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Decisione

36.2018.38

Cessazione del versamento delle indennità giornaliere a causa dell'assenza di collaborazione da parte dell'assicurato. Riassunto della giurisprudenza federale

23 luglio 2018Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i dr. med. __________, medico caposervizio e __________, medico assistente, hanno

diagnosticato una sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva

(ICD 10; F43.22) ed hanno attestato una completa inabilità lavorativa

dell’assicurato fino al 10 aprile 2017 (doc. 9).

In seguito alla

presentazione di ulteriori certificati medici tra cui quello del 7 aprile 2017

del curante, dr. med. __________, medico chirurgo specialista in

otorinolaringoiatria, che ha attestato uno stato ansioso-depressivo (doc. 10) e

del 5 giugno 2017 del dr. med. __________, della Struttura Complessa di

Psichiatria del Presidio Ospedaliero di __________, che ha diagnosticato una

sindrome da disadattamento prolungata con altri sintomi predominanti specifici

(ICDX F43.28; doc. 12), il 13 luglio 2017 l’insorgente è stato visitato, su

incarico dell’assicuratore, dal dr. med. __________, psichiatria e psicoterapia

FMH (doc. 13). Lo specialista ha posto la diagnosi di sindrome ansiosa

generalizzata (ICD 10-F41.1), sindrome post-traumatica da stress (ICD 10-F43.1)

e disturbo di personalità emotivamente instabile (ICD 10-F60.3) ed ha

confermato la completa incapacità lavorativa dell’interessato.

Il 23 agosto 2017 il

ricorrente ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI (doc. 23).

Il dr. med. __________,

dopo aver nuovamente visitato l’insorgente il 12 ottobre 2017, ha confermato la

precedente diagnosi e la totale incapacità lavorativa dell’interessato (doc.

15). Lo specialista ha comunque evidenziato che “rispetto alla visita

specialistica fiduciaria effettuata tre mesi or sono e stante il fatto che l’A.

ha dato seguito alle indicazioni terapeutiche che gli sono state comunicate

proprio in quell’occasione si riscontra in questo momento una tendenza al

miglioramento, seppur lieve della condizione clinica” ed ha aggiunto che “mancherebbe

quindi un accompagnamento psicoterapeutico adatto a rinforzare, conservare e

mantenere i più che discreti segnali di miglioramento clinico che pur essendo

emersi appaiono comunque ancora fragili e solamente in via di progressivo

consolidamento specie se verranno applicate le necessarie e ulteriori misure

terapeutiche” (pag. 4, doc. 15).

Le indennità sono state

versate anche successivamente sulla base della documentazione dei medici

italiani che hanno attestato la prosecuzione della patologia (doc. 17

[certificato del 16 novembre 2017 del dr. med. __________, medico chirurgo,

specialista in otorinolaringoiatria,]; doc. 18 [certificato del 5 dicembre 2017

del dr. med. __________, medico chirurgo, specialista in otorinolaringoiatria]).

Da rilevare che il 4

dicembre 2017 la moglie dell’assicurato ha chiesto all’assicuratore il

pagamento urgente di un acconto poiché la carta bancaria “Postfinance”

sarebbe stata clonata con conseguente perdita di tutto lo stipendio (cfr. doc.

20). Il 5 dicembre 2017 l’assicuratore ha informato la moglie dell’insorgente

del pagamento di indennità giornaliere per fr. 3'976.20 (doc. 20).

Il 12 dicembre 2017 la

dr.ssa __________, psichiatra presso la Struttura Complessa di Psichiatria del

Presidio ospedaliero di __________ ha attestato che l’insorgente è noto “al

nostro Servizio” dal febbraio 2017 per una reazione mista

ansioso-depressiva “in terapia con blandi farmaci ansiolitici e

antidepressivi. Ultimo colloquio in data 07 dicembre 2017, con riscontro di una

condizione di forte tensione emotiva reattiva a problematiche di contesto”

(doc. 21).

L’11 dicembre 2017 un

funzionario dell’assicuratore avrebbe dovuto recarsi presso l’abitazione

dell’insorgente ma “nel momento in cui è giunto a casa mia l ha accolto mio

fratello dato mia madre era nel letto che stava male; spiegandogli non ero

presente dato preso da un momento di nervovismo e agitazione sono uscito a

farmi un giro ma 20 minuti dopo mia ex-moglie l’ha avvisato per dirgli che ero

disponibile e più calmo ma lui ha risposto che aveva un altro appuntamento a __________

e di non preoccuparmi che sarebbe tornato nel pomeriggio…per poi avvisare che

non riusciva a ripassare di non preoccuparmi” (doc. VII).

L’11 gennaio 2018, su

incarico dell’assicuratore, l’insorgente è stato convocato dal SAM per le

visite del 5 febbraio 2018 presso la dr.ssa med. __________ e del 14 e 28

febbraio 2018 presso la dr.ssa med. __________, psichiatra (doc. 24). Il 12

gennaio 2018 l’assicuratore ha trasmesso copia della convocazione

all’assicurato anche via e-mail (doc. 25).

L’interessato non si è

presentato all’incontro del 5 febbraio 2018 e la visita è stata rinviata al 7

febbraio 2018.

Il 7 febbraio 2018 alle

7.36 la moglie dell’assicurato ha scritto un e-mail al SAM indicando che “anche

oggi RI 1 non riesce a presentarsi all’appuntamento. Lunedì purtroppo mentre

stava arrivando ha fatto un incidente il che ha peggiorato ulteriormente il suo

stato d ansia.. oggi la nostra amica lo stava accompagnando in stazione ma gli

sono venute delle paure dato non ha mai usato I mezzi in __________ di perdersi

dovendo venire alla fine da solo… si è messo ha piangere e ha chiedo di esser

riportato a casa.. purtroppo non riesco a stargli accanto…sono stata ricoverata

quasi tutto gennaio per una malattia “di fondo” dallo stress accumulato e che

poteva essermi fatale se non me ne fossi accorta dai primi sintomi.. siamo a

piedi e non sempre c è a disposizione amici e parenti che ci possono accompagnare…__________

purtroppo non è vicina…lui ha bisogno di supporto e di far queste visite che

spero possano aiutarlo davvero ma abbiamo difficoltà quotidiane. (…) Vive male

da tempo e ogni evento o problema per lui è una catastrofe; mese scorso o novembre

ora non ricordo ha avuto una crisi pesantissima dove parlava anche da

solo…straparlava…se vedeste come vive ogni giorno forse sarebbe più chiara la

situazione. Io spero ci possiate davvero aiutare a trovare una soluzione.

Personalmente sto chiedendo a tutti ma nell’atto pratico ben poco aiuto

psicologico. Il dottor __________ che L ha visto a chiasso è L unico con il

quale Agli incontri è riuscito a sfogarsi un po’. La base c è è solo da aiutare

a supportarlo xké purtroppo oltre a viver male lui fa viver male anche gli

altri generando altra ansia e stress” (doc. 26).

Con e-mail del 7 febbraio 2018

delle ore 13.32 l’assicuratore ha anticipato all’insorgente la raccomandata

spedita il medesimo giorno con l’indicazione della nuova data per la prima visita

(9 febbraio 2018; confermate le altre due date: 14 febbraio 2018 e 28 febbraio

2018; doc. 27).

Nella raccomandata figura:

" (…)

per un motivo a lei noto lunedì 5 febbraio 2018 non si

è presentato alla visita medica fiduciaria organizzata presso il Servizio

Accertamento Medico (SAM) di __________. In seguito è stato convocato dalla

medesima struttura per oggi, mercoledì 7 febbraio 2018 (ore 8:30), ed anche in

quest’occasione non si è presentato.

Visto quanto sopra, con la presente siamo a convocarla

per venerdì 9 febbraio 2018 alle ore 08:30 presso il Servizio Accertamento

medico (SAM) di __________, nonché alle successive due visite già previste (14

febbraio 2018, ore 15:00 e 28 febbraio 2018, ore 16:15). Da rilevare che in

caso di assenza le spese delle mancate visite le verranno addebitate.

Lato assicurativo la informiamo pure che in attesa

dell’esito delle tre succitate visite mediche le nostre prestazioni

assicurative sono cautelativamente sospese dal 1° febbraio 2018 (art. 14.6 e

15.1 CGA LAMal 2007).” (doc. 29)

Il 12 febbraio 2018 la

dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina interna, attestato AMPP,

medico perito SIM, medico di fiducia SGV/SSMC/SSMF, ha scritto

all’assicuratore, riferendosi all’incontro del 9 febbraio 2018, ed ha affermato:

" (…)

Faccio notare che l’A. si presenta al SAM con 1 ora e

20 min. di ritardo dopo essersi presentato presso la vostra sede CO 1 di __________

(a 10 min. dal SAM). Arriva visibilmente arrabbiato ed incavolato. Dice di aver

perso il suo cellulare. Fin dall’inizio inveisce con insulti verso CO 1 (nella

sua persona), verso il suo ex datore di lavoro, la moglie, ecc.

A più riprese alle domande poste per la raccolta

anamnestica dice di non ricordare. Dice “perché devo rispondere a queste

domande per due soldi? Cosa ve ne frega a voi?”

Alla domanda perché abbia interrotto l’attività

lavorativa dice a causa di tre infortuni in un mese, ma quando gli si chiede

cosa si è procurato nell’infortunio dice che prende tante medicine da non poter

rispondere. Dice “scriva pure che non ricordo un cazzo”.

Dice che dopo che è stato licenziato non ha più capito

nulla. Non ricorda quando è stato licenziato, non ricorda i farmaci che assume.

Alla domanda quale sia la sua sofferenza attuale dice “la rottura di coglioni

di tutto il mondo”. Dice che ha giurato sulla testa di suo figlio di buttarsi

giù da un ponte, ecc.

Da ultimo inizia a insultare pure la sottoscritta: ho

quindi ritenuto che non era più possibile proseguire con la raccolta

anamnestica, mancando i presupposti per un rapporto utile e costruttivo.

Segnalo che la mia segretaria che era seduta

nell’ufficio antistante il mio, dalle urla dell’A., dal suo battere i pugni sul

tavolo, ecc., ha temuto che egli potesse essere anche aggressivo fisicamente

nei nostri confronti.

Ritengo pertanto che non vi siano le premesse per

poter portare a termine una valutazione peritale corretta.

Ricordo che l’A. doveva presentarsi lunedì 5.2.2018 e

che ha addotto un infortunio, per cui non si è presentato (siano stati

informati dalla moglie), avrebbe dovuto quindi presentarsi mercoledì 7.2.2018,

ma ha chiamato la moglie dicendo che l’A. è stato colto da un attacco d’ansia,

per cui non ha potuto salire sul treno.

In data odierna si presenta in ritardo, arrabbiato con

tutto il mondo e pronto a insultare tutti e tutto.

L’A. fin da subito si è mostrato arrabbiato, poco

collaborante, ha costantemente alzato la voce, insultando, mostrando

un’attitudine tipica di chi è sprezzante verso gli altri e convinto che

minacciando, intimorendo e insultando possa ottenere ciò che vuole.” (doc. 30)

Con decisione formale del 20

febbraio 2018 l’assicuratore ha affermato:

" (…)

Lei è inabile al lavoro al 100% dal 22 febbraio 2017 e in quanto

tale, CO 1, in ossequio al contratto assicurativo perdita di guadagno

perfezionato con il suo ex datore di lavoro, le ha erogato sino al 31 gennaio

2018 le relative prestazioni assicurative.

In detto contesto giova osservare quanto segue.

Il nostro Servizio Medico Fiduciario ha deciso di sottoporla ad

una perizia multidisciplinare presso il Servizio Accertamento Medico (SAM) di __________.

Detto esame si sarebbe svolto sull’arco di tre appuntamenti e meglio in data 5

febbraio 2018, 14 febbraio 2018 e 28 febbraio 2018.

Orbene, il 5 febbraio 2018 lei non si è presentato causa un

asserito incidente stradale. Pertanto, lei è stato riconvocato il 7 febbraio

2018 ma anche in quest’occasione lei non si è presentato. Con raccomandata di

data 7 febbraio 2018 (anticipata via e-mail) CO 1, da un lato, le ha indicato

di presentarsi al SAM venerdì 9 febbraio 2018; dall’altro, le ha confermato le

ulteriori due visite.

Venerdì 9 febbraio 2018 lei si è presentato al SAM con 1 ora e 20

minuti di ritardo. La Dr.ssa __________ suo rapporto di data 12 febbraio 2018

ha indicato che – a seguito del suo atteggiamento – non erano date le premesse

per poter portare a termine una valutazione peritale, per questo motivo, il SAM

ha annullato le due ulteriori visite previste per il 14 e 28 febbraio 2018.

Copia del rapporto succitato è stato trasmesso dalla scrivente al suo medico

curante Dottor __________.

Ora, atteso come una persona assicurata è tenuta a collaborare

(art. 14.6 CGA LAMal, edizione 2007) e ricordato che le prestazioni

assicurative possono essere ridotte, in maniera temporanea o permanente, o

rifiutate in casi particolarmente gravi se la persona assicurata viola i doveri

o gli obblighi contrattuali (art. 15.1 CGA LAMal, edizione 2007) ne discende

che CO 1 cessa la presa a carico del suo caso assicurativo a decorrere dal 1°

febbraio 2018.

(…)

preso atto del suo inequivocabile rifiuto d’adempiere ai suoi

obblighi di collaborare, CO 1 nega il sussistere – a far tempo dal 1° febbraio

2018 – di qualsivoglia diritto alla percezione di prestazioni assicurative

(indennità perdita di guadagno causa malattia).” (doc. 31)

In seguito all’opposizione

inoltrata dall’insorgente (doc. 33), cui è stato allegato un referto del dott. __________

della Struttura Complessa di Psichiatria del Presidio Ospedaliero di __________

del 21 marzo 2018 che ha diagnosticato una reazione prolungata da stress con

sintomi da disadattamento (ICDX F43) e un disturbo della personalità

emotivamente instabile di tipo impulsivo (F60.30; doc. 34), l’assicuratore ha

deciso di nuovamente convocare l’interessato per le tre visite previste presso

il SAM (doc. 35). Il dott. __________ ha affermato:

" (…)

Il paziente in oggetto è noto al CPS dal febbraio dello scorso

anno, inizialmente riportando un problema di tipo ansioso-depressivo reattivo.

Lamentava difficoltà nel sonno, irritabilità, astenia e

deflessione del tono d’umore con associata intensa quota d’ansia.

La sintomatologia presentata veniva messa in relazione a problemi

lavorativi nonché a preoccupazioni per la propria salute, avendo subito diversi

incidenti stradali con ripercussioni sul rachide.

Ai controlli successivi, una terapia a base di venlaflaxina e

Flurazepam non aveva apportato particolari miglioramenti. Saltuariamente si

sono verificati episodi di discontrollo emotivo con particolare irritabilità

che hanno reso necessario anche l’utilizzo di Promazina ed ampliato il quadro

diagnostico con un verosimile problema personologico.

Nell’attualità permangono i problemi sovradescritti, ma il

paziente si mostra più consapevole dei propri problemi, disposto a proseguire le

cure con eventuale supporto psicologico.

Si giudicano necessari 30gg di prognosi s.c.” (doc. 34)

Il 27 marzo 2018 il SAM ha

convocato l’insorgente per il 3 aprile 2018 (visita dalla dr.ssa med. __________),

per il 12 ed il 26 aprile 2018 (visite presso la dr.ssa med. __________).

L’assicuratore ha informato il medesimo giorno l’insorgente via e-mail (doc.

37).

Reso attento dal

ricorrente di non aver più alcun soldo e di avere di conseguenza difficoltà a

raggiungere __________, l’assicuratore si è detto disposto ad anticipare fr.

100 per permettere all’insorgente di effettuare i viaggi (doc. 37).

Considerandi

Il ricorrente si è

presentato al SAM il 3 aprile 2018, ma non il successivo 12 aprile 2018. Quel

giorno ha infatti telefonato al SAM rilevando di essere in ritardo poiché

necessitava di rabboccare l’olio del motore dell’automobile (doc. I).

Con decisione su

opposizione del 23 aprile 2018 l’assicuratore ha confermato la decisione

formale del 20 febbraio 2018 ed ha negato il sussistere di qualsivoglia diritto

alla percezione di prestazioni assicurative (doc. 38).

2.4

Alla luce della

giurisprudenza applicabile al caso di specie (cfr. consid. 2.2, segnatamente la

sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017) e degli atti (cfr. consid. 2.3),

questo Tribunale ritiene, per i motivi che seguono, che a giusta ragione l’assicuratore

ha negato il sussistere del diritto ad ulteriori indennità giornaliere.

2.4.1

In concreto la necessità di un

approfondimento peritale psichiatrico non fa alcun dubbio, poiché gli ultimi

referti medici, con l’esclusione di quelli del medico curante, dr. med. __________

(doc. 17 e 18), tuttavia non specialista in psichiatria, ma in

otorinolarigoiatria, fanno stato di una stabilizzazione se non di un

miglioramento dello stato di salute dell’interessato (cfr. doc. 15, 21 e 34) che

necessitava di essere ulteriormente indagato.

Infatti, il 16 ottobre

2017, il dr. med. __________ ha rilevato un miglioramento dello stato valetudinario

del ricorrente che, seppur leggero e, in quel momento, senza incidenza alcuna

sulla capacità lavorativa dell’insorgente (doc. 15), non poteva rimanere senza

alcun ulteriore esame medico approfondito. Lo specialista ha del resto

evidenziato che l’interessato “tenendo conto dei miglioramenti messi finora

in evidenza sia in grado di recuperare in misura completa la propria capacità

lavorativa psichiatrica entro due mesi dal momento della messa in atto della

terapia indicata al punto 6” (pag. 6, doc. 15).

Il 12 dicembre 2017 la

dr.ssa med. __________, attiva presso il Presidio ospedaliero di __________,

dove l’interessato è seguito dal mese di febbraio 2017, ha affermato che il

ricorrente è noto per una reazione mista ansioso-depressiva “in terapia con blandi

farmaci ansiolitici e antidepressivi” (doc. 21, sottolineatura del

redattore) ed il 21 marzo 2018 il dr. med. __________, attivo presso la

medesima struttura, ha rilevato che l’interessato è “disposto a proseguire

le cure con eventuale supporto psicologico”, a comprova che l’interessato

non era neppure in cura psicoterapica (doc. 34). Visto il lungo periodo di

incapacità lavorativa, perdurante dal 22 febbraio 2017, a giusta ragione

l’assicuratore ha imposto al ricorrente un esame peritale multidisciplinare approfondito.

Del resto l’interessato

non nega la necessità di indagini supplementari e anche nel ricorso si dice

disposto a sottoporvisi (doc. I).

Tuttavia, con il suo

atteggiamento, il ricorrente ha di fatto impedito all’assicuratore

l’allestimento di un referto peritale, rendendo in sostanza impossibile

all’amministrazione verificare correttamente ed approfonditamente il suo stato

di salute (cfr. anche sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017, consid. 3.2).

Dapprima, l’insorgente, che

afferma essere stato vittima di 3 infortuni in un mese verso la fine del 2016

che avrebbero portato al suo licenziamento (doc. 30), non si è presentato

all’appuntamento del 5 febbraio 2018 poiché l’auto dell’amica sulla quale stava

viaggiando sarebbe stata coinvolta in un incidente (si tratterebbe, per

l’assicurato, del quinto incidente stradale in poco più di un anno [cfr. anche

doc. 13, pag. 2 e doc. 9 pag. 1 e 3]; cfr. foto di cui al doc. A4 dove tuttavia

la targa dell’auto non è visibile).

In seguito il 7 febbraio

2018.

l’interessato non è giunto a __________ a causa di un’asserita crisi di

panico poiché “la mia amica (con l’auto imprestata dal figlio) dovendo

andare a lavorare poteva lasciarmi a __________ massimo ed io da solo con il

cellulare che non funzionava molto e non pratico dei mezzi della zona non me la

sono sentita di andare solo fino lì” (doc. 33). L’interessato, non avvezzo

all’uso dei trasporti pubblici __________, avrebbe avuto paura di sbagliare

strada.

Questo Tribunale evidenzia

tuttavia che __________ si trova al centro del __________ ed è facilmente

raggiungibile grazie ad una fitta rete di trasporti pubblici che permette di

raggiungere da __________ la capitale __________ con 8 treni diversi prima

dell’orario pattuito (ore 8:30 [cfr. doc. 29]) senza mai cambiare (cfr.

www.ffs.ch: ore 6:05; 6:24; 6:35; 6:42; 7:03; 7:05: 7:12; 7:24; eventualmente

anche alle 5:35 con tuttavia cambio a __________).

Inoltre l’insorgente parla

la lingua italiana, ossia l’idioma ufficiale del Canton Ticino.

Egli non avrebbe di

conseguenza avuto alcuna difficoltà a leggere le informazioni affisse alla

stazione di __________ o a chiedere aiuto alle persone che, come lui, erano in

attesa di salire su un treno.

Il 7 febbraio 2018

l’assicuratore ha fissato un nuovo appuntamento per il 9 febbraio 2018,

rendendolo attento, come prevede l’art. 43 cpv. 3 LPGA, circa le conseguenza di

un’eventuale mancata presenza ai consulti, affermando che “in attesa delle

tre succitate visite mediche le nostre prestazioni assicurative sono

cautelativamente sospese dal 1° febbraio 2018 (art. 14.6 e 15.1 CGA LAMal 2007)”

(doc. 29; cfr. anche la sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017, fatti: A.).

Il 9 febbraio 2018 il

ricorrente si è presentato, con 1 ora e 20 di ritardo ed ha trattato in malo

modo la dr.ssa med. __________ (l’assicurato si è “mostrato arrabbiato, poco

collaborante, ha costantemente alzato la voce, insultando, mostrando

un’attitudine tipica di chi è sprezzante verso gli altri e convinto che

minacciando, intimorendo e insultando possa ottenere ciò che vuole”),

impedendole di portare a termine una valutazione peritale corretta (doc. 30).

Da rilevare che

l’indirizzo figurante nella convocazione (via Lugano 4C [cfr. doc. 24]) è

corretto ([cfr. www.local.ch]) e che si trova a 16 minuti a piedi dalla sede

dell’assicuratore (cfr. www.google.maps) cui l’interessato afferma di essersi

rivolto per trovare la collocazione esatta del SAM. Dagli atti emerge inoltre

che alle 6:43 (l’appuntamento era per le 8:30 [doc. 29]) la moglie ha avvisato

il SAM che l’insorgente stava arrivando ma che non aveva il navigatore e che i

cellulari non vanno con la linea svizzera (alla dr.ssa med. __________ e nelle

osservazioni del 25 giugno 2018 ha invece detto di aver perso il telefono [cfr.

doc. VII/1 e doc. 30]), ma che disponeva di una cartina (doc. VII/7).

In seguito, dopo aver

ricevuto la decisione formale tramite la quale l’assicuratore ha negato il

sussistere del diritto ad ulteriori prestazioni ed aver indicato in sede di

opposizione la sua disponibilità a sottoporsi agli esami richiesti (doc. 33),

l’insorgente, ricevuto, come richiesto, un anticipo di fr. 100 da CO 1 per il

viaggio fino a __________ (doc. 37), di cui tuttavia fr. 67 trattenuti in

automatico dalla banca per coprire le spese del suo conto (doc. I) e dopo

essersi recato al previsto appuntamento del 3 aprile 2018 presso la dr.ssa med.

__________, non si è presentato alla visita del 12 aprile 2018.

Egli sostiene che a causa

della febbre alta che lo aveva colpito il giorno prima, aveva telefonato alla

dr.ssa med. __________ per sapere come comportarsi e dopo aver saputo che la

visita sarebbe stata rinviata di numerose settimane si sarebbe deciso, a causa

della sua precaria situazione economica, di recarsi ugualmente all’appuntamento

come previsto. All’altezza di __________ tuttavia si sarebbe dovuto fermare per

rabboccare l’olio dell’automobile (cfr. la foto di cui al doc. A6 dove appare

il cruscotto di un’automobile con la scritta “pressione olio anomalia”,

di cui non si conosce il proprietario, la persona alla guida e la data esatta in

cui la foto è stata scattata). Dopo aver avvisato tramite messaggio “Whatsapp”

la moglie, non avendo lui alcun credito sul telefono, quest’ultima ha

telefonato alla dr.ssa med. __________ per informarla del ritardo. Ritenuto

tuttavia che la dr.ssa med. __________, che doveva visitarlo, aveva altri

impegni e non avrebbe potuto attendere così a lungo, sarebbe stato avvisato di

non preoccuparsi poiché l’appuntamento sarebbe stato spostato ad altra data.

Questo TCA rileva che

l’insorgente, chiamato dall’assicuratore a sottoporsi ad un accurato esame

medico per stabilire se, anche alla luce delle constatazioni del dr. med. __________

del 12 ottobre 2017 (doc. 15), continuavano a sussistere i presupposti per

poter ottenere le indennità giornaliere, non si è presentato né alla visita del

5.

febbraio 2018 né a quella del 7 febbraio 2018.

Dopo essere stato reso

attento, il 7 febbraio 2018, sia via e-mail che tramite raccomandata, che le

prestazioni sarebbero rimaste in sospeso dal 1° febbraio 2018 sino al termine

delle tre visite necessarie all’allestimento della perizia bidisciplinare

(internistica e psichiatrica), il ricorrente si è comportato in malo modo con

la dr.ssa med. __________, impedendole di portare a termine l’esame peritale.

Dopo aver ottenuto

dall’assicuratore un’altra possibilità di sottoporsi alle necessarie verifiche

mediche, ed essersi presentato al primo appuntamento, sottoponendosi alla

visita della dr.ssa med. __________, il 12 aprile 2018, a causa del ritardo nel

recarsi a __________, ha nuovamente impedito un accurato esame del suo stato di

salute.

Dal mese di febbraio 2018,

su 5 appuntamenti, di cui 4 concernenti tentativi per eseguire la visita

iniziale, che ha dovuto continuamente essere spostata, 3 volte non si è presentato

o ha avuto un ritardo così importante da impedire qualsiasi accertamento ed in

un’occasione ha avuto un comportamento talmente sconveniente da non permettere

alla specialista di portare a termine gli esami preventivati (in febbraio: per

la prima visita: incidente con l’auto di una sua amica; per la seconda visita:

l’amica lavorava, non ha potuto portarlo a __________ e l’interessato non si è

sentito in grado di utilizzare i trasporti pubblici in __________; per la terza

visita: preso dallo stress accumulato non è riuscito a rimanere lucido ed ha

avuto un esplosione emotiva; in marzo per la seconda visita: necessità di

rabboccare l’olio del motore).

Del resto, alla lettura

dei referti del dr. med. __________ del 2 luglio 2017 (doc. 13 pag. 3) e del 16

ottobre 2017 (doc. 15 pag. 3), nonché dell’e-mail del 9 marzo 2017 della dr.ssa

med. __________ (doc. 7), l’arrivo in ritardo del ricorrente agli appuntamenti

sembra essere una costante ed ha già comportato in passato l’annullamento di

una visita (doc. 7). Egli era pure assente nel mese di dicembre 2017 quando un

funzionario dell’assicuratore intendeva rendergli visita a casa sua in __________

(doc. VII/1 e VII/3).

La decisione

dell’assicuratore di sospendere il versamento delle prestazioni, annunciata

nello scritto del 7 febbraio 2018, appare di conseguenza corretta. Altrimenti

sarebbe l’insorgente a poter determinare fino a quando percepire le

prestazioni, posticipando continuamente le visite ed impedendo all’assicuratore

di accertare l’evoluzione del suo stato di salute.

Dagli atti non risulta del

resto che vi siano motivi medici giustificanti il rinvio delle visite mediche.

L’interessato non è così

malato da non essere in grado di recarsi presso il SAM di __________ (il 3

aprile 2018 la visita si è svolta regolarmente), né vi sono motivi oggettivi

per ritenere che l’interessato possa essere visitato solo a __________ dal dr.

med. __________.

Quest’ultimo specialista

il 16 ottobre 2017 aveva accertato un certo miglioramento dello stato di salute

dell’insorgente, con possibile ripresa della capacità lavorativa dopo due mesi

se avesse seguito la terapia prevista (doc. 15) ed i medici psichiatri italiani

che lo conoscono del febbraio 2017 hanno loro stessi evidenziato che la cura

farmacologica proposta era blanda (doc. 21 del 12 dicembre 2017) e che

l’interessato non stava seguendo cure con supporto psicologico (doc. 34 del 21

marzo 2018). La sua situazione valetudinaria non era pertanto tale da

impedirgli un accurato esame medico. Né emerge dagli atti, secondo il principio

della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che i

ritardi siano la conseguenza della patologia.

2.4.2

Come visto, la sanzione presa

in applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, deve essere proporzionata (sentenza

9C_244/2016 del 16 gennaio 2017). Quando la persona assicurata decide di

collaborare, la sanzione può concernere unicamente il lasso di tempo durante il

quale la collaborazione è stata rifiutata. Se l’assicurato collabora, non vi è

più alcun nesso causale e la prestazione va di principio ripristinata (DTF 139

V 585 consid. 6.3.7.5 e sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017). Tuttavia se,

come nel caso di specie, la persona assicurata, in concreto, prima

dell’emissione della decisione impugnata (sul potere cognitivo dal profilo

temporale del giudice delle assicurazioni sociali cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2

cui rinvia la sentenza 9C_244/2018 del 30 maggio 2018, consid. 4.2.2), non ha

espressamente e senza alcuna condizione accettato di collaborare, non ha

più alcun diritto a che la prestazione sia ancora versata (sentenza 9C_244/2016

del 16 gennaio 2017). Non fosse così sarebbe la persona assicurata a decidere

la continuazione della durata del versamento della prestazione (sentenza

9C_244/2016 del 16 gennaio 2017: “Andernfalls hätte es der Verischerte in

der Hand, die Dauer der Rentenzahlungen zu verlängern”).

Quando l’assicurato

impedisce colpevolmente all’amministrazione di amministrare le prove

necessarie, vi è un’inversione dell’onere probatorio e spetta all’assicurato

stabilire che il suo stato di salute, o altre circostanze determinanti, non

hanno subito modifiche suscettibili di cambiare il grado d’invalidità da lui

presentato (9C_372/2015 del 19 febbraio 2016).

In concreto, solo il

medico curante, tuttavia specialista in otorinolaringoiatria e non in

psichiatria, nei mesi di novembre e di dicembre 2017, quando del resto le

indennità sono state versate, sembrava descrivere una situazione peggiorata

(cfr. tuttavia, circa il ruolo del medico curante: sentenza 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza

9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio

2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Gli psichiatri sono di

altro parere.

Il dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, nel mese di ottobre 2017, oltre ad aver

ravvisato un miglioramento dello stato di salute dell’interessato, aveva

ritenuto possibile una ripresa della capacità lavorativa nell’arco di due mesi

nel caso in cui l’insorgente avesse seguito la terapia proposta. I medici

psichiatri italiani nel mese di dicembre 2017 e nel mese di marzo 2018 hanno

evidenziato che la cura farmacologica seguita dal ricorrente è blanda e che non

vi è alcun supporto psicoterapico.

Non vi sono pertanto agli

atti elementi per ritenere che l’interessato dal 1° febbraio 2018 continua ad

essere completamente inabile al lavoro.

A questo proposito non può

essergli utile la circostanza che il 3 aprile 2018 è stato visitato dalla

dr.ssa med. __________ e che agli atti non è stato acquisito il suo referto.

Infatti, il suo accertamento non può (ancora) considerarsi completo poiché

effettuato nell’ambito di una valutazione multidisciplinare che necessita un

accurato esame da parte di tutti gli specialisti chiamati ad esprimersi prima

di poterne trarre le conclusioni definitive.

Le due specialiste (dr.ssa

med. __________ e dr.ssa med. __________) sono infatti chiamate ad effettuare

una valutazione globale della fattispecie (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre

2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15). La questione di

sapere se gli eventuali singoli gradi di inabilità si possono sommare e, se del

caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4

settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

Con la sua assenza

l’insorgente ha tuttavia impedito la conclusione dell’esame peritale multidisciplinare

e il solo referto della dr.ssa med. __________ sarebbe solo una valutazione

parziale non atta a stabilire la corretta capacità lavorativa del ricorrente.

Ne segue che la decisione

dell’assicuratore di cessare il versamento delle prestazioni dal 1° febbraio

2018.

va tutelata.

2.5

L’insorgente ha affermato che

“se dovesse servire chiamo a testimoniare davanti al tribunale tutti i

dottori e le persone chiamate in causa compresi i dipendenti di CO 1 con il

quale mi sono rapportato” (cfr. doc. VII/1).

Questo

TCA rinuncia all’assunzione di altre prove, ritenuto che la documentazione

prodotta dalle parti, non contestata nel suo contenuto, è sufficiente per

decidere nel merito della vertenza, è completa ed esaustiva e non necessita di complementi

(cfr. anche sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Va qui rammentato che,

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da eseguire

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni