36.2017.40
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23 maggio 2017Italiano15 min
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2017.40
TB
Lugano
23 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza del 7 maggio 2017 di
AT 1
chiedente la revisione della sentenza emessa il 20
gennaio 2014 da questo Tribunale (inc. 36.2013.2) nella causa da lei promossa
con petizione del 7 gennaio 2013
contro
CV 1
in materia di assicurazione complementare contro le
malattie
ritenuto in fatto
1.1. Il 7 gennaio 2013 AT 1, nata
nel 1934, da anni affiliata presso CV 1 sia per l’assicurazione malattia di
base LAMal sia per alcune coperture complementari LCA quali, in particolare
negli anni 2010 e 2011, la __________ per il reparto semiprivato e la __________
per l’assicurazione integrativa di cura medica per prestazioni speciali, ha
chiesto al Tribunale di accertare la validità ininterrotta della polizza
assicurativa __________ e quindi di condannare l’assicuratore malattia a
rimborsare le prestazioni riconosciute da questa copertura per gli anni
2010-2012; di accertare che la copertura __________ è stata sospesa nel 2010 e
dunque che il suo assicuratore andava condannato a rimborsarle l’importo di Fr.
1'143,65 oltre interessi del 5%; di accertare che dal 1° gennaio 2011
quest'ultima polizza è stata ripristinata alle condizioni previste in
precedenza e di conseguenza che CV 1 doveva rimborsarle le prestazioni per gli
anni 2011 e 2012; infine, di accertare che l'attrice doveva unicamente pagare i
premi validi per la fascia di età 75-80 anni (recte: 71-75), perciò parte
convenuta doveva restituirle quanto pagato in eccesso negli anni 2011 e 2012.
Inoltre, per quanto concerne il suo premio mensile per la
copertura __________, che è aumentato e quindi che ella non l'ha più pagato,
con conseguente stralcio di questa copertura in virtù dell'art. 20 LCA senza
però sapere a decorrere da quando, a suo dire, sulla base dell'accordo
raggiunto nel luglio 2010, per i mesi da settembre a dicembre 2010 il premio sarebbe
dovuto ammontare a Fr. 202,20 al mese e quindi doveva esserle rimborsata la
differenza di premio dovuta al cambiamento di fascia di età per gli anni 2011,
2012 e 2013.
L'attrice ha infine evidenziato di avere regolarmente pagato i
premi per la copertura __________ che, erroneamente, l'assicuratore ha sospeso
non riconoscendole le prestazioni di sua spettanza, ma che doveva dunque
rimborsarle per il 2010, il 2011 ed il 2012.
1.2. Nelle sue osservazioni
conclusive dell'11 giugno 2013 l'attrice ha chiesto di accertare la validità
ininterrotta della polizza assicurativa __________ e quindi che CV 1 fosse
condannata a rimborsarle tutte le prestazioni previste per gli anni 2010-2012
per un importo di Fr. 308,40 oltre interessi del 5%; di accertare che la
copertura __________ fosse stata sospesa durante l'anno 2010 e quindi che
l'assicuratore fosse condannato a rimborsarle la somma di Fr. 1'143,65 oltre
interessi del 5%; di accertare che dal 1° gennaio 2011 la predetta polizza era
stata ripristinata alle condizioni precedentemente previste e pertanto che
l'assicuratore fosse condannato al rimborso in via equitativa di Fr. 2'000.-
per le prestazioni per il 2011 e il 2012; infine, di accertare che era tenuta a
pagare i premi validi per la categoria 75-80 anni (recte: 71-75) e
dunque che il convenuto le rimborsasse quanto ha pagato in eccesso nel 2011
(Fr. 451,80) e nel 2012 (Fr. 445,20).
1.3. CV 1 ha proposto di
respingere la petizione, analizzando nel dettaglio le tre pretese postulate
dall'attrice.
In merito alla copertura __________, l'assicuratore malattia ha
precisato di avere già rimborsato tutte le prestazioni di diritto, perciò
l'attrice non poteva più esigere alcunché.
Sulla pretesa di rimborso di prestazioni per gli anni 2011 e 2012 in virtù della copertura __________, l'assicuratore ha osservato di non avere mai ricevuto
fatture per prestazioni in tal senso, perciò non v'era diritto ad alcun
rimborso.
Quanto al cambiamento della fascia di età, l'assicuratore ha evidenziato
di essere legittimato a modificare le condizioni assicurative - ed è ciò che ha
fatto dal 1° gennaio 2008 - e che comunque l'attrice ha accettato il nuovo
tenore delle CGA.
1.4. Il 9 ottobre 2013 ha avuto
luogo un'udienza di discussione fra le parti e, con sentenza del 20 gennaio
2014, questo Tribunale ha accolto parzialmente la petizione dell’attrice,
condannando l’assicuratore malattia da un lato a versarle la somma di Fr. 142.-
(Fr. 35,50 x 4), pari alla differenza esistente fra il premio riconosciuto (Fr.
202,20) dall'assicuratore malattia per i mesi da settembre a dicembre 2010 per la
copertura __________ ed il premio effettivamente pagato dall'assicurata (Fr.
237,70); d’altro lato a concederle il rimborso delle prestazioni derivanti
dalla copertura __________ per l'anno 2012. All’attrice è stata inoltre concessa
l’assistenza giudiziaria.
1.5. Due scritti, del 10 e del 13
febbraio 2014 di AT 1 indirizzati al TCA, sono stati considerati quali atto di
ricorso per il loro contenuto e di conseguenza trasmessi, per competenza, al
Tribunale federale.
1.6. Con sentenza 4A_110/2014 il 6
marzo 2014 l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, non avendo la
ricorrente formulato richieste di giudizio sostanziali né quantificato le sue
conclusioni attinenti a somme di denaro.
1.7. Il 7 maggio 2017 (docc. I e
II) AT 1 si è rivolta al giudice delegato del TCA chiedendo la revisione della
STCA 36.2013.2 del 20 gennaio 2014, lamentando come la stessa sia “inaccettabile
e non idonea ai fatti di prepotenza, arroganza, mancanza di rispetto e altro
che la Cassa malati CV 1 ha avuto ingiustamente nei miei confronti.” (doc.
II).
Nell’istanza di revisione l’assicurata ha espresso il disaccordo sulla
sentenza cantonale, chiedendo di “rivalutare il caso della sentenza
inaccettabile e non idonea ai fatti, considerando l’abuso di potere, profitti
illeciti, mancanza di rispetto, prepotenza da parte di CV 1 nei miei confronti.
La sentenza contiene tante cose non vere, tante falsità, contradire la verità,
inganni, scorrettezze a favore di CV 1. Sono stata costretta a prendere un
avvocato, perché il caso era complesso, tanto complesso che ci sono volute 46
pagine di false testimonianze, ragionamenti inauditi e incredibili, calcoli sbagliati.
Inoltre sono stata ingannata per il ricorso.” (doc. I pag. 1).
L’istante ha in seguito riassunto la controversia, ha ulteriormente
spiegato i motivi per i quali, a suo dire, la sentenza cantonale sarebbe errata
e ha espresso il suo parere sull’intera vicenda, concludendo che “Sono a
vostra completa disposizione per mostrarvi quanto male ho dovuto sopportare per
errori altrui.” (doc. I pag. 3).
Alla luce dell’esito della procedura il Tribunale non ha ritenuto
necessario trasmettere all’assicuratore malattia l’istanza di revisione per formulare
una risposta di causa e ciò in applicazione dell’art. 330 CPC (cfr. infra consid.
Fatti
2.2.).
considerato in
diritto
2.1. Va innanzitutto evidenziato
che la STCA 36.2013.2 del 20 gennaio 2014 è stata impugnata dall’assicurata al
Tribunale federale, il quale, il 6 marzo 2014 (4A_110/2014), ha ritenuto inammissibile
il ricorso del 10 febbraio 2014 in cui l’interessata ha criticato l’operato del
TCA e dell’assicuratore malattia.
In queste circostanze, la sentenza federale non si sostituisce
alla decisione cantonale impugnata, la quale rimane dunque valida ed è soggetta
alla revisione cantonale.
Nella DTF 134 II 669 consid. 2.2 a questo proposito il TF si è
così espresso:
" Lorsque le Tribunal fédéral rejette ou déclare irrecevable le
recours de droit public, ou déclare irrecevable le recours en réforme, son
arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée; celle-ci demeure en
force et est sujette à révision cantonale pour les motifs qui affectent l'état
de fait qu'elle constate. Les faits pertinents et moyens de preuve concluants
qui existaient déjà au moment où, dans la procédure
(cantonale) principale, des allégations de fait et offres de preuve étaient
encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa
diligence et n'ont été découverts par lui que postérieurement à l'arrêt du
Tribunal fédéral, peuvent donc faire l'objet d'une procédure de révision
cantonale devant la dernière juridiction cantonale saisie de la cause au fond (ATF 134 III 45 consid. 2.2 et 2.3 p. 47/48, avec les
références citées; pour le recours en réforme irrecevable: ATF 118 II 477 consid. 1 p. 478/479).”
2.2. Nel caso in esame la
procedura sfociata nella STCA 20 gennaio 2014 (36.2013.2) aveva per oggetto le
coperture complementari all’assicurazione malattia obbligatoria, polizze sottoposte
alla Legge sul contratto d’assicurazione e quindi applicabili erano in quel
caso, come lo sono nella procedura in esame, le norme del diritto privato ed in
particolare quelle del codice di procedura civile federale relative alla revisione
di un giudizio cantonale.
Per l’art. 328 cpv. 1 CPC, una parte può chiedere al
giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione
passata in giudicato se:
a. ha
successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che
non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti e mezzi di
prova sorti dopo la decisione;
b. da
un procedimento penale risulta che la decisione a lei sfavorevole è stata
influenzata da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata
pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può
essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;
c. fa
valere che l'acquiescenza, la desistenza o la transazione giudiziaria è
inefficace.
Secondo l’art. 328 cpv. 2 CPC, la revisione può
essere chiesta per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) se:
a. la
Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una sentenza definitiva che
la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati;
b. un
indennizzo è inadatto a compensare le conseguenze della violazione; e
c. la
revisione è necessaria per rimuovere la violazione.
Dal canto suo, l’art. 329 cpv. 1 CPC prevede che la domanda
di revisione, scritta e motivata, deve essere presentata entro 90 giorni dalla
scoperta del motivo di revisione. In virtù dell’art. 329 cpv. 2 CPC, dopo dieci
anni dal passaggio in giudicato della decisione, la revisione non può più
essere domandata, salvo nel caso di cui all'art. 328 cpv. 1 lett. b.
Se la domanda di revisione non risulta
manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, il giudice la notifica
alla controparte affinché presenti le sue osservazioni (art. 330 CPC). Per
l’art. 331 cpv. 1 CPC, la domanda di revisione non preclude l'efficacia e
l'esecutività della decisione impugnata, mentre l’art. 332 CPC dispone che la
decisione sulla domanda di revisione è impugnabile mediante reclamo. Infine, secondo l’art. 333 cpv. 1 CPC, se accoglie
la domanda di revisione, il giudice annulla la sua precedente decisione e
statuisce nuovamente. Nella nuova decisione il giudice decide
anche sulle spese della precedente procedura (art. 333 cpv. 2 CPC). La
decisione è notificata con motivazione scritta (art. 333 cpv. 3 CPC).
2.3. La revisione
è un rimedio giuridico straordinario di impugnazione che consente di chiedere
il riesame di una sentenza del Tribunale per i motivi indicati in maniera
esaustiva all’art. 328 CPC (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 1427 ad art.
Considerandi
328) e nei termini fissati all’art. 329 CPC (STF 9F_2/2017 del 4 maggio 2017 consid.
1.
; STF 8C_130/2011 del 30 maggio 2011 consid. 3). L’inoltro di un’istanza di
revisione non consente quindi di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è
chiesta la revisione (STF 9F_2/2017 del 4 maggio 2017 consid. 1.1; STF
9F_9/2016 del 20 marzo 2017 consid. 1.1; STF 9F_5/2016 del 23 settembre 2016
consid. 1). Attraverso la procedura di revisione non è possibile sollevare
censure che sarebbero dovute essere formulate nella precedente procedura o
riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato.
La revisione è quindi rimedio straordinario, cassatorio, sussidiario,
limitatamente cognitivo, che non genera alcun effetto devolutivo – cosicché la
relativa domanda deve essere presentata allo stesso giudice che ha emanato la
relativa decisione, sia esso di primo o di secondo grado, e in quest’ultimo
caso poco importando che il motivo di revisione si sia prodotto in primo o secondo
grado (Cocchi/Trezzini/ Bernasconi,
op. cit., pag. 1430 e seg. ad art. 328) – e il cui scopo principale è di
riattivare un procedimento ormai chiuso e cresciuto in res iudicata
materiale (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
op. cit., pag. 1426 ad art. 328).
La revisione, cui il ricorrente non può essere obbligato a fare
capo (STF 8C_130/2011 del 30 maggio 2011 consid. 3), non è dunque ammissibile
quando il difetto lamentato poteva essere censurato con l’impugnazione della
decisione e quindi seguendo le vie ordinarie ricorsuali (STCA 30.2015.20 del 29
settembre 2015; STCA 36.2009.179 dell'11 gennaio 2010). In altri termini,
l’istituto della revisione interviene soltanto dopo l’avvenuta crescita in
giudicato della decisione impugnata.
2.4
Un fatto è da
considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato
emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto
al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna
revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva
esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della
precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a
dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della
decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di
un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid.
5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata,
2A.531/1999).
Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono
servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la
revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non
avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso
l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla
sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF
del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova
soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente
procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche
qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983,
pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).
In sintesi, soltanto gli pseudo-nova acquistano rilevanza
in tema di revisione, mentre i nova autentici ne sono esclusi (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,
pag. 1428 ad art. 328).
2.5
Il termine di 90 giorni dalla
scoperta del motivo non può essere prorogato essendo un termine di legge. Il
concetto di scoperta presuppone che il motivo di revisione sia
conosciuto con sicurezza, non bastando un semplice dubbio (Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, op. cit.,
pag. 1431 ad art. 329).
2.6
Nel caso concreto, i
presupposti per una revisione della STCA 36.2013.2 del 20 gennaio 2014 non sono
manifestamente dati e la domanda si rivela manifestamente infondata.
Nella sua richiesta l’assicurata non ha addotto, nè tanto meno
comprovato o reso verosimile, di avere scoperto fatti nuovi o nuovi mezzi di
prova (art. 328 cpv. 1 lett. a CPC) atti a dare luogo a un nuovo esame nel
merito della controversia che l’ha opposta ad CV 1, successivamente alla crescita
in giudicato della sentenza del 20 gennaio 2014.
L’istante si è limitata, in sostanza, a ribadire la propria
opinione al riguardo, facendo riferimento a fatti e a prove non solo già
esistenti, ma anche già scoperti prima dell’emanazione della sentenza impugnata
e che avrebbero quindi potuto essere addotti a tempo debito (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,
pag. 1428 ad art. 328).
Per di più, i fatti evocati dall’istante sono già stati valutati al
momento in cui questo TCA si è pronunciato a suo tempo sulla petizione dell’assicurata
ma che, a dire di quest’ultima, sarebbero invece stati mal interpretati dalla
scrivente autorità giudiziaria. Nuovi fatti o nuovi mezzi di prova decisivi non
sono per contro stati apportati dall’interessata a suffragio dell’istanza di
revisione.
Va qui ricordato che in una procedura di revisione non si possono
riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato e che
potevano essere oggetto di un ricorso all’autorità giudiziaria superiore. Pertanto,
in assenza di nuovi mezzi di prova o di fatti nuovi, il Tribunale non può riesaminare
il merito della controversia già analizzata nella STCA 36.2013.2.
In queste circostanze, l’istanza di revisione della STCA del 20
gennaio 2014 inoltrata dall’assicurata ex art. 328 CPC deve essere respinta.
2.7
Per quanto concerne la
possibilità per l’assicurata di impugnare questo giudizio, va osservato che la
decisione resa a seguito di una domanda di revisione può fare l’oggetto sia di
un reclamo presso l’istanza cantonale superiore (art. 332 CPC) se essa è stata
emanata da una giurisdizione di prima istanza, sia di un ricorso in materia
civile (o costituzionale sussidiario) presso il Tribunale federale (art. 72
segg. LTF e art. 113 segg. LTF) se emana da una
giurisdizione cantonale superiore (Jeandin/
Peyrot, Précis de procédure civile, 2015, n. 823 pag. 309).
Il presente giudizio viene emesso da un’autorità giudiziaria
cantonale superiore, perciò all’assicurata è data la facoltà di formulare un
ricorso in materia civile davanti al Tribunale federale o, semmai, un ricorso
sussidiario in materia costituzionale laddove siano dati i presupposti legali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza di revisione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione alle parti e
alla FINMA (art. 49 cpv. 2 LSA).
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile (art.
74 cpv. 2 lett. b LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, nel termine di 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è
chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti