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Decisione

36.2018.18

RIPAM 2018. Determinazione del reddito al di fuori della tassazione. Superamento dei limiti di reddito massimo

24 maggio 2018Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di riferimento

secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3 novembre 2014) e il

sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi massimi, più elevata

per le coppie e le famiglie monoparentali.

In sostanza le costanti

scelte dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato (va ribadito) è abilitato a

determinare per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono

il frutto di una valutazione operata dal legislatore e che ha considerato

redditi e composizione dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei

quali la riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto

al passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non

solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.

6. Come anticipato per

determinare il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si

deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata

partendo dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito lordo

riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di

tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte

della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.

L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui

l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali

necessari all’elabora-zione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di

principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni

dall’assicurato medesimo o tramite terzi (v. Ranzanici,

tesi citata, capitolo 14.8. p. 387 e ss.)

Il RDS è stato fissato

considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per

quanto attiene i redditi computabili che per quel che riguarda le spese ammesse

in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle

operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM.

Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito disponibile

di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli assicurati”,

ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente dalla sua fonte,

ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va

aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza netta secondo la LT,

senza imputazione di franchigia alcuna).

L’amministrazione è tenuta a

considerare il reddito da attività, principale rispettivamente accessoria, che

sia svolta in maniera dipendente e/o indipendente, quello della sostanza

(mobiliare od immobiliare), comprensivo quindi del reddito locativo proprio,

dei canoni di locazione (oggi non più distinguibili a livello di decisione di tassazione),

degli interessi su titoli od azioni, ed ogni altro simile che la Legge

Tributaria comprenda tra quelli imponibili. Si tratta inoltre delle indennità e

rendite delle assicurazioni sociali o private (rendite AVS o AI rispettivamente

LAINF o versate da un assicuratore malattia, ed ancora i versamenti di assicuratori

privati), nonché dei redditi di altra fonte considerati dall’autorità fiscale.

Non fanno parte della determinazione del reddito, secondo il Messaggio di

accompagnamento della novella legislativa, redditi di complemento del

fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente: assegni integrativi e di prima

infanzia, borse di studio, prestazioni complementari all’AVS ed all’AI,

prestazioni assistenziali ed assegni di grande invalido, e ciò alla luce della

particolare natura di questi redditi. Si tratta infatti di trasferimenti che

coprono spese supplementari rispettivamente prestazioni Laps successive

nell’ordine di priorità dei versamenti alla riduzione dei premi ed ancora di

trasferimenti (le PC) a favore di persone che non sono toccate dalla riforma

del sistema di determinazione e quantificazione della riduzione dei premi

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (Messaggio, op. cit., pag. 16 in initio).

Dai lavori preparatori

discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora

l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo determinato

dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS (si veda Ranzanici, tesi citata, n. 826, p. 433,

capitolo 14.8.6). Va sin d’ora osservato (come rammentato nelle STCA

36.2016.130-131 del 15 marzo 2017; 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31

del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno

2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le

ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del

29 marzo 2004 fra le prime) che: "per costante giurisprudenza di

codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione

è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. E' possibile

scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa

contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve

innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto

concerne i contributi delle assicurazioni sociali". Salvo casi

eccezionali, che ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal

del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13

novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal) ove viene eseguito un nuovo calcolo

autonomo indipendente dalla decisione di tassazione, sia l’amministrazione che

il Tribunale cantonale delle Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di

tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.

L’art. 14 RLCAMal, prevede

in particolare, ai suoi capoversi 2 e seguenti che:

" 2La

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG accerta, su richiesta, i dati necessari

per il calcolo del reddito di riferimento al di fuori o in assenza della

tassazione fiscale determinante in caso di:

a) cessazione

parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g)

del capoverso 1;

b) diminuzione

delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle assicurazioni

sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al relativo dato

desunto dalla tassazione fiscale determinante;

c) diminuzione

del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori

oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla

tassazione fiscale determinante;

d) diminuzione

degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale

determinante;

e) diminuzione

importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale determinante,

se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per necessità primarie

proprie.

3Nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso di

esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), i

dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato

al momento dell’istanza.

4I dati necessari nelle evenienze di cui ai capoversi 1

Considerandi

e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è recapitato

dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

5Per le persone non residenti in Svizzera, assicurate

obbligatoriamente in Svizzera in ragione degli Accordi bilaterali CH/CE o della

Convenzione istitutiva dell’AELS, di cui alla lett. a) del capoverso 1, si richiamano

le disposizioni federali specifiche relative al calcolo del reddito

determinante.”

In caso di diminuzione del

reddito conseguito comunicato all’am-ministrazione la Cassa procede alla

determinazione del diritto alla riduzione del premio al di fuori dei parametri

fiscali, accertando il reddito da ultimo conseguito dai membri che compongono

l’unità di riferimento.

7.

Dall’importo del reddito

complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente

riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e

completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli

importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione

della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il

Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra essere stato

quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il

premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito

si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI,

IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali

(secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per

interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo

massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi

assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto),

imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni

nell’ambito della LAMal) o ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, tesi citata, p. 423 nota 803

e p. 437 e ss. note 833 e ss.), rispettivamente spese di gestione e

manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od

ancora per doppia economia non possono essere considerate.

Secondo le nuove norme la

spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e dimostrata

dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000.00. L’accento è posto

sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e riferibile,

nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La deducibilità, per il

Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa parità di trattamento

tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i proprietari di case …

gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18). La giustificazione della

limitazione dell’im-porto sarebbe poi da ricondurre al favore che la LT fa ai

proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il valore locativo dell’im-mobile

non risponde in realtà mai sino in fondo a quello reale di mercato. Quindi

secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del riconoscimento tra i

redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF 3'000.00 al massimo –

ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari (si veda anche: Ranzanici, tesi citata, n. 790 e 800 e

801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).

La deduzione, così come

espressa all’art. 31 cpv. 1 LCAMal, non è però limitata ai debiti ipotecari.

Per evitare ai funzionari che applicano la LCAMal difficoltà amministrative per

accertare la natura degli interessi passivi versati (remunerazione di debiti

ipotecari o di debiti privati rispettivamente aziendali, od ancora di prestiti

al consumo) il legislatore ammette in deduzione, sino al limite citato, gli interessi

passivi che sono riconosciuti a livello fiscale. Una differenziazione non è

infatti precisata e deducibile dai dati cui la Cassa cantonale ha accesso

all’interno dei dati fiscali (art. 25 a LCAMal e 8 a RegLCAMal). La proposta

del disegno di legge non ha fatto oggetto di approfondimento da parte della

Commissione della gestione e delle finanze nel suo Rapporto con implicita

condivisone delle valutazioni dell’esecutivo. Di rilievo per ammettere la

deduzione dell’importo di CHF 3'000.-- è il riconoscimento degli interessi in

deduzione a livello fiscale, su quest’aspetto la volontà del legislatore appare

chiara.

8.

Va indicato che per l’anno 2018,

l’esecutivo cantonale ha così fissato le basi di calcolo nel decreto esecutivo

del 15 novembre 2017:

a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento:

classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2015.

b) premio medio di riferimento per gli adulti: CHF 5’577.--, per i

giovani adulti CHF 5’119.-- e per i minorenni CHF 1’284.--.

La costante

per il calcolo del reddito disponibile massimo è stata determinata, per l’unità

di riferimento senza figli in 3.2 e per l’unità di riferimento con figli in

4.5

Il decreto

rammenta poi che per i proprietari o usufruttuari di sostanza immobiliare, ai

fini del calcolo del reddito disponibile di riferimento ai sensi dell’art. 30

LCAMal, il valore della sostanza immobiliare registrato nella tassazione di

riferimento di ciascun membro dell’unità di riferimento è maggiorato con la

percentuale di adeguamento prevista dall’Ufficio cantonale di stima.

9.

In

concreto la Cassa si è correttamente scostata dai redditi conseguiti dai

coniugi __________ e riportati nella tassazione 2015 applicabile in concreto.

In effetti il reddito complessivo di oltre CHF 79'000.- è diminuito nel tempo,

successivamente al 2016, in particolare nel corso del 2017 per le ragioni

addotte dagli assicurati che qui non giova riportare.

Il

nuovo reddito, quello da ultimo conseguito dagli assicurati, è stato

determinato sulla scorta dei documenti prodotti a richiesta della Cassa cantonale

di compensazione dagli stessi ricorrenti. In favore di RI 1 è stato ritenuto un

reddito di CHF 45'453.- e il reddito della moglie assomma a CHF 19'078.-. Queste

cifre sono il frutto del calcolo operato dalla Cassa dei redditi conseguiti e riportati

su base annua e non sono stati, come tali, specificatamente contestati dai

ricorrenti. I signori __________ non hanno proposto cifre diverse, precisandone

l’origine, e suggerito un reddito differente da quello ritenuto dall’amministrazione.

La loro contestazione è generica e fa riferimento al loro disponibile. Il

Tribunale, con scritto 26 aprile 2018 (doc. VII), ha interpellato

specificatamente la Cassa – sollecitando comunque parallelamente i coniugi __________

a fornire migliori informazioni in merito al loro reddito – per accertare nel

dettaglio se l’amministrazione ha determinato il reddito lordo, e quindi quello

disponibile dei ricorrenti, in maniera corretta. La Cassa ha preso posizione,

fornendo le informazioni richieste, con lettera 4 maggio 2018 (doc. VIII), mentre

i ricorrenti sono rimasti silenti. Il reddito è stato calcolato in base ai

valori riportati nei documenti prodotti dagli stessi ricorrenti e riportato su

base annua. La fedefacenza del reddito stabilito va ammessa. Per il signor RI 1

è stato stabilito il reddito su una base di 327 giorni, valore poi riportato su

365.

giorni, per la signora RI 2 i dati si riferiscono a 7 mesi e sono stati

correttamente riportati su 12 mesi. Il reddito della signora RI 2 è stato confermato

in CHF 19'078,30 su base annua e quello del signor RI 1 invece in CHF

45'453,10. Da tale reddito vanno dedotte le spese professionali al massimo

dell’importo deducibile (CHF 4'000.-) oltre ai premi medi di riferimento per

complessivi CHF 11'154.-. Dal reddito lordo complessivamente conseguito deve

quindi essere dedotto l’importo di complessivi CHF 15'154.- per le spese

professionali e i premi medi della cassa malati. Il reddito disponibile è

quindi di CHF 49'377.-, superiore purtroppo per i ricorrenti ai limiti che

consentono la riduzione dei loro premi di cassa malati come si vedrà più oltre.

Infatti, la formula per stabilire il valore del reddito massimo sussidiabile,

esplicitamente voluta dal legislatore con delega all’esecutivo per la

fissazione annua dei valori della costante, è la seguente (si faccia

riferimento alle considerazioni che precedono):

RDM = costante del 3,2 x 50% del limite di

fabbisogno Laps (senza computo della pigione).

Ritenuto

che il limite Laps per il 2018 corrisponde alla somma di CHF 17'441 per il

titolare del diritto e CHF 8'591 per la prima persona supplementare dell’unità

di riferimento, in totale per l’UR in discussione quindi CHF 26'032, il reddito

massimo sussidiabile è di:

RDM = 3.2 x 50%

(CHF 26'032) = CHF 41‘651,20.

Detto

importo è inferiore al reddito conseguito dai ricorrenti. Il ricorso va, conseguentemente,

respinto senza carico di tassa di giustizia e spese ai ricorrenti e senza

attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti