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36.2017.48

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 novembre 2018Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

i differenti mezzi di prova, fra i quali figura la perizia. Il Tribunale

federale ha proceduto a un’interpretazione sistematica del Codice e in

particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso che la nozione di perizia

di cui all’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne unicamente la perizia

giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).

Una parte della dottrina considera che una perizia di parte deve

potere essere prodotta al Tribunale come un documento ai sensi dell’art. 168

cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg. CPC. Un’altra parte della dottrina, alla

quale si rifà il Tribunale federale, considera che una perizia di parte non è

un mezzo di prova. Questo parere dottrinale è fondato sulla volontà del legislatore

che ha rifiutato di considerare in maniera generale che una perizia di parte

costituisca un mezzo di prova in virtù dell’art. 168 cpv. 1 CPC e non soltanto

una perizia giusta l’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC (cfr. consid. 2.5.3).

Di conseguenza, la giurisprudenza resa in materia di diritto delle

assicurazioni sociali, quale la DTF 125 V 351, non vale quando il CPC

trova applicazione. È piuttosto la giurisprudenza resa in materia di diritto

privato che si applica, in virtù della quale la perizia di parte non ha

qualità di mezzo di prova, ma costituisce soltanto una semplice allegazione di

parte (DTF 140 III 24; DTF 132 III 83).

Le allegazioni che si fondano su una perizia di parte sono

generalmente considerate essere particolarmente motivate (substanziiert),

di modo che la controparte non può contestare in maniera generica (pauschale

Bestreitung) queste allegazioni, ma deve piuttosto precisare concretamente

quali sono gli elementi e i fatti che contesta. Come semplice allegazione la

perizia di parte può se del caso, insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze

processuali giusta l’art. 168 cpv. 1 CPC, dimostrare quanto asserito

dall’assicurato. In assenza di indizi in tal senso, se sufficientemente

contestata la perizia di parte si esaurisce invece in una mera allegazione per

nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).

Nella fattispecie analizzata dalla nostra Massima Istanza, il

Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia di parte come mezzo di prova e

soltanto fondandosi su questa perizia ha ritenuto quindi comprovato che il

ricorrente fosse abile al lavoro.

Di conseguenza, il giudizio cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1

CPC nella misura in cui ha ritenuto che la perizia di parte fosse un mezzo di

prova che permetteva di constatare la capacità di lavoro dell’interessato (cfr.

consid. 2.6).

Il ricorso dell’assicurato è quindi stato accolto su questo punto

e gli atti rinviati all’autorità di prima istanza per un nuovo apprezzamento

delle prove tenendo conto dei principi posti a proposito delle perizie di parte

(cfr. consid. 4 non pubblicato).

Va ancora evidenziato che con STF 4A_318/2016 del 3 agosto 2016 il

Tribunale federale, al considerando 3.2, ha ribadito che in caso di

presentazione di un referto medico, laddove si vuole contestarne il contenuto

occorre censurarlo in maniera specifica e qualificata, apportando elementi

oggettivi, non bastando una critica generica (“Dans le cas présent, l'intimée a produit l'expertise privée du Dr B.,

datée du 1er juillet 2015, comportant sept pages. Ce rapport détaillé permet de saisir le raisonnement

de l'expert, qui l'a amené à considérer que le recourant était en mesure de

travailler en tout cas dès le 23 juin 2015. Confronté à cette expertise privée,

le recourant s'est borné à la contester globalement par pli du 24 juillet 2015,

déclarant n'être pas d'accord. Il a certes annexé un rapport de deux pages du

Dr A., psychiatre qui le traite, lequel a nié une valeur probante suffisante au

rapport de l'expert privé B., faute d'objectivité et de neutralité de ce

dernier. Si le Dr A. relève des discordances entre le diagnostic posé par le Dr

B. (trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée), les plaintes

subjectives du recourant et la conclusion qu'il n'est pas incapable de

travailler, le premier ne discute pas précisément les allégations figurant dans

l'expertise privée. Autrement dit, la remise en cause des allégations

factuelles contenues dans cette expertise demandée par l'intimée ne font pas

l'objet d'une contestation motivée du recourant, comme l'exige la jurisprudence

susrappelée. De plus, le Dr A. ne s'est exprimé qu'après que son patient l'a

sollicité, puisque ce dernier a joint le rapport dudit psychiatre à sa

contestation globale du 24 juillet 2015. Dans de telles circonstances, les allégations

précises de l'expertise privée - contestées de manière globale - peuvent

apporter la preuve de leur véracité si elles sont appuyées par des indices

objectifs. Or, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a estimé,

dans sa décision de refus de prestations du 2 décembre 2015, que la capacité de

gain de l'assuré était entière depuis le 25 juin 2015. En conséquence,

l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 168 CPC en retenant que l'expertise

privée du Dr B. avait emporté sa conviction. Le moyen est infondé.”).

2.12. Non va poi

dimenticato che affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico

sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo,

“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie

giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag,

203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente

basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e

quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione

rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra

le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il

fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come

pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale

intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.13. Nel caso di

specie questo Tribunale, dopo attento esame della

documentazione medica raccolta, per i motivi che seguono deve fare proprie le

conclusioni tratte dalla dr.ssa med. __________, peraltro sostanzialmente

confermate anche dai dr. med. __________ e __________ oltre che dalla dr.ssa

med. __________, scartando l’ipotesi posta dallo psicologo curante.

Questi, infatti,

non è un medico e non è specialista in psichiatria e psicoterapia, ed ha

semplicemente ipotizzato (doc. 4) uno stato depressivo importante senza

argomentare minimamente le sue indicazioni.

In altri termini, va ritenuto che l’attrice era

abile al 100% dal profilo psichico in qualunque professione, ma

totalmente inabile per continuare l’attività presso l’allora datore di lavoro.

Infatti, secondo la psichiatra che ha valutato lo stato di salute per conto

dell’assicuratore malattia, a AT 1 era “Sicuramente controindicato un rientro presso l’attuale

datore di lavoro vista l’assenza di stima e di fiducia nei confronti del

medesimo, che a sua detta le ha mancato di rispetto.”

(doc. 5).

Anche il dottor __________, che ha seguito

l’interessata dall’inizio alla fine della gravidanza, ha più volte fatto

presente il precario stato psichico dell’attrice, segnalando per esempio che

alla visita del 29 novembre 2016 “appare molto provata psichicamente, agitata, ai bordi delle lacrime, e

riferisce di uno stato di “mobbing” sul posto di lavoro con una relazione

apertamente conflittuale con il datore di lavoro.”

(doc. XXX pag. 2), tanto che, anche per questo motivo, oltre che per l’emesis

gravidarum, il ginecologo ha certificato una incapacità lavorativa dal 30

novembre al 14 dicembre 2016.

Il ginecologo curante ha evidenziato nell’assicurata

“situazioni di continuo stress psichico (che) favoriscono l’insorgere di una

serie di sintomatologie collaterali e potrebbero inoltre avere un’influenza

sfavorevole sul proseguo della gravidanza”. Egli ha incontrato ancora il 28

dicembre 2016 la paziente trovandola “molto tesa, piange, (…) descrive la sua disperazione nelle relazioni

con il datore di lavoro (comunicazione via SMS o telefoniche)” (doc. XXX pag. 3) e l’ha informato che la dr.ssa med. __________ aveva

accertato una controindicazione a rientrare a lavorare presso il suo datore di

lavoro.

Ricevuto il licenziamento da __________, quando

l’attrice si è presentata al controllo dell’11 gennaio 2017 il ginecologo ha osservato

che “Lo stato emotivo è

sicuramente molto fragile, avverte delle tensioni al basso addome, l’emoglobina

e l’ematocrito sono in discesa.” (doc. XXX pag. 3).

Anche il dr. med. __________, collega del dr. med. __________,

rispondendo ai quesiti postigli dal Tribunale ha più volte affermato che parte

attrice presentava piuttosto un problema psicosociale anziché di tipo

ostetrico-ginecologico (docc. XXXV, XXXV/1 e XXXV/2).

Riportate le motivazioni conclusive della dr.ssa __________,

nel suo referto del 18 gennaio 2017 (doc. XXXV/2) il ginecologo attivo presso

l’Ospedale __________ di __________, che ha visitato l’assicurata su mandato dell’assicuratore

convenuto, ha evidenziato che “In

conclusione il problema sembra attualmente piuttosto “psicosociale”. La paziente

in sé sembra avere buona volontà di lavorare ma il suo datore di lavoro non

desidera che lei riprenda il lavoro, c’è stato anche un dispetto nel

consigliare alla paziente di fare un aborto e credo che questa via di

riinserire la paziente al lavoro è controindicata. Sarebbe il caso di trovare

una soluzione soddisfacente per la signora AT 1 e per la società nel senso che

lei potrebbe ritrovare un lavoro che non usufruisce delle casse malati e della

cassa di disoccupazione.”.

Pertanto, anche per le constatazioni del ginecologo

interpellato dalla convenuta (pur non essendo specialista in materia) non era auspicabile

per l’attrice la continuazione della sua attività in un contesto inappropriato.

Sia la psichiatra incaricata della valutazione

dell’assicurata, sia i ginecologi che l’hanno incontrata nel periodo qui di

rilievo, hanno indicato come necessario che l’attrice cambiasse datore e luogo

di lavoro, giacché, in sostanza, la sua capacità lavorativa come cameriera

presso il __________ era nulla dal profilo psichico, mentre in un altro luogo

di lavoro (come ha precisato la psichiatra), sempre come cameriera, era del

100%.

Va infine osservato che la curante dr.ssa med. __________, FMH medicina

interna, che non è specialista in psichiatria, ha certificato un’incapacità

lavorativa del 100% dal 15 dicembre 2016 al 15 gennaio 2017, dal 16 gennaio al

15 febbraio 2017 (doc. M) e dal 16 febbraio al 3 marzo 2017 (doc. N), sempre genericamente

per malattia senza specifica indicazione e indicazione più precisa.

Nel suo più dettagliato rapporto del 30 gennaio 2017 (doc. H), la

curante ha certificato “una persistente

inabilità lavorativa nella misura del 100% presso l’attuale datore di lavoro, __________ ad __________, dove la signora lavorava

come cameriera.”.

In particolare, l’internista ha individuato che alla base

dell’inabilità lavorativa della sua paziente v’era un:

" - Esaurimento

psicofisico causato dalle condizioni creatisi in

contesto di

ambiente lavorativo sfavorevole.

- In particolare

la paziente, già limitata dalle condizioni e conseguenze della gravidanza in

corso, riferisce di aver subito offese e pressioni da parte del datore di

lavoro per il fatto di essere in gravidanza. Avrebbe per questo dovuto

sottoporsi a cure psicologiche riferite al momento sospese, a detta della

paziente per motivi economici.

Per proteggere la salute della paziente e la gravidanza in

atto, attualmente non vi sono le condizioni per una ripresa dell’attività

nell’attuale posto di lavoro.

La situazione sarà da rivalutare secondo evoluzione, dopo il

termine della gravidanza.”.

2.14. Alla luce delle considerazioni

esposte, è indubbio che, tanto per i medici curanti dell’attrice quanto per gli

specialisti nominati dall’assicuratore malattia, AT 1 non poteva più tornare a

lavorare al __________ di __________, in quanto l’ambiente di lavoro le era

diventato ostile, le umiliazioni, l’atteggiamento squalificante e le offese ricevuti

da parte del datore di lavoro avevano portato l’assicurata a sviluppare una

sintomatologia ansiosa con crisi disforiche.

La stessa psichiatra interpellata dall’assicuratore convenuto ha

diagnosticato, il 21 dicembre 2016, una sindrome ansiosa non specificata

reattiva a problemi legati all’occupazione, tanto che ha ritenuto “Sicuramente controindicato un rientro presso l’attuale

datore di lavoro vista l’assenza di stima e di fiducia nei confronti del

medesimo, che a sua detta le ha mancato di rispetto.” (doc. 5).

Ne discende che l’attrice era abile al lavoro in ragione del 100%

come cameriera, ma non presso il suo abituale posto di lavoro. La continuazione

dell’attività presso il datore di lavoro (controindicata) ne avrebbe certamente

aggravato le condizioni di salute.

Va quindi esaminato se la situazione esposta, ossia di una

Considerandi

inabilità lavorativa sussistente presso il datore di lavoro (siccome situazione

patogena) e di capacità lavorativa presso altri datori di lavoro, imponga

all’assicuratore il versamento di indennità.

2.15

In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui

l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative

del danno alla salute (art. 61 LCA).

A norma dell’art. 61 LCA:

"

In caso di sinistro, l’avente

diritto è tenuto a fare quanto possa per scemare il danno. Quando non siavi

pericolo in mora, egli dovrà chiedere istruzioni all'assicuratore circa i

provvedimenti da prendere e conformarsi alle medesime.

Se l'avente diritto ha mancato a quest'obbligo in modo

inescusabile, l'assicuratore può limitare l'indennità all'importo cui

troverebbesi ridotta qualora l'obbligo fosse stato adempiuto.".

Con sentenza 5C.176/1998 del 23 ottobre 1998, al consid. 2c l’Alta

Corte ha affermato:

"

(…)

L'art. 61 LCA esprime infatti il medesimo principio

generale concernente l'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno da cui il

Tribunale federale delle assicurazioni deduce che l'interessato può a tal fine

essere costretto a cambiare professione (DTF 111 V 235 consid. 2a; 114 V 281

consid. 3a). Un siffatto obbligo non costituisce una lesione più grave della

libertà personale rispetto all'imposizione - espressamente citata da Maurer

(Schweizerisches Privatversiche- rungsrecht, 1995, pag. 346 n. 4) con

riferimento all'art. 61 LCA - di sottomettersi a una cura o addirittura ad un

intervento chirurgico. (...)"

In concreto, l’art. 8.1.4 CGA prevede il medesimo concetto.

Infatti, in caso d’incapacità lavorativa che dura più di 30 giorni, possono

essere prese in considerazione anche le mansioni accettabili di un’altra

professione o campo di attività.

Infatti, l’assicurato che nella sua professione abituale rimarrà prevedibilmente

totalmente o parzialmente inabile al lavoro, è obbligato a sfruttare la sua

capacità di guadagno eventualmente rimastagli (art. 9.2 CGA).

Pertanto, in applicazione del

principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per

ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve

sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella

esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute (STF 8C_709/2008

del 3 aprile 2009). In caso d'incapacità lavorativa durevole nell'ambito

dell'attività abituale, in ossequio all'obbligo di ridurre il danno,

l'assicurato è tenuto a cambiare professione (DTF 114 V 283).

Per quanto concerne la determinazione del termine che può essere

assegnato all’assicurato per procedere al cambiamento di professione,

nell’ambito delle assicurazioni sociali l’allora Tribunale delle assicurazioni

(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha più volte ritenuto adeguati

periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi dall'intimazione

dell'assicuratore per la ricerca di un nuovo impiego (STFA K 64/05 del 29 giugno

2006, consid. 4.1; DTF 114 V 289 consid. 5b; DTF 111 V 239 consid. 2a; RAMI

2000.

pag. 123 consid. 3a; RAMI 1987 pag. 108; RAMI 1994 pag. 113 segg.).

In questo contesto, è opportuno rammentare che l'assicurato che,

incapace nella precedente attività, non mette a frutto la sua residua capacità

lavorativa in un'altra professione, viene giudicato secondo l'attività

professionale che avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona volontà,

ritenuto che l'assenza di quest'ultima non è scusabile se non derivante da

malattia (DTF 114 V 283 consid. 1d; 111 V 239 consid. 2a; 101 V 145; RAMI 1987

pag. 106 consid. 2).

Va qui ricordato che nella sentenza pubblicata in RAMI 2000 KV 112 pag. 122 seg., l’allora TFA ha

stabilito l'applicabilità in ambito LAMal della giurisprudenza elaborata

allorquando ancora era in vigore la LAMI. La giurisprudenza è stata confermata

con sentenza K 64/05 del 29 giugno 2006.

Il Tribunale federale ha applicato la medesima

giurisprudenza alle assicurazioni complementari contro le malattie rette dal

diritto privato (sentenza 5C.74/2002 del 7 maggio 2002). In quel caso, l'Alta

Corte ha ad esempio ritenuto ammissibile assegnare un termine di 3-5 mesi per

il riadattamento professionale. Nel medesimo senso anche la DTF 133 III 527,

consid. 3.2.1.

Il periodo di adattamento nel singolo caso può,

entro tali limiti (cfr. tuttavia la sentenza K 126/97 del 7 agosto 1998,

consid. 2c, solo parzialmente riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel

cui ambito l’Alta Corte ha tutelato l'operato della precedente istanza che

aveva esteso a quasi sette mesi la durata del periodo di adattamento), essere

fissato tenendo conto delle circostanze concrete, quali la difficile

collocabilità sul mercato, l'età dell'assicurato, le capacità (fisiche) residue

in un'attività adatta, ecc. (DTF 114 V 289 seg. consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440

consid. 2b; cfr. pure la sentenza citata del 7 agosto 1998, consid. 2c). Ai

fini di tale esame non è per contro determinante la durata della precedente

incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a). Né, per

quanto è dato di vedere, il Tribunale federale delle assicurazioni ha mai fatto

dipendere l'assegnazione di un simile periodo di transizione dall'esistenza, al

momento dell'intimazione da parte dell'assicuratore malattia, di un rapporto di

lavoro (cfr. ad es. i fatti posti a fondamento delle sentenze pubblicate in

RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ 2000 II pag. 440).

Con una sentenza di principio 36.2013.48 del 18 dicembre 2013 (cfr.

anche le STCA 36.15.49 del 22 settembre 2016 e 36.2013.6 del 18 febbraio 2014),

il TCA ha giudicato un caso simile a quello in esame. Si trattava infatti di

stabilire il diritto ad indennità giornaliere di un’assicurata che, a causa di

una patologia psichica, non poteva più svolgere la propria attività presso il

datore di lavoro, ma che in un altro contesto lavorativo sarebbe stata

pienamente abile nella sua professione abituale.

Il TCA ha considerato:

"

(…)

In concreto l'assicuratore, con scritto del 18

giugno 2013, ha avvertito l'attrice che avrebbe continuato a versarle le

indennità giornaliere per malattia fino al 31 luglio 2013.

Parte convenuta non ha imposto all’attrice un

cambio di attività lavorativa fissando un termine, che la giurisprudenza vuole

compreso tra i tre ed i cinque mesi. In effetti il perito e la specialista

curante dell’attrice hanno entrambe attestato che l'inabilità lavorativa era

legata all’attività svolta sul posto di lavoro (doc. U e V) con il rilievo che

un cambio, non di attività ma di luogo di lavoro, avrebbe permesso lo

svolgimento dell’attività professionale usuale della signora X. In questo senso

correva l’obbligo all’assicurata di porre in atto gli sforzi necessari per

ridurre il danno e ciò mediante la ricerca di un altro datore di lavoro al fine

di riacquistare, gradatamente, la piena capacità lavorativa come infermiera.

Alla luce di quanto precede e della

particolarità dell’inabilità lavorativa riconducibile al luogo di svolgimento

dello stesso, pur se non obbligata ad un cambio di professione come tale, alla

signora X vanno applicati i precetti sviluppati dalla giurisprudenza federale in

materia di cambio di professione. D'avviso del TCA, infatti, siccome è

possibile pretendere da un assicurato che,

incapace di lunga durata nella precedente attività, metta a frutto la sua

residua capacità lavorativa in un'altra professione, a maggiore ragione può

essere preteso che la persona inabile eserciti la sua abituale professione ma

presso un diverso datore di lavoro (majore ad minus). La giurisprudenza

relativa al cambio di professione va applicata quindi in via analogetica al

cambio di datore di lavoro e quindi di luogo di lavoro.

Per concretizzare l’obbligo occorre concedere

all’assicurata un termine, remunerato mediante versamento di indennità per la

perdita di guadagno, che sia analogo a quello fissato per il cambio di lavoro

fissato dalla giurisprudenza, e, soprattutto, sia consono per porre in atto il

cambiamento.

Nell'evenienza concreta, il contratto di lavoro agli

atti è datato 1° gennaio 2006 (doc. E), ma l'attrice è dipendente della Y sin

dal 1° agosto 2001. Ritenuto, poi, che il contratto attualmente in vigore non

prevede norme particolari in caso di disdetta (art. 335c cpv. 2 CO), ma solo un

rinvio al diritto svizzero, considerato che l'art. 335c cpv. 1 CO dispone che

il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo

anno di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio

incluso con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi, X è

pertanto tenuta a dare un preavviso di tre mesi prima di potersi liberare dalla

predetta datrice di lavoro.

Questo termine è da ritenere un lasso temporale minimo

in situazioni che impongano un cambio di luogo di lavoro e datore di lavoro

anche qualora i termini di disdetta del rapporto di lavoro fossero inferiori a

quali applicabili in concreto. Si ritiene qui che l’assicuratore doveva

riconoscere all’attrice il versamento di indennità di lavoro per ulteriori tre

mesi e mezzo dalla comunicazione del 18 giugno 2013 e quindi sino alla fine di

settembre 2013, e non soltanto per 6 settimane coma fatto con la comunicazione

consegnata al doc. D. Il termine appare del tutto adeguato alla luce dello

status dell’assicurata, del pensum del suo lavoro, della sua formazione e della

sua età, al fine di trovare adeguata nuova collocazione professionale.”.

2.16

In concreto, secondo la

succitata giurisprudenza cantonale, l’assicuratore malattia avrebbe dovuto

assegnare all’attrice, completamente abile al lavoro al 100% dal 21 dicembre

2016.

presso un altro datore di lavoro, un termine minimo di tre mesi per cambiare

posto di lavoro e durante il quale continuare a versare le indennità

giornaliere nella medesima misura del 100%, come in precedenza (STF 4A_111/2010 del 12 luglio 2010 consid. 3.2.1: “[…] Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances, lorsque l'assuré doit envisager un changement de profession en

regard de l'obligation de diminuer le dommage, la caisse doit l'avertir à ce

propos et lui accorder un délai adéquat - pendant lequel l'indemnité

journalière versée jusqu'à présent est due - pour s'adapter aux nouvelles

conditions ainsi que pour trouver un emploi […]”).

Nella sentenza 36.2013.48 del 18 dicembre 2013, il TCA ha infatti

stabilito che un termine di tre mesi “è da

ritenere un lasso temporale minimo in situazioni che impongano un cambio di

luogo di lavoro e datore di lavoro anche qualora i termini di disdetta del

rapporto di lavoro fossero inferiori a quali applicabili in concreto”.

2.17

Nel caso concreto, i principi

appena esposti debbono essere pienamente ripresi. AT 1 poteva effettivamente

svolgere il suo lavoro ma non in un contesto che le era (o era percepito quale)

ostile e che le provocava l’intensa sofferenza psichica constatata dalla

curante e dal suo ginecologo e poi confermata sia dal dr. med. __________ che dalla

psichiatra intervenuta per valutare il caso. Contrariamente a quanto asserito

dall’attrice l’istruttoria non ha permesso di ritenere uno stato patologico

correlato alla gravidanza prima del licenziamento in tronco.

Alla luce di tale

situazione, e ritenuta la prassi esposta in precedenza, alla signora AT 1 – per

la sua incapacità lavorativa presso la __________ e la sua abilità lavorativa

in altro contesto – devono essere allocate indennità. Vista la giovane età

dell’attrice e il fatto che lavorasse presso la __________ da poco meno di un

anno, questa Corte ritiene opportuna l’assegnazione del termine più breve di 3

mesi osservato come la convenuta abbia comunque già pagato indennità a AT 1

sino alla fine del mese di gennaio 2017.

Ne segue che, all’attrice completamente inabile al

lavoro di cameriera dal 21 dicembre 2016 presso il __________ di __________ ma

pienamente capace della sua attività in un contesto professionale diverso, va

assegnato, con effetto da quella data, un termine di tre mesi per reperire un’occupazione

presso un altro datore di lavoro. Durante questo termine l’assicuratore deve

versare le indennità piene (STCA 36.2013.48 del 18 dicembre 2013).

Ne discende che fino al 21 marzo 2017 CV 1 è tenuta

a corrispondere all’attrice le indennità giornaliere per malattia

contrattualmente previste, fermo restando, però, che l’assicuratore convenuto l’ha

già indennizzata fino al 31 gennaio 2017 (doc. 8).

2.18

Con

la petizione l’attrice ha chiesto il riconoscimento di interessi moratori

sull’importo delle indennità pretese.

Su questo aspetto, con sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009,

il TF ha rammentato:

" (…)

Gli interessi di ritardo del 5 % (art. 104 cpv. 1

CO) sono dovuti dal giorno dell'interpellazione del creditore, che mette in

mora il debitore (art. 102 cpv. 1 CO). Queste norme si applicano anche al

contratto d'assicurazione (JÜRG NEF, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den

Versicherungsvertrag, 2001, n. 20 art. 41 LCA). Dato che il ricorrente non

contesta la data della prima messa in mora considerata nel giudizio impugnato,

la Corte ticinese ha applicato correttamente il diritto federale. La censura

dell'attore, che parrebbe conferire rilevanza, sotto il profilo degli interessi

di mora, al momento in cui il credito dell'assicurato diviene esigibile (cfr.

art. 41 cpv. 1 LCA), è infondata.”.

In concreto, dalla documentazione agli atti non risulta che

l’interessata, prima dell’inoltro della petizione in esame, abbia chiesto

all’assicuratore convenuto di versarle le indennità giornaliere di sua spettanza.

È pertanto solo con la petizione che l’attrice, dopo la cessazione

del versamento delle indennità al 5 gennaio 2017, ha interpellato per la prima

volta l’assicuratore, mettendolo in mora.

Gli interessi sono pertanto dovuti a partire dal 19 giugno 2017 e

sono da calcolare giornalmente su ogni singola prestazione non soluta.

2.19

L’attrice,

parzialmente vincente in causa, ha chiesto di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. II).

Ritenuti l’esito della lite e il diritto a ripetibili parziali

(art. 95 cpv. 1 lett. b CPC e 114 lett. e CPC e contrario), tale

richiesta, per quanto attiene alla parte per la quale l’attrice è vincente in

causa, è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 310 consid. 6; sentenza 164/02

del 9 aprile 2003). Per la parte della petizione in cui l’assicurata è

soccombente, l’interessata può invece essere posta al beneficio dell’assistenza

giudiziaria, sempre che adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.

6).

Ai sensi dell’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio

chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non

appaia priva di possibilità di successo (lett. b).

Per l’art. 119 CPC l’istanza di gratuito patrocinio può essere

proposta prima o durante la pendenza della causa (cpv. 1). L’instante deve

esporre la sua posizione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e

sui mezzi di prove che intende proporre. Può indicare nell’istanza il nome del

patrocinatore desiderato (cpv. 2). Il giudice decide sull’istanza in procedura

sommaria. La controparte può essere sentita. La controparte deve comunque

essere sentita se il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare

cauzione per le ripetibili (cpv. 3). In casi eccezionali il gratuito patrocinio

può essere concesso con effetto sospensivo (cpv. 4). In sede di ricorso

l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta (cpv. 5).

Secondo l’art. 123 CPC la parte cui è stato concesso il gratuito

patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo (cpv. 1). La

pretesa del Cantone si prescrive in dieci anni dalla chiusura del provvedimento

(cpv. 2).

2.20

Dagli atti emerge che

l’attrice è divorziata, ha un figlio nato nel 2008 e un altro nel 2017. Da quando

ha perso il lavoro e per certo fino a fine maggio 2017, ha percepito l’assegno

integrativo di Fr. 563.- mensili per il figlio minore e per sé stessa l’assistenza

sociale di Fr. 1'337.- al mese. Come risulta poi dal certificato per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria, quali contributi di mantenimento per

il primo figlio l’attrice riceveva dall’ex marito l’importo di Fr. 800.- al

mese (doc. VIIIbis/A).

In queste circostanze il requisito

dell’indigenza è senz’altro dato.

Inoltre, l’assicurata non possedeva le necessarie

conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un patrocinatore risultava

giustificato. La petizione non sembrava inoltre priva di fondamento.

Essendo nella fattispecie soddisfatti i

requisiti cumulativi (art. 117 CPC) per la concessione dell'assistenza giudiziaria

a favore dell'attrice, il gratuito patrocinio va concesso, riservato

l'eventuale obbligo di rimborso qualora la situazione economica dell'assicurata

dovesse in futuro migliorare (art. 123 CPC).

Dall’importo degli onorari e spese che saranno riconosciuti

dovranno essere dedotte le ripetibili parziali ammesse con il presente

giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è parzialmente accolta.

§ CV 1 è condannata a pagare

a AT 1, __________, le indennità giornaliere contrattualmente pattuite in suo

favore e ciò dal 21 dicembre 2016 al 21 marzo 2017, dedotte le prestazioni già versate

fino al 31 gennaio 2017, oltre agli interessi del 5% dal 19 giugno 2017.

2. La domanda di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio, nella misura in cui non è diventata priva

di oggetto, è accolta.

§ Di conseguenza, AT 1 è

ammessa al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CV 1 verserà a AT 1 CHF 1'200.- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

4. Comunicazione

alle parti e alla FINMA (art. 49 cpv. 2 LSA).

Contro la presente sentenza è dato

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. b LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, nel termine di 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1

LTF).

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti