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36.2018.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 agosto 2018Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I termini stabiliti dalla

legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno

precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15

luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Il termine di ricorso in

caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a

decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V

305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann,

in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).

Se il termine di ricorso è

spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la

decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

2.3. Ai sensi dell’art. 38 cpv.

2bis LPGA, una comunicazione consegnata soltanto

contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è

considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso

tentativo di recapito.

Si tratta qui di una

presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato

dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. DTF 134

V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

Tale notificazione

fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della

corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove egli doveva

prevedere l’invio di atti giudiziari (DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8

luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

L’invio si considera

notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non

si trattasse di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008

consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

Generalmente un secondo

invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono

giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V

94 consid. 4b/aa con riferimenti).

Questa finzione di

notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba

ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede,

l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).

Pertanto chi si assenta,

pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti

connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e

tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia

92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).

Secondo costante

giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non

è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente

che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag.

142-144).

2.4. Per quanto concerne la

notifica di una decisione tramite “A-Plus Post”, il Tribunale federale ha

sviluppato negli ultimi anni un’importante giurisprudenza.

Come emerge dalla sentenza

2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in una causa di diritto fiscale, con questo

tipo di invio le lettere sono trasmesse in maniera convenzionale direttamente

nella buca delle lettere o nella casella postale, senza che il destinatario

debba firmare una ricevuta. In caso di assenza del destinatario non è

rilasciato alcun avviso, ma la lettera è depositata nella casella postale o

nella buca delle lettere. Differentemente dagli invii tradizionali, alla “A-Plus

Post” viene attribuito un numero che permette di seguire l’invio

elettronicamente (“Track & Trace”). Dal medesimo emerge quando

l’invio è stato depositato nella buca delle lettere o nella casella postale.

Nella sentenza 2C_430/2009

del 14 gennaio 2010 il TF ha rilevato che, in quel caso, l’invio era stato

depositato nella casella postale, rispettivamente ritirato, il venerdì 10

ottobre 2008 (secondo il Track & Trace: “06:53 Abgeholt in 4501

Solothurn 1 Fächer”). I ricorrenti sostenevano tuttavia di averlo ritirato

solo il lunedì successivo, 13 ottobre 2008. Il TF evidenzia che la tesi degli

insorgenti secondo cui la registrazione della Posta concerne solo il deposito

dell’invio e non anche il ritiro appare plausibile. Il “Track & Trace” nel

caso della “A-Plus Post” può solo indicare quando l’invio è stato depositato

poiché il destinatario non deve firmare alcuna ricevuta. Lo svuotamento della

casella postale di norma non è del resto registrato dalla Posta.

Il TF ha tuttavia

stabilito che non occorreva stabilire quando gli interessati avevano

effettivamente ritirato le decisioni, poiché la data determinante per l’inizio

della decorrenza del termine di ricorso era il 10 ottobre 2010, quando l’invio

è stato depositato nella casella postale, siccome entrato nella sfera di

possesso dei destinatari quel giorno. Considerato che la LIFD non prescrivere

un metodo particolare di trasmissione delle decisioni, l’Alta Corte ha tutelato

l’invio per posta “A-Plus”.

Il TF ha inoltre

rammentato che, mentre per l’invio raccomandato, in caso di mancato ritiro

della spedizione, vale la finzione secondo cui la notifica interviene il

settimo giorno del termine di giacenza (nell'ipotesi in cui il soggetto di

diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona

fede, l'intimazione di un atto) in caso di invio non raccomandato l’intimazione

interviene con il deposito dell’atto nella buca delle lettere o nella casella

postale. In tal caso l’atto notificato entra nella sfera di possesso del

destinatario. Ciò ha quale conseguenza che i termini decorrono dal momento in

cui la notifica ha avuto luogo regolarmente e non dal momento in cui la persona

cui è indirizzato l’atto ne prende effettivamente conoscenza.

Nel caso giudicato il TF

ha stabilito che gli atti sono stati regolarmente notificati, come da “Track

& Trace”, il 10 ottobre 2008, ossia con il deposito nella casella postale.

I ricorrenti non hanno del resto affermato che il deposito è avvenuto in un

momento in cui non era possibile accedere alla casella (per esempio a causa di

una restrizione temporale negli orari per l’accesso alla casella postale).

Neppure hanno fatto valere un accordo con la Posta secondo cui gli atti non

dovevano essere depositati nella casella postale. Il TF ha di conseguenza

considerato che il termine di ricorso ha iniziato a decorrere l’11 ottobre 2008

ed è scaduto il 10 novembre 2008, di modo che il ricorso del 12 novembre 2008 era

tardivo.

La citata giurisprudenza è

stata poi applicata anche nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali

(sentenza 2C_570/2011 del 24 gennaio 2012; sentenza 2C_68/2014 del 13 febbraio

2014; sentenza 8C_573/2014 del 26 novembre 2014; sentenza 8C_198/2015 del 30

aprile 2015).

In una sentenza 9C_90/2015

del 2 giugno 2015 in ambito AI il TF ha rilevato che la LPGA non prescrive un

metodo di notifica degli atti amministrativi, segnatamente delle decisioni.

L’invio di una decisione di soppressione di rendita tramite posta “A-Plus” non

è pertanto criticabile. Il TF ha ribadito che quando l’invio è depositato nella

casella postale o nella buca delle lettere è registrato elettronicamente nel

“Track & Trace”, così da permettere di stabilire quando la spedizione è entrata

nella sfera di possesso del destinatario. Nel caso esaminato dall’Alta Corte la

decisione del 9 maggio 2014 è stata depositata alle 06.13 nella casella postale

del rappresentante del ricorrente. Secondo la giurisprudenza un errore della

Posta non può essere escluso, ma va preso in considerazione solo quando appare

plausibile. Semplici ipotesi del destinatario secondo cui l’invio sarebbe

potuto essere stato depositato nella buca delle lettere o nella casella postale

di un terzo non sono d’aiuto.

Il rappresentante del

ricorrente ha fatto valere che il “Track & Trace” non documenta il deposito

dell’atto nella casella postale ma solo il momento in cui lo scritto è arrivato

all’ufficio postale ed ha rilevato che tutti i dipendenti della posta sanno che

non ritira mai gli atti il sabato e si occupano primariamente delle spedizioni

delle persone che si recano in posta anche il week end. Per cui è possibile che

l’atto sia stato depositato nella sua casella postale solo lunedì mattina. Del

resto essi sono al corrente che prima delle 10.00 del lunedì mattina non ritira

la posta.

Il TF non ha ritenuto

plausibili tali affermazioni. Del resto non gioca alcun ruolo se l’interessato

ha preso conoscenza del contenuto dell’atto già sabato 10 maggio 2014 oppure solo

il lunedì successivo. L’Alta Corte ha ribadito infatti che non è determinante il

momento in cui la persona che riceve l’atto ne conosce il contenuto, ma è

sufficiente che l’atto entri nella sua sfera di possesso.

Il TF ha poi rinviato, per

quanto concerne l’invocato principio della buona fede e la critica di un

formalismo eccessivo nonché la pretesa violazione della parità di trattamento,

alla sentenza 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 ed ha confermato la tardività

del ricorso.

Nella sentenza 2C_1126/2014

del 20 febbraio 2015, relativa ad una decisione di revoca del permesso di

soggiorno, il TF, dopo aver rammentato le regole che reggono gli invii mediante

posta “A-Plus”, al consid. 2.4 ha preso posizione sulle censure sollevate

dall’avvocato del ricorrente.

L’Alta Corte ha respinto

la contestazione secondo cui utilizzando la posta “A-Plus” in luogo della

raccomandata, l’amministrazione violi il principio della parità di trattamento,

influendo sul termine di ricorso, poiché nel caso di invio raccomandato il

rappresentante stabilisce lui stesso quando ritirare l’invio. Nel suo giudizio

il TF rileva che il termine di ricorso rimane sempre lo stesso e comincia

sempre a decorrere a partire dal momento in cui l’invio entra nella sfera di

possesso dell’interessato che può prendere conoscenza del suo contenuto. In

caso di raccomandata il termine inizia a decorrere con il ritiro dell’invio

allo sportello, in caso di invio non raccomandato quando l’invio è depositato

nella casella postale o nella buca delle lettere. Con il solo avviso della

raccomandata il destinatario non ha alcun vantaggio poiché non può conoscere né

il contenuto e le motivazioni della decisione, prima del ritiro dell’invio.

Il TF ha poi rilevato che

l’insorgente censurava una violazione del principio della buona fede e della

parità di trattamento, non potendo l’amministrazione scegliere a piacimento

quale metodo di notifica utilizzare. L’Alta Corte ha ribadito che tramite

l’invio raccomandato non vi è alcun vantaggio per il destinatario. Del resto la

data esatta del deposito dell’atto inviato tramite “A-Plus” è accertabile senza

alcuna difficoltà grazie al “Track & Trace”, così che anche con questo tipo

di invio è possibile stabilire in maniera chiara la data d’inizio del termine di

ricorso.

La circostanza che gli

studi legali sono di principio chiusi sabato e domenica e la casella postale di

sabato di principio non è svuotata, di modo che l’invio non può rientrare nella

sfera di possesso del destinatario, non è stata ritenuta valida dall’Alta

Corte. Infatti il destinatario ha una accesso illimitato, ogni giorno, alla

casella postale o alla buca delle lettere e il ricorrente non sostiene che nel

caso di specie sarebbe diverso. L’esercizio dell’accesso alla casella postale

rientra nell’ambito della responsabilità del destinatario.

Infine il TF ha pure

respinto la censura di formalismo eccessivo sollevata dal ricorrente il quale

affermava che con la Posta “A-Plus” non può essere stabilito con certezza

l’inizio del termine di ricorso.

In DTF 142 III 599 il TF

ha stabilito che gli assicuratori malattie possono notificare le decisioni con

le quali tolgono l’opposizione ad un precetto esecutivo per Posta A Plus.

Al consid. 2.4.1 l’Alta

Corte ha evidenziato che la LPGA e la LAMal non prevedono alcun metodo

specifico di notifica degli atti. L’invio tramite posta A Plus è pertanto ammesso.

In tal caso il termine di ricorso inizia a decorrere da quando l’atto rientra

nella sfera di possesso del destinatario. Poco importa quando l’interessato prende

effettivamente conoscenza del contenuto. Nell’ambito del diritto civile invece

il CPC prevede all’art. 138 cpv. 1 che la notificazione di citazioni, ordinanze

e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro

ricevuta.

Per l’Alta Corte le divergenze

tra l’invio tramite A Plus e l’invio raccomandato non sono così importanti da

imporre agli assicuratori l’applicazione analogica dell’art. 138 cpv. 1 CPC nel

caso in cui sono chiamati a togliere l’opposizione ad un precetto esecutivo.

Il TF ha affermato che vi

sono due casi nei quali la notifica tramite A Plus potrebbe porre problemi.

Il primo è quando il

debitore non contesta di aver ricevuto la decisione ma fa valere di essere

stato in vacanza e di averne preso visione solo in un secondo tempo. Secondo

l’Alta Corte, in tal caso, se il debitore ha lasciato decorrere infruttuoso il

termine di opposizione (art. 52 LPGA), può sempre chiedere la restituzione dei

termini se non ha potuto agire tempestivamente senza colpa alcuna (art. 41 LPGA:

“[…] Als heikel erweisen sich bei Anwendung der

sozialversicherungsrechtlichen Zustellungsregeln zwei Konstellationen:

Einerseits kann es sein, dass der Schuldner nicht bestreitet, die fragliche

Verfügung erhalten zu haben, aber geltend macht, dass er sie z.B. wegen

Ferienabwesenheit nicht sofort habe zur Kenntnis nehmen können. Hat der

Schuldner die Frist zur Einsprache verpasst (Art. 52 ATSG), kann er ein

Fristwiederherstellungsgesuch stellen, wenn er unverschuldet davon abgehalten

wurde, binnen Frist zu handeln (Art. 41 ATSG). Solange ihm die Möglichkeit zur

Einsprache gewahrt bleibt, liegt keine Verletzung seines rechtlichen Gehörs vor

(vgl. BGE 132 V 368 E. 4.3 S. 373).”).

Il

secondo caso nel quale vi potrebbe essere un problema si verifica quando il

debitore contesta di aver ricevuto la decisione. In tal caso occorre verificare

se quanto affermato è plausibile e può essere sostenuto con una certa

verosimiglianza. Anche in questo caso resta aperta la strada dell’opposizione.

Del resto l’interessato può far valere le proprie ragioni nell’ambito della procedura

esecutiva (“ […] Andererseits ist denkbar, dass der

Schuldner überhaupt bestreitet, die Verfügung erhalten zu haben. Wie bereits

gesagt, ist dabei auf seine Darstellung abzustellen, wenn diese nachvollziehbar

Considerandi

ist und eine gewisse Wahrscheinlichkeit beanspruchen kann (oben E. 2.4.1). Auch

in diesem Fall bleibt dem Schuldner - nach ordentlicher Eröffnung - die

Möglichkeit zur Einsprache erhalten. Demnach verlangt auch die Berücksichtigung

des rechtlichen Gehörs nicht, dass den Krankenversicherern vorgeschrieben

werden müsste, ihre Verfügungen, mit denen sie den Rechtsvorschlag beseitigen,

mit eingeschriebener Post zu versenden. Wenn der Schuldner behauptet, die

Verfügung nicht erhalten zu haben, so wird er dies üblicherweise erst im Laufe

des weiteren Betreibungsverfahrens tun, z.B. wenn er die Pfändungsankündigung

erhält (Art. 90 SchKG). Hat er die Verfügung tatsächlich nicht erhalten,

erfährt er erst durch den Fortgang des Betreibungsverfahrens, dass sein

Rechtsvorschlag in der Zwischenzeit beseitigt wurde. Dies kann zu

Koordinationsproblemen zwischen dem Betreibungsverfahren und dem allenfalls

noch durchzuführenden Einspracheverfahren führen. Da er jedoch mit

betreibungsrechtlicher Beschwerde (Art. 17 SchKG) geltend machen kann, die den

Rechtsvorschlag beseitigende Verfügung nicht erhalten zu haben, dürften keine

unüberwindlichen Hindernisse bei der Koordination der Verfahren bestehen.” […]).

Va

ancora evidenziato infine, per quanto concerne la notifica di una decisione ad

un indirizzo di fermoposta, che in DTF 127 III 173 (sentenza del 13 febbraio

2001) il TF ha lasciato indecisa la questione di sapere se, in analogia alla

giurisprudenza valida per spedizioni a una cassetta per lettere o presso una

casella postale, l’invio si considera notificato l’ultimo giorno di un termine

di sette giorni dal suo arrivo all’ufficio postale del destinatario.

In una precedente sentenza

1P.369/2000 del 24 luglio 2000 il TF aveva rilevato che quando il ricorrente

sceglie un fermoposta, il termine per trattenere la posta è di un mese. Allo

scadere del termine la posta è ritornata al luogo di spedizione. In tal caso,

secondo la giurisprudenza, l’atto è reputato notificato il settimo giorno dopo la notifica e non il trentesimo giorno (DTF 113

Ib 87 consid. 2b; questione lasciata aperta in DTF 116 III 59 e in senso

contrario: DTF 111 V 99) perché il fermoposta non è un modo di distribuzione e

gli atti giudiziari non possono essere trasmessi fermoposta.

Con

sentenza 5P.425/2005 del 20 gennaio 2006 il TF ha confermato che per la DTF 111

V 99, in caso di fermoposta, la notifica va considerata avvenuta al momento del

ritiro della posta; se la posta non è ritirata entro un mese, l’invio è

considerato notificato il trentesimo giorno. Con sentenza 1P.369/2000 del 24

luglio 2000 il TF, fondandosi sulla DTF 113 Ib 87, ha

invece deciso diversamente, stabilendo che l’atto è reputato notificato il settimo giorno. L’Alta Corte ha poi rilevato che nella

DTF 127 III 173 la questione è nuovamente stata lasciata aperta ed anche nel caso

che è stato chiamato a giudicare il TF non ha risolto il quesito, rilevando che

non si trattava di un vero fermoposta al suo indirizzo ma di un fermoposta con

invio ad altro indirizzo (“ […] 3.3 Die

Beschwerdeführerin hat nicht nur einen Auftrag "postlagernd" für das

Postamt an ihrer Wohndresse, sondern einen "Nachsendeauftrag

postlagernd" an ein anderes Postamt erteilt. Liegt ein Nachsendeauftrag

vor, wird die für den Empfänger bestimmte eingeschriebene Sendung bzw. die

Abholungseinladung in das Postfach bzw. den Briefkasten an der durch den

Auftrag bestimmten (Nachsende-)Adresse gelegt. Es erfolgt mithin keine

Zustellung an der Wohnadresse des Empfängers”).

A questo proposito l’Alta Corte ha stabilito che in caso di

rispedizione ad un altro indirizzo determinante per l’inizio del decorso dei

termini non è l’arrivo dell’atto all’indirizzo originale ma all’indirizzo cui è

stata deviata la posta (“Entgegen der Auffassung des

Obergerichts galt somit nicht die Post an der Wohnadresse der Beschwerdeführerin

als Bestimmungspoststelle, sondern das im Nachsendeauftrag bestimmte Postamt. Indem die Beschwerdeführerin einen Nachsendeauftrag erteilte, kam

sie ihrer Pflicht nach, für die Nachreichung amtlicher Sendungen zu sorgen. Die

durch die Nachsendung entstehende Zeitverzögerung darf daher nicht auf die

Rechtsmittelfrist angerechnet werden (siehe auch Urteil des Kantonsgerichts St.

Gallen vom 25. März 1999, GVP-SG 2000. S. 126 f.).”).

2.5

In concreto il

2.

febbraio 2018 l’assicuratore ha trasmesso la decisione formale tramite posta

A Plus all’assicurato al suo indirizzo di __________ (doc. 13).

Il

ricorrente non dispone né di una buca delle lettere (cfr. dichiarazione doc. I)

né di una casella postale (cfr. dichiarazione doc. H). Egli, essendo spesso

assente all’estero, ha pertanto sottoscritto una rispedizione in fermo posta

all’ufficio postale di __________ valido dal marzo 2015, rinnovato ogni

anno (ricorso, doc. I, pag. 5), da ultimo dal 19 dicembre 2017 al

30.

novembre 2018 (dichiarazione doc. H).

La decisione

formale di CO 1, spedita il 2 febbraio 2018, è arrivata al punto di

ritiro/ufficio di recapito di __________ il 3 febbraio 2018 alle ore 8.21 per

la “spartizione – inoltro” ed è arrivata al “punto di ritiro/Ufficio

di recapito” alle ore 08.55 (doc. 14).

L’ufficio postale di __________ è aperto ogni giorno da lunedì a

venerdì dalle 7.30 alle 10.00 e dalle 14.30 alle 18.00, il sabato dalle 9.00

alle 11.00 (allegato doc. G).

Da venerdì 2

febbraio 2018 a mercoledì 21 febbraio 2018 il ricorrente indica che si trovava

a __________ producendo la stampa di due biglietti aerei (andata a __________ e

ritorno a __________) per quelle date (__________; allegato doc. M).

Egli ha comunque ritirato la decisione su opposizione l’8 febbraio 2018

alle ore 7:37 (doc. 14 “Track & Trace”: “recapitato allo sportello”).

L’opposizione è stata

inoltrata il 7 marzo 2018.

L’assicuratore sostiene

che il termine è scaduto poiché l’invio è entrato nella sfera di possesso del

ricorrente il 3 febbraio 2018 ed il termine di 30 giorni decorre dal 4 febbraio

2018.

Il ricorrente sostiene che l’opposizione è tempestiva poiché il termine

decorre da quanto gli è stata recapitata la decisione.

2.6

Questo Tribunale rileva come

la giurisprudenza federale inerente la notifica degli atti amministrativi

tramite posta A Plus pur destando qualche perplessità, vada applicata in

concreto.

La notifica di atti

tramite raccomandata o in altro modo contro ricevuta garantisce indubbiamente una

maggiore sicurezza, giacché, di principio, il destinatario, tramite la propria

firma, attesta di aver ricevuto l’atto. Tant’è che sia il codice di procedura

penale (art. 85 cpv. 2 CPP) che il codice di procedura civile (art. 138 cpv. 1

CPC) prevedono, di norma, tale modalità di trasmissione degli atti.

L’attestazione, da parte di un collaboratore della Posta, di avere inserito una

busta in una bucalettere non fornisce altrettanta sicurezza della notifica

dell’atto, soprattutto se si pon mente al fatto che il difetto della consegna

si ripercuote sul collaboratore stesso della Posta. Sia come sia la

giurisprudenza esposta va applicata, come detto, nel caso qui in esame poiché

la LPGA non impone una notifica mediante l’invio raccomandato delle decisioni e

delle decisioni su opposizione.

In concreto la decisione

trasmessa con posta “A Plus” è giunta all’ufficio postale di __________ il 3

febbraio 2018 (doc. 14). Poiché l’insorgente ha sottoscritto un accordo di

fermoposta, l’invio non è stato depositato in una casella postale o nella buca

delle lettere del ricorrente, il quale del resto ne è privo, ma è stata

“deviata” il medesimo giorno, alle ore 8.55, presso il medesimo ufficio postale

in attesa del ritiro da parte dell’insorgente (doc. 14).

Va evidenziato che secondo

quanto previsto da “La Posta” gli invii fermoposta sono la soluzione ideale

quando il destinatario di una lettera o di un pacco è in viaggio o non ha un

indirizzo fisso. La Posta conserva per un mese gli invii fermoposta in tutta

sicurezza presso una qualsiasi filiale designata. Gli invii indirizzati

“fermoposta” restano a disposizione del destinatario per un mese per il ritiro

presso l’ufficio postale selezionato. In caso di mancato ritiro entro questo

periodo, l’invio viene rispedito al mittente. Il servizio fermoposta è gratuito.

Sono a pagamento unicamente gli ordini di rispedizione a indirizzi fermoposta

(cfr. www.post.ch/it/privato/ricezione/stabilire-il-luogo-di-ricezione-per-clienti-privati/invio-fermoposta?query=fermoposta).

In concreto l’interessato

non ha sottoscritto il fermoposta limitato a 30 giorni. A causa delle sue

frequenti assenze all’estero e non disponendo né di una buca delle lettere, né

di una casella postale, ha in realtà sottoscritto una deviazione sistematica

della sua posta presso l’ufficio postale di __________, dove si reca

regolarmente a ritirare gli invii a lui indirizzati (ricorso, doc. I, pag. 5 e

doc. H).

Nel caso di specie si

tratta pertanto di un ordine di rispedizione fermoposta e non solo di un

fermoposta classico (cfr. anche la sentenza 5P.425/2005 del 20 gennaio 2006).

Ritenuto tuttavia che il domicilio del ricorrente e l’ufficio postale cui viene

deviata la posta si trovano nel medesimo __________, la posta arriva

all’indirizzo di ritiro il medesimo giorno (cfr. invece la sentenza 5P.425/2005

del 20 gennaio 2006).

L’Ufficio postale del

Comune di domicilio del ricorrente, per sua specifica scelta dovuta alle sistematiche

assenze all’estero, funge pertanto da luogo atto a ricevere la corrispondenza a

lui indirizzata.

Ogni atto a lui trasmesso

entra nella sua sfera di possesso non appena arriva all’ufficio postale di __________,

nella misura in cui egli vi può accedere.

Dagli atti risulta che la

decisione del 2 febbraio 2018 è giunta al punto di ritiro/ufficio

di recapito di __________ il 3 febbraio 2018 alle ore 8.21 per la “spartizione

– inoltro” ed è arrivata al “punto di ritiro/Ufficio di recapito”

sempre di __________ alle ore 08.55 (doc. 14), ossia prima dell’apertura

degli sportelli (dalle 9.00 alle 11.00). Il medesimo giorno egli ha pertanto

avuto accesso alla decisione formale, la quale è di conseguenza entrata nella

sua sfera di possesso.

Il ricorrente non può

essere seguito laddove chiede l’applicazione per analogia agli invii della

posta A Plus di un termine di giacenza di 7 giorni e, secondo la sua tesi, 30

giorni in caso di fermo posta (cfr. tuttavia sentenza 1P.369/2000 del 24 luglio

2000).

Infatti, come emerge anche

dall’art. 38 cpv. 2bis LPGA, la finzione di notifica il settimo giorno dopo il

primo infruttuoso tentativo di recapito, vale di principio in caso di “comunicazione

consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona

autorizzata”. In concreto, come in caso di invio per posta A o B,

l’interessato non deve firmare alcunché ed appena la decisione entra nella sua

sfera di possesso, indipendentemente dalla conoscenza del contenuto dell’atto,

decorre il termine di opposizione, rispettivamente ricorso (sentenza

2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015).

Del resto, se così non

fosse, visto che l’interessato non dispone di una buca delle lettere presso la

sua abitazione, potrebbe altrimenti facilmente sfuggire ad ogni notifica di

atto giudiziario non raccomandato o, visto il fermoposta, determinare lui

stesso quando ritirare la posta e stabilire l’avvio del decorrere dei termini

di opposizione o ricorso degli invii non raccomandati. In tal caso vi sarebbe

una disparità di trattamento rispetto agli assicurati cui la posta viene

regolarmente depositata nella loro buca delle lettere o nella loro casella postale.

Il TF ha già stabilito, ad esempio, che ammettere che l’ordine di trattenere la

corrispondenza comporti una proroga della data di notifica di un invio

raccomandato significherebbe violare il principio della parità di trattamento

(cfr. DTF 123 III 492; STCA 38.2001.77 del 5 ottobre 2001 consid. 2.2.).

Ciò vale a maggior ragione

nel caso di specie poiché lo stesso insorgente ha chiesto l’emissione di una

decisione formale (doc. 12).

Non può neppure essere

d’aiuto al ricorrente l’invocato art. 2.5.1. delle condizioni generali “servizi

postali” per clienti. Tale norma prevede tra l’altro che “il cliente

riconosce gli eventi di recapito registrati elettronicamente dalla Posta come

mezzo di prova attestante l’avvenuto recapito”. Tale disposto tuttavia

vincola unicamente l’insorgente e la Posta, ma non terzi non parti al contratto.

Inoltre il medesimo articolo prevede che “si considerano recapitati gli

invii che la Posta ha consegnato al destinatario o recapitato in un altro luogo

previsto a tale scopo (per es. cassetta delle lettere, dei pacchi e di deposito

o casella postale)”. In concreto, essendo l’Ufficio postale di __________

il luogo in cui l’interessato riceve la posta, è proprio questo Ufficio a

fungere da recapito “in un altro luogo previsto a tale scopo”.

L’interessato non può

neppure prevalersi della sua assenza all’estero da sabato a mercoledì.

Dovendosi attendere la notifica di una decisione, avendone chiesta l’emissione

(doc. 12), egli doveva aspettarsi che in qualsiasi momento avrebbe ricevuto un

atto da parte dell’assicuratore. Potendo verificare tramite il “Track &

Trace” la data del deposito dell’atto, poteva determinare facilmente quando

era entrato nella sua sfera d’influenza e stabilire la data a partire dalla

quale calcolare il termine dell’opposizione. Del resto, si trova nella medesima

situazione della persona assicurata che dispone di una buca delle lettere o di

una casella postale dove l’invio per posta A Plus viene depositato e che,

assentandosi alcuni giorni, al suo ritorno prende conoscenza del contenuto

dell’invio notificatogli alcuni giorni prima.

Infine, l’insorgente non

sostiene che con gli scambi di corrispondenza per via elettronica o con le

telefonate intercorse tra le parti prima dell’inoltro dell’opposizione, l’assicuratore

avrebbe dato informazioni errate circa la data entro la quale notificare

l’opposizione o lo avrebbe in altro modo indotto a procrastinare l’invio

dell’opposizione.

Del resto, alla lettura

della medesima, sembra che l’interessato avesse qualche sentore circa la

possibilità che la Cassa ritenesse la decisione formale come notificata già il

3.

febbraio 2018. Nell’opposizione del 7 marzo 2018 il ricorrente infatti

afferma: “(…) A scanso di equivoci, nel caso concreto la decisione non può

essere considerata recapitata sabato 3 febbraio 2018, come sembra affermare CO

1.

(…)” (doc. 17).

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, la decisione del 2 febbraio 2018 è entrata nella sfera di

possesso del ricorrente il 3 febbraio 2018. Il termine di 30 giorni per

inoltrare opposizione è iniziato a decorrere domenica 4 febbraio 2018 ed è

giunto a scadenza il lunedì 5 marzo 2018. L’opposizione del 7 marzo 2018 è

tardiva.

2.7

Va ancora rilevato che

l’insorgente non fa valere alcun motivo per un’eventuale restituzione dei

termini e che dagli atti neppure emergono elementi per ritenere adempiute le

condizioni previste dall’art. 41 LPGA per il quale se il richiedente o il suo

rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine

stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi

adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia

l’atto omesso.

A questo proposito va

rammentato che l’istituto della restituzione dei termini costituisce un principio

generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede

ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18

gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid.

2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag.

125).

Per "impedimento non

colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza

maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze

personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere

valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere

rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve

essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF

8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21

novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a).

La giurisprudenza federale

ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta

improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però,

che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014

del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32;

DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K

34/03 del 2 luglio 2003).

Deve

ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce

un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza

del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Nel caso di

specie, questo Tribunale ritiene che non sono dati i presupposti

stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il termine per

interporre opposizione contro la decisione del 2 febbraio 2018.

In effetti non vi è alcun

valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo dell’opposizione.

Il ricorrente non ha

d’altronde invocato ragioni particolari in tal senso.

2.8

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto il ricorso, nella misura in cui è ricevibile va respinto, mentre

la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti