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Decisione

36.2017.40

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 maggio 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

2.2.).

considerato in

diritto

2.1. Va innanzitutto evidenziato

che la STCA 36.2013.2 del 20 gennaio 2014 è stata impugnata dall’assicurata al

Tribunale federale, il quale, il 6 marzo 2014 (4A_110/2014), ha ritenuto inammissibile

il ricorso del 10 febbraio 2014 in cui l’interessata ha criticato l’operato del

TCA e dell’assicuratore malattia.

In queste circostanze, la sentenza federale non si sostituisce

alla decisione cantonale impugnata, la quale rimane dunque valida ed è soggetta

alla revisione cantonale.

Nella DTF 134 II 669 consid. 2.2 a questo proposito il TF si è

così espresso:

" Lorsque le Tribunal fédéral rejette ou déclare irrecevable le

recours de droit public, ou déclare irrecevable le recours en réforme, son

arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée; celle-ci demeure en

force et est sujette à révision cantonale pour les motifs qui affectent l'état

de fait qu'elle constate. Les faits pertinents et moyens de preuve concluants

qui existaient déjà au moment où, dans la procédure

(cantonale) principale, des allégations de fait et offres de preuve étaient

encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa

diligence et n'ont été découverts par lui que postérieurement à l'arrêt du

Tribunal fédéral, peuvent donc faire l'objet d'une procédure de révision

cantonale devant la dernière juridiction cantonale saisie de la cause au fond (ATF 134 III 45 consid. 2.2 et 2.3 p. 47/48, avec les

références citées; pour le recours en réforme irrecevable: ATF 118 II 477 consid. 1 p. 478/479).”

2.2. Nel caso in esame la

procedura sfociata nella STCA 20 gennaio 2014 (36.2013.2) aveva per oggetto le

coperture complementari all’assicurazione malattia obbligatoria, polizze sottoposte

alla Legge sul contratto d’assicurazione e quindi applicabili erano in quel

caso, come lo sono nella procedura in esame, le norme del diritto privato ed in

particolare quelle del codice di procedura civile federale relative alla revisione

di un giudizio cantonale.

Per l’art. 328 cpv. 1 CPC, una parte può chiedere al

giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione

passata in giudicato se:

a. ha

successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che

non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti e mezzi di

prova sorti dopo la decisione;

b. da

un procedimento penale risulta che la decisione a lei sfavorevole è stata

influenzata da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata

pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può

essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;

c. fa

valere che l'acquiescenza, la desistenza o la transazione giudiziaria è

inefficace.

Secondo l’art. 328 cpv. 2 CPC, la revisione può

essere chiesta per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per

la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) se:

a. la

Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una sentenza definitiva che

la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati;

b. un

indennizzo è inadatto a compensare le conseguenze della violazione; e

c. la

revisione è necessaria per rimuovere la violazione.

Dal canto suo, l’art. 329 cpv. 1 CPC prevede che la domanda

di revisione, scritta e motivata, deve essere presentata entro 90 giorni dalla

scoperta del motivo di revisione. In virtù dell’art. 329 cpv. 2 CPC, dopo dieci

anni dal passaggio in giudicato della decisione, la revisione non può più

essere domandata, salvo nel caso di cui all'art. 328 cpv. 1 lett. b.

Se la domanda di revisione non risulta

manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, il giudice la notifica

alla controparte affinché presenti le sue osservazioni (art. 330 CPC). Per

l’art. 331 cpv. 1 CPC, la domanda di revisione non preclude l'efficacia e

l'esecutività della decisione impugnata, mentre l’art. 332 CPC dispone che la

decisione sulla domanda di revisione è impugnabile mediante reclamo. Infine, secondo l’art. 333 cpv. 1 CPC, se accoglie

la domanda di revisione, il giudice annulla la sua precedente decisione e

statuisce nuovamente. Nella nuova decisione il giudice decide

anche sulle spese della precedente procedura (art. 333 cpv. 2 CPC). La

decisione è notificata con motivazione scritta (art. 333 cpv. 3 CPC).

2.3. La revisione

è un rimedio giuridico straordinario di impugnazione che consente di chiedere

il riesame di una sentenza del Tribunale per i motivi indicati in maniera

esaustiva all’art. 328 CPC (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 1427 ad art.

Considerandi

328) e nei termini fissati all’art. 329 CPC (STF 9F_2/2017 del 4 maggio 2017 consid.

1.

; STF 8C_130/2011 del 30 maggio 2011 consid. 3). L’inoltro di un’istanza di

revisione non consente quindi di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è

chiesta la revisione (STF 9F_2/2017 del 4 maggio 2017 consid. 1.1; STF

9F_9/2016 del 20 marzo 2017 consid. 1.1; STF 9F_5/2016 del 23 settembre 2016

consid. 1). Attraverso la procedura di revisione non è possibile sollevare

censure che sarebbero dovute essere formulate nella precedente procedura o

riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato.

La revisione è quindi rimedio straordinario, cassatorio, sussidiario,

limitatamente cognitivo, che non genera alcun effetto devolutivo – cosicché la

relativa domanda deve essere presentata allo stesso giudice che ha emanato la

relativa decisione, sia esso di primo o di secondo grado, e in quest’ultimo

caso poco importando che il motivo di revisione si sia prodotto in primo o secondo

grado (Cocchi/Trezzini/ Bernasconi,

op. cit., pag. 1430 e seg. ad art. 328) – e il cui scopo principale è di

riattivare un procedimento ormai chiuso e cresciuto in res iudicata

materiale (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

op. cit., pag. 1426 ad art. 328).

La revisione, cui il ricorrente non può essere obbligato a fare

capo (STF 8C_130/2011 del 30 maggio 2011 consid. 3), non è dunque ammissibile

quando il difetto lamentato poteva essere censurato con l’impugnazione della

decisione e quindi seguendo le vie ordinarie ricorsuali (STCA 30.2015.20 del 29

settembre 2015; STCA 36.2009.179 dell'11 gennaio 2010). In altri termini,

l’istituto della revisione interviene soltanto dopo l’avvenuta crescita in

giudicato della decisione impugnata.

2.4

Un fatto è da

considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato

emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto

al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna

revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva

esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della

precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a

dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della

decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di

un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid.

5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata,

2A.531/1999).

Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono

servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la

revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non

avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso

l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla

sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF

del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999).

Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova

soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente

procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche

qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983,

pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).

In sintesi, soltanto gli pseudo-nova acquistano rilevanza

in tema di revisione, mentre i nova autentici ne sono esclusi (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,

pag. 1428 ad art. 328).

2.5

Il termine di 90 giorni dalla

scoperta del motivo non può essere prorogato essendo un termine di legge. Il

concetto di scoperta presuppone che il motivo di revisione sia

conosciuto con sicurezza, non bastando un semplice dubbio (Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, op. cit.,

pag. 1431 ad art. 329).

2.6

Nel caso concreto, i

presupposti per una revisione della STCA 36.2013.2 del 20 gennaio 2014 non sono

manifestamente dati e la domanda si rivela manifestamente infondata.

Nella sua richiesta l’assicurata non ha addotto, nè tanto meno

comprovato o reso verosimile, di avere scoperto fatti nuovi o nuovi mezzi di

prova (art. 328 cpv. 1 lett. a CPC) atti a dare luogo a un nuovo esame nel

merito della controversia che l’ha opposta ad CV 1, successivamente alla crescita

in giudicato della sentenza del 20 gennaio 2014.

L’istante si è limitata, in sostanza, a ribadire la propria

opinione al riguardo, facendo riferimento a fatti e a prove non solo già

esistenti, ma anche già scoperti prima dell’emanazione della sentenza impugnata

e che avrebbero quindi potuto essere addotti a tempo debito (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,

pag. 1428 ad art. 328).

Per di più, i fatti evocati dall’istante sono già stati valutati al

momento in cui questo TCA si è pronunciato a suo tempo sulla petizione dell’assicurata

ma che, a dire di quest’ultima, sarebbero invece stati mal interpretati dalla

scrivente autorità giudiziaria. Nuovi fatti o nuovi mezzi di prova decisivi non

sono per contro stati apportati dall’interessata a suffragio dell’istanza di

revisione.

Va qui ricordato che in una procedura di revisione non si possono

riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato e che

potevano essere oggetto di un ricorso all’autorità giudiziaria superiore. Pertanto,

in assenza di nuovi mezzi di prova o di fatti nuovi, il Tribunale non può riesaminare

il merito della controversia già analizzata nella STCA 36.2013.2.

In queste circostanze, l’istanza di revisione della STCA del 20

gennaio 2014 inoltrata dall’assicurata ex art. 328 CPC deve essere respinta.

2.7

Per quanto concerne la

possibilità per l’assicurata di impugnare questo giudizio, va osservato che la

decisione resa a seguito di una domanda di revisione può fare l’oggetto sia di

un reclamo presso l’istanza cantonale superiore (art. 332 CPC) se essa è stata

emanata da una giurisdizione di prima istanza, sia di un ricorso in materia

civile (o costituzionale sussidiario) presso il Tribunale federale (art. 72

segg. LTF e art. 113 segg. LTF) se emana da una

giurisdizione cantonale superiore (Jeandin/

Peyrot, Précis de procédure civile, 2015, n. 823 pag. 309).

Il presente giudizio viene emesso da un’autorità giudiziaria

cantonale superiore, perciò all’assicurata è data la facoltà di formulare un

ricorso in materia civile davanti al Tribunale federale o, semmai, un ricorso

sussidiario in materia costituzionale laddove siano dati i presupposti legali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza di revisione è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione alle parti e

alla FINMA (art. 49 cpv. 2 LSA).

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile (art.

74 cpv. 2 lett. b LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, nel termine di 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti