36.2017.49
RIPAM 2015 e 2016. Riesame della decisione di sussidio 2015 e negazione del sussidio 2016 per l'accertamento di una convivenza. Ricorso comunque accolto siccome nell'UR va ritenuta la figlia di uno de
19 dicembre 2017Italiano66 min
Source ti.ch
Incarto
n.
36.2017.49 - 54
IR/sc
Lugano
19 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 20 giugno 2017 di
1. RI 1
2. RI 2
(rappresentati dall’ RA 1
contro
le decisioni su reclamo del 23 maggio 2017 emanate da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato in fatto
1.1. RI 1, nata il __________
1964, nubile, domiciliata a __________, salariata, senza figli a carico, ha
chiesto la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie per l’anno 2015 trasmettendo alla Cassa cantonale di compensazione,
Ufficio delle prestazioni, Servizio sussidi assicurazione malattia (Cassa qui
di seguito), l’apposito formulario pervenuto in data 12 giugno 2014 (doc. A1).
La signora RI 1 ha indicato unicamente se stessa quale membro dell’unità di
riferimento postulante l’aiuto sociale e non segnalando una convivenza. La
richiesta è stata accolta dall’amministrazione con decisione del 20 novembre
2014 e il premio assicurativo è stato ridotto di CHF 3'412,80 (doc. A2).
1.2. Mediante l’invio
dell’apposito formulario datato 18 maggio 2015, RI 1 ha chiesto il rinnovo, per
l’anno 2016, della riduzione del premio. Nuovamente la signora RI 1 ha indicato
se stessa quale persona sola, nubile, non convivente e salariata, senza figli a
carico (doc. B1). La richiesta è pervenuta all’amministrazione il successivo 11
giugno 2015. La funzionaria incaricata, dopo ricevuta detta domanda, ha
invitato l’assicurata a “prendere contatto telefonico” con la stessa al
fine di ottenere chiarimenti (allegato al doc. B1). Il 17 gennaio 2016 la
signora RI 1 ha sottoscritto una lettera con cui ha prodotto
all’amministrazione un precedente scritto datato 10 novembre 2015 (annesso al
doc. B1, e già trasmesso alla Cassa il precedente 12 novembre 2015),
sottoscritto da lei stessa e da RI 2, in cui fornisce informazioni e
chiarimenti in merito alla domanda di sussidio 2016. In particolare, in tale
scritto, gli estensori precisano che la signora RI 1 lavora per conto del
signor RI 2 (nella sua azienda __________ di produzione __________) a tempo
parziale “e abita nella mia casa, come d’uso nel nostro settore, e paga
mensilmente l’affitto per la sua camera”. I firmatari hanno indicato che
non sussiste una relazione di coppia tra loro.
Allo scritto ha fatto
seguito, il 24 aprile 2016, un accertamento telefonico svolto dalla Cassa sia
con la signora RI 1 (come riportato nella nota doc. B2) che con il signor RI 2.
Il contatto con la signora RI 1 ha permesso di confermare che la stessa convive
con il signor RI 2 e che versa quale partecipazione alle spese (“per la
camera”) CHF 200.-- mensili. Analogo e coevo contatto telefonico con il
signor RI 2 ha permesso all’amministrazione di confermare ulteriormente la
convivenza ed anche la suddivisione, concordata, dei compiti casalinghi (il
signor RI 2 cucina per tutti mentre la signora RI 1 si occupa delle pulizie
domestiche) e l’esistenza di una relazione amorosa che si sarebbe interrotta
due anni prima ma che non avrebbe portato né all’interruzione della convivenza
e neppure alla rottura del rapporto di collaborazione lavorativa professionale
rispettivamente all’interno della casa. In occasione di quel contatto
telefonico il signor RI 2 si è dimostrato “… molto infastidito al momento in
cui” il preposto funzionario ha spiegato “come funziona la questione
della convivenza” tanto che il signor RI 2 gli avrebbe comunicato di fare “quello
che volete e ha attaccato, non è voluto entrare in merito alla prima formazione
dei figli”. Un precedente contatto telefonico con la signora RI 1 aveva
permesso ai funzionari della Cassa di accertare una convivenza che durava, in
quel momento (3 novembre 2015), da già 6 anni ma non più di natura amorosa, e
il perdurare della convivenza per ragioni economiche stante la collaborazione
professionale e gli introiti ridotti insufficienti “per pagare un
appartamento”.
1.3. Con decisione formale del 31
maggio 2016 la Cassa ha respinto la domanda di sussidio relativa al 2016 in
considerazione del fatto che l’unità di riferimento doveva considerare anche il
signor RI 2 (__________1962), stante la convivenza con la signora RI 1 e il
superamento dei limiti di reddito per la concessione dell’aiuto sociale (doc.
B3).
1.4. Alla luce degli accertamenti
svolti in relazione alla domanda di riduzione dei premi dell’anno 2016
l’amministrazione ha rivisto anche la riduzione dei premi concernente l’anno
precedente. Con decisione del 31 maggio 2016 (doc. A5) la Cassa ha respinto la
domanda di sussidio in considerazione del fatto che l’unità di riferimento
sarebbe composta dalla signora RI 1 e dal signor RI 2.
1.5. Viste le due decisioni del 31
maggio 2016, i signori RI 1 e RI 2 si sono rivolti alla Cassa, con scritto del
21 giugno 2016 redatto dal loro patrocinatore avv. RA 1, che ha postulato la
trasmissione degli incarti completi, la conoscenza delle motivazioni che hanno
“giustificato un cambio rispetto all’anno 2014 in cui, stando alla vostra
decisione …, la domanda di sussidio poteva essere accolta” nonché “per
quale motivo negli anni 2015 e 2016 nell’UR non sono più considerati i figli
dell’assicurato RI 2” (doc. B4 e A6). Annesso a tali scritti il legale ha
prodotto, in particolare, la copia della decisione di riduzione del premio
LAMal 2014 trasmessa al signor RI 2, datata 31 maggio 2016, dalla quale emerge
che l’unità di riferimento ritenuta è composta da RI 2, da RI 1 e dai figli del
signor RI 2: __________ (1993) e __________ (1994). L’importo complessivo del
sussidio riconosciuto assomma a poco meno di CHF 10'000.--.
In un successivo scritto
del 24 giugno 2016 (doc. B5 e doc. A7) il patrocinatore dei qui ricorrenti ha
contestato cautelativamente la decisione di sussidio concernente l’anno 2014 ed
ha segnalato all’amministrazione che la Cassa malati “a prescindere dalla
presente procedura rivendica … già dei pagamenti da parte degli assicurati”
e ciò pur in assenza di una decisione definitiva. La funzionaria incaricata
della Cassa ha invitato il legale a prendere contatto telefonico con la stessa
(doc. B6 e A8) entro breve termine mentre il patrocinatore ha postulato, prima
di tale passo, l’invio degli atti completi (doc. B8 e A10 del 26 agosto 2016)
ottenuti il successivo 19 settembre 2016 (doc. B9 e A11).
1.6. Con prolisso scritto del 6
ottobre 2016 (doc. B10 e A12) l’avv. RA 1 ha confermato il reclamo del
precedente 21 giugno 2016. Egli ha in particolare evidenziato l’assenza delle
tabelle di calcolo negli atti, ha ripetuto il tenore delle norme applicabili in
concreto, facendo riferimento ai principi dedotti dalla giurisprudenza
dall’art. 49 LCAMal e 25 LPGA, sottolinea l’assenza di motivi tali da
giustificare il riesame delle decisioni e contesta il sussistere di una
convivenza stabile tra i signori RI 2 e RI 1.
1.7. Con due distinti scritti
datati 28 ottobre 2016 (doc. A14 e B12), l’amministrazione ha evaso le
contestazioni del patrocinatore del legale dei qui ricorrenti, rilevando il
funzionamento delle norme successivamente alla riforma del 2015 che prevedono
l’introduzione di massimali di reddito disponibile, di una nuova formula di
calcolo del premio medio che considera le scelte assicurative, e la tutela
delle fasce economiche più deboli della popolazione. Dopo avere esposto i principi
che reggono la determinazione dell’unità di riferimento, la Cassa ha indicato i
motivi per i quali è giunta, non differentemente da quanto fatto per l’anno
2014, a ritenere i signori RI 2 e RI 1 quali membri di un’unica unità da
considerare. Partendo poi dai decreti esecutivi che fissano le basi di calcolo
per la riduzione dei premi del 2015 e 2016 l’amministrazione ha accertato, per
il 2016, un reddito disponibile di riferimento di CHF 65'174.-- e, per l’anno
precedente, di CHF 61'844.-- (motivando dettagliatamente le cifre ritenute).
Nelle sue conclusioni la Cassa rileva che in entrambi i casi tali importi sono
ampiamente superiori ai limiti di reddito massimo che consentono di riconoscere
l’aiuto sociale, cifrati in CHF 44'473,70 per il 2016 e CHF 44'288,40 per il
2015. In pari data all’avv. RA 1 sono state trasmesse le trascrizioni dei
contatti telefonici avuti dai funzionari con i ricorrenti.
1.8. Dopo alcuni scambi di
messaggi di posta elettronica (doc. A15 e B13) il 13 dicembre 2016 il patrocinatore
dei ricorrenti si è ulteriormente rivolto all’amministrazione cui ha, ulteriormente,
confermato l’assenza di una convivenza con la specifica di un’attività svolta
dalla signora RI 1 a __________ con un periodo di residenza in tale comune. Nel
suo scritto il legale dei ricorrenti ha inoltre precisato (temi che saranno
ripresi ancora nel ricorso doc. I al Tribunale cantonale delle assicurazioni)
che:
" (…) Con il
signor RI 2 non vi sono vincoli di sorta così come nemmeno con i suoi figli. È
certo che l'assicurata avrebbe anche potuto rimanere a __________ e ciò con
maggiori costi a suo carico e quindi con verosimile necessità di dover
attingere ad altri contributi sociali.
(…) il semplice fatto di affittare una stanza nell'abitazione del
signor RI 2 di per se non deve escluderla da vostro contributo. Sta di fatto
che in alcun modo il signor RI 2 era ed è disposto a sostenere finanziariamente
l'assicurata che come detto per la propria stanza ha sempre corrisposto il
dovuto e ciò analogamente ad ogni altra spesa che la concerneva. (…)” (doc.
B14)
Dal canto suo la Cassa ha
verificato presso l’assicuratore malattia della signora RI 1 (__________) che “la
signora RI 1 in data 17.03.2017 ha saldato l’importo dovuto per gli anni 2014 e
2015” (nota telefonica del 12 aprile 2017, contenuta nel doc. B15 e A17).
In precedenza (ossia il 20 dicembre 2016) la Cassa ha avuto un contatto
telefonico con l’avv. RA 1 “in merito alla formazione di __________ e __________”
con il rilievo che “mi comunica che il signor RI 2 non vuole fornire tale
informazione in quanto dichiara di non avere nulla a che fare con la signora RI
1 e che se dovesse essere ritenuto responsabile delle fatture dell’assicurata
la butterà fuori casa” (la nota è stata redatta con l’accordo del legale).
Dopo avere svolto un ulteriore
controllo dei calcoli relativi alla riduzione dei premi 2015 e 2016 (doc. B16 e
A18) l’amministrazione ha emanato due distinte decisioni su reclamo in data 23
maggio 2017 con cui ha ripetuto il contenuto degli scritti 28 ottobre 2016 e
confermato l’assenza di un diritto alla riduzione dei premi per l’unità di
riferimento composta da RI 2 e RI 1 (doc. B17 e A19). Le motivazioni contenute
nelle decisioni saranno riprese, laddove necessario, in corso di motivazione.
1.9. Con denso ricorso datato 20
giugno 2017 (doc. I), composto di 15 pagine fittamente scritte, sia RI 1 sia RI
2 si sono aggravati, sempre con il patrocinio dell’avv. RA 1, a questo
Tribunale cantonale delle assicurazioni, sia contro la decisione su reclamo
relativa alla riduzione dei premi 2015 sia alla riduzione concernente l’anno
2016. Con il gravame i ricorrenti postulano pure, per la riduzione 2015, il
condono. Le loro argomentazioni non divergono da quanto già esposto
esaurientemente in sede amministrativa, motivi riassunti nei precedenti
considerandi. In sostanza i due conviventi negano che la loro condivisione
degli spazi abitativi possa comportare di ritenerli membri della medesima unità
di riferimento. Essi confermano il versamento di spese da parte della signora RI
1 al signor RI 2 in particolare per l’uso della stanza, la presenza di un periodo
di attività della signora RI 1 a __________ con locazione di uno spazio
abitativo in quel Comune, la collaborazione della signora RI 1 in seno
all’azienda __________ del signor RI 2, remunerata, lo scopo della convivenza ricondotto
alla riduzione del “carico delle spese” e siccome uso in ambiente
agricolo. Dopo avere fatto ampio richiamo alla giurisprudenza di questo
Tribunale cantonale delle assicurazioni e dopo avere riportato nel suo esposto
ampi stralci dei documenti consegnati agli atti, gli assicurati chiedono
l’annullamento delle decisioni impugnate e, per il 2015, è domandato il condono
della restituzione degli importi chiesti in restituzione dall’assicuratore
malattia.
Con risposta di causa
dell’11 luglio 2017 (doc. III) la Cassa postula la reiezione del ricorso con
argomenti che saranno ripresi, laddove occorra, in corso di motivazione. Ai
ricorrenti è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi (doc. IV
del 12 luglio 2017) e in pari data è stata indetta, per il successivo 28
settembre 2017, un’udienza di discussione (doc. V). In sede di replica l’avv. RA
1, per conto dei suoi patrocinati, ha ribadito assenza di un legame
sentimentale tra gli stessi e come i ricorrenti avrebbero una semplice economia
domestica comune, ciò che i figli del signor RI 2 potrebbero confermare. Alla
Cassa è stata concessa la possibilità di esprimersi sui contenuti della replica
(doc. VII del 17 luglio 2017) e il 28 settembre 2017 le parti hanno presenziato
all’udienza (doc. VIII) nel corso della quale hanno ribadito le rispettive
posizioni con le seguenti precisazioni:
" (…) I
ricorrenti ribadiscono il contenuto del loro gravame indicano l’esistenza di un
rapporto di collaborazione della sig.ra RI 1 con il sig. RI 2 a tempo parziale
per tutti i lavori di __________ necessari e durante l’arco dell’anno.
Il sig. RI 2 precisa di avere altri collaboratori uno di questi è __________
rilevato anche nei salari 2015 vi è poi __________ in particolare che sono
rilevati dalle dichiarazioni salari 2016. I due collaboratori non condividono
l’alloggio con il sig. RI 2.
Altri conviventi sono i figli del sig. RI 2 nel senso che entrambi
hanno nella casa una camera a loro disposizione, il figlio ha 22 anni, ha una
formazione è indipendente, attualmente si trova all’estero, mentre la figlia è
studentessa.
La Cassa prende atto del fatto che __________ è studentessa
attualmente all’università di __________, ha 24 anni e prosegue i suoi studi
li. La Cassa indica che l’informazione non era stata data e non era comprovato
allo studio, prende atto di quanto precede ciò che può avere una influenza
sulla composizione dell’UR.
Il sig. RI 2 precisa che l’uso nel settore contadino la
condivisione dell’abitazione tra coloro che collaborano nell’attività agricola.
Non c’è un contratto collettivo di lavoro nel settore ma esiste un contratto
tipo di lavoro dell’Unione __________.
È vero che questo contratto tipo prevede dei valori relativamente
elevati in caso ad esempio di collaboratori stagionali certamente più elevati
di quanto non sia l’importo che viene indicato come versato dalla signora RI 1.
Il doc. O e doc. P sono i 2 documenti che accompagnano le
dichiarazioni dei salari trasmesse alla CCC e non indicano il versamento di
vitto e alloggio. Mentre la scheda successiva doc. S specifica lo stipendio
lordo, le trattenute sociali e vitto + alloggio in fr. 200.-- ritenuto sulla
remunerazione della signora RI 1.
Un tale scorporo dell’importo di vitto e alloggio non è stato
specificatamente imposto dall’UT.
Fatti
I ricorrenti danno atto di avere avuto una relazione sentimentale
nel passato e che si è chiusa 4 anni fa, la sig.ra RI 1 ha lasciato la casa in
cui risiedeva con il convivente per andare a spostarsi a __________ dove è
rimasta 2 anni.
La sig.ra non ha spostato il proprio domicilio a __________,
l’abitazione era una sorta di cantina senza comodità e con difficoltà per
scaldare, pur non avendo spostato il domicilio c’è stata una notifica al Comune
di questo trasferimento. La proprietaria dell’immobile è __________ di __________.
La sig.ra RI 1 a __________ ha collaborato anche con __________
pure __________ ma con un’attività discontinua. La sig.ra ha mantenuto comunque
il rapporto di collaborazione con il sig. RI 2 è comunque perdurato nel tempo.
Alla fine però c’è stato un rientro a __________ ed è stato allestito uno
spazio, una camera sottraendolo alla sala che era ampia sicché la sig.ra RI 1
ha un suo spazio specifico nel dormire.
Il sig. RI 2 evidenzia che le economie sono comunque separate
anche se è vero che vi è collaborazione per la cucina e per le pulizie.
Il giudice chiede all’avv. RA 1 di produrre il contratto di lavoro
a __________ e quello di locazione con la rispettiva attestazione.
Il rientro a __________ è avvenuto ancora nel 2015.
(…)
La Cassa fa osservare che in occasione del contatto telefonico del
3.11.2015 emergeva una continuità nella convivenza dei ricorrenti da 6 anni e
non era stata invece indicata una partenza per __________. Va evidenziato che,
pur con l’attività svolta a __________ e la disponibilità in quel luogo di uno
spazio abitativo la sig.ra RI 1 ha sempre beneficiato della sua stanza a __________
dove comunque manteneva la sua attività lavorativa.” (Doc. VIII)
Dopo l’udienza, alla luce
di quanto emerso a proposito dei figli del signor RI 2, particolarmente della
figlia in formazione presso l’Università di __________, le parti hanno
intavolato discussioni per verificare l’entità delle riduzioni dei premi degli
anni 2015 e 2016 se nell’unità di riferimento fosse stata compresa la giovane.
Una lunga serie di messaggi di posta elettronica è stata riversata agli atti di
questo Tribunale cantonale delle assicurazioni. Un primo calcolo teorico (in
assenza di elementi comprovanti il periodo formativo della signora __________)
è stato fornito dall’amministrazione (si vedano i messaggi di posta elettronica
doc. IX). Con scritto ai ricorrenti datato 29 settembre 2017 il giudice
delegato ha rilevato come:
" (…) se
confermate le premesse che il sig. __________ rammenta (…) la UR interessata
(nell’ipotesi ritenuta dalla Cassa, ossia nella sua composizione dei due
ricorrenti e della figlia del sig. RI 2, __________), beneficerebbe di una
RIPAM nel 2015 di CHF 4'602.- e l’anno successivo di CHF 4'395.-.
Alla luce di questi dati le sarei grato se mi indicasse la
condivisione del calcolo operato dalla Cassa, rispettivamente se questo
potrebbe rendere privo d’oggetto il ricorso.
Prima di avviare accertamenti presso la datrice di lavoro __________
di __________, il Municipio di __________, l’UT di __________ e la locatrice
sig.ra __________ di __________, attendo un cenno da parte sua.” (Doc. X)
A tale lettera hanno fatto
seguito altri scambi di messaggi di posta elettronica tra le parti (doc. XI e
XII in cui l’avv. RA 1 ha proposto all’amministrazione una sorta di transazione
con la richiesta del pagamento della sua nota d’onorario per un importo complessivo
di oltre CHF 8'900.--) e uno scritto del giudice delegato dell’11 ottobre 2017
destinato alla Cassa del seguente tenore:
" (…) lo
scambio di mail intervenuto sostanzialmente tra le parti avrebbe permesso di
accertare, quale appartenente all’UR interessata al calcolo della RIPAM per gli
anni d’interesse, anche la figlia del signor RI 2. Circostanza questa che non
ha potuto essere accertata in corso di istruttoria da parte della Cassa per
motivi, come evidenziato in sede d’udienza, indipendenti dalla volontà dei
funzionari e che non ha potuto essere considerata dall’amministrazione per
l’emanazione delle decisioni d’interesse.
La Cassa ha ora eseguito il calcolo del diritto alla riduzione dei
premi per gli anni in causa comprendendo anche la giovane. La signora RI 1 e il
signor RI 2 condividono il calcolo eseguito, ammettendo così, implicitamente,
il sussistere di una convivenza, circostanza che era invece contestata con il
gravame. (…)” (Doc. XIII)
Con lettera 18 ottobre
2017 (doc. XIV) l’amministrazione ha precisato che il calcolo effettuato non è
da ritenere vincolante siccome puramente ipotetico in assenza degli elementi
concreti di prova relativi alla prima formazione di __________. La Cassa ha poi
precisato che:
" (…) Come
segnalato nello scambio email del 29.09.2017 (documentazione agli atti), per
poter definire se la figlia __________ risulti in prima formazione secondo
quanto previsto dalla Laps o meno, e quindi rientri nell'unità di riferimento
di RI 2 e RI 1 (convivenza che sembrerebbe ammessa e non più contestata), siamo
tutt'oggi ancora in attesa di ricevere dall'avv. RA 1 la documentazione
attestante il percorso formativo della stessa.
In merito alla richiesta di riconoscimento di ripetibili, la Cassa
ribadisce nuovamente che la mancata collaborazione dei ricorrenti in sede
d'istruttoria non ha permesso di accertare il percorso formativo di __________
(scuole frequentate ed eventuali periodi d'interruzione della formazione). Se i
ricorrenti avessero fornito a suo tempo le informazioni richieste, la Cassa
avrebbe potuto emanare sin dal principio delle decisioni con esito differente.
Considerato quanto precede, la Cassa contesta qualsiasi importo a
titolo di ripetibili.” (Doc. XIV)
Dal canto loro i
ricorrenti si sono espressi il 17 ottobre 2017 mediante un messaggio di posta
elettronica (doc. XV). Il 19 ottobre 2017 il giudice delegato si è ulteriormente
rivolto alle parti con una lettera chiedendo alla Cassa di acquisire, con la
collaborazione dei ricorrenti, i documenti necessari a stabilire il diritto o
meno alla riduzione dei premi in favore dell’unità di riferimento in caso di
computo di __________, e, semmai, a quantificarne l’importanza economica. Nello
scritto è sottolineato come solo dopo avere “accertato in maniera chiara e
precisa l’importo della riduzione del premio che potrebbe essere riconosciuto
all’UR in discussione per il periodo in esame (…) i ricorrenti comunicheranno
se condividono tale calcolo. Se vi fosse condivisione l’istruttoria verrebbe
alleggerita di tutti gli accertamenti (già pronti) riferiti al tema della
convivenza stabile” (doc. XVI).
Nel termine concesso alle
parti (scadente il 9 novembre 2017) per esprimersi in merito, il patrocinatore
dei ricorrenti ha trasmesso documenti attestanti l’iscrizione di __________
agli studi superiori fuori Cantone, la copia delle dichiarazioni fiscali del
signor RI 2 e la comprova dell’introito della partecipazione alle spese versato
dalla signora RI 1 (doc. XVII) su cui la Cassa ha potuto esprimersi (doc.
XVIII).
Considerati gli elementi
forniti dai ricorrenti per il computo della signora __________ nell’unità di
riferimento composta dal padre e dalla convivente signora RI 1, la Cassa ha
potuto stabilire il diritto a una riduzione dei premi di CHF 2'301.-- per il
2015 e CHF 1'465.-- per il 2016 (doc. XIX). Su tale documento al patrocinatore
dei ricorrenti è stato concesso il diritto di esprimersi (doc. XX del 13
novembre 2017) ciò che ha fatto mediante un messaggio di posta elettronica
(doc. XXI) pervenuto in copia al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
1.10. Il 14 novembre 2017 il giudice
delegato ha chiesto all’UT di __________ la trasmissione delle decisioni di
tassazione 2012 e 2013 della signora RI 1 oltre ad altri specifici atti, si è
rivolto al Municipio di __________ con la richiesta di indicare se,
successivamente al 2013, la signora RI 1 abbia avuto a __________ una residenza
o un domicilio e se tale presenza a __________ sia stata notificata al
Municipio. Sempre in medesima data il giudice delegato ha interpellato
l’Azienda __________ di __________ per ottenere informazioni relative al periodo
di collaborazione con la stessa da parte della signora RI 1 (doc. XXII, XXIII e
XIV).
1.11. Il 16 novembre 2017 è
pervenuta al Tribunale cantonale delle assicurazioni la lettera del giorno
precedente dell’avv. RA 1 (doc. XXV) con cui lo stesso ha ripercorso i fatti e
ha indicato come la Cassa fosse sufficientemente informata degli studi di __________,
a parte l’interruzione degli stessi per seguire uno stage remunerato (senza che
la Cassa abbia comunque formulato domande specifiche in tal senso). Il legale
ha quindi chiesto che “per tutto l’anno … 2015 (e) 2016 se del caso la
signora __________ va considerata nell’unità di riferimento assieme ai
ricorrenti” con diritto a un sussidio come inizialmente calcolato ossia CHF
4'602 per il 2015 e CHF 4'395 per il successivo 2016. D’avviso dei ricorrenti
gli stages remunerati non costituirebbero un’interruzione del periodo di
studio. Nelle sue conclusioni il patrocinatore ha quindi proposto al Tribunale
cantonale delle assicurazioni di riconoscergli gli importi di sussidio appena
riportati e di concedergli un significativo importo per ripetibili alla luce
del patrocinio svolto.
Il 16 novembre 2017 (doc.
XXVI) lo scritto è stato trasmesso alla Cassa per l’esercizio del diritto di
essere sentita mentre il successivo 17 novembre 2017 l’UT di __________ ha
fatto pervenire al Tribunale cantonale delle assicurazioni le dichiarazioni
fiscali 2012 e 2013 della signora RI 1 da cui si desume un reddito da attività
dipendente di CHF 17'562.-- nel 2012 (per un importo mensile inferiore ai CHF
1'500.--) e di CHF 18'617.-- nel 2013 (per un importo di poco superiore ai CHF
1'550.-- mensili). Analoghi importi sono desumibili dalle dichiarazioni fiscali
della signora RI 1 per gli anni 2015 e 2016 (CHF 15'296.-- e CHF 19'539.--)
sempre versati dal convivente RI 2. La signora RI 1 non ha conseguito altri
redditi dichiarati.
1.12. Con scritto 17 novembre 2017
(doc. XXVIII) il Municipio di __________ ha comunicato che la signora RI 1 ha
avuto un soggiorno a __________ tra il 1° marzo 2012 e il 31 luglio 2013 pur
mantenendo il domicilio fiscale a __________. Il Municipio di __________ ha
rilasciato in favore della signora RI 1 un permesso di soggiorno. Dal canto suo
l’azienda __________ (doc. XXX) ha confermato la collaborazione della signora RI
1 con l’azienda dal 1° maggio 2013 al 31 agosto 2013 con un pensum del 40%
circa per una remunerazione complessiva di CHF 3'363.--. Alle parti è stata
concessa la possibilità di esprimersi su detti documenti entro il 10 dicembre
2017.
Con scritto del 28
novembre 2017 la Cassa si è espressa in merito alla lettera 15 novembre 2017
(doc. XXV) del patrocinatore dei ricorrenti ribadendo la correttezza del suo operato
e delle sue valutazioni e puntualizzando lo svolgimento dei fatti e dell’istruttoria.
Il 1° dicembre 2017 i ricorrenti si sono nuovamente lungamente espressi
ribadendo le loro conclusioni e indicando come l’amministrazione fosse comunque
stata informata del percorso formativo di __________. Come rileva il documento
prodotto dai ricorrenti stessi (doc. XXXIII/1) l’amministrazione, ancora in
data 30 ottobre 2017, non disponeva degli estremi per potere determinare e
quantificare correttamente la riduzione dei premi 2015 e 2016 dell’unità di
riferimento composta da __________ e __________ con RI 1.
Non sono state acquisite
ulteriori prove.
Considerandi
In ordine
2.1
A norma dell’art. 76 cpv. 1 e
2.
della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito),
contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima
legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento,
ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono
impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su
reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale
delle assicurazioni è quindi competente a esaminare i ricorsi in materia.
2.2
In concreto i ricorsi
formulati da RI 2 contro le decisioni emanate su reclami concernenti le
riduzioni dei premi per gli anni 2015 e 2016 ed i ricorsi della signora RI 1
contro le medesime decisioni sono ricevibili in ordine siccome tempestivi e
inoltrati contro provvedimenti impugnabili a questa Corte.
Diversa invece la sorte
che deve essere stata al ricorso della signora RI 1 nella misura in cui postula
il condono della restituzione degli importi del sussidio 2015 riconosciutogli
in un primo momento e poi revocato con la decisione di riesame datata 31 maggio
2016.
(doc. A5). In effetti la Cassa, non disponendo ancora di una decisione
definitiva relativa alla determinazione del diritto al sussidio 2015 della
signora RI 1 dopo riesame, siccome il provvedimento contestato dapprima
mediante reclamo e poi con ricorso, non ha emanato ancora alcuna decisione
relativa a una richiesta di condono avanzata comunque tra le righe dei suoi scritti
davanti all’amministrazione, dal proprio legale.
Va qui rammentato (come
evocato nella STCA 36.2017.83-86 in re F. del 4 dicembre 2017) che, in base
all’art. 49 cpv. 1 LCAMal (nella versione vigente dal 1° gennaio 2012 simile
all’art. 59 cpv. 1 LCAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011), le
riduzioni dei premi indebitamente percepite devono essere restituite dal
beneficiario all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure
all’amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all’assicurato o
nei casi di perdita del diritto alle prestazioni complementari all’AVS/AI.
L’art. 49 cpv. 2 LCAMal (il cui tenore è simile all’art. 59 cpv. 2 LCAMal in
vigore in precedenza), prevede che alla restituzione e al condono dell’obbligo
di restituzione è applicabile, per analogia, la legge sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000. Per potere
decidere in merito al condono la decisione di restituzione deve però, come nel
caso giudicato il 4 dicembre 2017, essere definitiva.
Quanto precede, rapportato
al caso in discussione, rende irricevibile, siccome privo d’oggetto, il gravame
relativo al condono. In effetti da un lato la restituzione non è ancora stata
decisa con decisione definitiva, siccome il tema sub judice e evaso solo con il
presente giudizio a livello cantonale, e poiché in merito al condono (e ai suoi
presupposti legali) l’amministrazione non si è ancora espressa, non potendolo
fare siccome prematuro.
Nel merito
2.3
In concreto i ricorrenti
contestano, sostanzialmente, il diniego del sussidio 2016 alla signora RI 1 e il
fatto che l’amministrazione abbia riesaminato la sua decisione di concedere alla
signora RI 1 il sussidio per l’anno 2015.
I ricorrenti contestano
alla Cassa di avere emanato, sua sponte, le decisioni 31 maggio 2016 con cui ha
considerato computabile nell’unità di riferimento della signora RI 1 anche RI 2.
Occorre qui allora esaminare se, correttamente o meno, la Cassa abbia proceduto
a un riesame del suo iniziale provvedimento (datato 20 novembre 2014) relativo
alla riduzione dei premi 2015 ed abbia negato a ragione il sussidio 2016 alla
signora RI 1.
2.4
Va in primis esaminato (come
questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha fatto con le decisioni STCA
36.2014.78
del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 tra le prime
e STCA 36.2016.102-105 del 14 novembre 2016; 36.2016.122 del 21 febbraio 2017,
36.2016.130
- 131 del 15 marzo 2017 e 36.2016.140 del 23 maggio 2017 da ultimo)
se l’amministrazione poteva procedere al riesame del diritto alla RIPAM per il
2015.
e eventualmente se tale riesame sia avvenuto tempestivamente, tema
quest’ultimo in se non contestato dalla ricorrente.
2.4.1
Come evidenziato in precedenti
giudizi di questo Tribunale (per tutte si veda la STCA 36.2016.102-105 del 14
novembre 2016 consid. 2.6. si veda anche il consid. 2.2. supra), in base
all’art. 49 cpv. 1 LCAMal, le riduzioni dei premi indebitamente percepite
devono essere restituite dal beneficiario all’assicuratore presso il quale egli
è affiliato, oppure all’amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti
all’assicurato, o nei casi di perdita della PC AVS/AI. L’art. 49 cpv. 2 LCAMal
(il cui tenore è simile all’art. 59 cpv. 2 LCAMal in vigore in precedenza),
prevede che alla restituzione e al condono dell’obbligo di restituzione è
applicabile per analogia la legge sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000.
2.4.2
Per l’art. 25 LPGA le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).
In virtù dell’art. 25 cpv.
2.
LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a
decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del
fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il
credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è decisivo. I principi
applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e
dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V
318).
La restituzione delle
prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;
STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009 del 21 giugno 2010
pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03
del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un
motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l’assicurato ha
beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva
diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti;
STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06
del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V
466.
consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
L’amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U
409/06 del 25 giugno 2007). Questi principi si applicano anche quando delle
prestazioni siano state accordate senza una decisione formale e che il loro
versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10
maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1.
Con le STCA 36.2013.21 del
26.
luglio 2013 e 36.2014.92 del 24 dicembre 2014, come pure nelle STCA
36.2014.78
del 2 febbraio 2015 e 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e negli altri
giudizi citati sub. 2.5, questo Tribunale ha, alla presenza di un fatto nuovo
non segnalato dagli assicurati nella loro iniziale richiesta di prestazioni, e
meglio nel primo caso una donazione avvenuta pochi mesi prima della domanda di
RIPAM, nel secondo la caducità di prestazioni PC, mentre negli altri la
sussistenza di una convivenza duratura non comunicata all’amministrazione,
proceduto alla revisione delle decisioni (formali ed informali) con le quali
l’amministrazione, nel corso degli anni, ha riconosciuto il sussidio per il
pagamento dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie ed ha
chiesto la restituzione degli importi indebitamente percepiti. In quelle occasioni
la Cassa aveva correttamente agito nel termine di un anno (art. 25 cpv. 2
LPGA).
2.4.3
In
concreto la Cassa cantonale di compensazione, e il suo servizio prestazioni in
particolare, hanno recepito la convivenza fra i due ricorrenti, convivenza che
l’amministrazione ritiene stabile e tale da adempiere le condizioni degli art.
26.
cpv. 4 LCAMal e 4 Lasp, quando ha operato le verifiche tese al riconoscimento
(o meno) del sussidio per l’anno 2016 nel corso dell’ottobre 2015. La mutazione
rispetto all’anno 2014, risultante dalla domanda di riduzione dell’anno 2015,
non era elemento tale da indurre, da solo, una verifica. Unicamente l’anno
successivo, ossia quando la signora RI 1 ha inoltrato la domanda per la
riduzione dei premi dell’anno 2016, la Cassa ha rilevato il comune domicilio
con il signor RI 2 e il sospetto del sussistere di una convivenza
precedentemente ammessa (2014). Come evidenziato nelle considerazioni di fatto
la signora RI 1, per le richieste di sussidio 2015 e 2016, ha indicato di
essere persona sola, non convivente. In effetti, essa ritiene che la convivenza
effettiva con il signor RI 2, con la suddivisione dei compiti casalinghi come
descritto, non costituisca una convivenza ai sensi di legge tale da ritenere
un’unica unità di riferimento per la determinazione del diritto alla riduzione
dei premi (perlomeno questa la tesi della ricorrente nella fase iniziale della
procedura giudiziaria). Il fatto che i due ricorrenti abbiano il medesimo
indirizzo e che, come indicato, per l’anno 2014 essi abbiano indicato di
appartenere alla medesima unità di riferimento (la procedura è stata evasa con
decisione del 31 maggio 2016), non erano elementi sufficienti per ricondurre
all’inoltro della richiesta di sussidio 2015 la consapevolezza della Cassa di
una (qui contestata) convivenza, per tale motivo va ammessa la tempestività
della reazione dell’amministrazione come si dirà anche nel prossimo
considerando.
2.4.4
Dagli atti nulla emerge quindi
circa una precedente conoscenza, da parte dell’amministrazione, della
convivenza rispetto alla domanda di riduzione dei premi 2016 e la sua
trattazione. Come ritenuto nella STCA 36.2016.102 -105 del 14 novembre 2016 e
ribadito anche nella STCA 36.2016.130 – 131 del 15 marzo 2017, alla Cassa qui
resistente non può essere rimproverato, in un’amministrazione di massa quale la
RIPAM, di non essere stata a conoscenza di una convivenza in essere da 6 anni
al momento della domanda. Solo nel corso dell’esame della richiesta di
riduzione dei premi riferita al 2016, pervenuta alla Cassa nel giugno 2015,
l’amministrazione ha avuto la percezione della convivenza, ha proceduto alle
verifiche necessarie ed ha prontamente agito mediante l’emanazione delle
decisioni di sua competenza.
2.4.5
La Cassa ritiene di avere erroneamente
erogato, con riferimento all’anno 2015, un sussidio non dovuto di oltre 3'400.--
franchi, che costituisce un importo di sicuro rilievo. Ne segue che la procedura
adottata dall’amministrazione è, da un lato, tempestiva e, dall'altro, sorretta
da sufficiente motivazione. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve ora
verificare la correttezza dell’agire dell’amministrazione e quindi la
correttezza della sua valutazione relativa alla composizione della unità di
riferimento da prendere in considerazione in concreto per la determinazione del
diritto alla RIPAM per gli anni in discussione.
2.5
Come evidenziato da ultimo
nella STCA 36.2016.140 del 23 maggio 2017, dal 2012 le norme della Legge
Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), che reggono la
riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie
(RIPAM l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori che dall’amministrazione
nei suoi allegati), hanno subito una modifica sostanziale. Il titolo IV della
legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno
2010.
(Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha previsto un nuovo sistema
di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato degli art. 65 e seg.
LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale, la precedente normativa
aveva mostrato talune lacune e, soprattutto, per ottemperare gli obiettivi di
politica sociale cantonale valuti con l’adozione della Legge
sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo
senso il Messaggio 15 settembre
2009.
del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della
LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto
della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina
1, per maggiori dettagli e specifiche si veda: Ivano
Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi
pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo,
2016, capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con il
disegno di legge, e il Parlamento, promulgando le norme, hanno voluto rendere
il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Lasp e quindi
distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione
del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile,
maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto
l’esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente considerare il
contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione
riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva,
si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel
nuovo art. 26 LCAMal.
Le nuove norme tendono a
conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla
realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa
capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle
loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli
effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della
reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di
base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce
la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.
Il Cantone gode, nella
concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio
margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici,
op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare
capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed è vincolato in particolare da quanto impone
l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni
riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti
in periodo di formazione (oltre all’obbligo d’informazione della popolazione in
merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra
Cantoni ed assicuratori). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i
potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di
condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come
rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I
343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non solo fissare la procedure
ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.
2.6
Con le recenti modifiche uno
degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire “una maggiore
equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in modo da
rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in funzione della
loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli
effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti
soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale
situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento
… (con) … miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che
evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato
e il premio realmente pagato” (Rapporto,
loc. cit.).
Importante è qui rilevare
che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo
cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte la cerchia
dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe
fasce di assicurati.
2.7
Il Cantone accorda le
riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie
(art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta
accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli
assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari
all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli
assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio
inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è
richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è
versato dal 1 gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni
per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è
tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede
quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via
ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione
della richiesta.
Per la determinazione
della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del
premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento. L'unità di
riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale
(art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi
sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza
stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per
l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché senza
figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati
nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno
esistenziale definito dalla Laps.
Il premio medio di
riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla RIPAM, è
costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena descritto e
del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore,
ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio
di Stato determina annualmente il premio medio di rifermento per ogni singola
categoria di assicurati prevista dalla LAMal.
Alla
base del diritto alla riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento
che è dedotto dai dati accertati fiscali riferiti al periodo di tassazione
determinato per ogni singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30
cpv. 1 LCAM). La legge rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi
e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in
assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al
reddito la sostanza viene fissata sulla base della tassazione indicata dal
Consiglio di Stato nel suo annuale decreto, con la precisazione però che va
reintegrata la sostanza donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata
nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare
riferimento alla situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione
o cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge (RLCAM) 29
maggio 2012 all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione
avvenga prima o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo del
reddito di riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti la
rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o
della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi
e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.00.
L’art.
31.
LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma
di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un
quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale,
contrariamente al diritto previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia.
Dall’importo così calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.
Il
sistema da ultimo in vigore (che non coinvolge qui i ricorrenti che contestano
le RIPAM 2012 e 2013) prevede invece la determinazione di limiti di reddito al
di sotto dei quali è accordato l’importo (normativo) massimo della prestazione
sociale (art. 34 LCAMal), limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce
l’equità di trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione
di reddito della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi
componenti” (Rapporto DSS pag. 31; su questi aspetti si veda: Ranzanici, op.cit., capitolo 15, p. 476
e ss.). Questo contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole
tipologie di differenziazione per l’importo massimo della prestazione.
Secondo
le norme della LCAMal in vigore sino a fine 2014 la parte del reddito che
supera i limiti superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione
sociale deve, per volontà esplicita del legislatore, essere messa a
contribuzione del pagamento dei premi (Ranzanici,
op. cit., capitolo 14.9.4. ,p. 442 e ss.),. In questa costellazione
(superamento del limite di reddito per l’ottenimento del massimo della
prestazione sociale) l’importo della RIPAM diminuisce in maniera graduale e
proporzionata a dipendenza dell’incremento del reddito da computare. In altri
termini la riduzione del premio si contrae man mano che il surplus di reddito
aumenta. Le norme in vigore dal 2012 al 2014 compreso prevedevano percentuali
di riduzione che variavano a seconda della tipologia dell’unità di riferimento.
L’art. 36a LCAMal fissava le seguenti percentuali: 8% (persone sole con figli),
13% (persone coniugate con figli), 20% (persone sole senza figli) e 22% persone
coniugate con figli.
Con
effetto dalla riduzione dei premi relativa al 2015 il legislatore ha introdotto
il nuovo concetto di reddito disponibile massimo (Ranzanici, op. cit., capitolo 15.2. p. 474 e ss., in
particolare 15.2.2. p. 476). Per tale norma la riduzione dei premi è accordata
sino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo che, per le UR senza
figli, è definito con la formula di calcolo (ermetica) seguente:
RDM
= costante del 3,4 x 50% del limite di fabbisogno Laps senza computo della
pigione
Se
dell'UR fanno parte dei figli la formula diviene ancor più complessa per cui:
RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x
50.
% del limite di fabbisogno Laps senza computo della pigione.
Le
due formule adottate dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento
ai valori ritenuti all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono
due valori costanti del 3.4 e del 3,9.
Durante i lavori preparatori (vi
veda in proposito il Messaggio
6982.
del 10 settembre 2014 concernente alla modifica della Legge cantonale di
applicazione della LAMal del 26 giugno 1997), l’esecutivo cantonale ha voluto
inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non dipende dai PMR …
L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non far aumentare o
quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei redditi alti, a
dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM interessa ovviamente
le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione equivale a prevedere
dei criteri di esclusione … per queste situazioni reddituali” (Messaggio
citato, p. 13).
Posto il principio di fissare
un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere
maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti
d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover considerare
maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e
biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli” (Messaggio
citato, p. 13).
Da
queste considerazioni è nata la scelta di proporre due formule di calcolo
diverse e due distinti parametri per determinare il RDM, a dipendenza della
presenza di figli. Sono quindi state proposte una costante del 3.4 per le
persone sole e le coppie senza figli computabili, e del 3.9 in caso di presenza
di figli. Sempre nel suo messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato
che la riduzione dei premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della
Laps …, il RDM è calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per
le UR con figli il multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.
Per
la determinazione della costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p.14
e 15) specifiche tabelle di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato
come il “valore delle costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è
il valore della costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di
conseguenza, diminuisce anche il numero dei beneficiari con redditi alti”.
La Tabella 2 (fonte IAS) illustra i limiti di reddito massimo disponibile per
tipologia di unità di riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi
accettata il 3 novembre 2014) e il sistema precedente, con una chiara diminuzione
dei redditi massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.
In
sostanza le costanti scelte dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è
abilitato a determinare per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c
LCAMal, sono il frutto di una valutazione operata dal legislatore e che ha
considerato redditi e composizione dell’UR, per determinare importi massimi al
di sopra dei quali la riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se
inferiori) rispetto al passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che
vuole un aiuto sociale non solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.
2.8
Come anticipato per stabilire
il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si deve
stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata partendo
dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito lordo riportato dalla
decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione
determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte della sostanza
computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.
L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui
l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali
necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di
principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni
dall’assicurato medesimo o tramite terzi (v. Ranzanici,
op. cit., capitolo 14.8. p. 387 e ss.)
Il
RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in
ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili che per quel che
riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una
semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei
beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce
dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale
capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni
reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata
dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza
(1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia
alcuna).
L’amministrazione
è tenuta a considerare il reddito da attività, principale rispettivamente
accessoria, che sia svolta in maniera dipendente e/o indipendente, quello della
sostanza (mobiliare od immobiliare), comprensivo quindi del reddito locativo
proprio, dei canoni di locazione (oggi non più distinguibili a livello di
decisione di tassazione), degli interessi su titoli od azioni, ed ogni altro
simile che la Legge Tributaria comprenda tra quelli imponibili. Si tratta
inoltre delle indennità e rendite delle assicurazioni sociali o private
(rendite AVS o AI rispettivamente LAINF o versate da un assicuratore malattia,
ed ancora i versamenti di assicuratori privati), nonché dei redditi di altra
fonte considerati dall’autorità fiscale. Non fanno parte della determinazione
del reddito, secondo il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa,
redditi di complemento del fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente:
assegni integrativi e di prima infanzia, borse di studio, prestazioni
complementari all’AVS ed all’AI, prestazioni assistenziali ed assegni di grande
invalido, e ciò alla luce della particolare natura di questi redditi. Si tratta
infatti di trasferimenti che coprono spese supplementari rispettivamente
prestazioni Laps successive nell’ordine di priorità dei versamenti alla
riduzione dei premi ed ancora di trasferimenti (le PC) a favore di persone che
non sono toccate dalla riforma del sistema di determinazione e quantificazione
della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico
sanitarie (Messaggio, op. cit.,
pag. 16 in initio).
Dai
lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima
ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo
determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS
(si veda Ranzanici, op. cit., n.
826, p. 433, capitolo 14.8.6). Va sin d’ora osservato che, come rammentato
nelle STCA 36.2016.140 del 23 maggio 2017, 36.2016.130-131 del 15 marzo 2017;
36.2015.78
del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del
14.
luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009;
36.2008.94
del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA
36.1999.28
del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per
costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta
conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione. E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale
cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e
debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi
diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali". Salvo casi eccezionali, che ancora le norme
del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più
estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal)
ove viene eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di tassazione,
sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni debbono
attenersi alla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai
valori in questa contenuti.
2.9
Dall’importo del reddito
complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente
riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e
completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli
importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione
della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il
Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra essere stato
quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il
premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie
determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito
si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI,
IPG, AD, AINP e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali
(secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per
interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo
massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi
assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto),
imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni
nell’ambito della LAMal) o ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e
p. 437 e ss. note 833 e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione
immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per
doppia economia non possono essere considerate.
Secondo
le più recenti norme la spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se
effettiva e dimostrata dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF
3'000.00. L’accento è posto sulla natura della spesa ritenuta vincolata per
l’economia domestica e riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti
ipotecari. La deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire
una certa parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di
penalizzare i proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria”
(pag. 18). La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da
ricondurre al favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli
inquilini siccome il valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai
sino in fondo a quello reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18
ad 6.3.7) a fronte del riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre
– ma sino a CHF 3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri
ipotecari (si veda anche: Ranzanici,
op. cit., n. 790 e 800 e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).
La
deduzione, così come espressa all’art. 31 cpv. 1 LCAMal, non è però limitata ai
debiti ipotecari. Per evitare ai funzionari che applicano la LCAMal difficoltà
amministrative per accertare la natura degli interessi passivi versati
(remunerazione di debiti ipotecari o di debiti privati rispettivamente
aziendali, od ancora di prestiti al consumo) il legislatore ammette in
deduzione, sino al limite citato, gli interessi passivi che sono riconosciuti a
livello fiscale. Una differenziazione non è infatti precisata e deducibile dai
dati cui la Cassa cantonale ha accesso all’interno dei dati fiscali (art. 25 a
LCAMal e 8 a RegLCAMal). La proposta del disegno di legge non ha fatto oggetto
di approfondimento da parte della Commissione della gestione e delle finanze
nel suo Rapporto con implicita condivisone delle valutazioni dell’esecutivo. Di
rilievo per ammettere la deduzione dell’importo di CHF 3'000.-- è il
riconoscimento degli interessi in deduzione a livello fiscale, su quest’aspetto
la volontà del legislatore appare chiara.
2.10
Per
completezza va rammentato ancora che, per fissare l’importo della riduzione del
premio da riconoscere agli assicurati “di condizione economica modesta”
(art. 65 cpv. 1 LAMal), l’importo normativo della RIPAM va ulteriormente
moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.10. p.
448.
e ss.). L’art. 37 LCAMal prevede che il coefficiente cantonale di
finanziamento, ossia quanto il Cantone deve finanziare dell’importo normativo
del premio, determina di converso la quota, basata sul premio medio di
riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o dell’UR interessata.
A contare dal 2015 il
legislatore, in uno con le modifiche cui si è accennato, ha modificato l’art.
37.
LCAMal, fissando il coefficiente cantonale di finanziamento definitivamente
al 73,5% dell'importo normativo della RIPAM.
La
somma che risulta, quindi, dall’applicazione di questa percentuale di
partecipazione finanziaria del cantone al premio normativo calcolato alla luce
della situazione dell’assicurato o meglio dell’UR interessata, costituisce
l’importo della RIPAM che viene comunicata dall’amministrazione direttamente
agli istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del
sussidio veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la
nuova polizza, alla parte richiedente l’aiuto sociale.
2.11
Va
ancora rammentato che, per l'anno 2015 (primo anno di RIPAM posto in
discussione dai ricorrenti), l'esecutivo cantonale ha fissato i parametri della
riduzione nel decreto esecutivo dell'11 febbraio 2015, come segue:
"
a) periodo fiscale per
l’accertamento del reddito disponibile di
riferimento: classificazioni dell’imposta
cantonale per l’anno 2012.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’875.--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4’504.--
- minorenni: CHF 1’066.--
c) costante per il calcolo del reddito disponibile
massimo:
- unità di riferimento senza figli: 3.4
- unità di riferimento con figli: 3.9”
Per
quanto riguarda invece la riduzione dei premi relativa al 2016 il
Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle
riduzioni di premio LAMal, del 18 novembre 2015, stabilisce che il periodo
fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento è dato dalle
classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2013, il premio medio di riferimento
assomma a CHF 4’981.-- per gli adulti e la costante per il calcolo del reddito
disponibile massimo per l’unità di riferimento senza figli: 3.4., mentre per le
UR con figli è di 3.9.
2.12
Questo
Tribunale cantonale delle assicurazioni deve in primis verificare la
correttezza del presupposto dal quale la Cassa è partita, contestato inizialmente
dai ricorrenti in sede di ricorso, secondo cui i loro redditi vanno accumulati
(in merito si veda: Ranzanici, op.
cit., n. 719 e ss., p. 379 e ss.). Occorre, in altri termini, stabilire se
correttamente o meno la Cassa ha ritenuto il sussistere di una convivenza
stabile tra RI 1 e RI 2.
2.13
Come ricordato dalla prassi di
questa Corte (si vedano le STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 e 36.2015.29 del
13.
agosto 2015, tra le prime, e da ultimo le STCA 36.2016.102-105 del 14 novembre
2016, 36.2016. 130 - 131 del 15 marzo 2017 e 36.2016.140 del 23 maggio 2017
nonché la dottrina: Ranzanici, op.
cit., capitolo 14.6.2.4., p. 378 e ss. evocata dagli stessi ricorrenti nel loro
ricorso), l’art. 26 cpv. 4 LCAMal prevede che i partner conviventi, in caso di
convivenza stabile, compongano un’UR. La ricorrente non contesta la possibilità
stessa, conferita al legislatore. Su quest’aspetto con la STCA 36.2015.29 del
13.
agosto 2015 questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto che
l’equiparazione dei conviventi alla situazione dei coniugi non è contraria al
principio di uguaglianza giuridica dell’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. Regolamentare
il tema della convivenza in maniera diversa negli ambiti del diritto fiscale ed
in quello della RIPAM appare lecito ed ammissibile e non viola, come detto,
l’art. 8 Cost. fed.
Da notare che, prima
ancora della vigenza della nuova legge ticinese sulla RIPAM e della norma del
suo regolamento per cui in caso di convivenza stabile i redditi dei conviventi
sono cumulati siccome i conviventi compongono un’UR (art. 26 cpv. 4 LCAMal e
10a RLCAMal), la giurisprudenza federale si era già occupata, in una
fattispecie relativa alla riduzione dei premi nel Canton Vaud, di un caso di
convivenza tra due persone in cui un giovane, stagista avvocato, aveva chiesto
la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie obbligatorie invocando gli
scarsi redditi conseguiti. Il TF ha indicato, nel suo giudizio pubblicato nelle
DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che:
"
L'art. 18 al. 1 du
règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin
1996.
d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
(RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on entend les conjoints et
les personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux
couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou
plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils assument
l'entretien complet. … L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que, conformément à
l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est
requis par une personne vivant durablement en ménage commun. (…)
Dans le domaine des contributions publiques ou
des restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général
très strictes (ATF 133
I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF
133.
V 402 consid.
3.2
p. 404 s.; ATF
132.
I 117 consid. 4.2
p. 121; ATF
132.
II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130
I 65 consid. 3.1 p.
67). En matière de fourniture de prestations (ou administration des
prestations), les exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et
son degré de précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations
sociales régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le
respect du principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et
l'objectivité des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au
risque de violer le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la
loi les lignes fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en va ainsi du
cercle des bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des
conditions de son octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations
peuvent figurer dans une ordonnance (ATF 118
Ia 46 consid. 5b p.
61; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/BERNHARD HOTTELIER, Droit constitutionnel
suisse, vol. I, L'Etat, 2e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634
n. 1797 ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p.
321; cf. également ATF 131
II 361 consid. 7.4 p.
385). Il n'existe entre
les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1
consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile,
la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a
considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une
communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la
rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption
(réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au
moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce
("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p.
297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf
(nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les
cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés
des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne
assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet
qu'il n'est pas … arbitraire
de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins
d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque
d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de
tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement
assistance (arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid.
2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434;2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3;
2P.218/2003 du 12 janvier 2004, consid. 3.2;2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS
GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche Lebensgemeinschaften im
Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis von Familien- und
Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX WOLFFERS,
Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p. 162; PETER
STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe
[ZeSo] 1999 p. 29 ss). A
ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable
et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la
fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière
appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable,
notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent
ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre
d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions
alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du
concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire
accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la
limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129
I 1).
Les considérations qui sont à la base de cette
jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide
sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie,
vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme
dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux
domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le
principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.
La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de
subsides comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le
revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations
à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires
enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non
l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres
situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge
de manœuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle
des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur
but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés.
Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire
non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au
sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale
d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la
prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir
d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union
matrimoniale."
Considerare, in caso di concubinato, il reddito conseguito
cumulativamente dai concubini per valutare il diritto alla riduzione dei premi
è circostanza quindi ampiamente ammessa dalla giurisprudenza federale. Il TF
non ha considerato tale cumulo di redditi in contrasto con senso e scopo
dell’art. 65 cpv. 1 LAMal.
2.14
Come rammentato da ultimo
nella STCA 36.2016.140 del 23 maggio 2017, in Ticino i concubini costituiscono
un'unità di riferimento se la convivenza è ritenuta stabile (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.6.2.4.,
p. 378 e ss.). La definizione di convivenza stabile di partners data dalla
legislazione cantonale in materia di armonizzazione e coordinamento delle
prestazioni sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su
quest’aspetto come lo è la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il concetto è
esplicitato dal regolamento di applicazione della Laps del 17 dicembre 2002
all’art. 2a. In particolare la convivenza è considerata stabile se,
alternativamente: a) vi sono figli in comune; b) la convivenza
procura gli stessi vantaggi di un matrimonio; c) la convivenza è durata
almeno 6 mesi. Basta quindi il realizzarsi di una sola di queste condizioni
per ammettere una stabilità nella convivenza.
Con pubblicazione sul
Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con entrata in vigore
retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha modificato il RLCAMal
prevedendo il nuovo art. 10a secondo cui:
"
La convivenza è considerata
stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un
matrimonio;
c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."
con ripresa dei concetti già
contenuti nel RLaps. Sul tema questo Tribunale cantonale delle assicurazioni si
è espresso a più riprese anche in ambiti diversi rispetto alla riduzione dei
premi LAMal e quindi dell’applicazione della LCAMal, si faccia riferimento qui
alle STCA 42.2012.2 del 24 marzo 2013, che richiama in particolare il Rapporto
parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della
gestione e delle finanze riferito alla modifica della Modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000.
(Laps), STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 in materia di assistenza
sociale, rispettivamente STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015 resa in ambito di
assegni famigliari, nonché alla giurisprudenza federale in materia (si vedano
in particolare le DTF 1P.184/2003, DTF 129 I 1,2P.218/2003, DTF
134.
V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272
segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2) oltre che alla dottrina
(Ranzanici, op.cit., capitolo
14.6.2.4
p. 378 e ss.).
2.15
In
concreto i ricorrenti hanno contestato, nelle fasi della procedura
amministrativa e nel loro gravame, il sussistere di una convivenza stabile. In
concreto, come emerso dall’udienza e dagli accertamenti dell’amministrazione, i
signori RI 1 e RI 2 sono conviventi, e lo erano al momento della richiesta di
sussidio riferita al 2015, già da 6 anni. La domanda di riduzione dei premi
relativa al 2014 considera l’unità di riferimento come composta dalla loro
coppia cui si aggiungono i figli del signor RI 2. La sussistenza di una
convivenza stabile è palese. La signora RI 1 condivide la casa del signor RI 2
con cui, per ammissione stessa della coppia, ha avuto una relazione amorosa assertivamente
interrotta, pur con il mantenimento della convivenza, ciò che appare assai poco
verosimile. I ricorrenti, non solo hanno condiviso i loro destini con una
relazione amorosa per anni e continuano a vivere uniti sotto il medesimo tetto,
e ciò non certo per un uso nel settore __________ (come emerso in sede
d’udienza la signora RI 1 è l’unica delle collaboratrici della ditta __________
del signor RI 2 a convivere con lo stesso, gli altri collaboratori vivono in
maniera indipendente, v. doc. VIII), ma si aiutano e sostengono reciprocamente
nella vita, suddividendo i compiti casalinghi come una qualsiasi coppia di
concubini. Va poi osservato come la signora RI 1 consegua redditi che sono
molto contenuti (si rinvia al consid. 1.9 in fine), attorno ai CHF 1'500.-- per
12.
mesi annui. Questi importi, pur considerando una partecipazione alle spese
di alloggio versata al signor RI 2 limitata a CHF 200.--, sono appena
sufficienti per sopperire al minimo di esistenza, senza considerare le ulteriori
spese necessarie per una vita dignitosa. Da ciò emerge palesemente un sostegno
in favore della signora RI 1 da parte del signor RI 2. Va ancora rilevato come
l’asserita costituzione di un domicilio (recte: residenza) distinta da quella
del signor RI 2 da parte della signora RI 1, e lo svolgimento di un’attività
per conto terzi a __________, evidenziati dai ricorrenti quali elementi che
caratterizzerebbero la fine della vita comune, non sono significativi. In primo
luogo siccome il lavoro per l’azienda __________ __________ è stato svolto nel
corso del 2013 per pochi mesi, e quindi ben prima dell’asserita rottura del
legame affettivo tra i due ricorrenti, in secondo luogo perché comunque la
signora RI 1 ha pur sempre mantenuto il suo domicilio, il suo recapito e il centro
dei suoi interessi a __________ nella casa che condivide con il signor RI 2.
Da quanto precede discende
che la decisione della Cassa, su questo punto, si rivela corretta e deve essere
confermata.
2.16
Se è quindi corretto che
l’unità di riferimento qui in causa comprenda sia RI 1 sia RI 2, non può essere
omesso di considerare anche __________ nell’UR. In effetti, come emerso
chiaramente in sede di udienza dibattimentale, la figlia del ricorrente segue
attualmente una formazione di livello universitario e ciò dopo avere svolto un
anno al __________ a __________ e, interrotta quella formazione, ha seguito
degli stages pratici remunerati.
Da evidenziare qui è l’opposizione
del signor RI 2 a fornire alla Cassa informazioni specifiche sugli studi e
stages dei figli, in particolare della figlia, quando l’amministrazione lo ha
integrato nell’UR unitamente alla signora RI 1. La contestazione di un’UR
formata dai due ricorrenti ha condotto il signor RI 2 a non fornire alla Cassa
quelle informazioni utili e necessarie, sorrette da documentazione comprovante,
che avrebbero permesso, prima dell’avvio della procedura contenziosa
giudiziaria, di determinare correttamente la composizione dell’UR in
discussione e il diritto alla riduzione dei premi per i due anni qui in causa
(2015 e 2016).
Contrariamente all’assunto
dei ricorrenti essi, nonostante le richieste dei funzionari preposti, non hanno
collaborato adeguatamente tanto che ancora il 30 ottobre 2017, ossia dopo oltre
un mese dallo svolgimento dell’udienza (doc VIII), l’amministrazione ha dovuto
domandare l’invio di specifica documentazione relativa in particolare agli
stages seguiti dalla giovane (per stabilire i periodi precisi) e circa la
remunerazione percepita. È unicamente, quindi, nelle more della procedura
giudiziaria che la Cassa ha potuto stabilire che __________ compone l’UR con il
padre e la signora RI 1, e ha potuto accertare le scuole da essa frequentate, i
periodi di formazione e quelli durante i quali essa ha invece svolto degli
stages remunerati.
La presenza di un terzo
membro nell’UR da considerare in concreto, circostanza che i ricorrenti non
contestano e che la Cassa ha potuto stabilire e determinare solo nelle more del
processo, impone di annullare le decisioni dell’amministrazione e di rinviare
alla stessa gli atti affinché stabilisca formalmente il diritto alla riduzione
dei premi dell’UR con un provvedimento semmai soggetto a reclamo e quindi a
ricorso. Infatti, le visioni delle parti sull’entità del sussidio divergono
alla luce della lettura che è data degli stages remunerati seguiti da __________.
2.17
Alla luce di quanto precede,
per motivi diversi da quelli ritenuti nelle loro impugnative, motivi sui quali le
parti hanno comunque potuto ampiamente esprimersi, il ricorso va accolto e le
decisioni impugnate annullate con il rinvio degli atti alla Cassa per una nuova
decisione. Visti i motivi che conducono all’annullamento delle decisioni
impugnate, ritenuto come la Cassa non avrebbe potuto emanare, per la mancata
collaborazione (in particolare del signor RI 2) all’accertamento dei fatti
(studi e stages di __________, documentati mediante produzione di elementi
probatori prima dell’emanazione delle decisioni di sua competenza), non si
giustifica l’attribuzione di ripetibili in questa sede. Se in occasione del
contatto telefonico del 29 aprile 2016 (doc. A4) fossero state date le
informazioni richieste (e fossero poi stati trasmessi gli elementi a comprova
delle stesse), rispettivamente se in occasione del contatto telefonico dei
funzionari con il patrocinatore del signor RI 2 del 20 dicembre 2016 non fosse
stato comunicato da parte del ricorrente che “ … in merito alla formazione
di __________ e __________ non vuole fornire nessuna informazione in quanto
dichiara di non avere nulla a che fare con la signora RI 1 …” (doc. A17),
la Cassa avrebbe avuto a disposizione gli elementi per ritenere anche __________
nell’UR e stabilire il diritto al sussidio per gli anni 2015 e 2016. Nonostante
le reiterate richieste le informazioni non sono giunte prima della procedura
giudiziaria. La vittoria parziale dei ricorrenti, per motivi diversi da quelli
invocati in sede di ricorso, e l’assenza di collaborazione in sede
amministrativa che non ha permesso alla Cassa di emanare una decisione completa
già in quella sede, sono elementi che non consentono il riconoscimento di
ripetibili in questa sede.
Non si percepiscono tasse
e spese che rimangono a carico dello Stato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.I ricorsi di RI
1 e RI 2, __________, formulati contro le decisioni in materia di riduzione dei
premi relative agli anni 2015 e 2016 emanate su reclamo il 23 maggio 2017 da
parte della Cassa cantonale di compensazione sono accolti nel senso
delle considerazioni esposte.
1.1. Di conseguenza le decisioni
impugnate sono annullate e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione
per l’emanazione di nuove decisioni relative alla RIPAM 2015 e 2016 alla luce
delle considerazioni esposte.
2. I ricorsi di RI 1 e RI 2, __________,
contro il mancato condono della restituzione della RIPAM 2015 sono irricevibili.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti