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Decisione

36.2017.82

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 gennaio 2018Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi di novembre 2016 per un premio di Fr. 18,30 da versare entro il 31

ottobre 2016 e di dicembre 2016 sempre di Fr. 18,30 da corrispondere entro il

30 novembre 2016 (doc. 17).

Con invio elettronico del 29 agosto

2016 (doc. 18) la Cassa malati ha nuovamente confermato all’assicurato di avere

annullato il suo conto online e che avrebbe ricevuto le fatture ancora aperte

tramite posta.

C. Il

19 ottobre 2016 (doc. 19) la Cassa malati ha inviato per posta un sollecito di

pagamento di Fr. 46,60 (Fr. 10.- di spese di sollecito) per la fattura di premi

di Fr. 36,60 scaduta il 30 settembre 2016 e riferita ai mesi di settembre e

ottobre 2016.

Non ricevendo il pagamento richiesto,

con diffida cartacea del 17 novembre 2016 (doc. 20) la Cassa malati ha preteso con

invio per posta che l’assicurato le versasse l’ammontare di Fr. 66,60 – di cui

Fr. 30.- per le spese di diffida – entro il 17 dicembre 2016.

Medesima procedura è stata adottata in

seguito dalla Cassa per i premi di Fr. 18,30 non soluti tempestivamente per i

mesi di novembre 2016 (docc. 21 e 22) e di dicembre 2016 (docc. 23 e 24).

D. Con

raccomandata del 22 novembre 2016 (doc. A7) l’assicurato si è lamentato di

avere ricevuto il 21 settembre 2016 un sollecito per partecipazioni non pagate,

di cui però non gli era mai pervenuta la richiesta di pagamento, accettando ugualmente

di versare l’importo maggiorato dalle spese di sollecito. Il 19 ottobre 2016 gli

è giunto un altro sollecito con anch’esso l’importo aumentato dalle spese, che questa

volta ha invece rinviato alla Cassa malati chiedendo di “riformulare la fattura

e, in più, pretendo il rimborso dei 10. Fr pagati scorrettamente in settembre!”.

Il 12 gennaio 2017 (doc. A8) CO 1 ha

confermato all’assicurato di averlo disiscritto dal sistema elettronico e di

avergli inviato “dei formulari con i bollettini delle fatture scoperte”,

invitandolo quindi a saldare gli importi ancora dovuti.

E. Il

24 marzo 2017 (doc. A11) l’assicurato si è opposto al precetto esecutivo n. __________

fatto spiccare due giorni prima dalla Cassa malati per i premi LAMal dei mesi

di settembre, ottobre e novembre 2016 per un importo dovuto di Fr. 54,90, a cui

si sono aggiunte varie spese per giungere a un totale di Fr. 209,30 oltre

interessi di mora.

Con raccomandata del 31 marzo 2017

(doc. A9) l’interessato si è rivolto nuovamente al suo assicuratore facendo

presente che gli addebiti delle spese di sollecito sono ingiusti e ha osservato

di non avere ricevuto nessuna fattura per il premio LAMal di dicembre 2016,

chiedendosi se doveva aspettarsi un altro PE.

Il 12 aprile 2017 (doc. A10) la Cassa

malati ha ribadito di avere annullato l’utilizzo della piattaforma elettronica

già nell’agosto 2016 e ha risposto che le fatture dei premi di settembre,

ottobre, novembre e dicembre 2016 sono state emesse il 15 agosto 2016 e quindi

l’assicurato le ha ricevute sul conto __________; inoltre, delle copie di

queste fatture gli sono comunque state trasmesse per posta il 24 agosto 2016.

F. Con

decisione formale del 3 aprile 2017 (doc. A12) la Cassa malati ha respinto

l’opposizione di RI 1 al precetto esecutivo, poiché in virtù dell’art. 105b

cpv. 2 OAMal egli è obbligato a pagare anticipatamente i premi e le

partecipazioni. La somma dovuta ammontava a Fr. 174,90, oltre agli interessi.

Nell’opposizione del 20 aprile 2017

(doc. A13) l’assicurato ha evidenziato che il ritardo nel pagamento non era

stato causato da sua colpa, avendo più volte chiesto telefonicamente l’invio

delle “polizze iniziali” oltre che avere scritto due raccomandate, ma non ha

mai ricevuto le polizze di versamento per potere effettuare il pagamento dei

premi dovuti. Le uniche polizze ricevute erano prestampate ed erano tutte

maggiorate dalle spese (Fr. 10.- o Fr. 30.-). La colpa del ritardo va

addebitata alla Cassa malati, che malgrado il passaggio da __________ al sistema

cartaceo non gli ha più trasmesso le polizze originali (rosa), cosicché per

l’assicurato era impossibile effettuare il pagamento, al quale si è comunque adeguato,

per i premi da maggio ad agosto 2016, accollandosi le spese di richiamo sulle

polizze prestampate.

Così facendo, l’assicurato ha osservato

di essersi però fatto carico ingiustamente di spese pari a Fr. 98.-.

Il 31 agosto 2017 (doc. 33) la Cassa

malati, rispondendo allo scritto del 20 aprile 2017 dell’assicurato, gli ha

trasmesso l’estratto conto dal 1° gennaio 2016 fino a quel momento, per un

totale scoperto di Fr. 352,85.

G. Con

decisione su opposizione del 2 settembre 2017 (doc. A1) CO 1 ha respinto

l’opposizione dell’assicurato, confermando l’ammontare dovuto di Fr. 54,90 per i

premi LAMal da settembre a novembre 2016 e di Fr. 120.- tra spese di diffida e

di apertura dell’incarto, per un totale di Fr. 174,90.

La Cassa malati ha riassunto la

fattispecie, rilevando di avere inviato all’assicurato il 15 agosto 2016

tramite piattaforma elettronica le fatture dei premi da settembre a dicembre

2016 e, non ottenendo il pagamento del dovuto, tramite posta normale i

solleciti e le diffide ai quali non è stato dato seguito, ciò che ha comportato

l’avvio di una procedura esecutiva. L’assicuratore ha quindi ricordato le norme

applicabili (art. 105b cpv. 2 OAMal e art. 3 cpv. 1 CGA) sulla cui base ha

confermato che gli importi richiesti sono dovuti, oltre agli interessi di mora

ex art. 26 cpv. 1 LPGA.

H. Il

27 settembre 2017 (doc. I) RI 1, rappresentato dalla sorella RA 1, ha informato

il Tribunale di avere chiesto numerose volte alla Cassa malati, sia

telefonicamente sia per iscritto, di inviargli le polizze di versamento originali

(rosa), mentre ricevevano soltanto quelle già maggiorate dalle spese di

sollecito e/o di diffida. Il ricorrente ha rilevato che in diverse occasioni ha

fatto comunque fronte al pagamento dei premi e delle partecipazioni utilizzando

queste polizze e quindi accollandosi degli importi superiori al dovuto.

L’assicurato ha osservato di avere ricevuto numerose volte gli estratti conto,

i conteggi e le fatture, ma mai le polizze di versamento originali (rosa) per

potere effettuare in posta i pagamenti, se non con l’invio del 2 settembre 2017

(docc. A16 e A17) per gli importi di Fr. 36,60 (premi LAMal settembre e ottobre

2016) e di Fr. 18,30 (premio LAMal novembre 2016).

I. Nella

risposta del 23 ottobre 2017 (doc. III) CO 1 ha proposto di respingere il ricorso,

confermando così la condanna dell’assicurato ad accollarsi le spese generate

dai mancati pagamenti dei premi richiesti.

La Cassa malati ha riassunto

cronologicamente la situazione che si è venuta a creare e ha esposto le norme

legali applicabili.

Essa ha osservato di non avere alcun

obbligo legale di inviare agli assicurati le fatture con l’apposito bollettino

di versamento di colore rosso – piuttosto che quello bianco e nero trasmesso al

ricorrente. D’altronde, quest’ultimo avrebbe potuto utilizzare i bollettini di

versamento di colore rosso disponibili in ogni ufficio postale e trascrivervi i

dati dei bollettini ricevuti dalla Cassa malati.

L’insistenza dell’assicurato di

ricevere delle polizze di versamento rosse l’ha portato a non dare seguito al

suo obbligo di saldare i premi, perciò la Cassa malati ha dovuto procedere come

previsto dall’art. 64a LAMal e quindi sollecitarlo, diffidarlo e poi avviare l’esecuzione

forzata dell’incasso.

L’assicuratore malattia ha inoltre

ricordato che per i premi LAMal di maggio, giugno, luglio e agosto 2016 ha

avvisato di volta in volta l’assicurato per e-mail dell’invio di ogni singola

fattura da pagare. Se quest’ultimo avesse avuto problemi con la piattaforma

elettronica avrebbe potuto chiedere un cambio di sistema anche prima del 22

agosto 2016; comunque a quel momento questi premi erano già in mora.

La Cassa malati ha infine rilevato che

alla richiesta dell’interessato di trasmissione delle fatture cartacee è stato

dato subito seguito, così pure ancora il 12 gennaio 2017. Essa ha però

osservato che anche nello scritto del 21 (recte: 31) marzo 2017

l’assicurato non ha chiesto di ricevere i bollettini di versamento di colore rosso.

In conclusione, egli è debitore dei

premi da settembre a novembre 2016 e delle spese che si sono generate al

riguardo. L’opposizione al PE n. __________ va dunque levata.

L. Il

6 novembre 2017 (doc. V) il ricorrente ha risposto alle affermazioni

dell’assicuratore malattia evidenziandone le inesattezze.

In particolare, egli ha sottolineato di

non potere né volere effettuare i pagamenti con sistemi elettronici, perciò

dalla disiscrizione alla piattaforma __________ era convinto di ricevere via posta

normale le fatture con le polizze di versamento, mentre gli sono giunte

soltanto le fatture senza i bollettini di pagamento.

L’assicurato ha altresì rilevato come alla

sua età non sia semplice compilare a mano una polizza di versamento, visti i

numerosi dati da inserire ed in particolar modo 90 piccoli numeri.

Infine, l’interessato ha riconosciuto

di essere debitore di Fr. 54,90 (Fr. 18,30 per ciascuno dei mesi di settembre,

ottobre e novembre 2016) e ha chiesto l’invio di una polizza di versamento rosa

di pari importo per potere effettuare tale pagamento.

La Cassa ha replicato che il ricorrente

era in possesso di tutte le informazioni per saldare gli importi scoperti (doc.

VII).

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 Legge sull’organizzazione giudiziaria come a

costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012;

STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.

Considerandi

2.

; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Per una critica della dottrina sulla STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015 in cui il Tribunale federale, giudicando a corte

completa, ha annullato una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni

del Cantone Ticino siccome emanata a giudice unico, apparentemente instaurando

così una nuova e più restrittiva prassi rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici: La possibilità concessa

dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328

e segg.

Va inoltre segnalato che in giudizi

successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta

Corte ha confermato la sua costante prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza

quindi riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328

seg.).

nel merito

2.

Oggetto

del contendere è sapere se a ragione CO 1 può pretendere dal ricorrente il

pagamento della somma di Fr. 54,90 per i premi LAMal da settembre a novembre

2016, oltre alle spese di diffida di Fr. 60.-, alle spese amministrative di Fr.

60.

- e agli interessi di mora del 5% dal 6 marzo 2017, e di conseguenza ottenere

il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare il

22.

marzo 2017 dall’Ufficio __________ di __________.

3.

Per

l’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei

premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni,

l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali.

Secondo l’art. 64a cpv. 1

LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la

scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve

diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli

le conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se,

nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai

costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve

richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi

all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

L’art. 90 OAMal dispone che i premi

devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso

degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5

per cento all'anno.

In caso di mancato

pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la

diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la

presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b

cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per

propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo,

l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura

siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

4.

Nell’evenienza

concreta, è indubbio che il ricorrente, ed egli l’ha pacificamente

riconosciuto, è debitore dei premi LAMal dei mesi di settembre, ottobre e novembre

2016, per un totale dovuto di Fr. 54,90 (Fr. 18,30 al mese).

Questi premi non sono infatti ancora

stati soluti dall’assicurato e ciò in manifesta violazione dell’art. 90 OAMal.

È evidente che alla base della vertenza

in esame vi sia stata una semplice incomprensione fra le parti, che però ha

generato numerosa corrispondenza ed inutili costi ad entrambe le parti.

L’assicurato, non avendo dimestichezza

con la piattaforma elettronica __________ della sua Cassa malati a cui si era

iscritto pochi mesi prima, il 22 agosto 2016 ne ha chiesto la sua disiscrizione,

così da potere ritornare al vecchio sistema dell’invio cartaceo dei conteggi e

delle fatture.

Il ricorrente si aspettava quindi di

ricevere per posta normale i premi per le mensilità seguenti e saldare così il

dovuto all’ufficio postale mediante polizza di versamento di colore arancione.

Tuttavia, ciò non è accaduto, poiché queste

fatture gli erano già state trasmesse per via elettronica e dunque

l’assicuratore non aveva alcun motivo per inviargliele nuovamente, per di più accompagnate

da dei bollettini di versamento originali, ossia di colore arancione.

Dagli atti risulta infatti chiaramente

che la Cassa malati gli ha inviato elettronicamente il 12 agosto 2016 le

fatture per i premi LAMal da settembre a dicembre 2016, datate 15 agosto 2016. In

ogni fattura, a pagina 2, erano inseriti i rispettivi bollettini di versamento

ma, stampandoli, essi erano in bianco e nero (tipo fotocopia) e dunque non era effettivamente

possibile servirsene per effettuare il pagamento dell’importo prestampato in un

qualsiasi ufficio postale.

Vero è che l’assicurato ha chiesto alla

sua Cassa malati, non desiderando assolutamente “passare ad un addebito

diretto o fattura elettronica”, di “ritornare “al vecchio modo di

fatturazione” ossia cartaceo via posta” e quindi di “rimandarmi (via

posta) le nuove fatture dei premi” (e-mail del 22 agosto 2016).

Anche in seguito ha preteso di

inviargli “le diverse fatture da pagare via posta normale, ossia in forma

cartacea”, osservando di ricevere soltanto i solleciti di cui però non ha

mai ricevuto “l’ordine di pagamento”, accusandola che “Non mi mandate

le fatture dei premi”, perciò le ha ritornato il richiamo “pregandovi di

riformulare la fattura” (scritto del 22 novembre 2016).

Alla Cassa malati non si può dunque

rimproverare nulla nel suo agire. Le fatture dei premi sono comunque rimaste

impagate mentre l’assicurato avrebbe potuto, anche in assenza di un bollettino

di versamento allestito dall’assicuratore (non comprendente le spese) procedere

al pagamento (riempendo con i dati necessari del destinatario una polizza non

compilata reperibile negli uffici postali, ad esempio). Conformemente all’art.

64a LAMal, l’assicuratore ha quindi richiamato il debitore a fare fronte ai

suoi obblighi legali (sollecito) e poi anche una seconda volta (diffida). Non

ottenendo anche in tal modo gli importi pretesi, è a giusta ragione che CO 1 ha

fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti del ricorrente per

recuperare i premi scoperti.

5.

Oltre

al capitale dei premi dovuti (Fr. 54,90), la Cassa malati ha chiesto al ricorrente

il pagamento di Fr. 60.- per spese di sollecito e di altri Fr. 60.- per spese

di apertura dell’incarto, inserendole entrambe nel PE n. __________ del 22

marzo 2017 (doc. A11) quali spese amministrative.

Complessivamente si tratta di Fr. 120.-

di spese su un debito di Fr. 54,90 (queste spese amministrative costituiscono dunque

più del doppio dell’importo del credito).

Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova

LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura

delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora

dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai

costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di

versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le

disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino

una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal, secondo il quale se l'assicurato causa

per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento

tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una

misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli

obblighi dell'assicurato.

Le Condizioni __________ secondo la

LAMal, nell’edi-zione 1° maggio 2015 (doc. 1), sono parte integrante del

contratto assicurativo stipulato dall'assicurato con CO 1 per l’anno 2016 e prevedono

all'art. 3 cpv. 1 che se i premi non vengono pagati entro la data indicata

sulla fattura, l’assicuratore può percepire un interesse di mora e le spese

amministrative generate per solleciti, ingiunzioni di pagamento o procedure

d’esecuzio-ne.

Il foglio accompagnatorio ai solleciti

e alle diffide inviati al ricorrente specifica che il tasso di interesse di

mora è del 5%, che il costo di ogni sollecito è di Fr. 10.- e delle diffide di

Fr. 30.-. Inoltre, per ogni procedura esecutiva, a dipendenza dell’importo dovuto,

può essere prelevato un importo fra Fr. 30.- e Fr. 150.-.

In concreto le spese amministrative

sono formalmente indubbiamente dovute, poiché non pagando l’assicurato quanto

richiesto entro i termini la Cassa malati è stata costretta dapprima a sollecitarlo

e poi a diffidarlo a fare fronte a suoi obblighi, finché ha dovuto avviare una

procedura esecutiva nei suoi confronti.

Tuttavia, alla luce dell’entità del

credito, dell’indubbia volontà dimostrata dal ricorrente sin dal 22 agosto 2016

di saldare i propri debiti, del malinteso che si è creato fra le parti che ha

generato questa vertenza, della sua età, del suo stato di salute ed economico, si

giustifica di fissare le spese in complessivi Fr. 10.-.

6.

Con

il precetto esecutivo n. __________ la Cassa malati resistente ha computato

degli interessi di mora del 5% a decorrere dal 6 marzo 2017, che fino a quel momento

ammontavano a Fr. 1,10.

Nella successiva decisione del 3 aprile

2017.

l’assicuratore creditore ha confermato l’importo dovuto di Fr. 54,90 oltre

alle spese di Fr. 120.- e si è limitato a citare l’art. 26 cpv. 1 LPGA relativo

agli interessi di ritardo.

Gli interessi sono dovuti quando

l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno

pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi

dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a

interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni

per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli interessi di mora sui

premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento

all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).

Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA,

l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al

beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo

giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in

cui è stato emesso l'ordine di pagamento.

In specie, sui premi da settembre a

novembre 2016, fatturati il 15 agosto 2016, gli interessi del 5% sono comunque

dovuti dal 6 marzo 2017, siccome la buona fede dell’assicurato (gli interessi

ritenuti nel PE decorrerebbero dal 6 marzo 2017) va protetta.

7.

Da

quanto precede discende che la decisione su opposizione va

solo parzialmente confermata.

Di conseguenza, l’opposizione del 24 marzo 2017 del ricorrente al PE n. __________

emanato il 22 marzo 2017 dall'U__________ di __________ deve essere rigettata in via definitiva per l'ammontare complessivo

di Fr. 64,90, oltre che per gli interessi di mora, dal 6 marzo 2017 sul solo importo

del debito dei premi LAMal di Fr. 54,90.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Il

ricorrente è riconosciuto debitore di CO 1 dell'importo di Fr. 54,90 per premi

LAMal per il periodo da settembre a novembre 2016, oltre agli interessi

di mora del 5% a decorrere dal 6 marzo 2017. Al capitale dovuto vanno aggiunte le spese amministrative per complessivi Fr. 10.-.

1.2. Per

gli importi di cui al punto 1.1 è rigettata in via definitiva l'opposizione

interposta dall’assicurato il 24 marzo 2017 al precetto esecutivo n. __________

emesso il 22 marzo 2017 dall'Ufficio __________ di __________.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti