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Decisione

36.2017.70

Contestazione degli importi (premi, spese, interessi) chiesti dall'assicuratore malattie poiché a carico dell'assistenza sociale

15 febbraio 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

2 novembre 2017 la ricorrente ha prodotto la decisione del 30 ottobre 2017

dell’USSI che ha accolto il reclamo dell’interessata e le ha riconosciuto il

pagamento del premio di cassa malati ai sensi dei considerandi (doc. XVIII).

L. Interpellato

in merito dal TCA, l’USSI ha rilevato che avrebbe pagato i premi

dell’assicurazione obbligatoria dovuti dall’assicurata dal mese di luglio 2015

(doc XXI).

M. Il

13 novembre 2017 l’assicuratore ha chiesto la sospensione della causa per

accertare gli importi pagati dall’USSI (doc. XXIII).

N. Interpellata

nuovamente dal TCA (doc. XXIV), CO 1 ha rilevato che non tutti i crediti sono

stati soluti (doc. XXV).

O. Dopo

un ulteriore sollecito atto ad accertare il debito residuo dell’insorgente

(doc. XXVI), l’assicuratore ha evidenziato di aver sottoposto di nuovo il caso

all’USSI (doc. XXVII).

P. Il

10 gennaio 2018 CO 1 ha prodotto un nuovo conteggio, aggiornato il 12 gennaio

2018 (doc. XXXI e XXXII).

Q. Chiamata

a presentare osservazioni scritte in merito, la ricorrente ha prodotto

ulteriore documentazione (doc. XXXIV), in seguito alla quale il TCA ha

interpellato l’USSI (doc. XXXV), che in data 29 gennaio 2018 ha prodotto

ulteriori decisioni favorevoli alla ricorrente di presa a carico di

partecipazioni, interessi, spese di diffida e di esecuzione (doc. XXXVII).

R. Interpellato

dal TCA per stabilire se vi sono ancora debiti residui (doc. XXXVIII),

l’assicuratore ha affermato che i crediti delle esecuzioni in esame sono stati

ormai coperti e che “la causa può essere stralciata dai ruoli” (doc.

XXXIX e XL).

Considerandi

in

ordine

1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e

non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o

della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.

; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi

pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre

2015.

= SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

2.

Secondo

l’art. 76 della Legge sulla procedura amministrativa LPAmm, in vigore dal 1°

marzo 2014, simile all’art. 51 Lpamm in vigore fino al 28 febbraio 2014 - disposizione

applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 della Lptca - quando siano

proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto

sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie,

decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in

attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.

Nella

concreta evenienza, visto che i ricorsi del 25 agosto 2017 e del 6

ottobre 2017 di RI 1 concernono la medesima fattispecie, sollevano i medesimi

temi giuridici e sono rivolti contro decisioni su opposizione emesse da

un’unica autorità (CO 1), per economia processuale le procedure sono congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr.

sentenza 35.2014.57 e 35.2014.85 del 4 maggio 2015; DTF 128 V 124 consid. 1;

SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005).

3.

Nella

misura in cui con il ricorso del 25 agosto 2017 l’insorgente contesta pure la

decisione formale del 26 luglio 2017, la sua impugnativa è irricevibile.

Infatti per

l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni

facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le

decisioni processuali e pregiudiziali. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni

su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere

impugnate mediante ricorso.

L’interessata

non può pertanto ricorrere direttamente al TCA contro la citata decisione

formale.

La questione

non merita comunque particolare approfondimento, poiché contro la predetta

decisione del 26 luglio 2017 l’insorgente ha inoltrato anche un’opposizione

all’assicuratore il quale ha emesso la decisione su opposizione del 21

settembre 2017, impugnata anch’essa al TCA, con il ricorso del 6 ottobre 2017

(inc. 36.2017.88).

Pure

irricevibili sono tutte le domande esulanti dell’oggetto delle decisioni

impugnate, tra le quali la richiesta di risarcimento danno.

Infatti

per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa

nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere

pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF

131.

V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119

Ib 36 consid. 1b).

In concreto oggetto del

contendere è dunque la questione di sapere se l’insorgente è debitrice degli

importi figuranti nelle quattro decisioni impugnate ed ammontanti a fr. 286.20

(doc. A4, inc. 36.2017.70-73), fr. 643 (doc. A7, inc. 36.2017.70-73), fr.

1'080.20 (doc. A9, inc. 36.2017.70-73) e fr. 118.50 (doc. A, inc. 36.2017.88; cfr.

anche doc. I, inc. 36.2017.70-73).

La questione dell’asserita

denegata giustizia da parte dell’USSI è stata oggetto di separata procedura

(sentenza 42.2017.41 del 3 ottobre 2017).

Nel merito

4.

Per l'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore

stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Secondo l’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o

partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno

un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di

30.

giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta

l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i

premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine

assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere

che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei

debitori escussi.

Secondo

l’art. 90 OAMal, i premi devono essere pagati in anticipo e di regola

mensilmente.

L’art. 105a

OAMal stabilisce che il tasso degli interessi di mora sui premi

scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno. In

caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,

l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità

degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in

arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per

propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento

tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una

misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

5.

In concreto l’insorgente non contesta né

il suo obbligo assicurativo, né l’ammontare dei premi e delle partecipazioni ai

costi messi a suo carico, figuranti nelle quattro decisioni impugnate ed

ammontanti a fr. 286.20, fr. 643.00, fr. 1'080.20 e fr. 118.50.

Ella

sostiene invece di non essere in grado, per motivi economici, di solvere il

debito contributivo e ritiene che l’intero scoperto, comprese le spese, debba

essere messo a carico dell’assistenza sociale ed in particolare dell’USSI, a

cui rimprovera di non aver emanato alcun provvedimento in merito malgrado le

sue numerose richieste e di cui chiede la chiamata in causa (doc. I., inc.

36.2017

: “[…] Relativamente alla risposta di causa avanzata dalla RI 1,

pregiudizialmente si preme sottolineare come la CO 1 abbia prodotto una serie

di documenti che nella presente controversia non vengono sicuramente messi in

discussione, giacché la presente controversia non è fondata sulla contestazione

dei premi e/o delle partecipazione Lamal, ovvero sulla loro correttezza, ma è

retta solo ed esclusivamente dalla carenza dei mezzi finanziari sufficienti

della sottoscritta che le avrebbero permesso di pagare tali premi e/o

partecipazioni Lamal e che dovrebbero essere posti a carico del terzo debitore

chiamato in giudizio, ossia dall’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento (unica Istituzione competente ad intervenire nella

fattispecie), quale unico responsabile del fatto dannoso e quale convenuto

corresponsabile e debitore terzo obbligato chiamato a rispondere al pagamento dei

premi e partecipazioni LAMal della sottoscritta degente e bisognosa”).

Nel

caso di specie questo Tribunale ha dapprima richiamato dalla Cassa cantonale di

compensazione l’incarto relativo ai sussidi chiesti dall’interessata per il

pagamento dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie e

dall’Ufficio della migrazione l’incarto inerente la richiesta e la concessione

del permesso “B”, in seguito ha indetto un’udienza, alla quale

l’insorgente non ha partecipato ed infine ha proceduto a numerosi ulteriori

accertamenti atti a stabilire l’esatto debito contributivo dell’assicurata.

Dagli

accertamenti eseguiti è emerso che l’USSI il 30 ottobre 2017 ha emesso una

decisione su reclamo tramite la quale ha riconosciuto alla ricorrente il

pagamento dei premi ai sensi dei considerandi (doc. XXI+1, inc. 36.2017.70-73),

e meglio dal mese di luglio 2015 (doc. XXI, inc. 36.2017.70-73) e nel corso del

mese di gennaio 2018 ha emanato ulteriori provvedimenti amministrativi tramite

i quali si è assunto anche i debiti dell’insorgente derivanti dalle

partecipazioni ai costi (doc. XXXVII, inc. 36.2017.70-73), dai costi di diffida

e di esecuzione (doc. XXXVI/1, inc. 36.2017.70-73), solvendo così l’intero

debito oggetto delle procedure esecutive in esame.

I pagamenti sono avvenuti

successivamente all’emissione delle decisioni impugnate del 25 agosto 2017 e

del 6 ottobre 2017, data che di principio delimita temporalmente il potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 366 consid.

1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Eccezionalmente, il

giudice può tuttavia anche tener conto, per motivi d’economia procedurale, dei

fatti intervenuti posteriormente a condizione che questi ultimi siano stabiliti

in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di

influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid.

4, RCC 1970 pag. 582).

Ciò è il caso in concreto,

poiché oggetto del contendere è la questione di sapere se a giusta ragione

l’assicuratore ha chiesto alla ricorrente gli importi figuranti nelle decisioni

impugnate.

In concreto dalle decisioni emesse dall’USSI emerge

che l’amministrazione ha pagato l’intero debito dell’insorgente concernente i

precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________ dell’UEF

di __________, oggetto del contendere (cfr. doc. XXXVII/1 e seguenti per le

partecipazioni ai costi [agli atti manca la decisione relativa alla

partecipazione ai costi di fr. 89.95 del 21 agosto 2017 {cfr. doc. XXVII/3,

pag. 5} che non è comunque oggetto del contendere]: fr. 52.70 + fr. 15.05 + fr.

117.45

[precetto __________ e doc. XXXVII/3] + fr. 58.50 [precetto __________ e

doc. XXXVII/3] + fr. 93.55 [precetto __________ e doc. XXXVII/3] + 63.70 + 121.35

[precetto __________ e doc. XXXVII/3]; cfr. doc. XXXVI/1 e XXXVI/2 per diffida

e costi di esecuzione [complessivi fr. 1'203.70; cfr. anche doc. XXXVI/3] e

doc. XXI/1 per i premi [cfr. doc. XXXVI/3 e XXXII]).

Anche l’assicuratore ha confermato che “i

pagamenti dell’USSI coprono oramai tutti i nostri crediti relativi alle

esecuzioni” e che “la causa può essere stralciata dai ruoli” (doc.

XXXIX e XL).

Alla luce di quanto sopra esposto, i ricorsi, nella

misura in cui sono ricevibili, devono essere accolti e le decisioni impugnate

annullate senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dall’assicurata.

Con l’emanazione della sentenza, la richiesta di

sospendere la procedura e le esecuzioni in corso nonché la domanda di chiamare

in causa l’USSI, diventano prive di oggetto (cfr. sentenza 9C_711/2016, 9C

716/2016 del 9 maggio 2017, consid. 12, non pubblicato in DTF 143 V 130).

6.

La

ricorrente chiede di essere posta al beneficio delle ripetibili.

Per

quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di

regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (vedasi per la regola

e le eccezioni: DTF 129 II 297 consid. 5, DTF 119 Ib 412, DTF

112.

V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V

89.

consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4;

Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen

betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche

Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss) ed è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato

da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona

particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non

si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V

140.

consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V

271.

= RCC 1983 p. 329; cfr. la sentenza 30.2009.32 del 2 aprile 2010).

Inoltre, l'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad

una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per

ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli

interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente

l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli

sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 129 II 297 consid. 5; DTF 119 Ib 412; DTF 113 Ib 356

consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,

no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1997, pag. 394).

In

concreto, ritenuto che la causa non è complessa (occorreva interpellare l’USSI

sui motivi del rifiuto o dell’accoglimento della domanda di assistenza sociale

e sugli importi soluti) e che non emerge che il lavoro svolto ha impedito notevolmente

l’attività professionale dell’assicurata o che le ha comportato una perdita di

guadagno, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Va

ancora evidenziato che la ricorrente ha prodotto il certificato per

l’assistenza giudiziaria (doc. A1, inc. 36.2017.70-73). Considerato che di

principio, nell’ambito delle procedure relative all’assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie la procedura è gratuita (art. 61 lett. a LPGA: la

tassa di giudizio e le spese possono tuttavia essere imposte alla parte che ha

un comportamento temerario o sconsiderato) e che l’insorgente non è

rappresentata da un avvocato, la sua implicita domanda è priva di oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.I

ricorsi, nella misura in cui sono ricevibili, sono accolti e le

decisioni impugnate annullate.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti