36.2018.44
Ricorso intempestivo. Irricevibile
6 agosto 2018Italiano6 min
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n.
Fatti
36.2018.44
ir/gm
Lugano
6
agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2018 (timbro postale) di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 13 aprile 2018 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato
In fatto e in diritto
Ÿ che RI 1 si è rivolta al
Tribunale cantonale delle assicurazioni con un ricorso privo di data,
consegnato alla posta il 31 maggio 2018 e pervenuto al Tribunale il 1° giugno
2018 (doc. I), con cui contesta la decisione emanata su reclamo il 13 aprile
2018 della Cassa cantonale di compensazione in tema di riduzione dei premi
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2018;
Ÿ che il ricorso di RI 1 ritiene
che il suo reddito disponibile sia inferiore ai limiti che consentono la
riduzione dei premi;
Ÿ che, ricevuto il ricorso, la
cancelleria del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha chiesto
all’assicurata di produrre la copia della decisione impugnata (doc. II scritto
1° giugno 2018) e ciò senza concreto seguito;
Ÿ che, alla luce di tale
inadempienza, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha chiesto
all’amministrazione di produrre il provvedimento impugnato in copia. Ciò che è
avvenuto il 14 giugno 2018 (doc. III);
Ÿ che dalla decisione emerge come
la Cassa abbia considerato, in base all’art. 14 RLCAMal – ossia fondandosi
sull’accertamento al di fuori o in assenza della tassazione fiscale
determinante (art. 30 cpv. 2 LCAMal) – un reddito disponibile dell’assicurata
in CHF 28'723 superiore, di poco, al limite di CHF 27'905,60 che consente il
riconoscimento dell’aiuto sociale;
Ÿ che RI 1 contesta la cifra del
suo reddito da cui ritiene debbano essere dedotti i contributi sociali non
considerati dalla Cassa (doc. I);
Considerandi
Ÿ che il ricorso è stato intimato
alla Cassa cantonale di compensazione per la presentazione della risposta di
causa e la produzione degli atti completi (doc. II del 14 giugno 2018);
Ÿ che, con il suo atto di risposta
del 2 luglio 2018 (doc. V), la Cassa, prima di un’analisi del merito del
ricorso, ha rilevato l’apparente tardività del ricorso. L’amministrazione
osserva infatti come “In data 20.04.2018, tramite email … la signora RI 1
allega una <copia del ricorso inoltrato contro la decisione al Tribunale
d’appello> chiedendo chi si assumesse i costi dello stesso”.
L’amministrazione ha indicato di avere contattato l’assicurata e di averla
informata in merito alla gratuità della procedura e spiegando all’assicurata
che “per definire il diritto alla RIPAM 2018 sono già stati dedotti i
contributi sociali obbligatori” (così come indicato nella nota 12 allegata
agli atti). L’amministrazione ha pure indicato di avere, l’8 maggio 2018,
contattato la signora RI 1, a fronte di email della stessa del medesimo giorno,
spiegandole “che alla pagina 6 della decisione su reclamo del 13 aprile 2018
sono presenti le indicazioni utili per l’inoltro di un eventuale ricorso
formale direttamente” al Tribunale cantonale delle assicurazioni;
Ÿ che l’amministrazione ritiene
quindi comprovato adeguatamente il fatto che, il 20 aprile 2018, l’assicurata
fosse in possesso della decisione contestata il successivo 31 maggio 2018 e
che, di riflesso, il termine di 30 giorni per l’inoltro del ricorso fosse
trascorso alla data del 31 maggio 2018, e, di conseguenza, il gravame tardivo;
Ÿ che il giudice delegato, il 3
luglio 2018 (doc. VI), ha trasmesso l’atto alla signora RI 1 con uno scritto
con cui ha riassunto la posizione della Cassa, concedendo alla stessa di “esprimersi
in merito alla tempestività del ricorso e quindi del rispetto del termine di 30
giorni dall’intimazione dell’atto”. Alla ricorrente è stato concesso un
termine scadente il 13 luglio 2018 con la specifica che qualora “… fosse da
ritenere intempestivo il suo ricorso lo stesso sarebbe da dichiarare
irricevibile. Nell’ipotesi contraria la Cassa sarà ulteriormente invitata a
esprimersi nel merito con la successiva salvaguardia dei suoi diritti
processuali”;
Ÿ che il termine concesso è
trascorso infruttuoso. Il giudice delegato ha nuovamente interpellato
l’assicurata il 18 luglio 2018, rinnovando le richieste e concedendo a tal fine
un nuovo e perentorio termine, scadente il 2 agosto 2018, per esprimersi in
merito (doc. VII). Anche questo termine è scaduto senza che l’assicurata
prendesse posizione;
Ÿ che, alla luce della natura della
procedura (ossia della valutazione della tempestività del ricorso) e del suo
esito la decisione può essere emanata a giudice unico (art. 4 cpv. 1 Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni - Lptca
- del 23 giugno 2008). In ogni caso le procedure che non pongono questioni di
principio e non sono complesse per l’accertamento fattuale o complesse in sede
istruttoria possono essere evase monocraticamente (sul tema si veda: Ivano
Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di
diritto pubblico del Tribunale di appello di emanare giudizi monocratici alla
luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale. Rivista ticinese di
diritto, RtiD I – 2016 p. 307 e ss.);
Ÿ che, avverso le decisioni emanate
su reclamo in applicazione della legge cantonale di applicazione della LAMal
(legge federale sull’assicurazione malattie) in tema di riduzione dei premi, è
dato il rimedio del ricorso nel termine di 30 giorni dall’intimazione (art. 76
cpv. 2 LCAMal). Il termine, in concreto, non è stato rispettato ed è trascorso
infruttuoso. Intimato dopo il decorso delle ferie giudiziarie pasquali, l’atto
della Cassa è pervenuto, al più tardi, il 20 aprile 2018 all’assicurata che
doveva impugnarlo nel termine di 30 giorni, ossia il 21 maggio 2018, un lunedì.
L’inoltro del ricorso il 31 maggio è quindi tardivo e il gravame va, di
conseguenza, considerato irricevibile.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti