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Decisione

36.2017.90

Conferma della decisione su reclamo della cassa di compensazione che dichiara irricevibile il reclamo perché inoltrato tardivamente contro una decisione di affiliazione d'ufficio ad un assicuratore ma

3 gennaio 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che seguono esso va in ogni caso respinto.

nel merito

3. Con

decisione del 24 febbraio 2017 la Cassa cantonale di compensazione ha deciso

che l’obbligo d’assicurazione dell’insorgente ai sensi del diritto cantonale e

federale è fissato a partire dal 1° marzo 2014, data di entrata in Svizzera e

gli ha assegnato un termine di 30 giorni per produrre un documento a comprova

dell’avvenuta iscrizione presso un assicuratore LAMal (doc. 26). Il 29 marzo

2017, scaduto infruttuoso il termine, il ricorrente è stato diffidato a

produrre quanto richiesto entro il 21 aprile 2017, in difetto di che sarebbe

stato iscritto d’ufficio presso un assicuratore riconosciuto dall’UFSP (doc.

27).

Con

decisione formale del 26 maggio 2017, accertato che anche il termine del 21

aprile 2017 era scaduto, la Cassa cantonale di compensazione ha deciso di

iscrivere l’assicurato presso __________ dalla data della decisione (doc. 28).

Con

ricorso datato 22 agosto 2017, e spedito il 24 agosto 2017, RI 1 si è opposto

alla predetta decisione formale (doc. 32).

Il

15 settembre 2017 la Cassa ha dichiarato il reclamo irricevibile in quanto

tardivo (doc. 36).

4. Ai

sensi dell'art. 76 cpv. 1 LCAMal contro le decisioni emesse in virtù della

LCAMal è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse

entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013 (di seguito: LPAmm).

Per

l’art. 13 cpv. 1 LPAmm il termine la cui decorrenza dipende da una

notificazione o dal verificarsi di un evento decorre a partire dal giorno

successivo.

Secondo

l’art. 13 cpv. 2 LPAmm il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno

corrispondente per il numero a quello da cui comincia a decorrere. Mancando

tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese.

A

norma dell’art. 13 cpv. 3 LPAmm se l’ultimo giorno del termine scade in sabato,

in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza

del termine è protratta al prossimo giorno feriale.

L’art.

13 cpv. 4 LPAmm prevede che quando la comunicazione di un atto si fa per posta,

il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della

mezzanotte del giorno della scadenza.

Per

l’art. 14 cpv. 1 LPAmm i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Ai sensi

dell’art. 14 cpv. 2 LPAmm quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati

per motivi fondati. La domanda dev’essere presentata prima della scadenza.

Secondo

l’art. 15 cpv. 1 LPAmm i termini che non sono stati rispettati possono essere

restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non

averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa. L’art.

15 cpv. 2 LPAmm prevede che la domanda di restituzione contro il lasso dei

termini dev’essere presentata all’autorità competente entro 10 giorni dalla

cessazione dell’impedimento. Per l’art. 15 cpv. 3 LPAmm l’autorità decide senza

contraddittorio.

Ai

sensi dell’art. 16 cpv. 1 LPAmm i termini stabiliti dalla legge o fissati

dall’autorità non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo

giorno successivo alla Pasqua incluso (lett. a), dal 15 luglio al 15 agosto

incluso (lett. b), dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (lett. c).

Per

l’art. 17 cpv. 4 LPAmm la notificazione è pure considerata avvenuta in caso di

invio postale raccomandato non ritirato dal destinatario o da un terzo

autorizzato, il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso

(lett. a).

Nell’ambito

dell’applicazione dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA, il cui tenore è analogo all’art.

17 cpv. 4 LPAmm, il TF ha stabilito che si tratta di una presunzione legale del

tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la

scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. DTF 134 V 49 consid. 4; STF

8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

Tale

notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta

della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato

doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014

dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

L’invio

si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel

caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9

dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

Generalmente

un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi

sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF

119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).

Questa

finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto

debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede,

l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).

Pertanto

chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo

che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando

correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31

consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid.

Considerandi

4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).

Secondo

costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto

notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal

fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I

139.

consid. 1, pag. 142-144).

In

DTF 141 II 429 il TF ha stabilito che in presenza di un ordine di trattenere

gli invii, un atto giudiziario è ritenuto essere recapitato l’ultimo giorno del

termine di sette giorni dalla ricezione dell’invio da parte dell’ufficio

postale del domicilio del destinatario. Nell’ambito della revisione totale

dell’organizzazione giudiziaria federale, il legislatore non ha inteso

modificare questa presunzione; i principi dedotti dalla giurisprudenza federale

anteriore rimangono (consid. 3.3). Spetta a colui che sa di essere parte in una

procedura giudiziaria adottare, in caso di assenza, le disposizioni necessarie

affinché le comunicazioni giudiziarie gli pervengano o per lo meno d’informare

l’autorità della sua assenza; una domanda di trattenere la corrispondenza non

costituisce una misura sufficiente (consid. 3.1 e 3.2).

5.

Nella

presente vertenza, dal tracciamento dell’invio, emerge che la decisione, datata

26.

maggio 2017 (doc. 28), è stata spedita dalla Cassa già in data 24 maggio

2017.

tramite raccomandata (doc. 35). Il 26 maggio 2017 l’invio è arrivato

presso il punto di lavorazione / di ritiro “__________” ed è stato avvisato per

il ritiro (invito di ritiro) con scadenza il 2 giugno 2017 (doc. 35). Sabato 27

maggio 2017 l’invio è giunto presso il punto di lavorazione / di ritiro “__________”.

Il 31 maggio 2017 l’insorgente ha prorogato la scadenza al 30 giugno 2017: il

termine di giacenza è stato prolungato dal destinatario (doc. 35). Il 26 giugno

2017.

la decisione è stata recapitata allo sportello (doc. 35).

In

concreto l’insorgente era al corrente della circostanza che era in corso una

procedura di affiliazione presso un assicuratore svizzero. Egli ha infatti

dapprima ricevuto la decisione del 24 febbraio 2017 tramite la quale la Cassa

cantonale di compensazione ha deciso che l’obbligo d’assicurazione

dell’insorgente ai sensi del diritto cantonale e federale è fissato a partire

dal 1° marzo 2014, data di entrata in Svizzera e gli ha assegnato un termine di

30.

giorni per produrre un documento a comprova dell’avvenuta iscrizione (doc.

26). In seguito gli è stata notificata la diffida del 29 marzo 2017, tramite la

quale gli è stato ingiunto di produrre quanto richiesto entro il 21 aprile

2017, in difetto di che sarebbe stato iscritto d’ufficio presso un assicuratore

riconosciuto dall’UFSP (doc. 27).

L'assicurato

doveva, quindi, aspettarsi, secondo il principio della buona fede, la notifica

di invii raccomandati e non. Di conseguenza egli avrebbe dovuto provvedere

affinché la sua corrispondenza potesse essergli notificata tempestivamente e

senza particolari impedimenti.

La

decisione raccomandata del 26 maggio 2017 può pertanto essere ritenuta

notificata al destinatario l’ultimo dei sette giorni di giacenza (cfr.

doc. 35).

Il

termine di 30 giorni per presentare reclamo era pertanto ampiamente scaduto già

prima dell’inizio delle ferie giudiziarie il 15 luglio (cfr. art. 16 cpv. 1

LPamm). La notifica, in data 24 agosto 2017, del reclamo datato 22 agosto 2017

è di conseguenza tardiva.

Va

ancora rilevato che l’insorgente non fa valere alcun motivo per un’eventuale

restituzione dei termini e che dagli atti neppure emergono elementi per

ritenere adempiute le condizioni previste dall’art. 15 cpv. 1 LPAmm.

A

questo proposito va rammentato che l’istituto della restituzione dei termini costituisce

un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione,

sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99

del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106

consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b,

pag. 125).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2

; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I

393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a).

La

giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave

malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo.

Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro

il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato

impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura

necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;

RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;

cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Deve

ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero

costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente

nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei

requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio

2003).

Nel

caso di specie, questo Tribunale ritiene che non

sono dati i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per

restituire il termine per interporre reclamo contro la decisione del 26 maggio

2017.

In

effetti non vi è alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo del

reclamo.

Il

ricorrente non ha d’altronde invocato ragioni particolari in tal senso.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto è a giusta ragione che la Cassa cantonale di

compensazione ha ritenuto tardivo il reclamo e l’ha dichiarato irricevibile (cfr.

su questo tema le STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha considerato inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro

un giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio

2014, ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la

sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che

l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una

restituzione del termine inosservato; STCA 38.2015.40 del 6 luglio 2015; STCA

38.2013.22

del 15 luglio 2013; STCA 38.2007.102 del 31 gennaio 2008; STCA

35.2007.58

del 20 giugno 2007; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).

6.

In

queste condizioni il ricorso, irricevibile in quanto non vengono addotte

argomentazioni relative al contenuto della decisione impugnata, va in ogni caso

respinto giacché la decisione su reclamo della Cassa si rivela corretta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti