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Decisione

36.2017.49

RIPAM 2015 e 2016. Riesame della decisione di sussidio 2015 e negazione del sussidio 2016 per l'accertamento di una convivenza. Ricorso comunque accolto siccome nell'UR va ritenuta la figlia di uno de

19 dicembre 2017Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti danno atto di avere avuto una relazione sentimentale

nel passato e che si è chiusa 4 anni fa, la sig.ra RI 1 ha lasciato la casa in

cui risiedeva con il convivente per andare a spostarsi a __________ dove è

rimasta 2 anni.

La sig.ra non ha spostato il proprio domicilio a __________,

l’abitazione era una sorta di cantina senza comodità e con difficoltà per

scaldare, pur non avendo spostato il domicilio c’è stata una notifica al Comune

di questo trasferimento. La proprietaria dell’immobile è __________ di __________.

La sig.ra RI 1 a __________ ha collaborato anche con __________

pure __________ ma con un’attività discontinua. La sig.ra ha mantenuto comunque

il rapporto di collaborazione con il sig. RI 2 è comunque perdurato nel tempo.

Alla fine però c’è stato un rientro a __________ ed è stato allestito uno

spazio, una camera sottraendolo alla sala che era ampia sicché la sig.ra RI 1

ha un suo spazio specifico nel dormire.

Il sig. RI 2 evidenzia che le economie sono comunque separate

anche se è vero che vi è collaborazione per la cucina e per le pulizie.

Il giudice chiede all’avv. RA 1 di produrre il contratto di lavoro

a __________ e quello di locazione con la rispettiva attestazione.

Il rientro a __________ è avvenuto ancora nel 2015.

(…)

La Cassa fa osservare che in occasione del contatto telefonico del

3.11.2015 emergeva una continuità nella convivenza dei ricorrenti da 6 anni e

non era stata invece indicata una partenza per __________. Va evidenziato che,

pur con l’attività svolta a __________ e la disponibilità in quel luogo di uno

spazio abitativo la sig.ra RI 1 ha sempre beneficiato della sua stanza a __________

dove comunque manteneva la sua attività lavorativa.” (Doc. VIII)

Dopo l’udienza, alla luce

di quanto emerso a proposito dei figli del signor RI 2, particolarmente della

figlia in formazione presso l’Università di __________, le parti hanno

intavolato discussioni per verificare l’entità delle riduzioni dei premi degli

anni 2015 e 2016 se nell’unità di riferimento fosse stata compresa la giovane.

Una lunga serie di messaggi di posta elettronica è stata riversata agli atti di

questo Tribunale cantonale delle assicurazioni. Un primo calcolo teorico (in

assenza di elementi comprovanti il periodo formativo della signora __________)

è stato fornito dall’amministrazione (si vedano i messaggi di posta elettronica

doc. IX). Con scritto ai ricorrenti datato 29 settembre 2017 il giudice

delegato ha rilevato come:

" (…) se

confermate le premesse che il sig. __________ rammenta (…) la UR interessata

(nell’ipotesi ritenuta dalla Cassa, ossia nella sua composizione dei due

ricorrenti e della figlia del sig. RI 2, __________), beneficerebbe di una

RIPAM nel 2015 di CHF 4'602.- e l’anno successivo di CHF 4'395.-.

Alla luce di questi dati le sarei grato se mi indicasse la

condivisione del calcolo operato dalla Cassa, rispettivamente se questo

potrebbe rendere privo d’oggetto il ricorso.

Prima di avviare accertamenti presso la datrice di lavoro __________

di __________, il Municipio di __________, l’UT di __________ e la locatrice

sig.ra __________ di __________, attendo un cenno da parte sua.” (Doc. X)

A tale lettera hanno fatto

seguito altri scambi di messaggi di posta elettronica tra le parti (doc. XI e

XII in cui l’avv. RA 1 ha proposto all’amministrazione una sorta di transazione

con la richiesta del pagamento della sua nota d’onorario per un importo complessivo

di oltre CHF 8'900.--) e uno scritto del giudice delegato dell’11 ottobre 2017

destinato alla Cassa del seguente tenore:

" (…) lo

scambio di mail intervenuto sostanzialmente tra le parti avrebbe permesso di

accertare, quale appartenente all’UR interessata al calcolo della RIPAM per gli

anni d’interesse, anche la figlia del signor RI 2. Circostanza questa che non

ha potuto essere accertata in corso di istruttoria da parte della Cassa per

motivi, come evidenziato in sede d’udienza, indipendenti dalla volontà dei

funzionari e che non ha potuto essere considerata dall’amministrazione per

l’emanazione delle decisioni d’interesse.

La Cassa ha ora eseguito il calcolo del diritto alla riduzione dei

premi per gli anni in causa comprendendo anche la giovane. La signora RI 1 e il

signor RI 2 condividono il calcolo eseguito, ammettendo così, implicitamente,

il sussistere di una convivenza, circostanza che era invece contestata con il

gravame. (…)” (Doc. XIII)

Con lettera 18 ottobre

2017 (doc. XIV) l’amministrazione ha precisato che il calcolo effettuato non è

da ritenere vincolante siccome puramente ipotetico in assenza degli elementi

concreti di prova relativi alla prima formazione di __________. La Cassa ha poi

precisato che:

" (…) Come

segnalato nello scambio email del 29.09.2017 (documentazione agli atti), per

poter definire se la figlia __________ risulti in prima formazione secondo

quanto previsto dalla Laps o meno, e quindi rientri nell'unità di riferimento

di RI 2 e RI 1 (convivenza che sembrerebbe ammessa e non più contestata), siamo

tutt'oggi ancora in attesa di ricevere dall'avv. RA 1 la documentazione

attestante il percorso formativo della stessa.

In merito alla richiesta di riconoscimento di ripetibili, la Cassa

ribadisce nuovamente che la mancata collaborazione dei ricorrenti in sede

d'istruttoria non ha permesso di accertare il percorso formativo di __________

(scuole frequentate ed eventuali periodi d'interruzione della formazione). Se i

ricorrenti avessero fornito a suo tempo le informazioni richieste, la Cassa

avrebbe potuto emanare sin dal principio delle decisioni con esito differente.

Considerato quanto precede, la Cassa contesta qualsiasi importo a

titolo di ripetibili.” (Doc. XIV)

Dal canto loro i

ricorrenti si sono espressi il 17 ottobre 2017 mediante un messaggio di posta

elettronica (doc. XV). Il 19 ottobre 2017 il giudice delegato si è ulteriormente

rivolto alle parti con una lettera chiedendo alla Cassa di acquisire, con la

collaborazione dei ricorrenti, i documenti necessari a stabilire il diritto o

meno alla riduzione dei premi in favore dell’unità di riferimento in caso di

computo di __________, e, semmai, a quantificarne l’importanza economica. Nello

scritto è sottolineato come solo dopo avere “accertato in maniera chiara e

precisa l’importo della riduzione del premio che potrebbe essere riconosciuto

all’UR in discussione per il periodo in esame (…) i ricorrenti comunicheranno

se condividono tale calcolo. Se vi fosse condivisione l’istruttoria verrebbe

alleggerita di tutti gli accertamenti (già pronti) riferiti al tema della

convivenza stabile” (doc. XVI).

Nel termine concesso alle

parti (scadente il 9 novembre 2017) per esprimersi in merito, il patrocinatore

dei ricorrenti ha trasmesso documenti attestanti l’iscrizione di __________

agli studi superiori fuori Cantone, la copia delle dichiarazioni fiscali del

signor RI 2 e la comprova dell’introito della partecipazione alle spese versato

dalla signora RI 1 (doc. XVII) su cui la Cassa ha potuto esprimersi (doc.

XVIII).

Considerati gli elementi

forniti dai ricorrenti per il computo della signora __________ nell’unità di

riferimento composta dal padre e dalla convivente signora RI 1, la Cassa ha

potuto stabilire il diritto a una riduzione dei premi di CHF 2'301.-- per il

2015 e CHF 1'465.-- per il 2016 (doc. XIX). Su tale documento al patrocinatore

dei ricorrenti è stato concesso il diritto di esprimersi (doc. XX del 13

novembre 2017) ciò che ha fatto mediante un messaggio di posta elettronica

(doc. XXI) pervenuto in copia al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

1.10. Il 14 novembre 2017 il giudice

delegato ha chiesto all’UT di __________ la trasmissione delle decisioni di

tassazione 2012 e 2013 della signora RI 1 oltre ad altri specifici atti, si è

rivolto al Municipio di __________ con la richiesta di indicare se,

successivamente al 2013, la signora RI 1 abbia avuto a __________ una residenza

o un domicilio e se tale presenza a __________ sia stata notificata al

Municipio. Sempre in medesima data il giudice delegato ha interpellato

l’Azienda __________ di __________ per ottenere informazioni relative al periodo

di collaborazione con la stessa da parte della signora RI 1 (doc. XXII, XXIII e

XIV).

1.11. Il 16 novembre 2017 è

pervenuta al Tribunale cantonale delle assicurazioni la lettera del giorno

precedente dell’avv. RA 1 (doc. XXV) con cui lo stesso ha ripercorso i fatti e

ha indicato come la Cassa fosse sufficientemente informata degli studi di __________,

a parte l’interruzione degli stessi per seguire uno stage remunerato (senza che

la Cassa abbia comunque formulato domande specifiche in tal senso). Il legale

ha quindi chiesto che “per tutto l’anno … 2015 (e) 2016 se del caso la

signora __________ va considerata nell’unità di riferimento assieme ai

ricorrenti” con diritto a un sussidio come inizialmente calcolato ossia CHF

4'602 per il 2015 e CHF 4'395 per il successivo 2016. D’avviso dei ricorrenti

gli stages remunerati non costituirebbero un’interruzione del periodo di

studio. Nelle sue conclusioni il patrocinatore ha quindi proposto al Tribunale

cantonale delle assicurazioni di riconoscergli gli importi di sussidio appena

riportati e di concedergli un significativo importo per ripetibili alla luce

del patrocinio svolto.

Il 16 novembre 2017 (doc.

XXVI) lo scritto è stato trasmesso alla Cassa per l’esercizio del diritto di

essere sentita mentre il successivo 17 novembre 2017 l’UT di __________ ha

fatto pervenire al Tribunale cantonale delle assicurazioni le dichiarazioni

fiscali 2012 e 2013 della signora RI 1 da cui si desume un reddito da attività

dipendente di CHF 17'562.-- nel 2012 (per un importo mensile inferiore ai CHF

1'500.--) e di CHF 18'617.-- nel 2013 (per un importo di poco superiore ai CHF

1'550.-- mensili). Analoghi importi sono desumibili dalle dichiarazioni fiscali

della signora RI 1 per gli anni 2015 e 2016 (CHF 15'296.-- e CHF 19'539.--)

sempre versati dal convivente RI 2. La signora RI 1 non ha conseguito altri

redditi dichiarati.

1.12. Con scritto 17 novembre 2017

(doc. XXVIII) il Municipio di __________ ha comunicato che la signora RI 1 ha

avuto un soggiorno a __________ tra il 1° marzo 2012 e il 31 luglio 2013 pur

mantenendo il domicilio fiscale a __________. Il Municipio di __________ ha

rilasciato in favore della signora RI 1 un permesso di soggiorno. Dal canto suo

l’azienda __________ (doc. XXX) ha confermato la collaborazione della signora RI

1 con l’azienda dal 1° maggio 2013 al 31 agosto 2013 con un pensum del 40%

circa per una remunerazione complessiva di CHF 3'363.--. Alle parti è stata

concessa la possibilità di esprimersi su detti documenti entro il 10 dicembre

2017.

Con scritto del 28

novembre 2017 la Cassa si è espressa in merito alla lettera 15 novembre 2017

(doc. XXV) del patrocinatore dei ricorrenti ribadendo la correttezza del suo operato

e delle sue valutazioni e puntualizzando lo svolgimento dei fatti e dell’istruttoria.

Il 1° dicembre 2017 i ricorrenti si sono nuovamente lungamente espressi

ribadendo le loro conclusioni e indicando come l’amministrazione fosse comunque

stata informata del percorso formativo di __________. Come rileva il documento

prodotto dai ricorrenti stessi (doc. XXXIII/1) l’amministrazione, ancora in

data 30 ottobre 2017, non disponeva degli estremi per potere determinare e

quantificare correttamente la riduzione dei premi 2015 e 2016 dell’unità di

riferimento composta da __________ e __________ con RI 1.

Non sono state acquisite

ulteriori prove.

Considerandi

In ordine

2.1

A norma dell’art. 76 cpv. 1 e

2.

della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito),

contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima

legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento,

ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono

impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su

reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale

delle assicurazioni è quindi competente a esaminare i ricorsi in materia.

2.2

In concreto i ricorsi

formulati da RI 2 contro le decisioni emanate su reclami concernenti le

riduzioni dei premi per gli anni 2015 e 2016 ed i ricorsi della signora RI 1

contro le medesime decisioni sono ricevibili in ordine siccome tempestivi e

inoltrati contro provvedimenti impugnabili a questa Corte.

Diversa invece la sorte

che deve essere stata al ricorso della signora RI 1 nella misura in cui postula

il condono della restituzione degli importi del sussidio 2015 riconosciutogli

in un primo momento e poi revocato con la decisione di riesame datata 31 maggio

2016.

(doc. A5). In effetti la Cassa, non disponendo ancora di una decisione

definitiva relativa alla determinazione del diritto al sussidio 2015 della

signora RI 1 dopo riesame, siccome il provvedimento contestato dapprima

mediante reclamo e poi con ricorso, non ha emanato ancora alcuna decisione

relativa a una richiesta di condono avanzata comunque tra le righe dei suoi scritti

davanti all’amministrazione, dal proprio legale.

Va qui rammentato (come

evocato nella STCA 36.2017.83-86 in re F. del 4 dicembre 2017) che, in base

all’art. 49 cpv. 1 LCAMal (nella versione vigente dal 1° gennaio 2012 simile

all’art. 59 cpv. 1 LCAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011), le

riduzioni dei premi indebitamente percepite devono essere restituite dal

beneficiario all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure

all’amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all’assicurato o

nei casi di perdita del diritto alle prestazioni complementari all’AVS/AI.

L’art. 49 cpv. 2 LCAMal (il cui tenore è simile all’art. 59 cpv. 2 LCAMal in

vigore in precedenza), prevede che alla restituzione e al condono dell’obbligo

di restituzione è applicabile, per analogia, la legge sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000. Per potere

decidere in merito al condono la decisione di restituzione deve però, come nel

caso giudicato il 4 dicembre 2017, essere definitiva.

Quanto precede, rapportato

al caso in discussione, rende irricevibile, siccome privo d’oggetto, il gravame

relativo al condono. In effetti da un lato la restituzione non è ancora stata

decisa con decisione definitiva, siccome il tema sub judice e evaso solo con il

presente giudizio a livello cantonale, e poiché in merito al condono (e ai suoi

presupposti legali) l’amministrazione non si è ancora espressa, non potendolo

fare siccome prematuro.

Nel merito

2.3

In concreto i ricorrenti

contestano, sostanzialmente, il diniego del sussidio 2016 alla signora RI 1 e il

fatto che l’amministrazione abbia riesaminato la sua decisione di concedere alla

signora RI 1 il sussidio per l’anno 2015.

I ricorrenti contestano

alla Cassa di avere emanato, sua sponte, le decisioni 31 maggio 2016 con cui ha

considerato computabile nell’unità di riferimento della signora RI 1 anche RI 2.

Occorre qui allora esaminare se, correttamente o meno, la Cassa abbia proceduto

a un riesame del suo iniziale provvedimento (datato 20 novembre 2014) relativo

alla riduzione dei premi 2015 ed abbia negato a ragione il sussidio 2016 alla

signora RI 1.

2.4

Va in primis esaminato (come

questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha fatto con le decisioni STCA

36.2014.78

del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 tra le prime

e STCA 36.2016.102-105 del 14 novembre 2016; 36.2016.122 del 21 febbraio 2017,

36.2016.130

- 131 del 15 marzo 2017 e 36.2016.140 del 23 maggio 2017 da ultimo)

se l’amministrazione poteva procedere al riesame del diritto alla RIPAM per il

2015.

e eventualmente se tale riesame sia avvenuto tempestivamente, tema

quest’ultimo in se non contestato dalla ricorrente.

2.4.1

Come evidenziato in precedenti

giudizi di questo Tribunale (per tutte si veda la STCA 36.2016.102-105 del 14

novembre 2016 consid. 2.6. si veda anche il consid. 2.2. supra), in base

all’art. 49 cpv. 1 LCAMal, le riduzioni dei premi indebitamente percepite

devono essere restituite dal beneficiario all’assicuratore presso il quale egli

è affiliato, oppure all’amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti

all’assicurato, o nei casi di perdita della PC AVS/AI. L’art. 49 cpv. 2 LCAMal

(il cui tenore è simile all’art. 59 cpv. 2 LCAMal in vigore in precedenza),

prevede che alla restituzione e al condono dell’obbligo di restituzione è

applicabile per analogia la legge sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000.

2.4.2

Per l’art. 25 LPGA le

prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione

non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a

trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).

In virtù dell’art. 25 cpv.

2.

LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a

decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del

fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il

credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un

termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è decisivo. I principi

applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e

dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V

318).

La restituzione delle

prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;

STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009 del 21 giugno 2010

pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03

del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un

motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l’assicurato ha

beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva

diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti;

STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06

del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V

466.

consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

L’amministrazione può

riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U

409/06 del 25 giugno 2007). Questi principi si applicano anche quando delle

prestazioni siano state accordate senza una decisione formale e che il loro

versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10

maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1.

Con le STCA 36.2013.21 del

26.

luglio 2013 e 36.2014.92 del 24 dicembre 2014, come pure nelle STCA

36.2014.78

del 2 febbraio 2015 e 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e negli altri

giudizi citati sub. 2.5, questo Tribunale ha, alla presenza di un fatto nuovo

non segnalato dagli assicurati nella loro iniziale richiesta di prestazioni, e

meglio nel primo caso una donazione avvenuta pochi mesi prima della domanda di

RIPAM, nel secondo la caducità di prestazioni PC, mentre negli altri la

sussistenza di una convivenza duratura non comunicata all’amministrazione,

proceduto alla revisione delle decisioni (formali ed informali) con le quali

l’amministrazione, nel corso degli anni, ha riconosciuto il sussidio per il

pagamento dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie ed ha

chiesto la restituzione degli importi indebitamente percepiti. In quelle occasioni

la Cassa aveva correttamente agito nel termine di un anno (art. 25 cpv. 2

LPGA).

2.4.3

In

concreto la Cassa cantonale di compensazione, e il suo servizio prestazioni in

particolare, hanno recepito la convivenza fra i due ricorrenti, convivenza che

l’amministrazione ritiene stabile e tale da adempiere le condizioni degli art.

26.

cpv. 4 LCAMal e 4 Lasp, quando ha operato le verifiche tese al riconoscimento

(o meno) del sussidio per l’anno 2016 nel corso dell’ottobre 2015. La mutazione

rispetto all’anno 2014, risultante dalla domanda di riduzione dell’anno 2015,

non era elemento tale da indurre, da solo, una verifica. Unicamente l’anno

successivo, ossia quando la signora RI 1 ha inoltrato la domanda per la

riduzione dei premi dell’anno 2016, la Cassa ha rilevato il comune domicilio

con il signor RI 2 e il sospetto del sussistere di una convivenza

precedentemente ammessa (2014). Come evidenziato nelle considerazioni di fatto

la signora RI 1, per le richieste di sussidio 2015 e 2016, ha indicato di

essere persona sola, non convivente. In effetti, essa ritiene che la convivenza

effettiva con il signor RI 2, con la suddivisione dei compiti casalinghi come

descritto, non costituisca una convivenza ai sensi di legge tale da ritenere

un’unica unità di riferimento per la determinazione del diritto alla riduzione

dei premi (perlomeno questa la tesi della ricorrente nella fase iniziale della

procedura giudiziaria). Il fatto che i due ricorrenti abbiano il medesimo

indirizzo e che, come indicato, per l’anno 2014 essi abbiano indicato di

appartenere alla medesima unità di riferimento (la procedura è stata evasa con

decisione del 31 maggio 2016), non erano elementi sufficienti per ricondurre

all’inoltro della richiesta di sussidio 2015 la consapevolezza della Cassa di

una (qui contestata) convivenza, per tale motivo va ammessa la tempestività

della reazione dell’amministrazione come si dirà anche nel prossimo

considerando.

2.4.4

Dagli atti nulla emerge quindi

circa una precedente conoscenza, da parte dell’amministrazione, della

convivenza rispetto alla domanda di riduzione dei premi 2016 e la sua

trattazione. Come ritenuto nella STCA 36.2016.102 -105 del 14 novembre 2016 e

ribadito anche nella STCA 36.2016.130 – 131 del 15 marzo 2017, alla Cassa qui

resistente non può essere rimproverato, in un’amministrazione di massa quale la

RIPAM, di non essere stata a conoscenza di una convivenza in essere da 6 anni

al momento della domanda. Solo nel corso dell’esame della richiesta di

riduzione dei premi riferita al 2016, pervenuta alla Cassa nel giugno 2015,

l’amministrazione ha avuto la percezione della convivenza, ha proceduto alle

verifiche necessarie ed ha prontamente agito mediante l’emanazione delle

decisioni di sua competenza.

2.4.5

La Cassa ritiene di avere erroneamente

erogato, con riferimento all’anno 2015, un sussidio non dovuto di oltre 3'400.--

franchi, che costituisce un importo di sicuro rilievo. Ne segue che la procedura

adottata dall’amministrazione è, da un lato, tempestiva e, dall'altro, sorretta

da sufficiente motivazione. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve ora

verificare la correttezza dell’agire dell’amministrazione e quindi la

correttezza della sua valutazione relativa alla composizione della unità di

riferimento da prendere in considerazione in concreto per la determinazione del

diritto alla RIPAM per gli anni in discussione.

2.5

Come evidenziato da ultimo

nella STCA 36.2016.140 del 23 maggio 2017, dal 2012 le norme della Legge

Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), che reggono la

riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie

(RIPAM l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori che dall’amministrazione

nei suoi allegati), hanno subito una modifica sostanziale. Il titolo IV della

legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno

2010.

(Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha previsto un nuovo sistema

di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato degli art. 65 e seg.

LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale, la precedente normativa

aveva mostrato talune lacune e, soprattutto, per ottemperare gli obiettivi di

politica sociale cantonale valuti con l’adozione della Legge

sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo

senso il Messaggio 15 settembre

2009.

del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della

LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto

della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina

1, per maggiori dettagli e specifiche si veda: Ivano

Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi

pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo,

2016, capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con il

disegno di legge, e il Parlamento, promulgando le norme, hanno voluto rendere

il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Lasp e quindi

distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione

del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile,

maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto

l’esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente considerare il

contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione

riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva,

si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel

nuovo art. 26 LCAMal.

Le nuove norme tendono a

conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla

realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa

capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle

loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli

effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della

reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di

base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce

la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

Il Cantone gode, nella

concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio

margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici,

op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare

capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed è vincolato in particolare da quanto impone

l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni

riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti

in periodo di formazione (oltre all’obbligo d’informazione della popolazione in

merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra

Cantoni ed assicuratori). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i

potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di

condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come

rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I

343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non solo fissare la procedure

ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.

2.6

Con le recenti modifiche uno

degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire “una maggiore

equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in modo da

rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in funzione della

loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli

effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti

soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale

situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento

… (con) … miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che

evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato

e il premio realmente pagato” (Rapporto,

loc. cit.).

Importante è qui rilevare

che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo

cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte la cerchia

dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe

fasce di assicurati.

2.7

Il Cantone accorda le

riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie

(art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta

accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli

assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari

all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli

assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio

inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è

richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è

versato dal 1 gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni

per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è

tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede

quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via

ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione

della richiesta.

Per la determinazione

della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del

premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento. L'unità di

riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale

(art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi

sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza

stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per

l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché senza

figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati

nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno

esistenziale definito dalla Laps.

Il premio medio di

riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla RIPAM, è

costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena descritto e

del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore,

ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio

di Stato determina annualmente il premio medio di rifermento per ogni singola

categoria di assicurati prevista dalla LAMal.

Alla

base del diritto alla riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento

che è dedotto dai dati accertati fiscali riferiti al periodo di tassazione

determinato per ogni singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30

cpv. 1 LCAM). La legge rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi

e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in

assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al

reddito la sostanza viene fissata sulla base della tassazione indicata dal

Consiglio di Stato nel suo annuale decreto, con la precisazione però che va

reintegrata la sostanza donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata

nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare

riferimento alla situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione

o cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge (RLCAM) 29

maggio 2012 all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione

avvenga prima o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo del

reddito di riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti la

rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o

della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi

e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.00.

L’art.

31.

LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma

di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un

quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale,

contrariamente al diritto previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia.

Dall’importo così calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.

Il

sistema da ultimo in vigore (che non coinvolge qui i ricorrenti che contestano

le RIPAM 2012 e 2013) prevede invece la determinazione di limiti di reddito al

di sotto dei quali è accordato l’importo (normativo) massimo della prestazione

sociale (art. 34 LCAMal), limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce

l’equità di trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione

di reddito della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi

componenti” (Rapporto DSS pag. 31; su questi aspetti si veda: Ranzanici, op.cit., capitolo 15, p. 476

e ss.). Questo contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole

tipologie di differenziazione per l’importo massimo della prestazione.

Secondo

le norme della LCAMal in vigore sino a fine 2014 la parte del reddito che

supera i limiti superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione

sociale deve, per volontà esplicita del legislatore, essere messa a

contribuzione del pagamento dei premi (Ranzanici,

op. cit., capitolo 14.9.4. ,p. 442 e ss.),. In questa costellazione

(superamento del limite di reddito per l’ottenimento del massimo della

prestazione sociale) l’importo della RIPAM diminuisce in maniera graduale e

proporzionata a dipendenza dell’incremento del reddito da computare. In altri

termini la riduzione del premio si contrae man mano che il surplus di reddito

aumenta. Le norme in vigore dal 2012 al 2014 compreso prevedevano percentuali

di riduzione che variavano a seconda della tipologia dell’unità di riferimento.

L’art. 36a LCAMal fissava le seguenti percentuali: 8% (persone sole con figli),

13% (persone coniugate con figli), 20% (persone sole senza figli) e 22% persone

coniugate con figli.

Con

effetto dalla riduzione dei premi relativa al 2015 il legislatore ha introdotto

il nuovo concetto di reddito disponibile massimo (Ranzanici, op. cit., capitolo 15.2. p. 474 e ss., in

particolare 15.2.2. p. 476). Per tale norma la riduzione dei premi è accordata

sino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo che, per le UR senza

figli, è definito con la formula di calcolo (ermetica) seguente:

RDM

= costante del 3,4 x 50% del limite di fabbisogno Laps senza computo della

pigione

Se

dell'UR fanno parte dei figli la formula diviene ancor più complessa per cui:

RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x

50.

% del limite di fabbisogno Laps senza computo della pigione.

Le

due formule adottate dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento

ai valori ritenuti all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono

due valori costanti del 3.4 e del 3,9.

Durante i lavori preparatori (vi

veda in proposito il Messaggio

6982.

del 10 settembre 2014 concernente alla modifica della Legge cantonale di

applicazione della LAMal del 26 giugno 1997), l’esecutivo cantonale ha voluto

inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non dipende dai PMR …

L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non far aumentare o

quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei redditi alti, a

dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM interessa ovviamente

le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione equivale a prevedere

dei criteri di esclusione … per queste situazioni reddituali” (Messaggio

citato, p. 13).

Posto il principio di fissare

un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere

maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti

d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover considerare

maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e

biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli” (Messaggio

citato, p. 13).

Da

queste considerazioni è nata la scelta di proporre due formule di calcolo

diverse e due distinti parametri per determinare il RDM, a dipendenza della

presenza di figli. Sono quindi state proposte una costante del 3.4 per le

persone sole e le coppie senza figli computabili, e del 3.9 in caso di presenza

di figli. Sempre nel suo messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato

che la riduzione dei premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della

Laps …, il RDM è calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per

le UR con figli il multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.

Per

la determinazione della costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p.14

e 15) specifiche tabelle di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato

come il “valore delle costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è

il valore della costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di

conseguenza, diminuisce anche il numero dei beneficiari con redditi alti”.

La Tabella 2 (fonte IAS) illustra i limiti di reddito massimo disponibile per

tipologia di unità di riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi

accettata il 3 novembre 2014) e il sistema precedente, con una chiara diminuzione

dei redditi massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.

In

sostanza le costanti scelte dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è

abilitato a determinare per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c

LCAMal, sono il frutto di una valutazione operata dal legislatore e che ha

considerato redditi e composizione dell’UR, per determinare importi massimi al

di sopra dei quali la riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se

inferiori) rispetto al passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che

vuole un aiuto sociale non solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.

2.8

Come anticipato per stabilire

il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si deve

stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata partendo

dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito lordo riportato dalla

decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione

determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte della sostanza

computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.

L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui

l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali

necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di

principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni

dall’assicurato medesimo o tramite terzi (v. Ranzanici,

op. cit., capitolo 14.8. p. 387 e ss.)

Il

RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in

ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili che per quel che

riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una

semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei

beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce

dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale

capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni

reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata

dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza

(1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia

alcuna).

L’amministrazione

è tenuta a considerare il reddito da attività, principale rispettivamente

accessoria, che sia svolta in maniera dipendente e/o indipendente, quello della

sostanza (mobiliare od immobiliare), comprensivo quindi del reddito locativo

proprio, dei canoni di locazione (oggi non più distinguibili a livello di

decisione di tassazione), degli interessi su titoli od azioni, ed ogni altro

simile che la Legge Tributaria comprenda tra quelli imponibili. Si tratta

inoltre delle indennità e rendite delle assicurazioni sociali o private

(rendite AVS o AI rispettivamente LAINF o versate da un assicuratore malattia,

ed ancora i versamenti di assicuratori privati), nonché dei redditi di altra

fonte considerati dall’autorità fiscale. Non fanno parte della determinazione

del reddito, secondo il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa,

redditi di complemento del fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente:

assegni integrativi e di prima infanzia, borse di studio, prestazioni

complementari all’AVS ed all’AI, prestazioni assistenziali ed assegni di grande

invalido, e ciò alla luce della particolare natura di questi redditi. Si tratta

infatti di trasferimenti che coprono spese supplementari rispettivamente

prestazioni Laps successive nell’ordine di priorità dei versamenti alla

riduzione dei premi ed ancora di trasferimenti (le PC) a favore di persone che

non sono toccate dalla riforma del sistema di determinazione e quantificazione

della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico

sanitarie (Messaggio, op. cit.,

pag. 16 in initio).

Dai

lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima

ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo

determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS

(si veda Ranzanici, op. cit., n.

826, p. 433, capitolo 14.8.6). Va sin d’ora osservato che, come rammentato

nelle STCA 36.2016.140 del 23 maggio 2017, 36.2016.130-131 del 15 marzo 2017;

36.2015.78

del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del

14.

luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009;

36.2008.94

del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA

36.1999.28

del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per

costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta

conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle

autorità di tassazione. E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale

cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e

debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi

diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali". Salvo casi eccezionali, che ancora le norme

del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più

estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal)

ove viene eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di tassazione,

sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni debbono

attenersi alla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai

valori in questa contenuti.

2.9

Dall’importo del reddito

complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente

riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e

completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli

importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione

della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il

Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra essere stato

quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il

premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito

si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI,

IPG, AD, AINP e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali

(secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per

interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo

massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi

assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto),

imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni

nell’ambito della LAMal) o ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e

p. 437 e ss. note 833 e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione

immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per

doppia economia non possono essere considerate.

Secondo

le più recenti norme la spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se

effettiva e dimostrata dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF

3'000.00. L’accento è posto sulla natura della spesa ritenuta vincolata per

l’economia domestica e riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti

ipotecari. La deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire

una certa parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di

penalizzare i proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria”

(pag. 18). La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da

ricondurre al favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli

inquilini siccome il valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai

sino in fondo a quello reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18

ad 6.3.7) a fronte del riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre

– ma sino a CHF 3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri

ipotecari (si veda anche: Ranzanici,

op. cit., n. 790 e 800 e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).

La

deduzione, così come espressa all’art. 31 cpv. 1 LCAMal, non è però limitata ai

debiti ipotecari. Per evitare ai funzionari che applicano la LCAMal difficoltà

amministrative per accertare la natura degli interessi passivi versati

(remunerazione di debiti ipotecari o di debiti privati rispettivamente

aziendali, od ancora di prestiti al consumo) il legislatore ammette in

deduzione, sino al limite citato, gli interessi passivi che sono riconosciuti a

livello fiscale. Una differenziazione non è infatti precisata e deducibile dai

dati cui la Cassa cantonale ha accesso all’interno dei dati fiscali (art. 25 a

LCAMal e 8 a RegLCAMal). La proposta del disegno di legge non ha fatto oggetto

di approfondimento da parte della Commissione della gestione e delle finanze

nel suo Rapporto con implicita condivisone delle valutazioni dell’esecutivo. Di

rilievo per ammettere la deduzione dell’importo di CHF 3'000.-- è il

riconoscimento degli interessi in deduzione a livello fiscale, su quest’aspetto

la volontà del legislatore appare chiara.

2.10

Per

completezza va rammentato ancora che, per fissare l’importo della riduzione del

premio da riconoscere agli assicurati “di condizione economica modesta”

(art. 65 cpv. 1 LAMal), l’importo normativo della RIPAM va ulteriormente

moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.10. p.

448.

e ss.). L’art. 37 LCAMal prevede che il coefficiente cantonale di

finanziamento, ossia quanto il Cantone deve finanziare dell’importo normativo

del premio, determina di converso la quota, basata sul premio medio di

riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o dell’UR interessata.

A contare dal 2015 il

legislatore, in uno con le modifiche cui si è accennato, ha modificato l’art.

37.

LCAMal, fissando il coefficiente cantonale di finanziamento definitivamente

al 73,5% dell'importo normativo della RIPAM.

La

somma che risulta, quindi, dall’applicazione di questa percentuale di

partecipazione finanziaria del cantone al premio normativo calcolato alla luce

della situazione dell’assicurato o meglio dell’UR interessata, costituisce

l’importo della RIPAM che viene comunicata dall’amministrazione direttamente

agli istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del

sussidio veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la

nuova polizza, alla parte richiedente l’aiuto sociale.

2.11

Va

ancora rammentato che, per l'anno 2015 (primo anno di RIPAM posto in

discussione dai ricorrenti), l'esecutivo cantonale ha fissato i parametri della

riduzione nel decreto esecutivo dell'11 febbraio 2015, come segue:

"

a) periodo fiscale per

l’accertamento del reddito disponibile di

riferimento: classificazioni dell’imposta

cantonale per l’anno 2012.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF 4’875.--

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF

4’504.--

- minorenni: CHF 1’066.--

c) costante per il calcolo del reddito disponibile

massimo:

- unità di riferimento senza figli: 3.4

- unità di riferimento con figli: 3.9”

Per

quanto riguarda invece la riduzione dei premi relativa al 2016 il

Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle

riduzioni di premio LAMal, del 18 novembre 2015, stabilisce che il periodo

fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento è dato dalle

classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2013, il premio medio di riferimento

assomma a CHF 4’981.-- per gli adulti e la costante per il calcolo del reddito

disponibile massimo per l’unità di riferimento senza figli: 3.4., mentre per le

UR con figli è di 3.9.

2.12

Questo

Tribunale cantonale delle assicurazioni deve in primis verificare la

correttezza del presupposto dal quale la Cassa è partita, contestato inizialmente

dai ricorrenti in sede di ricorso, secondo cui i loro redditi vanno accumulati

(in merito si veda: Ranzanici, op.

cit., n. 719 e ss., p. 379 e ss.). Occorre, in altri termini, stabilire se

correttamente o meno la Cassa ha ritenuto il sussistere di una convivenza

stabile tra RI 1 e RI 2.

2.13

Come ricordato dalla prassi di

questa Corte (si vedano le STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 e 36.2015.29 del

13.

agosto 2015, tra le prime, e da ultimo le STCA 36.2016.102-105 del 14 novembre

2016, 36.2016. 130 - 131 del 15 marzo 2017 e 36.2016.140 del 23 maggio 2017

nonché la dottrina: Ranzanici, op.

cit., capitolo 14.6.2.4., p. 378 e ss. evocata dagli stessi ricorrenti nel loro

ricorso), l’art. 26 cpv. 4 LCAMal prevede che i partner conviventi, in caso di

convivenza stabile, compongano un’UR. La ricorrente non contesta la possibilità

stessa, conferita al legislatore. Su quest’aspetto con la STCA 36.2015.29 del

13.

agosto 2015 questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto che

l’equiparazione dei conviventi alla situazione dei coniugi non è contraria al

principio di uguaglianza giuridica dell’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. Regolamentare

il tema della convivenza in maniera diversa negli ambiti del diritto fiscale ed

in quello della RIPAM appare lecito ed ammissibile e non viola, come detto,

l’art. 8 Cost. fed.

Da notare che, prima

ancora della vigenza della nuova legge ticinese sulla RIPAM e della norma del

suo regolamento per cui in caso di convivenza stabile i redditi dei conviventi

sono cumulati siccome i conviventi compongono un’UR (art. 26 cpv. 4 LCAMal e

10a RLCAMal), la giurisprudenza federale si era già occupata, in una

fattispecie relativa alla riduzione dei premi nel Canton Vaud, di un caso di

convivenza tra due persone in cui un giovane, stagista avvocato, aveva chiesto

la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie obbligatorie invocando gli

scarsi redditi conseguiti. Il TF ha indicato, nel suo giudizio pubblicato nelle

DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che:

"

L'art. 18 al. 1 du

règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin

1996.

d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

(RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on entend les conjoints et

les personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux

couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou

plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils assument

l'entretien complet. … L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que, conformément à

l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est

requis par une personne vivant durablement en ménage commun. (…)

Dans le domaine des contributions publiques ou

des restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général

très strictes (ATF 133

I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF

133.

V 402 consid.

3.2

p. 404 s.; ATF

132.

I 117 consid. 4.2

p. 121; ATF

132.

II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130

I 65 consid. 3.1 p.

67). En matière de fourniture de prestations (ou administration des

prestations), les exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et

son degré de précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations

sociales régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le

respect du principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et

l'objectivité des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au

risque de violer le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la

loi les lignes fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en va ainsi du

cercle des bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des

conditions de son octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations

peuvent figurer dans une ordonnance (ATF 118

Ia 46 consid. 5b p.

61; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/BERNHARD HOTTELIER, Droit constitutionnel

suisse, vol. I, L'Etat, 2e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634

n. 1797 ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p.

321; cf. également ATF 131

II 361 consid. 7.4 p.

385). Il n'existe entre

les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1

consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile,

la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a

considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une

communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la

rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption

(réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au

moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce

("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p.

297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf

(nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les

cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés

des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne

assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet

qu'il n'est pas … arbitraire

de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins

d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque

d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de

tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement

assistance (arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid.

2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434;2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3;

2P.218/2003 du 12 janvier 2004, consid. 3.2;2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS

GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche Lebensgemeinschaften im

Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis von Familien- und

Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX WOLFFERS,

Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p. 162; PETER

STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe

[ZeSo] 1999 p. 29 ss). A

ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable

et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la

fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière

appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable,

notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent

ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre

d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions

alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du

concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire

accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la

limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129

I 1).

Les considérations qui sont à la base de cette

jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide

sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie,

vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme

dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux

domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le

principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.

La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de

subsides comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le

revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations

à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires

enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non

l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres

situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge

de manœuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle

des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur

but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés.

Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire

non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au

sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale

d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la

prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir

d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union

matrimoniale."

Considerare, in caso di concubinato, il reddito conseguito

cumulativamente dai concubini per valutare il diritto alla riduzione dei premi

è circostanza quindi ampiamente ammessa dalla giurisprudenza federale. Il TF

non ha considerato tale cumulo di redditi in contrasto con senso e scopo

dell’art. 65 cpv. 1 LAMal.

2.14

Come rammentato da ultimo

nella STCA 36.2016.140 del 23 maggio 2017, in Ticino i concubini costituiscono

un'unità di riferimento se la convivenza è ritenuta stabile (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.6.2.4.,

p. 378 e ss.). La definizione di convivenza stabile di partners data dalla

legislazione cantonale in materia di armonizzazione e coordinamento delle

prestazioni sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su

quest’aspetto come lo è la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il concetto è

esplicitato dal regolamento di applicazione della Laps del 17 dicembre 2002

all’art. 2a. In particolare la convivenza è considerata stabile se,

alternativamente: a) vi sono figli in comune; b) la convivenza

procura gli stessi vantaggi di un matrimonio; c) la convivenza è durata

almeno 6 mesi. Basta quindi il realizzarsi di una sola di queste condizioni

per ammettere una stabilità nella convivenza.

Con pubblicazione sul

Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con entrata in vigore

retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha modificato il RLCAMal

prevedendo il nuovo art. 10a secondo cui:

"

La convivenza è considerata

stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un

matrimonio;

c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."

con ripresa dei concetti già

contenuti nel RLaps. Sul tema questo Tribunale cantonale delle assicurazioni si

è espresso a più riprese anche in ambiti diversi rispetto alla riduzione dei

premi LAMal e quindi dell’applicazione della LCAMal, si faccia riferimento qui

alle STCA 42.2012.2 del 24 marzo 2013, che richiama in particolare il Rapporto

parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della

gestione e delle finanze riferito alla modifica della Modifica della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000.

(Laps), STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 in materia di assistenza

sociale, rispettivamente STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015 resa in ambito di

assegni famigliari, nonché alla giurisprudenza federale in materia (si vedano

in particolare le DTF 1P.184/2003, DTF 129 I 1,2P.218/2003, DTF

134.

V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272

segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2) oltre che alla dottrina

(Ranzanici, op.cit., capitolo

14.6.2.4

p. 378 e ss.).

2.15

In

concreto i ricorrenti hanno contestato, nelle fasi della procedura

amministrativa e nel loro gravame, il sussistere di una convivenza stabile. In

concreto, come emerso dall’udienza e dagli accertamenti dell’amministrazione, i

signori RI 1 e RI 2 sono conviventi, e lo erano al momento della richiesta di

sussidio riferita al 2015, già da 6 anni. La domanda di riduzione dei premi

relativa al 2014 considera l’unità di riferimento come composta dalla loro

coppia cui si aggiungono i figli del signor RI 2. La sussistenza di una

convivenza stabile è palese. La signora RI 1 condivide la casa del signor RI 2

con cui, per ammissione stessa della coppia, ha avuto una relazione amorosa assertivamente

interrotta, pur con il mantenimento della convivenza, ciò che appare assai poco

verosimile. I ricorrenti, non solo hanno condiviso i loro destini con una

relazione amorosa per anni e continuano a vivere uniti sotto il medesimo tetto,

e ciò non certo per un uso nel settore __________ (come emerso in sede

d’udienza la signora RI 1 è l’unica delle collaboratrici della ditta __________

del signor RI 2 a convivere con lo stesso, gli altri collaboratori vivono in

maniera indipendente, v. doc. VIII), ma si aiutano e sostengono reciprocamente

nella vita, suddividendo i compiti casalinghi come una qualsiasi coppia di

concubini. Va poi osservato come la signora RI 1 consegua redditi che sono

molto contenuti (si rinvia al consid. 1.9 in fine), attorno ai CHF 1'500.-- per

12.

mesi annui. Questi importi, pur considerando una partecipazione alle spese

di alloggio versata al signor RI 2 limitata a CHF 200.--, sono appena

sufficienti per sopperire al minimo di esistenza, senza considerare le ulteriori

spese necessarie per una vita dignitosa. Da ciò emerge palesemente un sostegno

in favore della signora RI 1 da parte del signor RI 2. Va ancora rilevato come

l’asserita costituzione di un domicilio (recte: residenza) distinta da quella

del signor RI 2 da parte della signora RI 1, e lo svolgimento di un’attività

per conto terzi a __________, evidenziati dai ricorrenti quali elementi che

caratterizzerebbero la fine della vita comune, non sono significativi. In primo

luogo siccome il lavoro per l’azienda __________ __________ è stato svolto nel

corso del 2013 per pochi mesi, e quindi ben prima dell’asserita rottura del

legame affettivo tra i due ricorrenti, in secondo luogo perché comunque la

signora RI 1 ha pur sempre mantenuto il suo domicilio, il suo recapito e il centro

dei suoi interessi a __________ nella casa che condivide con il signor RI 2.

Da quanto precede discende

che la decisione della Cassa, su questo punto, si rivela corretta e deve essere

confermata.

2.16

Se è quindi corretto che

l’unità di riferimento qui in causa comprenda sia RI 1 sia RI 2, non può essere

omesso di considerare anche __________ nell’UR. In effetti, come emerso

chiaramente in sede di udienza dibattimentale, la figlia del ricorrente segue

attualmente una formazione di livello universitario e ciò dopo avere svolto un

anno al __________ a __________ e, interrotta quella formazione, ha seguito

degli stages pratici remunerati.

Da evidenziare qui è l’opposizione

del signor RI 2 a fornire alla Cassa informazioni specifiche sugli studi e

stages dei figli, in particolare della figlia, quando l’amministrazione lo ha

integrato nell’UR unitamente alla signora RI 1. La contestazione di un’UR

formata dai due ricorrenti ha condotto il signor RI 2 a non fornire alla Cassa

quelle informazioni utili e necessarie, sorrette da documentazione comprovante,

che avrebbero permesso, prima dell’avvio della procedura contenziosa

giudiziaria, di determinare correttamente la composizione dell’UR in

discussione e il diritto alla riduzione dei premi per i due anni qui in causa

(2015 e 2016).

Contrariamente all’assunto

dei ricorrenti essi, nonostante le richieste dei funzionari preposti, non hanno

collaborato adeguatamente tanto che ancora il 30 ottobre 2017, ossia dopo oltre

un mese dallo svolgimento dell’udienza (doc VIII), l’amministrazione ha dovuto

domandare l’invio di specifica documentazione relativa in particolare agli

stages seguiti dalla giovane (per stabilire i periodi precisi) e circa la

remunerazione percepita. È unicamente, quindi, nelle more della procedura

giudiziaria che la Cassa ha potuto stabilire che __________ compone l’UR con il

padre e la signora RI 1, e ha potuto accertare le scuole da essa frequentate, i

periodi di formazione e quelli durante i quali essa ha invece svolto degli

stages remunerati.

La presenza di un terzo

membro nell’UR da considerare in concreto, circostanza che i ricorrenti non

contestano e che la Cassa ha potuto stabilire e determinare solo nelle more del

processo, impone di annullare le decisioni dell’amministrazione e di rinviare

alla stessa gli atti affinché stabilisca formalmente il diritto alla riduzione

dei premi dell’UR con un provvedimento semmai soggetto a reclamo e quindi a

ricorso. Infatti, le visioni delle parti sull’entità del sussidio divergono

alla luce della lettura che è data degli stages remunerati seguiti da __________.

2.17

Alla luce di quanto precede,

per motivi diversi da quelli ritenuti nelle loro impugnative, motivi sui quali le

parti hanno comunque potuto ampiamente esprimersi, il ricorso va accolto e le

decisioni impugnate annullate con il rinvio degli atti alla Cassa per una nuova

decisione. Visti i motivi che conducono all’annullamento delle decisioni

impugnate, ritenuto come la Cassa non avrebbe potuto emanare, per la mancata

collaborazione (in particolare del signor RI 2) all’accertamento dei fatti

(studi e stages di __________, documentati mediante produzione di elementi

probatori prima dell’emanazione delle decisioni di sua competenza), non si

giustifica l’attribuzione di ripetibili in questa sede. Se in occasione del

contatto telefonico del 29 aprile 2016 (doc. A4) fossero state date le

informazioni richieste (e fossero poi stati trasmessi gli elementi a comprova

delle stesse), rispettivamente se in occasione del contatto telefonico dei

funzionari con il patrocinatore del signor RI 2 del 20 dicembre 2016 non fosse

stato comunicato da parte del ricorrente che “ … in merito alla formazione

di __________ e __________ non vuole fornire nessuna informazione in quanto

dichiara di non avere nulla a che fare con la signora RI 1 …” (doc. A17),

la Cassa avrebbe avuto a disposizione gli elementi per ritenere anche __________

nell’UR e stabilire il diritto al sussidio per gli anni 2015 e 2016. Nonostante

le reiterate richieste le informazioni non sono giunte prima della procedura

giudiziaria. La vittoria parziale dei ricorrenti, per motivi diversi da quelli

invocati in sede di ricorso, e l’assenza di collaborazione in sede

amministrativa che non ha permesso alla Cassa di emanare una decisione completa

già in quella sede, sono elementi che non consentono il riconoscimento di

ripetibili in questa sede.

Non si percepiscono tasse

e spese che rimangono a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.I ricorsi di RI

1 e RI 2, __________, formulati contro le decisioni in materia di riduzione dei

premi relative agli anni 2015 e 2016 emanate su reclamo il 23 maggio 2017 da

parte della Cassa cantonale di compensazione sono accolti nel senso

delle considerazioni esposte.

1.1. Di conseguenza le decisioni

impugnate sono annullate e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione

per l’emanazione di nuove decisioni relative alla RIPAM 2015 e 2016 alla luce

delle considerazioni esposte.

2. I ricorsi di RI 1 e RI 2, __________,

contro il mancato condono della restituzione della RIPAM 2015 sono irricevibili.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti