36.2017.43
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19 luglio 2017Italiano35 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2017.43
IR/sc
Lugano
19
luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2017 formulato da
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 28 aprile 2017 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
Fatti
A. RI
1 domiciliata a __________, nubile, pensionata, assicurata presso __________,
ha chiesto il 25 novembre 2016, la riduzione del premio dell’assicurazione
contro le malattie per il 2017 potendo contare, quale entrata finanziaria,
unicamente sulla rendita AVS (doc. 1). L’assicurata ha annesso alla sua
richiesta la tassazione 2014 da cui emerge un totale dei redditi conseguiti
nell’anno di computo di CHF 24'399 e una sostanza totale di oltre CHF 208'000.
Alla luce di queste evidenze la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG
Servizio prestazioni ha negato, con decisione del 2 gennaio 2017, il diritto
alla riduzione del premio (doc. 2) ciò che l’assicurata ha contestato il 17
gennaio 2017 (doc. 3) alla luce delle importanti spese cui deve fare fronte (in
particolare spese per il dentista). La Cassa, il 19 gennaio 2017, a fronte
delle contestazioni dell’assicura-ta ha comunicato alla stessa le ragioni che
l’hanno condotta a respingere la richiesta di aiuto sociale (doc. 4).
B. Le
spiegazioni ottenute dall’amministrazione non sono state condivise
dall’assicurata che, il 2 febbraio 2017 (doc. 5), ha ribadito il suo diritto a
vedersi ridurre i premi dell’assicurazione malattia alla luce della sua reale
situazione economica. Nel suo gravame la signora RI 1 ha affermato che le
limitate entrate a disposizione non sono sufficienti a fronte delle spese
vincolate. Essa ha inoltre sostenuto che la quota parte della sostanza la
penalizza, in particolare un terreno, ricevuto da suo padre e appartenente alla
famiglia da innumerevoli anni, che era inserito in zona verde sino al 2010 e,
successivamente, è stato inserito in zona edificabile ha acquisito un valore –
senza fornire reddito alcuno – tale da indurre la Cassa a respingere la sua
richiesta di aiuto.
La Cassa
Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha acquisito informazioni sulla
composizione della sostanza, raccolte in una nota interna (doc. 6) il 21 aprile
2017. Dalle stesse emerge che l’assicurata è proprietaria del mappale __________
di __________ che ha un valore di stima di CHF 136'789, del mappale __________
del valore di CHF 70’2192, del mappale __________ di CHF 1339, del fondo __________
di CHF 2 e del mappale __________ di CHF 66. Nelle sua annotazioni la Cassa ha
inserito non solo i valori ritenuti nella tassazione di riferimento (2014) ma
ha parallelamente annotato i valori della sostanza immobiliare aumentati in
conseguenza all’aggiornamento delle stime recentemente adottato (si tralasciano
qui i valori aggiornati alla luce della loro ininfluenza nel caso concreto).
Nella sua annotazione la Cassa ha considerato la quota parte della sostanza da
computare nel reddito in CHF 16'326 (ritenuti i valori maggiorati dall’aumento
delle stime), in realtà i valori della sostanza fiscale della tassazione 2014
da ritenere assommano a CHF 13'892,55.
C. Con
decisione formale del 28 aprile 2017, emanata su reclamo (doc. 7),
l’amministrazione ha confermato il proprio provvedimento, ricordando come
l’unità di riferimento interessata sia composta dalla sola ricorrente,
riprendendo i redditi e la sostanza della tassazione applicabile, deducendo dai
redditi, per definire il reddito disponibile, unicamente i premi
dell’assicurazione malattia (cifrati in CHF 5'261). In sostanza la Cassa,
considerando i valori della sostanza maggiorati dall’aumento delle stime
immobiliari, ha ritenuto un RD (reddito disponibile) di CHF 35'464. Applicando
la formula di calcolo prevista dalla legge (ossia: costante di 3,4 x 50% del
reddito limite Laps) l’amministrazione ha definito il reddito disponibile
massimo che consente la riduzione del premio in CHF 29'649,70, ossia una cifra
inferiore al reddito disponibile. La Cassa ha quindi nuovamente negato l’aiuto
sociale.
D. Mediante
scritto del 15 maggio 2017 (doc. 8) la signora RI 1 ha contestato il provvedimento
ribadendo il contenuto del suo precedente reclamo e confermando le difficoltà
economiche in cui essa versa. Con ricorso del 30 maggio 2017 diretto al Tribunale
cantonale delle Assicurazioni RI 1 ha sottoposto il caso all’esame di questa
Corte ribadendo il suo buon diritto al sussidio alla luce delle sue reali condizioni
economiche (doc. I).
E. L’atto
è stato trasmesso all’amministrazione per la formulazione della risposta di
causa il 1 giugno 2017 (doc. II) ciò che l’ammini-strazione ha fatto il
successivo 19 giugno 2017 (doc. III) ribadendo la correttezza del proprio
provvedimento con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in
corso di motivazione. Nelle sue conclusioni la Cassa evidenzia come, anche se
si considerasse la sostanza emergente dalla tassazione applicabile e non la
sostanza maggiorata dall’aumento delle stime a seguito di loro aggiornamento,
la domanda di riduzione andrebbe respinta siccome il calcolo comporterebbe un
reddito disponibile di CHF 33'035 comunque superiore al limite per ottenere
l’aiuto sociale (fissato a CHF 29'649,70). All’assicurata è stata offerta la
possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’acquisizione di nuove
prove (doc. IV del 20 giugno 2017) ed il giorno successivo il giudice delegato
ha convocato le parti per un’udienza di discussione fissata per l’11 luglio
2017.
In
occasione dell’udienza l’assicurata ha confermato i suoi precedenti scritti. In
particolare essa ha evidenziato la:
" … grossa difficoltà creata dall’esistenza di una sostanza immobiliare
che è tassata per fr. 208'388.-- secondo la tassazione applicabile del 2014. …
un terreno che solo nel 2010 è stato sblocca e messo in zona edificabile ciò
che ne ha comportato il netto aumento di valore. Questa sostanza impedisce ad
oggi di riuscire ad ottenere l’aiuto sociale della riduzione dei premi rispettivamente
le prestazioni complementari. Ritenuto che le rendite AVS, unica fonte di
reddito, ammontano a fr. 20'616.-- nel 2014. … La ricorrente evidenzia anche di
avere avuto di recentemente un’importante spese medico sanitaria per cure
dentarie per fr. 5'500.-- e sono rimasti a suo carico interamente. Il problema
del terreno in discussione, deriva dal fatto che non è possibile facilmente
ottenere un credito ipotecario teso al sostentamento proprio e quindi in
pratica la ricorrente si trova nell’obbligo di doverlo alienare. La Cassa
precisa che il decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per
l’applicazione delle riduzione dei premi del 2017 prevede per i proprietari di
sostanza immobiliare che il valore della tassazione registrato sia maggiorato
con la percentuale di adeguamento delle stime immobiliari di recente adozione
(DE del 15.11.2016). Nel caso di specie però la Cassa osserva come nulla muta
l’aumento dei valori di stima. In altri termini anche facendo riferimento al
valore di stima così come emerge dalla tassazione 2014 non vi è in applicazione
del calcolo, possibilità di concessione della revisione. La ricorrente accenna
alla possibilità di donare l’immobile al figlio o perlomeno parte della
sostanza e la Cassa rende attenta comunque la ricorrente al fatto che in caso
di donazione e quindi alienazione senza controprestazione, il valore
dell’immobile viene ripreso e ammortizzato con l’importo di fr. 10'000.-- annui
come prevedono le norme di legge. La rendita AVS, lo si ripete, l’unica fonte
di reddito.”
Non
sono state acquisite ulteriori prove.
in
diritto
In
ordine
1.La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove) per i motivi che si desumono dalla lettura delle considerazioni ai
punti di merito che seguono e per il descrittivo dei fatti che precede. Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG qui id
seguito) come a costante giurisprudenza del Tribunale Federale (si vedano in
particolare le STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2,
5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio
2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
In
un estemporaneo giudizio reso a 5 giudici (e, nonostante ciò non destinato alla
pubblicazione) dalla seconda Corte di diritto sociale del Tribunale federale in
data 9 settembre 2015 (STF 9C_807/2014) l’Alta Corte si è confrontata con la materia
annullando una decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni siccome emanata
a giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova prassi più
restrittiva. Tale sentenza del 2015 è stata criticata dalla dottrina (cfr. Ivano Ranzanici, La possibilità concessa
dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di
Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza
federale, in RtiD I – 2016, p. 307 e ss., in particolare ad 4.3.3 p. 328 e ss.)
siccome il TF si è scostato, senza argomentare e senza giustificare i
presupposti di un cambio di giurisprudenza (che devono ossequiare i principi
ribaditi da ultimo nella STF 2C_768/2014 del 31 agosto 2015) dalla precedente
prassi (in particolare dal caso sfociato nella STF 9C_211/2010). L’Alta Corte
non si è confrontata con tale suo precedente e non ha riesaminato il contenuto
delle contestazioni del ricorso sfociato nella sentenza del 2011 (come ricorda
la dottrina la Corte federale “… con la sua sentenza 31 agosto 2015 ... non
si è confrontata con la sentenza … 2011 che nemmeno cita …”). Con un successivo
giudizio della I Corte di diritto pubblico dell’11 novembre 2015 (STF 1C_569/2015)
il TF è poi tornato, implicitamente, sulla prassi precedente alla STF
9C_699/2014. Alla luce di quanto precede, e viste le motivazioni di merito
(cfr. Ranzanici, op. cit. n.
4.3.3.1., p. 328), questa Corte può emanare il suo giudizio monocraticamente.
nel
merito
Considerandi
2.
Nel
merito, come evocato in numerosi recenti giudizi (per tutti STCA 36.2015.80 del
15.
febbraio 2016 in re P.) va ricordato che, dal 2012, le norme della Legge
Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), che reggono la
riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie
(RIPAM, l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori che
dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una modifica sostanziale.
Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione
della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha
posto mano ad un nuovo sistema di distribuzione dei sussidi decisi dal Cantone,
conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più
efficace l’aiuto sociale, la precedente normativa aveva mostrato lacune e,
soprattutto, per ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale voluti
con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5
giugno 2000 (su questi aspetti Ivano
Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi
pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo,
2016, in particolare il capitolo 15, si veda anche il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante
il disegno di legge di modifica della LCAMal, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della
gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1). In particolare il
Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il Parlamento promulgando le
norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti
dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base
per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del
reddito disponibile, maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale.
D’altro canto l’esecutivo, prima, e il Parlamento, poi, hanno voluto
maggiormente considerare il contesto famigliare in cui l’assicurato vive,
passando da una valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie
(definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal)
all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le
nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema alla realtà sociale
e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa capacità, in specie
delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il
nuovo sistema adottato non tende però solo a evitare “gli effetti indesiderati”
del precedente ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta
assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del
premio medio di riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale
ponderata precedentemente ritenuta.
Il
Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la
LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ivano Ranzanici, op.cit., capitolo
6.1.43.4
n. 290 e capitolo 11.4.1. n. 499) ed è vincolato in particolare da
quanto impone l’art. 65 cpv. 1bis LAMal ( su questi aspetti: Ivano Ranzanici, op.cit., capitolo
11.7.4
n. 562 e capitolo 11.9.4. n. 576 e ss.) secondo cui, per i redditi medi
e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e
dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo di informazione
della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo
scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta infatti ai Cantoni
definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire
gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un
diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante
giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non
solo fissare la procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire
alla riduzione dei premi.
3.
Con
le norme di recente adozione uno degli intenti del legislatore è stato quello
di conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di
riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa
delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”,
nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente
sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi
maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con
l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche
nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza
fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato”
(Rapporto, loc. cit.).
Importante
è qui rilevare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge,
l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte
la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale
per certe fasce di assicurati.
4.
Il
Cantone accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico sanitarie (art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza
scritta accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte
degli assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari
all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli
assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio
inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è
richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è
versato dal 1 gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni
per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è
tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede quello
di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via ordinaria è
dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione della
richiesta.
Per la determinazione della
cerchia di assicurati da considerare (Ivano
Ranzanici, op.cit., capitolo 14.5.2. n. 699 e ss.) per il calcolo della
riduzione del premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento.
L'unità di riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a
livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli
minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi,
se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR
qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni,
purché senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi
registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del
fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.
Il
premio medio di riferimento (Ivano
Ranzanici, op.cit., capitolo 14.7. n. 721 e ss.), necessario alla
determinazione del diritto alla RIPAM, è costituito dalla media ponderata dei
premi riconosciuti come appena descritto e del numero degli assicurati iscritti
presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse
(art. 61 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio di Stato determina annualmente il premio
medio di riferimento per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla
LAMal.
Alla base del diritto alla
riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento (cfr. Ivano Ranzanici, op.cit., capitolo 14.8
n. 733 e ss., in particolare capitolo 14.8.2. n. 737 e ss.) che è dedotto dai
dati accertati fiscalmente riferiti al periodo di tassazione determinato per
ogni singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal).
La legge rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità
di accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati
relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza
viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel
suo annuale decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza
donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a
LCAMal). Per quest’ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che
emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto.
Il regolamento di applicazione della legge (RLCAM) 29 maggio 2012, all’art. 16,
prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il
periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano
considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati
nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto
sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è
ridotto annualmente di CHF 10'000.00 (su questi aspetti: Ivano Ranzanici, op.cit., capitolo 14.8.2.1.2.
n. 745).
L’art. 31 LCAMal definisce
il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma di tutti i redditi
dell’unità di riferimento secondo la LT, cui è aggiunto un quindicesimo della
sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale, contrariamente al diritto
previgente, non è più dedotta alcuna franchigia. Dall’importo così calcolato
sono ammesse specifiche deduzioni.
Il nuovo sistema prevede la
determinazione di limiti di reddito sotto ai quali è accordato l’importo
(normativo) massimo della prestazione sociale (art. 34 LCAMal), limiti che
dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di trattamento orizzontale,
perché tiene conto della reale situazione di reddito della famiglia, che
dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti” (Rapporto DSS pag.
31). Questo contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole
tipologie di differenziazione per l’importo massimo della prestazione.
Secondo le norme della
LCAMal in vigore sino a fine 2014 la parte del reddito che supera i limiti
superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale deve, per
volontà esplicita del legislatore, essere messa a contribuzione del pagamento
dei premi. In questa costellazione (superamento del limite di reddito per
l’ottenimento del massimo della prestazione sociale) l’impor-to della RIPAM
diminuisce in maniera graduale e proporzionata a dipendenza dell’incremento del
reddito da computare. In altri termini la riduzione del premio si contrae man
mano che il surplus di reddito aumenta. Le norme in vigore dal 2012 al 2014
compreso prevedevano percentuali di riduzione che variavano a seconda della
tipologia dell’unità di riferimento. L’art. 36a LCAMal fissava le seguenti
percentuali: 8% (persone sole con figli), 13% (persone coniugate con figli),
20% (persone sole senza figli) e 22% persone coniugate con figli.
Con le modifiche aventi
effetti dalla RIPAM 2015 (Ivano Ranzanici,
op.cit., capitolo 15.2.2. n. 931 e ss.) il legislatore ha introdotto il nuovo
concetto di reddito disponibile massimo. Per tale norma la riduzione dei premi
è accordata sino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo che, per
le UR senza figli, è definito con la formula di calcolo (ermetica) seguente:
RDM = costante del 3,4 x 50% del limite di
fabbisogno Laps senza computo della pigione
Se
dell'UR fanno parte dei figli la formula diviene ancor più complessa per cui:
RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x
50.
% del limite di fabbisogno Lpas senza computo della pigione.
Le due formule adottate dal
legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento ai valori ritenuti
all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono due valori costanti
del 3.4 e del 3,9.
Nel corso
dei lavori preparatori (Messaggio
6982.
del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della Legge cantonale di
applicazione della LAMal del 26 giugno 1997), l’esecutivo cantonale ha inserito
nella legge un “limite esplicito … (che) non dipende dai PMR …
L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non far aumentare o
quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei redditi alti, a
dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM interessa ovviamente
le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione equivale a prevedere
dei criteri di esclusione … per queste situazioni reddituali” (p. 13).
Posto il
principio di fissare un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la
volontà di sostenere maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari
approfondimenti d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover
considerare maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali
e biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli” (Messaggio citato, p. 13).
Da
queste considerazioni è nata la scelta di proporre due formule di calcolo diverse
e due differenti parametri per determinare il RDM, a dipendenza della presenza
di figli. Sono quindi state proposte una costante del 3.4 per le persone sole e
le coppie senza figli computabili, e del 3.9 per in caso di presenza di figli.
Sempre nel suo messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione
dei premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è
calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il
multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.
Per
la determinazione della costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p. 14
e 15) specifiche tabelle di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato
come il “valore delle costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è
il valore della costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza,
diminuisce anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella consegnata
nel Messaggio illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di
unità di riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il
3.
novembre 2014) ed il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei
redditi massimi, più accentuata per le coppie e le famiglie monoparentali.
In
sostanza le costanti scelte dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è
abilitato a determinare per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c
LCAMal, sono il frutto di una valutazione operata dal legislatore e che ha
considerato redditi e composizione dell’UR, per determinare importi massimi al
di sopra dei quali la riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori)
rispetto al passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto
sociale non solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.
5.
Come
anticipato per stabilire il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM
dell’UR si deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata
in base ai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito lordo riportato
dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione
determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte della sostanza
computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.
L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui
l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali
necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di
principio, necessario all’amministrazione acquisire ulteriori informazioni
dall’assicu-rato medesimo o tramite terzi.
Il RDS è stato fissato
considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per
quanto attiene i redditi computabili che per quel che riguarda le spese ammesse
in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle
operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM.
Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito disponibile
di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli assicurati”,
ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente dalla sua fonte,
ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va
aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza netta secondo la LT,
senza imputazione di franchigia alcuna; sugli aspetti relativi alla sostanza si
veda: Ivano Ranzanici, op.cit.,
capitolo 14.8.3.3. n. 775 e ss.).
L’amministrazione è tenuta a
considerare il reddito da attività, principale rispettivamente accessoria, che
sia svolta in maniera dipendente e/o indipendente, quello della sostanza
(mobiliare od immobiliare), comprensivo quindi del reddito locativo proprio,
dei canoni di locazione (oggi non più distinguibili a livello di decisione di
tassazione), degli interessi su titoli od azioni, ed ogni altro simile che la
Legge Tributaria comprenda tra quelli imponibili. Si tratta inoltre delle
indennità e rendite delle assicurazioni sociali o private (rendite AVS o AI
rispettivamente LAINF o versate da un assicuratore malattia, ed ancora i
versamenti di assicuratori privati), nonché dei redditi di altra fonte
considerati dall’autorità fiscale. Non fanno parte della determinazione del
reddito, secondo il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa,
redditi di complemento del fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente:
assegni integrativi e di prima infanzia, borse di studio, prestazioni
complementari all’AVS ed all’AI, prestazioni assistenziali ed assegni di grande
invalido, e ciò alla luce della particolare natura di questi redditi. Si
tratta, infatti, di trasferimenti che coprono spese supplementari
rispettivamente prestazioni Laps successive nell’ordine di priorità dei
versamenti alla riduzione dei premi ed ancora di trasferimenti (le PC) a favore
di persone che non sono toccate dalla riforma del sistema di determinazione e
quantificazione della riduzione dei premi dell’assi-curazione obbligatoria
delle cure medico sanitarie (Messaggio,
op. cit., pag. 16 in initio).
Dai
lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima
ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo determinato
dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS (su questi
aspetti si faccia riferimento a Ivano
Ranzanici, op.cit., capitolo 14.8.2.1. n. 738 e ss., in particolare il
capitolo 14.8.2.1.2. n. 742 e ss.). Va sin d’ora osservato che, come rammentato
nelle STCA 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011,
36.2011.32
del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4
febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di
tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le
prime come: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione
fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle
comunicazioni delle autorità di tassazione. E' possibile scostarsi da una
tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti
e debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi
diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali". Salvo casi eccezionali, che ancora le norme
del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più
estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal)
ove viene eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di
tassazione, sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale delle
Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal
Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.
6.
Dall’importo del reddito
complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente
riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e
completa sia quali deduzioni siano possibili (su questi aspetti: Ivano Ranzanici, op.cit., capitolo
14.8.3.4
n. 786 e ss.) e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi in
deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione della Gestione e delle
Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto DSS citato pag.
17). Il criterio discriminante sembra essere stato quello della necessità della
spesa e del suo vincolo. La legge annovera il premio di riferimento medio
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie determinato annualmente dal
Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i
contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, AINP e LPP), le
pensioni alimentari versate, le spese professionali (secondo la LT e fino ad un
massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per interessi passivi privati e aziendali
(secondo la LT e sino ad un importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese
quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture
complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per
franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal) od ancora per
l’invalidità, rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le
deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia
non possono essere considerate (per un complemento dell’esposizione si veda la
STCA 36.2015.80 citata, consid. 2.10, agli ultimi due capoversi)
7.
Con le modifiche della legge
apportate il 3 novembre 2014 dal Parlamento ed entrate in vigore il 1° gennaio
2015.
il calcolo dell'importo normativo della RIPAM 2015 (su questi aspetti si
faccia riferimento alla STCA 13 agosto 2015 inc. 36.2015.31 in re D.) è
determinato mediante una nuova formula che considera il reddito disponibile
massimo dell’art. 32a LCAMal.
L'art. 34 LCAMal ribadisce
che l'importo massimo normativo dei premi corrisponde alla somma dei premi medi
di riferimento per categoria d'assicurato, dell'UR. L'importo normativo della RIPAM,
dal 2015 è quindi determinato dalla seguente formulata:
[PMR
– (PMR x RD2)]
RDM2
e dipende dal
reddito disponibile massimo (RDM) definito all'art. 32a LCAMal cui si è
accennato nelle considerazioni precedenti. Le modifiche apportare alle norme a
contare dal 2015 hanno reso il sistema molto meno trasparente visto l’uso di
formule matematiche complesse.
8.
Per
completezza va rammentato ancora che per fissare l’importo della riduzione del
premio da riconoscere agli assicurati “di condizione economica modesta”
(art. 65 cpv. 1 LAMal) l’importo normativo della RIPAM va ulteriormente
moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento. L’art. 37 LCAMal
prevede che il coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone
deve finanziare dell’importo normativo del premio, determina di converso la
quota, basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico
dell’assicurato o dell’UR interessata (per maggiori specifiche si veda: Ivano Ranzanici, op.cit., capitolo
14.10.1
n. 864 e ss.).
Il coefficiente unico per il
2012.
del 73,5% è stato cambiato con effetto al 1 gennaio 2013. Con la modifica
il coefficiente del 73,5% è rimasto applicabile per “le unità
di riferimento con un reddito disponibile inferiore o uguale alla metà del limite
di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5
giugno 2000“ mentre un coefficiente del 70% è stato
previsto negli altri casi.
A contare dal
2015.
il legislatore, in uno con i cambiamenti cui si è accennato, ha voluto
portare un'ulteriore modifica all’art. 37 LCAMal fissando il coefficiente cantonale
di finanziamento definitivamente al 73,5% dell'importo normativo della RIPAM.
9.
La
somma che scaturisce quindi dall’applicazione di questa percentuale di partecipazione
finanziaria del cantone alla riduzione del premio normativa calcolata alla luce
della situazione dell’assicurato o meglio dell’UR interessata, costituisce
l’importo della RIPAM che è comunicata dall’amministrazione direttamente agli
istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza quando l’importo del
sussidio era comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la
nuova polizza, alla parte richiedente l’aiuto sociale.
10.
Va ancora ricordato qui che,
per l'anno 2017, l'esecutivo cantonale ha fissato i parametri della
RIPAM mediante DE dell'15 novembre 2016, nel seguente modo:
a) periodo fiscale
per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni
dell’imposta cantonale per l’anno 2014.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 5’261.–
- giovani adulti di età tra 18 e
25.
anni: CHF 4’826.–
- minorenni: CHF 1’134.–
c) costante per il calcolo del reddito
disponibile massimo:
- unità di riferimento senza
figli: 3.4
- unità di riferimento con figli:
3.9
d) per i
proprietari o usufruttuari di sostanza immobiliare, ai fini del calcolo del reddito
disponibile di riferimento ai sensi dell’art. 30 LCAMal, il valore della
sostanza immobiliare registrato nella tassazione di riferimento di ciascun
membro dell’unità di riferimento è maggiorato con la percentuale di adeguamento
prevista dall’Ufficio cantonale di stima.
11.
Va
ora esaminato se la Cassa ha accertato in maniera corretta il diritto alla RIPAM
spettante all’assicurata. Come visto nelle considerazioni precedenti la formula
applicata per accertare il reddito massimo che consente la riduzione del premio
è data dalla moltiplicazione della costante (nel caso dell’assicurata senza
figli a carico minorenni o in formazione) di 3,4 per il 50% del limite Laps
definito secondo le dimensioni dell’unità di riferimento (qui l’assicurata da
sola). Ne discende che in concreto tale limite di reddito è di:
3,4 x 17'441 x 50% = 29'649,70
12.
Occorre
allora verificare se il reddito disponibile dell’assicurata sia effettivamente
superiore a tale limite come ritiene la Cassa.
Dalla
tassazione applicabile emerge un reddito complessivo derivante da rendite AVS
di CHF 24'399. A questo reddito si somma 1/15 della sostanza netta prima delle
deduzioni sociali.
In
concreto è qui ritenuto un importo della sostanza di CHF 208'458 (ossia senza
la maggiorazione dell’importo derivato dall’aumento delle stime immobiliari di
recente attuazione). Non occorre esaminare la (dubbia) legalità della
maggiorazione della sostanza immobiliare ritenuta nella decisione della Cassa e
prevista dal DE riportato per esteso in precedenza (consid. 10), maggiorazione
derivata dall’aumento delle stime proposta con il Messaggio 7184 relativo al
pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali (si veda pagina
46.
capitolo 7.2.15), decisa ed eseguita quindi in periodo successivo alla
tassazione in esame (2014), che non ha coinvolto detta tassazione, non prevista
in una legge formale soggetta a referendum (ma contemplata come detto nel DE 15
novembre 2016) e ciò malgrado se ne accenni nel Messaggio 7184 relativo al
pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali, a pagina 21,
indicandone la competenza dell’esecutivo cantonale (cifra 5.2.17).
Si
noti che nel Messaggio citato è stata proposta la modifica dell’art. 32a cpv. 2
e 3 LCAMal ma non quella dell’art. 40 LCAMal per il quale l’esecutivo cantonale
determina annualmente: a) il periodo fiscale determinante per
l’acquisizione dei dati di base; b) i premi medi di riferimento; c) la costante
applicabile alle unità di riferimento con figli e alle unità di riferimento
senza figli e d) il coefficiente cantonale di finanziamento, ritenuto tuttavia
il parametro di cui all’art. 37. Il legislatore non ha invece incaricato
l’esecutivo di determinare la sostanza da ritenere o di fissare parametri
applicabili a sostanza (o reddito) previsti nella tassazione. Occorre ricordare
come l’assicurato non può, salvo situazioni d’eccezione, rimettere in
discussione la tassazione dinanzi al giudice delle assicurazioni sociali o
all’amministrazione che decide sulla RIPAM. Giudice e amministrazione sono,
infatti, vincolati alla tassazione in base a giurisprudenza costante (e ripresa
più sopra per l’essenziale) che vuole che l’assicurato difenda i suoi diritti
anche in ottica di RIPAM nell’ambito della procedura di tassazione e, semmai,
si aggravi contro provvedimenti di tassazione che potrebbero essere lesivi di
suoi diritti in ambito di sussidi, dinanzi alle competenti autorità fiscali.
Così è possibile consentire all’esecutivo (e non in una legge formale)
determinare i parametri per la fissazione di sussidi ogni anno consentendo un
rinvio ad una decisione di tassazione (definitiva). In questa costellazione
l’assicurato contribuente ha infatti facoltà di esercitare pienamente, e con
cognizione di causa, il suo diritto di essere sentito ed esercitare più
generalmente i suoi diritti.
Il
reddito disponibile (l’art. 30 cpv. 1 LCAMal fa riferimento alla tassazione, di
“principio”, salva l’eccezione della non applicabilità delle tassazioni
per una modifica del reddito o delle condizioni personali o famigliari
dell’assicurato come prevede in particolare il cpv. 2 della medesima norma e il
RLCAMal), le deduzioni dallo stesso e l’importo della sostanza da ritenere è
sempre dedotto da una tassazione proprio per volontà del legislatore esplicita
e proprio per la ragione espressa di garanzia dei diritti dell’assicurato.
Modificare
il contenuto dell’art. 40 e dell’art. 30 cpv. 1 LCAMal (e quindi di una legge
formale adottata dal Parlamento cantonale) da parte dell’esecutivo, per mezzo
di un DE, e ciò in assenza di una base legale formale che lo permetta
esplicitamente contro cui sia possibile il lancio di un referendum, è di dubbia
conformità costituzionale, così come lo è l’applicazione di parametri fiscali sui
quali l’assicurato non ha avuto la possibilità di esprimersi consapevolmente
(su questi aspetti si veda STCA 36.2006.72 del 23 ottobre 2006 in re S. in cui
il TCA ha ricordato come, “per l’art. 51 della Costituzione della Repubblica
e Cantone del Ticino (Cost./Ti) stabilisce che <l’autorità in quanto non
riservata al popolo è esercitata dai tre poteri tra loro distinti e separati,
il Legislativo, l’Esecutivo e il Giudiziario>. Il principio della
separazione dei poteri costituisce un diritto costituzionale dei cittadini
(cfr. STF del 10 novembre 2005 nella causa X.,1P.441/2005; DTF 131 I 291
consid. 2.1; DTF 128 I 327 consid. 2.1 e riferimenti, consid. 1.3 inedito) L'art.
59.
cpv. 1 lett. c della Cost./Ti prevede che il Gran Consiglio "adotta,
modifica o respinge progetti di legge o di decreto legislativo". Secondo
l’art. 70 lett. b della Cost./Ti il Consiglio di Stato, "riservati i
diritti del popolo e del Gran Consiglio, cura l’esecuzione delle leggi federali
e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante
decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni". Allorché
devono pronunciarsi sulla legalità di un'ordinanza (o, come in concreto, di un
decreto esecutivo cantonale) emanata in forza di una delega del Parlamento, i
Tribunali, che esaminano di principio liberamente la questione, devono
stabilire in che modo le relative disposizioni vanno interpretate e se sono
conformi alla legge (STFA del 6 marzo 2006, K 121/01, consid. 4.2 pubblicata in
SVR 2006 KV Nr. 28). Nella misura in cui la delega legislativa è relativamente
imprecisa e, di conseguenza, attribuisce all’esecutivo un ampio potere di
apprezzamento, il Tribunale deve limitarsi ad esaminare se la normativa esecutiva
sconfini manifestamente dal quadro di competenze delegatele o se, per altri
motivi, è contraria alla legge o alla Costituzione. A questo proposito una
disposizione regolamentare viola gli art. 9 o 8 cpv. 1 Cost. federale quando
non si basa su motivi validi, è priva di senso o utilità, oppure opera
distinzioni giuridiche che non trovano giustificazione alcuna nella fattispecie
da disciplinare o, per contro, tralascia di operarne di necessarie, dando luogo
ad una parificazione inammissibile (cfr. SVR 2006 KV Nr. 28, consid. 4.2; DTF
128.
V 98 consid. 5a, 105 consid. 6a e riferimenti, STFA del 13 giugno 2003
nella causa N., E 1/00; DTF 117 V 180 consid. 3 a). Nell’ambito di questo
esame, il giudice non deve tuttavia sostituire il proprio apprezzamento a
quello dell’autorità da cui emana la regolamentazione in causa. Al contrario,
egli deve limitarsi a verificare che la disposizione litigiosa sia atta a
realizzare oggettivamente lo scopo che si prefigge la legge senza preoccuparsi,
in particolare, di sapere se essa costituisca il mezzo maggiormente appropriato
per il raggiungimento di tale scopo (SVR 2006 KV Nr. 28, DTF 131 II 166 consid.
2.
, DTF 131 V 14 consid. 3.4.1, DTF 130 V 473 consid.
6.
, DTF 130 I 32 consid. 2.2.1, DTF 129 II 164 consid. 2.3; DTF 129 V
271.
consid. 4.1.1).”, con implicito rimando al tenore dell’art. 73 Cost. Ti
secondo cui i Tribunali applicano le leggi nello svolgimento del potere
giudiziario che è loro riconosciuto, godono di indipendenza, e – per il cpv. 2
della norma – “non possono applicare norme cantonali che fossero contrarie
al diritto federale o alla Costituzione cantonale”).
Sia
come sia nel caso in esame, come detto, non si pone il problema a sapere se il
DE 15 novembre 2017 applicato dall’ammi-nistrazione sia o meno conforme alla
costituzione. In effetti, anche ritenendo i valori della sostanza così come esposti
nella decisione di tassazione senza la maggiorazione delle stime voluta
dall’esecutivo, il ricorso è da respingere. Dalla tassazione 2014 (allegata al
doc. 1) emerge infatti un reddito di CHF 24'399 derivante da rendite cui si
somma 1/15 della sostanza di CHF 208'455 ritenuta nella tassazione 2014 e
senza maggiorazione, ossia CHF 13'897, e da questi addendi va sottratto
l’importo del premio medio di riferimento ossia CHF 5'261 per un RD fissato a CHF
33'035, come evocato dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG nella
sua risposta di causa a pagina 6. Questo importo è superiore al reddito massimo
che consente la riduzione del premio di RI 1.
13.
Alla luce di quanto precede il
ricorso deve essere respinto, senza carico di tasse e spese e senza
attribuzione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2.Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato La
segretaria
Ivano Ranzanici Stefania
Cagni