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Decisione

36.2017.89

Indennità giornaliere in caso di malattia a causa di una patologia psichica che ha causato un'incapacità lavorativa limitata nel tempo. Allestimento di una perizia giudiziaria. Richiesta accolta

13 giugno 2018Italiano67 min

Source ti.ch

Fatti

I punti 2, 4 e 5 non apportano nuovi elementi

oggettivi da parte sua.

Conclusioni

Il collega non aggiunge nulla di nuovo utile

per una valutazione di eventuali funzioni psichiche e mentali compromesse che

possano incidere sulla CL dell’assicurato.

La nuova documentazione medica prodotta non

apporta elementi nuovi che possano invalidare il giudizio diagnostico e le

conclusioni da me riportate nel rapporto peritale del 17.11.2016 che confermo

integralmente.” (doc. 2)

Il 9

febbraio 2017 il dr. med. __________ ha attestato una completa inabilità

lavorativa dal 9 febbraio 2017 al 23 febbraio 2017 per bronchite febbrile (doc.

U) e il 12 giugno 2017 ha affermato che l’attore “è tuttora inabile al

lavoro dal 20.10.2016 a seguito di un grave stato depressivo reattivo in

trattamento psichiatrico. Dal punto di vista internistico generale il paziente

presenta una cardiopatia ipertensiva, un’asma bronchiale, una sindrome lombare

algica ricorrente su discopatia L5-S1. Dal punto di vista psichiatrico il

paziente è tuttora in cura dal Dr. __________ con psicofarmaci ed ansiolitici”

(doc. V).

Il 4 agosto

2017 il dr. med. __________ ha attestato che l’attore dal 1° luglio 2017 è di

nuovo completamente abile al lavoro (doc. AA).

Pendente

causa la dr.ssa med. PE 1, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, ha

allestito una perizia giudiziaria (doc. XV/1). In seguito alle visite del 29

gennaio 2018 e dell’8 febbraio 2018, la perita ha redatto il proprio referto in

data 28 marzo 2018.

Dopo aver

descritto l’anamnesi familiare, scolastica/lavorativa e medica, le lamentele

soggettive, lo stato psichico, le conclusioni della relazione psicodiagnostica

del test di Rorschach effettuata dalla Lic. Phil. __________ ed il riassunto

degli atti medici, la perita ha espresso le sue valutazioni ed ha concluso affermando:

" (…)

In considerazione di quanto esposto in

precedenza la diagnosi da attribuire al peritando in relazione alle vicende __________,

in particolare al licenziamento, è dal mio punto di vista specialistico quella

di una reazione depressiva prolungata nell’ambito di una sindrome da

disadattamento in relazione a problemi lavorativi, in particolare al licenziamento

(ICD10: F43.2). “Si tratta di una condizione di malessere soggettivo e

disturbo emozionale che in genere interferiscono con il funzionamento e le

prestazioni sociali, e che insorgono nel periodo di adattamento ad un

significativo cambiamento di vita o alle conseguenze di un evento di vita

stressante (nel caso specifico sospensione del lavoro/licenziamento)… La

predisposizione e la vulnerabilità individuale gioca un ruolo più importante

nel condizionare la comparsa e nel modellare le manifestazioni delle sindromi

da disadattamento di quanto non avvenga nelle altre condizioni di questo gruppo

(F43), ma si presume tuttavia che la condizione non sarebbe insorta senza

l’intervento del fattore stressante… Le manifestazioni sono variabili ed

includono umore depresso, ansia, preoccupazione, sentimento di incapacità ad

affrontare la situazione, a fare progetti per il futuro, o a continuare nella

presente condizione, nonché un certo grado di compromissione delle prestazioni

nelle attività quotidiane… Nessuno dei sintomi è sufficientemente grave o

preminente di per sé da giustificare una diagnosi più specifica… L’esordio

avviene generalmente entro un mese dal verificarsi dell’evento stressante o del

cambiamento di vita… nella reazione depressiva prolungata, nella quale un lieve

stato depressivo si presenta in risposta all’esposizione prolungata ad una

situazione stressante (nel caso specifico condizione di “senza lavoro”)

generalmente ha una durata che non supera i due anni”, il caso in questione

rientra pertanto ancora, al momento attuale, in tale tempo.

La diagnosi di disadattamento ben si addice

anche ai precedenti episodi presentati dal paziente negli anni, situazioni che

si sono generalmente risolte in tempi relativamente medio-brevi. Il

disadattamento nel caso del peritando sarebbe da intendersi più precisamente

come fallimento dei suoi meccanismi di difesa narcisistica, “funziono nella

misura in cui tutto va bene”, quando però subentrano eventi negativi esterni

oppure relazioni di conflitto che lo coinvolgo eccessivamente a livello

emozionale (sia dal punto di vista affettivo che lavorativo) egli non appare in

grado di fronteggiarli in quanto perderebbe le proprie competenze finendo così

in una reazione depressiva con compromissione del suo funzionamento.

Nonostante le reazioni di disadattamento,

nell’ambito affettivo, avrebbe mostrato di avere delle risorse nell’investire

sempre in nuove relazioni, in realtà anche di fronte ai conflitti sul posto di

lavoro. Il vero crollo narcisistico sarebbe a mio avviso avvenuto con il

licenziamento, perché gli avrebbe lasciato scarsissime possibilità di

reinvestirsi (vedi motivo del licenziamento nonché età anagrafica).

Concludendo ritengo che il peritando, nel

periodo dal 20.10.2016 al 30.6.2017, possa non essere stato in grado di

adempiere un’attività lavorativa, in particolare nel suo ruolo __________ per i

motivi discussi in precedenza, considerazione che mi sento di sostenere ripeto

anche sulla base dello stato psichico più attuale. Condivido pertanto le

valutazioni del Dr. med. __________ e Dr. med. __________ che hanno attestato

una completa incapacità lavorativa. Ribadisco per chiarezza i motivi: lo stato

ansioso – depressivo (che anche se non necessariamente grave avrebbe comunque

compromesso il funzionamento generale del peritando) i disturbi del sonno, la

marcata stanchezza e la facile affaticabilità non gli avrebbero permesso di far

fronte con sufficiente lucidità alle proprie mansioni come pure l’attenzione e

la concentrazione a quel momento diminuite; il senso di fallimento, la bassa

autostima, la vergogna avrebbero invece probabilmente interferito in maniera

importante nelle relazioni interpersonali a tal punto da non permettergli di

sostenerle.” (doc. XV/1)

Il 19 aprile

2018 la dr.ssa med. __________ ha contestato la perizia giudiziaria,

affermando:

" (…)

Mie osservazioni e conclusioni

1). La perita non specifica (non scrive) quale sia il suo mandato (svolgere

una perizia psichiatrica sull’assicurato? Porre una diagnosi psichiatrica

categoriale? Valutare la capacità lavorativa dell’assicurato? Relativamente a

quale periodo temporale?).

2) Non riporta quali siano i quesiti posti dal giudice del TCA.

3) Nel paragrafo valutazione la perita afferma” il peritando ha

presentato sostanzialmente, a quanto si evince dalla documentazione in mio

possesso, quattro situazioni di malessere… Il primo nel 1989 a seguito di

ripetuti conflitti con la consorte: il medico curante a quel tempo certificava

uno stato depressivo severo reattivo a problemi coniugali, nel rapporto

dell’Ospedale __________ di __________ non viene precisata nella diagnosi il

grado di tale stato depressivo; grazie ad una terapia antidepressiva ed

ansiolitica infusionale il paziente migliora e dopo due settimane abbondanti

viene dimesso. In quell’occasione ritengo personalmente che l’allontanamento

dell’allora moglie abbia presumibilmente svolto un ruolo importante nella

risoluzione dei sintomi in un tempo relativamente breve. A sostegno di ciò

anche il fatto che dopo la dimissione il peritando non avrebbe necessitato del

proseguo delle cure. Nelle osservazioni in merito a tale ricovero della Dr.

med. __________ si legge: una depressione grave non poteva essere certo curata

in tale nosocomio; in merito a ciò ritengo che contrariamente a

quest’affermazione uno stato depressivo pure importante possa essere curato

anche in strutture diverse dalla Clinica psichiatrica a patto che il paziente

non sia suicidale; di fatto nel nostro caso il paziente non lo sarebbe stato”.

Ricordo che lo psichiatra curante dr. med. __________

affermava nel rapporto del 12.02.2017 che “all’epoca era un piccolo Ospedale __________

molto riconosciuto proprio per la sua capacità di prendere a carico con

competenza e sensibilità dei pazienti depressi con necessità di cure

stazionarie senza dover ricorrere __________”. Nel rapporto del 03.12.2016

scriveva “nel 1989 ha presentato un primo episodio depressivo grave che ha

necessitato un ricovero ospedaliero di un mese e di una cura farmacologica

antidepressiva prolungata.

Ribadisco che l’ospedale __________ di __________

non fosse struttura psichiatrica accreditata per la cura di una depressione. Al

tempo vi erano altre cliniche con tale mandato.

Pure attualmente non vi sono in Ticino

ospedali abilitati per la cura di malattie somatiche con mandati per cura di

pazienti depressi!

La perita poi scrive “il secondo episodio

depressivo è riferito nel 2014 in occasione della separazione sentimentale con

l’allora compagna; situazione in cui il peritando avrebbe beneficiato di una

terapia antidepressiva con Fluoxetina e dei colloqui con lo psichiatra curante

da gennaio ad ottobre.

Nel febbraio 2016 vi sarebbe stato il terzo

episodio, descritto dal curante come un disturbo dapprima unicamente ansioso….

Il quarto episodio depressivo sopraggiunge in

relazione __________ __________, ancora lo psichiatra curante: __________ ed è

stato assalito da uno stato ansioso molto importante, per cui si è rivolto in

mia assenza al suo medico curante Dr. med. __________ che gli ha giustamente

certificato un’inabilità lavorativa a partire dal 20.10.2016, che è poi del

resto stata successivamente da me giustificata…

Nell’analizzare quanto menzionato si evidenzia

una chiara tendenza del peritando a reagire in maniera ansioso depressiva

soprattutto di fronte a situazioni cariche emotivamente”.

4). La perita fa poi delle ipotesi, non

corredate da dati scientifici riproducibili, su come l’assicurato potrebbe aver

reagito ai problemi incontrati in ambito lavorativo.

5). Afferma poi “… egli infatti appare ancora

oggi molto vulnerabile, ansioso e depresso e un rischio di peggioramento non

può essere escluso”.

Ricordo che la perita riporta che l’assicurato

al momento della sua valutazione fosse iscritto alla disoccupazione: perciò

dichiarato abile al 100%.

6). La perita fa un’analisi della mia

valutazione molto superficiale affermando che ciò che io descrivo

oggettivamente non corrisponde ai sintomi riferiti dall’assicurato.

Ora o si tine conto di tutto ciò che io ho

scritto nel mio rapporto del 17.11.2017, comprese le affermazioni fatte

dall’assicurato al momento della mia valutazione (rendita di invalidità,

assenza di progettualità per riprendere il ruolo lavorativo), a lui da me lette

e confermate al momento della mia valutazione o ci si astiene dal fare

osservazioni fuori luogo.

7). La perita pone poi diagnosi di sindrome da

disadattamento in relazione a problemi lavorativi (ICD 10 F43.2).

Ricordo che lo psichiatra curante nel rapporto

del 03.12.2016 poneva diagnosi di sindrome depressiva ricorrente di grado

medio-grave con sintomi biologici e senza sintomi psicotici (F33.11).

La perita non discute nel dettaglio perché

escluda la diagnosi da me posta e quella posta dallo psichiatra curante.

8) Ritiene che l’assicurato nel periodo

20.10.2016 al 30.06.17 non fosse abile al lavoro senza descrivere nel dettaglio

quali fossero le funzioni mentali e psichiche così alterate da giustificare una

inabilità lavorativa ne su quali basi arbitrariamente ritenesse valide le

conclusioni dello psichiatra curante sulla compromissione delle funzioni

dell’Io dell’assicurato e delle capacità quali persistenza, flessibilità,

giudizio, assertività, relazione con gli altri, mobilità che si analizzano

anche a livello peritale AI per valutare la capacità lavorativa di un soggetto.

D’altronde neppure lo psichiatra curante che

aveva letto i miei rapporti in cui chiedevo che ciò fosse specificato lo aveva

fatto.

In conclusione ribadisco integralmente le mie

conclusioni contenute nei miei rapporti del 17.11.2016 del 14.12.2016 e del

21.02.2017 e dissento dalle conclusioni della perita dr.ssa med. PE 1 per

quanto da me sopra scritto.”

(doc. XIX/1)

Il 16 maggio

2018 la perita, dr.ssa med. PE 1 ha preso posizione in merito alle osservazioni

della dr.ssa med. __________ ed ha affermato:

" (…)

Non mi soffermerò sull’anamnesi del caso in

quanto a voi ben nota.

In base alla documentazione in mio possesso

unitamente all’osservazione del peritando nell’ambito dei colloqui avvenuti con

lui, è emerso molto chiaramente l’impatto negativo che il fattore stressante (licenziamento)

ha avuto sullo stato di salute del peritando. Per questo ho ritenuto adeguato

porre la diagnosi che ho dato, supponendo in più che la condizione non sarebbe

presumibilmente insorta senza questo evento.

Preciso che la mia valutazione del caso

essendo un’analisi “a posteriori” è pertanto evidentemente fondata su ipotesi.

Ipotesi che comunque sarebbero anche supportate dal racconto e dal vissuto del

signor AT 1 al momento dei nostri incontri.

Faccio innanzitutto notare ancora una volta

che la Dr. med. __________ scrive “l’assicurato non si proiettava nella ripresa

del ruolo lavorativo né presso l’__________ per cui lavorava né presso un nuovo

datore di lavoro”; questo mi fa pensare che il peritando vivesse un malessere

tale da non permettergli di intravedere un minimo di progettualità in ambito

lavorativo. Una persona in queste condizioni appare quindi senza speranza ma

soprattutto sofferente per l’importante perdita. Perdita che come ho spiegato

bene nella perizia avviene su qualcosa che è generalmente fondamentale per il

benessere di ogni persona, a maggior ragione se avviene nella “mezza età”.

D’altronde è lo stesso signor AT 1 a descriversi, a quel momento, come

depresso, demotivato, sfiduciato, in sostanza distrutto psicologicamente da un

evento che oggettivamente gli avrebbe “rovinato” la vita. Il lavoro per lui

rappresentava un importante elemento stabilizzante (a differenza delle

relazioni), che gli permetteva di autodeterminarsi come uomo nella società.

Ricordo poi infine che il peritando avrebbe

negato alla sottoscritta di aver “rivendicato”, durante l’incontro con la Dr.

med. __________, un qualsiasi diritto all’AI.

La Dr. med. __________ afferma ancora “al

di là della diagnosi categoriale le funzioni percettive, esecutive, decisionali,

previsionali e consequenziali dell’assicurato erano indenni. Lo stesso non

presentava deficit della persistenza, della flessibilità, del giudizio,

dell’assertività, della relazione con gli altri, della mobilità. Il quotidiano

era descritto come attivo e costruttivo”. Affermazione con cui non concordo

sulla base di quanto riferitomi dal peritando che ribadisco ancora una volta,

al tempo del licenziamento si descriveva come depresso, fortemente deluso, come

se non avesse più nulla da dare, svuotato di ogni cosa, senza motivazione in

generale, anche nella cura della propria persona (che era a sua detta diminuita

ma mai da rasentare la trascuratezza), trascorreva le giornate principalmente

in casa con solo qualche uscita per camminare e sempre con l’angoscia di

incontrare qualcuno che gli potesse chiedere del lavoro, presentava difficoltà

anche solo a leggere un libro, trascurava le attività di giardinaggio a cui

avrebbe dedicato molto tempo in precedenza. Il peritando quindi non si sarebbe

trovato, a mio avviso, in condizioni sufficientemente serene da poter far

fronte a incarichi lavorativi. Per questo ho giustificato una sua presumibile

inabilità lavorativa. Pure la persistenza e la flessibilità in un contesto

simile parrebbero in dubbio, e ancora una persona inabile al lavoro può

mantenere la capacità di giudizio. Per quanto concerne l’assertività non posso

che rimarcare di nuovo che esiste una contraddizione nell’affermare che non

c’era un deficit dell’assertività e poi scrivere “non sono escluse

rivendicazioni da parte dell’assicurato…

Preciso che nell’ambito della diagnosi da me

posta (sindrome da disadattamento in relazione a problemi lavorativi, in

particolare al licenziamento (ICD10; F43.2), si include un certo grado di

compromissione delle prestazioni nelle attività quotidiane come si riscontra

nel nostro caso. Ora è vero che non ci troviamo di fronte ad una persona

“paralizzata” dal malessere ma se si riesce a cogliere il grado di sofferenza

di quel momento appare difficile immaginare come avrebbe potuto avere le forze

per reinvestirsi in ambito lavorativo. In più stiamo parlando di un soggetto

vulnerabile per quanto subito in precedenza; la stessa Dr. med. __________ lo

riporta “Da alcuni anni riferiva di aver subito forti pressioni sul posto di

lavoro: a sua detta veniva costantemente controllato e mal giudicato per fatti

accaduti 8 anni prima __________”.

In merito alla questione dell’Ospedale __________

ritengo inutile ogni altra sorta di precisazione in più in quanto già fatto

nella mia valutazione, in fondo lo riterrei un dettaglio poco importante ai

fini della valutazione attuale e sinceramente reputo anche poco utile mettere

in discussione anche le certificazioni dei medici di quel tempo.

Al punto 4 la collega afferma “la perita poi

fa delle ipotesi, non corredate da dati scientifici riproducibili, su come

l’assicurato potrebbe aver reagito ai problemi riscontrati in ambito

lavorativo”, ribadisco a tal proposito che per forza ho dovuto fare delle

ipotesi dal momento che mi è stata chiesta una valutazione “a posteriori”, e i

dati riproducibili in questo caso sono stati rappresentati dai certificati

medici ma soprattutto dal vissuto del paziente. Un vissuto caratterizzato da

ansia e aspetti depressivi come tono dell’umore deflesso, perdita del piacere e

dell’interesse nelle corse, disturbi del sonno, facile affaticabilità,

incapacità a proiettarsi in un futuro e pessimismo, tutti sintomi che il

peritando ha riferito essere presenti al momento del licenziamento;

sintomatologia questa soggettiva ma che ho avuto modo di poter rilevare

oggettivamente, anche se in forma residua, durante gli incontri con il

peritando. Una condizione che potrebbe ben spiegare l’allora incapacità al

lavoro.

Sottolineo inoltre nuovamente che egli non

avrebbe mai presentato elementi che potessero far pensare ad una produzione

intenzionale di sintomi fisici o psicologici falsi o grossolanamente esagerati,

motivata da incentivi esterni (simulazione).

Rispondo invece al punto 5, dove la Dr. med. __________

afferma “ricordo che la perita riporta che l’assicurata al momento della sua

valutazione fosse iscritto alla disoccupazione: perciò dichiarato inabile al

100%”, dicendo che non ho mai dichiarato il peritando abile al lavoro al

100% e di avere piuttosto precisato che l’iscrizione in disoccupazione sarebbe

stata secondo lui motivata principalmente da un’esigenza finanziaria.

Al punto 6 la collega mi valuta superficiale

in merito all’analisi della sua valutazione; non mi sento di essere stata

superficiale quanto piuttosto di aver messo semplicemente in risalto che quanto

da lei affermato non corrispondesse al vissuto del peritando da me rilevato. Mi

sento in particolare di essere stata attenta alla sofferenza di una persona che

si è vista “crollare il mondo addosso” a causa della perdita di uno dei più

importanti strumenti di realizzazione personale fondamentale aggiungo per il

rispetto della dignità di ogni persona.

La collega afferma poi “la perita non discute

nel dettaglio perché escluda la diagnosi posta da me e quella posta dallo

psichiatra curante”. Più che elementi per escludere le diagnosi summenzionate

ho ritenuto più opportuno evidenziare quelli che mi hanno permesso di formulare

la diagnosi di disadattamento, ripeto dal momento che vi è stato un evento

senza il quale presumibilmente il peritando non avrebbe sviluppato il problema.

Nel punto 8 sempre la Dr. med. __________ fa

osservare che non avrei descritto nel dettaglio quali fossero le funzioni

mentali e psichiche così alterate da giustificare un’inabilità lavorativa del

peritando nel periodo dal 20.10.2016 al 30.6.2017, per questo le riscrivo qui

di seguito: lo stato ansioso –depressivo (che anche se non necessariamente

grave avrebbe comunque compromesso il funzionamento generale del peritando) i

disturbi del sonno, la marcata stanchezza e la facile affaticabilità che non

gli avrebbero permesso di far fronte con sufficiente lucidità alle proprie

mansioni come pure l’attenzione e la concentrazione a quel momento diminuite;

il senso di fallimento, la bassa autostima, la vergogna avrebbero invece

probabilmente interferito in maniera importante nelle relazioni interpersonali

a tal punto da non permettergli di sostenerle.

In conclusione riconfermo quanto scritto nella

mia valutazione peritale, in particolare la presumibile inabilità lavorativa

completa del peritando nel periodo appena citato.” (doc. XXI+1)

2.6. Circa

l’aspetto medico, va rammentato che in una sentenza 4A_178/2015 dell’11

settembre 2015, pubblicata in DTF 141 III 433, il Tribunale federale ha

stabilito che una perizia privata non costituisce un mezzo di prova ai sensi

dell’art. 168 cpv. 1 CPC e che nel processo civile le perizie di parte (Privatgutachten)

devono essere considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di

parte. Questa giurisprudenza vale anche per le pretese derivanti

dall’assicurazione di indennità giornaliera per malattia, che nella maggior

parte dei Cantoni sono giudicate dai Tribunali delle assicurazioni sociali

(cfr. Annuaire de l’assurance-maladie suisse 2016, pag. 36 e 37).

Nel caso evaso dall’Alta Corte, si trattava di un assicurato al

beneficio di un’assicurazione di indennità giornaliera fondata sulla LCA che

era incapace al lavoro e ha domandato una rendita di invalidità, che la sua

assicurazione privata ha rifiutato fondandosi su una perizia che essa stessa ha

fatto eseguire da un medico specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale

si è basato sugli atti medici e ha visitato personalmente l’interessato, non

ritenendo infine un’incapacità lavorativa. L’assicurato ha quindi chiamato in

giudizio la sua assicurazione, ma davanti al Tribunale cantonale ha perso la

causa. I giudici, dopo avere apprezzato le 4 valutazioni mediche agli atti (la

perizia di parte allestita su mandato dell’assicuratore, il referto del

curante, la perizia interdisciplinare e il parere di un altro medico a cui

l’Ufficio AI ha sottoposto gli atti) giunte a conclusioni differenti sulla

capacità lavorativa dell’assicurato, si sono basati sulla perizia di parte

dell’assicuratore malattia e in virtù della verosimiglianza preponderante hanno

ritenuto che l’assicurato non fosse inabile al lavoro. La prima istanza si è

basata sulla DTF 125 V 351 consid. 3b/dd, secondo cui la perizia di parte fatta

esperire dall’assicuratore malattia ha il valore di un mezzo di prova (cfr.

consid. 2.1). L’assicurato ha quindi inoltrato un ricorso in materia civile

presso il Tribunale federale, lamentando che la perizia fatta allestire

dall’assicuratore non era una perizia neutra, ma di parte, perciò dal profilo

del diritto processuale civile valeva soltanto, come stabilito dalla DTF 132

III 83 consid. 3.4, quale semplice allegazione di parte e non come mezzo di

prova (cfr. consid. 2.2).

Il TF ha dovuto quindi esaminare la questione di sapere se la

perizia di parte sulla quale si è fondato l’assicuratore malattia

nell’assicurazione complementare sia un mezzo di prova ai sensi del Codice di

procedura civile.

Nelle sue considerazioni, l’Alta Corte ha evidenziato che nel

diritto delle assicurazioni sociali il Tribunale federale ha ritenuto nella DTF

125 V 351 come il semplice fatto che la presa di posizione del medico avvenga

nell’ambito di una perizia di parte a domanda dell’assicuratore non sia

sufficiente per mettere in dubbio il valore probatorio della perizia. Essa ha

dunque valore di un mezzo di prova. Per contro, nel diritto privato, secondo

Considerandi

giurisprudenza costante una perizia di parte non è un mezzo di prova, ma una

semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24 consid. 3.3.3; DTF 132 III 83

consid. 3.6) (cfr. consid. 2.3).

Nel diritto privato, l’art. 168 cpv. 1 CPC enumera esaustivamente

i differenti mezzi di prova, fra i quali figura la perizia. Il Tribunale

federale ha proceduto a un’interpretazione sistematica del Codice e in

particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso che la nozione di perizia

di cui all’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne unicamente la perizia

giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).

Una parte della dottrina considera che una perizia di parte deve

potere essere prodotta al Tribunale come un documento ai sensi dell’art. 168

cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg. CPC. Un’altra parte della dottrina, alla

quale si rifà il Tribunale federale, considera che una perizia di parte non è

un mezzo di prova, poiché il legislatore ha escluso la perizia di parte come

mezzo di prova in generale ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC, e non solo quale

perizia ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC (consid. 2.5.3:

“[…] Denn der Gesetzgeber lehnte das Privatgutachten

als Beweismittel i.S.v. Art.

168.

Abs. 1 ZPO allgemein und nicht nur als Gutachten i.S.v. Art. 168 Abs. 1 lit. d ZPO

ab”).

Di conseguenza, la giurisprudenza resa in materia di diritto delle

assicurazioni sociali, quale la DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova

applicazione. È piuttosto la giurisprudenza resa in materia di diritto privato

che si applica, in virtù della quale la perizia di parte non ha qualità di

mezzo di prova, ma costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF

140.

III 24; DTF 132 III 83).

Le allegazioni che si fondano su una perizia di parte sono

generalmente considerate essere particolarmente motivate (substanziiert),

di modo che la controparte non può contestare in maniera generica (pauschale

Bestreitung) queste allegazioni, ma deve piuttosto precisare concretamente

quali sono gli elementi e i fatti che contesta. Come semplice allegazione la

perizia di parte può se del caso, insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze

processuali giusta l’art. 168 cpv. 1 CPC, dimostrare quanto asserito

dall’assicurato. In assenza di indizi in tal senso, se sufficientemente

contestata la perizia di parte si esaurisce invece in una mera allegazione per

nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).

Nella fattispecie analizzata dalla nostra Massima Istanza, il

Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia di parte come mezzo di prova e

soltanto fondandosi su questa perizia ha ritenuto quindi comprovato che il

ricorrente fosse abile al lavoro.

Di conseguenza, il giudizio cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1

CPC nella misura in cui ha ritenuto che la perizia di parte fosse un mezzo di

prova che permetteva di constatare la capacità di lavoro dell’interessato (cfr.

consid. 2.6).

Il ricorso dell’assicurato è quindi stato accolto su questo punto

e gli atti rinviati all’autorità di prima istanza per un nuovo apprezzamento

delle prove tenendo conto dei principi posti a proposito delle perizie di parte

(cfr. consid. 4).

Va ancora evidenziato che

con sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, il TF, al consid. 3.2, ha ribadito

che in caso di presentazione di un referto medico, laddove si vuole contestarne

il contenuto, occorre censurarlo in maniera specifica e qualificata, apportando

elementi oggettivi, non bastando una critica generica (“Dans

le cas présent, l'intimée a produit l'expertise privée du Dr B.________, datée

du 1er juillet 2015, comportant sept pages. Ce

rapport détaillé permet de saisir le raisonnement de l'expert, qui l'a amené à

considérer que le recourant était en mesure de travailler en tout cas dès le 23

juin 2015. Confronté à cette expertise privée, le recourant s'est borné à la

contester globalement par pli du 24 juillet 2015, déclarant n'être pas

d'accord. Il a certes annexé un rapport de deux pages du Dr A.________,

psychiatre qui le traite, lequel a nié une valeur probante suffisante au

rapport de l'expert privé B.________, faute d'objectivité et de neutralité de

ce dernier. Si le Dr A.________ relève des discordances entre le diagnostic

posé par le Dr B.________ (trouble de l'adaptation avec réaction dépressive

prolongée), les plaintes subjectives du recourant et la conclusion qu'il n'est

pas incapable de travailler, le premier ne discute pas précisément les

allégations figurant dans l'expertise privée. Autrement dit, la remise en cause

des allégations factuelles contenues dans cette expertise demandée par l'intimée

ne font pas l'objet d'une contestation motivée du recourant, comme l'exige la

jurisprudence susrappelée. De plus, le Dr A.________ ne s'est exprimé qu'après

que son patient l'a sollicité, puisque ce dernier a joint le rapport dudit

psychiatre à sa contestation globale du 24 juillet 2015. Dans de telles

circonstances, les allégations précises de l'expertise privée - contestées de

manière globale - peuvent apporter la preuve de leur véracité si elles sont

appuyées par des indices objectifs. Or, l'office de l'assurance-invalidité du

canton de Genève a estimé, dans sa décision de refus de prestations du 2

décembre 2015, que la capacité de gain de l'assuré était entière depuis le 25

juin 2015. En conséquence, l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 168 CPC en

retenant que l'expertise privée du Dr B.________ avait emporté sa conviction. Le moyen est infondé.”).

Inoltre, per quanto concerne la valutazione dei referti dei medici,

cfr. la sentenza 4A_571/2016 del 23 marzo 2017, consid. 4.2 e la sentenza 4A_42/2017

del 29 gennaio 2018, consid. 3.1 e seguenti.

2.7

Affinché un rapporto medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le

perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008

pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto

la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF

130.

V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il

medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve

anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere

invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità

dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di

cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

Va ancora rammentato

che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è

importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in

argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che

non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su

divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il

diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni

mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF

134.

V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Non

è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo

sulla base delle diagnosi poste.

2.8

In caso di perizia giudiziaria,

il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle

conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a

disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire

un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid.

3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il

giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui

il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una

controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso

risultato (DTF 101 IV 130).

Il

giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa

opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in

dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Questi

principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008

nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:

"

Per quanto concerne in particolare

le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si

scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito

è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze

specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie.

Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa

oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In

tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure

scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del

referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e

riferimenti)."

2.9

In concreto, questo Tribunale non

vede ragioni che gli impediscano di fare propria la valutazione espressa dalla

perita giudiziaria, dr.ssa med. PE 1, FMH psichiatria e psicoterapia. Il

referto del 28 marzo 2018 (doc. XV/1), privo di contraddizioni, presenta tutti

i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, a un

apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V

351.

consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con riferimenti; RAMI 1991 U 133 consid. 1b): in particolare la specialista ha

espresso la sua valutazione in modo chiaro e motivato, dopo aver proceduto a un

esame approfondito del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid.

10.

). Essa ha poi confermato le sue conclusioni con la presa di posizione del

16.

maggio 2018 (doc. XXI) con la quale ha risposto alle contestazioni della

specialista incaricata dalla convenuta di verificare lo stato di salute

dell’attore.

La dr.ssa med. PE 1, esperta

nell’ambito qui in discussione, ha minuziosamente esaminato il caso di specie,

rispondendo, contrariamente a quanto sembra sostenere la dr.ssa med. __________,

a tutte le domande poste dal Tribunale e non contestate né completate dalle

parti, seppur non in maniera scolastica, seguendo la numerazione contenuta

nell’ordinanza del 13 dicembre 2017, ma riportandole in maniera discorsiva a

pag. 12, 13 e 14 del referto, dopo aver visitato l’attore in due occasioni (il

29.

gennaio 2018 e l’8 febbraio 2018), aver preso in considerazione tutta la

documentazione prodotta dalle parti ed aver preso atto del test di Rorschach allestito

il 5 febbraio 2018 dalla psicologa Lic. Phil. __________ (doc. XV/1).

La circostanza sollevata dalla

dr.ssa med. __________ secondo cui la perita non avrebbe specificato quale sia

il suo mandato (svolgere una perizia psichiatrica oppure porre una diagnosi

psichiatrica categoriale oppure ancora valutare la capacità lavorativa e per

quale periodo temporale), non inficia la fedefacenza del referto del 28 marzo

2018.

Le parti hanno infatti ricevuto l’ordinanza del 13 dicembre 2017 del

giudice delegato del TCA dove è stato ampiamente spiegato qual era il ruolo

della dr.ssa med. PE 1, a quali domande avrebbe dovuto rispondere e per quale

lasso di tempo era in concreto controversa la capacità lavorativa dell’attore

(cfr. doc. XII). Su questi punti, del resto, le parti non avevano sollevato

contestazioni.

La specialista ha descritto

l’anamnesi famigliare, scolastica, lavorativa e medica, ha riportato le

lamentele soggettive dell’attore, ha esaminato il suo stato psichico e le

conclusioni della relazione psicodiagnostica del test di Rorschach ed ha

descritto tutti gli atti messile a disposizione, spiegando nel dettaglio la sua

valutazione e rispondendo nelle sue conclusioni ai quesiti posti con

l’ordinanza del 13 dicembre 2017, precisando per quale motivo condivide o no le

conclusioni del medico curante, dr. med. __________ e della dr.sa med. __________.

La dr.ssa med. PE 1, sulla

base della valutazione psichiatrica esperita, dei dati anamnestici forniti

dall’attore e dei dati contenuti nell’incarto, ha posto la diagnosi di reazione

depressiva prolungata nell’ambito di una sindrome da disadattamento in

relazione a problemi lavorativi, in particolare al licenziamento (ICD 10: F

43.

).

A questo proposito la perita

ha descritto in cosa consiste questa diagnosi (pag. 13 della perizia),

ritenendola attinente al caso di specie e rilevando che essa ben si addice

anche ai precedenti episodi presentati dal medesimo attore nel corso degli anni

e che si sono generalmente risolti in tempi relativamente medio-brevi. Nel suo

caso il disadattamento va inteso come fallimento dei suoi meccanismi di difesa

narcisistica (“funziono nella misura in cui tutto va bene”), ma quando

subentrano eventi negativi esterni oppure relazioni di conflitto che lo

coinvolgono eccessivamente a livello emozionale egli non è più in grado di

fronteggiarli in quanto perderebbe le proprie competenze finendo così in una

reazione depressiva con compromissione del suo funzionamento. La specialista ha

poi precisato che il vero crollo narcisistico è avvenuto con il licenziamento

che gli avrebbe lasciato scarsissime possibilità di reinvestirsi.

Non va infatti dimenticato che

l’attore da 38 anni è attivo in ambito __________, settore che negli ultimi tempi

ha visto un’importante emorragia di posti di lavoro in Svizzera e

particolarmente nel Canton Ticino, è nato nel 1958 e si trova pertanto in

un’età dove, a causa del mercato del lavoro, è più difficile trovare

un’occupazione. Come rileva anche la perita nelle sue osservazioni del 16

maggio 2018, perdendo il lavoro l’assicurato si è visto “crollare il mondo

addosso” a causa della perdita di uno dei più grandi strumenti di

realizzazione personale fondamentale per il rispetto della dignità di ogni

persona.

Non va del resto dimenticato

che l’attore è stato giudicato completamente abile dal 1° luglio 2017, ciò che

limita la sua incapacità lavorativa ad alcuni mesi.

Non vi è alcun motivo per non

ritenere le conclusioni della perita, che ha rilevato come a causa di quanto

successo, l’interessato non è più stato in grado di adempiere ad un’attività

lavorativa, in particolare nel suo ruolo di __________. Ciò è del resto stato

confermato anche dal medico curante dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, che ha avuto in cura l’interessato già negli anni passati e che

meglio conosce la sua storia psichiatrica.

La perita, contrariamente a

quanto sostiene la convenuta, non si è limitata a prendere in considerazione

solo gli elementi soggettivi descritti dall’attore, ma ha pure elencato una

serie di elementi oggettivi che l’hanno indotta a confermare le valutazioni del

curante sulla base di una valutazione che necessariamente è retrospettiva e può

fondarsi unicamente sulla documentazione agli atti e su quanto affermato

dall’attore stesso: stato ansioso – depressivo (che anche se non

necessariamente grave avrebbe comunque compromesso il funzionamento generale

del peritando), i disturbi del sonno, la marcata stanchezza e la facile

affaticabilità che non gli avrebbero permesso di far fronte con la necessaria

lucidità alle proprie mansioni come pure l’attenzione e la concentrazione a

quel momento diminuite; il senso di fallimento, la bassa autostima, la vergogna

avrebbero invece probabilmente interferito in maniera importante nelle

relazioni interpersonali a tal punto da non permettergli di sostenerle.

Le contestazioni, contenute

nello scritto del 19 aprile 2018 della dr.ssa med. __________, non sono atte a

sovvertire le convincenti e motivate valutazioni della perita, la quale, del

resto, il 16 maggio 2018 (doc. XXI), ha puntualmente risposto a ogni singola

censura, spiegando approfonditamente ed in maniera motivata le ragioni che l’hanno

portata a ritenere l’interessato completamente inabile al lavoro dal 20 ottobre

2016.

al 30 giugno 2017 e a cui si può fare riferimento.

Nello specifico, rammentato

che la questione di sapere se la Clinica __________ nel 1989 era o meno adatta

per un ricovero psichiatrico non è decisiva (cfr. comunque la sentenza __________,

dove il TCA per una paziente affetta da una patologia psichiatrica aveva

ritenuto, nel preciso caso di specie, detto istituto adeguato per la cura e la

degenza dell’allora ricorrente) rispetto alla valutazione complessiva della

capacità lavorativa dell’attore nel periodo qui d’interesse, la dr.ssa med. PE

1.

ha evidenziato che le sue conclusioni si fondano anche su quanto descritto

dalla dr.ssa med. __________, ad esempio laddove afferma che “l’assicurato

non si proiettava nella ripresa del ruolo lavorativo né presso l’__________ per

cui lavorava né presso un nuovo datore di lavoro” a comprova che l’interessato

viveva un malessere tale da non permettergli, in quel momento, di intravvedere

una progettualità in ambito lavorativo. Questa perdita, rammenta la perita,

avviene “su qualcosa che è generalmente fondamentale per il benessere di

ogni persona, a maggior ragione se avviene nella “mezza età”, ritenuto che,

come per la maggior parte degli esseri umani, il lavoro rappresentava per lui

un importante elemento stabilizzante (doc. XXI). La perdita di lavoro alla

soglia dei 58 anni può avere degli effetti devastanti per qualsiasi persona,

soprattutto in un periodo in cui le occasioni lavorative nel mercato del

lavoro, segnatamente in ambito __________, si fanno sempre più rare e sono

sovente appannaggio di persone più giovani. Per qualcuno abituato a lavorare

nel medesimo settore da diversi decenni, il licenziamento può, senza ombra di alcun

dubbio, aver avuto un effetto dirompente, tale da renderlo, per un periodo

determinato, completamente inabile al lavoro.

La perita, oltre a quanto

scritto dalla dr.ssa med. __________ e dal curante, dr. med. __________, ha

preso in considerazione quanto riferitogli dall’attore e ha confermato la

presenza di una completa inabilità lavorativa (doc. XXI, pag. 3).

La specialista ha precisato

che se è vero che l’interessato, in quel periodo non era una persona

“paralizzata dal malessere”, ciò non impedisce di porre la diagnosi di sindrome

da disadattamento in relazione a problemi lavorativi, in particolare al

licenziamento (ICD10: F43.2), poiché appare difficile immaginare come l’attore

avrebbe potuto, in quel momento, avere le forze per reinventarsi in ambito

lavorativo. Ciò vale a maggior ragione se si pensa che l’interessato aveva

subito eventi negativi già in anni precedenti che lo avevano reso maggiormente

vulnerabile, come del resto rilevato dalla medesima dr.ssa med. __________ (“Da

alcuni anni riferiva di aver subito forti pressioni sul posto di lavoro: a sua

detta veniva costantemente controllato e mal giudicato per fatti accaduti 8

anni prima __________”).

La perita evidenzia pure che

non vi sono elementi che possano far ritenere ad una produzione intenzionale di

sintomi fisici o psicologici falsi o grossolanamente esagerati, motivata da

incentivi esterni (simulazione).

La circostanza che la perita

abbia sostenuto che l’interessato “appare ancora oggi molto vulnerabile,

ansioso e depresso e un rischio di peggioramento non può essere escluso”

allorché è ancora iscritto all’assicurazione contro la disoccupazione, non

inficia la fedefacenza della perizia poiché da una parte oggetto della medesima

è solo il periodo fino al 30 giugno 2017 e dall’altra il fatto che appaia

vulnerabile, ansioso e depresso non significa ancora che attualmente sia

completamente inabile al lavoro. La circostanza che la medesima specialista

abbia affermato che un rischio di peggioramento non può essere escluso tende semmai

a confortare il fatto, rilevato dai curanti, secondo cui, in precedenza, vi è

stato un miglioramento che lo ha reso nuovamente abile al lavoro.

Eventuali rivendicazioni per

asseriti peggioramenti successivi al 30 giugno 2017 non sono comunque oggetto

della vertenza e non vanno pertanto esaminati da questo Tribunale.

La dr.ssa med. __________ non

può neppure essere seguita laddove sostiene che la perita avrebbe fatto un

esame superficiale della sua valutazione, poiché ha affermato che quanto descritto

oggettivamente non corrisponde ai sintomi riferiti dall’assicurato. La dr.ssa

med. PE 1 ha unicamente rilevato una differenza tra quanto descritto dalla

dr.ssa incaricata dalla convenuta e quanto rilevato in sede peritale.

Certo, la perita non ha

indicato per quale motivo non ha condiviso la diagnosi del curante e della

dr.ssa med. __________.

Determinante tuttavia non sono

le ragioni per le quali la dr.ssa med. PE 1 non ha ritenuto di seguire l’uno o

l’altro degli specialisti ma conoscere i motivi che l’hanno condotta a porre la

diagnosi di sindrome da disadattamento in relazione a problemi lavorativi, in

particolare al licenziamento (ICD10: F43.2). Ciò emerge chiaramente dalla

perizia a pag. 13.

Infine, le affermazioni della

convenuta secondo cui la dottrina medica avrebbe costatato che durante una

prima visita (ma anche perizia) un paziente ottiene nel 95% dei casi

un’attestazione di inabilità lavorativa, nonostante la mancanza di un motivo

medico sufficiente non le è d’aiuto e non trova conferma nel caso di specie.

Infatti, l’unica specialista che ha visitato una prima volta ed in una sola

occasione l’assicurato, ossia la dr.ssa med. __________, lo ha considerato

completamente abile al lavoro, mentre gli specialisti che hanno visto l’interessato

su un arco di tempo maggiore, ossia i curanti, dr. med. __________ e __________

e la perita dr.ssa med. PE 1 (che ha visitato l’attore il 29 gennaio e l’8

febbraio 2018 e ha sottoposto l’interessato al test di Rorschah il 5 febbraio

2018.

tramite una sua collaboratrice) hanno rilevato una incapacità lavorativa

completa.

Alla luce di quanto sopra

esposto non vi è documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni

peritali. Le valutazioni della dr.ssa med. PE 1, compatibili con quanto

accertato dal medico curante, anch’egli specialista in psichiatria e

psicoterapia e che ha visto l’attore nei momenti in cui la patologia era

maggiormente incisiva, sono motivate, prive di contraddizioni e rispecchiano

i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi che precedono.

La

perita si è espressa su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha

esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha

valutato la capacità lavorativa dell’attore sulla base delle indicazioni risultanti

dalle visite effettuate presso di lei.

Al

referto va attribuita piena forza probante.

In queste condizioni questo

TCA deve concludere che l’attore è stato completamente inabile al lavoro dal 20

ottobre 2016 al 30 giugno 2017.

2.10

In sede di udienza la convenuta ha

ammesso che il tema della validità o meno del licenziamento dell’attore da

parte della __________ è relativo poiché la notifica dell’inabilità lavorativa

è avvenuta il 3 novembre 2016 e la nascita del diritto alle prestazioni è pertanto

antecedente alla prima disdetta del rapporto di lavoro avvenuta il 25 novembre

2016.

(doc. VIII e D).

L’assicuratore è pertanto

tenuto a versare all’interessato le indennità giornaliere pattuite secondo il

contratto sottoscritto dall’ex datore di lavoro dell’attore.

Ne segue che la richiesta di

accertare la nullità delle disdette del 25 novembre 2016, rispettivamente del

24.

febbraio 2017, la cui ricevibilità appare dubbia, non essendo il TCA

competente a decidere su questi aspetti, poiché non si tratta di una vertenza

tra assicuratore ed assicurato, tra assicuratore ed assicuratore o tra

assicuratore ed un terzo (cfr. art. 75 LCAMal), ma semmai tra assicurato e

datore di lavoro, e non trattandosi neppure di una questione pregiudiziale per

stabilire il diritto o meno dell’interessato all’erogazione di indennità

giornaliere, è in ogni caso priva d’oggetto nell’ambito della presente

vertenza.

Rilevato che, sempre in sede

di udienza, le parti “danno atto che l’entità delle indennità postulate

dall’attore deve essere rettificata nell’importo di fr. 33'757.25 pari alle

indennità dei mesi di aprile, maggio e giugno 2017” (doc. VIII),

l’assicuratore va condannato a pagare all’interessato fr. 33'757.25 oltre

interessi al 5% dal 13 ottobre 2017 (cfr. a questo proposito: sentenza

4A_268/2008 del 20 febbraio 2009, consid. 3.2 e, da ultimo, sentenza 36.2016.61

del 6 marzo 2017, consid. 2.19).

2.11

Infine,

questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove giacché gli atti

prodotti dalle parti e la perizia giudiziaria sono completi ed esaustivi e non

necessitano di complementi (cfr. sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016,

consid. 6.2).

In

particolare le testimonianze (o l’interpello) dei dr. med. __________, __________

e __________, la quale ha del resto potuto prendere posizione anche sulla

perizia giudiziaria (doc. XIX/1), chieste dall’attore e di quest’ultima

specialista anche dalla convenuta, alla luce della perizia medica diventano

superflue, così come la richiesta di produzione dell’attestato dell’ultimo

pagamento del salario e della polizza assicurativa, essendo le parti concordi

nel ritenere che l’importo da riconoscere all’attore, se dovuto, ammonta a fr. 33'757.25 (doc. VIII).

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può

rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento

sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere

senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento

(apprezzamento anticipato delle prove; cfr. sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre

2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012,

consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016

del 15 dicembre 2016; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid.

3.

-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza

4A_175/2015 del 4 maggio 2015).

2.12

Alla

luce di quanto sopra esposto la petizione va accolta e l’assicuratore condannato

al versamento all’attore di fr. 33'757.25 oltre interessi al 5%

dal 13 ottobre 2017.

La convenuta è inoltre

condannata a versare le ripetibili all’attore.

2.13

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso

della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte ha

affermato che:

"

(…) Esso è ammissibile a

prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma

correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati

e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione

contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;

art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e

senza il nominativo dell’attore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.La

petizione è accolta ai sensi dei considerandi.

§ CV 1 è condannata a versare a

AT 1 fr. 33'757.25 oltre interessi al 5% dal 13 ottobre 2017.

2.Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

AT 1 verserà a AT 1 fr. 2'800 (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione alle parti

ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti