36.2018.43
Richiesta di RIPAM accolta poiché dalla documentazione prodotta dalle parti e dagli accertamenti effettuati non è comprovata una convivenza stabile limitatamente al periodo oggetto del contednere
20 settembre 2018Italiano46 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2018.43
cs
Lugano
20 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen,
vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 giugno 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo dell’8 maggio 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1955, il 20 marzo
2017 ha inoltrato la richiesta di riduzione del premio dell’assicurazione
malattie (RIPAM) per l’anno 2017 (doc. 1).
1.2. Esperiti gli accertamenti
ritenuti necessari, la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle
prestazioni, con decisione del 28 febbraio 2018, confermata dalla decisione su
reclamo dell’8 maggio 2018, dopo aver rilevato l’esistenza di una convivenza
con __________, nata nel 1952, ha respinto la richiesta.
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo, contestando la
convivenza con __________.
1.4. Con risposta del 28 giugno 2018
la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.5. Il 13 luglio 2018 il
ricorrente ha ribadito le sue richieste (doc. V).
1.6. In data 22 agosto 2018 le
parti sono state sentite nel corso di un’udienza di discussione da cui è
emerso:
" (…) Al
fine di chiarire i periodi di convivenza tra il qui ricorrente e la sig.ra __________
il Giudice ha acquisito informazioni presso __________ e rileva come emerga il
rientro in Svizzera da __________ con effetto al 1.1.2009 del ricorrente. Il
sig. RI 1 conferma la circostanza.
Egli indica di avere preso in locazione un
appartamento in Via __________ e questo fino a 4 anni fa più o meno.
Da atti prodotti dall’amministrazione
emerge che la decisione di tassazione 2016 dal ricorrente, datata 22.6.2016,
gli è stata notificata ancora all’indirizzo di via __________, immobile di
proprietà della __________ e per essa della __________.
Il Giudice invita il ricorrente a volere
chiarire le esatte date di disdetta di quell’appartamento e specificare
puntualmente la data d’inizio della convivenza con la sig.ra __________.
La convivenza con la sig.ra __________ è
nata in quel periodo, dagli atti il Giudice rileva che è indicato il 2009,
mentre il ricorrente ritiene che la data sia da situare successivamente attorno
al 2013. Le ragioni che hanno condotto a instaurare la convivenza sono di
natura economica, dopo avere conosciuto la sig.ra __________ il ricorrente che
lavorava all’epoca con un pensum dell’80% nell’intento di conseguire un
risparmio ha deciso di vivere con la sig.ra alla quale non paga propriamente
una locazione (non vi sono quindi addebiti bancari o su conto postale per una
locazione) ma partecipa alle spese mediante azione di denaro per le spese
accessorie rispettivamente acquisiti di generi necessari. Il ricorrente nega
che tra lui e la sig.ra __________ sia sussistita una relazione sentimentale.
Il ricorrente precisa che al suo rientro
definitivo in Ticino, dopo avere trascorso periodi lavorativi all’estero
nell’ambito dell’albergheria e della ristorazione, ha collaborato con l’Hotel __________
di __________ di proprietà della famiglia __________ con un pensum lavorativo
che negli anni è andato diminuendo a causa della crisi di quegli anni.
La cessazione completa del rapporto
lavorativo è intervenuta nel 2015 salvo errore (il ricorrente preciserà la
data).
Da quella data il ricorrente ha beneficiato
di prestazioni dell’assicurazione disoccupazione fino al 18 luglio di
quest’anno quando è cessata la percezione d’indennità.
Non beneficia di alcuna prestazione di
natura assistenziale e non ha formulato una richiesta in questo senso, ha
postulato unicamente la rendita di vecchiaia AVS anticipata di 2 anni.
Anche per quanto attiene ad una rendita
della LPP è stata inoltrata una richiesta e non è ancora stata evasa.
È vero che il ricorrente è coniugato ma da
9 anni è separato di fatto dalla moglie che vive e lavora in __________. Dal
matrimonio sono nati 2 figli nati __________ e sono completamente indipendenti,
uno vive e lavora a __________, l’altro vive e lavora nel __________ __________.”
(doc. VIII)
1.7. Con scritto 29 agosto 2018 il
ricorrente ha prodotto la disdetta del contratto di lavoro del 28 luglio 2016
dell’Hotel __________ di __________ e la disdetta della locazione
dell’appartamento in via __________ a __________ (doc. IX). La documentazione è
stata trasmessa alla Cassa con facoltà di presentare eventuali osservazioni
entro 5 giorni (doc. X).
2.1. In concreto, con la decisione
impugnata, l’amministrazione ha respinto la richiesta di riduzione dei premi
dell’assicurazione malattie per l’anno 2017 (periodo aprile – dicembre 2017).
Il ricorrente, oltre a
chiedere di essere posto al beneficio della riduzione del premio per il 2017,
domanda di accogliere sin d’ora la richiesta RIPAM per l’anno 2018 (doc. I,
pag. 5).
Per costante
giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed
il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005
AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se
non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Nel caso di specie unico
oggetto della decisione impugnata è la richiesta di sussidio per il 2017.
Nella misura in cui
l’insorgente chiede che gli venga concesso anche il sussidio per il 2018 la sua
domanda è irricevibile.
2.2. Dal
2012 le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di
seguito), che reggono la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico sanitarie (RIPAM l’acronimo è utilizzato sia nei lavori
preparatori che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una
modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a
seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale
2010, 297). Il legislatore ha previsto un nuovo sistema di attribuzione dei
sussidi, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di
rendere più efficace l’aiuto sociale e, soprattutto, per ottemperare gli
obiettivi di politica sociale cantonale voluti con l’adozione della Legge
sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo
senso il Messaggio 15 settembre
2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della
LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto
della Commissione della gestione e delle finanze dell’8 giugno 2010 a pagina 1;
per maggiori dettagli e specifiche si veda: Ranzanici,
La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella
collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016, capitolo 14,
p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e
il Parlamento, promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della
RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito
imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio
per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da
scelte di politica fiscale. D’altro canto l’Esecutivo prima ed il Parlamento
poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui
l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed
alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.
LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le
nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di
concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare
maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i
premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende
però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche
a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa …
nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di
riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata
precedentemente ritenuta.
Il
Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la
LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4.
[p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed
è vincolato in particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo
cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i
premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre
all’obbligo d’informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere
la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori).
Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della
RIPAM, e quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il
diritto cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale
nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e
compete al Cantone non solo fissare le procedure ma decidere il modello da
applicare per pervenire alla riduzione dei premi.
2.3. Il
Cantone accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di
un’istanza scritta accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25
LCAMal) da parte degli assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di
prestazioni complementari all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42
e 43 LCAMal). Per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere
di principio inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale
il sussidio è richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti
l’aiuto sociale è versato dal 1° gennaio dell’anno di competenza (ed in
costanza delle condizioni per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto
l’anno). Se la domanda è tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre
dell’anno che precede quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli
assicurati in via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello
della presentazione della richiesta.
Per
la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo
della riduzione del premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento.
L'unità di riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a
livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli
minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi,
se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR
qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone
maggiorenni, purché senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale
dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti
del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.
2.4. Questo
Tribunale cantonale delle assicurazioni deve in primis verificare la
correttezza del presupposto dal quale la Cassa è partita, contestato dal
ricorrente in sede di ricorso, secondo cui i suoi redditi vanno cumulati a
quelli del convivente (in merito si veda: Ranzanici,
op. cit., n. 719 e ss., p. 379 e ss.). Occorre, in altri termini, stabilire se
correttamente o meno la Cassa ha ritenuto il sussistere di una convivenza
stabile tra il ricorrente ed Elena Camponovo.
In
Ticino, i concubini costituiscono un'unità di riferimento se la convivenza è
ritenuta stabile (Ranzanici, op.
cit., capitolo 14.6.2.4., p. 378 e ss.). La definizione di convivenza stabile
di partners è data dalla legislazione cantonale in materia di armonizzazione e
coordinamento delle prestazioni sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è
generica su quest’aspetto come lo è la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il
concetto è esplicitato dal regolamento di applicazione della Laps del 17
dicembre 2002 all’art. 2a. In particolare la convivenza è considerata stabile
se, alternativamente: a) vi sono figli in comune; b) la convivenza
procura gli stessi vantaggi di un matrimonio; c) la convivenza è durata
almeno 6 mesi. Basta quindi il realizzarsi di una sola di queste condizioni
per ammettere una stabilità nella convivenza.
Con
pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con
entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha
modificato il RLCAMal prevedendo il nuovo art. 10a secondo cui:
"
La convivenza è considerata
stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un
matrimonio;
c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."
con ripresa dei
concetti già contenuti nel RLaps.
In
una sentenza 42.2012.2 del 24 marzo 2013, emanata nella sua composizione
completa, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni, a questo proposito, ha
osservato come:
"
… per gli art. 4 cpv. 1 lett. c
Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del
titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner
convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in
comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto
contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e
meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente
soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c)
Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5
giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:
"
2. Unità di riferimento
(art. 4 Laps)
2.2.1 Partner convivente
L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede
che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli
in comune.
Questa regola era stata definita per garantire
la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate
anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da
una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il
partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile
dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità
economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza
obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)
sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la
giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.
Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti
(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129
Fatti
I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener
conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente
se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi
coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della
convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la
prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa
2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e
la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita
"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno
famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la
convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le
circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico
per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere
definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un
certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF
prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un
concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare
l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è
costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è
stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali
condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure
no."
Ed
ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2
del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e
delle finanze che ritiene quanto segue:
" Con
l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal
titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i
relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,
provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non
vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità
definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà
concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata
positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Con le ulteriori seguenti
osservazioni:
"
È, altresì, utile sottolineare che
secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è
confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere
conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei
redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo
di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,
piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente
(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della
giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto
a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in
comune. E’, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi
assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82
consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto
2011 consid. 2.2.)."
Questi
rilievi sono già stati formulati da questo TCA nell’ambito della riduzione dei
premi dell’assicurazione malattie, nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015,
consid. 2.20, rispettivamente nella STCA 36.2015.29 pure nel considerando 2.20,
e sono assolutamente attuali per cui debbono essere ulteriormente ribaditi. I
concetti della Laps, e la giurisprudenza cantonale sviluppata in materia, vanno
applicati anche in ambito di riduzione dei premi sia per il rinvio dell’art. 26
cpv. 4 LCAMal, sia per l’identità dei testi ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps e
per l'art. 2a Laps), sia per lo scopo stesso che si prefigge la legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, nonché per i
tenore dell’art. 10a RLCAMal. Sarebbe scioccante applicare, all’ambito della
riduzione dei premi dell’assicurazione malattie coordinata dalla Laps, un
concetto di convivenza stabile diverso (sul tema dei partner conviventi si veda
anche: Ranzanici, op.cit.,
capitolo 14.6.2.4. p. 378 e ss.).
Condividere la propria
esistenza, gli affetti, in una relazione intensa rapportabile a quella
coniugale, impone, a livello di RIPAM, come per l’applicazione della Laps, di
considerare l’unità di riferimento composta dai conviventi stabili.
Il tema della convivenza
stabile non può prescindere dall’aspetto della sua durata, oltre che della
natura dei rapporti tra i conviventi. Per meglio inquadrare questi aspetti
appare di rilievo qui riprendere alcuni passi della prassi di questo Tribunale
sviluppati nelle STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 in materia di assistenza
sociale, rispettivamente 39.2015.3 del 12 novembre 2015 resa in ambito di
assegni famigliari.
Nella STCA 42.2014.13 del
21 maggio 2015 il TCA ha esaminato il concetto di convivenza con riferimento
alla sua durata e al fatto che la stessa procuri gli stessi vantaggi del
matrimonio, ciò in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e dell’art. 2a
Reg.Laps il cui tenore è identico all’art. 10a RLCAMal. In quel giudizio tema
in discussione era, in ambito di assistenza sociale, l'unità economica di
riferimento del titolare del diritto alla prestazione, che corrisponde alla
cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998
relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5), composta dal titolare
del diritto, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se,
indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi (a
differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30
settembre 2006).
Con
riferimento al tenore della norma applicata (art. 4 lett. c Laps) questa Corte
ha evidenziato taluni passaggi del Messaggio
n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000 (Laps) che vanno qui evocati nuovamente:
"
2.2
Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1 Partner convivente
L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede
che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli
in comune.
Questa regola era stata definita per garantire
la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate
anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da
una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il
partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato
civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità
economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza
obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)
sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la
giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.
Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti
(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129
I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener
conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente
se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi
coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della
convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la
prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa
2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e
la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita
"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno
famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la
convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le
circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico
per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere
definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un
certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF
prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un
concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare
l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è
costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è
stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali
condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure
no."
Va ulteriormente rilevato il
passaggio del Rapporto parziale 2
del 28 marzo 2006 sul Messaggio n.
5723 della Commissione della gestione e delle finanze:
"
(…)
Con l’adozione della revisione, l’unità di
riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner
convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i
relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,
provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non
vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità
definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà
concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata
positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Nella STCA 42.2014.13 del 21
maggio 2015 il TCA osservava ancora che:
"
(…)
dal
Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20
settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di
Stato il 26 settembre 2006 … in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:
“ Articolo 2a; partner conviventi
Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del
25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è
considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa
conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in
cui non vi siano figli in comune.
Possono essere considerati indizi del fatto che la
convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno
dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di
un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la
sottoscrizione congiunta di contratti (locazione
dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri
apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su
conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners
dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).
Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce
una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi,
dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in
particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza
avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta
elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata
in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale
federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla
necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.
Va infine sottolineato che questa nuova normativa si
applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.” (Doc. X1)
Secondo la giurisprudenza federale in materia di
assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è
ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione
assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona
convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege
fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la
disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17
agosto 2011 consid. 2.2.).
La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini
della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia
domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece,
determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno
reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte
ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un
elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del
diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF
137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del
17 agosto 2011 consid. 2.2.). (…)”
Nel
medesimo giudizio era poi evocata la giurisprudenza in tema:
"
(…) In una sentenza 42.2012.2 del
24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo
Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha chiesto la restituzione
di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in
quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento deve essere considerata
costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale
intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.
In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in
discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e
dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero
(sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso
l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla
settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la
notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.
Inoltre la Polizia Comunale ha effettuato controlli in
modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando
che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata
nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo. (…)”
e
ciò oltre a richiamare le STCA in tema di RIPAM ricordate in precedenza (STCA
36.2014.78-79, 36.2014.84-85 e 36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015).
Va
ancora posto rilevato che, sempre nella STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015,
questa Corte osservava come:
"
(…)
Le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre
2007 e menzionate nella sentenza DTF 134 I 313 consid. 5.5. citata sopra (cfr.
consid. 2.3.), al punto F.5.1 ("Comunità di abitazione e di vita")
sottolineano che:
“ F.5 Comunità di abitazione e di vita
F.5.1 Definizione e principi
Le persone che vivono in comunità di tipo familiare
non possono, per principio, essere considerate come una sola unità di
riferimento per il sostegno sociale.
Per «comunità di tipo familiare» si intendono partner
o gruppi che convivono e si dividono le spese domestiche giornaliere quali
l’abitazione, le telecomunicazioni, il vitto, la luce, ecc. Vivono quindi
assieme, ma senza costituire una coppia sposata o una famiglia in senso stretto
(per esempio: conviventi, fratelli e sorelle, colleghi, amici, ecc.).
Sul piano del diritto, le persone che vivono in
comunità di tipo familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento degli
altri membri della comunità. Di conseguenza, non si possono sommare i beni e i
guadagni degli uni e degli altri. Si dovrà invece elaborare un conto
individuale per ogni membro beneficiario.
Le persone che non beneficiano del sostegno sociale ma
che convivono con uno o più beneficiari sono tenute ad assumere il costo del
loro proprio mantenimento.
Con ciò si intende, in particolare l’assunzione delle
spese di mantenimento, dell’affitto e degli oneri per necessità speciali.
La quota di partecipazione è calcolata in base alla
somma ammissibile in proporzione alla grandezza del gruppo. Il totale viene
ripartito proporzionalmente tra i membri della comunità. Nella ripartizione
delle spese di locazione, i bambini, sino al compimento dell’undicesimo anno di
vita, vengono conteggiati come mezze unità.
I conviventi beneficiari di prestazioni di sostegno
sociale (coppie non coniugate) non devono soggiacere ad un trattamento
migliore rispetto ai coniugi sposati.
In queste situazioni, il budget non dovrebbe essere
maggiore di quello di una famiglia o di una coppia sposata che vive in
condizioni simili.
Nel caso di un concubinato stabile, e se solo uno dei
conviventi è beneficiario del sostegno sociale, il reddito e la sostanza del
partner non beneficiario possono essere tenuti in debita considerazione. Una
convivenza è ritenuta stabile se dura da almeno due anni o se i due partner
abitano assieme ad un figlio nato dalla loro relazione.
Per il sostegno sociale, le unioni domestiche
registrate di coppie omosessuali vanno trattate in analogia a quelle dei
conviventi.
Le unioni domestiche registrate di coppie dello stesso
sesso hanno uguali diritti e doveri delle coppie sposate (Legge federale
sull’unione domestica registrata, LUD, 211.231).”
Riguardo alla funzione delle disposizioni
COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag.
114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.
Nel
merito della fattispecie analizzata nella STCA 42.2014.13 questa Corte “indipendentemente
dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps è conforme o meno
all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale” non ha ritenuto, per
tutto il periodo considerato, il sussistere di una convivenza stabile ossia che
la convivenza procurasse “anche nel periodo precedente la fine del lasso di
tempo di almeno sei mesi (art. 2a lett. c Reg.Laps)” gli stessi vantaggi di
un matrimonio, con l’evidenza che:
"
… il Messaggio n. 5723 del 25
ottobre 2005 relativo alla modifica della Laps, in relazione all’art. 4 Laps,
unità di riferimento, prevede che la convivenza può essere definita stabile in
Considerandi
particolare quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o
quando educano insieme un bambino comune.
E’ vero che nel citato Messaggio è stato precisato che
il regolamento di applicazione avrebbe dovuto definire a quali condizioni la
convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no … E’ altrettanto
vero, tuttavia, che nel Messaggio non è stato fatto alcun accenno
all’intenzione di voler considerare stabile una convivenza, nel caso in cui non
vi siano figli in comune, a prescindere da una durata minima. Ora quest’ultimo
elemento è invece un aspetto essenziale per la giurisprudenza federale, così
come per le disposizioni COSAS p.to F.5.1. …
Va, poi, evidenziato che il ricorrente stesso non
mette in discussione il fatto che successivamente ai primi sei mesi, la sua
convivenza vada ritenuta stabile …”
Sempre
nel giudizio 21 maggio 2015 questa Corte aveva anche evidenziato come:
"
(…) Il Commento alle modifiche
della Laps del settembre 2006 elaborato dal Gruppo di coordinamento Laps e
approvato dal Consiglio di Stato, per quanto concerne l’art. 2a Reg.Laps, (…)
enuncia che la convivenza è considerata stabile, oltre alla situazione in cui i
genitori hanno figli in comune, se, qualora non vi siano figli in comune, dura
da almeno 6 mesi oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio. (…)
possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce
vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners
nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla
vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione
congiunta di contratti (locazione
dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri
apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su
conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners
dell'esistenza della convivenza medesima (…) le circostanze fattuali elencate rappresentano, quindi, unicamente
degli indizi che possono far concludere, nel caso in cui la medesima
duri da meno di sei mesi, per una convivenza conferente vantaggi analoghi al
matrimonio.”
Con
il rilievo che non basta la presenza di uno o più degli elementi di fatto
citati per concludere automaticamente che ci si trova confrontati con una
convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio, ma deve essere valutata la
singola fattispecie nella sua globalità. Nella STCA 42.2014.13 questa Corte
aveva rilevato la giurisprudenza federale su questi aspetti, in specie
definendo quando un concubinato vada considerato stabile, e meglio:
"
… nel giudizio 5C.90/2001 del 15 ottobre 2001, relativo alla modifica di una sentenza di divorzio per quanto
concerneva gli alimenti dovuti all’ex moglie, l’Alta Corte ha rilevato che il
fatto che al momento del divorzio nel 1991 l’ex marito fosse stato al corrente
della convivenza dell’ex moglie non permetteva di affermare che avesse
rinunciato a chiedere successivamente la soppressione del contributo
alimentare. Il TF ha precisato che, visto il carattere relativamente recente
della nuova relazione dell’ex moglie, cominciata nel 1989 con inizio della
convivenza nell’autunno 1990, l’ex marito non doveva necessariamente aspettarsi
a che tale convivenza si sviluppasse in una relazione paragonabile a un
matrimonio.
Nel giudizio 5C.155/2004 del 9 settembre 2004, in cui la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso di un ex marito che aveva
chiesto la soppressione della pensione alimentare dovuta all’ex moglie a
seguito del divorzio, è stato poi evidenziato che in quel caso l’ex moglie
riceveva un aiuto economico (pagamento saltuario di qualche pasto e di qualche
uscita) da un amico con il quale aveva sì convissuto per due anni, ma con cui
non abitava più. L’ex marito non aveva del resto preteso il contrario, né che
tale unione sarebbe stata così stabile da procurare dei vantaggi economici
analoghi al matrimonio.
La STF 5C.265/2002 del 1° aprile 2003, pure citata e
pubblicata parzialmente in DTF 129 III 257, nella quale il TF, al consid. 2.4.,
ha ricordato la giurisprudenza sviluppata sotto l’egida del vecchio diritto del
divorzio, specificando che resta pertinente anche dopo l’entrata in vigore del
nuovo diritto, ossia che un concubinato è stabile se ha una certa durata e che
è presunto stabile se dura da cinque anni. Nella fattispecie di cui alla STF 5C.265/2002 la relazione durava da tre anni, ma non era nota la data d’inizio della convivenza, per
cui è stato ritenuto non provato un concubinato stabile.
(…).
Nella sentenza 1P.184/2003 del 19 agosto 2003,
relativa alla restituzione dell’anticipo alimenti ricevuti dall’insorgente,
divorziata dal 1996, da marzo ad agosto 2000 a decorrere dall’inizio della sua nuova convivenza nel marzo 2000, l’Alta Corte ha accolto l’impugnativa della
ricorrente, in quanto non era stato verificato se si trattava di un concubinato
stabile. Il TF ha evidenziato di aver lasciato aperta la questione della durata
necessaria per presumere l’esistenza di una convivenza stabile, specificando
che è in ogni modo contrario alla Costituzione presumere dalla semplice
convivenza che la stessa sia stabile.
In quel caso, inoltre, la nostra Massima
Istanza ha negato l’esistenza di ulteriori indizi che potessero giustificare un
concubinato stabile, concludendo che quindi il giudizio cantonale era
contrario, oltre che all’art. 8 cpv. 1 Cost., alla sentenza DTF 129 I 1.
In quest’ultimo giudizio (1P.254/2002 del 6
novembre 2002, pubblicato in DTF 129 I 1), peraltro menzionato anche nel
Commento alle modifiche della Laps del
settembre 2006 e relativo alla computabilità, nel contesto dell’anticipo degli
alimenti, del reddito del concubino del genitore che ha la custodia del figlio,
l’Alta Corte ha rilevato:
"
(…) Verfassungsrechtlich
nicht haltbar wäre demgegenüber die Auffassung, jedes Zusammenleben eines
Paares rechtfertige es, das Einkommen des Partners anzurechnen. Durch eine
derartige Regelung würde den Unterschieden zwischen der Stellung des
Stiefelternteils und derjenigen des Konkubinatspartners nicht hinreichend
Rechnung getragen. Deshalb würde auch die Statuierung einer nicht widerlegbaren
Vermutung, wonach mit dem Bezug einer gemeinsamen Wohnung ein stabiles
Konkubinat vorliegt, zu einer unzulässigen Gleichbehandlung von Ungleichem
führen. Indessen lässt sich die Vorschrift des Art. 4bis Abs. 1 GIVU (n.d.r.:
Legge del Canton San Gallo concernente l’aiuto all’incasso e l’anticipo
alimenti del 28 giugno 1979), wonach das Einkommen des Partners angerechnet
wird, ohne weiteres so verstehen, dass die Anrechnung ein stabiles Konkubinat
voraussetzt. Dies hat das Amt für Soziales des Kantons St. Gallen denn auch in
Anlehnung an die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum nachehelichen Unterhalt
vorgeschlagen; eines der Regelkriterien sei eine "bereits längerfristige,
bzw. mehrjährige tragfähige Beziehung, auf Dauer angelegt" (Rundschreiben
vom 27. März 2000 an die Sozialämter und Sozialberatungen im Kanton St. Gallen,
S. 3). Auch das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen hat unter Hinweis
auf die Materialien festgestellt, nach Ansicht des Gesetzgebers sei es Sache
der Rechtsprechung, die Kriterien für das Vorliegen eines Konkubinats
festzulegen. Das Konkubinat müsse sich, wenn damit die Folge der
Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse des Partners verbunden werden
solle, nach aussen hin als bereits gefestigt und auf eine dauerhafte Beziehung
ausgerichtet manifestiert haben; es rechtfertige sich aber nicht, erst bei
einer Dauer von mindestens fünf Jahren von einer solchen Lebensgemeinschaft
auszugehen (Entscheid vom 26. Oktober 2001 in Sachen des Beschwerdeführers, E. 3b). Folgerichtig berücksichtigt das Versicherungsgericht im vorliegenden Fall
den Umstand, dass der Konkubinatspartner das Kind der obhutsberechtigten Partnerin
- wenn auch, wie er geltend macht, nur überbrückungsweise, d.h. in Erwartung
von Leistungen der öffentlichen Hand - tatsächlich unterstützt. Darin sieht es
ein über die blosse Begründung eines gemeinsamen Haushaltes hinausgehendes
Indiz für ein (stabiles) Konkubinat im Sinne des GIVU.”
Ne discende che il TF ha chiaramente indicato che
stabilire in modo inconfutabile che ogni tipo di coabitazione di una coppia
costituisca un concubinato stabile condurrebbe a un’inammissibile parità di
trattamento di situazioni dissimili. (…)”
Ancora nel caso
giudicato il 21 maggio 2015 era stato evidenziato come:
"
… anche due coinquilini che
condividono unicamente un’economia domestica comune (ad esempio amici,
studenti, fratelli ecc.) possono firmare entrambi un contratto di locazione
senza che ciò implichi una relazione di altro genere.
Inoltre l’insorgente e (la partner) … hanno iniziato
un progetto di vita insieme che coinvolgeva anche le loro rispettive figlie, le
quali, non essendo più in età infantile, possedevano già un vissuto che avrebbe
comunque potuto influenzare, specialmente nei primi mesi, l’andamento della
convivenza.
In simili condizioni, ritenuto che i due indizi
menzionati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune
sottoscrizione del contratto di locazione) non sono sorretti da altri indizi
convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al
matrimonio, la convivenza tra il ricorrente e (la partner) nei primi sei mesi
non deve essere ritenuta stabile ex art. 4 cpv. 2 lett. c Laps. (…)”
Nella
STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015 questa Corte ha ripreso le riflessioni
contenute nella precedente STCA 42.2014.13 cui ha aggiunto che:
"
(…) Secondo la giurisprudenza
federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un
concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo
della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese
della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco
ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la
disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17
agosto 2011 consid. 2.2.). Con il giudizio appena citato la nostra Massima
Istanza ha ritenuto corretto nel caso di un beneficiario di prestazioni
assistenziali considerare la convivente dalla quale aveva avuto una figlia.
(…)”
evidenziando
ancora come il Tribunale federale:
"
(…) Con giudizio 8C_232/2015 del
17.
settembre 2015 (…) ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione,
ossia che ad una beneficiaria dell’assistenza sociale andava computato nei
redditi un ipotetico importo a carico del convivente (“Konkubinatsbeitrag”),
ritenendo la loro convivenza - che durava da sette anni e dalla quale era nato
un figlio - stabile.
L’asserzione della ricorrente secondo cui il
concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha
permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.
Può non essere decisivo sapere se il convivente si è
espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a
sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che
per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore
rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento
dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.
Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale
importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i
concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro
rispettivi figli nati da precedenti relazioni. (…)”
Anche
in questo giudizio la convivenza e la sottoscrizione comune del contratto di
locazione “non sono sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di
comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio, la convivenza
tra i ricorrenti nei primi sei mesi non deve essere ritenuta stabile ex art. 4
cpv. 2 lett. c Laps …”.
Infine
va segnalata la STCA 36.2016.129-132 del 15 marzo 2017 dove questa Corte non ha
ritenuto adempiute le condizioni per ritenere una convivenza con vantaggi
analoghi al matrimonio già nei primi mesi di coabitazione. In quel caso il Tribunale
cantonale ha rilevato che:
"
(…) In concreto i ricorrenti non negano di avere locato assieme un
appartamento nel marzo 2011 a P., di avere aperto un conto comune per onorare
la pigione, ma ritengono che, in particolare nei primi mesi, la loro convivenza
non potesse essere considerata stabile e ribadiscono che all’inoltro in
particolare della domanda di RIPAM 2012 essi disponevano di un appartamento
co-locato da solo 5 mesi. Per i primi due anni (le RIPAM 2012 e 2013) essi
ritengono che non possa essere ritenuta una UR in assenza di una volontà di
aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare tra loro, solidarietà
nata successivamente nel tempo tanto che il loro legame si è formato
consolidato e stabilizzato negli anni successivi.”
ed
ha ritenuto che i presupposti di cui all’art. 10a RLCAMal per ritenere una
convivenza stabilire fossero dati solo partire dalla richiesta di riduzione per
l’anno 2013:
"
(…) In concreto X e Y hanno locato assieme un appartamento, con effetto da
marzo 2011, ed hanno iniziato una convivenza, perlomeno agli inizi della loro
amicizia, discontinua. Solo con il trascorrere dei mesi, così come emerso in
sede d’udienza, il loro rapporto si è trasformato in un legame sentimentale con
reciproco sostegno e aiuto.
La coppia non ha figli in comune e la scelta di
convivere era dettata dalla ricerca di indipendenza, da un lato, e da questioni
pratiche.RI 1Y, avendo domicilio a Z e il luogo della sua formazione alla S. di
M. aveva maggiore comodità partendo da P., e non da casa sua, per gli
spostamenti. Questa circostanza, e la volontà di condividere correttamente le
spese della locazione (senza un’implicazione solidale) nonostante le difficoltà
di quel periodo formativo, confermano che, perlomeno per quanto attiene la
riduzione dei premi del 2012, che doveva essere richiesta nel corso dell’anno
precedente (ossia il 2011), quando i due giovani ancora non vivevano assieme
rispettivamente quando la locazione di un appartamento comune era appena
iniziata e la casa utilizzata in maniera comunque non continuativa alla luce
dei legami con le famiglie d’origine, non possa essere ritenuto quel legame che
il legislatore ha fissato nell’art. 10a RegLCAMal.
L’interpretazione della norma offerta dalla
giurisprudenza di questo Tribunale, che vuole un legame che duri da 6 mesi per
accertare una convivenza stabile (si rammenta che le Direttive COSAS citate in
precedenza prevedono una convivenza stabile nel corso di 2 anni per ammettere
una solidarietà tra conviventi; su questi aspetti si veda Ranzanici, op. cit.,
nota 1603 p. 528; marginale 1069 p. 538; nota 1178 p. 379 nonché la marginale
1191.
p. 587) impone il sussistere di un legame profondo che giustifichi una
solidarietà tra i conviventi che, per il 2012, non era data tra i ricorrenti.
In concreto dagli atti e, in particolare, dalle risultanze
dell’udienza emergono sufficienti elementi tali da ritenere una convivenza
stabile si sia formata successivamente alla richiesta e alla decisione relativa
alla RIPAM 2012, nel corso dell’anno 2012 il legame tra i ricorrenti si è
saldato e rafforzato. Il signor Y ha terminato la formazione ha reperito un
posto di lavoro, il legame con la signora X si è intensificato ed è devenuto
duraturo nel tempo. In questo modo, già per la domanda di riduzione dei premi
del 2013, (pervenuta all’amministrazione cantonale nel giugno 2012), si può
ritenere un legame sentimentale tra i ricorrenti, stabile e duraturo tale da
doverli considerare quali membri della medesima unità di riferimento.
Da quanto precede discende che, per quanto attiene la
domanda di RIPAM 2012 questa Corte non ritiene presente, in concreto, un’unione
stabile tra i due ricorrenti, ciò comporta la conseguenza che l’amministrazione
non poteva ritenere che Y e X formassero un’UR per quel periodo. Al contrario,
per la RIPAM 2013, stante la continuazione della convivenza, e l’intensificarsi
del rapporto tra i ricorrenti la convivenza va considerata stabile e, per la
RIPAM 2013, i ricorrenti formano un’unica UR come correttamente ritenuto dalla
Cassa.”
2.5
Nella
presente evenienza dalle carte processuali emerge che l’insorgente il 20 marzo
2017.
ha inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione la richiesta di
riduzione del premio dell’assicurazione malattie per l’anno 2017 indicando di
essere sposato con __________ dal 1985 (doc. 1). I due coniugi, che hanno due
figli, nati nel __________, residenti a __________, rispettivamente nel __________
__________ (doc. VII), tuttavia, da tempo, vivono separati. La moglie risiede
all’estero e l’insorgente dal mese di gennaio 2009, dopo aver svolto attività
lavorative nel ramo alberghiero in giro per il mondo, è rientrato in Svizzera
dove ha preso in locazione un appartamento in Via __________ a __________ ed ha
iniziato una collaborazione con l’Hotel __________ a __________ con un pensum
lavorativo che negli anni è andato diminuendo a causa della crisi economica
(doc. VII).
L’amministrazione
ha negato il diritto alla RIPAM e sostiene che l’interessato fin dal 2009
convive con __________, nata nel 1952, domiciliata in Via __________ a __________.
Considerato inoltre che i concubini si aiutano reciprocamente, ognuno secondo
le sue forze economiche, le condizioni per ritenere una convivenza stabile ai
sensi dell’art. 10a RLCAMal sarebbero adempiute.
Questo
Tribunale non può condividere la conclusione cui è giunta la Cassa.
Dall’udienza
del 22 agosto 2018 (doc. VIII), dalla documentazione prodotta dal ricorrente il
29.
agosto 2018 (doc. IX) e dagli atti allegati alla richiesta di riduzione del
premio del 20 marzo 2017 (doc. 1), emerge che la convivenza tra l’insorgente ed
__________ è sorta solo di recente, in seguito alla perdita di lavoro di RI 1
nel corso del 2016.
Decisivi
sono in particolare gli atti prodotti dalle parti, ritenuto che l’insorgente,
sia in sede di reclamo e ricorso, che in sede di udienza, non è stato preciso
nel fornire le date atte a comprovare i fatti determinanti del caso di specie.
Anche le annotazioni delle telefonate tra l’amministrazione ed il ricorrente e
protocollate nel documento “visualizzazione note” non trovano completo
riscontro nella documentazione agli atti. L’11 maggio 2017 figura ad esempio,
con riferimento verosimilmente ad __________: “è la padrona di casa, lui
paga l’affitto del suo appartamento”, allorché, come si vedrà in seguito,
da fine settembre 2016 l’interessato ha disdetto il suo contratto di locazione.
Non può pertanto essere dato un peso decisivo alla nota del 31 luglio 2017
dell’amministrazione dove viene indicato: “contatto tel con assicurato per
chiarimenti (…) vive con la signora __________ dal 2009 (…)”.
L’insorgente,
che in sede di ricorso ha affermato di trovarsi “già da qualche anno” in
“stato di totale disoccupazione”, interpellato in sede di udienza dal
giudice delegato del TCA, ha rilevato che la cessazione completa del rapporto
lavorativo con l’Hotel __________ è avvenuto nel 2015 “salvo errore” ed
ha affermato di aver disdetto l’appartamento di Via __________ a __________ più
o meno 4 anni fa (doc. VII). Chiamato a precisare la data esatta d’inizio della
convivenza con __________, ha affermato che “è nata in quel periodo (ndr:
della disdetta dell’appartamento)”, ossia “attorno al 2013” (doc.
VII).
Dalle
tavole processuali emerge una situazione diversa.
Il
28.
luglio 2016 il direttore dell’Hotel __________ ha informato l’insorgente di
non essere più in grado di garantire un’occupazione minima del 50%, come era
stato il caso per il periodo dal 1° novembre al 15 marzo 2016, ed ha disdetto
il contratto di lavoro, liberando con effetto immediato il ricorrente (doc. G).
Agli atti vi è il certificato di salario per il periodo dal 1.1.2016 al
31.7.2016
da cui risulta un reddito lordo complessivo di fr. 18'679. Il
medesimo giorno l’assicurato ha disdetto il contratto di locazione in Via __________
a __________ con effetto al 30 settembre 2016 (doc. H). La tassazione per
l’imposta cantonale 2015, del 22 giugno 2016, è stata notificata a questo
indirizzo.
Dalla
motivazione allegata alla decisione di condono del 25 agosto 2017 delle imposte
2014.
e 2015 si evince che il ricorrente “dal 1° agosto 2016 è al beneficio
dell’indennità di disoccupazione al 100% (precedentemente beneficiava delle
indennità al 50%)” e che “dichiara che per contenere le spese, da
ottobre 2016 ha trasferito il domicilio presso una conoscente, dividendo le
spese di vitto” (sottolineatura del redattore). Il 16 novembre 2017,
rivolgendosi all’amministrazione, l’insorgente ha affermato che “attualmente
vivo presso la Signora __________ perché non sono in grado di pagare un
affitto, contribuisco comunque alle spese di vitto” (sottolineature del
redattore).
Da
quanto sopra esposto emerge che l’insorgente dal suo rientro in Svizzera nel
2009.
ha lavorato presso l’Hotel __________ riducendo nel tempo la percentuale
di attività lavorativa fino a raggiungere il 50% ed essere licenziato per fine
luglio 2016. Con la perdita definitiva dell’attività lavorativa l’interessato
ha disdetto il contratto di locazione dell’appartamento sito in via __________
a __________ per la fine di settembre 2016 e dal mese di ottobre 2016 ha preso
domicilio presso __________, proprietaria dell’abitazione di via __________ a __________,
dove ora convivono. L’insorgente non paga alcuna locazione ma divide le spese
accessorie e partecipa agli acquisti di generi necessari (doc. VII). RI 1 ed __________
non hanno figli in comune.
Alla
luce degli accertamenti va concluso che la convivenza ha avuto inizio nel corso
del mese di ottobre 2016 ed è motivata da ragioni finanziarie.
Quando RI 1, il 20 marzo
2017, ha inoltrato la domanda di riduzione dei premi, ricevuta dall’amministrazione
il 23 marzo 2017, non era ancora trascorso il periodo di 6 mesi ritenuto
dall’art. 10a lett. c RLCAMal quale presupposto per considerare stabile una
convivenza. Del resto, la convivenza ha avuto inizio a causa delle difficoltà
economiche del ricorrente dovute alla perdita del lavoro e non può essere
escluso che, in caso di inizio di nuova attività lavorativa, l’interessato
avrebbe ricominciato ad avere una vita autonoma. RI 1 era appena stato
licenziato e si era da poco trasferito da __________. La situazione finanziaria
gli imponeva di trovare a breve una soluzione che gli permettesse di poter
vivere dignitosamente in attesa di riprendere un’attività lavorativa. La sua
condizione era tutt’altro che definitiva.
Non
può pertanto essere ritenuto che nel 2017 il legame fosse così intenso e
duraturo da considerarlo stabile o che comportasse vantaggi simili a quelli del
matrimonio.
Perlomeno
per quanto concerne la riduzione dei premi da aprile 2017 a dicembre 2017 (ai
sensi dell’art. 25 cpv. 3 LCAMal se l’istanza è presentata nell’anno di
competenza [in concreto: 2017] il diritto alla RIPAM per gli assicurati tassati
in via ordinaria è dato dal mese seguente la sua presentazione), unico oggetto
della decisione impugnata (cfr. consid. 2.1), la convivenza tra Elena Camponovo
ed il ricorrente non può pertanto essere considerata stabile ai sensi dell’art.
10a RLCAMal, e l’insorgente deve di conseguenza essere ritenuto persona sola
(cfr. anche la sentenza 36.2016.129-132 del 15 marzo 2017).
L’interpretazione della
norma secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, che vuole un legame che
duri da 6 mesi per accertare una convivenza stabile (si rammenta che le
Direttive COSAS citate in precedenza prevedono una convivenza stabile nel corso
di 2 anni per ammettere una solidarietà tra conviventi; su questi aspetti si
veda Ranzanici, op. cit., nota
1603.
p. 528; marginale 1069 p. 538; nota 1178 p. 379 nonché la marginale 1191
p. 587) impone il sussistere di un legame profondo che giustifichi una solidarietà
tra i conviventi che, per il 2017, non era data.
2.6
Da
quanto precede discende che, per quanto attiene la domanda di RIPAM 2017, questo
Tribunale non ritiene data, in concreto, l’esistenza di un’unione stabile. Ciò
comporta la conseguenza che l’amministrazione non poteva considerare che __________
ed il ricorrente formassero un’UR in quel periodo.
In
queste condizioni RI 1 va ritenuto, per il periodo da aprile a dicembre 2017,
quale persona sola.
Ne
segue che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione per il calcolo dell’eventuale sussidio dovuto per il
periodo da aprile a dicembre 2017.
Al
ricorrente, rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su reclamo
dell’8 maggio 2018 è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per i
suoi incombenti.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale
di compensazione verserà a RI 1 fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti