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36.2018.16

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 novembre 2018Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

i frontalieri al beneficio di un permesso “G UE/AELS”. Viene indicato che il

diritto di opzione va fatto valere entro i tre mesi successivi all’obbligo di “assicurarsi”

in Svizzera, allorché l’assicurato svizzero che, come in concreto, si

trasferisce oltre confine, è già affiliato alla LAMal.

Si precisa inoltre che “per

permettere ai lavoratori frontalieri ai quali è stato concesso il

diritto di opzione, di esercitare la propria scelta assicurativa entro i

termini stabiliti dal diritto europeo, è stato integrato al “formulario

individuale di domanda per frontaliere – G” il modulo ufficiale “Copertura

assicurativa delle cure medico-sanitarie per beneficiari di permessi G UE/AELS”

(sottolineatura del redattore).

L’assicurato svizzero che

si reca in Italia e non deve chiedere alcun permesso per lavorare nel nostro

Paese, può concludere che il diritto di opzione non lo concerne.

Ciò viene confermato dalla

lettura dell’allegata tabella, cui rinviano il punto 5 ed il punto 8 per il

quale “l’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie cessa al

momento in cui il cittadino trasferisce il domicilio all’estero o al

momento della scadenza del permesso per risiedere nel Cantone Ticino, quando

tuttavia disposizioni inerenti agli Accordi bilaterali CH/UE non prevedono il

contrario (cfr. tabella allegata)” (sottolineature del redattore).

Infatti, mentre per quanto

concerne le persone residenti in Svizzera, figura anche il caso dei cittadini

svizzeri, con l’indicazione che di principio essi sono affiliati alla LAMal,

per quanto concerne i frontalieri, coerentemente con quanto indicato in

precedenza al punto 5, viene indicato unicamente che quelli al beneficio del

permesso “G UE/AELS” residenti in Italia possono esercitare il diritto

di opzione.

Questi ultimi hanno

inoltre il vantaggio di essere esplicitamente interpellati al momento della

richiesta del permesso circa la loro scelta (“per permettere ai

lavoratori frontalieri ai quali è stato concesso il diritto di opzione, di

esercitare la propria scelta assicurativa entro i termini stabiliti dal diritto

europeo, è stato integrato al “formulario individuale di domanda per

frontaliere – G” il modulo ufficiale “Copertura assicurativa delle cure

medico-sanitarie per beneficiari di permessi G UE/AELS), mentre i

frontalieri svizzeri non godono di questa informazione supplementare.

Non solo il frontaliere

svizzero nel 2014 non era correttamente informato in maniera generale ed

astratta dall’autorità competente, ma neppure poteva fruire della possibilità

di essere personalmente informato circa il suo diritto di optare in favore del

sistema sanitario del Paese di domicilio.

È vero che

nell’informativa a pag. 2 figura che “Possono, a domanda, ottenere un

esonero dall’obbligatorietà assicurativa (…) le persone residenti in uno Stato

membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente

all'Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II e

dimostrino di essere coperte in caso di malattia, sia nello Stato di residenza

sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in

Svizzera [art. 2 cpv. 6 dell'ordinanza federale sull'assicurazione

malattie (OAMal)]”, ciò

che avrebbe potuto far ritenere all’assicurato che recandosi in Italia avrebbe

continuato ad essere affiliato alla LAMal. Tuttavia, a prescindere che quanto

indicato è in sostanza la citazione dell’art. 2 cpv. 6 OAMal, e che, come più volte

rilevato, la questione è complessa, non viene indicato alcun termine entro il quale

esercitare questo diritto (da rilevare che anche su questo punto vi è stata una

modifica, dal 1° gennaio 2018, dell’informazione, nel senso che è stato

precisato che le domande di esenzione devono essere “indirizzate entro 3

mesi dall’inizio dell’obbligo assicurativo svizzero”), non viene precisato se

si tratta di un diritto di opzione e figura che la Cassa è l’autorità “competente

a decidere nel merito relativamente ai cittadini residenti nel Cantone

Ticino” (sottolineatura del redattore).

Nell’informazione valida

per l’anno 2014 non vi è pertanto alcuna menzione concernente la continuazione

dell’affiliazione alla LAMal e l’esercizio del diritto d’opzione per i

cittadini svizzeri che si recano in Italia e continuano a lavorare nel nostro

Paese.

Essa è pertanto lacunosa

su questo punto, poiché omette di informare una parte importante di cittadini.

Non va infatti dimenticato che il Canton Ticino è un Cantone di frontiera e

sempre più spesso cittadini svizzeri, continuando a lavorare nel nostro Paese,

prendono residenza in Italia, dove il costo della vita è notoriamente più basso.

L’informazione porta a confusione, poiché precisa solo che i frontalieri al

beneficio del permesso G UE/AELS possono esercitare il diritto d’opzione. Ciò

che a contrario induce i frontalieri svizzeri a ritenere di non essere

soggetti a tale regime. In un ambito particolare e complesso quale

l’applicazione del diritto internazionale nelle assicurazioni sociali, il

cittadino a digiuno di conoscenze giuridiche deve essere informato

adeguatamente relativamente ai suoi diritti ed ai suoi obblighi (cfr., circa la

complessità del diritto internazionale in materia di assoggettamento

all’assicurazione malattie la più volte citata DTF 136 V 295, dove il TF ha

stabilito che in mancanza della prova della notifica [o comunque della pubblicazione

su un organo ufficiale] dell'atto con cui è stata concessa la possibilità di

chiedere, in via di sanatoria, l'esenzione dall'obbligo assicurativo in

Svizzera e di optare in favore del sistema sanitario italiano, il ricorrente

[frontaliero italiano] poteva validamente esercitare tale diritto al momento

della decisione di assoggettamento d'ufficio alla LAMal [consid. 5.8-5.10]). In

concreto ciò non è stato il caso.

Del resto, la medesima

amministrazione, che meglio conosce il diritto applicabile, è dovuta

intervenire nel 2017, aggiungendo un paragrafo specifico per i frontalieri di

nazionalità svizzera e modificando di conseguenza la tabella allegata, e nel

2018, aggiungendo il termine di tre mesi per chiedere l’esenzione dall’obbligo

assicurativo per le persone elencate a pag. 2.

Omettendo d’informare i

frontalieri svizzeri sulla continuazione del loro obbligo assicurativo e sul

diritto di opzione, in un ambito complesso come quello in esame, la Cassa ha

violato il diritto d’informazione generale prescritto dall’art. 27 cpv. 1 LPGA

(cfr. anche una sentenza del 31 agosto 2017 della Corte di Giustizia di Ginevra

nell’ambito dell’assenza di una specifica informazione circa la mancata

assunzione dei costi dell’acquisto di occhiali all’estero nella brochure

informativa sui costi di malattia ed invalidità emanata dalla Cassa di

compensazione in ambito di prestazioni complementari).

A questo proposito, per

quanto concerne tuttavia l’art. 27 cpv. 2 LPGA, va qui pure rammentata la sentenza

9C_97/2009 del 14 ottobre 2009, dove il TF ha ammesso la buona fede di un

assicurato che non era stato informato correttamente dal proprio assicuratore

circa cure dentarie effettuate all’estero. L’Alta Corte ha evidenziato che

dalla documentazione trasmessa dall’insorgente all’assicuratore, emergeva che

l’interessato intendeva sottoporsi ad interventi dentari a carico di uno

specialista esercitante in Francia e che il trattamento sarebbe stato eseguito

un mese dopo. Per il TF l’assicuratore avrebbe dovuto rendersi conto che

secondo quanto indicato, il ricorrente avrebbe potuto perdere il suo diritto al

rimborso delle prestazioni e avrebbe pertanto dovuto reagire ed informare

l’insorgente circa le norme applicabili in un caso simile. Non

essendo intervenuto, l’assicuratore ha violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA (consid. 3.2).

L’Alta Corte ha rammentato

che il riconoscimento di un dovere d’informazione ai sensi dell’art. 27 LPGA

dipende dalla circostanza di sapere se l’assicuratore sociale disponeva, nella

situazione concreta che si presentava, di indizi sufficienti che gli avrebbero

imposto, secondo il principio della buona fede, di informare l’assicurato. Non

si può tuttavia pretendere dall’assicuratore che fornisca informazioni che si

può ammettere che siano conosciute in maniera generale, altrimenti

l’amministrazione rischierebbe di sommergere a titolo preventivo l’assicurato

di informazioni che non gli sono necessarie o che neppure pretende (“La

reconnaissance d'un devoir de conseils au sens de cette disposition dépend bien

plutôt du point de savoir si l'assureur social disposait, selon la situation

concrète telle qu'elle se présentait à lui, d'indices suffisants qui lui imposaient

au regard du principe de la bonne foi de renseigner l'intéressé. On ne saurait cependant attendre de l'assureur social qu'il donne des

informations dont on peut admettre qu'elles sont connues de manière générale,

sans quoi l'administration risquerait à titre préventif de submerger l'assuré

d'informations qui ne lui sont pas nécessaires ou qu'il ne souhaite pas (arrêt

9C_894/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2, in RSAS 2009 p. 132).”).

Il TF ha stabilito che la

presa a carico di un trattamento dentario ai sensi della LAMal è una questione

relativamente complessa poiché dipende da differenti condizioni (art. 31

LAMal), il cui apprezzamento non è evidente alla sola lettura della legge. Le norme non sono formulate in maniera tale che il rimborso appaia

eccezionale, di modo che non è possibile ritenere un dovere dell’assicurato di

conoscere la situazione legale. L’Alta Corte ha inoltre evidenziato che lo

stesso funzionario della Cassa che si era occupato della fattispecie non si era

probabilmente reso conto che vi era un ostacolo al rimborso delle prestazioni,

per cui l’assicuratore non può rimproverare al proprio assicurato una

situazione giuridica che era apparentemente sfuggita anche ad un proprio

collaboratore (“En l'occurrence, la prise en charge d'un traitement

dentaire par l'assurance-maladie obligatoire est une question de droit

relativement complexe, puisqu'elle dépend de différentes conditions (art. 31

LAMal) dont l'appréciation n'est pas évidente à la seule lecture de la loi. Celle-ci n'est pas formulée de telle manière que le remboursement des

frais relatifs aux soins dentaires apparaisse exceptionnel, de sorte qu'on ne

saurait parler d'un "devoir" de l'intimé - lequel se savait atteint

d'une maladie dont le traitement médicamenteux entraînait des effets au niveau

dentaire - de connaître la situation légale. On ajoutera que les

"Conditions particulières de l'assurance des soins selon LAMal (catégorie

AH)" de la recourante renvoient aux art. 17 à 19a OPAS, ce qui ne permet

pas à l'assuré de se rendre compte d'emblée du caractère exceptionnel du

remboursement en question. Quant à l'allégation sur la notoriété du caractère

exceptionnel du remboursement des soins prodigués à l'étranger, elle apparaît

d'autant moins fondée que la recourante a justifié le délai avec lequel elle a

informé l'assuré par le fait que le gestionnaire du dossier ne s'était

probablement pas rendu compte qu'il y avait un obstacle juridique à la prise en

charge (procès-verbal de comparution des parties du 16 janvier 2008). On comprend

mal comment la recourante peut reprocher à son assuré d'ignorer une situation

juridique dont l'évidence avait apparemment échappé à son propre collaborateur.”).

Per

un’ulteriore applicazione dell’art. 27 LPGA in ambito di cure all’estero cfr.

anche la sentenza 9C-35/2010 del 28 maggio 2010, consid. 6.2 e seguenti dove

l’Alta Corte ha riconosciuto, in parte, la buona fede dell’assicurato.

2.8. L’assenza di informazione su

questo punto non è stata sanata dall’assicuratore malattie, esplicitamente

interpellato dall’insorgente nel mese di agosto 2014 e al quale incombe, in

virtù dell’art. 7b OAMal, di informare per iscritto circa il prolungamento

dell’obbligo d’assicurazione gli assicurati di cui all’articolo 6a capoverso 1

della legge, la cui lett. a annovera le persone che risiedono in uno Stato

membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad

assicurarsi in virtù di un’attività lucrativa esercitata in Svizzera, ossia il

caso del qui ricorrente.

Come emerge infatti dalla

lettera informativa dell’UFAS ai Cantoni, del febbraio 2002, intitolata “Accordo

con la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone: ripercussioni

sull’assicurazione malattie”, al punto 7.3:

" (…) Ai sensi dell’articolo 16 LAMal (ndr: abrogato dal 1°

gennaio 2003) e dell’articolo 7b OAMal, gli assicuratori sono tenuti ad

informare in merito al prolungamento dell’obbligo assicurativo in Svizzera gli

assicurati che trasferiscono il domicilio in uno Stato della CE ed esercitano

Considerandi

un’attività lucrativa in Svizzera o beneficiano di una prestazione

dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione o di una rendita svizzera.

Sono inoltre tenuti ad informarli sull’obbligo assicurativo dei familiari senza

attività lucrativa, sulla possibilità di affiliarsi al sistema assicurativo

dello Stato di residenza e sugli assicuratori che eseguono l’assicurazione

malattie nello Stato della CE interessato.”

In concreto l’assicuratore

non ha prodotto alcuno scritto in tal senso. Le parti si sono invece sentite nel

corso di un colloquio telefonico del 13 agosto 2014 (doc. XII/2).

Nella “breve

descrizione” della chiamata prodotta dall’assicuratore (doc. XII/2), figura

che:

" (…) Ho

passato la chiamata al consulente.

Il cliente va abitare in Italia, ma lavorerà sempre in

Svizzera.

Vuole tenere l’ass. di base.

Il consulente ha informato il cliente che lasciando la

CH non può tenere l’assicurazione di base, potrebbe fare la bilaterale, oppure

assicurarsi in Italia.” (doc. XII/2)

Agli atti vi è pure uno

scambio di e-mail con il Comune di __________, da cui emerge che un

funzionario, interpellato dall’assicuratore, ha comunicato ad __________ che

l’insorgente è partito il 7 agosto 2014 per __________ (doc. XII/3) e un altro

e-mail dell’assicuratore che dovrebbe comprovare la notifica alla Cassa di

compensazione dell’annuncio della partenza per l’estero del ricorrente

(allegato doc. XII/3). Non è stata prodotta alcuna lettera di disdetta.

L’assicuratore ha

affermato che, in seguito alla telefonata del 13 agosto 2014, “dal momento

che l’assicurato – che circa la propria situazione assicurativa viene informato

dal Cantone, dal datore di lavoro, oltre che dall’assicuratore – non comunicava

di voler il mantenimento della copertura LAMal oltre la data di trasferimento

del domicilio, l’assicuratore partendo dal presupposto che egli avesse definito

la propria situazione assicurativa e optato per l’affiliazione al sistema

sanitario italiano facendosi esonerare dalla Cassa per quanto concerne

l’obbligo assicurativo in Svizzera, terminava l’assicurazione in data

31.08.2014

(doc. 4, 5). La fine dell’affiliazione avveniva per volere

dell’assicurato che disdiceva l’assicurazione” (doc. XX, pag. 2).

In realtà, dagli atti e

dalla nota telefonica emerge unicamente che l’assicuratore ha annullato

l’affiliazione del ricorrente perché l’interessato, dopo il colloquio, non ha

più fatto sapere alcunché. Il funzionario dell’assicuratore, da parte sua, non

sembra aver fornito alcuna indicazione in merito al diritto di opzione, neppure

per quanto concerne le modalità ed i termini entro il quale esercitarlo. Egli,

malgrado il ricorrente avesse espresso il desiderio di affiliarsi in Svizzera

per l’assicurazione di base, gli ha comunicato che non avrebbe potuto tenerla,

ma avrebbe potuto sottoscrivere l’assicurazione “bilaterale”, ossia quella per

i cittadini frontalieri che lavorano in Svizzera, o assicurarsi in Italia.

L’informazione, anche in

questo caso, non è né corretta (il ricorrente poteva continuare ad essere

assicurato presso l’assicurazione di base ma il premio sarebbe stato quello dei

residenti in Italia e non in Ticino [art. 61 cpv. 4 LAMal]), né completa

(l’interessato aveva tre mesi di tempo per esercitare il proprio diritto di

opzione in favore del sistema sanitario del Paese di residenza). Il ricorrente,

cittadino comune a digiuno di conoscenze in ambito di assicurazioni sociali,

che ha richiesto ragguagli circa la sua situazione assicurativa, andava

informato adeguatamente relativamente ai suoi diritti ed ai suoi obblighi alla luce

della sua domanda espressa nel corso della telefonata.

L’interessato, sulla base

di quanto figura nella nota telefonica redatta dall’assicuratore, poteva

intendere, come ha fatto, che avrebbe potuto scegliere liberamente dove

assicurarsi. Questa interpretazione è stata rafforzata dalla circostanza che

l’assicuratore ha in sostanza annullato l’affiliazione alla LAMal con effetto

al 31 agosto 2014, senza neppure attendere una conferma dal ricorrente o dalla Cassa

di compensazione circa l’eventuale esercizio del diritto di opzione. Tutto ciò,

malgrado incombesse allo stesso assicuratore rendere attento il ricorrente per

iscritto (art. 7b OAMal), della continuazione dell’affiliazione anche

all’estero in caso di mancata opzione.

Accertata la violazione

del dovere d’informazione generale da parte dell’amministrazione (art. 27 cpv.

1.

LPGA), non sanata ed anzi reiterata dall’assicuratore nell’ambito della

richiesta di una consulenza specifica (art. 27 cpv. 2 LPGA), non occorre

esaminare la questione di sapere se l’assicuratore ha informato correttamente e

tempestivamente l’amministrazione della partenza all’estero dell’assicurato, né

va stabilito se nel caso di specie c’è stata una violazione della parità di

trattamento, di uguaglianza e non discriminazione di cui all’art. 8 della

Costituzione federale e agli art. 2 e 7 dell’ALC.

2.9

In concreto il ricorrente,

alla luce dell’assenza di una specifica informazione generale ed astratta

relativa al suo caso specifico nell’informazione del 2014 che avrebbe dovuto

fornire la Cassa di compensazione e del fatto che l’assicuratore, cui compete

l’obbligo di informare per iscritto gli assicurati circa la continuazione

dell’obbligo assicurativo, ha invece annullato l’affiliazione, indicando che

non avrebbe più potuto continuare l’assicurazione di base in Svizzera, deve

essere tutelato nella propria buona fede.

Infatti, ritenuto che la

Cassa di compensazione emanando le informazioni valide per il 2014 relative

all’assicurazione malattie nel proprio sito internet è intervenuta in una

situazione concreta, nei limiti della propria competenza, che il ricorrente non

ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa (continuazione

dell’affiliazione in Svizzera con facoltà di esercitare il diritto di opzione

in favore del sistema sanitario del nuovo Paese di residenza entro 3 mesi dalla

presa di domicilio in Italia), che non ha potuto esercitare il diritto di

opzione entro il termine di tre mesi e si è affiliato in Italia contro le

malattie, che nel frattempo non vi è stata una modifica del quadro legislativo

applicabile, il ricorrente deve essere tutelato nella sua buona fede.

In queste condizioni

occorre concludere che l’interessato è stato reso edotto circa il suo diritto

di esercitare l’opzione solo il 26 luglio 2017, quando con e-mail di medesima

data l’amministrazione lo ha informato della continuazione dell’obbligo

assicurativo in Svizzera non avendo fatto valere tale diritto nel 2014 (doc. 1).

Avendo contestato con scritto del 22 settembre 2017 (doc. 8) la successiva

decisione formale del 24 agosto 2017 (doc. 4), precisando di “aver indicato

a loro la mia intenzione di volermi assicurare in Italia”, va considerato

che l’insorgente ha esercitato tempestivamente il suo diritto.

In queste condizioni la

decisione su reclamo impugnata va annullata e all’insorgente va riconosciuto di

aver esercitato il diritto d’opzione in favore del sistema sanitario italiano a

far tempo dal 1° settembre 2014.

2.10

Il ricorrente, vincente in

causa e rappresentato dal MLaw RI 1, chiede le ripetibili sia in ambito

amministrativo che ricorsuale.

Per quanto concerne le

ripetibili in sede di reclamo, va rammentato quanto segue.

Per l’art. 76 cpv. 1

LCAMal contro le decisioni emesse in virtù della LCAMal, è data facoltà di reclamo

all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione.

E’ applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013

(LPAmm).

Tuttavia per l’art. 1a

cpv. 1 LAMal le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione

malattie, sempre che la LAMal o la LVAMal non preveda espressamente una deroga

alla LPGA.

Il controllo e

l’affiliazione d’ufficio ai sensi dell’art. 6 e 6a LAMal non fanno parte delle

eccezioni di cui all’art. 1a cpv. 2 LAMal.

Con sentenza 9C_923/2015

del 9 maggio 2016 al consid. 4.3.1, il Tribunale federale ha stabilito che

all’affiliazione d’ufficio ad un assicuratore malattie ai sensi dell’art. 6

cpv. 2 LAMal sono applicabili le norme della LPGA ed ha ritenuto corretta

l’applicazione da parte del Tribunale cantonale degli art. 52 cpv. 1 (termine

per l’opposizione) e 40 cpv. 1 LPGA (il termine legale non può essere

prorogato; “[…] Entgegen der Auffassung des

Beschwerdeführers sind die Bestimmungen des ATSG hier anwendbar (vgl. Art. 1 KVG), zumal das KVG im hier interessierenden

Zusammenhang (Zuweisungsverfahren) keine Abweichung vorsieht. Insbesondere ist

er auch Partei im Sinne von Art. 34 ATSG: Einerseits

werden durch die angefochtene Verfügung seine Rechte und Pflichten berührt,

auch wenn er selber keine solchen ableitet resp. geltend macht, was für eine

Parteistellung genügt (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 13-15 zu Art. 34 ATSG). Anderseits ist er als Verfügungsadressat

eine Person, der ein Rechtsmittel gegen die fragliche Verfügung zusteht (vgl.

KIESER, a.a.O., N. 17 zu Art. 34 ATSG) […]”;

cfr. anche Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2a edizione,

2018, n. 8 ad art. 1, pag. 4).

L’art. 52 cpv. 3 LPGA

prevede che la procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate

ripetibili.

Di principio l’opponente

che, in caso di soccombenza, avrebbe potuto beneficiare dell’assistenza

giudiziaria, ha diritto alle ripetibili se risulta vincente in causa (DTF

130.

V 570; cfr. anche DTF 140 V 116). Il TF ha lasciato aperto la questione di

sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto anche in altre

situazioni eccezionali, come ad esempio in caso di dispendio o difficoltà

particolari (DTF 130 V 570, consid. 2.3; cfr. anche Kieser, ATSG Kommentar, 3a

edizione, 2015, n. 68-69 ad art. 52, pag. 694-695).

Nell’ambito della

procedura retta dalla LPGA, l'art. 37 cpv. 1 LPGA prevede che la parte può

farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio:

sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella

misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il capoverso 4 recita

che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio

gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Secondo

la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché

quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il

legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il

gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative

condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG Kommentar,

2015, ad art. 37, n. 35, p. 530).

Per

il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del

richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole;

la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA

(Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 37, p. 530).

La

necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme

procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla

fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,

non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la

minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico

dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti

soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si

aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte

dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die

Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich

geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere

tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der

Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.”, cfr. DTF 125

V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se

l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o

altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung

drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen

wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig

erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger

oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht

fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

Occorre

poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2

marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132

V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza

nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).

2.11

Nel caso di specie l’insorgente non fa valere che, in

caso di soccombenza, avrebbe potuto beneficiare dell’assistenza giudiziaria.

Del

resto dagli atti non emerge alcuna situazione di indigenza e l’insorgente non è rappresentato da un avvocato patentato ma da un MLaw.

Inoltre,

non vi sono ragioni per ritenere che l’interessato, già in sede amministrativa,

necessitava di un professionista e che non avrebbe potuto difendersi da solo,

come d’altronde fatto inizialmente con l’inoltro del reclamo (doc. 8), o non

avrebbe potuto far capo all’assistenza gratuita di persone attive nel settore

sociale.

In

un ambito come quello dell’affiliazione ed esonero dall’obbligo assicurativo, dove

vige il principio inquisitorio, di principio, l’intervento di un professionista

già in sede amministrativa, non è necessario.

Ripetibili

in sede amministrativa non sono pertanto concesse.

L’interessato

ha invece diritto alle ripetibili per la sede ricorsuale (art. 61 LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto.

§ La decisione su reclamo

impugnata è annullata. RI 1 ha validamente esercitato il diritto d’opzione con

effetto dal 1° settembre 2014.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale

di compensazione verserà fr. 2’000 (IVA inclusa) al ricorrente a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti