36.2018.16
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
19 novembre 2018Italiano64 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2018.16+53
cs
Lugano
19 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 marzo 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 12 febbraio 2018 emanata da
chiamata in causa:
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei
contributi,
6501 Bellinzona
__________
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1986, cittadino
svizzero (doc. 8 e XII/+1 e seguenti), il 27 novembre 2012 si è affiliato
presso __________ (di seguito: __________) per l’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie con effetto dal 1° gennaio 2013 (doc. XII/1 e
seguenti).
1.2. L’8 agosto 2014 RI 1 si è
trasferito in Italia, continuando a svolgere la sua attività lavorativa in
Svizzera. L’affiliazione all’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie è stata disdetta da __________ con effetto al 31 agosto 2014.
1.3. Il 25 luglio 2017
l’interessato ha scritto un messaggio di posta elettronica alla Cassa cantonale
di compensazione, chiedendo se, quale cittadino svizzero attivo in Svizzera e
residente in Italia, avrebbe potuto concludere un’assicurazione malattia in
Svizzera per sé stesso, la moglie ed il futuro figlio (doc. 1).
1.4. Con decisione del 24 agosto
2017 (doc. 4), sostanzialmente confermata dalla decisione su reclamo del 12
febbraio 2018 (doc. 17), la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei
contributi, ha riattivato d’ufficio dal 1° settembre 2014 il rapporto
assicurativo con __________, con i premi applicati nello Stato in cui risiede
(Italia). L’amministrazione ha evidenziato che RI 1 ha notificato la partenza
per l’Italia con effetto al 31 agosto 2014, continuando a lavorare in Svizzera,
senza esercitare il diritto di opzione in favore del Paese di residenza
(Italia) entro il termine di 3 mesi. Egli è di conseguenza sempre stato
affiliato in Svizzera. Del resto solo dal 24 giugno 2015 egli è in possesso di
una copertura assicurativa in Italia.
1.5. Il 12 febbraio 2018 la Cassa
cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi, ha stabilito che l’obbligo
assicurativo in Svizzera è cessato il 23 luglio 2017, data a partire dalla
quale RI 1 ha potuto far valere il diritto di opzione in seguito
all’intervenuto obbligo assicurativo della moglie (doc. 19).
1.6. RI 1, rappresentato dal MLaw RA
1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo, richiamando
l’intero incarto che lo concerne presso l’amministrazione, chiedendo
l’annullamento della decisione su reclamo impugnata e domandando di emanare una
nuova decisione che gli riconosca l’esercizio del diritto di opzione in favore
dell’assicuratore italiano a far tempo dal 1° settembre 2014 (doc. I).
L’insorgente rileva in
primo luogo di essere cittadino svizzero e di conseguenza, a differenza dei
cittadini comunitari, non può essere presunto conoscere i principi del diritto
UE, in particolare l’istituto del diritto di opzione. Tanto più che per i
lavoratori frontalieri che postulano un permesso “G” gli Uffici degli
stranieri, secondo il ricorrente, che cita la sentenza 36.2006.123 del 27
novembre 2006, hanno l’obbligo di fornire individualmente, specifici e
fondamentali chiarimenti in merito al diritto di opzione ed al suo esercizio.
L’insorgente evidenzia come pure il Consiglio di Stato, con il Messaggio n.
6311 del 22 dicembre 2009, ha affermato che ogni lavoratore frontaliere deve
ricevere una specifica e chiara informazione in materia di obbligo assicurativo
e di esercizio del diritto d’opzione al momento del rilascio del permesso e
rammenta che nel 2008 è stata avviata una procedura di sanatoria (cfr. DTF 136
V 295). Secondo il ricorrente ciò deve valere anche per i cittadini svizzeri, i
quali devono essere puntualmente e singolarmente informati dalle autorità
amministrative coinvolte. Altrimenti l’autorità incorre in una violazione dei
principi della parità di trattamento, di uguaglianza e non discriminazione,
previsti agli art. 2 e 7 ALC e 8 della Costituzione federale. In concreto non
ammettere che l’interessato ha di fatto esercitato il suo diritto di opzione
con effetto dal 1° settembre 2014 costituirebbe pertanto un formalismo
eccessivo.
Secondo l’assicurato,
l’amministrazione avrebbe pure contravvenuto al proprio obbligo di informare,
stabilito dagli art. 27 LPGA, 6 LAMal, 10 OAMal e 4 LCAMal. In concreto né la
Cassa, né l’assicuratore malattie, né il Comune di domicilio lo hanno informato
in merito al diritto di opzione.
L’interessato evidenzia di
aver segnalato all’assicuratore la sua partenza per l’estero, senza tuttavia essere
avvisato in merito alla possibilità di esercitare il diritto di opzione in caso
avesse mantenuto il posto di lavoro in Svizzera. Sarebbe stato sufficiente all’assicuratore
domandare all’insorgente se manteneva il posto di lavoro nel nostro Paese. __________
si è invece limitata a prendere atto della disdetta. Ciò ha indotto
l’insorgente, in buona fede, a ritenere che il suo obbligo assicurativo in
Svizzera fosse estinto. Neppure il Comune di __________, al quale è stata
annunciata la partenza, lo ha reso attento circa il suo diritto di opzione,
così come il proprio datore di lavoro.
Il ricorrente sottolinea che
l’assicuratore, ricevuta la disdetta, avrebbe dovuto immediatamente notificare
in forma scritta alla Cassa cantonale di compensazione le dimissioni al fine di
permettere alla medesima amministrazione di adempiere al suo dovere di verifica
dell’obbligo assicurativo (art. 15 LCAMal e 5 RLCAMal).
Malgrado tutte le autorità
fossero a conoscenza della sua partenza per l’estero con impiego in Svizzera
poiché la medesima Cassa di compensazione preleva i contributi AVS dal salario
dell’interessato, nessuna di loro lo ha avvisato. È pertanto contraddittoria e
contraria al principio della buona fede la pretesa avanzata dalla Cassa di
assoggettarlo retroattivamente alla LAMal. Egli chiede di essere tutelato nella
sua buona fede e nel suo legittimo affidamento.
Il ricorrente domanda che
sia riconosciuto l’esercizio del diritto di opzione in favore dell’assicuratore
malattie italiano dal 1° settembre 2014. In via subordinata, vista la
particolarità del caso, chiede l’applicazione della sezione A n. 1 lett. o par.
3b/aa (termine straordinario per casi giustificati), e di ammetterlo ora ad
esercitare il suo diritto d’opzione, esentandolo dalla LAMal con effetto dal 1°
settembre 2014.
1.7. Con risposta del 12 aprile
2018, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa cantonale di compensazione
propone la reiezione del ricorso (doc. III). Circa l’obbligo d’informazione e
consulenza l’amministrazione ha rammentato le sentenze cantonali 36.2017.14 del
5 aprile 2017, 36.2014.106 del 2 febbraio 2015, 36.2010.27 relative all’art. 27
LPGA ed ha ribadito di aver fornito le informazioni tramite il sito internet
del cantone ritenute sufficienti dal TCA. La Cassa rileva di non avere un
obbligo di informare singolarmente l’assicurato, non avendo chiesto alcuna
consulenza. L’amministrazione sostiene inoltre di non aver violato il principio
della parità di trattamento, essendo la situazione del ricorrente diversa
rispetto a quella dei frontalieri che chiedono il permesso “G” ed evidenzia che
il Messaggio n. 6311 del 22 dicembre 2009 era stato redatto esclusivamente per
informare in merito a quanto era stato effettuato tramite la sanatoria del 2008
in risposta alla Mozione dell’11 marzo 2008 presentata da Raoul Ghisletta “Per
una moratoria nell’affiliazione retroattiva alla cassa malati svizzera dei
frontalieri svizzeri che non hanno riempito nel 2002 il modulo TI1”. Esso
non è pertanto pertinente per il caso di specie.
Per quanto concerne
l’obbligo dell’assicuratore di informare, la Cassa rileva che spettava
all’insorgente chiedere informazioni all’amministrazione e sostiene di aver
saputo della disdetta unicamente il 28 luglio 2017. Del resto il diritto di
opzione esercitato in modo tacito non è giuridicamente valido (sentenza
9C_801/2014 del 10 marzo 2015). Da parte sua il Comune non ha alcun obbligo
legale di informare i cittadini che trasferiscono la loro residenza all’estero
in merito ai loro diritti e obblighi riguardanti l’assicurazione malattie. Il
fatto di non aver ricevuto alcuna informazione dal datore di lavoro non è
d’aiuto poiché quest’ultimo è semmai solidalmente responsabile del pagamento
dei premi arretrati e delle spese medico-sanitarie per il periodo in cui
quest’ultimo non risulta iscritto presso un assicuratore riconosciuto. Circa il
pagamento dei contributi AVS, la Cassa evidenzia che non vi è alcuna
correlazione tra il Settore obbligo assicurativo ed il Servizio che si occupa
di verificare l’obbligatorietà del versamento dei contributi sociali poiché la
protezione dei dati non consente di accedere alle informazioni dei contribuenti
senza un caso specifico nonché una motivazione plausibile. Circa il principio
della buona fede la Cassa rammenta il contenuto della sentenza 36.2006.123 del
27 novembre 2006.
1.8. Il 25 aprile 2018
l’insorgente ha chiesto un termine di 10 giorni per inoltrare una replica (doc.
V), che il Giudice delegato del TCA ha concesso in data 26 aprile 2018 (doc.
VI).
1.9. Con replica dell’8 maggio
2018 l’insorgente ribadisce che vi è una disparità di trattamento tra
frontalieri svizzeri ed europei, giacché i detentori di permesso “G” ottengono
un’informazione dettagliata che i frontalieri elvetici non ricevono, quando
sottoscrivono il formulario per la richiesta del permesso. Ciò è evidente nel
caso di specie giacché l’amministrazione è venuta a conoscenza solo in ritardo
dell’assenza di assicurazione dell’insorgente, allorché con i frontalieri
europei il controllo è immediato. Il ricorrente evidenzia che per legge
l’assicuratore deve notificare immediatamente in forma scritta alla Cassa le
avvenute dimissioni degli assicurati. Ciò per permettere all’amministrazione di
adempiere il suo dovere di verifica dell’obbligo assicurativo (15 cpv. 3 LCAMal
e 5 RLCAMal). Né la cassa né l’assicuratore hanno adempiuto i loro obblighi
poiché l’amministrazione è intervenuta dopo 3 anni, mentre l’assicuratore non
ha informato la Cassa. Quest’ultima ha del resto a disposizione tutte le
informazioni per poter controllare tempestivamente l’osservanza dell’obbligo
assicurativo del ricorrente sin dalla disdetta notificata all’assicuratore
malattie. Il fatto che abbia operato suddivisioni interne in Settori, Servizi o
Uffici è un mero aspetto organizzativo che non ha influenza sulla gestione dei
dati relativi agli assicurati. Se la Cassa fosse stata debitamente ed
immediatamente informata dall’assicuratore della disdetta ricevuta dal
ricorrente (come previsto dalla legge), avrebbe potuto interpellare
direttamente il datore di lavoro dell’assicurato che avrebbe dovuto fornire
gratuitamente le informazioni richieste. Il Comune ha contravvenuto al suo
obbligo di controllo ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LCAMal. L’insorgente
ribadisce che deve essere tutelata la sua buona fede e il suo legittimo
affidamento.
1.10. Chiamata ad esprimersi in
merito, l’amministrazione si è riconfermata integralmente nella decisione su
reclamo e nella risposta di causa (doc. IX).
1.11. Il 12 giugno 2018 il TCA ha
interpellato __________, chiedendo l’invio dell’intero incarto e ponendo i
seguenti quesiti:
" (…)
1. __________ ha informato RI 1 circa la possibilità
di chiedere di essere esentato dall’assicurazione obbligatoria ai sensi
dell’allegato XI al regolamento (CE) 883/2004, cifra 3, lett. a e b della
Sezione concernente la Svizzera e circa i termini entro cui inoltrare la
richiesta? In caso di risposta affermativa le chiedo di voler trasmettere a questo
Tribunale la relativa informazione; in caso di risposta negativa, per quale
motivo non è stata fornita alcuna informazione (cfr. art. 7b OAMal)?
2. __________ ha informato la Cassa cantonale di
compensazione dell’uscita di RI 1 dalla cerchia degli assicurati (cfr. art. 15
cpv. 3 LCAMal e 5 Reg. LCAMal)? In caso di risposta affermativa le chiedo di
voler trasmettere a questo Tribunale la relativa notifica; in caso di risposta
negativa le chiedo di voler precisare per quale motivo ciò non è avvenuto.” (doc.
XI)
1.12. Il 29 giugno 2018
l’assicuratore ha confermato che l’insorgente è stato affiliato dal 1° gennaio
2013 al 31 agosto 2014 ed ha affermato:
" (…)
In data 13.08.2014 egli segnalava per telefono la
propria partenza per l’estero e si informava circa la continuazione
dell’assicurazione obbligatoria secondo LAMal, dal momento che avrebbe
mantenuto l’attività lavorativa in Svizzera (doc. 2). Da quanto si è potuto
ricostruire, il collaboratore di __________ lo informava, in breve, che
lasciando la Svizzera egli continuava ad esser assoggettato all’obbligo
assicurativo secondo la LAMal, con i premi stabiliti per lo stato in cui
risiede (cosiddetta copertura “bilaterale” art. 61 cpv. 4 LAMal), a meno che
non optava – facendosi esonerare dall’obbligo assicurativo in Svizzera entro 3
mesi – per l’affiliazione in Italia. L’informazione ci risulta esser stata
esaustiva, come di prassi. Dal momento che l’assicurato non comunicava di voler
il mantenimento della copertura LAMal oltre la data di trasferimento del domicilio
(che al controllo abitanti di __________ risulta esser avvenuto il 07.08.2014,
doc. 3), l’assicurazione veniva terminata per il 31.08.2014, partendo dal
presupposto che l’assicurato avesse definito la propria situazione assicurativa
(doc. 4,5).
A seguito delle decisioni dell’IAS del 24.08.2017 e
del 12.02.2018 il signor RI 1 veniva poi riaffiliato presso __________ nel mese
di agosto 2017 con effetto dal 01.09.2014; l’affiliazione è perdurata sino al
23.07.2017 (come da decisione IAS del 12.02.2018), doc. 5-8.
L’assicurato non ha ad oggi saldato i premi dovuti per
la riaffiliazione dal 01.09.2014, chiedendo di sospendere l’incasso a seguito
della procedura in corso con l’Ufficio cantonale preposto.
In merito alle sue domande comunichiamo quanto segue:
1. Sì, sulla base di quanto verificato, deduciamo che __________
informava correttamente l’assicurato sulla possibilità di essere esentato
dall’assicurazione obbligatoria e delle sue modalità. Purtroppo in merito –
visto il tempo trascorso – vi è solo un appunto interno fatto dal team
serviceline che riferisce di un colloquio consulente (all’incarto), ma non vi è
corrispondenza.
2. Sì, __________ informava il Cantone dell’uscita
dell’assicurato dalla cerchia degli assicurati, il suo nome rientra nella lista
che abbiamo reperita (e di cui alleghiamo solo l’estratto concernente
l’assicurato, per motivi di protezione dati) che veniva trasmessa al cantone,
come da procedere previsto (doc. 4).
Purtroppo (per motivi tecnici-informatici) non
disponiamo più dell’email di trasmissione ma unicamente della tabella con cui
venivano trasmessi i dati concernenti il singolo.” (doc. XII)
1.13. Chiamato ad esprimersi in
merito, il 10 luglio 2018 l’insorgente ha rilevato come l’assicuratore non lo
ha informato per iscritto come previsto dall’art. 7b OAMal. L’interessato
evidenzia che non gli è stata data una completa informazione anche solo
verbalmente e nessuno gli ha mai parlato del diritto di opzione e delle sue
modalità di esercizio. Tant’è che nell’appunto fornito dall’assicuratore questo
diritto non è neppure menzionato e viene indicato che il ricorrente non avrebbe
potuto mantenere l’assicurazione di base in Svizzera allorché è proprio il
pagamento dei premi arretrati di tale assicurazione che gli viene ora reclamato.
Per il ricorrente __________ ha pertanto violato l’art. 7b OAMal. Anche
l’informazione alla Cassa di compensazione non è avvenuta per iscritto
contrariamente a quanto prevede l’art. 15 cpv. 3 LCAMal. La lista allegata è un
mero documento interno che non comprova nulla (doc. XIV).
1.14. Il 17 luglio 2018 il TCA ha trasmesso
lo scritto del ricorrente alla Cassa ed ha chiesto alle parti di indicare se vi
fossero obiezioni fondate e motivate alla chiamata in causa dell’assicuratore
(doc. XV).
1.15. Il 19 luglio 2018 è pervenuto
al TCA lo scritto del 12 luglio 2018 della Cassa che ha affermato che a causa
di un incomprensibile problema logistico la corrispondenza è tornata al
mittente. L’amministrazione afferma di non aver ricevuto la lista allegata da __________
e visto il tempo trascorso non è in grado di accertare se tale informazione è
pervenuta o meno. Inoltre nella lista non figura che il ricorrente avrebbe
continuato a lavorare in Svizzera ottenendo lo statuto di frontaliere residente
in Italia. Per l’amministrazione “__________, nonostante fosse a conoscenza
di tale informazione, si è limitata ad indicare nella citata lista di aver
effettuato una dimissione dalla LAMal causa partenza all’estero con effetto dal
31 agosto 2014. Oltre a ciò, non si è nemmeno preoccupata di verificare con la
Cassa se l’interessato avesse esercitato il diritto di opzione prima di disdire
il rapporto d’assicurazione ai sensi della LAMal. Infatti, unicamente essendo
in possesso della conferma di esercizio del diritto di opzione avrebbe potuto
disdire la LAMal.” La Cassa afferma inoltre:
" (…)
In merito alle informazioni che __________ dichiara di
aver fornito al signor RI 1, la Cassa riscontra alcune contraddizioni.
Innanzitutto, dalla nota telefonica dell’agosto 2014,
secondo la quale “Il cliente va abitare in Italia, ma lavorerà sempre in
Svizzera. Vuole tenere l’ass. di base. Il consulente ha informato il cliente
che lasciando la CH non può tenere l’assicurazione di base, potrebbe fare la
bilaterale, oppure assicurarsi in Italia”, la Cassa rileva che __________
ha sì informato il signor RI 1 della possibilità di scegliere tra
l’assicurazione di base (LAMal) oppure assicurarsi in Italia; tuttavia
l’indicazione che, lasciando la Svizzera, non avrebbe potuto mantenere l’assicurazione
di base (LAMal), non è corretta. Infatti, il diritto europeo in materia
stabilisce che di principio l’obbligo d’assicurazione contro le malattie è
fissato nel luogo di lavoro, ovvero la Svizzera e che tale obbligo viene a
decadere solo nel caso in cui il lavoratore frontaliere residente in Italia,
Francia, Germania e Austria esercita ufficialmente il diritto di opzione entro
3 mesi.
Visto il tenore della nota telefonica dell’agosto
2014, la Cassa ritiene inoltre poco probabile la ricostruzione effettuata da __________
nel suo scritto del 29 giugno 2018; in quanto le dichiarazioni attuali di __________,
secondo le quali “il collaboratore di __________ lo informava, in breve, che
lasciando la Svizzera egli continuava ad esser assoggettato all’obbligo
assicurativo secondo la LAMal, con i premi stabiliti per lo stato in cui
risiede”, sono in netto contrasto sia con quanto indicato nella nota
telefonica dell’agosto 2014 (“Il consulente ha informato il cliente che
lasciando la CH non può tenere l’assicurazione di base”) sia con le sue
successive considerazioni, secondo le quali ha riconosciuto che “Dal momento
che l’assicurato non comunicava di voler il mantenimento della copertura LAMal
oltre la data di trasferimento del domicilio (…) l’assicurazione veniva
terminata per il 31.08.2014, partendo dal presupposto che l’assicurato avesse
definito la propria situazione assicurativa”.
Considerato tutto quanto precede, la Cassa rileva che __________
sembrerebbe aver informato il signor RI 1 della possibilità di esercitare il
diritto di opzione. Tuttavia, contrariamente a quanto fatto, avrebbe dovuto
confermare al signor RI 1 che l’obbligo d’assicurazione sarebbe rimasto in
Svizzera finché non avesse ufficialmente esercitato il diritto di opzione per
il suo Paese di residenza. Inoltre, la Cassa rileva che __________, non avendo
ricevuto da parte del signor RI 1 alcuna conferma in merito all’effettivo
esercizio del diritto di opzione, non avrebbe dovuto chiudere il rapporto
relativo all’assicurazione di base (LAMal) del signor RI 1 con effetto dal 31
agosto 2014.” (doc. XVI)
1.16. Lo scritto della Cassa è stato
trasmesso al ricorrente per conoscenza il 20 luglio 2018 (doc. XVII).
1.17. In data 26 luglio 2018 il
Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa __________ (doc. XVIII), alla
quale il 25 settembre 2018 è stato assegnato un termine di 15 giorni per
esaminare gli atti, visionati il 4 ottobre 2018, e per determinarsi nel merito
della causa (doc. XIX).
1.18. Il 12 ottobre 2018 __________
ha preso posizione sull’intera procedura ed ha proposto la reiezione del
ricorso (doc. XX). L’assicuratore rileva che l’insorgente in data 13 agosto
2014 ha segnalato per telefono la propria partenza per l’estero e si è
informato circa la continuazione dell’assicurazione obbligatoria secondo la
LAMal poiché avrebbe continuato a lavorare in Svizzera. __________ sostiene che
da quanto si è potuto ricostruire il collaboratore lo ha informato che
lasciando la Svizzera continuava ad essere assoggettato all’obbligo
assicurativo secondo la LAMal con i premi stabiliti per lo Stato in cui risiede
(cosiddetta copertura “bilaterale” art. 61 cpv. 4 LAMal e non più la “tradizionale”
assicurazione di base) a meno che non optava, facendosi esonerare dall’obbligo
assicurativo in Svizzera entro 3 mesi – per l’affiliazione in Italia. Secondo
l’assicuratore l’informazione è stata esaustiva.
In seguito alla telefonata,
__________ ha verificato presso il controllo abitanti l’avvenuto trasferimento
del domicilio all’estero ed ha ricevuto conferma dal Comune di __________ in
data 1° settembre 2014 (doc. 3). Dal momento che l’assicurato non ha comunicato
di volere il mantenimento della copertura LAMal oltre la data del trasferimento
del domicilio, __________ è partita dal presupposto che l’interessato aveva
definito la propria situazione assicurativa ed aveva optato per l’affiliazione
al sistema sanitario italiano facendosi esonerare dalla Cassa per quanto
concerne l’obbligo assicurativo in Svizzera ed ha terminato l’assicurazione il
31 agosto 2014.
L’assicuratore sostiene di
aver informato il Cantone dell’uscita del ricorrente dalla cerchia degli
assicurati, anche se non è stato possibile, visto il tempo trascorso, reperire
l’e-mail di trasmissione alla Cassa, ma non vi è motivo di dubitare che sia
avvenuta.
Inoltre, ad aprile 2015
l’assicuratore ha trasmesso alla Cassa, secondo le modalità convenute, la lista
con i nominativi dei propri assicurati, sulla quale non figurava più quella del
ricorrente. L’amministrazione è pertanto stata nuovamente informata. Questo
procedere è stato adottato dal Cantone proprio per permettere all’autorità
preposta un miglior controllo della verifica dell’obbligo assicurativo secondo
la LAMal. Solo in seguito alla decisione del 24 agosto 2017 l’assicuratore ha constatato
che l’insorgente non ha esercitato tempestivamente il diritto di opzione,
facendosi esentare dall’obbligo assicurativo in Svizzera.
L’assicuratore, che
sostiene di aver adempiuto il suo obbligo di informare sia la Cassa che
l’assicurato, condivide l’opinione dell’amministrazione secondo cui
l’interessato, tramite le informazioni contenute nel sito internet ti.ch è
stato messo al corrente del suo obbligo assicurativo e pertanto l’informazione
generale ed astratta è stata correttamente fornita. Un obbligo di informazione
singolo sussiste solo in caso di richiesta specifica dell’assicurato. In
concreto il ricorrente va ritenuto sufficientemente informato circa
l’assoggettamento all’obbligo assicurativo secondo la LAMal e la possibilità di
chiedere un esonero dalla LAMal se optava per un’affiliazione estera, e le
modalità di esercizio del diritto (termine e autorità competente). Egli non può
rivendicare tardivamente l’esercizio del diritto d’opzione. Né tantomeno
l’esercizio del diritto può venir ritenuto come esercitato per la semplice
formulazione della disdetta dell’assicurazione malattia. Non trova pertanto
tutela la buona fede e non si è in presenza di un caso giustificato ai sensi
dell’art. 3 lett. b) punto aa) della Sezione Svizzera dell’Allegato XI del
regolamento in assenza di un valido motivo di impedimento. Va pure esclusa una
disparità di trattamento con i frontalieri al beneficio del permesso “G”. Circa
l’informazione fornita dall’assicuratore, già solo per il fatto che quella del
cantone è esaustiva non occorre neppure esaminare se, stante le informazioni di
__________, l’insorgente possa ancora avvalersi della protezione della buona
fede poiché il comportamento dell’assicuratore non sarebbe comunque causale per
il mancato esercizio del diritto d’opzione o comunque non il solo fatto
scatenante. In ogni caso l’assicuratore, sulla scorta di quanto ha potuto
accertare, visto il tempo trascorso, ritiene di aver informato correttamente
l’assicurato al momento del trasferimento del suo domicilio all’estero circa le
sue possibilità assicurative. Lo ha informato sia della possibilità di restare
affiliato in Svizzera che della possibilità di optare per l’affiliazione in
Italia, rinunciando all’assicurazione Svizzera. La richiesta d’informazione
dell’assicurato era formulata in modo generale e non preciso, ma pareva al
momento evadere le richieste dell’assicurato. Se avesse chiesto ulteriori
informazioni, l’assicuratore gliele avrebbe fornite. Del resto neppure il
datore di lavoro sembra aver informato correttamente il dipendente circa il suo
obbligo assicurativo, informazione che compete pure a lui (art. 16 LCAMal).
Infine, un esonero tardivo dalla LAMal con l’opzione all’assicurazione italiana
non può venir concesso poiché l’assicurato è da ritenersi affiliato in Italia
unicamente dal mese di giugno 2015 e dunque non ininterrottamente da settembre
2014. Abbondanzialmente l’assicuratore afferma che non sono neppure date le
condizioni per la concessione di un condono della restituzione, facendo difetto
il requisito della buona fede.
1.19. Il 26 ottobre 2018 la Cassa ha
preso posizione sulle osservazioni dell’assicuratore, concordando circa
l’obbligo assicurativo in Svizzera a causa del mancato tempestivo esercizio del
diritto di opzione, avendo informato l’insorgente tramite il suo sito internet.
L’amministrazione afferma tuttavia di non aver ricevuto da __________ la lista
annoverante il nome del ricorrente. Del resto l’assicuratore non avrebbe potuto
procedere alla disdetta del rapporto assicurativo LAMal senza la conferma
dell’esercizio del diritto di opzione presso la Cassa. Ciò tuttavia non può
modificare l’obbligo assicurativo in Svizzera del ricorrente (doc. XXII).
1.20. Con osservazioni del 26
ottobre 2018 l’insorgente contesta che al momento in cui ha comunicato per
telefono ad __________ la propria disdetta per partenza all’estero sia stato
informato della continuità dell’obbligo assicurativo e della possibilità di
esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano,
delle modalità e dei termini del suo esercizio. Rileva che quanto affermato
dall’assicuratore è unicamente una ricostruzione di parte, contestata e che non
assurge a prova. Quanto indicato da __________ può aver indotto l’interessato a
ritenere erroneamente che per svincolarsi dall’obbligo assicurativo fosse
sufficiente la disdetta che aveva dato, senza altre formalità, e poi avrebbe
avuto la possibilità di assicurarsi in Italia. Mai è stata data un’informazione
per iscritto. L’insorgente contesta di aver ottenuto l’informazione dal Cantone
o dal datore di lavoro e il fatto che l’assicuratore avrebbe informato il
cantone circa la sua disdetta. Egli chiede ripetibili sia di sede
amministrativa che ricorsuale e si riserva di presentare la propria nota.
1.21. Il 29 ottobre 2018 il TCA ha
trasmesso lo scritto del ricorrente alla Cassa, quello della Cassa al
ricorrente ed entrambi gli scritti all’assicuratore, per conoscenza (doc. da
XXIV a XXVI). A quest’ultimo ha chiesto di voler indicare il nome del
consulente che ha parlato con il ricorrente nel mese di agosto 2014 (doc.
XXIV).
1.22. Il 5 novembre 2018
l’assicuratore ha affermato che “visto il tempo trascorso non ci è più
possibile stabilire chi fosse stato il consulente che parlava con il ricorrente
nel mese di agosto 2014. Dell’informazione data abbiamo solo l’appunto
telefonico già trasmesso. Presso l’agenzia di __________, competente per
territorio per l’assicurato, nessuno si ricorda di un colloquio con il sig. RI
1 in merito all’obbligo assicurativo” (doc. XXVII).
1.23. La lettera del 5 novembre 2018
è stata trasmessa alla Cassa ed al ricorrente il 7 novembre 2018 per conoscenza
(doc. XXVIII e XXIX).
2.1. Ai sensi
dell’art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi
o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure
medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita
in Svizzera.
Secondo l’art. 3 cpv. 2
LAMal il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione,
segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni
di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato
ospite.
Per l’art. 3 cpv. 3 LAMal
può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in
Svizzera, in particolare a quelle che (lett. a) esercitano un’attività in
Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA), (lett. b)
lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.
L’art. 1 cpv. 1 OAMal
prevede che le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26
del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente
all’articolo 3 della legge.
Ai sensi dell’art. 1 cpv.
2 lett. d OAMal sono assicurate le persone che risiedono in uno Stato membro
dell’Unione europea e sono soggette all’assicurazione svizzera ai sensi
dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e
la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera
circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e
del relativo allegato II, menzionati nell’art. 95a lettera a della legge.
L’art. 7 cpv. 8 OAMal
prevede che le persone tenute ad assicurarsi ai sensi dell’articolo 1 capoverso
2 lettere d ed e devono assicurarsi entro tre mesi dalla nascita dell’obbligo
d’assicurazione in Svizzera. Se si assicurano entro questo termine,
l’assicurazione inizia dall’assoggettamento all’assicurazione svizzera. Se si
assicurano più tardi, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione. L’assicurazione
cessa se queste persone non adempiono più le condizioni per un assoggettamento
all’assicurazione conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle
persone e al relativo allegato II o all’Accordo AELS, al relativo allegato K e
all’appendice 2 dell’allegato K.
L’art. 95a lett. a LAMal
prevede che ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che
sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale
della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o
agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea,
nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni
che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i
seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato
II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da
una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla
libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle
persone): regolamento (CE) n. 883/2004.
Il regolamento (CE) n.
883/2004 è applicabile alla fattispecie in esame da un punto di vista personale
e materiale. Di cittadinanza svizzera e residente in Italia, il ricorrente è
infatti un lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione di uno o più
Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 883/2004). Inoltre l’oggetto del
contendere riguarda l’applicazione di legislazioni relative a uno dei rischi
enumerati espressamente all’art. 3 n. 1 del regolamento n. 883/2004 e più
precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia; cfr., per quanto
concerne il regolamento 1408/71 precedentemente applicabile: DTF 135 V 339
consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.).
Pure dato è il necessario
nesso transfrontaliero giacché l’interessato, residente in Italia, continua a
lavorare in Svizzera.
Trattandosi
di una fattispecie internazionale, occorre in primo luogo stabilire il diritto
applicabile.
Il titolo II del
regolamento n. 883/2004 (art. 11 a 16) contiene alcune regole per la
risoluzione della questione. L’art. 11 n. 1 enuncia il principio dell’unicità
della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11
n. 2 a 16, dichiarando di principio determinanti le disposizioni di un solo
Stato membro. Fatti salvi gli articoli 12-16, di norma, una persona che
esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento n.
883/2004; DTF 142 V 192, consid. 3.1).
Il lavoratore frontaliere
è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato
in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo Stato competente è lo
Stato di impiego (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004; DTF 142 V
192 consid. 3.1; cfr. anche DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137
consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti).
Sono
però possibili eccezioni a questo principio.
In effetti, l’allegato XI,
per quanto concerne la Svizzera, al n. 3 (assicurazione obbligatoria
nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione)
prevede alla lettera b che le persone di cui alla lettera a), tra cui le
persone soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del titolo II del
regolamento, possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione
obbligatoria se risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano che vi
beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia,
Austria, e, per le persone di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e,
per le persone di cui alla lettera a), punto ii), Portogallo. Detta richiesta
dev’essere depositata (lett. aa) entro i tre mesi successivi all’insorgenza
dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richiesta
è depositata dopo tale termine, l’esenzione prende effetto dall’inizio dell’obbligo
di assicurazione e (lett. bb) si applica a tutti i familiari che risiedono
nello stesso Stato.
Tale facoltà è comunemente
detta “diritto d’opzione” (DTF 142 V 192, consid. 3.2) ed era già prevista nel
regolamento 1408/71 (DTF 135 V consid. 4.32 pag. 344).
In virtù di questo diritto
di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera possono
scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa – in
Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in
Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L’eventuale esenzione
dall’obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una
domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di
assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi
all’obbligo di assicurarsi in Svizzera. Per i lavoratori frontalieri detto
termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (sentenza 9C_1042/2009
del 7 settembre 2010, consid. 2.3.3).
La dottrina rammenta che
le seguenti situazioni autorizzano l’esercizio del diritto di opzione: inizio
dell’attività lucrativa in Svizzera, ripresa dell’attività lavorativa in
Svizzera dopo un periodo di disoccupazione, presa di domicilio in uno Stato
dell’UE che prevede il diritto di opzione, cambio di statuto da esercitante
un’attività lavorativa a pensionato (cfr. Eugster, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum KVG, 2a edizione, 2018, n. 30 ad art. 3, pag. 74).
Il diritto di opzione non
può essere esercitato tacitamente per atti concludenti (sentenza 9C_801/2014
del 10 marzo 2015 consid. 3.3, pubblicata in SVR 2015, KV N. 20, pag. 80).
2.2. Va
ancora rammentato che per l’art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono
all’osservanza dell’obbligo d’assicurazione. Secondo l’art. 6 cpv. 2 LAMal
l’autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad
assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente.
Ai sensi dell’art. 6a cpv.
1 LAMal i Cantoni informano circa l’obbligo di assicurazione (lett. a) le
persone che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in
Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi in virtù di un’attività lucrativa
esercitata in Svizzera, (lett. b) le persone che risiedono in uno Stato membro
dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi
poiché percepiscono una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la
disoccupazione, (lett. c) le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono
una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro
dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia.
L’art. 6a cpv. 3 LAMal
prevede che l’autorità designata dal Cantone assegna a un assicuratore le
persone che non hanno assolto tempestivamente l’obbligo di assicurazione.
Decide inoltre delle domande di esenzione dall’obbligo di assicurazione. È
fatto salvo l’articolo 18 capoversi 2bis e 2ter.
Per l’art. 7b OAMal gli
assicuratori informano per iscritto gli assicurati di cui all’articolo 6a
capoverso 1 della legge circa il prolungamento dell’obbligo d’assicurazione.
Questo disposto è stato adottato sulla base dell’art. 16 LAMal (cfr. la lettera
informativa dell’UFAS ai Cantoni del febbraio 2002, intitolata: “Accordo con
la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone: ripercussioni
sull’assicurazione malattie”, punto 7.3), in vigore fino al 31 dicembre
2002, poi abrogato in seguito all’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio
2003, per il quale gli assicuratori devono informare gli interessati sui loro
diritti e obblighi e prestare loro consulenza.
Secondo l’art. 10 cpv. 1
OAMal i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l’obbligo
d’assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti
dall’estero e i genitori di neonati siano informati tempestivamente.
Ai sensi dell’art. 6a cpv.
4 LAMal gli assicuratori comunicano all’autorità cantonale competente i dati
necessari per il controllo dell’osservanza dell’obbligo di assicurazione.
Non va poi dimenticato che
se l’assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce il suo domicilio
o cambia posto di lavoro, l’affiliazione termina al momento del trasferimento
del domicilio o dell’inizio dell’attività presso il nuovo datore di lavoro
(art. 7 cpv. 3 LAMal). Inoltre il rapporto d’assicurazione termina solo se il
nuovo assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l’interessato
senza interruzione della protezione assicurativa. Se omette questa conferma,
deve risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza
di premio. L’assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona
interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso
di lui (art. 7 cpv. 5 LAMal).
2.3. Per quanto concerne il
diritto cantonale, l’art. 13 cpv. 1 LCAMal prevede che il Comune è responsabile
del controllo dell’applicazione dell’obbligo d’assicurazione. Secondo l’art. 13
cpv. 2 LCAMal esso segnala immediatamente in forma scritta all’istanza
designata dal Consiglio di Stato le persone che non hanno costituito il
rapporto assicurativo ai sensi di legge o che lo hanno fatto tardivamente. In
caso di mancata segnalazione immediata all’autorità cantonale competente, il
Comune è solidalmente responsabile, con la persona interessata, delle spese
medico-sanitarie per quanto riguarda i cittadini sottoposti all’obbligo
d’assicurazione che vi hanno eletto la loro residenza dopo l’entrata in vigore
della LAMal, per il periodo in cui quest’ultimi non risultano iscritti presso
un assicuratore riconosciuto.
Secondo l’art. 15 cpv. 1
LCAMal l’assicuratore affilia le persone sottoposte all’obbligatorietà
assicurativa delle cure medico-sanitarie indipendentemente dall’età o dallo
stato di salute. Per l’art. 15 cpv. 2 LCAMal il disposto di cui al cpv. 1 si
applica anche alle persone che non sono tenute ad assicurarsi in forma
obbligatoria, ma che hanno ottenuto l’autorizzazione ad iscriversi
all’assicurazione sociale svizzera contro le malattie ai sensi dell’art. 12
lett. e), f). L’assicuratore notifica immediatamente in forma scritta
all’istanza designata dal Consiglio di Stato l’iscrizione, la dimissione o la
cessazione di appartenenza di ogni persona soggetta all’obbligo assicurativo
secondo le modalità fatte definire dal Consiglio di Stato (art. 15 cpv. 3
LCAMal). Gli assicuratori comunicano annualmente all’istanza designata dal
Consiglio di Stato l’elenco nominativo degli assicurati a loro affiliati (art.
15 cpv. 4 LCAMal).
Il datore di lavoro
fornisce al lavoratore non domiciliato soggetto all’obbligo d’assicurazione le
informazioni necessarie relative all’adempimento di questo obbligo (art. 16
cpv. 1 LCAMal). L’assicurato e il datore di lavoro sono solidalmente debitori
dei premi arretrati a decorrere dal giorno in cui avrebbe dovuto avere inizio
l’obbligo assicurativo, fatta deduzione dei sussidi di legge, per le seguenti
categorie: (lett. a) lavoratori in possesso di un permesso di lavoro di durata
inferiore ad un anno, (lett. b) lavoratori in possesso di un permesso di dimora
annuale, per il primo anno di attività, così come per i rispettivi familiari.
Il datore di lavoro segnala immediatamente in forma scritta al Comune di
residenza il nominativo del lavoratore non assicurato di cui all’art. 16 cpv. 2
lett. a) e b) (art. 17 cpv. 1 LCAMal). In caso di mancata segnalazione
immediata, il datore di lavoro è solidalmente responsabile, con il proprio
dipendente, delle spese medico-sanitarie per il periodo in cui quest’ultimo non
risulta iscritto presso un assicuratore riconosciuto.
Per l’art. 5 del
regolamento LCAMal gli assicuratori notificano immediatamente in forma scritta
alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG l’avvenuta iscrizione di ogni
persona soggetta all’obbligo d’assicurazione (lett. a), le avvenute dimissioni
di ogni persona soggetta all’obbligo d’assicurazione (lett. b). Secondo l’art.
5 cpv. 2 RLCAMal le notifiche di cui alle lett. a) e b) del capoverso 1
avvengono tramite il modulo allestito dalla Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG.
2.4. Nel caso di specie è pacifico
che l’insorgente, cittadino svizzero, attivo nel nostro Paese, nel corso del
mese di agosto 2014 si è trasferito all’estero ed il rapporto assicurativo con __________
è stato annullato con effetto al 31 agosto 2014.
Le parti sono pure
concordi nel ritenere che l’interessato, di principio, avrebbe dovuto
continuare ad essere affiliato in Svizzera (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal e
11 n. 1 e n. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004) e che in virtù del
trasferimento del domicilio all’estero egli avrebbe potuto, entro tre mesi, far
valere il proprio diritto di opzione in favore dell’assicurazione del nuovo
Paese di domicilio, ossia l’Italia (cfr. anche Eugster, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum KVG, 2a edizione, 2018, n, 30 ad art. 3, pag. 74).
Controversa è la questione
di sapere se l’insorgente è stato informato di questa possibilità e se può far
valere la propria buona fede, rispettivamente se vi è stata una discriminazione
nei suoi confronti rispetto ai frontalieri comunitari che richiedono il
permesso “G” e che vengono sistematicamente ed individualmente informati al
momento della domanda del permesso del loro diritto di opzione.
2.5. Circa la censura di
violazione del principio della buona fede e del principio dell’affidamento, va
rammentato che l'art. 27 della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione
e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi
delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono
tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito
ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei
confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o
adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose,
il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne
la tariffa.
3 Se un assicuratore
constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni
di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
La norma
sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA
C 192/04 del 14 settembre
2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV
Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;
STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG
und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E.
Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,
Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé
par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).
Il capoverso 1 dell’art.
27 LPGA prevede dunque un obbligo di informazione generale e permanente nei
confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire
unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a
cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi,
direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9
maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.= SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31;
DLA 2002 pag. 194).
Per quanto attiene al
diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che
ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca,
gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007
pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza
dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche
da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA.
Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve
riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
L’assenza di informazioni
in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla
legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto
un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione
erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto l’assicuratore)
a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto
pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost.
fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo la giurisprudenza un’informazione
sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a
concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità
è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone,
(b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è
supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto
rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d)
facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni
non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa
non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1
pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).
Questi principi si applicano
per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo
tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha avuto
conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era
talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza
8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009
consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
2.6. La Cassa cantonale di
compensazione tramite l’Istituto delle assicurazioni sociali, ossia l’autorità
competente a decidere circa l’esonero dall’obbligo assicurativo, di principio fornisce
quell’informazione generale ed astratta, esatta dall’art. 27 cpv. 1 LPGA,
tramite la pubblicazione delle norme nel Foglio Ufficiale fino al 2009 (FU
10/2003 del 4 febbraio 2003 pag. 833 e seguenti; FU 8/2004 del 27 gennaio 2004
pag. 634; FU 6/2005 del 21 gennaio 2005 pag. 466; FU 15/2006 del 21 febbraio
2006 pag. 1166; FU 11/2007 del 6 febbraio 2007 pag. 989 e seguenti; FU 23/2008
del 18 marzo 2008 pag. 2190 e seguenti; FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag. 2359)
e tramite internet dal 2010.
Questo TCA ha già
stabilito che, di norma, tali informazioni sono sufficienti (cfr., tra le
tante, sentenza 36.2017.13 del 5 aprile 2017, consid. 2.8).
In concreto la situazione
è tuttavia diversa.
Per quanto concerne il
2014 (cfr. https://www3.ti.ch/DSS/ias/ Informazioni_periodiche_2014.htm), le
informazioni generali in ambito di assicurazione malattie pubblicate in
internet, per quanto qui d’interesse, a pag. 2, prevedevano:
" (…) Possono,
a domanda, ottenere un esonero dall’obbligatorietà assicurativa (…) le persone
residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi
esentate conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone e al
relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia, sia
nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro
della Comunità europea o in Svizzera [art. 2 cpv. 6 dell'ordinanza federale sull'assicurazione
malattie (OAMal)]”
(…).
Le domande di esenzione devono essere indirizzate all’Istituto
delle assicurazioni sociali, Ufficio dei contributi, Settore obbligo
assicurativo, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, Autorità competente a
decidere nel merito relativamente ai cittadini residenti nel Cantone Ticino”
Circa il diritto di
opzione, le informazioni, al punto 5, “diritto di opzione nel quadro dei
rapporti con l’UE e l’AELS”, prevedevano:
" 5.
Diritto di opzione nel quadro dei rapporti con l’UE e l’AELS
Si rimanda alle tabelle allegate.
Il diritto di opzione assicurativa, laddove previsto, deve essere
esercitato attraverso esplicita domanda delle persone interessate entro i
tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II all’Accordo
sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3,
lett. b/aa). In caso di mancato esercizio del diritto di opzione entro il
termine citato il lavoratore frontaliere è automaticamente assoggettato
all’obbligo assicurativo in Svizzera.
Onde permettere, ai lavoratori frontalieri ai quali è stato
concesso il diritto di opzione, di esercitare la propria scelta assicurativa
entro i termini stabiliti dal diritto europeo, è stato integrato al “formulario
individuale di domanda per frontaliere – G” il modulo ufficiale “Copertura
assicurativa delle cure medico-sanitarie per beneficiari di permessi G UE/AELS”.
Questa scelta rimarrà in vigore per tutto il periodo di occupazione in
Svizzera. Unicamente una persona che ha optato per l’assicurazione malattie in
Svizzera o è stata assoggettata all’obbligo assicurativo contro le malattie in
Svizzera in ragione del mancato esercizio del diritto di opzione, ha la
possibilità di richiedere l’esenzione dall’obbligo assicurativo svizzero quando,
a causa di matrimonio o nascita, un membro della famiglia (senza attività
lavorativa) ricade sotto l’obbligo assicurativo svizzero. La domanda di
esenzione dovrà essere inoltrata all’Ufficio dei contributi, Settore obbligo
assicurativo, entro 3 mesi dal cambiamento della situazione familiare.”
Il punto 8., “fine
dell’obbligo d’assicurazione e possibilità di continuazione della copertura
assicurativa”, prevede:
" L’obbligo
assicurativo delle cure medico-sanitarie cessa al momento in cui il cittadino trasferisce
il domicilio all’estero o al momento della scadenza del permesso per risiedere
nel Cantone Ticino, quando tuttavia disposizioni inerenti agli Accordi
bilaterali CH/UE non prevedono il contrario (cfr. tabella allegata).”
La tabella
allegata, cui rinvia il punto 5 dell’informativa, è intitolata “Elenco delle
categorie di cittadini soggetti rispettivamente non soggetti all’obbligo
assicurativo delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal (…) Cittadini
svizzeri e persone provenienti da paesi UE/AELS”.
Circa le “persone
non residenti in Svizzera” per quanto concerne i “frontalieri”
figurano unicamente quelli con “permesso per
lavoratori frontalieri G UE/AELS” e i
“familiari dei lavoratori frontalieri” e viene spiegato che “Sono soggette le persone che risiedono in BE, DK, ES,
FI, GB, GR, IE, LU, NL, PT, SE, NO, IS, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI, CZ, HU, CY,
BG, RO (…) Hanno diritto di opzione
le persone che risiedono in AT,
DE, FR, IT (…) Non sono soggette le persone che risiedono nel LI”.
Dal
1° gennaio 2017
l’informazione è stata modificata nel senso che al punto 6 è stato
aggiunto quanto segue:
" 6.
Frontalieri di nazionalità Svizzera
Il diritto di opzione è previsto anche per i cittadini svizzeri
residenti in Italia, Francia, Germania o Austria che lavorano in Svizzera, con
le stesse regole citate al punto 5. Quali lavoratori frontalieri hanno la
possibilità di esercitare il loro diritto di opzione entro 3 mesi dalla data in
cui è iniziato il loro “status” di lavoratore frontaliere (ad esempio: entro 3
mesi a partire dalla data in cui hanno lasciato la Svizzera o, se già residenti
in Italia, Francia, Germania o Austria, dalla data di inizio attività
lavorativa). In caso di mancato esercizio del diritto di opzione entro il
termine citato l’obbligo d’assicurazione contro le malattie è fissato in
Svizzera.”
Nella tabella allegata vi
è inoltre ora l’indicazione secondo cui per quanto concerne i frontalieri che
hanno il “permesso per lavoratori frontalieri G UE/AELS oppure cittadini
svizzeri residenti in UE/AELS che lavorano in Svizzera” sono ”soggette le persone che risiedono in
BE, DK, ES, FI, UK, EL, IE, LU, NL, PT, SE, NO, IS, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI,
CZ, HU, CY, BG, RO, HR (…) Hanno diritto di opzione le persone che risiedono
in AT, DE, FR, IT (…) Non sono soggette le persone che risiedono nel LI”.
Va ancora rammentato che
la, complessa e financo importante, problematica del mancato esercizio del
diritto di opzione da parte di numerosi frontalieri che affermavano di non
essere stati sufficientemente informati, concerneva la mancata conoscenza di un
termine per “sanare” la propria situazione deciso nel mese di giugno 2008
dall’allora Ufficio dell’assicurazione malattia, in accordo con le autorità
federali, e scadente il 30 settembre 2008, ma non figurante, in quanto tale,
nell’ALC e nei regolamenti europei, e che si fondava in sostanza sulla
possibilità, in determinati casi, di prevedere un’eccezione, in casi
giustificati, all’obbligo di esercitare il diritto nel termine di tre mesi dall’inizio
dell’attività lavorativa in Svizzera, previsto dall’allegato II, Sezione A cpv.
1 lett. o cifra 3 b aa e bb del regolamento n. 1408/71. La sanatoria è stata
oggetto di numerose procedure che hanno occupato in maniera importante sia il
Tribunale cantonale delle assicurazioni che il Tribunale federale, segnatamente
negli anni 2008-2010 (cfr. a questo proposito la sentenza pubblicata in DTF 136
V 295).
2.7. Nel caso di specie questo
Tribunale ritiene che, alla luce della complessità della materia (cfr. DTF 136
V 295 e sentenza 9C_97/2009 del 14 ottobre 2009), l’informazione generale ed
astratta contenuta nel sito internet dell’IAS per il 2014, per quanto concerne
la continuazione dell’affiliazione alla LAMal e la modalità e l’esercizio del
diritto di opzione per i cittadini svizzeri già assicurati per le cure
medico-sanitarie che prendono domicilio in Italia e continuano a lavorare nel
nostro Paese non solo era lacunosa, ma non figurava neppure correttamente e
poteva indurre a ritenere che la necessità di far valere il diritto di opzione presso
la Cassa cantonale di compensazione concernesse solo i frontalieri al beneficio
del permesso “G UE/AELS”.
Dalla lettura del punto 5,
che si riferisce specificatamente ed esplicitamente al “diritto di opzione nel
quadro dei rapporti con l’UE e l’AELS”, figurano riferimenti unicamente per
Fatti
i frontalieri al beneficio di un permesso “G UE/AELS”. Viene indicato che il
diritto di opzione va fatto valere entro i tre mesi successivi all’obbligo di “assicurarsi”
in Svizzera, allorché l’assicurato svizzero che, come in concreto, si
trasferisce oltre confine, è già affiliato alla LAMal.
Si precisa inoltre che “per
permettere ai lavoratori frontalieri ai quali è stato concesso il
diritto di opzione, di esercitare la propria scelta assicurativa entro i
termini stabiliti dal diritto europeo, è stato integrato al “formulario
individuale di domanda per frontaliere – G” il modulo ufficiale “Copertura
assicurativa delle cure medico-sanitarie per beneficiari di permessi G UE/AELS”
(sottolineatura del redattore).
L’assicurato svizzero che
si reca in Italia e non deve chiedere alcun permesso per lavorare nel nostro
Paese, può concludere che il diritto di opzione non lo concerne.
Ciò viene confermato dalla
lettura dell’allegata tabella, cui rinviano il punto 5 ed il punto 8 per il
quale “l’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie cessa al
momento in cui il cittadino trasferisce il domicilio all’estero o al
momento della scadenza del permesso per risiedere nel Cantone Ticino, quando
tuttavia disposizioni inerenti agli Accordi bilaterali CH/UE non prevedono il
contrario (cfr. tabella allegata)” (sottolineature del redattore).
Infatti, mentre per quanto
concerne le persone residenti in Svizzera, figura anche il caso dei cittadini
svizzeri, con l’indicazione che di principio essi sono affiliati alla LAMal,
per quanto concerne i frontalieri, coerentemente con quanto indicato in
precedenza al punto 5, viene indicato unicamente che quelli al beneficio del
permesso “G UE/AELS” residenti in Italia possono esercitare il diritto
di opzione.
Questi ultimi hanno
inoltre il vantaggio di essere esplicitamente interpellati al momento della
richiesta del permesso circa la loro scelta (“per permettere ai
lavoratori frontalieri ai quali è stato concesso il diritto di opzione, di
esercitare la propria scelta assicurativa entro i termini stabiliti dal diritto
europeo, è stato integrato al “formulario individuale di domanda per
frontaliere – G” il modulo ufficiale “Copertura assicurativa delle cure
medico-sanitarie per beneficiari di permessi G UE/AELS), mentre i
frontalieri svizzeri non godono di questa informazione supplementare.
Non solo il frontaliere
svizzero nel 2014 non era correttamente informato in maniera generale ed
astratta dall’autorità competente, ma neppure poteva fruire della possibilità
di essere personalmente informato circa il suo diritto di optare in favore del
sistema sanitario del Paese di domicilio.
È vero che
nell’informativa a pag. 2 figura che “Possono, a domanda, ottenere un
esonero dall’obbligatorietà assicurativa (…) le persone residenti in uno Stato
membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente
all'Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II e
dimostrino di essere coperte in caso di malattia, sia nello Stato di residenza
sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in
Svizzera [art. 2 cpv. 6 dell'ordinanza federale sull'assicurazione
malattie (OAMal)]”, ciò
che avrebbe potuto far ritenere all’assicurato che recandosi in Italia avrebbe
continuato ad essere affiliato alla LAMal. Tuttavia, a prescindere che quanto
indicato è in sostanza la citazione dell’art. 2 cpv. 6 OAMal, e che, come più volte
rilevato, la questione è complessa, non viene indicato alcun termine entro il quale
esercitare questo diritto (da rilevare che anche su questo punto vi è stata una
modifica, dal 1° gennaio 2018, dell’informazione, nel senso che è stato
precisato che le domande di esenzione devono essere “indirizzate entro 3
mesi dall’inizio dell’obbligo assicurativo svizzero”), non viene precisato se
si tratta di un diritto di opzione e figura che la Cassa è l’autorità “competente
a decidere nel merito relativamente ai cittadini residenti nel Cantone
Ticino” (sottolineatura del redattore).
Nell’informazione valida
per l’anno 2014 non vi è pertanto alcuna menzione concernente la continuazione
dell’affiliazione alla LAMal e l’esercizio del diritto d’opzione per i
cittadini svizzeri che si recano in Italia e continuano a lavorare nel nostro
Paese.
Essa è pertanto lacunosa
su questo punto, poiché omette di informare una parte importante di cittadini.
Non va infatti dimenticato che il Canton Ticino è un Cantone di frontiera e
sempre più spesso cittadini svizzeri, continuando a lavorare nel nostro Paese,
prendono residenza in Italia, dove il costo della vita è notoriamente più basso.
L’informazione porta a confusione, poiché precisa solo che i frontalieri al
beneficio del permesso G UE/AELS possono esercitare il diritto d’opzione. Ciò
che a contrario induce i frontalieri svizzeri a ritenere di non essere
soggetti a tale regime. In un ambito particolare e complesso quale
l’applicazione del diritto internazionale nelle assicurazioni sociali, il
cittadino a digiuno di conoscenze giuridiche deve essere informato
adeguatamente relativamente ai suoi diritti ed ai suoi obblighi (cfr., circa la
complessità del diritto internazionale in materia di assoggettamento
all’assicurazione malattie la più volte citata DTF 136 V 295, dove il TF ha
stabilito che in mancanza della prova della notifica [o comunque della pubblicazione
su un organo ufficiale] dell'atto con cui è stata concessa la possibilità di
chiedere, in via di sanatoria, l'esenzione dall'obbligo assicurativo in
Svizzera e di optare in favore del sistema sanitario italiano, il ricorrente
[frontaliero italiano] poteva validamente esercitare tale diritto al momento
della decisione di assoggettamento d'ufficio alla LAMal [consid. 5.8-5.10]). In
concreto ciò non è stato il caso.
Del resto, la medesima
amministrazione, che meglio conosce il diritto applicabile, è dovuta
intervenire nel 2017, aggiungendo un paragrafo specifico per i frontalieri di
nazionalità svizzera e modificando di conseguenza la tabella allegata, e nel
2018, aggiungendo il termine di tre mesi per chiedere l’esenzione dall’obbligo
assicurativo per le persone elencate a pag. 2.
Omettendo d’informare i
frontalieri svizzeri sulla continuazione del loro obbligo assicurativo e sul
diritto di opzione, in un ambito complesso come quello in esame, la Cassa ha
violato il diritto d’informazione generale prescritto dall’art. 27 cpv. 1 LPGA
(cfr. anche una sentenza del 31 agosto 2017 della Corte di Giustizia di Ginevra
nell’ambito dell’assenza di una specifica informazione circa la mancata
assunzione dei costi dell’acquisto di occhiali all’estero nella brochure
informativa sui costi di malattia ed invalidità emanata dalla Cassa di
compensazione in ambito di prestazioni complementari).
A questo proposito, per
quanto concerne tuttavia l’art. 27 cpv. 2 LPGA, va qui pure rammentata la sentenza
9C_97/2009 del 14 ottobre 2009, dove il TF ha ammesso la buona fede di un
assicurato che non era stato informato correttamente dal proprio assicuratore
circa cure dentarie effettuate all’estero. L’Alta Corte ha evidenziato che
dalla documentazione trasmessa dall’insorgente all’assicuratore, emergeva che
l’interessato intendeva sottoporsi ad interventi dentari a carico di uno
specialista esercitante in Francia e che il trattamento sarebbe stato eseguito
un mese dopo. Per il TF l’assicuratore avrebbe dovuto rendersi conto che
secondo quanto indicato, il ricorrente avrebbe potuto perdere il suo diritto al
rimborso delle prestazioni e avrebbe pertanto dovuto reagire ed informare
l’insorgente circa le norme applicabili in un caso simile. Non
essendo intervenuto, l’assicuratore ha violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA (consid. 3.2).
L’Alta Corte ha rammentato
che il riconoscimento di un dovere d’informazione ai sensi dell’art. 27 LPGA
dipende dalla circostanza di sapere se l’assicuratore sociale disponeva, nella
situazione concreta che si presentava, di indizi sufficienti che gli avrebbero
imposto, secondo il principio della buona fede, di informare l’assicurato. Non
si può tuttavia pretendere dall’assicuratore che fornisca informazioni che si
può ammettere che siano conosciute in maniera generale, altrimenti
l’amministrazione rischierebbe di sommergere a titolo preventivo l’assicurato
di informazioni che non gli sono necessarie o che neppure pretende (“La
reconnaissance d'un devoir de conseils au sens de cette disposition dépend bien
plutôt du point de savoir si l'assureur social disposait, selon la situation
concrète telle qu'elle se présentait à lui, d'indices suffisants qui lui imposaient
au regard du principe de la bonne foi de renseigner l'intéressé. On ne saurait cependant attendre de l'assureur social qu'il donne des
informations dont on peut admettre qu'elles sont connues de manière générale,
sans quoi l'administration risquerait à titre préventif de submerger l'assuré
d'informations qui ne lui sont pas nécessaires ou qu'il ne souhaite pas (arrêt
9C_894/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2, in RSAS 2009 p. 132).”).
Il TF ha stabilito che la
presa a carico di un trattamento dentario ai sensi della LAMal è una questione
relativamente complessa poiché dipende da differenti condizioni (art. 31
LAMal), il cui apprezzamento non è evidente alla sola lettura della legge. Le norme non sono formulate in maniera tale che il rimborso appaia
eccezionale, di modo che non è possibile ritenere un dovere dell’assicurato di
conoscere la situazione legale. L’Alta Corte ha inoltre evidenziato che lo
stesso funzionario della Cassa che si era occupato della fattispecie non si era
probabilmente reso conto che vi era un ostacolo al rimborso delle prestazioni,
per cui l’assicuratore non può rimproverare al proprio assicurato una
situazione giuridica che era apparentemente sfuggita anche ad un proprio
collaboratore (“En l'occurrence, la prise en charge d'un traitement
dentaire par l'assurance-maladie obligatoire est une question de droit
relativement complexe, puisqu'elle dépend de différentes conditions (art. 31
LAMal) dont l'appréciation n'est pas évidente à la seule lecture de la loi. Celle-ci n'est pas formulée de telle manière que le remboursement des
frais relatifs aux soins dentaires apparaisse exceptionnel, de sorte qu'on ne
saurait parler d'un "devoir" de l'intimé - lequel se savait atteint
d'une maladie dont le traitement médicamenteux entraînait des effets au niveau
dentaire - de connaître la situation légale. On ajoutera que les
"Conditions particulières de l'assurance des soins selon LAMal (catégorie
AH)" de la recourante renvoient aux art. 17 à 19a OPAS, ce qui ne permet
pas à l'assuré de se rendre compte d'emblée du caractère exceptionnel du
remboursement en question. Quant à l'allégation sur la notoriété du caractère
exceptionnel du remboursement des soins prodigués à l'étranger, elle apparaît
d'autant moins fondée que la recourante a justifié le délai avec lequel elle a
informé l'assuré par le fait que le gestionnaire du dossier ne s'était
probablement pas rendu compte qu'il y avait un obstacle juridique à la prise en
charge (procès-verbal de comparution des parties du 16 janvier 2008). On comprend
mal comment la recourante peut reprocher à son assuré d'ignorer une situation
juridique dont l'évidence avait apparemment échappé à son propre collaborateur.”).
Per
un’ulteriore applicazione dell’art. 27 LPGA in ambito di cure all’estero cfr.
anche la sentenza 9C-35/2010 del 28 maggio 2010, consid. 6.2 e seguenti dove
l’Alta Corte ha riconosciuto, in parte, la buona fede dell’assicurato.
2.8. L’assenza di informazione su
questo punto non è stata sanata dall’assicuratore malattie, esplicitamente
interpellato dall’insorgente nel mese di agosto 2014 e al quale incombe, in
virtù dell’art. 7b OAMal, di informare per iscritto circa il prolungamento
dell’obbligo d’assicurazione gli assicurati di cui all’articolo 6a capoverso 1
della legge, la cui lett. a annovera le persone che risiedono in uno Stato
membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad
assicurarsi in virtù di un’attività lucrativa esercitata in Svizzera, ossia il
caso del qui ricorrente.
Come emerge infatti dalla
lettera informativa dell’UFAS ai Cantoni, del febbraio 2002, intitolata “Accordo
con la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone: ripercussioni
sull’assicurazione malattie”, al punto 7.3:
" (…) Ai sensi dell’articolo 16 LAMal (ndr: abrogato dal 1°
gennaio 2003) e dell’articolo 7b OAMal, gli assicuratori sono tenuti ad
informare in merito al prolungamento dell’obbligo assicurativo in Svizzera gli
assicurati che trasferiscono il domicilio in uno Stato della CE ed esercitano
Considerandi
un’attività lucrativa in Svizzera o beneficiano di una prestazione
dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione o di una rendita svizzera.
Sono inoltre tenuti ad informarli sull’obbligo assicurativo dei familiari senza
attività lucrativa, sulla possibilità di affiliarsi al sistema assicurativo
dello Stato di residenza e sugli assicuratori che eseguono l’assicurazione
malattie nello Stato della CE interessato.”
In concreto l’assicuratore
non ha prodotto alcuno scritto in tal senso. Le parti si sono invece sentite nel
corso di un colloquio telefonico del 13 agosto 2014 (doc. XII/2).
Nella “breve
descrizione” della chiamata prodotta dall’assicuratore (doc. XII/2), figura
che:
" (…) Ho
passato la chiamata al consulente.
Il cliente va abitare in Italia, ma lavorerà sempre in
Svizzera.
Vuole tenere l’ass. di base.
Il consulente ha informato il cliente che lasciando la
CH non può tenere l’assicurazione di base, potrebbe fare la bilaterale, oppure
assicurarsi in Italia.” (doc. XII/2)
Agli atti vi è pure uno
scambio di e-mail con il Comune di __________, da cui emerge che un
funzionario, interpellato dall’assicuratore, ha comunicato ad __________ che
l’insorgente è partito il 7 agosto 2014 per __________ (doc. XII/3) e un altro
e-mail dell’assicuratore che dovrebbe comprovare la notifica alla Cassa di
compensazione dell’annuncio della partenza per l’estero del ricorrente
(allegato doc. XII/3). Non è stata prodotta alcuna lettera di disdetta.
L’assicuratore ha
affermato che, in seguito alla telefonata del 13 agosto 2014, “dal momento
che l’assicurato – che circa la propria situazione assicurativa viene informato
dal Cantone, dal datore di lavoro, oltre che dall’assicuratore – non comunicava
di voler il mantenimento della copertura LAMal oltre la data di trasferimento
del domicilio, l’assicuratore partendo dal presupposto che egli avesse definito
la propria situazione assicurativa e optato per l’affiliazione al sistema
sanitario italiano facendosi esonerare dalla Cassa per quanto concerne
l’obbligo assicurativo in Svizzera, terminava l’assicurazione in data
31.08.2014
(doc. 4, 5). La fine dell’affiliazione avveniva per volere
dell’assicurato che disdiceva l’assicurazione” (doc. XX, pag. 2).
In realtà, dagli atti e
dalla nota telefonica emerge unicamente che l’assicuratore ha annullato
l’affiliazione del ricorrente perché l’interessato, dopo il colloquio, non ha
più fatto sapere alcunché. Il funzionario dell’assicuratore, da parte sua, non
sembra aver fornito alcuna indicazione in merito al diritto di opzione, neppure
per quanto concerne le modalità ed i termini entro il quale esercitarlo. Egli,
malgrado il ricorrente avesse espresso il desiderio di affiliarsi in Svizzera
per l’assicurazione di base, gli ha comunicato che non avrebbe potuto tenerla,
ma avrebbe potuto sottoscrivere l’assicurazione “bilaterale”, ossia quella per
i cittadini frontalieri che lavorano in Svizzera, o assicurarsi in Italia.
L’informazione, anche in
questo caso, non è né corretta (il ricorrente poteva continuare ad essere
assicurato presso l’assicurazione di base ma il premio sarebbe stato quello dei
residenti in Italia e non in Ticino [art. 61 cpv. 4 LAMal]), né completa
(l’interessato aveva tre mesi di tempo per esercitare il proprio diritto di
opzione in favore del sistema sanitario del Paese di residenza). Il ricorrente,
cittadino comune a digiuno di conoscenze in ambito di assicurazioni sociali,
che ha richiesto ragguagli circa la sua situazione assicurativa, andava
informato adeguatamente relativamente ai suoi diritti ed ai suoi obblighi alla luce
della sua domanda espressa nel corso della telefonata.
L’interessato, sulla base
di quanto figura nella nota telefonica redatta dall’assicuratore, poteva
intendere, come ha fatto, che avrebbe potuto scegliere liberamente dove
assicurarsi. Questa interpretazione è stata rafforzata dalla circostanza che
l’assicuratore ha in sostanza annullato l’affiliazione alla LAMal con effetto
al 31 agosto 2014, senza neppure attendere una conferma dal ricorrente o dalla Cassa
di compensazione circa l’eventuale esercizio del diritto di opzione. Tutto ciò,
malgrado incombesse allo stesso assicuratore rendere attento il ricorrente per
iscritto (art. 7b OAMal), della continuazione dell’affiliazione anche
all’estero in caso di mancata opzione.
Accertata la violazione
del dovere d’informazione generale da parte dell’amministrazione (art. 27 cpv.
1.
LPGA), non sanata ed anzi reiterata dall’assicuratore nell’ambito della
richiesta di una consulenza specifica (art. 27 cpv. 2 LPGA), non occorre
esaminare la questione di sapere se l’assicuratore ha informato correttamente e
tempestivamente l’amministrazione della partenza all’estero dell’assicurato, né
va stabilito se nel caso di specie c’è stata una violazione della parità di
trattamento, di uguaglianza e non discriminazione di cui all’art. 8 della
Costituzione federale e agli art. 2 e 7 dell’ALC.
2.9
In concreto il ricorrente,
alla luce dell’assenza di una specifica informazione generale ed astratta
relativa al suo caso specifico nell’informazione del 2014 che avrebbe dovuto
fornire la Cassa di compensazione e del fatto che l’assicuratore, cui compete
l’obbligo di informare per iscritto gli assicurati circa la continuazione
dell’obbligo assicurativo, ha invece annullato l’affiliazione, indicando che
non avrebbe più potuto continuare l’assicurazione di base in Svizzera, deve
essere tutelato nella propria buona fede.
Infatti, ritenuto che la
Cassa di compensazione emanando le informazioni valide per il 2014 relative
all’assicurazione malattie nel proprio sito internet è intervenuta in una
situazione concreta, nei limiti della propria competenza, che il ricorrente non
ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa (continuazione
dell’affiliazione in Svizzera con facoltà di esercitare il diritto di opzione
in favore del sistema sanitario del nuovo Paese di residenza entro 3 mesi dalla
presa di domicilio in Italia), che non ha potuto esercitare il diritto di
opzione entro il termine di tre mesi e si è affiliato in Italia contro le
malattie, che nel frattempo non vi è stata una modifica del quadro legislativo
applicabile, il ricorrente deve essere tutelato nella sua buona fede.
In queste condizioni
occorre concludere che l’interessato è stato reso edotto circa il suo diritto
di esercitare l’opzione solo il 26 luglio 2017, quando con e-mail di medesima
data l’amministrazione lo ha informato della continuazione dell’obbligo
assicurativo in Svizzera non avendo fatto valere tale diritto nel 2014 (doc. 1).
Avendo contestato con scritto del 22 settembre 2017 (doc. 8) la successiva
decisione formale del 24 agosto 2017 (doc. 4), precisando di “aver indicato
a loro la mia intenzione di volermi assicurare in Italia”, va considerato
che l’insorgente ha esercitato tempestivamente il suo diritto.
In queste condizioni la
decisione su reclamo impugnata va annullata e all’insorgente va riconosciuto di
aver esercitato il diritto d’opzione in favore del sistema sanitario italiano a
far tempo dal 1° settembre 2014.
2.10
Il ricorrente, vincente in
causa e rappresentato dal MLaw RI 1, chiede le ripetibili sia in ambito
amministrativo che ricorsuale.
Per quanto concerne le
ripetibili in sede di reclamo, va rammentato quanto segue.
Per l’art. 76 cpv. 1
LCAMal contro le decisioni emesse in virtù della LCAMal, è data facoltà di reclamo
all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione.
E’ applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013
(LPAmm).
Tuttavia per l’art. 1a
cpv. 1 LAMal le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione
malattie, sempre che la LAMal o la LVAMal non preveda espressamente una deroga
alla LPGA.
Il controllo e
l’affiliazione d’ufficio ai sensi dell’art. 6 e 6a LAMal non fanno parte delle
eccezioni di cui all’art. 1a cpv. 2 LAMal.
Con sentenza 9C_923/2015
del 9 maggio 2016 al consid. 4.3.1, il Tribunale federale ha stabilito che
all’affiliazione d’ufficio ad un assicuratore malattie ai sensi dell’art. 6
cpv. 2 LAMal sono applicabili le norme della LPGA ed ha ritenuto corretta
l’applicazione da parte del Tribunale cantonale degli art. 52 cpv. 1 (termine
per l’opposizione) e 40 cpv. 1 LPGA (il termine legale non può essere
prorogato; “[…] Entgegen der Auffassung des
Beschwerdeführers sind die Bestimmungen des ATSG hier anwendbar (vgl. Art. 1 KVG), zumal das KVG im hier interessierenden
Zusammenhang (Zuweisungsverfahren) keine Abweichung vorsieht. Insbesondere ist
er auch Partei im Sinne von Art. 34 ATSG: Einerseits
werden durch die angefochtene Verfügung seine Rechte und Pflichten berührt,
auch wenn er selber keine solchen ableitet resp. geltend macht, was für eine
Parteistellung genügt (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 13-15 zu Art. 34 ATSG). Anderseits ist er als Verfügungsadressat
eine Person, der ein Rechtsmittel gegen die fragliche Verfügung zusteht (vgl.
KIESER, a.a.O., N. 17 zu Art. 34 ATSG) […]”;
cfr. anche Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2a edizione,
2018, n. 8 ad art. 1, pag. 4).
L’art. 52 cpv. 3 LPGA
prevede che la procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate
ripetibili.
Di principio l’opponente
che, in caso di soccombenza, avrebbe potuto beneficiare dell’assistenza
giudiziaria, ha diritto alle ripetibili se risulta vincente in causa (DTF
130.
V 570; cfr. anche DTF 140 V 116). Il TF ha lasciato aperto la questione di
sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto anche in altre
situazioni eccezionali, come ad esempio in caso di dispendio o difficoltà
particolari (DTF 130 V 570, consid. 2.3; cfr. anche Kieser, ATSG Kommentar, 3a
edizione, 2015, n. 68-69 ad art. 52, pag. 694-695).
Nell’ambito della
procedura retta dalla LPGA, l'art. 37 cpv. 1 LPGA prevede che la parte può
farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio:
sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella
misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il capoverso 4 recita
che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio
gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Secondo
la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4
LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché
quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il
legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il
gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative
condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG Kommentar,
2015, ad art. 37, n. 35, p. 530).
Per
il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del
richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole;
la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i
corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA
(Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 37, p. 530).
La
necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme
procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla
fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,
non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la
minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico
dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti
soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si
aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte
dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die
Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich
geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere
tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der
Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.”, cfr. DTF 125
V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se
l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o
altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung
drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen
wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig
erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger
oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht
fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).
Occorre
poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale
che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2
marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132
V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso
un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo
cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza
nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).
2.11
Nel caso di specie l’insorgente non fa valere che, in
caso di soccombenza, avrebbe potuto beneficiare dell’assistenza giudiziaria.
Del
resto dagli atti non emerge alcuna situazione di indigenza e l’insorgente non è rappresentato da un avvocato patentato ma da un MLaw.
Inoltre,
non vi sono ragioni per ritenere che l’interessato, già in sede amministrativa,
necessitava di un professionista e che non avrebbe potuto difendersi da solo,
come d’altronde fatto inizialmente con l’inoltro del reclamo (doc. 8), o non
avrebbe potuto far capo all’assistenza gratuita di persone attive nel settore
sociale.
In
un ambito come quello dell’affiliazione ed esonero dall’obbligo assicurativo, dove
vige il principio inquisitorio, di principio, l’intervento di un professionista
già in sede amministrativa, non è necessario.
Ripetibili
in sede amministrativa non sono pertanto concesse.
L’interessato
ha invece diritto alle ripetibili per la sede ricorsuale (art. 61 LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto.
§ La decisione su reclamo
impugnata è annullata. RI 1 ha validamente esercitato il diritto d’opzione con
effetto dal 1° settembre 2014.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale
di compensazione verserà fr. 2’000 (IVA inclusa) al ricorrente a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti