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36.2017.96

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 ottobre 2018Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

I principi appena esposti sono stati ripresi nella

STFA K 48/02 dell’8 novembre 2004, dove l’allora TFA ha inoltre affermato:

" (…)

5.1 Im konkreten Fall diagnostizierte der behandelnde

Arzt bezüglich aller vier Weisheitszähne eine deutlich ausgeprägte Verlagerung

mit rezidivierenden pericoronalen Infekten, Druckschmerzen im

Kieferwinkelbereich beidseits, follikulären Zysten im Bereich der unteren

Weisheitszähne, eine Denudierung von Zahnhals und Wurzeln vor allem im

Oberkiefer beidseits sowie einen bereits aufgetretenen Engstand leichten Grades

im Oberkiefer und von deutlicher Ausprägung im Unterkiefer mit dem Risiko

weiterer Zunahme. Er entfernte daher am 30. Juni 1998 alle Weisheitszähne im

Rahmen eines ambulanten Eingriffs im Spital X..

(…)

6. Wie das kantonale Gericht zutreffend

dargelegt hat, kann die Frage der Verlagerung der vier Weisheitszähne offen

bleiben, weil die Pathologie einerseits und die notwendigen Massnahmen zu deren

Beseitigung oder Verringerung andrerseits für das Vorliegen des erforderlichen

qualifizierten Krankheitswertes nicht ausreichen. Die Behandlung bestand im

wesentlichen in der Extraktion der beiden oberen Weisheitszähne sowie in der

operativen Entfernung der beiden unteren Weisheitszähne mit Zystenoperation. Zudem

fanden eine Konsultation vor und zwei Konsultationen nach dem Eingriff statt. Es

bestehen keine Anhaltspunkte für besondere Komplikationen. Die Pathologie

konnte durch die Entfernung der Weisheitszähne sowie durch die Zystenoperation

behoben werden, ohne dass ein Ersatz der entfernten Zähne oder andere

aufwändige Massnahmen dazu notwendig geworden wären. Die Behandlung aller vier

Weisheitszähne wurde vorliegend in einem Akt durchgeführt. Ein Zusammenhang

in dem Sinne, dass ein Weisheitszahn mit oder ohne Zyste nur behandelt werden

konnte, wenn zugleich auch die andern Weisheitszähne behandelt werden, bestand

nicht. Der Krankheitswert, d.h. die Pathologie und die notwendige Behandlung

ist für jeden einzelnen Weisheitszahn - mit oder ohne Zyste - gesondert zu

betrachten. Gemäss Rechnung des Dr. med. Dr. med. dent. S. vom 21. August 1998

waren zwei Zysten zu operieren. Die aufwändigste Behandlung entfiel gemäss

erwähnter Rechnung auf die operative Entfernung eines Weisheitszahnes im

Unterkiefer mit Zyste, wobei auch dieser Eingriff nicht als kompliziert und

aufwändig zu qualifizieren ist und demzufolge in Anbetracht der Rechtsprechung

der erforderliche qualifizierte Krankheitswert nicht gegeben ist. Damit kann

die Frage, ob für die Behandlung die Dienste eines Spitals in Anspruch genommen

werden mussten, offen bleiben."

(sottolineatura della redattrice)

Il medesimo concetto è stato ribadito nella sentenza

K 98/02 del 10 novembre 2004, nella quale l'Alta Corte ha rilevato quanto segue:

" (…)

6.3 Gestützt auf das bereits mehrfach zitierte

Urteil A. vom 19. August 2004, K 86/02, welches nach der teilweisen Anerkennung

einer Leistungspflicht der Beschwerdegegnerin ergangen ist, reichen die

Pathologie und die notwendigen Massnahmen zu deren Beseitigung oder

Verringerung für das Vorliegen des erforderlichen qualifizierten

Krankheitswertes nicht aus. Die Behandlung bestand gemäss Rechnung des

Dr. med. Dr. med. dent. S. vom 12. September 1996 im Wesentlichen in der Extraktion

der beiden oberen Weisheitszähne sowie in der operativen Entfernung der beiden

unteren Weisheitszähne mit Zystenoperation. Zudem fanden eine Konsultation vor

und drei Konsultationen nach dem Eingriff statt. Es bestehen keine

Anhaltspunkte für besondere Komplikationen. Die Pathologie konnte durch die

Entfernung der Weisheitszähne sowie durch die Zystenoperation behoben werden,

ohne dass ein Ersatz der entfernten Zähne oder andere aufwändige Massnahmen

notwendig geworden wären. Die Behandlung aller vier Weisheitszähne wurde

vorliegend in einem Akt durchgeführt. Ein Zusammenhang in dem Sinne, dass

ein Weisheitszahn mit oder ohne Zyste nur behandelt werden konnte, wenn

zugleich auch die andern Weisheitszähne behandelt werden, bestand nicht. Der

Krankheitswert, d.h. die Pathologie und die notwendige Behandlung ist für jeden

einzelnen Weisheitszahn - mit oder ohne Zyste - gesondert zu beurteilen. Der

Eingriff ist, selbst wenn vom Vorliegen von Zysten ausgegangen wird, nicht als

kompliziert und aufwändig zu qualifizieren, weshalb in Anbetracht der

Rechtsprechung der erforderliche qualifizierte Krankheitswert nicht gegeben ist.

Damit kann die Frage, ob für die Behandlung die Dienste eines Spitals, gar

unter Beizug eines Assistenten, in Anspruch genommen werden mussten, offen

bleiben." (le sottolineature sono della redattrice)

Il 1° febbraio 2005, nella causa K

33/03, l’Alta Corte ha ribadito:

" (…)

6.4 Was die Verlagerung der Zähne 18, 28 und 48

anbelangt, ergibt sich aus den Akten kein einheitliches Bild. Dr. med. Dr. med.

dent. S. zunächst geht von einer deutlichen Verlagerung der Zähne 18 und 28

sowie von einer sehr stark ausgeprägten Verlagerung des Zahnes 48 aus. Dr. med.

dent. C. verneint eine Verlagerung von Zahn 28, hält Zahn 18 für dem Alter

entsprechend normal und sieht bei Zahn 48 noch die Möglichkeit, spontan

durchzubrechen. Dr. med. Dr. med. dent. L. schliesslich bezeichnet die Zähne

18-48 als retiniert, jedoch lediglich mit einer unwesentlichen Verlagerung. Die

Frage der Verlagerung der Weisheitszähne 18, 28 und 48 kann indessen offen

bleiben, weil die Pathologie und die notwendigen Massnahmen zu deren

Beseitigung oder Verringerung für das Vorliegen des erforderlichen

qualifizierten Krankheitswertes nicht ausreichen. Die Behandlung bestand

auf der rechten Seite in der Entfernung der Weisheitszähne 18 und 48 sowie in

einer Konsultation vor und 4 Konsultationen nach dem Eingriff. Auf der linken

Seite wurden die Zähne 28 und 38 entfernt und es fanden nach dem Eingriff drei

Konsultationen statt. Weder kann eine Engstandbildung der Frontzähne oder eine

drohende Verschlimmerung derselben durch die Weisheitszähne noch eine

Verdrängung des Mandibularkanals als erstellt gelten. Selbst wenn die vom

behandelnden Arzt geltend gemachte Pathologie vorhanden gewesen wäre, konnte

sie durch die Entfernung der Weisheitszähne behoben werden, ohne dass ein

Ersatz der entfernten Zähne oder andere aufwändige Massnahmen notwendig

geworden wären. Schliesslich fehlen jegliche Anhaltspunkte für irgendwelche

Schwierigkeiten oder besondere Komplikationen bei der Entfernung der

Weisheitszähne, sodass in Anbetracht der Rechtsprechung die Voraussetzungen für

eine diesbezügliche Leistungspflicht der obligatorischen

Krankenpflegeversicherung nicht erfüllt sind."

(le evidenziature sono della redattrice)

Il 18 marzo 2005 (K 164/03)

l’allora TFA ha affermato:

" (…)

3.4 Aufgrund der geschilderten Unterschiede kann

demzufolge, wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im zitierten BGE 130 V

464 dargelegt hat, bei verlagerten Weisheitszähnen

und anderen verlagerten Zähnen bei identischer Pathologie der qualifizierte

Krankheitswert im oben umschriebenen Sinn nicht gleich beurteilt werden. Um an

die Übernahme der Kosten für die Behandlung verlagerter Weisheitszähne nicht

geringere Anforderungen an die Schwere des Leidens zu stellen als für die

Behandlung anderer verlagerter Zähne, kann bei Weisheitszähnen

nicht jede Pathologie genügen, die bei andern verlagerten Zähnen die Übernahme

rechtfertigt. Eine Pathologie wie beispielsweise eine Zyste oder ein Abszess,

sofern ohne grossen Aufwand behandelbar, macht die Entfernung eines

Weisheitszahnes nicht zur Behandlung einer schweren Erkrankung des Kausystems

im Sinne von Art. 31 Abs. 1 lit. a KVG in Verbindung mit Art. 17 KLV. Anders

ist es zu halten, wenn entweder die Entfernung des verlagerten Weisheitszahnes

wegen besonderer Verhältnisse oder die Behandlung der Pathologie schwierig und

aufwändig ist (vgl. BGE 127 V 328; RKUV 2002 Nr. KV 202 S. 91, K 12/01).

(…)

4.5 Was zunächst die Leistungspflicht der

obligatorischen Krankenpflegeversicherung für die Behandlung der oberen

Weisheitszähne 18 und 28 anbelangt, ergibt sich aus den Akten bezüglich der

ersten Voraussetzung der Verlagerung dieser Zähne kein einheitliches Bild.

Während Dr. med. Dr. med. dent. S. - wie in Erwägung 4.2 wiedergegeben - von

einer eindeutigen Verlagerung der Zähne 18 und 28 ausgeht, bezeichnet Dr. med.

dent. Z. diese Zähne als nicht verlagert, sondern als bei noch nicht

abgeschlossenem Wurzelwachstum altersentsprechend normal angelegt, wobei mit

einem normalen Durchbruch gerechnet werden könne. Die Frage der Verlagerung

der oberen Weisheitszähne kann indessen offen bleiben, weil die Pathologie und

die notwendigen Massnahmen zu deren Beseitigung oder Verringerung für das

Vorliegen des erforderlichen qualifizierten Krankheitswertes nicht ausreichen.

Die Behandlung bestand im Wesentlichen in der Entfernung der Weisheitszähne

sowie in einer Konsultation vor und fünf Konsultationen nach dem Eingriff.

Eine Störung der Gebissentwicklung in Form einer Verdrängung der Zähne mit

drohender Engstandbildung im Frontzahnbereich kann nicht als erstellt gelten. Selbst

wenn die vom behandelnden Arzt geltend gemachte Pathologie vorhanden gewesen

wäre, konnte sie durch die Entfernung der Weisheitszähne behoben werden, ohne

dass ein Ersatz der entfernten Zähne oder andere aufwändige Massnahmen

notwendig geworden wären. Auch fehlen Anhaltspunkte für besondere

Komplikationen bei der Entfernung der oberen Weisheitszähne, sodass in

Anbetracht der Rechtsprechung die Voraussetzungen für eine diesbezügliche

Leistungspflicht der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nicht erfüllt

sind." (sottolineature della redattrice)

Nel caso di denti del giudizio, quindi, non è sufficiente una

qualsiasi patologia che invece per gli altri denti giustifica la presa a carico

dei costi di cura da parte dell’assicurazione malattia obbligatoria. Una

patologia, come per esempio una cisti o un ascesso, finché è curabile senza

grande impegno fa sì che l’estrazione di un dente del giudizio non sia

qualificabile come trattamento di una grave malattia del sistema masticatorio

ai sensi dell’art. 17 OPre.

Piuttosto, ha ribadito l’Alta Corte al considerando 2.2.2 della

STF 9C_655/2010 del 23 dicembre 2010, o l’asportazione del dente del giudizio

dislocato a causa di particolari circostanze o il trattamento della patologia devono

essere difficili e impegnativi. Ciò vale anche nel caso di una dislocazione connessa

a complicazioni sotto forma di ascesso o di cisti.

Nella fattispecie, il dente del giudizio 18, che era dislocato ed

è stato la (con)causa dell’ascesso, ha potuto essere estratto dopo diversi

giorni che l’ascesso era stato inciso, drenato e trattato con gli antibiotici.

Il Tribunale federale ha evidenziato che malgrado l’estrazione sia stata

difficile, non si poteva parlare di particolari circostanze rispettivamente di un

trattamento della patologia difficile e dispendioso costituita da un ascesso e da

un’infezione pericoronale; non c’erano indizi di complicazioni:

" (…)

3.3 Es ist davon auszugehen, dass der

Weisheitszahn Nr. 18, welcher auch nach Auffassung des

Vertrauenskieferchirurgen des Krankenversicherers (Stellungnahme vom 18.

September 2009) verlagert war, (mit-)ursächlich für den Abszess gewesen war

(vgl. BGE 130 V 464 E. 4.2 in

fine S. 469). Das Tatbestandsmerkmal der Verlagerung mit Krankheitswert im

Sinne von Art. 17 lit. a Ziff. 2 KLV ist somit gegeben. Anderseits fällt eine

Qualifikation der Abszessbehandlung als ärztliche Massnahme nach Art. 25 Abs. 1

und Abs. 2 Ziff. 1 KVG ausser Betracht.

3.3.1 Die Behandlung des Abszesses erforderte

vier Konsultationen, wobei laut dem Bericht des behandelnden Zahnarztes vom 23.

Oktober 2009 nach einer ersten Inzision mit Drainage am 12. Februar 2009 und

Antibiotikaverabreichung wegen des schwierigen Verlaufs vier Tage später noch

ein weiteres Mal inzidiert werden musste. Ebenfalls sei die Entfernung des

Weisheitszahnes Nr. 18 schwierig gewesen. Der Zahn sei transversal gelegen

und habe mit den Wurzeln bis in die Kieferhöhle gereicht, sodass diese eröffnet

war. Im "Arztzeugnis" vom 3. August 2010 führt er weiter aus, wegen

der vorgängig notwendigen Inzision sei zudem die Schleimhaut über der

Zahnverlagerung und damit über dem Loch zur Kieferhöhle nicht intakt gewesen,

sodass die angrenzende vestibuläre Schleimhaut mobilisiert und eine plastische

Deckung durchgeführt werden musste. Die Behandlung durch eine Osteotomie ohne

Separation habe dem zweithöchsten von sechs Schwierigkeitsgraden gemäss dem

anwendbaren SSO-Tarif (Position 4206 "Entfernung retinierter Zahn

einfach") entsprochen.

3.3.2 Aufgrund dieser Angaben kann in Bezug

auf die Entfernung des Weisheitszahns Nr. 18 nicht von besonderen Verhältnissen

resp. einer schwierigen und aufwändigen Behandlung der Pathologie, bestehend

aus dem Abszess sowie den üblichen pericoronalen Infekten (vgl. Urteil des

Eidg. Versicherungsgerichts K 61/03 vom 8. Februar 2005 E. 4.4), gesprochen

werden. Auch aus dem Operationsbericht vom 23. März 2009 ergeben sich

keine Besonderheiten, insbesondere keine Hinweise auf Komplikationen.

Sodann gehören die verschiedenen Verfahren der Zahnentfernung gemäss den

Tarifpositionen 4201-4207 zum zahnärztlichen Standard. Die Anwendung eines

bestimmten Verfahrens, vorliegend eine Osteotomie ohne Separation, allein vermag

daher noch nichts über die Besonderheit der Verhältnisse auszusagen. Ebenfalls

lässt der Umstand der zweimaligen Abszessinzision die Behandlung der Pathologie

nicht als besonders schwierig oder aufwändig erscheinen. Es besteht somit kein

Anspruch auf Übernahme der Kosten der Entfernung des Weisheitszahns Nr. 18

einschliesslich der Abszessbehandlung durch die obligatorische

Krankenpflegeversicherung. Das gilt auch, soweit diese Vorkehren im Rahmen

der Behandlung von chronischen Kopf- und Nackenschmerzen erfolgte (vgl.

undatierter Überweisungsschein Frau Dr. med. B.; Urteil des Eidg.

Versicherungsgerichts K 134/02 vom 26. August 2003 E. 4.2).” (l’evidenziatura

è della redattrice)

2.8. A livello

cantonale, con sentenza 36.2004.24 del 16 dicembre 2004 questo Tribunale, in

applicazione della sopra esposta giurisprudenza, ha respinto il ricorso di

un’assicurata a cui il chirurgo aveva diagnosticato i denti 38 e 48 distopi con

cisti follicolari, poiché in quel caso non vi erano state complicazioni tali da

portare il curante ad intervenire urgentemente, essendo passate quasi tre

Considerandi

settimane tra la consultazione iniziale e l’intervento. Per cui, vista la

situazione patologica e le necessarie ma semplici misure di cura nel loro

complesso, non si era in presenza di un danno alla salute qualificato, la cui

esistenza è necessaria affinché l’assicurazione contro le malattie si assuma i

costi della cura.

Ciò indipendentemente dalla questione a sapere se

nel caso concreto vi fosse o no una cisti e se il dente fosse dislocato.

In seguito, il 10 luglio 2016 (36.2006.76) il TCA si

è pronunciato sull’estrazione del dente del giudizio 38,

essendosi l’assicuratore rifiutato di assumersi i costi dell’intervento (Fr. 1'452,35), poiché nessuna cisti appariva sulle radiografie

e l’estrazione era stata semplice.

Il Tribunale ha concluso che, come per il precedente

caso giudicato, l’intervento del medico dentista curante non era stato

particolarmente complesso, avendo egli eseguito l’estrazione chirurgica del

dente 38, stato dopo dentitio difficilis, con cistectomia. Dopo la consultazione iniziale, un mese dopo il curante è intervenuto con

un’anestesia, l’estrazione con sezione e la cistectomia con riempimento. Alcuni

giorni dopo, in due distinte occasioni, è stata effettuata la cura della

ferita.

Questo tipo di intervento, secondo il TCA, era

simile a quello analizzato nella STCA 36.2004.24, dove il curante, dopo aver compiuto

una consultazione iniziale, dato le informazioni medico-legali necessarie ed

eseguito una ortopantomografia, tre settimane dopo ha effettuato l’intervento

con anestesia, estrazione con sezione e cistectomia nella cavità orale,

accompagnata da un’ulteriore ortopantomografia e la settimana successiva era poi

seguita la cura della ferita.

Anche nel caso giudicato nel 2006 l’estrazione dei

denti del giudizio non ha presentato alcuna difficoltà; non vi sono state dunque

delle complicazioni che hanno portato il curante ad agire urgentemente, visto

che l’intervento al dente 38 è stato effettuato un mese dopo la consultazione

iniziale. Di conseguenza, stante la situazione patologica e le necessarie ma

semplici misure di cura nel loro complesso, non si era in presenza di un danno

alla salute qualificato, indipendentemente dal sapere se v’era o no una cisti e

se v’era un impedimento all’eruzione dei denti vicini.

2.9

Nel caso

di specie il 23 maggio 2017 il ricorrente è stato visitato dal

suo medico dentista curante che, come risulta dalla nota d’onorario del 14

giugno 2017 (doc. 2), quel giorno ha effettuato due radiografie e un test di

vitalità, ha eseguito sul dente 38 una detartrasi sotto-gengivale per 5 minuti,

ha provveduto alla mordenzatura dello smalto sul dente 44 e ha ricostruito con

materiale composito questo premolare.

Nello scritto del 29 agosto 2017 (doc. 8) indirizzato

all’assicurato, la dr.ssa med. dent. __________, medico dentista SSO, ha

spiegato:

" (…) che in data 23.05.2017 l’ho vista in urgenza poiché il dente 38

presentava una pericoronarite (ascesso) con ingrossamento della ghiandola

submandibolare sinistra.

Ho eseguito una radiografia apicale e dopo visione

di quest’ultima l’ho subito indirizzata allo specialista, Dr.__________ per

l’asportazione del dente 38,operazione che ho considerata difficile, estremamente

complicata essendo in più il dente 38 ritenuto e disloccato.

Nel frattempo ho dovuto coprire tale infezione con

un antibiotico.”.

Infatti, il 1° giugno 2017 (doc. 3) il dr.

dr. med. __________, FMH chirurgia maxillo-facciale, chirurgia

orale SSO, ha visitato l’assicurato e ha eseguito un’ortopantomografia dentaria.

Su prescrizione del chirurgo, l’assicurato si è inoltre

sottoposto il 7 giugno 2017 a una TAC mandibolare; l’indicazione era di dente

ritenuto, infiammato nella posizione 38 vicino al nervo mandibolare.

Il radiologo ospedaliero si è così espresso nel suo referto

di pari data (doc. 4):

" Esame eseguito nelle sole condizioni di base e ricostruito secondo

piani di coronali, para-coronali, sagittali e para-sagittali; Total DLP 136

mGy.cm.

Presenza di artefatti da distorsione del campo

magnetico in rapporto ad esiti di terapia ortodontica.

Gli elementi dentali in 38 e 48 si presentano

regolarmente erotti e regolarmente orientati sull’asse verticale.

Le radici di 38 prendono stretti rapporti di

contiguità con il canale mandibolare omolaterale che appare deformato.

Le radici di 48 non prendono evidenti rapporti di

contiguità con il canale mandibolare omolaterale.”.

Dalla nota d’onorario del 25 settembre 2017 (doc. A1)

risulta che il chirurgo maxillo-facciale ha effettuato un controllo del paziente

il 28 giugno 2017 e che il 4 luglio 2017 (doc. 5) ha compilato l’apposito

formulario per le lesioni dentarie secondo la LAMal.

In quell’occasione, il dr. dr. med. __________ ha posto la

diagnosi di “stato dopo dentitio difficili 38, ritenuto e dislocato”

secondo l’art. 17 lett. a cifra 2 OPre, ha indicato di avere effettuato quali

misure immediate il 1° giugno 2017 (doc. 3) un’ortopantomografia e il 7 giugno

2017.

(doc. 4) una TAC mandibolare e che come trattamento definitivo proponeva

l’asportazione del dente 38 in anestesia generale in Day Clinic, eventualmente con

degenza presso l’Ospedale __________ di __________.

Lo specialista ha preventivato i costi in Fr. 1'274,10, a cui

andavano aggiunti circa Fr. 1'550.- per l’eventuale ricovero in ospedale.

Dal giustificativo per la Cassa malati risulta poi che il chirurgo

maxillo-facciale ha visitato nuovamente l’interessato il 25 luglio 2017 per un

rapporto intermedio, il 21 agosto 2017 l’ha controllato di nuovo e il 19

settembre 2017 ha effettuato l’estrazione del dente con anestesia in regime

ospedaliero.

Lo specialista ha fatturato questo intervento chirurgico come

complicato (posizione 4207). L’indomani sono state eseguite

un’ortopantomografia e la cura della ferita, il 22 settembre il controllo della

ferita e il 25 seguente ancora la cura della ferita.

Per verificare la presenza di una dislocazione del dente del

giudizio, il 20 marzo 2018 (doc. VI) il TCA ha interpellato il dr. med. __________,

medico caposervizio di radiologia presso l’Ospedale __________ di __________, ricordandogli

che nel suo referto del 7 giugno 2017 aveva affermato che “Gli elementi dentali in 38 e 48 si presentano

regolarmente erotti e regolarmente orientati sull’asse verticale.”,

ma che, a dire del medico curante, due settimane prima della TAC l’elemento

dentario 38 presentava una pericoronarite, ossia un’infezione della gengiva

attorno al dente del giudizio, che in genere avviene sui denti non

completamente erotti. Il Tribunale ha chiesto al radiologo di spiegare cosa

intendeva esattamente con la dicitura che il dente 38 era “completamente erotto”. Nel suo scritto del

22.

marzo 2018 (doc. VII) lo specialista ha precisato che:

" Per “regolarmente erotto” intendevo che l’elemento dentale in 38 non

presentava più la copertura ossea; la presenza di un’eventuale copertura

gengivale non è valutabile in TAC ma è di pertinenza del medico dentista.”.

2.10

Per quanto

attiene l’ascesso le parti ritengono che l’elemento dentario 38 presentava una

pericoronarite, accertabile radiologicamente e che ha richiesto la

somministrazione di un antibiotico.

La pericoronarite si manifesta in presenza di un dente

semiincluso, ossia che ha bucato la gengiva, ma non è sortito totalmente. In

tal caso, v’è uno scollamento della gengiva che può dare luogo all’entrata di

cibo e batteri nel dente, che può poi provocare un’infezione pericoronale.

Il 23 maggio 2017 la dr.ssa med. dent. __________ ha

visitato il ricorrente e in quell’occasione ha, in particolare, effettuato la

detartrasi sottogengivale al dente 38. Riscontrando una pericoronarite con

ingrossamento della ghiandola sub-mandibolare sinistra. La curante ha inviato

il paziente al dr. dr. med. __________, chirurgia

maxillo-facciale FMH e chirurgia orale SSO, per procedere all’estrazione del

dente 38, essendo tale operazione “difficile, estremamente complicata” a causa

della ritenzione e della dislocazione di questo dente del giudizio. Da parte

sua, la dentista ha prescritto all’assicurato un antibiotico per coprire

l’infezione pericoronale.

Per quanto concerne la questione della dislocazione

del dente del giudizio inferiore, d’avviso del TCA, come tale essa può restare

indecisa, visto che la patologia e le misure necessarie per la sua eliminazione

o riduzione non sono state sufficienti per l’esistenza del necessario valore di

malattia qualificata giusta l’art. 17 lett. a cifra 2 OPre nell’ottica

della giurisprudenza esposta.

Il trattamento è infatti consistito in sostanza nell’estrazione

del dente del giudizio così come in quattro visite di controllo prima

dell’intervento (una al mese, compresa la consultazione iniziale il 1° giugno

2017) e in due post operatorie in cui è stata controllata la ferita e in

altrettante due in cui è stata curata la ferita.

Anche se, oltre alla pericoronarite individuata

dalla dentista curante – e ammessa dalla Cassa malati –, vi fosse stato un

(inizio di) ascesso, con l’estrazione del dente del giudizio è stato posto

rimedio (anche) a questa patologia, senza necessità di sostituire il dente

estratto o di mettere in atto dispendiosi provvedimenti (STFA K 164/03 del 18

marzo 2005 consid. 4.5; STFA K 33/03 del 1° febbraio 2005 consid. 6.4; STFA K 48/02 dell’8 novembre 2004 consid. 6; STFA K 96/03 del 1°

ottobre 2004 consid. 3.3).

Il dr. dr. med. __________ ha eseguito dei controlli

mensili della situazione, ha effettuato una prima ortopantomografia il giorno

stesso in cui ha visitato il paziente per la prima volta e poi una seconda OPT

l’indomani dall’estrazione del dente del giudizio. Egli ha proceduto, ai fini

della cura dentaria, all’anestesia per infiltrazione, all’estrazione stessa e

poi semplicemente a delle visite di controllo e di cura della ferita. Ne

discende che per l’estrazione del dente del giudizio 38 non si può parlare di

particolari circostanze rispettivamente di un difficile e dispendioso

trattamento della patologia.

Lo stato della pericoronarite con ingrossamento della ghiandola

submandibolare sinistra non ha infatti fatto apparire il trattamento della

patologia come particolarmente difficile o impegnativo (STF 9C_655/2010 del 23

dicembre 2010 consid. 3.3.2: “Ebenfalls lässt der Umstand der zweimaligen

Abszessinzision die Behandlung der Pathologie nicht als besonders schwierig

oder aufwändig erscheinen.“).

Non va dimenticato che una patologia, come per esempio una cisti o

un ascesso, se curabile senza grandi sforzi, non rende la rimozione di un dente

del giudizio quale trattamento di una grave malattia del sistema masticatorio

ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. a LAMal in connessione con l’art. 17 OPre

(DTF 130 V 464 consid. 4.4: “Eine Pathologie wie beispielsweise eine Zyste oder ein

Abszess, sofern ohne grossen Aufwand behandelbar, macht die Entfernung eines

Weisheitszahnes nicht zur Behandlung einer schweren Erkrankung des Kausystems

im Sinne von Art. 31 Abs. 1 lit. a KVG in Verbindung mit Art. 17 KLV.“).

Nemmeno vi sono state, in concreto, particolari

complicazioni durante l’estrazione del dente del giudizio. La circostanza che

vi fosse un ingrossamento della ghiandola submandibolare sinistra (doc. 10) rispettivamente

che le radici del dente 38 prendevano stretti rapporti di contiguità con il

canale mandibolare omolaterale che appariva deformato (doc. 4), non ha comunque

dato luogo a complicazioni successive all’intervento chirurgico (STF 9C_655 /2010 del 23 dicembre 2010

consid. 3.3.2; STFA K 33/03 del 1° febbraio 2005 consid. 6.4; STF K 98/02 del 10 novembre 2004 consid. 6.3).

L’estrazione è stata fatturata con la posizione 4207

poiché si ê trattato di un’estrazione complessa. L’impiego di una determinata

procedura in presenza di una pericoronarite, come tale, non è indice di

particolarità delle condizioni (STF 9C_655/2010 del 23 dicembre 2010

consid. 3.3.2: „Die Anwendung eines bestimmten Verfahrens, vorliegend eine Osteotomie

ohne Separation, allein vermag daher noch nichts über die Besonderheit der

Verhältnisse auszusagen.“).

Nell’evenienza concreta non vi sono state particolari

complicazioni nella cura del dente del giudizio che hanno portato il curante ad

intervenire urgentemente (DTF 127 V 328). Infatti, l’asportazione del dente 38

è stata effettuata quattro mesi dopo la consultazione iniziale.

A tale riguardo la documentazione a disposizione del TCA è

sufficiente per l'evasione della presente fattispecie, senza che si renda

dunque necessario l’esperimento di ulteriori accertamenti, quali la richiesta di

audizione della dr.ssa med. dent. __________ e del dr. dr. med. __________.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344.

consid. 3c).

Le audizioni della curante e dello specialista intervenuto non

potrebbero portare elementi utili ulteriori alla procedura. Il chiarimento

fornito dal radiologo e richiesto dal TCA in uno con le certificazioni e le

fatturazioni acquisite forniscono sufficiente e adeguato sostrato probatorio

per il giudizio.

Il TCA rileva inoltre che le audizioni richieste possono

essere rifiutate senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la costante giurisprudenza federale

ribadita nella recente STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, l'obbligo di

organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone

una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di

interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (STF I 472/06 consid. 2 del 21

agosto 2007; DTF 124 V 90 consid. 6; DTF 122 V 47). È quindi

necessario che il ricorrente chieda al Tribunale esplicitamente e in maniera

chiara l’indizione di un pubblico dibattimento (DTF 136 I 279 consid. 1).

Nel caso di specie, l’assicurato ha più volte chiesto di sentire i

due specialisti, ma non ha chiesto alcun dibattimento. Egli si è limitato a

chiedere l’audizione testimoniale dei suoi medici dentisti curanti, senza

tuttavia pretendere l’indizione di un pubblico dibattimento per permettere a

questi testimoni di esprimere il proprio punto di vista sulla situazione

buccale.

La sua richiesta è dunque volta all’insuccesso.

Neppure la domanda di erigere una perizia può essere sorretta. Da

un lato la situazione buccale del ricorrente è sufficientemente stata chiarita

grazie agli atti.

D’altro canto, come ha rilevato il dr. med. __________, il dente

38.

era “regolarmente orientato sull’asse verticale” ed era uscito

dall’osso (“erotto”), non era ritenuto o incluso pur potendo essere coperto

dalla gengiva (circostanza non obiettivabile). Il fatto che la diagnosi

riportata nella fatturazione del dr. dr. med. __________, cui il paziente è

stato inviato dalla dr.ssa med. dent. __________ con tale diagnosi, ritenga

l’inclusione del dente e la sua dislocazione, non impone una verifica di natura

peritale. Gli esiti della OTP e della TAC mandibolare (con le precisazioni del

dr. med. __________) sono agli atti e sono adeguati e sufficienti agli

accertamenti necessari a questa Corte.

In conclusione, vista la situazione patologica e le

necessarie, ma nel loro complesso ordinarie misure di cura adottate, d’avviso

della scrivente Corte, non si è in presenza di un danno alla salute

qualificato, la cui esistenza è necessaria affinché l’assicurazione obbligatoria

contro le malattie si assuma i costi della cura dentaria in questione.

Pertanto, nell’evenienza concreta, anche se si

volesse ammettere una dislocazione del dente 38 così come di un ascesso, elementi

che non sono qui ritenuti alla luce delle emergenze istruttorie e dagli atti, alla

luce della giurisprudenza esposta, le particolarità del caso di specie non

configurano i presupposti per ammettere l'esistenza di una malattia grave e non

evitabile dell'apparato masticatorio ai sensi dell'art. 17 lett. a cifra 2

OPre.

Di conseguenza, non sono realizzate le

condizioni affinché la Cassa malati resistente debba assumersi i costi di cura relativi

all'estrazione del dente del giudizio inferiore operata dal __________

e fatturati in Fr. 1'218,30 il 25 settembre 2017.

2.11

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata merita

conferma, mentre il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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