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Decisione

36.2017.81

Domanda di revisione di una decisione su opposizione emessa dall'assicuratore malattie, in seguito all'allestimento, successivo, di una perizia AI ed all'emanazione del progetto di decisione AI. Ricor

6 novembre 2017Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla

giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53

LPGA (cfr. STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del

23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa

B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28

novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,

C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7

marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,

C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6

luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6

giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV

Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.

37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR

1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

In proposito, occorre

ricordare che, secondo una costante

giurisprudenza federale, l'amministrazione non può essere obbligata né

dall'assicurato né dal giudice a esaminare nel merito una domanda di

riconsiderazione.

Decisioni, con le quali si è negata l'entrata nel

merito di una tale domanda, non possono, per principio, venir impugnate. Per

contro, qualora l'amministrazione entri nel merito, esamini i presupposti della

riconsiderazione e, finalmente, renda una nuova decisione di rifiuto,

quest'ultima può fare oggetto d'impugnativa. In questo caso, il giudice si

limiterà però ad esaminare se i presupposti per una riconsiderazione della

confermata decisione sono o meno soddisfatti. Concretamente, si tratterà

d'esaminare se l'amministrazione ha ritenuto, a torto o a ragione, che la sua

decisione cresciuta in giudicato non fosse manifestamente errata e che una sua

rettifica non rivestisse un'importanza notevole (cfr. DTF

117 V 12 consid. 2a; DTF 119 V 479 consid. 1b/cc).

Dalla riconsiderazione va

distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

In questo caso

l'amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano

nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre a una conclusione

giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03;

STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003

nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA

del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa

B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata;

SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid.

3b, p. 79 e 80).

Un fatto è da

considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato

emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto

al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna

revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva

esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della

precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a

dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della

decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di

un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199

consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non

pubblicata,2A.531/1999).

Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono

servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione

oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano

potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve

dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza

(DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto

2000, non pubblicata,2A.531/1999).

Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova

soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella

precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato

anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC

1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).

2.2. In una sentenza C 223/06 del

16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno

alla base della revisione di una sentenza:

" 3.2 La

nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di

revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),

di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di

una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24

gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già

esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati

poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti

verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui,

secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non

vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione

(DTF 121 IV 317 consid.

2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5

pag. 204; 110 V 138 consid. 2

pag. 141; 108 V 170 consid. 1

pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter

Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e

Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtspre-chung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B

I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire

devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della

sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un

apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,

gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la

revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che

tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in

precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di

invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente

quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in

modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È

decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già

rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il

semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti

all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può

determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi

del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2

pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1

pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.

5 pag. 205)."

In un'altra sentenza U

247/06 del 30 ottobre 2007 (cfr. anche la sentenza U 403/06 del 9 ottobre 2007),

a proposito di un'istanza di revisione fondata sulle risultanze di una perizia

medica allestita dopo la prima sentenza, l'Alta Corte si è così espressa:

" È decisiva

la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei

fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova

perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di

fatto nuovi, dai quali risulti che le basi della pronunzia impugnata

comportavano difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza

non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della

pronunzia principale, il perito deduca, ulteriormente, conclusioni diverse da

quelle del Tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto

che il Tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del

procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170

consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.

5 pag. 205).

4.

4.1 Nel caso di specie si tratta in particolare di esaminare se la

perizia della Federazione dei medici svizzeri, redatta il 13 febbraio 2006, è

atta a dimostrare fatti nuovi rilevanti, in particolare un nesso di causalità

naturale tra i dolori al braccio destro e l'intervento chirurgico del 18 aprile

1995 (soprattutto l'anestesia), e meglio fatti già esistenti all'epoca della

procedura precedente, che non erano conosciuti al momento dell'emanazione del

precedente giudizio, rispettivamente, che non avevano potuto essere dimostrati.

4.2 Nel corso della precedente procedura l'interessata ha

ripetutamente affermato che i due interventi chirurgici eseguiti dopo

l'infortunio avevano contribuito a peggiorare il suo stato di salute anziché a

migliorarlo. Le Corti giudicanti hanno tuttavia ritenuto non dimostrato tale

fatto, fondandosi su un rapporto del dott. B._________, secondo cui la causa

dei disturbi lamentati non era oggettivabile (sentenza U 429/00 del 13 marzo

2001). Dal canto suo il perito giudiziario, PD dott. S._________, aveva sostenuto

che vi era un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e

l'infortunio, rispettivamente tra questi dolori e i successivi interventi.

Nell'istanza di revisione l'assicurata ha in particolare addotto

che la nuova perizia, allestita per accertare eventuali responsabilità

dell'Ospedale F._________ in relazione all'intervento eseguito il 18 aprile

1995, permette di chiarire aspetti sanitari che le conoscenze mediche del 2000

non avevano permesso di acclarare. In effetti i periti hanno affermato che

l'anestesia al plesso brachiale avrebbe provocato la lesione periferica di un

nervo ulnare ascellare destro e quindi sarebbe all'origine della complessa

sindrome dolorosa regionale tipo II (CRPS II), diagnosi che non era stata posta

nel 2000, presumibilmente in quanto ancora poco conosciuta.

4.3 Dal canto suo l'INSAI, alla luce di quanto esposto dal dott.

B._________, sostiene che non vi sarebbero fatti nuovi rilevanti, ma che si

tratterebbe di un diverso apprezzamento delle medesime circostanze, in quanto

la lesione del nervo tramite anestesia, fatta valere per la prima volta ben

nove anni dopo, non sarebbe provata, mentre la diagnosi posta (CRPS II)

esisterebbe da ben oltre dieci anni.

5.

5.1 La giurisprudenza sulla revisione citata al considerando 3 ha

segnatamente precisato che il nuovo mezzo di prova deve dimostrare in modo

chiaro ("eindeutig") che lo stato di fatto esaminato nella precedente

procedura fosse erroneo (cfr. sentenza U 561/06 del 28 maggio 2007, consid.

6.2).

Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni si era,

all'epoca, scostato dai risultati della perizia medico-giudiziaria del PD dott.

S._________ concludendo, con il dott. B._________, per l'assenza di postumi

infortunistici, o di un intervento chirurgico, oggettivabili e medicalmente

spiegabili. La perizia della Federazione dei medici svizzeri fornisce ora una

spiegazione dei disturbi dell'assicurata, che sarebbero riconducibili alla

lesione di un nervo verificatasi in seguito all'anestesia. La stessa si basa

tuttavia su un inserto medico già conosciuto e su dichiarazioni dell'assicurata

fornite 11 anni dopo l'accaduto. In tale misura, le sue conclusioni nient'altro

configurano che un nuovo apprezzamento di uno stato di fatto invariato nel suo

insieme. La citata perizia non dimostra pertanto in modo evidente

("eindeutig") che lo stato di fatto ritenuto all'epoca fosse erroneo.

5.2 Ne consegue che l'istanza di revisione, infondata, deve essere

respinta."

In una sentenza 9F_5/2010

del 27 agosto 2010 il Tribunale federale ha confermato la sua giurisprudenza:

" 3.1 L'art. 123 cpv. 2 lett. a

LTF riprende in sostanza il vecchio art. 137 lett. b OG,

sicché la precedente giurisprudenza mantiene la propria validità (DTF 134 III 45 consid. 2.1

pag. 47; 134 IV 48 consid. 1.2 pag.

50 e citati riferimenti). Secondo questa giurisprudenza, giustificano una

revisione soltanto quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui,

Considerandi

nella procedura principale, delle allegazioni di fatto erano ancora ammissibili

sebbene i fatti non fossero noti al ricorrente malgrado tutta la sua diligenza.

Inoltre questi fatti devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di

natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e

condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.

Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i

fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel

procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a

discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b

pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in

precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di

invocarli in tale procedimento (sentenza H 223/06 del 17 gennaio 2008 consid.

4.

). Una prova è quindi considerata concludente quando bisogna ammettere che

il giudice avrebbe deciso diversamente se ne fosse stato a conoscenza nella

procedura principale. Decisivo è che il mezzo di prova non serve solo a un

apprezzamento dei fatti ma addirittura alla loro ricostruzione. Di conseguenza

non è sufficiente che un nuovo referto medico dia un diverso apprezzamento dei

fatti. Sono invece necessari nuovi elementi di fatto in grado di dimostrare che

la decisione presa era oggettivamente viziata. In altre parole, per

giustificare la revisione di una decisione, non è sufficiente che da fatti già

noti al momento del giudizio principale l'esperto tragga conclusioni diverse da

quelle del tribunale. Non costituisce inoltre motivo di revisione il fatto che

il tribunale sembri aver mal interpretato dei fatti già noti nella procedura

principale. Al contrario, l'apprezzamento inesatto dei fatti dev'essere

piuttosto riconducibile alla mancata conoscenza o all'assenza di prove sui

fatti essenziali del giudizio (cfr. ad esempio sentenza 9F_4/2009 del 29

settembre 2009 consid. 1.2).”

La citata giurisprudenza è

stata ribadita nella sentenza 8C_797/2011 del 15 febbraio 2012.

Cfr. anche la

sentenza 8F_2/2017 del 4 ottobre 2017.

2.3

In concreto l’insorgente rileva

di ritenere adempiute le condizioni della revisione della decisione su

opposizione del 22 marzo 2016 secondo l’art. 53 LPGA, di cui chiede un riesame

ed elenca i fatti nuovi e le nuove prove che a suo parere fonderebbero la sua

domanda (cfr. doc. I pag. 3 primo paragrafo e pag. 3-5). Ella non chiede invece

la riconsiderazione della decisione su opposizione, né sostiene (più) che anche

la patologia neuropatica deriverebbe da una malattia e non dall’infortunio del

30.

dicembre 2009 (cfr. doc. I e doc. I inc. 36.2016.53).

A sostegno della sua

richiesta di revisione la ricorrente afferma che la perizia del 13 ottobre 2016

in ambito psichiatrico del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS;

doc. 15) ed il progetto di decisione dell’UAI dell’11 maggio 2017, oltre al

rapporto finale dell’SMR del 10 maggio 2017, avrebbero risposto alle questioni

lasciate aperte dalla perizia dell’ottobre 2015 della dr.ssa med. __________,

fatta allestire dall’assicuratore malattie nell’ambito della precedente

procedura ed avrebbero comprovato la continuazione dell’incapacità lavorativa

dell’interessata anche dopo il 31 dicembre 2015.

Questo TCA, per i motivi

che seguono, rileva che la perizia del CPAS del 13 ottobre 2016, il successivo rapporto

finale del medico SMR (per quanto concerne l’aspetto psichico) ed il progetto

di decisione dell’UAI costituiscono in realtà un apprezzamento differente del

medesimo stato di fatto alla base della decisione su opposizione del 22 marzo

2016.

(e della decisione formale del 15 febbraio 2016) e non costituiscono né

fatti nuovi, né nuove prove ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA.

La dr.ssa med. __________,

dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi personale, l’anamnesi psicopatologica,

i dati soggettivi, l’esame clinico secondo i criteri AMDP-System ed il

trattamento psichiatrico attuale, ha posto la diagnosi di sindrome depressiva

ricorrente, di media gravità (ICD 10; F 33.1) ed ha affermato che “considerando

l’evoluzione favorevole oggettivata in occasione della presente valutazione si

potrebbe assistere nelle prossime settimane ad un ulteriore miglioramento che

la porterebbe a poter rientrare al lavoro a partire dal 25.10.2015 in misura

del 50%. Tale capacità lavorativa si prevede possa poi, nei mesi successivi e

secondo clinica, portarla ad un rientro completo. La prognosi è quindi a mio

avviso favorevole” (pag. 5 della perizia). Sulla base di queste

considerazioni il medico fiduciario, dr. med. __________, ha stabilito una

capacità lavorativa della ricorrente del 50% dal 25 ottobre 2015, del 75% dal

1° dicembre 2015 e del 100% dal 1° gennaio 2016 (doc. 5). L’assicuratore,

malgrado indicazioni in senso contrario da parte del curante, dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia (cfr. pag. 598 e 613 incarto AI) e le

contestazione dell’insorgente (doc. 9 e 11) che aveva rilevato come le

conclusioni della dr.ssa med. __________ fossero delle mere previsioni e come

le affermazioni del medico fiduciario, dr. med. __________, non si fondassero

su alcun elemento medico oggettivo, ha confermato queste valutazioni nella

decisione formale del 15 febbraio 2016 (doc. 10) e nella decisione su

opposizione del 22 marzo 2016 (doc. 12), giorno in cui è pervenuta ad CO 1 una

nuova valutazione del medesimo curante il quale aveva affermato che “rispetto

alle conclusioni della perizia si riscontra una evoluzione favorevole con tempi

più lunghi rispetto a quelli descritti e preventivati” (pag. 227 incarto

AI).

La perizia del CPAS del 13

ottobre 2016 si fonda sui medesimi elementi di fatto, tant’è che, oltre a porre

la medesima diagnosi di “disturbo depressivo ricorrente attuale episodio di

lieve-media entità (ICD 10 F 33.1)”, negli atti considerati ai fini della

valutazione psichiatrica viene citata solo documentazione antecedente il 22

marzo 2016, data della decisione impugnata, eccetto per quanto concerne la

richiesta di allestimento della perizia da parte dell’UAI del 28 giugno 2016

(doc. 15, pag. 12). La valutazione del CPAS si basa pertanto su fatti già

conosciuti, antecedenti alla decisione su opposizione di cui si chiede la

revisione, ma giunge a conclusioni diverse per quanto concerne la capacità

lavorativa dell’assicurata.

Si tratta, in altre

parole, di un apprezzamento medico differente fondato sui medesimi fatti e in

quanto tale non è di conseguenza atto a fondare un motivo di revisione della decisione

su opposizione del 22 marzo 2016 ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA.

Né possono essere d’aiuto il

rapporto finale SMR del 10 maggio 2017 ed il progetto di decisione dell’UAI

dell’11 maggio 2017, appoggiandosi al medesimo referto del CPAS.

I citati mezzi di prova

(perizia del CPAS, progetto di decisione, rapporto finale SMR) servono solo ad

apprezzare in maniera differente i fatti, ma non alla loro ricostruzione. Il

nuovo referto medico si limita a dare un diverso apprezzamento, ma non apporta

nuovi elementi di fatto in grado di dimostrare che la decisione su opposizione

del 22 marzo 2016 era oggettivamente viziata. In concreto, da fatti già

noti al momento dell’emissione della decisione su opposizione, e meglio la

conclusione della dr.ssa med. __________ secondo cui ci sarebbe stata a breve

un’evoluzione favorevole e le affermazioni del curante secondo cui in realtà la

situazione valetudinaria non sarebbe migliorata, i periti del CPAS hanno tratto

conclusioni diverse.

Tuttavia, non costituisce

motivo di revisione il fatto che l’assicuratore, rispettivamente il Tribunale,

sembri aver mal interpretato fatti già noti nella procedura principale.

L’apprezzamento inesatto deve essere piuttosto riconducibile alla mancata

conoscenza o all’assenza di prove sui fatti essenziali del giudizio (sentenza

9F_5/2010 del 27 agosto 2010 consid. 3.1). Per la

revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da

fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure

motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo

errato fatti già conosciuti nella procedura principale (cfr. sentenza

35.2010.56

del 24 febbraio 2011). Occorre piuttosto che l'apprezzamento non

corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano

sconosciuti o rimasti non provati (cfr. sentenza 35.2010.56 del 24 febbraio

2011). In concreto già prima dell’emissione della decisione del 22 marzo 2016

il curante, dr. med. __________, aveva continuato ad attestare incapacità

lavorative del 100%, rispettivamente del 75% (cfr. doc. 8; cfr. pag. 227, 598 e

613.

incarto AI). Per cui era già noto all’assicuratore malattie e

all’insorgente che le valutazioni della dr.ssa med. __________ e del fiduciario,

dr. med. __________, del mese di ottobre 2015 (doc. 4 e 5), non collimavano con

quelle del medico curante, il quale apprezzava in maniera diversa la capacità

lavorativa sulla base del medesimo stato di fatto. La circostanza che un’altra

perizia, ossia quella del CPAS del 13 ottobre 2016 (doc. 15), ha confermato

quanto stabilito dal curante, come più volte ribadito, non è un motivo per

poter procedere con la revisione della decisione su opposizione del 22 marzo

2016, trattandosi di un diverso apprezzamento del medesimo stato di fatto.

Non va poi dimenticato che

in concreto la domanda di prestazioni AI è stata inoltrata il 30 gennaio 2015

ed è pervenuta all’UAI nel corso del mese di febbraio 2015 (pag. 28 incarto

AI), ossia ben prima dell’emissione della decisione su opposizione del 22 marzo

2016.

(e della decisione formale del 15 febbraio 2016) da parte

dell’assicuratore malattie.

Spettava pertanto semmai

alla ricorrente contestare, nei tempi previsti e nelle opportune sedi

giudiziali, la decisione su opposizione emanata dall’assicuratore, producendo

gli atti AI, di cui era in possesso dal mese di novembre 2015 (pag. 251 incarto

AI) e chiedendo, se necessario, di attendere l’esito della procedura AI prima

di statuire anche in ambito LAMal, ritenuto che erano in corso ulteriori accertamenti.

In concreto l’interessata

in data 18 maggio 2016 ha ritirato il ricorso (doc. I, inc. 36.2016.53) inoltrato

al TCA contro la decisione su opposizione del 22 marzo 2016 (doc. VI, inc.

36.2016

), dopo essere stata resa attenta che il medesimo avrebbe potuto

essere ritenuto tardivo (doc. III, inc. 36.2016.53). Nel medesimo non aveva del

resto neppure accennato alla presenza di una parallela procedura in ambito AI,

ma unicamente della procedura LAINF (cfr. doc. I, inc. 36.2016.53).

Come rammenta la dottrina,

la procedura di revisione ai sensi dell’art. 53 LPGA non serve a recuperare

un’omissione riconducibile ad una disattenzione evitabile (cfr. Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurigo 2015, 3a edizione, n. 32 ad art. 53: “[…] Das Revisionsverfahren dient nicht dazu, eine Unterlassung

nachzuholen, welche auf eine vermeidbare Nachlässigkeit zurückzuführen ist […]”). La dottrina rileva inoltre che, laddove la medesima

fattispecie può far nascere il diritto a prestazioni di diversi assicuratori

sociali, spetta all’assicurato richiamare diligentemente gli atti della

parallela procedura, non potendo, in un secondo tempo, in caso di omissione,

inoltrare una domanda di revisione (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2015, 3a

edizione, n. 33 ad art. 53: “Von praktischer Bedeutung ist die Beantwortung

der Frage, ob ein Revisionsgesuch zu behandeln ist, wenn damit ein Beweisstück

angerufen wird, das sich in Akten eines anderen Sozialversicherungszweigs

findet. Massgebend ist, ob es eine zumutbare Sorgfalt

darstellte, die entsprechenden Akten beizuziehen. Dies wird dort zu bejahen

sein, wo eine Bindung des einen Sozialversicherungsträgers an den Entscheid des

anderen Trägers besteht; in solchen Fällen ist regelmässig ein Aktenbeizug

erforderlich, weshalb – bei Unterlassen desselben – nicht später ein

Revisionsgesuch gestellt werden kann”).

Infine,

per quanto concerne la circostanza, sollevata con le osservazioni del 16

ottobre 2017 (doc. VI), secondo cui se non si fosse in presenza di fatti nuovi

o di nuovi mezzi di prova, la fattispecie andrebbe qualificata quale ricaduta,

va evidenziato che per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata

costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36

consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV

81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha

oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C

22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF

125.

V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

In concreto il TCA può

pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione su opposizione,

ossia se l’assicuratore deve sottoporre a revisione la decisione su opposizione

del 22 marzo 2016. Altre questioni evocate dall’assicurata, e

meglio quella della ricaduta, esulano invece dalla presente vertenza. Del

resto, ritenuto come la perizia del CPAS del 13 ottobre 2016 ritenga

l’interessata completamente inabile al lavoro dal 31 marzo 2015 e poi inabile

al 70% dal 1° febbraio 2016, non vi sono gli estremi per ritenere che vi sia

stata una ricaduta.

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, non essendo in presenza di una delle condizioni previste

dall’art. 53 cpv. 1 LPGA per poter chiedere la revisione della decisione su

opposizione del 22 marzo 2016, e meglio nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza ai sensi del citato

disposto, il ricorso va respinto, mentre la decisione su opposizione impugnata

merita conferma.

2.4

L’assicurata ha formulato

un’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art.

61.

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad

art. 61, n. 173, pag. 828-829).

A norma dell’art. 3

cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag)

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al

gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 173 segg.) – sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è

palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con

riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

Nella presente

fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito

favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di

vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto,

la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in

quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei

rischi di perdere la causa. In effetti, per i motivi più volte esposti

nei considerandi precedenti, la perizia del CPAS del 13 ottobre 2016, consiste

in un diverso apprezzamento di uno stato di fatto già conosciuto all’epoca

dell’emissione della decisione su opposizione del 22 marzo 2016 di cui è

chiesta la revisione e non può pertanto essere un fatto nuovo od un nuovo mezzo

di prova ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA. Allo stesso modo il rapporto SMR

del 10 maggio 2017 ed il progetto di decisione dell’11 maggio 2017, che si

basano sulla citata perizia, non possono essere d’aiuto alla ricorrente. Alcun

ulteriore valido elemento è stato apportato per poter ritenere adempiute le

condizioni per una revisione della decisione su opposizione in esame.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti