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Decisione

36.2017.68

Domanda di indennità giornaliere respinta sulla base della documentazione medica prodotta dalle parti

23 aprile 2018Italiano77 min

Source ti.ch

Fatti

i differenti mezzi di prova, fra i quali figura la perizia. Il Tribunale federale

ha proceduto a un’interpretazione sistematica del Codice e in particolare degli

artt. 183 segg. CPC e ha concluso che la nozione di perizia di cui all’art. 168

cpv. 1 lett. d CPC concerne unicamente la perizia giudiziaria (cfr. consid.

2.5.2).

Una parte della dottrina considera che una perizia di parte deve

potere essere prodotta al Tribunale come un documento ai sensi dell’art. 168

cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg. CPC. Un’altra parte della dottrina, alla

quale si rifà il Tribunale federale, considera che una perizia di parte non è

un mezzo di prova, poiché il legislatore ha escluso la perizia di parte come

mezzo di prova in generale ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC, e non solo quale

perizia ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC (consid. 2.5.3:

“[…] Denn der Gesetzgeber lehnte das Privatgutachten

als Beweismittel i.S.v. Art.

168 Abs. 1 ZPO allgemein und nicht nur als Gutachten i.S.v. Art. 168 Abs. 1 lit. d ZPO

ab”).

Di conseguenza, la giurisprudenza resa in materia di diritto delle

assicurazioni sociali, quale la DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova

applicazione. È piuttosto la giurisprudenza resa in materia di diritto privato

che si applica, in virtù della quale la perizia di parte non ha qualità di

mezzo di prova, ma costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF

140 III 24; DTF 132 III 83).

Le allegazioni che si fondano su una perizia di parte sono

generalmente considerate essere particolarmente motivate (substanziiert),

di modo che la controparte non può contestare in maniera generica (pauschale

Bestreitung) queste allegazioni, ma deve piuttosto precisare concretamente

quali sono gli elementi e i fatti che contesta. Come semplice allegazione la

perizia di parte può se del caso, insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze

processuali giusta l’art. 168 cpv. 1 CPC, dimostrare quanto asserito

dall’assicurato. In assenza di indizi in tal senso, se sufficientemente

contestata la perizia di parte si esaurisce invece in una mera allegazione per

nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).

Nella fattispecie analizzata dalla nostra Massima Istanza, il

Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia di parte come mezzo di prova e

soltanto fondandosi su questa perizia ha ritenuto quindi comprovato che il

ricorrente fosse abile al lavoro.

Di conseguenza, il giudizio cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1

CPC nella misura in cui ha ritenuto che la perizia di parte fosse un mezzo di

prova che permetteva di constatare la capacità di lavoro dell’interessato (cfr.

consid. 2.6).

Il ricorso dell’assicurato è quindi stato accolto su questo punto

e gli atti rinviati all’autorità di prima istanza per un nuovo apprezzamento

delle prove tenendo conto dei principi posti a proposito delle perizie di parte

(cfr. consid. 4).

Va ancora evidenziato che

con sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, il TF, al consid. 3.2, ha ribadito

che in caso di presentazione di un referto medico, laddove si vuole contestarne

il contenuto, occorre censurarlo in maniera specifica e qualificata, apportando

elementi oggettivi, non bastando una critica generica (“Dans

le cas présent, l'intimée a produit l'expertise privée du Dr B.________, datée

du 1er juillet 2015, comportant sept pages. Ce

rapport détaillé permet de saisir le raisonnement de l'expert, qui l'a amené à

considérer que le recourant était en mesure de travailler en tout cas dès le 23

juin 2015. Confronté à cette expertise privée, le recourant s'est borné à la

contester globalement par pli du 24 juillet 2015, déclarant n'être pas

d'accord. Il a certes annexé un rapport de deux pages du Dr A.________,

psychiatre qui le traite, lequel a nié une valeur probante suffisante au

rapport de l'expert privé B.________, faute d'objectivité et de neutralité de

ce dernier. Si le Dr A.________ relève des discordances entre le diagnostic posé

par le Dr B.________ (trouble de l'adaptation avec réaction dépressive

prolongée), les plaintes subjectives du recourant et la conclusion qu'il n'est

pas incapable de travailler, le premier ne discute pas précisément les

allégations figurant dans l'expertise privée. Autrement dit, la remise en cause

des allégations factuelles contenues dans cette expertise demandée par

l'intimée ne font pas l'objet d'une contestation motivée du recourant, comme

l'exige la jurisprudence susrappelée. De plus, le Dr A.________ ne s'est

exprimé qu'après que son patient l'a sollicité, puisque ce dernier a joint le

rapport dudit psychiatre à sa contestation globale du 24 juillet 2015. Dans de

telles circonstances, les allégations précises de l'expertise privée -

contestées de manière globale - peuvent apporter la preuve de leur véracité si

elles sont appuyées par des indices objectifs. Or, l'office de

l'assurance-invalidité du canton de Genève a estimé, dans sa décision de refus

de prestations du 2 décembre 2015, que la capacité de gain de l'assuré était

entière depuis le 25 juin 2015. En conséquence, l'autorité cantonale n'a pas

violé l'art. 168 CPC en retenant que l'expertise privée du Dr B.________ avait

emporté sa conviction. Le moyen est infondé.”).

Inoltre, per quanto concerne la valutazione dei referti dei medici, cfr.

la sentenza 4A_571/2016 del 23 marzo 2017, consid. 4.2 e la sentenza 4A_42/2017

del 29 gennaio 2018, consid. 3.1 e seguenti.

2.9. Alla luce delle

valutazioni mediche agli atti, nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, questo

Tribunale deve concludere, senza che sia necessario, per i motivi che seguono,

procedere all’allestimento di una perizia giudiziaria o sentire i medici di cui

è stata proposta l’audizione, che l’attore dopo un periodo di totale inabilità

lavorativa, avrebbe potuto ricominciare la precedente attività di operaio edile

al 50% dal 1° luglio 2015 e che avrebbe potuto, sin dal 28 maggio 2015,

svolgere un’attività leggera e confacente al suo stato di salute.

Gli atti

medici prodotti dalle parti e segnatamente quelli trasmessi dall’attore non

permettono di ritenere che vi sia stata un’inabilità lavorativa maggiore

rispetto a quella ammessa dalla convenuta, come accertato dal dr. med. __________.

Per quanto

concerne il periodo iniziale di incapacità lavorativa dal 29 aprile 2015, agli

atti vi è unicamente l’attestazione, generica, della curante, dr.ssa med. __________,

la quale, regolarmente, ogni mese, fino al 14 marzo 2016, ha attestato

un’incapacità lavorativa del 100% nel documento “controllo giorni malattia”

dell’assicuratore, senza tuttavia indicare ulteriori specifiche (diagnosi,

prognosi, anamnesi, stato obiettivo, stato soggettivo, valutazione) e

segnatamente senza indicare se l’interessato avrebbe potuto esercitare

un’attività più leggera e confacente al suo stato di salute (doc. L).

Il 29 maggio

2015 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, incaricato

dall’assicuratore di visitare l’attore, ha posto la diagnosi di sindrome

cervico-spondilogena cronica, sindrome lombo-spondilogena cronica e omalgia

sinistra cronica, rilevando che l’interessato, con le opportune cure

fisioterapeutiche, sarebbe stato in grado di riprendere la sua attività

abituale di operaio edile entro fine giugno almeno in maniera parziale, evitando

le attività pesanti con un rendimento del 50% sull’arco dell’intera giornata

lavorativa, mentre in attività adatta alle sue condizioni di salute, di tipo

leggero e rispettosa dell’ergonomia per la schiena, senza necessità di svolgere

lavori con il braccio sinistro lontano dal tronco, l’interessato è stato

giudicato da subito abile al lavoro (doc. G).

In seguito,

dopo essere stato sottoposto ad una radiografia della colonna dorsale e della

colonna lombosacrale e ad una TAC lombosacrale, l’attore, il 27 luglio 2015, è

stato visitato dalla dr.ssa __________, medico chirurgo presso l’ambulatorio di

fisioterapia __________ (doc. M), la quale tuttavia non si è espressa circa la

capacità lavorativa dell’attore, ma ha consigliato di effettuare alcune cure

fisioterapiche (12 manipolazioni vertebrali, 10+10 laser Cd+L, 1 C KT

rachide in toto).

Ciò non permette di

ritenere che l’interessato, in quel periodo, fosse inabile al lavoro ed anzi,

conferma la valutazione del dr. med. __________. Da una parte le cure proposte

non sono incompatibili con un’attività lavorativa. D’altra parte, soprattutto, il

2 novembre 2016 la stessa dr.ssa __________, in presenza di una riacutizzazione

della sintomatologia, ha proposto ulteriori cure, oltre a quelle prescritte in

precedenza (12 manipolazioni C + L, 6 tecar terapia DL, 5 crioterapia

miorilassante CD, 10+10 laser CD+L, 1 C KT rachide in toto con es di controllo

della postura), malgrado lo stesso attore abbia affermato che “a partire

dal 4.10.2016, data di chiusura del caso di malattia (cfr. doc. L1) e la

dichiarata totale abilità dell’attore da parte dell’attuale medico curante, Dr.

med. __________ (…) lo stato di salute poteva dirsi in rimessione e l’attore ha

quindi potuto iscriversi in disoccupazione NASpl italiana” (cfr. petizione,

doc. I, pag. 12). Ne segue che se l’interessato era abile al lavoro dal 4

ottobre 2016 malgrado una riacutizzazione del dolore il 2 novembre 2016 con

conseguente proposta di cure maggiormente intense, doveva a maggior ragione

essere in grado di esercitare un’attività lavorativa nel luglio 2015 quando

erano state proposte dalla medesima dr.ssa cure più blande.

A comprova di ciò vi è la

circostanza che l’interessato ha eseguito delle sedute di fisioterapia dal 31

agosto 2015 al 25 settembre 2015 e dal 7 novembre 2016 al 23 dicembre 2016

(doc. T).

Il referto del

7 dicembre 2015 della dr.ssa __________, medico chirurgo specialista in

medicina legale e delle assicurazioni (doc. M1), non apporta maggiori

precisazioni circa la capacità lavorativa dell’assicurato in attività leggere.

Rilevante nella certificazione della dr.ssa med. __________ è la

circostanza che la medesima esperta italiana sembra aver ritenuto l’interessato

inabile al lavoro per la patologia psichiatrica, che, come visto, non dà

diritto all’erogazione di indennità giornaliere poiché sorta dopo il fallimento

della __________.

La dr.ssa

med. __________ nella valutazione medicolegale (pag. 3, doc. M1) ha infatti stabilito

che l’attore “è affetto da spondilo-artrosi cervico-lombare, con

multiple discopatie, documentata strumentalmente. A tale patologia è

ricollegabile la sintomatologia anche allo stato da lui lamentata, a dispetto

dei trattamenti medici e fisioterapici eseguiti. Egli inoltre è affetto da una

sindrome ansioso-depressiva, che richiede l’assunzione di terapia

psico-farmacologica e psicoterapica, come da attestazione rilasciata dal __________

di __________. Per tale sintomatologia, il 17.11.15 il medico di

famiglia del AT 1 ha certificato la necessità di riposo e cure per 30 giorni. Tale

attestazione appare coerente con la natura delle patologie descritte e

giustifica la inabilità lavorativa del AT 1” (sottolineature del

redattore).

Essa, in ogni caso, non si

esprime sulla possibilità per l’attore di esercitare un’attività leggera e

confacente al suo stato di salute (cfr. anche la risposta [doc.

III, pag. 6: “[…] In data 7 dicembre 2015 essa ha esposto una minima

anamnesi, dichiarandosi poi d’accordo sull’inabilità lavorativa attestata dal __________

di __________ dal 17.11.15 per 30 giorni, a causa della sintomatologia

depressiva. Il suo certificato non si esprime per contro sul periodo precedente

[…]”], non contestata dettagliatamente ed approfonditamente dall’assicurato

in sede di replica [cfr. doc. VII, pag.9-10]).

Determinante, nel caso di

specie, è in ogni caso il verbale sanitario dell’INPS del 4 aprile 2016 che,

con riferimento alla visita dell’11 marzo 2016, ha stabilito una percentuale di

invalidità civile del 60% dal 9 febbraio 2016, tenendo tra l’altro conto anche

dello stato ansioso depressivo (doc. Q). Come emerge dal parere dell’avv. __________

infatti “invalidità civile, quindi, non vuole dire impossibilità nel

prestare la propria opera lavorativa”. Inoltre “la sua riduzione della

capacità di guadagno non è considerata tale da dover essere supportata con

aiuti economici da parte dell’ente previdenziale italiano, né che non possa

svolgere al 100% mansioni lavorative di qualsiasi natura”. L’attore “non

è stato accertato, tramite commissione medica, essere inidoneo al lavoro per la

sua professione, risp. attività confacenti, così come emerge dalla

documentazione messa a disposizione e confermato verbalmente anche dal diretto

interessato”, egli è stato dichiarato

invalido civile al 60% “ma non inidoneo al lavoro”. “Diversamente il

predetto non è mai stato sottoposto ad alcun accertamento sull’incapacità

lavorativa, con ciò significando che egli è ed è sempre stato pienamente idoneo

a svolgere mansioni lavorative al 100%, sia nel suo impiego di muratore (con o

senza impedimenti di sorta) che in qualsiasi altra mansione” (doc. V10).

Ciò conferma la

valutazione del dr. med. __________ che aveva rilevato come l’incapacità

lavorativa nella professione di muratore sarebbe stata solo temporanea ed in

seguito l’assicurato avrebbe potuto riprendere almeno al 50%, mentre in

attività leggere e confacenti al suo stato di salute era abile sin da subito (sull’obbligo

per la persona assicurata di ridurre il danno cfr. consid. 2.10).

Certo, l’avv. __________

evidenzia come “essere invalido civile vuol dire avere un handicap

nell’inserimento del lavoro; situazione di svantaggio che il legislatore

italiano ha compensato prevedendo una serie di misure assistenziali per

superare le difficoltà che il lavoratore invalido potrebbe dover affrontare per

il proprio sostentamento”. Di ciò tuttavia, nell’ambito del diritto

svizzero, si tiene conto semmai nell’eventuale deduzione sociale dal reddito da

invalido nel calcolo del grado dell’incapacità di guadagno (cfr. consid. 2.13).

Le ulteriori attestazioni

del dr. med. __________, di cui l’ultima si riferisce al mese di settembre

2017, non sono atte a mettere in dubbio la valutazione dell’INPS. Lo

specialista rileva un peggioramento dello stato di salute anche per un periodo

(settembre 2017) per il quale l’attore non rivendica alcuna prestazione e non

si esprime né per quanto concerne la capacità lavorativa dell’attore nella

precedente attività di operaio edile né circa il grado di capacità lavorativa

dell’attore in attività adatte (doc. U del 25 settembre 2017: “[…] Visto il

peggioramento dei sintomi consiglio eseguire RM cervico-lombare di controllo e

rivalutazione dei colleghi medico-legale e delle assicurazioni per valutare l’eventuale

inabilità lavorativa e una valutazione fisiatrica per eventuale terapia

fisico-riabilitativa”, sottolineatura del redattore).

Del resto, come emerge dal

parere dell’avv. Trifone, il 17 ottobre 2017, ossia poco tempo dopo la visita

presso il dr. med. __________, la domanda di pensione ordinaria è stata

respinta dall’INPS (doc. V10).

Rilevato che il referto

del dr. med. __________ è illeggibile e non apporta alcun elemento utile alla

causa (doc. N1), va ancora evidenziato come nel certificato del 5 settembre

2016 il dott. __________, curante dell’attore, si limita a descrivere la

diagnosi e indicare che l’interessato necessita di ulteriore riposo e cure

domiciliari fino al 4 ottobre 2016 (doc. L1), senza esprimersi né sulla

capacità lavorativa dell’attore in attività adeguata, né tanto meno sulla

capacità lavorativa dell’assicurato in attività leggere e confacenti al suo

stato di salute.

Ne segue che le critiche

dell’attore alla valutazione motivata, dettagliata ed approfondita del dr. med.

__________ del 29 maggio 2015 si esauriscono in censure generiche, senza alcun

sostrato probatorio atto a mettere in dubbio le sue conclusioni. Agli atti non

vi sono referti medici che contestano in maniera circostanziata, minuziosa ed

accurata le considerazioni dello specialista. Al contrario, nella documentazione

prodotta i medici non si esprimono sulla capacità lavorativa dell’interessato

in attività leggere e confacenti al suo stato di salute e le conclusioni della

commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile del 4 aprile 2016 (doc.

Q), confermano semmai che l’attore può svolgere tali attività (doc. V 10).

Alla luce di quanto sopra

esposto, sulla base delle valutazioni del dr. med. __________ del 29 maggio

2015 e del verbale sanitario dell’INPS di __________ del 4 aprile 2016,

unitamente al parere legale dell’avv. __________ del 28 novembre 2017, questo

TCA deve concludere che l’attore è stato incapace al lavoro nella sua attività

al 100% fino al 30 giugno 2017 ed in seguito al 50%. Per contro egli avrebbe

potuto svolgere un’attività confacente sin da fine maggio 2017.

Ritenuto che la

documentazione medica agli atti permette di stabilire la capacità lavorativa

dell’attore, questo TCA rinuncia all’allestimento di una perizia giudiziaria ed

a sentire i medici che hanno avuto in cura l’attore.

Va qui rammentato che

conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può rinunciare ad

assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento sulla base di

altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere senza arbitrio che

la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento (apprezzamento

anticipato delle prove; cfr. sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid.

2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3

non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15

dicembre 2016; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3;

sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015

del 4 maggio 2015).

2.10. In

relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa vige il

principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le

conseguenze economiche negative del danno alla salute (art. 61 LCA).

A

norma dell’art. 61 LCA:

"

In caso di sinistro, l’avente diritto

è tenuto a fare quanto possa per scemare il danno. Quando non siavi pericolo in

mora, egli dovrà chiedere istruzioni all'assicuratore circa i provvedimenti da

prendere e conformarsi alle medesime.

Se l'avente diritto ha mancato a quest'obbligo in modo

inescusabile, l'assicuratore può limitare l'indennità all'importo cui

troverebbesi ridotta qualora l'obbligo fosse stato adempiuto."

Con

sentenza 5C.176/1998, del 23 ottobre 1998, al consid. 2c, l’Alta Corte ha

affermato:

"

(…)

L'art. 61 LCA esprime infatti il medesimo principio

generale concernente l'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno da cui il

Tribunale federale delle assicurazioni deduce che l'interessato può a tal fine

essere costretto a cambiare professione (DTF 111 V 235 consid. 2a; 114 V 281

consid. 3a). Un siffatto obbligo non costituisce una lesione più grave della

libertà personale rispetto all'imposizione - espressamente citata da Maurer

(Schweizerisches Privatversiche- rungsrecht, 1995, pag. 346 n. 4) con

riferimento all'art. 61 LCA - di sottomettersi a una cura o addirittura ad un

intervento chirurgico. Si può del resto rilevare che nemmeno l'attore contesta

l'applicabilità dell'art. 61 LCA alla fattispecie, limitandosi a sostenere che,

per un uomo di 63 anni nel suo stato di salute, un reinserimento in un'attività

professionale appare perlomeno problematico. Ne segue che i giudici cantonali

hanno violato il diritto federale accogliendo la petizione senza esaminare se e

in che misura sia possibile esigere dall'attore un cambiamento di professione e

se il termine accordato dalla convenuta a tal fine sia adeguato alle

circostanze. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e la causa

rinviata all'autorità cantonale per completare gli accertamenti di fatto e per

nuova decisione. (...)."

In

concreto, l’art. __________ CGA prevede il medesimo concetto.

Per

l’art. __________ CGA se l’incapacità al lavoro dura più di 30 giorni possono

essere prese in considerazione anche le mansioni accettabili di un’altra

professione o campo di attività.

Per

cui, in caso d’incapacità lavorativa durevole nell’ambito dell’attività

abituale, come nel caso di specie, in ossequio all’obbligo di ridurre il danno,

l’assicurato è tenuto a cambiare professione (cfr. DTF 114 V 283). Per quanto

concerne la determinazione del termine che può essere assegnato all’attore per

procedere al cambiamento di professione nell’ambito delle assicurazioni sociali

l’allora Tribunale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3

ai 5 mesi (DTF 111 V 239 consid. 2a e giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987, p.

108; 1994, p. 113ss). In questo contesto, è opportuno rammentare che

l'assicurato che, incapace nella precedente attività, non mette a frutto la sua

residua capacità lavorativa in un'altra professione, viene giudicato secondo

l'attività professiona­le che avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona

volontà, ritenuto che l'assenza di quest'ultima non è scusabile se non

derivante da malattia (DTF 114 V 283 consid. 1d; 111 V 239 consid. 2a; 101 V

145; RAMI 1987 p. 106 consid. 2).

Va

qui ricordato che nella sentenza pubblicata in RAMI 2000 KV 112, pag. 122 seg., l’allora TFA ha stabilito

l'applicabilità in ambito LAMal, della giurisprudenza elaborata allorquando

ancora era in vigore la LAMI. La giurisprudenza è stata confermata con sentenza

K 64/05 del 29 giugno 2006.

Il Tribunale federale ha

applicato la medesima giurisprudenza alle assicurazioni complementari contro le

malattie rette dal dritto privato. Con sentenza del 7 maggio 2002 (5C.74/2002), l’Alta Corte ha ritenuto ammissibile assegnare un termine di 3-5 mesi per il

riadattamento professionale.

In

DTF 133 III 527, il TF ha affermato:

"

(…)

3.2.1 L'art. 61 LCA dispose que lors du sinistre, l'ayant

droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage;

s'il n'y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de

l'assureur sur les mesures à prendre et s'y conformer (al. 1); si l'ayant droit

contrevient à cette obligation d'une manière inexcusable, l'assureur peut

réduire l'indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l'obligation avait

été remplie (al. 2).

Dans des arrêts qui concernaient comme ici

une assurance collective d'indemnités journalières selon la LCA (arrêt

5C.211/2000 du 8 janvier 2001, consid. 4c non publié à l' ATF 127 III 106; arrêt 5C.176/1998 du 23 octobre 1998,

consid. 2c), le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 61 LCA était

l'expression du même principe général dont le Tribunal fédéral des assurances

déduisait, en matière d'assurance d'indemnités journalières soumise au droit

des assurances sociales, l'obligation de l'assuré de diminuer le dommage par un

changement de profession lorsqu'un tel changement peut raisonnablement être

exigé de lui, pour autant que l'assureur l'ait averti à ce propos et lui ait

donné un délai adéquat (cf. ATF 111 V 235 consid. 2a; ATF 114 V 281 consid. 3a; voir aussi VINCENT BRULHART,

L'assurance collective contre la perte de gain en cas de maladie, in Le droit social

dans la pratique de l'entreprise - questions choisies, 2006, p. 95 ss, 107).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, lorsque l'assuré

doit envisager un changement de profession en regard de l'obligation de

diminuer le dommage, la caisse doit l'avertir à ce propos et lui accorder un

délai adéquat - pendant lequel l'indemnité journalière versée jusqu'à présent

est due - pour s'adapter aux nouvelles conditions ainsi que pour trouver un

emploi; dans la pratique, un délai de trois à cinq mois imparti dès

l'avertissement de la caisse doit en règle générale être considéré comme

adéquat (arrêt K 14/99 du 7 février 2000, publié in Assurance-maladie et

accidents [RAMA] 2000 n° KV 112 p. 122, consid. 3a; voir aussi JEAN-LOUIS DUC,

Assurance sociale et assurance privée, 2003, p. 109-111).”

Il

Considerandi

periodo di adattamento nel singolo caso può, entro tali limiti (cfr. tuttavia

la sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente

riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito l’Alta Corte ha

tutelato l'operato della precedente istanza che aveva esteso a quasi sette mesi

la durata del periodo di adattamento), essere fissato tenendo conto delle

circostanze concrete, quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età

dell'assicurato, le capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF

114.

V 289 seg. consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la

sentenza citata del 7 agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per

contro determinante la durata della precedente incapacità lavorativa (RAMI 2000

no. KV 112 pag. 123 consid. 3a). Né, per quanto è dato di vedere, il Tribunale

federale delle assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di un simile

periodo di transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da parte

dell'assicuratore malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. ad es. i fatti posti

a fondamento delle sentenze pubblicate in RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ

2000.

II pag. 440).

In una sentenza 4A_111/2010

del 12 luglio 2010 il TF ha inoltre stabilito:

"

(…)

3.1

Au regard de l'art. 2 LPGA, les

assurances privées n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 21 al. 4

LPGA, et jusqu'ici, le Tribunal fédéral n'a pas examiné si cette disposition-ci

se prête néanmoins à une transposition à ces assurances.

La jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances actuellement codifiée à l'art. 21 al. 4 LPGA, relative aux

assurances sociales, est rapportée dans un arrêt du 16 juillet 2007 relatif à

une assurance privée (ATF 133 III 527 consid. 3.2.1 p. 531); elle n'avait

toutefois pas d'incidence sur l'issue de la cause car aucun changement de

profession ni d'activité n'était exigé de l'assuré. Auparavant, dans d'autres

contestations en matière d'assurance privée, le Tribunal fédéral avait renvoyé

une affaire à la juridiction cantonale parce que celle-ci devait examiner si un

changement de profession était exigible et si le délai fixé par l'assureur

était « approprié aux circonstances » (arrêt 5C.176/1998 du 23 octobre 1998,

consid. 2). Dans un autre cas, le tribunal avait relevé que d'après les

constatations de fait déterminantes, il n'apparaissait pas qu'un changement de

profession fût raisonnablement exigible ni que l'assureur eût imparti à

l'assuré, à cette fin, un « délai adéquat pour trouver un emploi » (arrêt

5C.211/2000 du 8 janvier 2001, consid. 4c). Dans une troisième cause, le

tribunal avait rejeté la critique de l'assuré qui se plaignait d'un délai

d'adaptation trop bref, fixé à trois mois par la juridiction cantonale (arrêt

5C.74/2002 du 7 mai 2002, consid. 3).

En doctrine, plusieurs auteurs mentionnent

ces décisions et ils en déduisent sans plus d'explication que l'art. 21 al. 4

LPGA fait règle aussi en droit des assurances privées (Bettina Kahil-Wolff et

Emmanuelle Simonin, Révision totale de la LCA : l'avant-projet et les

assurances sociales, in Quoi de neuf en droit social ?, 2009, p. 130; Gebhard

Eugster, Vergleich der Krankentaggeldversicherung (KTGV) nach KVG und nach VVG,

in Krankentaggeldversicherung : Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,

2007, p. 85; Vincent Brulhart, L'assurance collective contre la perte de gain

en cas de maladie, in Le droit social dans la pratique de l'entreprise, 2006,

p. 107; voir aussi Jean-Louis Duc, Le droit applicable aux assurances

complémentaires, PJA 2010 p. 473).

Leur opinion doit être approuvée dans la

mesure où la démarche imposée à l'assureur, selon le principe de l'art. 21 al.

4.

LPGA, est une concrétisation des règles de la bonne foi qu'en vertu de l'art.

2.

al. 1 CC, chacun doit respecter dans l'exercice de ses droits et l'exécution

de ses obligations. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit manifeste,

prohibé par l'art. 2 al. 2 CC, lorsqu'une personne use de son droit sans

ménagement ou de manière inutilement rigoureuse (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169; 135 III 349 consid. 3 p. 355; 120 II 105 consid. 3a p. 108), notamment lorsqu'elle

choisit sans raison objective, parmi plusieurs solutions équivalentes, celle

qui est la plus nuisible à l'autre partie (ATF 131 III 459 consid. 5.2 p. 462/463). De ce point de

vue, lorsque l'assureur d'indemnités journalières estime que l'incapacité de

travail a pris fin, à l'issue d'une période durant laquelle il a reconnu le

droit de l'assuré à ses prestations, on peut attendre de lui qu'il en donne

avis à l'assuré et qu'il prolonge le service des indemnités pendant le délai a

priori nécessaire à une reprise effective de l'activité. La défenderesse ne

peut guère contester la justification de cet avis et de ce délai car par sa

lettre du 27 juin 2008, où elle accordait au demandeur un délai d'un mois pour

s'annoncer à l'assurance-chômage, elle a précisément donné un avertissement de

ce genre.

3.2

La contestation porte donc surtout sur

la durée du délai de réflexion ou d'adaptation, que la Cour des assurances

sociales a prolongé de quatre mois. En l'espèce, la durée totale de cinq mois

semble considérable compte tenu que la réinsertion professionnelle du demandeur

consistait simplement à retrouver un emploi dans la même profession. Dans sa

lettre d'avertissement, la défenderesse annonçait toutefois une suspension

complète de ses prestations et elle omettait, par là, de prendre en

considération que le docteur A.________ préconisait une reprise progressive du

travail, au taux de 50% d'abord, puis, après quelques semaines seulement, à

temps complet. Or, pour le travailleur à la recherche d'un emploi, il est

particulièrement difficile de trouver un employeur prêt à accepter de pareilles

modalités. Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances, il n'apparaît pas

que la Cour des assurances sociales ait abusé du pouvoir d'appréciation qu'il

convient de lui reconnaître conformément à l'art. 4 CC (cf. ATF 135 III 121 consid. 2 p. 123; 133 III 257 consid. 3.2 p. 272).

4.

La défenderesse soutient vainement que le

demandeur avait l'obligation de solliciter l'assurance-chômage afin qu'elle pût

imputer les indemnités de cette assurance sur ses propres prestations. En

effet, c'est au contraire l'assurance-chômage qui est subsidiaire par rapport à

une assurance d'indemnités journalières en cas de maladie, y compris une

assurance privée, et c'est donc l'assurance-chômage qui diminue ses indemnités

de ce que l'assuré reçoit de l'autre assurance (art. 28 al. 2 de la loi

fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité - LACI; ATF 128 V 176 consid. 5 p. 181).”

2.11

In concreto l’assicurato incapace

al lavoro dal 29 aprile 2015 è stato giudicato abile al lavoro in maniera

completa dal 28 maggio 2015 in un’attività adatta alle sue condizioni di

salute, di tipo leggero e rispettosa dell’ergonomia per la schiena, senza

necessità di svolgere lavori con il braccio sinistro lontano dal tronco (doc.

G). Nella precedente attività di operaio edile egli è invece abile al lavoro al

50% dal 1° luglio 2015 (doc. G).

Il 12 agosto 2015

l’assicuratore ha informato l’attore che avrebbe versato indennità giornaliere

al 100% fino al 31 luglio 2015 ed al 50% dal 1° agosto 2015 al 31 ottobre 2015.

In seguito le prestazioni sarebbero state soppresse (doc. D).

Occorre esaminare, in

base all’età della persona assicurata e dello stato del mercato del lavoro,

quali sono le possibilità reali di ritrovare un’attività che tenga conto delle

limitazioni funzionali (sentenza 4A_304/2012 del 14 novembre 2012,

consid. 2.4) e, in funzione della formazione, dell’esperienza e dell’età dell’assicurato

se un cambiamento d’attività è realmente esigibile (sentenza

4A_304/2012 del 14 novembre 2012, consid. 2.4).

All’assicurato

può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei

settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni

semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale

specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto

di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Specialmente nell’ambito

industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in

effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che

possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio

attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.)

con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. sentenza

32.2013.75

del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Il

TF ed il TCA hanno già avuto modo di confermare la possibilità di svolgere

attività leggere in maniera completa per persone che presentavano limitazioni

importanti (cfr. tra le tante: STCA 32.2017.35 del 18 settembre 2017 consid.

2.7

con riferimenti).

Questo

Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro

esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che l’attore,

nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare, al

100%, ciò che gli permette di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa

residua.

L’assicurato, nato nel 1955,

il __________ 2015 ha compiuto 60 anni. Dagli atti emerge che l’interessato nel

corso degli anni ha cambiato più volte posto di lavoro (cfr. doc. V4). Le sue

possibilità di inserimento nel mercato del lavoro, all’epoca (2015), erano da

considerarsi ancora buone, ritenuta la capacità lavorativa completa in attività

leggere e rammentato che l’unica limitazione era quella di non poter svolgere

lavori con il braccio sinistro lontano dal tronco (doc. G).

Va qui rammentato che

nell’ambito delle assicurazioni sociali il TF ha già avuto modo di stabilire

con sentenza 8C_761/2014 del 15 ottobre 2015 al consid. 3.2.3 che,

avendo l’insorgente 59 anni al momento determinante per esaminare la questione

della messa in valore della capacità lavorativa residua, l’assicurato non

poteva far valere il fattore età per ritenere inesigibile l’esercizio di

un’attività lavorativa

In una

sentenza 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015 il TF ha riassunto, al consid. 4.1.2

la sua giurisprudenza, rilevando ad esempio che aveva ritenuto esigibile il

cambiamento di attività per un assicurato di 62 anni e ¾ che poteva svolgere

solo attività sedute o con frequenti cambiamenti di posizione ma che non aveva

patologie alle estremità superiori, e che dunque poteva esercitare attività di

sorveglianza. Anche per un 61enne che poteva esercitare solo attività leggere

da seduto e che non era toccato nella motricità fine è stata esatto un

cambiamento di professione. È invece stata negata la possibilità di cambiare

attività ad un assicurato di 64 anni e 6 mesi che aveva difficoltà nella

motricità fine, così come ad un assicurato 64enne che poteva esercitare

un’attività leggera solo nella misura del 50% e ad un altro assicurato che si

trovava a circa 10 mesi dal pensionamento e poteva esercitare solo al 50%

un’attività leggera.

Nel caso giudicato dal TF,

l’Alta Corte ha confermato l’esigibilità lavorativa del ricorrente che al

momento determinante aveva 63 anni e 6 mesi, era abile al 100% in attività

leggera, con possibilità di sollevare pesi al massimo sopra i 10 kg e la

necessità di esercitare piuttosto attività dove potesse rimanere seduto, che

parlava tedesco ed italiano e che aveva appreso a destreggiarsi anche con

clienti esterni

In

una sentenza 9C_536/2015, del 21 marzo 2016 al consid. 4.2 il TF, rilevato che

al momento determinante l’assicurato poteva lavorare, prima del pensionamento,

ancora 1 anno e 8 mesi, ha ritenuto esigibile, per l’insorgente, mettere a

frutto la sua residua capacità lavorativa, ritenuto che dal punto di vista

medico, avrebbe potuto esercitare numerose attività leggere, ossia tutti i

lavori per i quali non doveva sollevare pesi superiori ai 15 kg, con cambio

frequente di posizione e tutte le attività dove non vi è necessità di usare la

forza al di sopra delle spalle (cfr. anche sentenza 32.2015.114

del 27 giugno 2016, consid. 2.8).

Alla luce di quanto sopra un

cambio di attività nel 2015 era esigibile e il termine assegnato fino al 31

ottobre 2015 appare adeguato, tenuto conto che l’assicuratore, sulla base degli

atti medici, avrebbe potuto ridurre le indennità al 50% già a partire dal 1°

luglio 2015 e non solo dal 1° agosto 2015.

Va ora esaminato se l’attore aveva,

dal 1° novembre 2015, un’incapacità di guadagno di almeno il 25% che gli

darebbe diritto ad ulteriori indennità (cfr. art. __________ CGA e sentenza 4A_495/2016 del 5

gennaio 2017, consid. 2.4).

2.12

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V

222.

consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile.

Nel

caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si

farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).

Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di

indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata

avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato

l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.

381.

consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi

ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

In

concreto l’attore, secondo quanto emerge dal contratto, nel 2015 avrebbe potuto

conseguire un reddito mensile di fr. 5'273 per tredici mensilità, pari a fr.

68'549 all’anno (doc. F).

2.13

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a proposito del 2012, la

sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level

(NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo

economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza

9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in

DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato

fino al 2015, si ottiene un salario di fr.

63'929.30 (fr. 63’744.-- : 103,2 x 103,5; cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei

salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale di

statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questi

dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende

di 41,7 ore computabili nel 2015 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21

luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la

tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division

économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un

uomo ammonta a fr. 66'646.29 (fr. 63'929.30 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota

di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del

salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4

Contrariamente al potere di apprezzamento

del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è

per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso

del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza

della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto

l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata

più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità

nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi

generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali

non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli

organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare

apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126

V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa

dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio

dell’istanza precedente.

L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"

Nel

caso di specie, alla luce della giurisprudenza, appare corretto riconoscere una

riduzione del 10% (cfr. sentenza 8C_549/2016

del 19 gennaio 2017 dove il TF, in ambito di assicurazione contro gli

infortuni, ha confermato la riduzione del 10% ad un assicurato capace al lavoro

al 60% che chiedeva una riduzione maggiore [consid. 6]; sentenza 8C_418/2015 del

7.

ottobre 2015 dove il TF ha confermato una riduzione del 10%, mentre il

ricorrente ne chiedeva una del 25% [consid. 6.5]; sentenza 9C_191/2015 del 1°

giugno 2015 dove il TF ha annullato la riduzione del 10% calcolata dal

Tribunale cantonale sangallese perché le limitazioni derivanti dalla patologia

psichica [possibilità di lavorare solo in certi luoghi, attività in cui non sia

messo sotto pressione] erano già comprese nella riduzione del rendimento);

sentenza 9C_845/2014 del 25 febbraio 2015 dove il TF ha accolto un ricorso

dell’UAI che aveva calcolato un grado d’invalidità del 39% senza assegnare

alcuna riduzione, allorché i giudici cantonali basilesi avevano ridotto del 10%

il salario da invalido ed avevano assegnato all’assicurato un quarto di rendita

[consid. 5.2]; sentenza 9C_248/2013 del 17 ottobre 2013 dove il TF ha

confermato una riduzione del 10% per un assicurato abile al 50% nella

precedente attività [consid. 3.5.3]; sentenza 9C_44/2011 del 1° settembre 2011

al consid. 5.4.1. dove per un assicurato capace al lavoro al 40% in attività

leggere [consid. 4.1] a causa di una patologia cardiaca, è stata riconosciuta

una riduzione del 10%).

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 68'549 con quello

da invalido di fr. 66'646.29 ridotto del 10% a fr. 59'981.661, si ottiene

un’incapacità di guadagno del 12.49% che non dà diritto ad alcuna prestazione,

poiché per l’art. __________ CGA __________ l’incapacità lavorativa parziale

sussiste quando il grado d’inabilità al lavoro è pari al 25% almeno.

Ne

segue che l’attore non ha più diritto ad alcuna prestazione.

2.14

La

richiesta dell’assicurato di accedere agli atti prodotti dalla convenuta in

busta chiusa (doc. 10), con la duplica del 6 novembre 2017 (doc. XIII), va

respinta.

La

convenuta, che ha chiesto al TCA, conformemente all’art. 156 CPC, di prendere i

necessari provvedimenti a tutela dei diritti dei terzi e dell’assicurazione, in

particolare non dando accesso a questo plico all’attore se non sotto forma di

stralci, laddove gli stessi non pregiudicano gli interessi dei terzi, poiché

contengono informazioni degne di protezione ha infatti prodotto tale

documentazione sostanzialmente alfine di comprovare che la __________ sarebbe

stata costituita al solo scopo di frodare l’assicuratore giacché quasi tutti i

suoi dipendenti si sarebbero ammalati poco dopo la costituzione della società.

Quest’ultima non avrebbe inoltre avuto alcuna attività economica (cfr. doc.

XIII, pag. 4 e doc. III pag. 3 e 4)..

Ritenuto

che la petizione va respinta già solo per il fatto che l’interessato non ha

diritto ad alcuna ulteriore prestazione poiché gli atti medici che lo

concernono confermano la presa di posizione della convenuta (cfr. consid. 2.9),

la questione dell’eventuale frode assicurativa e dell’asserita mancata attività

economica della società non è rilevante ai fini dell’esito della presente

vertenza.

Del

resto, la documentazione contenuta nel doc. 10, consiste negli annunci di

malattia di altri dipendenti della __________, in atti medici che concernono questi

dipendenti, con l’indicazione delle patologie attuali e pregresse di queste

persone e domande poste ai medici curanti, in corrispondenza con la __________

in merito a queste assenze per malattia (compresa l’indicazione che il periodo

di carenza per la malattia dell’attore sorta il 29 aprile 2015 sarebbe iniziato

il 19 maggio 2015 [fatto questo del resto non contestato dall’assicurato ed

anzi ammesso: “[…] Il caso di malattia veniva annunciato da __________ alla

convenuta solo in data 19.05.2015 […] la convenuta assumeva il caso

assicurativo e versava, a partire dal 21.05.2015 (2 giorni di attesa) le

prestazioni assicurate […]”; doc. I pag. 5), in una domanda di esecuzione

di un altro dipendente contro la __________ e in due brevi note interne scritte

a mano dall’assicuratore, di cui una quasi illeggibile.

Tutti

questi documenti, che non vengono utilizzati ai fini della motivazione della

presente sentenza, non hanno alcuna utilità per l’attore, concernendo le

malattie di terzi.

Lo

stesso assicurato ha affermato che “è del tutto irrilevante, ai fini della

presente vertenza, il fatto che altri dipendenti di __________ fossero stati

ammalati nel periodo aprile – luglio 2015” (doc. VII, pag. 5).

2.15

Le

parti hanno chiesto l’assunzione di ulteriori prove.

Già

si è detto delle richieste di allestire una perizia giudiziaria ortopedica, e

di sentire quali testi la dr.ssa med. __________, il dr. med. __________ e la

dr.ssa med. __________ e dei motivi della loro reiezione (cfr. consid. 2.9 in

fine).

Rilevato

che pendente causa il TCA ha richiamato l’incarto della __________ dall’ufficio

fallimenti e l’estratto conto dei dipendenti della società dalla Cassa __________,

mentre l’estratto conto personale è stato prodotto dal medesimo attore e che la

convenuta è vincente in causa, la richiesta di ulteriori prove inoltrata

dall’assicuratore diventa priva di oggetto.

Per

quanto concerne la richiesta di interrogatorio di sé stesso formulata dall’attore,

trattandosi in concreto di dover stabilire la sua capacità lavorativa, ambito

nel quale spetta in concreto ai medici esprimersi e non all’assicurato, la

domanda va respinta.

2.16

Non

vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’assicuratore,

rappresentato da un avvocato esterno, vanno invece assegnate le ripetibili

(cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler

Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95, pag. 645 e n. 1 ad art. 114,

pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non

pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid.

6.

).

2.17

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte

ha affermato che:

"

(…) Esso è ammissibile a

prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma

correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati

e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione

contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;

art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI

6.4.6

]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e

senza il nominativo dell’attore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.La

petizione è respinta.

2.Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

AT 1 verserà a CV 1 fr. 1’800.-- (IVA inclusa se dovuta) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione alle parti

ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti