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Decisione

36.2018.21

Richiesta di condono dell'obbligo di restituire la RIPAM 2012 respinta. Negligenza grave. L'assicurata non ha segnalato nel formulario di domanda del sussidio la presenza del convivente

11 giugno 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

risposta del 27 aprile 2018 la Cassa chiede la reiezione del ricorso, ribadendo

che la buona fede della ricorrente non può essere riconosciuta (doc. V).

in

diritto

In ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10

ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.

13, pag. 37 e seguenti).

Infatti

con sentenza 36.2017.83-86 del 4 dicembre 2017 il TCA si è già espresso in

merito ad un caso simile a quello in esame.

Considerandi

2.

A

norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal

(LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in

applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha

pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle

Assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità

amministrativa preposta.

Questo

Tribunale è competente ad esaminare il gravame nel merito.

3.

In

concreto, con decisione su reclamo del 20 luglio 2017, cresciuta incontestata

in giudicato, la Cassa di compensazione ha riesaminato la decisione del 23

novembre 2011 con la quale aveva accolto la richiesta di riduzione del premio

LAMal per l’anno 2012 inoltrata dalla ricorrente e, accertata una convivenza

con __________, ha respinto la richiesta e stabilito che l’interessata, in

applicazione dell’art. 49 LCAMal, avrebbe dovuto restituire l’indebito (doc.

8).

Il

27.

ottobre 2017 l’amministrazione ha invitato l’interessata a versare l’ammontare

di fr. 3'033.60, indicando la possibilità di inoltrare reclamo contro l’importo

da restituire e di inoltrare una richiesta di condono se la restituzione dovesse

costituire un onere troppo grave (doc. 9).

Il

6.

novembre 2017 l’insorgente ha inoltrato una “richiesta condono

restituzione RIPAM 2012”, chiedendo il “condono della restituzione dei

premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie LAMal per l’anno 2012 (…)”

(doc. 10).

Il

19.

dicembre 2017 la Cassa ha emanato una decisione relativa alla “richiesta

di condono” (doc. 11) e il 1° gennaio 2018 l’interessata ha inoltrato

reclamo chiedendo “di voler riesaminare la mia richiesta di condono”

(doc. 12).

Il

6.

marzo 2018 l’amministrazione ha emanato la decisione su reclamo “in

materia di condono della restituzione di riduzioni di premio dell’assicurazione

malattie obbligatoria indebitamente percepite per l’anno 2012” (doc. 13).

Con

il ricorso del 22 marzo 2018 l’insorgente ha chiesto “che la decisione

impugnata sia annullata e che la richiesta di condono formulata dalla

sottoscritta il 7 novembre 2017 venga accettata” (doc. I; cfr. anche pag. 2

laddove l’insorgente afferma che “può anche – grande sforzo emotivo oltre

che finanziario – rassegnarsi di fronte alla richiesta di restituzione della

RIPAM 2013-2016 formulata dalla Cassa malati, ma non riesce a comprendere e ad

accettare il diniego del condono deciso dalla Cassa cantonale (…)”).

Ne

segue che unico oggetto del contendere è la richiesta di condono della

restituzione della riduzione del premio LAMal del 2012 (cfr. a questo proposito

la sentenza 8C_308/2011 dell’11 agosto 2011; per un caso in cui invece il TF ha

ritenuto che era contestata la decisione di restituzione: sentenza 8C_77/2018

del 30 aprile 2018; cfr. anche la sentenza 36.2014.92 del 24 dicembre 2014).

Nel merito

4.

Ai

sensi dell’art. 49 cpv. 1 LCAMal, nella versione vigente dal 1° gennaio 2012

(simile all’art. 59 cpv. 1 LCAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2011), le riduzioni dei premi indebitamente percepite devono essere restituite

dal beneficiario all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure

all’amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all’assicurato, o

nei casi di perdita del diritto alle prestazioni complementari all’AVS/AI.

L’art. 49 cpv. 2 LCAMal (il cui tenore è simile all’art. 59 cpv. 2 LCAMal in

vigore in precedenza), prevede che alla restituzione e al condono dell’obbligo

di restituzione è applicabile, per analogia, la legge sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000.

5.

Per

l’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Ai

sensi dell’art. 4 cpv. 1 OPGA se il beneficiario era in buona fede e si trova

in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla

restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Secondo

l’art. 4 cpv. 2 OPGA determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà

è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.

L’art.

4.

cpv. 4 OPGA prevede che il condono è concesso su domanda scritta. La domanda,

motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro

30.

giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.

Sul

condono è pronunciata una decisione (art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art.

5.

OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà".

Secondo

la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,

è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

-

l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

-

la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Quindi,

qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere

accordato.

6.

La

buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è

stata determinata da sua negligenza.

Per

quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,

intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che

hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di

annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza

grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27 gennaio

2009.

consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3;

DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258;

DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73;

DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF

110.

V 176, consid. 3c, pag. 180).

7.

L'art.

28.

LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli

assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1

LPGA).

Colui

che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le

informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le

prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi

pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i

servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli

organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che

siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e

questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art.

31.

LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle

condizioni".

L’avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi

persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha

l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni

determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art.

31.

cpv. 2 LPGA).

Il

dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei

beneficiari di prestazioni.

8.

Come evocato in numerose

sentenze emesse da questo Tribunale (cfr. STCA 36.2016.122-125 del 21 febbraio

2017; STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e

STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11

del 18 aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4 maggio

2016) dal 2012 le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal

(LCAMal qui di seguito), che regolano la riduzione dei premi dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM, l’acronimo è utilizzato sia

nei lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno

subito una modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente

cambiato a seguito dell’approvazione della Legge del 24 giugno 2010 (Bollettino

Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha provveduto a porre mano ad un nuovo

sistema di distribuzione dei sussidi decisi dal Cantone, conformemente al

dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto

sociale. La precedente normativa aveva mostrato talune lacune e, soprattutto,

per ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale voluti con

l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5

giugno 2000 (in questo senso il Messaggio

15.

settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di

modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto

della Commissione della gestione e delle finanze dell’8 giugno 2010 a pagina 1). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, ed il Parlamento

promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai

criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile

cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per

approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da

scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento

poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui

l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed

alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.

LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

Le nuove norme tendono a

conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla

realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa

capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle

loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli

effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della

reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di

base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce

la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

Il Cantone gode, nella

concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio

margine di valutazione ed apprezzamento ed è vincolato in particolare da quanto

impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i

Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani

adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo di informazione della

popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo

scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta infatti ai Cantoni

definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire

gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un

diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante

giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non

solo fissare la procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire

alla riduzione dei premi.

9.

Nel

caso di specie la ricorrente non ha contestato la decisione su reclamo del 20

luglio 2017 tramite la quale la Cassa di compensazione ha accertato che dal

2010.

risulta una convivenza stabile tra lei e __________, i quali, anche in

assenza di un obbligo legale, si assistono e sostengono reciprocamente (cfr.

pag. 14 della citata decisione; cfr. anche allegato al doc. 3) e con cui

l’amministrazione, dopo il ricalcolo del sussidio per il 2012, tenendo conto

dei redditi di entrambi gli assicurati (cfr. pag. da 3 a 5 della citata

decisione), ha stabilito che non vi è alcun diritto alla riduzione del premio

LAMal per quell’anno (doc. 8). Ne segue che la questione della convivenza tra RI

1.

e __________ non può più essere messa in discussione nell’ambito della

presente procedura tendente alla richiesta del condono della restituzione del

sussidio dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il 2012 (cfr.

consid. 3) e le contestazioni in tal senso sollevate dalla ricorrente sono irricevibili.

Va

invece esaminato se l’interessata ha compilato correttamente il formulario per

la richiesta del sussidio del 2012 e se può di conseguenza far valere la

propria buona fede.

In

concreto il modulo per la domanda di riduzione del premio LAMal per il 2012

prevedeva, accanto ai dati della persona richiedente, di indicare anche i dati

del “coniuge/convivente /Partner registrato” (doc. 3).

Dalle

tavole processuali emerge che l’insorgente ha riempito il formulario in data 23

giugno 2011, lasciando in bianco lo spazio riferito all’eventuale convivente e

non indicando alcunché (doc. 3).

Ora,

nelle istruzioni per la compilazione del modulo di richiesta, l’amministrazione

ha reso attenti gli assicurati che “a partire dall’anno 2012 nel nostro

Cantone entrerà in vigore un nuovo sistema di attribuzione delle riduzioni

di premio LAMal che prevede due importanti cambiamenti: (…) l’introduzione

del nuovo concetto di unità di riferimento” (grassetto e

sottolineatura in originale, allegato doc. 3). Circa l’unità di riferimento le

istruzioni prevedono che essa “stabilisce la cerchia di persone da

considerare per il calcolo della riduzione dei premi ed è costituita: (…) dal

partner convivente, se la convivenza è considerata stabile (…)” (doc. 3).

Le

istruzioni sono chiare e non sono soggette ad interpretazione alcuna. Se vi è

una convivenza stabile, l’assicurato è tenuto ad indicare nel formulario anche

i suoi dati. Non vi è alcuna ambiguità circa i termini utilizzati.

Certo. Le

istruzioni non precisano in cosa consiste una convivenza “stabile”.

Tuttavia, come rileva l’amministrazione in sede di risposta, non spetta

all’assicurata interpretare lo scopo o l’importanza delle informazioni espressamente

richieste. La formulazione della domanda, esplicita circa la presenza di un

convivente, avrebbe semmai dovuto far ritenere all’assicurata che tale aspetto aveva

un’incidenza sul diritto alla riduzione del premio.

In

caso di dubbio e se avesse ritenuto necessario ottenere ulteriori informazioni,

l’insorgente avrebbe potuto contattare la Cassa, come indicato in fondo alle

istruzioni, alfine di accertare se il suo caso rientrava in quelli previsti

dalla modifica di legge. Tanto più che l’amministrazione ha espressamente reso

attenti tutti gli assicurati della modifica delle norme aggiungendo, nelle

istruzioni, che “è quindi possibile che nel suo caso specifico, rispetto

agli anni scorsi, vi siano delle importanti modifiche con riferimento sia al

diritto che all’importo della riduzione di premio LAMal” (doc. 3,

grassetto in originale; cfr. anche sentenza 36.2017.83-86 del 4 dicembre 2017).

Non va poi dimenticato che con sentenza 36.2016.122-125 del 21 febbraio 2017 il

TCA, in un caso in cui l’assicurato sosteneva di non essere al corrente delle

norme entrate in vigore nel 2012, ha già rilevato che “la pubblicazione sul

BU delle modifiche legislative è circostanza che non può essere sfuggita al

ricorrente. Le modifiche (e l’adozione) di norme legali – presunte note (nemo

censetur ignorare legis) – non debbono fare oggetto di informazione individuale

al cittadino, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente” (consid. 2.6).

Del resto,

l’interessata non ha informato la Cassa di compensazione neppure negli anni

seguenti, 2013-2016, qui non contestati, allorché, visto il tempo trascorso, la

stabilità della convivenza doveva apparire in maniera ancora più evidente.

In queste

circostanze, accertato che l’omissione nel segnalare la convivenza ha avuto

un’incidenza diretta sul calcolo della prestazione e che dunque la ricorrente

ha commesso, perlomeno, una negligenza grave, la buona fede ai sensi dell’art.

25.

cpv. 1 LPGA (e 4 OPGA) non può essere riconosciuta (cfr. sentenza

36.2017

-86 del 4 dicembre 2017).

Alla luce di

quanto sopra esposto, senza che sia necessario esaminare il requisito della

grave difficoltà, la domanda di condono deve essere respinta.

Di conseguenza la

decisione su reclamo impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti