36.2017.93
RIPAM 2017. Decisione su reclamo. Ricorso tardivo e comunque infondato nel merito
2 febbraio 2018Italiano16 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2017.93
IR/sc
Lugano
2
febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2017 formulato da
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 10 ottobre 2017 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. Mediante
formulario pervenuto alla Cassa cantonale di compensazione il 6 marzo 2017 RI 1
ha postulato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico sanitarie per il 2017.
RI
1 ha indicato, sul modulo allestito il 2 marzo 2017 (doc. 1), di essere nato
nel 1981, divorziato, salariato, senza figli a carico.
La
decisione di tassazione 2015 prodotta agli atti ritiene un reddito imponibile
di CHF 50'200.-- e una sostanza di CHF 13'000.-- (doc. 1).
B. Con
decisione formale del 30 aprile 2017 (doc. 2) la Cassa cantonale di compensazione
ha respinto la richiesta, ciò che l’assicurato ha contestato (doc. 3) segnalando
di avere divorziato dalla moglie nel 2016.
La
Cassa ha verificato i suoi calcoli (doc. 4) e ha spedito all’assicurato il
formulario per l’accertamento del reddito al di fuori della tassazione
applicabile (doc. 5 del 2 giugno 2017).
C. Con
invio pervenuto il 26 giugno 2017 alla Cassa cantonale di compensazione il
signor RI 1 ha trasmesso il certificato di salario 2016 (CHF 104’040.-- lordi,
CHF 89'719.-- netti), copia della dichiarazione d’imposta 2014, copia della
decisione di tassazione 2014 (imponibile IC 26'200.--), copia della decisione
di divorzio del Pretore di __________ con la convenzione conclusa tra i coniugi,
nonché due estratti bancari al 31 dicembre 2016.
D. Alla
luce di tali atti la Cassa cantonale di compensazione ha eseguito una prima
verifica dei calcoli (doc. 7) e ha trasmesso a RI 1 una richiesta di
completamento delle informazioni (doc. 8 del 22 agosto 2017).
L’assicurato
ha fatto pervenire alla Cassa cantonale di compensazione gli ultimi conteggi di
stipendio (doc. 9) e con decisione l’amministrazione ha respinto, il 10 ottobre
2017, il reclamo formulato dall’assicurato.
Contro
questo provvedimento RI 1 si è aggravato al Tribunale cantonale delle
assicurazioni il 21 novembre 2017 richiamando la decisione di tassazione in cui
l’Ufficio tassazione ha determinato il suo imponibile cantonale in CHF
22'300.-- (doc. I).
Siccome
il ricorso insufficientemente motivato e privo di conclusioni, il giudice del
Tribunale cantonale delle assicurazioni ne ha ordinato la completazione (doc.
II).
Con
scritto 14 dicembre 2017 l’assicurato ha dato seguito alle richieste del Tribunale
cantonale delle assicurazioni (doc. III) precisando di non essere in grado “di
dire precisamente” la data in cui la decisione 10 ottobre 2017 gli è
pervenuta specificando che, comunque, ciò è avvenuto “… a pochi giorni dalla
data indicata”. Il signor RI 1 ha precisato di essersi inizialmente rassegnato
poi però, dopo discussione con amici, ha operato la verifica del reddito
rilevando, a suo vedere, un errore della Cassa. Nelle sue conclusioni
l’assicurato ha precisato di essersi accorto del preteso errore
dell’amministrazione “solo a seguito dello scadere del diritto di ricorso”
e postula che “non venga preso in considerazione il superamento del limite
massimo di 30 giorni per impugnare la decisione, in quanto lo stesso superamento
non si è verificato a causa di una mia negligenza ma unicamente perchè non ero
ancora a conoscenza dell’errore commesso dalla IAS” (doc. III).
E. Il
ricorso completato è stato notificato, il 18 dicembre 2017, alla Cassa cantonale
di compensazione per la presentazione della risposta di causa e l’invio
dell’incarto completo (doc. IV). Con atto del 16 gennaio 2018 l’amministrazione
ha evidenziato l’intempestività del ricorso, l’assenza di motivi per una
restituzione dei termini e nel merito sua infondatezza (doc. V).
La
risposta di causa è stata trasmessa al ricorrente per l’esercizio dei suoi
diritti processuali il 17 gennaio 2018 (doc. VI).
in ordine
1. Il
caso in esame, alla luce del tema proposto - ampiamente sviluppato dalla giurisprudenza
federale (e cantonale) sia quo agli aspetti della ricevibilità dell’impugnativa
che per quanto attiene al suo merito -, per l’assenza d’istruttoria articolata
e di complessità in particolare per la linearità dei fatti emergenti dagli atti,
può essere deciso a giudice unico come permette l’art. 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria ticinese (LOG) e ciò a fronte della costante
giurisprudenza del Tribunale Federale in materia (si vedano in particolare le
STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA
Fatti
I 623/98 del 26 ottobre 1999). Va evidenziato come, in un estemporaneo e
isolato giudizio reso a 5 giudici dalla seconda Corte di diritto sociale il 31
agosto 2015 (STF 9C_699/2014), l’Alta Corte ha affrontato il tema, annullando
una decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni siccome emanata a
giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova prassi più
restrittiva. Questa decisione è stata criticata dalla dottrina (cfr. Ivano Ranzanici, La possibilità concessa
dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello
di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale,
in RTiD I - 2016, p. 307 e ss., in particolare ad 4.3.3 p. 328 e ss.) siccome
il TF si è scostato da innumerevoli giudizi precedenti, senza argomentare e
senza giustificare i presupposti di un cambio di giurisprudenza (che devono
ossequiare i presupposti di cui alla STF 2C_768/2014 del 31 agosto 2015) dalla
precedente prassi (in particolare dal caso sfociato nella STF 9C_211/2010), e
non si è confrontato con la sua costante prassi precedente, in particolare il
suo giudizio 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 che meritava migliore attenzione.
Come ha evocato la dottrina “… con la sua sentenza 31 agosto 2015 ...
Purtroppo …(l’Alta Corte, n.d.r.) non si è confrontata con la sentenza
… 2011 che nemmeno cita …”). In un successivo giudizio della I Corte di
diritto pubblico dell’11 novembre 2015 (STF 1C_569/2015) il TF è tornato, implicitamente,
sulla prassi precedente alla STF 9C_699/2014, rendendo quest’ultimo giudizio
isolata voce. Alla luce di quanto precede, e viste le motivazioni di merito
(cfr. Ranzanici, op. cit. n.
4.3.3.1., p. 328), questa Corte può emanare il suo giudizio monocraticamente.
nel
merito
2. Avverso
le decisioni emanate su reclamo dalla Cassa cantonale di compensazione in tema
di riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie (art. 76 cpv. 1
Legge cantonale di applicazione alla LAMal, LCAMal), è dato il rimedio del ricorso
nei 30 giorni al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Il
Tribunale applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca) che regola la materia con rinvio, per quanto non
stabilito dalla medesima, alla Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) secondo cui le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate (art. 52 cpv. 1 LPGA) mentre le decisioni rese su opposizione
possono fare l’oggetto di un ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni
competente (art. 56 cpv. 1 e art. 58 LPGA) nel termine di 30 giorni dalla loro
intimazione (art. 60 cpv. 1 LPGA).
Per
la Lptca, come anche prevede la LPGA all’art. 40 cpv. 1, il termine legale non
può essere prorogato (art. 13 cpv. 1 LPTCA).
Per
quanto attiene il rispetto del termine per l’invio di un ricorso l’art. 60 cpv.
2 LPGA richiama gli articoli 38-41. Per l'art. 38 cpv. 1
LPGA se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato
alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo
giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto
dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale
seguente.
Per
l’art. 11 Lptca i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in
mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo
alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2
gennaio incluso (analogamente a quanto prevede l’art. 38 cpv. 4 LPGA). Il termine
di ricorso, in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei
termini, comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione
(cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag.
217, Mosimann, in: Praktische
Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.). Se il termine di ricorso è
spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la
decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
3. Per
quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una
comunicazione dell'amministrazione, va evocato che, per giurisprudenza, l'onere
della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza
giuridica e che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado
della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni
sociali (DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 124 V 400
consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6). L'autorità sopporta pertanto
le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data
sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si
baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 142 IV 125 consid.
4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9, DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400
consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non
consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al
destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è
sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e
ricevuta (DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 101 Ia 7
consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare
da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da
parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3;
DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).
4. In
concreto l’assicurato ha indicato di avere effettivamente ricevuto la decisione
resa su reclamo dall’amministrazione nei giorni seguenti la data in cui il
provvedimento è stato reso, ossia il 10 ottobre 2017. Per ammissione stessa
dell’assicurato la sua reazione mediante il ricorso al Tribunale cantonale
delle assicurazioni del 27 novembre 2017 è avvenuta comunque dopo la scadenza
Considerandi
del termine di 30 giorni per inoltrare ricorso all’autorità giudiziaria. Da
quanto precede emerge che, di primo acchito perlomeno, il ricorso è tardivo e
deve essere, conseguentemente, dichiarato irricevibile. Resta da esaminare se
le argomentazioni sollevate dal signor RI 1 siano da ritenere in questa sede.
Egli ha, infatti, sostenuto che il “superamento” del termine non sarebbe
dovuto a sua responsabilità siccome egli si è accorto dell’erroneità della
decisione della Cassa, ossia del fatto che la stessa avrebbe ritenuto un
reddito disponibile diverso dal suo imponibile, solo tardivamente. Occorre
quindi verificare se questi argomenti giustifichino una restituzione del
termine come sembra postulare l’assicurato.
5.
Per
l’art. 13 Lptca il termine impartito da una norma legale non può essere prorogato,
se lo stesso decorre senza essere utilizzato e se il richiedente, o il suo rappresentante,
è stato impedito, senza sua colpa di agire entro il termine stabilito, lo stesso
è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30
giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Le
condizioni poste dalla Lptca sono le stesse dell’art. 41 LPGA per il quale se
il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di
agire entro il termine stabilito, questo è restituito, sempre che l'interessato
lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione
dell'impedimento e compia l'atto omesso. Va rammentato che l’istituto della
restituzione dei termini costituisce un principio generale del diritto e deve
dunque trovare sempre applicazione, sia in sede di ricorso sia nella procedura
non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13,
consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.
128.
e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125). Per "impedimento non
colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la
forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze
personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere
valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere
rimproverata una negligenza. Come ancora evocato recentemente da questo Tribunale
cantonale delle Assicurazioni nella STCA 30.2017.42 del 17 gennaio 2018 in re
S., l’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7
gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA
I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a). La giurisprudenza
federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta
improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però,
che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad
incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF
8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF
119.
II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del
2.
luglio 2003). Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della
restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che
incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare
l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA
K 34/03 del 2 luglio 2003).
6.
Nel
caso in esame il motivo di fondo della tardiva reazione dell’assicurato starebbe
nel non essersi tempestivamente avveduto, o nel non essersi tempestivamente
accorto, dell’utilizzo da parte della Cassa cantonale di compensazione di un
importo di reddito che il signor RI 1 ritiene erroneamente usato. Quest’argomento
non può essere ritenuto. Le motivazioni della decisione resa su reclamo da
parte della Cassa appaiono esplicite e sufficientemente chiare,
l’amministrazione ha precisato – come fa usualmente – i concetti di reddito
disponibile (da non confondere con il reddito imponibile), ne ha specificato la
portata alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale cantonale delle assicurazioni,
ha indicato che dall’insieme dei redditi conseguiti dall’assicurato (che da
solo compone l’unità di riferimento) possono essere dedotti importi limitati
per la loro natura e la loro importanza economica, per cifrare il disponibile
che va ritenuto per la determinazione del diritto alla riduzione dei premi (su
questi temi si faccia riferimento a Ivano
Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi
pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo,
2016, in particolare il capitolo 15, si veda anche il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di Stato
accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a pagina 7, ed il
relativo Rapporto della
Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1). Il
fatto che l’assicurato non condivida l’uso del reddito disponibile usato dalla
Cassa doveva essere rilevato alla lettura della decisione resa su reclamo e
doveva condurre a una reazione tempestiva, ma soprattutto, non può giustificare
una tardiva reazione. Il fatto di non evidenziare, di non accorgersi, o di non
dare il necessario peso a passaggi o elementi di una decisione non giustifica,
a posteriori, la restituzione di un termine.
7.
Da
quanto precede deriva che la reazione dell’assicurato alla decisione emanata su
reclamo da parte della Cassa cantonale di compensazione è tardiva e il ricorso è
non ricevibile in ordine.
8.
Anche
se questo Tribunale cantonale delle assicurazioni avesse dovuto esaminare nel
merito il gravame, la decisione non sarebbe stata favorevole all’assicurato. La
Cassa ha determinato il reddito conseguito dall’assicurato correttamente,
partendo dai conteggi di salario dei primi mesi del 2017 dovendosi distanziare,
in conseguenza al divorzio intervenuto tra il signor RI 1 e la sua ex moglie
con sentenza del 2 febbraio 2016 e quindi dopo il periodo della tassazione di
riferimento, dalla decisione di tassazione. La Cassa ha dovuto accertare manualmente
il reddito disponibile (sul concetto di reddito disponibile si veda la STCA
36.2017.69
del 3 ottobre 2017 e la giurisprudenza ivi citata). Il reddito è stato
determinato alla luce dei documenti prodotti dallo stesso assicurato (doc. 10 e
annessi). Fissato per i primi 8 mesi del 2017 il salario è stato riportato su
base annua ritenendo la tredicesima. A questo importo, CHF 89'763.--, è stata
sommata la quota della sostanza (CHF 415.--) rilevata dall’ultima tassazione
(pari a 1/15 di CHF 6'226.--), e sono stati dedotti gli importi del premio
medio di riferimento, delle spese professionali (sino al massimo consentito
dalle norme) e degli alimenti versati. Il reddito disponibile è stato fissato
in CHF 36'523.--. Questa somma non va confusa con il reddito disponibile
cantonale del 2014 cifrato dall’UT competente in CHF 26'200.--. Come rilevato,
il legislatore cantonale ha voluto, con le nuove norme in vigore dal 2012,
proprio staccarsi, per una migliore aderenza alla realtà economica, dal reddito
imponibile per considerare un reddito disponibile. La decisione della Cassa
riporta il calcolo eseguito per fissare l’importo massimo del reddito
disponibile che consenta una riduzione del premio per la persona sola. In
effetti, con le modifiche introdotte con effetto al 1° gennaio 2015, il
legislatore cantonale ha modificato le norme applicabili per introdurre dei massimali
di reddito disponibile al di sopra dei quali la riduzione dei premi non è più
concessa. In concreto manifestamente il reddito disponibile accertato supera il
reddito massimo che consente la riduzione del premio per il 2017 e il ricorso,
se ricevibile siccome tempestivo, sarebbe stato respinto.
9.
Il
ricorso si palesa quindi irricevibile senza carico di tassa di giustizia e
spese e senza attribuzione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso 21 novembre 2017 di RI 1, __________, è irricevibile.
2. Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti