Lexipedia

Decisione

36.2017.79

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 novembre 2017Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I quali si discostano dal vedere il lutto come sinonimo di depressione, poiché

esso determina la presenza di un disadattamento al quale, un adattamento

mancato, a livello nosodromico determina inasprimento della sintomatologia come

del resto il caso in questione dimostra ampiamente. Inoltre gli elementi emersi

dalla valutazione dello status validato secondo AMDP-System appaiono

superficiali e non in grado di approfondire quanto una valutazione

psicoanalitica dovrebbe tener conto. (…) Nondimeno anziché screditare la

psicopatologia e la sofferenza della paziente, poiché come a detta del collega

“non risponda ad un trattamento comprovato come Fluctine”, risulta doveroso

comprendere che, oltre ad una deflessione della timia in distonia all’ego, le

controrappresentazioni della paziente hanno subito gravosa alterazione,

necessitando a tal motivo di tempistiche prolungate di remissione. In un

costrutto dove la semplice visione organicistica appare oltre che effimera,

anche riduttiva nella valutazione peritale.” Il dr. __________ ha concluso

affermando che l’interessata presenta un’inabilità del 50% e che la prognosi è

incerta “tuttavia a fronte della minima salvaguardia di capacità residuali si

protende verso una eventuale evoluzione nosodromica favorevole”.

Il 12 aprile

2017 il dr. med. __________ ha preso posizione rilevando di “non aver mai

parlato di simulazione della patologia, in quanto una simulazione implica la

messa in scena di atteggiamenti teatrali che cerchino di “convincere”

l’interlocutore sulla veridicità della propria sofferenza. Ritengo che

l’assicurata non abbia “simulato” alcuna sofferenza, poiché, come specificato

nella mia valutazione, ella “non ha presentato alcun segno di depressione,

stanchezza, assenza d’interesse per le cose a lei piacevoli, quali tenere in

ordine la propria casa”. Ho inoltre aggiunto che ella “non è stata in grado di

descrivere una evoluzione dei sintomi dal febbraio 2016” alla data della visita

e che, verosimilmente, alla descrizione della giornata, emergeva che ella

stesse già lavorando in una percentuale superiore al 50%. Il quadro clinico

dell’assicurata è stato validato secondo l’AMDP-8 System (…). Ritengo pertanto

che il quadro clinico evidenziato attraverso tale strumento sia assolutamente

valido, non avendo tra l’altro riscontrato, nel mandato affidatomi, la

necessità di una valutazione puramente psicoanalitica come condizione per una

valutazione affidabile e veritiera. D’altra parte resto stupito dei tempi

intercorsi tra la mia valutazione e una presa di posizione da parte dei

curanti, data la gravità del quadro clinico da loro evidenziato, che avrebbe

richiesto da parte loro, a mio avviso, una presa di posizione repentina e di

certo non a distanza di mesi, al fine di tutelare un ulteriore peggioramento

dello stesso quadro clinico. In conclusione non riscontro nello scritto

ricevuto alcun elemento medico oggettivo atto a modificare la mia precedente

presa di posizione” (doc. 28).

Il 23 maggio

2017 il dr. med. __________ ha risposto rilevando di rimanere austero ed

irremovibile sulla presa di posizione del 31 gennaio 2017, sostenendo che “pare

evidente denotare come la clinica sconfessi in maniera inequivocabile quanto

analizzato dal collega” ed affermando che “rimarchiamo l’accento sul

fatto che il collega non debba permettersi di giudicare il nostro operato,

bensì limitarsi al Suo mandato riguardante la sola e unica valutazione dello

stato di salute della paziente secondo modalità oggettive” (allegato doc.

29).

Il 9 giugno

2017 la dr.ssa med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, ha

visitato l’attrice su richiesta del dr. med. __________. Nel referto del 16

giugno 2017 la specialista ha posto la diagnosi di episodio depressivo di media

gravità con sintomi biologici (F31.11 ICD-10), lutto in elaborazione della

madre (Z63.3 ICD-10), tricotillomania (F63.3 ICD-10), in anamnesi reazione

depressiva con vari aspetti emozionali del lutto del padre all’età di 18 anni

con periodo di 3 anni di anoressia (F43.23 ICD-10), disturbo di personalità

misto con tratti immaturi e ansiosi (F61.0 ICD-10). La dr.ssa med. __________

ha rilevato che “la sintomatologia sarebbe iniziata da circa 1 anno

caratterizzata da umore depresso, tensione endopsichica, relativo isolamento

sociale con irritabilità con le persone, disturbi di concentrazione,

palpitazioni di notte, stanchezza, crisi di iperventilazione a tratti, sotto

stress si tira i capelli, mangia le unghie, si morsica le dita (da qualche mese).

La terapia consiste in colloqui quindicinali di sostegno psicologici e

valutazione mensile della terapia farmacologica con lo psichiatra curante. (…)

Al colloquio si presenta lucida, orientata, eloquio nella norma, scarso

contatto visivo con l’interlocutore, pensiero incentrato sulle difficoltà di

guarire e sulla volontà peraltro di voler guarire (…) lamenta palpitazioni di

notte, risvegli frequenti, fame d’aria, desidera quando è con la gente di

rimanere sola, è irritabile, stanchezza, scadimento volitivo (…) assente

suicidalità. (…) Ho eseguito un test MADRS che ha messo in evidenza un

punteggio di 39 con punteggi alti rispetto alla tensione interiore e

l’intolleranza allo stress e la stanchezza. Il punteggio MADRS di 39

corrisponde anche a depressione severa, con un range superiore di 25. Il test

HAM-A di Hamilton ha messo in evidenza un punteggio di 33 corrispondente ad

ansietà severa con un range superiore a 30 (…) La personalità di base della

signora appare caratterizzata da vissuti precoci di abbandono e attaccamento

insicuro con le figure genitoriali. Le reazioni al lutto dei genitori sembrano

accentuare tali vissuti e vanno a cortocircuitarsi nella tensione endopsichica

in rituali ripetitivi e di ansia (tirare capelli, morsicare dita ed unghie) oppure

restrizione/abbuffate di cibo.” La specialista ha concluso confermando

un’incapacità lavorativa del 50% ma suscettibile di miglioramento con le

indicazioni farmacologiche ivi ritenute ed “è motivata per l’intolleranza

allo stress, e l’irritabilità”.

Il 27 luglio

2017 il dr. med. __________ ha nuovamente visitato l’attrice (doc. 36). Nel

referto del 2 agosto 2017, di 9 pagine, lo specialista ha confermato che non vi

è alcuna diagnosi con o senza influenza sulla capacità lavorativa. Il dr. med. __________

ha evidenziato come l’interessata, in occasione di questa seconda visita, non

ricordi più nulla, del padre e della madre, perché perde la memoria, fa fatica

a ricordarsi la sua data di nascita e la data della visita. Essa non ricorda

nulla della scuola ed afferma di essere in Svizzera da circa 27 anni e di aver

sempre lavorato come cameriera.

Il dr. med. __________

ha sottolineato di non aver riscontrato nell’assicurata, per l’intera visita,

comportamenti compulsivi di tipo tricotillomania o mangiarsi unghie o dita ed

ha rilevato che la stessa dr.ssa med. __________ ha differenziato gli aspetti

da lei osservati (“al colloquio si presenta lucida, orientata, eloquio nella

norma, scarso contatto visivo con l’interlocutore, pensiero incentrato sulla

difficoltà di guarire”) e quanto riferito dall’attrice (“lamenta (..)

stanchezza, scadimento volitivo, si tira i capelli, si morde unghie e dita (…)”).

Per lo specialista la diagnosi posta dalla dr.ssa med. __________ è

attribuibile alla sintomatologia descritta dall’attrice e non a quanto

direttamente constatato, non trovando la diagnosi posta corrispondenza nelle

constatazioni cliniche oggettive ma unicamente in quelle soggettive. Il dr.

med. __________ ha rilevato inoltre che la testistica utilizzata dalla specialista

è priva di valore nel campo assicurativo in quanto nota unicamente per

l’inserimento di pazienti in protocolli per lo studio di medicamenti. Secondo

il dr. med. __________ dalla documentazione del dr. med. __________ e della

dr.ssa med. __________ non risulta in maniera comprovata la presenza di una

problematica psichica, oggettivata con elementi concreti e precisi. Egli ha rilevato

che l’assenza di memoria riferita dall’assicurata, che lavora al 50% come

cameriera, non è stata oggettivata giacché essa stessa ha affermato di essere

in grado di svolgere la sua attività che non potrebbe assolutamente esercitare

se non avesse ricordi né a lungo né a breve termine. Il dr. med. __________ ha

affermato che “non si comprende infatti come potrebbe servire pasti,

rispettivamente prendere le comande dei clienti, guidare l’automobile se fosse

completamente disorientata come ha di fatto dichiarato di essere per buona

parte del colloquio” e che “riguardo la tricotillomania (strapparsi i

capelli) e l’onicofagia (mangiarsi le unghie) questa non è stata assolutamente

oggettivata giacché l’assicurata non ha presentato questo comportamento se non

il mangiarsi le unghie per 9 minuti dopo aver lei stessa, non da me

sollecitata, dichiarato questo comportamento”. Il dr. med. __________ ha rilevato

che non vi sono “elementi oggettivi che dimostrino la presenza di un

disturbo dell’umore”. Lo specialista ha confermato che vi sono criticità

verosimilmente anche più gravi di quelle emerse nel corso della precedente

visita. “l’assicurata ad inizio colloquio è apparsa completamente

“smemorata” come se avesse una degenerazione cognitiva che si riscontra

normalmente esclusivamente in una demenza senile. L’assicurata non ricorda

nulla dei genitori, con molta difficoltà la sua data di nascita e di essere

stata presso il mio studio nonostante io possa affermare che si tratta della

stessa persona che si era presentata da me lo scorso anno. Tuttavia

afferma di condurre l’automobile anche se su percorsi brevi, capacità che una

persona priva di memoria non avrebbe. Riferisce di svolgere al 50% i compiti di

cameriera presso un ristorante, anche questa un’attività del tutto impossibile

per una persona con i disturbi mnesici da lei dichiarati. (…) ha affermato di

soffrire d’insonnia ma di assumere raramente il sonnifero prescritto. Non ha

presentato alcun segno, già come lo scorso anno, di depressione, stanchezza

durante l’ora circa di colloquio. Sempre come lo scorso anno non è stato

assolutamente chiaro quanto sia esattamente il tempo in cui lei lavora al

ristorante. L’anno scorso ha parlato di un’ora circa al mattino poi il

pomeriggio fino al momento della chiusura. Oggi ha riferito di lavorare il

pomeriggio e la sera. Si tratta verosimilmente ben più del 50%. Inoltre appare

del tutto improbabile che un disturbo depressivo non risponda assolutamente a

nessun medicamento e che da oltre un anno provochi una perdita di memoria così

grave che tuttavia permette all’assicurata di essere regolarmente attiva presso

un ristorante e di recarsi da sola a fare acquisti con un’automobile nel centro

commerciale di __________. (…) Ha dichiarato un aumento ponderale esattamente

identico a quello dichiarato lo scorso anno, tuttavia il peso controllato sulla

mia bilancia di precisione è stato di 70 kg come lo scorso anno. (…) Si tratta

verosimilmente di una condizione che non trova riscontro in alcuna patologia

psichiatrica codificata secondo le classificazioni internazionali”.

2.5. Circa l’aspetto medico, va

rammentato che in una sentenza 4A_178/2015 dell’11 settembre 2015, pubblicata

in DTF 141 III 433, il Tribunale federale ha stabilito che una perizia privata

non costituisce un mezzo di prova ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC e che nel

processo civile le perizie di parte (Privatgutachten) devono

essere considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di parte. Questa

giurisprudenza vale anche per le pretese derivanti dall’assicurazione di

indennità giornaliera per malattia, che nella maggior parte dei Cantoni sono

giudicate dai Tribunali delle assicurazioni sociali (cfr. Annuaire de

l’assurance-maladie suisse 2016, pag. 36 e 37).

Nel caso evaso dall’Alta Corte, si trattava di un assicurato al

beneficio di un’assicurazione di indennità giornaliera fondata sulla LCA che

era incapace al lavoro e ha domandato una rendita di invalidità, che la sua

assicurazione privata ha rifiutato fondandosi su una perizia che essa stessa ha

fatto eseguire da un medico specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale

si è basato sugli atti medici e ha visitato personalmente l’interessato, non

ritenendo infine un’incapacità lavorativa. L’assicurato ha quindi chiamato in

giudizio la sua assicurazione, ma davanti al Tribunale cantonale ha perso la

causa. I giudici, dopo avere apprezzato le 4 valutazioni mediche agli atti (la

perizia di parte allestita su mandato dell’assicuratore, il referto del

curante, la perizia interdisciplinare e il parere di un altro medico a cui

l’Ufficio AI ha sottoposto gli atti) giunte a conclusioni differenti sulla

capacità lavorativa dell’assicurato, si sono basati sulla perizia di parte

dell’assicuratore malattia e in virtù della verosimiglianza preponderante hanno

ritenuto che l’assicurato non fosse inabile al lavoro. La prima istanza si è

basata sulla DTF 125 V 351 consid. 3b/dd, secondo cui la perizia di parte fatta

esperire dall’assicuratore malattia ha il valore di un mezzo di prova (cfr.

consid. 2.1). L’assicurato ha quindi inoltrato un ricorso in materia civile

presso il Tribunale federale, lamentando che la perizia fatta allestire dall’assicuratore

non era una perizia neutra, ma di parte, perciò dal profilo del diritto

processuale civile valeva soltanto, come stabilito dalla DTF 132 III 83 consid.

3.4, quale semplice allegazione di parte e non come mezzo di prova (cfr.

consid. 2.2).

Il TF ha dovuto quindi esaminare la questione di sapere se la

perizia di parte sulla quale si è fondato l’assicuratore malattia

nell’assicurazione complementare sia un mezzo di prova ai sensi del Codice di

procedura civile.

Nelle sue considerazioni, l’Alta Corte ha evidenziato che nel

diritto delle assicurazioni sociali il Tribunale federale ha ritenuto nella DTF

125 V 351 come il semplice fatto che la presa di posizione del medico avvenga

nell’ambito di una perizia di parte a domanda dell’assicuratore non sia sufficiente

per mettere in dubbio il valore probatorio della perizia. Essa ha dunque valore

di un mezzo di prova. Per contro, nel diritto privato, secondo giurisprudenza

costante una perizia di parte non è un mezzo di prova, ma una semplice

allegazione di parte (DTF 140 III 24 consid. 3.3.3; DTF 132 III 83 consid. 3.6)

(cfr. consid. 2.3).

Nel diritto privato, l’art. 168 cpv. 1 CPC enumera esaustivamente

i differenti mezzi di prova, fra i quali figura la perizia. Il Tribunale

federale ha proceduto a un’interpretazione sistematica del Codice e in

particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso che la nozione di perizia

di cui all’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne unicamente la perizia

giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).

Una parte della dottrina considera che una perizia di parte deve

potere essere prodotta al Tribunale come un documento ai sensi dell’art. 168

cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg. CPC. Un’altra parte della dottrina, alla

quale si rifà il Tribunale federale, considera che una perizia di parte non è

un mezzo di prova, poiché il legislatore escluso la perizia di parte come mezzo

di prova in generale ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC, e non solo quale

perizia ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC (consid. 2.5.3:

“[…] Denn der Gesetzgeber lehnte das Privatgutachten

als Beweismittel i.S.v. Art.

168 Abs. 1 ZPO allgemein und nicht nur als Gutachten i.S.v. Art. 168 Abs. 1 lit. d ZPO

ab”).

Di conseguenza, la giurisprudenza resa in materia di diritto delle

assicurazioni sociali, quale la DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova

applicazione. È piuttosto la giurisprudenza resa in materia di diritto privato

che si applica, in virtù della quale la perizia di parte non ha qualità di

mezzo di prova, ma costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF

140 III 24; DTF 132 III 83).

Le allegazioni che si fondano su una perizia di parte sono

generalmente considerate essere particolarmente motivate (substanziiert),

di modo che la controparte non può contestare in maniera generica (pauschale

Bestreitung) queste allegazioni, ma deve piuttosto precisare concretamente

quali sono gli elementi e i fatti che contesta. Come semplice allegazione la

perizia di parte può se del caso, insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze

processuali giusta l’art. 168 cpv. 1 CPC, dimostrare quanto asserito

dall’assicurato. In assenza di indizi in tal senso, se sufficientemente

contestata la perizia di parte si esaurisce invece in una mera allegazione per

nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).

Nella fattispecie analizzata dalla nostra Massima Istanza, il

Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia di parte come mezzo di prova e

soltanto fondandosi su questa perizia ha ritenuto quindi comprovato che il

ricorrente fosse abile al lavoro.

Di conseguenza, il giudizio cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1

CPC nella misura in cui ha ritenuto che la perizia di parte fosse un mezzo di

prova che permetteva di constatare la capacità di lavoro dell’interessato (cfr.

consid. 2.6).

Il ricorso dell’assicurato è quindi stato accolto su questo punto

e gli atti rinviati all’autorità di prima istanza per un nuovo apprezzamento

delle prove tenendo conto dei principi posti a proposito delle perizie di parte

(cfr. consid. 4).

Va ancora evidenziato che

con sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, il TF, al consid. 3.2, ha ribadito

che in caso di presentazione di un referto medico, laddove si vuole contestarne

il contenuto, occorre censurarlo in maniera specifica e qualificata, apportando

elementi oggettivi, non bastando una critica generica (“Dans

le cas présent, l'intimée a produit l'expertise privée du Dr B.________, datée

du 1er juillet 2015, comportant sept pages. Ce

rapport détaillé permet de saisir le raisonnement de l'expert, qui l'a amené à

considérer que le recourant était en mesure de travailler en tout cas dès le 23

juin 2015. Confronté à cette expertise privée, le recourant s'est borné à la

contester globalement par pli du 24 juillet 2015, déclarant n'être pas

d'accord. Il a certes annexé un rapport de deux pages du Dr A.________,

psychiatre qui le traite, lequel a nié une valeur probante suffisante au

rapport de l'expert privé B.________, faute d'objectivité et de neutralité de

ce dernier. Si le Dr A.________ relève des discordances entre le diagnostic

posé par le Dr B.________ (trouble de l'adaptation avec réaction dépressive

prolongée), les plaintes subjectives du recourant et la conclusion qu'il n'est

pas incapable de travailler, le premier ne discute pas précisément les

allégations figurant dans l'expertise privée. Autrement dit, la remise en cause

des allégations factuelles contenues dans cette expertise demandée par

l'intimée ne font pas l'objet d'une contestation motivée du recourant, comme

l'exige la jurisprudence susrappelée. De plus, le Dr A.________ ne s'est

exprimé qu'après que son patient l'a sollicité, puisque ce dernier a joint le

rapport dudit psychiatre à sa contestation globale du 24 juillet 2015. Dans de

telles circonstances, les allégations précises de l'expertise privée -

contestées de manière globale - peuvent apporter la preuve de leur véracité si

elles sont appuyées par des indices objectifs. Or, l'office de

l'assurance-invalidité du canton de Genève a estimé, dans sa décision de refus

de prestations du 2 décembre 2015, que la capacité de gain de l'assuré était

entière depuis le 25 juin 2015. En conséquence, l'autorité cantonale n'a pas

violé l'art. 168 CPC en retenant que l'expertise privée du Dr B.________ avait

emporté sa conviction. Le moyen est infondé.”).

Cfr. inoltre, per quanto concerne la valutazione dei referti dei medici

curanti, la sentenza 4A_571/2016 del 23 marzo 2017, consid. 4.2.

2.6. Affinché un rapporto medico in

ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse

condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in

particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi

deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri

posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF

9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V

294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico deve

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale

prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,

l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione

Considerandi

sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico

della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in

evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la

regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei

succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto

del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i

quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

2.7

Alla luce delle

valutazioni mediche agli atti, nell’ambito dell’apprezzamento delle prove,

questo Tribunale deve concludere che l’interessata, contrariamente a quanto

sostenuto dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e dalla

dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, per i motivi che

seguono, non è stata incapace al lavoro nella misura del 50% successivamente al

10.

agosto 2016 e non ha dunque più diritto alle indennità giornaliere dall’11

agosto 2016.

Dalla

documentazione medica emerge in primo luogo che il dr. med. __________, il 4

luglio 2016, aveva diagnosticato un episodio depressivo lieve che, dopo un

periodo di incapacità lavorativa iniziale del 100%, avrebbe comportato dapprima

un’incapacità del 50% e, dal 1° settembre 2016, una ripresa completa

dell’attività di cameriera (doc. 10).

Il dr. med. __________,

anch’egli FMH psichiatria e psicoterapia, il 10 agosto 2016 (doc. 15),

nell’ambito di una visita di circa 50 minuti, ha sottoposto l’attrice al test

AMDP (“Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der

Psychiatrie”), ossia, come emerge dalle “Qualitätsleitlinien

für psychiatrische Gutachten in der Eidgenössischen Invalidenversicherung”

della Società Svizzera di Psichiatria e Psicoterapia, redatte nel 2012 (cfr. http://www.ivsk.ch/mm/Qualitaetsleitlinien-fuer-psychiatrische-Gutachten.pdf)

ad un test utilizzato nell’ambito della redazione delle perizie mediche in

ambito AI (punto 4.3.1 “Psychiatrischer Befund”). Si tratta di un “sistema

per la valutazione e la documentazione della psicopatologia sviluppato in

Europa. Frutto del lavoro di psichiatri di diverse culture, tradotto in molte

lingue e forte di un'esperienza costante di aggiornamento internazionale,

l'AMDP copre un ampio spettro di sintomi psicopatologici e somatici, cui si

aggiungono i cosiddetti ''sintomi di riserva''” (cfr. http://www.giunti.it/libri/salute-e-benessere/amdp-8-manuale-per-la-metodologia-e-la-documentazione-della-diagnosi-in-psichiatria/).

Dallo status psichico

validato dal test AMDP effettuato nel corso del colloquio non sono emersi

disturbi dello stato di coscienza, disturbi dell’orientamento, disturbi

significativi della memoria, disturbi formali del pensiero, timori, fobie o

sintomi ossessivi compulsivi. Inoltre erano assenti sintomi deliranti, disturbi

della percezione, disturbi della coscienza dell’io; riguardo all’affettività

l’assicurata non ha mai presentato momenti di tristezza, è stata a lungo

sorridente soprattutto quando rispondeva a domande di tipo neutrale, si è

dichiarata triste per la morte della madre avvenuta in febbraio solo quando le

è stata posta questa specifica domanda; assente ansia libera, non sono emersi

disturbi della carica vitale e della psicomotricità. L’assicurata ha dichiarato

disturbi del sonno soggettivi, ma non ha mostrato alcun calo di attenzione,

rispettivamente affaticamento durante l’ora circa di colloquio.

Questi elementi oggettivi,

unitamente ad alcune criticità emerse nel corso del colloquio (l’interessata

non è stata in grado di descrivere un’evoluzione dei sintomi da febbraio,

quando è deceduta la madre, in poi; da una parte dichiara un aumento del peso e

dall’altra afferma di mangiare solo insalata ed un pasticcino al giorno,

malgrado continui a lavorare almeno al 50% quale cameriera; non ha presentato

alcun segno di depressione, di stanchezza, di assenza di interesse per le cose

a lei piacevoli), fanno effettivamente concludere per un’assenza, al momento

della visita presso il dr. med. __________, di una patologia psichica e dunque

di un’incapacità lavorativa.

I referti del 31 gennaio

2017.

(due pagine ed ¼; allegato al doc. 26) e del 23 maggio 2017 (una pagina; allegato

al doc. 29), del curante, dr. med. __________, non sono propri a sovvertire

queste conclusioni. Oltre all’assenza di elementi medici oggettivi per

sostanziare la presenza di una patologia psichica e di una conseguente

incapacità lavorativa, il primo referto si esaurisce in una serie di

affermazioni generiche, tramite le quali viene contestata la presa di posizione

del dr. med. __________, ma che non descrivono nella concretezza in cosa consisterebbero

gli elementi oggettivi atti a comprovare la presenza di una patologia psichica

con incidenza sulla capacità lavorativa dell’attrice.

La seconda presa di

posizione (23 maggio 2017; cfr. anche lo scritto del 26 luglio 2017 [doc. 35])

è ancora più scarna e comporta unicamente tre vaghe contestazioni delle

affermazioni del 12 aprile 2017 del dr. med. __________. Anche in questo caso

si cerca invano un argomento medico concreto atto a sostanziare la presenza di

un’incapacità lavorativa derivante da una patologia psichica.

Neppure il referto del 16

giugno 2017 (allegato al doc. 29) della dr.ssa med. __________ (due pagine ed

¼) permette di concludere diversamente. La diagnosi è stata posta prevalentemente

sulla base di elementi soggettivi descritti dalla medesima assicurata (“[…]

la sintomatologia sarebbe iniziata da circa 1 anno

caratterizzata da umore depresso, tensione endopsichica, relativo isolamento

sociale con irritabilità con le persone, disturbi di concentrazione,

palpitazioni di notte, stanchezza, crisi di iperventilazione a tratti, sotto

stress si tira i capelli, mangia le unghie, si morsica le dita (da qualche

mese) (…)” e “ […] Lamenta palpitazioni di notte,

risvegli frequenti, fame d’aria, desidera quando è con la gente di rimanere

sola, è irritabile, stanchezza, scadimento volitivo (in casa pulisce solo una

volta alla settimana mentre prima puliva l’appartamento tutti i giorni). Quando

è sotto stress si tira i capelli, mangia le unghie, si morsica le dita […]”),

che non collimano con gli elementi oggettivi accertati dalla specialista, la

quale ha rilevato come l’interessata “al colloquio si presenta lucida,

orientata, eloquio nella norma, scarso contatto visivo con l’interlocutore,

pensiero incentrato sulle difficoltà di guarire e sulla volontà peraltro di

voler guarire”.

Certo, la dr.ssa med. __________

ha fatto eseguire all’interessata i test MADRS e HAM-A di Hamilton. Il primo ha

messo in evidenza un punteggio di 39, con punteggi alti rispetto alla tensione

interiore e l’intolleranza allo stress e la stanchezza che corrisponde ad una

depressione severa ed il secondo si è concluso con un punteggio di 33

corrispondente ad ansietà severa.

Tuttavia, come emerge

dalla giurisprudenza federale (cfr. sentenza 9C_353/2015 del 24 novembre 2015,

consid. 4.1; sentenza 9C_391/2010 del 19 luglio 2010 consid. 3.2.1; sentenza 9C_775/2008

del 15 settembre 2009, consid. 3.3), nell’ambito di un esame psichiatrico, i

processi di autovalutazione schematici, come per esempio la scala di

valutazione MADRS che si fonda su informazioni e stime fornite dalla medesima

persona assicurata, hanno solo una funzione complementare, mentre determinante

è l’esame clinico, con anamnesi, descrizione dei sintomi e osservazione del

comportamento dell’assicurato. Ciò vale anche per il test di Hamilton (cfr. la

sentenza 8C_772/2016 del 23 gennaio 2017 consid. 6.1).

In concreto, a differenza

di quanto effettuato dal dr. med. __________, né il dr. med. __________, né la

dr.ssa med. __________, nei loro referti, hanno fornito elementi medici

oggettivi, non forniti dall’attrice medesima, atti a sostanziare le loro

conclusioni circa la presenza di una diagnosi psichiatrica con influenza sulla

capacità lavorativa anche dopo il 10 agosto 2016.

Da parte sua, il dr. med. __________,

in seguito ad un’ulteriore visita del 27 luglio 2017 (doc. 36), ha nuovamente

accertato l’assenza di qualsiasi patologia psichica. Nel referto del 2 agosto

2017, di 9 pagine, lo specialista ha spiegato nel dettaglio ed in maniera

convincente ed approfondita i motivi per i quali sono assenti elementi che

possano far ritenere l’interessata affetta da una malattia. Il dr. med. __________

ha evidenziato come il comportamento della medesima nel corso dell’ultimo

colloquio, presenta criticità ancora maggiori rispetto a quanto riscontrato

l’anno precedente. L’assenza di memoria a corto e lungo termine (“[…] chiedo

all’assicurata informazioni riguardo alla guida, mi risponde di non possedere

un’automobile, di non ricordare cosa è successo alla sua vettura e qualche

minuto più tardi afferma che il marito avrebbe acquistato per lei da poco tempo

un’auto guasta. Dopo alcuni momenti afferma invece che questa vettura è invece

funzionante, 5 minuti dopo ricorda che l’altra automobile era stata bruciata in

data imprecisata a __________ […]”; “[…] riguardo alla data della visita

precedente, inizialmente non ricorda di essere stata presso il mio studio e

successivamente afferma di essere stata in questo studio nella primavera del

2016.

[…]”; “[…] L’assicurata aggiunge di non avere assolutamente memoria

da quando sta male. Le chiedo la data di nascita ed impiega circa 30 secondi

per darmi la data di nascita corretta. Afferma di non ricordare assolutamente

la data odierna ma che molto probabilmente siamo in giugno o luglio 2017 […]”;

“[…] l’assicurata afferma di non ricordare assolutamente nulla né del padre,

né della madre perché perde la memoria […]”) è infatti incompatibile sia

con la guida anche se solo su percorsi brevi, sia con l’attività di cameriera

svolta al 50%, la quale implica necessariamente la capacità di ricordarsi,

oltre agli orari di lavoro ed al percorso per recarsi presso il ristorante in

cui è attiva, le ordinazioni degli avventori, i tavoli a cui portare le

vivande, le riservazioni dei clienti, la disposizione delle posate. A questo

proposito il dr. med. __________ ha evidenziato come l’attrice “ha risposto

alle domande affermando più volte di non avere memoria, di non ricordare nulla,

tuttavia su altre domande per esempio sul lavoro svolto al ristorante è stata

logica e consequenziale”.

Nella descrizione dello

status psichico, validato secondo AMDP8-System, risulta che non sono emersi

disturbi dello stato di coscienza, che nonostante l’asserita mancanza di

memoria non sono stati oggettivati disturbi dell’orientamento, che l’assenza di

memoria non è oggettivata, non sono emersi disturbi formali del pensiero,

timori, fobie o sintomi depressivi compulsivi e neppure la tricotillomania e

l’onicofagia sono state oggettivate poiché l’assicurata non ha presentato

questo comportamento se non il mangiarsi le unghie per 9 minuti dopo aver lei

stessa dichiarato questo comportamento. Sono inoltre assenti sintomi deliranti,

disturbi della percezione e disturbi della coscienza dell’io. L’attrice ha

dichiarato ansia psichica soggettiva ma non oggettivabile, non sono emersi

disturbi della carica vitale e della psicomotricità. Essa ha dichiarato

disturbi del sonno soggettivi, ma non ha mostrato un calo di concentrazione,

attenzione, affaticamento durante l’ora circa di colloquio.

Rilevato che non possono essere d’aiuto all’attrice le generiche attestazioni di

incapacità lavorativa al 100% prodotte regolarmente ogni mese dall’assicurata e

firmate dal dr. med. __________ (doc. da S a CC), non essendo motivate, e,

abbondanzialmente, che non risultano esserci prescrizioni o fatture per

medicamenti prescritti dal dr. med. __________ all’attrice nel periodo in esame

(cfr. doc. 37 e doc. V), non vi sono elementi oggettivi a sostegno di un

disturbo dell’umore e di una conseguente incapacità lavorativa anche solo

parziale dell’attrice.

In queste condizioni,

esaminati tutti gli atti medici prodotti dalle parti e segnatamente le

valutazioni del dr. med. __________, della dr.ssa med. __________ e del dr.

med. __________, questo Tribunale deve concludere che l’attrice dall’11 agosto

2016.

non presenta più alcuna incapacità lavorativa e non ha diritto ad

ulteriori prestazioni da parte della convenuta.

2.8

Va ora esaminato se per il

periodo dal 19 aprile 2016, o meglio, considerato il periodo di attesa di 14

giorni, dal 2 maggio 2016 al 21 giugno 2016 (ossia scaduto il periodo di attesa

calcolato dall’assicuratore dall’8 giugno 2016 quando afferma di aver ricevuto

la notifica della malattia) la convenuta deve versare indennità giornaliere al

100% all’attrice. L’assicuratore sostiene infatti che l’annuncio della

patologia è avvenuto tardivamente malgrado la datrice di lavoro fosse già stata

resa attenta in passato della necessità di trasmettere tempestivamente i

certificati attestanti un’incapacità lavorativa. L’assicurata afferma invece

che l’annuncio è avvenuto nei termini previsti dalle CGA.

2.9

Per l’art. __________

CGA in occasione di ogni incapacità lavorativa, il contraente l’assicurazione

ne fa notifica alla CV 1 mediante il relativo formulario, e ciò, entro 5 giorni

dalla scadenza del periodo di attesa concordato, al più tardi tuttavia, dopo 30

giorni di incapacità lavorativa ininterrotta. Alla notifica va allegato il

certificato medico del medico curante.

Secondo

l’art. __________ CGA in caso di comunicazione tardiva, il diritto alle

prestazioni assicurate sussiste al più presto dal momento in cui tale

comunicazione perviene alla CV 1. Se è stato concordato che il contraente

l’assicurazione o l’avente diritto abbia da subire degli svantaggi per aver

leso un obbligo, tale svantaggio non si verifica, se per le circostanze in cui

si è verificata, la lesione è da considerare senza colpa.

Ai sensi

dell’art. __________ CGA se il contraente non rispetta i termini e le scadenze

per la notifica del caso di prestazioni, egli è responsabile per i danni da ciò

derivanti.

In caso di

incapacità lavorative prolungate, è necessario far pervenire ogni mese un

certificato intermedio alla CV 1 (art. __________ CGA).

Va ancora rammentato che

l’art. 38 cpv. 2 LCA prevede che quando l'avente diritto manchi per sua colpa a

quest'obbligo (ndr: avviso del sinistro), l'assicuratore può ridurre

l'indennità dell'importo di cui si troverebbe diminuita se l'avviso fosse stato

dato in tempo. Per l’art. 45 cpv. 1 LCA se fu convenuta una sanzione per il

caso in cui lo stipulante o l'avente diritto manchi ad un obbligo, egli non

incorre nella sanzione quando risulti dalle circostanze che la mancanza non è

imputabile a colpa. Inoltre ai sensi dell’art. 45 cpv. 3 LCA quando il

contratto o la presente legge vincoli l'esistenza di un diritto derivante

dall'assicurazione all'osservanza di un termine lo stipulante o l'avente

diritto può compiere l'atto omesso senza colpa non appena l'impedimento sia

tolto.

2.10

In concreto la polizza

assicurativa prevede un periodo di attesa di 14 giorni (doc. B, pag. 3).

Il medico curante, dr.

med. __________, ha attestato un’incapacità lavorativa totale dal 19 aprile

2016.

(doc. E).

La notifica d’inabilità

lavorativa, datata 2 giugno 2016, è pervenuta all’assicuratore l’8 giugno 2016

(doc. D), con allegato il certificato del dr. med. __________ del 19 aprile

2016.

(doc. E) e del dr. med. __________, che ha preso a carico l’assicurata ed

ha attestato un’incapacità lavorativa totale dal 2 giugno 2016 (allegati doc.

4).

Il 15 giugno 2016

l’assicuratore ha scritto alla datrice di lavoro, rilevando che teoricamente il

diritto ad indennità sorgerebbe dal 2 maggio 2016, dopo i 14 giorni di attesa

dal 19 aprile 2016, ma sottolineando che l’annuncio, nel caso di specie, è

tardivo (doc. H) poiché inoltrato oltre il termine di cui all’art. __________

CGA.

Il 15 luglio 2016 la

datrice di lavoro ha risposto, affermando che “è pur vero che la notifica

d’inabilità al lavoro è stata spedita il 00.06.2016 (sic!), ma è altrettanto

vero che noi abbiamo notificato la stessa inabilità lavorativa con lettera del

09.05

, ed in seguito abbiamo anticipato i dovuti certificati” (doc.

J).

L’assicuratore, dopo aver

effettuato alcuni accertamenti, ha versato le indennità giornaliere al 100% tenendo

conto di un periodo di carenza di 14 giorni dall’8 giugno 2016 e versando le

prestazioni dal 22 giugno al 2 luglio 2016 al 100% e dal 3 luglio 2016 al 10

agosto 2016 al 50% (doc. 17 e X/1; cfr. anche doc. EE).

Nel corso di un incontro

avvenuto il 22 luglio 2016 presso gli uffici della convenuta, l’attrice ha

prodotto una lettera datata 9 maggio 2016, indirizzata all’assicuratore,

tramite la quale la datrice di lavoro ha affermato: “(…) annuncio un caso di

malattia, chiedo di inviarmi l’apposito formulario per la notifica. La paziente

si è recata dal medico ed è tuttora in cura. Seguirà il certificato d’inabilità

lavorativa” (doc. C e 5), nonché uno scritto del 12 maggio 2016, su carta

intestata di CV 1, indirizzato alla datrice di lavoro con l’indicazione “secondo

vostra richiesta” e “Gentile Signora __________, Come da vostra

richiesta del 09.05.2016 in allegato vi mandiamo gli annunci d’inabilità

lavorativa. CV 1” (doc. 6).

L’assicuratore afferma di

non aver ricevuto il primo scritto e di non essere l’estensore della lettera

del 12 maggio 2016, sostenendo che si tratta di un documento fasullo.

In concreto, ai fini del

giudizio, non è necessario stabilire se lo scritto del 12 maggio 2016, come

sembra emergere dalle incongruenze evidenziate dall’assicuratore in sede di

risposta e di udienza, è effettivamente fasullo. Della fattispecie se ne

occuperà il Ministero Pubblico (cfr. scritto del 7 novembre 2017 del giudice

delegato del TCA al Ministero Pubblico, doc. XIII).

Infatti, in ogni caso, la

datrice di lavoro ha notificato l’incapacità lavorativa dell’attrice, allegando

i necessari certificati medici, come vuole l’art. __________ CGA, solo con lo

scritto del 2 giugno 2016 (doc. 4), pervenuto l’8 giugno 2016 all’assicuratore

(doc. 4).

La lettera del 9 maggio

2016.

(doc. 5), che del resto l’assicuratore afferma di non aver mai ricevuto (se

non in occasione dell’incontro tenutosi tra l’attrice e la Cassa il 22 luglio

2016) e che non è stata trasmessa dalla datrice di lavoro tramite raccomandata

od altri sistemi che permettono di tracciarne l’invio (ad esempio: “A-Plus”;

cfr. ad esempio la sentenza 9C_90/2015 del 2 giugno 2015), non solo non

contiene alcun certificato medico, come richiesto invece dalle CGA (art. __________),

ma neppure indica quale persona sarebbe malata, in quale percentuale e da quale

medico sarebbe in cura.

Ciò, manifestamente, non è

sufficiente, nel caso di specie, per salvaguardare i termini di notifica ai

sensi dell’art. __________ CGA. Anche perché già in data 15 aprile 2015

(allegato doc. 9), ossia oltre un anno prima, l’assicuratore aveva reso attenta

la medesima datrice di lavoro della necessità di segnalare tempestivamente le

incapacità lavorative entro i termini previsti dalle CGA, indicando che, in

quel caso, avrebbe esaminato “eccezionalmente” l’obbligo prestativo a

partire dall’inizio dell’inabilità (22 gennaio 2015) anche se l’incapacità

lavorativa (dell’attrice) era stata annunciata tardivamente il 24 marzo 2015 (doc.

allegato doc. 9).

Il 18 novembre 2015,

nell’ambito di un altro annuncio di malattia (dell’attrice), l’assicuratore

aveva pure trasmesso alla datrice di lavoro il “promemoria sull’evasione

delle prestazioni d’indennità giornaliera in caso di malattia” da

consegnare all’interessata (allegato doc. 9).

In concreto non vi è alcun

dubbio che vi è colpa del contrante l’assicurazione nell’invio tardivo della

notifica di incapacità lavorativa. Essa era infatti già stata resa attenta, nel

2015.

(cfr. doc. P e allegati al doc. 9), circa la necessità di trasmettere

tempestivamente il relativo annuncio di malattia conformemente alle CGA. Il

ritardo nell’invio della notifica ha inoltre impedito all’assicuratore di

sottoporre l’interessata ad un immediato esame medico e di poter così

verificare la presenza o meno di una patologia e dell’eventuale incidenza della

malattia sulla capacità lavorativa. Ciò è potuto avvenire solo nel corso del

mese di agosto 2016, quando, in occasione della visita presso il dr. med. __________,

è stata appurata l’assenza di una patologia psichica e di un’incapacità

lavorativa, con conseguente cessazione del diritto a prestazioni.

Ne segue che

l’assicuratore ha applicato correttamente le sanzioni previste in caso di

notifica tardiva e che l’interessata non ha diritto ad ulteriori prestazioni

oltre a quelle già riconosciutele.

2.11

In conclusione, ritenuto che

per il resto l’ammontare delle indennità giornaliere non è contestato

dall’attrice (cfr. doc. I) e non deve pertanto essere esaminato, la petizione

va integralmente respinta.

2.12

L’attrice ha chiesto

l’allestimento di una perizia e di sentire quali testi il dr. med. __________ e

la dr.ssa med. __________.

Alla luce delle

motivazioni esposte al considerando 2.7, questo Tribunale ritiene che non sia

necessario allestire una perizia medica, né sentire i medici curanti

dell’attrice, poiché i referti prodotti dalle parti, e meglio quelli del dr.

med. __________, del dr. med. __________ e della dr.ssa med. __________

permettono di decidere nel merito della vertenza senza la necessità di

procedere ad ulteriori accertamenti (cfr. sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre

2016, consid. 6.2).

Va qui rammentato che

conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può rinunciare ad

assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento sulla base di

altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere senza arbitrio che

la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento (apprezzamento anticipato

delle prove; cfr. sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con

riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non

pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15 dicembre

2016; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3; sentenza

5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015 del 4

maggio 2015).

2.13

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte

ha affermato che:

"

(…) Esso è ammissibile a

prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma

correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati

e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione

contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;

art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e

senza il nominativo dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.La

petizione è respinta.

2.Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione alle parti

ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata

la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti