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14 agosto 2018Italiano31 min
Source ti.ch
Incarto
n.
36.2018.39
cs
Lugano
14 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 aprile 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. In data 18 gennaio 2018 RI 1
ha chiesto all’assicuratore CO 1 (di seguito: CO 1) l’emissione di una
decisione formale che prendesse posizione circa la disdetta da lui inoltrata il
24 aprile 2015 dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di
base (doc. 12).
1.2. Con decisione formale del 2
febbraio 2018, trasmessa tramite “A-Post Plus” l’assicuratore ha confermato che
RI 1 continua ad essere assicurato senza interruzione dal 1° gennaio 2017
presso CO 1 (doc. 13).
1.3. Tramite messaggio elettronico
del 28 febbraio 2018 l’avv. RA 1 ha informato l’assicuratore di aver assunto il
patrocinio di RI 1 e dopo ulteriori scambi di e-mail, il 7 marzo 2018 ha
inoltrato un’opposizione scritta (doc. 17).
1.4. Con decisione su opposizione
del 20 aprile 2018 CO 1 ha dichiarato l’opposizione irricevibile poiché secondo
l’estratto del “Track & Trace” la decisione è entrata nella sfera di
possesso di RI 1 il 3 febbraio 2018 e dunque il termine per opporsi è scaduto
infruttuoso il 5 marzo 2018 (doc. F).
1.5. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, ha inoltrato ricorso al TCA contro la predetta decisione su opposizione, richiamando
l’incarto completo dall’assicuratore, sostenendo di essere insorto
tempestivamente contro la decisione formale e domandando che venga accertato
che l’affiliazione presso CO 1 è terminata al 31 dicembre 2016 (doc. I). Il
ricorrente contesta che la decisione su opposizione sia entrata nella sua sfera
di possesso già il 3 febbraio 2018. Egli rileva di aver pattuito sin dal suo
arrivo a __________ il fermo posta presso l’Ufficio postale e di non disporre
di alcuna casella postale né di alcuna buca delle lettere, essendo spesso
assente all’estero. Per l.nsorgente va applicata la giurisprudenza valida per
gli invii tramite raccomandata e deve essere tenuto conto perlomeno di un
termine di giacenza di 7 giorni, se non trenta avendo pattuito un fermoposta.
L’insorgente afferma di
aver preso in consegna la decisione formale solo l’8 febbraio 2018, come emerge
dal “Track & Trace”. La sua opposizione del 7 marzo 2018 sarebbe
pertanto tempestiva. Egli fa valere le condizioni generali “servizi postali”
per clienti privati de La Posta e rileva che sabato 3 febbraio 2018 non era
neppure a __________, ma all’estero poiché ogni settimana, da diversi anni,
parte il venerdì e rientra il mercoledì successivo. Egli non avrebbe pertanto
potuto presentarsi allo sportello dell’Ufficio postale il 3 febbraio 2018 negli
orari di apertura tra le 09.00 e le 11.00.
L’interessato fa poi
valere ulteriori censure sostenendo di non aver ricevuto tutta la
documentazione richiesta, affermando che l’assicuratore non ha esaminato tutte le
censure sollevate e ribadendo le sue contestazioni nel merito della fattispecie
che comproverebbero la correttezza della sua disdetta dall’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
1.6. Con risposta del 30 maggio
2018, cui ha allegato il proprio incarto, l’assicuratore propone la reiezione
del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in
corso di motivazione (doc. III).
1.7. Il 5 giugno 2018 il TCA ha
trasmesso al ricorrente i documenti prodotti dall’assicuratore con la risposta
di causa (doc. V), mentre il 12 giugno 2018 l’insorgente ha rilevato di non
avere ulteriori mezzi di prova ed ha sottolineato che tra i documenti prodotti
mancano le diffide di pagamento, non vi sono prove dell’avvenuta trasmissione
delle lettere del 25 novembre 2016 e dell’11 gennaio 2017 di CO 1 e non vi sono
le CGA attestanti la possibilità di fatturare spese per i richiami (doc. VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. Con la decisione su
opposizione impugnata l’amministrazione ha dichiarato irricevibile in quanto tardiva
l’opposizione alla decisione formale del 2 febbraio 2018.
Il ricorrente, oltre a
contestare questo aspetto, solleva questioni di merito, ribadendo di aver
disdetto correttamente il rapporto assicurativo con CO 1. Egli sottolinea
inoltre che CO 1 avrebbe ignorato, prima dell’opposizione e pendente procedura,
ogni richiesta del ricorrente di copia dei documenti menzionati nella decisione
del 2 febbraio 2018 a lui sconosciuti, violando il diritto di essere sentito e
l’obbligo di fornire ogni informazione utile.
Per costante
giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed
il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005
AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se
non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto, oggetto del
contendere è unicamente la questione della tempestività o meno dell’opposizione
del 7 marzo 2018. Ogni altra questione, non evocata nella decisione su
opposizione impugnata, è irricevibile.
Nel merito
2.2. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1
LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate
entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Giusta l'art. 40 cpv. 1
LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1
LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a
lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in
tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato
rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA
prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere
notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto
federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È
determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il
suo rappresentante (cpv. 3).
Fatti
I termini stabiliti dalla
legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno
precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15
luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Il termine di ricorso in
caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a
decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V
305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann,
in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).
Se il termine di ricorso è
spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la
decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
2.3. Ai sensi dell’art. 38 cpv.
2bis LPGA, una comunicazione consegnata soltanto
contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è
considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso
tentativo di recapito.
Si tratta qui di una
presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato
dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. DTF 134
V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Tale notificazione
fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della
corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove egli doveva
prevedere l’invio di atti giudiziari (DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8
luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
L’invio si considera
notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non
si trattasse di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008
consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Generalmente un secondo
invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono
giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V
94 consid. 4b/aa con riferimenti).
Questa finzione di
notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba
ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede,
l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).
Pertanto chi si assenta,
pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti
connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e
tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia
92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).
Secondo costante
giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non
è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente
che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag.
142-144).
2.4. Per quanto concerne la
notifica di una decisione tramite “A-Plus Post”, il Tribunale federale ha
sviluppato negli ultimi anni un’importante giurisprudenza.
Come emerge dalla sentenza
2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in una causa di diritto fiscale, con questo
tipo di invio le lettere sono trasmesse in maniera convenzionale direttamente
nella buca delle lettere o nella casella postale, senza che il destinatario
debba firmare una ricevuta. In caso di assenza del destinatario non è
rilasciato alcun avviso, ma la lettera è depositata nella casella postale o
nella buca delle lettere. Differentemente dagli invii tradizionali, alla “A-Plus
Post” viene attribuito un numero che permette di seguire l’invio
elettronicamente (“Track & Trace”). Dal medesimo emerge quando
l’invio è stato depositato nella buca delle lettere o nella casella postale.
Nella sentenza 2C_430/2009
del 14 gennaio 2010 il TF ha rilevato che, in quel caso, l’invio era stato
depositato nella casella postale, rispettivamente ritirato, il venerdì 10
ottobre 2008 (secondo il Track & Trace: “06:53 Abgeholt in 4501
Solothurn 1 Fächer”). I ricorrenti sostenevano tuttavia di averlo ritirato
solo il lunedì successivo, 13 ottobre 2008. Il TF evidenzia che la tesi degli
insorgenti secondo cui la registrazione della Posta concerne solo il deposito
dell’invio e non anche il ritiro appare plausibile. Il “Track & Trace” nel
caso della “A-Plus Post” può solo indicare quando l’invio è stato depositato
poiché il destinatario non deve firmare alcuna ricevuta. Lo svuotamento della
casella postale di norma non è del resto registrato dalla Posta.
Il TF ha tuttavia
stabilito che non occorreva stabilire quando gli interessati avevano
effettivamente ritirato le decisioni, poiché la data determinante per l’inizio
della decorrenza del termine di ricorso era il 10 ottobre 2010, quando l’invio
è stato depositato nella casella postale, siccome entrato nella sfera di
possesso dei destinatari quel giorno. Considerato che la LIFD non prescrivere
un metodo particolare di trasmissione delle decisioni, l’Alta Corte ha tutelato
l’invio per posta “A-Plus”.
Il TF ha inoltre
rammentato che, mentre per l’invio raccomandato, in caso di mancato ritiro
della spedizione, vale la finzione secondo cui la notifica interviene il
settimo giorno del termine di giacenza (nell'ipotesi in cui il soggetto di
diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona
fede, l'intimazione di un atto) in caso di invio non raccomandato l’intimazione
interviene con il deposito dell’atto nella buca delle lettere o nella casella
postale. In tal caso l’atto notificato entra nella sfera di possesso del
destinatario. Ciò ha quale conseguenza che i termini decorrono dal momento in
cui la notifica ha avuto luogo regolarmente e non dal momento in cui la persona
cui è indirizzato l’atto ne prende effettivamente conoscenza.
Nel caso giudicato il TF
ha stabilito che gli atti sono stati regolarmente notificati, come da “Track
& Trace”, il 10 ottobre 2008, ossia con il deposito nella casella postale.
I ricorrenti non hanno del resto affermato che il deposito è avvenuto in un
momento in cui non era possibile accedere alla casella (per esempio a causa di
una restrizione temporale negli orari per l’accesso alla casella postale).
Neppure hanno fatto valere un accordo con la Posta secondo cui gli atti non
dovevano essere depositati nella casella postale. Il TF ha di conseguenza
considerato che il termine di ricorso ha iniziato a decorrere l’11 ottobre 2008
ed è scaduto il 10 novembre 2008, di modo che il ricorso del 12 novembre 2008 era
tardivo.
La citata giurisprudenza è
stata poi applicata anche nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali
(sentenza 2C_570/2011 del 24 gennaio 2012; sentenza 2C_68/2014 del 13 febbraio
2014; sentenza 8C_573/2014 del 26 novembre 2014; sentenza 8C_198/2015 del 30
aprile 2015).
In una sentenza 9C_90/2015
del 2 giugno 2015 in ambito AI il TF ha rilevato che la LPGA non prescrive un
metodo di notifica degli atti amministrativi, segnatamente delle decisioni.
L’invio di una decisione di soppressione di rendita tramite posta “A-Plus” non
è pertanto criticabile. Il TF ha ribadito che quando l’invio è depositato nella
casella postale o nella buca delle lettere è registrato elettronicamente nel
“Track & Trace”, così da permettere di stabilire quando la spedizione è entrata
nella sfera di possesso del destinatario. Nel caso esaminato dall’Alta Corte la
decisione del 9 maggio 2014 è stata depositata alle 06.13 nella casella postale
del rappresentante del ricorrente. Secondo la giurisprudenza un errore della
Posta non può essere escluso, ma va preso in considerazione solo quando appare
plausibile. Semplici ipotesi del destinatario secondo cui l’invio sarebbe
potuto essere stato depositato nella buca delle lettere o nella casella postale
di un terzo non sono d’aiuto.
Il rappresentante del
ricorrente ha fatto valere che il “Track & Trace” non documenta il deposito
dell’atto nella casella postale ma solo il momento in cui lo scritto è arrivato
all’ufficio postale ed ha rilevato che tutti i dipendenti della posta sanno che
non ritira mai gli atti il sabato e si occupano primariamente delle spedizioni
delle persone che si recano in posta anche il week end. Per cui è possibile che
l’atto sia stato depositato nella sua casella postale solo lunedì mattina. Del
resto essi sono al corrente che prima delle 10.00 del lunedì mattina non ritira
la posta.
Il TF non ha ritenuto
plausibili tali affermazioni. Del resto non gioca alcun ruolo se l’interessato
ha preso conoscenza del contenuto dell’atto già sabato 10 maggio 2014 oppure solo
il lunedì successivo. L’Alta Corte ha ribadito infatti che non è determinante il
momento in cui la persona che riceve l’atto ne conosce il contenuto, ma è
sufficiente che l’atto entri nella sua sfera di possesso.
Il TF ha poi rinviato, per
quanto concerne l’invocato principio della buona fede e la critica di un
formalismo eccessivo nonché la pretesa violazione della parità di trattamento,
alla sentenza 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 ed ha confermato la tardività
del ricorso.
Nella sentenza 2C_1126/2014
del 20 febbraio 2015, relativa ad una decisione di revoca del permesso di
soggiorno, il TF, dopo aver rammentato le regole che reggono gli invii mediante
posta “A-Plus”, al consid. 2.4 ha preso posizione sulle censure sollevate
dall’avvocato del ricorrente.
L’Alta Corte ha respinto
la contestazione secondo cui utilizzando la posta “A-Plus” in luogo della
raccomandata, l’amministrazione violi il principio della parità di trattamento,
influendo sul termine di ricorso, poiché nel caso di invio raccomandato il
rappresentante stabilisce lui stesso quando ritirare l’invio. Nel suo giudizio
il TF rileva che il termine di ricorso rimane sempre lo stesso e comincia
sempre a decorrere a partire dal momento in cui l’invio entra nella sfera di
possesso dell’interessato che può prendere conoscenza del suo contenuto. In
caso di raccomandata il termine inizia a decorrere con il ritiro dell’invio
allo sportello, in caso di invio non raccomandato quando l’invio è depositato
nella casella postale o nella buca delle lettere. Con il solo avviso della
raccomandata il destinatario non ha alcun vantaggio poiché non può conoscere né
il contenuto e le motivazioni della decisione, prima del ritiro dell’invio.
Il TF ha poi rilevato che
l’insorgente censurava una violazione del principio della buona fede e della
parità di trattamento, non potendo l’amministrazione scegliere a piacimento
quale metodo di notifica utilizzare. L’Alta Corte ha ribadito che tramite
l’invio raccomandato non vi è alcun vantaggio per il destinatario. Del resto la
data esatta del deposito dell’atto inviato tramite “A-Plus” è accertabile senza
alcuna difficoltà grazie al “Track & Trace”, così che anche con questo tipo
di invio è possibile stabilire in maniera chiara la data d’inizio del termine di
ricorso.
La circostanza che gli
studi legali sono di principio chiusi sabato e domenica e la casella postale di
sabato di principio non è svuotata, di modo che l’invio non può rientrare nella
sfera di possesso del destinatario, non è stata ritenuta valida dall’Alta
Corte. Infatti il destinatario ha una accesso illimitato, ogni giorno, alla
casella postale o alla buca delle lettere e il ricorrente non sostiene che nel
caso di specie sarebbe diverso. L’esercizio dell’accesso alla casella postale
rientra nell’ambito della responsabilità del destinatario.
Infine il TF ha pure
respinto la censura di formalismo eccessivo sollevata dal ricorrente il quale
affermava che con la Posta “A-Plus” non può essere stabilito con certezza
l’inizio del termine di ricorso.
In DTF 142 III 599 il TF
ha stabilito che gli assicuratori malattie possono notificare le decisioni con
le quali tolgono l’opposizione ad un precetto esecutivo per Posta A Plus.
Al consid. 2.4.1 l’Alta
Corte ha evidenziato che la LPGA e la LAMal non prevedono alcun metodo
specifico di notifica degli atti. L’invio tramite posta A Plus è pertanto ammesso.
In tal caso il termine di ricorso inizia a decorrere da quando l’atto rientra
nella sfera di possesso del destinatario. Poco importa quando l’interessato prende
effettivamente conoscenza del contenuto. Nell’ambito del diritto civile invece
il CPC prevede all’art. 138 cpv. 1 che la notificazione di citazioni, ordinanze
e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro
ricevuta.
Per l’Alta Corte le divergenze
tra l’invio tramite A Plus e l’invio raccomandato non sono così importanti da
imporre agli assicuratori l’applicazione analogica dell’art. 138 cpv. 1 CPC nel
caso in cui sono chiamati a togliere l’opposizione ad un precetto esecutivo.
Il TF ha affermato che vi
sono due casi nei quali la notifica tramite A Plus potrebbe porre problemi.
Il primo è quando il
debitore non contesta di aver ricevuto la decisione ma fa valere di essere
stato in vacanza e di averne preso visione solo in un secondo tempo. Secondo
l’Alta Corte, in tal caso, se il debitore ha lasciato decorrere infruttuoso il
termine di opposizione (art. 52 LPGA), può sempre chiedere la restituzione dei
termini se non ha potuto agire tempestivamente senza colpa alcuna (art. 41 LPGA:
“[…] Als heikel erweisen sich bei Anwendung der
sozialversicherungsrechtlichen Zustellungsregeln zwei Konstellationen:
Einerseits kann es sein, dass der Schuldner nicht bestreitet, die fragliche
Verfügung erhalten zu haben, aber geltend macht, dass er sie z.B. wegen
Ferienabwesenheit nicht sofort habe zur Kenntnis nehmen können. Hat der
Schuldner die Frist zur Einsprache verpasst (Art. 52 ATSG), kann er ein
Fristwiederherstellungsgesuch stellen, wenn er unverschuldet davon abgehalten
wurde, binnen Frist zu handeln (Art. 41 ATSG). Solange ihm die Möglichkeit zur
Einsprache gewahrt bleibt, liegt keine Verletzung seines rechtlichen Gehörs vor
(vgl. BGE 132 V 368 E. 4.3 S. 373).”).
Il
secondo caso nel quale vi potrebbe essere un problema si verifica quando il
debitore contesta di aver ricevuto la decisione. In tal caso occorre verificare
se quanto affermato è plausibile e può essere sostenuto con una certa
verosimiglianza. Anche in questo caso resta aperta la strada dell’opposizione.
Del resto l’interessato può far valere le proprie ragioni nell’ambito della procedura
esecutiva (“ […] Andererseits ist denkbar, dass der
Schuldner überhaupt bestreitet, die Verfügung erhalten zu haben. Wie bereits
gesagt, ist dabei auf seine Darstellung abzustellen, wenn diese nachvollziehbar
Considerandi
ist und eine gewisse Wahrscheinlichkeit beanspruchen kann (oben E. 2.4.1). Auch
in diesem Fall bleibt dem Schuldner - nach ordentlicher Eröffnung - die
Möglichkeit zur Einsprache erhalten. Demnach verlangt auch die Berücksichtigung
des rechtlichen Gehörs nicht, dass den Krankenversicherern vorgeschrieben
werden müsste, ihre Verfügungen, mit denen sie den Rechtsvorschlag beseitigen,
mit eingeschriebener Post zu versenden. Wenn der Schuldner behauptet, die
Verfügung nicht erhalten zu haben, so wird er dies üblicherweise erst im Laufe
des weiteren Betreibungsverfahrens tun, z.B. wenn er die Pfändungsankündigung
erhält (Art. 90 SchKG). Hat er die Verfügung tatsächlich nicht erhalten,
erfährt er erst durch den Fortgang des Betreibungsverfahrens, dass sein
Rechtsvorschlag in der Zwischenzeit beseitigt wurde. Dies kann zu
Koordinationsproblemen zwischen dem Betreibungsverfahren und dem allenfalls
noch durchzuführenden Einspracheverfahren führen. Da er jedoch mit
betreibungsrechtlicher Beschwerde (Art. 17 SchKG) geltend machen kann, die den
Rechtsvorschlag beseitigende Verfügung nicht erhalten zu haben, dürften keine
unüberwindlichen Hindernisse bei der Koordination der Verfahren bestehen.” […]).
Va
ancora evidenziato infine, per quanto concerne la notifica di una decisione ad
un indirizzo di fermoposta, che in DTF 127 III 173 (sentenza del 13 febbraio
2001) il TF ha lasciato indecisa la questione di sapere se, in analogia alla
giurisprudenza valida per spedizioni a una cassetta per lettere o presso una
casella postale, l’invio si considera notificato l’ultimo giorno di un termine
di sette giorni dal suo arrivo all’ufficio postale del destinatario.
In una precedente sentenza
1P.369/2000 del 24 luglio 2000 il TF aveva rilevato che quando il ricorrente
sceglie un fermoposta, il termine per trattenere la posta è di un mese. Allo
scadere del termine la posta è ritornata al luogo di spedizione. In tal caso,
secondo la giurisprudenza, l’atto è reputato notificato il settimo giorno dopo la notifica e non il trentesimo giorno (DTF 113
Ib 87 consid. 2b; questione lasciata aperta in DTF 116 III 59 e in senso
contrario: DTF 111 V 99) perché il fermoposta non è un modo di distribuzione e
gli atti giudiziari non possono essere trasmessi fermoposta.
Con
sentenza 5P.425/2005 del 20 gennaio 2006 il TF ha confermato che per la DTF 111
V 99, in caso di fermoposta, la notifica va considerata avvenuta al momento del
ritiro della posta; se la posta non è ritirata entro un mese, l’invio è
considerato notificato il trentesimo giorno. Con sentenza 1P.369/2000 del 24
luglio 2000 il TF, fondandosi sulla DTF 113 Ib 87, ha
invece deciso diversamente, stabilendo che l’atto è reputato notificato il settimo giorno. L’Alta Corte ha poi rilevato che nella
DTF 127 III 173 la questione è nuovamente stata lasciata aperta ed anche nel caso
che è stato chiamato a giudicare il TF non ha risolto il quesito, rilevando che
non si trattava di un vero fermoposta al suo indirizzo ma di un fermoposta con
invio ad altro indirizzo (“ […] 3.3 Die
Beschwerdeführerin hat nicht nur einen Auftrag "postlagernd" für das
Postamt an ihrer Wohndresse, sondern einen "Nachsendeauftrag
postlagernd" an ein anderes Postamt erteilt. Liegt ein Nachsendeauftrag
vor, wird die für den Empfänger bestimmte eingeschriebene Sendung bzw. die
Abholungseinladung in das Postfach bzw. den Briefkasten an der durch den
Auftrag bestimmten (Nachsende-)Adresse gelegt. Es erfolgt mithin keine
Zustellung an der Wohnadresse des Empfängers”).
A questo proposito l’Alta Corte ha stabilito che in caso di
rispedizione ad un altro indirizzo determinante per l’inizio del decorso dei
termini non è l’arrivo dell’atto all’indirizzo originale ma all’indirizzo cui è
stata deviata la posta (“Entgegen der Auffassung des
Obergerichts galt somit nicht die Post an der Wohnadresse der Beschwerdeführerin
als Bestimmungspoststelle, sondern das im Nachsendeauftrag bestimmte Postamt. Indem die Beschwerdeführerin einen Nachsendeauftrag erteilte, kam
sie ihrer Pflicht nach, für die Nachreichung amtlicher Sendungen zu sorgen. Die
durch die Nachsendung entstehende Zeitverzögerung darf daher nicht auf die
Rechtsmittelfrist angerechnet werden (siehe auch Urteil des Kantonsgerichts St.
Gallen vom 25. März 1999, GVP-SG 2000. S. 126 f.).”).
2.5
In concreto il
2.
febbraio 2018 l’assicuratore ha trasmesso la decisione formale tramite posta
A Plus all’assicurato al suo indirizzo di __________ (doc. 13).
Il
ricorrente non dispone né di una buca delle lettere (cfr. dichiarazione doc. I)
né di una casella postale (cfr. dichiarazione doc. H). Egli, essendo spesso
assente all’estero, ha pertanto sottoscritto una rispedizione in fermo posta
all’ufficio postale di __________ valido dal marzo 2015, rinnovato ogni
anno (ricorso, doc. I, pag. 5), da ultimo dal 19 dicembre 2017 al
30.
novembre 2018 (dichiarazione doc. H).
La decisione
formale di CO 1, spedita il 2 febbraio 2018, è arrivata al punto di
ritiro/ufficio di recapito di __________ il 3 febbraio 2018 alle ore 8.21 per
la “spartizione – inoltro” ed è arrivata al “punto di ritiro/Ufficio
di recapito” alle ore 08.55 (doc. 14).
L’ufficio postale di __________ è aperto ogni giorno da lunedì a
venerdì dalle 7.30 alle 10.00 e dalle 14.30 alle 18.00, il sabato dalle 9.00
alle 11.00 (allegato doc. G).
Da venerdì 2
febbraio 2018 a mercoledì 21 febbraio 2018 il ricorrente indica che si trovava
a __________ producendo la stampa di due biglietti aerei (andata a __________ e
ritorno a __________) per quelle date (__________; allegato doc. M).
Egli ha comunque ritirato la decisione su opposizione l’8 febbraio 2018
alle ore 7:37 (doc. 14 “Track & Trace”: “recapitato allo sportello”).
L’opposizione è stata
inoltrata il 7 marzo 2018.
L’assicuratore sostiene
che il termine è scaduto poiché l’invio è entrato nella sfera di possesso del
ricorrente il 3 febbraio 2018 ed il termine di 30 giorni decorre dal 4 febbraio
2018.
Il ricorrente sostiene che l’opposizione è tempestiva poiché il termine
decorre da quanto gli è stata recapitata la decisione.
2.6
Questo Tribunale rileva come
la giurisprudenza federale inerente la notifica degli atti amministrativi
tramite posta A Plus pur destando qualche perplessità, vada applicata in
concreto.
La notifica di atti
tramite raccomandata o in altro modo contro ricevuta garantisce indubbiamente una
maggiore sicurezza, giacché, di principio, il destinatario, tramite la propria
firma, attesta di aver ricevuto l’atto. Tant’è che sia il codice di procedura
penale (art. 85 cpv. 2 CPP) che il codice di procedura civile (art. 138 cpv. 1
CPC) prevedono, di norma, tale modalità di trasmissione degli atti.
L’attestazione, da parte di un collaboratore della Posta, di avere inserito una
busta in una bucalettere non fornisce altrettanta sicurezza della notifica
dell’atto, soprattutto se si pon mente al fatto che il difetto della consegna
si ripercuote sul collaboratore stesso della Posta. Sia come sia la
giurisprudenza esposta va applicata, come detto, nel caso qui in esame poiché
la LPGA non impone una notifica mediante l’invio raccomandato delle decisioni e
delle decisioni su opposizione.
In concreto la decisione
trasmessa con posta “A Plus” è giunta all’ufficio postale di __________ il 3
febbraio 2018 (doc. 14). Poiché l’insorgente ha sottoscritto un accordo di
fermoposta, l’invio non è stato depositato in una casella postale o nella buca
delle lettere del ricorrente, il quale del resto ne è privo, ma è stata
“deviata” il medesimo giorno, alle ore 8.55, presso il medesimo ufficio postale
in attesa del ritiro da parte dell’insorgente (doc. 14).
Va evidenziato che secondo
quanto previsto da “La Posta” gli invii fermoposta sono la soluzione ideale
quando il destinatario di una lettera o di un pacco è in viaggio o non ha un
indirizzo fisso. La Posta conserva per un mese gli invii fermoposta in tutta
sicurezza presso una qualsiasi filiale designata. Gli invii indirizzati
“fermoposta” restano a disposizione del destinatario per un mese per il ritiro
presso l’ufficio postale selezionato. In caso di mancato ritiro entro questo
periodo, l’invio viene rispedito al mittente. Il servizio fermoposta è gratuito.
Sono a pagamento unicamente gli ordini di rispedizione a indirizzi fermoposta
(cfr. www.post.ch/it/privato/ricezione/stabilire-il-luogo-di-ricezione-per-clienti-privati/invio-fermoposta?query=fermoposta).
In concreto l’interessato
non ha sottoscritto il fermoposta limitato a 30 giorni. A causa delle sue
frequenti assenze all’estero e non disponendo né di una buca delle lettere, né
di una casella postale, ha in realtà sottoscritto una deviazione sistematica
della sua posta presso l’ufficio postale di __________, dove si reca
regolarmente a ritirare gli invii a lui indirizzati (ricorso, doc. I, pag. 5 e
doc. H).
Nel caso di specie si
tratta pertanto di un ordine di rispedizione fermoposta e non solo di un
fermoposta classico (cfr. anche la sentenza 5P.425/2005 del 20 gennaio 2006).
Ritenuto tuttavia che il domicilio del ricorrente e l’ufficio postale cui viene
deviata la posta si trovano nel medesimo __________, la posta arriva
all’indirizzo di ritiro il medesimo giorno (cfr. invece la sentenza 5P.425/2005
del 20 gennaio 2006).
L’Ufficio postale del
Comune di domicilio del ricorrente, per sua specifica scelta dovuta alle sistematiche
assenze all’estero, funge pertanto da luogo atto a ricevere la corrispondenza a
lui indirizzata.
Ogni atto a lui trasmesso
entra nella sua sfera di possesso non appena arriva all’ufficio postale di __________,
nella misura in cui egli vi può accedere.
Dagli atti risulta che la
decisione del 2 febbraio 2018 è giunta al punto di ritiro/ufficio
di recapito di __________ il 3 febbraio 2018 alle ore 8.21 per la “spartizione
– inoltro” ed è arrivata al “punto di ritiro/Ufficio di recapito”
sempre di __________ alle ore 08.55 (doc. 14), ossia prima dell’apertura
degli sportelli (dalle 9.00 alle 11.00). Il medesimo giorno egli ha pertanto
avuto accesso alla decisione formale, la quale è di conseguenza entrata nella
sua sfera di possesso.
Il ricorrente non può
essere seguito laddove chiede l’applicazione per analogia agli invii della
posta A Plus di un termine di giacenza di 7 giorni e, secondo la sua tesi, 30
giorni in caso di fermo posta (cfr. tuttavia sentenza 1P.369/2000 del 24 luglio
2000).
Infatti, come emerge anche
dall’art. 38 cpv. 2bis LPGA, la finzione di notifica il settimo giorno dopo il
primo infruttuoso tentativo di recapito, vale di principio in caso di “comunicazione
consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona
autorizzata”. In concreto, come in caso di invio per posta A o B,
l’interessato non deve firmare alcunché ed appena la decisione entra nella sua
sfera di possesso, indipendentemente dalla conoscenza del contenuto dell’atto,
decorre il termine di opposizione, rispettivamente ricorso (sentenza
2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015).
Del resto, se così non
fosse, visto che l’interessato non dispone di una buca delle lettere presso la
sua abitazione, potrebbe altrimenti facilmente sfuggire ad ogni notifica di
atto giudiziario non raccomandato o, visto il fermoposta, determinare lui
stesso quando ritirare la posta e stabilire l’avvio del decorrere dei termini
di opposizione o ricorso degli invii non raccomandati. In tal caso vi sarebbe
una disparità di trattamento rispetto agli assicurati cui la posta viene
regolarmente depositata nella loro buca delle lettere o nella loro casella postale.
Il TF ha già stabilito, ad esempio, che ammettere che l’ordine di trattenere la
corrispondenza comporti una proroga della data di notifica di un invio
raccomandato significherebbe violare il principio della parità di trattamento
(cfr. DTF 123 III 492; STCA 38.2001.77 del 5 ottobre 2001 consid. 2.2.).
Ciò vale a maggior ragione
nel caso di specie poiché lo stesso insorgente ha chiesto l’emissione di una
decisione formale (doc. 12).
Non può neppure essere
d’aiuto al ricorrente l’invocato art. 2.5.1. delle condizioni generali “servizi
postali” per clienti. Tale norma prevede tra l’altro che “il cliente
riconosce gli eventi di recapito registrati elettronicamente dalla Posta come
mezzo di prova attestante l’avvenuto recapito”. Tale disposto tuttavia
vincola unicamente l’insorgente e la Posta, ma non terzi non parti al contratto.
Inoltre il medesimo articolo prevede che “si considerano recapitati gli
invii che la Posta ha consegnato al destinatario o recapitato in un altro luogo
previsto a tale scopo (per es. cassetta delle lettere, dei pacchi e di deposito
o casella postale)”. In concreto, essendo l’Ufficio postale di __________
il luogo in cui l’interessato riceve la posta, è proprio questo Ufficio a
fungere da recapito “in un altro luogo previsto a tale scopo”.
L’interessato non può
neppure prevalersi della sua assenza all’estero da sabato a mercoledì.
Dovendosi attendere la notifica di una decisione, avendone chiesta l’emissione
(doc. 12), egli doveva aspettarsi che in qualsiasi momento avrebbe ricevuto un
atto da parte dell’assicuratore. Potendo verificare tramite il “Track &
Trace” la data del deposito dell’atto, poteva determinare facilmente quando
era entrato nella sua sfera d’influenza e stabilire la data a partire dalla
quale calcolare il termine dell’opposizione. Del resto, si trova nella medesima
situazione della persona assicurata che dispone di una buca delle lettere o di
una casella postale dove l’invio per posta A Plus viene depositato e che,
assentandosi alcuni giorni, al suo ritorno prende conoscenza del contenuto
dell’invio notificatogli alcuni giorni prima.
Infine, l’insorgente non
sostiene che con gli scambi di corrispondenza per via elettronica o con le
telefonate intercorse tra le parti prima dell’inoltro dell’opposizione, l’assicuratore
avrebbe dato informazioni errate circa la data entro la quale notificare
l’opposizione o lo avrebbe in altro modo indotto a procrastinare l’invio
dell’opposizione.
Del resto, alla lettura
della medesima, sembra che l’interessato avesse qualche sentore circa la
possibilità che la Cassa ritenesse la decisione formale come notificata già il
3.
febbraio 2018. Nell’opposizione del 7 marzo 2018 il ricorrente infatti
afferma: “(…) A scanso di equivoci, nel caso concreto la decisione non può
essere considerata recapitata sabato 3 febbraio 2018, come sembra affermare CO
1.
(…)” (doc. 17).
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto, la decisione del 2 febbraio 2018 è entrata nella sfera di
possesso del ricorrente il 3 febbraio 2018. Il termine di 30 giorni per
inoltrare opposizione è iniziato a decorrere domenica 4 febbraio 2018 ed è
giunto a scadenza il lunedì 5 marzo 2018. L’opposizione del 7 marzo 2018 è
tardiva.
2.7
Va ancora rilevato che
l’insorgente non fa valere alcun motivo per un’eventuale restituzione dei
termini e che dagli atti neppure emergono elementi per ritenere adempiute le
condizioni previste dall’art. 41 LPGA per il quale se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine
stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi
adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia
l’atto omesso.
A questo proposito va
rammentato che l’istituto della restituzione dei termini costituisce un principio
generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede
ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18
gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid.
2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag.
125).
Per "impedimento non
colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza
maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze
personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere
valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere
rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve
essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF
8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21
novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a).
La giurisprudenza federale
ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta
improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però,
che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad
incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014
del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32;
DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K
34/03 del 2 luglio 2003).
Deve
ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce
un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza
del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e
seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Nel caso di
specie, questo Tribunale ritiene che non sono dati i presupposti
stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il termine per
interporre opposizione contro la decisione del 2 febbraio 2018.
In effetti non vi è alcun
valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo dell’opposizione.
Il ricorrente non ha
d’altronde invocato ragioni particolari in tal senso.
2.8
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto il ricorso, nella misura in cui è ricevibile va respinto, mentre
la decisione su opposizione impugnata merita conferma.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in
cui è ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti