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Decisione

36.2017.92

Richiesta di condannare un assicuratore al pagamento di indennità giornaliere a causa di malattia respinta poiché inoltrata contro l'assicuratore sbagliato

15 dicembre 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

36.2017.92

cs

Lugano

15 dicembre 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 20 novembre 2017 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto in fatto che

AT

1, nato nel 1970, da ultimo attivo presso la ditta __________ di __________ in

qualità di intonacatore, è assicurato per il tramite del proprio datore di

lavoro contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso __________,

in

data 1° luglio 2015, RI 1, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’__________,

è caduto da un’altezza di circa 150 cm e ha battuto a terra la parte destra del

corpo (fianco, spalla e regione scapolare),

l’__________

ha inizialmente versato le prestazioni dovute,

con

scritto del 4 agosto 2016 l’assicuratore infortuni ha informato l’interessato

che il diritto alle prestazioni per i postumi dell’evento traumatico in

discussione sarebbe stato ammesso soltanto sino al 24 aprile 2016,

__________

è subentrata all’assicuratore infortuni versando le indennità giornaliere. Il

29 settembre 2016 CV 1 ha comunicato a AT 1 che le prestazioni sarebbero state

ancora versate fino al massimo al 31 dicembre 2016, ritenuto che in quel lasso

di tempo avrebbe dovuto trovare un’altra occupazione adeguata al suo stato di

salute (doc. B e V),

con

decisione formale del 10 maggio 2017, confermata dalla decisione su opposizione

del 17 luglio 2017, l’CO 1 ha negato la propria responsabilità relativamente

alla problematica interessante la spalla destra, ritenuta non costituire una

conseguenza naturale dell’evento infortunistico occorso il 1° luglio 2015,

in

data 20 settembre 2017 __________ tramite la società di servizi CV 1, dopo aver

nuovamente valutato l’intera fattispecie, ha rifiutato il versamento di

ulteriori prestazioni (doc. A),

AT

1, rappresentato dal RA 1, il 20 novembre 2017 ha inoltrato una petizione al

TCA contro CV 1, chiedendone la condanna ad assumersi le prestazioni

assicurative dal 1° gennaio 2017 per la neuropatia post-traumatica al nervo

ascellare destro (doc. I). Contestualmente ha segnalato di aver interposto

ricorso contro la decisione su opposizione dell’__________,

con

risposta dell’11 dicembre 2017 CV 1 ha chiesto di respingere la petizione

sostenendo che l’interessato non può essere rappresentato da un sindacato, che CV

1 non è l’assicuratore delle prestazioni chieste, che l’attore è privo della

legittimazione attiva in quanto non più assicurato presso __________ ed in via

subordinata che l’attore non ha diritto ad alcuna prestazione poiché non è

passato nell’assicurazione individuale ed i dolori alla spalla non giustificano

più un’inabilità lavorativa dal 1° gennaio 2017 (doc. V),

con

sentenza 35.2017.95 del 14 dicembre 2017 il TCA ha respinto il ricorso di AT 1

contro la decisione su opposizione dell’__________ del 17 luglio 2017,

in

data 15 dicembre 2017 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza di

discussione innanzi al TCA dove il Giudice delegato ha spiegato loro che per

costante giurisprudenza i sindacati, di principio, possono rappresentare gli

assicurati nell’ambito delle procedure di natura civile relative a contenziosi

concernenti le assicurazioni complementari alla LAMal negli ambiti apparentabili

alle cause per mercedi e salari come quelli in esame (cfr. sentenza 36.2015.76

Considerandi

del 1° dicembre 2016). In sede di udienza le parti hanno confermato che assicuratore

delle indennità giornaliere non è la qui convenuta CV 1 (doc. VII),

considerato in diritto che

la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.

, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10

ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.

13, pag. 37 e seguenti),

in

concreto AT 1 è assicurato, per il tramite del proprio datore di lavoro, contro

la perdita di guadagno in caso di malattia presso __________ (art. __________

CGA, doc. 4), il cui scopo societario è il seguente:

“__________”,

di

conseguenza non può essere chiesta la condanna di CV 1 al pagamento di

prestazioni derivanti dall’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera per

malattia, la quale ha del resto il seguente scopo:

“__________”,

di

regola, il deposito dell’atto introduttivo d’istanza, secondo l’art. 62 cpv. 1,

determina in modo definitivo chi sono le parti principali, cosicché è

inammissibile per l’attore o per il convenuto mutare la loro qualità di parte

durante un processo in corso. L’attore che si accorge soltanto dopo la

presentazione della petizione di avere convenuto la parte erronea, siccome

priva di legittimazione passiva, non può sostituirla con quella che ne è invece

fornita (Francesco Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, 2a edizione, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni

generali (art. 1-196), pag. 397, n. 1 ad art. 83, pag. 397). L’azione andrà

respinta e l’attore dovrà promuoverne una seconda contro la parte legittimata

passivamente (Trezzini, op. cit., loc. cit.). La sostituzione di una parte

costituisce infatti un’eccezione e, di norma, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 CPC,

per il quale se non vi è alienazione dell’oggetto litigioso, la sostituzione di

parte può avvenire solo con il consenso della controparte (sono fatte salve le

disposizioni speciali di legge in materia di successione legale), necessita del

consenso della controparte (cfr. Balz Gross, Roger Zuber, in: Berner Kommentar

edizione 2012, ZPO Band I, art. 1-149 ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung,

Band I-III, n. 2-3 ad art. 83, pag. 894-895 e seguenti),

la

modifica dell’identità soggettiva del procedimento distingue l’istituto della

sostituzione delle parti, rispetto alla mera correzione nella designazione di

parte, che non corrisponde ad una sostituzione bensì, per l’appunto, ad una

mera correzione nell’indicazione erronea di una parte che resta la medesima,

stante la natura puramente redazionale dell’errore. Questa rettificazione è

possibile soltanto se può essere escluso qualsiasi rischio di confusione

(Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 83, pag. 397),

nel

caso di specie CV 1 in sede di risposta ha sollevato l’eccezione di mancanza di

legittimazione passiva (doc. V) ed in sede di udienza non ha acconsentito alla

sostituzione di parte (doc. VII),

di

conseguenza poiché l’attore non ha convenuto in causa la parte corretta, e

meglio non ha chiesto la condanna di __________ al pagamento delle indennità

giornaliere, bensì di CV 1, la petizione deve essere respinta,

alla

convenuta non vanno assegnate ripetibili, avendo contribuito ad ingenerare

confusione nell’attore circa il debitore delle prestazioni, come emerso anche

in sede di udienza (doc. VII),

in

effetti nello scritto del 20 settembre 2017 (doc. A), così come nella

precedente lettera del 29 settembre 2016 (doc. B), la convenuta si è presentata

come “CV 1: __________” ed ha emesso la “presa di posizione per

l’ulteriore diritto a prestazioni dal 01.01.2017” (in precedenza la “presa

di posizione per l’ulteriore diritto a prestazioni dal 04.08.2016”, dove la

convenuta aveva tra l’altro affermato che “[…] corrispondiamo prestazioni di

indennità giornaliera al massimo fino al 31.12.2016 […]”), che ha portato

l’attore ad inoltrare l’azione in esame contro la parte sbagliata (doc. I),

per quanto concerne

l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della

causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte ha affermato

che:

" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr.

1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino

le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni

complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del

Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della

LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”,

secondo

l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone

perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in

forma elettronica e senza il nominativo dell’attore,

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti