36.2017.92
Richiesta di condannare un assicuratore al pagamento di indennità giornaliere a causa di malattia respinta poiché inoltrata contro l'assicuratore sbagliato
15 dicembre 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
36.2017.92
cs
Lugano
15 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 20 novembre 2017 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto in fatto che
AT
1, nato nel 1970, da ultimo attivo presso la ditta __________ di __________ in
qualità di intonacatore, è assicurato per il tramite del proprio datore di
lavoro contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso __________,
in
data 1° luglio 2015, RI 1, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’__________,
è caduto da un’altezza di circa 150 cm e ha battuto a terra la parte destra del
corpo (fianco, spalla e regione scapolare),
l’__________
ha inizialmente versato le prestazioni dovute,
con
scritto del 4 agosto 2016 l’assicuratore infortuni ha informato l’interessato
che il diritto alle prestazioni per i postumi dell’evento traumatico in
discussione sarebbe stato ammesso soltanto sino al 24 aprile 2016,
__________
è subentrata all’assicuratore infortuni versando le indennità giornaliere. Il
29 settembre 2016 CV 1 ha comunicato a AT 1 che le prestazioni sarebbero state
ancora versate fino al massimo al 31 dicembre 2016, ritenuto che in quel lasso
di tempo avrebbe dovuto trovare un’altra occupazione adeguata al suo stato di
salute (doc. B e V),
con
decisione formale del 10 maggio 2017, confermata dalla decisione su opposizione
del 17 luglio 2017, l’CO 1 ha negato la propria responsabilità relativamente
alla problematica interessante la spalla destra, ritenuta non costituire una
conseguenza naturale dell’evento infortunistico occorso il 1° luglio 2015,
in
data 20 settembre 2017 __________ tramite la società di servizi CV 1, dopo aver
nuovamente valutato l’intera fattispecie, ha rifiutato il versamento di
ulteriori prestazioni (doc. A),
AT
1, rappresentato dal RA 1, il 20 novembre 2017 ha inoltrato una petizione al
TCA contro CV 1, chiedendone la condanna ad assumersi le prestazioni
assicurative dal 1° gennaio 2017 per la neuropatia post-traumatica al nervo
ascellare destro (doc. I). Contestualmente ha segnalato di aver interposto
ricorso contro la decisione su opposizione dell’__________,
con
risposta dell’11 dicembre 2017 CV 1 ha chiesto di respingere la petizione
sostenendo che l’interessato non può essere rappresentato da un sindacato, che CV
1 non è l’assicuratore delle prestazioni chieste, che l’attore è privo della
legittimazione attiva in quanto non più assicurato presso __________ ed in via
subordinata che l’attore non ha diritto ad alcuna prestazione poiché non è
passato nell’assicurazione individuale ed i dolori alla spalla non giustificano
più un’inabilità lavorativa dal 1° gennaio 2017 (doc. V),
con
sentenza 35.2017.95 del 14 dicembre 2017 il TCA ha respinto il ricorso di AT 1
contro la decisione su opposizione dell’__________ del 17 luglio 2017,
in
data 15 dicembre 2017 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza di
discussione innanzi al TCA dove il Giudice delegato ha spiegato loro che per
costante giurisprudenza i sindacati, di principio, possono rappresentare gli
assicurati nell’ambito delle procedure di natura civile relative a contenziosi
concernenti le assicurazioni complementari alla LAMal negli ambiti apparentabili
alle cause per mercedi e salari come quelli in esame (cfr. sentenza 36.2015.76
Considerandi
del 1° dicembre 2016). In sede di udienza le parti hanno confermato che assicuratore
delle indennità giornaliere non è la qui convenuta CV 1 (doc. VII),
considerato in diritto che
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.
, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.
13, pag. 37 e seguenti),
in
concreto AT 1 è assicurato, per il tramite del proprio datore di lavoro, contro
la perdita di guadagno in caso di malattia presso __________ (art. __________
CGA, doc. 4), il cui scopo societario è il seguente:
“__________”,
di
conseguenza non può essere chiesta la condanna di CV 1 al pagamento di
prestazioni derivanti dall’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera per
malattia, la quale ha del resto il seguente scopo:
“__________”,
di
regola, il deposito dell’atto introduttivo d’istanza, secondo l’art. 62 cpv. 1,
determina in modo definitivo chi sono le parti principali, cosicché è
inammissibile per l’attore o per il convenuto mutare la loro qualità di parte
durante un processo in corso. L’attore che si accorge soltanto dopo la
presentazione della petizione di avere convenuto la parte erronea, siccome
priva di legittimazione passiva, non può sostituirla con quella che ne è invece
fornita (Francesco Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, 2a edizione, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni
generali (art. 1-196), pag. 397, n. 1 ad art. 83, pag. 397). L’azione andrà
respinta e l’attore dovrà promuoverne una seconda contro la parte legittimata
passivamente (Trezzini, op. cit., loc. cit.). La sostituzione di una parte
costituisce infatti un’eccezione e, di norma, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 CPC,
per il quale se non vi è alienazione dell’oggetto litigioso, la sostituzione di
parte può avvenire solo con il consenso della controparte (sono fatte salve le
disposizioni speciali di legge in materia di successione legale), necessita del
consenso della controparte (cfr. Balz Gross, Roger Zuber, in: Berner Kommentar
edizione 2012, ZPO Band I, art. 1-149 ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Band I-III, n. 2-3 ad art. 83, pag. 894-895 e seguenti),
la
modifica dell’identità soggettiva del procedimento distingue l’istituto della
sostituzione delle parti, rispetto alla mera correzione nella designazione di
parte, che non corrisponde ad una sostituzione bensì, per l’appunto, ad una
mera correzione nell’indicazione erronea di una parte che resta la medesima,
stante la natura puramente redazionale dell’errore. Questa rettificazione è
possibile soltanto se può essere escluso qualsiasi rischio di confusione
(Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 83, pag. 397),
nel
caso di specie CV 1 in sede di risposta ha sollevato l’eccezione di mancanza di
legittimazione passiva (doc. V) ed in sede di udienza non ha acconsentito alla
sostituzione di parte (doc. VII),
di
conseguenza poiché l’attore non ha convenuto in causa la parte corretta, e
meglio non ha chiesto la condanna di __________ al pagamento delle indennità
giornaliere, bensì di CV 1, la petizione deve essere respinta,
alla
convenuta non vanno assegnate ripetibili, avendo contribuito ad ingenerare
confusione nell’attore circa il debitore delle prestazioni, come emerso anche
in sede di udienza (doc. VII),
in
effetti nello scritto del 20 settembre 2017 (doc. A), così come nella
precedente lettera del 29 settembre 2016 (doc. B), la convenuta si è presentata
come “CV 1: __________” ed ha emesso la “presa di posizione per
l’ulteriore diritto a prestazioni dal 01.01.2017” (in precedenza la “presa
di posizione per l’ulteriore diritto a prestazioni dal 04.08.2016”, dove la
convenuta aveva tra l’altro affermato che “[…] corrispondiamo prestazioni di
indennità giornaliera al massimo fino al 31.12.2016 […]”), che ha portato
l’attore ad inoltrare l’azione in esame contro la parte sbagliata (doc. I),
per quanto concerne
l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della
causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte ha affermato
che:
" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr.
1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino
le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni
complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della
LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”,
secondo
l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone
perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in
forma elettronica e senza il nominativo dell’attore,
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti