36.2017.89
Indennità giornaliere in caso di malattia a causa di una patologia psichica che ha causato un'incapacità lavorativa limitata nel tempo. Allestimento di una perizia giudiziaria. Richiesta accolta
13 giugno 2018Italiano67 min
Source ti.ch
Incarto
n.
36.2017.89
cs
Lugano
13 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 13 ottobre 2017 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, nato il __________
1958, dal maggio 2002 alle dipendenze della succursale di __________ della __________
come __________, è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia
per il tramite del proprio datore di lavoro presso CV 1 (di seguito: CV 1).
1.2. Il 14 novembre 2016 il dr.
med. __________, FMH medicina generale, ha notificato all’assicuratore una
completa inabilità lavorativa di AT 1 a causa di uno stato depressivo reattivo
acuto dal 20 ottobre 2016 (doc. H; cfr. anche notifica del 3 novembre 2016
[doc. VIII/1]). Sulla base delle certificazioni della dr.ssa med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, che ha visitato AT 1 il 9 novembre 2016 su
incarico di CV 1 (doc. N), l’assicuratore ha ritenuto l’interessato
completamente abile al lavoro dal 21 novembre 2016 ed ha sospeso il versamento delle
prestazioni (doc. L).
1.3. Il 25 novembre 2016 AT 1 è
stato licenziato dalla __________ con effetto al 28 febbraio 2017 (doc. D). Il
24 febbraio 2017 il datore di lavoro, “nella denegata ipotesi che la
disdetta comunicatale risultasse a posteriori nulla”, a titolo prudenziale
ha disdetto il contratto per il 31 maggio 2017 (doc. Z).
1.4. AT 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, ha inoltrato una petizione al TCA con la quale chiede di accertare che la
disdetta del 25 novembre 2016, rispettivamente del 24 febbraio 2017 sono nulle
ai sensi dell’art. 336c cpv. 2 CO e che l’assicuratore sia condannato a
versargli l’importo di fr. 78'983.30 oltre interessi al 5% dalla data della
petizione (doc. I) a titolo di indennità giornaliere per l’incapacità
lavorativa fino al 30 giugno 2017. L’interessato contesta le valutazioni della
dr.ssa med. __________ sulla base delle certificazioni del proprio curante, dr.
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e chiede che venga allestita
una perizia medica e che vengano sentiti quali testi la dr.ssa med. __________,
il dr. med. __________ ed il dr. med. __________. Egli richiama inoltre la
polizza assicurativa dalla convenuta e l’attestato dell’ultimo pagamento del
salario mensile nel 2016 dalla __________.
1.5. Dopo aver chiesto (doc. III),
ed ottenuto (doc. IV), una proroga, l’assicuratore, rappresentato dall’avv. RA
2, ha chiesto la reiezione della petizione con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).
1.6. Il 29 novembre 2017 le parti
sono state sentite nel corso di un’udienza di discussione, da cui è emerso
quanto segue:
"
(…)
Parte convenuta tende ad evidenziare qui come il tema
della validità o meno del licenziamento sia relativo poiché dà atto che la
notifica dell’inabilità lavorativa è avvenuta il 3 novembre 2016 e la nascita
del diritto a prestazione assicurativa è antecedente alla disdetta del rapporto
di lavoro.
L’assicurato precisa di essere stato inizialmente dal
dott. __________ nel corso del 2013 per un problema di natura privata non
legato all’attività professionale e di avere avuto sostegno da parte del medico
senza l’ausilio di medicine specifiche se non in qualche occasione un sussidio
per dormire.
Diverso invece quanto avvenuto nel corso del 2016 con
gli eventi che hanno portato alla rottura del rapporto di lavoro, la presa a
carico è stata importante, settimanalmente l’assicurato vedeva il curante,
quando era necessario lo contattava telefonicamente e sono stati amministrati
medicamenti.
Le parti danno atto che agli atti sono contenuti
diversi scritti sia del medico curante che della incaricata dell’assicuratore,
in particolare la notazione della dr.ssa __________ del 17.11.2016 (doc. N), la
ulteriore presa di posizione della stessa del 14.12.2016 che replica ad una
certificazione del curante del 3.12.2016 ed un’ultima presa di posizione del
21.2.2017. D’altro canto l’assicurato ha prodotto l’appena citato doc. O
certificazione del curante del 3.12.2016 e il puntuale scritto 12.2.2017 sempre
del dott. __________. Le parti danno atto delle contrapposizioni specifiche dei
due psichiatri, in particolare delle contrapposizioni relative alla gravità
della patologia e i suoi effetti sulla capacità lavorativa dell’assicurato.
L’assicurato dà atto che con il 1° luglio 2017 egli ha recuperato la capacità
lavorativa piena secondo il suo curante, medico che vede comunque ancora anche
se con meno frequenza e dal quale è comunque sempre assistito.
Parte attrice ribadisce la sua richiesta di erigere
una perizia nella misura in cui il Tribunale non condividesse le valutazioni
del curante.
Parte convenuta si rimette al giudizio del Tribunale
circa la necessità di erigere una perizia facendo notare la difficoltà del
perito incaricato di esprimersi a un anno di distanza dagli eventi.
Parte attrice precisa che l’indicazione imprecisa
della parte convenuta contenuta nella petizione del 13.10.2017 va corretta nel
senso che l’effettiva parte convenuta CV 1. Parte convenuta ha evidenziato
questo aspetto nel suo allegato di risposta ma non ha postulato nulla a livello
di petitum ed è senz’altro d’accordo che si proceda alla sostituzione della
parte ai sensi dell’art. 83 CPC.
La parti danno atto che l’entità delle indennità
postulate dall’attore deve essere rettificata nell’importo di fr. 33'757.25
pari alle indennità dei mesi di aprile, maggio e giugno 2017 per un importo
giornaliero fr. 370.95.
Vengono prodotti dall’assicuratore l’annuncio di
sinistro allestito dalla __________ il 3.11.2016 ed uno scritto dell’avv. __________,
per conto della __________ ai patrocinatori delle parti di data 19.10.2017
(doc. VIII/1-2).” (doc. VIII)
1.7. Il 7 dicembre 2017 la
convenuta ha informato il TCA che le parti non sono addivenute ad alcuna transazione
e che concordano con l’allestimento di una perizia (doc. X).
1.8. Il 13 dicembre 2017 il
giudice delegato del TCA ha nominato quale perita la dr.ssa med. PE 1, alla
quale ha sottoposto i quesiti peritali che le parti avrebbero potuto completare
entro il 21 dicembre 2017 (doc. XII).
1.9. La convenuta ha informato il
TCA di non avere ulteriori quesiti (doc. XIII), mentre l’attore è rimasto
silente.
1.10. Il 28 marzo 2018 la dr.ssa
med. PE 1 ha prodotto il referto peritale (doc. XV), trasmesso alle parti per
osservazioni (doc. XVI). Dopo aver chiesto (doc. XVII) ed ottenuto (doc.
XVIII), una proroga, la convenuta ha ribadito la richiesta di reiezione della
petizione, allegando una presa di posizione della dr.ssa med. __________ del 19
aprile 2018 (doc. XIX+1).
1.11. Chiamata ad esprimersi in
merito (doc. XX), la dr.ssa med. PE 1 ha presentato la sua presa di posizione
il 16 maggio 2018 (doc. XXI), trasmessa alle parti per osservazioni (doc.
XXII).
1.12. L’attore ha confermato le sue
richieste (doc. XXIII), mentre la convenuta ha ribadito che deve essere dato peso
decisivo alle considerazioni della dr.ssa med. __________ ed ha affermato che:
" (…) La
stessa perita conferma di aver eseguito la propria perizia, basandosi
soprattutto sulle considerazioni soggettive espresse dal peritato durante la
recente visita. La perizia non contiene invece conclusioni che si basano su
elementi oggettivi e scientifici.
A mente della scrivente assicurazione, si tratta di un
fenomeno noto alla dottrina medica. In un convegno tenutosi a Berna il
7/8.06.2013 dal tema “Brennpunkt Arztzeugnis” è stato sostenuto dai professori
Tschudi di Basilea a Bischoff di Losanna, con riferimento alla letteratura
medica internazionale (Wahlström et a.. 2004 e Ernst Zeller, Krankheit und
Arbeitsunfähigkeit, Zurigo, 2007) che, durante una prima visita medica (ma
anche perizia), un paziente ottiene nel 95% dei casi una attestazione di
inabilità lavorativa, nonostante la mancanza di un motivo medico sufficiente.
Il dr. __________, che aveva a suo tempo riportato questi principi, diceva che
queste considerazioni erano note anche alla giurisprudenza (…)” (doc. XXV)
in ordine
2.1. Di regola, il deposito
dell’atto introduttivo d’istanza, secondo l’art. 62 cpv. 1 CPC, determina in
modo definitivo chi sono le parti principali, cosicché è inammissibile per
l’attore o per il convenuto mutare la loro qualità di parte durante un processo
in corso. L’attore che si accorge soltanto dopo la presentazione della
petizione di avere convenuto la parte erronea, siccome priva di legittimazione
passiva, non può sostituirla con quella che ne è invece fornita (Francesco
Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, 2a edizione, 2017, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni generali (art.
1-196), pag. 397, n. 1 ad art. 83, pag. 397). L’azione andrà respinta e
l’attore dovrà promuoverne una seconda contro la parte legittimata passivamente
(Trezzini, op. cit., loc. cit.). La sostituzione di una parte costituisce
infatti un’eccezione e, di norma, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 CPC, per il
quale se non vi è alienazione dell’oggetto litigioso, la sostituzione di parte
può avvenire solo con il consenso della controparte (sono fatte salve le
disposizioni speciali di legge in materia di successione legale), necessita del
consenso della controparte (cfr. Balz Gross, Roger Zuber, in: Berner Kommentar
edizione 2012, ZPO Band I, art. 1-149 ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Band I-III, n. 2-3 ad art. 83, pag. 894-895 e seguenti).
La modifica dell’identità
soggettiva del procedimento distingue l’istituto della sostituzione delle
parti, rispetto alla mera correzione nella designazione di parte, che non
corrisponde ad una sostituzione bensì, per l’appunto, ad una mera correzione
nell’indicazione erronea di una parte che resta la medesima, stante la natura
puramente redazionale dell’errore. Questa rettificazione è possibile soltanto
se può essere escluso qualsiasi rischio di confusione (Trezzini, op. cit., n. 3
ad art. 83, pag. 397).
In concreto l’attore ha
inoltrato la petizione contro __________ (doc. I), che esercita
l’assicurazione sociale contro le malattie ai sensi della LAMal.
L’assicurazione contro la
perdita di guadagno è tuttavia esercitata da CV 1 (cfr. art. __________ delle
condizioni generali d’assicurazione, edizione __________, applicabile al caso
di specie [cfr. doc. BB]).
In sede di udienza
l’assicuratore ha affermato di essere “senz’altro d’accordo che si proceda
alla sostituzione della parte ai sensi dell’art. 83 CPC” (doc. VIII).
Ne segue, in applicazione
dell’art. 83 cpv. 4 CPC, che convenuta in causa è la CV 1.
Nel merito
2.2. Per quanto concerne l’indennità perdita di guadagno, va innanzitutto
rilevato, come emerge da una sentenza del TF del 26 settembre 2007
(4A_53/2007), che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il
lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua
persona, come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo
limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in
natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per
più di tre mesi (sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian
von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in:
Krankentag-geldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,
Zurigo 2007, pag. 109-131, in particolare pag. 111-115).
La durata del pagamento del
salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui
criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian von
Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).
Salvo pattuizione contraria,
l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del
rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der
Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits-
und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007,
pag. 19-45, in particolare pag. 20).
Queste norme configurano il
regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione
minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO;
cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a cpv. 4 CO prevede
la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante
accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un
ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sull'aspetto dell'equivalenza
cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg.). Si tratta, di regola, di un
regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro
durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione
mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore
di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire
romand, n. 50 ad art. 324a CO).
La deroga al regime di base
deve essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi di un accordo che
concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti
essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del
guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso
la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica -
il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di
malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi
assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di assicurazione
o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623
consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).
2.3. Ai
sensi dell’art. __________ CGA l’assicurazione contro la perdita di guadagno si
prefigge la copertura della perdita di guadagno causata da incapacità
lavorativa a seguito di malattia.
Per quanto il contratto
d’assicurazione o le CGA non prevedono regolamentazioni di natura diversa, si
applicano le disposizioni della LCA (art. __________ CGA).
Per l’art. __________ CGA
l’ammontare dell’indennità giornaliera è concordato tra il contraente e
l’assicuratore.
L’art. __________ CGA
prevede che l’indennità giornaliera si calcola come 365a parte della perdita di
guadagno assicurato medio di un anno. L’indennità giornaliera viene corrisposta
per ogni giorno di calendario.
Secondo l’art. __________
CGA per i lavoratori dipendenti la base di calcolo è data dal reddito da lavoro
dipendente venuto meno a causa del sinistro. Quale reddito da lavoro dipendente
venuto meno si considera l’ultimo salario soggetto AVS percepito presso il
contraente prima del sinistro, comprensivo delle quote salariali non ancora
versate per le quali sussiste un diritto legale. Quote esenti da imposte
fiscali o AVS per persone in età AVS non influiscono sull’ammontare della base
di calcolo (…).
Per l’art. __________ CGA
si considera malattia qualsiasi pregiudizio della salute fisica, mentale o
psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o
trattamento medico e provochi un’incapacità al lavoro.
Secondo l’art. __________ CGA
è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un
lavoro ragionevolmente accettabile nella professione o nel campo d’attività
abituale. Se l’incapacità al lavoro dura più di 30 giorni, possono essere prese
in considerazione anche le mansioni accettabili di un’altra professione o campo
di attività. L’incapacità lavorativa parziale sussiste quando il grado
d’inabilità al lavoro è pari al 25% almeno.
L’art. __________ CGA
prevede che è considerata incapacità di guadagno la perdita, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, persistente anche
dopo cure adeguate e tentativi di reinserimento, delle possibilità di guadagno
su un mercato del lavoro considerato stabile. Per valutare l’esistenza di
un’incapacità di guadagno vanno considerate esclusivamente le conseguenze del
danno alla salute. Un’incapacità di guadagno viene considerata tale solo se non
risulta insormontabile da un punto di vista obiettivo.
2.4. Va ancora
evidenziato che l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di
malattia può essere stipulata nella forma di un’assicurazione di somme o di
un’assicurazione contro i danni (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007,
consid. 4.4.2).
L’assicurazione di somme
garantisce una prestazione che è stata definita al momento della conclusione
del contratto e non dipende dal verificarsi di un pregiudizio economico: essa è
dovuta non appena l’evento assicurato si sia verificato (cfr. sentenza
4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche sulla nozione di
assicurazione di somme in relazione a un’assicurazione d’indennità giornaliere in
caso di malattie la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007, consid. 3.2.4 e
3.2.5, pubblicata in DTF 133 III 527).
L’assicurazione contro i
danni mira invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la
misura delle prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico
effettivamente patito dall’assicurato (cfr. sentenza 4A_53/2007 del 26
settembre 2007, consid. 4.4.2).
La questione di sapere se
si è in presenza dell’una o dell’altra forma di assicurazione va decisa
mediante l’interpretazione del contratto di assicurazione e delle condizioni
generali d’assicurazione che lo accompagnano (CGA), secondo le regole usuali
dell’interpretazione dei contratti (sui criteri di distinzione fra queste due
modalità di assicurazione cfr. anche sentenza 4C.83/1998 dell’11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19 aprile 2007).
In concreto non vi è alcun
dubbio che le parti hanno sottoscritto un’assicurazione di danno (cfr. art. __________
e seguenti CGA).
2.5. Nel caso di specie
dagli atti medici emerge quanto segue.
Il 20
ottobre 2016 il medico curante dell’attore, dr. med. __________, FMH medicina
generale, ha certificato una totale inabilità lavorativa dal medesimo giorno al
30 novembre 2016 (doc. G).
Il 17 novembre
2016, la dr.ssa med. __________, dopo aver visitato l’attore in data 6 novembre
2016 su richiesta dell’assicuratore, descritta la situazione attuale,
l’anamnesi famigliare, fisiologica, scolastica, lavorativa, sociale, somatica e
psichiatrica, ha posto la diagnosi di sindrome ansiosa non specificata di grado
lieve (ICD 10 F 41.9), reattiva a problemi in ambito lavorativo ed ha concluso
per una completa abilità lavorativa da subito, affermando:
" (…)
L’assicurato è stato sospeso dal lavoro il __________2016
dopo essere stato coinvolto a sua detta senza saperlo in una __________.
Avrebbe __________ __________ __________.
A seguito di questo evento sarebbe stato __________
dalla __________ e teme di essere licenziato.
Non si proietta in alcuna ripresa dell’attività
lavorativa né presso l’attuale __________ né presso altri datori di lavoro.
Ritiene che con tutto quello che avrebbe
subito nel corso degli ultimi 8 anni sul posto di lavoro attuale di dover
beneficiare di una rendita d’invalidità.
A livello oggettivo non è diagnosticabile
alcun episodio depressivo.
L’assicurato a livello oggettivo presenta un tono
dell’umore normale, non presenta segni di ansia al colloquio, non presenta
deficit cognitivi né disturbi psicotici.
Dal lato medico psichiatrico al momento l’assicurato
presenta una sindrome ansiosa non specificata di grado lieve ICD 10 F41.9
reattiva ai problemi in ambito lavorativo.
Al di là della diagnosi categoriale le funzioni
dell’Io percettive, decisionali, esecutive, previsionali e consequenziali sono
indenni.
L’assicurato non presenta deficit della persistenza né
della flessibilità, né del giudizio, né dell’assertività, né nella relazione
con gli altri.
Descrive un quotidiano attivo con spunti costruttive.
Non presenta deficit della motilità.
Assolutamente da disgiungere il problema legato al suo
operato __________ da quella che è la certificazione di un’incapacità
lavorativa per problemi di natura psichiatrica che non è giustificata non
presentando alcuna menomazione delle funzioni mentali e psichiche che possano
interferire nello svolgimento dell’attività lavorativa.
È pertanto da considerare abile al 100% senza
restrizione alcuna.
Non sono escluse rivendicazione da parte
dell’assicurato il quale non si proietta in alcun modo nella ripresa dell’attività
lavorativa.” (doc. N)
Il 18
novembre 2016 il dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e
psicoterapia, ha attestato una completa inabilità lavorativa da quel giorno
(doc. I).
Il 3 dicembre
2016 il dr. med. __________ ha redatto un referto nel quale, dopo aver
descritto l’anamnesi e la situazione clinica, ha affermato:
" (…)
Incapacità lavorativa:
Lo stato clinico attuale, ancora molto acuto,
non appare sicuramente compatibile al momento attuale con un’attività
lavorativa: l’inabilità lavorativa rimane quindi a mio avviso del 100%, dal
20.10.2016, per un periodo ancora indeterminato, che potrebbe ancora
prolungarsi di qualche mese, ma che verosimilmente NON porterà ad alcuna
rendita AI!
Valutazione della perizia psichiatrica della
collega __________:
La collega cita a pag. 2 una frase (“non mi
resta che andare in AI..”) che il paziente afferma con decisione di non avere
detto. Per contro sarebbe stata la perita ad apostrofarlo in modo provocatorio
e polemico all’inizio del colloquio con l’ingiunzione inaugurale: “Ma lei pensa
di essere qui per prendere l’AI?”.
In seguito il paziente riferisce di aver
dovuto sopportare una serie di domande tendenziose, espresse con dei toni da
lui percepiti come molto duri, freddi e umilianti, al limite sprezzanti.
Tuttavia riconosce alla perita di aver riportato fedelmente le sue
affermazioni, salvo la frase summenzionata a pagina 2.
Per quel che concerne l’esame clinico, la
perita afferma di aver testato “la memoria, le prassie e le gnosie”, cosa che
il paziente nega essere stato eseguito clinicamente.
Stupisce poi l’affermazione: “non sono
rilevabili segni di ansia al colloquio” e “il tono dell’umore è normale”: alla
luce delle mie costatazioni la realtà clinica è ben diversa!
Una lettura attenta della “valutazione e
procedere” permette di costatare affermazioni che paiono perlomeno discutibili,
e al paziente addirittura inveritiere, tendenziose e gratuite:
“non si proietta in alcuna ripresa
dell’attività lavorativa…” e “ritiene, con tutto quello che avrebbe subito… di
dover beneficiare di una rendita AI” sono parole che non corrispondono
sicuramente a quanto il paziente ha dichiarato a me. Abbiamo infatti già
discusso prima della perizia della situazione oggettiva, e delle diverse
possibilità lavorative che avrebbe potuto prospettare, anche in ambiti diversi
da quello __________.
Anche la diagnosi ICD10 F41.9 “sindrome
ansiosa non specificata di grado lieve” appare discutibile, perché se è vero
che esiste un elemento reattivo, la perita ha completamente sorvolato sugli
episodi depressivi precedenti che confermerebbero la presenza di una malattia
depressiva conclamata.
La mia diagnosi è quella di una sindrome
depressiva ricorrente di grado medio-grave con sintomi biologici e senza
sintomi psicotici (F33.11).
Anche il tono delle ultime righe del rapporto
a pagina 4 (assolutamente da disgiungere…” E “non sono da escludere
rivendicazioni….”) sembrano perlomeno ineleganti e a mio avviso non corrispondo
assolutamente a quanto da me constatato clinicamente.
Proposta:
Vista la presenza di un rapporto peritale
perlomeno discutibile nella forma e nella sostanza, ben lontano dalle mie
costatazioni cliniche, propongo all’CV 1 di procedere ad un secondo rapporto
peritale presso un altro medico-psichiatra (…)” (doc. O)
Il 14
dicembre 2016 la dr.ssa med. __________, dopo aver riassunto la fattispecie, ha
preso posizione sulle affermazioni del dr. med. __________ ed ha affermato:
" (…)
1). Nel rapporto medico del 03.12.2016 il
collega riporta al paragrafo riassunto anamnestico informazioni
a me già note al momento della stesura del mio rapporto e contenute nel mio
rapporto del 17.11.2016.
La sua affermazione “nel 1989 ha presentato
un episodio depressivo grave che ha necessitato di ricovero ospedaliero di un
mese e di una cura farmacologica antidepressiva prolungata” fa riferimento
al ricovero dell’assicurato avvenuto presso l’allora Ospedale __________ di __________
che non era una clinica psichiatrica ma un ospedale di medicina generale.
Una depressione grave non poteva essere certo
trattata in detto nosocomio!
La raccolta anamnestica da me effettuata
permetteva di rilevare che l’assicurato sarebbe stato ricoverato presso detto
nosocomio per uno scompenso ansioso depressivo.
L’affermazione del collega è pertanto fortemente
discutibile!
Discutibile anche la successiva affermazione
“nel 2014 ha presentato un secondo episodio depressivo all’occasione di una
separazione sentimentale che ha ceduto dopo l’introduzione di una
farmacoterapia serotinenergica antidepressiva con Fluoxetina. In questa
occasione è stato in mia cura da gennaio a ottobre 2014 fino a risoluzione
dell’episodio”.
Verosimilmente si trattò invece di una
sindrome da disadattamento o di un nuovo scompenso ansioso depressivo secondo
quanto riferito dall’assicurato al momento della mia valutazione.
Il collega poi scrive: “…__________ed è
stato assalito da uno stato ansioso molto importante, ragion per cui si è
rivolto, in mia assenza, al suo medico curante Dr. __________ che gli ha
giustamente certificato una inabilità lavorativa a partire dal 20.10, che è poi
del resto stata successivamente da me confermata”.
Il collega pertanto a differenza di quanto poi
riporta in seguito che l’assicurato non ha presentato uno scompenso depressivo
ma come da lui descritto uno stato ansioso!
2). Nel paragrafo situazione clinica
il collega non disgiunge i disturbi soggettivi riferiti dall’assicurato dai
dati oggettivi rilevabili dall’esame clinico e dall’interpretazione del
vissuto.
Ciò è inaccettabile: sono 3 cose ben distinte!
3). Al paragrafo “incapacità lavorativa”
il collega scrive: “lo stato clinico attuale ancora molto acuto non appare
sicuramente compatibile al momento attuale con un’attività lavorativa:
l’inabilità lavorativa rimane quindi a mio avviso del 100% dal 20.10.2016 per
un periodo ancora indeterminato che potrebbe ancora prolungarsi di qualche mese
ma che verosimilmente non porterà ad alcuna rendita AI”.
Il collega pone in maniera categorica la
certificazione di 100% di inabilità lavorativa senza alcuna giustificazione che
la supporti: non specifica quali siano le menomazioni mentali e psichiche
alterate ed in quale grado, né come tali eventuali limitazioni possano
interferire nell’esercizio dell’attività lavorativa (nella propria professione
o in attività adeguata).
Ciò è assolutamente scorretto!
Tengo a precisare che la valutazione della
capacità lavorativa è legata ai deficit evidenziati a livello clinico (nessuno
in questo caso!) e non alla diagnosi categoriale secondo l’ICD-10 in quanto
tale!
Posta la diagnosi, elemento fondamentale di un
esame peritale richiesto per valutare la capacità lavorativa di un soggetto
consiste nel valutare il peso nel suo funzionamento delle menomazioni psichiche
e mentali riscontrate.
Si confronta il resoconto soggettivo con il quadro
oggettivato, la descrizione della quotidianità, delle competenze nella vita
sociale e di relazione. Da tutti questi aspetti si giunge alle conclusioni
funzionali.
4). Al paragrafo “valutazione della perizia
psichiatrica della collega __________ scrive “la collega cita a pg. 2
una frase (non mi resta che andare in AI) che il paziente afferma con decisione
di non aver detto”.
Confermo che l’assicurato ha proferito tale
affermazione che come sopra già detto ho annotato e a lui riletto per conferma!
Riporta per contro “sarebbe stata la perita
ad apostrofarlo in modo provocatorio e polemico all’inizio del colloquio con
l’ingiunzione inaugurale: ma lei pensa di essere qui per prendere l’AI?”.
Non ho mai proferito tale frase!
Più sotto il collega scrive “tuttavia
riconosce alla perita di aver fedelmente riportato le sue affermazioni salvo la
frase riportata a pagina 2”.
L’assicurato sapeva (vedi convocazione) che la
perizia medica era disposta dall’CV 1 e non dall’AI da cui non ho ricevuto
alcun mandato!
Preciso che da __________ anni effettuo
perizie medico-psichiatriche atte a valutare la capacità lavorativa.
Ho sempre svolto il mio lavoro in modo
professionale ed etico secondo le linee guida con assoluto rispetto della
persona che esamino.
Mai in tutti questi anni mi è stata mossa una
critica di non rispetto della persona con uso di “toni umilianti, molto duri,
freddi e al limite sprezzanti”! modalità di rapportarmi all’altro che non mi
appartiene!
Il resto delle affermazioni fatte dal collega
non hanno nulla di oggettivo ne di professionale.
Non aggiunge nulla di nuovo utile per una
valutazione di eventuali funzioni psichiche e mentali compromesse che possano
incidere sulla CL.
È un riportare affermazioni dell’assicurato
che pretende essere stato bistrattato da me e che non si assume la
responsabilità delle affermazioni a me fatte cercando di buttare la colpa
sull’altro!
È a dir poco tutto ciò disonesto oltre che
inaccettabile da parte di un collega che dovrebbe usare altri elementi per
dimostrare una sua diversa valutazione sulla capacità lavorativa di un suo
paziente (descrizione delle funzioni mentali e psichiche e loro eventuale
compromissione)!
Riporta poi la frase “anche il tono delle
ultime righe del rapporto a pagina 4 (assolutamente da disgiungere… E non sono
escluse rivendicazioni) sembrano perlomeno ineleganti”
Non capisco l’affermazione fatta: Non vi è
nulla di inelegante in tale mia frase conclusiva fatta sulla base di quanto da
me oggettivato e rilevato dalle affermazioni e dall’atteggiamento dell’assicurato
nei confronti della riassunzione del ruolo lavorativo.
Conclusioni.
La nuova documentazione medica prodotta non
apporta elementi nuovi che possano invalidare il giudizio diagnostico e le
conclusioni da me riportate nel rapporto peritale del 17.11. 2016 che confermo
integralmente.
Il collega non motiva la diagnosi da lui
formulata di sindrome depressiva ricorrente di grado medio-grave con sintomi
biologici e senza sintomi psicotici (F33.11) che non trova riscontro oggettivo
a livello anamnestico (per ciò che riguarda la sindrome depressiva ricorrente)
ne clinico oggettivo attualmente (per ciò che riguarda un presunto episodio
depressivo in corso).
Il collega non riporta l’esame clinico (stato
psichico) oggettivo ma fa un miscuglio tra dati oggettivi, soggettivi,
interpretazioni e pretende da una diagnosi di ricavare la % di IL.
Non descrive le limitazioni funzionali da lui
oggettivate ed il loro influsso eventuale sulla CL.
Non vi è alcuna descrizione della
quotidianità, nessuna valutazione delle conseguenze che i disturbi
diagnosticati causano nella vita socio-lavorativa dell’assicurato.
Non riporta la terapia farmacologica
prescritta.” (doc. P)
Il 12
febbraio 2017 il dr. med. __________ ha risposto, affermando:
" (…)
1. Non posso concordare, per ragioni evidenti,
con quanto scrive la collega a pag. dove 2 quando afferma che una depressione
grave non poteva essere trattata all’Ospedale __________ di __________, che
all’epoca era un piccolo Ospedale __________ molto riconosciuto proprio per la
sua capacità di prendere a carico con competenza e sensibilità dei pazienti
depressi con necessità di cure stazionarie, senza dover ricorrere
all’alternativa __________.
2. Non posso concordare con la disquisizione
della collega, sempre a pagina 2, sulla differenza tra “stato depressivo” e
“scompenso ansio-depressivo”, che sono termini nosologici molto vicini, quasi
sinonimi, pur con sfumature descrittive e di gravità diverse. La differenza di
vedute tra me e la collega si riconferma poi a pagina 4, quando la collega nega
l’esistenza di processi depressivi presso il paziente, che invece io affermo.
3. A pagina 3, parlando dell’incapacità
lavorativa, la collega dimentica che nella descrizione clinica si trovano le
giustificazioni del proseguio dell’inabilità lavorativa (ridotta capacità di
pensare e di concentrarsi, agitazione…) che a mio avviso era assolutamente
giustificata, tenendo conto anche del fatto che, a partire dalla decisione del
licenziamento alla visita peritale che fu organizzata molto rapidamente, erano
passate meno di 3 settimane.
Ricordo inoltre che un licenziamento in tronco
all’età di 58 anni, dopo 38 anni di lavoro nell’ambito __________ e dopo 16
anni al servizio dello stesso datore di lavoro costituiscono un evento
esistenziale importante capace di far sorgere disturbi psichici importanti
anche a persone apparentemente solide.
4. A pagina 3, al paragrafo 4, la collega fa
delle rimostranze sul mio scritto, dimenticando che mi sono limitato a
riportare le affermazioni che il paziente mi aveva riferito, ad esprimere il
mio stupore per il fatto che la collega non avesse riportato aspetti clinici
che a me erano parsi evidenti, e a definire gentilmente come “discutibili”
alcune frasi scritte dalla collega nel rapporto.
5. per quel che concerne il mio commento
sull’ineleganza del tono delle ultime righe del primo rapporto del 17.11.2016
(“Assolutamente da disgiungere…” e “Non sono escluse rivendicazioni…” mi
rimetto volentieri al giudizio del giudice del TCA che leggerà il dossier
comprensivo della perizia neutra che spero verrà eseguita” (doc. R)
Il 21
febbraio 2017 la dr.ssa med. __________ ha affermato:
" (…)
Nel nuovo scritto del 12 febbraio 2017 il dr. med. __________ al punto 1 ritorna
sulla questione dell’ospedalizzazione dell’assicurato presso l’Ospedale __________
di __________ avvenuta anni prima affermando che lo stesso fosse: “molto
riconosciuto proprio per la sua capacità di prendere a carico dei pazienti
depressi con necessità di cure stazionarie”.
Ricordo che detto nosocomio non ha mai avuto
un mandato cantonale in tal senso! Non era una clinica psichiatrica ma un
ospedale di medicina generale.
Una depressione grave non poteva essere certo
trattata in detto nosocomio!
Al punto 3 il collega non specifica quali siano le menomazioni
mentali e psichiche alterate ed in quale grado, né come tali eventuali
limitazioni possano interferire nell’esercizio dell’attività lavorativa (nella
propria professione o in attività adeguata).
Ciò è assolutamente scorretto! Tengo
nuovamente a precisare che la valutazione della capacità lavorativa è legata ai
deficit evidenziati a livello clinico (nessuno in questo caso!) e non alla
diagnosi categoriale secondo l’ICD-10 in quanto tale!
Posta la diagnosi, elemento fondamentale di un
esame peritale richiesto per valutare la capacità lavorativa di un soggetto
consiste nel valutare il peso nel suo funzionamento delle menomazioni psichiche
e mentali riscontrate. Si confronta con il resoconto soggettivo con il quadro
oggettivato, la descrizione della quotidianità, delle competenze nella vita
sociale e di relazione. Da tutti questi aspetti si giunge alle conclusioni
funzionali.
Fatti
I punti 2, 4 e 5 non apportano nuovi elementi
oggettivi da parte sua.
Conclusioni
Il collega non aggiunge nulla di nuovo utile
per una valutazione di eventuali funzioni psichiche e mentali compromesse che
possano incidere sulla CL dell’assicurato.
La nuova documentazione medica prodotta non
apporta elementi nuovi che possano invalidare il giudizio diagnostico e le
conclusioni da me riportate nel rapporto peritale del 17.11.2016 che confermo
integralmente.” (doc. 2)
Il 9
febbraio 2017 il dr. med. __________ ha attestato una completa inabilità
lavorativa dal 9 febbraio 2017 al 23 febbraio 2017 per bronchite febbrile (doc.
U) e il 12 giugno 2017 ha affermato che l’attore “è tuttora inabile al
lavoro dal 20.10.2016 a seguito di un grave stato depressivo reattivo in
trattamento psichiatrico. Dal punto di vista internistico generale il paziente
presenta una cardiopatia ipertensiva, un’asma bronchiale, una sindrome lombare
algica ricorrente su discopatia L5-S1. Dal punto di vista psichiatrico il
paziente è tuttora in cura dal Dr. __________ con psicofarmaci ed ansiolitici”
(doc. V).
Il 4 agosto
2017 il dr. med. __________ ha attestato che l’attore dal 1° luglio 2017 è di
nuovo completamente abile al lavoro (doc. AA).
Pendente
causa la dr.ssa med. PE 1, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, ha
allestito una perizia giudiziaria (doc. XV/1). In seguito alle visite del 29
gennaio 2018 e dell’8 febbraio 2018, la perita ha redatto il proprio referto in
data 28 marzo 2018.
Dopo aver
descritto l’anamnesi familiare, scolastica/lavorativa e medica, le lamentele
soggettive, lo stato psichico, le conclusioni della relazione psicodiagnostica
del test di Rorschach effettuata dalla Lic. Phil. __________ ed il riassunto
degli atti medici, la perita ha espresso le sue valutazioni ed ha concluso affermando:
" (…)
In considerazione di quanto esposto in
precedenza la diagnosi da attribuire al peritando in relazione alle vicende __________,
in particolare al licenziamento, è dal mio punto di vista specialistico quella
di una reazione depressiva prolungata nell’ambito di una sindrome da
disadattamento in relazione a problemi lavorativi, in particolare al licenziamento
(ICD10: F43.2). “Si tratta di una condizione di malessere soggettivo e
disturbo emozionale che in genere interferiscono con il funzionamento e le
prestazioni sociali, e che insorgono nel periodo di adattamento ad un
significativo cambiamento di vita o alle conseguenze di un evento di vita
stressante (nel caso specifico sospensione del lavoro/licenziamento)… La
predisposizione e la vulnerabilità individuale gioca un ruolo più importante
nel condizionare la comparsa e nel modellare le manifestazioni delle sindromi
da disadattamento di quanto non avvenga nelle altre condizioni di questo gruppo
(F43), ma si presume tuttavia che la condizione non sarebbe insorta senza
l’intervento del fattore stressante… Le manifestazioni sono variabili ed
includono umore depresso, ansia, preoccupazione, sentimento di incapacità ad
affrontare la situazione, a fare progetti per il futuro, o a continuare nella
presente condizione, nonché un certo grado di compromissione delle prestazioni
nelle attività quotidiane… Nessuno dei sintomi è sufficientemente grave o
preminente di per sé da giustificare una diagnosi più specifica… L’esordio
avviene generalmente entro un mese dal verificarsi dell’evento stressante o del
cambiamento di vita… nella reazione depressiva prolungata, nella quale un lieve
stato depressivo si presenta in risposta all’esposizione prolungata ad una
situazione stressante (nel caso specifico condizione di “senza lavoro”)
generalmente ha una durata che non supera i due anni”, il caso in questione
rientra pertanto ancora, al momento attuale, in tale tempo.
La diagnosi di disadattamento ben si addice
anche ai precedenti episodi presentati dal paziente negli anni, situazioni che
si sono generalmente risolte in tempi relativamente medio-brevi. Il
disadattamento nel caso del peritando sarebbe da intendersi più precisamente
come fallimento dei suoi meccanismi di difesa narcisistica, “funziono nella
misura in cui tutto va bene”, quando però subentrano eventi negativi esterni
oppure relazioni di conflitto che lo coinvolgo eccessivamente a livello
emozionale (sia dal punto di vista affettivo che lavorativo) egli non appare in
grado di fronteggiarli in quanto perderebbe le proprie competenze finendo così
in una reazione depressiva con compromissione del suo funzionamento.
Nonostante le reazioni di disadattamento,
nell’ambito affettivo, avrebbe mostrato di avere delle risorse nell’investire
sempre in nuove relazioni, in realtà anche di fronte ai conflitti sul posto di
lavoro. Il vero crollo narcisistico sarebbe a mio avviso avvenuto con il
licenziamento, perché gli avrebbe lasciato scarsissime possibilità di
reinvestirsi (vedi motivo del licenziamento nonché età anagrafica).
Concludendo ritengo che il peritando, nel
periodo dal 20.10.2016 al 30.6.2017, possa non essere stato in grado di
adempiere un’attività lavorativa, in particolare nel suo ruolo __________ per i
motivi discussi in precedenza, considerazione che mi sento di sostenere ripeto
anche sulla base dello stato psichico più attuale. Condivido pertanto le
valutazioni del Dr. med. __________ e Dr. med. __________ che hanno attestato
una completa incapacità lavorativa. Ribadisco per chiarezza i motivi: lo stato
ansioso – depressivo (che anche se non necessariamente grave avrebbe comunque
compromesso il funzionamento generale del peritando) i disturbi del sonno, la
marcata stanchezza e la facile affaticabilità non gli avrebbero permesso di far
fronte con sufficiente lucidità alle proprie mansioni come pure l’attenzione e
la concentrazione a quel momento diminuite; il senso di fallimento, la bassa
autostima, la vergogna avrebbero invece probabilmente interferito in maniera
importante nelle relazioni interpersonali a tal punto da non permettergli di
sostenerle.” (doc. XV/1)
Il 19 aprile
2018 la dr.ssa med. __________ ha contestato la perizia giudiziaria,
affermando:
" (…)
Mie osservazioni e conclusioni
1). La perita non specifica (non scrive) quale sia il suo mandato (svolgere
una perizia psichiatrica sull’assicurato? Porre una diagnosi psichiatrica
categoriale? Valutare la capacità lavorativa dell’assicurato? Relativamente a
quale periodo temporale?).
2) Non riporta quali siano i quesiti posti dal giudice del TCA.
3) Nel paragrafo valutazione la perita afferma” il peritando ha
presentato sostanzialmente, a quanto si evince dalla documentazione in mio
possesso, quattro situazioni di malessere… Il primo nel 1989 a seguito di
ripetuti conflitti con la consorte: il medico curante a quel tempo certificava
uno stato depressivo severo reattivo a problemi coniugali, nel rapporto
dell’Ospedale __________ di __________ non viene precisata nella diagnosi il
grado di tale stato depressivo; grazie ad una terapia antidepressiva ed
ansiolitica infusionale il paziente migliora e dopo due settimane abbondanti
viene dimesso. In quell’occasione ritengo personalmente che l’allontanamento
dell’allora moglie abbia presumibilmente svolto un ruolo importante nella
risoluzione dei sintomi in un tempo relativamente breve. A sostegno di ciò
anche il fatto che dopo la dimissione il peritando non avrebbe necessitato del
proseguo delle cure. Nelle osservazioni in merito a tale ricovero della Dr.
med. __________ si legge: una depressione grave non poteva essere certo curata
in tale nosocomio; in merito a ciò ritengo che contrariamente a
quest’affermazione uno stato depressivo pure importante possa essere curato
anche in strutture diverse dalla Clinica psichiatrica a patto che il paziente
non sia suicidale; di fatto nel nostro caso il paziente non lo sarebbe stato”.
Ricordo che lo psichiatra curante dr. med. __________
affermava nel rapporto del 12.02.2017 che “all’epoca era un piccolo Ospedale __________
molto riconosciuto proprio per la sua capacità di prendere a carico con
competenza e sensibilità dei pazienti depressi con necessità di cure
stazionarie senza dover ricorrere __________”. Nel rapporto del 03.12.2016
scriveva “nel 1989 ha presentato un primo episodio depressivo grave che ha
necessitato un ricovero ospedaliero di un mese e di una cura farmacologica
antidepressiva prolungata.
Ribadisco che l’ospedale __________ di __________
non fosse struttura psichiatrica accreditata per la cura di una depressione. Al
tempo vi erano altre cliniche con tale mandato.
Pure attualmente non vi sono in Ticino
ospedali abilitati per la cura di malattie somatiche con mandati per cura di
pazienti depressi!
La perita poi scrive “il secondo episodio
depressivo è riferito nel 2014 in occasione della separazione sentimentale con
l’allora compagna; situazione in cui il peritando avrebbe beneficiato di una
terapia antidepressiva con Fluoxetina e dei colloqui con lo psichiatra curante
da gennaio ad ottobre.
Nel febbraio 2016 vi sarebbe stato il terzo
episodio, descritto dal curante come un disturbo dapprima unicamente ansioso….
Il quarto episodio depressivo sopraggiunge in
relazione __________ __________, ancora lo psichiatra curante: __________ ed è
stato assalito da uno stato ansioso molto importante, per cui si è rivolto in
mia assenza al suo medico curante Dr. med. __________ che gli ha giustamente
certificato un’inabilità lavorativa a partire dal 20.10.2016, che è poi del
resto stata successivamente da me giustificata…
Nell’analizzare quanto menzionato si evidenzia
una chiara tendenza del peritando a reagire in maniera ansioso depressiva
soprattutto di fronte a situazioni cariche emotivamente”.
4). La perita fa poi delle ipotesi, non
corredate da dati scientifici riproducibili, su come l’assicurato potrebbe aver
reagito ai problemi incontrati in ambito lavorativo.
5). Afferma poi “… egli infatti appare ancora
oggi molto vulnerabile, ansioso e depresso e un rischio di peggioramento non
può essere escluso”.
Ricordo che la perita riporta che l’assicurato
al momento della sua valutazione fosse iscritto alla disoccupazione: perciò
dichiarato abile al 100%.
6). La perita fa un’analisi della mia
valutazione molto superficiale affermando che ciò che io descrivo
oggettivamente non corrisponde ai sintomi riferiti dall’assicurato.
Ora o si tine conto di tutto ciò che io ho
scritto nel mio rapporto del 17.11.2017, comprese le affermazioni fatte
dall’assicurato al momento della mia valutazione (rendita di invalidità,
assenza di progettualità per riprendere il ruolo lavorativo), a lui da me lette
e confermate al momento della mia valutazione o ci si astiene dal fare
osservazioni fuori luogo.
7). La perita pone poi diagnosi di sindrome da
disadattamento in relazione a problemi lavorativi (ICD 10 F43.2).
Ricordo che lo psichiatra curante nel rapporto
del 03.12.2016 poneva diagnosi di sindrome depressiva ricorrente di grado
medio-grave con sintomi biologici e senza sintomi psicotici (F33.11).
La perita non discute nel dettaglio perché
escluda la diagnosi da me posta e quella posta dallo psichiatra curante.
8) Ritiene che l’assicurato nel periodo
20.10.2016 al 30.06.17 non fosse abile al lavoro senza descrivere nel dettaglio
quali fossero le funzioni mentali e psichiche così alterate da giustificare una
inabilità lavorativa ne su quali basi arbitrariamente ritenesse valide le
conclusioni dello psichiatra curante sulla compromissione delle funzioni
dell’Io dell’assicurato e delle capacità quali persistenza, flessibilità,
giudizio, assertività, relazione con gli altri, mobilità che si analizzano
anche a livello peritale AI per valutare la capacità lavorativa di un soggetto.
D’altronde neppure lo psichiatra curante che
aveva letto i miei rapporti in cui chiedevo che ciò fosse specificato lo aveva
fatto.
In conclusione ribadisco integralmente le mie
conclusioni contenute nei miei rapporti del 17.11.2016 del 14.12.2016 e del
21.02.2017 e dissento dalle conclusioni della perita dr.ssa med. PE 1 per
quanto da me sopra scritto.”
(doc. XIX/1)
Il 16 maggio
2018 la perita, dr.ssa med. PE 1 ha preso posizione in merito alle osservazioni
della dr.ssa med. __________ ed ha affermato:
" (…)
Non mi soffermerò sull’anamnesi del caso in
quanto a voi ben nota.
In base alla documentazione in mio possesso
unitamente all’osservazione del peritando nell’ambito dei colloqui avvenuti con
lui, è emerso molto chiaramente l’impatto negativo che il fattore stressante (licenziamento)
ha avuto sullo stato di salute del peritando. Per questo ho ritenuto adeguato
porre la diagnosi che ho dato, supponendo in più che la condizione non sarebbe
presumibilmente insorta senza questo evento.
Preciso che la mia valutazione del caso
essendo un’analisi “a posteriori” è pertanto evidentemente fondata su ipotesi.
Ipotesi che comunque sarebbero anche supportate dal racconto e dal vissuto del
signor AT 1 al momento dei nostri incontri.
Faccio innanzitutto notare ancora una volta
che la Dr. med. __________ scrive “l’assicurato non si proiettava nella ripresa
del ruolo lavorativo né presso l’__________ per cui lavorava né presso un nuovo
datore di lavoro”; questo mi fa pensare che il peritando vivesse un malessere
tale da non permettergli di intravedere un minimo di progettualità in ambito
lavorativo. Una persona in queste condizioni appare quindi senza speranza ma
soprattutto sofferente per l’importante perdita. Perdita che come ho spiegato
bene nella perizia avviene su qualcosa che è generalmente fondamentale per il
benessere di ogni persona, a maggior ragione se avviene nella “mezza età”.
D’altronde è lo stesso signor AT 1 a descriversi, a quel momento, come
depresso, demotivato, sfiduciato, in sostanza distrutto psicologicamente da un
evento che oggettivamente gli avrebbe “rovinato” la vita. Il lavoro per lui
rappresentava un importante elemento stabilizzante (a differenza delle
relazioni), che gli permetteva di autodeterminarsi come uomo nella società.
Ricordo poi infine che il peritando avrebbe
negato alla sottoscritta di aver “rivendicato”, durante l’incontro con la Dr.
med. __________, un qualsiasi diritto all’AI.
La Dr. med. __________ afferma ancora “al
di là della diagnosi categoriale le funzioni percettive, esecutive, decisionali,
previsionali e consequenziali dell’assicurato erano indenni. Lo stesso non
presentava deficit della persistenza, della flessibilità, del giudizio,
dell’assertività, della relazione con gli altri, della mobilità. Il quotidiano
era descritto come attivo e costruttivo”. Affermazione con cui non concordo
sulla base di quanto riferitomi dal peritando che ribadisco ancora una volta,
al tempo del licenziamento si descriveva come depresso, fortemente deluso, come
se non avesse più nulla da dare, svuotato di ogni cosa, senza motivazione in
generale, anche nella cura della propria persona (che era a sua detta diminuita
ma mai da rasentare la trascuratezza), trascorreva le giornate principalmente
in casa con solo qualche uscita per camminare e sempre con l’angoscia di
incontrare qualcuno che gli potesse chiedere del lavoro, presentava difficoltà
anche solo a leggere un libro, trascurava le attività di giardinaggio a cui
avrebbe dedicato molto tempo in precedenza. Il peritando quindi non si sarebbe
trovato, a mio avviso, in condizioni sufficientemente serene da poter far
fronte a incarichi lavorativi. Per questo ho giustificato una sua presumibile
inabilità lavorativa. Pure la persistenza e la flessibilità in un contesto
simile parrebbero in dubbio, e ancora una persona inabile al lavoro può
mantenere la capacità di giudizio. Per quanto concerne l’assertività non posso
che rimarcare di nuovo che esiste una contraddizione nell’affermare che non
c’era un deficit dell’assertività e poi scrivere “non sono escluse
rivendicazioni da parte dell’assicurato…
Preciso che nell’ambito della diagnosi da me
posta (sindrome da disadattamento in relazione a problemi lavorativi, in
particolare al licenziamento (ICD10; F43.2), si include un certo grado di
compromissione delle prestazioni nelle attività quotidiane come si riscontra
nel nostro caso. Ora è vero che non ci troviamo di fronte ad una persona
“paralizzata” dal malessere ma se si riesce a cogliere il grado di sofferenza
di quel momento appare difficile immaginare come avrebbe potuto avere le forze
per reinvestirsi in ambito lavorativo. In più stiamo parlando di un soggetto
vulnerabile per quanto subito in precedenza; la stessa Dr. med. __________ lo
riporta “Da alcuni anni riferiva di aver subito forti pressioni sul posto di
lavoro: a sua detta veniva costantemente controllato e mal giudicato per fatti
accaduti 8 anni prima __________”.
In merito alla questione dell’Ospedale __________
ritengo inutile ogni altra sorta di precisazione in più in quanto già fatto
nella mia valutazione, in fondo lo riterrei un dettaglio poco importante ai
fini della valutazione attuale e sinceramente reputo anche poco utile mettere
in discussione anche le certificazioni dei medici di quel tempo.
Al punto 4 la collega afferma “la perita poi
fa delle ipotesi, non corredate da dati scientifici riproducibili, su come
l’assicurato potrebbe aver reagito ai problemi riscontrati in ambito
lavorativo”, ribadisco a tal proposito che per forza ho dovuto fare delle
ipotesi dal momento che mi è stata chiesta una valutazione “a posteriori”, e i
dati riproducibili in questo caso sono stati rappresentati dai certificati
medici ma soprattutto dal vissuto del paziente. Un vissuto caratterizzato da
ansia e aspetti depressivi come tono dell’umore deflesso, perdita del piacere e
dell’interesse nelle corse, disturbi del sonno, facile affaticabilità,
incapacità a proiettarsi in un futuro e pessimismo, tutti sintomi che il
peritando ha riferito essere presenti al momento del licenziamento;
sintomatologia questa soggettiva ma che ho avuto modo di poter rilevare
oggettivamente, anche se in forma residua, durante gli incontri con il
peritando. Una condizione che potrebbe ben spiegare l’allora incapacità al
lavoro.
Sottolineo inoltre nuovamente che egli non
avrebbe mai presentato elementi che potessero far pensare ad una produzione
intenzionale di sintomi fisici o psicologici falsi o grossolanamente esagerati,
motivata da incentivi esterni (simulazione).
Rispondo invece al punto 5, dove la Dr. med. __________
afferma “ricordo che la perita riporta che l’assicurata al momento della sua
valutazione fosse iscritto alla disoccupazione: perciò dichiarato inabile al
100%”, dicendo che non ho mai dichiarato il peritando abile al lavoro al
100% e di avere piuttosto precisato che l’iscrizione in disoccupazione sarebbe
stata secondo lui motivata principalmente da un’esigenza finanziaria.
Al punto 6 la collega mi valuta superficiale
in merito all’analisi della sua valutazione; non mi sento di essere stata
superficiale quanto piuttosto di aver messo semplicemente in risalto che quanto
da lei affermato non corrispondesse al vissuto del peritando da me rilevato. Mi
sento in particolare di essere stata attenta alla sofferenza di una persona che
si è vista “crollare il mondo addosso” a causa della perdita di uno dei più
importanti strumenti di realizzazione personale fondamentale aggiungo per il
rispetto della dignità di ogni persona.
La collega afferma poi “la perita non discute
nel dettaglio perché escluda la diagnosi posta da me e quella posta dallo
psichiatra curante”. Più che elementi per escludere le diagnosi summenzionate
ho ritenuto più opportuno evidenziare quelli che mi hanno permesso di formulare
la diagnosi di disadattamento, ripeto dal momento che vi è stato un evento
senza il quale presumibilmente il peritando non avrebbe sviluppato il problema.
Nel punto 8 sempre la Dr. med. __________ fa
osservare che non avrei descritto nel dettaglio quali fossero le funzioni
mentali e psichiche così alterate da giustificare un’inabilità lavorativa del
peritando nel periodo dal 20.10.2016 al 30.6.2017, per questo le riscrivo qui
di seguito: lo stato ansioso –depressivo (che anche se non necessariamente
grave avrebbe comunque compromesso il funzionamento generale del peritando) i
disturbi del sonno, la marcata stanchezza e la facile affaticabilità che non
gli avrebbero permesso di far fronte con sufficiente lucidità alle proprie
mansioni come pure l’attenzione e la concentrazione a quel momento diminuite;
il senso di fallimento, la bassa autostima, la vergogna avrebbero invece
probabilmente interferito in maniera importante nelle relazioni interpersonali
a tal punto da non permettergli di sostenerle.
In conclusione riconfermo quanto scritto nella
mia valutazione peritale, in particolare la presumibile inabilità lavorativa
completa del peritando nel periodo appena citato.” (doc. XXI+1)
2.6. Circa
l’aspetto medico, va rammentato che in una sentenza 4A_178/2015 dell’11
settembre 2015, pubblicata in DTF 141 III 433, il Tribunale federale ha
stabilito che una perizia privata non costituisce un mezzo di prova ai sensi
dell’art. 168 cpv. 1 CPC e che nel processo civile le perizie di parte (Privatgutachten)
devono essere considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di
parte. Questa giurisprudenza vale anche per le pretese derivanti
dall’assicurazione di indennità giornaliera per malattia, che nella maggior
parte dei Cantoni sono giudicate dai Tribunali delle assicurazioni sociali
(cfr. Annuaire de l’assurance-maladie suisse 2016, pag. 36 e 37).
Nel caso evaso dall’Alta Corte, si trattava di un assicurato al
beneficio di un’assicurazione di indennità giornaliera fondata sulla LCA che
era incapace al lavoro e ha domandato una rendita di invalidità, che la sua
assicurazione privata ha rifiutato fondandosi su una perizia che essa stessa ha
fatto eseguire da un medico specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale
si è basato sugli atti medici e ha visitato personalmente l’interessato, non
ritenendo infine un’incapacità lavorativa. L’assicurato ha quindi chiamato in
giudizio la sua assicurazione, ma davanti al Tribunale cantonale ha perso la
causa. I giudici, dopo avere apprezzato le 4 valutazioni mediche agli atti (la
perizia di parte allestita su mandato dell’assicuratore, il referto del
curante, la perizia interdisciplinare e il parere di un altro medico a cui
l’Ufficio AI ha sottoposto gli atti) giunte a conclusioni differenti sulla
capacità lavorativa dell’assicurato, si sono basati sulla perizia di parte
dell’assicuratore malattia e in virtù della verosimiglianza preponderante hanno
ritenuto che l’assicurato non fosse inabile al lavoro. La prima istanza si è
basata sulla DTF 125 V 351 consid. 3b/dd, secondo cui la perizia di parte fatta
esperire dall’assicuratore malattia ha il valore di un mezzo di prova (cfr.
consid. 2.1). L’assicurato ha quindi inoltrato un ricorso in materia civile
presso il Tribunale federale, lamentando che la perizia fatta allestire
dall’assicuratore non era una perizia neutra, ma di parte, perciò dal profilo
del diritto processuale civile valeva soltanto, come stabilito dalla DTF 132
III 83 consid. 3.4, quale semplice allegazione di parte e non come mezzo di
prova (cfr. consid. 2.2).
Il TF ha dovuto quindi esaminare la questione di sapere se la
perizia di parte sulla quale si è fondato l’assicuratore malattia
nell’assicurazione complementare sia un mezzo di prova ai sensi del Codice di
procedura civile.
Nelle sue considerazioni, l’Alta Corte ha evidenziato che nel
diritto delle assicurazioni sociali il Tribunale federale ha ritenuto nella DTF
125 V 351 come il semplice fatto che la presa di posizione del medico avvenga
nell’ambito di una perizia di parte a domanda dell’assicuratore non sia
sufficiente per mettere in dubbio il valore probatorio della perizia. Essa ha
dunque valore di un mezzo di prova. Per contro, nel diritto privato, secondo
Considerandi
giurisprudenza costante una perizia di parte non è un mezzo di prova, ma una
semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24 consid. 3.3.3; DTF 132 III 83
consid. 3.6) (cfr. consid. 2.3).
Nel diritto privato, l’art. 168 cpv. 1 CPC enumera esaustivamente
i differenti mezzi di prova, fra i quali figura la perizia. Il Tribunale
federale ha proceduto a un’interpretazione sistematica del Codice e in
particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso che la nozione di perizia
di cui all’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne unicamente la perizia
giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).
Una parte della dottrina considera che una perizia di parte deve
potere essere prodotta al Tribunale come un documento ai sensi dell’art. 168
cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg. CPC. Un’altra parte della dottrina, alla
quale si rifà il Tribunale federale, considera che una perizia di parte non è
un mezzo di prova, poiché il legislatore ha escluso la perizia di parte come
mezzo di prova in generale ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC, e non solo quale
perizia ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC (consid. 2.5.3:
“[…] Denn der Gesetzgeber lehnte das Privatgutachten
als Beweismittel i.S.v. Art.
168.
Abs. 1 ZPO allgemein und nicht nur als Gutachten i.S.v. Art. 168 Abs. 1 lit. d ZPO
ab”).
Di conseguenza, la giurisprudenza resa in materia di diritto delle
assicurazioni sociali, quale la DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova
applicazione. È piuttosto la giurisprudenza resa in materia di diritto privato
che si applica, in virtù della quale la perizia di parte non ha qualità di
mezzo di prova, ma costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF
140.
III 24; DTF 132 III 83).
Le allegazioni che si fondano su una perizia di parte sono
generalmente considerate essere particolarmente motivate (substanziiert),
di modo che la controparte non può contestare in maniera generica (pauschale
Bestreitung) queste allegazioni, ma deve piuttosto precisare concretamente
quali sono gli elementi e i fatti che contesta. Come semplice allegazione la
perizia di parte può se del caso, insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze
processuali giusta l’art. 168 cpv. 1 CPC, dimostrare quanto asserito
dall’assicurato. In assenza di indizi in tal senso, se sufficientemente
contestata la perizia di parte si esaurisce invece in una mera allegazione per
nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).
Nella fattispecie analizzata dalla nostra Massima Istanza, il
Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia di parte come mezzo di prova e
soltanto fondandosi su questa perizia ha ritenuto quindi comprovato che il
ricorrente fosse abile al lavoro.
Di conseguenza, il giudizio cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1
CPC nella misura in cui ha ritenuto che la perizia di parte fosse un mezzo di
prova che permetteva di constatare la capacità di lavoro dell’interessato (cfr.
consid. 2.6).
Il ricorso dell’assicurato è quindi stato accolto su questo punto
e gli atti rinviati all’autorità di prima istanza per un nuovo apprezzamento
delle prove tenendo conto dei principi posti a proposito delle perizie di parte
(cfr. consid. 4).
Va ancora evidenziato che
con sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, il TF, al consid. 3.2, ha ribadito
che in caso di presentazione di un referto medico, laddove si vuole contestarne
il contenuto, occorre censurarlo in maniera specifica e qualificata, apportando
elementi oggettivi, non bastando una critica generica (“Dans
le cas présent, l'intimée a produit l'expertise privée du Dr B.________, datée
du 1er juillet 2015, comportant sept pages. Ce
rapport détaillé permet de saisir le raisonnement de l'expert, qui l'a amené à
considérer que le recourant était en mesure de travailler en tout cas dès le 23
juin 2015. Confronté à cette expertise privée, le recourant s'est borné à la
contester globalement par pli du 24 juillet 2015, déclarant n'être pas
d'accord. Il a certes annexé un rapport de deux pages du Dr A.________,
psychiatre qui le traite, lequel a nié une valeur probante suffisante au
rapport de l'expert privé B.________, faute d'objectivité et de neutralité de
ce dernier. Si le Dr A.________ relève des discordances entre le diagnostic
posé par le Dr B.________ (trouble de l'adaptation avec réaction dépressive
prolongée), les plaintes subjectives du recourant et la conclusion qu'il n'est
pas incapable de travailler, le premier ne discute pas précisément les
allégations figurant dans l'expertise privée. Autrement dit, la remise en cause
des allégations factuelles contenues dans cette expertise demandée par l'intimée
ne font pas l'objet d'une contestation motivée du recourant, comme l'exige la
jurisprudence susrappelée. De plus, le Dr A.________ ne s'est exprimé qu'après
que son patient l'a sollicité, puisque ce dernier a joint le rapport dudit
psychiatre à sa contestation globale du 24 juillet 2015. Dans de telles
circonstances, les allégations précises de l'expertise privée - contestées de
manière globale - peuvent apporter la preuve de leur véracité si elles sont
appuyées par des indices objectifs. Or, l'office de l'assurance-invalidité du
canton de Genève a estimé, dans sa décision de refus de prestations du 2
décembre 2015, que la capacité de gain de l'assuré était entière depuis le 25
juin 2015. En conséquence, l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 168 CPC en
retenant que l'expertise privée du Dr B.________ avait emporté sa conviction. Le moyen est infondé.”).
Inoltre, per quanto concerne la valutazione dei referti dei medici,
cfr. la sentenza 4A_571/2016 del 23 marzo 2017, consid. 4.2 e la sentenza 4A_42/2017
del 29 gennaio 2018, consid. 3.1 e seguenti.
2.7
Affinché un rapporto medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le
perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008
pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF
130.
V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il
medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve
anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere
invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità
dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di
cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
Va ancora rammentato
che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è
importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in
argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che
non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su
divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il
diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni
mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF
134.
V 231 consid. 5.3 pag. 234).
Non
è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo
sulla base delle diagnosi poste.
2.8
In caso di perizia giudiziaria,
il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle
conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a
disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire
un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid.
3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il
giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui
il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una
controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso
risultato (DTF 101 IV 130).
Il
giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa
opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in
dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Questi
principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008
nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:
"
Per quanto concerne in particolare
le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si
scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito
è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze
specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie.
Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa
oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In
tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure
scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del
referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e
riferimenti)."
2.9
In concreto, questo Tribunale non
vede ragioni che gli impediscano di fare propria la valutazione espressa dalla
perita giudiziaria, dr.ssa med. PE 1, FMH psichiatria e psicoterapia. Il
referto del 28 marzo 2018 (doc. XV/1), privo di contraddizioni, presenta tutti
i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, a un
apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V
351.
consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con riferimenti; RAMI 1991 U 133 consid. 1b): in particolare la specialista ha
espresso la sua valutazione in modo chiaro e motivato, dopo aver proceduto a un
esame approfondito del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid.
10.
). Essa ha poi confermato le sue conclusioni con la presa di posizione del
16.
maggio 2018 (doc. XXI) con la quale ha risposto alle contestazioni della
specialista incaricata dalla convenuta di verificare lo stato di salute
dell’attore.
La dr.ssa med. PE 1, esperta
nell’ambito qui in discussione, ha minuziosamente esaminato il caso di specie,
rispondendo, contrariamente a quanto sembra sostenere la dr.ssa med. __________,
a tutte le domande poste dal Tribunale e non contestate né completate dalle
parti, seppur non in maniera scolastica, seguendo la numerazione contenuta
nell’ordinanza del 13 dicembre 2017, ma riportandole in maniera discorsiva a
pag. 12, 13 e 14 del referto, dopo aver visitato l’attore in due occasioni (il
29.
gennaio 2018 e l’8 febbraio 2018), aver preso in considerazione tutta la
documentazione prodotta dalle parti ed aver preso atto del test di Rorschach allestito
il 5 febbraio 2018 dalla psicologa Lic. Phil. __________ (doc. XV/1).
La circostanza sollevata dalla
dr.ssa med. __________ secondo cui la perita non avrebbe specificato quale sia
il suo mandato (svolgere una perizia psichiatrica oppure porre una diagnosi
psichiatrica categoriale oppure ancora valutare la capacità lavorativa e per
quale periodo temporale), non inficia la fedefacenza del referto del 28 marzo
2018.
Le parti hanno infatti ricevuto l’ordinanza del 13 dicembre 2017 del
giudice delegato del TCA dove è stato ampiamente spiegato qual era il ruolo
della dr.ssa med. PE 1, a quali domande avrebbe dovuto rispondere e per quale
lasso di tempo era in concreto controversa la capacità lavorativa dell’attore
(cfr. doc. XII). Su questi punti, del resto, le parti non avevano sollevato
contestazioni.
La specialista ha descritto
l’anamnesi famigliare, scolastica, lavorativa e medica, ha riportato le
lamentele soggettive dell’attore, ha esaminato il suo stato psichico e le
conclusioni della relazione psicodiagnostica del test di Rorschach ed ha
descritto tutti gli atti messile a disposizione, spiegando nel dettaglio la sua
valutazione e rispondendo nelle sue conclusioni ai quesiti posti con
l’ordinanza del 13 dicembre 2017, precisando per quale motivo condivide o no le
conclusioni del medico curante, dr. med. __________ e della dr.sa med. __________.
La dr.ssa med. PE 1, sulla
base della valutazione psichiatrica esperita, dei dati anamnestici forniti
dall’attore e dei dati contenuti nell’incarto, ha posto la diagnosi di reazione
depressiva prolungata nell’ambito di una sindrome da disadattamento in
relazione a problemi lavorativi, in particolare al licenziamento (ICD 10: F
43.
).
A questo proposito la perita
ha descritto in cosa consiste questa diagnosi (pag. 13 della perizia),
ritenendola attinente al caso di specie e rilevando che essa ben si addice
anche ai precedenti episodi presentati dal medesimo attore nel corso degli anni
e che si sono generalmente risolti in tempi relativamente medio-brevi. Nel suo
caso il disadattamento va inteso come fallimento dei suoi meccanismi di difesa
narcisistica (“funziono nella misura in cui tutto va bene”), ma quando
subentrano eventi negativi esterni oppure relazioni di conflitto che lo
coinvolgono eccessivamente a livello emozionale egli non è più in grado di
fronteggiarli in quanto perderebbe le proprie competenze finendo così in una
reazione depressiva con compromissione del suo funzionamento. La specialista ha
poi precisato che il vero crollo narcisistico è avvenuto con il licenziamento
che gli avrebbe lasciato scarsissime possibilità di reinvestirsi.
Non va infatti dimenticato che
l’attore da 38 anni è attivo in ambito __________, settore che negli ultimi tempi
ha visto un’importante emorragia di posti di lavoro in Svizzera e
particolarmente nel Canton Ticino, è nato nel 1958 e si trova pertanto in
un’età dove, a causa del mercato del lavoro, è più difficile trovare
un’occupazione. Come rileva anche la perita nelle sue osservazioni del 16
maggio 2018, perdendo il lavoro l’assicurato si è visto “crollare il mondo
addosso” a causa della perdita di uno dei più grandi strumenti di
realizzazione personale fondamentale per il rispetto della dignità di ogni
persona.
Non va del resto dimenticato
che l’attore è stato giudicato completamente abile dal 1° luglio 2017, ciò che
limita la sua incapacità lavorativa ad alcuni mesi.
Non vi è alcun motivo per non
ritenere le conclusioni della perita, che ha rilevato come a causa di quanto
successo, l’interessato non è più stato in grado di adempiere ad un’attività
lavorativa, in particolare nel suo ruolo di __________. Ciò è del resto stato
confermato anche dal medico curante dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, che ha avuto in cura l’interessato già negli anni passati e che
meglio conosce la sua storia psichiatrica.
La perita, contrariamente a
quanto sostiene la convenuta, non si è limitata a prendere in considerazione
solo gli elementi soggettivi descritti dall’attore, ma ha pure elencato una
serie di elementi oggettivi che l’hanno indotta a confermare le valutazioni del
curante sulla base di una valutazione che necessariamente è retrospettiva e può
fondarsi unicamente sulla documentazione agli atti e su quanto affermato
dall’attore stesso: stato ansioso – depressivo (che anche se non
necessariamente grave avrebbe comunque compromesso il funzionamento generale
del peritando), i disturbi del sonno, la marcata stanchezza e la facile
affaticabilità che non gli avrebbero permesso di far fronte con la necessaria
lucidità alle proprie mansioni come pure l’attenzione e la concentrazione a
quel momento diminuite; il senso di fallimento, la bassa autostima, la vergogna
avrebbero invece probabilmente interferito in maniera importante nelle
relazioni interpersonali a tal punto da non permettergli di sostenerle.
Le contestazioni, contenute
nello scritto del 19 aprile 2018 della dr.ssa med. __________, non sono atte a
sovvertire le convincenti e motivate valutazioni della perita, la quale, del
resto, il 16 maggio 2018 (doc. XXI), ha puntualmente risposto a ogni singola
censura, spiegando approfonditamente ed in maniera motivata le ragioni che l’hanno
portata a ritenere l’interessato completamente inabile al lavoro dal 20 ottobre
2016.
al 30 giugno 2017 e a cui si può fare riferimento.
Nello specifico, rammentato
che la questione di sapere se la Clinica __________ nel 1989 era o meno adatta
per un ricovero psichiatrico non è decisiva (cfr. comunque la sentenza __________,
dove il TCA per una paziente affetta da una patologia psichiatrica aveva
ritenuto, nel preciso caso di specie, detto istituto adeguato per la cura e la
degenza dell’allora ricorrente) rispetto alla valutazione complessiva della
capacità lavorativa dell’attore nel periodo qui d’interesse, la dr.ssa med. PE
1.
ha evidenziato che le sue conclusioni si fondano anche su quanto descritto
dalla dr.ssa med. __________, ad esempio laddove afferma che “l’assicurato
non si proiettava nella ripresa del ruolo lavorativo né presso l’__________ per
cui lavorava né presso un nuovo datore di lavoro” a comprova che l’interessato
viveva un malessere tale da non permettergli, in quel momento, di intravvedere
una progettualità in ambito lavorativo. Questa perdita, rammenta la perita,
avviene “su qualcosa che è generalmente fondamentale per il benessere di
ogni persona, a maggior ragione se avviene nella “mezza età”, ritenuto che,
come per la maggior parte degli esseri umani, il lavoro rappresentava per lui
un importante elemento stabilizzante (doc. XXI). La perdita di lavoro alla
soglia dei 58 anni può avere degli effetti devastanti per qualsiasi persona,
soprattutto in un periodo in cui le occasioni lavorative nel mercato del
lavoro, segnatamente in ambito __________, si fanno sempre più rare e sono
sovente appannaggio di persone più giovani. Per qualcuno abituato a lavorare
nel medesimo settore da diversi decenni, il licenziamento può, senza ombra di alcun
dubbio, aver avuto un effetto dirompente, tale da renderlo, per un periodo
determinato, completamente inabile al lavoro.
La perita, oltre a quanto
scritto dalla dr.ssa med. __________ e dal curante, dr. med. __________, ha
preso in considerazione quanto riferitogli dall’attore e ha confermato la
presenza di una completa inabilità lavorativa (doc. XXI, pag. 3).
La specialista ha precisato
che se è vero che l’interessato, in quel periodo non era una persona
“paralizzata dal malessere”, ciò non impedisce di porre la diagnosi di sindrome
da disadattamento in relazione a problemi lavorativi, in particolare al
licenziamento (ICD10: F43.2), poiché appare difficile immaginare come l’attore
avrebbe potuto, in quel momento, avere le forze per reinventarsi in ambito
lavorativo. Ciò vale a maggior ragione se si pensa che l’interessato aveva
subito eventi negativi già in anni precedenti che lo avevano reso maggiormente
vulnerabile, come del resto rilevato dalla medesima dr.ssa med. __________ (“Da
alcuni anni riferiva di aver subito forti pressioni sul posto di lavoro: a sua
detta veniva costantemente controllato e mal giudicato per fatti accaduti 8
anni prima __________”).
La perita evidenzia pure che
non vi sono elementi che possano far ritenere ad una produzione intenzionale di
sintomi fisici o psicologici falsi o grossolanamente esagerati, motivata da
incentivi esterni (simulazione).
La circostanza che la perita
abbia sostenuto che l’interessato “appare ancora oggi molto vulnerabile,
ansioso e depresso e un rischio di peggioramento non può essere escluso”
allorché è ancora iscritto all’assicurazione contro la disoccupazione, non
inficia la fedefacenza della perizia poiché da una parte oggetto della medesima
è solo il periodo fino al 30 giugno 2017 e dall’altra il fatto che appaia
vulnerabile, ansioso e depresso non significa ancora che attualmente sia
completamente inabile al lavoro. La circostanza che la medesima specialista
abbia affermato che un rischio di peggioramento non può essere escluso tende semmai
a confortare il fatto, rilevato dai curanti, secondo cui, in precedenza, vi è
stato un miglioramento che lo ha reso nuovamente abile al lavoro.
Eventuali rivendicazioni per
asseriti peggioramenti successivi al 30 giugno 2017 non sono comunque oggetto
della vertenza e non vanno pertanto esaminati da questo Tribunale.
La dr.ssa med. __________ non
può neppure essere seguita laddove sostiene che la perita avrebbe fatto un
esame superficiale della sua valutazione, poiché ha affermato che quanto descritto
oggettivamente non corrisponde ai sintomi riferiti dall’assicurato. La dr.ssa
med. PE 1 ha unicamente rilevato una differenza tra quanto descritto dalla
dr.ssa incaricata dalla convenuta e quanto rilevato in sede peritale.
Certo, la perita non ha
indicato per quale motivo non ha condiviso la diagnosi del curante e della
dr.ssa med. __________.
Determinante tuttavia non sono
le ragioni per le quali la dr.ssa med. PE 1 non ha ritenuto di seguire l’uno o
l’altro degli specialisti ma conoscere i motivi che l’hanno condotta a porre la
diagnosi di sindrome da disadattamento in relazione a problemi lavorativi, in
particolare al licenziamento (ICD10: F43.2). Ciò emerge chiaramente dalla
perizia a pag. 13.
Infine, le affermazioni della
convenuta secondo cui la dottrina medica avrebbe costatato che durante una
prima visita (ma anche perizia) un paziente ottiene nel 95% dei casi
un’attestazione di inabilità lavorativa, nonostante la mancanza di un motivo
medico sufficiente non le è d’aiuto e non trova conferma nel caso di specie.
Infatti, l’unica specialista che ha visitato una prima volta ed in una sola
occasione l’assicurato, ossia la dr.ssa med. __________, lo ha considerato
completamente abile al lavoro, mentre gli specialisti che hanno visto l’interessato
su un arco di tempo maggiore, ossia i curanti, dr. med. __________ e __________
e la perita dr.ssa med. PE 1 (che ha visitato l’attore il 29 gennaio e l’8
febbraio 2018 e ha sottoposto l’interessato al test di Rorschah il 5 febbraio
2018.
tramite una sua collaboratrice) hanno rilevato una incapacità lavorativa
completa.
Alla luce di quanto sopra
esposto non vi è documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni
peritali. Le valutazioni della dr.ssa med. PE 1, compatibili con quanto
accertato dal medico curante, anch’egli specialista in psichiatria e
psicoterapia e che ha visto l’attore nei momenti in cui la patologia era
maggiormente incisiva, sono motivate, prive di contraddizioni e rispecchiano
i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi che precedono.
La
perita si è espressa su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha
esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha
valutato la capacità lavorativa dell’attore sulla base delle indicazioni risultanti
dalle visite effettuate presso di lei.
Al
referto va attribuita piena forza probante.
In queste condizioni questo
TCA deve concludere che l’attore è stato completamente inabile al lavoro dal 20
ottobre 2016 al 30 giugno 2017.
2.10
In sede di udienza la convenuta ha
ammesso che il tema della validità o meno del licenziamento dell’attore da
parte della __________ è relativo poiché la notifica dell’inabilità lavorativa
è avvenuta il 3 novembre 2016 e la nascita del diritto alle prestazioni è pertanto
antecedente alla prima disdetta del rapporto di lavoro avvenuta il 25 novembre
2016.
(doc. VIII e D).
L’assicuratore è pertanto
tenuto a versare all’interessato le indennità giornaliere pattuite secondo il
contratto sottoscritto dall’ex datore di lavoro dell’attore.
Ne segue che la richiesta di
accertare la nullità delle disdette del 25 novembre 2016, rispettivamente del
24.
febbraio 2017, la cui ricevibilità appare dubbia, non essendo il TCA
competente a decidere su questi aspetti, poiché non si tratta di una vertenza
tra assicuratore ed assicurato, tra assicuratore ed assicuratore o tra
assicuratore ed un terzo (cfr. art. 75 LCAMal), ma semmai tra assicurato e
datore di lavoro, e non trattandosi neppure di una questione pregiudiziale per
stabilire il diritto o meno dell’interessato all’erogazione di indennità
giornaliere, è in ogni caso priva d’oggetto nell’ambito della presente
vertenza.
Rilevato che, sempre in sede
di udienza, le parti “danno atto che l’entità delle indennità postulate
dall’attore deve essere rettificata nell’importo di fr. 33'757.25 pari alle
indennità dei mesi di aprile, maggio e giugno 2017” (doc. VIII),
l’assicuratore va condannato a pagare all’interessato fr. 33'757.25 oltre
interessi al 5% dal 13 ottobre 2017 (cfr. a questo proposito: sentenza
4A_268/2008 del 20 febbraio 2009, consid. 3.2 e, da ultimo, sentenza 36.2016.61
del 6 marzo 2017, consid. 2.19).
2.11
Infine,
questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove giacché gli atti
prodotti dalle parti e la perizia giudiziaria sono completi ed esaustivi e non
necessitano di complementi (cfr. sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016,
consid. 6.2).
In
particolare le testimonianze (o l’interpello) dei dr. med. __________, __________
e __________, la quale ha del resto potuto prendere posizione anche sulla
perizia giudiziaria (doc. XIX/1), chieste dall’attore e di quest’ultima
specialista anche dalla convenuta, alla luce della perizia medica diventano
superflue, così come la richiesta di produzione dell’attestato dell’ultimo
pagamento del salario e della polizza assicurativa, essendo le parti concordi
nel ritenere che l’importo da riconoscere all’attore, se dovuto, ammonta a fr. 33'757.25 (doc. VIII).
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può
rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento
sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere
senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento
(apprezzamento anticipato delle prove; cfr. sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre
2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012,
consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016
del 15 dicembre 2016; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid.
3.
-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza
4A_175/2015 del 4 maggio 2015).
2.12
Alla
luce di quanto sopra esposto la petizione va accolta e l’assicuratore condannato
al versamento all’attore di fr. 33'757.25 oltre interessi al 5%
dal 13 ottobre 2017.
La convenuta è inoltre
condannata a versare le ripetibili all’attore.
2.13
Per
quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso
della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte ha
affermato che:
"
(…) Esso è ammissibile a
prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma
correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati
e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione
contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle
assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;
art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997
[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i
tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di
sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del
diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare
all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e
senza il nominativo dell’attore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.La
petizione è accolta ai sensi dei considerandi.
§ CV 1 è condannata a versare a
AT 1 fr. 33'757.25 oltre interessi al 5% dal 13 ottobre 2017.
2.Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
AT 1 verserà a AT 1 fr. 2'800 (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione alle parti
ed alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti