36.2017.81
Domanda di revisione di una decisione su opposizione emessa dall'assicuratore malattie, in seguito all'allestimento, successivo, di una perizia AI ed all'emanazione del progetto di decisione AI. Ricor
6 novembre 2017Italiano31 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2017.81
cs
Lugano
6 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 settembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 agosto 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1977,
ausiliaria di pulizia, è assicurata contro la perdita di guadagno in caso di
malattia presso CO 1 (di seguito: CO 1) per il tramite del proprio datore di
lavoro, __________, da cui è stata licenziata nel corso del mese di marzo 2015.
1.2. In seguito alla cessazione
del versamento di indennità giornaliere derivanti da un infortunio occorsole il
30 dicembre 2009, il datore di lavoro ha annunciato la fattispecie quale
malattia ad CO 1 (doc. 2). L’assicuratore malattie ha versato indennità al 100%
dal 19 maggio 2015 fino al 31 ottobre 2015, al 50% nel mese di novembre 2015 ed
al 25% nel mese di dicembre 2015 (cfr. doc. IV).
1.3. Esperiti gli accertamenti
ritenuti necessari, tra cui l’allestimento di una perizia psichiatrica a cura
della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, pervenuta
all’assicuratore nel corso del mese di ottobre 2015, CO 1, con decisione
formale del 15 febbraio 2016 (doc. 10), sostanzialmente confermata dalla
decisione su opposizione del 22 marzo 2016 (doc. 12), ha stabilito che dal 1° gennaio
2016 l’interessata avrebbe riacquisito la totale capacità lavorativa in
qualsiasi attività, compresa la precedente ed ha soppresso il versamento delle
indennità giornaliere a far tempo da tale data. L’assicuratore ha inoltre
precisato che eventuali problematiche derivanti dall’infortunio del 30 dicembre
2009 ed esulanti dalla patologia psichiatrica continuavano ad essere di
competenza dell’assicuratore infortuni.
1.4. RI 1, rappresentata dall’avv.
RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione (inc.
36.2016.53), rilevando da una parte che la perizia psichiatrica della dr.ssa med.
__________ lasciava numerose questioni aperte, trattandosi unicamente di una
prognosi per il futuro e le conclusioni tratte dal medico fiduciario, dr. med. __________
circa l’evoluzione della patologia erano smentite dalle valutazioni del medico
curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che continuava ad
attestare un’incapacità lavorativa per motivi psichici, e d’altra parte che
occorreva approfondire anche la patologia neuropatica per stabilire se in nesso
causale con l’infortunio o se derivante da malattia (doc. I, inc. 36.2016.53).
In seguito ad uno scritto del Giudice delegato del TCA che invitava
l’interessata ad esprimersi circa la tempestività dell’impugnativa,
apparentemente tardiva, l’avv. RA 1 ha ritirato il ricorso (doc. VI, inc.
36.2016.53). Con decreto del 19 maggio 2016 il Giudice delegato del TCA ha
stralciato la causa dai ruoli (inc. 36.2016.53).
1.5. Il 14 giugno 2017, sempre
rappresentata dall’avv. RA 1, RI 1 si è rivolta ad CO 1, allegando l’intero
incarto AI e segnalando che l’amministrazione ha ritenuto l’assicurata
completamente inabile al lavoro fino al 31 dicembre 2016 ed al 50% dopo tale
data. Dopo aver rilevato che “dal dossier allegato alla presente risulta che
l’incapacità lavorativa della vostra assicurata è dovuta principalmente a
motivi psichiatrici e che si tratta dunque di una malattia”, ha chiesto
all’assicuratore di riconsiderare “la sua decisione e concedere le indennità
per incapacità previste dal contratto collettivo (…)” (doc. 14).
1.6. Dopo aver sottoposto la
fattispecie al medico fiduciario, dr. med. __________, FMH in medicina interna
(doc. 21), con decisione dell’11 agosto 2017 (doc. 22), confermata dalla
decisione su opposizione del 31 agosto 2017 (doc. 24), l’assicuratore,
applicando l’art. 53 LPGA, ha respinto la richiesta dell’assicurata. CO 1 ha
rilevato:
" 20.
Nel caso di specie è indubbio che la
decisione formale del 15 febbraio 2016 – cui l’opponente chiede il riesame ex
art. 53 LPGA – sia cresciuta in giudicato. Detta oggettiva constatazione è da
imputare all’indiscussa circostanza che la decisione su opposizione 22 marzo
2016 (…) non abbia potuto fare l’oggetto di un esame giudiziario causa una
grossolana svista inerente i termini di ricorso. In quest’ottica, a mente di
quest’istanza, l’opponente non può, oggettivamente, dimostrare di essere stato
impossibilitato di invocare i fatti scaturenti dall’incarto AI. In effetti, se
la procedura giudiziaria avesse seguito il suo corso, il lod. Tribunale
cantonale delle assicurazioni avrebbe avuto modo di richiamare l’incarto AI e
di considerarne il contenuto nell’ambito della sua pronuncia giudiziaria.
Dunque, tenuto conto di quest’aspetto e ribadito che la procedura AI era già in
essere (domanda del 30 gennaio 2015) appare evidente che la tesi sostenuta
dall’opponente non possa essere, ragionevolmente, condivisa atteso come se
l’opponente avesse avuto un minimo di diligenza la perizia AI avrebbe potuta
essere ritenuta nel quadro della procedura no. inc. 36.2016.53 chiusa dal lod.
Tribunale delle assicurazioni di Lugano a seguito di precisa richiesta della
qui opponente. In altri termini, seguire la richiesta della qui opponente
consisterebbe, ora, a sanare, senza motivo, un suo topico errore facendo leva
su fatti che potevano essere, tranquillamente, ritenuti, contestualmente la
procedura avviata presso il lod. Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr.
no. 36.2016.53).” (doc. 24)
1.7. RI 1, rappresentata dall’avv.
RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo
la modifica della decisione su opposizione del 22 marzo 2016 nel senso di
condannare l’assicuratore a pagare un’indennità giornaliera totale dal 1°
novembre 2015 al 13 settembre 2016, dopo deduzione delle prestazioni già pagate
per i mesi di novembre e dicembre 2015 e un’indennità al 50% dal 14 settembre
2016 al 31 marzo 2017 (doc. I). L’interessata fonda la sua richiesta sull’art.
53 LPGA, ritenendo adempiute le condizioni per una revisione. Essa ricorda che
con progetto di decisione dell’11 maggio 2017 l’UAI ha stabilito che ella presenta,
per motivi psichiatrici, secondo perizia eseguita a fine 2016, un’incapacità
lavorativa del 100%, poi ridotta al 70% fino al 13 settembre 2016 e al 50% dal
14 settembre 2016. L’insorgente sostiene che la perizia della dr.ssa med. __________,
allestita su richiesta dell’assicuratore malattie, aveva lasciato aperte alcune
questioni che CO 1 si sarebbe rifiutata di approfondire e che hanno trovato
risposta nella perizia psichiatrica allestita nell’ambito della procedura AI.
Il fatto nuovo (o mezzo di prova nuovo) consisterebbe nella decisione di
un’altra amministrazione di considerare, sulla base dello stesso stato medico,
l’assicurata in incapacità lavorativa totale e poi parziale fondandosi su una
nuova perizia completa e convincente.
1.8. Il 4 ottobre 2017
l’interessata ha chiesto di poter essere messa al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. III).
1.9. Con risposta del 4 ottobre
2017 l’assicuratore ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni
che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.10. In data 16 ottobre 2017
l’assicurata ha prodotto ulteriori osservazioni, evidenziando che, in presenza
di un referto dell’assicuratore che lasciava molte questioni in sospeso, la
perizia psichiatrica dell’UAI è un fatto nuovo ed una nuova prova poiché non
presente al momento dell’emanazione della decisione su opposizione del 22 marzo
2016 e che semmai la fattispecie va trattata quale ricaduta (doc. VI). Ella
rileva inoltre che nessuna disposizione legale obbliga un amministrato a presentare
un rimedio giuridico. Alle osservazioni la ricorrente ha prodotto un
certificato del medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, del 1° giugno 2017 (doc. B), in gran parte simile a quello del 18
agosto 2015 già agli atti (doc. 3). Le osservazioni sono state trasmesse ad CO
1 per conoscenza (doc. VII).
2.1. Ai sensi dell’art. 53 cpv. 1
LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza. Per l’art. 53 cpv. 2 LPGA l’assicuratore
può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro
rettifica ha una notevole importanza.
Fatti
I principi
relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla
giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53
LPGA (cfr. STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).
Conformemente
a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del
23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa
B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28
novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7
marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,
C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6
luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6
giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV
Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.
37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR
1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).
In proposito, occorre
ricordare che, secondo una costante
giurisprudenza federale, l'amministrazione non può essere obbligata né
dall'assicurato né dal giudice a esaminare nel merito una domanda di
riconsiderazione.
Decisioni, con le quali si è negata l'entrata nel
merito di una tale domanda, non possono, per principio, venir impugnate. Per
contro, qualora l'amministrazione entri nel merito, esamini i presupposti della
riconsiderazione e, finalmente, renda una nuova decisione di rifiuto,
quest'ultima può fare oggetto d'impugnativa. In questo caso, il giudice si
limiterà però ad esaminare se i presupposti per una riconsiderazione della
confermata decisione sono o meno soddisfatti. Concretamente, si tratterà
d'esaminare se l'amministrazione ha ritenuto, a torto o a ragione, che la sua
decisione cresciuta in giudicato non fosse manifestamente errata e che una sua
rettifica non rivestisse un'importanza notevole (cfr. DTF
117 V 12 consid. 2a; DTF 119 V 479 consid. 1b/cc).
Dalla riconsiderazione va
distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
In questo caso
l'amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano
nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre a una conclusione
giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03;
STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003
nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA
del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa
B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata;
SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid.
3b, p. 79 e 80).
Un fatto è da
considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato
emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto
al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna
revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva
esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della
precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a
dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della
decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di
un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199
consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non
pubblicata,2A.531/1999).
Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono
servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione
oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano
potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve
dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza
(DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto
2000, non pubblicata,2A.531/1999).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova
soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella
precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato
anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC
1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).
2.2. In una sentenza C 223/06 del
16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno
alla base della revisione di una sentenza:
" 3.2 La
nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di
revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),
di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di
una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24
gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già
esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati
poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti
verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui,
secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non
vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione
(DTF 121 IV 317 consid.
2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5
pag. 204; 110 V 138 consid. 2
pag. 141; 108 V 170 consid. 1
pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter
Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e
Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtspre-chung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B
I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire
devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della
sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un
apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,
gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la
revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che
tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid.
5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in
precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di
invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente
quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in
modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È
decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già
rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il
semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti
all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può
determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi
del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid.
5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2
pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1
pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.
5 pag. 205)."
In un'altra sentenza U
247/06 del 30 ottobre 2007 (cfr. anche la sentenza U 403/06 del 9 ottobre 2007),
a proposito di un'istanza di revisione fondata sulle risultanze di una perizia
medica allestita dopo la prima sentenza, l'Alta Corte si è così espressa:
" È decisiva
la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei
fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova
perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di
fatto nuovi, dai quali risulti che le basi della pronunzia impugnata
comportavano difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza
non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della
pronunzia principale, il perito deduca, ulteriormente, conclusioni diverse da
quelle del Tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto
che il Tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del
procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid.
5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170
consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.
5 pag. 205).
4.
4.1 Nel caso di specie si tratta in particolare di esaminare se la
perizia della Federazione dei medici svizzeri, redatta il 13 febbraio 2006, è
atta a dimostrare fatti nuovi rilevanti, in particolare un nesso di causalità
naturale tra i dolori al braccio destro e l'intervento chirurgico del 18 aprile
1995 (soprattutto l'anestesia), e meglio fatti già esistenti all'epoca della
procedura precedente, che non erano conosciuti al momento dell'emanazione del
precedente giudizio, rispettivamente, che non avevano potuto essere dimostrati.
4.2 Nel corso della precedente procedura l'interessata ha
ripetutamente affermato che i due interventi chirurgici eseguiti dopo
l'infortunio avevano contribuito a peggiorare il suo stato di salute anziché a
migliorarlo. Le Corti giudicanti hanno tuttavia ritenuto non dimostrato tale
fatto, fondandosi su un rapporto del dott. B._________, secondo cui la causa
dei disturbi lamentati non era oggettivabile (sentenza U 429/00 del 13 marzo
2001). Dal canto suo il perito giudiziario, PD dott. S._________, aveva sostenuto
che vi era un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e
l'infortunio, rispettivamente tra questi dolori e i successivi interventi.
Nell'istanza di revisione l'assicurata ha in particolare addotto
che la nuova perizia, allestita per accertare eventuali responsabilità
dell'Ospedale F._________ in relazione all'intervento eseguito il 18 aprile
1995, permette di chiarire aspetti sanitari che le conoscenze mediche del 2000
non avevano permesso di acclarare. In effetti i periti hanno affermato che
l'anestesia al plesso brachiale avrebbe provocato la lesione periferica di un
nervo ulnare ascellare destro e quindi sarebbe all'origine della complessa
sindrome dolorosa regionale tipo II (CRPS II), diagnosi che non era stata posta
nel 2000, presumibilmente in quanto ancora poco conosciuta.
4.3 Dal canto suo l'INSAI, alla luce di quanto esposto dal dott.
B._________, sostiene che non vi sarebbero fatti nuovi rilevanti, ma che si
tratterebbe di un diverso apprezzamento delle medesime circostanze, in quanto
la lesione del nervo tramite anestesia, fatta valere per la prima volta ben
nove anni dopo, non sarebbe provata, mentre la diagnosi posta (CRPS II)
esisterebbe da ben oltre dieci anni.
5.
5.1 La giurisprudenza sulla revisione citata al considerando 3 ha
segnatamente precisato che il nuovo mezzo di prova deve dimostrare in modo
chiaro ("eindeutig") che lo stato di fatto esaminato nella precedente
procedura fosse erroneo (cfr. sentenza U 561/06 del 28 maggio 2007, consid.
6.2).
Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni si era,
all'epoca, scostato dai risultati della perizia medico-giudiziaria del PD dott.
S._________ concludendo, con il dott. B._________, per l'assenza di postumi
infortunistici, o di un intervento chirurgico, oggettivabili e medicalmente
spiegabili. La perizia della Federazione dei medici svizzeri fornisce ora una
spiegazione dei disturbi dell'assicurata, che sarebbero riconducibili alla
lesione di un nervo verificatasi in seguito all'anestesia. La stessa si basa
tuttavia su un inserto medico già conosciuto e su dichiarazioni dell'assicurata
fornite 11 anni dopo l'accaduto. In tale misura, le sue conclusioni nient'altro
configurano che un nuovo apprezzamento di uno stato di fatto invariato nel suo
insieme. La citata perizia non dimostra pertanto in modo evidente
("eindeutig") che lo stato di fatto ritenuto all'epoca fosse erroneo.
5.2 Ne consegue che l'istanza di revisione, infondata, deve essere
respinta."
In una sentenza 9F_5/2010
del 27 agosto 2010 il Tribunale federale ha confermato la sua giurisprudenza:
" 3.1 L'art. 123 cpv. 2 lett. a
LTF riprende in sostanza il vecchio art. 137 lett. b OG,
sicché la precedente giurisprudenza mantiene la propria validità (DTF 134 III 45 consid. 2.1
pag. 47; 134 IV 48 consid. 1.2 pag.
50 e citati riferimenti). Secondo questa giurisprudenza, giustificano una
revisione soltanto quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui,
Considerandi
nella procedura principale, delle allegazioni di fatto erano ancora ammissibili
sebbene i fatti non fossero noti al ricorrente malgrado tutta la sua diligenza.
Inoltre questi fatti devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di
natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e
condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.
Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i
fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel
procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a
discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b
pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in
precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di
invocarli in tale procedimento (sentenza H 223/06 del 17 gennaio 2008 consid.
4.
). Una prova è quindi considerata concludente quando bisogna ammettere che
il giudice avrebbe deciso diversamente se ne fosse stato a conoscenza nella
procedura principale. Decisivo è che il mezzo di prova non serve solo a un
apprezzamento dei fatti ma addirittura alla loro ricostruzione. Di conseguenza
non è sufficiente che un nuovo referto medico dia un diverso apprezzamento dei
fatti. Sono invece necessari nuovi elementi di fatto in grado di dimostrare che
la decisione presa era oggettivamente viziata. In altre parole, per
giustificare la revisione di una decisione, non è sufficiente che da fatti già
noti al momento del giudizio principale l'esperto tragga conclusioni diverse da
quelle del tribunale. Non costituisce inoltre motivo di revisione il fatto che
il tribunale sembri aver mal interpretato dei fatti già noti nella procedura
principale. Al contrario, l'apprezzamento inesatto dei fatti dev'essere
piuttosto riconducibile alla mancata conoscenza o all'assenza di prove sui
fatti essenziali del giudizio (cfr. ad esempio sentenza 9F_4/2009 del 29
settembre 2009 consid. 1.2).”
La citata giurisprudenza è
stata ribadita nella sentenza 8C_797/2011 del 15 febbraio 2012.
Cfr. anche la
sentenza 8F_2/2017 del 4 ottobre 2017.
2.3
In concreto l’insorgente rileva
di ritenere adempiute le condizioni della revisione della decisione su
opposizione del 22 marzo 2016 secondo l’art. 53 LPGA, di cui chiede un riesame
ed elenca i fatti nuovi e le nuove prove che a suo parere fonderebbero la sua
domanda (cfr. doc. I pag. 3 primo paragrafo e pag. 3-5). Ella non chiede invece
la riconsiderazione della decisione su opposizione, né sostiene (più) che anche
la patologia neuropatica deriverebbe da una malattia e non dall’infortunio del
30.
dicembre 2009 (cfr. doc. I e doc. I inc. 36.2016.53).
A sostegno della sua
richiesta di revisione la ricorrente afferma che la perizia del 13 ottobre 2016
in ambito psichiatrico del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS;
doc. 15) ed il progetto di decisione dell’UAI dell’11 maggio 2017, oltre al
rapporto finale dell’SMR del 10 maggio 2017, avrebbero risposto alle questioni
lasciate aperte dalla perizia dell’ottobre 2015 della dr.ssa med. __________,
fatta allestire dall’assicuratore malattie nell’ambito della precedente
procedura ed avrebbero comprovato la continuazione dell’incapacità lavorativa
dell’interessata anche dopo il 31 dicembre 2015.
Questo TCA, per i motivi
che seguono, rileva che la perizia del CPAS del 13 ottobre 2016, il successivo rapporto
finale del medico SMR (per quanto concerne l’aspetto psichico) ed il progetto
di decisione dell’UAI costituiscono in realtà un apprezzamento differente del
medesimo stato di fatto alla base della decisione su opposizione del 22 marzo
2016.
(e della decisione formale del 15 febbraio 2016) e non costituiscono né
fatti nuovi, né nuove prove ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA.
La dr.ssa med. __________,
dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi personale, l’anamnesi psicopatologica,
i dati soggettivi, l’esame clinico secondo i criteri AMDP-System ed il
trattamento psichiatrico attuale, ha posto la diagnosi di sindrome depressiva
ricorrente, di media gravità (ICD 10; F 33.1) ed ha affermato che “considerando
l’evoluzione favorevole oggettivata in occasione della presente valutazione si
potrebbe assistere nelle prossime settimane ad un ulteriore miglioramento che
la porterebbe a poter rientrare al lavoro a partire dal 25.10.2015 in misura
del 50%. Tale capacità lavorativa si prevede possa poi, nei mesi successivi e
secondo clinica, portarla ad un rientro completo. La prognosi è quindi a mio
avviso favorevole” (pag. 5 della perizia). Sulla base di queste
considerazioni il medico fiduciario, dr. med. __________, ha stabilito una
capacità lavorativa della ricorrente del 50% dal 25 ottobre 2015, del 75% dal
1° dicembre 2015 e del 100% dal 1° gennaio 2016 (doc. 5). L’assicuratore,
malgrado indicazioni in senso contrario da parte del curante, dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia (cfr. pag. 598 e 613 incarto AI) e le
contestazione dell’insorgente (doc. 9 e 11) che aveva rilevato come le
conclusioni della dr.ssa med. __________ fossero delle mere previsioni e come
le affermazioni del medico fiduciario, dr. med. __________, non si fondassero
su alcun elemento medico oggettivo, ha confermato queste valutazioni nella
decisione formale del 15 febbraio 2016 (doc. 10) e nella decisione su
opposizione del 22 marzo 2016 (doc. 12), giorno in cui è pervenuta ad CO 1 una
nuova valutazione del medesimo curante il quale aveva affermato che “rispetto
alle conclusioni della perizia si riscontra una evoluzione favorevole con tempi
più lunghi rispetto a quelli descritti e preventivati” (pag. 227 incarto
AI).
La perizia del CPAS del 13
ottobre 2016 si fonda sui medesimi elementi di fatto, tant’è che, oltre a porre
la medesima diagnosi di “disturbo depressivo ricorrente attuale episodio di
lieve-media entità (ICD 10 F 33.1)”, negli atti considerati ai fini della
valutazione psichiatrica viene citata solo documentazione antecedente il 22
marzo 2016, data della decisione impugnata, eccetto per quanto concerne la
richiesta di allestimento della perizia da parte dell’UAI del 28 giugno 2016
(doc. 15, pag. 12). La valutazione del CPAS si basa pertanto su fatti già
conosciuti, antecedenti alla decisione su opposizione di cui si chiede la
revisione, ma giunge a conclusioni diverse per quanto concerne la capacità
lavorativa dell’assicurata.
Si tratta, in altre
parole, di un apprezzamento medico differente fondato sui medesimi fatti e in
quanto tale non è di conseguenza atto a fondare un motivo di revisione della decisione
su opposizione del 22 marzo 2016 ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA.
Né possono essere d’aiuto il
rapporto finale SMR del 10 maggio 2017 ed il progetto di decisione dell’UAI
dell’11 maggio 2017, appoggiandosi al medesimo referto del CPAS.
I citati mezzi di prova
(perizia del CPAS, progetto di decisione, rapporto finale SMR) servono solo ad
apprezzare in maniera differente i fatti, ma non alla loro ricostruzione. Il
nuovo referto medico si limita a dare un diverso apprezzamento, ma non apporta
nuovi elementi di fatto in grado di dimostrare che la decisione su opposizione
del 22 marzo 2016 era oggettivamente viziata. In concreto, da fatti già
noti al momento dell’emissione della decisione su opposizione, e meglio la
conclusione della dr.ssa med. __________ secondo cui ci sarebbe stata a breve
un’evoluzione favorevole e le affermazioni del curante secondo cui in realtà la
situazione valetudinaria non sarebbe migliorata, i periti del CPAS hanno tratto
conclusioni diverse.
Tuttavia, non costituisce
motivo di revisione il fatto che l’assicuratore, rispettivamente il Tribunale,
sembri aver mal interpretato fatti già noti nella procedura principale.
L’apprezzamento inesatto deve essere piuttosto riconducibile alla mancata
conoscenza o all’assenza di prove sui fatti essenziali del giudizio (sentenza
9F_5/2010 del 27 agosto 2010 consid. 3.1). Per la
revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da
fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure
motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo
errato fatti già conosciuti nella procedura principale (cfr. sentenza
35.2010.56
del 24 febbraio 2011). Occorre piuttosto che l'apprezzamento non
corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano
sconosciuti o rimasti non provati (cfr. sentenza 35.2010.56 del 24 febbraio
2011). In concreto già prima dell’emissione della decisione del 22 marzo 2016
il curante, dr. med. __________, aveva continuato ad attestare incapacità
lavorative del 100%, rispettivamente del 75% (cfr. doc. 8; cfr. pag. 227, 598 e
613.
incarto AI). Per cui era già noto all’assicuratore malattie e
all’insorgente che le valutazioni della dr.ssa med. __________ e del fiduciario,
dr. med. __________, del mese di ottobre 2015 (doc. 4 e 5), non collimavano con
quelle del medico curante, il quale apprezzava in maniera diversa la capacità
lavorativa sulla base del medesimo stato di fatto. La circostanza che un’altra
perizia, ossia quella del CPAS del 13 ottobre 2016 (doc. 15), ha confermato
quanto stabilito dal curante, come più volte ribadito, non è un motivo per
poter procedere con la revisione della decisione su opposizione del 22 marzo
2016, trattandosi di un diverso apprezzamento del medesimo stato di fatto.
Non va poi dimenticato che
in concreto la domanda di prestazioni AI è stata inoltrata il 30 gennaio 2015
ed è pervenuta all’UAI nel corso del mese di febbraio 2015 (pag. 28 incarto
AI), ossia ben prima dell’emissione della decisione su opposizione del 22 marzo
2016.
(e della decisione formale del 15 febbraio 2016) da parte
dell’assicuratore malattie.
Spettava pertanto semmai
alla ricorrente contestare, nei tempi previsti e nelle opportune sedi
giudiziali, la decisione su opposizione emanata dall’assicuratore, producendo
gli atti AI, di cui era in possesso dal mese di novembre 2015 (pag. 251 incarto
AI) e chiedendo, se necessario, di attendere l’esito della procedura AI prima
di statuire anche in ambito LAMal, ritenuto che erano in corso ulteriori accertamenti.
In concreto l’interessata
in data 18 maggio 2016 ha ritirato il ricorso (doc. I, inc. 36.2016.53) inoltrato
al TCA contro la decisione su opposizione del 22 marzo 2016 (doc. VI, inc.
36.2016
), dopo essere stata resa attenta che il medesimo avrebbe potuto
essere ritenuto tardivo (doc. III, inc. 36.2016.53). Nel medesimo non aveva del
resto neppure accennato alla presenza di una parallela procedura in ambito AI,
ma unicamente della procedura LAINF (cfr. doc. I, inc. 36.2016.53).
Come rammenta la dottrina,
la procedura di revisione ai sensi dell’art. 53 LPGA non serve a recuperare
un’omissione riconducibile ad una disattenzione evitabile (cfr. Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo 2015, 3a edizione, n. 32 ad art. 53: “[…] Das Revisionsverfahren dient nicht dazu, eine Unterlassung
nachzuholen, welche auf eine vermeidbare Nachlässigkeit zurückzuführen ist […]”). La dottrina rileva inoltre che, laddove la medesima
fattispecie può far nascere il diritto a prestazioni di diversi assicuratori
sociali, spetta all’assicurato richiamare diligentemente gli atti della
parallela procedura, non potendo, in un secondo tempo, in caso di omissione,
inoltrare una domanda di revisione (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2015, 3a
edizione, n. 33 ad art. 53: “Von praktischer Bedeutung ist die Beantwortung
der Frage, ob ein Revisionsgesuch zu behandeln ist, wenn damit ein Beweisstück
angerufen wird, das sich in Akten eines anderen Sozialversicherungszweigs
findet. Massgebend ist, ob es eine zumutbare Sorgfalt
darstellte, die entsprechenden Akten beizuziehen. Dies wird dort zu bejahen
sein, wo eine Bindung des einen Sozialversicherungsträgers an den Entscheid des
anderen Trägers besteht; in solchen Fällen ist regelmässig ein Aktenbeizug
erforderlich, weshalb – bei Unterlassen desselben – nicht später ein
Revisionsgesuch gestellt werden kann”).
Infine,
per quanto concerne la circostanza, sollevata con le osservazioni del 16
ottobre 2017 (doc. VI), secondo cui se non si fosse in presenza di fatti nuovi
o di nuovi mezzi di prova, la fattispecie andrebbe qualificata quale ricaduta,
va evidenziato che per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36
consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV
81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha
oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C
22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF
125.
V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto il TCA può
pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione su opposizione,
ossia se l’assicuratore deve sottoporre a revisione la decisione su opposizione
del 22 marzo 2016. Altre questioni evocate dall’assicurata, e
meglio quella della ricaduta, esulano invece dalla presente vertenza. Del
resto, ritenuto come la perizia del CPAS del 13 ottobre 2016 ritenga
l’interessata completamente inabile al lavoro dal 31 marzo 2015 e poi inabile
al 70% dal 1° febbraio 2016, non vi sono gli estremi per ritenere che vi sia
stata una ricaduta.
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto, non essendo in presenza di una delle condizioni previste
dall’art. 53 cpv. 1 LPGA per poter chiedere la revisione della decisione su
opposizione del 22 marzo 2016, e meglio nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza ai sensi del citato
disposto, il ricorso va respinto, mentre la decisione su opposizione impugnata
merita conferma.
2.4
L’assicurata ha formulato
un’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art.
61.
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia
sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in
vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso
doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza
giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad
art. 61, n. 173, pag. 828-829).
A norma dell’art. 3
cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag)
l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle
cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al
gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al
vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 173 segg.) – sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è
palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con
riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).
Nella presente
fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito
favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di
vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto,
la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in
quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei
rischi di perdere la causa. In effetti, per i motivi più volte esposti
nei considerandi precedenti, la perizia del CPAS del 13 ottobre 2016, consiste
in un diverso apprezzamento di uno stato di fatto già conosciuto all’epoca
dell’emissione della decisione su opposizione del 22 marzo 2016 di cui è
chiesta la revisione e non può pertanto essere un fatto nuovo od un nuovo mezzo
di prova ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA. Allo stesso modo il rapporto SMR
del 10 maggio 2017 ed il progetto di decisione dell’11 maggio 2017, che si
basano sulla citata perizia, non possono essere d’aiuto alla ricorrente. Alcun
ulteriore valido elemento è stato apportato per poter ritenere adempiute le
condizioni per una revisione della decisione su opposizione in esame.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti