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Decisione

36.2017.77

Ricorso contro semplice comunicazione della Cassa. Irricevibile

13 settembre 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

di opposizione ex art. 52 LPGA. (…)” (Doc. I)

Ÿ che il ricorso è stato quindi

inoltrato per la “salvaguardia dei termini” invitando il Tribunale

cantonale delle assicurazioni a eventualmente indire un “tentativo di

conciliazione”;

Ÿ che la “decisione” avversata ha

il seguente tenore:

"

(…)

Nach der Beurteilung durch unseren Vertrauensarzt lautet

unser Entscheid wie folgt:

à

Keine Kostenübernahme für die prophylaktische Mastektomie der Gegenseite mit

Wiederaufbau mittels S-GAP-Lappen, da keine Pflichtleistung gemäss KVG.

Bei Fragen oder einem Wiedererwägungsgesuch wenden Sie sich

bitte schriftlich an unseren Vertrauensarzt (…).” (Doc. C)

ed è firmata da due

specialisti di settore. Lo scritto non reca nessuna indicazione circa i rimedi

di diritto e, soprattutto, non è intimato all’assicurata stessa ma al “__________”

di __________, all’attenzione della dott. __________;

Ÿ che, con tale comunicazione,

l’assicurata produce la procura in favore del suo legale, la polizza

assicurativa, in copia relativa all’anno 2017 e uno scritto della dott. __________

(e non della “Signora __________”, “Frau __________” come riporta

il doc. C) in cui la specialista ha postulato il “Kostengutsprachegesuch”

(ossia la richiesta di attestazione di presa a carico dei costi di cura) in

questi termini:

"

(…)

Diagnose

1) Mikrokalkassoziierte Adenose und

-Fibrose Mamma links (ED 06/2017)

2) Multifokales invasiv duktales

Mammakarzinom rechts (ED 06/2016)

Considerandi

pT1b(m)

(7 mm) pN1mi (sn 2/2) MO, G2, L1, RO

ER

80.

%, PR negativ, HER2 positiv (FISH), Ki-67: 30 %

-

ausgedehnte in situ Komponente, pTis, R0

3)

BRCA1/2-Gentest negativ

4)

Nierenzellkarzinom rechts, pT1a (10/2014)

Senologische

Anamnese

06/2016

(Dr. med. __________): Segmentresektion Mamma rechts und Sentinel- Lymphonodektomie:

R1-Resektion.

07.

-09.2016:

adjuvante Chemotherapie mit 4x AC. Wegen Nebenwirkungen Verzicht auf die Taxol-Gabe.

11/2016:

Skin-Sparing-Mastektonnie rechts, Primärrekonstruktion mittels S-GAP-Lappen von

gluteal, Teilnahme an der SKINI-Studie.

10/2014:

Nephrektomie rechts.

06/2017:

Vakuumbiopsie Mamma links

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne berichte ich über oben genannte Patientin.

Bei Frau RI 1 wurde letztes Jahr ein Mammakarzinom rechts

diagnostiziert. Dieses wurde

mittels primärer Operation und adjuvanter Chemotherapie behandelt. Bei

R1-Resktion, erfolgte nach Ende der Chemotherapie die Nachresektion in Form einer

Skin-Sparing-Mastektomie mit Rekonstruktion mittels autologem Gewebe.

Im

Juni 2017, 1 Jahr nach der Erstdiagnose, im Rahmen der Nachsorge, mammografisch

Hinweis auf unklaren Mikrokalk im Bereich der Gegenbrust. Bei schwer lokalisierbarem

Befund erfolgte zuerst ein frustraner Versuch einer stereotaktischen

Vakuumbiopsie. Daraufhin wurde eine zweite Biopsie in die Wege geleitet mit einem

anderen Zugang. Damit wurde erfolgreich Gewebe entnommen mit histologisch

Nachweis von mikrokalkassoziierter Adenose und -Fibrose der Mamma links.

Trotz benignem Befund waren die oben genannten Abklärungen

für Frau RI 1 sehr belastend. Die

Sorgen über eine erneute Mammakarzinomerkrankung sowie über die zukünftigen

engmaschigen Verlaufskontrollen für die Gegenbrust sind psychisch und emotional

Dispositivo

für die Patientin nicht ertragbar. Sie hat sich daher entschieden, eine

prophylaktische Mastektomie von der Gegenseite durchführen zu lassen. In Anbetracht

der Gesamtsituation können wir diesen Patientinwunsch nachvollziehen und

unterstützen. Gemäss Beratung durch Herrn Prof. __________ ist eine risk-reducing,

Nippel-Sparing-Mastektomie mit Wiederaufbau mittels S-GAP-Lappen möglich. Die Operation ist für den 13.09.2017

geplant.

Wir

bitten um Kostenübernahme die oben genannte Operation.

Ich

bedanke mich für die Bearbeitung dieses Kostengutsprachegesuches und stehe für

Rückfragen gerne zur Verfügung.” (Doc. D)

Ÿ che, nonostante la disponibilità

della dott. __________ a fornire ulteriori dettagli e spiegazioni, CO 1 ha

tramesso (2 giorni dopo la data della richiesta, ossia il 28 luglio 2017) lo

scritto di rifiuto riportato più sopra;

Ÿ che per la Legge di procedura

applicabile (Lptca, Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008) il giudice delegato è

competente ad esaminare immediatamente il ricorso e è competente a evaderlo se

irricevibile (art. 4 cpv. 1);

Ÿ che la decisione impugnata

costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid.

2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non

può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons.

1b);

Ÿ che per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le

decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione

presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni

processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su

opposizione devono essere emanate entro un termine adeguato con motivazione e

con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici;

Ÿ che in base all’art. 56 cpv. 1

LPGA le decisioni su opposizione, e quelle contro le quali un’opposizione è

esclusa, possono essere impugnate mediante ricorso. Per l'art. 56 cpv. 2 LPGA

il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. La

norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia;

Ÿ che, nel caso in esame, lo

scritto 28 luglio 2017 dell’assicuratore appare una semplice comunicazione che

l’assicurata non condivide. Questa comunicazione non palesa manifestamente gli

elementi di una formale decisione, non contiene una descrizione della

situazione di fatto e si limita a indicare che il medico fiduciario respinge

l’assunzione dei costi. Lo scritto non indica le motivazioni di tale decisione,

non specifica cioè le ragioni per le quali il medico fiduciario respinge la

richiesta. Lo scritto è indirizzato alla curante dell’assicurata e non

all’assicurata stessa e, soprattutto, non comprende un dispositivo e

l’indicazione dei rimedi giuridici per una sua impugnazione;

Ÿ che, quand’anche si volesse

ritenere lo scritto quale decisione formale, manifestamente la stessa non

costituirebbe un provvedimento reso su opposizione contestabile dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni ma, semmai, un provvedimento soggetto a

opposizione;

Ÿ che, in ogni caso quindi, non può

essere data una competenza di questo Tribunale cantonale delle assicurazioni a

entrare nel merito del tema sottoposto con il gravame;

Ÿ che, nel caso in esame, non

occorre indagare oltre per verificare se sussista un caso di denegata giustizia

(i cui presupposti sono evocati nella STCA 36.2015.45 dell’11 settembre 2015 in

re T. cui si rinvia. Infatti la domanda di assunzione dei costi dell’intervento

previsto per il 13 settembre 2017 (come desumibile dal doc. D) è stata

inoltrata il 26 luglio 2017 e evasa il successivo 28 luglio 2017 con

un’indicazione negativa da parte dell’assicuratore. Non emerge inoltre, e neppure

il patrocinatore della ricorrente lo sostiene, che all’assicuratore sia stato

chiesto di emanare una decisione formale, di natura urgente, e che

l’amministrazione non abbia dato seguito a tale richiesta. In altri termini il

gravame non sostiene l’esistenza di un rifiuto a emanare una decisione da parte

di CO 1 rispettivamente un ingiustificato ritardo nell’esprimersi e

nell’emanare un provvedimento impugnabile;

Ÿ che, alla luce di quanto precede,

il gravame appare irricevibile. Gli atti debbono essere trasmessi

all’assicuratore sociale che, una svolti i necessari accertamenti (ciò che

dovrà avvenire in tempi il più possibile contenuti alla luce della data

dell’intervento previsto per oggi, 13 settembre 2017), emanerà una decisione

formale impugnabile mediante opposizione;

Ÿ che il ricorso, con copia degli

allegati e in uno con questo giudizio, è immediatamente trasmesso

all’assicuratore sociale CO 1 affinché analizzi le contestazioni in esso

contenute e provveda, come indicato, a emanare una decisione formale contro cui

l’assicurata possa, semmai, opporsi nei termini di legge. Se ciò avvenisse e se

la decisione su opposizione che l’assicuratore è chiamato a rendere non

soddisfacesse le richieste dell’assicurata, la stessa potrà, allora, aggravarsi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni competente, nei tempi dettati dalla

legge, contestando giudiziariamente il provvedimento;

Ÿ che il ricorso si rivela quindi

manifestamente irricevibile. Si prescinde eccezionalmente dal carico di una

tassa di giustizia e dalle spese, nonostante il patrocinio di un legale cui gli

aspetti procedurali non dovevano sfuggire, e non si attribuiscono ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso 12 settembre 2017 formulato da RI 1, __________, contro la comunicazione

28 luglio 2017 dell’assicuratore malattia sociale CO 1, __________, è irricevibile.

2. Gli

atti della procedura originali prodotti dall’assicurata, in uno con copia del

gravame, sono trasmessi all’assicuratore malattia CO 1, __________, affinché emani

senza indugio, eseguiti i necessari accertamenti, la decisione formale di sua

competenza.

3. Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti