36.2017.90
Conferma della decisione su reclamo della cassa di compensazione che dichiara irricevibile il reclamo perché inoltrato tardivamente contro una decisione di affiliazione d'ufficio ad un assicuratore ma
3 gennaio 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2017.90
cs
Lugano
3 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 15 settembre 2017 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei
contributi,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. Con
decisione su reclamo del 15 settembre 2017 la Cassa cantonale di compensazione
ha stabilito che il reclamo inoltrato il 22 agosto 2017 da RI 1, nato nel 1958,
contro la decisione formale del 26 maggio 2017 con la quale è stato affiliato
presso __________ per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie,
è irricevibile in quanto tardivo (doc. 36).
B. RI
1 è insorto contro la predetta decisione su reclamo con uno scritto in tedesco
indirizzato alla Cassa (doc. I), la quale l’ha trasmesso al TCA per competenza
(doc. II).
C. In
seguito all’ingiunzione del Giudice delegato del TCA (doc. III), RI 1 ha
tradotto il ricorso in italiano (doc. IV). L’insorgente evidenzia di essere a __________
dal 1° marzo 2014 e di essere affiliato contro le malattie presso un
assicuratore privato germanico, che copre i sinistri in tutti i Paesi e chiede
di essere esonerato dalla LAMal, a suo dire meno favorevole.
D. Con
osservazioni del 24 novembre 2017 la Cassa cantonale di compensazione ha
chiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario,
saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
E. Con
fax del 13 dicembre 2017 l’assicurato ha trasmesso l’attestazione di
assicurazione della __________, valida dal 1° gennaio 2017, datata 7 agosto
2017 (doc. VIII/1).
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.
13, pag. 37 e seguenti).
2. In
concreto, con la decisione impugnata, l’amministrazione ha dichiarato il
reclamo irricevibile in quanto tardivo.
Il
ricorrente non contesta questa circostanza e si limita a censurare l’affiliazione
presso __________, sostenendo di già essere sufficientemente assicurato tramite
una copertura sottoscritta in Germania.
Per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa
nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere
pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF
131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119
Ib 36 consid. 1b).
Di
principio, pur non dovendo essere necessariamente corretta, la motivazione deve
in ogni modo essere riferita al tema della causa e un gravame contenente
censure di merito avverso un giudizio d’irricevibilità non soddisfa la predetta
esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio (cfr.
DTF 123 V 335 e, fra le tante, sentenza 9C_507/2017 del 13 settembre 2017 e
sentenza 9C_251/2014 del 30 aprile 2014).
In
concreto, poiché l’assicurato nulla dice circa il contenuto della decisione
impugnata, il ricorso si rivela irricevibile.
Per
Fatti
i motivi che seguono esso va in ogni caso respinto.
nel merito
3. Con
decisione del 24 febbraio 2017 la Cassa cantonale di compensazione ha deciso
che l’obbligo d’assicurazione dell’insorgente ai sensi del diritto cantonale e
federale è fissato a partire dal 1° marzo 2014, data di entrata in Svizzera e
gli ha assegnato un termine di 30 giorni per produrre un documento a comprova
dell’avvenuta iscrizione presso un assicuratore LAMal (doc. 26). Il 29 marzo
2017, scaduto infruttuoso il termine, il ricorrente è stato diffidato a
produrre quanto richiesto entro il 21 aprile 2017, in difetto di che sarebbe
stato iscritto d’ufficio presso un assicuratore riconosciuto dall’UFSP (doc.
27).
Con
decisione formale del 26 maggio 2017, accertato che anche il termine del 21
aprile 2017 era scaduto, la Cassa cantonale di compensazione ha deciso di
iscrivere l’assicurato presso __________ dalla data della decisione (doc. 28).
Con
ricorso datato 22 agosto 2017, e spedito il 24 agosto 2017, RI 1 si è opposto
alla predetta decisione formale (doc. 32).
Il
15 settembre 2017 la Cassa ha dichiarato il reclamo irricevibile in quanto
tardivo (doc. 36).
4. Ai
sensi dell'art. 76 cpv. 1 LCAMal contro le decisioni emesse in virtù della
LCAMal è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse
entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (di seguito: LPAmm).
Per
l’art. 13 cpv. 1 LPAmm il termine la cui decorrenza dipende da una
notificazione o dal verificarsi di un evento decorre a partire dal giorno
successivo.
Secondo
l’art. 13 cpv. 2 LPAmm il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno
corrispondente per il numero a quello da cui comincia a decorrere. Mancando
tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese.
A
norma dell’art. 13 cpv. 3 LPAmm se l’ultimo giorno del termine scade in sabato,
in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza
del termine è protratta al prossimo giorno feriale.
L’art.
13 cpv. 4 LPAmm prevede che quando la comunicazione di un atto si fa per posta,
il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della
mezzanotte del giorno della scadenza.
Per
l’art. 14 cpv. 1 LPAmm i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Ai sensi
dell’art. 14 cpv. 2 LPAmm quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati
per motivi fondati. La domanda dev’essere presentata prima della scadenza.
Secondo
l’art. 15 cpv. 1 LPAmm i termini che non sono stati rispettati possono essere
restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non
averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa. L’art.
15 cpv. 2 LPAmm prevede che la domanda di restituzione contro il lasso dei
termini dev’essere presentata all’autorità competente entro 10 giorni dalla
cessazione dell’impedimento. Per l’art. 15 cpv. 3 LPAmm l’autorità decide senza
contraddittorio.
Ai
sensi dell’art. 16 cpv. 1 LPAmm i termini stabiliti dalla legge o fissati
dall’autorità non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo
giorno successivo alla Pasqua incluso (lett. a), dal 15 luglio al 15 agosto
incluso (lett. b), dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (lett. c).
Per
l’art. 17 cpv. 4 LPAmm la notificazione è pure considerata avvenuta in caso di
invio postale raccomandato non ritirato dal destinatario o da un terzo
autorizzato, il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso
(lett. a).
Nell’ambito
dell’applicazione dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA, il cui tenore è analogo all’art.
17 cpv. 4 LPAmm, il TF ha stabilito che si tratta di una presunzione legale del
tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la
scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. DTF 134 V 49 consid. 4; STF
8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Tale
notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta
della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato
doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014
dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
L’invio
si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel
caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9
dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Generalmente
un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi
sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF
119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).
Questa
finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto
debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede,
l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).
Pertanto
chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo
che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando
correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31
consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid.
Considerandi
4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).
Secondo
costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto
notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal
fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I
139.
consid. 1, pag. 142-144).
In
DTF 141 II 429 il TF ha stabilito che in presenza di un ordine di trattenere
gli invii, un atto giudiziario è ritenuto essere recapitato l’ultimo giorno del
termine di sette giorni dalla ricezione dell’invio da parte dell’ufficio
postale del domicilio del destinatario. Nell’ambito della revisione totale
dell’organizzazione giudiziaria federale, il legislatore non ha inteso
modificare questa presunzione; i principi dedotti dalla giurisprudenza federale
anteriore rimangono (consid. 3.3). Spetta a colui che sa di essere parte in una
procedura giudiziaria adottare, in caso di assenza, le disposizioni necessarie
affinché le comunicazioni giudiziarie gli pervengano o per lo meno d’informare
l’autorità della sua assenza; una domanda di trattenere la corrispondenza non
costituisce una misura sufficiente (consid. 3.1 e 3.2).
5.
Nella
presente vertenza, dal tracciamento dell’invio, emerge che la decisione, datata
26.
maggio 2017 (doc. 28), è stata spedita dalla Cassa già in data 24 maggio
2017.
tramite raccomandata (doc. 35). Il 26 maggio 2017 l’invio è arrivato
presso il punto di lavorazione / di ritiro “__________” ed è stato avvisato per
il ritiro (invito di ritiro) con scadenza il 2 giugno 2017 (doc. 35). Sabato 27
maggio 2017 l’invio è giunto presso il punto di lavorazione / di ritiro “__________”.
Il 31 maggio 2017 l’insorgente ha prorogato la scadenza al 30 giugno 2017: il
termine di giacenza è stato prolungato dal destinatario (doc. 35). Il 26 giugno
2017.
la decisione è stata recapitata allo sportello (doc. 35).
In
concreto l’insorgente era al corrente della circostanza che era in corso una
procedura di affiliazione presso un assicuratore svizzero. Egli ha infatti
dapprima ricevuto la decisione del 24 febbraio 2017 tramite la quale la Cassa
cantonale di compensazione ha deciso che l’obbligo d’assicurazione
dell’insorgente ai sensi del diritto cantonale e federale è fissato a partire
dal 1° marzo 2014, data di entrata in Svizzera e gli ha assegnato un termine di
30.
giorni per produrre un documento a comprova dell’avvenuta iscrizione (doc.
26). In seguito gli è stata notificata la diffida del 29 marzo 2017, tramite la
quale gli è stato ingiunto di produrre quanto richiesto entro il 21 aprile
2017, in difetto di che sarebbe stato iscritto d’ufficio presso un assicuratore
riconosciuto dall’UFSP (doc. 27).
L'assicurato
doveva, quindi, aspettarsi, secondo il principio della buona fede, la notifica
di invii raccomandati e non. Di conseguenza egli avrebbe dovuto provvedere
affinché la sua corrispondenza potesse essergli notificata tempestivamente e
senza particolari impedimenti.
La
decisione raccomandata del 26 maggio 2017 può pertanto essere ritenuta
notificata al destinatario l’ultimo dei sette giorni di giacenza (cfr.
doc. 35).
Il
termine di 30 giorni per presentare reclamo era pertanto ampiamente scaduto già
prima dell’inizio delle ferie giudiziarie il 15 luglio (cfr. art. 16 cpv. 1
LPamm). La notifica, in data 24 agosto 2017, del reclamo datato 22 agosto 2017
è di conseguenza tardiva.
Va
ancora rilevato che l’insorgente non fa valere alcun motivo per un’eventuale
restituzione dei termini e che dagli atti neppure emergono elementi per
ritenere adempiute le condizioni previste dall’art. 15 cpv. 1 LPAmm.
A
questo proposito va rammentato che l’istituto della restituzione dei termini costituisce
un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione,
sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99
del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106
consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b,
pag. 125).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che
risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze
devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente
non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza
di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2
; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I
393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a).
La
giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave
malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo.
Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro
il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato
impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura
necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;
RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;
cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Deve
ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero
costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente
nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei
requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio
2003).
Nel
caso di specie, questo Tribunale ritiene che non
sono dati i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per
restituire il termine per interporre reclamo contro la decisione del 26 maggio
2017.
In
effetti non vi è alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo del
reclamo.
Il
ricorrente non ha d’altronde invocato ragioni particolari in tal senso.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto è a giusta ragione che la Cassa cantonale di
compensazione ha ritenuto tardivo il reclamo e l’ha dichiarato irricevibile (cfr.
su questo tema le STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha considerato inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro
un giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio
2014, ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la
sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che
l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una
restituzione del termine inosservato; STCA 38.2015.40 del 6 luglio 2015; STCA
38.2013.22
del 15 luglio 2013; STCA 38.2007.102 del 31 gennaio 2008; STCA
35.2007.58
del 20 giugno 2007; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).
6.
In
queste condizioni il ricorso, irricevibile in quanto non vengono addotte
argomentazioni relative al contenuto della decisione impugnata, va in ogni caso
respinto giacché la decisione su reclamo della Cassa si rivela corretta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti