36.2017.70
Contestazione degli importi (premi, spese, interessi) chiesti dall'assicuratore malattie poiché a carico dell'assistenza sociale
15 febbraio 2018Italiano15 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2017.70-73+88
cs
Lugano
15 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 25 agosto 2017 e del 6 ottobre
2017 di
RI 1
contro
le decisioni su opposizione dell’8 luglio 2017, la
decisione formale del 26 luglio 2017 e la decisione su opposizione del 21
settembre 2017 emanate da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI
1, nata nel 1985, è affiliata presso CO 1 per l’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie.
B. In
seguito al mancato pagamento di premi e partecipazioni l’assicuratore ha fatto
spiccare alcuni precetti esecutivi nei confronti dell’interessata.
C. Con
tre distinte decisioni su opposizione dell’8 luglio 2017 l’assicuratore ha
confermato gli importi ancora dovuti da RI 1 (fr. 286.20, fr. 643, fr.
1'080.20), mentre con decisione formale del 26 luglio 2017 ha chiesto
all’interessata il pagamento di ulteriori fr. 118.50 (doc. A2).
D. RI
1 è insorta al TCA contro le predette decisioni su opposizione dell’8 luglio
2017 e contro la decisione formale del 26 luglio 2017, sostenendo di non dovere
gli importi richiesti poiché dovrebbero essere a carico dell’assistenza sociale,
chiamando in causa l’USSI e domandando il ripristino dell’effetto sospensivo
(doc. I, inc. 36.2017.70-73).
E. Con
risposta del 22 settembre 2017 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso ed
ha rilevato di essere d’accordo di ripristinare l’effetto sospensivo sino a
conoscenza dell’esito del ricorso per denegata giustizia contro l’USSI e/o
dell’emanazione della decisione da parte del TCA (doc. III, inc. 36.2017.70-73).
F. Il
6 ottobre 2017 RI 1 è insorta al TCA contro la decisione su opposizione del 21
settembre 2017 tramite la quale l’assicuratore ha chiesto all’assicurata il
pagamento di fr. 118.50 (doc. I, inc. 36.2017.88).
G. Pendente
causa il TCA ha richiamato dalla Cassa cantonale di compensazione l’incarto
relativo ai sussidi chiesti dall’interessata per il pagamento dei premi dell’assicurazione
delle cure medico-sanitarie e dall’Ufficio della migrazione l’incarto inerente
la richiesta e la concessione del permesso “B”. Il Tribunale ha inoltre convocato
le parti per un’udienza di discussione, cui RI 1 non si è presentata (doc. XVI,
inc. 36.2017.70-73), trasmettendo un allegato scritto con il quale ha ribadito
le sue motivazioni (doc. XIII, inc. 36.2017.70-73).
H. Il
30 ottobre 2017 l’assicuratore ha risposto in merito al ricorso del 6 ottobre
2017, chiedendone la reiezione (doc. IV, inc. 36.2017.80).
Fatti
I. Il
2 novembre 2017 la ricorrente ha prodotto la decisione del 30 ottobre 2017
dell’USSI che ha accolto il reclamo dell’interessata e le ha riconosciuto il
pagamento del premio di cassa malati ai sensi dei considerandi (doc. XVIII).
L. Interpellato
in merito dal TCA, l’USSI ha rilevato che avrebbe pagato i premi
dell’assicurazione obbligatoria dovuti dall’assicurata dal mese di luglio 2015
(doc XXI).
M. Il
13 novembre 2017 l’assicuratore ha chiesto la sospensione della causa per
accertare gli importi pagati dall’USSI (doc. XXIII).
N. Interpellata
nuovamente dal TCA (doc. XXIV), CO 1 ha rilevato che non tutti i crediti sono
stati soluti (doc. XXV).
O. Dopo
un ulteriore sollecito atto ad accertare il debito residuo dell’insorgente
(doc. XXVI), l’assicuratore ha evidenziato di aver sottoposto di nuovo il caso
all’USSI (doc. XXVII).
P. Il
10 gennaio 2018 CO 1 ha prodotto un nuovo conteggio, aggiornato il 12 gennaio
2018 (doc. XXXI e XXXII).
Q. Chiamata
a presentare osservazioni scritte in merito, la ricorrente ha prodotto
ulteriore documentazione (doc. XXXIV), in seguito alla quale il TCA ha
interpellato l’USSI (doc. XXXV), che in data 29 gennaio 2018 ha prodotto
ulteriori decisioni favorevoli alla ricorrente di presa a carico di
partecipazioni, interessi, spese di diffida e di esecuzione (doc. XXXVII).
R. Interpellato
dal TCA per stabilire se vi sono ancora debiti residui (doc. XXXVIII),
l’assicuratore ha affermato che i crediti delle esecuzioni in esame sono stati
ormai coperti e che “la causa può essere stralciata dai ruoli” (doc.
XXXIX e XL).
Considerandi
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.
; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi
pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre
2015.
= SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).
2.
Secondo
l’art. 76 della Legge sulla procedura amministrativa LPAmm, in vigore dal 1°
marzo 2014, simile all’art. 51 Lpamm in vigore fino al 28 febbraio 2014 - disposizione
applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 della Lptca - quando siano
proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto
sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie,
decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in
attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.
Nella
concreta evenienza, visto che i ricorsi del 25 agosto 2017 e del 6
ottobre 2017 di RI 1 concernono la medesima fattispecie, sollevano i medesimi
temi giuridici e sono rivolti contro decisioni su opposizione emesse da
un’unica autorità (CO 1), per economia processuale le procedure sono congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr.
sentenza 35.2014.57 e 35.2014.85 del 4 maggio 2015; DTF 128 V 124 consid. 1;
SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005).
3.
Nella
misura in cui con il ricorso del 25 agosto 2017 l’insorgente contesta pure la
decisione formale del 26 luglio 2017, la sua impugnativa è irricevibile.
Infatti per
l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni
su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere
impugnate mediante ricorso.
L’interessata
non può pertanto ricorrere direttamente al TCA contro la citata decisione
formale.
La questione
non merita comunque particolare approfondimento, poiché contro la predetta
decisione del 26 luglio 2017 l’insorgente ha inoltrato anche un’opposizione
all’assicuratore il quale ha emesso la decisione su opposizione del 21
settembre 2017, impugnata anch’essa al TCA, con il ricorso del 6 ottobre 2017
(inc. 36.2017.88).
Pure
irricevibili sono tutte le domande esulanti dell’oggetto delle decisioni
impugnate, tra le quali la richiesta di risarcimento danno.
Infatti
per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa
nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere
pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF
131.
V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119
Ib 36 consid. 1b).
In concreto oggetto del
contendere è dunque la questione di sapere se l’insorgente è debitrice degli
importi figuranti nelle quattro decisioni impugnate ed ammontanti a fr. 286.20
(doc. A4, inc. 36.2017.70-73), fr. 643 (doc. A7, inc. 36.2017.70-73), fr.
1'080.20 (doc. A9, inc. 36.2017.70-73) e fr. 118.50 (doc. A, inc. 36.2017.88; cfr.
anche doc. I, inc. 36.2017.70-73).
La questione dell’asserita
denegata giustizia da parte dell’USSI è stata oggetto di separata procedura
(sentenza 42.2017.41 del 3 ottobre 2017).
Nel merito
4.
Per l'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore
stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Secondo l’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o
partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno
un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di
30.
giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Giusta
l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i
premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine
assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere
che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei
debitori escussi.
Secondo
l’art. 90 OAMal, i premi devono essere pagati in anticipo e di regola
mensilmente.
L’art. 105a
OAMal stabilisce che il tasso degli interessi di mora sui premi
scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno. In
caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,
l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità
degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in
arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per
propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento
tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una
misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
5.
In concreto l’insorgente non contesta né
il suo obbligo assicurativo, né l’ammontare dei premi e delle partecipazioni ai
costi messi a suo carico, figuranti nelle quattro decisioni impugnate ed
ammontanti a fr. 286.20, fr. 643.00, fr. 1'080.20 e fr. 118.50.
Ella
sostiene invece di non essere in grado, per motivi economici, di solvere il
debito contributivo e ritiene che l’intero scoperto, comprese le spese, debba
essere messo a carico dell’assistenza sociale ed in particolare dell’USSI, a
cui rimprovera di non aver emanato alcun provvedimento in merito malgrado le
sue numerose richieste e di cui chiede la chiamata in causa (doc. I., inc.
36.2017
: “[…] Relativamente alla risposta di causa avanzata dalla RI 1,
pregiudizialmente si preme sottolineare come la CO 1 abbia prodotto una serie
di documenti che nella presente controversia non vengono sicuramente messi in
discussione, giacché la presente controversia non è fondata sulla contestazione
dei premi e/o delle partecipazione Lamal, ovvero sulla loro correttezza, ma è
retta solo ed esclusivamente dalla carenza dei mezzi finanziari sufficienti
della sottoscritta che le avrebbero permesso di pagare tali premi e/o
partecipazioni Lamal e che dovrebbero essere posti a carico del terzo debitore
chiamato in giudizio, ossia dall’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (unica Istituzione competente ad intervenire nella
fattispecie), quale unico responsabile del fatto dannoso e quale convenuto
corresponsabile e debitore terzo obbligato chiamato a rispondere al pagamento dei
premi e partecipazioni LAMal della sottoscritta degente e bisognosa”).
Nel
caso di specie questo Tribunale ha dapprima richiamato dalla Cassa cantonale di
compensazione l’incarto relativo ai sussidi chiesti dall’interessata per il
pagamento dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie e
dall’Ufficio della migrazione l’incarto inerente la richiesta e la concessione
del permesso “B”, in seguito ha indetto un’udienza, alla quale
l’insorgente non ha partecipato ed infine ha proceduto a numerosi ulteriori
accertamenti atti a stabilire l’esatto debito contributivo dell’assicurata.
Dagli
accertamenti eseguiti è emerso che l’USSI il 30 ottobre 2017 ha emesso una
decisione su reclamo tramite la quale ha riconosciuto alla ricorrente il
pagamento dei premi ai sensi dei considerandi (doc. XXI+1, inc. 36.2017.70-73),
e meglio dal mese di luglio 2015 (doc. XXI, inc. 36.2017.70-73) e nel corso del
mese di gennaio 2018 ha emanato ulteriori provvedimenti amministrativi tramite
i quali si è assunto anche i debiti dell’insorgente derivanti dalle
partecipazioni ai costi (doc. XXXVII, inc. 36.2017.70-73), dai costi di diffida
e di esecuzione (doc. XXXVI/1, inc. 36.2017.70-73), solvendo così l’intero
debito oggetto delle procedure esecutive in esame.
I pagamenti sono avvenuti
successivamente all’emissione delle decisioni impugnate del 25 agosto 2017 e
del 6 ottobre 2017, data che di principio delimita temporalmente il potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 366 consid.
1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Eccezionalmente, il
giudice può tuttavia anche tener conto, per motivi d’economia procedurale, dei
fatti intervenuti posteriormente a condizione che questi ultimi siano stabiliti
in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di
influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid.
4, RCC 1970 pag. 582).
Ciò è il caso in concreto,
poiché oggetto del contendere è la questione di sapere se a giusta ragione
l’assicuratore ha chiesto alla ricorrente gli importi figuranti nelle decisioni
impugnate.
In concreto dalle decisioni emesse dall’USSI emerge
che l’amministrazione ha pagato l’intero debito dell’insorgente concernente i
precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________ dell’UEF
di __________, oggetto del contendere (cfr. doc. XXXVII/1 e seguenti per le
partecipazioni ai costi [agli atti manca la decisione relativa alla
partecipazione ai costi di fr. 89.95 del 21 agosto 2017 {cfr. doc. XXVII/3,
pag. 5} che non è comunque oggetto del contendere]: fr. 52.70 + fr. 15.05 + fr.
117.45
[precetto __________ e doc. XXXVII/3] + fr. 58.50 [precetto __________ e
doc. XXXVII/3] + fr. 93.55 [precetto __________ e doc. XXXVII/3] + 63.70 + 121.35
[precetto __________ e doc. XXXVII/3]; cfr. doc. XXXVI/1 e XXXVI/2 per diffida
e costi di esecuzione [complessivi fr. 1'203.70; cfr. anche doc. XXXVI/3] e
doc. XXI/1 per i premi [cfr. doc. XXXVI/3 e XXXII]).
Anche l’assicuratore ha confermato che “i
pagamenti dell’USSI coprono oramai tutti i nostri crediti relativi alle
esecuzioni” e che “la causa può essere stralciata dai ruoli” (doc.
XXXIX e XL).
Alla luce di quanto sopra esposto, i ricorsi, nella
misura in cui sono ricevibili, devono essere accolti e le decisioni impugnate
annullate senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dall’assicurata.
Con l’emanazione della sentenza, la richiesta di
sospendere la procedura e le esecuzioni in corso nonché la domanda di chiamare
in causa l’USSI, diventano prive di oggetto (cfr. sentenza 9C_711/2016, 9C
716/2016 del 9 maggio 2017, consid. 12, non pubblicato in DTF 143 V 130).
6.
La
ricorrente chiede di essere posta al beneficio delle ripetibili.
Per
quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di
regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (vedasi per la regola
e le eccezioni: DTF 129 II 297 consid. 5, DTF 119 Ib 412, DTF
112.
V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V
89.
consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4;
Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen
betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche
Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss) ed è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato
da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona
particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non
si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V
140.
consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V
271.
= RCC 1983 p. 329; cfr. la sentenza 30.2009.32 del 2 aprile 2010).
Inoltre, l'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad
una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per
ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli
interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente
l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli
sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 129 II 297 consid. 5; DTF 119 Ib 412; DTF 113 Ib 356
consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1997, pag. 394).
In
concreto, ritenuto che la causa non è complessa (occorreva interpellare l’USSI
sui motivi del rifiuto o dell’accoglimento della domanda di assistenza sociale
e sugli importi soluti) e che non emerge che il lavoro svolto ha impedito notevolmente
l’attività professionale dell’assicurata o che le ha comportato una perdita di
guadagno, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Va
ancora evidenziato che la ricorrente ha prodotto il certificato per
l’assistenza giudiziaria (doc. A1, inc. 36.2017.70-73). Considerato che di
principio, nell’ambito delle procedure relative all’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie la procedura è gratuita (art. 61 lett. a LPGA: la
tassa di giudizio e le spese possono tuttavia essere imposte alla parte che ha
un comportamento temerario o sconsiderato) e che l’insorgente non è
rappresentata da un avvocato, la sua implicita domanda è priva di oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.I
ricorsi, nella misura in cui sono ricevibili, sono accolti e le
decisioni impugnate annullate.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti