36.2018.21
Richiesta di condono dell'obbligo di restituire la RIPAM 2012 respinta. Negligenza grave. L'assicurata non ha segnalato nel formulario di domanda del sussidio la presenza del convivente
11 giugno 2018Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2018.21
cs
Lugano
11 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 marzo 2018 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 6 marzo 2018 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. Il
23 giugno 2011 RI 1, nata nel 1967, ha inoltrato una domanda di riduzione del
premio dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie (RIPAM) per l’anno 2012,
indicando di avere una figlia minorenne nata nel __________, di essere
divorziata e di essere salariata (doc. 3). L’interessata non ha compilato, ed
ha dunque lasciato in bianco, la parte del formulario relativa ad un eventuale
convivente.
B. Con
decisione del 23 novembre 2011 la Cassa cantonale di compensazione ha accolto
la domanda ed ha riconosciuto, per il 2012, un importo RIPAM di fr. 2'454 a
favore di RI 1 e di fr. 579.60 a favore della figlia (doc. 4).
C. Dopo
aver accertato, nell’ambito della richiesta del sussidio per l’anno 2017, che RI
1 convive con __________, il 28 febbraio 2017 l’amministrazione ha ricalcolato
il diritto dei conviventi alla riduzione dei premi per l’anno 2012,
respingendola (doc. 6).
D. Con
decisione su reclamo del 20 luglio 2017 la Cassa cantonale di compensazione ha
confermato la propria decisione, rilevando che RI 1 e __________ vanno
considerati conviventi perlomeno già dall’anno 2010 e dunque le loro partite
fiscali sono da ritenere congiuntamente (doc. 9, pag. 14).
E. Il
27 ottobre 2017, accertato che la predetta decisione su reclamo è cresciuta
incontestata in giudicato, la Cassa di compensazione ha chiesto ad RI 1 di
restituire l’ammontare di fr. 3'033.60 percepito nel 2012, evidenziando che per
gli anni dal 2013 al 2016 gli importi sarebbero stati chiesti in restituzione
direttamente dall’assicuratore. In calce alla decisione è stato fatto presente
che qualora non fosse stata d’accordo con l’importo da restituire l’interessata
avrebbe potuto inoltrare reclamo all’amministrazione e che se la restituzione
dovesse costituire un onere troppo grave l’assicurata avrebbe potuto chiedere
il condono (doc. 9).
F. Il
6 novembre 2017 RI 1 ha inoltrato una “richiesta condono restituzione RIPAM
2012”, affermando che chiede “il condono della restituzione dei premi”
poiché il suo reddito non le permette di restituire l’importo domandato avendo
già dovuto versare all’assicuratore malattie fr. 9'832.80 per il rimborso RIPAM
dal 2013 al 2016, rilevando tra le altre cose che “la mia “convivenza” con
il signor __________ non era da reputare tale in quanto: non vi sono figli in
comune, non avevo alcun vantaggio, ed inoltre non ho abitato a __________ per
più di 6 mesi consecutivi” (doc. 10).
G. Con
decisione del 19 dicembre 2017 (doc. 11), confermata dalla decisione su reclamo
del 6 marzo 2018 (doc. 13), la Cassa ha respinto la domanda di condono,
affermando non essere adempiuta la condizione della buona fede poiché
l’interessata nel formulario tendente alla richiesta della riduzione del premio
non ha indicato il nominativo di __________.
H. RI
1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su reclamo chiedendo che “la
decisione impugnata sia annullata e che la richiesta di condono formulata dalla
sottoscritta il 7 novembre 2017 venga accettata” (doc. I). L’insorgente
evidenzia che già nel 2012 si trovava in una situazione difficile e pertanto si
sentiva pienamente nella condizione di continuare a beneficiare della RIPAM. La
ricorrente afferma poi che “la stessa decisione conclude in modo apodittico
che la sottoscritta era in una situazione di convivenza con il signor __________
(come se la convivenza venisse celebrata con un atto ufficiale) senza tenere
conto del fatto che quest’ultimo in quel momento viveva con la propria madre in
un proprio appartamento e con una propria economia domestica (di cui la
sottoscritta non ha mai beneficiato). In simili circostanze considerare che nel
2012 la mancata compilazione dello spazio dedicato alle “generalità del convivente”
nell’apposito modulo della RIPAM abbia configurato un atto doloso o una grave
negligenza appare alla sottoscritta un manifesto abuso che non può essere
accettato”.
Fatti
I. Con
risposta del 27 aprile 2018 la Cassa chiede la reiezione del ricorso, ribadendo
che la buona fede della ricorrente non può essere riconosciuta (doc. V).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.
13, pag. 37 e seguenti).
Infatti
con sentenza 36.2017.83-86 del 4 dicembre 2017 il TCA si è già espresso in
merito ad un caso simile a quello in esame.
Considerandi
2.
A
norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal
(LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in
applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha
pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione.
Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle
Assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità
amministrativa preposta.
Questo
Tribunale è competente ad esaminare il gravame nel merito.
3.
In
concreto, con decisione su reclamo del 20 luglio 2017, cresciuta incontestata
in giudicato, la Cassa di compensazione ha riesaminato la decisione del 23
novembre 2011 con la quale aveva accolto la richiesta di riduzione del premio
LAMal per l’anno 2012 inoltrata dalla ricorrente e, accertata una convivenza
con __________, ha respinto la richiesta e stabilito che l’interessata, in
applicazione dell’art. 49 LCAMal, avrebbe dovuto restituire l’indebito (doc.
8).
Il
27.
ottobre 2017 l’amministrazione ha invitato l’interessata a versare l’ammontare
di fr. 3'033.60, indicando la possibilità di inoltrare reclamo contro l’importo
da restituire e di inoltrare una richiesta di condono se la restituzione dovesse
costituire un onere troppo grave (doc. 9).
Il
6.
novembre 2017 l’insorgente ha inoltrato una “richiesta condono
restituzione RIPAM 2012”, chiedendo il “condono della restituzione dei
premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie LAMal per l’anno 2012 (…)”
(doc. 10).
Il
19.
dicembre 2017 la Cassa ha emanato una decisione relativa alla “richiesta
di condono” (doc. 11) e il 1° gennaio 2018 l’interessata ha inoltrato
reclamo chiedendo “di voler riesaminare la mia richiesta di condono”
(doc. 12).
Il
6.
marzo 2018 l’amministrazione ha emanato la decisione su reclamo “in
materia di condono della restituzione di riduzioni di premio dell’assicurazione
malattie obbligatoria indebitamente percepite per l’anno 2012” (doc. 13).
Con
il ricorso del 22 marzo 2018 l’insorgente ha chiesto “che la decisione
impugnata sia annullata e che la richiesta di condono formulata dalla
sottoscritta il 7 novembre 2017 venga accettata” (doc. I; cfr. anche pag. 2
laddove l’insorgente afferma che “può anche – grande sforzo emotivo oltre
che finanziario – rassegnarsi di fronte alla richiesta di restituzione della
RIPAM 2013-2016 formulata dalla Cassa malati, ma non riesce a comprendere e ad
accettare il diniego del condono deciso dalla Cassa cantonale (…)”).
Ne
segue che unico oggetto del contendere è la richiesta di condono della
restituzione della riduzione del premio LAMal del 2012 (cfr. a questo proposito
la sentenza 8C_308/2011 dell’11 agosto 2011; per un caso in cui invece il TF ha
ritenuto che era contestata la decisione di restituzione: sentenza 8C_77/2018
del 30 aprile 2018; cfr. anche la sentenza 36.2014.92 del 24 dicembre 2014).
Nel merito
4.
Ai
sensi dell’art. 49 cpv. 1 LCAMal, nella versione vigente dal 1° gennaio 2012
(simile all’art. 59 cpv. 1 LCAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2011), le riduzioni dei premi indebitamente percepite devono essere restituite
dal beneficiario all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure
all’amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all’assicurato, o
nei casi di perdita del diritto alle prestazioni complementari all’AVS/AI.
L’art. 49 cpv. 2 LCAMal (il cui tenore è simile all’art. 59 cpv. 2 LCAMal in
vigore in precedenza), prevede che alla restituzione e al condono dell’obbligo
di restituzione è applicabile, per analogia, la legge sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000.
5.
Per
l’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Ai
sensi dell’art. 4 cpv. 1 OPGA se il beneficiario era in buona fede e si trova
in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla
restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Secondo
l’art. 4 cpv. 2 OPGA determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà
è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.
L’art.
4.
cpv. 4 OPGA prevede che il condono è concesso su domanda scritta. La domanda,
motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro
30.
giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.
Sul
condono è pronunciata una decisione (art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art.
5.
OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà".
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,
è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
-
l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
-
la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi,
qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere
accordato.
6.
La
buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è
stata determinata da sua negligenza.
Per
quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27 gennaio
2009.
consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3;
DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258;
DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73;
DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF
110.
V 176, consid. 3c, pag. 180).
7.
L'art.
28.
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui
che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le
informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le
prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi
pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i
servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli
organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che
siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e
questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art.
31.
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha
l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni
determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art.
31.
cpv. 2 LPGA).
Il
dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei
beneficiari di prestazioni.
8.
Come evocato in numerose
sentenze emesse da questo Tribunale (cfr. STCA 36.2016.122-125 del 21 febbraio
2017; STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e
STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11
del 18 aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4 maggio
2016) dal 2012 le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal
(LCAMal qui di seguito), che regolano la riduzione dei premi dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM, l’acronimo è utilizzato sia
nei lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno
subito una modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente
cambiato a seguito dell’approvazione della Legge del 24 giugno 2010 (Bollettino
Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha provveduto a porre mano ad un nuovo
sistema di distribuzione dei sussidi decisi dal Cantone, conformemente al
dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto
sociale. La precedente normativa aveva mostrato talune lacune e, soprattutto,
per ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale voluti con
l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5
giugno 2000 (in questo senso il Messaggio
15.
settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di
modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto
della Commissione della gestione e delle finanze dell’8 giugno 2010 a pagina 1). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, ed il Parlamento
promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai
criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile
cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per
approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da
scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento
poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui
l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed
alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.
LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le nuove norme tendono a
conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla
realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa
capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle
loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli
effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della
reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di
base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce
la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.
Il Cantone gode, nella
concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio
margine di valutazione ed apprezzamento ed è vincolato in particolare da quanto
impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i
Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani
adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo di informazione della
popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo
scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta infatti ai Cantoni
definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire
gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un
diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante
giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non
solo fissare la procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire
alla riduzione dei premi.
9.
Nel
caso di specie la ricorrente non ha contestato la decisione su reclamo del 20
luglio 2017 tramite la quale la Cassa di compensazione ha accertato che dal
2010.
risulta una convivenza stabile tra lei e __________, i quali, anche in
assenza di un obbligo legale, si assistono e sostengono reciprocamente (cfr.
pag. 14 della citata decisione; cfr. anche allegato al doc. 3) e con cui
l’amministrazione, dopo il ricalcolo del sussidio per il 2012, tenendo conto
dei redditi di entrambi gli assicurati (cfr. pag. da 3 a 5 della citata
decisione), ha stabilito che non vi è alcun diritto alla riduzione del premio
LAMal per quell’anno (doc. 8). Ne segue che la questione della convivenza tra RI
1.
e __________ non può più essere messa in discussione nell’ambito della
presente procedura tendente alla richiesta del condono della restituzione del
sussidio dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il 2012 (cfr.
consid. 3) e le contestazioni in tal senso sollevate dalla ricorrente sono irricevibili.
Va
invece esaminato se l’interessata ha compilato correttamente il formulario per
la richiesta del sussidio del 2012 e se può di conseguenza far valere la
propria buona fede.
In
concreto il modulo per la domanda di riduzione del premio LAMal per il 2012
prevedeva, accanto ai dati della persona richiedente, di indicare anche i dati
del “coniuge/convivente /Partner registrato” (doc. 3).
Dalle
tavole processuali emerge che l’insorgente ha riempito il formulario in data 23
giugno 2011, lasciando in bianco lo spazio riferito all’eventuale convivente e
non indicando alcunché (doc. 3).
Ora,
nelle istruzioni per la compilazione del modulo di richiesta, l’amministrazione
ha reso attenti gli assicurati che “a partire dall’anno 2012 nel nostro
Cantone entrerà in vigore un nuovo sistema di attribuzione delle riduzioni
di premio LAMal che prevede due importanti cambiamenti: (…) l’introduzione
del nuovo concetto di unità di riferimento” (grassetto e
sottolineatura in originale, allegato doc. 3). Circa l’unità di riferimento le
istruzioni prevedono che essa “stabilisce la cerchia di persone da
considerare per il calcolo della riduzione dei premi ed è costituita: (…) dal
partner convivente, se la convivenza è considerata stabile (…)” (doc. 3).
Le
istruzioni sono chiare e non sono soggette ad interpretazione alcuna. Se vi è
una convivenza stabile, l’assicurato è tenuto ad indicare nel formulario anche
i suoi dati. Non vi è alcuna ambiguità circa i termini utilizzati.
Certo. Le
istruzioni non precisano in cosa consiste una convivenza “stabile”.
Tuttavia, come rileva l’amministrazione in sede di risposta, non spetta
all’assicurata interpretare lo scopo o l’importanza delle informazioni espressamente
richieste. La formulazione della domanda, esplicita circa la presenza di un
convivente, avrebbe semmai dovuto far ritenere all’assicurata che tale aspetto aveva
un’incidenza sul diritto alla riduzione del premio.
In
caso di dubbio e se avesse ritenuto necessario ottenere ulteriori informazioni,
l’insorgente avrebbe potuto contattare la Cassa, come indicato in fondo alle
istruzioni, alfine di accertare se il suo caso rientrava in quelli previsti
dalla modifica di legge. Tanto più che l’amministrazione ha espressamente reso
attenti tutti gli assicurati della modifica delle norme aggiungendo, nelle
istruzioni, che “è quindi possibile che nel suo caso specifico, rispetto
agli anni scorsi, vi siano delle importanti modifiche con riferimento sia al
diritto che all’importo della riduzione di premio LAMal” (doc. 3,
grassetto in originale; cfr. anche sentenza 36.2017.83-86 del 4 dicembre 2017).
Non va poi dimenticato che con sentenza 36.2016.122-125 del 21 febbraio 2017 il
TCA, in un caso in cui l’assicurato sosteneva di non essere al corrente delle
norme entrate in vigore nel 2012, ha già rilevato che “la pubblicazione sul
BU delle modifiche legislative è circostanza che non può essere sfuggita al
ricorrente. Le modifiche (e l’adozione) di norme legali – presunte note (nemo
censetur ignorare legis) – non debbono fare oggetto di informazione individuale
al cittadino, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente” (consid. 2.6).
Del resto,
l’interessata non ha informato la Cassa di compensazione neppure negli anni
seguenti, 2013-2016, qui non contestati, allorché, visto il tempo trascorso, la
stabilità della convivenza doveva apparire in maniera ancora più evidente.
In queste
circostanze, accertato che l’omissione nel segnalare la convivenza ha avuto
un’incidenza diretta sul calcolo della prestazione e che dunque la ricorrente
ha commesso, perlomeno, una negligenza grave, la buona fede ai sensi dell’art.
25.
cpv. 1 LPGA (e 4 OPGA) non può essere riconosciuta (cfr. sentenza
36.2017
-86 del 4 dicembre 2017).
Alla luce di
quanto sopra esposto, senza che sia necessario esaminare il requisito della
grave difficoltà, la domanda di condono deve essere respinta.
Di conseguenza la
decisione su reclamo impugnata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti