36.2017.68
Domanda di indennità giornaliere respinta sulla base della documentazione medica prodotta dalle parti
23 aprile 2018Italiano77 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2017.68
cs
Lugano
23 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione dell’11 agosto 2017 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, nato nel 1955, da
ultimo alle dipendenze della __________ dal 1° marzo 2015 in qualità di
muratore di categoria A con un salario lordo mensile di fr. 5'237, è affiliato
per il tramite del proprio datore di lavoro contro la perdita di guadagno in
caso di malattia presso la CV 1 (di seguito: CV 1).
1.2. Il 19 maggio 2015 la __________
ha annunciato all’assicuratore un’inabilità lavorativa di AT 1 a causa di
malattia (doc. 8).
1.3. CV 1 ha versato le
prestazioni pattuite dal 21 maggio 2015 (doc. H).
1.4. Dopo aver sottoposto il 28
maggio 2015 l’interessato ad una visita medica ad opera del dr. med. __________,
specialista FMH medicina interna, l’assicuratore, il 12 agosto 2015, ha
comunicato ad AT 1 che nella sua attività sarebbe stato considerato abile al
lavoro al 50% dal 1° agosto 2015, mentre in attività adatta la capacità
lavorativa sarebbe stata completa sin da subito. CV 1 ha inoltre informato AT 1
che avrebbe versato prestazioni al 100% fino al 31 luglio 2015 ed al 50% fino
al 31 ottobre 2015 al fine di permettergli di trovare un’altra attività
lavorativa, posto il suo obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 61 LCA
(doc. D).
1.5. Il 5 ottobre 2015 la __________
è fallita, mentre l’11 marzo 2016 AT 1, in Italia, è stato riconosciuto
invalido civile in misura del 60% dal 9 febbraio 2016, con riduzione permanente
della capacità lavorativa dal 34% al 73% da parte dell’Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale (INPS; doc. Q).
1.6. AT 1, rappresentato dall’RA 1,
ha inoltrato una petizione al TCA, chiedendo in via principale di condannare __________
al pagamento di indennità giornaliere in misura completa, successivamente al 31
luglio 2015 e sino ad esaurimento delle prestazioni al 4 ottobre 2016, momento
in cui è insorto il diritto alle indennità di disoccupazione NASpl italiana,
pari a fr. 64'896 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2015, in via
subordinata il versamento di indennità giornaliere in misura completa dal 1°
agosto 2015 e sino al 31 dicembre 2015, pari a fr. 18'083 oltre interessi al 5%
dal 1° novembre 2015, quale riconoscimento di un periodo di adattamento di 5
mesi finalizzato alla ricerca di una nuova professione confacente allo stato di
salute (doc. I). L’attore chiede di essere interrogato, richiama l’intero
incarto dalla convenuta e domanda di sentire quali testi i dr. med. __________,
__________ e __________.
1.7. Con risposta del 4 settembre
2017 __________, rappresentata dall’avv. RA 2, ha chiesto la reiezione della
petizione, mettendo in evidenza alcune anomalie e facendo valere la frode
assicurativa ai sensi dell’art. 40 LCA, la reticenza e la nullità del contratto
che non sarebbe mai sorto a causa dell’inattività economica della __________ (doc.
III).
1.8. Il 5 ottobre 2017 le parti
sono state sentite nel corso di un’udienza di discussione, da cui è emerso:
”(…) Il giudice solleva il tema dell’esatta
indicazione della parte convenuta nella misura in cui la società designata
quale convenuta in sede di petizione, e che figura quale partner contrattuale
sulla polizza doc. B è la società che in seno al gruppo __________ si occupa
dell’assicurazione sociale contro le malattie e contro gli infortuni. Come
appare ancora dalla polizza il garante assicurativo è la CV 1 e quindi è questa
la società che esegue i pagamenti delle indennità per perdita di guadagno nel
caso di realizzazione del rischio. Questa società dovrebbe quindi essere
convenuta in causa. Al verbale viene allegato l’estratto RC della __________ e
della CV 1.
Il rappr. dell’assicuratore svolgerà una specifica
verifica in questo senso e dichiara dunque sin d’ora la disponibilità a vedere
applicato l’art. 83 cpv. 4 CPC nell’ipotesi in cui la convenuta dovesse essere
effettivamente la CV 1.
La parte attrice produce, per semplicità, un allegato
intestato “replica” datato 3.10.17 che verrà acquisito agli atti con il n. VII
al quale sono allegati i doc. da S a U.
Il giudice chiede a parte attrice se corrisponde al
vero che AT 1 abbia lavorato presso la __________, la __________ e la __________
e chiede se durante questa collaborazione vi sono stati periodi di inabilità
lavorativa indennizzati eventualmente da quale assicuratore per la perdita di
guadagno. Parte attrice precisa che nel periodo di collaborazione con la __________,
nel corso del 2013 e successivamente fino alla cessazione dell’attività il sig.
AT 1 ha avuto periodo di malattia indennizzati da un assicuratore che verrà
nominativamente indicato prossimamente al TCA.
Parte attrice precisa che IL alle dipendenze di __________
è andato dal 10.13 al 03.14 e questa IL è stata causata sempre dai problemi
alla schiena di cui soffre l’assicurato, così si può ritenere dal certificato
del dott. __________ prodotto agli atti.
L’attore precisa che la rendita italiana per
invalidità viene riconosciuta soltanto con un grado del 74% e che questa
rendita non gli è stata riconosciuta.
AT 1 è stato riconosciuto invalido civile secondo il
diritto italiano al 50% sino al marzo 2016 quando il grado è salito al 60%
senza diritto a rendita.
AT 1 ha sempre seguito __________ e __________ nelle
diverse società edilizie che hanno costituito perché vanta nei loro confronti
dei crediti e riteneva che, rimanendo alle loro “costole” potesse riuscire a recuperare
il suo credito.
In risposta alle obiezioni sollevate dall’assicuratore
l’attore reputa che l’assicuratore doveva muoversi in direzione del datore di
lavoro, CV 1 ha pagato invece le sue prestazioni senza nulla obiettare e quindi
non può più farlo adesso. Si tratta di eccezioni sollevate tardivamente e che
devono essere mosse al datore di lavoro.
AT 1 ritiene che il rapporto del dott. __________ sia
da condividere nella misura in cui pone la diagnosi e non ha osservazioni
sull’anamnesi e sull’esame clinico. Obbietta invece le conclusioni relative
alla capacità lavorativa che non reputa recuperata nel termine indicato la
medico fiduciario. Ribadisce di avere prodotto elementi sufficienti, in particolare
oggi (doc. T e U), attestanti l’incapacità lavorativa dell’assicurato oltre il
luglio 2015.
L’attore ribadisce nella sua richiesta di replica di
una perizia giudiziaria per stabilire l’entità dell’incapacità lavorativa
dell’assicurato.
L’assicuratore ribadisce la sua richiesta di acquisire
gli atti dall’UF relativi al fallimento della __________, insiste nelle sue
tesi sostenute in risposta di causa evidenziando come dagli atti emerge che AT
1 fosse comunque inabile al lavoro come tale non assicurabile e questa
circostanza sia stata sottaciuta all’assicuratore. Evidenzia come per le CGA la
cessazione dell’attività economica conduce alla fine della copertura
assicurativa e che __________ manifestamente non ha avuto un’attività
lavorativa perchè tutti i suoi collaboratori erano comunque inabili. Gli atti
richiamati dovrebbero comunque confortare la tesi dell’assenza di un’attività
economica.
In conclusione parte attrice produce un elenco delle
prove prodotte e di cui postula comunque l’assunzione.
L’avv. RA 2 chiede che gli viene concesso un termine
per potere duplicare alla replica odierna di parte attrice.” (doc. VI)
1.9. Il 24 ottobre 2017 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per produrre quanto anticipato in
sede di udienza (doc. IX e X).
1.10. Con scritto 24 ottobre 2017 l’attore
ha informato il TCA che l’ente assicurativo per l’indennità perdita di guadagno
presso __________ di __________ era __________ (doc. XI).
1.11. Il 6 novembre 2017 la
convenuta ha prodotto la duplica, allegando un elenco di prove da assumere e precisando
che parte convenuta è la CV 1 e che non si oppone a che venga applicato l’art.
83 cpv. 4 CPC (doc. XIII). Le osservazioni sono state trasmesse all’attore per
conoscenza (doc. XIV).
1.12. In data 9 novembre 2017 il TCA
ha scritto all’attore, chiedendogli di prendere posizione sulle DTF 142 III 671
e 142 III 767, sulla convenzione di libero passaggio tra gli assicuratori di
indennità giornaliera in caso di malattia del 1° giugno 2006, sull’eventuale
applicazione dell’art. 9 LCA e di voler precisare i periodi esatti durante i
quali ha lavorato per la __________, la __________ e la __________ (doc. XV).
1.13. Dopo aver chiesto (doc. XVI)
ed ottenuto (doc. XVII), una proroga, il 30 novembre 2017 l’attore ha prodotto
ulteriori osservazioni, allegando numerosa documentazione tra cui un parere
legale del 28 novembre 2017 dell’avv. __________ in merito alla compatibilità
della capacità lavorativa in un lavoratore in Svizzera con una decisione di
invalidità civile emessa da un’autorità italiana (doc. XVIII/V10).
1.14. Il 15 dicembre 2017
l’assicuratore si è espresso in merito alla nuova documentazione prodotta (doc.
XX).
1.15. In data 10 gennaio 2018 il TCA
ha effettuato ulteriori accertamenti presso la Cassa __________ (doc. XXII),
l’Ufficio dei fallimenti di __________ (doc. XXIII) e, il 12 gennaio 2018, il
Ministero Pubblico (doc. XXV), volti ad accertare se la __________ ha svolto
un’effettiva attività economica.
1.16. Acquisiti gli atti dall’Ufficio
dei fallimenti di __________ (doc. XXIV+1), la risposta della Cassa __________
(doc. XXVI + 1/4) e, dopo un sollecito (doc. XXVII), del Ministero Pubblico
(doc. XXVIII), il Giudice delegato del TCA ha scritto alle parti, assegnando
loro un termine scadente il 12 marzo 2018 per esaminare la documentazione
citata e presentare osservazioni scritte in merito (doc. XXIX).
1.17. Le parti si sono espresse con
scritti del 12 marzo 2018 (doc. XXX e XXXI), cui hanno fatto seguito ulteriori
prese di posizione il 22 marzo 2018 (doc. XXXIV), il 23 marzo 2018 (doc. XXXVI)
ed il 28 marzo 2018 (doc. XXXVIII). L’attore ha segnatamente chiesto di poter
visionare gli atti prodotti in busta chiusa dalla convenuta con la duplica e,
in caso di rifiuto, ha domandato al Tribunale l’emanazione di una decisione
formale suscettibile di impugnazione.
in ordine
2.1. Di regola, il deposito
dell’atto introduttivo d’istanza, secondo l’art. 62 cpv. 1 CPC, determina in
modo definitivo chi sono le parti principali, cosicché è inammissibile per
l’attore o per il convenuto mutare la loro qualità di parte durante un processo
in corso. L’attore che si accorge soltanto dopo la presentazione della
petizione di avere convenuto la parte erronea, siccome priva di legittimazione
passiva, non può sostituirla con quella che ne è invece fornita (Francesco
Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, 2a edizione, 2017, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni generali (art.
1-196), pag. 397, n. 1 ad art. 83, pag. 397). L’azione andrà respinta e l’attore
dovrà promuoverne una seconda contro la parte legittimata passivamente
(Trezzini, op. cit., loc. cit.). La sostituzione di una parte costituisce
infatti un’eccezione e, di norma, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 CPC, per il
quale se non vi è alienazione dell’oggetto litigioso, la sostituzione di parte
può avvenire solo con il consenso della controparte (sono fatte salve le
disposizioni speciali di legge in materia di successione legale), necessita del
consenso della controparte (cfr. Balz Gross, Roger Zuber, in: Berner Kommentar
edizione 2012, ZPO Band I, art. 1-149 ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Band I-III, n. 2-3 ad art. 83, pag. 894-895 e seguenti).
La modifica dell’identità
soggettiva del procedimento distingue l’istituto della sostituzione delle
parti, rispetto alla mera correzione nella designazione di parte, che non
corrisponde ad una sostituzione bensì, per l’appunto, ad una mera correzione
nell’indicazione erronea di una parte che resta la medesima, stante la natura
puramente redazionale dell’errore. Questa rettificazione è possibile soltanto
se può essere escluso qualsiasi rischio di confusione (Trezzini, op. cit., n. 3
ad art. 83, pag. 397).
In concreto l’attore ha
inoltrato la petizione contro __________, che esercita l’assicurazione sociale
contro le malattie ai sensi della LAMal.
L’assicurazione contro la
perdita di guadagno è tuttavia esercitata da CV 1 (cfr. art. __________ delle
condizioni generali d’assicurazione, edizione __________, applicabile al caso
di specie [cfr. doc. B e doc. C]).
In sede di duplica (doc.
XIII; cfr. anche il verbale di udienza, doc. VI), l’assicuratore ha confermato
che “l’eventuale debitore delle prestazioni assicurative è la CV 1” e
che come “già detto in udienza, essa non si oppone a che venga applicato
l’art. 83 cpv. 4 CPC, e che dunque venga considerata convenuta in causa
quest’ultima società”.
Ne segue, in applicazione
dell’art. 83 cpv. 4 CPC, che convenuta è la CV 1.
Nel merito
2.2. Per quanto
concerne l’indennità perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato, come emerge
da una sentenza del TF del 26 settembre 2007 (4A_53/2007), che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa
di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il datore
di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata
indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro
sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sulle condizioni di
applicazione di questa norma, cfr. Adrian von Kaenel, Verhältnis einer
Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentag-geldversicherung:
Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007,
pag. 109-131, in particolare pag. 111-115).
La durata
del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art.
324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi,
cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).
Salvo
pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia
cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der
Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits-
und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007,
pag. 19-45, in particolare pag. 20).
Queste norme
configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono
una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art.
362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a
cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena
descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo
che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sull'aspetto
dell'equivalenza cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg.).
Si tratta,
di regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore
di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa
riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore
di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire
romand, n. 50 ad art. 324a CO).
La deroga al
regime di base deve essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi
di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve
menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la
percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni,
se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella
pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere
in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei
premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di
assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF
131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).
2.3. In concreto, la convenuta e
l’ex datore di lavoro dell’attore hanno concluso un’assicurazione contro la
perdita di guadagno LCA, copertura completa/integrale (cfr. pag. 2 doc. B e V6)
a cui sono applicabili le condizioni generali d’assicurazione, edizione __________
(cfr. doc. B e C; di seguito: CGA).
Ai sensi dell’art. __________
CGA l’assicurazione contro la perdita di guadagno si prefigge la copertura
della perdita di guadagno causata da incapacità lavorativa a seguito di
malattia.
Per quanto il contratto
d’assicurazione o le CGA non prevedono regolamentazioni di natura diversa, si
applicano le disposizioni della LCA (art. __________ CGA).
Secondo l’art. __________
CGA la copertura integrale è coordinata secondo la LPP con lo scopo di una
assicurazione contro la perdita di guadagno senza clausole restrittive fino
alla rendita LPP.
Ai sensi dell’art. __________
CGA con la copertura integrale si corrispondono anche prestazioni per malattie
e conseguenze d’infortuni esistenti già prima dell’inizio della copertura
assicurativa.
Per l’art. __________ CGA
il contratto d’assicurazione si estingue con effetto immediato se il contraente
cessa la propria attività economica (__________), se la sede dell’azienda è
trasferita all’estero (__________), __________ viene aperta una procedura
fallimentare nei confronti del contraente, a meno che il curatore fallimentare
o terzi continuino a pagare i premi di assicurazione (__________).
L’art. __________ CGA
prevede che l’assicuratore non è vincolato al contratto e pertanto lo può
risolvere in caso di premi arretrati secondo le disposizioni sull’inadempienza
(__________), se alla stipula del contratto di assicurazione il contraente non
comunica correttamente o sottace considerevoli circostanze o fattori di rischio
che conosceva o avrebbe dovuto conoscere oppure se nel corso della durata del
contratto d’assicurazione non notifica, correttamente, o sottace fatti che
escluderebbero o ridurrebbero l’obbligo di prestazione dell’assicuratore (__________).
Per l’art. __________ CGA
l’ammontare dell’indennità giornaliera è concordato tra il contraente e
l’assicuratore.
L’art. __________ CGA
prevede che l’indennità giornaliera si calcola come 365a parte della perdita di
guadagno assicurato medio di un anno. L’indennità giornaliera viene corrisposta
per ogni giorno di calendario.
Secondo l’art. __________ CGA
per i lavoratori dipendenti la base di calcolo è data dal reddito da lavoro
dipendente venuto meno a causa del sinistro. Quale reddito da lavoro dipendente
venuto meno si considera l’ultimo salario soggetto AVS percepito presso il
contraente prima del sinistro, comprensivo delle quote salariali non ancora
versate per le quali sussiste un diritto legale. Quote esenti da imposte
fiscali o AVS per persone in età AVS non influiscono sull’ammontare della base
di calcolo (…).
Per l’art. __________ CGA
si considera malattia qualsiasi pregiudizio della salute fisica, mentale o
psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o
trattamento medico e provochi un’incapacità al lavoro.
Secondo l’art. __________
CGA è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un
lavoro ragionevolmente accettabile nella professione o nel campo d’attività
abituale. Se l’incapacità al lavoro dura più di 30 giorni, possono essere prese
in considerazione anche le mansioni accettabili di un’altra professione o campo
di attività. L’incapacità lavorativa parziale sussiste quando il grado
d’inabilità al lavoro è pari al 25% almeno.
L’art. __________ CGA
prevede che è considerata incapacità di guadagno la perdita, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, persistente anche
dopo cure adeguate e tentativi di reinserimento, delle possibilità di guadagno
su un mercato del lavoro considerato stabile. Per valutare l’esistenza di
un’incapacità di guadagno vanno considerate esclusivamente le conseguenze del
danno alla salute. Un’incapacità di guadagno viene considerata tale solo se non
risulta insormontabile da un punto di vista obiettivo.
Ai sensi dell’art. __________
CGA in caso di incapacità lavorativa parziale le prestazioni sono erogate
secondo il grado di incapacità.
L’art. __________ CGA
prevede che la ricomparsa di una malattia o di postumi di infortunio (ricaduta)
è considerato nuovo sinistro quando, dall’ultimo insorgere della stessa
malattia o dello stesso postumo di infortunio, l’assicurato è stato
ininterrottamente abile al lavoro per 360 giorni. In caso di ricaduta entro 360
giorni, vengono conteggiati il periodo di carenza compiuto e le prestazioni
erogate. Per l’art. __________ CGA se durante un sinistro se ne verifica un
secondo, i giorni per cui si ha diritto a prestazioni per il primo sinistro
vengono conteggiati con la durata della prestazione del secondo.
2.4. Va ancora evidenziato
che l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia può
essere stipulata nella forma di un’assicurazione di somme o di un’assicurazione
contro i danni (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2).
L’assicurazione di somme
garantisce una prestazione che è stata definita al momento della conclusione
del contratto e non dipende dal verificarsi di un pregiudizio economico: essa è
dovuta non appena l’evento assicurato si sia verificato (cfr. sentenza
4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche sulla nozione di
assicurazione di somme in relazione a un’assicurazione d’indennità giornaliere
in caso di malattie la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007, consid. 3.2.4 e
3.2.5, pubblicata in DTF 133 III 527).
L’assicurazione contro i
danni mira invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la
misura delle prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico
effettivamente patito dall’assicurato (cfr. sentenza 4A_53/2007 del 26
settembre 2007, consid. 4.4.2).
La questione di sapere se
si è in presenza dell’una o dell’altra forma di assicurazione va decisa
mediante l’interpretazione del contratto di assicurazione e delle condizioni
generali d’assicurazione che lo accompagnano (CGA), secondo le regole usuali
dell’interpretazione dei contratti (sui criteri di distinzione fra queste due
modalità di assicurazione cfr. anche sentenza 4C.83/1998 dell’11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19 aprile 2007).
In concreto non vi è alcun
dubbio che le parti hanno sottoscritto un’assicurazione di danno (cfr. art. __________
e seguenti CGA).
2.5. Nel caso di specie dagli atti
e dagli accertamenti effettuati da questo Tribunale emerge quanto segue.
L’attore è stato alle
dipendenze della __________, costituita il __________ da __________ e
dichiarata in fallimento il __________ (doc. 4), dal 1° febbraio 2013 al
26 luglio 2013 (doc. XVIII), della __________ di __________, costituita
il __________ e radiata per cessazione d’attività il __________ (doc. 5), dal
27 agosto 2013 al 30 settembre 2014 (doc. XVIII) e della __________, ripresa il
__________ da __________ e dichiarata in fallimento il __________ (doc. 6), dal
1° ottobre 2014 al 31 gennaio 2015 (doc. XVIII).
Il 28 gennaio 2015 __________
ha costituito la __________, avente quale scopo __________ (doc. 3). Con
decreto del __________ la società è stata sciolta in seguito a fallimento a far
tempo dal __________ alle ore __________ (doc. 3).
Il 18 febbraio 2015 __________
ha sottoscritto l’offerta per l’assicurazione contro la perdita di guadagno,
rispondendo affermativamente alla questione di sapere se “le persone da
assicurare, sono tutte attualmente abili al lavoro” (100%; doc. 2).
Il 1° marzo 2015 l’attore,
dichiarato, in Italia, invalido civile al 50% dal 2005 (doc. Q), per asma
bronchiale, HCV+, malattia artrosica con discopatie multiple cervicali e
lombari, sdr. da conflitto spalla sinistra, tunnel carpale a destra, pregressa
turbinoplastica e settoplastica, percentuale aumentata al 60% dal 9 febbraio
2016 (“Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34%
al 73%”) e la __________ hanno sottoscritto il contratto di lavoro (doc. F,
dove manca tuttavia la firma dell’attore).
Il 3 marzo 2015 l’attore
si è recato dal dr. __________, medico chirurgo e specialista in
neurochirurgia, il quale ha evidenziato come “da oltre un anno è comparsa
un’importante cervicalgia con dolori alle spalle ed ultimamente anche all’arto
superiore sinistro” ed ha consigliato riposo (doc. G1). L’assicurato
sostiene di aver comunque continuato a lavorare.
Il 19 maggio 2015 la
società ha annunciato la completa inabilità lavorativa dell’attore con effetto
dal 29 aprile 2015. L’assicuratore ha corrisposto le indennità previste dal
contratto dal 21 maggio 2015 fino al 31 luglio 2015 al 100% e dal 1° luglio
2015 al 31 ottobre 2015 al 50%.
2.6. Questo Tribunale evidenzia in
primo luogo che le parti hanno sottoscritto un’assicurazione contro la perdita
di guadagno LCA, copertura completa/integrale (cfr. pag. 2 doc. B e V6) il cui
art. __________ CGA prevede espressamente che “con la copertura integrale si
corrispondono anche prestazioni per malattie e conseguenze d’infortuni
esistenti già prima dell’inizio della copertura assicurativa”.
Ne segue che eventuali
malattie pregresse, comprese quelle per le quali l’attore è stato dichiarato
invalido civile in Italia (senza diritto ad alcuna prestazione di natura civile
e previdenziale [cfr. doc. S, dichiarazione su erogazioni prestazioni INPS]) e
quelle per le quali è già stato inabile al lavoro quando lavorava presso la __________
di __________ non sono di per sé di impedimento all’erogazione delle indennità
giornaliere.
Sia come sia, in concreto,
le questioni della reticenza (art. 6 LCA), della nullità del contratto ai sensi
dell’art. 9 LCA (cfr. tuttavia le recenti sentenze pubblicate in DTF 142 III
671 e DTF 142 III 767, nonché la sentenza 4A_12/2016 del 23 maggio 2017,
consid. 3.3), della reale attività economica della __________ e dell’effettivo
danno subito dall’attore non vanno ulteriormente approfondite, ritenuto che,
per i motivi che seguono, l’assicurato non ha comunque diritto ad ulteriori
indennità giornaliere.
In secondo luogo va
rilevato che lo stesso attore non rivendica alcuna prestazione derivante dalla
patologia psichiatrica poiché sorta dopo la dichiarazione di fallimento della
società per la quale lavorava (doc. I: “[…] Tuttavia questa patologia,
essendo insorta dopo il __________ (data di dichiarazione del fallimento di __________
(cfr. doc. P), ossia quando non vi era più alcun vincolo contrattuale tra la
società e la convenuta […] non viene presa in considerazione ai fini
assicurativi e né l’attore richiede copertura assicurativa”).
2.7. Dagli atti prodotti dalle
parti emerge che AT 1 martedì 3 marzo 2015, ossia due giorni dopo l’inizio
dell’attività lavorativa, si è recato presso il __________ di __________ (Italia)
dove il Dr. __________, medico chirurgo, specialista neurochirurgia, lo ha
visitato per la prima volta (cfr. doc. U, certificato del 25 settembre 2017
dove il medesimo specialista elenca le due precedenti visite del marzo 2015 e
del maggio 2016), affermando che “da oltre un anno è comparsa un’importante
cervicalgia con dolori alle spalle ed ultimamente anche all’arto sup. sinistro.
L’esame neurologico odierno dimostra netta contrattura dei muscoli (…). La RM
cervicale del 30.12.2013 segnalava un quadro artrosico diffuso con plurime
discopatie. Consiglio riposo e proverei terapia con (…) Consiglio inoltre RM
cervicale di controllo per decidere eventuale trattamento fisiatrico o
chirurgico” (doc. G1).
Il 1° aprile 2015 il dr. __________
della __________ __________ di __________ (Italia) dopo aver eseguito una RM
della colonna cervicale in data 31 marzo 2015 ed averla paragonata con quella
del 30 dicembre 2013 ha concluso affermando: “quadro radiologico stazionario”
(doc. G2).
Dal 29 aprile 2015 al 14
marzo 2016 la dr.ssa __________, curante dell’attore, ha attestato,
mensilmente, una completa inabilità lavorativa, senza ulteriori precisazioni
(doc. L).
Il 28 maggio 2015 il dr.
med. __________, specialista FMH medicina interna, ha visitato l’attore su
incarico della convenuta.
Nel referto del 29 maggio
2015, dopo l’anamnesi e l’esame clinico, il medico ha posto la diagnosi di
sindrome cervico-spondilogena cronica, sindrome lombospondilogena cronica e
omalgia sinistra cronica, ed ha affermato che “a causa delle patologie
degenerative a carico del rachide cervicale e del rachide lombare come pure
delle patologie degenerative a carico della spalla sx, l’assicurato era già
stato inabile al lavoro per parecchi mesi nel 2013-2014 e ora è di nuovo
inabile al lavoro dal 29.04.15. Per il momento l’assicurato non è in grado di
riprendere l’attività lavorativa abituale di operaio edile. Adottando le
adeguate misure terapeutiche, entro la fine del prossimo mese di giugno sarà
possibile stabilizzare il quadro clinico e dal 01.07.15 l’assicurato potrà
riprendere il lavoro abituale di muratore almeno in modo parziale, evitando le
attività più pesanti, con un rendimento del 50% sull’arco dell’intera giornata
lavorativa. In un’attività adatta alle sue condizioni di salute, di tipo
leggero e rispettosa dell’ergonomia per la schiena, senza necessità di svolgere
lavori con il braccio sx lontano dal tronco, l’assicurato è da subito
normalmente abile al lavoro” (doc. G).
Il 5 giugno 2015 è stata
eseguita una radiografia della colonna dorsale e della colonna lombosacrale
presso l’Ospedale di __________ (Italia, doc. M2), mentre il 2 luglio 2015,
presso lo stesso ospedale, è stata effettuata una TAC lombosacrale (doc. M2).
Il 27 luglio 2015 la
Dott.ssa __________ di __________ (Italia) ha accertato una “limitazione
articolare cervicale in flessione laterale sx. Alla digitopressione si
riscontra importante contrattura muscolare paravertebrale con Zi C4 a sx.
Tratto lombare articolarmente impacciato. Dolore in flesso estensione, ROT
simmetrici, vallaix e Lasègue neg” ed ha consigliato di effettuare 12
manipolazioni vertebrali, 10+10 laser Cd+L, 1 C KT rachide in toto (doc. M). La
stessa dr.ssa ha fatto affermazioni simili nel referto del 2 novembre 2016 (allegato
doc. M).
L’11 novembre 2015 il dr.
med. __________, del __________ di __________ (Italia), ha redatto un
certificato medico in cui viene descritta la patologia psichica (doc. O). Da
rilevare che il 13 ottobre 2015 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, aveva anch’essa esaminato l’attore, su richiesta della convenuta,
per valutare l’aspetto psichico che tuttavia esula dalla presente vertenza
(doc. 7).
Il 7 dicembre 2015 la
dr.ssa __________, medico chirurgo specialista in medicina legale e delle
assicurazioni di __________ (Italia), in un parere medico legale, dopo aver
riassunto la fattispecie da cui emergono sin dal 13 novembre 2013 numerose
patologie, ha evidenziato come ad una “visita ortopedica del 5.12.14 venne
attestata la presenza di un quadro compatibile con epitrocleite del gomito
destro e con epicondilite sinistra, con irradiazione lungo gli estensori. Si
consigliarono pertanto onde d’urto, terapia medica, ghiaccio locale e l’uso di
tutore con epicondilite a sinistra per attività lavorativa. Nel marzo 2015,
dopo un transitorio beneficio, il AT 1 lamentò la comparsa di una importante
sintomatologia dolorosa a carico del rachide cervicale, delle spalle e all’arto
superiore sinistro. In tale occasione venne obbiettivata una netta contrattura
dei muscoli latero-cervicali, soprattutto a sinistra, con lieve ipostenia dei
muscoli bicipitale e tricipitale a sinistra. Venne pertanto consigliata
l’esecuzione di RMN cervicale che – confrontata con la precedente – confermò
l’assetto morfostrutturale delle discopatie nel tratto C3-C7 precedentemente
evidenziate. Una radiografia della colonna dorsale e lombosacrale del 5.7.15
consentì il rilievo di riduzione di ampiezza degli spazi discali L4-L5 e L5-S1
posteriormente, e di ipertrofia delle faccette articolari, al passaggio
lombosacrale. Una TAC lombosacrale del 2.7.15 evidenziò una protrusione discale
al passaggio L4-L5 concentrica, con marcato effetto di impronta sul sacco
durale e impegno in sede intraforaminaria da ambo i lati, nonché protrusione
discale al passaggio L5-S1, con effetto di impronta sul sacco durale. Ad una
visita fisiatrica del 27.7.15 venne riscontrata nuovamente importante
contrattura muscolare paravertebrale del tratto cervicale e lombare, con
limitazione articolare” (doc. M1).
La dr.ssa afferma poi
che l’attore “lamenta la persistenza di ricorrenti dolori cervicali,
irradiati alle spalle, con ipostenia degli arti superiori, soprattutto a
sinistra. Lamenta, inoltre, dolori lombari. Più di recente, in riferimento ad
una situazione conflittuale perdurante da circa due anni in ambiente
lavorativo, egli ha presentato disturbi depressivi, per i quali è seguito dal __________
di __________ (…).”
La dr.ssa ha
concluso affermando che l’attore “è affetto da spondilo-artrosi
cervico-lombare, con multiple discopatie, documentata strumentalmente. A tale
patologia è ricollegabile la sintomatologia anche allo stato da lui lamentata,
a dispetto dei trattamenti medici e fisioterapici eseguiti. Egli inoltre è
affetto da una sindrome ansioso-depressiva, che richiede l’assunzione di
terapia psico-farmacologica e psicoterapica, come da attestazione rilasciata
dal __________ di __________. Per tale sintomatologia, il 17.11.15 il medico di
famiglia del AT 1 ha certificato la necessità di riposo e cure per 30 giorni. Tale
attestazione appare coerente con la natura delle patologie descritte e
giustifica la inabilità lavorativa del AT 1”.
L’11 marzo 2016 l’attore è
stato visitato nell’ambito della procedura per l’accertamento dell’invalidità
civile in Italia (cfr. doc. Q). Dal verbale emerge che l’interessato è “già
invalido al 50% dal 2005 asma bronchiale, HCV+, malattia artrosica con
discopatie multiple cervicali e lombari, SDR. da conflitto spalla sin., tunnel
carpale a destra, pregr. Turbinoplastica e settoplastica, e.o. buone condizioni
generali”, quale diagnosi è stata posta: “esiti di splenectomia
spondilodiscoartrosi cervico lombare bronchite cronica asmatica ipoacusia
(130-135) stato ansioso depressivo”. La commissione ha riconosciuto che
l’interessato è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal
34% al 73% con una percentuale del 60% dal 9 febbraio 2016.
Il 14 maggio 2016 il dr.
med. __________, del __________ di __________ (Italia), ha affermato che “rispetto
alla visita del marzo 2015 il signore riferisce importante cervicalgia con
dolori ed importante lombalgia. L’esame neurologico odierno segnala una netta
contrattura della muscolatura latero-cervicale e di quella panaverterbrale
lombare. Rachide cervicale e lombare dolente alla palpazione e nel movimento di
flessione (…). La RM cervicale (31.03.2015) e la TC lombare (02.07.2015)
dimostrano un quadro artrosico diffuso con plurime discopatie. L’Rx del torace
(29.02.2016) segnalò una (…) basale sinistra in paziente in cura per asma
bronchiale cronica. Non indicazioni neurochirurgiche. A mio parere, rispetto al
controllo del marzo 2015, la situazione artrosica del signore è peggiorata e
consiglio di evitare sforzi improvvisi o prolungati nel tempo. Ritengo utile
parere fisiatrico, per cicli ripetuti nel tempo di terapia fisica” (doc.
H).
Agli atti vi è poi un
certificato del dott. __________, medico chirurgo, specialista in terapia
fisica e riabilitazione di __________ (Italia), scritto a mano ed in gran parte
illeggibile, apparentemente del 18 maggio 2016 (doc. H1).
Il 5 settembre 2016 il
dott. __________, medico chirurgo di __________ (Italia), curante, ha attestato
che l’attore risulta affetto da cervico dorsalgia con irradiazione alla spalla
sinistra; dorsolombalgia; asma e rinite allergica in fase di riacutizzazione;
stato ansioso depressivo in terapia, necessita di ulteriore periodo di riposo e
cure domiciliari fino al 4 ottobre 2016 compreso (doc. L1).
Essendo completamente
abile al lavoro a partite da quest’ultima data l’attore ha presentato una
domanda di iscrizione alla disoccupazione in Italia (doc. R e petizione doc. I,
pag. 8).
Il 25 settembre 2017 il
dr. med. __________ del __________ di __________ (Italia) ha redatto un nuovo
certificato medico. Dopo aver rammentato di aver visitato l’attore nel marzo
2015 e nel maggio 2016, ha evidenziato un recente accesso presso il Pronto
soccorso dell’Ospedale di __________ per blocco vertebro-lombare con importante
lombosciatalgia bilaterale e ha rilevato che l’interessato soffriva di
importante artrosi già nel 2015 con un ulteriore peggioramento nel 2016 ed
attualmente. Il medico ha affermato che “non ho ritenuto opportuno alcun
trattamento chirurgico in passato ma ho consigliato vivamente la terapia
fisico-riabilitativa per cercare di migliorare la sintomatologia dolorosa. Non
ho visitato il signore nel periodo tra agosto e novembre 2015 ma altri colleghi
avevano prescritto una inabilità lavorativa dopo aver valutato il sig. AT 1.
Attualmente il signore è in terapia cortisonica e antiinfiammatoria. Visto il
peggioramento dei sintomi consiglio eseguire RM cervico-lombare di controllo e
rivalutazione dei colleghi medico-legale e delle assicurazioni per valutare l’eventuale
inabilità lavorativa e una valutazione fisiatrica per eventuale terapia
fisico-riabilitativa” (doc. U).
Agli atti vi sono inoltre
delle attestazioni secondo cui l’attore ha effettuato delle sedute di
fisioterapia dal 31 agosto 2015 al 25 settembre 2015 (doc. T) e dal 7 novembre
2016 al 23 dicembre 2016 (doc. T).
Infine, va segnalato il
parere legale redatto dall’avv. __________, su richiesta dell’attore medesimo,
concernente la compatibilità della capacità lavorativa di un lavoratore in
Svizzera con una decisione di invalidità civile emessa da un’Autorità italiana
(doc. V10). L’avv. __________, che si è fondato su un’intervista eseguita il 13
novembre 2017 con l’attore e su documenti messi a sua disposizione, tra cui la
relazione del 29 maggio 2015 del dr. med. __________, il verbale sanitario
dell’INPS del 4 aprile 2016 relativo alla visita dell’11 marzo 2016 e la
reiezione della domanda di pensione ordinaria di inabilità dell’INPS di __________
(Italia) del 17 ottobre 2017, dopo aver riassunto la fattispecie, esposto le
leggi applicabili e quelle esistenti, precisato il concetto di invalidità
civile e prestazioni riconosciute in Italia (diverso da quello conosciuto in
Svizzera), riassunto alcuni casi giurisprudenziali, ha affermato:
" (…)
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti si
distingue tra il riconoscimento dell’invalidità civile, che ha caratteristiche
assistenziali (percentuale tra il 34% e il 73%; ad esempio: esonero ticket
sanitari, nei casi più gravi riconoscimento dell’handicap, ecc.) e il
riconoscimento dell’invalidità INPS, che invece è di tipo previdenziale
(percentuale superiore al 74%; assegno o pensione).
In Italia il requisito minimo per la qualifica di
invalido civile è essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e
croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva, che potrebbero
ridurre la normale capacità lavorativa della persona in misura non inferiore ad
un terzo (superiore al 33%). Il grado di invalidità è determinato da una
tabella approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992.
(…)
A seconda della percentuale di invalidità i benefici
sono i seguenti:
dal 34%: concessione gratuita di ausili e protesi
previsti dal nomenclatore nazionale, subordinata alle patologie indicate nel
verbale di invalidità;
dal 46%: oltre al punto precedente, iscrizione alle
liste di collocamento mirato;
dal 50%: oltre i punti precedenti, congedo
straordinario per cure, se previsto dal CCNL;
dal 67%: oltre ai punti precedenti, esenzione parziale
pagamento ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica
strumentale;
dal 74%: oltre ai punti precedenti, erogazione dell’assegno
mensile se in possesso dei requisiti richiesti, anche in termini di reddito; si
precisa che l’assegno mensile è pari a E 279.47 (con un limite di reddito
personale annuo di E 4'800.38), importo pertanto non assimilabile ad una
perdita di guadagno secondo la normativa elvetica;
100%: oltre ai punti precedenti, escluso l’assegno
mensile, erogazione della pensione di inabilità nel rispetto dei limiti
reddituali ed esenzione anche del ticket farmaci (…)
(…)
Invalidità civile, quindi, non vuol dire impossibilità
nel prestare la propria opera lavorativa, tant’è che le persone svantaggiate o con disabilità hanno garantito
il diritto al lavoro grazie al dettato normativo della legge 12 marzo 1999, n.
68, che si integra con il riconoscimento dell’invalidità civile.
L’invalidità civile, in estrema sintesi, comporta più
la garanzia di una serie tipizzata di prestazioni (es.: assegno d’invalidità o
di accompagnamento, la pensione di inabilità…) in presenza di determinati
requisiti sanitari, contributivi e reddituali, che un’incompatibilità nello
svolgimento di un’attività lavorativa. Anzi, la riduzione della capacità
lavorativa, che il riconoscimento dell’invalidità civile punta ad integrare,
nella maggioranza dei casi non impedisce l’esercizio di un’attività lavorativa,
seppur – a volte – con limiti e prescrizioni.
Si ricorda che dalla documentazione fornita per la
redazione del presente parere non risulta che il sig. AT 1 abbia avuto
riconosciuta un’invalidità civile superiore al 74%, né che abbia riconosciuta
un’inidoneità al lavoro giusta la norma di cui al D. Lgs. 81/2008: da ciò ne
consegue che la sua riduzione della capacità di guadagno non è considerata
tale da dover essere supportata con aiuti economici da parte dell’ente
previdenziale italiano, né che non possa svolgere al 100% mansioni lavorative
di qualsiasi natura.
Concludendo, il signor AT 1 non è stato accertato,
tramite commissione medica, essere inidoneo al lavoro per la sua professione,
risp. attività confacenti, così come emerge dalla documentazione messa a
disposizione e confermato verbalmente anche dal diretto interessato.
3. CONCLUSIONI
Per tutto quanto sopra, dalla documentazione messa a
diposizione ed esaminata per la redazione del presente parere legale, nonché
dall’intervista svolta al diretto interessato, risulta che il sig. AT 1 è
stato dichiarato invalido civile al 60%, ma non inidoneo al lavoro.
È bene rammentare che essere invalido civile vuol dire
avere un handicap nell’inserimento del lavoro; situazione di svantaggio che il legislatore
italiano ha compensato prevedendo una serie di misure assistenziali per
superare le difficoltà che il lavoratore invalido potrebbe dover affrontare per
il proprio sostentamento. Tale assistenza arriva – nei casi più gravi (ma non
in quello di AT 1, come si evince dalla reiezione della domanda di pensione
ordinaria di inabilità dell’INPS di __________ del 17.10.2017) – ad ottenere
un’integrazione economica del proprio salario. Quest’ultima sarebbe stata
comunque pari a E 279.47 mensili, importo irrisorio non assimilabile alla cd.
“perdita di guadagno” secondo la legislazione elvetica.
Il sig. AT 1 è stato riconosciuto invalido al lavoro
al 60%, ottenendo ai fini assistenziali esclusivamente la concessione gratuita
di ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale, subordinata alle
patologie indicate nel verbale di invalidità del 04.04.2016, l’iscrizione alle
liste di collocamento mirato e il congedo straordinario per cure, previsto dal
CCNL.
Diversamente il predetto non è mai stato sottoposto ad
alcun accertamento sull’incapacità lavorativa, con ciò significando che egli è
ed è sempre stato pienamente idoneo a svolgere mansioni lavorative al 100%, sia
nel suo impiego di muratore (con o senza impedimenti di sorta) che in qualsiasi
altra mansione. Tale assunto scaturisce dalla documentazione messa a
disposizione per la redazione del presente parere, nonché dall’intervista
eseguita al sig. AT 1 in data 13 novembre 2017.
Concludo affermando che il sig. AT 1 poteva e può
svolgere (salvo l’insorgere di malattie e infortuni) un’attività lavorativa
piena, cioè in misura del 100% della propria capacità d’impiego, in Svizzera o
all’estero.”
(doc. V 10, sottolineature ed evidenziature in
originale)
2.8. Circa l’aspetto medico, va
rammentato che in una sentenza 4A_178/2015 dell’11 settembre 2015, pubblicata
in DTF 141 III 433, il Tribunale federale ha stabilito che una perizia privata
non costituisce un mezzo di prova ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC e che nel
processo civile le perizie di parte (Privatgutachten) devono
essere considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di parte. Questa
giurisprudenza vale anche per le pretese derivanti dall’assicurazione di
indennità giornaliera per malattia, che nella maggior parte dei Cantoni sono
giudicate dai Tribunali delle assicurazioni sociali (cfr. Annuaire de
l’assurance-maladie suisse 2016, pag. 36 e 37).
Nel caso evaso dall’Alta Corte, si trattava di un assicurato al
beneficio di un’assicurazione di indennità giornaliera fondata sulla LCA che
era incapace al lavoro e ha domandato una rendita di invalidità, che la sua
assicurazione privata ha rifiutato fondandosi su una perizia che essa stessa ha
fatto eseguire da un medico specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale
si è basato sugli atti medici e ha visitato personalmente l’interessato, non
ritenendo infine un’incapacità lavorativa. L’assicurato ha quindi chiamato in
giudizio la sua assicurazione, ma davanti al Tribunale cantonale ha perso la
causa. I giudici, dopo avere apprezzato le 4 valutazioni mediche agli atti (la
perizia di parte allestita su mandato dell’assicuratore, il referto del
curante, la perizia interdisciplinare e il parere di un altro medico a cui
l’Ufficio AI ha sottoposto gli atti) giunte a conclusioni differenti sulla capacità
lavorativa dell’assicurato, si sono basati sulla perizia di parte
dell’assicuratore malattia e in virtù della verosimiglianza preponderante hanno
ritenuto che l’assicurato non fosse inabile al lavoro. La prima istanza si è
basata sulla DTF 125 V 351 consid. 3b/dd, secondo cui la perizia di parte fatta
esperire dall’assicuratore malattia ha il valore di un mezzo di prova (cfr.
consid. 2.1). L’assicurato ha quindi inoltrato un ricorso in materia civile
presso il Tribunale federale, lamentando che la perizia fatta allestire
dall’assicuratore non era una perizia neutra, ma di parte, perciò dal profilo
del diritto processuale civile valeva soltanto, come stabilito dalla DTF 132
III 83 consid. 3.4, quale semplice allegazione di parte e non come mezzo di prova
(cfr. consid. 2.2).
Il TF ha dovuto quindi esaminare la questione di sapere se la
perizia di parte sulla quale si è fondato l’assicuratore malattia
nell’assicurazione complementare sia un mezzo di prova ai sensi del Codice di
procedura civile.
Nelle sue considerazioni, l’Alta Corte ha evidenziato che nel
diritto delle assicurazioni sociali il Tribunale federale ha ritenuto nella DTF
125 V 351 come il semplice fatto che la presa di posizione del medico avvenga
nell’ambito di una perizia di parte a domanda dell’assicuratore non sia
sufficiente per mettere in dubbio il valore probatorio della perizia. Essa ha
dunque valore di un mezzo di prova. Per contro, nel diritto privato, secondo
giurisprudenza costante una perizia di parte non è un mezzo di prova, ma una
semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24 consid. 3.3.3; DTF 132 III 83
consid. 3.6) (cfr. consid. 2.3).
Nel diritto privato, l’art. 168 cpv. 1 CPC enumera esaustivamente
Fatti
i differenti mezzi di prova, fra i quali figura la perizia. Il Tribunale federale
ha proceduto a un’interpretazione sistematica del Codice e in particolare degli
artt. 183 segg. CPC e ha concluso che la nozione di perizia di cui all’art. 168
cpv. 1 lett. d CPC concerne unicamente la perizia giudiziaria (cfr. consid.
2.5.2).
Una parte della dottrina considera che una perizia di parte deve
potere essere prodotta al Tribunale come un documento ai sensi dell’art. 168
cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg. CPC. Un’altra parte della dottrina, alla
quale si rifà il Tribunale federale, considera che una perizia di parte non è
un mezzo di prova, poiché il legislatore ha escluso la perizia di parte come
mezzo di prova in generale ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC, e non solo quale
perizia ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC (consid. 2.5.3:
“[…] Denn der Gesetzgeber lehnte das Privatgutachten
als Beweismittel i.S.v. Art.
168 Abs. 1 ZPO allgemein und nicht nur als Gutachten i.S.v. Art. 168 Abs. 1 lit. d ZPO
ab”).
Di conseguenza, la giurisprudenza resa in materia di diritto delle
assicurazioni sociali, quale la DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova
applicazione. È piuttosto la giurisprudenza resa in materia di diritto privato
che si applica, in virtù della quale la perizia di parte non ha qualità di
mezzo di prova, ma costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF
140 III 24; DTF 132 III 83).
Le allegazioni che si fondano su una perizia di parte sono
generalmente considerate essere particolarmente motivate (substanziiert),
di modo che la controparte non può contestare in maniera generica (pauschale
Bestreitung) queste allegazioni, ma deve piuttosto precisare concretamente
quali sono gli elementi e i fatti che contesta. Come semplice allegazione la
perizia di parte può se del caso, insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze
processuali giusta l’art. 168 cpv. 1 CPC, dimostrare quanto asserito
dall’assicurato. In assenza di indizi in tal senso, se sufficientemente
contestata la perizia di parte si esaurisce invece in una mera allegazione per
nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).
Nella fattispecie analizzata dalla nostra Massima Istanza, il
Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia di parte come mezzo di prova e
soltanto fondandosi su questa perizia ha ritenuto quindi comprovato che il
ricorrente fosse abile al lavoro.
Di conseguenza, il giudizio cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1
CPC nella misura in cui ha ritenuto che la perizia di parte fosse un mezzo di
prova che permetteva di constatare la capacità di lavoro dell’interessato (cfr.
consid. 2.6).
Il ricorso dell’assicurato è quindi stato accolto su questo punto
e gli atti rinviati all’autorità di prima istanza per un nuovo apprezzamento
delle prove tenendo conto dei principi posti a proposito delle perizie di parte
(cfr. consid. 4).
Va ancora evidenziato che
con sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, il TF, al consid. 3.2, ha ribadito
che in caso di presentazione di un referto medico, laddove si vuole contestarne
il contenuto, occorre censurarlo in maniera specifica e qualificata, apportando
elementi oggettivi, non bastando una critica generica (“Dans
le cas présent, l'intimée a produit l'expertise privée du Dr B.________, datée
du 1er juillet 2015, comportant sept pages. Ce
rapport détaillé permet de saisir le raisonnement de l'expert, qui l'a amené à
considérer que le recourant était en mesure de travailler en tout cas dès le 23
juin 2015. Confronté à cette expertise privée, le recourant s'est borné à la
contester globalement par pli du 24 juillet 2015, déclarant n'être pas
d'accord. Il a certes annexé un rapport de deux pages du Dr A.________,
psychiatre qui le traite, lequel a nié une valeur probante suffisante au
rapport de l'expert privé B.________, faute d'objectivité et de neutralité de
ce dernier. Si le Dr A.________ relève des discordances entre le diagnostic posé
par le Dr B.________ (trouble de l'adaptation avec réaction dépressive
prolongée), les plaintes subjectives du recourant et la conclusion qu'il n'est
pas incapable de travailler, le premier ne discute pas précisément les
allégations figurant dans l'expertise privée. Autrement dit, la remise en cause
des allégations factuelles contenues dans cette expertise demandée par
l'intimée ne font pas l'objet d'une contestation motivée du recourant, comme
l'exige la jurisprudence susrappelée. De plus, le Dr A.________ ne s'est
exprimé qu'après que son patient l'a sollicité, puisque ce dernier a joint le
rapport dudit psychiatre à sa contestation globale du 24 juillet 2015. Dans de
telles circonstances, les allégations précises de l'expertise privée -
contestées de manière globale - peuvent apporter la preuve de leur véracité si
elles sont appuyées par des indices objectifs. Or, l'office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève a estimé, dans sa décision de refus
de prestations du 2 décembre 2015, que la capacité de gain de l'assuré était
entière depuis le 25 juin 2015. En conséquence, l'autorité cantonale n'a pas
violé l'art. 168 CPC en retenant que l'expertise privée du Dr B.________ avait
emporté sa conviction. Le moyen est infondé.”).
Inoltre, per quanto concerne la valutazione dei referti dei medici, cfr.
la sentenza 4A_571/2016 del 23 marzo 2017, consid. 4.2 e la sentenza 4A_42/2017
del 29 gennaio 2018, consid. 3.1 e seguenti.
2.9. Alla luce delle
valutazioni mediche agli atti, nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, questo
Tribunale deve concludere, senza che sia necessario, per i motivi che seguono,
procedere all’allestimento di una perizia giudiziaria o sentire i medici di cui
è stata proposta l’audizione, che l’attore dopo un periodo di totale inabilità
lavorativa, avrebbe potuto ricominciare la precedente attività di operaio edile
al 50% dal 1° luglio 2015 e che avrebbe potuto, sin dal 28 maggio 2015,
svolgere un’attività leggera e confacente al suo stato di salute.
Gli atti
medici prodotti dalle parti e segnatamente quelli trasmessi dall’attore non
permettono di ritenere che vi sia stata un’inabilità lavorativa maggiore
rispetto a quella ammessa dalla convenuta, come accertato dal dr. med. __________.
Per quanto
concerne il periodo iniziale di incapacità lavorativa dal 29 aprile 2015, agli
atti vi è unicamente l’attestazione, generica, della curante, dr.ssa med. __________,
la quale, regolarmente, ogni mese, fino al 14 marzo 2016, ha attestato
un’incapacità lavorativa del 100% nel documento “controllo giorni malattia”
dell’assicuratore, senza tuttavia indicare ulteriori specifiche (diagnosi,
prognosi, anamnesi, stato obiettivo, stato soggettivo, valutazione) e
segnatamente senza indicare se l’interessato avrebbe potuto esercitare
un’attività più leggera e confacente al suo stato di salute (doc. L).
Il 29 maggio
2015 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, incaricato
dall’assicuratore di visitare l’attore, ha posto la diagnosi di sindrome
cervico-spondilogena cronica, sindrome lombo-spondilogena cronica e omalgia
sinistra cronica, rilevando che l’interessato, con le opportune cure
fisioterapeutiche, sarebbe stato in grado di riprendere la sua attività
abituale di operaio edile entro fine giugno almeno in maniera parziale, evitando
le attività pesanti con un rendimento del 50% sull’arco dell’intera giornata
lavorativa, mentre in attività adatta alle sue condizioni di salute, di tipo
leggero e rispettosa dell’ergonomia per la schiena, senza necessità di svolgere
lavori con il braccio sinistro lontano dal tronco, l’interessato è stato
giudicato da subito abile al lavoro (doc. G).
In seguito,
dopo essere stato sottoposto ad una radiografia della colonna dorsale e della
colonna lombosacrale e ad una TAC lombosacrale, l’attore, il 27 luglio 2015, è
stato visitato dalla dr.ssa __________, medico chirurgo presso l’ambulatorio di
fisioterapia __________ (doc. M), la quale tuttavia non si è espressa circa la
capacità lavorativa dell’attore, ma ha consigliato di effettuare alcune cure
fisioterapiche (12 manipolazioni vertebrali, 10+10 laser Cd+L, 1 C KT
rachide in toto).
Ciò non permette di
ritenere che l’interessato, in quel periodo, fosse inabile al lavoro ed anzi,
conferma la valutazione del dr. med. __________. Da una parte le cure proposte
non sono incompatibili con un’attività lavorativa. D’altra parte, soprattutto, il
2 novembre 2016 la stessa dr.ssa __________, in presenza di una riacutizzazione
della sintomatologia, ha proposto ulteriori cure, oltre a quelle prescritte in
precedenza (12 manipolazioni C + L, 6 tecar terapia DL, 5 crioterapia
miorilassante CD, 10+10 laser CD+L, 1 C KT rachide in toto con es di controllo
della postura), malgrado lo stesso attore abbia affermato che “a partire
dal 4.10.2016, data di chiusura del caso di malattia (cfr. doc. L1) e la
dichiarata totale abilità dell’attore da parte dell’attuale medico curante, Dr.
med. __________ (…) lo stato di salute poteva dirsi in rimessione e l’attore ha
quindi potuto iscriversi in disoccupazione NASpl italiana” (cfr. petizione,
doc. I, pag. 12). Ne segue che se l’interessato era abile al lavoro dal 4
ottobre 2016 malgrado una riacutizzazione del dolore il 2 novembre 2016 con
conseguente proposta di cure maggiormente intense, doveva a maggior ragione
essere in grado di esercitare un’attività lavorativa nel luglio 2015 quando
erano state proposte dalla medesima dr.ssa cure più blande.
A comprova di ciò vi è la
circostanza che l’interessato ha eseguito delle sedute di fisioterapia dal 31
agosto 2015 al 25 settembre 2015 e dal 7 novembre 2016 al 23 dicembre 2016
(doc. T).
Il referto del
7 dicembre 2015 della dr.ssa __________, medico chirurgo specialista in
medicina legale e delle assicurazioni (doc. M1), non apporta maggiori
precisazioni circa la capacità lavorativa dell’assicurato in attività leggere.
Rilevante nella certificazione della dr.ssa med. __________ è la
circostanza che la medesima esperta italiana sembra aver ritenuto l’interessato
inabile al lavoro per la patologia psichiatrica, che, come visto, non dà
diritto all’erogazione di indennità giornaliere poiché sorta dopo il fallimento
della __________.
La dr.ssa
med. __________ nella valutazione medicolegale (pag. 3, doc. M1) ha infatti stabilito
che l’attore “è affetto da spondilo-artrosi cervico-lombare, con
multiple discopatie, documentata strumentalmente. A tale patologia è
ricollegabile la sintomatologia anche allo stato da lui lamentata, a dispetto
dei trattamenti medici e fisioterapici eseguiti. Egli inoltre è affetto da una
sindrome ansioso-depressiva, che richiede l’assunzione di terapia
psico-farmacologica e psicoterapica, come da attestazione rilasciata dal __________
di __________. Per tale sintomatologia, il 17.11.15 il medico di
famiglia del AT 1 ha certificato la necessità di riposo e cure per 30 giorni. Tale
attestazione appare coerente con la natura delle patologie descritte e
giustifica la inabilità lavorativa del AT 1” (sottolineature del
redattore).
Essa, in ogni caso, non si
esprime sulla possibilità per l’attore di esercitare un’attività leggera e
confacente al suo stato di salute (cfr. anche la risposta [doc.
III, pag. 6: “[…] In data 7 dicembre 2015 essa ha esposto una minima
anamnesi, dichiarandosi poi d’accordo sull’inabilità lavorativa attestata dal __________
di __________ dal 17.11.15 per 30 giorni, a causa della sintomatologia
depressiva. Il suo certificato non si esprime per contro sul periodo precedente
[…]”], non contestata dettagliatamente ed approfonditamente dall’assicurato
in sede di replica [cfr. doc. VII, pag.9-10]).
Determinante, nel caso di
specie, è in ogni caso il verbale sanitario dell’INPS del 4 aprile 2016 che,
con riferimento alla visita dell’11 marzo 2016, ha stabilito una percentuale di
invalidità civile del 60% dal 9 febbraio 2016, tenendo tra l’altro conto anche
dello stato ansioso depressivo (doc. Q). Come emerge dal parere dell’avv. __________
infatti “invalidità civile, quindi, non vuole dire impossibilità nel
prestare la propria opera lavorativa”. Inoltre “la sua riduzione della
capacità di guadagno non è considerata tale da dover essere supportata con
aiuti economici da parte dell’ente previdenziale italiano, né che non possa
svolgere al 100% mansioni lavorative di qualsiasi natura”. L’attore “non
è stato accertato, tramite commissione medica, essere inidoneo al lavoro per la
sua professione, risp. attività confacenti, così come emerge dalla
documentazione messa a disposizione e confermato verbalmente anche dal diretto
interessato”, egli è stato dichiarato
invalido civile al 60% “ma non inidoneo al lavoro”. “Diversamente il
predetto non è mai stato sottoposto ad alcun accertamento sull’incapacità
lavorativa, con ciò significando che egli è ed è sempre stato pienamente idoneo
a svolgere mansioni lavorative al 100%, sia nel suo impiego di muratore (con o
senza impedimenti di sorta) che in qualsiasi altra mansione” (doc. V10).
Ciò conferma la
valutazione del dr. med. __________ che aveva rilevato come l’incapacità
lavorativa nella professione di muratore sarebbe stata solo temporanea ed in
seguito l’assicurato avrebbe potuto riprendere almeno al 50%, mentre in
attività leggere e confacenti al suo stato di salute era abile sin da subito (sull’obbligo
per la persona assicurata di ridurre il danno cfr. consid. 2.10).
Certo, l’avv. __________
evidenzia come “essere invalido civile vuol dire avere un handicap
nell’inserimento del lavoro; situazione di svantaggio che il legislatore
italiano ha compensato prevedendo una serie di misure assistenziali per
superare le difficoltà che il lavoratore invalido potrebbe dover affrontare per
il proprio sostentamento”. Di ciò tuttavia, nell’ambito del diritto
svizzero, si tiene conto semmai nell’eventuale deduzione sociale dal reddito da
invalido nel calcolo del grado dell’incapacità di guadagno (cfr. consid. 2.13).
Le ulteriori attestazioni
del dr. med. __________, di cui l’ultima si riferisce al mese di settembre
2017, non sono atte a mettere in dubbio la valutazione dell’INPS. Lo
specialista rileva un peggioramento dello stato di salute anche per un periodo
(settembre 2017) per il quale l’attore non rivendica alcuna prestazione e non
si esprime né per quanto concerne la capacità lavorativa dell’attore nella
precedente attività di operaio edile né circa il grado di capacità lavorativa
dell’attore in attività adatte (doc. U del 25 settembre 2017: “[…] Visto il
peggioramento dei sintomi consiglio eseguire RM cervico-lombare di controllo e
rivalutazione dei colleghi medico-legale e delle assicurazioni per valutare l’eventuale
inabilità lavorativa e una valutazione fisiatrica per eventuale terapia
fisico-riabilitativa”, sottolineatura del redattore).
Del resto, come emerge dal
parere dell’avv. Trifone, il 17 ottobre 2017, ossia poco tempo dopo la visita
presso il dr. med. __________, la domanda di pensione ordinaria è stata
respinta dall’INPS (doc. V10).
Rilevato che il referto
del dr. med. __________ è illeggibile e non apporta alcun elemento utile alla
causa (doc. N1), va ancora evidenziato come nel certificato del 5 settembre
2016 il dott. __________, curante dell’attore, si limita a descrivere la
diagnosi e indicare che l’interessato necessita di ulteriore riposo e cure
domiciliari fino al 4 ottobre 2016 (doc. L1), senza esprimersi né sulla
capacità lavorativa dell’attore in attività adeguata, né tanto meno sulla
capacità lavorativa dell’assicurato in attività leggere e confacenti al suo
stato di salute.
Ne segue che le critiche
dell’attore alla valutazione motivata, dettagliata ed approfondita del dr. med.
__________ del 29 maggio 2015 si esauriscono in censure generiche, senza alcun
sostrato probatorio atto a mettere in dubbio le sue conclusioni. Agli atti non
vi sono referti medici che contestano in maniera circostanziata, minuziosa ed
accurata le considerazioni dello specialista. Al contrario, nella documentazione
prodotta i medici non si esprimono sulla capacità lavorativa dell’interessato
in attività leggere e confacenti al suo stato di salute e le conclusioni della
commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile del 4 aprile 2016 (doc.
Q), confermano semmai che l’attore può svolgere tali attività (doc. V 10).
Alla luce di quanto sopra
esposto, sulla base delle valutazioni del dr. med. __________ del 29 maggio
2015 e del verbale sanitario dell’INPS di __________ del 4 aprile 2016,
unitamente al parere legale dell’avv. __________ del 28 novembre 2017, questo
TCA deve concludere che l’attore è stato incapace al lavoro nella sua attività
al 100% fino al 30 giugno 2017 ed in seguito al 50%. Per contro egli avrebbe
potuto svolgere un’attività confacente sin da fine maggio 2017.
Ritenuto che la
documentazione medica agli atti permette di stabilire la capacità lavorativa
dell’attore, questo TCA rinuncia all’allestimento di una perizia giudiziaria ed
a sentire i medici che hanno avuto in cura l’attore.
Va qui rammentato che
conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può rinunciare ad
assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento sulla base di
altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere senza arbitrio che
la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento (apprezzamento
anticipato delle prove; cfr. sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid.
2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3
non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15
dicembre 2016; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3;
sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015
del 4 maggio 2015).
2.10. In
relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa vige il
principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le
conseguenze economiche negative del danno alla salute (art. 61 LCA).
A
norma dell’art. 61 LCA:
"
In caso di sinistro, l’avente diritto
è tenuto a fare quanto possa per scemare il danno. Quando non siavi pericolo in
mora, egli dovrà chiedere istruzioni all'assicuratore circa i provvedimenti da
prendere e conformarsi alle medesime.
Se l'avente diritto ha mancato a quest'obbligo in modo
inescusabile, l'assicuratore può limitare l'indennità all'importo cui
troverebbesi ridotta qualora l'obbligo fosse stato adempiuto."
Con
sentenza 5C.176/1998, del 23 ottobre 1998, al consid. 2c, l’Alta Corte ha
affermato:
"
(…)
L'art. 61 LCA esprime infatti il medesimo principio
generale concernente l'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno da cui il
Tribunale federale delle assicurazioni deduce che l'interessato può a tal fine
essere costretto a cambiare professione (DTF 111 V 235 consid. 2a; 114 V 281
consid. 3a). Un siffatto obbligo non costituisce una lesione più grave della
libertà personale rispetto all'imposizione - espressamente citata da Maurer
(Schweizerisches Privatversiche- rungsrecht, 1995, pag. 346 n. 4) con
riferimento all'art. 61 LCA - di sottomettersi a una cura o addirittura ad un
intervento chirurgico. Si può del resto rilevare che nemmeno l'attore contesta
l'applicabilità dell'art. 61 LCA alla fattispecie, limitandosi a sostenere che,
per un uomo di 63 anni nel suo stato di salute, un reinserimento in un'attività
professionale appare perlomeno problematico. Ne segue che i giudici cantonali
hanno violato il diritto federale accogliendo la petizione senza esaminare se e
in che misura sia possibile esigere dall'attore un cambiamento di professione e
se il termine accordato dalla convenuta a tal fine sia adeguato alle
circostanze. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e la causa
rinviata all'autorità cantonale per completare gli accertamenti di fatto e per
nuova decisione. (...)."
In
concreto, l’art. __________ CGA prevede il medesimo concetto.
Per
l’art. __________ CGA se l’incapacità al lavoro dura più di 30 giorni possono
essere prese in considerazione anche le mansioni accettabili di un’altra
professione o campo di attività.
Per
cui, in caso d’incapacità lavorativa durevole nell’ambito dell’attività
abituale, come nel caso di specie, in ossequio all’obbligo di ridurre il danno,
l’assicurato è tenuto a cambiare professione (cfr. DTF 114 V 283). Per quanto
concerne la determinazione del termine che può essere assegnato all’attore per
procedere al cambiamento di professione nell’ambito delle assicurazioni sociali
l’allora Tribunale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3
ai 5 mesi (DTF 111 V 239 consid. 2a e giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987, p.
108; 1994, p. 113ss). In questo contesto, è opportuno rammentare che
l'assicurato che, incapace nella precedente attività, non mette a frutto la sua
residua capacità lavorativa in un'altra professione, viene giudicato secondo
l'attività professionale che avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona
volontà, ritenuto che l'assenza di quest'ultima non è scusabile se non
derivante da malattia (DTF 114 V 283 consid. 1d; 111 V 239 consid. 2a; 101 V
145; RAMI 1987 p. 106 consid. 2).
Va
qui ricordato che nella sentenza pubblicata in RAMI 2000 KV 112, pag. 122 seg., l’allora TFA ha stabilito
l'applicabilità in ambito LAMal, della giurisprudenza elaborata allorquando
ancora era in vigore la LAMI. La giurisprudenza è stata confermata con sentenza
K 64/05 del 29 giugno 2006.
Il Tribunale federale ha
applicato la medesima giurisprudenza alle assicurazioni complementari contro le
malattie rette dal dritto privato. Con sentenza del 7 maggio 2002 (5C.74/2002), l’Alta Corte ha ritenuto ammissibile assegnare un termine di 3-5 mesi per il
riadattamento professionale.
In
DTF 133 III 527, il TF ha affermato:
"
(…)
3.2.1 L'art. 61 LCA dispose que lors du sinistre, l'ayant
droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage;
s'il n'y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de
l'assureur sur les mesures à prendre et s'y conformer (al. 1); si l'ayant droit
contrevient à cette obligation d'une manière inexcusable, l'assureur peut
réduire l'indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l'obligation avait
été remplie (al. 2).
Dans des arrêts qui concernaient comme ici
une assurance collective d'indemnités journalières selon la LCA (arrêt
5C.211/2000 du 8 janvier 2001, consid. 4c non publié à l' ATF 127 III 106; arrêt 5C.176/1998 du 23 octobre 1998,
consid. 2c), le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 61 LCA était
l'expression du même principe général dont le Tribunal fédéral des assurances
déduisait, en matière d'assurance d'indemnités journalières soumise au droit
des assurances sociales, l'obligation de l'assuré de diminuer le dommage par un
changement de profession lorsqu'un tel changement peut raisonnablement être
exigé de lui, pour autant que l'assureur l'ait averti à ce propos et lui ait
donné un délai adéquat (cf. ATF 111 V 235 consid. 2a; ATF 114 V 281 consid. 3a; voir aussi VINCENT BRULHART,
L'assurance collective contre la perte de gain en cas de maladie, in Le droit social
dans la pratique de l'entreprise - questions choisies, 2006, p. 95 ss, 107).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, lorsque l'assuré
doit envisager un changement de profession en regard de l'obligation de
diminuer le dommage, la caisse doit l'avertir à ce propos et lui accorder un
délai adéquat - pendant lequel l'indemnité journalière versée jusqu'à présent
est due - pour s'adapter aux nouvelles conditions ainsi que pour trouver un
emploi; dans la pratique, un délai de trois à cinq mois imparti dès
l'avertissement de la caisse doit en règle générale être considéré comme
adéquat (arrêt K 14/99 du 7 février 2000, publié in Assurance-maladie et
accidents [RAMA] 2000 n° KV 112 p. 122, consid. 3a; voir aussi JEAN-LOUIS DUC,
Assurance sociale et assurance privée, 2003, p. 109-111).”
Il
Considerandi
periodo di adattamento nel singolo caso può, entro tali limiti (cfr. tuttavia
la sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente
riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito l’Alta Corte ha
tutelato l'operato della precedente istanza che aveva esteso a quasi sette mesi
la durata del periodo di adattamento), essere fissato tenendo conto delle
circostanze concrete, quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età
dell'assicurato, le capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF
114.
V 289 seg. consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la
sentenza citata del 7 agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per
contro determinante la durata della precedente incapacità lavorativa (RAMI 2000
no. KV 112 pag. 123 consid. 3a). Né, per quanto è dato di vedere, il Tribunale
federale delle assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di un simile
periodo di transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da parte
dell'assicuratore malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. ad es. i fatti posti
a fondamento delle sentenze pubblicate in RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ
2000.
II pag. 440).
In una sentenza 4A_111/2010
del 12 luglio 2010 il TF ha inoltre stabilito:
"
(…)
3.1
Au regard de l'art. 2 LPGA, les
assurances privées n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 21 al. 4
LPGA, et jusqu'ici, le Tribunal fédéral n'a pas examiné si cette disposition-ci
se prête néanmoins à une transposition à ces assurances.
La jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances actuellement codifiée à l'art. 21 al. 4 LPGA, relative aux
assurances sociales, est rapportée dans un arrêt du 16 juillet 2007 relatif à
une assurance privée (ATF 133 III 527 consid. 3.2.1 p. 531); elle n'avait
toutefois pas d'incidence sur l'issue de la cause car aucun changement de
profession ni d'activité n'était exigé de l'assuré. Auparavant, dans d'autres
contestations en matière d'assurance privée, le Tribunal fédéral avait renvoyé
une affaire à la juridiction cantonale parce que celle-ci devait examiner si un
changement de profession était exigible et si le délai fixé par l'assureur
était « approprié aux circonstances » (arrêt 5C.176/1998 du 23 octobre 1998,
consid. 2). Dans un autre cas, le tribunal avait relevé que d'après les
constatations de fait déterminantes, il n'apparaissait pas qu'un changement de
profession fût raisonnablement exigible ni que l'assureur eût imparti à
l'assuré, à cette fin, un « délai adéquat pour trouver un emploi » (arrêt
5C.211/2000 du 8 janvier 2001, consid. 4c). Dans une troisième cause, le
tribunal avait rejeté la critique de l'assuré qui se plaignait d'un délai
d'adaptation trop bref, fixé à trois mois par la juridiction cantonale (arrêt
5C.74/2002 du 7 mai 2002, consid. 3).
En doctrine, plusieurs auteurs mentionnent
ces décisions et ils en déduisent sans plus d'explication que l'art. 21 al. 4
LPGA fait règle aussi en droit des assurances privées (Bettina Kahil-Wolff et
Emmanuelle Simonin, Révision totale de la LCA : l'avant-projet et les
assurances sociales, in Quoi de neuf en droit social ?, 2009, p. 130; Gebhard
Eugster, Vergleich der Krankentaggeldversicherung (KTGV) nach KVG und nach VVG,
in Krankentaggeldversicherung : Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,
2007, p. 85; Vincent Brulhart, L'assurance collective contre la perte de gain
en cas de maladie, in Le droit social dans la pratique de l'entreprise, 2006,
p. 107; voir aussi Jean-Louis Duc, Le droit applicable aux assurances
complémentaires, PJA 2010 p. 473).
Leur opinion doit être approuvée dans la
mesure où la démarche imposée à l'assureur, selon le principe de l'art. 21 al.
4.
LPGA, est une concrétisation des règles de la bonne foi qu'en vertu de l'art.
2.
al. 1 CC, chacun doit respecter dans l'exercice de ses droits et l'exécution
de ses obligations. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit manifeste,
prohibé par l'art. 2 al. 2 CC, lorsqu'une personne use de son droit sans
ménagement ou de manière inutilement rigoureuse (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169; 135 III 349 consid. 3 p. 355; 120 II 105 consid. 3a p. 108), notamment lorsqu'elle
choisit sans raison objective, parmi plusieurs solutions équivalentes, celle
qui est la plus nuisible à l'autre partie (ATF 131 III 459 consid. 5.2 p. 462/463). De ce point de
vue, lorsque l'assureur d'indemnités journalières estime que l'incapacité de
travail a pris fin, à l'issue d'une période durant laquelle il a reconnu le
droit de l'assuré à ses prestations, on peut attendre de lui qu'il en donne
avis à l'assuré et qu'il prolonge le service des indemnités pendant le délai a
priori nécessaire à une reprise effective de l'activité. La défenderesse ne
peut guère contester la justification de cet avis et de ce délai car par sa
lettre du 27 juin 2008, où elle accordait au demandeur un délai d'un mois pour
s'annoncer à l'assurance-chômage, elle a précisément donné un avertissement de
ce genre.
3.2
La contestation porte donc surtout sur
la durée du délai de réflexion ou d'adaptation, que la Cour des assurances
sociales a prolongé de quatre mois. En l'espèce, la durée totale de cinq mois
semble considérable compte tenu que la réinsertion professionnelle du demandeur
consistait simplement à retrouver un emploi dans la même profession. Dans sa
lettre d'avertissement, la défenderesse annonçait toutefois une suspension
complète de ses prestations et elle omettait, par là, de prendre en
considération que le docteur A.________ préconisait une reprise progressive du
travail, au taux de 50% d'abord, puis, après quelques semaines seulement, à
temps complet. Or, pour le travailleur à la recherche d'un emploi, il est
particulièrement difficile de trouver un employeur prêt à accepter de pareilles
modalités. Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances, il n'apparaît pas
que la Cour des assurances sociales ait abusé du pouvoir d'appréciation qu'il
convient de lui reconnaître conformément à l'art. 4 CC (cf. ATF 135 III 121 consid. 2 p. 123; 133 III 257 consid. 3.2 p. 272).
4.
La défenderesse soutient vainement que le
demandeur avait l'obligation de solliciter l'assurance-chômage afin qu'elle pût
imputer les indemnités de cette assurance sur ses propres prestations. En
effet, c'est au contraire l'assurance-chômage qui est subsidiaire par rapport à
une assurance d'indemnités journalières en cas de maladie, y compris une
assurance privée, et c'est donc l'assurance-chômage qui diminue ses indemnités
de ce que l'assuré reçoit de l'autre assurance (art. 28 al. 2 de la loi
fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité - LACI; ATF 128 V 176 consid. 5 p. 181).”
2.11
In concreto l’assicurato incapace
al lavoro dal 29 aprile 2015 è stato giudicato abile al lavoro in maniera
completa dal 28 maggio 2015 in un’attività adatta alle sue condizioni di
salute, di tipo leggero e rispettosa dell’ergonomia per la schiena, senza
necessità di svolgere lavori con il braccio sinistro lontano dal tronco (doc.
G). Nella precedente attività di operaio edile egli è invece abile al lavoro al
50% dal 1° luglio 2015 (doc. G).
Il 12 agosto 2015
l’assicuratore ha informato l’attore che avrebbe versato indennità giornaliere
al 100% fino al 31 luglio 2015 ed al 50% dal 1° agosto 2015 al 31 ottobre 2015.
In seguito le prestazioni sarebbero state soppresse (doc. D).
Occorre esaminare, in
base all’età della persona assicurata e dello stato del mercato del lavoro,
quali sono le possibilità reali di ritrovare un’attività che tenga conto delle
limitazioni funzionali (sentenza 4A_304/2012 del 14 novembre 2012,
consid. 2.4) e, in funzione della formazione, dell’esperienza e dell’età dell’assicurato
se un cambiamento d’attività è realmente esigibile (sentenza
4A_304/2012 del 14 novembre 2012, consid. 2.4).
All’assicurato
può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei
settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni
semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale
specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto
di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Specialmente nell’ambito
industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in
effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che
possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio
attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.)
con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. sentenza
32.2013.75
del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
Il
TF ed il TCA hanno già avuto modo di confermare la possibilità di svolgere
attività leggere in maniera completa per persone che presentavano limitazioni
importanti (cfr. tra le tante: STCA 32.2017.35 del 18 settembre 2017 consid.
2.7
con riferimenti).
Questo
Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro
esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che l’attore,
nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare, al
100%, ciò che gli permette di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa
residua.
L’assicurato, nato nel 1955,
il __________ 2015 ha compiuto 60 anni. Dagli atti emerge che l’interessato nel
corso degli anni ha cambiato più volte posto di lavoro (cfr. doc. V4). Le sue
possibilità di inserimento nel mercato del lavoro, all’epoca (2015), erano da
considerarsi ancora buone, ritenuta la capacità lavorativa completa in attività
leggere e rammentato che l’unica limitazione era quella di non poter svolgere
lavori con il braccio sinistro lontano dal tronco (doc. G).
Va qui rammentato che
nell’ambito delle assicurazioni sociali il TF ha già avuto modo di stabilire
con sentenza 8C_761/2014 del 15 ottobre 2015 al consid. 3.2.3 che,
avendo l’insorgente 59 anni al momento determinante per esaminare la questione
della messa in valore della capacità lavorativa residua, l’assicurato non
poteva far valere il fattore età per ritenere inesigibile l’esercizio di
un’attività lavorativa
In una
sentenza 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015 il TF ha riassunto, al consid. 4.1.2
la sua giurisprudenza, rilevando ad esempio che aveva ritenuto esigibile il
cambiamento di attività per un assicurato di 62 anni e ¾ che poteva svolgere
solo attività sedute o con frequenti cambiamenti di posizione ma che non aveva
patologie alle estremità superiori, e che dunque poteva esercitare attività di
sorveglianza. Anche per un 61enne che poteva esercitare solo attività leggere
da seduto e che non era toccato nella motricità fine è stata esatto un
cambiamento di professione. È invece stata negata la possibilità di cambiare
attività ad un assicurato di 64 anni e 6 mesi che aveva difficoltà nella
motricità fine, così come ad un assicurato 64enne che poteva esercitare
un’attività leggera solo nella misura del 50% e ad un altro assicurato che si
trovava a circa 10 mesi dal pensionamento e poteva esercitare solo al 50%
un’attività leggera.
Nel caso giudicato dal TF,
l’Alta Corte ha confermato l’esigibilità lavorativa del ricorrente che al
momento determinante aveva 63 anni e 6 mesi, era abile al 100% in attività
leggera, con possibilità di sollevare pesi al massimo sopra i 10 kg e la
necessità di esercitare piuttosto attività dove potesse rimanere seduto, che
parlava tedesco ed italiano e che aveva appreso a destreggiarsi anche con
clienti esterni
In
una sentenza 9C_536/2015, del 21 marzo 2016 al consid. 4.2 il TF, rilevato che
al momento determinante l’assicurato poteva lavorare, prima del pensionamento,
ancora 1 anno e 8 mesi, ha ritenuto esigibile, per l’insorgente, mettere a
frutto la sua residua capacità lavorativa, ritenuto che dal punto di vista
medico, avrebbe potuto esercitare numerose attività leggere, ossia tutti i
lavori per i quali non doveva sollevare pesi superiori ai 15 kg, con cambio
frequente di posizione e tutte le attività dove non vi è necessità di usare la
forza al di sopra delle spalle (cfr. anche sentenza 32.2015.114
del 27 giugno 2016, consid. 2.8).
Alla luce di quanto sopra un
cambio di attività nel 2015 era esigibile e il termine assegnato fino al 31
ottobre 2015 appare adeguato, tenuto conto che l’assicuratore, sulla base degli
atti medici, avrebbe potuto ridurre le indennità al 50% già a partire dal 1°
luglio 2015 e non solo dal 1° agosto 2015.
Va ora esaminato se l’attore aveva,
dal 1° novembre 2015, un’incapacità di guadagno di almeno il 25% che gli
darebbe diritto ad ulteriori indennità (cfr. art. __________ CGA e sentenza 4A_495/2016 del 5
gennaio 2017, consid. 2.4).
2.12
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V
222.
consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile.
Nel
caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si
farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).
Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di
indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata
avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato
l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.
381.
consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va
senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso
una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96
V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione
d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione
sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi
ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
In
concreto l’attore, secondo quanto emerge dal contratto, nel 2015 avrebbe potuto
conseguire un reddito mensile di fr. 5'273 per tredici mensilità, pari a fr.
68'549 all’anno (doc. F).
2.13
Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a proposito del 2012, la
sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in
particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level
(NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo
economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza
9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in
DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347
segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato
fino al 2015, si ottiene un salario di fr.
63'929.30 (fr. 63’744.-- : 103,2 x 103,5; cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei
salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale di
statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Questi
dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende
di 41,7 ore computabili nel 2015 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21
luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la
tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un
uomo ammonta a fr. 66'646.29 (fr. 63'929.30 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota
di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del
salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
"
5.4
Contrariamente al potere di apprezzamento
del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è
per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso
del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza
della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto
l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata
più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità
nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi
generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali
non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli
organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare
apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126
V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa
dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio
dell’istanza precedente.
L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"
Nel
caso di specie, alla luce della giurisprudenza, appare corretto riconoscere una
riduzione del 10% (cfr. sentenza 8C_549/2016
del 19 gennaio 2017 dove il TF, in ambito di assicurazione contro gli
infortuni, ha confermato la riduzione del 10% ad un assicurato capace al lavoro
al 60% che chiedeva una riduzione maggiore [consid. 6]; sentenza 8C_418/2015 del
7.
ottobre 2015 dove il TF ha confermato una riduzione del 10%, mentre il
ricorrente ne chiedeva una del 25% [consid. 6.5]; sentenza 9C_191/2015 del 1°
giugno 2015 dove il TF ha annullato la riduzione del 10% calcolata dal
Tribunale cantonale sangallese perché le limitazioni derivanti dalla patologia
psichica [possibilità di lavorare solo in certi luoghi, attività in cui non sia
messo sotto pressione] erano già comprese nella riduzione del rendimento);
sentenza 9C_845/2014 del 25 febbraio 2015 dove il TF ha accolto un ricorso
dell’UAI che aveva calcolato un grado d’invalidità del 39% senza assegnare
alcuna riduzione, allorché i giudici cantonali basilesi avevano ridotto del 10%
il salario da invalido ed avevano assegnato all’assicurato un quarto di rendita
[consid. 5.2]; sentenza 9C_248/2013 del 17 ottobre 2013 dove il TF ha
confermato una riduzione del 10% per un assicurato abile al 50% nella
precedente attività [consid. 3.5.3]; sentenza 9C_44/2011 del 1° settembre 2011
al consid. 5.4.1. dove per un assicurato capace al lavoro al 40% in attività
leggere [consid. 4.1] a causa di una patologia cardiaca, è stata riconosciuta
una riduzione del 10%).
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 68'549 con quello
da invalido di fr. 66'646.29 ridotto del 10% a fr. 59'981.661, si ottiene
un’incapacità di guadagno del 12.49% che non dà diritto ad alcuna prestazione,
poiché per l’art. __________ CGA __________ l’incapacità lavorativa parziale
sussiste quando il grado d’inabilità al lavoro è pari al 25% almeno.
Ne
segue che l’attore non ha più diritto ad alcuna prestazione.
2.14
La
richiesta dell’assicurato di accedere agli atti prodotti dalla convenuta in
busta chiusa (doc. 10), con la duplica del 6 novembre 2017 (doc. XIII), va
respinta.
La
convenuta, che ha chiesto al TCA, conformemente all’art. 156 CPC, di prendere i
necessari provvedimenti a tutela dei diritti dei terzi e dell’assicurazione, in
particolare non dando accesso a questo plico all’attore se non sotto forma di
stralci, laddove gli stessi non pregiudicano gli interessi dei terzi, poiché
contengono informazioni degne di protezione ha infatti prodotto tale
documentazione sostanzialmente alfine di comprovare che la __________ sarebbe
stata costituita al solo scopo di frodare l’assicuratore giacché quasi tutti i
suoi dipendenti si sarebbero ammalati poco dopo la costituzione della società.
Quest’ultima non avrebbe inoltre avuto alcuna attività economica (cfr. doc.
XIII, pag. 4 e doc. III pag. 3 e 4)..
Ritenuto
che la petizione va respinta già solo per il fatto che l’interessato non ha
diritto ad alcuna ulteriore prestazione poiché gli atti medici che lo
concernono confermano la presa di posizione della convenuta (cfr. consid. 2.9),
la questione dell’eventuale frode assicurativa e dell’asserita mancata attività
economica della società non è rilevante ai fini dell’esito della presente
vertenza.
Del
resto, la documentazione contenuta nel doc. 10, consiste negli annunci di
malattia di altri dipendenti della __________, in atti medici che concernono questi
dipendenti, con l’indicazione delle patologie attuali e pregresse di queste
persone e domande poste ai medici curanti, in corrispondenza con la __________
in merito a queste assenze per malattia (compresa l’indicazione che il periodo
di carenza per la malattia dell’attore sorta il 29 aprile 2015 sarebbe iniziato
il 19 maggio 2015 [fatto questo del resto non contestato dall’assicurato ed
anzi ammesso: “[…] Il caso di malattia veniva annunciato da __________ alla
convenuta solo in data 19.05.2015 […] la convenuta assumeva il caso
assicurativo e versava, a partire dal 21.05.2015 (2 giorni di attesa) le
prestazioni assicurate […]”; doc. I pag. 5), in una domanda di esecuzione
di un altro dipendente contro la __________ e in due brevi note interne scritte
a mano dall’assicuratore, di cui una quasi illeggibile.
Tutti
questi documenti, che non vengono utilizzati ai fini della motivazione della
presente sentenza, non hanno alcuna utilità per l’attore, concernendo le
malattie di terzi.
Lo
stesso assicurato ha affermato che “è del tutto irrilevante, ai fini della
presente vertenza, il fatto che altri dipendenti di __________ fossero stati
ammalati nel periodo aprile – luglio 2015” (doc. VII, pag. 5).
2.15
Le
parti hanno chiesto l’assunzione di ulteriori prove.
Già
si è detto delle richieste di allestire una perizia giudiziaria ortopedica, e
di sentire quali testi la dr.ssa med. __________, il dr. med. __________ e la
dr.ssa med. __________ e dei motivi della loro reiezione (cfr. consid. 2.9 in
fine).
Rilevato
che pendente causa il TCA ha richiamato l’incarto della __________ dall’ufficio
fallimenti e l’estratto conto dei dipendenti della società dalla Cassa __________,
mentre l’estratto conto personale è stato prodotto dal medesimo attore e che la
convenuta è vincente in causa, la richiesta di ulteriori prove inoltrata
dall’assicuratore diventa priva di oggetto.
Per
quanto concerne la richiesta di interrogatorio di sé stesso formulata dall’attore,
trattandosi in concreto di dover stabilire la sua capacità lavorativa, ambito
nel quale spetta in concreto ai medici esprimersi e non all’assicurato, la
domanda va respinta.
2.16
Non
vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).
All’assicuratore,
rappresentato da un avvocato esterno, vanno invece assegnate le ripetibili
(cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler
Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95, pag. 645 e n. 1 ad art. 114,
pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non
pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid.
6.
).
2.17
Per
quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore
litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte
ha affermato che:
"
(…) Esso è ammissibile a
prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma
correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati
e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione
contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle
assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;
art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI
6.4.6
]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i
tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di
sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del
diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare
all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e
senza il nominativo dell’attore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.La
petizione è respinta.
2.Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
AT 1 verserà a CV 1 fr. 1’800.-- (IVA inclusa se dovuta) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione alle parti
ed alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti