritto pubblico dell’11 novembre 2015 STF 1C_569/2015
il TF è tornato, implicitamente, sulla prassi precedente alla STF
9C_699/2014. Alla luce di quanto precede, e viste le motivazioni di merito
(cfr. Ranzanici, op. cit. n.
4.3.3.1
, p. 328), questa Corte può emanare il suo giudizio monocraticamente.
nel merito
2.
Il
tema in esame è quello del pagamento del premio LAMal dell’assicurato per il
mese di gennaio 2016. Il ricorrente sostiene di nulla dovere al contrario
dell’assicuratore che ritiene un saldo in suo favore di CHF 27.-- oltre alle
spese di sollecito e “tasse di elaborazione” postulando nel contempo il
rigetto dell’opposizione (integrale) al PE __________ riferito ad un credito di
CHF 331.-- + 100.-- + 30.-- = CHF 461.--.
3.
Per
l'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei
premi dei propri assicurati.
Secondo l’art. 64a cpv. 1
LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la
scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve
diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli
le conseguenze della mora (cpv. 2). Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se,
nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai
costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve
richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi
all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
Secondo l’art. 90 OAMal, i premi devono
essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. L’art. 105a OAMal stabilisce
che il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo
l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno. In caso di
mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore
invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi.
Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art.
105b cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per
propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento
tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una
misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
4.
In
concreto, come rilevabile dagli atti prodotti, RI 1 era assicurato contro la
LAMal presso CO 1 nel 2016 e si è visto fissare un premio assicurativo di CHF
346,40 (doc. 10, polizza prodotta dall’assicuratore stesso). Il premio deriva
dall’importo di base di CHF 351,60 da cui sono dedotti CHF 5,20 (deduzione dei
proventi della tassa ambientale). La polizza non fa riferimento a una deduzione
“nach Art. 106 KVG” come invece ritiene la videata doc. 14 (vedi consid.
G).
L’assicuratore
nonostante il contenuto della polizza ha chiesto, il 7 dicembre 2015, il
versamento del premio cifrandolo in CHF 375,55. L’aumento dell’importo non è
stato giustificato dall’assi-curatore nonostante gli inviti a volere produrre
l’incarto completo (doc. V) e formulare eventuali richieste di altri mezzi di
prova (doc. VII).
La
differenza tra premio fissato nella polizza e premio preteso è di CHF 29,15,
importo che non trova motivazione. Già solo per questo motivo il ricorso
andrebbe accolto e la decisione impugnata annullata.
5.
CO
1.
ha prodotto agli atti (doc. 13) un “sollecito previsto per legge”
chiedendo a RI 1 il versamento di CHF 405,55 e ciò in data 14 aprile 2016.
Ribadendo quindi la richiesta di premio (CHF 375,55) aumento di CHF 30.-- quali
spese di sollecito. L’assicuratore non ha dimostrato la notifica di tale atto
all’assicurato che ne contesta il ricevimento.
Il
30.
novembre 2016 CO 1 ha domandato all’UE di __________ di emanare, nei
confronti dell’assicurato, un Precetto esecutivo per incassare il premio di gennaio
2016.
L’ammontare
del premio è stato fissato, senza alcuna spiegazione in merito, in CHF 331.--
cui sono stati aggiunti CHF 130.-- per le spese di sollecito e di elaborazione
(doc. 9). Il premio del doc. 9, del doc. 10 e del doc. 11 sono diversi senza
che una ragione sia stata data all’assicurato prima e al Tribunale poi.
L’assicuratore
ha prodotto il doc. 14 (stampa di una videata della posizione di RI 1 in ottica
del premio di gennaio 2016). Dalla stessa risulta una entrata di pagamento di
CHF 60,75 (Verrechnung __________, Beleg Nr. __________) per un importo
netto riconosciuto quale avere (Haben) di CHF 40,55. Per quel che si può
dedurre la cifra di CHF 331.-- potrebbe scaturire dalla sottrazione del preteso
premio (CHF 375,55) dell’importo di CHF 40,55 riconosciuto dall’assicuratore.
L’assicuratore non lo ha comunque sostenuto.
CO
1, nonostante gli inviti a volere produrre gli atti completi e a volerli
completare (doc. V del 22 maggio 2017 e doc. VII del 7 giugno 2017), non ha
consegnato agli atti nessun conteggio relativo ai citati CHF 60,75 accreditati
per CHF 40,55 di cui neppure fa cenno nelle sue motivazioni.
Sempre
a deduzione del debito preteso da CO 1 nei confronti di RI 1 vi è l’importo del
sussidio LAMal riconosciuto il 1° marzo 2017. In sostanza l’assicuratore
riconosce di avere ricevuto in totale CHF 348,55 a fronte di un premio di CHF
346,20 (doc. 10) che risulta quindi ampiamente soluto. L’assicuratore non ha invece
comprovato l’esistenza di un premio di superiore importo, non ha dimostrato di
avere notificato la signor RI 1 un richiamo o un sollecito ma unicamente un PE
contenente importi che non trovano giustificazione come detto per il premio e
come si vedrà più sotto per le spese amministrative.
6.
Nella
DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure
sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può
esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di
spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento
dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si
sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa
dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli
assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal (in precedenza nell'art. 90 cpv. 5
OAMal), secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che
avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può
riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista
dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
7.
CO
1, come già indicato, è stata invitata il 22 maggio 2017 (doc. V) a presentare
la sua risposta di causa al ricorso (con cui RI 1 nega il sussistere di un
debito) con l’invito a volere produrre l’incarto completo. Con la intimazione
della risposta di causa le parti sono state avvisate della facoltà di
presentare, entro 10 giorni, eventuali altri mezzi di prova. CO 1 è rimasta
silente.
L’invito
duplice formulato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni ossequia
l’obbligo inquisitorio che incombe al giudice, obbligo che è temperato dalla necessaria
collaborazione delle parti.
Non
va poi omesso di sottolineare come l’assicuratore sia importante società
anonima, strutturata e dotata di collaboratori e sistemi informatici che permettono
di ossequiare adeguatamente gli obblighi processuali incombenti
all’assicurazione sociale.
Va
quindi ribadito che per ben due volte – a fronte della precisa posizione del ricorrente
che nega il sussistere di ogni debito – CO 1 è stata invitata a volere produrre
agli atti i necessari mezzi di prova. Ciò è stato fatto solo con la risposta di
causa e gli atti prodotti sono incoerenti, e ciò in maniera ingiustificata. L’obbligo
di accertare i fatti per il giudice non si estende sino a colmare gravi lacune
amministrative dell’assicuratore che deve essere responsabile e dimostrare
l’entità del suo credito rispettivamente giustificarne le modifiche intercorse
nel tempo.
In
concreto l’ammontare del premio è stato indicato in:
·
CHF 346,40 nella polizza (doc. 10).
·
CHF 375,75 nella richiesta di pagamento (conteggio
doc.
16), nel richiamo (doc. 12), nel sollecito (doc. 13), decisione su
opposizione (doc. 3).
·
CHF 410,75 videata (doc. 14).
·
CHF 331.-- domanda di esecuzione (doc. 9), PE
(doc. 8),
decisione formale (doc. 6).
Queste
diverse indicazioni della Cassa non motivate, questi cambiamenti di importi non
argomentati lasciano basiti: non sono comprensibili, argomentati e giustificati
da CO 1 e sono solo in parte ricostruibili mediante congetture che non possono
essere imposte ad un assicurato. Già solo per tale grave lacuna la decisione
resa dall’assicuratore va annullata. Come indicato, secondo lo stesso dire di CO
1.
il premio ritenuto nella polizza (CHF 346,40) risulta comunque pagato tramite
una non precisata compensazione e grazie al sussidio dello Stato.
8.
Per
quanto concerne le spese di sollecito e la “tassa di elaborazione” è
stato, in precedenza, ricordato il tenore dell’art. 105b cpv. 2 OAMal.
Nonostante
l’invito formulato, per due volte, all’assicuratore di produrre i documenti
necessari e richiedere l’assunzione delle prove utili a fronte delle negazioni
di RI 1, CO 1 non ha prodotto agli atti le “disposizioni generali sui
diritti e sugli obblighi dell’assicurato” in base alle quali l’assicuratore
è legittimato ad addebitare spese di natura amministrativa.
Quand’anche
ciò fosse avvenuto l’importo preteso sarebbe stato manifestamente sproporzionato
in rapporto al valore del premio (CHF 130.-- raffrontato a un debito di CHF
346.40
costituisce il 37,5%, decisamente troppo).
Non
solo. A fronte delle specifiche contestazioni in merito alla notifica del
sollecito e delle altre spese, l’assicuratore non ha comprovato la corretta
intimazione dei suoi atti (richiamo, doc. 12; sollecito, doc. 13, quest’ultimo
trasmesso per posta A1).
Non
sono quindi dovute spese amministrative da parte dell’assi-curato.
9.
Alla
luce di quanto precede la decisione su opposizione del 10 marzo 2017 si
manifesta errata e deve essere annullata. Va accertato che l’assicurato ha comunque
soluto interamente il suo premio di gennaio 2016 secondo il valore contenuto
nella polizza e che le spese di sollecito e le “tasse di elaborazione” per
CHF 130.-- non sono dovute.
Il
ricorso va quindi pienamente accolto. Alla luce della superficialità dell’agire
dell’assicuratore e della leggerezza con cui lo stesso non solo ha vantato le
sue pretese ma le ha sostenute e ribadite a livello processuale, si giustifica
il carico di una tassa di giustizia di CHF 220.-- e delle spese fissate in
complessivi CHF 80.-- (per le scritturazioni, le copie e gli invii
raccomandati), a carico di CO 1, __________. Non si giustifica invece il
riconoscimento di ripetibili in assenza di patrocinio.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto e la decisione su opposizione 10 marzo 2017 di CO 1 è
annullata.
2. La
tassa di giustizia fissata in CHF 220.-- e le spese determinate in complessivi
CHF 80.--, sono poste a carico di CO 1, __________. Non si
attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti