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Decisione

36.2018.44

Ricorso intempestivo. Irricevibile

6 agosto 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

36.2018.44

ir/gm

Lugano

6

agosto 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 maggio 2018 (timbro postale) di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 13 aprile 2018 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato

In fatto e in diritto

Ÿ che RI 1 si è rivolta al

Tribunale cantonale delle assicurazioni con un ricorso privo di data,

consegnato alla posta il 31 maggio 2018 e pervenuto al Tribunale il 1° giugno

2018 (doc. I), con cui contesta la decisione emanata su reclamo il 13 aprile

2018 della Cassa cantonale di compensazione in tema di riduzione dei premi

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2018;

Ÿ che il ricorso di RI 1 ritiene

che il suo reddito disponibile sia inferiore ai limiti che consentono la

riduzione dei premi;

Ÿ che, ricevuto il ricorso, la

cancelleria del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha chiesto

all’assicurata di produrre la copia della decisione impugnata (doc. II scritto

1° giugno 2018) e ciò senza concreto seguito;

Ÿ che, alla luce di tale

inadempienza, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha chiesto

all’amministrazione di produrre il provvedimento impugnato in copia. Ciò che è

avvenuto il 14 giugno 2018 (doc. III);

Ÿ che dalla decisione emerge come

la Cassa abbia considerato, in base all’art. 14 RLCAMal – ossia fondandosi

sull’accertamento al di fuori o in assenza della tassazione fiscale

determinante (art. 30 cpv. 2 LCAMal) – un reddito disponibile dell’assicurata

in CHF 28'723 superiore, di poco, al limite di CHF 27'905,60 che consente il

riconoscimento dell’aiuto sociale;

Ÿ che RI 1 contesta la cifra del

suo reddito da cui ritiene debbano essere dedotti i contributi sociali non

considerati dalla Cassa (doc. I);

Considerandi

Ÿ che il ricorso è stato intimato

alla Cassa cantonale di compensazione per la presentazione della risposta di

causa e la produzione degli atti completi (doc. II del 14 giugno 2018);

Ÿ che, con il suo atto di risposta

del 2 luglio 2018 (doc. V), la Cassa, prima di un’analisi del merito del

ricorso, ha rilevato l’apparente tardività del ricorso. L’amministrazione

osserva infatti come “In data 20.04.2018, tramite email … la signora RI 1

allega una <copia del ricorso inoltrato contro la decisione al Tribunale

d’appello> chiedendo chi si assumesse i costi dello stesso”.

L’amministrazione ha indicato di avere contattato l’assicurata e di averla

informata in merito alla gratuità della procedura e spiegando all’assicurata

che “per definire il diritto alla RIPAM 2018 sono già stati dedotti i

contributi sociali obbligatori” (così come indicato nella nota 12 allegata

agli atti). L’amministrazione ha pure indicato di avere, l’8 maggio 2018,

contattato la signora RI 1, a fronte di email della stessa del medesimo giorno,

spiegandole “che alla pagina 6 della decisione su reclamo del 13 aprile 2018

sono presenti le indicazioni utili per l’inoltro di un eventuale ricorso

formale direttamente” al Tribunale cantonale delle assicurazioni;

Ÿ che l’amministrazione ritiene

quindi comprovato adeguatamente il fatto che, il 20 aprile 2018, l’assicurata

fosse in possesso della decisione contestata il successivo 31 maggio 2018 e

che, di riflesso, il termine di 30 giorni per l’inoltro del ricorso fosse

trascorso alla data del 31 maggio 2018, e, di conseguenza, il gravame tardivo;

Ÿ che il giudice delegato, il 3

luglio 2018 (doc. VI), ha trasmesso l’atto alla signora RI 1 con uno scritto

con cui ha riassunto la posizione della Cassa, concedendo alla stessa di “esprimersi

in merito alla tempestività del ricorso e quindi del rispetto del termine di 30

giorni dall’intimazione dell’atto”. Alla ricorrente è stato concesso un

termine scadente il 13 luglio 2018 con la specifica che qualora “… fosse da

ritenere intempestivo il suo ricorso lo stesso sarebbe da dichiarare

irricevibile. Nell’ipotesi contraria la Cassa sarà ulteriormente invitata a

esprimersi nel merito con la successiva salvaguardia dei suoi diritti

processuali”;

Ÿ che il termine concesso è

trascorso infruttuoso. Il giudice delegato ha nuovamente interpellato

l’assicurata il 18 luglio 2018, rinnovando le richieste e concedendo a tal fine

un nuovo e perentorio termine, scadente il 2 agosto 2018, per esprimersi in

merito (doc. VII). Anche questo termine è scaduto senza che l’assicurata

prendesse posizione;

Ÿ che, alla luce della natura della

procedura (ossia della valutazione della tempestività del ricorso) e del suo

esito la decisione può essere emanata a giudice unico (art. 4 cpv. 1 Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni - Lptca

- del 23 giugno 2008). In ogni caso le procedure che non pongono questioni di

principio e non sono complesse per l’accertamento fattuale o complesse in sede

istruttoria possono essere evase monocraticamente (sul tema si veda: Ivano

Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di

diritto pubblico del Tribunale di appello di emanare giudizi monocratici alla

luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale. Rivista ticinese di

diritto, RtiD I – 2016 p. 307 e ss.);

Ÿ che, avverso le decisioni emanate

su reclamo in applicazione della legge cantonale di applicazione della LAMal

(legge federale sull’assicurazione malattie) in tema di riduzione dei premi, è

dato il rimedio del ricorso nel termine di 30 giorni dall’intimazione (art. 76

cpv. 2 LCAMal). Il termine, in concreto, non è stato rispettato ed è trascorso

infruttuoso. Intimato dopo il decorso delle ferie giudiziarie pasquali, l’atto

della Cassa è pervenuto, al più tardi, il 20 aprile 2018 all’assicurata che

doveva impugnarlo nel termine di 30 giorni, ossia il 21 maggio 2018, un lunedì.

L’inoltro del ricorso il 31 maggio è quindi tardivo e il gravame va, di

conseguenza, considerato irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti