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Decisione

36.2018.35

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 ottobre 2018Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. RI

1 ha inoltrato il 5 marzo 2018 al Tribunale cantonale delle assicurazioni un

ricorso per denegata giustizia, che è stato stralciato dai ruoli con STCA

36.2018.17 del 10 aprile 2018, siccome divenuto privo di oggetto avendo CO 1

emanato il 20 marzo 2018 (doc. A1) la decisione su opposizione, richiesta

dall’assicurato, con cui ha rifiutato l’erogazione di prestazioni.

1.7. In

questa sua decisione la Cassa malati, basandosi sulla lettera di dimissione del

Pronto Soccorso, ha ritenuto che l’assicurato avesse subìto delle lesioni

unicamente all’orecchio destro e non anche ad altre parti del corpo. Tuttavia,

nella notifica di infortunio dell’8 giugno 2016, l’interessato ha riferito di

avere riportato contusioni all’orecchio destro, alla mandibola, alla fronte e

al gluteo destro, pretendendo di conseguenza che le cure richieste venissero

riconosciute come prestazioni da infortunio e non da malattia. L’assicuratore

malattia ha, al riguardo, evidenziato che l’interessato ha fatto valere dei

danni a parti del corpo derivanti da infortunio soltanto un anno e mezzo dopo,

violando quindi gli artt. 45 LAINF e 53 OAINF. Ciò nonostante, esso ha

ottemperato comunque ai suoi doveri, intraprendendo d’ufficio giusta l’art. 43

LPGA i necessari accertamenti e quindi chiedendo a più riprese all’assicurato

le cartelle cliniche riguardanti il gluteo destro per verificare il nesso di

causalità tra l’evento del 18 febbraio 2015 e i disturbi lamentati a

questa parte del corpo.

L’interessato non ha però

prodotto alcunché, sostenendo che la Cassa malati fosse già in possesso di

tutti gli atti necessari per decidere e le ha rimproverato di avere assunto un

atteggiamento non corretto.

Da parte sua, CO 1 ha ricordato

che spettava all’assicurato fornirle quanto richiesto e quindi è stata

costretta a prendere una decisione sulla base degli atti a disposizione che,

però, non erano sufficienti a dimostrare un nesso di causalità tra l’infortunio

del 18 febbraio 2015 e i disturbi al gluteo, rifiutando pertanto le

prestazioni rivendicate.

Infine, la Cassa malati ha rilevato

una contraddizione fra le due dichiarazioni relative al predetto infortunio,

domandandosi se dovesse applicare il principio delle dichiarazioni della prima

ora, visto che in un primo momento sono state indicate soltanto contusioni

all’orecchio destro (certificato del Pronto Soccorso di __________, doc. 1),

mentre un anno e mezzo dopo sono state evocate anche delle contusioni alla

mandibola, alla fronte e al gluteo destro.

In conclusione, la Cassa malati

ha ritenuto di avere agito nel rispetto delle norme legali, ottemperando ai

propri doveri e cercando di venire incontro alle richieste dell’assicurato, il

quale non ha però fornito i documenti necessari per l’accertamento del nesso

causale. In assenza di tale nesso, l’assicuratore era legittimato a rifiutare

le prestazioni come derivanti dall’infortunio.

1.8. Con

ricorso del 21 aprile 2018 (doc. I) al TCA, RI 1 ha sollevato numerose critiche

di carattere formale nei confronti dell’agire di CO 1.

Il ricorrente ha poi precisato

l’esposizione dei fatti effettuata dalla Cassa malati, rilevando come la

richiesta di suddivisione dei costi delle cure di cui ha beneficiato a

dipendenza degli infortuni subiti era necessaria per potere richiedere agli

aggressori il risarcimento economico; tuttavia, questa tabella riassuntiva più

volte pretesa non sarebbe ancora stata allestita dalla Cassa.

L’assicurato ha altresì

evidenziato che le comunicazioni dell’8 giugno 2016 con cui ha annunciato i due

infortuni sono state effettuate per sopperire alle difficoltà di gestione della

Cassa malati relative ai due eventi.

Per quanto concerne il nesso di

causalità fra i disturbi lamentati alla coscia destra e l’evento del 18

febbraio 2015, l’interessato ha contestato le modalità di gestione del

caso da parte dei funzionari della Cassa malati – e in particolare da parte di

uno, contro cui ha sollevato critiche di ostruzionismo e di favoreggiamento nei

confronti del suo aggressore – in merito alle sedute di idrocolonterapia e

delle inalazioni e insufflazioni, la cui necessità non è però stata criticata

dal medico di fiducia.

Nel suo ricorso l’insorgente ha

precisato che le “terapie riferite alla cura

delle orecchie quali insufflazioni tubariche effettuate dal Dottor __________

presso le __________ non sono mai stati risarcite nelle quote né come

infortunio, né come malattia, bensì come quota annuale di prevenzione

solitamente destinato all’abbonamento fitness con abuso senza consenso di

questa quota” e che “Tale modalità

di procedere con assegnazioni di comodo da parte di CO 1, oltre a danneggiare

direttamente a livello economico RI 1, che deve sostenere per intero

l’abbonamento fitness, si ritrova nell’impossibilità di richiedere il

risarcimento all’aggressore con apposita documentazione da parte della cassa

malati.” (pag. 7 in fine).

A suo dire, quindi, “CO 1 crea un assegnazione di comodo per sopperire

l’ulteriore illiceità di trattamento: le terapie del Dott. __________

non sono riconosciute dal sistema cantonale né come medico, né come terapista

complementare.” (pag. 8 in initio).

L’assicurato ha evidenziato che

queste cure erano necessarie per l’orecchio destro sin dall’infortunio del 2015

a causa dello stato infiammatorio diffuso.

Inoltre, il ricorrente ha

rimproverato alla sua Cassa malati di avere fatturato erroneamente le

prestazioni di cura, attribuendo per esempio impropriamente all’assicurazione

complementare __________ con una copertura del 50% il costo delle cure dentarie

piuttosto che registrare le relative fatture come “infortunio con prestazioni all’estero senza franchigia.” (pag. 9 in initio).

Peraltro, anche le prestazioni

dello “Studio __________ vengono registrate con diverse franchigie, alcune

vengono rettificate e altre non lo sono ancora” (pag. 11 in medio).

L’assicurato ha ricordato che “A tutt’oggi non sono correttamente indicate le

inalazioni delle __________ in questo elenco nonostante prescrizione medica del

Dott. __________ e dott. __________” (pag. 11 in medio).

Pertanto, egli ha ritenuto che

le insinuazioni della sua Cassa malati, “ancorché

non corroborate dal medico fiduciario risultano pretestuose ed inadeguate a

contrastare il parere dei medici sopracitati: le affezioni ORL di cui lei soffre non possono essere

messe in relazione di causa con gli infortuni del 18.02.2015 e 18.02.2016.”

(pag. 11 in fine).

Il ricorrente ha pure rilevato

che “Le problematiche al gluteo destro, sono

state gestite dallo Studio __________ e infine Studio __________,

dove tutt’ora sono pagate totalmente con indicazioni infortunio ma con errate

assegnazioni delle franchigie.” (pag. 11 in fine).

Anche “Le altre prestazioni analisi diagnostica,

infiltrazioni di ozono e risonanze magnetiche sono state registrate in modo

alternato come infortunio o come malattia con copertura con franchigia al 10% e

a volte totale.”. (pag. 11 in fine).

Alla luce di questi errori di

registrazione delle prestazioni, delle continue rettifiche e delle richieste di

pagamento di arretrati, secondo il ricorrente la Cassa malati dimostrerebbe di

non essere in grado di fornire ai suoi assicurati un servizio valido e

corretto.

Egli ha altresì imputato al suo

assicuratore malattia che “la continua

disattesa delle sedute di idrocolonterapia richieste dopo che erano stati

somministrati degli antiinfiammatori da parte di __________ ha generato una

reazione di gonfiore addominale che continua a produrre effetti che non sono

opportunamente presi in considerazione nonostante il Dott. __________,

aveva effettuato degli accertamenti e aveva indicato la necessità di

precauzioni utili ad evitare il ripresentarsi del fenomeno (gastroprotettivo).”

(pag. 12 in initio). Anche in tal caso la Cassa malati registrava in

modo errato le prestazioni (malattia o infortunio), malgrado sia stata

evidenziata la correlazione fra la problematica terapeutica e l’uso di

antiinfiammatori necessari dopo l’infortunio del 2015.

Infatti, l’interessato ha

ricordato di essere caduto sul gluteo destro dopo avere subito un colpo

dall’aggressore e che l’edema che si è manifestato a posteriori è stato

inizialmente curato dal medico di famiglia con antiinfiammatori. Sono dunque

dati gli elementi del fattore esterno straordinario e del nesso di causalità,

perciò si tratta senza dubbio di un infortunio nel senso giuridico del termine.

Secondo il ricorrente, è quindi

errato che la sua Cassa malati non riesca a “garantire

le prestazioni per le sedute di idrocolonterapia e inalazioni/insufflazioni

tubariche di acqua termale sulfurea, accontentandosi di fondare il loro parere

solo sulle prime generiche dichiarazioni”

di un suo collaboratore, “senza meglio

approfondire le circostanze fatturali dell’infortunio con medico fiduciario che

non ha mai proferito nessun referto medico coerente come diniego di prestazioni

per incoerenze dipartimentale corporale all’evento infortunistico.” (pag.

13 in medio). Pertanto, “in simili

circostanze si ritiene che si possa accordare già secondo il grado della

verosimiglianza preponderante la sussistenza del nesso di causalità in seguito

all’infortunio del 18 febbraio 2015” (pag. 13 in medio).

In conclusione, “RI 1 esige un chiarimento di

questo comportamento che va oltre la disattesa amministrativa come

opportunamente segnalato nelle sedi ministeriali.” (pag. 13 in

fine).

Infine, l’insorgente ha preteso

un risarcimento di Fr. 30'000.- per i danni subiti dal comportamento adottato

dalla Cassa malati.

Egli ha chiesto al TCA “di procedere all’emissione di una decisione

risolutoria del danno patrimoniale che l’incoerente e denegata rifusione

economica delle fatturazioni di CO 1 sta cagionando sia a livello terapeutico,

sia a livello di risarcimento istituzionale.” (pag. 14 in initio),

addossando le spese giudiziarie allo Stato “per

quanto arrecato secondo art 428 CPP e secondo art 114 lett e CPC.”

a causa dell’“inadeguatezza gestionale del Tribunale

d’appello” (pag. 14 in

medio). Il ricorrente ha pertanto preteso l’”assegnazione delle indennità di risarcimento secondo art 436 CPP

(pag. 14 in medio).

L’insorgente ha inoltre

rimproverato al suo assicuratore di non averlo informato subito ex art. 27 cpv.

3 LPGA sul suo diritto di rivendicare prestazioni da altri assicuratori

sociali, quale l’assicurazione invalidità, e di non avere emanato una decisione

sul diritto alle indennità giornaliere stante l’inabilità lavorativa, malgrado

la copertura complementare __________.

1.9. A

seguito del decreto di completazione emesso il 25 aprile 2018 (doc. II) dal

giudice delegato del TCA, RI 1 si è espresso il 2 maggio 2018 (doc. III/2)

contestando in primo luogo la legittimità ad agire di quest’ultimo, chiedendone

“l’astensione spontanea” dallo

statuire nel presente giudizio.

Il ricorrente ha inoltre ribadito

la richiesta di risarcimento danni a causa dell’operato di un funzionario di CO

1.

L’assicurato ha osservato che

sarebbe difficile dare seguito alla richiesta del giudice di completare il

ricorso, giacché la Cassa malati non avrebbe ancora allestito il resoconto

delle prestazioni di cui ha beneficiato a seguito dei due infortuni subiti. Per

questo motivo ha chiesto di sospendere la causa.

1.10. L’11

maggio 2018 (doc. IV) il ricorrente ha chiesto al TCA “una proroga dei termini”, poiché la Cassa

malati non aveva ancora fornito il riassunto aggiornato delle prestazioni,

proroga che gli è stata negata il 14 maggio seguente (doc. V).

1.11. Lo

stesso 14 maggio 2018 (doc. VI) RI 1 ha scritto al Tribunale allegando numerosa

documentazione (doc. A27-A36).

In sostanza, egli ha nuovamente

contestato la composizione del Tribunale cantonale delle assicurazioni e la sua

organizzazione, ha ribadito la richiesta di sospensione della procedura e le

critiche sulle “modalità di emissione

decisione 36.2018.35” del 25 aprile 2018 da parte del giudice

delegato così come della STCA 36.2018.17 del 10 aprile 2018 di questo stesso

Tribunale.

L’assicurato ha anche lamentato

un errato conteggio delle terapie di cui ha usufruito presso le __________,

poiché non sono state considerate come derivanti dagli infortuni a entrambe le

orecchie, ma solo come prevenzione malgrado siano state prescritte dai suoi

medici curanti a seguito dei due infortuni. Dalla registrazione sbagliata delle

insufflazioni egli ha dunque subito un danno economico, che va ora risarcito.

Nemmeno sono state fatturate

correttamente come infortunio le cure odontoiatriche ai denti 15 e 45, le

terapie adottate a causa del gonfiore addominale risultante dall’assunzione di

antiinfiammatori e i cicli terapeutici di idrocolonterapia.

A suo dire, è indubbio che vi

sia un nesso di causalità fra le cure effettuate ed entrambe le aggressioni

subite.

Infine, l’assicurato ha ribadito

la pretesa di un indennizzo di CHF 30'000.- per il danno che gli avrebbe

causato un funzionario della Cassa malati per non avere fornito i dettagli

delle spese mediche sostenute a seguito degli eventi di cui è stato vittima.

1.12. Nella

risposta di causa del 6 giugno 2018 (doc. VIII) CO 1 ha proposto di respingere

il ricorso.

La Cassa malati ha innanzitutto

affermato che, in virtù della procura agli atti, il giurista estensore della

decisione su opposizione - e della risposta - è legittimato ad agire per la

società e a rappresentarla davanti al Tribunale, circostanza contestata

dall’assicurato ricorrente.

Nel merito, l’assicuratore ha

fatto presente come dal rapporto di dimissione dall’Ospedale risulti solo una

contusione all’orecchio destro, mentre le ulteriori contusioni sono emerse

soltanto oltre un anno dopo mediante l’annuncio di infortunio dell’8 giugno

2016, apparendo strano che l’assicurato faccia valere dei disturbi che non

erano stati diagnosticati dal Pronto Soccorso. A suo dire, il nesso causale non

è stato dimostrato né per il primo né per il secondo infortunio, quindi la

Cassa ha agito correttamente.

Infine, l’assicuratore

resistente ha negato che un suo funzionario abbia agito volontariamente in modo

coercitivo nei confronti dell’insorgente.

1.13. Il

ricorrente ha puntualizzato il 28 giugno 2018 (doc. XII) alcuni aspetti legati

alla dinamica del primo infortunio e all’agire della Cassa malati, così come

alle errate registrazioni (malattia anziché infortunio) delle cure dentarie e

dell’idrocolonterapia. A causa di questi errati conteggi, l’assicurato ha

chiesto la restituzione dell’importo di “Frs.

1.6736,6 derivante dalla

differenza tra gli importi lordi Frs 5'520,7 e degli importi netti Frs

3'847,1” (pag. 4 in medio). Più in generale, l’insorgente

ha ribadito le medesime contestazioni già esposte nei suoi precedenti scritti.

Con lo scritto del 13 agosto

2018 (doc. XVI) indirizzato al TCA il ricorrente si è lamentato delle risposte

alle sue contestazioni che la Cassa malati gli ha inviato il 7 agosto 2018

(doc. A42).

Nella sua ultima missiva del 20

agosto 2018 (doc. XX) l’assicurato ha ribadito e completato le sue tesi

riguardo alla (il)legittimità da parte del giudice Ivano Ranzanici di

continuare a condurre la procedura ricorsuale in oggetto, così come sull’opportunità

di indire un’udienza alla sua presenza.

Lo stesso giorno il giudice

delegato ha preso posizione sulla necessità di sentire le parti oralmente (doc.

XXI), atto che il ricorrente ha ritenuto costituire un abuso, segnalando la

circostanza al Presidente del TCA e al Presidente del Tribunale d’Appello.

1.14. Il

27 settembre 2018 (doc. XXVI) ha avuto luogo un’udienza di discussione fra le

parti davanti al giudice delegato del TCA, in cui l’insorgente ha confermato i

suoi dubbi sull’imparzialità del giudice delegato siccome questi ha giudicato

in altre vertenze che vedevano coinvolto il ricorrente, sia nella sua veste di

membro di altre sezioni del Tribunale di Appello, sia quale giudice del

Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Il

ricorrente ha poi evidenziato di avere formulato, nei confronti di 2 giudici

federali e di 4 cancellieri, denunce al Ministero Pubblico della Confederazione,

e di avere incoato nei confronti del giudice delegato Ivano Ranzanici e del

collaboratore di CO 1 __________ un esposto penale nel “settembre 2018” oltre

a una procedura nei confronti di CO 1 (numero __________) nel settembre 2017 (doc.

XXVI). Per gli aspetti formali della procedura il ricorrente ha contestato

nuovamente la competenza del giurista dell’assicuratore, chiedendone

l’estromissione dall’udienza, dopo avere postulato la produzione di una procura

aggiornata redatta in lingua italiana e debitamente sottoscritta da

responsabili di CO 1. L’estromissione del giurista è stata rifiutata in corso

di udienza.

In

corso d’udienza l’assicuratore ha dato atto di non avere acquisito gli atti

della procedura penale relativi all’infortunio del 18 febbraio 2015 e neppure

quelli concernenti l’infortunio del successivo 18 febbraio 2016, considerando

sufficienti gli atti di natura medica.

CO 1 ha poi precisato la prassi riguardante la trasmissione all’assicurato

dei formulari per la notifica di un infortunio e per la qualifica della gravità

dell’evento. Nel merito le parti si sono poi espresse sul rimborso delle

inalazioni e insufflazioni di cui ha beneficiato il signor RI 1 e in

conclusione il signor RI 1 ha chiesto “che venga allestita una lista

completa ed esaustiva, richiesta già formulata in precedenza, relativa a tutte

le prestazioni riferite a ognuno dei 2 infortuni”.

Il 4 ottobre 2018 (doc. XXVII) il ricorrente ha ribadito che __________,

giurista dell’assicuratore, non è legittimato a partecipare alla causa e che il

giudice Ivano Ranzanici è incompetente a dirimere la vertenza fra le parti.

considerato in diritto

in ordine

2.1. Per quanto concerne la richiesta dell’assicurato di “astensione spontanea”

e di “sostituire” il giudice Ivano Ranzanici vietandogli di giudicare nella presente

vertenza avendo egli già partecipato al collegio giudicante nelle due

precedenti cause “36.2014.00 [recte:

36.2014.100] e 36.2018.17 inerenti la medesima controparte CO 1“ (doc. XX), come tale la stessa va respinta.

Al riguardo può

essere rinviato alla recente STCA 32.2018.91 del 10 settembre 2018 concernente

l’astensione del giudice Raffaele Guffi, come pure alla STCA 36.2018.17 del 10

aprile 2018 riferita al giudice Ivano Ranzanici, in entrambi i casi si trattava

di ricorsi per denegata giustizia.

Le stesse considerazioni ivi

espresse valgono anche per la fattispecie concreta e, vista la reiterata

pretesa dell’assicurato di “sostituire”

il giudice Ivano Ranzanici per parzialità e incompetenza, è opportuno qui

riprendere sinteticamente i principi esposti.

La legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008

(Lptca; RL 178.100) non regola il tema della ricusazione, diversamente dalla

legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del

6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1), che affronta l'argomento all'art. 36 cpv. 2,

ma unicamente con riferimento alle autorità amministrative, tribunali esclusi (Kieser, ATSG-Kommentar, 3a

edizione, n. 6 ad art. 36 con riferimenti).

Di analogo tenore l'art. 10

cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968

(LPA; RS 172.021).

Giusta l'art. 31 Lptca, per

tutto quanto non stabilito da detta legislazione, dalla LPGA e dalle leggi

federali che regolano le singole materie, è applicabile sussidiariamente la

legge cantonale di procedura per le cause amministrative (ora) del 24 settembre

2013 (LPAmm; RL 165.100). Ai fini del giudizio torna quindi applicabile in via

suppletoria la LPAmm, la quale stabilisce i motivi di ricusazione (art. 50) e

la procedura decisionale sul motivo di ricusazione (art. 53).

L.rt. 50 LPAmm prevede che le

persone a cui spetti di prendere o di preparare una decisione devono ricusarsi

nei seguenti casi:

a) se hanno un interesse

personale nella causa o in altra vertenza su identica questione di diritto;

b) se hanno partecipato alla

medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un’autorità, patrocinatore

di una parte, perito, testimone o mediatore;

c) se sono o sono stati coniugi

o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che

ha partecipato alla medesima causa come membro dell’autorità inferiore oppure

se convivono di fatto con uno di loro;

d) se sono parenti o affini in

linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso con una parte,

con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima

causa come membro dell’autorità inferiore;

e) se possono avere una

prevenzione nella causa, segnatamente in seguito a rapporti di stretta amicizia

o di personale inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore.

L’art. 51 LPAmm ricorda che la

persona che riconosce in sé un motivo di ricusazione deve darne immediata

comunicazione all’autorità superiore o all’autorità collegiale di cui è membro,

indicandone le ragioni, e si astiene spontaneamente se ne ritiene dato il

motivo.

La parte che intende chiedere

la ricusazione di una persona deve presentare un’istanza motivata all’autorità

superiore o all’autorità collegiale a cui tale persona appartiene non appena

viene a conoscenza del motivo di ricusazione (art. 52 cpv. 1 LPAmm).

Va qui in particolare rilevato

che in caso d’istanza di ricusazione manifestamente irricevibile o priva di

qualsiasi fondamento la relativa decisione può essere presa dallo stesso

organismo interessato, incluso il suo membro destinatario dell’istanza (cfr. in

questo senso Pfiffner Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das

Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 5c n. 4, pag. 44; art.

53 cpv.3 LPAmm; cfr. anche STF 8C_392/ 2018 e 8C_396/2018 del 30 luglio 2018

consid. 1.2,9C_121/ 2018 del 3 maggio 2018 consid. 1,2C_853/2017 del 13

dicembre 2017 consid. 2.1;1C_103/2011 del 24 giugno 2011 consid. 2.2).

Nei suoi scritti il ricorrente

ha sostanzialmente chiesto la ricusa del giudice Ivano Ranzanici “per l’inadeguatezza del ruolo e l’incapacità

procedurale a garantire imparzialità, equità, diligenza giudiziaria e procedure

senza vizi di forma, avendo già partecipato come composizione di corte alle

decisioni 36.2014.00 [recte: 36.2014.100] e 36.2018.17 inerenti

la medesima controparte CO 1” (doc. XX pag. 2).

A questo proposito, il TCA

ricorda che, per costante giurisprudenza, un giudice non può essere ricusato

solo perché abbia già preso decisioni nei confronti della medesima persona, in

precedenti casi. Devono necessariamente sussistere delle circostanze che lo

facciano apparire prevenuto (STF 8C_392/ 2018 del 30 luglio 2018; STF

8C_298/2018 del 5 luglio 2018; STF 6B_315/2018 del 15 maggio 2018; STF

8C_709/2017 del 27 aprile 2018; STF 1C_187/2017,1C_327/2017 del 20 marzo 2018;

STF 5A_489/ 2017 del 29 novembre 2017).

Un’istanza di ricusa così

formulata è inammissibile e dev’essere dichiarata irricevibile.

Sul tema della ricusazione si

veda la recente giurisprudenza in lingua italiana in STF 1B_8/2018 del 22

gennaio 2018; per la dottrina si faccia riferimento a: Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, n. 4 ad art. 36;

nonché rapporto della Commissione del Consiglio Nazionale della sicurezza

sociale e della sanità del 26 marzo 1999 in FF 1999 pag. 3896 segg. e 3964).

Laddove il ricorrente

rimprovera un cumulo di funzioni giudiziarie al giudice Ivano Ranzanici - e al

giudice Raffaele Guffi -, la scrivente Corte rileva che egli non ha invocato né

tantomeno sostanziato validi motivi di ricusazione con riferimento all’art. 50

LPAmm. La censura si riferisce a decisioni adottate dalla Corte dei reclami

penali (CRP) dello stesso Tribunale d’appello, di cui il giudice Raffaele Guffi

è vicepresidente, e il giudice Ivano Ranzanici è stato membro fino al 31 maggio

2016 in qualità di giudice delegato.

Occorre in proposito ricordare

che il giudice Ivano Ranzanici è attivo quale magistrato presso il Tribunale

cantonale delle assicurazioni dal 2001 e, come detto, lo è stato anche della

Corte dei reclami penali, in entrambi i casi in qualità di giudice delegato (la

composizione delle Camere e dei Tribunali componenti il Tribunale di Appello è

notoria siccome oggetto di pubblicazione periodica sul Foglio ufficiale del

Cantone Ticino).

Ora, il Tribunale cantonale

delle assicurazioni fa parte della Sezione di diritto pubblico (art. 49 cpv. 1

lett. a, c LOG) e la Corte dei reclami penali è composta di tre giudici della

citata Sezione (art. 62 cpv. 1 LOG). Pertanto, non sussiste alcuna violazione

dell’art. 42 cpv. 2 LOG.

Medesime considerazioni valgono

per il giudice Raffaele Guffi, membro della CRP e della Camera di diritto

tributario.

Da quanto precede discende che

il fatto che entrambi i giudici del TCA abbiano già partecipato all’adozione di

decisioni non gradite al ricorrente non costituisce un motivo di ricusa (CDT

80.2017.202 del 22 settembre 2017, confermata dal Tribunale Federale con sentenza

2C_920/2017 del 2 novembre 2017).

Essendo dunque irricevibile,

l’istanza di ricusazione formulata dal ricorrente è suscettibile di essere

decisa dallo stesso organismo giudiziario interessato, incluso il membro

ricusato. Come esposto, infatti, la relativa decisione può essere presa dalla

stessa autorità ricusata ancorché la competenza decisionale per la procedura di

ricusazione spetta, secondo il diritto processuale, ad un’altra autorità (STF

2C_191/2013 del 29 luglio 2013 con riferimenti; cfr. anche le succitate 9C_121/2018

del 3 maggio 2018 consid. 1,2C_853/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 2.1).

Quanto alle numerose e ripetute

critiche rivolte dall’assicurato alla presunta incompetenza e inadeguatezza del

giudice Ivano Ranzanici a condurre l’istruttoria e a giudicare sulla vertenza

in essere fra RI 1 e CO 1 (si vedano in particolare i docc. XX, XXVI e XXVII),

va ritenuto qui che tali lamentele esulano dai motivi di ricusazione previsti

dal citato art. 50 LPAmm, e il giudice delegato ha semplicemente adottato e

seguito l’iter previsto dalla Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008.

Non v’è dunque valida ragione

per porre in discussione l’agire formale del giudice delegato del TCA nella

conduzione della presente causa.

Per quanto concerne la

richiesta di risarcimento dei danni per torto mortale e per lesione della

personalità assertivamente subiti dal ricorrente durante la presente procedura

giudiziaria e riconducibili al comportamento e all’agire del giudice Ivano Ranzanici,

come paventato da RI 1, pretesa basata sull’art. 19 Legge sulla responsabilità

civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988, la

stessa deve essere qui dichiarata irricevibile. Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni non è infatti competente a dirimere tale azione (art. 22 Legge

sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici).

2.2. Come

evidenziato nelle considerazioni di fatto, RI 1 ha contestato la legittimazione

di __________, giurista di CO 1, a partecipare al procedimento in questione

quale rappresentante dell’assicuratore. L’assicurato ha chiesto l’annullamento

della decisione emanata dal giurista non legittimato, che sia annullata la

partecipazione del servizio giuridico rispettivamente che il suo rappresentante

fosse estromesso dal presenziare all’udienza (doc. XXVI pag. 3).

Secondo l’assicurato, la

procura agli atti, risalente al 2016 e per di più rilasciata in una lingua

diversa da quella ufficiale del Cantone Ticino, non sarebbe atta a validamente

legittimarlo a rappresentare in giudizio la Cassa malati resistente.

Il giurista __________, dr.

rer. pol. e MLaw, si è legittimato a questo Tribunale mediante la procura

generale (“Vollmacht”) rilasciata il 31 marzo 2016 (doc. 72) dal

segretario generale __________ e dalla responsabile del servizio giuridico di __________

__________, che l’hanno autorizzato ad agire nelle controversie giuridiche in

materia di assicurazione malattia, assicurazione infortuni e assicurazione

malattia complementare riguardanti quattro società del gruppo tutte con sede a __________,

ossia: CO 1, __________, __________ e __________, conferendogli ampio potere di

stare in giudizio, concludere transazioni e far valere tutti i mezzi di diritto

davanti a tutte le istanze in nome e per conto delle sue società.

Nel corso dell’udienza di

discussione del 27 settembre 2018 (doc. XXVI pag. 3), interpellato in merito il

dr. __________ ha dichiarato di essere legittimato ad agire in nome e per conto

di CO 1 sulla sola scorta della procura versata agli atti e che non vi sono

quindi altri atti formali specifici che gli diano questa legittimità a stare in

giudizio per conto della resistente. In altri termini non è stata allestita, da

parte dell’assicuratore malattia in causa, una procura speciale, specifica per

la procedura qui in esame, in favore del giurista.

Queste precisazioni non sono

state ritenute sufficienti da parte del ricorrente che, da ultimo nel corso

dell’udienza, ha posto la questione e ripetuto che l’aspetto della competenza

del giurista debba essere ulteriormente approfondita con verifica della procura

agli atti, in specie per accertare se sussista una competenza a presentare la

risposta e altri atti di causa.

CO 1, nella risposta di causa redatta

dal giurista, ha ritenuto che questi la rappresenti validamente in virtù della citata

procura consegnata agli atti e ciò in base alla STF 4D_2/2013 del 1° maggio

2013, secondo cui un giurista d’azienda può agire per la società e

rappresentarla dinanzi al Tribunale se munito di procura.

Nell’evenienza concreta, alla

luce dell’esito della vertenza, la questione non merita di essere ulteriormente

approfondita ed evasa dal Tribunale cantonale delle assicurazioni in questa

sede.

2.3. Nel

suo gravame, e negli scritti successivi, RI 1 ha esposto il lungo iter

amministrativo nei confronti della sua Cassa malati con riferimento agli

infortuni del 18 febbraio 2015 e del 18 febbraio 2016, esposizione non sempre

di facile lettura siccome intercalata da contestazioni relative all’agire

dell’assicuratore e degli organi penali che si sono occupati degli aspetti

sanzionatori delle vicende.

Nelle

sue argomentazioni l’assicurato ha sollevato numerose censure riguardanti la

gestione amministrativa da parte di CO 1 delle procedure conseguenti ai due

infortuni subiti del 18 febbraio 2015 e del 18 febbraio 2016. Il ricorrente ha

in particolare lamentato disfunzioni organizzative e amministrative ad opera di

collaboratori dell’assicurazione malattie a seguito delle quali egli avrebbe

subito un danno. Nel suo esposto RI 1 chiede che l’assicuratore sia condannato

a risarcirgli un importo di CHF 30'000.-.

Nella decisione qui impugnata

la Cassa malati non si è pronunciata sul diritto dell’assicurato a un

indennizzo per danni che essa stessa gli avrebbe cagionato. La decisione del 20

marzo 2018 analizza, escludendone la realizzazione, i presupposti legali per

configurare quale infortunio, nel senso giuridico del termine, l’aggressione

subita dall’interessato il 18 febbraio 2015 per quanto concerne le

lesioni riscontrate al gluteo destro. A dire della resistente, infatti, farebbe

difetto l’elemento del nesso di causalità tra l’infortunio e questi disturbi.

La Cassa malati ha evidenziato che ha dovuto decidere sulla base degli atti a

sua disposizione, essendosi l’assicurato rifiutato di collaborare e quindi non

avendo prodotto la documentazione richiestagli.

CO 1 non si è invece espressa

in merito a pretese risarcitorie formulate dall’assicurato nei suoi confronti.

Non essendosi specificatamente pronunciata sul tema il TCA non può, nel merito,

esaminare la questione del diritto al risarcimento danni per torto morale e

lesioni della personalità preteso dal ricorrente.

A questo proposito va

rammentato che secondo l’art. 78a LAMal le pretese di risarcimento degli

assicurati fondate sull’art. 78 della legge sulla parte generale delle

assicurazioni sociali (LPGA) devono essere fatte valere nei confronti

dell’assicuratore; quest’ultimo statuisce mediante decisione.

Per l’art. 78 cpv. 1 LPGA gli

enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori

rispondono in qualità di garanti dell’attività degli organi d’esecuzione delle

assicurazioni sociali per i danni causati illecitamente a un assicurato o a

terzi da parte degli organi d’esecuzione o dei loro funzionari. Secondo l’art.

78 cpv. 2 LPGA l’autorità competente emette una decisione sulle pretese di

risarcimento, mentre per il cpv. 4 per le procedure di cui ai capoversi 1 e 3

si applicano le disposizioni della LPGA. Non è svolta alcuna procedura

d’opposizione. Gli articoli 3-9, 11, 12, 20 capoverso 1, 21 e 23 della legge

del 14 marzo 1958 sulla responsabilità sono applicabili per analogia.

Nella misura in

cui è chiesto il rimborso di un danno materiale, di una lesione corporale o di

un danno puramente economico, ossia è fatta valere la diminuzione del

patrimonio, dovuta ad una riduzione dell’attivo, un aumento del passivo o un

mancato guadagno, trova applicazione direttamente l’art. 78 LPGA. In questo

caso l’art. 78 cpv. 1 LPGA ha istituito una responsabilità causale e non

presuppone una colpa di un organo dell’istituto d’assicurazione (DTF 133 V 14

consid. 7).

Quest’ultimo deve

tuttavia aver commesso un atto illecito e dannoso, una persona assicurata o un

terzo deve aver subito un danno e deve esserci un nesso causale tra l’atto

illecito e il danno (DTF 133 V 14 consid. 7).

Nel caso di specie

l’assicuratore non ha esaminato se, in base alle norme sulla responsabilità, siano

dati i presupposti e potrebbe sussistere un obbligo risarcitorio nei confronti

di RI 1, perciò la censura sollevata dal ricorrente e la sua domanda di

condanna di CO 1 a un risarcimento sono irricevibili.

Va infatti ricordato che, per

costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV

Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).

Se non è stata emessa nessuna

decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata

una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid.

Considerandi

2.

; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Ora, essendo

necessario garantire alle parti sia il diritto di essere sentite (STF

9C_182/2009 del 2 marzo 2010, consid. 7 e seguenti, in particolare consid.

7.

), e meglio di esprimersi e di confrontarsi con le condizioni previste

dall’art. 78 LPGA e dalla giurisprudenza (STCA 36.2014.106 del 2 febbraio 2015;

STCA 36.2010.113-114 del 6 aprile 2011, consid. 10) che fin qui non sono state

oggetto di discussione né tanto meno di disamina (STF 9C_182/2009 del 2 marzo

2010, consid. 7 e seguenti, in particolare consid. 7.7), sia il doppio grado di

giudizio (DTF 125 V 413 consid. 2c; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid.

2.

; RCC 1991 pag. 386, consid. 8), gli atti devono essere rinviati

all’amministrazione affinché verifichi gli eventuali ulteriori accertamenti

necessari e analizzi se sono dati i presupposti per eventualmente riconoscere

la responsabilità dell’assicuratore ai sensi del citato disposto (STCA

36.2018.37

del 28 agosto 2018).

nel merito

2.4

Va

qui ricordato come, a norma dell'art. 24 LAMal, l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni

definite negli articoli 25-31, secondo le condizioni previste agli articoli

32-34 LAMal.

Le prestazioni

comprendono tra l'altro gli esami, le terapie e le cure dispensate

ambulatorialmente, al domicilio del paziente, in ospedale, parzialmente in

ospedale o in una casa di cura da persone che effettuano prestazioni previa

prescrizione o indicazione medica (art. 25 cpv. 2 lett. a cifra 3 LAMal), le

analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici

prescritti dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dal

chiropratico (art. 25 cpv. 2 lett. b LAMal), un contributo

alle spese di cure balneari prescritte dal medico (art. 25 cpv. 2

lett. c LAMal) e i provvedimenti di riabilitazione medica, eseguiti o

prescritti da un medico (art. 25 cpv. 2 lett. d LAMal).

Secondo l'art. 32

LAMal, le prestazioni di cui agli articoli 25-31 LAMal devono essere efficaci,

appropriate ed economiche. L'efficacia deve essere comprovata secondo metodi

scientifici.

L'art. 56 cpv. 1

LAMal dispone che il fornitore di prestazioni deve limitare le prestazioni a

quanto esige l'interesse dell'assicurato e lo scopo della cura. Gli

assicuratori malattia, chiamati a vigilare sul rispetto dell'economia di

trattamento, possono e anzi devono rifiutare l'assunzione di provvedimenti

terapeutici inutili o che avrebbero potuto essere rimpiazzati da altri, meno

onerosi. Tale principio non concerne unicamente i rapporti tra assicuratori e

fornitori di cure, bensì è ugualmente opponibile all'assicurato che non ha così

alcun diritto all'assunzione e al rimborso di un trattamento non economico (DTF

127.

V 46 consid. 2b e i riferimenti ivi citati; cfr. pure la sentenza del 29

giugno 2004, K 35/04, consid. 3).

2.5

In

concreto l’assicuratore CO 1 ha deciso di rifiutare all’assicurato l’erogazione

di prestazioni oltre a quanto sin qui riconosciuto. In particolare

l’assicuratore esclude, nella decisione formale del 4 settembre 2017, che le “problematiche

lamentate al gluteo destro” siano “in relazione all’evento del 18

febbraio 2015”.

L’assicurato,

nelle sue contestazioni, fa valere pretese di rimborso riferite a cure termali

di cui egli ha beneficiato, a __________, per disturbi all’orecchio destro e a

quello sinistro, oltre che per cure al gluteo destro. Nonostante l’assicurato

abbia più volte chiesto all’assicuratore di determinarsi al riguardo di queste

pretese, domandando anche l’allestimento di un conteggio riferito

specificatamente alle spese di cura riconducibili all’uno o all’altro dei due infortuni

patiti (in vista anche di una domanda di risarcimento nei confronti degli

autori di questi eventi) la Cassa malati non vi ha dato seguito. Tale

circostanza è emersa anche nel corso dell’udienza del 27 settembre 2018, durante

la quale l’amministrazione interessata ha ammesso che la pretesa tardiva

notifica dell’infortunio 18 febbraio 2015 ha creato “difficoltà a

qualificare le pretese. Successivamente alla notifica l’infortunio è stato

riconosciuto come tale e alcune prestazioni sono state riconosciute”

rilevando comunque che le “prestazioni sono state pagate sotto il cappello

della malattia”.CO 1, in corso d’udienza, ha peraltro rilevato come “con

riferimento alle inalazioni e alle insufflazioni … si tratta di cure che non

sono coperte” circostanza che sarebbe stata comunicata a RI 1 già con

scritti del 3 novembre 2017 (doc. 56) e del 9 marzo 2018 (doc. A23), ma che non

ha fatto oggetto di motivazione nella decisione resa su opposizione e qui

contestata, osservato inoltre che l’assicurato ha ottenuto da un collaboratore

dell’assicuratore (via e-mail) l’indicazione di presa a carico delle inalazioni

ma non delle insufflazioni (verbale udienza doc. XXVI pag. 5 in medio). Come

indicato in sede d’udienza l’assicurato ha ribadito la sua necessità di disporre

di coerenti liste di spese mediche rimborsate dall’assicuratore, riferite

specificatamente ai due infortuni, e ciò in vista di una rivalsa nei confronti

degli autori degli eventi.

Questa Corte evidenzia qui come

la Cassa, sia nella decisione formale che in quella resa su opposizione, non si

esprima in merito alle specifiche pretese dell’assicurato, non indichi quali

spese per l’intervento di quale fornitore di prestazioni e per quale genere di

intervento su quale parte del corpo, siano rifiutate. L’amministrazione, nella

decisione formale del 4 settembre 2017 (doc. 42), fa esplicito riferimento alle

diverse parti del corpo che, secondo l’assicurato, sono state oggetto di

lesioni a seguito dei fatti avvenuti il 18 febbraio 2015 e il 18 febbraio 2016.

La cassa indica il rifiuto di presa a carico delle lesioni alla mandibola

(denti), alla fronte e al gluteo destro e ciò alla luce del certificato medico

rilasciato inizialmente dai primi curanti e, per il gluteo, sarebbe “accertato

come le problematiche lamentate … non siano in relazione all’evento del 18

febbraio 2015”.

La decisione su opposizione

ribadisce che il contenuto del certificato medico del PS di __________ del 18

febbraio 2015 ritiene solo una lesione all’orecchio (esposizione dei fatti n.

2), circostanza contestata dall’assicurato a più riprese (esposizione dei fatti

n. 3 e 4), e segnala assenza di collaborazione da parte di RI 1 (esposizione

dei fatti n. 5). Nelle esposizioni di merito l’assicuratore si concentra sulle

prestazioni riferite al gluteo (consid. 2), che però non elenca e non

specifica, mentre nelle conclusioni rifiuta di erogare ogni e qualsiasi

prestazione.

Occorre qui verificare se, con

tale modo di procedere e in assenza di puntuali verifiche per stabilire le

conseguenze dei due infortuni, il diritto di essere sentito dell’assicurato non

sia stato violato dall’assicuratore. In effetti, nel provvedimento reso su

opposizione, CO 1 ha deciso (dispositivo punto 1, 2a frase) il

rifiuto di erogare ogni (altra) prestazione, senza indicare quali prestazioni

specificatamente sono rifiutate e, se precedenti pretese di rimborso con la

causale degli infortuni sono state riconosciute.CO 1 non ha spiegato il perché

di un cambiamento di atteggiamento rispettivamente non ha analizzato la

protezione della buona fede dell’assicurato. L’assicuratore ha così deciso, fondandosi

unicamente sulla mancata collaborazione di RI 1 e sul certificato medico del PS

del 18 febbraio 2018. Questo nonostante la trasmissione di fatture mediche e di

scritti dell’assicurato con cui lo stesso ha rivendicato – riconducendole agli

infortuni citati – ben più ampie pretese. Nelle motivazioni della decisione qui

impugnata la Cassa ha limitato il suo esame concentrandosi, come detto, sulle

lesioni al gluteo dell’assicurato e ciò senza precisamente analizzare le altre

problematiche poste dal caso concreto. L’assicuratore non ha in particolare

spiegato la sua mancata possibilità di acquisizione diretta di altre informazioni

presso i fornitori di prestazioni, in specie interpellando il dott. __________

(per il tramite del medico fiduciario e previo svincolo dell’assicurato), alla

luce della documentazione medica trasmessa all’assicuratore e da questi ritenuta

insufficiente, tanto da chiedere a RI 1 di produrre le cartelle mediche.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2

Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal

diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per

l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei

suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire

sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013; sentenza

del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56

consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla

nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e

sentenze ivi citate).

Come rammentato nella recente

STCA 30.2018.1 del 10 aprile 2018, il diritto di essere sentito comprende

l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo

scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di

afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di

poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere

all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed

esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole

circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla decisione (cfr.

DTF 141 IV 249; sentenza 6B_966/2014 del 6 marzo 2017, consid. 2; STF del 24

gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Per l'art. 42 LPGA le parti

hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite

prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. Il diritto di essere

sentito deve essere garantito soprattutto durante la procedura di opposizione.

In ogni caso al più tardi durante la procedura di opposizione,

l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di

pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2; DTF 132 V 368 consid. 6; cfr.

anche DTF 143 IV 380 consid. 1.1).

L'accertamento dei fatti

incombe in primo luogo all’amministrazione in forza dell'obbligo derivante

dall’art. 43 cpv. 1 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande,

intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di

cui ha bisogno (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3).

L'amministrazione non può rimandare gli approfondimenti necessari

all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto

meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo

scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3 e

riferimenti).

Il diritto di essere sentito è

una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento

della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel

merito (cfr. DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1; DTF 132 V 390 consid. 5.1; 127 V 437

consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto -

nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da

ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi

ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un

eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 437

consid. 3d/aa). Da un rinvio degli atti per garantire il diritto di essere

sentito si può inoltre prescindere - anche in caso di grave violazione - se il

rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe

inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad

ottenere un giudizio in tempi rapidi (STF 935/06 del 21 febbraio 2008 consid.

7.1

con riferimento a DTF 132 V 390 consid. 5.1, 116 V 187 consid. 3d).

In concreto è indubbio che RI 1

abbia postulato, a più riprese, il rimborso di spese medico sanitarie per cure

che egli riconduce agli infortuni citati (si veda in particolare la presa a

carico delle cure di idrocolonterapia “correttamente” nell’ambito dell’infortunio

del 18 febbraio 2015, doc. 19 del 28 settembre 2016, doc. 22 mail del 21

novembre 2016). L’assicurato ha più volte indicato, anche con la trasmissione

di specifiche fatture mediche, che l’ampiezza dei due infortuni, in specie quello

del 18 febbraio 2015, era ben altra rispetto a quanto ritenuto

dall’amministrazione. La notifica dell’infortunio ne fa stato. L’assicuratore,

con la decisione qui impugnata, non si è preoccupato di accertare le

conseguenze degli infortuni in maniera adeguata, ma si è limitato a chiedere

all’assicurato le cartelle mediche quando egli aveva trasmesso le fatture dei

curanti che riteneva adeguate e sufficienti a dimostrare le sue ragioni. Se

così non era, l’amministrazione doveva approfondire e verificare direttamente,

e certamente con la collaborazione dell’assicurato, le conseguenze degli

infortuni, già mediante l’acquisizione degli atti penali - come si vedrà meglio

in seguito.

L’assicuratore non si è espresso

nel merito delle specifiche pretese dell’assicurato e non ha svolto adeguate

verifiche e gli accertamenti che gli incombevano. CO 1 ha limitato la sua

analisi agli aspetti delle cure prestate al gluteo nelle motivazioni della

decisione su opposizione (doc. 68), indicando l’assenza di collaborazione

dell’assicurato (che non ha trasmesso le cartelle mediche dei curanti), ha

concluso poi in maniera generale che l’erogazione di prestazioni è rifiutata

(consid. 7 e punto 1 del dispositivo), quindi anche per le pretese lesioni ai

denti e meglio alla mandibola e alla fronte, nonché le conseguenze

successivamente specificate dall’assicurato ad altre parti del corpo.

Non solo. La decisione su

opposizione non ha specificato quali accertamenti non siano stati possibili

eseguire, a livello dei fatti, in assenza della collaborazione dell’assicurato

e perché non sia stato possibile a CO 1 ovviare a tale pretesa mancata

collaborazione. Dire apoditticamente che l’assicurato si è rifiutato di

collaborare non basta a soddisfare l’esigenza di motivazione che deve avere una

decisione resa su opposizione. Non è neppure sufficiente fare implicito riferimento

(senza neppure richiamarle nella motivazione della decisione qui contestata) a informazioni

già comunicate all’assicurato. Nello scritto formante il documento 56 del 3

novembre 2017 e ancora nello scritto 9 marzo 2018 (doc. 67), come emerso in

sede d’udienza, l’assicuratore ha comunicato a RI 1 che, a prescindere dalle

altre motivazioni della decisione su opposizione, le inalazioni e le insufflazioni

non sono prese a carico in base alla LAMal, contraddicendo in maniera parziale

almeno un mail di un collaboratore della Cassa stessa, come ha ricordato

l’assicurato nel corso dell’utile udienza. Ora a questi aspetti la decisione

impugnata non fa cenno.

Già per queste mancanze, la

decisione su opposizione del 20 marzo 2018 deve essere annullata e gli atti

rinviati alla Cassa malati, affinché si pronunci sulle censure sollevate dal

ricorrente e si esprima eventualmente sulle pretese carenze di collaborazione, in

dettaglio, motivando l’influenza delle stesse sul giudizio di merito e

l’impossibilità per l’assicuratore sociale di porvi rimedio altrimenti. Come si

vedrà nelle considerazioni che seguono, anche per l’aspetto specifico delle lesioni

al gluteo, analizzato più dettagliatamente nella decisione impugnata, la

decisione deve essere annullata e gli atti rinviati all’assicuratore per una

puntuale istruttoria e per la resa di un nuovo giudizio.

2.6

Come

emerge dal complesso degli atti, RI 1 vanta, in conseguenza degli eventi del 18

febbraio 2015 e del 18 febbraio 2016, diverse pretese di rimborso dei costi

delle terapie di cui ha avuto - e ha tuttora - bisogno a titolo terapeutico.

Talune di queste prestazioni sono state riconosciute, altre invece sono state assunte

dall’assicuratore quali spese di malattia, rispettivamente sono state rifiutate

(si veda il contenuto del già citato doc. 56 e dello scritto 9 marzo 2018, doc.

A23/doc. 67). Come indicato, la decisione su opposizione ha escluso

l’assunzione di spese (non precisate nel provvedimento), a titolo di spese per

infortunio, in base alla parte del corpo interessata. CO 1 ha ritenuto che, in

particolare, le lesioni al gluteo destro non sarebbero conseguenze

dell’infortunio del 18 febbraio 2105 e neppure di quello avvenuto il 18

febbraio 2016.

Per fare ciò CO 1 non ha

postulato l’acquisizione degli atti della procedura penale conseguenti agli

esposti dell’assicurato. Rapporti di polizia, constatazioni degli inquirenti

penali, il verbale dei querelati e dello stesso assicurato non sono ricompresi

negli atti prodotti. In corso d’udienza l’assicuratore ha ammesso il mancato

richiamo indicando come sufficienti gli atti medici, salvo poi indicare – nelle

motivazioni della decisione su opposizione – che l’assicurato non ha prodotto

le cartelle mediche dei curanti che gli sono state domandate (e quindi ritenere

implicitamente insufficienti gli atti medici acquisiti).

Dalla discussione di causa è

risultato che, dopo i fatti del 18 febbraio 2015 e dopo le prime cure

beneficiate al Pronto Soccorso di __________, RI 1, come egli stesso ha

indicato in udienza: “così obbligato dalla

prassi dopo l’infortunio”, si è recato dal suo medico curante dr.

med. __________, il quale ha proseguito le cure indirizzandolo presso diversi specialisti.

Il ricorrente ha indicato in

sede di udienza che il contenuto del certificato medico rilasciato dal Pronto

Soccorso a seguito della sua visita non era corretto e ne ha contestato in sede

penale e presso l’Ospedale medesimo le modalità e la fatturazione, che

inizialmente era avvenuta considerando le cure come evento derivante da

malattia e poi rettificate in infortunio.

RI 1 ha spiegato che, dopo la

visita al PS di __________, si è recato alla Polizia cantonale di __________

per sottoporsi spontaneamente al test dell’alcol e lì è stato visto dagli

agenti con le sue tumefazioni, non fotografate in quell’occasione. RI 1 ha in

vece prodotto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. A20) delle

fotografie scattate dal suo curante dr. med. __________, eccettuata la

fotografia dell’orecchio destro, che è stato fotografato in ospedale dagli

operatori sanitari. Le fotografie mostrano in particolare la fronte del

ricorrente, il gluteo destro e il braccio destro. L’estensore del doc. A20

specifica, con riferimento a ognuna delle 4 foto (al di fuori di quella

dell’orecchio destro) l’esistenza di “contusioni” sulla fronte e sullo zigomo

nella parte destra, ematomi sul gluteo destro e ematomi sul braccio destro.

Non risulta che l’assicuratore

si sia rivolto direttamente (per il tramite del proprio medico fiduciario) al

curante dr. med. __________ per conoscere le date delle visite, le

constatazioni oggettive eseguite, con la conseguente possibilità di acquisire

le fotografie doc. A20 e di sapere precisamente quando le foto (esclusa quella

all’orecchio) sono state scattate, da chi, e quali osservazioni obiettive abbia

svolto il curante. Non risultano poi contatti tra il medico fiduciario

dell’assicuratore e il curante per le verifiche quindi del nesso causale tra

evento, lesioni e cure.

CO 1 non sembra neppure avere

interpellato il suo medico fiduciario per sapere se, lesioni come quelle al

gluteo mostrate dalla foto A20 possano – da un profilo medico – comparire in

epoca successiva al colpo subito.

Se inizialmente il caso era

stato ritenuto dall’assicuratore quale caso bagatella per l’entità delle spese

mediche inizialmente assunte, come evidenziato in sede di udienza (verbale 27

settembre 2018, doc. XXVI pag. 4 ultime due righe), con il trascorrere del tempo

e il beneficio di terapie da parte dell’assicurato le spese per le cure sono

aumentate in maniera importante e i due infortuni hanno assunto diversa connotazione

rispetto ad una semplice bagatella, anche in ottica di un possibile regresso da

parte dell’assicuratore nei confronti degli autori dei fatti. Anche in tale

ottica, e non esclusivamente per potere fare valere le proprie pretese

risarcitorie nei confronti dei responsabili dei fatti, RI 1 ha chiesto di

ottenere una lista delle fatture elaborate dall’assicuratore e riferite

specificatamente a ognuno dei due infortuni. Il ricorrente ha lamentato che

ancora oggi la Cassa malati amministra in modo confuso i conteggi delle

prestazioni che, a suo dire, sono invece indubbiamente riconducibili agli infortuni.

È indubbio che CO 1 non ha

posto in atto le verifiche che il caso imponeva per potere rendere una

decisione con piena cognizione di causa.

2.7

A

fronte di quanto esposto, i fatti posti alla base degli infortuni non sono

stati accertati in maniera completa da parte diCO 1. Gli eventi del 18 febbraio

2015.

e quelli del 18 febbraio 2016 sono stati oggetto di accertamenti

dell’autorità penale che l’assicuratore non ha verificato, atti che non sono

stati richiamati. Non solo i fatti posti alla base degli eventi infortunistici e

le loro conseguenze sul corpo del ricorrente non sono stati accertati in

maniera completa, ma anche le verifiche del decorso medico non sono state

eseguite in maniera completa dal profilo medico. Si ripete che non è stato

chiarito, in conseguenza all’infortunio del 18 febbraio 2015, quali oggettive

constatazioni ha eseguito il curante al momento della prima visita dopo i

fatti, quando questa visita è avvenuta, se l’ematoma al gluteo destro che il

dr. med. __________ ha riscontrato nell’assicurato sia una conseguenza del

colpo ricevuto la notte del 18 febbraio 2015 dal ricorrente e che gli avrebbe

provocato una caduta a terra, e se sia possibile che tale ematoma sia emerso

successivamente alla visita al PS. Non è stato accertato convenientemente da

parte di CO 1 se, nonostante il tenore del certificato rilasciato dal medico

del PS, che non indicava problemi al gluteo rispettivamente ai denti, al

braccio e alla fronte ma alla luce delle richieste dell’assicurato che ha

rivendicato diritti da tali lesioni, queste lesioni fossero comunque da

ricondurre a quanto avvenuto il 18 febbraio 2015.

Si

ribadisce che gli atti dell’assicuratore non contemplano la verifica presso il

medico fiduciario per accertare se l’ematoma al gluteo (rispettivamente quelli

fotografati dal dr. med. __________ e sopra descritti), dal profilo medico,

potevano insorgere in un secondo tempo e quindi che siano stati forzatamente

rilevati solo successivamente alla visita presso il servizio di pronto

soccorso.

Se così fosse e se gli ematomi

illustrati dalle fotografie doc. A20 fossero da ricondurre ai fatti subiti da RI

1.

il 18 febbraio 2015, allora le cure per queste lesioni dovrebbero essere

considerate come derivanti da un infortunio nel senso giuridico del termine, analogamente

alle cure di cui il ricorrente ha beneficiato in relazione alla lesione all’orecchio

destro.

Alla luce di queste lacune

negli accertamenti, che incidono sui diritti dell’assicurato ed in particolare

il suo diritto di essere sentito e di potere beneficiare di un doppio grado di

giudizio come illustrati in precedenza, la decisione impugnata deve essere

annullata e gli atti rinviati all’assicuratore affinché provveda alle puntuali

verifiche in merito allo svolgimento dei fatti che hanno provocato le lesioni

il 18 febbraio 2015 e il 18 febbraio 2016 a danno di RI 1, verifichi quali

lesioni precise e quali danni alla salute ha subito l’assicurato, quali cure

sono state prestate dai curanti, e se queste cure debbano essere assunte. In

caso di rifiuto di assumere specifici costi di cura CO 1 ne preciserà le

ragioni in maniera dettagliata affinché l’assicurato, in caso di contestazione,

possa adire il Tribunale cantonale delle assicurazioni in maniera mirata e

precisa.

CO 1 dovrà quindi spiegare il motivo

dell’assunzione dei costi delle cure mediche beneficiate dall’assicurato e

conseguenti agli aventi del 18 febbraio 2015 rispettivamente del 18 febbraio

2016, sotto l’egida della malattia (rispettivamente delle coperture

complementari rette dalla LCA sottoscritte da RI 1) in luogo dell’infortunio,

rispettivamente il rifiuto di assumere dei costi delle cure mediche sotto

l’egida dell’infortunio, argomentando – dopo le verifiche necessaire – le

proprie decisioni e ciò nonostante il fatto che, in virtù dell’art. 28 LAMal,

per gli infortuni ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera b,

l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi

costi delle prestazioni in caso di malattia.

Va rammentato che, per l’art.

111.

OAMal, gli assicurati devono notificare al loro assicuratore-malattie gli

infortuni non notificati a un assicuratore-infortuni o all'assicurazione

militare. Essi devono fornire le informazioni riguardanti: a. l'ora, il luogo,

le circostanze e le conseguenze dell'infortunio; b. il medico curante o

l'ospedale; c. eventuali responsabili e assicurazioni interessate. La necessità

di tale procedere, per gli infortuni riconducibili all’intervento di terze

persone, consiste nella possibilità per l’assicuratore sociale di fare valere,

nei confronti dell’autore delle lesioni a danno del ricorrente, le pretese di

rimborso per le prestazioni eseguite in favore dell’assicurato. In altri

termini, l’assicuratore è surrogato nei diritti dell’assicurato in virtù dell’art.

72.

LPGA (il cui capoverso 1 recita: “All'insorgere dell'evento assicurato

l'assicuratore è surrogato, fino all'ammontare delle prestazioni legali, nei

diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti contro i terzi responsabili”).

Per tale motivo le prestazioni dell’assicuratore sociale dovranno essere

chiaramente riferite agli infortuni (2 eventi distinti del 18 febbraio 2015 e

18.

febbraio 2016) in modo da permettere alla stessa CO 1 di esercitare il

diritto di regresso nei confronti del responsabile per quanto soluto in base agli

obblighi di legge in favore dell’assicurato per le prestazioni medico-sanitarie

da questi beneficiate.

2.8

Alla

luce di quanto precede, la decisione su opposizione del 20 marzo 2018 è

annullata e gli atti rinviati a CO 1 per procedere nei suoi incombenti e emanare

nuovamente una decisione.

L’emanazione della presente

sentenza rende priva di oggetto la domanda di conferimento dell’effetto

sospensivo formulata dal ricorrente (STF 9C_887/2017 del 7 giugno 2018 consid.

5; STF 9C_711/ 2016 e 9C_716/2016 del 9 maggio 2017, consid. 12

non pubblicato in DTF 143 V 130).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto nel senso delle

considerazioni esposte. Di conseguenza:

1.1. La

decisione su opposizione del 20 marzo 2018 è annullata.

1.2. Gli

atti sono rinviati all’assicuratore CO 1, __________, per le verifiche imposte

con il presente giudizio e l’emanazione di una nuova decisione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti