36.2018.35
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18 ottobre 2018Italiano51 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2018.35
TB
Lugano
18 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 marzo 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. Da
anni RI 1, 1970, è affiliato a CO 1 per l’assicurazione malattia obbligatoria
LAMal, compresa la copertura per infortunio, oltre che per diverse coperture dell’assicurazione
complementare LCA (doc. A14).
1.2. Il
18 febbraio 2015 l’assicurato è stato vittima di un’aggressione, che ha
comportato la contusione del padiglione auricolare destro con piccola
ferita cutanea della cute del dotto uditivo esterno (doc. 1).
Il 20 ottobre 2016 (doc. A13)
il dr. med. __________, FMH medicina generale, ha certificato che
dall’aggressione del 18 febbraio 2015 è stata riscontrata una lesione
all’orecchio destro con sanguinamento e che dalla prima visita
effettuata il 18 marzo 2015 sono state accertate le contusioni subite, quali
delle tumefazioni diffuse in volto (fronte e zigomo) e sul corpo (braccio
destro e gluteo coscia destra). I colpi ricevuti in viso hanno reso necessarie
anche delle cure odontoiatriche mirate a ripristinare la perdita delle cuspidi
dei denti 15 e 45, mentre “La contusione al gluteo destro ha presentato
un’evoluzione peggiorativa con un decorso ancora in fase di definizione”,
riscontrata tramite una ecografia e una risonanza magnetica.
L’assicurato si è sottoposto a
fisioterapia, a risonanze magnetiche, a cicli di infiltrazioni intraforaminali
di ozono, a controlli posturali (24 aprile 2015), all’assunzione di farmaci
specifici per contrastare lo sviluppo di una sofferenza radicolare alla gamba
sinistra derivante da posture adattative alla situazione di sofferenza
neurogena (maggio 2015), a un esame di colonscopia (23 settembre 2015), a delle
ulteriori RMI il 16 dicembre 2015 e il 10 febbraio 2016 alla gamba sinistra e a
cure sinergiche, idrocolonterapia, ulteriori cicli di fisioterapia e interventi
di chiropratica che hanno portato a un miglioramento funzionale. Il 20
settembre 2016 sono state individuate lesioni a livello del colon e
l’elettromiografia del 3 ottobre 2016 ha confermato che il dolore nella regione
ischio sacrale era cronico.
1.3. L’assicurato
ha subìto una seconda aggressione il 18 febbraio 2016 con traumatismo a
carico dell’orecchio sinistro (doc. 10), che ha comportato visite e cure
specialistiche, in particolare inalazioni e insufflazioni tubariche (doc. 6).
1.4. Con
decisione del 4 settembre 2017 (doc. A3) CO 1 ha respinto la richiesta
dell’assicurato di considerare i trattamenti per le lesioni alla mandibola,
alla fronte e quelle direttamente o indirettamente connesse con le problematiche
al gluteo destro quali conseguenze dell’infortunio del 18 febbraio 2015.
La Cassa malati ha evidenziato
di avere chiesto all’interessato nel luglio 2017 le cartelle cliniche dei vari
fornitori di prestazioni a cui egli si era rivolto, allo scopo di stabilire se
e in quale misura sussisteva un nesso di causalità naturale e adeguato tra i
disturbi lamentati e l’evento del 18 febbraio 2015. Non ottenendo quanto
richiesto, basandosi sugli atti a disposizione (lettera di dimissione del 18
febbraio 2015 rilasciata dal Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________)
e sul principio della dichiarazione della prima ora, l’assicuratore malattia ha
concluso che quel giorno non v’erano state contusioni alla mandibola, alla
fronte o al gluteo destro, ma unicamente all’orecchio destro, perciò le
problematiche lamentate in particolare al gluteo destro non erano in relazione
con l’evento occorso il 18 febbraio 2015. Pertanto, i trattamenti
direttamente o indirettamente connessi a questa patologia non potevano essere
riconosciuti quali conseguenze dell’infortunio.
1.5. Il
3 ottobre 2017 (doc. A2) l’assicurato si è opposto a questa conclusione,
contestando i fatti riportati dalla Cassa malati e presentandoli diversamente.
In particolare, a suo dire, il pugno ricevuto il 18 febbraio 2015 che
l’ha fatto cadere a terra costituiva un evento straordinario e quindi
configurava un infortunio. A loro volta, le conseguenze che ne sarebbero
derivate, quali la contusione al gluteo destro, il gonfiore addominale e la
contusione all’orecchio destro, non potevano essere considerate come non
comprovate come affermava l’assicuratore malattia, che doveva quindi
riconoscergli i costi delle terapie mediche.
Fatti
1.6. RI
1 ha inoltrato il 5 marzo 2018 al Tribunale cantonale delle assicurazioni un
ricorso per denegata giustizia, che è stato stralciato dai ruoli con STCA
36.2018.17 del 10 aprile 2018, siccome divenuto privo di oggetto avendo CO 1
emanato il 20 marzo 2018 (doc. A1) la decisione su opposizione, richiesta
dall’assicurato, con cui ha rifiutato l’erogazione di prestazioni.
1.7. In
questa sua decisione la Cassa malati, basandosi sulla lettera di dimissione del
Pronto Soccorso, ha ritenuto che l’assicurato avesse subìto delle lesioni
unicamente all’orecchio destro e non anche ad altre parti del corpo. Tuttavia,
nella notifica di infortunio dell’8 giugno 2016, l’interessato ha riferito di
avere riportato contusioni all’orecchio destro, alla mandibola, alla fronte e
al gluteo destro, pretendendo di conseguenza che le cure richieste venissero
riconosciute come prestazioni da infortunio e non da malattia. L’assicuratore
malattia ha, al riguardo, evidenziato che l’interessato ha fatto valere dei
danni a parti del corpo derivanti da infortunio soltanto un anno e mezzo dopo,
violando quindi gli artt. 45 LAINF e 53 OAINF. Ciò nonostante, esso ha
ottemperato comunque ai suoi doveri, intraprendendo d’ufficio giusta l’art. 43
LPGA i necessari accertamenti e quindi chiedendo a più riprese all’assicurato
le cartelle cliniche riguardanti il gluteo destro per verificare il nesso di
causalità tra l’evento del 18 febbraio 2015 e i disturbi lamentati a
questa parte del corpo.
L’interessato non ha però
prodotto alcunché, sostenendo che la Cassa malati fosse già in possesso di
tutti gli atti necessari per decidere e le ha rimproverato di avere assunto un
atteggiamento non corretto.
Da parte sua, CO 1 ha ricordato
che spettava all’assicurato fornirle quanto richiesto e quindi è stata
costretta a prendere una decisione sulla base degli atti a disposizione che,
però, non erano sufficienti a dimostrare un nesso di causalità tra l’infortunio
del 18 febbraio 2015 e i disturbi al gluteo, rifiutando pertanto le
prestazioni rivendicate.
Infine, la Cassa malati ha rilevato
una contraddizione fra le due dichiarazioni relative al predetto infortunio,
domandandosi se dovesse applicare il principio delle dichiarazioni della prima
ora, visto che in un primo momento sono state indicate soltanto contusioni
all’orecchio destro (certificato del Pronto Soccorso di __________, doc. 1),
mentre un anno e mezzo dopo sono state evocate anche delle contusioni alla
mandibola, alla fronte e al gluteo destro.
In conclusione, la Cassa malati
ha ritenuto di avere agito nel rispetto delle norme legali, ottemperando ai
propri doveri e cercando di venire incontro alle richieste dell’assicurato, il
quale non ha però fornito i documenti necessari per l’accertamento del nesso
causale. In assenza di tale nesso, l’assicuratore era legittimato a rifiutare
le prestazioni come derivanti dall’infortunio.
1.8. Con
ricorso del 21 aprile 2018 (doc. I) al TCA, RI 1 ha sollevato numerose critiche
di carattere formale nei confronti dell’agire di CO 1.
Il ricorrente ha poi precisato
l’esposizione dei fatti effettuata dalla Cassa malati, rilevando come la
richiesta di suddivisione dei costi delle cure di cui ha beneficiato a
dipendenza degli infortuni subiti era necessaria per potere richiedere agli
aggressori il risarcimento economico; tuttavia, questa tabella riassuntiva più
volte pretesa non sarebbe ancora stata allestita dalla Cassa.
L’assicurato ha altresì
evidenziato che le comunicazioni dell’8 giugno 2016 con cui ha annunciato i due
infortuni sono state effettuate per sopperire alle difficoltà di gestione della
Cassa malati relative ai due eventi.
Per quanto concerne il nesso di
causalità fra i disturbi lamentati alla coscia destra e l’evento del 18
febbraio 2015, l’interessato ha contestato le modalità di gestione del
caso da parte dei funzionari della Cassa malati – e in particolare da parte di
uno, contro cui ha sollevato critiche di ostruzionismo e di favoreggiamento nei
confronti del suo aggressore – in merito alle sedute di idrocolonterapia e
delle inalazioni e insufflazioni, la cui necessità non è però stata criticata
dal medico di fiducia.
Nel suo ricorso l’insorgente ha
precisato che le “terapie riferite alla cura
delle orecchie quali insufflazioni tubariche effettuate dal Dottor __________
presso le __________ non sono mai stati risarcite nelle quote né come
infortunio, né come malattia, bensì come quota annuale di prevenzione
solitamente destinato all’abbonamento fitness con abuso senza consenso di
questa quota” e che “Tale modalità
di procedere con assegnazioni di comodo da parte di CO 1, oltre a danneggiare
direttamente a livello economico RI 1, che deve sostenere per intero
l’abbonamento fitness, si ritrova nell’impossibilità di richiedere il
risarcimento all’aggressore con apposita documentazione da parte della cassa
malati.” (pag. 7 in fine).
A suo dire, quindi, “CO 1 crea un assegnazione di comodo per sopperire
l’ulteriore illiceità di trattamento: le terapie del Dott. __________
non sono riconosciute dal sistema cantonale né come medico, né come terapista
complementare.” (pag. 8 in initio).
L’assicurato ha evidenziato che
queste cure erano necessarie per l’orecchio destro sin dall’infortunio del 2015
a causa dello stato infiammatorio diffuso.
Inoltre, il ricorrente ha
rimproverato alla sua Cassa malati di avere fatturato erroneamente le
prestazioni di cura, attribuendo per esempio impropriamente all’assicurazione
complementare __________ con una copertura del 50% il costo delle cure dentarie
piuttosto che registrare le relative fatture come “infortunio con prestazioni all’estero senza franchigia.” (pag. 9 in initio).
Peraltro, anche le prestazioni
dello “Studio __________ vengono registrate con diverse franchigie, alcune
vengono rettificate e altre non lo sono ancora” (pag. 11 in medio).
L’assicurato ha ricordato che “A tutt’oggi non sono correttamente indicate le
inalazioni delle __________ in questo elenco nonostante prescrizione medica del
Dott. __________ e dott. __________” (pag. 11 in medio).
Pertanto, egli ha ritenuto che
le insinuazioni della sua Cassa malati, “ancorché
non corroborate dal medico fiduciario risultano pretestuose ed inadeguate a
contrastare il parere dei medici sopracitati: le affezioni ORL di cui lei soffre non possono essere
messe in relazione di causa con gli infortuni del 18.02.2015 e 18.02.2016.”
(pag. 11 in fine).
Il ricorrente ha pure rilevato
che “Le problematiche al gluteo destro, sono
state gestite dallo Studio __________ e infine Studio __________,
dove tutt’ora sono pagate totalmente con indicazioni infortunio ma con errate
assegnazioni delle franchigie.” (pag. 11 in fine).
Anche “Le altre prestazioni analisi diagnostica,
infiltrazioni di ozono e risonanze magnetiche sono state registrate in modo
alternato come infortunio o come malattia con copertura con franchigia al 10% e
a volte totale.”. (pag. 11 in fine).
Alla luce di questi errori di
registrazione delle prestazioni, delle continue rettifiche e delle richieste di
pagamento di arretrati, secondo il ricorrente la Cassa malati dimostrerebbe di
non essere in grado di fornire ai suoi assicurati un servizio valido e
corretto.
Egli ha altresì imputato al suo
assicuratore malattia che “la continua
disattesa delle sedute di idrocolonterapia richieste dopo che erano stati
somministrati degli antiinfiammatori da parte di __________ ha generato una
reazione di gonfiore addominale che continua a produrre effetti che non sono
opportunamente presi in considerazione nonostante il Dott. __________,
aveva effettuato degli accertamenti e aveva indicato la necessità di
precauzioni utili ad evitare il ripresentarsi del fenomeno (gastroprotettivo).”
(pag. 12 in initio). Anche in tal caso la Cassa malati registrava in
modo errato le prestazioni (malattia o infortunio), malgrado sia stata
evidenziata la correlazione fra la problematica terapeutica e l’uso di
antiinfiammatori necessari dopo l’infortunio del 2015.
Infatti, l’interessato ha
ricordato di essere caduto sul gluteo destro dopo avere subito un colpo
dall’aggressore e che l’edema che si è manifestato a posteriori è stato
inizialmente curato dal medico di famiglia con antiinfiammatori. Sono dunque
dati gli elementi del fattore esterno straordinario e del nesso di causalità,
perciò si tratta senza dubbio di un infortunio nel senso giuridico del termine.
Secondo il ricorrente, è quindi
errato che la sua Cassa malati non riesca a “garantire
le prestazioni per le sedute di idrocolonterapia e inalazioni/insufflazioni
tubariche di acqua termale sulfurea, accontentandosi di fondare il loro parere
solo sulle prime generiche dichiarazioni”
di un suo collaboratore, “senza meglio
approfondire le circostanze fatturali dell’infortunio con medico fiduciario che
non ha mai proferito nessun referto medico coerente come diniego di prestazioni
per incoerenze dipartimentale corporale all’evento infortunistico.” (pag.
13 in medio). Pertanto, “in simili
circostanze si ritiene che si possa accordare già secondo il grado della
verosimiglianza preponderante la sussistenza del nesso di causalità in seguito
all’infortunio del 18 febbraio 2015” (pag. 13 in medio).
In conclusione, “RI 1 esige un chiarimento di
questo comportamento che va oltre la disattesa amministrativa come
opportunamente segnalato nelle sedi ministeriali.” (pag. 13 in
fine).
Infine, l’insorgente ha preteso
un risarcimento di Fr. 30'000.- per i danni subiti dal comportamento adottato
dalla Cassa malati.
Egli ha chiesto al TCA “di procedere all’emissione di una decisione
risolutoria del danno patrimoniale che l’incoerente e denegata rifusione
economica delle fatturazioni di CO 1 sta cagionando sia a livello terapeutico,
sia a livello di risarcimento istituzionale.” (pag. 14 in initio),
addossando le spese giudiziarie allo Stato “per
quanto arrecato secondo art 428 CPP e secondo art 114 lett e CPC.”
a causa dell’“inadeguatezza gestionale del Tribunale
d’appello” (pag. 14 in
medio). Il ricorrente ha pertanto preteso l’”assegnazione delle indennità di risarcimento secondo art 436 CPP”
(pag. 14 in medio).
L’insorgente ha inoltre
rimproverato al suo assicuratore di non averlo informato subito ex art. 27 cpv.
3 LPGA sul suo diritto di rivendicare prestazioni da altri assicuratori
sociali, quale l’assicurazione invalidità, e di non avere emanato una decisione
sul diritto alle indennità giornaliere stante l’inabilità lavorativa, malgrado
la copertura complementare __________.
1.9. A
seguito del decreto di completazione emesso il 25 aprile 2018 (doc. II) dal
giudice delegato del TCA, RI 1 si è espresso il 2 maggio 2018 (doc. III/2)
contestando in primo luogo la legittimità ad agire di quest’ultimo, chiedendone
“l’astensione spontanea” dallo
statuire nel presente giudizio.
Il ricorrente ha inoltre ribadito
la richiesta di risarcimento danni a causa dell’operato di un funzionario di CO
1.
L’assicurato ha osservato che
sarebbe difficile dare seguito alla richiesta del giudice di completare il
ricorso, giacché la Cassa malati non avrebbe ancora allestito il resoconto
delle prestazioni di cui ha beneficiato a seguito dei due infortuni subiti. Per
questo motivo ha chiesto di sospendere la causa.
1.10. L’11
maggio 2018 (doc. IV) il ricorrente ha chiesto al TCA “una proroga dei termini”, poiché la Cassa
malati non aveva ancora fornito il riassunto aggiornato delle prestazioni,
proroga che gli è stata negata il 14 maggio seguente (doc. V).
1.11. Lo
stesso 14 maggio 2018 (doc. VI) RI 1 ha scritto al Tribunale allegando numerosa
documentazione (doc. A27-A36).
In sostanza, egli ha nuovamente
contestato la composizione del Tribunale cantonale delle assicurazioni e la sua
organizzazione, ha ribadito la richiesta di sospensione della procedura e le
critiche sulle “modalità di emissione
decisione 36.2018.35” del 25 aprile 2018 da parte del giudice
delegato così come della STCA 36.2018.17 del 10 aprile 2018 di questo stesso
Tribunale.
L’assicurato ha anche lamentato
un errato conteggio delle terapie di cui ha usufruito presso le __________,
poiché non sono state considerate come derivanti dagli infortuni a entrambe le
orecchie, ma solo come prevenzione malgrado siano state prescritte dai suoi
medici curanti a seguito dei due infortuni. Dalla registrazione sbagliata delle
insufflazioni egli ha dunque subito un danno economico, che va ora risarcito.
Nemmeno sono state fatturate
correttamente come infortunio le cure odontoiatriche ai denti 15 e 45, le
terapie adottate a causa del gonfiore addominale risultante dall’assunzione di
antiinfiammatori e i cicli terapeutici di idrocolonterapia.
A suo dire, è indubbio che vi
sia un nesso di causalità fra le cure effettuate ed entrambe le aggressioni
subite.
Infine, l’assicurato ha ribadito
la pretesa di un indennizzo di CHF 30'000.- per il danno che gli avrebbe
causato un funzionario della Cassa malati per non avere fornito i dettagli
delle spese mediche sostenute a seguito degli eventi di cui è stato vittima.
1.12. Nella
risposta di causa del 6 giugno 2018 (doc. VIII) CO 1 ha proposto di respingere
il ricorso.
La Cassa malati ha innanzitutto
affermato che, in virtù della procura agli atti, il giurista estensore della
decisione su opposizione - e della risposta - è legittimato ad agire per la
società e a rappresentarla davanti al Tribunale, circostanza contestata
dall’assicurato ricorrente.
Nel merito, l’assicuratore ha
fatto presente come dal rapporto di dimissione dall’Ospedale risulti solo una
contusione all’orecchio destro, mentre le ulteriori contusioni sono emerse
soltanto oltre un anno dopo mediante l’annuncio di infortunio dell’8 giugno
2016, apparendo strano che l’assicurato faccia valere dei disturbi che non
erano stati diagnosticati dal Pronto Soccorso. A suo dire, il nesso causale non
è stato dimostrato né per il primo né per il secondo infortunio, quindi la
Cassa ha agito correttamente.
Infine, l’assicuratore
resistente ha negato che un suo funzionario abbia agito volontariamente in modo
coercitivo nei confronti dell’insorgente.
1.13. Il
ricorrente ha puntualizzato il 28 giugno 2018 (doc. XII) alcuni aspetti legati
alla dinamica del primo infortunio e all’agire della Cassa malati, così come
alle errate registrazioni (malattia anziché infortunio) delle cure dentarie e
dell’idrocolonterapia. A causa di questi errati conteggi, l’assicurato ha
chiesto la restituzione dell’importo di “Frs.
1.6736,6 derivante dalla
differenza tra gli importi lordi Frs 5'520,7 e degli importi netti Frs
3'847,1” (pag. 4 in medio). Più in generale, l’insorgente
ha ribadito le medesime contestazioni già esposte nei suoi precedenti scritti.
Con lo scritto del 13 agosto
2018 (doc. XVI) indirizzato al TCA il ricorrente si è lamentato delle risposte
alle sue contestazioni che la Cassa malati gli ha inviato il 7 agosto 2018
(doc. A42).
Nella sua ultima missiva del 20
agosto 2018 (doc. XX) l’assicurato ha ribadito e completato le sue tesi
riguardo alla (il)legittimità da parte del giudice Ivano Ranzanici di
continuare a condurre la procedura ricorsuale in oggetto, così come sull’opportunità
di indire un’udienza alla sua presenza.
Lo stesso giorno il giudice
delegato ha preso posizione sulla necessità di sentire le parti oralmente (doc.
XXI), atto che il ricorrente ha ritenuto costituire un abuso, segnalando la
circostanza al Presidente del TCA e al Presidente del Tribunale d’Appello.
1.14. Il
27 settembre 2018 (doc. XXVI) ha avuto luogo un’udienza di discussione fra le
parti davanti al giudice delegato del TCA, in cui l’insorgente ha confermato i
suoi dubbi sull’imparzialità del giudice delegato siccome questi ha giudicato
in altre vertenze che vedevano coinvolto il ricorrente, sia nella sua veste di
membro di altre sezioni del Tribunale di Appello, sia quale giudice del
Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Il
ricorrente ha poi evidenziato di avere formulato, nei confronti di 2 giudici
federali e di 4 cancellieri, denunce al Ministero Pubblico della Confederazione,
e di avere incoato nei confronti del giudice delegato Ivano Ranzanici e del
collaboratore di CO 1 __________ un esposto penale nel “settembre 2018” oltre
a una procedura nei confronti di CO 1 (numero __________) nel settembre 2017 (doc.
XXVI). Per gli aspetti formali della procedura il ricorrente ha contestato
nuovamente la competenza del giurista dell’assicuratore, chiedendone
l’estromissione dall’udienza, dopo avere postulato la produzione di una procura
aggiornata redatta in lingua italiana e debitamente sottoscritta da
responsabili di CO 1. L’estromissione del giurista è stata rifiutata in corso
di udienza.
In
corso d’udienza l’assicuratore ha dato atto di non avere acquisito gli atti
della procedura penale relativi all’infortunio del 18 febbraio 2015 e neppure
quelli concernenti l’infortunio del successivo 18 febbraio 2016, considerando
sufficienti gli atti di natura medica.
CO 1 ha poi precisato la prassi riguardante la trasmissione all’assicurato
dei formulari per la notifica di un infortunio e per la qualifica della gravità
dell’evento. Nel merito le parti si sono poi espresse sul rimborso delle
inalazioni e insufflazioni di cui ha beneficiato il signor RI 1 e in
conclusione il signor RI 1 ha chiesto “che venga allestita una lista
completa ed esaustiva, richiesta già formulata in precedenza, relativa a tutte
le prestazioni riferite a ognuno dei 2 infortuni”.
Il 4 ottobre 2018 (doc. XXVII) il ricorrente ha ribadito che __________,
giurista dell’assicuratore, non è legittimato a partecipare alla causa e che il
giudice Ivano Ranzanici è incompetente a dirimere la vertenza fra le parti.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Per quanto concerne la richiesta dell’assicurato di “astensione spontanea”
e di “sostituire” il giudice Ivano Ranzanici vietandogli di giudicare nella presente
vertenza avendo egli già partecipato al collegio giudicante nelle due
precedenti cause “36.2014.00 [recte:
36.2014.100] e 36.2018.17 inerenti la medesima controparte CO 1“ (doc. XX), come tale la stessa va respinta.
Al riguardo può
essere rinviato alla recente STCA 32.2018.91 del 10 settembre 2018 concernente
l’astensione del giudice Raffaele Guffi, come pure alla STCA 36.2018.17 del 10
aprile 2018 riferita al giudice Ivano Ranzanici, in entrambi i casi si trattava
di ricorsi per denegata giustizia.
Le stesse considerazioni ivi
espresse valgono anche per la fattispecie concreta e, vista la reiterata
pretesa dell’assicurato di “sostituire”
il giudice Ivano Ranzanici per parzialità e incompetenza, è opportuno qui
riprendere sinteticamente i principi esposti.
La legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008
(Lptca; RL 178.100) non regola il tema della ricusazione, diversamente dalla
legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del
6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1), che affronta l'argomento all'art. 36 cpv. 2,
ma unicamente con riferimento alle autorità amministrative, tribunali esclusi (Kieser, ATSG-Kommentar, 3a
edizione, n. 6 ad art. 36 con riferimenti).
Di analogo tenore l'art. 10
cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(LPA; RS 172.021).
Giusta l'art. 31 Lptca, per
tutto quanto non stabilito da detta legislazione, dalla LPGA e dalle leggi
federali che regolano le singole materie, è applicabile sussidiariamente la
legge cantonale di procedura per le cause amministrative (ora) del 24 settembre
2013 (LPAmm; RL 165.100). Ai fini del giudizio torna quindi applicabile in via
suppletoria la LPAmm, la quale stabilisce i motivi di ricusazione (art. 50) e
la procedura decisionale sul motivo di ricusazione (art. 53).
L.rt. 50 LPAmm prevede che le
persone a cui spetti di prendere o di preparare una decisione devono ricusarsi
nei seguenti casi:
a) se hanno un interesse
personale nella causa o in altra vertenza su identica questione di diritto;
b) se hanno partecipato alla
medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un’autorità, patrocinatore
di una parte, perito, testimone o mediatore;
c) se sono o sono stati coniugi
o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che
ha partecipato alla medesima causa come membro dell’autorità inferiore oppure
se convivono di fatto con uno di loro;
d) se sono parenti o affini in
linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso con una parte,
con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima
causa come membro dell’autorità inferiore;
e) se possono avere una
prevenzione nella causa, segnatamente in seguito a rapporti di stretta amicizia
o di personale inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore.
L’art. 51 LPAmm ricorda che la
persona che riconosce in sé un motivo di ricusazione deve darne immediata
comunicazione all’autorità superiore o all’autorità collegiale di cui è membro,
indicandone le ragioni, e si astiene spontaneamente se ne ritiene dato il
motivo.
La parte che intende chiedere
la ricusazione di una persona deve presentare un’istanza motivata all’autorità
superiore o all’autorità collegiale a cui tale persona appartiene non appena
viene a conoscenza del motivo di ricusazione (art. 52 cpv. 1 LPAmm).
Va qui in particolare rilevato
che in caso d’istanza di ricusazione manifestamente irricevibile o priva di
qualsiasi fondamento la relativa decisione può essere presa dallo stesso
organismo interessato, incluso il suo membro destinatario dell’istanza (cfr. in
questo senso Pfiffner Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 5c n. 4, pag. 44; art.
53 cpv.3 LPAmm; cfr. anche STF 8C_392/ 2018 e 8C_396/2018 del 30 luglio 2018
consid. 1.2,9C_121/ 2018 del 3 maggio 2018 consid. 1,2C_853/2017 del 13
dicembre 2017 consid. 2.1;1C_103/2011 del 24 giugno 2011 consid. 2.2).
Nei suoi scritti il ricorrente
ha sostanzialmente chiesto la ricusa del giudice Ivano Ranzanici “per l’inadeguatezza del ruolo e l’incapacità
procedurale a garantire imparzialità, equità, diligenza giudiziaria e procedure
senza vizi di forma, avendo già partecipato come composizione di corte alle
decisioni 36.2014.00 [recte: 36.2014.100] e 36.2018.17 inerenti
la medesima controparte CO 1” (doc. XX pag. 2).
A questo proposito, il TCA
ricorda che, per costante giurisprudenza, un giudice non può essere ricusato
solo perché abbia già preso decisioni nei confronti della medesima persona, in
precedenti casi. Devono necessariamente sussistere delle circostanze che lo
facciano apparire prevenuto (STF 8C_392/ 2018 del 30 luglio 2018; STF
8C_298/2018 del 5 luglio 2018; STF 6B_315/2018 del 15 maggio 2018; STF
8C_709/2017 del 27 aprile 2018; STF 1C_187/2017,1C_327/2017 del 20 marzo 2018;
STF 5A_489/ 2017 del 29 novembre 2017).
Un’istanza di ricusa così
formulata è inammissibile e dev’essere dichiarata irricevibile.
Sul tema della ricusazione si
veda la recente giurisprudenza in lingua italiana in STF 1B_8/2018 del 22
gennaio 2018; per la dottrina si faccia riferimento a: Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, n. 4 ad art. 36;
nonché rapporto della Commissione del Consiglio Nazionale della sicurezza
sociale e della sanità del 26 marzo 1999 in FF 1999 pag. 3896 segg. e 3964).
Laddove il ricorrente
rimprovera un cumulo di funzioni giudiziarie al giudice Ivano Ranzanici - e al
giudice Raffaele Guffi -, la scrivente Corte rileva che egli non ha invocato né
tantomeno sostanziato validi motivi di ricusazione con riferimento all’art. 50
LPAmm. La censura si riferisce a decisioni adottate dalla Corte dei reclami
penali (CRP) dello stesso Tribunale d’appello, di cui il giudice Raffaele Guffi
è vicepresidente, e il giudice Ivano Ranzanici è stato membro fino al 31 maggio
2016 in qualità di giudice delegato.
Occorre in proposito ricordare
che il giudice Ivano Ranzanici è attivo quale magistrato presso il Tribunale
cantonale delle assicurazioni dal 2001 e, come detto, lo è stato anche della
Corte dei reclami penali, in entrambi i casi in qualità di giudice delegato (la
composizione delle Camere e dei Tribunali componenti il Tribunale di Appello è
notoria siccome oggetto di pubblicazione periodica sul Foglio ufficiale del
Cantone Ticino).
Ora, il Tribunale cantonale
delle assicurazioni fa parte della Sezione di diritto pubblico (art. 49 cpv. 1
lett. a, c LOG) e la Corte dei reclami penali è composta di tre giudici della
citata Sezione (art. 62 cpv. 1 LOG). Pertanto, non sussiste alcuna violazione
dell’art. 42 cpv. 2 LOG.
Medesime considerazioni valgono
per il giudice Raffaele Guffi, membro della CRP e della Camera di diritto
tributario.
Da quanto precede discende che
il fatto che entrambi i giudici del TCA abbiano già partecipato all’adozione di
decisioni non gradite al ricorrente non costituisce un motivo di ricusa (CDT
80.2017.202 del 22 settembre 2017, confermata dal Tribunale Federale con sentenza
2C_920/2017 del 2 novembre 2017).
Essendo dunque irricevibile,
l’istanza di ricusazione formulata dal ricorrente è suscettibile di essere
decisa dallo stesso organismo giudiziario interessato, incluso il membro
ricusato. Come esposto, infatti, la relativa decisione può essere presa dalla
stessa autorità ricusata ancorché la competenza decisionale per la procedura di
ricusazione spetta, secondo il diritto processuale, ad un’altra autorità (STF
2C_191/2013 del 29 luglio 2013 con riferimenti; cfr. anche le succitate 9C_121/2018
del 3 maggio 2018 consid. 1,2C_853/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 2.1).
Quanto alle numerose e ripetute
critiche rivolte dall’assicurato alla presunta incompetenza e inadeguatezza del
giudice Ivano Ranzanici a condurre l’istruttoria e a giudicare sulla vertenza
in essere fra RI 1 e CO 1 (si vedano in particolare i docc. XX, XXVI e XXVII),
va ritenuto qui che tali lamentele esulano dai motivi di ricusazione previsti
dal citato art. 50 LPAmm, e il giudice delegato ha semplicemente adottato e
seguito l’iter previsto dalla Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008.
Non v’è dunque valida ragione
per porre in discussione l’agire formale del giudice delegato del TCA nella
conduzione della presente causa.
Per quanto concerne la
richiesta di risarcimento dei danni per torto mortale e per lesione della
personalità assertivamente subiti dal ricorrente durante la presente procedura
giudiziaria e riconducibili al comportamento e all’agire del giudice Ivano Ranzanici,
come paventato da RI 1, pretesa basata sull’art. 19 Legge sulla responsabilità
civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988, la
stessa deve essere qui dichiarata irricevibile. Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni non è infatti competente a dirimere tale azione (art. 22 Legge
sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici).
2.2. Come
evidenziato nelle considerazioni di fatto, RI 1 ha contestato la legittimazione
di __________, giurista di CO 1, a partecipare al procedimento in questione
quale rappresentante dell’assicuratore. L’assicurato ha chiesto l’annullamento
della decisione emanata dal giurista non legittimato, che sia annullata la
partecipazione del servizio giuridico rispettivamente che il suo rappresentante
fosse estromesso dal presenziare all’udienza (doc. XXVI pag. 3).
Secondo l’assicurato, la
procura agli atti, risalente al 2016 e per di più rilasciata in una lingua
diversa da quella ufficiale del Cantone Ticino, non sarebbe atta a validamente
legittimarlo a rappresentare in giudizio la Cassa malati resistente.
Il giurista __________, dr.
rer. pol. e MLaw, si è legittimato a questo Tribunale mediante la procura
generale (“Vollmacht”) rilasciata il 31 marzo 2016 (doc. 72) dal
segretario generale __________ e dalla responsabile del servizio giuridico di __________
__________, che l’hanno autorizzato ad agire nelle controversie giuridiche in
materia di assicurazione malattia, assicurazione infortuni e assicurazione
malattia complementare riguardanti quattro società del gruppo tutte con sede a __________,
ossia: CO 1, __________, __________ e __________, conferendogli ampio potere di
stare in giudizio, concludere transazioni e far valere tutti i mezzi di diritto
davanti a tutte le istanze in nome e per conto delle sue società.
Nel corso dell’udienza di
discussione del 27 settembre 2018 (doc. XXVI pag. 3), interpellato in merito il
dr. __________ ha dichiarato di essere legittimato ad agire in nome e per conto
di CO 1 sulla sola scorta della procura versata agli atti e che non vi sono
quindi altri atti formali specifici che gli diano questa legittimità a stare in
giudizio per conto della resistente. In altri termini non è stata allestita, da
parte dell’assicuratore malattia in causa, una procura speciale, specifica per
la procedura qui in esame, in favore del giurista.
Queste precisazioni non sono
state ritenute sufficienti da parte del ricorrente che, da ultimo nel corso
dell’udienza, ha posto la questione e ripetuto che l’aspetto della competenza
del giurista debba essere ulteriormente approfondita con verifica della procura
agli atti, in specie per accertare se sussista una competenza a presentare la
risposta e altri atti di causa.
CO 1, nella risposta di causa redatta
dal giurista, ha ritenuto che questi la rappresenti validamente in virtù della citata
procura consegnata agli atti e ciò in base alla STF 4D_2/2013 del 1° maggio
2013, secondo cui un giurista d’azienda può agire per la società e
rappresentarla dinanzi al Tribunale se munito di procura.
Nell’evenienza concreta, alla
luce dell’esito della vertenza, la questione non merita di essere ulteriormente
approfondita ed evasa dal Tribunale cantonale delle assicurazioni in questa
sede.
2.3. Nel
suo gravame, e negli scritti successivi, RI 1 ha esposto il lungo iter
amministrativo nei confronti della sua Cassa malati con riferimento agli
infortuni del 18 febbraio 2015 e del 18 febbraio 2016, esposizione non sempre
di facile lettura siccome intercalata da contestazioni relative all’agire
dell’assicuratore e degli organi penali che si sono occupati degli aspetti
sanzionatori delle vicende.
Nelle
sue argomentazioni l’assicurato ha sollevato numerose censure riguardanti la
gestione amministrativa da parte di CO 1 delle procedure conseguenti ai due
infortuni subiti del 18 febbraio 2015 e del 18 febbraio 2016. Il ricorrente ha
in particolare lamentato disfunzioni organizzative e amministrative ad opera di
collaboratori dell’assicurazione malattie a seguito delle quali egli avrebbe
subito un danno. Nel suo esposto RI 1 chiede che l’assicuratore sia condannato
a risarcirgli un importo di CHF 30'000.-.
Nella decisione qui impugnata
la Cassa malati non si è pronunciata sul diritto dell’assicurato a un
indennizzo per danni che essa stessa gli avrebbe cagionato. La decisione del 20
marzo 2018 analizza, escludendone la realizzazione, i presupposti legali per
configurare quale infortunio, nel senso giuridico del termine, l’aggressione
subita dall’interessato il 18 febbraio 2015 per quanto concerne le
lesioni riscontrate al gluteo destro. A dire della resistente, infatti, farebbe
difetto l’elemento del nesso di causalità tra l’infortunio e questi disturbi.
La Cassa malati ha evidenziato che ha dovuto decidere sulla base degli atti a
sua disposizione, essendosi l’assicurato rifiutato di collaborare e quindi non
avendo prodotto la documentazione richiestagli.
CO 1 non si è invece espressa
in merito a pretese risarcitorie formulate dall’assicurato nei suoi confronti.
Non essendosi specificatamente pronunciata sul tema il TCA non può, nel merito,
esaminare la questione del diritto al risarcimento danni per torto morale e
lesioni della personalità preteso dal ricorrente.
A questo proposito va
rammentato che secondo l’art. 78a LAMal le pretese di risarcimento degli
assicurati fondate sull’art. 78 della legge sulla parte generale delle
assicurazioni sociali (LPGA) devono essere fatte valere nei confronti
dell’assicuratore; quest’ultimo statuisce mediante decisione.
Per l’art. 78 cpv. 1 LPGA gli
enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori
rispondono in qualità di garanti dell’attività degli organi d’esecuzione delle
assicurazioni sociali per i danni causati illecitamente a un assicurato o a
terzi da parte degli organi d’esecuzione o dei loro funzionari. Secondo l’art.
78 cpv. 2 LPGA l’autorità competente emette una decisione sulle pretese di
risarcimento, mentre per il cpv. 4 per le procedure di cui ai capoversi 1 e 3
si applicano le disposizioni della LPGA. Non è svolta alcuna procedura
d’opposizione. Gli articoli 3-9, 11, 12, 20 capoverso 1, 21 e 23 della legge
del 14 marzo 1958 sulla responsabilità sono applicabili per analogia.
Nella misura in
cui è chiesto il rimborso di un danno materiale, di una lesione corporale o di
un danno puramente economico, ossia è fatta valere la diminuzione del
patrimonio, dovuta ad una riduzione dell’attivo, un aumento del passivo o un
mancato guadagno, trova applicazione direttamente l’art. 78 LPGA. In questo
caso l’art. 78 cpv. 1 LPGA ha istituito una responsabilità causale e non
presuppone una colpa di un organo dell’istituto d’assicurazione (DTF 133 V 14
consid. 7).
Quest’ultimo deve
tuttavia aver commesso un atto illecito e dannoso, una persona assicurata o un
terzo deve aver subito un danno e deve esserci un nesso causale tra l’atto
illecito e il danno (DTF 133 V 14 consid. 7).
Nel caso di specie
l’assicuratore non ha esaminato se, in base alle norme sulla responsabilità, siano
dati i presupposti e potrebbe sussistere un obbligo risarcitorio nei confronti
di RI 1, perciò la censura sollevata dal ricorrente e la sua domanda di
condanna di CO 1 a un risarcimento sono irricevibili.
Va infatti ricordato che, per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV
Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).
Se non è stata emessa nessuna
decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata
una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid.
Considerandi
2.
; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Ora, essendo
necessario garantire alle parti sia il diritto di essere sentite (STF
9C_182/2009 del 2 marzo 2010, consid. 7 e seguenti, in particolare consid.
7.
), e meglio di esprimersi e di confrontarsi con le condizioni previste
dall’art. 78 LPGA e dalla giurisprudenza (STCA 36.2014.106 del 2 febbraio 2015;
STCA 36.2010.113-114 del 6 aprile 2011, consid. 10) che fin qui non sono state
oggetto di discussione né tanto meno di disamina (STF 9C_182/2009 del 2 marzo
2010, consid. 7 e seguenti, in particolare consid. 7.7), sia il doppio grado di
giudizio (DTF 125 V 413 consid. 2c; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid.
2.
; RCC 1991 pag. 386, consid. 8), gli atti devono essere rinviati
all’amministrazione affinché verifichi gli eventuali ulteriori accertamenti
necessari e analizzi se sono dati i presupposti per eventualmente riconoscere
la responsabilità dell’assicuratore ai sensi del citato disposto (STCA
36.2018.37
del 28 agosto 2018).
nel merito
2.4
Va
qui ricordato come, a norma dell'art. 24 LAMal, l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni
definite negli articoli 25-31, secondo le condizioni previste agli articoli
32-34 LAMal.
Le prestazioni
comprendono tra l'altro gli esami, le terapie e le cure dispensate
ambulatorialmente, al domicilio del paziente, in ospedale, parzialmente in
ospedale o in una casa di cura da persone che effettuano prestazioni previa
prescrizione o indicazione medica (art. 25 cpv. 2 lett. a cifra 3 LAMal), le
analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici
prescritti dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dal
chiropratico (art. 25 cpv. 2 lett. b LAMal), un contributo
alle spese di cure balneari prescritte dal medico (art. 25 cpv. 2
lett. c LAMal) e i provvedimenti di riabilitazione medica, eseguiti o
prescritti da un medico (art. 25 cpv. 2 lett. d LAMal).
Secondo l'art. 32
LAMal, le prestazioni di cui agli articoli 25-31 LAMal devono essere efficaci,
appropriate ed economiche. L'efficacia deve essere comprovata secondo metodi
scientifici.
L'art. 56 cpv. 1
LAMal dispone che il fornitore di prestazioni deve limitare le prestazioni a
quanto esige l'interesse dell'assicurato e lo scopo della cura. Gli
assicuratori malattia, chiamati a vigilare sul rispetto dell'economia di
trattamento, possono e anzi devono rifiutare l'assunzione di provvedimenti
terapeutici inutili o che avrebbero potuto essere rimpiazzati da altri, meno
onerosi. Tale principio non concerne unicamente i rapporti tra assicuratori e
fornitori di cure, bensì è ugualmente opponibile all'assicurato che non ha così
alcun diritto all'assunzione e al rimborso di un trattamento non economico (DTF
127.
V 46 consid. 2b e i riferimenti ivi citati; cfr. pure la sentenza del 29
giugno 2004, K 35/04, consid. 3).
2.5
In
concreto l’assicuratore CO 1 ha deciso di rifiutare all’assicurato l’erogazione
di prestazioni oltre a quanto sin qui riconosciuto. In particolare
l’assicuratore esclude, nella decisione formale del 4 settembre 2017, che le “problematiche
lamentate al gluteo destro” siano “in relazione all’evento del 18
febbraio 2015”.
L’assicurato,
nelle sue contestazioni, fa valere pretese di rimborso riferite a cure termali
di cui egli ha beneficiato, a __________, per disturbi all’orecchio destro e a
quello sinistro, oltre che per cure al gluteo destro. Nonostante l’assicurato
abbia più volte chiesto all’assicuratore di determinarsi al riguardo di queste
pretese, domandando anche l’allestimento di un conteggio riferito
specificatamente alle spese di cura riconducibili all’uno o all’altro dei due infortuni
patiti (in vista anche di una domanda di risarcimento nei confronti degli
autori di questi eventi) la Cassa malati non vi ha dato seguito. Tale
circostanza è emersa anche nel corso dell’udienza del 27 settembre 2018, durante
la quale l’amministrazione interessata ha ammesso che la pretesa tardiva
notifica dell’infortunio 18 febbraio 2015 ha creato “difficoltà a
qualificare le pretese. Successivamente alla notifica l’infortunio è stato
riconosciuto come tale e alcune prestazioni sono state riconosciute”
rilevando comunque che le “prestazioni sono state pagate sotto il cappello
della malattia”.CO 1, in corso d’udienza, ha peraltro rilevato come “con
riferimento alle inalazioni e alle insufflazioni … si tratta di cure che non
sono coperte” circostanza che sarebbe stata comunicata a RI 1 già con
scritti del 3 novembre 2017 (doc. 56) e del 9 marzo 2018 (doc. A23), ma che non
ha fatto oggetto di motivazione nella decisione resa su opposizione e qui
contestata, osservato inoltre che l’assicurato ha ottenuto da un collaboratore
dell’assicuratore (via e-mail) l’indicazione di presa a carico delle inalazioni
ma non delle insufflazioni (verbale udienza doc. XXVI pag. 5 in medio). Come
indicato in sede d’udienza l’assicurato ha ribadito la sua necessità di disporre
di coerenti liste di spese mediche rimborsate dall’assicuratore, riferite
specificatamente ai due infortuni, e ciò in vista di una rivalsa nei confronti
degli autori degli eventi.
Questa Corte evidenzia qui come
la Cassa, sia nella decisione formale che in quella resa su opposizione, non si
esprima in merito alle specifiche pretese dell’assicurato, non indichi quali
spese per l’intervento di quale fornitore di prestazioni e per quale genere di
intervento su quale parte del corpo, siano rifiutate. L’amministrazione, nella
decisione formale del 4 settembre 2017 (doc. 42), fa esplicito riferimento alle
diverse parti del corpo che, secondo l’assicurato, sono state oggetto di
lesioni a seguito dei fatti avvenuti il 18 febbraio 2015 e il 18 febbraio 2016.
La cassa indica il rifiuto di presa a carico delle lesioni alla mandibola
(denti), alla fronte e al gluteo destro e ciò alla luce del certificato medico
rilasciato inizialmente dai primi curanti e, per il gluteo, sarebbe “accertato
come le problematiche lamentate … non siano in relazione all’evento del 18
febbraio 2015”.
La decisione su opposizione
ribadisce che il contenuto del certificato medico del PS di __________ del 18
febbraio 2015 ritiene solo una lesione all’orecchio (esposizione dei fatti n.
2), circostanza contestata dall’assicurato a più riprese (esposizione dei fatti
n. 3 e 4), e segnala assenza di collaborazione da parte di RI 1 (esposizione
dei fatti n. 5). Nelle esposizioni di merito l’assicuratore si concentra sulle
prestazioni riferite al gluteo (consid. 2), che però non elenca e non
specifica, mentre nelle conclusioni rifiuta di erogare ogni e qualsiasi
prestazione.
Occorre qui verificare se, con
tale modo di procedere e in assenza di puntuali verifiche per stabilire le
conseguenze dei due infortuni, il diritto di essere sentito dell’assicurato non
sia stato violato dall’assicuratore. In effetti, nel provvedimento reso su
opposizione, CO 1 ha deciso (dispositivo punto 1, 2a frase) il
rifiuto di erogare ogni (altra) prestazione, senza indicare quali prestazioni
specificatamente sono rifiutate e, se precedenti pretese di rimborso con la
causale degli infortuni sono state riconosciute.CO 1 non ha spiegato il perché
di un cambiamento di atteggiamento rispettivamente non ha analizzato la
protezione della buona fede dell’assicurato. L’assicuratore ha così deciso, fondandosi
unicamente sulla mancata collaborazione di RI 1 e sul certificato medico del PS
del 18 febbraio 2018. Questo nonostante la trasmissione di fatture mediche e di
scritti dell’assicurato con cui lo stesso ha rivendicato – riconducendole agli
infortuni citati – ben più ampie pretese. Nelle motivazioni della decisione qui
impugnata la Cassa ha limitato il suo esame concentrandosi, come detto, sulle
lesioni al gluteo dell’assicurato e ciò senza precisamente analizzare le altre
problematiche poste dal caso concreto. L’assicuratore non ha in particolare
spiegato la sua mancata possibilità di acquisizione diretta di altre informazioni
presso i fornitori di prestazioni, in specie interpellando il dott. __________
(per il tramite del medico fiduciario e previo svincolo dell’assicurato), alla
luce della documentazione medica trasmessa all’assicuratore e da questi ritenuta
insufficiente, tanto da chiedere a RI 1 di produrre le cartelle mediche.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2
Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal
diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013; sentenza
del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56
consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al
previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla
nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e
sentenze ivi citate).
Come rammentato nella recente
STCA 30.2018.1 del 10 aprile 2018, il diritto di essere sentito comprende
l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo
scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di
afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di
poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere
all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla decisione (cfr.
DTF 141 IV 249; sentenza 6B_966/2014 del 6 marzo 2017, consid. 2; STF del 24
gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Per l'art. 42 LPGA le parti
hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite
prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. Il diritto di essere
sentito deve essere garantito soprattutto durante la procedura di opposizione.
In ogni caso al più tardi durante la procedura di opposizione,
l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di
pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2; DTF 132 V 368 consid. 6; cfr.
anche DTF 143 IV 380 consid. 1.1).
L'accertamento dei fatti
incombe in primo luogo all’amministrazione in forza dell'obbligo derivante
dall’art. 43 cpv. 1 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande,
intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di
cui ha bisogno (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3).
L'amministrazione non può rimandare gli approfondimenti necessari
all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto
meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo
scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in
definitiva i tribunali (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3 e
riferimenti).
Il diritto di essere sentito è
una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento
della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel
merito (cfr. DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1; DTF 132 V 390 consid. 5.1; 127 V 437
consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto -
nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da
ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi
ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un
eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 437
consid. 3d/aa). Da un rinvio degli atti per garantire il diritto di essere
sentito si può inoltre prescindere - anche in caso di grave violazione - se il
rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe
inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad
ottenere un giudizio in tempi rapidi (STF 935/06 del 21 febbraio 2008 consid.
7.1
con riferimento a DTF 132 V 390 consid. 5.1, 116 V 187 consid. 3d).
In concreto è indubbio che RI 1
abbia postulato, a più riprese, il rimborso di spese medico sanitarie per cure
che egli riconduce agli infortuni citati (si veda in particolare la presa a
carico delle cure di idrocolonterapia “correttamente” nell’ambito dell’infortunio
del 18 febbraio 2015, doc. 19 del 28 settembre 2016, doc. 22 mail del 21
novembre 2016). L’assicurato ha più volte indicato, anche con la trasmissione
di specifiche fatture mediche, che l’ampiezza dei due infortuni, in specie quello
del 18 febbraio 2015, era ben altra rispetto a quanto ritenuto
dall’amministrazione. La notifica dell’infortunio ne fa stato. L’assicuratore,
con la decisione qui impugnata, non si è preoccupato di accertare le
conseguenze degli infortuni in maniera adeguata, ma si è limitato a chiedere
all’assicurato le cartelle mediche quando egli aveva trasmesso le fatture dei
curanti che riteneva adeguate e sufficienti a dimostrare le sue ragioni. Se
così non era, l’amministrazione doveva approfondire e verificare direttamente,
e certamente con la collaborazione dell’assicurato, le conseguenze degli
infortuni, già mediante l’acquisizione degli atti penali - come si vedrà meglio
in seguito.
L’assicuratore non si è espresso
nel merito delle specifiche pretese dell’assicurato e non ha svolto adeguate
verifiche e gli accertamenti che gli incombevano. CO 1 ha limitato la sua
analisi agli aspetti delle cure prestate al gluteo nelle motivazioni della
decisione su opposizione (doc. 68), indicando l’assenza di collaborazione
dell’assicurato (che non ha trasmesso le cartelle mediche dei curanti), ha
concluso poi in maniera generale che l’erogazione di prestazioni è rifiutata
(consid. 7 e punto 1 del dispositivo), quindi anche per le pretese lesioni ai
denti e meglio alla mandibola e alla fronte, nonché le conseguenze
successivamente specificate dall’assicurato ad altre parti del corpo.
Non solo. La decisione su
opposizione non ha specificato quali accertamenti non siano stati possibili
eseguire, a livello dei fatti, in assenza della collaborazione dell’assicurato
e perché non sia stato possibile a CO 1 ovviare a tale pretesa mancata
collaborazione. Dire apoditticamente che l’assicurato si è rifiutato di
collaborare non basta a soddisfare l’esigenza di motivazione che deve avere una
decisione resa su opposizione. Non è neppure sufficiente fare implicito riferimento
(senza neppure richiamarle nella motivazione della decisione qui contestata) a informazioni
già comunicate all’assicurato. Nello scritto formante il documento 56 del 3
novembre 2017 e ancora nello scritto 9 marzo 2018 (doc. 67), come emerso in
sede d’udienza, l’assicuratore ha comunicato a RI 1 che, a prescindere dalle
altre motivazioni della decisione su opposizione, le inalazioni e le insufflazioni
non sono prese a carico in base alla LAMal, contraddicendo in maniera parziale
almeno un mail di un collaboratore della Cassa stessa, come ha ricordato
l’assicurato nel corso dell’utile udienza. Ora a questi aspetti la decisione
impugnata non fa cenno.
Già per queste mancanze, la
decisione su opposizione del 20 marzo 2018 deve essere annullata e gli atti
rinviati alla Cassa malati, affinché si pronunci sulle censure sollevate dal
ricorrente e si esprima eventualmente sulle pretese carenze di collaborazione, in
dettaglio, motivando l’influenza delle stesse sul giudizio di merito e
l’impossibilità per l’assicuratore sociale di porvi rimedio altrimenti. Come si
vedrà nelle considerazioni che seguono, anche per l’aspetto specifico delle lesioni
al gluteo, analizzato più dettagliatamente nella decisione impugnata, la
decisione deve essere annullata e gli atti rinviati all’assicuratore per una
puntuale istruttoria e per la resa di un nuovo giudizio.
2.6
Come
emerge dal complesso degli atti, RI 1 vanta, in conseguenza degli eventi del 18
febbraio 2015 e del 18 febbraio 2016, diverse pretese di rimborso dei costi
delle terapie di cui ha avuto - e ha tuttora - bisogno a titolo terapeutico.
Talune di queste prestazioni sono state riconosciute, altre invece sono state assunte
dall’assicuratore quali spese di malattia, rispettivamente sono state rifiutate
(si veda il contenuto del già citato doc. 56 e dello scritto 9 marzo 2018, doc.
A23/doc. 67). Come indicato, la decisione su opposizione ha escluso
l’assunzione di spese (non precisate nel provvedimento), a titolo di spese per
infortunio, in base alla parte del corpo interessata. CO 1 ha ritenuto che, in
particolare, le lesioni al gluteo destro non sarebbero conseguenze
dell’infortunio del 18 febbraio 2105 e neppure di quello avvenuto il 18
febbraio 2016.
Per fare ciò CO 1 non ha
postulato l’acquisizione degli atti della procedura penale conseguenti agli
esposti dell’assicurato. Rapporti di polizia, constatazioni degli inquirenti
penali, il verbale dei querelati e dello stesso assicurato non sono ricompresi
negli atti prodotti. In corso d’udienza l’assicuratore ha ammesso il mancato
richiamo indicando come sufficienti gli atti medici, salvo poi indicare – nelle
motivazioni della decisione su opposizione – che l’assicurato non ha prodotto
le cartelle mediche dei curanti che gli sono state domandate (e quindi ritenere
implicitamente insufficienti gli atti medici acquisiti).
Dalla discussione di causa è
risultato che, dopo i fatti del 18 febbraio 2015 e dopo le prime cure
beneficiate al Pronto Soccorso di __________, RI 1, come egli stesso ha
indicato in udienza: “così obbligato dalla
prassi dopo l’infortunio”, si è recato dal suo medico curante dr.
med. __________, il quale ha proseguito le cure indirizzandolo presso diversi specialisti.
Il ricorrente ha indicato in
sede di udienza che il contenuto del certificato medico rilasciato dal Pronto
Soccorso a seguito della sua visita non era corretto e ne ha contestato in sede
penale e presso l’Ospedale medesimo le modalità e la fatturazione, che
inizialmente era avvenuta considerando le cure come evento derivante da
malattia e poi rettificate in infortunio.
RI 1 ha spiegato che, dopo la
visita al PS di __________, si è recato alla Polizia cantonale di __________
per sottoporsi spontaneamente al test dell’alcol e lì è stato visto dagli
agenti con le sue tumefazioni, non fotografate in quell’occasione. RI 1 ha in
vece prodotto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. A20) delle
fotografie scattate dal suo curante dr. med. __________, eccettuata la
fotografia dell’orecchio destro, che è stato fotografato in ospedale dagli
operatori sanitari. Le fotografie mostrano in particolare la fronte del
ricorrente, il gluteo destro e il braccio destro. L’estensore del doc. A20
specifica, con riferimento a ognuna delle 4 foto (al di fuori di quella
dell’orecchio destro) l’esistenza di “contusioni” sulla fronte e sullo zigomo
nella parte destra, ematomi sul gluteo destro e ematomi sul braccio destro.
Non risulta che l’assicuratore
si sia rivolto direttamente (per il tramite del proprio medico fiduciario) al
curante dr. med. __________ per conoscere le date delle visite, le
constatazioni oggettive eseguite, con la conseguente possibilità di acquisire
le fotografie doc. A20 e di sapere precisamente quando le foto (esclusa quella
all’orecchio) sono state scattate, da chi, e quali osservazioni obiettive abbia
svolto il curante. Non risultano poi contatti tra il medico fiduciario
dell’assicuratore e il curante per le verifiche quindi del nesso causale tra
evento, lesioni e cure.
CO 1 non sembra neppure avere
interpellato il suo medico fiduciario per sapere se, lesioni come quelle al
gluteo mostrate dalla foto A20 possano – da un profilo medico – comparire in
epoca successiva al colpo subito.
Se inizialmente il caso era
stato ritenuto dall’assicuratore quale caso bagatella per l’entità delle spese
mediche inizialmente assunte, come evidenziato in sede di udienza (verbale 27
settembre 2018, doc. XXVI pag. 4 ultime due righe), con il trascorrere del tempo
e il beneficio di terapie da parte dell’assicurato le spese per le cure sono
aumentate in maniera importante e i due infortuni hanno assunto diversa connotazione
rispetto ad una semplice bagatella, anche in ottica di un possibile regresso da
parte dell’assicuratore nei confronti degli autori dei fatti. Anche in tale
ottica, e non esclusivamente per potere fare valere le proprie pretese
risarcitorie nei confronti dei responsabili dei fatti, RI 1 ha chiesto di
ottenere una lista delle fatture elaborate dall’assicuratore e riferite
specificatamente a ognuno dei due infortuni. Il ricorrente ha lamentato che
ancora oggi la Cassa malati amministra in modo confuso i conteggi delle
prestazioni che, a suo dire, sono invece indubbiamente riconducibili agli infortuni.
È indubbio che CO 1 non ha
posto in atto le verifiche che il caso imponeva per potere rendere una
decisione con piena cognizione di causa.
2.7
A
fronte di quanto esposto, i fatti posti alla base degli infortuni non sono
stati accertati in maniera completa da parte diCO 1. Gli eventi del 18 febbraio
2015.
e quelli del 18 febbraio 2016 sono stati oggetto di accertamenti
dell’autorità penale che l’assicuratore non ha verificato, atti che non sono
stati richiamati. Non solo i fatti posti alla base degli eventi infortunistici e
le loro conseguenze sul corpo del ricorrente non sono stati accertati in
maniera completa, ma anche le verifiche del decorso medico non sono state
eseguite in maniera completa dal profilo medico. Si ripete che non è stato
chiarito, in conseguenza all’infortunio del 18 febbraio 2015, quali oggettive
constatazioni ha eseguito il curante al momento della prima visita dopo i
fatti, quando questa visita è avvenuta, se l’ematoma al gluteo destro che il
dr. med. __________ ha riscontrato nell’assicurato sia una conseguenza del
colpo ricevuto la notte del 18 febbraio 2015 dal ricorrente e che gli avrebbe
provocato una caduta a terra, e se sia possibile che tale ematoma sia emerso
successivamente alla visita al PS. Non è stato accertato convenientemente da
parte di CO 1 se, nonostante il tenore del certificato rilasciato dal medico
del PS, che non indicava problemi al gluteo rispettivamente ai denti, al
braccio e alla fronte ma alla luce delle richieste dell’assicurato che ha
rivendicato diritti da tali lesioni, queste lesioni fossero comunque da
ricondurre a quanto avvenuto il 18 febbraio 2015.
Si
ribadisce che gli atti dell’assicuratore non contemplano la verifica presso il
medico fiduciario per accertare se l’ematoma al gluteo (rispettivamente quelli
fotografati dal dr. med. __________ e sopra descritti), dal profilo medico,
potevano insorgere in un secondo tempo e quindi che siano stati forzatamente
rilevati solo successivamente alla visita presso il servizio di pronto
soccorso.
Se così fosse e se gli ematomi
illustrati dalle fotografie doc. A20 fossero da ricondurre ai fatti subiti da RI
1.
il 18 febbraio 2015, allora le cure per queste lesioni dovrebbero essere
considerate come derivanti da un infortunio nel senso giuridico del termine, analogamente
alle cure di cui il ricorrente ha beneficiato in relazione alla lesione all’orecchio
destro.
Alla luce di queste lacune
negli accertamenti, che incidono sui diritti dell’assicurato ed in particolare
il suo diritto di essere sentito e di potere beneficiare di un doppio grado di
giudizio come illustrati in precedenza, la decisione impugnata deve essere
annullata e gli atti rinviati all’assicuratore affinché provveda alle puntuali
verifiche in merito allo svolgimento dei fatti che hanno provocato le lesioni
il 18 febbraio 2015 e il 18 febbraio 2016 a danno di RI 1, verifichi quali
lesioni precise e quali danni alla salute ha subito l’assicurato, quali cure
sono state prestate dai curanti, e se queste cure debbano essere assunte. In
caso di rifiuto di assumere specifici costi di cura CO 1 ne preciserà le
ragioni in maniera dettagliata affinché l’assicurato, in caso di contestazione,
possa adire il Tribunale cantonale delle assicurazioni in maniera mirata e
precisa.
CO 1 dovrà quindi spiegare il motivo
dell’assunzione dei costi delle cure mediche beneficiate dall’assicurato e
conseguenti agli aventi del 18 febbraio 2015 rispettivamente del 18 febbraio
2016, sotto l’egida della malattia (rispettivamente delle coperture
complementari rette dalla LCA sottoscritte da RI 1) in luogo dell’infortunio,
rispettivamente il rifiuto di assumere dei costi delle cure mediche sotto
l’egida dell’infortunio, argomentando – dopo le verifiche necessaire – le
proprie decisioni e ciò nonostante il fatto che, in virtù dell’art. 28 LAMal,
per gli infortuni ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera b,
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi
costi delle prestazioni in caso di malattia.
Va rammentato che, per l’art.
111.
OAMal, gli assicurati devono notificare al loro assicuratore-malattie gli
infortuni non notificati a un assicuratore-infortuni o all'assicurazione
militare. Essi devono fornire le informazioni riguardanti: a. l'ora, il luogo,
le circostanze e le conseguenze dell'infortunio; b. il medico curante o
l'ospedale; c. eventuali responsabili e assicurazioni interessate. La necessità
di tale procedere, per gli infortuni riconducibili all’intervento di terze
persone, consiste nella possibilità per l’assicuratore sociale di fare valere,
nei confronti dell’autore delle lesioni a danno del ricorrente, le pretese di
rimborso per le prestazioni eseguite in favore dell’assicurato. In altri
termini, l’assicuratore è surrogato nei diritti dell’assicurato in virtù dell’art.
72.
LPGA (il cui capoverso 1 recita: “All'insorgere dell'evento assicurato
l'assicuratore è surrogato, fino all'ammontare delle prestazioni legali, nei
diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti contro i terzi responsabili”).
Per tale motivo le prestazioni dell’assicuratore sociale dovranno essere
chiaramente riferite agli infortuni (2 eventi distinti del 18 febbraio 2015 e
18.
febbraio 2016) in modo da permettere alla stessa CO 1 di esercitare il
diritto di regresso nei confronti del responsabile per quanto soluto in base agli
obblighi di legge in favore dell’assicurato per le prestazioni medico-sanitarie
da questi beneficiate.
2.8
Alla
luce di quanto precede, la decisione su opposizione del 20 marzo 2018 è
annullata e gli atti rinviati a CO 1 per procedere nei suoi incombenti e emanare
nuovamente una decisione.
L’emanazione della presente
sentenza rende priva di oggetto la domanda di conferimento dell’effetto
sospensivo formulata dal ricorrente (STF 9C_887/2017 del 7 giugno 2018 consid.
5; STF 9C_711/ 2016 e 9C_716/2016 del 9 maggio 2017, consid. 12
non pubblicato in DTF 143 V 130).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto nel senso delle
considerazioni esposte. Di conseguenza:
1.1. La
decisione su opposizione del 20 marzo 2018 è annullata.
1.2. Gli
atti sono rinviati all’assicuratore CO 1, __________, per le verifiche imposte
con il presente giudizio e l’emanazione di una nuova decisione.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è
chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta
in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti