Lexipedia

Decisione

36.2018.43

Richiesta di RIPAM accolta poiché dalla documentazione prodotta dalle parti e dagli accertamenti effettuati non è comprovata una convivenza stabile limitatamente al periodo oggetto del contednere

20 settembre 2018Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa

2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e

la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita

"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno

famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la

convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le

circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico

per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere

definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un

certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF

prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un

concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare

l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è

costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è

stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali

condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure

no."

Ed

ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2

del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e

delle finanze che ritiene quanto segue:

" Con

l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal

titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i

relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,

provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non

vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità

definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Con le ulteriori seguenti

osservazioni:

"

È, altresì, utile sottolineare che

secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della

giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto

a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in

comune. E’, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi

assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82

consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto

2011 consid. 2.2.)."

Questi

rilievi sono già stati formulati da questo TCA nell’ambito della riduzione dei

premi dell’assicurazione malattie, nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015,

consid. 2.20, rispettivamente nella STCA 36.2015.29 pure nel considerando 2.20,

e sono assolutamente attuali per cui debbono essere ulteriormente ribaditi. I

concetti della Laps, e la giurisprudenza cantonale sviluppata in materia, vanno

applicati anche in ambito di riduzione dei premi sia per il rinvio dell’art. 26

cpv. 4 LCAMal, sia per l’identità dei testi ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps e

per l'art. 2a Laps), sia per lo scopo stesso che si prefigge la legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, nonché per i

tenore dell’art. 10a RLCAMal. Sarebbe scioccante applicare, all’ambito della

riduzione dei premi dell’assicurazione malattie coordinata dalla Laps, un

concetto di convivenza stabile diverso (sul tema dei partner conviventi si veda

anche: Ranzanici, op.cit.,

capitolo 14.6.2.4. p. 378 e ss.).

Condividere la propria

esistenza, gli affetti, in una relazione intensa rapportabile a quella

coniugale, impone, a livello di RIPAM, come per l’applicazione della Laps, di

considerare l’unità di riferimento composta dai conviventi stabili.

Il tema della convivenza

stabile non può prescindere dall’aspetto della sua durata, oltre che della

natura dei rapporti tra i conviventi. Per meglio inquadrare questi aspetti

appare di rilievo qui riprendere alcuni passi della prassi di questo Tribunale

sviluppati nelle STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 in materia di assistenza

sociale, rispettivamente 39.2015.3 del 12 novembre 2015 resa in ambito di

assegni famigliari.

Nella STCA 42.2014.13 del

21 maggio 2015 il TCA ha esaminato il concetto di convivenza con riferimento

alla sua durata e al fatto che la stessa procuri gli stessi vantaggi del

matrimonio, ciò in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e dell’art. 2a

Reg.Laps il cui tenore è identico all’art. 10a RLCAMal. In quel giudizio tema

in discussione era, in ambito di assistenza sociale, l'unità economica di

riferimento del titolare del diritto alla prestazione, che corrisponde alla

cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998

relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5), composta dal titolare

del diritto, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se,

indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi (a

differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30

settembre 2006).

Con

riferimento al tenore della norma applicata (art. 4 lett. c Laps) questa Corte

ha evidenziato taluni passaggi del Messaggio

n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000 (Laps) che vanno qui evocati nuovamente:

"

2.2

Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1 Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede

che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli

in comune.

Questa regola era stata definita per garantire

la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate

anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da

una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il

partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato

civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità

economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza

obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)

sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la

giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.

Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti

(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129

I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa

2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e

la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita

"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno

famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la

convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le

circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico

per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere

definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un

certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF

prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un

concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare

l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è

costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è

stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali

condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure

no."

Va ulteriormente rilevato il

passaggio del Rapporto parziale 2

del 28 marzo 2006 sul Messaggio n.

5723 della Commissione della gestione e delle finanze:

"

(…)

Con l’adozione della revisione, l’unità di

riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner

convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i

relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,

provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non

vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità

definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Nella STCA 42.2014.13 del 21

maggio 2015 il TCA osservava ancora che:

"

(…)

dal

Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20

settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di

Stato il 26 settembre 2006 … in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

“ Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del

25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è

considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa

conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in

cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la

convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno

dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di

un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la

sottoscrizione congiunta di contratti (locazione

dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri

apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su

conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners

dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce

una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi,

dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in

particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza

avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta

elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata

in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale

federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla

necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si

applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.” (Doc. X1)

Secondo la giurisprudenza federale in materia di

assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è

ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione

assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona

convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege

fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la

disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17

agosto 2011 consid. 2.2.).

La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini

della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia

domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece,

determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno

reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte

ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un

elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del

diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF

137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del

17 agosto 2011 consid. 2.2.). (…)”

Nel

medesimo giudizio era poi evocata la giurisprudenza in tema:

"

(…) In una sentenza 42.2012.2 del

24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo

Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha chiesto la restituzione

di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in

quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento deve essere considerata

costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale

intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.

In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in

discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e

dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero

(sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso

l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla

settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la

notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre la Polizia Comunale ha effettuato controlli in

modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando

che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata

nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo. (…)”

e

ciò oltre a richiamare le STCA in tema di RIPAM ricordate in precedenza (STCA

36.2014.78-79, 36.2014.84-85 e 36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015).

Va

ancora posto rilevato che, sempre nella STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015,

questa Corte osservava come:

"

(…)

Le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre

2007 e menzionate nella sentenza DTF 134 I 313 consid. 5.5. citata sopra (cfr.

consid. 2.3.), al punto F.5.1 ("Comunità di abitazione e di vita")

sottolineano che:

“ F.5 Comunità di abitazione e di vita

F.5.1 Definizione e principi

Le persone che vivono in comunità di tipo familiare

non possono, per principio, essere considerate come una sola unità di

riferimento per il sostegno sociale.

Per «comunità di tipo familiare» si intendono partner

o gruppi che convivono e si dividono le spese domestiche giornaliere quali

l’abitazione, le telecomunicazioni, il vitto, la luce, ecc. Vivono quindi

assieme, ma senza costituire una coppia sposata o una famiglia in senso stretto

(per esempio: conviventi, fratelli e sorelle, colleghi, amici, ecc.).

Sul piano del diritto, le persone che vivono in

comunità di tipo familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento degli

altri membri della comunità. Di conseguenza, non si possono sommare i beni e i

guadagni degli uni e degli altri. Si dovrà invece elaborare un conto

individuale per ogni membro beneficiario.

Le persone che non beneficiano del sostegno sociale ma

che convivono con uno o più beneficiari sono tenute ad assumere il costo del

loro proprio mantenimento.

Con ciò si intende, in particolare l’assunzione delle

spese di mantenimento, dell’affitto e degli oneri per necessità speciali.

La quota di partecipazione è calcolata in base alla

somma ammissibile in proporzione alla grandezza del gruppo. Il totale viene

ripartito propor­zionalmente tra i membri della comunità. Nella ripartizione

delle spese di locazione, i bambini, sino al compimento dell’undicesimo anno di

vita, vengono conteggiati come mezze unità.

I conviventi beneficiari di prestazioni di sostegno

sociale (cop­pie non coniugate) non devono soggiacere ad un trattamento

migliore rispetto ai coniugi sposati.

In queste situazioni, il budget non dovrebbe essere

maggiore di quello di una famiglia o di una coppia sposata che vive in

condizioni simili.

Nel caso di un concubinato stabile, e se solo uno dei

conviventi è benefi­ciario del sostegno sociale, il reddito e la sostanza del

partner non bene­ficiario possono essere tenuti in debita considerazione. Una

convivenza è ritenuta stabile se dura da almeno due anni o se i due partner

abitano assieme ad un figlio nato dalla loro relazione.

Per il sostegno sociale, le unioni domestiche

registrate di coppie omosessuali vanno trattate in analogia a quelle dei

conviventi.

Le unioni domestiche registrate di coppie dello stesso

sesso hanno uguali diritti e doveri delle coppie sposate (Legge fede­rale

sull’unione domestica registrata, LUD, 211.231).”

Riguardo alla funzione delle disposizioni

COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag.

114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.

Nel

merito della fattispecie analizzata nella STCA 42.2014.13 questa Corte “indipendentemente

dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps è conforme o meno

all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale” non ha ritenuto, per

tutto il periodo considerato, il sussistere di una convivenza stabile ossia che

la convivenza procurasse “anche nel periodo precedente la fine del lasso di

tempo di almeno sei mesi (art. 2a lett. c Reg.Laps)” gli stessi vantaggi di

un matrimonio, con l’evidenza che:

"

… il Messaggio n. 5723 del 25

ottobre 2005 relativo alla modifica della Laps, in relazione all’art. 4 Laps,

unità di riferimento, prevede che la convivenza può essere definita stabile in

Considerandi

particolare quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o

quando educano insieme un bambino comune.

E’ vero che nel citato Messaggio è stato precisato che

il regolamento di applicazione avrebbe dovuto definire a quali condizioni la

convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no … E’ altrettanto

vero, tuttavia, che nel Messaggio non è stato fatto alcun accenno

all’intenzione di voler considerare stabile una convivenza, nel caso in cui non

vi siano figli in comune, a prescindere da una durata minima. Ora quest’ultimo

elemento è invece un aspetto essenziale per la giurisprudenza federale, così

come per le disposizioni COSAS p.to F.5.1. …

Va, poi, evidenziato che il ricorrente stesso non

mette in discussione il fatto che successivamente ai primi sei mesi, la sua

convivenza vada ritenuta stabile …”

Sempre

nel giudizio 21 maggio 2015 questa Corte aveva anche evidenziato come:

"

(…) Il Commento alle modifiche

della Laps del settembre 2006 elaborato dal Gruppo di coordinamento Laps e

approvato dal Consiglio di Stato, per quanto concerne l’art. 2a Reg.Laps, (…)

enuncia che la convivenza è considerata stabile, oltre alla situazione in cui i

genitori hanno figli in comune, se, qualora non vi siano figli in comune, dura

da almeno 6 mesi oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio. (…)

possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce

vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners

nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla

vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione

congiunta di contratti (locazione

dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri

apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su

conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners

dell'esistenza della convivenza medesima (…) le circostanze fattuali elencate rappresentano, quindi, unicamente

degli indizi che possono far concludere, nel caso in cui la medesima

duri da meno di sei mesi, per una convivenza conferente vantaggi analoghi al

matrimonio.”

Con

il rilievo che non basta la presenza di uno o più degli elementi di fatto

citati per concludere automaticamente che ci si trova confrontati con una

convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio, ma deve essere valutata la

singola fattispecie nella sua globalità. Nella STCA 42.2014.13 questa Corte

aveva rilevato la giurisprudenza federale su questi aspetti, in specie

definendo quando un concubinato vada considerato stabile, e meglio:

"

… nel giudizio 5C.90/2001 del 15 ottobre 2001, relativo alla modifica di una sentenza di divorzio per quanto

concerneva gli alimenti dovuti all’ex moglie, l’Alta Corte ha rilevato che il

fatto che al momento del divorzio nel 1991 l’ex marito fosse stato al corrente

della convivenza dell’ex moglie non permetteva di affermare che avesse

rinunciato a chiedere successivamente la soppressione del contributo

alimentare. Il TF ha precisato che, visto il carattere relativamente recente

della nuova relazione dell’ex moglie, cominciata nel 1989 con inizio della

convivenza nell’autunno 1990, l’ex marito non doveva necessariamente aspettarsi

a che tale convivenza si sviluppasse in una relazione paragonabile a un

matrimonio.

Nel giudizio 5C.155/2004 del 9 settembre 2004, in cui la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso di un ex marito che aveva

chiesto la soppressione della pensione alimentare dovuta all’ex moglie a

seguito del divorzio, è stato poi evidenziato che in quel caso l’ex moglie

riceveva un aiuto economico (pagamento saltuario di qualche pasto e di qualche

uscita) da un amico con il quale aveva sì convissuto per due anni, ma con cui

non abitava più. L’ex marito non aveva del resto preteso il contrario, né che

tale unione sarebbe stata così stabile da procurare dei vantaggi economici

analoghi al matrimonio.

La STF 5C.265/2002 del 1° aprile 2003, pure citata e

pubblicata parzialmente in DTF 129 III 257, nella quale il TF, al consid. 2.4.,

ha ricordato la giurisprudenza sviluppata sotto l’egida del vecchio diritto del

divorzio, specificando che resta pertinente anche dopo l’entrata in vigore del

nuovo diritto, ossia che un concubinato è stabile se ha una certa durata e che

è presunto stabile se dura da cinque anni. Nella fattispecie di cui alla STF 5C.265/2002 la relazione durava da tre anni, ma non era nota la data d’inizio della convivenza, per

cui è stato ritenuto non provato un concubinato stabile.

(…).

Nella sentenza 1P.184/2003 del 19 agosto 2003,

relativa alla restituzione dell’anticipo alimenti ricevuti dall’insorgente,

divorziata dal 1996, da marzo ad agosto 2000 a decorrere dall’inizio della sua nuova convivenza nel marzo 2000, l’Alta Corte ha accolto l’impugnativa della

ricorrente, in quanto non era stato verificato se si trattava di un concubinato

stabile. Il TF ha evidenziato di aver lasciato aperta la questione della durata

necessaria per presumere l’esistenza di una convivenza stabile, specificando

che è in ogni modo contrario alla Costituzione presumere dalla semplice

convivenza che la stessa sia stabile.

In quel caso, inoltre, la nostra Massima

Istanza ha negato l’esistenza di ulteriori indizi che potessero giustificare un

concubinato stabile, concludendo che quindi il giudizio cantonale era

contrario, oltre che all’art. 8 cpv. 1 Cost., alla sentenza DTF 129 I 1.

In quest’ultimo giudizio (1P.254/2002 del 6

novembre 2002, pubblicato in DTF 129 I 1), peraltro menzionato anche nel

Commento alle modifiche della Laps del

settembre 2006 e relativo alla computabilità, nel contesto dell’anticipo degli

alimenti, del reddito del concubino del genitore che ha la custodia del figlio,

l’Alta Corte ha rilevato:

"

(…) Verfassungsrechtlich

nicht haltbar wäre demgegenüber die Auffassung, jedes Zusammenleben eines

Paares rechtfertige es, das Einkommen des Partners anzurechnen. Durch eine

derartige Regelung würde den Unterschieden zwischen der Stellung des

Stiefelternteils und derjenigen des Konkubinatspartners nicht hinreichend

Rechnung getragen. Deshalb würde auch die Statuierung einer nicht widerlegbaren

Vermutung, wonach mit dem Bezug einer gemeinsamen Wohnung ein stabiles

Konkubinat vorliegt, zu einer unzulässigen Gleichbehandlung von Ungleichem

führen. Indessen lässt sich die Vorschrift des Art. 4bis Abs. 1 GIVU (n.d.r.:

Legge del Canton San Gallo concernente l’aiuto all’incasso e l’anticipo

alimenti del 28 giugno 1979), wonach das Einkommen des Partners angerechnet

wird, ohne weiteres so verstehen, dass die Anrechnung ein stabiles Konkubinat

voraussetzt. Dies hat das Amt für Soziales des Kantons St. Gallen denn auch in

Anlehnung an die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum nachehelichen Unterhalt

vorgeschlagen; eines der Regelkriterien sei eine "bereits längerfristige,

bzw. mehrjährige tragfähige Beziehung, auf Dauer angelegt" (Rundschreiben

vom 27. März 2000 an die Sozialämter und Sozialberatungen im Kanton St. Gallen,

S. 3). Auch das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen hat unter Hinweis

auf die Materialien festgestellt, nach Ansicht des Gesetzgebers sei es Sache

der Rechtsprechung, die Kriterien für das Vorliegen eines Konkubinats

festzulegen. Das Konkubinat müsse sich, wenn damit die Folge der

Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse des Partners verbunden werden

solle, nach aussen hin als bereits gefestigt und auf eine dauerhafte Beziehung

ausgerichtet manifestiert haben; es rechtfertige sich aber nicht, erst bei

einer Dauer von mindestens fünf Jahren von einer solchen Lebensgemeinschaft

auszugehen (Entscheid vom 26. Oktober 2001 in Sachen des Beschwerdeführers, E. 3b). Folgerichtig berücksichtigt das Versicherungsgericht im vorliegenden Fall

den Umstand, dass der Konkubinatspartner das Kind der obhutsberechtigten Partnerin

- wenn auch, wie er geltend macht, nur überbrückungsweise, d.h. in Erwartung

von Leistungen der öffentlichen Hand - tatsächlich unterstützt. Darin sieht es

ein über die blosse Begründung eines gemeinsamen Haushaltes hinausgehendes

Indiz für ein (stabiles) Konkubinat im Sinne des GIVU.”

Ne discende che il TF ha chiaramente indicato che

stabilire in modo inconfutabile che ogni tipo di coabitazione di una coppia

costituisca un concubinato stabile condurrebbe a un’inammissibile parità di

trattamento di situazioni dissimili. (…)”

Ancora nel caso

giudicato il 21 maggio 2015 era stato evidenziato come:

"

… anche due coinquilini che

condividono unicamente un’economia domestica comune (ad esempio amici,

studenti, fratelli ecc.) possono firmare entrambi un contratto di locazione

senza che ciò implichi una relazione di altro genere.

Inoltre l’insorgente e (la partner) … hanno iniziato

un progetto di vita insieme che coinvolgeva anche le loro rispettive figlie, le

quali, non essendo più in età infantile, possedevano già un vissuto che avrebbe

comunque potuto influenzare, specialmente nei primi mesi, l’andamento della

convivenza.

In simili condizioni, ritenuto che i due indizi

menzionati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune

sottoscrizione del contratto di locazione) non sono sorretti da altri indizi

convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al

matrimonio, la convivenza tra il ricorrente e (la partner) nei primi sei mesi

non deve essere ritenuta stabile ex art. 4 cpv. 2 lett. c Laps. (…)”

Nella

STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015 questa Corte ha ripreso le riflessioni

contenute nella precedente STCA 42.2014.13 cui ha aggiunto che:

"

(…) Secondo la giurisprudenza

federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un

concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo

della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese

della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco

ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la

disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17

agosto 2011 consid. 2.2.). Con il giudizio appena citato la nostra Massima

Istanza ha ritenuto corretto nel caso di un beneficiario di prestazioni

assistenziali considerare la convivente dalla quale aveva avuto una figlia.

(…)”

evidenziando

ancora come il Tribunale federale:

"

(…) Con giudizio 8C_232/2015 del

17.

settembre 2015 (…) ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione,

ossia che ad una beneficiaria dell’assistenza sociale andava computato nei

redditi un ipotetico importo a carico del convivente (“Konkubinatsbeitrag”),

ritenendo la loro convivenza - che durava da sette anni e dalla quale era nato

un figlio - stabile.

L’asserzione della ricorrente secondo cui il

concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha

permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.

Può non essere decisivo sapere se il convivente si è

espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a

sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che

per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore

rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento

dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale

importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i

concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro

rispettivi figli nati da precedenti relazioni. (…)”

Anche

in questo giudizio la convivenza e la sottoscrizione comune del contratto di

locazione “non sono sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di

comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio, la convivenza

tra i ricorrenti nei primi sei mesi non deve essere ritenuta stabile ex art. 4

cpv. 2 lett. c Laps …”.

Infine

va segnalata la STCA 36.2016.129-132 del 15 marzo 2017 dove questa Corte non ha

ritenuto adempiute le condizioni per ritenere una convivenza con vantaggi

analoghi al matrimonio già nei primi mesi di coabitazione. In quel caso il Tribunale

cantonale ha rilevato che:

"

(…) In concreto i ricorrenti non negano di avere locato assieme un

appartamento nel marzo 2011 a P., di avere aperto un conto comune per onorare

la pigione, ma ritengono che, in particolare nei primi mesi, la loro convivenza

non potesse essere considerata stabile e ribadiscono che all’inoltro in

particolare della domanda di RIPAM 2012 essi disponevano di un appartamento

co-locato da solo 5 mesi. Per i primi due anni (le RIPAM 2012 e 2013) essi

ritengono che non possa essere ritenuta una UR in assenza di una volontà di

aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare tra loro, solidarietà

nata successivamente nel tempo tanto che il loro legame si è formato

consolidato e stabilizzato negli anni successivi.”

ed

ha ritenuto che i presupposti di cui all’art. 10a RLCAMal per ritenere una

convivenza stabilire fossero dati solo partire dalla richiesta di riduzione per

l’anno 2013:

"

(…) In concreto X e Y hanno locato assieme un appartamento, con effetto da

marzo 2011, ed hanno iniziato una convivenza, perlomeno agli inizi della loro

amicizia, discontinua. Solo con il trascorrere dei mesi, così come emerso in

sede d’udienza, il loro rapporto si è trasformato in un legame sentimentale con

reciproco sostegno e aiuto.

La coppia non ha figli in comune e la scelta di

convivere era dettata dalla ricerca di indipendenza, da un lato, e da questioni

pratiche.RI 1Y, avendo domicilio a Z e il luogo della sua formazione alla S. di

M. aveva maggiore comodità partendo da P., e non da casa sua, per gli

spostamenti. Questa circostanza, e la volontà di condividere correttamente le

spese della locazione (senza un’implicazione solidale) nonostante le difficoltà

di quel periodo formativo, confermano che, perlomeno per quanto attiene la

riduzione dei premi del 2012, che doveva essere richiesta nel corso dell’anno

precedente (ossia il 2011), quando i due giovani ancora non vivevano assieme

rispettivamente quando la locazione di un appartamento comune era appena

iniziata e la casa utilizzata in maniera comunque non continuativa alla luce

dei legami con le famiglie d’origine, non possa essere ritenuto quel legame che

il legislatore ha fissato nell’art. 10a RegLCAMal.

L’interpretazione della norma offerta dalla

giurisprudenza di questo Tribunale, che vuole un legame che duri da 6 mesi per

accertare una convivenza stabile (si rammenta che le Direttive COSAS citate in

precedenza prevedono una convivenza stabile nel corso di 2 anni per ammettere

una solidarietà tra conviventi; su questi aspetti si veda Ranzanici, op. cit.,

nota 1603 p. 528; marginale 1069 p. 538; nota 1178 p. 379 nonché la marginale

1191.

p. 587) impone il sussistere di un legame profondo che giustifichi una

solidarietà tra i conviventi che, per il 2012, non era data tra i ricorrenti.

In concreto dagli atti e, in particolare, dalle risultanze

dell’udienza emergono sufficienti elementi tali da ritenere una convivenza

stabile si sia formata successivamente alla richiesta e alla decisione relativa

alla RIPAM 2012, nel corso dell’anno 2012 il legame tra i ricorrenti si è

saldato e rafforzato. Il signor Y ha terminato la formazione ha reperito un

posto di lavoro, il legame con la signora X si è intensificato ed è devenuto

duraturo nel tempo. In questo modo, già per la domanda di riduzione dei premi

del 2013, (pervenuta all’amministrazione cantonale nel giugno 2012), si può

ritenere un legame sentimentale tra i ricorrenti, stabile e duraturo tale da

doverli considerare quali membri della medesima unità di riferimento.

Da quanto precede discende che, per quanto attiene la

domanda di RIPAM 2012 questa Corte non ritiene presente, in concreto, un’unione

stabile tra i due ricorrenti, ciò comporta la conseguenza che l’amministrazione

non poteva ritenere che Y e X formassero un’UR per quel periodo. Al contrario,

per la RIPAM 2013, stante la continuazione della convivenza, e l’intensificarsi

del rapporto tra i ricorrenti la convivenza va considerata stabile e, per la

RIPAM 2013, i ricorrenti formano un’unica UR come correttamente ritenuto dalla

Cassa.”

2.5

Nella

presente evenienza dalle carte processuali emerge che l’insorgente il 20 marzo

2017.

ha inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione la richiesta di

riduzione del premio dell’assicurazione malattie per l’anno 2017 indicando di

essere sposato con __________ dal 1985 (doc. 1). I due coniugi, che hanno due

figli, nati nel __________, residenti a __________, rispettivamente nel __________

__________ (doc. VII), tuttavia, da tempo, vivono separati. La moglie risiede

all’estero e l’insorgente dal mese di gennaio 2009, dopo aver svolto attività

lavorative nel ramo alberghiero in giro per il mondo, è rientrato in Svizzera

dove ha preso in locazione un appartamento in Via __________ a __________ ed ha

iniziato una collaborazione con l’Hotel __________ a __________ con un pensum

lavorativo che negli anni è andato diminuendo a causa della crisi economica

(doc. VII).

L’amministrazione

ha negato il diritto alla RIPAM e sostiene che l’interessato fin dal 2009

convive con __________, nata nel 1952, domiciliata in Via __________ a __________.

Considerato inoltre che i concubini si aiutano reciprocamente, ognuno secondo

le sue forze economiche, le condizioni per ritenere una convivenza stabile ai

sensi dell’art. 10a RLCAMal sarebbero adempiute.

Questo

Tribunale non può condividere la conclusione cui è giunta la Cassa.

Dall’udienza

del 22 agosto 2018 (doc. VIII), dalla documentazione prodotta dal ricorrente il

29.

agosto 2018 (doc. IX) e dagli atti allegati alla richiesta di riduzione del

premio del 20 marzo 2017 (doc. 1), emerge che la convivenza tra l’insorgente ed

__________ è sorta solo di recente, in seguito alla perdita di lavoro di RI 1

nel corso del 2016.

Decisivi

sono in particolare gli atti prodotti dalle parti, ritenuto che l’insorgente,

sia in sede di reclamo e ricorso, che in sede di udienza, non è stato preciso

nel fornire le date atte a comprovare i fatti determinanti del caso di specie.

Anche le annotazioni delle telefonate tra l’amministrazione ed il ricorrente e

protocollate nel documento “visualizzazione note” non trovano completo

riscontro nella documentazione agli atti. L’11 maggio 2017 figura ad esempio,

con riferimento verosimilmente ad __________: “è la padrona di casa, lui

paga l’affitto del suo appartamento”, allorché, come si vedrà in seguito,

da fine settembre 2016 l’interessato ha disdetto il suo contratto di locazione.

Non può pertanto essere dato un peso decisivo alla nota del 31 luglio 2017

dell’amministrazione dove viene indicato: “contatto tel con assicurato per

chiarimenti (…) vive con la signora __________ dal 2009 (…)”.

L’insorgente,

che in sede di ricorso ha affermato di trovarsi “già da qualche anno” in

“stato di totale disoccupazione”, interpellato in sede di udienza dal

giudice delegato del TCA, ha rilevato che la cessazione completa del rapporto

lavorativo con l’Hotel __________ è avvenuto nel 2015 “salvo errore” ed

ha affermato di aver disdetto l’appartamento di Via __________ a __________ più

o meno 4 anni fa (doc. VII). Chiamato a precisare la data esatta d’inizio della

convivenza con __________, ha affermato che “è nata in quel periodo (ndr:

della disdetta dell’appartamento)”, ossia “attorno al 2013” (doc.

VII).

Dalle

tavole processuali emerge una situazione diversa.

Il

28.

luglio 2016 il direttore dell’Hotel __________ ha informato l’insorgente di

non essere più in grado di garantire un’occupazione minima del 50%, come era

stato il caso per il periodo dal 1° novembre al 15 marzo 2016, ed ha disdetto

il contratto di lavoro, liberando con effetto immediato il ricorrente (doc. G).

Agli atti vi è il certificato di salario per il periodo dal 1.1.2016 al

31.7.2016

da cui risulta un reddito lordo complessivo di fr. 18'679. Il

medesimo giorno l’assicurato ha disdetto il contratto di locazione in Via __________

a __________ con effetto al 30 settembre 2016 (doc. H). La tassazione per

l’imposta cantonale 2015, del 22 giugno 2016, è stata notificata a questo

indirizzo.

Dalla

motivazione allegata alla decisione di condono del 25 agosto 2017 delle imposte

2014.

e 2015 si evince che il ricorrente “dal 1° agosto 2016 è al beneficio

dell’indennità di disoccupazione al 100% (precedentemente beneficiava delle

indennità al 50%)” e che “dichiara che per contenere le spese, da

ottobre 2016 ha trasferito il domicilio presso una conoscente, dividendo le

spese di vitto” (sottolineatura del redattore). Il 16 novembre 2017,

rivolgendosi all’amministrazione, l’insorgente ha affermato che “attualmente

vivo presso la Signora __________ perché non sono in grado di pagare un

affitto, contribuisco comunque alle spese di vitto” (sottolineature del

redattore).

Da

quanto sopra esposto emerge che l’insorgente dal suo rientro in Svizzera nel

2009.

ha lavorato presso l’Hotel __________ riducendo nel tempo la percentuale

di attività lavorativa fino a raggiungere il 50% ed essere licenziato per fine

luglio 2016. Con la perdita definitiva dell’attività lavorativa l’interessato

ha disdetto il contratto di locazione dell’appartamento sito in via __________

a __________ per la fine di settembre 2016 e dal mese di ottobre 2016 ha preso

domicilio presso __________, proprietaria dell’abitazione di via __________ a __________,

dove ora convivono. L’insorgente non paga alcuna locazione ma divide le spese

accessorie e partecipa agli acquisti di generi necessari (doc. VII). RI 1 ed __________

non hanno figli in comune.

Alla

luce degli accertamenti va concluso che la convivenza ha avuto inizio nel corso

del mese di ottobre 2016 ed è motivata da ragioni finanziarie.

Quando RI 1, il 20 marzo

2017, ha inoltrato la domanda di riduzione dei premi, ricevuta dall’amministrazione

il 23 marzo 2017, non era ancora trascorso il periodo di 6 mesi ritenuto

dall’art. 10a lett. c RLCAMal quale presupposto per considerare stabile una

convivenza. Del resto, la convivenza ha avuto inizio a causa delle difficoltà

economiche del ricorrente dovute alla perdita del lavoro e non può essere

escluso che, in caso di inizio di nuova attività lavorativa, l’interessato

avrebbe ricominciato ad avere una vita autonoma. RI 1 era appena stato

licenziato e si era da poco trasferito da __________. La situazione finanziaria

gli imponeva di trovare a breve una soluzione che gli permettesse di poter

vivere dignitosamente in attesa di riprendere un’attività lavorativa. La sua

condizione era tutt’altro che definitiva.

Non

può pertanto essere ritenuto che nel 2017 il legame fosse così intenso e

duraturo da considerarlo stabile o che comportasse vantaggi simili a quelli del

matrimonio.

Perlomeno

per quanto concerne la riduzione dei premi da aprile 2017 a dicembre 2017 (ai

sensi dell’art. 25 cpv. 3 LCAMal se l’istanza è presentata nell’anno di

competenza [in concreto: 2017] il diritto alla RIPAM per gli assicurati tassati

in via ordinaria è dato dal mese seguente la sua presentazione), unico oggetto

della decisione impugnata (cfr. consid. 2.1), la convivenza tra Elena Camponovo

ed il ricorrente non può pertanto essere considerata stabile ai sensi dell’art.

10a RLCAMal, e l’insorgente deve di conseguenza essere ritenuto persona sola

(cfr. anche la sentenza 36.2016.129-132 del 15 marzo 2017).

L’interpretazione della

norma secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, che vuole un legame che

duri da 6 mesi per accertare una convivenza stabile (si rammenta che le

Direttive COSAS citate in precedenza prevedono una convivenza stabile nel corso

di 2 anni per ammettere una solidarietà tra conviventi; su questi aspetti si

veda Ranzanici, op. cit., nota

1603.

p. 528; marginale 1069 p. 538; nota 1178 p. 379 nonché la marginale 1191

p. 587) impone il sussistere di un legame profondo che giustifichi una solidarietà

tra i conviventi che, per il 2017, non era data.

2.6

Da

quanto precede discende che, per quanto attiene la domanda di RIPAM 2017, questo

Tribunale non ritiene data, in concreto, l’esistenza di un’unione stabile. Ciò

comporta la conseguenza che l’amministrazione non poteva considerare che __________

ed il ricorrente formassero un’UR in quel periodo.

In

queste condizioni RI 1 va ritenuto, per il periodo da aprile a dicembre 2017,

quale persona sola.

Ne

segue che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione per il calcolo dell’eventuale sussidio dovuto per il

periodo da aprile a dicembre 2017.

Al

ricorrente, rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su reclamo

dell’8 maggio 2018 è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per i

suoi incombenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale

di compensazione verserà a RI 1 fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti