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Decisione

36.2017.83

Richiesta di condono della restituzione del sussidio indebitamente percepito dal 2012 al 2015 respinta in assenza del requisito della buona fede

4 dicembre 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i modesti redditi del qui ricorrente.

Dall’istruttoria risulta dunque che l'unione tra RI 1 e __________

è fondata su base sentimentale, è intensa, dura da molto tempo e ha riverberi

economici. Gli elementi raccolti agli atti, impongono di ritenere la convivenza

stabile.

Occorre ora verificare se un concubinato possa essere ritenuto

anche alla presenza di due persone del medesimo sesso, ciò che la giurisprudenza

federale sembrava negare prima della vigenza della legge (1 gennaio 2007)

sull’unione registrata delle coppie omosessuali (DTF 109 II 15 consid. 1b).

L’entrata in vigore di questa legge, che fornisce alle coppie del medesimo

sesso la possibilità di avere un quadro giuridico del tutto simile a quello

matrimoniale, e l’evoluzione dei tempi (il concubinato è stato represso

penalmente da norme sanzionatorie cantonali riservate dall’art. 335 cpv. 2 CPS

fino agli anni settanta in molti cantoni; il Vallese è stato l’ultimo cantone a

abrogare la sanzione penale per i concubini nel 1995, da li in poi il

concubinato è stato non solo tollerato ma riconosciuto e ritenuto a diversi

livelli), non preclude la possibilità delle coppie del medesimo sesso, che non intendano

o non possano procedere alla registrazione del loro partenariato secondo la

LUD, di convivere condividendo la loro esistenza in un concubinato. In altre

parole va riconosciuto anche alle coppie del medesimo sesso di costituire una

coppia concubina che condivide una relazione spirituale, sessuale, di desco e

di tetto, come evoca la giurisprudenza più recente del Tribunale federale (DTF

134 V 369 consid. 6.1.1. e 6.3.) e come ammette la dottrina dominante in

materia (per tutti si veda il contributo di Pascal

Pichonnaz, Le partenariat enregistré: sa nature et ses effets, in RDS

2005 p. 398 e seguenti). Non vi è motivo, in questa sede, per escludere il

concubinato tra persone del medesimo sesso, tra quelli annoverati all’art. 26

cpv. 4 LCAMal.RI 1

e __________ formano un’unità di riferimento ai sensi dell’art.

26 cpv. 4 LCAMal così come precisato dall’art. 10a RLCAMal.”

In concreto l’insorgente,

giustamente, non contesta la convivenza con __________, ma sostiene che nel

compilare il formulario per la richiesta di riduzione di premio

dell’assicurazione malattie (RIPAM) per l’anno 2012 non ha ritenuto di dover

indicare il suo compagno alla voce “coniuge/convivente/partner registrato”

poiché “poteva legittimamente ritenere che questa circostanza concerneva i

veri e propri conviventi nel senso di relazioni formalizzate ufficialmente

davanti all’autorità”.

La censura del ricorrente

non può essere accolta. Infatti, il diritto svizzero non conosce un istituto

Considerandi

che permetta di formalizzare innanzi all’autorità una “convivenza”. Le

uniche possibilità per “registrare un’unione tra due persone” sono il

matrimonio o l’unione registrata. L’interessato, che convive dal 2001 con il

proprio partner, non avendo concluso un partenariato registrato, non poteva

ritenere che la terza ipotesi indicata nel formulario, ossia “convivente”,

non lo concerneva. In caso di dubbio avrebbe dovuto chiedere ulteriori

informazioni. Tant’è che nelle istruzioni per la compilazione del formulario di

richiesta, allegato alla domanda di riduzione dei premi del 2012, figura che “a

partire dall’anno 2012 nel nostro Cantone entrerà in vigore un nuovo sistema di

attribuzione delle riduzioni di premio LAMal che prevede due importanti

cambiamenti: - l’introduzione del nuovo concetto di unità di riferimento; - il

passaggio dal reddito imponibile fiscale a quello più sociale del reddito

disponibile di riferimento” (cfr. allegato doc. 3) e viene precisato che “l’unità

di riferimento (persona sola o famiglie) stabilisce la cerchia di persone da

considerare per il calcolo della riduzione dei premi ed è costituita: a) dal

capofamiglia o dalla persona sola; b) dal coniuge o dal partner registrato; c)

dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile (…)”.

Egli era pertanto stato

reso attento che a partire dal 2012 ci sarebbero state importanti novità e

cambiamenti nel calcolo dei sussidi e della nozione di convivenza. Spettava

pertanto all’interessato, in caso di dubbio, informarsi presso

l’amministrazione.

Non va poi dimenticato che

nella precedente sentenza 36.2016.122-125 del 21 febbraio 2017 il TCA ha già

rilevato che “la pubblicazione sul BU delle modifiche legislative è

circostanza che non può essere sfuggita al ricorrente. Le modifiche (e

l’adozione) di norme legali – presunte note (nemo censetur ignorare legis) –

non debbono fare oggetto di informazione individuale al cittadino,

contrariamente a quanto ritiene il ricorrente” (consid. 2.6).

Nulla cambia lo scritto

del 20 gennaio 2016 della Cassa al ricorrente, cui quest’ultimo accenna nelle

osservazioni dell’11 novembre 2017 (doc. V/B/2). Infatti, esso è stato

trasmesso dopo l’inoltro dei formulari tendenti alla richiesta della riduzione

dei premi dal 2012 al 2015. Inoltre, l’amministrazione dopo aver citato le

norme applicabili al caso di specie (art. 26 cpv. 4 LCAMal e 10a Reg LCAMal),

ha chiesto all’insorgente, per esaminare il diritto alla riduzione dei premi

per il 2016, “una dichiarazione sottoscritta da lei e dal signor __________,

che confermi i termini della vostra convivenza” e gli ha assegnato a questo

scopo un termine di 10 giorni, rendendolo attento circa le conseguenze

dell’assenza di informazioni o di informazioni inveritiere.

Lo scritto era pertanto

finalizzato ad accertare i termini della convivenza, ma non contiene ammissioni

da parte della Cassa circa malintesi con il ricorrente inerenti la compilazione

dei formulari per gli anni passati.

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto questo TCA deve pertanto concludere che non può essere

riconosciuta la buona fede ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA (e 4 OPGA).

Di conseguenza la

decisione su reclamo impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti