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Decisione

36.2017.69

Ripam 2017 respinta. Domanda di revisione respinta. Ricorso accolto a fronte della diminuzione della sostanza. La Cassa deve rivedere il diritto alla riduzione dei premi considerando tutti i membri de

3 ottobre 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

36.2017.69

IR/sc

Lugano

3 ottobre 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 agosto 2017 formulato da

AT 1

contro

la decisione su reclamo del 6 luglio 2017 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni,

6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. AT 1, 1955, domiciliato ad __________,

coniugato con __________ (1961), padre di due figli in formazione, ha chiesto, mediante

formulario pervenuto all’amministrazione il 3 giugno 2016, la riduzione dei

premi dell’assicurazione contro le malattie per il 2017. L’amministrazione,

sulla scorta della decisione di tassazione relativa al 2014, applicabile in

concreto, ha evidenziato redditi complessivi percepiti dalla coppia AT 1 – __________

pari a CHF 73'062 nonché una sostanza di CHF 52'041 (doc. 1). Alla luce della

documentazione annessa alla richiesta di riduzione dei premi, in particolare

dai conteggi di salario della signora __________, l’amministrazione ha verificato

la più recente situazione economica dei richiedenti stante una diminuzione dei

redditi (scritto 5 luglio 2017 nel plico doc. 1). Il 25 luglio 2017 AT 1 ha

trasmesso alla Cassa la documentazione richiesta con una lettera di spiegazioni

in cui ha precisato che nè lui, nè la figlia __________, in quel momento

malata, hanno un’occupazione. Solo la signora __________ è attiva

professionalmente a __________ con un pensum dell’80%. __________, a dipendenza

delle sue condizioni di salute, avrebbe ripreso gli studi a __________.

1.2. Il 17 novembre 2016

l’amministrazione ha respinto la richiesta di riduzione dei premi poiché il

reddito disponibile di riferimento è superiore ai limiti che consentono

l’attribuzione del sussidio (doc. 2). Il successivo 7 dicembre 2016 AT 1 ha

reagito alla decisione presentando un reclamo (doc. 3). Tacciando la decisione

di pressapochismo, il rappresentante dell’unità di riferimento ne ha contestato

il contenuto rilevando che l’imponibile dell’unità di riferimento è stato nullo

nell’anno di riferimento e, non prospettandosi nessun miglioramento della

situazione economica nel 2015, lo sarebbe stato anche per il 2015.

1.3. I funzionari preposti hanno

verificato nuovamente gli elementi a loro disposizione, scaturenti dalla

tassazione applicabile dell’anno 2014 e la quantificazione dei redditi del 2017

(annessi al doc. 4), e hanno trasmesso al signor AT 1 una decisione formale,

soggetta a reclamo nel termine di 30 giorni, datata 9 gennaio 2017 (doc. 4), in

cui sono specificate le modalità previste dalla legge attualmente in vigore con

cui vengono fissati i parametri che consentono di verificare il diritto al

sussidio. Con la decisione la Cassa cantonale di compensazione, richiama i

Messaggi del Consiglio di Stato e i Rapporti della commissione della gestione e

delle finanze del Gran Consiglio relativi alle più recenti modifiche della

legge, specifica la composizione dell’unità di riferimento presa in

considerazione (composta dal signor AT 1 e dalla moglie __________), precisa la

modalità con cui è stato cifrato il reddito disponibile cui fare riferimento

(fissato in CHF 47'657), e il superamento di questa somma dell’importo del

reddito massimo che consente la riduzione del premio voluto con l’art. 32a

LCAMal. La decisione contiene l’avvertenza del diritto di inoltrare reclamo nei

30 giorni dalla ricevuta della motivazione.

1.4. Con scritto del 21 marzo 2017

(doc. 5) l’assicurato ha trasmesso alla Cassa la decisione di tassazione 2015 e

ha chiesto all’amministrazione di riesaminare il suo caso, segnalando una

diminuzione del reddito imponibile (inferiore a 0 secondo i dati accertati

dall’Ufficio di Tassazione competente [UT qui di seguito]). La tassazione in

discussione indica un reddito da attività dipendente di CHF 60'233 e una

sostanza di CHF 26'241 prima delle deduzioni sociali. Con decisione del 3

maggio 2017 (doc. 6) la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio prestazioni,

Servizio sussidi dell’assicurazione malattia, ha ritenuto non soddisfatti i

presupposti per un riesame della decisione emanata (il 17 novembre 2016 e

motivata il successivo 9 gennaio 2017) siccome non adempiuti i presupposti

degli art. 14 e 29 del regolamento di applicazione della LCAMal (RLCAMal). La

decisione 17 novembre 2016 è quindi stata confermata (dispositivo n. 2 della

decisione 3 maggio 2017).

1.5. Con lungo reclamo del 9

maggio 2017 (doc. 7) AT 1 ha contestato la decisione del precedente 3 maggio

2017. Dopo una lunga premessa riguardante le regole della buona fede processuale,

il signor AT 1 ritiene che nell’esame del suo caso i funzionari si siano

comportati in malafede. Egli ritiene giustificata la sua richiesta siccome la

decisione di tassazione 2015 gli è pervenuta successivamente alla decisione del

9 gennaio 2017 e un peggioramento delle sue entrate comprovato.

Dopo un contatto

telefonico del funzionario preposto con il signor AT 1 (come alla nota

all’incarto, doc. 8), la Cassa ha emanato, il 6 luglio 2017 (doc. 9), la

decisione su reclamo qui impugnata con cui respinge la domanda di riesame dell’assicurato

con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione.

1.6. Il 17 agosto 2017 AT 1 ha

impugnato la decisione emanata su ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(doc. I) indicando che il reddito imponibile dell’unità di riferimento ritenute

è pari a zero, che la moglie lavora a __________ all'80%, che ha due figli agli

studi (uno a __________ e l’altra a __________), e che i calcoli presentati

nella decisione sono complessi e non verificabili. Il ricorrente indica poi,

genericamente, che le leggi applicabili sarebbero inique e anticostituzionali.

Nelle sue conclusioni l’assicurato chiede che gli venga riconosciuto il

sussidio. L’atto è stato trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione (doc.

II del 18 agosto 2017) per la presentazione della risposta di causa

effettivamente inoltrata, con copia degli atti amministrativi, l’11 settembre

2017 (doc. III). Al ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente

esprimersi e di postulare l’acquisizione di prove.

1.7. Con scritto datato 18

settembre 2017 (doc. V) AT 1 contesta nuovamente la formula del calcolo della

riduzione dei premi, che definisce incomprensibile e ingiustificata nel

risultato a fronte del suo reddito imponibile inferiore a zero. In conclusione

egli evidenzia l’onere costituito dai premi per la sua famiglia che è composta

dalla signora __________, dal ricorrente e dai due figli agli studi.

Una copia delle

osservazioni del ricorrente è trasmessa alla Cassa con copia della presente

decisione.

Considerandi

2.1

Nel suo ricorso AT 1 contesta

che non gli sia stato riconosciuto il diritto al sussidio. Nelle sue

conclusioni egli chiede la riduzione dei premi e, perlomeno implicitamente, domanda

che la decisione impugnata sia annullata e ammesso il riesame della decisione

di rifiuto 17 novembre 2016. Oggetto del contendere è comunque il quesito a

sapere se, correttamente o meno, l’amministrazione abbia negato il sussistere

degli estremi per riesaminare la sua decisione 9 gennaio 2017.

2.2

Va preliminarmente ricordato,

alla luce delle critiche anche severe mosse dal ricorrente all’operato dell’amministrazione

interessata, che, dal 2012, le norme della Legge Cantonale di applicazione

della LAMal (LCAMal qui di seguito), che reggono la riduzione dei premi

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM, l’acronimo

è utilizzato sia nei lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi

allegati), hanno subito una modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è

radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010

(Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha posto mano a un nuovo

sistema di distribuzione dei sussidi decisi dal Cantone, conformemente al

dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto

sociale, la precedente normativa aveva infatti mostrato lacune e, soprattutto,

per ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale voluti con

l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5

giugno 2000 (su questi aspetti Ivano

Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi

pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo,

2016, in particolare il capitolo 15, si veda anche il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di Stato

accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a pagina 7, ed il

relativo Rapporto della

Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1). In

particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il Parlamento

promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai

criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile

cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per

approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da

scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo, prima, e il Parlamento,

poi, hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui l’assicurato

vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie

(definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal)

all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

Va ricordato che il

Cantone gode, nella concretizzazione di della materia, di ampio margine di

valutazione ed apprezzamento (Ranzanici,

op.cit., capitolo 6.1.43.4. n. 290 e capitolo 11.4.1. n. 499). Spetta, infatti,

ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi

definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è

un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante

giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non

solo fissare la procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire

alla riduzione dei premi.

2.3

Il Cantone accorda le

riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie

(art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta

accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli

assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari

all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per la

determinazione della cerchia di assicurati da considerare (Ranzanici, op.cit., capitolo 14.5.2. n.

699.

e ss.) per il calcolo della riduzione del premio, la legge fissa il

concetto di unità di riferimento. L'unità di riferimento è, di regola,

costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I

coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono ritenuti persone sole

mentre i partners conviventi, se data una convivenza stabile, costituiscono

un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno

parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché senza figli e di età non

superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella tassazione

applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale definito

dalla Laps.

Il premio medio di

riferimento (Ranzanici, op.cit.,

capitolo 14.7. n. 721 e ss.), necessario alla determinazione del diritto alla

RIPAM, è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena

descritto e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo

assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2

LAMal). Il Consiglio di Stato determina annualmente il premio medio di

rifermento per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal.

Alla base del diritto alla

riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento (cfr. Ranzanici, op.cit., capitolo 14.8 n. 733

e ss., in particolare capitolo 14.8.2. n. 737 e ss.) che è dedotto dai dati

fiscali accertati, riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni

singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM).

La legge rinvia invece al

regolamento la determinazione dei casi e le modalità di accertamento del

reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati relativi al periodo

fiscale determinante.

L’art. 31 LCAMal definisce

il reddito disponibile. Lo stesso è fissato in base alla somma di tutti i

redditi dell’unità di riferimento secondo la legge tributaria (LT qui di

seguito), cui è aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella

tassazione dalla quale, contrariamente al diritto previgente, non è più dedotta

alcuna franchigia. Dall’importo così calcolato sono ammesse specifiche

deduzioni regolamentate precisamente.

Il nuovo sistema prevede

la determinazione di limiti di reddito sotto ai quali è accordato l’importo

(normativo) massimo della prestazione sociale (art. 34 LCAMal), limiti che

dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di trattamento orizzontale,

perché tiene conto della reale situazione di reddito della famiglia, che

dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti” (Rapporto DSS pag. 31). Questo

contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole tipologie di

differenziazione per l’importo massimo della prestazione. Con le modifiche in

vigore dalla RIPAM 2015 (Ranzanici,

op.cit., capitolo 15.2.2. n. 931 e ss.) il legislatore ha introdotto il nuovo

concetto di reddito disponibile massimo. Per tale norma la riduzione dei premi

è accordata sino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo che, per

le UR senza figli, è definito con la formula di calcolo (ermetica) seguente:

RDM

= costante del 3,4 x 50% del limite di fabbisogno Laps senza computo della

pigione

Se dell'UR fanno parte dei

figli la formula diviene ancor più complessa per cui:

RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x

50.

% del limite di fabbisogno Lpas senza computo della pigione.

Su questi aspetti si veda

il Messaggio 6982 del 10 settembre

2014.

relativo alla modifica della Legge cantonale di applicazione della LAMal

del 26 giugno 1997.

2.4

Nel

caso in esame la Cassa cantonale di compensazione ha emanato la sua decisione

relativa alla domanda di riduzione dei premi dell’assicurato e lo ha fatto con

decisione del 9 gennaio 2017 che conferma il provvedimento del 17 novembre 2016

sommariamente motivato. La decisione 9 gennaio 2017 concede all’assicurato,

esplicitamente, la possibilità di inoltrare un reclamo nel termine di 30 giorni

dall’intimazione. Il termine, circostanza questa che l’assicurato non pone in

discussione, è trascorso infruttuoso e la decisione è divenuta definitiva. Con

lettera del 21 marzo 2017 AT 1 ha domandato il riesame della decisione 9

gennaio 2017 poiché ha ricevuto la decisione di tassazione dell’UT di Lugano Campagna

relativa all’anno 2015. Questo Tribunale cantonale delle assicurazioni deve ora

esaminare se, a ragione, l’amministrazione ha respinto l’istanza tesa al

riesame della decisione 9 gennaio 2017.

2.5

Il

tema della revisione di una decisione dell’amministrazione resa in ambito della

riduzione dei premi è regolato nel Regolamento di applicazione della LCAMal

come ricorda correttamente la Cassa nel provvedimento impugnato. L’art. 29

RLCAMal prevede infatti che ogni membro dell’unità di riferimento può

presentare un’istanza di revisione della decisione o dell’importo di riduzione

di premio al verificarsi di una delle situazioni di cui all’art. 14 del

regolamento, per l’art. 30 RLCAMal l’istanza di revisione deve essere inoltrata

entro il termine di 3 mesi dal verificarsi di una delle situazioni di cui

all’art. 14. Dal canto suo l’art. 14 RLCAMal, che trova il suo fondamento

nell’art. 30 cpv. 2 LCAMal prevede, al suo capoverso 2 quanto segue:

2La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG

accerta, su richiesta, i dati necessari per il calcolo del reddito di

riferimento al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante in

caso di:

a) cessazione

parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g)

del capoverso 1;

b) diminuzione

delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle

assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al

relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

c) diminuzione

del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori

oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla

tassazione fiscale determinante;

d) diminuzione

degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione

fiscale determinante;

e) diminuzione

importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale

determinante, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per

necessità primarie proprie.

3Nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso

di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), i

dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione fiscale cresciuta in

giudicato al momento dell’istanza.

4I dati necessari nelle evenienze di cui ai capoversi

1.

e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è recapitato

dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

5Per le persone non residenti in Svizzera,

assicurate obbligatoriamente in Svizzera in ragione degli Accordi bilaterali CH/CE

o della Convenzione istitutiva dell’AELS, di cui alla lett. a) del capoverso 1,

si richiamano le disposizioni federali specifiche relative al calcolo del

reddito determinante.”

Occorre

allora verificare se, per quanto emerga dalla decisione di tassazione 2015

prodotta dall’assicurato alla Cassa e fondante, a suo avviso, un riesame della

decisione 9 gennaio 2017, si giustifichi una revisione del provvedimento

amministrativo. La decisione di tassazione 2015 riporta redditi conseguiti dai

signori __________ per CHF 60'233, si tratta a non averne dubbio di un importo

inferiore a quello della decisione di tassazione 2014 (superiore di poco ai CHF

71'000) reddito dal quale la Cassa si è comunque distanziata nella decisione

del 9 gennaio 2017 per determinare il diritto alla riduzione dei premi del

ricorrente appunto alla luce della diminuzione del reddito conseguito rispetto

alla tassazione applicabile.

2.6

Come

emerge dagli atti, infatti, e come riporta la decisione 9 gennaio 2017, di cui

l’assicurato chiede la revisione, i redditi complessivi accertati manualmente

dall’amministrazione per determinare il diritto al sussidio, fissati in base

alla documentazione prodotta (mappetta doc. 1), hanno consentito di ritenere un

totale dei redditi di CHF 58'710 e quindi un importo inferiore rispetto a

quello riportato dalla tassazione 2015. In altri termini il documento prodotto

dall’assicurato non indizia una diminuzione del reddito conseguito

successivamente alla decisione 9 gennaio 2017 e nemmeno tale tesi fattuale è

sostenuta dal signor AT 1.

La

situazione è invece diversa per la sostanza. La tassazione 2015 dimostra che al

31.

dicembre 2015 la sostanza dei coniugi __________ assommava a CHF 26'241

dimezzandosi rispetto alla sostanza ritenuta nella decisione di tassazione

dell’anno precedente. Il fatto che la signora __________ lavori nella Svizzera

interna e debba sopportare spese importanti, che conducono il tassatore in

applicazione della LT a considerare un risultato negativo a livello di reddito

imponibile, conduce a giustificare e rendere plausibile il consumo della

sostanza. Se la sostanza ritenuta nella tassazione 2014 (ultimo dato

disponibile quando la Cassa ha reso la decisione 9 gennaio 2017) assommava a

CHF 52'041, e quindi imponeva di considerare un importo computabile per la

RIPAM di CHF 3'469, la nuova sostanza di CHF 26'241 induce a ritenere un

importo computabile di 1'716. Questa diminuzione, importante (STCA 36.2012.33

del 3 settembre 2012 in re M.) di circa il 50% del valore della sostanza con incidenza

sulla determinazione del reddito disponibile, non è stata considerata dalla

Cassa, e ciò in maniera erronea. Detta diminuzione è stata fissata dall’UT competente

solo con la decisione di tassazione 2015 dell’8 marzo 2017 e quindi dopo la

crescita in giudicato della decisione 9 gennaio 2017. Al signor AT 1 non era

possibile, prima della decisione di tassazione 2015, conoscere l’esatta

consistenza della sostanza ritenuta dall’UT (vincolante per la Cassa cantonale

di compensazione come prevede l’art. 14 cpv. 3 RLCAMal).

2.7

Alla

luce di quanto precede, la decisione impugnata va annullata, gli atti rinviati alla

Cassa affinché consideri la domanda di revisione e proceda a valutare il

diritto al sussidio di AT 1 alla luce dei nuovi parametri a sua disposizione.

La Cassa è inoltre invitata a volere accertare, circostanza indicata

dall’assicurato nella sua impugnativa, la situazione dei figli in formazione a

carico della coppia e la loro (eventuale) appartenenza all’unità di riferimento.

Il signor AT 1 indica la presenza di due figli in formazione universitaria uno

a __________ e l’altra a __________. Dopo l’esperimento di una completa

istruttoria la Cassa potrà valutare compiutamente il diritto al sussidio. Il

signor AT 1 è invitato a volersi rivolgere ai funzionari preposti con il dovuto

rispetto ritenuto che gli stessi svolgono i loro compiti con serietà e impegno

e nella più assoluta buona fede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso 17

agosto 2017 formulato da AT 1, __________, è accolto nel senso delle

considerazioni esposte. Di conseguenza:

1.1. La decisione

impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa per nuovi accertamenti e

una nuova decisione in merito alla domanda di riduzione dei premi 2017

formulata da AT 1 per se e per i membri della sua unità di riferimento.

2. Non si prelevano tasse e

spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti