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Decisione

36.2017.93

RIPAM 2017. Decisione su reclamo. Ricorso tardivo e comunque infondato nel merito

2 febbraio 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I 623/98 del 26 ottobre 1999). Va evidenziato come, in un estemporaneo e

isolato giudizio reso a 5 giudici dalla seconda Corte di diritto sociale il 31

agosto 2015 (STF 9C_699/2014), l’Alta Corte ha affrontato il tema, annullando

una decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni siccome emanata a

giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova prassi più

restrittiva. Questa decisione è stata criticata dalla dottrina (cfr. Ivano Ranzanici, La possibilità concessa

dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello

di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale,

in RTiD I - 2016, p. 307 e ss., in particolare ad 4.3.3 p. 328 e ss.) siccome

il TF si è scostato da innumerevoli giudizi precedenti, senza argomentare e

senza giustificare i presupposti di un cambio di giurisprudenza (che devono

ossequiare i presupposti di cui alla STF 2C_768/2014 del 31 agosto 2015) dalla

precedente prassi (in particolare dal caso sfociato nella STF 9C_211/2010), e

non si è confrontato con la sua costante prassi precedente, in particolare il

suo giudizio 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 che meritava migliore attenzione.

Come ha evocato la dottrina “… con la sua sentenza 31 agosto 2015 ...

Purtroppo …(l’Alta Corte, n.d.r.) non si è confrontata con la sentenza

… 2011 che nemmeno cita …”). In un successivo giudizio della I Corte di

diritto pubblico dell’11 novembre 2015 (STF 1C_569/2015) il TF è tornato, implicitamente,

sulla prassi precedente alla STF 9C_699/2014, rendendo quest’ultimo giudizio

isolata voce. Alla luce di quanto precede, e viste le motivazioni di merito

(cfr. Ranzanici, op. cit. n.

4.3.3.1., p. 328), questa Corte può emanare il suo giudizio monocraticamente.

nel

merito

2. Avverso

le decisioni emanate su reclamo dalla Cassa cantonale di compensazione in tema

di riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie (art. 76 cpv. 1

Legge cantonale di applicazione alla LAMal, LCAMal), è dato il rimedio del ricorso

nei 30 giorni al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Il

Tribunale applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) che regola la materia con rinvio, per quanto non

stabilito dalla medesima, alla Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA) secondo cui le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza

che le ha notificate (art. 52 cpv. 1 LPGA) mentre le decisioni rese su opposizione

possono fare l’oggetto di un ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni

competente (art. 56 cpv. 1 e art. 58 LPGA) nel termine di 30 giorni dalla loro

intimazione (art. 60 cpv. 1 LPGA).

Per

la Lptca, come anche prevede la LPGA all’art. 40 cpv. 1, il termine legale non

può essere prorogato (art. 13 cpv. 1 LPTCA).

Per

quanto attiene il rispetto del termine per l’invio di un ricorso l’art. 60 cpv.

2 LPGA richiama gli articoli 38-41. Per l'art. 38 cpv. 1

LPGA se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato

alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo

giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto

dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale

seguente.

Per

l’art. 11 Lptca i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in

mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo

alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2

gennaio incluso (analogamente a quanto prevede l’art. 38 cpv. 4 LPGA). Il termine

di ricorso, in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei

termini, comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione

(cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag.

217, Mosimann, in: Praktische

Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.). Se il termine di ricorso è

spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la

decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

3. Per

quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una

comunicazione dell'amministrazione, va evocato che, per giurisprudenza, l'onere

della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza

giuridica e che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado

della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni

sociali (DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 124 V 400

consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6). L'autorità sopporta pertanto

le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data

sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si

baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 142 IV 125 consid.

4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9, DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400

consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non

consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al

destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è

sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e

ricevuta (DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 101 Ia 7

consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare

da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da

parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3;

DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).

4. In

concreto l’assicurato ha indicato di avere effettivamente ricevuto la decisione

resa su reclamo dall’amministrazione nei giorni seguenti la data in cui il

provvedimento è stato reso, ossia il 10 ottobre 2017. Per ammissione stessa

dell’assicurato la sua reazione mediante il ricorso al Tribunale cantonale

delle assicurazioni del 27 novembre 2017 è avvenuta comunque dopo la scadenza

Considerandi

del termine di 30 giorni per inoltrare ricorso all’autorità giudiziaria. Da

quanto precede emerge che, di primo acchito perlomeno, il ricorso è tardivo e

deve essere, conseguentemente, dichiarato irricevibile. Resta da esaminare se

le argomentazioni sollevate dal signor RI 1 siano da ritenere in questa sede.

Egli ha, infatti, sostenuto che il “superamento” del termine non sarebbe

dovuto a sua responsabilità siccome egli si è accorto dell’erroneità della

decisione della Cassa, ossia del fatto che la stessa avrebbe ritenuto un

reddito disponibile diverso dal suo imponibile, solo tardivamente. Occorre

quindi verificare se questi argomenti giustifichino una restituzione del

termine come sembra postulare l’assicurato.

5.

Per

l’art. 13 Lptca il termine impartito da una norma legale non può essere prorogato,

se lo stesso decorre senza essere utilizzato e se il richiedente, o il suo rappresentante,

è stato impedito, senza sua colpa di agire entro il termine stabilito, lo stesso

è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30

giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Le

condizioni poste dalla Lptca sono le stesse dell’art. 41 LPGA per il quale se

il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di

agire entro il termine stabilito, questo è restituito, sempre che l'interessato

lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione

dell'impedimento e compia l'atto omesso. Va rammentato che l’istituto della

restituzione dei termini costituisce un principio generale del diritto e deve

dunque trovare sempre applicazione, sia in sede di ricorso sia nella procedura

non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13,

consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.

128.

e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125). Per "impedimento non

colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la

forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze

personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere

valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere

rimproverata una negligenza. Come ancora evocato recentemente da questo Tribunale

cantonale delle Assicurazioni nella STCA 30.2017.42 del 17 gennaio 2018 in re

S., l’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7

gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA

I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a). La giurisprudenza

federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta

improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però,

che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF

119.

II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del

2.

luglio 2003). Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della

restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che

incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare

l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA

K 34/03 del 2 luglio 2003).

6.

Nel

caso in esame il motivo di fondo della tardiva reazione dell’assicurato starebbe

nel non essersi tempestivamente avveduto, o nel non essersi tempestivamente

accorto, dell’utilizzo da parte della Cassa cantonale di compensazione di un

importo di reddito che il signor RI 1 ritiene erroneamente usato. Quest’argomento

non può essere ritenuto. Le motivazioni della decisione resa su reclamo da

parte della Cassa appaiono esplicite e sufficientemente chiare,

l’amministrazione ha precisato – come fa usualmente – i concetti di reddito

disponibile (da non confondere con il reddito imponibile), ne ha specificato la

portata alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale cantonale delle assicurazioni,

ha indicato che dall’insieme dei redditi conseguiti dall’assicurato (che da

solo compone l’unità di riferimento) possono essere dedotti importi limitati

per la loro natura e la loro importanza economica, per cifrare il disponibile

che va ritenuto per la determinazione del diritto alla riduzione dei premi (su

questi temi si faccia riferimento a Ivano

Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi

pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo,

2016, in particolare il capitolo 15, si veda anche il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di Stato

accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a pagina 7, ed il

relativo Rapporto della

Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1). Il

fatto che l’assicurato non condivida l’uso del reddito disponibile usato dalla

Cassa doveva essere rilevato alla lettura della decisione resa su reclamo e

doveva condurre a una reazione tempestiva, ma soprattutto, non può giustificare

una tardiva reazione. Il fatto di non evidenziare, di non accorgersi, o di non

dare il necessario peso a passaggi o elementi di una decisione non giustifica,

a posteriori, la restituzione di un termine.

7.

Da

quanto precede deriva che la reazione dell’assicurato alla decisione emanata su

reclamo da parte della Cassa cantonale di compensazione è tardiva e il ricorso è

non ricevibile in ordine.

8.

Anche

se questo Tribunale cantonale delle assicurazioni avesse dovuto esaminare nel

merito il gravame, la decisione non sarebbe stata favorevole all’assicurato. La

Cassa ha determinato il reddito conseguito dall’assicurato correttamente,

partendo dai conteggi di salario dei primi mesi del 2017 dovendosi distanziare,

in conseguenza al divorzio intervenuto tra il signor RI 1 e la sua ex moglie

con sentenza del 2 febbraio 2016 e quindi dopo il periodo della tassazione di

riferimento, dalla decisione di tassazione. La Cassa ha dovuto accertare manualmente

il reddito disponibile (sul concetto di reddito disponibile si veda la STCA

36.2017.69

del 3 ottobre 2017 e la giurisprudenza ivi citata). Il reddito è stato

determinato alla luce dei documenti prodotti dallo stesso assicurato (doc. 10 e

annessi). Fissato per i primi 8 mesi del 2017 il salario è stato riportato su

base annua ritenendo la tredicesima. A questo importo, CHF 89'763.--, è stata

sommata la quota della sostanza (CHF 415.--) rilevata dall’ultima tassazione

(pari a 1/15 di CHF 6'226.--), e sono stati dedotti gli importi del premio

medio di riferimento, delle spese professionali (sino al massimo consentito

dalle norme) e degli alimenti versati. Il reddito disponibile è stato fissato

in CHF 36'523.--. Questa somma non va confusa con il reddito disponibile

cantonale del 2014 cifrato dall’UT competente in CHF 26'200.--. Come rilevato,

il legislatore cantonale ha voluto, con le nuove norme in vigore dal 2012,

proprio staccarsi, per una migliore aderenza alla realtà economica, dal reddito

imponibile per considerare un reddito disponibile. La decisione della Cassa

riporta il calcolo eseguito per fissare l’importo massimo del reddito

disponibile che consenta una riduzione del premio per la persona sola. In

effetti, con le modifiche introdotte con effetto al 1° gennaio 2015, il

legislatore cantonale ha modificato le norme applicabili per introdurre dei massimali

di reddito disponibile al di sopra dei quali la riduzione dei premi non è più

concessa. In concreto manifestamente il reddito disponibile accertato supera il

reddito massimo che consente la riduzione del premio per il 2017 e il ricorso,

se ricevibile siccome tempestivo, sarebbe stato respinto.

9.

Il

ricorso si palesa quindi irricevibile senza carico di tassa di giustizia e

spese e senza attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso 21 novembre 2017 di RI 1, __________, è irricevibile.

2. Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti