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Decisione

36.2017.43

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 luglio 2017Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1 domiciliata a __________, nubile, pensionata, assicurata presso __________,

ha chiesto il 25 novembre 2016, la riduzione del premio dell’assicurazione

contro le malattie per il 2017 potendo contare, quale entrata finanziaria,

unicamente sulla rendita AVS (doc. 1). L’assicurata ha annesso alla sua

richiesta la tassazione 2014 da cui emerge un totale dei redditi conseguiti

nell’anno di computo di CHF 24'399 e una sostanza totale di oltre CHF 208'000.

Alla luce di queste evidenze la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG

Servizio prestazioni ha negato, con decisione del 2 gennaio 2017, il diritto

alla riduzione del premio (doc. 2) ciò che l’assicurata ha contestato il 17

gennaio 2017 (doc. 3) alla luce delle importanti spese cui deve fare fronte (in

particolare spese per il dentista). La Cassa, il 19 gennaio 2017, a fronte

delle contestazioni dell’assicura-ta ha comunicato alla stessa le ragioni che

l’hanno condotta a respingere la richiesta di aiuto sociale (doc. 4).

B. Le

spiegazioni ottenute dall’amministrazione non sono state condivise

dall’assicurata che, il 2 febbraio 2017 (doc. 5), ha ribadito il suo diritto a

vedersi ridurre i premi dell’assicurazione malattia alla luce della sua reale

situazione economica. Nel suo gravame la signora RI 1 ha affermato che le

limitate entrate a disposizione non sono sufficienti a fronte delle spese

vincolate. Essa ha inoltre sostenuto che la quota parte della sostanza la

penalizza, in particolare un terreno, ricevuto da suo padre e appartenente alla

famiglia da innumerevoli anni, che era inserito in zona verde sino al 2010 e,

successivamente, è stato inserito in zona edificabile ha acquisito un valore –

senza fornire reddito alcuno – tale da indurre la Cassa a respingere la sua

richiesta di aiuto.

La Cassa

Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha acquisito informazioni sulla

composizione della sostanza, raccolte in una nota interna (doc. 6) il 21 aprile

2017. Dalle stesse emerge che l’assicurata è proprietaria del mappale __________

di __________ che ha un valore di stima di CHF 136'789, del mappale __________

del valore di CHF 70’2192, del mappale __________ di CHF 1339, del fondo __________

di CHF 2 e del mappale __________ di CHF 66. Nelle sua annotazioni la Cassa ha

inserito non solo i valori ritenuti nella tassazione di riferimento (2014) ma

ha parallelamente annotato i valori della sostanza immobiliare aumentati in

conseguenza all’aggiornamento delle stime recentemente adottato (si tralasciano

qui i valori aggiornati alla luce della loro ininfluenza nel caso concreto).

Nella sua annotazione la Cassa ha considerato la quota parte della sostanza da

computare nel reddito in CHF 16'326 (ritenuti i valori maggiorati dall’aumento

delle stime), in realtà i valori della sostanza fiscale della tassazione 2014

da ritenere assommano a CHF 13'892,55.

C. Con

decisione formale del 28 aprile 2017, emanata su reclamo (doc. 7),

l’amministrazione ha confermato il proprio provvedimento, ricordando come

l’unità di riferimento interessata sia composta dalla sola ricorrente,

riprendendo i redditi e la sostanza della tassazione applicabile, deducendo dai

redditi, per definire il reddito disponibile, unicamente i premi

dell’assicurazione malattia (cifrati in CHF 5'261). In sostanza la Cassa,

considerando i valori della sostanza maggiorati dall’aumento delle stime

immobiliari, ha ritenuto un RD (reddito disponibile) di CHF 35'464. Applicando

la formula di calcolo prevista dalla legge (ossia: costante di 3,4 x 50% del

reddito limite Laps) l’amministrazione ha definito il reddito disponibile

massimo che consente la riduzione del premio in CHF 29'649,70, ossia una cifra

inferiore al reddito disponibile. La Cassa ha quindi nuovamente negato l’aiuto

sociale.

D. Mediante

scritto del 15 maggio 2017 (doc. 8) la signora RI 1 ha contestato il provvedimento

ribadendo il contenuto del suo precedente reclamo e confermando le difficoltà

economiche in cui essa versa. Con ricorso del 30 maggio 2017 diretto al Tribunale

cantonale delle Assicurazioni RI 1 ha sottoposto il caso all’esame di questa

Corte ribadendo il suo buon diritto al sussidio alla luce delle sue reali condizioni

economiche (doc. I).

E. L’atto

è stato trasmesso all’amministrazione per la formulazione della risposta di

causa il 1 giugno 2017 (doc. II) ciò che l’ammini-strazione ha fatto il

successivo 19 giugno 2017 (doc. III) ribadendo la correttezza del proprio

provvedimento con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in

corso di motivazione. Nelle sue conclusioni la Cassa evidenzia come, anche se

si considerasse la sostanza emergente dalla tassazione applicabile e non la

sostanza maggiorata dall’aumento delle stime a seguito di loro aggiornamento,

la domanda di riduzione andrebbe respinta siccome il calcolo comporterebbe un

reddito disponibile di CHF 33'035 comunque superiore al limite per ottenere

l’aiuto sociale (fissato a CHF 29'649,70). All’assicurata è stata offerta la

possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’acquisizione di nuove

prove (doc. IV del 20 giugno 2017) ed il giorno successivo il giudice delegato

ha convocato le parti per un’udienza di discussione fissata per l’11 luglio

2017.

In

occasione dell’udienza l’assicurata ha confermato i suoi precedenti scritti. In

particolare essa ha evidenziato la:

" … grossa difficoltà creata dall’esistenza di una sostanza immobiliare

che è tassata per fr. 208'388.-- secondo la tassazione applicabile del 2014. …

un terreno che solo nel 2010 è stato sblocca e messo in zona edificabile ciò

che ne ha comportato il netto aumento di valore. Questa sostanza impedisce ad

oggi di riuscire ad ottenere l’aiuto sociale della riduzione dei premi rispettivamente

le prestazioni complementari. Ritenuto che le rendite AVS, unica fonte di

reddito, ammontano a fr. 20'616.-- nel 2014. … La ricorrente evidenzia anche di

avere avuto di recentemente un’importante spese medico sanitaria per cure

dentarie per fr. 5'500.-- e sono rimasti a suo carico interamente. Il problema

del terreno in discussione, deriva dal fatto che non è possibile facilmente

ottenere un credito ipotecario teso al sostentamento proprio e quindi in

pratica la ricorrente si trova nell’obbligo di doverlo alienare. La Cassa

precisa che il decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per

l’applicazione delle riduzione dei premi del 2017 prevede per i proprietari di

sostanza immobiliare che il valore della tassazione registrato sia maggiorato

con la percentuale di adeguamento delle stime immobiliari di recente adozione

(DE del 15.11.2016). Nel caso di specie però la Cassa osserva come nulla muta

l’aumento dei valori di stima. In altri termini anche facendo riferimento al

valore di stima così come emerge dalla tassazione 2014 non vi è in applicazione

del calcolo, possibilità di concessione della revisione. La ricorrente accenna

alla possibilità di donare l’immobile al figlio o perlomeno parte della

sostanza e la Cassa rende attenta comunque la ricorrente al fatto che in caso

di donazione e quindi alienazione senza controprestazione, il valore

dell’immobile viene ripreso e ammortizzato con l’importo di fr. 10'000.-- annui

come prevedono le norme di legge. La rendita AVS, lo si ripete, l’unica fonte

di reddito.”

Non

sono state acquisite ulteriori prove.

in

diritto

In

ordine

1.La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove) per i motivi che si desumono dalla lettura delle considerazioni ai

punti di merito che seguono e per il descrittivo dei fatti che precede. Il TCA

può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG qui id

seguito) come a costante giurisprudenza del Tribunale Federale (si vedano in

particolare le STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2,

5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio

2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

In

un estemporaneo giudizio reso a 5 giudici (e, nonostante ciò non destinato alla

pubblicazione) dalla seconda Corte di diritto sociale del Tribunale federale in

data 9 settembre 2015 (STF 9C_807/2014) l’Alta Corte si è confrontata con la materia

annullando una decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni siccome emanata

a giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova prassi più

restrittiva. Tale sentenza del 2015 è stata criticata dalla dottrina (cfr. Ivano Ranzanici, La possibilità concessa

dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RtiD I – 2016, p. 307 e ss., in particolare ad 4.3.3 p. 328 e ss.)

siccome il TF si è scostato, senza argomentare e senza giustificare i

presupposti di un cambio di giurisprudenza (che devono ossequiare i principi

ribaditi da ultimo nella STF 2C_768/2014 del 31 agosto 2015) dalla precedente

prassi (in particolare dal caso sfociato nella STF 9C_211/2010). L’Alta Corte

non si è confrontata con tale suo precedente e non ha riesaminato il contenuto

delle contestazioni del ricorso sfociato nella sentenza del 2011 (come ricorda

la dottrina la Corte federale “… con la sua sentenza 31 agosto 2015 ... non

si è confrontata con la sentenza … 2011 che nemmeno cita …”). Con un successivo

giudizio della I Corte di diritto pubblico dell’11 novembre 2015 (STF 1C_569/2015)

il TF è poi tornato, implicitamente, sulla prassi precedente alla STF

9C_699/2014. Alla luce di quanto precede, e viste le motivazioni di merito

(cfr. Ranzanici, op. cit. n.

4.3.3.1., p. 328), questa Corte può emanare il suo giudizio monocraticamente.

nel

merito

Considerandi

2.

Nel

merito, come evocato in numerosi recenti giudizi (per tutti STCA 36.2015.80 del

15.

febbraio 2016 in re P.) va ricordato che, dal 2012, le norme della Legge

Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), che reggono la

riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie

(RIPAM, l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori che

dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una modifica sostanziale.

Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione

della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha

posto mano ad un nuovo sistema di distribuzione dei sussidi decisi dal Cantone,

conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più

efficace l’aiuto sociale, la precedente normativa aveva mostrato lacune e,

soprattutto, per ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale voluti

con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5

giugno 2000 (su questi aspetti Ivano

Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi

pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo,

2016, in particolare il capitolo 15, si veda anche il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante

il disegno di legge di modifica della LCAMal, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della

gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1). In particolare il

Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il Parlamento promulgando le

norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti

dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base

per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del

reddito disponibile, maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale.

D’altro canto l’esecutivo, prima, e il Parlamento, poi, hanno voluto

maggiormente considerare il contesto famigliare in cui l’assicurato vive,

passando da una valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie

(definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal)

all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

Le

nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema alla realtà sociale

e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa capacità, in specie

delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il

nuovo sistema adottato non tende però solo a evitare “gli effetti indesiderati”

del precedente ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta

assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del

premio medio di riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale

ponderata precedentemente ritenuta.

Il

Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la

LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ivano Ranzanici, op.cit., capitolo

6.1.43.4

n. 290 e capitolo 11.4.1. n. 499) ed è vincolato in particolare da

quanto impone l’art. 65 cpv. 1bis LAMal ( su questi aspetti: Ivano Ranzanici, op.cit., capitolo

11.7.4

n. 562 e capitolo 11.9.4. n. 576 e ss.) secondo cui, per i redditi medi

e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e

dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo di informazione

della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo

scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta infatti ai Cantoni

definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire

gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un

diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante

giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non

solo fissare la procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire

alla riduzione dei premi.

3.

Con

le norme di recente adozione uno degli intenti del legislatore è stato quello

di conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di

riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa

delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”,

nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente

sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi

maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con

l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche

nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza

fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato”

(Rapporto, loc. cit.).

Importante

è qui rilevare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge,

l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte

la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale

per certe fasce di assicurati.

4.

Il

Cantone accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico sanitarie (art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza

scritta accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte

degli assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari

all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli

assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio

inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è

richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è

versato dal 1 gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni

per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è

tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede quello

di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via ordinaria è

dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione della

richiesta.

Per la determinazione della

cerchia di assicurati da considerare (Ivano

Ranzanici, op.cit., capitolo 14.5.2. n. 699 e ss.) per il calcolo della

riduzione del premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento.

L'unità di riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a

livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli

minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi,

se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR

qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni,

purché senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi

registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del

fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.

Il

premio medio di riferimento (Ivano

Ranzanici, op.cit., capitolo 14.7. n. 721 e ss.), necessario alla

determinazione del diritto alla RIPAM, è costituito dalla media ponderata dei

premi riconosciuti come appena descritto e del numero degli assicurati iscritti

presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse

(art. 61 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio di Stato determina annualmente il premio

medio di riferimento per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla

LAMal.

Alla base del diritto alla

riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento (cfr. Ivano Ranzanici, op.cit., capitolo 14.8

n. 733 e ss., in particolare capitolo 14.8.2. n. 737 e ss.) che è dedotto dai

dati accertati fiscalmente riferiti al periodo di tassazione determinato per

ogni singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal).

La legge rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità

di accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati

relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza

viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel

suo annuale decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza

donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a

LCAMal). Per quest’ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che

emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto.

Il regolamento di applicazione della legge (RLCAM) 29 maggio 2012, all’art. 16,

prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il

periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano

considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati

nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto

sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è

ridotto annualmente di CHF 10'000.00 (su questi aspetti: Ivano Ranzanici, op.cit., capitolo 14.8.2.1.2.

n. 745).

L’art. 31 LCAMal definisce

il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma di tutti i redditi

dell’unità di riferimento secondo la LT, cui è aggiunto un quindicesimo della

sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale, contrariamente al diritto

previgente, non è più dedotta alcuna franchigia. Dall’importo così calcolato

sono ammesse specifiche deduzioni.

Il nuovo sistema prevede la

determinazione di limiti di reddito sotto ai quali è accordato l’importo

(normativo) massimo della prestazione sociale (art. 34 LCAMal), limiti che

dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di trattamento orizzontale,

perché tiene conto della reale situazione di reddito della famiglia, che

dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti” (Rapporto DSS pag.

31). Questo contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole

tipologie di differenziazione per l’importo massimo della prestazione.

Secondo le norme della

LCAMal in vigore sino a fine 2014 la parte del reddito che supera i limiti

superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale deve, per

volontà esplicita del legislatore, essere messa a contribuzione del pagamento

dei premi. In questa costellazione (superamento del limite di reddito per

l’ottenimento del massimo della prestazione sociale) l’impor-to della RIPAM

diminuisce in maniera graduale e proporzionata a dipendenza dell’incremento del

reddito da computare. In altri termini la riduzione del premio si contrae man

mano che il surplus di reddito aumenta. Le norme in vigore dal 2012 al 2014

compreso prevedevano percentuali di riduzione che variavano a seconda della

tipologia dell’unità di riferimento. L’art. 36a LCAMal fissava le seguenti

percentuali: 8% (persone sole con figli), 13% (persone coniugate con figli),

20% (persone sole senza figli) e 22% persone coniugate con figli.

Con le modifiche aventi

effetti dalla RIPAM 2015 (Ivano Ranzanici,

op.cit., capitolo 15.2.2. n. 931 e ss.) il legislatore ha introdotto il nuovo

concetto di reddito disponibile massimo. Per tale norma la riduzione dei premi

è accordata sino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo che, per

le UR senza figli, è definito con la formula di calcolo (ermetica) seguente:

RDM = costante del 3,4 x 50% del limite di

fabbisogno Laps senza computo della pigione

Se

dell'UR fanno parte dei figli la formula diviene ancor più complessa per cui:

RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x

50.

% del limite di fabbisogno Lpas senza computo della pigione.

Le due formule adottate dal

legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento ai valori ritenuti

all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono due valori costanti

del 3.4 e del 3,9.

Nel corso

dei lavori preparatori (Messaggio

6982.

del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della Legge cantonale di

applicazione della LAMal del 26 giugno 1997), l’esecutivo cantonale ha inserito

nella legge un “limite esplicito … (che) non dipende dai PMR …

L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non far aumentare o

quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei redditi alti, a

dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM interessa ovviamente

le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione equivale a prevedere

dei criteri di esclusione … per queste situazioni reddituali” (p. 13).

Posto il

principio di fissare un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la

volontà di sostenere maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari

approfondimenti d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover

considerare maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali

e biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli” (Messaggio citato, p. 13).

Da

queste considerazioni è nata la scelta di proporre due formule di calcolo diverse

e due differenti parametri per determinare il RDM, a dipendenza della presenza

di figli. Sono quindi state proposte una costante del 3.4 per le persone sole e

le coppie senza figli computabili, e del 3.9 per in caso di presenza di figli.

Sempre nel suo messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione

dei premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è

calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il

multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.

Per

la determinazione della costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p. 14

e 15) specifiche tabelle di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato

come il “valore delle costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è

il valore della costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza,

diminuisce anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella consegnata

nel Messaggio illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di

unità di riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il

3.

novembre 2014) ed il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei

redditi massimi, più accentuata per le coppie e le famiglie monoparentali.

In

sostanza le costanti scelte dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è

abilitato a determinare per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c

LCAMal, sono il frutto di una valutazione operata dal legislatore e che ha

considerato redditi e composizione dell’UR, per determinare importi massimi al

di sopra dei quali la riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori)

rispetto al passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto

sociale non solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.

5.

Come

anticipato per stabilire il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM

dell’UR si deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata

in base ai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito lordo riportato

dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione

determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte della sostanza

computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.

L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui

l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali

necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di

principio, necessario all’amministrazione acquisire ulteriori informazioni

dall’assicu-rato medesimo o tramite terzi.

Il RDS è stato fissato

considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per

quanto attiene i redditi computabili che per quel che riguarda le spese ammesse

in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle

operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM.

Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito disponibile

di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli assicurati”,

ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente dalla sua fonte,

ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va

aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza netta secondo la LT,

senza imputazione di franchigia alcuna; sugli aspetti relativi alla sostanza si

veda: Ivano Ranzanici, op.cit.,

capitolo 14.8.3.3. n. 775 e ss.).

L’amministrazione è tenuta a

considerare il reddito da attività, principale rispettivamente accessoria, che

sia svolta in maniera dipendente e/o indipendente, quello della sostanza

(mobiliare od immobiliare), comprensivo quindi del reddito locativo proprio,

dei canoni di locazione (oggi non più distinguibili a livello di decisione di

tassazione), degli interessi su titoli od azioni, ed ogni altro simile che la

Legge Tributaria comprenda tra quelli imponibili. Si tratta inoltre delle

indennità e rendite delle assicurazioni sociali o private (rendite AVS o AI

rispettivamente LAINF o versate da un assicuratore malattia, ed ancora i

versamenti di assicuratori privati), nonché dei redditi di altra fonte

considerati dall’autorità fiscale. Non fanno parte della determinazione del

reddito, secondo il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa,

redditi di complemento del fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente:

assegni integrativi e di prima infanzia, borse di studio, prestazioni

complementari all’AVS ed all’AI, prestazioni assistenziali ed assegni di grande

invalido, e ciò alla luce della particolare natura di questi redditi. Si

tratta, infatti, di trasferimenti che coprono spese supplementari

rispettivamente prestazioni Laps successive nell’ordine di priorità dei

versamenti alla riduzione dei premi ed ancora di trasferimenti (le PC) a favore

di persone che non sono toccate dalla riforma del sistema di determinazione e

quantificazione della riduzione dei premi dell’assi-curazione obbligatoria

delle cure medico sanitarie (Messaggio,

op. cit., pag. 16 in initio).

Dai

lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima

ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo determinato

dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS (su questi

aspetti si faccia riferimento a Ivano

Ranzanici, op.cit., capitolo 14.8.2.1. n. 738 e ss., in particolare il

capitolo 14.8.2.1.2. n. 742 e ss.). Va sin d’ora osservato che, come rammentato

nelle STCA 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011,

36.2011.32

del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4

febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di

tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le

prime come: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione

fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle

comunicazioni delle autorità di tassazione. E' possibile scostarsi da una

tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti

e debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi

diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali". Salvo casi eccezionali, che ancora le norme

del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più

estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal)

ove viene eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di

tassazione, sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale delle

Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal

Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.

6.

Dall’importo del reddito

complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente

riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e

completa sia quali deduzioni siano possibili (su questi aspetti: Ivano Ranzanici, op.cit., capitolo

14.8.3.4

n. 786 e ss.) e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi in

deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione della Gestione e delle

Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto DSS citato pag.

17). Il criterio discriminante sembra essere stato quello della necessità della

spesa e del suo vincolo. La legge annovera il premio di riferimento medio

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie determinato annualmente dal

Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i

contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, AINP e LPP), le

pensioni alimentari versate, le spese professionali (secondo la LT e fino ad un

massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per interessi passivi privati e aziendali

(secondo la LT e sino ad un importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese

quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture

complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per

franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal) od ancora per

l’invalidità, rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le

deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia

non possono essere considerate (per un complemento dell’esposizione si veda la

STCA 36.2015.80 citata, consid. 2.10, agli ultimi due capoversi)

7.

Con le modifiche della legge

apportate il 3 novembre 2014 dal Parlamento ed entrate in vigore il 1° gennaio

2015.

il calcolo dell'importo normativo della RIPAM 2015 (su questi aspetti si

faccia riferimento alla STCA 13 agosto 2015 inc. 36.2015.31 in re D.) è

determinato mediante una nuova formula che considera il reddito disponibile

massimo dell’art. 32a LCAMal.

L'art. 34 LCAMal ribadisce

che l'importo massimo normativo dei premi corrisponde alla somma dei premi medi

di riferimento per categoria d'assicurato, dell'UR. L'importo normativo della RIPAM,

dal 2015 è quindi determinato dalla seguente formulata:

[PMR

– (PMR x RD2)]

RDM2

e dipende dal

reddito disponibile massimo (RDM) definito all'art. 32a LCAMal cui si è

accennato nelle considerazioni precedenti. Le modifiche apportare alle norme a

contare dal 2015 hanno reso il sistema molto meno trasparente visto l’uso di

formule matematiche complesse.

8.

Per

completezza va rammentato ancora che per fissare l’importo della riduzione del

premio da riconoscere agli assicurati “di condizione economica modesta”

(art. 65 cpv. 1 LAMal) l’importo normativo della RIPAM va ulteriormente

moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento. L’art. 37 LCAMal

prevede che il coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone

deve finanziare dell’importo normativo del premio, determina di converso la

quota, basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico

dell’assicurato o dell’UR interessata (per maggiori specifiche si veda: Ivano Ranzanici, op.cit., capitolo

14.10.1

n. 864 e ss.).

Il coefficiente unico per il

2012.

del 73,5% è stato cambiato con effetto al 1 gennaio 2013. Con la modifica

il coefficiente del 73,5% è rimasto applicabile per “le unità

di riferimento con un reddito disponibile inferiore o uguale alla metà del limite

di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5

giugno 2000“ mentre un coefficiente del 70% è stato

previsto negli altri casi.

A contare dal

2015.

il legislatore, in uno con i cambiamenti cui si è accennato, ha voluto

portare un'ulteriore modifica all’art. 37 LCAMal fissando il coefficiente cantonale

di finanziamento definitivamente al 73,5% dell'importo normativo della RIPAM.

9.

La

somma che scaturisce quindi dall’applicazione di questa percentuale di partecipazione

finanziaria del cantone alla riduzione del premio normativa calcolata alla luce

della situazione dell’assicurato o meglio dell’UR interessata, costituisce

l’importo della RIPAM che è comunicata dall’amministrazione direttamente agli

istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza quando l’importo del

sussidio era comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la

nuova polizza, alla parte richiedente l’aiuto sociale.

10.

Va ancora ricordato qui che,

per l'anno 2017, l'esecutivo cantonale ha fissato i parametri della

RIPAM mediante DE dell'15 novembre 2016, nel seguente modo:

a) periodo fiscale

per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni

dell’imposta cantonale per l’anno 2014.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF 5’261.–

- giovani adulti di età tra 18 e

25.

anni: CHF 4’826.–

- minorenni: CHF 1’134.–

c) costante per il calcolo del reddito

disponibile massimo:

- unità di riferimento senza

figli: 3.4

- unità di riferimento con figli:

3.9

d) per i

proprietari o usufruttuari di sostanza immobiliare, ai fini del calcolo del reddito

disponibile di riferimento ai sensi dell’art. 30 LCAMal, il valore della

sostanza immobiliare registrato nella tassazione di riferimento di ciascun

membro dell’unità di riferimento è maggiorato con la percentuale di adeguamento

prevista dall’Ufficio cantonale di stima.

11.

Va

ora esaminato se la Cassa ha accertato in maniera corretta il diritto alla RIPAM

spettante all’assicurata. Come visto nelle considerazioni precedenti la formula

applicata per accertare il reddito massimo che consente la riduzione del premio

è data dalla moltiplicazione della costante (nel caso dell’assicurata senza

figli a carico minorenni o in formazione) di 3,4 per il 50% del limite Laps

definito secondo le dimensioni dell’unità di riferimento (qui l’assicurata da

sola). Ne discende che in concreto tale limite di reddito è di:

3,4 x 17'441 x 50% = 29'649,70

12.

Occorre

allora verificare se il reddito disponibile dell’assicurata sia effettivamente

superiore a tale limite come ritiene la Cassa.

Dalla

tassazione applicabile emerge un reddito complessivo derivante da rendite AVS

di CHF 24'399. A questo reddito si somma 1/15 della sostanza netta prima delle

deduzioni sociali.

In

concreto è qui ritenuto un importo della sostanza di CHF 208'458 (ossia senza

la maggiorazione dell’importo derivato dall’aumento delle stime immobiliari di

recente attuazione). Non occorre esaminare la (dubbia) legalità della

maggiorazione della sostanza immobiliare ritenuta nella decisione della Cassa e

prevista dal DE riportato per esteso in precedenza (consid. 10), maggiorazione

derivata dall’aumento delle stime proposta con il Messaggio 7184 relativo al

pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali (si veda pagina

46.

capitolo 7.2.15), decisa ed eseguita quindi in periodo successivo alla

tassazione in esame (2014), che non ha coinvolto detta tassazione, non prevista

in una legge formale soggetta a referendum (ma contemplata come detto nel DE 15

novembre 2016) e ciò malgrado se ne accenni nel Messaggio 7184 relativo al

pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali, a pagina 21,

indicandone la competenza dell’esecutivo cantonale (cifra 5.2.17).

Si

noti che nel Messaggio citato è stata proposta la modifica dell’art. 32a cpv. 2

e 3 LCAMal ma non quella dell’art. 40 LCAMal per il quale l’esecutivo cantonale

determina annualmente: a) il periodo fiscale determinante per

l’acquisizione dei dati di base; b) i premi medi di riferimento; c) la costante

applicabile alle unità di riferimento con figli e alle unità di riferimento

senza figli e d) il coefficiente cantonale di finanziamento, ritenuto tuttavia

il parametro di cui all’art. 37. Il legislatore non ha invece incaricato

l’esecutivo di determinare la sostanza da ritenere o di fissare parametri

applicabili a sostanza (o reddito) previsti nella tassazione. Occorre ricordare

come l’assicurato non può, salvo situazioni d’eccezione, rimettere in

discussione la tassazione dinanzi al giudice delle assicurazioni sociali o

all’amministrazione che decide sulla RIPAM. Giudice e amministrazione sono,

infatti, vincolati alla tassazione in base a giurisprudenza costante (e ripresa

più sopra per l’essenziale) che vuole che l’assicurato difenda i suoi diritti

anche in ottica di RIPAM nell’ambito della procedura di tassazione e, semmai,

si aggravi contro provvedimenti di tassazione che potrebbero essere lesivi di

suoi diritti in ambito di sussidi, dinanzi alle competenti autorità fiscali.

Così è possibile consentire all’esecutivo (e non in una legge formale)

determinare i parametri per la fissazione di sussidi ogni anno consentendo un

rinvio ad una decisione di tassazione (definitiva). In questa costellazione

l’assicurato contribuente ha infatti facoltà di esercitare pienamente, e con

cognizione di causa, il suo diritto di essere sentito ed esercitare più

generalmente i suoi diritti.

Il

reddito disponibile (l’art. 30 cpv. 1 LCAMal fa riferimento alla tassazione, di

“principio”, salva l’eccezione della non applicabilità delle tassazioni

per una modifica del reddito o delle condizioni personali o famigliari

dell’assicurato come prevede in particolare il cpv. 2 della medesima norma e il

RLCAMal), le deduzioni dallo stesso e l’importo della sostanza da ritenere è

sempre dedotto da una tassazione proprio per volontà del legislatore esplicita

e proprio per la ragione espressa di garanzia dei diritti dell’assicurato.

Modificare

il contenuto dell’art. 40 e dell’art. 30 cpv. 1 LCAMal (e quindi di una legge

formale adottata dal Parlamento cantonale) da parte dell’esecutivo, per mezzo

di un DE, e ciò in assenza di una base legale formale che lo permetta

esplicitamente contro cui sia possibile il lancio di un referendum, è di dubbia

conformità costituzionale, così come lo è l’applicazione di parametri fiscali sui

quali l’assicurato non ha avuto la possibilità di esprimersi consapevolmente

(su questi aspetti si veda STCA 36.2006.72 del 23 ottobre 2006 in re S. in cui

il TCA ha ricordato come, “per l’art. 51 della Costituzione della Repubblica

e Cantone del Ticino (Cost./Ti) stabilisce che <l’autorità in quanto non

riservata al popolo è esercitata dai tre poteri tra loro distinti e separati,

il Legislativo, l’Esecutivo e il Giudiziario>. Il principio della

separazione dei poteri costituisce un diritto costituzionale dei cittadini

(cfr. STF del 10 novembre 2005 nella causa X.,1P.441/2005; DTF 131 I 291

consid. 2.1; DTF 128 I 327 consid. 2.1 e riferimenti, consid. 1.3 inedito) L'art.

59.

cpv. 1 lett. c della Cost./Ti prevede che il Gran Consiglio "adotta,

modifica o respinge progetti di legge o di decreto legislativo". Secondo

l’art. 70 lett. b della Cost./Ti il Consiglio di Stato, "riservati i

diritti del popolo e del Gran Consiglio, cura l’esecuzione delle leggi federali

e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante

decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni". Allorché

devono pronunciarsi sulla legalità di un'ordinanza (o, come in concreto, di un

decreto esecutivo cantonale) emanata in forza di una delega del Parlamento, i

Tribunali, che esaminano di principio liberamente la questione, devono

stabilire in che modo le relative disposizioni vanno interpretate e se sono

conformi alla legge (STFA del 6 marzo 2006, K 121/01, consid. 4.2 pubblicata in

SVR 2006 KV Nr. 28). Nella misura in cui la delega legislativa è relativamente

imprecisa e, di conseguenza, attribuisce all’esecutivo un ampio potere di

apprezzamento, il Tribunale deve limitarsi ad esaminare se la normativa esecutiva

sconfini manifestamente dal quadro di competenze delegatele o se, per altri

motivi, è contraria alla legge o alla Costituzione. A questo proposito una

disposizione regolamentare viola gli art. 9 o 8 cpv. 1 Cost. federale quando

non si basa su motivi validi, è priva di senso o utilità, oppure opera

distinzioni giuridiche che non trovano giustificazione alcuna nella fattispecie

da disciplinare o, per contro, tralascia di operarne di necessarie, dando luogo

ad una parificazione inammissibile (cfr. SVR 2006 KV Nr. 28, consid. 4.2; DTF

128.

V 98 consid. 5a, 105 consid. 6a e riferimenti, STFA del 13 giugno 2003

nella causa N., E 1/00; DTF 117 V 180 consid. 3 a). Nell’ambito di questo

esame, il giudice non deve tuttavia sostituire il proprio apprezzamento a

quello dell’autorità da cui emana la regolamentazione in causa. Al contrario,

egli deve limitarsi a verificare che la disposizione litigiosa sia atta a

realizzare oggettivamente lo scopo che si prefigge la legge senza preoccuparsi,

in particolare, di sapere se essa costituisca il mezzo maggiormente appropriato

per il raggiungimento di tale scopo (SVR 2006 KV Nr. 28, DTF 131 II 166 consid.

2.

, DTF 131 V 14 consid. 3.4.1, DTF 130 V 473 consid.

6.

, DTF 130 I 32 consid. 2.2.1, DTF 129 II 164 consid. 2.3; DTF 129 V

271.

consid. 4.1.1).”, con implicito rimando al tenore dell’art. 73 Cost. Ti

secondo cui i Tribunali applicano le leggi nello svolgimento del potere

giudiziario che è loro riconosciuto, godono di indipendenza, e – per il cpv. 2

della norma – “non possono applicare norme cantonali che fossero contrarie

al diritto federale o alla Costituzione cantonale”).

Sia

come sia nel caso in esame, come detto, non si pone il problema a sapere se il

DE 15 novembre 2017 applicato dall’ammi-nistrazione sia o meno conforme alla

costituzione. In effetti, anche ritenendo i valori della sostanza così come esposti

nella decisione di tassazione senza la maggiorazione delle stime voluta

dall’esecutivo, il ricorso è da respingere. Dalla tassazione 2014 (allegata al

doc. 1) emerge infatti un reddito di CHF 24'399 derivante da rendite cui si

somma 1/15 della sostanza di CHF 208'455 ritenuta nella tassazione 2014 e

senza maggiorazione, ossia CHF 13'897, e da questi addendi va sottratto

l’importo del premio medio di riferimento ossia CHF 5'261 per un RD fissato a CHF

33'035, come evocato dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG nella

sua risposta di causa a pagina 6. Questo importo è superiore al reddito massimo

che consente la riduzione del premio di RI 1.

13.

Alla luce di quanto precede il

ricorso deve essere respinto, senza carico di tasse e spese e senza

attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2.Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato La

segretaria

Ivano Ranzanici Stefania

Cagni