Lexipedia

Decisione

36.2017.91

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 settembre 2018Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i danni dentali conseguenti a ernia iatale non conferiscono diritto a

prestazioni assicurative non rientrando nel catalogo delle prestazioni ex artt.

17-19 OPre, non era possibile applicare l’art. 17 lett. b cifra 3 OPre

concernente gli effetti secondari di medicamenti. A dire della Cassa malati, infatti,

era soltanto possibile, ma non probabile, la tesi dell’effetto secondario da

medicamenti avanzata dal dr. med. dent. __________.

Quanto agli altri denti, la

sostituzione delle corone sugli elementi 13, 12, 11, 21, 22, 23 e 33, 32, 31, 41,

42, 43, intaccati da carie secondaria dovuta a cure dentarie insufficienti, non

era a carico della LAMal quale trattamento dentario giusta l’art. 31 LAMal.

Nemmeno, poi, si era in presenza di un

trattamento dentario dovuto a una delle casistiche previste dagli artt. 17-19

OPre, pertanto per il rifacimento delle corone non v’era alcun diritto a cure a

carico della LAMal.

E. Con

ricorso del 19 ottobre 2017 (doc. I) RI 1, patrocinata dallo studio legale __________,

ha chiesto al TCA l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli

atti alla sua Cassa malati per un complemento istruttorio.

La ricorrente ha fatto presente come

l’assicuratore malattia non si sia inspiegabilmente determinato in merito

all’incidenza che l’epilessia congenita, di cui i medici sospettavano fosse

affetta, ha sul diritto alle prestazioni in virtù dell’art. 19a cpv. 2 cifra 36

OPre. Essa ha fatto presente di avere sofferto sin da piccola di saltuari

svenimenti e problemi di equilibrio, oltre ad altri disturbi, la cui origine

non era mai stata però chiaramente accertata medicalmente. Inoltre, a suo dire,

i danni ai denti erano dovuti non solo alla caduta, ma anche al bruxismo e al vomito,

che determinano alterazioni ai denti e alle gengive.

Vi sarebbe dunque stato un accertamento

lacunoso dei fatti rilevanti, perciò l’assicurata ha chiesto un rinvio degli

atti per accertare definitivamente, a mezzo di una perizia, la presenza di

un’epilessia congenita.

F. Nella risposta del 17

novembre 2017 (doc. V) la Cassa malati ha proposto di respingere il ricorso riesponendo

sostanzialmente le medesime motivazioni della decisione impugnata.

CO 1 ha riesaminato interamente il

caso, ha interpellato il dr. med. dent. __________ sulla presenza di una

diagnosi secondo l’art. 19a cpv. 2 cifra 36 OPre e si è consultata con il suo

dentista di fiducia. Per quanto concerne l’ipotesi di una epilessia congenita, l’amministrazione

ha osservato che una diagnosi certa comprovata non era stata dimostrata e

neppure attestata dal dentista curante dottor __________. D’altronde, lo stesso

certificato del 6 ottobre 2017 (doc. D) indicava che v’era un “sospetto

diagnostico di epilessia”, perciò si trattava di una malattia che non era

mai stata diagnosticata prima dei 20 anni e mai curata né segnalata all’AI. Si

poteva pertanto escludere che si fosse in presenza di un trattamento dentario

per una malattia congenita ai sensi dell’art. 19a OPre, non essendo sufficiente

un sospetto diagnostico. Non era dunque necessario esperire una perizia.

G. La

ricorrente ha prodotto una nuova valutazione dell’ambulatorio di neurologia e

neurofisiologia clinica, datata 28 novembre 2017 (doc. E), in cui si evidenziava

la diagnosi di una “probabile epilessia d’origine indeterminata” e che

v’era una “possibile genesi epilettica delle cadute della paziente”,

perciò alla base dei traumi facciali e dentari vi poteva essere un’epilessia

congenita ai sensi dell’art. 19a cpv. 2 cifra 36 OPre. L’assicurata ha dunque ricordato

la necessità di un complemento istruttorio.

H. Negli

scritti seguenti (docc. XIV-XXIII) le parti hanno affrontato la questione

dell’epilessia, ribadendo ognuna la propria posizione.

Alla luce del certificato del 17 aprile

2018 (doc. XXV/1), in cui è stata posta la diagnosi di “epilessia focale con

crisi a secondaria generalizzazione, di origine indeterminata, in trattamento

antiepilettico”, la Cassa malati ha interpellato direttamente la dr.ssa

med. __________ (doc. XXIX/3) e, sulla base del nuovo referto medico del 14

maggio 2018 (doc. XXIX/4), ha ribadito che non risultava dimostrata la presenza

di un’epilessia congenita atta a fondare un diritto alle prestazioni per la

cura dentaria in esame, che peraltro “non è da ricondurre a lesioni da

cadute ma ad altro, in particolare alla presenza di denti fortemente erosi, da

manufatti protesici insufficienti. Lo stesso dentista curante non ha mai

sospettato che lo stato dentario fosse da ricondurre ad una epilessia.”. L’assicuratore

malattia ha infine affermato che “Qualora un futuro trattamento dovesse

lasciar presagire la presenza di cura dentaria dovuto ad una certa epilessia congenita,

CO 1esaminerà la puntuale richiesta e si determinerà nuovamente.”.

La ricorrente ha censurato, il 13

giugno 2018 (doc. XXXI), il comportamento della Cassa malati, che non ha mai

accertato la presenza dell’epilessia malgrado sapesse da tempo che ne era

affetta, senza però tenerne conto. Se avesse fatto tutti gli accertamenti, il

ricorso non avrebbe nemmeno avuto ragione d’essere, evitandole così le spese

legali di cui ora ha chiesto il rimborso.

La Cassa non ha formulato ulteriori

osservazioni (doc. XXXII).

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 Legge sull’organizzazione giudiziaria come a

costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012;

STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.

Considerandi

2.

; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

2.

Oggetto

del contendere è la presa a carico da parte della Cassa malati dei costi dei

trattamenti dentari a cui l’assicurata si è sottoposta nel novembre 2017 presso

il dr. med. dent. __________ a causa dell’infortunio del 20 giugno 2013.

Il dr. med. __________ il 26 giugno 2013

(doc. 6) aveva proposto di rifare le corone di 13, 12, 11, 21, 22 e 23 e di

coprire le lesioni erose ai denti 15, 14 e 24 con composito.

Dal referto dell’11 agosto 2014 (doc.

5) dello stesso dr. med. dent. __________ risulta che “Oggettivamente anche 13,12,21,

43,42,32,33 presentano una gengivite non imputabile all’incuria (leggi scarsa

igiene) ma nemmeno all’infortunio. Ho pertanto informato la paziente che, a mio

modo di vedere, si può valutare una presa a carico per confezione di nuovi

manufatti protesici su 13,12,21,43,42,32,33 da parte della sua cassa malati

(…).”.

Anche l’allora medico dentista curante __________

ha scritto alla Cassa malati il 12 novembre 2014 (doc. 9) affermando “terapia

proposta a vostro carico: sostituzione corone con provvisori

13/12/21/43/42/32/33 nuove corone 14/24 Copertura in composito di dell’erosione

di 15”.

Nel determinare l’oggetto della lite,

va innanzitutto evidenziato che una parte dei costi di cura preventivati all’indirizzo

di CO 1 il 16 giugno 2017 dal dottor __________ in Fr. 18'606,25, spese di

laboratorio comprese, giustificandoli con la presenza di danni irreversibili da

medicamenti secondo l’art. 17 lett. b cifra 3 OPre, è stata assunta

dall’assicuratore infortuni in ragione di Fr. 10'119,20 per la posa di una

nuova corona metallo-ceramica sui denti 11, 22, 23, 24, 31, 41, risultando le

porcellane fratturate sui denti 11, 22 e 23, i denti 31 e 41 spostati e la

cuspide palatina del 24 fratturata (doc. 51).

Da parte sua, l’assicuratore malattia resistente

con la decisione su opposizione impugnata ha riconosciuto in via generale il

costo del rifacimento di tre corone su altrettanti denti, che sin da subito il

suo medico dentista di fiducia ha sempre indicato essere gli elementi dentari

14, 24 e 25, identificazione dei denti che è stata riportata (solo) nelle

motivazioni della decisione.

Il Tribunale rileva che ancora il 31

agosto 2017 (doc. 51) il dr. med. dent. __________ ha consigliato alla Cassa

malati di “rilasciare una garanzia di assunzione solo per l’esecuzione di

una corona sui denti #14 #24 #25”, affermando che “Le prestazioni come

da preventivo del dr. __________ rispecchiano l’art. 32 LAMal. La spesa

preventivabile è di ca 1900.- fr. a dente, per un totale quindi di ca. fr.

5700.

-.”.

Due settimane dopo, essendo emerso che

il 26 giugno 2017 (doc. 51) la __________ ha dato il benestare per il

rifacimento dei denti 11, 22, 23, 24, 31 e 41, i costi di riparazione dell’elemento

24.

erano dunque riconosciuti da entrambi gli assicuratori sociali.

Di conseguenza, il medico dentista

fiduciario della Cassa malati, avendo quest’ultima ammesso il principio di

assunzione dei costi per il rifacimento di tre denti, nel suo ultimo

parere del 14 settembre 2017 (doc. 51) ha sostituito l’elemento 24 con il 15,

confermando per il resto la garanzia di complessivi Fr. 5'700.-.

Il TCA osserva, inoltre, che dal

preventivo del 16 giugno 2017 comportante una spesa totale di Fr. 18'606,25 non

sono indicati i denti curati, ma risulta solo che sarebbero state confezionate

e posate 8 corone metallo-ceramica (posizione n. 4707) e 6 corone

metallo-ceramica (posizione 4708).

Ora, l’assicuratore infortuni si è

assunto il costo di sei corone su 11, 22, 23, 24, 31 e 41, perciò restano ancora

da indennizzarne 8, che potrebbero in parte corrispondere, come peraltro

indicato dalla Cassa malati (doc. B punto 2.2), ai manufatti protesici su 13,

12, 21, 33, 32, 43, 42 già identificati nel 2014.

Se così fosse, non è però chiaro se i

denti 14, 15 e 25 rientrino nel preventivo di cura del 16 giugno 2017,

visto che esso non indica i denti sui quali il dentista sarebbe intervenuto.

CO 1 ha affermato nella decisione su

opposizione che il valore di causa corrisponde alla differenza fra il costo

totale degli interventi preventivati dal curante (Fr. 18'606,25) e l’importo

che si è assunto l’assicuratore infortuni (Fr. 10'119,20), ossia l’ammontare di

Fr. 8'847,05.

Con la risposta di causa la Cassa

malati ha precisato che poiché in virtù del principio della buona fede ha

riconosciuto un proprio obbligo di erogare prestazioni limitatamente ai tre

denti erosi (Fr. 5'700.-), le ulteriori prestazioni preventivate dal dr. med.

dent. __________ (Fr. 2'787.-) non potevano essere riconosciute sulla base

della documentazione prodotta.

Così stando le cose, il TCA deve dunque

esaminare se la ricorrente abbia diritto al riconoscimento del saldo del

preventivo del 16 giugno 2017 rispettivamente della fattura finale che il

curante ha emesso a seguito dell’intervento del 16 novembre 2017.

Come visto, non è però certo a quali denti

si riferiscano le cure non riconosciute dalla Cassa malati, perciò spetterà

alla resistente, a cui gli atti vanno retrocessi anche per i motivi che seguono,

accertare questa circostanza prima di emanare una nuova decisione sulla presa a

carico dei costi di cura dei denti lesi.

3.

Per l'art. 3 cpv. 1 LPGA, è

considerato malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che

non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura

medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.

Giusta l'art. 24 LAMal, l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni

definite negli articoli 25-31, secondo le condizioni di cui agli articoli

32-34.

Per quanto concerne gli interventi ai

denti, va rammentato che l’art. 25 LAMal, applicabile in

concreto, definisce le prestazioni generali a carico dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico sanitarie, senza però contemplare le cure

relative alle affezioni dentarie i cui costi vengono assunti dall’assicurazione

sociale solo se causate da una malattia grave e non altrimenti evitabile

dell’apparato masticatorio giusta l’art. 31 cpv. 1 lett. a LAMal, da una malattia

grave sistemica o dai suoi postumi giusta l’art. 31 cpv. 1 lett. b LAMal, o se

le cure sono necessarie per il trattamento di una malattia grave sistemica o

dei suoi postumi come prevede l’art. 31 cpv. 1 lett. c LAMal.

L'art. 33 cpv. 2 LAMal ha demandato al Consiglio federale il compito di

designare in dettaglio le prestazioni secondo i principi di cui all'art. 31

cpv. 1 LAMal. Facendo uso di una subdelega (art. 33 cpv. 5 LAMal in relazione

con l'art. 33 lett. d OAMal), il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha

promulgato per ognuna delle fattispecie regolate dall'art. 31 cpv. 1 LAMal una

propria norma di attuazione, più precisamente gli articoli 17, 18 e 19 OPre.

Così, mentre l'art. 17 OPre (emanato in attuazione dell'art. 31 cpv. 1

lett. a LAMal) racchiude la lista delle malattie gravi e non evitabili

dell'apparato masticatorio, l'art. 18 OPre (realizzato a concretizzazione

dell'art. 31 cpv. 1 lett. b LAMal) enumera altre malattie gravi suscettibili di

occasionare dei trattamenti dentari che, come tali, non costituiscono affezioni

dell'apparato masticatorio, ma tuttavia gli sono di nocumento. Quanto all'art.

19.

OPre (formulato in applicazione dell'art. 31 cpv. 1 lett. c LAMal), esso

prevede che l'assicurazione assume i costi dei trattamenti dentari necessari

per conseguire le cure mediche in caso di focolai ben definiti. L'art. 19a OPre

disciplina infine l'assunzione delle cure dentarie conseguenti ad infermità

congenite (DTF 129 V 83 consid. 1.2, 128 V 62 consid. 2b, 127 V 341 consid. 2b,

124.

V 347 consid. 2).

L'elenco

delle affezioni che determinano una presa a carico dell'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie dei trattamenti dentari è esaustivo (STF

9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 3; STFA K 6/05 del 27 settembre 2005

consid. 2.3; DTF 130 V 472 consid. 2.4 non pubblicato, DTF 129 V 83 consid. 1.3, 127 V 332 consid. 3a e 343 consid. 3b, 124 V 347 seg. consid.

3a; cfr. anche Claudia Kopp Käch,

Zur Leistungspflicht der obligatorischen Krankenpflegeversicherung für

zahnärztliche Behandlungen [Überblick über die Rechtsprechung des

Eidgenössischen Versicherungsgerichts], in ZBJV 2002, pag. 419 e seguenti).

4.

In

concreto, la ricorrente ha sollevato l’applicazione dell’art. 19a cpv. 2 cifra

36.

OPre riferita all’epilessia congenita per giustificare la presa a carico, da

parte della sua Cassa malati, del costo delle cure dentarie di cui ha avuto

bisogno.

La Cassa malati ha invece escluso che vi

sia un nesso causale tra il trattamento dentario e una tale malattia, giacché se

tale diagnosi fosse stata certa e nota, i medici dentisti curanti l’avrebbero

segnalata. La resistente ha quindi escluso che si fosse in presenza di un

trattamento dentario per una malattia congenita ai sensi dell’art. 19a OPre.

La richiesta di rimborso

delle spese dell'intervento in discussione deve quindi essere in primo luogo valutata

alla luce dei principi validi per i trattamenti dentari in presenza di

un’infermità congenita.

Giusta l'art. 19a cpv. 1

OPre, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi

dei trattamenti dentari conseguenti ad infermità congenita di cui al capoverso

2.

se le cure sono necessarie dopo il 20° anno di età (lett. a) oppure se lo sono

prima del 20° anno di età per persona soggetta alla LAMal ma non all'assicurazione

federale per l'invalidità (AI) (lett. b).

L’art. 19a cpv. 2 OPre

enumera quali siano le infermità congenite ai sensi del capoverso 1 e

nell’elenco figura l’epilessia congenita (cifra 36).

5.

Visto

il continuo diniego da parte della resistente della prova dell’esistenza di

un’epilessia congenita, l’assicurata ha prodotto nuova documentazione medica a

sostegno della tesi secondo cui vi sarebbe un’epilessia congenita alla base dei

suoi svenimenti e delle conseguenti cadute, perciò i danni ai denti sarebbero dovuti

a una malattia congenita riconosciuta dalla LAMal.

Il primo referto del 6 ottobre 2017

(doc. D) della dr.ssa med. __________ del Servizio di neurologia dell’Ospedale __________

di __________ certifica che l’assicurata “è seguita presso il nostro

ambulatorio Epilessie, per un sospetto diagnostico di epilessia, senza

riscontro di alterazioni morfologiche alle RM cerebrali del 18.5.2016 e del

15.2.2017

” (la sottolineatura è della redattrice).

Nel successivo certificato del 17

aprile 2018 (doc. XXV/1) la stessa specialista ha affermato che “la paziente

in oggetto è seguita presso il nostro centro con diagnosi di epilessia

focale con crisi a secondaria generalizzazione, di origine indeterminata,

in trattamento antiepilettico.” (l’evidenziatura è della redattrice).

Alla luce di questo documento prodotto al

TCA dalla ricorrente, il 9 maggio 2018 (doc. XXIX/3) la Cassa malati ha

interpellato la neurologa riguardo alla diagnosi posta, chiedendole:

"

Dal momento che l’assicurata afferma di necessitare di una cura dentaria

dovuta a epilessia le chiediamo cortesemente di voler precisare in merito alla

diagnosi di recente da lei posta:

1.

Si

può affermare che molto verosimilmente si è in presenza di una epilessia malattia

congenita o invece l’epilessia è solo probabile e la sua origine indeterminata?

2.

Nell’affermativa,

in caso di malattia congenita:

- quali

accertamenti (e relativa documentazione) dimostrano una tal diagnosi?

- le

risulta che la patologia abbia in concreto influenza sullo stato dentario e

conduca alla necessità di cure dentarie?”.

La dr.ssa med. __________ ha così

risposto il 14 maggio 2018 (doc. XXIX/4):

"

1) Per la paziente in oggetto è possibile formulare una diagnosi di

epilessia secondo la definizione vigente (ILAE, 2014), in quanto ha

presentato diversi episodi compatibile con crisi epilettiche. Gli elementi a

favore di questa diagnosi sono che si tratta di cadute improvvise, senza

prodromi, con esiti rovinosi, senza riscontri cardiologici a favore di una

genesi sincopale e con riscontro di anomalie elettroencefalografiche (vedi

esame EEG di lunga durata del 5.2.2018 e del 16.3.2017). La paziente per questo

riceve un trattamento antiepilettico con beneficio sui sintomi. La risposta

alla terapia motiva ulteriormente la diagnosi.

Non sono state riscontrate anomalie

morfologiche alla MRI cerebrale che provino una origine secondaria

dell’epilessia, tanto meno sono stati eseguiti esami genetici per indagare

una forma congenita. Tali forme di epilessia secondo la nuova

classificazione sono da riferire di eziologia indeterminata (ILAE, 2017),

precedentemente nominate criptogenetiche. Tale definizione nosologica implica

il sospetto di una lesione cerebrale (che può essere sia malformativa congenita

o acquisita) che porta ad una disfunzione nel funzionamento cerebrale, che

purtroppo non siamo in grado di individuare con le tecniche diagnostiche in

nostro possesso.

2) I danni dentari insieme alle lesioni

facciali riportate, sono secondari alle cadute occorse nel contesto alle crisi

epilettiche citate, pertanto inseribili nel contesto della malattia.”

(sottolineature della redattrice).

Anche alla luce di quest’ultimo referto

medico, la Cassa malati ha ritenuto che “una diagnosi di epilessia congenita

non può attualmente venir posta, la presenza di una forma congenita non è stata

ulteriormente approfondita, e non risulta dimostrata, la possibile epilessia

resta di origine indeterminata.” (doc. XXIX).

Stando in effetti così le cose, è

opportuno che l’epilessia di cui è ora certo, dal profilo medico, che

l’assicurata ne sia affetta, venga accertata più approfonditamente da parte di CO

1.

Per potere esaminare l’applicabilità

dell’art. 19a cpv. 2 cifra 36 OPre come preteso dalla ricorrente, è infatti

necessario sapere se si tratti di una forma congenita della malattia, condizione

che, secondo quanto riferito dalla neurologa direttamente interpellata dalla

Cassa malati, fino ad ora non è ancora stata indagata.

In questo senso, gli atti devono essere

dunque rinviati all’assicuratore malattia affinché approfondisca questo

aspetto.

La circostanza, sollevata ancora nel

suo ultimo scritto dalla Cassa malati, che nessun medico dentista curante abbia

ipotizzato la presenza di una epilessia congenita alla base degli svenimenti di

cui è vittima l’assicurata rispettivamente che tale patologia abbia comportato

delle cadute che, a loro volta, hanno causato i noti danni ai denti, non significa

ancora che da tale malattia la ricorrente, soprattutto alla luce dell’ultimo

referto della dr.ssa med. __________ che ne certifica l’esistenza, non possa

trarre un diritto al rimborso dei costi delle cure dentarie effettuate dal dr.

med. dent. __________, sempreché ne siano dati i presupposti legali ex art. 19a

cpv. 2 cifra 36 OPre e giurisprudenziali.

6.

Il TCA rileva inoltre che,

come osservato al considerando 2, non è chiaro per quali denti la resistente

non abbia riconosciuto le proprie prestazioni.

Spetterà quindi alla Cassa malati

accertare anche questa circostanza sulla base della fattura del medico dentista

che ha effettuato il trattamento dentario.

Una volta determinati quali siano

questi elementi dentari, l’assicurazione malattia dovrà verificare se, come

indicato dallo stesso dottor __________ nel formulario per le lesioni dentarie,

i danni subiti dai denti che la Cassa malati non ha riconosciuto siano originati

dagli effetti secondari irreversibili dovuti a medicamenti.

Per potere confermare tale diagnosi e

applicare quindi l’art. 17 lett. b cifra 3 OPre, si dovrà in primo luogo

accertare di quali farmaci la ricorrente ha fatto uso (prolungato) e verificare

se essi possono avere cagionato l’erosione dei denti attestata dai medici

dentisti intervenuti.

La stessa Cassa malati ha infatti

affermato nella decisione impugnata che “l’assunzione dei costi di cura di

tre denti, da ricondurre all’art. 17b cifra 3 OPre e quindi a effetti secondari

di medicamenti appare possibile, ma non altamente verosimile.” (doc. B

punto 2.4), senza tuttavia sapere di quali farmaci si trattasse e quindi senza

analizzare le eventuali conseguenze che tali medicamenti avrebbero potuto

provocare sull’apparato masticatorio.

Non è inoltre chiaro, come detto, a

quali denti il dr. med. dent. __________ si riferisca nel suo preventivo del 16

giugno 2017, in cui ha posto la diagnosi di effetti secondari irreversibili

dovuti a medicamenti giusta l’art. 17 lett. b cifra 3 OPre.

Questa condizione merita quindi un

esame più approfondito.

7.

La

decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti

rinviati alla Cassa malati resistente per dare seguito agli accertamenti

indicati prima di potere emanare una nuova decisione sul diritto della

ricorrente al rimborso dei costi di cura dei denti danneggiati dall’evento del

20.

giugno 2013.

Rimane però immutato il diritto al

riconoscimento di Fr. 1'900.- per ciascuno dei tre denti erosi, per un totale

di Fr. 5'700.-, che la Cassa malati ha riconosciuto di doversi comunque assumere

sentito il suo medico dentista fiduciario, il quale ha stabilito da ultimo

trattarsi degli elementi dentari 14, 15 e 25.

Alla ricorrente, rappresentata da un

avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 LPGA).

Se è vero che ancora con la STF

8C_279/2017 del 27 agosto 2018 al considerando 7 il Tribunale federale ha

rammentato, con riferimento alla DTF 137 V 210 consid. 7.1, che “il rinvio

con esito aperto equivale a piena vittoria” (STF 8C_28/2018 del 3 aprile 2018

consid. 6), tuttavia nell’evenienza concreta va evidenziato che l’assicurata è

stata assistita da un legale soltanto per l’inoltro del ricorso e nella

presentazione di nuovi mezzi di prova; dopodiché, tre mesi dopo la ricorrente

ha deciso di continuare a difendersi da sola. In tali circostanze, le ripetibili

a cui essa ha diritto vanno ridotte in proporzione al lavoro svolto dal suo patrocinatore

davanti al TCA.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa

malati per i suoi incombenti, fermo restando la conferma del diritto della

ricorrente al riconoscimento da parte di CO 1 dell’assunzione dei costi per

il trattamento dentario di complessivi Fr. 5'700.- su tre elementi erosi (Fr.

1'900.- l’uno).

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

CO 1 verserà alla ricorrente l’importo

di Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti