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36.2017.80

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 agosto 2018Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i differenti mezzi di prova, fra i quali figura la perizia. Il Tribunale

federale ha proceduto a un’interpretazione sistematica del Codice e in

particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso che la nozione di perizia

di cui all’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne unicamente la perizia

giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).

Una parte della dottrina considera che una perizia di parte deve

potere essere prodotta al Tribunale come un documento ai sensi dell’art. 168

cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg. CPC. Un’altra parte della dottrina, alla

quale si rifà il Tribunale federale, considera che una perizia di parte non è

un mezzo di prova, poiché il legislatore ha escluso la perizia di parte come

mezzo di prova in generale ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC, e non solo quale

perizia ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC (consid. 2.5.3:

“[…] Denn der Gesetzgeber lehnte das Privatgutachten

als Beweismittel i.S.v. Art.

168 Abs. 1 ZPO allgemein und nicht nur als Gutachten i.S.v. Art. 168 Abs. 1 lit. d ZPO

ab”).

Di conseguenza, la giurisprudenza resa in materia di diritto delle

assicurazioni sociali, quale la DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova

applicazione. È piuttosto la giurisprudenza resa in materia di diritto privato

che si applica, in virtù della quale la perizia di parte non ha qualità di

mezzo di prova, ma costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF

140 III 24; DTF 132 III 83).

Le allegazioni che si fondano su una perizia di parte sono

generalmente considerate essere particolarmente motivate (substanziiert),

di modo che la controparte non può contestare in maniera generica (pauschale

Bestreitung) queste allegazioni, ma deve piuttosto precisare concretamente

quali sono gli elementi e i fatti che contesta. Come semplice allegazione la

perizia di parte può se del caso, insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze

processuali giusta l’art. 168 cpv. 1 CPC, dimostrare quanto asserito

dall’assicurato. In assenza di indizi in tal senso, se sufficientemente

contestata la perizia di parte si esaurisce invece in una mera allegazione per

nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).

Nella fattispecie analizzata dalla nostra Massima Istanza, il

Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia di parte come mezzo di prova e

soltanto fondandosi su questa perizia ha ritenuto quindi comprovato che il

ricorrente fosse abile al lavoro.

Di conseguenza, il giudizio cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1

CPC nella misura in cui ha ritenuto che la perizia di parte fosse un mezzo di

prova che permetteva di constatare la capacità di lavoro dell’interessato (cfr.

consid. 2.6).

Il ricorso dell’assicurato è quindi stato accolto su questo punto

e gli atti rinviati all’autorità di prima istanza per un nuovo apprezzamento

delle prove tenendo conto dei principi posti a proposito delle perizie di parte

(cfr. consid. 4).

Va ancora evidenziato che

con sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, il TF, al consid. 3.2, ha ribadito

che in caso di presentazione di un referto medico, laddove si vuole contestarne

il contenuto, occorre censurarlo in maniera specifica e qualificata, apportando

elementi oggettivi, non bastando una critica generica (“Dans

le cas présent, l'intimée a produit l'expertise privée du Dr B.________, datée

du 1er juillet 2015, comportant sept pages. Ce

rapport détaillé permet de saisir le raisonnement de l'expert, qui l'a amené à

considérer que le recourant était en mesure de travailler en tout cas dès le 23

juin 2015. Confronté à cette expertise privée, le recourant s'est borné à la

contester globalement par pli du 24 juillet 2015, déclarant n'être pas

d'accord. Il a certes annexé un rapport de deux pages du Dr A.________,

psychiatre qui le traite, lequel a nié une valeur probante suffisante au

rapport de l'expert privé B.________, faute d'objectivité et de neutralité de

ce dernier. Si le Dr A.________ relève des discordances entre le diagnostic

posé par le Dr B.________ (trouble de l'adaptation avec réaction dépressive

prolongée), les plaintes subjectives du recourant et la conclusion qu'il n'est

pas incapable de travailler, le premier ne discute pas précisément les

allégations figurant dans l'expertise privée. Autrement dit, la remise en cause

des allégations factuelles contenues dans cette expertise demandée par

l'intimée ne font pas l'objet d'une contestation motivée du recourant, comme

l'exige la jurisprudence susrappelée. De plus, le Dr A.________ ne s'est

exprimé qu'après que son patient l'a sollicité, puisque ce dernier a joint le

rapport dudit psychiatre à sa contestation globale du 24 juillet 2015. Dans de

telles circonstances, les allégations précises de l'expertise privée -

contestées de manière globale - peuvent apporter la preuve de leur véracité si

elles sont appuyées par des indices objectifs. Or, l'office de

l'assurance-invalidité du canton de Genève a estimé, dans sa décision de refus

de prestations du 2 décembre 2015, que la capacité de gain de l'assuré était

entière depuis le 25 juin 2015. En conséquence, l'autorité cantonale n'a pas

violé l'art. 168 CPC en retenant que l'expertise privée du Dr B.________ avait

emporté sa conviction. Le moyen est infondé.”).

Inoltre, per quanto concerne la valutazione dei referti dei medici,

cfr. la sentenza 4A_571/2016 del 23 marzo 2017, consid. 4.2 e la sentenza

4A_42/2017 del 29 gennaio 2018, consid. 3.1 e seguenti.

2.8. In caso di

perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi

imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto,

nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per

fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352

consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il

giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui

il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una

controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso

risultato (DTF 101 IV 130).

Il

giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa

opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in

dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Questi

principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008

nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:

"

Per quanto concerne in particolare

le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si

scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito

è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze

specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie.

Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa

oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In

tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi,

senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto

peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e

riferimenti)."

2.9. In concreto questo Tribunale non

vede ragioni che gli impediscano di fare propria la valutazione espressa dal

perito Dr. med. __________, specialista FMH oftalmologia e oftalmochirurgia. Il

referto dell’11 giugno 2018 (doc. XXXVIII), privo di contraddizioni, presenta

tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere

riconosciuto, a un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con

riferimenti; RAMI 1991 U 133 consid. 1b): in

particolare lo specialista ha espresso la sua valutazione in modo motivato,

dopo aver proceduto a un esame approfondito del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del

7 gennaio 2009 consid. 10.2).

Il dr. med. __________,

esperto nell’ambito qui in discussione, ha minuziosamente esaminato il caso di

specie, rispondendo a tutte le domande poste dal Tribunale e non contestate né

completate dalle parti.

Lo specialista ha descritto

l’anamnesi oculistica oftalmologica, ha esaminato lo stato valetudinario

dell’attrice ed ha spiegato nel dettaglio la sua valutazione.

Rilevato che non vi è

documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni peritali, che le parti

del resto non hanno neppure contestato, le valutazioni del dr. med. __________

vanno confermate.

Dalla perizia e meglio dalle

risposte ai quesiti 2 e 3, emerge che l’interessata, dopo un periodo di

adattamento da 6 mesi ad un anno durante il quale è stata completamente inabile

al lavoro (doc. XXXVIII: “[…] Effettivamente non avendo la stereopsis quando

la paziente si deve muovere probabilmente lavorerà in modo più lento, con

minore destrezza, analizzando le distanze quando deve prendere i prodotti della

pulizia per poi applicarli sulle superfici da trattare, con rischio di

inciampare o sbattere contro gli angoli dei mobili soprattutto visto la perdita

funzionale del campo visivo totale sulla metà del suo campo visivo di lavoro.

Questo richiedere un tempo di adattamento che in generale tra 6 mesi o 1 anno

[…]”) è in grado di nuovamente lavorare sia in altre attività che come

donna delle pulizie nella misura del 50% (doc. XXXVIII risposta 3: “[…]

Visto le rimarche precedenti al punto 2 con adattamento sul posto di lavoro, si

può conseguire che la Signora AT 1 è abile al lavoro per un’attività al 50%. Il

lavoro da considerare come prima in un ambiente tipo __________ è molto più

difficile che in un ambiente privato dove effettivamente c’è il rischio di

danneggiare degli oggetti privati del proprietario […]”).

Il perito ritiene tuttavia che

altre attività sarebbero difficilmente esigibili (doc. XXXVIII risposta 4: “[…]

Visto l’età del paziente ed il suo curriculum vedo difficilmente di trovare un

altro tipo di attività più compiacevole alla sua vista attuale e comunque con

l’età che sarà più difficoltoso trovare un nuovo posto di lavoro.”).

In concreto l’attrice è stata

operata all’occhio destro il 27 gennaio 2017 e dal 28 gennaio 2017 è stata

dichiarata completamente inabile al lavoro per malattia (doc. 3, 6, 7).

Questo Tribunale ritiene che

il periodo di adattamento in seguito alla perdita di visione all’occhio destro

per poter riprendere l’attività di donna delle pulizie od un’altra attività con

un grado di capacità lavorativa del 50%, che il perito ha ritenuto essere da un

minimo di 6 mesi ad un massimo di un anno, nel preciso caso di specie, alla

luce dell’età dell’attrice, nata nel 1963, della circostanza che dal 2004

svolge unicamente l’attività di donna delle pulizie, del fatto che la

limitazione della capacità visiva ha fortemente aumentato il rischio di

infortunio e di causare danni a terzi, va fissato in un anno, ossia 4 mesi

supplementari rispetto a quelli concessi dall’assicuratore che ha versato le

prestazioni fino al 24 settembre 2017. Ciò era del resto quanto aveva inizialmente

stabilito anche il dr. med. __________, __________ __________ di __________

(cfr. doc. 26).

L’interessata va pertanto considerata

completamente inabile al lavoro fino al 28 gennaio 2018. Dal 29 gennaio 2018

l’attrice va invece ritenuta abile al lavoro al 50% sia nella precedente

attività che in altre attività leggere.

L’assicurata non ha del resto

prodotto ulteriore documentazione medica atta a comprovare un’incapacità

lavorativa maggiore a partire da tale data, neppure dopo aver visionato gli

atti medici acquisiti dal TCA ed aver ottenuto, con il decreto del 26 luglio

2018, un termine scadente il 16 agosto 2018 per nuovamente esprimersi in

merito. A questo proposito va rilevato che l’interessata si era recata nel mese

di ottobre 2017, ossia quando era completamente inabile al lavoro a causa della

patologia oftalmologica, presso la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia

(cfr. nuova domanda di prestazioni AI, pag. 44), la quale aveva diagnosticato

una patologia psichica invalidante (cfr. incarto AI pag. 4-5). L’interessata,

in sede di petizione e nelle more processuali, non ha tuttavia fatto valere alcuna

patologia psichica, né ha prodotto documentazione medica attestante

un’eventuale inabilità lavorativa derivante da tale malattia.

Non avendo l’assicurata

prodotto altri atti medici che attestano un’incapacità lavorativa superiore al

Considerandi

50% dal 29 gennaio 2018, questo TCA non ha alcun motivo per scostarsi dalle

valutazioni peritali.

Va ancora qui rammentato che

con sentenza 32.2014.71 del 30 marzo 2015 (cfr. anche sentenza 32.2010.82 del 3

febbraio 2011), il TCA ha ribadito che secondo la giurisprudenza gli assicurati

che lamentano la perdita dell'acuità visiva di un occhio sono in grado di

attendere alla maggior parte delle attività professionali, escluse quelle che

richiedono una visione binoculare (cfr. STF I 222/06 del 10 luglio 2007 consid. 3 con riferimento a RAMI 1986 no. U 3

pag. 258 consid. 2b p. 260 seg). Va poi ricordato che secondo l’esperienza

medica, l’handicap risultante dalla perdita dell’acuità visiva di un occhio

viene generalmente corretto in larga misura grazie all’assuefazione e

all’adattamento dell’interessato e che solo raramente causa una diminuzione,

peraltro minima, della capacità di guadagno. In circostanze normali e a

condizione che l’assicurato dia prova della buona volontà da lui esigibile,

l’adattamento alla situazione monoculare avviene in un periodo di tempo che, a

seconda dell’età dell’infortunato, può variare da sei mesi a due anni al

massimo (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U3, p. 258ss.). Tale giurisprudenza è

limitata a quelle attività che non richiedono esigenze visive elevate o

una vista stereoscopica piena e non implicano la permanenza in situazioni

esposte come tetti o ponteggi, l’utilizzazione di veicoli pericolosi o

l’esecuzione di movimenti di precisione.

Nella sentenza 35.1999.129 del 27 marzo 2001, confermata

dall’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) con pronunzia U 162/01 del 12 luglio

2001, questo Tribunale aveva ammesso, nell’ambito dell’assicurazione contro gli

infortuni, il diritto a una rendita di invalidità permanente del 20%,

trattandosi di un assicurato, di professione pittore/imbianchino, vittima di un

trauma all’occhio sinistro con perdita quasi totale dell’acuità visiva.

L’interessato è stato giudicato non più in grado di svolgere mansioni di

montaggio e smontaggio delle impalcature, a causa del rischio di caduta,

nonché, in generale, tutte quelle mansioni che richiedono precisione nella loro

esecuzione.

Questa Corte con

sentenza 35.1998.91 del 1° settembre 1999, sempre nell’ambito

dell’assicurazione contro gli infortuni, ha riconosciuto ad un assicurato,

tecnico e venditore, affetto da uno scotoma centrale-paracentrale

interno all’occhio sinistro a seguito di un infortunio, un grado d’invalidità

globale del 16% poiché era stato accertato che l’interessato “fosse

chiamato, fra le altre cose, a compiere dei lavori di alta precisione, come, ad

esempio, dei lavori di riparazione su apparecchiature elettroniche

miniaturizzate, lavori che richiedono, notoriamente, delle esigenze visive

elevate”(cfr. p. 15).

Con pronuncia

32.2007.375

del 15 gennaio 2009 relativa ad un assicurato che soffriva di una

corioretinosi miopica all’occhio destro ed uno stato dopo l’intervento

bilaterale di cataratta, questa Corte aveva concluso per la completa abilità

lavorativa del ricorrente nell’attività di impiegato amministrativo, con la

limitazione per lavori che richiedono una visione stereoscopica.

Con

sentenza U 183/98 dell’8 luglio 1999 l’allora TFA non ha riscontrato una

riduzione della capacità lavorativa, a seguito della perdita della visione

binoculare e stereoscopica dovuta ad incidente, di un assicurato

disegnatore/architetto il quale faceva uso di un computer. In quel caso, l’Alta

Corte ha ritenuto che l’assicurato poteva ovviare al suo deficit visivo,

ingrandendo i documenti utilizzati e che, mediante una correzione ottica

adeguata, poteva risolvere i problemi di vista dovuti a ipermetropia e

presbiopia.

In quella sentenza la nostra

Massima Istanza ha ripreso le considerazioni di uno specialista in oftalmologia

ed ha così concluso:

"

(…) Selon l’expérience,

les personnes présentant une vision monoculaire sont en mesure d’effectuer la

plupart des métiers et qu’il est fréquent que le travail à l’écran permette à

des personnes possédant une acuité visuelle fortement réduite d’être encore

productive, les documents pouvait être agrandis à volonté. Si l’assuré

rencontre des problèmes de réglage de distance en raison de son hypermétropie

et de sa presbytie, ces problèmes peuvent normalement être résolus à l’aide

d’une correction optique adéquate. Selon l’expert, l’impossibilité d’une

reconversion à un travail à l’écran est donc imputable à l’assuré et non aux

séquelles de l’accident."

Va ancora

evidenziato che con sentenza 32.2011.323 del 7 agosto 2012, confermata dalla

sentenza 9C_740/2012 del 22 ottobre 2012, il TCA ha confermato il valore

probatorio di una perizia pluridisciplinare effettuata su un’assicurata

affetta, tra l’altro, da un cheratocono all'occhio destro e incipiente a

sinistra con/su miopia e astigmatismo miopico bilaterale e sospetta nevrite

retrobulbare all'occhio ds., e dove, dal lato oftalmologico, era stato ritenuto

che l’assicurata presentava “una capacità lavorativa del 75% anche in altre

attività (si consigliano attività dove non sia necessaria una visione

binoculare e un'acuità visiva ottimale)” (globalmente del 55%).

In

concreto, accertato che l’interessata può svolgere la sua ed altre attività

nella misura del 50% dal 29 gennaio 2018, va ora stabilito quali sono le

conseguenze dal profilo assicurativo.

2.10

Nel caso di specie l’assicurata svolgeva

l’attività di ausiliaria di pulizie presso la __________ nella misura del 30%

(doc. 3), al massimo 14 ore a settimana (doc. 3), e conseguiva un importo lordo

medio massimo di fr. 1'668.64 al mese (cfr. doc. 3 e 4; cfr. anche pag. 69

incarto AI; l’assicuratore ha effettuato il calcolo dell’indennità sulla

base di un salario annuo di fr. 20'023.68 [cfr. pag. 108 incarto AI, conteggio

delle prestazioni]).

Ella ha affermato di svolgere

la medesima attività anche per altri datori di lavoro. In sede AI ha

quantificato in ulteriori 12 ore circa il lavoro svolto (pag. 115 incarto AI).

Il 13 novembre 2017 ha

tuttavia affermato che oltre all’attività presso la __________, prima del danno

alla salute, aveva un altro datore di lavoro che però non l’assicurava in caso

di malattia (pag. 15 incarto AI in alto).

In effetti l’interessata ha

comprovato di aver esercitato la medesima attività per un’altra persona, dalla

quale nel 2016 ha conseguito fr. 5'120 lordi per l’intero anno, ossia fr. 426 lordi

al mese (pag. 36 incarto AI), ciò che corrisponde ad un’ulteriore ora a

settimana al massimo (13.5 : 1'668.64 = X : 98.46 [= 5'120 : 52]; X = 13.5 :

1'668.64 x 98.46; X = 0.79).

Ella prima del danno alla

salute lavorava pertanto per due datori di lavoro, di cui solo il primo

l’assicurava contro la perdita di guadagno in caso di malattia.

Per il resto l’attrice ha

affermato di aver dovuto rinunciare, a causa del danno alla salute, a varie

offerte di lavoro che le avrebbero permesso di aumentare l’attività complessivamente

di almeno ulteriori 16 ore settimanali (pag. 15 incarto AI).

Occorre pertanto concludere

che l’interessata, prima del danno alla salute, era assicurata contro la

perdita di guadagno in caso di malattia unicamente per l’attività svolta al 30%

per la __________ e che, anche prendendo in considerazione l’altro datore di

lavoro, essa ha comprovato di aver svolto l’attività di donna delle pulizie per

non più di 15 ore alla settimana prima del danno alla salute.

A questo proposito va rilevato

che i dati statistici, e meglio la Tabella sulla durata normale del

lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana T

03.02.03.01.04

, per le “Activités de services administratifs (sans 78)”

(77 + 79-82, di cui fa parte l’attività di pulizia; cfr. nr. 812), prevedono

che l’orario medio di lavoro settimanale nell’ambito delle pulizie era di 42,1

ore settimanali nel 2017, ultimo dato disponibile (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.5287368.html).

Ne

segue che l’attrice lavorava complessivamente meno del 50% di un normale tempo

di lavoro.

2.11

In ambito di indennità giornaliere

dell’assicurazione contro gli infortuni in una sentenza 8C_17/2009 del 25

giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 287 (= SVR 2009 UV 53 p. 187s.) il Tribunale federale ha stabilito che il tasso di incapacità

lavorativa di una persona assicurata è stabilito in funzione del grado di

occupazione nell’ultima attività professionale esercitata prima

dell’infortunio; una conversione in un tasso di occupazione del 100% non ha

luogo.

Nel caso giudicato dal TF

l’assicurata, prima del danno alla salute insorto il 17 febbraio 2001, lavorava

in media 18.5 ore a settimana per un’azienda il cui orario normale di lavoro

era di 41 ore settimanali. L’assicuratore ha versato le indennità dovute. In

seguito ad un miglioramento dello stato di salute che ha portato l’assicurata ad

essere abile al lavoro nella sua attività nella misura di 13.5 ore settimanali,

l’assicuratore ha ridotto le sue prestazioni al 40%.

Il TF ha confermato l’agire

dell’assicuratore, pur ritenendo il calcolo effettuato estremamente favorevole

all’assicurata, ed ha stabilito che per calcolare l’incapacità lavorativa

occorre confrontare il pensum di 13.5 ore, ossia quello esigibile dopo

l’infortunio, con quello di 18.5 ore, ossia quello effettivo e precedente il

danno alla salute (consid. 5 non pubblicato in DTF 135

V 287 (“Vergleicht man das medizinisch zumutbare

Pensum von 13,5 Stunden pro Woche mit dem Wochenpensum der Versicherten vor dem

Unfall von 18,5 Stunden, so erscheint der von der Beschwerdeführerin auf 40 %

angesetzte Grad der Arbeitsunfähigkeit als grosszügig. Die Beschwerde ist somit

gutzuheissen und der vorinstanzliche Entscheid ist aufzuheben”).

Questa

sentenza federale è stata analizzata criticamente in un articolo di U. Kieser

pubblicato in AJP/PJA 10/2009, p. 1334ss.. Quell’autore ha in particolare

sostenuto che la Corte federale non avrebbe considerato la prassi

amministrativa, in vigore da decenni, secondo la quale, in caso d’incapacità

lavorativa parziale, l’indennità giornaliera veniva quantificata in funzione

del grado d’inabilità (cfr. p. 1335). D’altro canto, egli ha evidenziato i

risultati insoddisfacenti che potrebbe produrre l’applicazione della

giurisprudenza in questione, segnatamente quando, al momento dell’infortunio,

la persona assicurata, accanto a quella dipendente a tempo parziale, svolgeva

anche un’attività indipendente, nel qual caso la capacità lavorativa residua

verrebbe completamente sfruttata nell’attività dipendente (per cui quella

indipendente non potrebbe più essere esercitata - p. 1336).

Va ancora rilevato che nella

sentenza U 604/06 del 16 gennaio 2008 consid. 3.3 il TF ha confermato la

decisione di negare indennità giornaliere ad un’assicurata attiva al 50% ed

abile al lavoro nella medesima misura su un tempo di lavoro del 100% (“Gemäss Gutachten der MEDAS vom 17. Oktober

2001.

war die Versicherte im Zeitpunkt der Exploration (Juli 2001) aus

medizinischer Sicht trotz Unfallrestfolgen uneingeschränkt in der Lage, ihre

bisherige Tätigkeit mit dem vor dem Unfall erfüllten 50%-Pensum ohne

Leistungseinbusse auszuüben. Somit bestand ab diesem Zeitpunkt keine

Arbeitsunfähigkeit und damit kein Anspruch auf ein Taggeld mehr (vgl. auch das

Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts U 457/00 vom 2. April 2001).”), così come nella sentenza U 419/00 del 28 ottobre 2002 consid.

3.3

a stabilito che: “Ritenuto che durante il predetto periodo

S.________ ha presentato una capacità lavorativa dell'80 % (referto del prof.

L.________ del 9 ottobre 1998) e che, prima di rimanere vittima dell'infortunio

occorsole il 16 novembre 1991, era stata pure occupata nella misura dell'80 %,

l'esistenza di un'inabilità lavorativa indennizzabile è stata correttamente

negata dalla precedente istanza.” (in questo senso, ma in altro ambito, si veda la sentenza

9C_896/2012 del 31 gennaio 2013 consid. 5 e la giurisprudenza ivi citata).

In ambito di assicurazione

contro la perdita di guadagno in caso di malattia la dottrina, senza tuttavia

riferirsi ad alcuna giurisprudenza, sostiene invece che l’assicuratore, a

differenza di quanto accade per esempio nell’assicurazione invalidità, deve

versare le indennità giornaliere sulla base dell’incapacità lavorativa

stabilita dai medici, poiché i premi vengono pagati proporzionalmente sul

salario assicurato e l’attività parziale viene presa in considerazione sia nel

calcolo del salario che nell’ammontare dell’indennità giornaliera

(Häberli/Husmann, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte,

Berna 2015, pag. 66-67, n. 212: “Anders als bei der Invalidenversicherung,

wo bei Teilzeittätigkeiten davon ausgegangen wird, eine quantitative

Teilarbeitsunfähigkeit sei vorab auf den Anteil der Nichterwerbestätigkeit

umzuschlagen, hat der Krankentaggeldversicherer im Grundsatz den vom Arzt

festgesetzten Prozentsatz des Taggeldes (bezogen auf ein 100%- Pensum) zu

entrichten, da sich ja auch die Prämienzahlung auf den versicherten

Teilzeitlohn bezieht und sich die Tatsache der Teilzeittätigkeit bereits im

entsprechend tieferen versicherten Verdienst und damit Taggeld niederschlägt”).

Questo TCA ritiene che nel

caso di specie la situazione è simile a quelle giudicate, in ambito di

assicurazione contro gli infortuni, nelle sentenze U 604/06 del 16

gennaio 2008 consid. 3.3 (concernente specificamente indennità giornaliere) e U

419/00 del 28 ottobre 2002 e di conseguenza l’interessata, attiva prima del

danno alla salute al 30% (e complessivamente in ogni caso meno del 50%) e

capace al lavoro nella medesima attività di donna delle pulizie nella misura

del 50%, dal 29 gennaio 2018 non ha più diritto ad alcuna indennità.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto CV 1 deve erogare a AT 1 indennità

giornaliere al 100% per il periodo dal 25 settembre 2017 al 28 gennaio 2018. In

seguito l’assicuratore non deve più alcuna prestazione.

2.12

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte

ha affermato che:

"

(…) Esso è ammissibile a

prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma

correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati

e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione

contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;

art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e

senza il nominativo dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.La

petizione è parzialmente accolta.

CV

1 verserà a AT 1 indennità giornaliere al 100% dal 25 settembre 2017 al 28

gennaio 2018.

2.Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione alle parti

ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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