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Decisione

36.2018.41

Indennità giornaliera per perdita di guadagno. In concreto non vi sono elementi per ritenere una frode ai sensi dell'art. 40 LCA. Contratto tuttavia pazialmente nullo (art. 9 LCA)

17 aprile 2019Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

i dati evinti dall’estratto conto individuale per gli anni dal 2011 al 2014 e

rilevando che per i primi mesi del 2015 non vi è ancora una decisione di

tassazione definitiva e di conseguenza i contributi quale indipendente non sono

ancora stati fissati.

Circa

l’incapacità lavorativa dal 17 ottobre 2016 (prima al 75% poi al 50%) ha

precisato che “tuttavia ciò non significa che” l’attore “abbia

automaticamente ridotto al 25% dal 17 ottobre al 31 dicembre 2016 e al 50% dal

1° gennaio 2017 in avanti il suo tempo di lavoro, come farebbe qualsiasi

stipendiato”, poiché la società per la quale lavora è la sua (doc. 39). “Egli

ha infatti continuato a svolgere la sua attività professionale nella misura

massima possibile consentitagli dal suo attuale stato di salute precario e ciò

a prescindere da un orario di presenza minimo, anche perché il rifiuto di

eventuali pazienti avrebbe comportato inesorabilmente una perdita di clientela

e del suo fatturato, difficilmente recuperabile. Per questi motivi”

l’attore “malgrado i periodi di accertata inabilità lavorativa, ha

continuato nella misura massima consentitagli dalle sue forze a fornire

prestazioni quali fisioterapista (…) egli è inabile al lavoro nelle percentuali

medicalmente accertate ma, per un senso di responsabilità, non ha limitato il

suo orario di lavoro proporzionalmente al grado di capacità lavorativa residua,

come farebbe qualsiasi dipendente” (doc. 39).

Da

questo scritto emerge che l’attore, contrariamente a quanto sembra sostenere la

convenuta, non ha dissimulato che, vista anche la particolarità del rapporto

tra la società e lui stesso (unico dipendente, socio e gerente), e il tipo di

patologia psichica di cui è affetto da tempo (disturbo di personalità

emotivamente instabile, tipo bordeline [ICD-10 F60.31]), ha in realtà

continuato a lavorare, in maniera anche importante, malgrado le attestazioni di

incapacità al lavoro conseguendo redditi elevati.

Sin

dal 13 marzo 2017 (doc. 39) l’assicuratore è stato messo al corrente della

particolarità della fattispecie e meglio della circostanza che l’interessato

continuava a lavorare e a guadagnare un reddito importante malgrado le

attestazioni di incapacità lavorativa (all’epoca parziali) e confermate anche

dal medico incaricato dalla convenuta perlomeno nel gennaio 2017 (cfr. anche

doc. 38).

D’altra

parte, ciò era già emerso in occasione dell’ultima decisione in ambito AI (cfr.

doc. 3, pag. 642/656 e seguenti). L’interessato, malgrado il danno alla salute

e un’incapacità lavorativa in tutte le attività, compresa quella di

fisioterapista, del 100% dal 13 ottobre 2009 al 10 gennaio 2010, del 75%

dall’11 gennaio 2010 al 28 febbraio 2010, del 100% dal 1° marzo 2010 al 21

marzo 2010, del 75% dal 22 marzo 2010 al 14 settembre 2010 e del 70% dal 15

settembre 2010, aveva continuato a conseguire redditi elevati (nel 2011 di fr.

88'500, nel 2012 di fr. 92'900 [cfr. estratto conto individuale, cfr. anche

doc. 3]).

Anche

dalla nota telefonica del 21 marzo 2017, redatta dal medesimo funzionario

dell’assicuratore e concernente un colloquio avuto con il legale dell’attore

dalle 9.40 alle 10.30, emerge che “l’avvocato è consapevole e concorda

pienamente che per l’ottenimento delle IG il signor AT 2 debba provare di aver

subito un pregiudizio economico che però sicuramente non potrà essere valutato

solo tenendo conto del numero di fatture emesse. A tal proposito riferisce che

il signor AT 2, considerato che lavora da solo, si è sempre dato la pena di

lavorare al massimo delle sue possibilità ed è possibile che lo abbia fatto

in maggior misura rispetto a quanto stabilito sul piano medico-teorico”

(doc. 40, sottolineatura del redattore).

Neppure

gli ulteriori scritti degli attori alla convenuta contengono elementi a favore

della tesi dell’assicuratore.

Il

10 aprile 2017 il rappresentante dell’attore ha trasmesso copia della decisione

di tassazione del 2007 da cui risulterebbe un reddito netto da attività

indipendente di fr. 111'000 (lordo di fr. 181'456.85), ciò per dimostrare che

senza incapacità lavorativa avrebbe potuto conseguire un fatturato fino a fr. 200'000

(doc. 42). In risposta l’assicuratore, rilevando che i dati del 2007 non sono

attuali, ha nuovamente chiesto di poter disporre dei bilanci, mese per mese,

del 2016, per stabilire il danno ed ha rilevato di aver effettuato alcuni

accertamenti da cui sarebbe emerso un aumento del reddito dopo il danno alla

salute e non una sua diminuzione (doc. 43). L’assicuratore ha poi aggiunto che

“con questo non vogliamo assolutamente sostenere che il suo mandante stia

cercando di abusare di prestazioni di cui consapevolmente sa di non aver

diritto, bensì si rafforza la bontà della nostra richiesta (…)”.

Ciò

a conferma che lo stesso assicuratore era a conoscenza del fatto che

l’assicurato, come peraltro da lui stesso ammesso, aveva continuato a lavorare

conseguendo redditi che non corrispondevano percentualmente alla sua incapacità

lavorativa.

In

assenza di una risposta, l’11 luglio 2017 la convenuta ha nuovamente chiesto

direttamente all’interessato la produzione della documentazione contabile

necessaria all’evasione della richiesta, ed ha concesso un termine di 20 giorni

per dar seguito alla domanda (doc. 44). Nel termine concesso il legale

dell’assicurato ha trasmesso la dichiarazione e la tassazione 2015 ed ha

chiesto una proroga per la produzione degli altri documenti (doc. 45), che

l’assicuratore ha concesso fino al 30 settembre 2017 (doc. 46). Il 25 settembre

2017 il rappresentante dell’assicurato, ribadito che il suo grado d’invalidità

non corrisponde necessariamente alla percentuale di presenza oraria giornaliera

e neppure di incapacità al guadagno effettiva, ha chiesto all’assicuratore di

valutare la cifra d’affari di un fisioterapista che lavora al 50% (doc. 47).

Dopo ulteriori scambi di corrispondenza (doc. 48 – 53), il legale

dell’assicurato ha chiesto di lasciar perdere la determinazione percentuale

dell’incapacità lavorativa del 2017 e di concentrarsi sul 2018, ritenuto che la

patologia psichica dell’interessato si stava degradando (doc. 54) ed ha

successivamente prodotto dei certificati medici attestanti un’incapacità

lavorativa del 100%. Dopo ulteriori scambi di e-mail, il 21 marzo 2018

l’assicuratore ha chiesto informazioni al dr. med. __________ (doc. 61), mentre

il 26 marzo 2018 ha scritto al legale dell’attore, rilevando non esserci gli

estremi per applicare le norme sulla reticenza (art. 6 LCA). L’assicuratore ha

tuttavia rilevato che non vi è alcun pregiudizio economico, e ritenuto che

l’assicurazione in questione copre i danni, non vi sono le premesse per versare

indennità (doc. 62).

Alla

lettura degli scritti sopra citati, delle e-mail del 15 marzo 2018 del legale

dell’attore all’assicuratore e della risposta di quest’ultimo, non emerge che

l’assicurato avrebbe voluto dissimulare o nascondere qualcosa, ma piuttosto che

vi era una divergenza di opinioni circa il modo di calcolare l’indennità

giornaliera, giacché il rappresentante dell’attore ha esposto calcoli che

tuttavia, secondo la convenuta, non erano conformi a quanto previsto

dall’’assicurazione conclusa tra le parti (cfr. anche doc. 64 e 66). Dopo aver

esposto un altro calcolo, l’assicuratore, in data 29 marzo 2018, ha del resto

riconosciuto all’attore fr. 38'305.15 per il 2017 e fr. 7'980.25 per il 2019,

ritenuto invece che per il 2016 non vi sarebbe stato alcun danno (doc. 65). Il

rappresentante dell’attore non ha ritenuto corretto il calcolo esposto e ne ha

presentato uno divergente (cfr. doc. 65 e seguenti).

Il

contenuto degli scambi di corrispondenza tra le parti non fa emergere alcuna

dissimulazione o dichiarazione inesatta dei fatti idonea a influenzare

l’esistenza o l’estensione degli obblighi della convenuta e tantomeno una

presunta consapevolezza e volontà di indurre in errore l’assicuratore. La

stessa convenuta nel corso del tempo ha del resto cambiato opinione, dapprima ritenendo

che l’interessato non avrebbe avuto diritto ad alcunché poiché in passato non

avrebbe conseguito alcun reddito con l’attività indipendente tale da

permettergli di guadagnare quanto dichiarato in occasione della sottoscrizione

dell’offerta assicurativa (doc. 32), in seguito, poiché vi sarebbe stata una

reticenza, tesi poi abbandonata (doc. 62), ed infine poiché l’interessato

avrebbe conseguito un reddito malgrado le importanti incapacità lavorative

dichiarate dai medici. In quest’ultimo caso, tuttavia, sin dall’inizio

l’assicurato ne aveva spiegato i motivi (doc. 39).

Le

condizioni oggettive e soggettive dell’art. 40 LCA non sono pertanto

manifestamente adempiute (cfr. sentenza 36.2015.66 del 31 agosto 2016).

Ne

segue che il contratto assicurativo non poteva essere disdetto con effetto

retroattivo al 16 ottobre 2016.

2.7. Gli

attori chiedono la condanna dell’assicuratore al pagamento delle indennità

giornaliere dal 15 novembre 2016 (dopo un periodo di attesa di 30 giorni

dall’inizio dell’incapacità lavorativa).

Dagli

atti emerge che nonostante il danno alla salute, nel 2016 l’attore ha

conseguito un reddito lordo di fr. 100'000 (doc. 80 e XIII/5) e nel 2017 di fr.

135'974 (doc. 82), mentre il salario assicurato ammontava a fr. 120'000 nel 2016

(doc. 79) e a fr. 132'000 nel 2017, poi aumentato a fr. 135'974 (doc. 81 e

XXVII).

Negli

anni precedenti, quale indipendente, l’interessato aveva conseguito un reddito

di fr. 64'700 nel 2005, di fr. 100'600 nel 2006, di fr. 111'700 nel 2007, di

fr. 95'400 nel 2008, di fr. 69'200 nel 2009, di fr. 40'500 nel 2010, di fr.

88'500 nel 2011, di fr. 92'900 nel 2012, di fr. 101'300 nel 2013, di fr. 73'000

nel 2014 (doc. 71) e di fr. 68'000 nel 2015 (doc. XIII/5).

Come

visto, in concreto le parti hanno sottoscritto un’assicurazione contro i danni

(doc. XV e consid. 2.4).

Per

l’art. __________ CGA l’assicurazione di danno è l’assicurazione in cui in caso

di prestazione è rimborsato, nei limiti del reddito da lavoro assicurato,

soltanto il danno effettivamente causato e concretamente dimostrabile. Secondo

l’art. __________ CGA la persona assicurata deve dimostrare la perdita di

guadagno. Se non può dimostrare la perdita di guadagno, non sussiste alcun

diritto a prestazioni.

Spetta

dunque all’attore dimostrare il danno subito.

Per

l’art. __________ CGA per i dipendenti è assicurata la percentuale del salario

AVS effettivo indicata nella polizza. Il salario annuo massimo assicurato è

indicato nella polizza.

In

caso di reddito irregolare, si considera la media dal momento dell’assunzione,

al massimo comunque degli ultimi 12 mesi.

Per

l’art. __________ CGA per i titolari d’aziende, purché questi ultimi non

figurino nella contabilità salariale, è assicurato al massimo il reddito da

lavoro indicato nella polizza.

Ai

sensi dell’art. __________ CGA qualora nella polizza non sia convenuta

un’assicurazione di somme, l’assicurazione vale quale assicurazione di danno.

Nel caso di un’assicurazione di danno, la persona assicurata deve dimostrare

la perdita di guadagno. Il diritto a prestazioni sussiste soltanto nei

limiti della perdita di guadagno dimostrata.

Nella

polizza figura che la somma salariale assicurata ammonta a fr. 120'000 (doc. 6,

pag. 2) e che viene pagato l’80% del salario effettivo. Con il termine di un

anno di copertura l’assicurato deve trasmettere all’assicuratore l’importo dei

salari conseguiti e la convenuta adatta i premi e le eventuali indennità a tali

valori (doc. XV). In caso di mancata comunicazione dei redditi, l’assicuratore

adegua automaticamente del 10% i valori (doc. XV). Nel 2016 il salario

assicurato ammontava a fr. 120'000 (doc. 79), nel 2017 a fr. 132'000 (+10%),

poi aumentato a fr. 135'974 (doc. 81 e XXVII).

In

concreto l’attore è socio gerente e titolare della società per la quale lavora.

Si tratta dell’unico dipendente.

Agli

atti non figura alcun contratto di lavoro. Non vi è alcun salario mensile o

annuo fisso pattuito tra le parti (cfr. anche doc. 68, pag. 3: “[…] non

fosse stato pattuito alcun salario contrattuale […]”).

Il

suo guadagno dipende dal numero di clienti.

Alla

luce degli atti dell’incarto, e meglio dell’assenza di documentazione atta a

comprovare una diminuzione del reddito dopo l’inizio dell’incapacità lavorativa

nel mese di ottobre 2016 ed in considerazione dell’evoluzione del reddito dal

2006, quando l’attore ha iniziato l’attività indipendente di fisioterapista,

fino al mese di novembre 2015, quando ha continuato la medesima attività alle

dipendenze della società attrice, occorre concludere che l’interessato non ha

comprovato di aver subito un danno dal 16 ottobre 2016 e nel 2017 (cfr. art. __________

CGA e anche sentenza 36.2001.22 del 21 marzo 2002).

Nel

2017, malgrado fosse incapace al lavoro al 50%, l’attore ha conseguito un

reddito di fr. 135'974, superiore al salario inizialmente assicurato e che

corrisponde al reddito più elevato mai percepito dall’inizio della sua carriera

lavorativa.

Per

il 2016 la convenuta ha chiesto all’assicurato di produrre la documentazione

atta a comprovare una diminuzione del reddito, ritenuto che emergeva un aumento

delle fatturazioni emesse dopo l’inizio dell’incapacità lavorativa da metà

ottobre (doc. 36). L’interessato non ha documentato un’effettiva perdita di guadagno

per i mesi in questione (cfr. doc. 39 e seguenti [doc. 47] e doc. 68).

Del

resto, malgrado l’attestata incapacità lavorativa del 75% dal 16 ottobre 2016

al 31 dicembre 2016, per l’intero anno ha conseguito un reddito complessivo di

fr. 100'000, ossia un importo che ha superato unicamente nei lontani anni 2006

(fr. 100'600) e 2007 (fr. 111'700) e, di poco, nel 2013 (fr. 101'300; doc.

XIII/5). Nel 2014 e nel 2015, anni immediatamente precedenti l’inizio

dell’attività lavorativa per la società attrice (dal 1° novembre 2015) ha

conseguito dei redditi nettamente inferiori (fr. 73'000, rispettivamente, in 9

mesi, fr. 68'000; doc. XIII/5; cfr. anche entrate “importo fatturato” nel 2013:

fr. 133'288.90 [doc. 74]; entrate “importo fatturato” nel 2014: fr. 116'210.00 [doc.

75]; ricavi “incasso onorari” nel 2016: fr. 135'563.85 [doc. 78]).

Anche

in questo caso, di conseguenza, nessun danno economico è stato comprovato (art.

__________ CGA, __________ CGA e __________ CGA).

Questo

TCA rileva comunque che, per i motivi che seguono, anche se vi fosse stato un

danno, l’attore non avrebbe comunque diritto ad alcuna prestazione dal 2016 al

2018.

2.8. Per l'art. 9 LCA, riservati i casi di cui all'articolo 100 cpv. 2, il

contratto di assicurazione è nullo se, al momento in cui fu conchiuso, il rischio

era già scomparso o il sinistro già accaduto. L'art. 100 cpv. 2 LCA prevede che

per gli stipulanti e gli assicurati considerati disoccupati ai sensi

dell'articolo 10 della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la

disoccupazione sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 71 capoverso

1 e 73 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie.

Secondo

l’art. 97 cpv. 1 LCA (prescrizioni inderogabili) non si può modificare mediante

convenzione, tra gli altri, l’art. 9.

In

una sentenza del 19 ottobre 2000, pubblicata in DTF 127 III 21, il TF ha

stabilito che giusta l'art. 9 LCA i sinistri già accaduti non possono, in linea

di principio, essere assicurati (cosiddetto divieto dell'assicurazione

retroattiva). Se l'assicurato, prima della conclusione del contratto, ha

sofferto di una malattia soggetta, in base all'esperienza medica, a probabili

ricadute, il sinistro si è già verificato, cosicché le ricadute non sono

assicurabili.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha evidenziato che il riprodursi di sintomi di una

malattia soggetta a ricadute giuridicamente non può essere assimilata ad una

nuova malattia o ad un sinistro parziale, ma ad una continuazione di una

patologia già presente, e meglio alla realizzazione di un rischio già accaduto

ai sensi dell’art. 9 LCA (“Daraus folgt aber, dass das erneute Auftreten von

Symptomen einer vorbestandenen, rückfallgefährdeten Krankheit juristisch nicht

als selbstständige Neuerkrankung bzw. als Teilereignis aufzufassen ist, sondern

als Fortdauern einer bereits eingetretenen Krankheit, mithin als Anwendungsfall

eines bereits eingetretenen Ereignisses im Sinne von Art. 9 VVG”).

In

DTF 136 III 334 (sentenza 4A_163/2010 del 2 luglio 2010) il TF, al consid. 3,

ha precisato che per sinistro, si intende la realizzazione del rischio

assicurato; il sinistro è il realizzarsi dell’avvenimento paventato a

causa del quale il contratto è stato concluso.

L’Alta

Corte ha rammentato che in applicazione dell’art. 9 LCA il contratto è nullo se

il rischio contro il quale ci si vuole assicurare è già sopraggiunto al momento

della conclusione del contratto (cfr. anche sentenza 8C_324/2007 del 12

febbraio 2008). L’art. 9 LCA non deve essere confuso con la reticenza; questo

disposto rende il contratto nullo anche se le parti non sapevano che, al

momento della conclusione, il sinistro era già realizzato (DTF 127 III 21,

consid. 2b/aa, sentenza 5C.45/2004 del 9 luglio 2004, consid. 2.1.2). Nel caso

in cui un sinistro parziale è già accaduto, è possibile assicurarsi contro la

parte di rischio non ancora realizzata se la sua realizzazione è aleatoria (DTF

127 III 21, consid. 2b/aa; sentenza B 101/02 del 22 agosto 2003 consid. 4.5).

Se una malattia si è già dichiarata, non è possibile assicurarla, anche se non si

manifesta più al momento della conclusione del contratto, se delle ricadute

ulteriori appaiono come un’evoluzione normale (in DTF 127 III 21 consid. 2b/aa, sentenza 5C.45/2004 il TF ha affermato: „ […] Ist

eine Krankheit im Sinne dieser Definition bei Vertragsschluss bereits

ausgebrochen, so ist die Versicherung gegen ihre Folgen nach Art. 9 VVG ausgeschlossen, unbekümmert darum, ob sie noch andauert (vgl. BGE

118 V 158 E. 5c S. 169) […]“).

Nel caso giudicato dal TF il rischio assicurato era l’incapacità di

guadagno dovuta ad una malattia o ad un infortunio. Dalle costatazioni delle

autorità cantonali non era emerso che l’assicurato era stato incapace al

guadagno a causa del suo disturbo ossessivo compulsivo prima della conclusione

del contratto. Il rischio assicurato non si era pertanto mai realizzato prima

Considerandi

della conclusione del contratto.

Secondo

le costatazioni cantonali il disturbo ossessivo compulsivo non era stato

diagnosticato al momento della conclusione del contratto, la sua evoluzione

verso un’incapacità di lavoro era incerta e l’assicurato ignorava tutto della

sua patologia. Non si era in un caso in cui, al momento della conclusione del

contratto d’assicurazione, era già sicuro che il rischio si sarebbe realizzato.

Per l’Alta Corte l’assicuratore ha concluso un contratto con un assicurato che,

per ragioni inerenti alla sua persona, ma sconosciute ad entrambe le parti,

costituiva un cattivo rischio. Non si tratta di circostanze che permettono

all’assicuratore di liberarsi dai suoi obblighi contrattuali, poiché ruolo

dell’assicuratore è quello di assumersi i rischi, operando una sorta di

compensazione tra casi buoni e casi meno buoni.

Con sentenza pubblicata in DTF 142 III

671.

(cfr. anche sentenza 4A_12/2016 del 23 maggio 2017; sentenza

4F_10/2017 del 25 ottobre 2017 [revisione della sentenza 4A_626/2016 del 22

marzo 2017]), il Tribunale federale ha ulteriormente precisato la

giurisprudenza ed ha stabilito che nell’ambito dell’assicurazione contro la

perdita di guadagno in caso di malattia (indennità giornaliera in caso di

malattia) il rischio assicurato non è la malattia ma l’incapacità lavorativa

derivante dalla malattia (consid. 3.9: “Nach dem Gesagten musste der Versicherungsvertrag in guten Treuen so

verstanden werden, wie auch das Bundesgericht und die Mehrheit der Lehre dies

in Bezug auf diesen Versicherungstypus tun: Versichert ist mit der

Krankentaggeldversicherung die (krankheitsbedingte) Arbeitsunfähigkeit. Der

Versicherungsfall tritt mithin nicht bereits mit der Krankheit ein. Nachdem die

Auslegung nach dem Vertrauensprinzip zu einem Ergebnis geführt hat, bleibt für

die Unklarheitsregel kein Raum”).

Inoltre in DTF 142 III 767 il

Tribunale federale ha stabilito che l'art. 4 cpv. 2 della convenzione di libero

passaggio secondo cui in caso di cambiamento dell'assicuratore il nuovo

assicuratore deve riprendere i sinistri in corso alle condizioni del contratto

di assicurazione anteriore, non viola il divieto dell'assicurazione retroattiva. In sintesi la persona assicurata, che ha cambiato datore di

lavoro ed assicuratore, in applicazione della convenzione di libero passaggio

tra assicuratori del 1° gennaio 2006 e della CGA in quel caso applicabili, ha

diritto al pagamento delle indennità giornaliere anche se diventa inabile per

una malattia per la quale il precedente assicuratore aveva già versato

prestazioni (cfr. consid. 7.2).

A proposito della sentenza pubblicata in DTF 142 III 671, con pronunzia 4A_626/2016 del 22 marzo 2017 (poi

annullata con la sentenza di revisione 4F_10/2017 del 25 ottobre 2017) il TF ha affermato:

"

(…)

L'art. 9

LCA prevede che il contratto di assicurazione è nullo se, al momento in cui è

stato concluso, il rischio era già scomparso o il sinistro era già accaduto;

giusta l'art. 97 cpv. 1 LCA, questa regola non può essere modificata mediante

convenzione delle parti al contratto.

Secondo la

giurisprudenza menzionata nella sentenza impugnata e applicata dai giudici

cantonali, una malattia che è in base all'esperienza medica soggetta a

probabili ricadute non è assicurabile quando l'assicurato ne ha sofferto già

prima della conclusione del contratto, perché il sinistro si è allora

verificato. Il riprodursi di sintomi di una malattia soggetta a ricadute non

può essere giuridicamente assimilato ad una nuova malattia ma ad una

continuazione di una patologia già presente, e alla realizzazione di un rischio

già accaduto ai sensi dell'art. 9 LCA. Se una malattia si è già manifestata,

non è possibile assicurarla, anche se non si mostra più al momento della

conclusione del contratto, quando delle ricadute ulteriori appaiono come

un'evoluzione normale (DTF 127 III 21; 136 III 334 consid. 3). A

seguito del carattere imperativo dell'art. 9 LCA, non importa che le parti al

contratto abbiano se del caso pattuito in modo esplicito o tacito una deroga

all'esclusione di rischi già accaduti (DTF 127 III 21 pag. 25

i.f.).

I giudici

cantonali non hanno potuto tener conto di una sentenza più recente del

Tribunale federale, emanata l'8 settembre 2016 (4A_10/2016; DTF 142 III 671) e relativa

all'art. 20 cpv. 3 LCA. Questo prevede che se il premio esigibile non è pagato

e che una diffida dell'assicuratore rimane senza effetto, l'obbligazione di

quest'ultimo è sospesa a datare dalla scadenza del termine di diffida. Il

contratto allora in causa prevedeva indennità giornaliere in caso di incapacità

al lavoro successiva ad una malattia. Il Tribunale federale doveva valutare se

il rischio assicurato si era verificato all'inizio di un periodo d'incapacità

lavorativa, allorché la copertura assicurativa era sospesa per effetto

dell'art. 20 cpv. 3 LCA, o se il rischio si era verificato già anteriormente e

prima dell'inizio della sospensione, al momento in cui era apparsa la malattia

che avrebbe più tardi cagionato l'incapacità lavorativa. La soluzione a tale

questione determinava se la sospensione era o no opponibile all'assicurato.

Dopo un dettagliato esame, il Tribunale federale ha ritenuto che il rischio si

era verificato all'inizio del periodo d'incapacità lavorativa (DTF 142 III 671 consid. 3

pag. 674).

Il giudice

deve valutare il momento in cui il rischio si è verificato nello stesso modo

sia che applichi l'art. 9, sia che applichi l'art. 20 cpv. 3 LCA. Nella

sentenza dell'8 settembre 2016 è anche stata presa in considerazione la

suddetta giurisprudenza relativa all'art. 9 LCA; ne segue che quest'ultima è

ormai superata. Il momento in cui la malattia si è manifestata non può essere

maggiormente pertinente sotto il profilo dell'art. 9 LCA che sotto quello

dell'art. 20 cpv. 3 LCA. Indennità giornaliere pattuite in caso

d'ospedalizzazione presentano una stretta analogia con quelle pattuite in caso

d'incapacità lavorativa successiva ad una malattia. Nella presente causa, il

rischio assicurato dev'essere considerato come accaduto il primo giorno

dell'ospedalizzazione successiva alla malattia; la data anteriore in cui

quest'ultima era apparsa non è decisiva.

(…).

Nel 2014 i

primi due anni assicurativi erano terminati e a norma dell'art. 12 lett. d CGA,

vale a dire a norma del contratto concluso tra le parti, la copertura delle

malattie preesistenti era dovuta. Rimane che, come i giudici cantonali l'hanno

sottolineato, le disposizioni delle parti che sono contrarie all'art. 9 LCA non hanno alcun valore. È quindi necessario

chiarire se la malattia così riconosciuta dal ricorrente ha cagionato

un'ospedalizzazione già prima della conclusione del contratto. In tale ipotesi

il rischio si era verificato e non poteva più essere validamente assicurato. A

questo scopo il Tribunale federale deve accogliere parzialmente il ricorso,

annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale cantonale

delle assicurazioni affinché completi gli accertamenti di fatto e pronunci una

nuova sentenza.”

In data 25 ottobre 2017, con sentenza 4F_10/2017 il

TF ha accolto la domanda di revisione della sentenza 4A_626/2016

del 22 marzo 2017, affermando:

"

(…)

2.2

Nella sentenza

del 22 marzo 2017 dopo aver indicato che l'assicurato era stato degente dal 13

novembre al 22 dicembre 2014 per una sindrome depressiva

ricorrente, altri disturbi della personalità e forme miste, il Tribunale

federale aveva precisato che il rischio assicurato non consiste nel

manifestarsi della malattia, ma si realizza quando in seguito a quest'ultima vi

è un'ospedalizzazione e ha quindi rinviato la causa all'autorità cantonale

affinché completi gli accertamenti e verifichi se la malattia riconosciuta dal

ricorrente abbia già cagionato un ricovero ospedaliero prima della conclusione

del contratto. Sennonché, a giusta ragione, l'istante rileva che al consid. 2.9

primo cpv. il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha indicato che

già in passato l'assicurato aveva vissuto periodi di umore deflesso che hanno

portato nel 2006 a un ricovero presso la Clinica psichiatrica cantonale e nel

2007.

presso un'altra clinica. Giova inoltre rilevare che nemmeno la controparte

contesta che tali ricoveri concernevano la medesima malattia che aveva

provocato la degenza del 2014 per la quale aveva chiesto la corresponsione

delle prestazioni assicurative. Tali circostanze rilevanti, di cui il Tribunale

federale non ha tenuto conto per una svista manifesta, rendono il rinvio della

causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni del tutto inutile, ragione per

cui la domanda di revisione va accolta e la decisione impugnata annullata.

3.

In seguito all'annullamento della decisione del 22 marzo 2017,

occorre statuire nuovamente sul ricorso inoltrato dalla controparte, tenendo

conto dei fatti che hanno giustificato la revisione. Considerando le degenze

ospedaliere del 2006 e del 2007 si deve giungere alla conclusione che il

rischio assicurato per cui il ricorrente aveva chiesto giudizialmente

l'erogazione di prestazioni si era già realizzato prima della stipula del

contratto di assicurazione. Per questo motivo esso non poteva più essere

assicurato in ragione del divieto dell'assicurazione retroattiva sancito

dall'art. 9 LCA. Questa norma prevede infatti che il contratto di assicurazione

è nullo se, al momento in cui è stato concluso, il rischio era già scomparso o

il sinistro era già accaduto. Poiché giusta l'art. 97 cpv. 1 LCA tale disposto

di legge non può essere modificato mediante convenzione, appare irrilevante che

il ricorrente sostenga, peraltro pure basandosi inammissibilmente su fatti che

non sono accertati nella sentenza impugnata, che l'opponente lo avrebbe

assicurato conoscendo tutte le sue sintomatologie e di avere inteso che,

qualora queste si fossero nuovamente manifestate, sarebbero nondimeno state

erogate prestazioni assicurative. A giusta ragione la Corte cantonale aveva

quindi respinto la petizione.”

Va pure citata la sentenza 4A_12/2016 del 23 maggio

2017, anch’essa successiva alla DTF 142 III 671, dove l’Alta

Corte ha rilevato:

"

3.1

La Corte cantonale ha infine negato che il contratto fosse

parzialmente nullo nel senso dell'art. 9 LCA, perché il rischio assicurato è la

degenza ospedaliera dovuta ad una malattia o ad un infortunio e non la malattia

o l'infortunio stessi. Essa ha constatato che il rischio assicurato non è mai

sopraggiunto prima della conclusione del contratto, atteso che non vi è stato

alcun ricovero antecedente la stipula.

3.2

La ricorrente richiama la DTF 127 III 21 e lamenta

una violazione dell'art. 9 LCA, perché l'assicurato soffre di una patologia

psichiatrica dal 1996 e ritiene quindi che al momento della conclusione del

contratto nel 2007 il rischio assicurato si fosse già realizzato.

3.3

In concreto, come risulta anche dalla più recente giurisprudenza

di questo Tribunale (DTF 142 III 671 consid.

3.

; sentenza 4A_626/2016 del 22 marzo 2017 consid. 6) e contrariamente a

quanto ritenuto dalla ricorrente, la Corte cantonale ha correttamente

identificato il rischio assicurato (il sinistro), che non è costituito dalla

malattia in sé, ma da una conseguente ospedalizzazione. Poiché i vincolanti

accertamenti contenuti nella sentenza impugnata escludono un ricovero in una

casa di cura anteriore alla stipula del contratto, la Corte cantonale non ha

nemmeno violato l'art. 9 LCA, negando una parziale nullità del contratto di

assicurazione.”

Va poi segnalata la sentenza 4A_631/2016

del 21 aprile 2017, ossia posteriore alla DTF 142 III 671,

ma anteriore alle sentenze 4F_10/2017 del 25 ottobre 2017 e 4A_12/2016

del 23 maggio 2017, dove il TF, in un caso in cui era in discussione il

pagamento di indennità giornaliere in caso di malattia, sulla base delle CGA

applicabili, non ha ritenuto dati i requisiti per considerare già accaduto il

rischio assicurato.

Con sentenza 4A_397/2017 del 25 agosto 2017, il cui

ricorso è stato dichiarato irricevibile, non essendo sufficientemente motivato,

il TF non ha comunque censurato la decisione cantonale di ritenere il rischio

assicurato già avvenuto in un caso dove erano state chieste indennità

giornaliere per malattia (“[…] dass das

Sozialversicherungsgericht die Klage mit der Begründung abwies, der

Versicherungsvertrag sei mit Bezug auf die Arbeitsunfähigkeit ab 11. Januar 2013, aus welcher der Beschwerdeführer seine Ansprüche

ableite, teilnichtig, weil insoweit ein Verstoss gegen das

Rückwärtsversicherungsverbot nach Art. 9 VVG vorliege, nachdem das Gericht

unter eingehender Würdigung der Aktenlage zum beweismässigen Schluss gekommen

war, dass die gesundheitlichen Störungen, welche die Arbeitsunfähigkeit ab 11.

Januar 2013 begründeten, bereits vor dem erstmaligen Einschluss des

Beschwerdeführers in die Krankentaggeldversicherung ab dem 1. Oktober 2012

bestanden; dass der Beschwerdeführer dieses Beweisergebnis der Vorinstanz

nicht in einer Weise in Frage stellt, die den vorstehend dargestellten

Begründungsanforderungen genügen würde, sondern daran rein appellatorische

Kritik übt, ohne dagegen rechtsgenügend substanziierte Sachverhaltsrügen,

insbesondere Willkürrügen, zu erheben, auf die das Bundesgericht eintreten

könnte; dass der Beschwerdeführer auch anderweitig nicht rechtsgenügend

unter Bezugnahme auf die Erwägungen der Vorinstanz darlegt, welche Rechte diese

mit dem darauf gestützten Entscheid inwiefern verletzt haben soll; […]”).

2.9

In

concreto, il rischio assicurato (sinistro), non è costituito dalla malattia in

sé, ma da una conseguente incapacità lavorativa (cfr. doc. 6 [polizza

assicurativa] e art. __________ CGA [oggetto dell’assicurazione: {…} accorda la

copertura assicurativa contro le conseguenze economiche dell’incapacità al

lavoro a seguito di malattia {…}]; cfr. sentenza 4A_626/2016 del

22.

marzo 2017, sentenza 4F_10/2017 del 25 ottobre 2017 e sentenza

4A_12/2016 del 23 maggio 2017; cfr. anche sentenza 36.2018.56 del 14 gennaio

2019).

È

quindi necessario chiarire se le patologie di cui è stato affetto l’attore

hanno cagionato un’incapacità lavorativa già prima della conclusione del

contratto (cfr. sentenza 4A_626/2016 del 22 marzo 2017; sentenza 4F_10/2017

del 25 ottobre 2017 e sentenza 4A_12/2016 del 23 maggio 2017; cfr. anche

sentenza 36.2018.56 del 14 gennaio 2019).

Nel

caso di specie l’attore, interpellato in merito dal TCA, ha affermato che

quando era attivo come indipendente, ossia prima di iniziare l’attività per la

società attrice, non aveva sottoscritto alcuna assicurazione contro la perdita

di guadagno in caso di malattia (doc. XX). La DTF 142 III 767 non

trova pertanto in ogni caso applicazione.

In

secondo luogo va evidenziato che, per quanto concerne le patologie somatiche,

il medico curante (cfr. anche pag. 18 della perizia del __________ del 19

luglio 2013, doc. 2), dr. med. __________, specialista FMH medicina generale,

curante dell’interessato, il 27 febbraio 2019 ha rilevato di aver dichiarato

l’attore inabile al lavoro al 75% dal 17 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 ed al

50% dal 1° gennaio 2017 (doc. XLI). Egli ha poi aggiunto che “in seguito a

questa mia certificazione la CV 1 aveva richiesto una valutazione peritale

presso il Dr. __________, reumatologo, questi aveva confermato la mia inabilità

al lavoro ed aveva proposto la chiusura definitiva dell’inabilità al lavoro dal

1.03.2017

Personalmente non avevo quindi più emesso ulteriori certificati di

inabilità al lavoro” (doc. XLI).

Il

dr. med. __________ ha precisato che l’attore ha presentato dal 2014 delle poliartralgie in particolare alle grosse articolazioni, come pure

a livello dei piedi e caviglie, e dolori in sede inserzionali anche alle

braccia (doc. XLI); per questo motivo si è sottoposto ad un consulto reumatologico

presso la Clinica __________ di __________ dal dr. med. __________ che ha posto

le diagnosi di polimioartralgie diffuse, osteoporosi manifesta e

multifattoriale e di poliartrite psoriasica, motivo per cui è iniziato un

trattamento a base di Enbrel (doc. XLI).

Il

curante ha poi affermato che “per questi motivi sopradescritti a partire dal

17.

ottobre 2016 avevo dichiarato il paziente inabile al lavoro 75% per le

patologie reumatiche infiammatorie ai 4 arti, in qualità di fisioterapista:

avevo certificato un’inabilità del 75% fino al 31.12.2016 e un’inabilità al 50%

dal 1.01.2017” (doc. XLI, sottolineature del redattore).

Il

dr. med. __________ ha inoltre evidenziato che “per quanto concerne le

precedenti inabilità al lavoro, queste erano pure dovute alla patologia

reumatica infiammatoria, quando, come sopra descritto, al paziente era

stata diagnosticata l’artrite psoriasica (Dr. __________ dal 2014); allora

avevo certificato un’inabilità al lavoro all’80% dal 16.05.2014 al 15.06.2014 e

50% dal 16.06.2014 al 31.07.2014. Vi è stata un’ulteriore breve inabilità al

lavoro sempre per la patologia reumatica infiammatoria nel 2015, ossia al 50%

dal 10.10.2015 al 26.10.2015” (doc. XLI, sottolineature del redattore).

Ne

segue che l’attore, dal lato somatico, è affetto da una patologia

reumatica infiammatoria soggetta a ricadute che in passato ha portato in più

occasioni ad una incapacità lavorativa. Egli non ha pertanto diritto ad

indennità derivanti dall’incapacità lavorativa dovuta alla patologia reumatica

infiammatoria poiché già intervenuta prima dell’inizio della copertura

assicurativa in esame (DTF 142 III 671; cfr. anche sentenza 4A_12/2016

del 23 maggio 2017; sentenza 4F_10/2017 del 25 ottobre 2017 [revisione della

sentenza 4A_626/2016 del 22 marzo 2017]; cfr. anche sentenza 36.2018.56 del 14

gennaio 2019).

Per quanto concerne invece le patologie psichiatriche, l’attore è stato

degente presso la Clinica __________ dal 18 ottobre al 2 novembre 2018 e dal 7 novembre 2018 al 24 gennaio 2019 a causa di un disturbo della

personalità emotivamente instabile: tipo borderline (ICD 10: F60.31) e di

disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di sostanze psicoattive

multiple e all’uso di altre sostanze psicoattive: Sindrome da dipendenza (ICD

10: F19.2; doc. XXXVIII).

In precedenza, il dr. med. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, ha affermato che l’attore è stato incapace al lavoro al 50% dal 9

gennaio 2017 fino al 31 gennaio 2018, al 75% dal 1° febbraio 2018 al 1° marzo

2018.

ed al 100% dal 2 marzo 2018 al 31 luglio 2018 (cfr. doc. V/2) a causa di

un episodio depressivo grave con sintomi psicotici (delirio di persecuzione)

(ICD -10: F 32.3).

Sempre

relativamente al 2018 e circa le patologie psichiche, l’attore non ha prodotto

ulteriori certificati medici contenenti altre diagnosi, ma solo attestati

generici del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che attesta

una completa incapacità lavorativa dal 1° agosto 2018 (doc. XXI/1 e seguenti).

Dagli

atti allegati dall’assicuratore alla risposta di causa emerge che la dr.ssa

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 10 maggio 2000 aveva già

diagnosticato, per quanto concerne gli aspetti psichici, un “grave disturbo

di personalità emotivamente instabile tipo borderline (F60.31) con sindrome

depressiva ricorrente, sindrome da dipendenza da oppiacei, attualmente in

sostituzione metadonica, stato dopo sindrome psicotica mista nel 1997” e

che ha attestato “un’incapacità lavorativa al 100% dal 12.1.1998”

(doc. 2, pag. 14, sottolineatura del redattore), ossia per le diagnosi poste

dalla Clinica __________ e dal dr. med. __________.

Anche

i periti del __________ hanno certificato, il 19 luglio 2013, un’incapacità

lavorativa per la medesima patologia attestata dalla Clinica __________ (doc. 2

pag. 23; cfr. anche pag. 26, 33 e 34).

Ne

segue che l’interessato è affetto da patologie psichiche soggette a ricadute e

che in passato hanno portato in più occasioni e per periodi di tempo

importanti, ad una incapacità lavorativa. Egli non ha pertanto diritto ad

indennità derivanti dall’incapacità lavorativa dovuta alla patologia

psichiatrica poiché già intervenuta prima dell’inizio della copertura

assicurativa in esame (DTF 142 III 671; cfr. anche sentenza 4A_12/2016

del 23 maggio 2017; sentenza 4F_10/2017 del 25 ottobre 2017 [revisione della

sentenza 4A_626/2016 del 22 marzo 2017]; cfr. anche sentenza 36.2018.56 del 14

gennaio 2019).

Del resto, proprio perché le patologie psichiatriche in passato avevano

già causato più incapacità lavorative con continue ricadute, la circostanza che

in futuro l’attore sarebbe stato ancora incapace al lavoro per la medesima

malattia era praticamente certo e comunque probabile (cfr. doc. 2, pag. 28:

“[…] può presentare momenti depressivi acuti, di transitorio aggravamento

con rapide fasi di ripresa seguiti da periodi normali che rientrano nel quadro

di instabilità emotiva pervasiva tipico della personalità borderline”).

In

queste condizioni, relativamente alle patologie reumatiche infiammatorie e

psichiche sopra descritte il contratto è parzialmente nullo ai sensi dell’art.

9.

LCA e l’interessato non ha di conseguenza diritto a prestazioni per gli anni

2016, 2017 e 2018.

2.10

Alla

luce di quanto sopra occorre concludere che l’interessato non può vantare

alcunché nel 2016 e 2017 a causa della mancanza di qualsiasi danno economico

(consid. 2.7.) e, in ogni caso, dal 2016 al 2018 (compreso) a causa della

circostanza che l’interessato era già stato incapace al lavoro, prima

dell’inizio della validità contrattuale, per le medesime patologie che hanno

comportato un’incapacità lavorativa in costanza di contratto (consid. 2.9.).

Ne

segue che non occorre stabilire se a ragione l’assicuratore ha dichiarato

decaduto il diritto dell’attore di ottenere prestazioni ai sensi dell’art. 39

LCA, dal 1° ottobre 2017, per non avere, secondo la convenuta, fornito nei

termini assegnati, le informazioni richieste.

2.11

Alla luce di tutto quanto sopra

esposto la petizione, nella misura in cui è ricevibile, va parzialmente

accolta, nel senso che è accertato che il contratto di assicurazione collettiva

d’indennità giornaliera LCA (__________) stipulato tra CV 1, rappresentata da CV

1.

e AT 1, con inizio al 1° novembre 2015 e scadenza al 31 dicembre 2018, è

parzialmente nullo ai sensi del considerando 2.9. Per il resto la petizione è

respinta.

Agli attori, rappresentati

da un avvocato, vanno riconosciute ripetibili parziali.

Per quanto concerne

l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della

causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte ha affermato

che:

" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr.

1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino

le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni

complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del

Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della

LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo

l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone

perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in

forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolta.

§ È accertato che il contratto di assicurazione collettiva

d’indennità giornaliera LCA (__________) stipulato tra CV 1, rappresentata da CV

1 e AT 1, con inizio al 1° novembre 2015 e scadenza al 31 dicembre 2018, è

parzialmente nullo ai sensi del considerando 2.9. Per il resto la petizione è

respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CV 1 verserà agli attori, in solido, fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso

dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti