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Decisione

36.2017.56

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 agosto 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

Fatti salvi gli articoli 12–16:

a) una

persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è

soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

b) un

pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale

appartiene l’amministrazione da cui egli dipende;

c) una

persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell’articolo 65 in base

alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di

detto Stato membro;

d) una

persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato

membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

e) qualsiasi

altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è

soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le

altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l’erogazione di

prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.”

(cfr.

RS 0.831.109.268.1, a pag. 13/14 di: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20112875/

201501010000/0.831.109.268.1.pdf).

Per

cui, di norma, nella misura in cui la competenza non può essere determinata

sulla base delle lettere da a a d, segnatamente in assenza di un’attività

lucrativa o del percepimento di una rendita, si applicano le norme del Paese di

residenza della persona senza attività lucrativa (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV,

Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443). Ai

sensi dell’art. 1 lett. j del Regolamento (CE) n. 883/2004 la residenza è il

luogo in cui una persona risiede abitualmente (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV,

Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443).

Nelle

ipotesi di cui all’art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004

rientrano segnatamente le persone che non hanno mai lavorato, ad esempio gli

studenti senza attività lucrativa e coloro che hanno perso o abbandonato la

qualità di persone con attività lucrativa (cessazione definitiva dell’esercizio

di una professione) senza aver chiesto una rendita (cfr. Eugster, SBVR, Band

XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag.

443/444). Queste persone non vanno confuse con i familiari che possono far

valere un diritto derivato da un assicurato soggetto al Regolamento (CE) n.

883/2004 (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale,

3a edizione, 2016, n. 116, pag. 444).

A

questo proposito per l’art. 1 lett. i) 1.i) del Regolamento (CE) n. 883/2004

per familiare si intende qualsiasi persona definita o riconosciuta come

familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla

legislazione in base alla quale sono erogate le prestazioni. Per l’art. 1 lett.

i) 2. del medesimo regolamento se la legislazione di uno Stato membro

applicabile ai sensi del punto 1 non distingue i familiari dalle altre persone

alle quali tale legislazione è applicabile, il coniuge, i figli minori e i

figli maggiorenni a carico sono considerati familiari.

Di

norma e salvo eccezioni, i familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità,

laddove non hanno uno statuto proprio in virtù dell’esercizio di un’attività

lavorativa o del percepimento di una rendita o di indennità dell’assicurazione

contro la disoccupazione, hanno un diritto derivato alla protezione sociale se

la persona da cui proviene questo diritto è soggetta essa stessa personalmente

al Regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale

Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 91, pag. 437). Di regola ai

familiari senza attività lucrativa si applicano, per quanto concerne

l’assicurazione contro le malattie, le medesime norme applicabili alla persona

assicurata dalla quale derivano i loro diritti (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV,

Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 91, pag. 437).

Va

infine rilevato che le persone senza attività lucrativa che possono far valere

sia un diritto derivato che un diritto autonomo, di principio sono doppiamente

assicurate, nel luogo di residenza (in applicazione dell’art. 11 n. 3 lett. e

Regolamento (CE) n. 883/2004) e nel Paese dove viene esercitata l’attività

lucrativa dalla persona dalla quale proviene il diritto derivato (cfr. Eugster,

SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n.

117, pag. 444).

Secondo

la dottrina, in tal caso, prevale il diritto del luogo di residenza ai sensi

dell’art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004. Ciò vale

segnatamente per gli studenti che ai sensi dell’art. 1 lett. ca del precedente

Regolamento (CE) n. 1408/71, qui non più applicabile, erano trattati

esclusivamente come familiari (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale

Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 117, pag. 444).

Gli

studenti senza attività lucrativa che non hanno un diritto derivato

soggiacciono al diritto dello Stato di residenza (art. 11 n. 3 lett. e del

Regolamento (CE) 883/2004; cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit,

Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 118, pag. 444).

5. Per

quanto concerne il diritto interno, va rammentato che l’art. 2 cpv. 2 OAMal e

seguenti enumera i motivi di esonero.

Per

quanto qui d’interesse per l’art. 2 cpv. 4 OAMal a domanda, sono esentate

dall’obbligo di assicurazione le persone che soggiornano in Svizzera

nell’ambito di una formazione o di un perfezionamento, quali studenti, allievi,

praticanti e stagisti, come pure i familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso

2 che li accompagnano, purché durante l’intera durata di validità

dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure

in Svizzera. La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto

Considerandi

dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie.

L’autorità cantonale competente può esonerare queste persone dall’obbligo di

assicurarsi per al massimo tre anni. A domanda, l’esenzione può essere

prolungata di altri tre anni al massimo. L’interessato non può revocare

l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.

L’art.

2.

cpv. 8 OAMal prevede che a domanda, sono esentate dall’obbligo

d’assicurazione le persona a cui l’assoggettamento all’assicurazione svizzera

provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura

dei costi e che a causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono

stipulare un’assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a

condizioni difficilmente sostenibili. La domanda dev’essere corredata di un

attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni

necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia

all’esenzione senza un motivo particolare.

6.

In

concreto, l’interessata, studentessa presso l’istituto “__________” di __________

dal 31 agosto 2016 al 14 luglio 2017 (doc. 7/G), è al beneficio di un permesso

di dimora B UE/AELS dal 1° luglio 2016 fino al 15 dicembre 2018 con lo scopo “ricongiungimento

famigliare. Attività lucrativa autorizzata” (cfr. allegato doc. 1). Essa

abita con i propri genitori, affiliati alla LAMal e da cui dipende economicamente

(doc. 5).

La

ricorrente, diversamente dal caso giudicato da questo Tribunale con la sentenza

36.2016.70

del 14 novembre 2016 (cfr. in particolare i consid. 1.13-1.14 e

2.

), non è giunta in Svizzera da sola, non è al beneficio di un permesso di

soggiorno temporaneo per portare a termine gli studi ed è domiciliata in

Svizzera con i suoi genitori. Di principio va pertanto assicurata nel nostro

Paese in applicazione degli art. 3 cpv. 1 LAMal e 1 cpv. 2 lett. f OAMal.

Occorre

di conseguenza esaminare se può far valere uno dei motivi di esonero del

diritto svizzero, segnatamente l’art. 2 cpv. 4 OAMal e l’art. 2 cpv. 8 OAMal.

Il

primo disposto non trova applicazione giacché la ricorrente è domiciliata in

Svizzera con i suoi genitori, affiliati regolarmente alla LAMal, da cui dipende

economicamente (doc. 5 e decisione su reclamo, doc. 8 punto 13). L’interessata

non si trova nel nostro Paese nell’ambito di un soggiorno di formazione ai

sensi dell’art. 2 cpv. 4 OAMal. Infatti con sentenza 36.2015.97 del 16 febbraio

2016.

il TCA ha già avuto modo di affermare che:

" (…)

L’interessato, pur essendo uno studente

senza attività lucrativa, non si è recato in Svizzera da solo o con il suo

coniuge e/o i suoi figli (cfr. art. 2 cpv. 4 OAMal con rinvio all’art. 3 cpv. 2

OAMal), ma ha seguito suo padre, residente in Svizzera e affiliato presso un

assicuratore svizzero riconosciuto (cfr. risposta, doc. III, pag. 4 punto 7,

non contestata dalle osservazioni del 22 gennaio 2016, doc. V), da cui dipende

economicamente.

Egli si trova pertanto nella medesima

situazione della maggior parte degli studenti universitari che risiedono in

Svizzera con la loro famiglia e che non possono beneficiare dell’esonero ai

sensi dell’art. 2 cpv. 4 OAMal.

Il solo statuto di studente non

permette di sfuggire all’obbligo assicurativo. Altrimenti vi sarebbe

un’inammissibile disparità di trattamento tra gli altri studenti che non

possono chiedere l’esonero assicurativo solo perché già nel nostro Paese prima

di iniziare gli studi accademici e quelli che arrivano nel nostro Paese

successivamente accompagnati da uno od entrambi i genitori.

L’art. 2 cpv. 4 OAMal può trovare

applicazione unicamente laddove lo studente arriva dall’estero da solo o con il

proprio coniuge e/o i suoi figli. Se vive in Svizzera con almeno uno dei

genitori che lo mantiene un esonero non è ammissibile.”

Per

quanto concerne invece l’art. 2 cpv. 8 OAMal, la Cassa, pur affermando,

genericamente, in sede di risposta di causa, di aver stabilito l’obbligo

assicurativo in Svizzera della ricorrente e “l’inapplicabilità dell’art. 2

cpv. 4 OAMal, nonché di qualsiasi altro capoverso dell’art. 2 OAMal” (doc.

III, pag. 3), non ne ha esaminato le condizioni di applicazione, ciò che invece

le incombeva, ritenuta la domanda di esonero e la produzione di un documento

relativo alle coperture previste dall’assicurazione privata estera (cfr.,

per un caso in cui l’allora UAM [ed il TCA in sede di ricorso] aveva esaminato

sia l’applicazione dell’art. 2 cpv. 4 OAMal che dell’art. 2 cpv. 8 OAMal

nell’ambito di una richiesta di esonero dall’obbligo assicurativo inoltrato da

una studentessa universitaria, la sentenza 36.2007.81 del 7 gennaio 2008).

Ora,

essendo necessario garantire alle parti sia il diritto di essere sentite (cfr.

sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, consid. 7 e seguenti, in particolare

consid. 7.7), e meglio di esprimersi e di confrontarsi con le condizioni

previste dall’art. 2 cpv. 8 OAMal e dalla giurisprudenza (cfr. sentenza 36.2014.106

del 2 febbraio 2015; sentenza 36.2010.113-114 del 6 aprile 2011, consid. 10) che

fin qui non sono state oggetto di discussione né tanto meno di disamina (cfr.

sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, consid. 7 e seguenti, in particolare

consid. 7.7), sia il doppio grado di giudizio (DTF 125 V 413 consid. 2c;

sentenza 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 2.3; RCC 1991 pag. 386, consid.

8), gli atti devono essere rinviati all’amministrazione affinché verifichi, se

necessario tramite ulteriori accertamenti, se sono dati i presupposti per

l’esonero dall’obbligo assicurativo ai sensi del citato disposto.

Non

va del resto dimenticato che di principio spetta all’amministrazione procedere

con i necessari accertamenti. In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio

2010.

l’Alta Corte ha rammentato:

" 8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei

fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante

dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande,

intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di

cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008

consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte

cantonale un accertamento asseritamente (recte: asserivamente, n.d.r.) lacunoso

per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente

sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal

solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto

abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come

già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti

rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti

alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso

senza in questo modo contravvenire allo

scopo perseguito dalle relative

disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V

368.

consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U

51/98]).”

Ne

segue che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi, la decisione

impugnata annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per l’emanazione

di una nuova decisione.

Alla

ricorrente, rappresentata da un avvocato, vanno riconosciute le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa

per l’esame dell’applicabilità dell’art. 2 cpv. 8 OAMal.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa cantonale di compensazione verserà fr. 1'000 alla ricorrente a

titolo di ripetibili (IVA, se dovuta, inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti