36.2017.69
Ripam 2017 respinta. Domanda di revisione respinta. Ricorso accolto a fronte della diminuzione della sostanza. La Cassa deve rivedere il diritto alla riduzione dei premi considerando tutti i membri de
3 ottobre 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
36.2017.69
IR/sc
Lugano
3 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 agosto 2017 formulato da
AT 1
contro
la decisione su reclamo del 6 luglio 2017 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, 1955, domiciliato ad __________,
coniugato con __________ (1961), padre di due figli in formazione, ha chiesto, mediante
formulario pervenuto all’amministrazione il 3 giugno 2016, la riduzione dei
premi dell’assicurazione contro le malattie per il 2017. L’amministrazione,
sulla scorta della decisione di tassazione relativa al 2014, applicabile in
concreto, ha evidenziato redditi complessivi percepiti dalla coppia AT 1 – __________
pari a CHF 73'062 nonché una sostanza di CHF 52'041 (doc. 1). Alla luce della
documentazione annessa alla richiesta di riduzione dei premi, in particolare
dai conteggi di salario della signora __________, l’amministrazione ha verificato
la più recente situazione economica dei richiedenti stante una diminuzione dei
redditi (scritto 5 luglio 2017 nel plico doc. 1). Il 25 luglio 2017 AT 1 ha
trasmesso alla Cassa la documentazione richiesta con una lettera di spiegazioni
in cui ha precisato che nè lui, nè la figlia __________, in quel momento
malata, hanno un’occupazione. Solo la signora __________ è attiva
professionalmente a __________ con un pensum dell’80%. __________, a dipendenza
delle sue condizioni di salute, avrebbe ripreso gli studi a __________.
1.2. Il 17 novembre 2016
l’amministrazione ha respinto la richiesta di riduzione dei premi poiché il
reddito disponibile di riferimento è superiore ai limiti che consentono
l’attribuzione del sussidio (doc. 2). Il successivo 7 dicembre 2016 AT 1 ha
reagito alla decisione presentando un reclamo (doc. 3). Tacciando la decisione
di pressapochismo, il rappresentante dell’unità di riferimento ne ha contestato
il contenuto rilevando che l’imponibile dell’unità di riferimento è stato nullo
nell’anno di riferimento e, non prospettandosi nessun miglioramento della
situazione economica nel 2015, lo sarebbe stato anche per il 2015.
1.3. I funzionari preposti hanno
verificato nuovamente gli elementi a loro disposizione, scaturenti dalla
tassazione applicabile dell’anno 2014 e la quantificazione dei redditi del 2017
(annessi al doc. 4), e hanno trasmesso al signor AT 1 una decisione formale,
soggetta a reclamo nel termine di 30 giorni, datata 9 gennaio 2017 (doc. 4), in
cui sono specificate le modalità previste dalla legge attualmente in vigore con
cui vengono fissati i parametri che consentono di verificare il diritto al
sussidio. Con la decisione la Cassa cantonale di compensazione, richiama i
Messaggi del Consiglio di Stato e i Rapporti della commissione della gestione e
delle finanze del Gran Consiglio relativi alle più recenti modifiche della
legge, specifica la composizione dell’unità di riferimento presa in
considerazione (composta dal signor AT 1 e dalla moglie __________), precisa la
modalità con cui è stato cifrato il reddito disponibile cui fare riferimento
(fissato in CHF 47'657), e il superamento di questa somma dell’importo del
reddito massimo che consente la riduzione del premio voluto con l’art. 32a
LCAMal. La decisione contiene l’avvertenza del diritto di inoltrare reclamo nei
30 giorni dalla ricevuta della motivazione.
1.4. Con scritto del 21 marzo 2017
(doc. 5) l’assicurato ha trasmesso alla Cassa la decisione di tassazione 2015 e
ha chiesto all’amministrazione di riesaminare il suo caso, segnalando una
diminuzione del reddito imponibile (inferiore a 0 secondo i dati accertati
dall’Ufficio di Tassazione competente [UT qui di seguito]). La tassazione in
discussione indica un reddito da attività dipendente di CHF 60'233 e una
sostanza di CHF 26'241 prima delle deduzioni sociali. Con decisione del 3
maggio 2017 (doc. 6) la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio prestazioni,
Servizio sussidi dell’assicurazione malattia, ha ritenuto non soddisfatti i
presupposti per un riesame della decisione emanata (il 17 novembre 2016 e
motivata il successivo 9 gennaio 2017) siccome non adempiuti i presupposti
degli art. 14 e 29 del regolamento di applicazione della LCAMal (RLCAMal). La
decisione 17 novembre 2016 è quindi stata confermata (dispositivo n. 2 della
decisione 3 maggio 2017).
1.5. Con lungo reclamo del 9
maggio 2017 (doc. 7) AT 1 ha contestato la decisione del precedente 3 maggio
2017. Dopo una lunga premessa riguardante le regole della buona fede processuale,
il signor AT 1 ritiene che nell’esame del suo caso i funzionari si siano
comportati in malafede. Egli ritiene giustificata la sua richiesta siccome la
decisione di tassazione 2015 gli è pervenuta successivamente alla decisione del
9 gennaio 2017 e un peggioramento delle sue entrate comprovato.
Dopo un contatto
telefonico del funzionario preposto con il signor AT 1 (come alla nota
all’incarto, doc. 8), la Cassa ha emanato, il 6 luglio 2017 (doc. 9), la
decisione su reclamo qui impugnata con cui respinge la domanda di riesame dell’assicurato
con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione.
1.6. Il 17 agosto 2017 AT 1 ha
impugnato la decisione emanata su ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(doc. I) indicando che il reddito imponibile dell’unità di riferimento ritenute
è pari a zero, che la moglie lavora a __________ all'80%, che ha due figli agli
studi (uno a __________ e l’altra a __________), e che i calcoli presentati
nella decisione sono complessi e non verificabili. Il ricorrente indica poi,
genericamente, che le leggi applicabili sarebbero inique e anticostituzionali.
Nelle sue conclusioni l’assicurato chiede che gli venga riconosciuto il
sussidio. L’atto è stato trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione (doc.
II del 18 agosto 2017) per la presentazione della risposta di causa
effettivamente inoltrata, con copia degli atti amministrativi, l’11 settembre
2017 (doc. III). Al ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente
esprimersi e di postulare l’acquisizione di prove.
1.7. Con scritto datato 18
settembre 2017 (doc. V) AT 1 contesta nuovamente la formula del calcolo della
riduzione dei premi, che definisce incomprensibile e ingiustificata nel
risultato a fronte del suo reddito imponibile inferiore a zero. In conclusione
egli evidenzia l’onere costituito dai premi per la sua famiglia che è composta
dalla signora __________, dal ricorrente e dai due figli agli studi.
Una copia delle
osservazioni del ricorrente è trasmessa alla Cassa con copia della presente
decisione.
Considerandi
2.1
Nel suo ricorso AT 1 contesta
che non gli sia stato riconosciuto il diritto al sussidio. Nelle sue
conclusioni egli chiede la riduzione dei premi e, perlomeno implicitamente, domanda
che la decisione impugnata sia annullata e ammesso il riesame della decisione
di rifiuto 17 novembre 2016. Oggetto del contendere è comunque il quesito a
sapere se, correttamente o meno, l’amministrazione abbia negato il sussistere
degli estremi per riesaminare la sua decisione 9 gennaio 2017.
2.2
Va preliminarmente ricordato,
alla luce delle critiche anche severe mosse dal ricorrente all’operato dell’amministrazione
interessata, che, dal 2012, le norme della Legge Cantonale di applicazione
della LAMal (LCAMal qui di seguito), che reggono la riduzione dei premi
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM, l’acronimo
è utilizzato sia nei lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi
allegati), hanno subito una modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è
radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010
(Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha posto mano a un nuovo
sistema di distribuzione dei sussidi decisi dal Cantone, conformemente al
dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto
sociale, la precedente normativa aveva infatti mostrato lacune e, soprattutto,
per ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale voluti con
l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5
giugno 2000 (su questi aspetti Ivano
Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi
pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo,
2016, in particolare il capitolo 15, si veda anche il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di Stato
accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a pagina 7, ed il
relativo Rapporto della
Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1). In
particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il Parlamento
promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai
criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile
cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per
approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da
scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo, prima, e il Parlamento,
poi, hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui l’assicurato
vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie
(definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal)
all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Va ricordato che il
Cantone gode, nella concretizzazione di della materia, di ampio margine di
valutazione ed apprezzamento (Ranzanici,
op.cit., capitolo 6.1.43.4. n. 290 e capitolo 11.4.1. n. 499). Spetta, infatti,
ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi
definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è
un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante
giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non
solo fissare la procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire
alla riduzione dei premi.
2.3
Il Cantone accorda le
riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie
(art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta
accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli
assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari
all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per la
determinazione della cerchia di assicurati da considerare (Ranzanici, op.cit., capitolo 14.5.2. n.
699.
e ss.) per il calcolo della riduzione del premio, la legge fissa il
concetto di unità di riferimento. L'unità di riferimento è, di regola,
costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I
coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono ritenuti persone sole
mentre i partners conviventi, se data una convivenza stabile, costituiscono
un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno
parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché senza figli e di età non
superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale definito
dalla Laps.
Il premio medio di
riferimento (Ranzanici, op.cit.,
capitolo 14.7. n. 721 e ss.), necessario alla determinazione del diritto alla
RIPAM, è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena
descritto e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo
assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2
LAMal). Il Consiglio di Stato determina annualmente il premio medio di
rifermento per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal.
Alla base del diritto alla
riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento (cfr. Ranzanici, op.cit., capitolo 14.8 n. 733
e ss., in particolare capitolo 14.8.2. n. 737 e ss.) che è dedotto dai dati
fiscali accertati, riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni
singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM).
La legge rinvia invece al
regolamento la determinazione dei casi e le modalità di accertamento del
reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati relativi al periodo
fiscale determinante.
L’art. 31 LCAMal definisce
il reddito disponibile. Lo stesso è fissato in base alla somma di tutti i
redditi dell’unità di riferimento secondo la legge tributaria (LT qui di
seguito), cui è aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella
tassazione dalla quale, contrariamente al diritto previgente, non è più dedotta
alcuna franchigia. Dall’importo così calcolato sono ammesse specifiche
deduzioni regolamentate precisamente.
Il nuovo sistema prevede
la determinazione di limiti di reddito sotto ai quali è accordato l’importo
(normativo) massimo della prestazione sociale (art. 34 LCAMal), limiti che
dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di trattamento orizzontale,
perché tiene conto della reale situazione di reddito della famiglia, che
dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti” (Rapporto DSS pag. 31). Questo
contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole tipologie di
differenziazione per l’importo massimo della prestazione. Con le modifiche in
vigore dalla RIPAM 2015 (Ranzanici,
op.cit., capitolo 15.2.2. n. 931 e ss.) il legislatore ha introdotto il nuovo
concetto di reddito disponibile massimo. Per tale norma la riduzione dei premi
è accordata sino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo che, per
le UR senza figli, è definito con la formula di calcolo (ermetica) seguente:
RDM
= costante del 3,4 x 50% del limite di fabbisogno Laps senza computo della
pigione
Se dell'UR fanno parte dei
figli la formula diviene ancor più complessa per cui:
RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x
50.
% del limite di fabbisogno Lpas senza computo della pigione.
Su questi aspetti si veda
il Messaggio 6982 del 10 settembre
2014.
relativo alla modifica della Legge cantonale di applicazione della LAMal
del 26 giugno 1997.
2.4
Nel
caso in esame la Cassa cantonale di compensazione ha emanato la sua decisione
relativa alla domanda di riduzione dei premi dell’assicurato e lo ha fatto con
decisione del 9 gennaio 2017 che conferma il provvedimento del 17 novembre 2016
sommariamente motivato. La decisione 9 gennaio 2017 concede all’assicurato,
esplicitamente, la possibilità di inoltrare un reclamo nel termine di 30 giorni
dall’intimazione. Il termine, circostanza questa che l’assicurato non pone in
discussione, è trascorso infruttuoso e la decisione è divenuta definitiva. Con
lettera del 21 marzo 2017 AT 1 ha domandato il riesame della decisione 9
gennaio 2017 poiché ha ricevuto la decisione di tassazione dell’UT di Lugano Campagna
relativa all’anno 2015. Questo Tribunale cantonale delle assicurazioni deve ora
esaminare se, a ragione, l’amministrazione ha respinto l’istanza tesa al
riesame della decisione 9 gennaio 2017.
2.5
Il
tema della revisione di una decisione dell’amministrazione resa in ambito della
riduzione dei premi è regolato nel Regolamento di applicazione della LCAMal
come ricorda correttamente la Cassa nel provvedimento impugnato. L’art. 29
RLCAMal prevede infatti che ogni membro dell’unità di riferimento può
presentare un’istanza di revisione della decisione o dell’importo di riduzione
di premio al verificarsi di una delle situazioni di cui all’art. 14 del
regolamento, per l’art. 30 RLCAMal l’istanza di revisione deve essere inoltrata
entro il termine di 3 mesi dal verificarsi di una delle situazioni di cui
all’art. 14. Dal canto suo l’art. 14 RLCAMal, che trova il suo fondamento
nell’art. 30 cpv. 2 LCAMal prevede, al suo capoverso 2 quanto segue:
2La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
accerta, su richiesta, i dati necessari per il calcolo del reddito di
riferimento al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante in
caso di:
a) cessazione
parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g)
del capoverso 1;
b) diminuzione
delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle
assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al
relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
c) diminuzione
del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori
oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla
tassazione fiscale determinante;
d) diminuzione
degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione
fiscale determinante;
e) diminuzione
importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale
determinante, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per
necessità primarie proprie.
3Nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso
di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), i
dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione fiscale cresciuta in
giudicato al momento dell’istanza.
4I dati necessari nelle evenienze di cui ai capoversi
1.
e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è recapitato
dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
5Per le persone non residenti in Svizzera,
assicurate obbligatoriamente in Svizzera in ragione degli Accordi bilaterali CH/CE
o della Convenzione istitutiva dell’AELS, di cui alla lett. a) del capoverso 1,
si richiamano le disposizioni federali specifiche relative al calcolo del
reddito determinante.”
Occorre
allora verificare se, per quanto emerga dalla decisione di tassazione 2015
prodotta dall’assicurato alla Cassa e fondante, a suo avviso, un riesame della
decisione 9 gennaio 2017, si giustifichi una revisione del provvedimento
amministrativo. La decisione di tassazione 2015 riporta redditi conseguiti dai
signori __________ per CHF 60'233, si tratta a non averne dubbio di un importo
inferiore a quello della decisione di tassazione 2014 (superiore di poco ai CHF
71'000) reddito dal quale la Cassa si è comunque distanziata nella decisione
del 9 gennaio 2017 per determinare il diritto alla riduzione dei premi del
ricorrente appunto alla luce della diminuzione del reddito conseguito rispetto
alla tassazione applicabile.
2.6
Come
emerge dagli atti, infatti, e come riporta la decisione 9 gennaio 2017, di cui
l’assicurato chiede la revisione, i redditi complessivi accertati manualmente
dall’amministrazione per determinare il diritto al sussidio, fissati in base
alla documentazione prodotta (mappetta doc. 1), hanno consentito di ritenere un
totale dei redditi di CHF 58'710 e quindi un importo inferiore rispetto a
quello riportato dalla tassazione 2015. In altri termini il documento prodotto
dall’assicurato non indizia una diminuzione del reddito conseguito
successivamente alla decisione 9 gennaio 2017 e nemmeno tale tesi fattuale è
sostenuta dal signor AT 1.
La
situazione è invece diversa per la sostanza. La tassazione 2015 dimostra che al
31.
dicembre 2015 la sostanza dei coniugi __________ assommava a CHF 26'241
dimezzandosi rispetto alla sostanza ritenuta nella decisione di tassazione
dell’anno precedente. Il fatto che la signora __________ lavori nella Svizzera
interna e debba sopportare spese importanti, che conducono il tassatore in
applicazione della LT a considerare un risultato negativo a livello di reddito
imponibile, conduce a giustificare e rendere plausibile il consumo della
sostanza. Se la sostanza ritenuta nella tassazione 2014 (ultimo dato
disponibile quando la Cassa ha reso la decisione 9 gennaio 2017) assommava a
CHF 52'041, e quindi imponeva di considerare un importo computabile per la
RIPAM di CHF 3'469, la nuova sostanza di CHF 26'241 induce a ritenere un
importo computabile di 1'716. Questa diminuzione, importante (STCA 36.2012.33
del 3 settembre 2012 in re M.) di circa il 50% del valore della sostanza con incidenza
sulla determinazione del reddito disponibile, non è stata considerata dalla
Cassa, e ciò in maniera erronea. Detta diminuzione è stata fissata dall’UT competente
solo con la decisione di tassazione 2015 dell’8 marzo 2017 e quindi dopo la
crescita in giudicato della decisione 9 gennaio 2017. Al signor AT 1 non era
possibile, prima della decisione di tassazione 2015, conoscere l’esatta
consistenza della sostanza ritenuta dall’UT (vincolante per la Cassa cantonale
di compensazione come prevede l’art. 14 cpv. 3 RLCAMal).
2.7
Alla
luce di quanto precede, la decisione impugnata va annullata, gli atti rinviati alla
Cassa affinché consideri la domanda di revisione e proceda a valutare il
diritto al sussidio di AT 1 alla luce dei nuovi parametri a sua disposizione.
La Cassa è inoltre invitata a volere accertare, circostanza indicata
dall’assicurato nella sua impugnativa, la situazione dei figli in formazione a
carico della coppia e la loro (eventuale) appartenenza all’unità di riferimento.
Il signor AT 1 indica la presenza di due figli in formazione universitaria uno
a __________ e l’altra a __________. Dopo l’esperimento di una completa
istruttoria la Cassa potrà valutare compiutamente il diritto al sussidio. Il
signor AT 1 è invitato a volersi rivolgere ai funzionari preposti con il dovuto
rispetto ritenuto che gli stessi svolgono i loro compiti con serietà e impegno
e nella più assoluta buona fede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso 17
agosto 2017 formulato da AT 1, __________, è accolto nel senso delle
considerazioni esposte. Di conseguenza:
1.1. La decisione
impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa per nuovi accertamenti e
una nuova decisione in merito alla domanda di riduzione dei premi 2017
formulata da AT 1 per se e per i membri della sua unità di riferimento.
2. Non si prelevano tasse e
spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti