36.2017.83
Richiesta di condono della restituzione del sussidio indebitamente percepito dal 2012 al 2015 respinta in assenza del requisito della buona fede
4 dicembre 2017Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto
n.
36.2017.83-86
cs
Lugano
4 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 12 settembre 2017 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________
1962, divorziato dal __________ 1999, domiciliato a __________, senza figli
minorenni conviventi rispettivamente maggiorenni a carico, attivo
professionalmente (sia quale indipendente che dipendente) in qualità di attore
e docente di teatro con redditi accertati in sede fiscale per gli anni 2009,
2010, 2011 e 2012 di rispettivamente CHF 21'239; 25'216; 24'416 e 22’369, ha
chiesto la riduzione del premio dell’assicurazione malattie negli anni 2012,
2013, 2014 e 2015 ottenendo l’aiuto sociale postulato.
1.2. Dopo aver accertato,
nell’ambito della richiesta del sussidio per l’anno 2016, che RI 1 convive con __________
dal 2001, alla luce degli elementi indizianti una convivenza stabile
equiparabile a un’unione domestica registrata, l’amministrazione ha
ricalcolato, il 31 maggio 2016, con 4 distinte decisioni formali, il diritto dei
conviventi alla riduzione dei premi per tutti gli anni qui esposti (cfr.
sentenza 36.2016.122-125 del 21 febbraio 2017, consid. 1.2 e seguenti).
1.3. Con quattro distinte decisioni
rese su reclamo, tutte datate 6 ottobre 2016, riferite agli anni di RIPAM da
2012 a 2015, l’amministrazione ha confermato l’ammontare della riduzione dei
premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie e l’obbligo di
restituzione degli importi percepiti in troppo, pari a fr. 10'758 (cfr.
sentenza 36.2016.122-125 del 21 febbraio 2017, consid. 1.5).
1.4. Con sentenza 36.2016.122-125
del 21 febbraio 2017 il TCA ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 sia per
quanto concerne il nuovo calcolo dei sussidi a lui dovuti dal 2012 al 2015, sia
per quanto concerne l’obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente
riscosse (cfr. consid. 2.5.2 e seguenti).
1.5. Il 3 marzo 2017 RI 1 ha
inoltrato una richiesta di condono della somma di fr. 10'758, rilevando di
essere in buona fede e di non essere in grado di restituire l’importo percepito
indebitamente (doc. 4).
1.6. Con 4 distinte decisioni
formali, confermate dalla decisione su reclamo del 12 settembre 2017, la Cassa
cantonale di compensazione ha respinto la domanda, rilevando che il requisito
della buona fede non è adempiuto, poiché RI 1 ha omesso di indicare la
convivenza con il proprio partner.
1.7. RI 1 è insorto al TCA contro
la predetta decisione su reclamo, ribadendo di essere in buona fede e chiedendo
l’accoglimento delle domande di condono (doc. I). L’interessato sostiene che
solo nel 2012 è stata modificata la prassi secondo la quale i conviventi sono
considerati, dal punto di vista della RIPAM, come “facenti parte del
medesimo nucleo familiare”. Questo cambiamento non sarebbe stato preceduto
da una adeguata informazione e “tale non può essere considerato un “semplice
apposito spazio inserito nel formulario” anche perché il ricorrente poteva
legittimamente ritenere che questa circostanza concerneva i veri e propri
conviventi nel senso di relazioni formalizzate ufficialmente davanti
all’autorità. Pertanto, spettava semmai all’amministrazione, mediante un
modulo aggiuntivo e altro mezzo di informazione idoneo, attirare l’attenzione
di chi sino ad allora aveva legittimamente beneficiato della riduzione delle prestazioni
e riteneva in buona fede di poter continuare a beneficiare del regime poi
abbandonato”.
1.8. Con risposta del 30 ottobre
2017 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.9. L’11 novembre 2017
l’interessato ha prodotto ulteriori osservazioni affermando che non aveva ritenuto
di rientrare nelle categorie indicate nel formulario di richiesta della
riduzione dei premi, neppure in quella di convivente poiché “pensavo
significasse Unione Registrata UR”. RI 1 ha sostenuto che “al momento di
compilare il formulario ero fermamente convinto di non rientrare in alcuna
delle categorie menzionate. Non c’era alcun asterisco che attirasse la mia
attenzione sulla modifica del regolamento avvenuta. Mi è chiaro che avrei
potuto informarmi, ma non per questo il mio agire deve essere considerato come
un atto di malafede. Credo che sia eloquente anche il fatto che la Sig.ra __________,
dopo il lungo colloquio telefonico avuto con me il 02.11.2015 nel quale mi
spiegava la modifica di regolamento, ha voluto inviarmi la lettera (allegato
no. 2) in cui ribadiva per iscritto il menzionato cambiamento, sperando così in
una migliore comprensione da parte mia. Era quindi chiaro per lei che io per
ignoranza non avessi inteso la situazione” (doc. V).
In ordine
2.1. A norma dell’art. 76 cpv. 1 e
2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito),
contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima
legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento,
ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono
impugnabili al Tribunale cantonale delle Assicurazioni le decisioni emanate su
reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta.
Questa Corte è competente
ad esaminare il gravame nel merito.
Nel merito
2.2. In forza dell’art. 49 cpv. 1
LCAMal, nella versione vigente dal 1° gennaio 2012 (simile all’art. 59 cpv. 1
LCAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011), le riduzioni dei premi
indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario
all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all’amministrazione
cantonale nel caso di pagamenti diretti all’assicurato, o nei casi di perdita del
diritto alle prestazioni complementari all’AVS/AI. L’art. 49 cpv. 2 LCAMal (il
cui tenore è simile all’art. 59 cpv. 2 LCAMal in vigore in precedenza), prevede
che alla restituzione e al condono dell’obbligo di restituzione è applicabile,
per analogia, la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000.
2.3. Per l’art. 25 cpv. 1 LPGA le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi
in gravi difficoltà.
Ai sensi dell’art. 4 cpv.
1 OPGA se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà,
l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle
prestazioni indebitamente concesse.
Secondo l’art. 4 cpv. 2
OPGA determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in
cui la decisione di restituzione passa in giudicato.
L’art. 4 cpv. 4 OPGA prevede
che il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata
dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento
in cui la decisione è passata in giudicato.
Sul condono è pronunciata
una decisione (art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5 OPGA definisce
cosa si intende con "gravi difficoltà".
Secondo la legge, dunque,
perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che
siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato ha
percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la restituzione gli
imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi, qualora difetti
una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.
2.4. La buona fede presuppone che
l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta
ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua
negligenza.
Per quel che concerne la
buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come
presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno
determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.
Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27 gennaio
2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3;
DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258;
DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73;
DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110
V 176, consid. 3c, pag. 180).
2.5. L'art. 28 LPGA regola la
"Collaborazione nell'esecuzione".
Gli assicurati e il loro
datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie
leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).
Colui che rivendica
prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni
necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni
assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni
assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il
datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire
nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per
accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti
a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31 LPGA regola la
"Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".
L’avente diritto, i suoi
congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare
all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi
cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per
l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio
che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di
informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per
l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Il dovere di informare
deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.
2.6. Come
evocato nella sentenza 36.2016.122-125 del 21 febbraio 2017 e in altre recenti
decisioni di questo TCA in materia di riduzione dei premi dell’assicurazione
delle cure medico-sanitarie (STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA
36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4
del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18 aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016
e 36.2016.26 del 4 maggio 2016) dal 2012 le norme della Legge Cantonale di
applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), che regolano la riduzione dei
premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM,
l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori che dall’amministrazione nei
suoi allegati), hanno subito una modifica sostanziale. Il titolo IV della legge
è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione della Legge del 24 giugno
2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha provveduto a porre
mano ad un nuovo sistema di distribuzione dei sussidi decisi dal Cantone,
conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più
efficace l’aiuto sociale. La precedente normativa aveva mostrato talune lacune
e, soprattutto, per ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale voluti
con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5
giugno 2000 (in questo senso il Messaggio
15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di
modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto
della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, ed il Parlamento
promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai
criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile
cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per
approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da
scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento
poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui
l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed
alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.
LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le
nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di
concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare
maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i
premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende
però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche
a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa …
nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di
riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata
precedentemente ritenuta.
Il
Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la
LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento ed è vincolato in
particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i
redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei
minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo di
informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione
dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta infatti
ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi
definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è
un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante
giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non
solo fissare la procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire
alla riduzione dei premi.
2.7. Nella precedente sentenza
36.2016.122-125 del 21 febbraio 2017, cresciuta incontestata in giudicato,
questo TCA ha accertato che tra l’insorgente e __________ vi è una convivenza
stabile dal lontano 2001. Questo Tribunale, al consid. 2.19, ha affermato:
" (…) Nel
caso in esame, non diversamente dai casi recentemente esaminati recentemente da
questo TCA (STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto
2015 e STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016,
36.2016.11 del 18 aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4
maggio 2016), la convivenza va senza dubbio ritenuta stabile e tale da imporre
il cumulo dei redditi in ottica di RIPAM tra i due conviventi che formano
un’unica UR.
Come indicato il ricorrente e __________ convivono da ben più di
dieci anni, come ammesso in sede d’udienza, la loro è una relazione affettiva
profonda, la coppia non condivide solo l’alloggio ma si sostiene, come palesano
Fatti
i modesti redditi del qui ricorrente.
Dall’istruttoria risulta dunque che l'unione tra RI 1 e __________
è fondata su base sentimentale, è intensa, dura da molto tempo e ha riverberi
economici. Gli elementi raccolti agli atti, impongono di ritenere la convivenza
stabile.
Occorre ora verificare se un concubinato possa essere ritenuto
anche alla presenza di due persone del medesimo sesso, ciò che la giurisprudenza
federale sembrava negare prima della vigenza della legge (1 gennaio 2007)
sull’unione registrata delle coppie omosessuali (DTF 109 II 15 consid. 1b).
L’entrata in vigore di questa legge, che fornisce alle coppie del medesimo
sesso la possibilità di avere un quadro giuridico del tutto simile a quello
matrimoniale, e l’evoluzione dei tempi (il concubinato è stato represso
penalmente da norme sanzionatorie cantonali riservate dall’art. 335 cpv. 2 CPS
fino agli anni settanta in molti cantoni; il Vallese è stato l’ultimo cantone a
abrogare la sanzione penale per i concubini nel 1995, da li in poi il
concubinato è stato non solo tollerato ma riconosciuto e ritenuto a diversi
livelli), non preclude la possibilità delle coppie del medesimo sesso, che non intendano
o non possano procedere alla registrazione del loro partenariato secondo la
LUD, di convivere condividendo la loro esistenza in un concubinato. In altre
parole va riconosciuto anche alle coppie del medesimo sesso di costituire una
coppia concubina che condivide una relazione spirituale, sessuale, di desco e
di tetto, come evoca la giurisprudenza più recente del Tribunale federale (DTF
134 V 369 consid. 6.1.1. e 6.3.) e come ammette la dottrina dominante in
materia (per tutti si veda il contributo di Pascal
Pichonnaz, Le partenariat enregistré: sa nature et ses effets, in RDS
2005 p. 398 e seguenti). Non vi è motivo, in questa sede, per escludere il
concubinato tra persone del medesimo sesso, tra quelli annoverati all’art. 26
cpv. 4 LCAMal.RI 1
e __________ formano un’unità di riferimento ai sensi dell’art.
26 cpv. 4 LCAMal così come precisato dall’art. 10a RLCAMal.”
In concreto l’insorgente,
giustamente, non contesta la convivenza con __________, ma sostiene che nel
compilare il formulario per la richiesta di riduzione di premio
dell’assicurazione malattie (RIPAM) per l’anno 2012 non ha ritenuto di dover
indicare il suo compagno alla voce “coniuge/convivente/partner registrato”
poiché “poteva legittimamente ritenere che questa circostanza concerneva i
veri e propri conviventi nel senso di relazioni formalizzate ufficialmente
davanti all’autorità”.
La censura del ricorrente
non può essere accolta. Infatti, il diritto svizzero non conosce un istituto
Considerandi
che permetta di formalizzare innanzi all’autorità una “convivenza”. Le
uniche possibilità per “registrare un’unione tra due persone” sono il
matrimonio o l’unione registrata. L’interessato, che convive dal 2001 con il
proprio partner, non avendo concluso un partenariato registrato, non poteva
ritenere che la terza ipotesi indicata nel formulario, ossia “convivente”,
non lo concerneva. In caso di dubbio avrebbe dovuto chiedere ulteriori
informazioni. Tant’è che nelle istruzioni per la compilazione del formulario di
richiesta, allegato alla domanda di riduzione dei premi del 2012, figura che “a
partire dall’anno 2012 nel nostro Cantone entrerà in vigore un nuovo sistema di
attribuzione delle riduzioni di premio LAMal che prevede due importanti
cambiamenti: - l’introduzione del nuovo concetto di unità di riferimento; - il
passaggio dal reddito imponibile fiscale a quello più sociale del reddito
disponibile di riferimento” (cfr. allegato doc. 3) e viene precisato che “l’unità
di riferimento (persona sola o famiglie) stabilisce la cerchia di persone da
considerare per il calcolo della riduzione dei premi ed è costituita: a) dal
capofamiglia o dalla persona sola; b) dal coniuge o dal partner registrato; c)
dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile (…)”.
Egli era pertanto stato
reso attento che a partire dal 2012 ci sarebbero state importanti novità e
cambiamenti nel calcolo dei sussidi e della nozione di convivenza. Spettava
pertanto all’interessato, in caso di dubbio, informarsi presso
l’amministrazione.
Non va poi dimenticato che
nella precedente sentenza 36.2016.122-125 del 21 febbraio 2017 il TCA ha già
rilevato che “la pubblicazione sul BU delle modifiche legislative è
circostanza che non può essere sfuggita al ricorrente. Le modifiche (e
l’adozione) di norme legali – presunte note (nemo censetur ignorare legis) –
non debbono fare oggetto di informazione individuale al cittadino,
contrariamente a quanto ritiene il ricorrente” (consid. 2.6).
Nulla cambia lo scritto
del 20 gennaio 2016 della Cassa al ricorrente, cui quest’ultimo accenna nelle
osservazioni dell’11 novembre 2017 (doc. V/B/2). Infatti, esso è stato
trasmesso dopo l’inoltro dei formulari tendenti alla richiesta della riduzione
dei premi dal 2012 al 2015. Inoltre, l’amministrazione dopo aver citato le
norme applicabili al caso di specie (art. 26 cpv. 4 LCAMal e 10a Reg LCAMal),
ha chiesto all’insorgente, per esaminare il diritto alla riduzione dei premi
per il 2016, “una dichiarazione sottoscritta da lei e dal signor __________,
che confermi i termini della vostra convivenza” e gli ha assegnato a questo
scopo un termine di 10 giorni, rendendolo attento circa le conseguenze
dell’assenza di informazioni o di informazioni inveritiere.
Lo scritto era pertanto
finalizzato ad accertare i termini della convivenza, ma non contiene ammissioni
da parte della Cassa circa malintesi con il ricorrente inerenti la compilazione
dei formulari per gli anni passati.
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto questo TCA deve pertanto concludere che non può essere
riconosciuta la buona fede ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA (e 4 OPGA).
Di conseguenza la
decisione su reclamo impugnata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti