36.2017.74
Cassa malati ha sottoposto l'ass a una visita specialistica diabetologica,ma non anche neurologica o ortopedica malgrado fossero certi i disturbi agli arti.L'opinione della diabetologa sui referti del
25 gennaio 2018Italiano37 min
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2017.74
TB
Lugano
25 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 settembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 luglio 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. Il
31 maggio 2016 (doc. 2) RI 1, 1958, attivo professionalmente come muratore-carpentiere,
è stato inizialmente licenziato per il 30 novembre 2016, poi per la primavera
seguente (docc. 38 e 49). Il 7 giugno 2016 (doc. C) il suo datore di lavoro ha notificato
a CO 1, presso cui era affiliato per l’indennità giornaliera in caso di
malattia, che dal 3 giugno il suo dipendente era inabile al lavoro per malattia
(doc. 3).
B. Il
6 luglio 2016 (doc. D) il medico fiduciario della Cassa malati ha visitato
l’assicurato e l’ha ritenuto inabile al lavoro al 100%, reputando però necessaria
una valutazione neurologica specialistica.
Nei mesi seguenti l’assicurato si è quindi
sottoposto a diversi esami specialistici sia per quanto concerne i problemi
agli arti inferiori (docc. 14-18, 22) sia per la problematica del diabete
(docc. 19-20, 23-25) e nell’autunno 2016 (doc. 30) ha chiesto prestazioni
dall’assicurazione invalidità.
Nel frattempo il medico curante, dottor
__________ di __________, ha continuato a certificare che l’interessato era
inabile al lavoro per una polineuropatia sensitivo-motoria demielinizzante agli
arti inferiori in paziente affetto da diabete mellito in insulino terapia
(docc. 11, 13, 18, 21, 26-29).
C. La
Cassa malati ha sottoposto l’assicurato a una visita specialistica e, sulla scorta
del rapporto della diabetologa del 14 febbraio 2017 (doc. E), con scritto del 3
marzo 2017 (doc. 32) ha informato l’interessato che malgrado dal 23 febbraio
2017 poteva riprendere la sua normale attività, egli ha lavorato soltanto quel
giorno e il seguente, dopodiché è stato ritenuto inabile dal curante per poco
più di un mese.
Così come richiestogli in
quell’occasione, l’assicurato ha fatto pervenire alla Cassa malati un rapporto
dettagliato del suo medico curante (doc. F), che è stato trasmesso alla
diabetologa di fiducia dr.ssa __________ per valutazione (doc. 35), la quale il
5 aprile 2017 (doc. G) ha ritenuto che tanto la sua valutazione peritale quanto
la capacità lavorativa dell’assicurato non venivano modificate dagli elementi
esposti dal medico curante, confermando così che il diabete non limitava in
maniera significativa la capacità lavorativa sia nella sua attività sia in
altre.
D. Con
decisione su opposizione del 3 luglio 2017 (doc. B) CO 1 ha respinto
l’opposizione dell’assicurato del 29 maggio 2017 (doc. I), confermando così la
decisione del 7 aprile 2017 (doc. H) con cui ha stabilito che dal 23 febbraio
2017 non gli versava più alcuna prestazione di indennità giornaliera.
Secondo la Cassa malati le
considerazioni del 16 giugno 2017 (doc. 47) della dr.ssa med. __________, alla
quale ha sottoposto i rapporti medici prodotti dall’opponente (docc. L, M, 41 e
43), erano convincenti, perciò in assenza di ulteriore documentazione medica a
sostegno della propria tesi ha confermato la decisione formale.
E. Il
5 settembre 2017 (doc. I) RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto al
Tribunale in via principale di condannare la Cassa malati a versare le
indennità anche successivamente al 23 febbraio 2017 e fino all’esaurimento del
suo diritto. In via subordinata, di giungere al medesimo risultato previa erezione
di una perizia medico giudiziaria.
Il ricorrente ha rimproverato alla
Cassa malati di non avere esperito, tramite i propri medici fiduciari, tutti
gli esami necessari al fine di valutare e stabilire in maniera esaustiva il suo
stato di salute. D’altronde, ha rilevato l’assicurato, è stato lo stesso dr.
med. __________, a cui CO 1 si è rivolta, a ritenere che fosse necessaria una
valutazione neurologica specialistica, mentre egli è stato sottoposto unicamente
a una valutazione diabetologica a seguito della quale la specialista ha
concluso che l’accertata polineuropatia non era invalidante, senza però che fossero
effettuati specifici esami neurologici. Inoltre, la dr.ssa med. __________ non
ha eseguito un’analisi sulle possibili incidenze che le sue condizioni di
salute potessero avere sulla sua capacità lavorativa nel sollevare pesi, nello
stare in equilibrio, nel mantenere posizioni erette, inginocchiarsi, ecc.
Questi esami sono invece stati
effettuati dai tre specialisti (in ortopedia, in neurologia e in diabetologia) che
l’assicurato ha consultato, i quali erano concordi nel riconoscere l’inabilità
al lavoro del ricorrente. Redatti a seguito di approfonditi esami i rapporti
dei curanti, che divergono dalla valutazione della diabetologa, devono essere
ritenuti quali validi mezzi di prova, mentre il solo referto del medico
fiduciario della Cassa malati non va ritenuto sufficiente per giustificare la decisione
impugnata, che va quindi annullata con conseguente versamento delle indennità
giornaliere dal 23 febbraio 2017, se del caso previo esperimento di una perizia
medico giudiziaria.
F. Nella
sua risposta del 18 settembre 2017 (doc. III) CO 1 ha proposto di respingere il
ricorso e quindi di ritenere oggettivamente esigibile la ripresa lavorativa.
La Cassa malati ha evidenziato che lo
stesso dottor __________ ha indicato che l’assicurato sarebbe in grado di
svolgere dei lavori leggeri, poco faticosi, senza spostamenti, senza necessità
di equilibrio. Inoltre, il dottor __________ ha riferito dell’esistenza di una
situazione presente da anni, ciò che però non può portare a concludere all’impossibilità
per il ricorrente di trovare un’opportu-nità di lavoro adeguata. Infine,
sebbene il dr. __________ abbia certificato dei disturbi correlati alla
malattia diabetica che impediscono da tempo all’assicurato una perfetta qualità
di vita, tuttavia per la Cassa malati essi non impediscono al ricorrente di esercitare
un’attività lucrativa adeguata ad una situazione valetudinaria nota.
Pertanto, le tre valutazioni dei
curanti non sono in grado di mettere in dubbio le conclusioni del medico
fiduciario a cui l’assicuratore si è rivolto, visto che nessuno ha contraddetto
quanto asserito dalla dr.ssa __________ e meglio che il diabete non limita in
maniera significativa la capacità lavorativa.
G. Il
12 ottobre 2017 (doc. VII) l’insorgente ha rilevato come la resistente non si
sia confrontata con le sue censure e in particolar modo con la critica di non
avere compiutamente indagato il suo stato di salute, giacché egli non solo è
affetto da diabete, ma anche da disturbi agli arti inferiori la cui presenza è
stata accertata anche dalla specialista interpellata dalla Cassa malati. A dire
del ricorrente, però, quest’ultima avrebbe dovuto indagarli con opportuni esami
clinici quali una visita specialistica neurologica e non limitarsi al parere
della diabetologa. L’assicurato ha altresì rilevato che la visita dal medico
fiduciario è avvenuta dopo oltre 8 mesi che non lavorava più e quindi la
problematica plantare era debitamente controllata e assopita, mentre si è
riacutizzata subito con la ripresa lavorativa il 24 e il 25 febbraio 2017; dopo
tale data non è più stato visitato da specialisti per conto della Cassa malati.
Da ultimo, l’insorgente ha contestato che i medici curanti non abbiano messo in
dubbio le conclusioni del medico di fiducia, evidenziando in tal senso degli
estratti dei loro pareri.
H. La
Cassa malati ha ribadito il 20 ottobre 2017 (doc. IX) le conclusioni del dr. __________
e del dottor __________, osservando che “si fatica a seguire il ricorrente
quando ritiene che parte convenuta abbia acriticamente escluso i disturbi
legati al diabete sulla propria capacità lavorativa. Semmai, ci si trova in
posizione opposta e cioè CO 1 dopo aver valutato la situazione e preso atto che
Fatti
i disturbi in essere non impediscono l’esercizio di un’attività lucrativa ha emanato
il provvedimento impugnato.”.
Il ricorrente ha comunicato il 6
novembre 2017 (doc. XI) di non avere ulteriori osservazioni da formulare e si è
riconfermato nelle sue richieste ricorsuali.
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove).
Il TCA può quindi decidere nella
composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 Legge
sull’organizzazione giudiziaria come a costante giurisprudenza del Tribunale
federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e
6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;
STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Per una
critica della dottrina sulla STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 in cui il
Tribunale federale, giudicando a corte completa, ha annullato una decisione del
Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a
giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova e più restrittiva prassi
rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici:
La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto
pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce
della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in
particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg.
Va inoltre
segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015
dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte ha confermato la sua costante prassi
antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in
Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici,
op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.).
nel merito
2. Per
l’art. 3 cpv. 1 LPGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica,
mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda
un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
È considerata incapacità
al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.
In caso d’incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un’altra professione o campo d’attività (art. 6 LPGA).
Per l’art. 7 LPGA è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure
d’integrazione ragionevolmente esigibili.
3. Per
quanto concerne l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera l'art. 67
LAMal, modificato nel capoverso 1 dal 1° gennaio 2016, prevede che:
" 1 Le persone domiciliate in Svizzera o
che vi esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non
ancora i 65 anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con
un assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.
2 Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
3 L'assicurazione d'indennità giornaliera può essere stipulata nella
forma d'assicurazione collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere
stipulate da:
a. datori di lavoro, per
sé stessi e per i propri dipendenti;
b. associazioni di datori di lavoro o associazioni professionali, per i
propri membri e per i dipendenti dei loro membri;
c. associazioni di
dipendenti, per i propri membri.".
Giusta l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli
assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa
con gli stipulanti l'assicurazione.
Secondo il nuovo cpv. 1bis dell’art. 72
LAMal, introdotto dal 1° gennaio 2016, le prestazioni assunte sono collegate al
periodo di incapacità lavorativa.
A norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il
diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato
sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti
il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della
malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante
corrispettiva riduzione del premio. Qualora per il diritto all'indennità
giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore
di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto
dalla durata minima di riscossione.
L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità
giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi
nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'art. 67 LPGA non è applicabile.
In caso di incapacità lavorativa
parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la
durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per la
capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).
In virtù dell'art. 72 cpv. 5 LAMal,
qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta
l'art. 78 LAMal e l'art. 69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa
ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla
concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.
4. Secondo
la giurisprudenza sviluppata in base all'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza
applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui
che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività,
oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio
di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V
283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht,
Tomo I, pag. 286 segg.).
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in
precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza del 22 giugno 2004, U 193/03,
consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).
La questione a sapere se esista
un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a
prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico.
Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il
giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a
rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987
pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado dell'incapacità lavorativa
viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di
salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la
professione normalmente esercitata dall'assicurato.
L'incapacità di lavoro è
l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure
l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria
professione rispettivamente in altri lavori e attività (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, pag. 228).
L'incapacità di guadagno si
distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale
guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la
sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.
In relazione alle conseguenze
economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito
dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti i campi
delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di
ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di
un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che
vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della
normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c;
DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111
V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).
Quindi, se da un lato la graduazione
dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va
considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è
ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del
danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso d'incapacità durevole
nella professione precedentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di
utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi,
ragionevolmente esigibili.
Del resto, deve essere ricordato che il
principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della
proporzionalità. Secondo la dottrina, questo principio permette di pretendere
da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti
(Peter, Die Koordination der
Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi citata).
Infine, il fatto di essere assicurato
per un'indennità giornaliera di un determinato importo e di avere pagato i
relativi premi non conferisce ancora il diritto al versamento della somma
assicurata in caso di incapacità lavorativa (DTF 110 V 322 consid. 5, 105 V
196; RAMI 2000 no. KV 137 pag. 355 consid. 3c, 1987 no. K 742 pag. 275 consid. 1, 1986 no. K 702 pag. 464 consid. 2a; Eugster,
Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in: LAMal-KVG, Recueil de
travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des assurances, Losanna
1997, pag. 539). Occorre infatti ancora che l'assicurato subisca una
perdita di guadagno in misura tale da giustificare il pagamento dell'importo assicurato
(RAMI 2000 no. KV 137 pag. 355 consid. 3c, 1998 no. KV 43 pag. 421 consid. 2a; STF
4A_344/2007 dell'11 marzo 2008 consid. 3.3; STFA K 146/03 del 4 maggio 2004
consid. 3.1). In caso di sovraindennizzo, le prestazioni assicurate possono essere
ridotte conformemente agli art. 78 cpv. 2 LAMal e 122 OAMal.
5. Nel
caso di specie, dalla documentazione agli atti risulta che dal 3 giugno 2016 l’assicurato
risulta inabile al lavoro al 100%.
Il medico curante, dottor __________ di
__________, ha certificato la sua malattia da quel giorno e per i mesi seguenti,
indicando la diagnosi di polineuropatia sensitivo-motoria agli arti inferiori
in paziente affetto da diabete mellito in insulino terapia (docc. 6, 8, 11, 13,
18, 21, 26-29, 34, 41, 43).
Dalla visita medico fiduciaria
effettuata il 6 luglio 2016 (doc. D) dal dr. med. __________, FMH medicina
interna, su mandato della Cassa malati, risulta che l’insorgente lamentava
dolori alla fascia plantare del piede destro, che poi si sono estesi anche alla
fascia plantare sinistra, e al ginocchio destro. L’elettroneurografia agli arti
inferiori del 10 giugno 2016 (doc. 5) ha evidenziato una neuropatia sensitivo
motoria demielinizzante.
Dall’esame clinico effettuato sono
emerse una disestesia nella regione tibiale destra e plantare bilateralmente,
deficit di forza simmetrico agli arti inferiori e deambulazione con instabilità
e utilizzo di una stampella per l’appoggio destro. Il medico fiduciario ha
osservato che l’esame clinico era compatibile con una polineuropatia che era da
accertare.
Egli ha ritenuto giustificata
l’incapacità lavorativa presente dal 3 giugno 2016, ma ha osservato che non era
possibile esprimersi clinicamente in merito alla prognosi.
Nelle sue osservazioni il medico
internista ha indicato un esordio di polineuropatia periferica in paziente
diabetico, che l’esame clinico era coerente con quanto descritto nell’anamnesi,
che soggettivamente il limite doloroso era localizzato agli arti inferiori e
nella fascia plantare e che l’attività lavorativa non era possibile per instabilità
e dolore.
Infine, lo specialista interpellato
dalla Cassa malati ha affermato che “Ritengo che l’Assicurato necessiti di
valutazione neurologica specialistica si affida ovviamente al curante ogni
provvedimento diagnostico terapeutico. Propongo di aggiornare l’incarto medico
presso il curante nelle prossime due settimane.”.
Il 25 agosto 2016 (doc. 12) il dott. __________,
medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia, ha diagnosticato
un’artralgia alla gamba destra e il diabete, indicando in particolare dolore
mesopiede destro e ginocchio destro e consigliando quindi una radiografia sia
al piede sia al ginocchio destro, così pure un’ecodoppler alla gamba destra.
Questi esami radiologici sono stati
eseguiti il 13 settembre 2016 (doc. 14), a seguito dei quali è stata
consigliata una TAC (doc. 15), che ha avuto luogo il 5 ottobre 2016 (docc. 16 e
17).
Il 2 (docc. 19 e 20), il 18 (docc. 23 e
24) e il 24 novembre 2016 (doc. 25) l’assicurato è stato visitato presso __________
per la problematica del diabete e nei relativi referti è indicato che è affetto
da diabete mellito di tipo II dal 2011 circa, complicato da neuropatia
periferica.
L’8 novembre 2016 (doc. 22) l’interessato
si è sottoposto a una risonanza magnetica alla tibia destra.
Su invito della Cassa malati, il 14
febbraio 2017 la dr.ssa med. __________, FMH medicina interna, specialista in
endocrinologia e diabetologia, ha visitato il ricorrente e nel suo referto del
16 febbraio 2017 (doc. E) ha esposto l’anamnesi indicando i dati medici e i
dati sociali, la terapia antidiabetica in atto e gli esiti dell’esame clinico
effettuato, compreso degli esami del sangue eseguiti quel giorno.
Quale diagnosi la specialista ha
indicato un diabete di tipo II noto da cinque anni, insulinotrattato dal
settembre 2016, a quel momento ottimamente compensato e correttamente trattato
con una farmacoterapia orale, ma complicato da una neuropatia sensitivo-motoria
agli arti inferiori. Essa ha rilevato che non erano evidenziabili complicazioni
invalidanti sul piano clinico degli organi bersaglio; erano chiaramente assenti
una nefropatia come anche una retinopatia. Per quel che concerne la diagnosi di
neuropatia sensitivo-motoria agli arti inferiori, la diabetologa ha affermato
che “sia l’esame clinico eseguito al momento della perizia che l’anamnesi
(assenza di sintomi chiari di neuropatia), non permettono di ritenere questa
diagnosi significativa sul piano clinico e quindi invalidante. I dolori e la
limitazione alla marcia sono dovuti a una fascite del piede destro e al fibroma
non ossificante della tibia destra, non sicuramente e chiaramente imputabili al
diabete. Per quel che concerne quindi il diabete, non ritengo che esso possa
essere stato la causa dell’inabilità lavorativa né che attualmente limiti la
capacità lavorativa dell’assicurato come muratore carpentiere.”. L’esperta
ha però evidenziato come fosse imperativo che, vista la terapia
ipoglicemizzante, con l’insulina l’assicurato potesse misurare regolarmente
durante la sua giornata lavorativa le glicemie (a metà mattina, prima di pranzo
e a metà pomeriggio) e assumere carboidrati per correggere eventuali
ipoglicemie in qualsiasi momento. In un secondo momento l’interessato avrebbe
potuto effettuare questi controlli in modo meno stringente, ma comunque doveva
potere misurare la glicemia in qualsiasi momento, poiché nella sua professione
i sintomi di ipoglicemia possono essere molto pericolosi.
La diabetologa ha così precisato che le
uniche limitazioni in relazione al diabete erano legate alla possibile
insorgenza di ipoglicemie che necessiterebbero l’assoluta e urgente correzione.
In assenza di complicazioni severe, in particolare a livello degli occhi o di
una neuropatia vegetativa, la sua attività poteva essere svolta in misura del
100%.
Erano pertanto esigibili teoricamente 8
ore di lavoro al giorno, ma considerata la necessità di misurare la glicemia,
soprattutto alla ripresa dell’attività lavorativa più volte al giorno,
l’esigibilità era di 7 ore e mezzo dal 23 febbraio 2017 (data di ripresa del lavoro
già fissata), senza limitazioni.
Infine, v’era un ampio margine
farmacologico per eventualmente modificare la presa a carico del diabete se si
fosse osservato uno scompenso metabolico, ma a quel momento lo stato di salute
era stabilizzato.
A seguito del tentativo di ripresa
lavorativa, che è durato soltanto due giorni (il 23 e il 24 febbraio 2017) a
causa dei dolori agli arti inferiori, su invito della Cassa malati (doc. 32) il
21 marzo 2017 (doc. F) il dottor __________ ha reso un referto dettagliato
sullo stato di salute dell’assicurato, certificando una nuova inabilità lavorativa
dal 27 febbraio 2017 a causa delle algie e della parestesia agli arti inferiori
o dei deficit di forza durante il lavoro.
Ricordata la diagnosi di polineuropatia
sensitivo-motoria demielinizzante su diabete mellito di tipo II in terapia
insulinica, patologia che ha la possibilità di complicanze e riacutizzazioni e
fasi di scompenso e pertanto limita l’interessato ad attività fisicamente non
impegnative, il curante ha tuttavia lasciato il compito di definire il grado di
inabilità lavorativa agli specialisti nella medicina del lavoro, sebbene in
precedenza, il 5 gennaio 2017, egli avesse già segnalato la situazione di
cronicità e avesse suggerito una possibile ripresa del lavoro al 50%/60% con carichi
lavorativi leggeri.
Chiamata a pronunciarsi, sulla base di
quest’ultimo referto, per sapere se dal suo precedente esame personale
dell’assicurato del febbraio 2017 erano subentrati nuovi elementi medici atti a
giustificare la continuazione totale dell’inabilità lavorativa (doc. 35), il 5
aprile 2017 (doc. G) la dr.ssa med. __________ ha affermato che “Per quel
che concerne la mia valutazione peritale e quindi la capacità lavorativa
dell’assicurato, queste non si trovano modificate dagli elementi esposti dal
dottor __________.”.
La specialista ha quindi concluso che ”Confermo
che il diabete non limita in maniera significativa la capacità lavorativa
dell’assi-curato della sua attuale attività o in qualsiasi altra attività lavorativa.”.
Alla decisione formale del 7 aprile
2017 (doc. H) con cui CO 1 ha stabilito che dal 23 febbraio 2017 non avrebbe
più versato delle prestazioni di indennità giornaliera, ha fatto seguito
l’opposizione dell’assicurato che, a sostegno della sua tesi, ha prodotto il rapporto
dell’8 maggio 2017 (doc. L) del dr. __________.
L’ortopedico ha ricordato che
l’interessato era affetto da diabete e discreta gonartrosi bilaterale,
lamentava dolori, astenia e disturbi di sensibilità agli arti inferiori che ne
impedivano il lavoro.
Da un esame obiettivo l’assicurato presentava
una gonalgia bilaterale accentata dalla palpazione al comparto interno e femoro
rotuleo in ginocchio varo, non versamento articolare e ginocchio destro e
sinistro stabile; ipoestesia netta diffusa agli arti inferiori bilateralmente,
maggiormente a destra. Dalla radiografia alle ginocchia è emersa una discreta
artrosi, mentre dalla visita neurologica del 26 aprile 2017 è stata riscontrata
una sospetta polineuropatia agli arti inferiori. L’elettroneurografia agli arti
inferiori effettuata il giorno dopo ha dato un risultato compatibile con una
polineuropatia prevalentemente sensitiva demielinizzante agli arti inferiori,
diagnosi confermata durante la visita neurologica di controllo del 5 maggio
2017.
In conclusione per l’ortopedico, in
quelle condizioni, in presenza di gonalgia bilaterale degenerativa e con
importanti disturbi della sensibilità e astenia agli arti inferiori in
verosimile polineuropatia su base diabetica, sia pure ancora in fase di
completamento diagnostico, era evidente che l’assicurato non era in grado di
svolgere il proprio lavoro di carpentiere/muratore neppure parzialmente.
Pertanto, l’interessato rimaneva inabile al lavoro al 100% fino al termine
degli accertamenti intrapresi.
Anche questo referto è stato trasmesso
alla dr.ssa med. __________ per una presa di posizione (doc. 44), la quale il
16 giugno 2017 (doc. 47) ha osservato che “Per quel che concerne
l’evoluzione del diabete, nel suo aspetto metabolico, non sono eruibili
elementi che facciano pensare ad uno scompenso glicemico. Quindi il diabete in
sé non limita la capacità lavorativa.”.
Per quel che concerne invece “la
polineuropatia prevalentemente sensitiva demielinizzante agli arti inferiori,
nota da più anni”, per la diabetologa “non sono evidenziabili nel
rapporto del dottor __________ elementi nuovi che modifichino l’influsso di
tale patologia sulla capacità lavorativa dell’assicurato.”. Pertanto, essa
ha confermato la sua valutazione contenuta nel rapporto del 16 febbraio 2017.
Questa conclusione ha portato la Cassa
malati a ribadire la soppressione del riconoscimento di indennità giornaliere
con l’emanazione della decisione su opposizione.
Con il ricorso l’assicurato ha prodotto
tre nuovi referti medici.
Il primo è stato allestito il 21 luglio
2017 (doc. O) dal dottor __________, medico chirurgo specialista neurologo,
psichiatra e psicoterapeuta di __________, che nell’anamnesi ha elencato
ipertensione arteriosa, fascite plantare al piede destro, diabete mellito da 5
anni trattato con insulina con attualmente un buon controllo della glicemia.
Nella sintomatologia soggettiva lo
specialista ha indicato che l’assicurato lamentava dolori agli arti inferiori e
in particolare al piede destro, con formicolii e alternanza di senso di caldo e
di freddo ad ambedue gli arti, in particolare durante la notte; camminava con
difficoltà di sera e su terreni irregolari.
Dall’esame obiettivo neurologico non
sono risultati disturbi psicopatologici in atto, non deficit di forza muscolare
ai quattro arti, prove tallone-ginocchio difficoltose a occhi chiusi, i
riflessi plantari non erano patologici. All’esplorazione delle sensibilità è
stata rilevata un’ipoestesia bilaterale a “calzino” a partire dal terzo medio
ad ambedue gli arti, riduzione della sensibilità termo dolorifica e pallestesia
praticamente assente bilateralmente agli arti inferiori. È risultata molto
dolorosa la stimolazione con ago alla regione plantare, specialmente
lateralmente, del piede destro.
Nelle conclusioni l’esperto ha
affermato che gli esami strumentali (ECG del 27 aprile 2017) e l’esame
obiettivo deponevano chiaramente per una polineuropatia prevalentemente
sensitiva agli arti inferiori. A suo dire, era più che evidente la compatibilità
e il nesso causale con la malattia diabetica, peraltro trattata in modo
insoddisfacente per anni, tanto più che non risultavano altre ragionevoli cause
possibili per l’attuale situazione patologica parzialmente invalidante. Anche
la fascite plantare poteva essere stata indotta e dai disturbi di sensibilità e
da una non corretta deambulazione causata e rinfocolata dalla neuropatia
periferica.
Il secondo certificato, allestito il 22
luglio 2017 (doc. P) dal dottor __________, specialista in diabetologia, indica
che l’inte-ressato era affetto da obesità (BMI 30,11), diabete mellito di tipo
Considerandi
II attualmente in terapia, ipertensione arteriosa, neuropatia diabetica,
vasculopatia TSA con iperplasia intimale diffusa. A suo dire il compenso
glicemico non era adeguato, nella norma il profilo lipidico, normale la
creatinina, la pressione 150/85 non era adeguata, assenza di retinopatia diabetica,
russava di notte (probabile OSAS).
Per quanto riguarda la neuropatia
periferica, documentata da EMG, il diabetologo ha osservato che obiettivamente
si rilevava un iniziale atteggiamento a griffe delle dita dei piedi.
L’assicurato lamentava parestesie, disestesie e dolori agli arti inferiori, presenti
anche di notte di tipo “sindrome delle gambe senza riposo”. L’associazione
OSAS/gambe senza riposo condizionava negativamente la qualità del sonno,
impedendogli di essere ben riposato al mattino seguente.
Secondo il medico curante questi
disturbi erano sicuramente da correlare con la malattia diabetica e come tali
erano invalidanti, soprattutto per chi compie lavori in cui l’equilibrio, la
stabilità sulle gambe ed il corretto riposo notturno sono fondamentalmente
importanti (visto che l’assicurato lavorava in altezza).
Infine, il 28 luglio 2017 (doc. N) il
dr. __________, medico chirurgo specialista in ortopedia, nell’anamnesi ha ribadito
che l’assicurato era affetto da diabete, gonartrosi bilaterale e fascite
plantare a destra, che lamentava dolori, astenia e che i disturbi di
sensibilità agli arti inferiori gli impedivano di lavorare. La patologia
diabetica è stata diagnosticata 5 anni prima, ma inizialmente non è stata trattata
per due anni, ora invece con terapia idonea e da settembre 2016 con terapia insulinica.
L’assicurato era altresì affetto da ipertensione.
Il medico curante ha esposto la storia
clinica recente del paziente dal 5 ottobre 2016 in poi – compresi gli ultimi
due rapporti prodotti con il ricorso e qui riassunti – e gli esiti dell’esame
clinico, riscontrando una gonalgia bilaterale accentata dalla palpazione al
comparto interno e femoro-rotuleo in ginocchio varo, non versamento articolare
e ginocchio destro e sinistro stabile con la Rom bilaterale 0-100°. Difficoltà
netta nel salire e scendere le scale, ipoestesia netta diffusa agli arti inferiori
bilateralmente maggiormente a destra, assenza di riflessi Rotuleo e Achilleo bilateralmente,
non sicuri deficit stenici segmentari, ma tuttavia discreta esauribilità
muscolare. Lasègue negativo, anca destra e sinistra non dolente, griffe
iniziale delle dita dei piedi, dolore alla palpazione nella regione plantare
destra, specie calcaneare in fascite plantare.
Nell’esame della esigibilità
lavorativa, l’ortopedico ha evidenziato che il sollevamento e/o trasporto di
carichi fino a 5kg era ridotto, che la manipolazione di oggetti leggeri era
quasi normale mentre di quelli medi era ridotta; l’assicurato poteva lavorare a
braccia elevate in modo quasi normale, con rotazione, seduto e piegato in
avanti la capacità era leggermente ridotta, in posizione eretta e piegata in
avanti era ridotta, in posizione inginocchiata e con ginocchia in flessione era
invece molto ridotta; l’assicurato poteva mantenere la posizione seduta non
oltre un’ora senza interruzione, mentre la posizione eretta per non oltre 15
minuti senza interruzione. Infine, la capacità di camminare per tragitti brevi
e medi era ridotta, per tragitti più lunghi, su terreni accidentati come pure
salire/scendere le scale era molto ridotta.
In conclusione, lo specialista ha
affermato che l’assicurato era affetto da plurime patologie invalidanti che
negli ultimi anni si sono aggravate. Egli risultava affetto da gonartrosi in
ginocchio varo, obesità, ipertensione arteriosa, vasculopatia TSA con ipertrofia
intimale, fascite plantare destra, Osas e diabete di tipo II non ben
controllato e complicato da netta polineuropatia agli arti inferiori. Il tutto,
ha rilevato il curante, come descritto dalle consulenze neurologiche,
diabetologiche e ortopediche.
In queste condizioni, a suo dire, così
come risultava anche dall’esigibilità lavorativa, era evidente che
l’interessato non poteva essere in grado di svolgere il proprio lavoro;
pertanto, egli non concordava con le conclusioni tratte dalla dr.ssa __________,
secondo cui l’assicurato era abile al 100% per 7 ore 30 minuti.
Egli presentava infatti dolori agli
arti inferiori, gonartrosi, fascite plantare, obesità e instabilità, minor
equilibrio e moderata ipostenia agli arti inferiori su base di neuropatia
diabetica. Pertanto, lavorare in queste condizioni che richiedono forza e
stabilità, magari anche su ponteggi, avrebbe potuto essere molto difficile se
non pericoloso per l’assicurato. Anche per altri lavori confacenti alle proprie
condizioni fisiche quest’ultimo non sarebbe stato in grado di esercitare
un’attività lavorativa con impegno al 100% per una durata oraria completa.
Sarebbe stato sicuramente in grado di svolgere lavori leggeri, poco faticosi,
senza spostamenti, senza necessità di equilibrio e per tempistiche più ridotte,
sia per esauribilità muscolare sia per dolore sia ancora per controllo del
proprio diabete. Ne risultava quindi uno stato di invalidità con minore capacità
lucrativa.
6.
In
merito alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse
dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni
del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un
rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la
denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122.
V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA
ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove
definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e
perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione
del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista
medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un
tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V
31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in
sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto
ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese
-, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti
interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas
de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170.
consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références
[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations
du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état
d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert." (…).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile
2007).
7.
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato da CO 1 prima dell’emanazione della decisione impugnata,
dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può confermare
l’operato della Cassa malati.
Infatti, se da un lato l’assicuratore
malattia ha agito correttamente sottoponendo l’insorgente a una visita
specialistica in ambito diabetologico, dall’altro lato non ha debitamente
valutato anche l’aspetto somatico e quindi non ha (più) fatto esaminare
l’assicu-rato da un neurologo o da un ortopedico.
La stessa Cassa malati aveva
inizialmente sottoposto l’assicura-to – per di più dopo solo un mese
dall’inizio dell’inabilità lavorativa – al vaglio del dr. med. __________,
medico internista, il quale aveva correttamente individuato la necessità di
valutare l’inte-ressato da un profilo neurologico. A tale proposito, nel suo
parere del 6 luglio 2016 lo specialista ha chiesto che fosse il medico curante
– e non la Cassa malati come erroneamente sostenuto dal ricorrente – ad occuparsi
di questa questione (doc. D pag. 2: “si affida ovviamente al curante ogni provvedimento
diagnostico terapeutico”), tanto che entro due settimane il medico curante
avrebbe dovuto provvedere ad organizzare questi accertamenti specialistici (doc.
D pag. 2: “Propongo di aggiornare l’incarto medico presso il curante nelle
prossime due settimane.”).
Dagli atti risulta inoltre che il 26
luglio 2016 (doc. 10) la Cassa malati ha ricordato all’assicurato che era
tenuto all’obbligo di ridurre il danno e quindi “Considerato il tempo già
trascorso per organizzare tale valutazione e visto il periodo di assenza dal
suo domicilio indicato sopra, siamo disposti ad accordarle un ultimo termine
per discuterne con il suo medico curante ed intraprendere quanto
proposto dal nostro medico, informandoci entro il 31.8.2016 sulla data della
visita specialistica prevista.”.
L’assicurato si è poi attivato e si è
sottoposto a delle visite mediche sia per quanto concerne l’aspetto
diabetologico sia ortopedico, mentre è solo prima del ricorso, e quindi un anno
dopo l’inizio dell’inabilità lavorativa, che egli ha consultato un neurologo.
Da parte sua, invece, la Cassa malati
ha interpellato soltanto una specialista in diabetologia, malgrado tutte le
persone intervenute nella valutazione dell’assicurato abbiano comunque rilevato
dei disturbi agli arti inferiori: chi affermando fossero a tal punto
debilitanti da non potere più esercitare un’attività lucrativa, chi concludendo
che permettevano unicamente l’esercizio di attività leggere e senza spostamento
e chi ancora che non riteneva fossero d’ostacolo a qualsiasi attività lavorativa
o parzialmente.
In presenza quindi anche di
questi disturbi e, soprattutto, stanti le citate discrepanze di vedute fra i
medici intervenuti, la Cassa malati avrebbe dovuto fare esaminare da uno
specialista in materia la problematica fisica rilevata nell’assicurato.
Pertanto, l’avere sottoposto alla
dr.ssa med. __________ la questione della polineuropatia prevalentemente sensitiva
agli arti inferiori non può portare il TCA a fare affidamento sui relativi referti
peritali resi, non essendo infatti il medico di fiducia scelto
dalla Cassa malati specialista in materia siccome diabetologa. In effetti, a fronte di valutazioni rilasciate da un ortopedico
e da un neurologo, le valutazioni di medici non specialisti in materia non
possono qui per giurisprudenza avere pieno valore probatorio (STF
9C_18/2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29 maggio
2009, consid. 4.2 e i riferimenti; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA
36.2016.106
del 21 dicembre 2016; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA
32.2014.188
del 30 settembre 2015; STCA 36.2014.54 del 9 febbraio 2015; STCA
36.2013.14
del 22 aprile 2014; STCA 36.2013.35 del 28 ottobre 2013; STCA
36.2012.70
del 24 aprile 2013; STCA 36.2011.48 del 18 maggio 2012).
Da quanto precede discende che la
documentazione prodotta non è sufficiente per potere permettere al Tribunale di
trarre delle chiare e convincenti conclusioni sullo stato di salute
dell’assicurato e per quanto concerne la questione del diabete e la
problematica della polineuropatia prevalentemente sensitiva demielinizzante
alle gambe.
Di conseguenza, gli atti vanno rinviati
alla Cassa malati affinché sottoponga il ricorrente ad un esame approfondito
specialistico in campo neurologico e/o ortopedico per potere accertare la sua capacità
lavorativa in presenza dei disturbi agli arti inferiori.
L’opinione medica in questo ambito
dovrà evidentemente essere contestualizzata alla problematica diabetica, perciò
il referto finale dovrà essere concertato fra due o più specialisti in materia
(ortopedico e/o neurologo e diabetologo).
Solo a quel punto CO 1 potrà emanare
una nuova decisione sul diritto alle indennità giornaliere dell’insor-gente a
decorrere dal 23 febbraio 2017.
8.
Il
ricorso deve dunque essere accolto e gli atti rinviati alla Cassa malati per procedere
come indicato.
Vincente in causa e rappresentato da un
sindacato, al ricorrente vanno attribuite delle ripetibili (art 61 lett. g
LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa malati per
procedere a nuovi accertamenti medici e, successivamente, per emanare una nuova
decisione sul diritto dell’assicurato alle indennità giornaliere per malattia
dal 23 febbraio 2017.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
CO 1 verserà al ricorrente l’importo di
Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti