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Decisione

36.2018.46

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 ottobre 2018Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

12 settembre 2018 il TCA ha scritto all’assicuratore, chiedendo, sulla base della

sentenza federale K 35/05 del 17 agosto 2005, di produrre la polizza 2016 della

ricorrente, le CGA applicabili nel 2016 ed un calcolo preciso e completo con

l’indicazione per ogni mese del premio dovuto (e la motivazione dell’ammontare

del premio), delle partecipazioni ai costi dovute e di ogni altra spesa

richiesta alla ricorrente con la decisione impugnata, nonché degli importi già

versati (doc. VII).

L. Il

24 settembre 2018 l’assicuratore ha risposto, allegando ulteriore

documentazione (doc. VIII), trasmessa all’insorgente per osservazioni (doc.

IX).

M. Con

scritto del 5 ottobre 2018, trasmesso all’assicuratore per conoscenza (doc.

XI), la ricorrente ha confermato le sue domande, rilevando nuovamente che

l’assicurazione è stata sottoscritta dal marito, il quale si è fatto “garante

e responsabile di tutte le necessità economiche della sottoscritta in quanto

moglie”. Secondo la ricorrente ogni richiesta deve pertanto essere

inoltrata a lui (doc. X).

in

diritto

in

ordine

1.La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10

ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.

13, pag. 37 e seguenti).

Considerandi

2.

Per

costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa

nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere

pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF

131.

V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119

Ib 36 consid. 1b).

In

concreto con la decisione su opposizione impugnata l’assicuratore nel

Dispositivo

dispositivo ha accertato che l’insorgente è debitrice nei confronti di CO 1 di

un importo di fr. 3'880 “per premi arretrati e partecipazioni ai costi”

della LAMal, dedotti pagamenti per fr. 946.30, oltre ad interessi al 5% dal 9

agosto 2016 su fr. 2'538.50, e di fr. 198.30 per “spese di sollecitazione e

d’esecuzione, come pure tasse di riscossione” (doc. 33). L’assicuratore ha

rigettato l’opposizione al precetto esecutivo (PE) n. __________ dell’UE di __________

per fr. 3'132, oltre interessi al 5% dal 9 agosto 2016 su fr. 2'538.50 (doc.

33).

Il

TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione su

opposizione del 29 maggio 2018, ossia la questione di sapere se l’insorgente è

debitrice dell’importo figurante nella decisione impugnata e se l’assicuratore

ha agito correttamente togliendo l’opposizione al PE n. __________ del 1°

settembre 2017 dell’Ufficio di esecuzione di __________.

nel

merito

3. Secondo

l’art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o

farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie

entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

Per

l’art. 4 LAMal le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente

tra gli assicuratori che dispongono di un’autorizzazione all’esercizio

dell’assicurazione sociale malattie conformemente alla LVAMal.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare

dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda

eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali.

L’art.

64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle

prestazioni ottenute. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi

comprende (let. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (let. b) il 10 per

cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).

Secondo l’art. 64a cpv. 1

LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la

scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve

diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli

le conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se,

nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai

costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve

richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi

all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

L’art. 90 OAMal dispone che i premi

devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso

degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5

per cento all'anno.

In caso di mancato

pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la

diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la

presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b

cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per

propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento

tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una

misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

4. In

concreto l’insorgente sostiene che debitore dei suoi premi personali non è lei

stessa ma esclusivamente suo marito, unico membro della famiglia ad avere

un’attività lavorativa e dal quale rileva di vivere separata dal “18 agosto

2016” (cfr. doc. V). La ricorrente evidenzia che il suo coniuge ha dichiarato,

al momento della richiesta del permesso “B” dell’insorgente, di “provvedere

a tutte le necessità economiche e di sussistenza della famiglia” (doc. A2).

A

torto. Infatti, nell’ambito dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie,

l’affiliazione è individuale ed ogni membro della famiglia è responsabile personalmente

del pagamento dei propri premi assicurativi (cfr. anche Eugster,

Krankenversicherung, in: SBVR, 3a edizione 2016, pag. 798, n. 1312 con

riferimenti; per i minorenni cfr. la sentenza 9C_660/2007 del 25 aprile 2008,

consid. 3.2).

Fin

quando i coniugi vivono in unione domestica, l’altro coniuge, di norma, può semmai

essere chiamato a rispondere solidalmente (cfr. DTF 129 V 90; DTF 125 V 430

consid. 3b; sentenza 9C_756/2016 del 18 gennaio 2017; sentenza 9C_14/2012 del

29 ottobre 2012; sentenza K 65/03 del 26 giugno 2006; sentenza K 114/03 del 22

luglio 2005, pubblicata in RAMI 2005 pag. 358; cfr. anche RAMI 2000 pag. 79 e

DTF 119 V 25 consid. 6a, nonché DTF 112 II 404 consid. 6; cfr. anche Eugster, op.

cit., pag. 798-799; cfr. anche Ranzanici/Steffen,

Responsabilità solidale dei coniugi e dei partner registrati per i debiti

derivanti da premi e partecipazioni secondo la LAMal, in Bollettino n. 36 a

cura dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino, Novembre 2008, capitolo

IV.2.6 pag. 32: "Il credito è certamente costituito dai premi scaduti e

dalle partecipazioni. (…) Ciò significa che il coniuge è solidalmente

responsabile unicamente per il pagamento dei premi o delle partecipazioni

dell'altro (…)."), ma, in ogni caso, non in maniera esclusiva

del pagamento dei premi di entrambi.

L’interessata

è di conseguenza personalmente debitrice dei suoi premi e delle sue

partecipazioni ai costi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie che per

il resto ammette di aver concluso (cfr. doc. I).

La

dichiarazione sottoscritta dal marito nell’ambito della richiesta del permesso

“B” non è d’aiuto all’insorgente, non esimendola dall’obbligo personale

di pagare i propri premi. Essa concerne semmai i rapporti interni tra i due

coniugi ma non il suo obbligo contributivo nei confronti dell’assicuratore

convenuto. Neppure le asserite procedure civili nei confronti del marito attualmente

pendenti presso il Pretore di __________ (cfr. doc. I) sono atte a modificare

l’esito della presente procedura.

Nemmeno

la circostanza che le due figlie minorenni dal 1° aprile 2016 non figurano più

nella sua polizza personale, ma sono state trasferite, a suo dire

arbitrariamente, nella polizza del marito il quale, del resto, come afferma la

medesima insorgente, paga i loro premi personali (doc. I: “[…] come si

evince, infatti, dalla documentazione, mio marito ha proseguito regolarmente i

pagamenti dei premi delle figlie […]”), non può esserle d’aiuto, non

esimendola dal suo obbligo contributivo per i propri premi personali.

La

circostanza che a pagare i premi delle figlie è il marito non è di nocumento né

per la ricorrente né per le figlie medesime.

Non

va poi dimenticato che il rapporto tra i genitori e le due figlie non va

risolta in questa procedura amministrativa ma andrà, se del caso, regolato nell’ambito

della procedura civile che la medesima interessata sostiene essere in corso

presso la Pretura di __________ (cfr. anche il verbale/decreto __________ del

10 maggio 2016 della medesima Pretura [doc. 13], il decreto supercautelare __________

del 13 maggio 2016 [doc. 14] e il verbale d’udienza/transazione nelle

more/decreto __________ del 18 agosto 2016 il cui punto 4 prevede che “provvisoriamente

il padre provvederà al mantenimento delle figlie, senza per il momento

contributo in denaro da parte della madre”). Del resto la medesima

insorgente evidenzia come anche prima del 18 agosto 2016 i premi delle figlie “erano

corrisposti sempre da mio marito” (doc. V).

Dagli

atti emerge inoltre che l’inserimento delle figlie nella polizza del marito,

anch’egli detentore dell’autorità parentale e loro rappresentante, è avvenuto in

seguito a richiesta di quest’ultimo dopo il citato decreto pretorile del 13

maggio 2016 con cui il Giudice ha richiamato la ricorrente al rispetto dei suoi

doveri genitoriali e l’ha deferita al foro penale per violazione degli ordini

già impartiti il 10 maggio 2016 quando le è stato fatto ordine, con effetto

immediato e sotto comminatoria penale ex art. 292 CP, di riportare le figlie

presso il loro domicilio e di consentire loro la ripresa e la regolare

frequentazione scolastica (cfr. doc. 12; cfr. anche doc. 17: decisione dell’8

agosto 2016 del Presidente del Tribunale per i minorenni di __________ che ha

dichiarato illegittimo il trasferimento delle figlie in Italia e ne ha ordinato

il ritorno in Svizzera).

In

ogni caso quanto avvenuto non modifica l’obbligo contributivo dell’interessata

per i propri premi personali.

Non

è pertanto necessario sospendere la causa in attesa di eventuali giudizi

pretorili come chiesto in sede ricorsuale (doc. I).

5. Va

ora esaminato se, come indicato nella decisione impugnata, l’ammontare

complessivo di fr. 3'880 per premi arretrati da aprile a dicembre 2016 e

partecipazioni ai costi dal 28 gennaio 2016 al 15 giugno 2016, dedotti

pagamenti per fr. 946.30, è ancora dovuto.

Nel

merito l’insorgente non contesta l’ammontare complessivo del debito

contributivo (doc. I), neppure con le osservazioni del 5 ottobre 2018 (doc. X),

che hanno fatto seguito alla trasmissione del plico doc. VIII/1-7 dove l’assicuratore

ha esposto per esteso il calcolo dell’importo richiesto. Essa ha del resto

sottoscritto un accordo di pagamento rateale, in data 23 gennaio 2017, dove ha

riconosciuto che all’epoca era ancora debitrice di fr. 3'880 da cui andavano

dedotti fr. 546.30 di pagamenti/bonifici (doc. 22). Successivamente sono

intervenuti due ulteriori pagamenti di fr. 200 l’uno in data 16 marzo 2017 e 6

giugno 2017 (doc. VIII/1).

Il

12 settembre 2018 il TCA ha scritto all’assicuratore e, rilevata la lacunosità

della documentazione prodotta e la difficoltà nel calcolare precisamente gli

importi dovuti, ha chiesto, sulla base della sentenza federale K 35/05 del 17

agosto 2005, di produrre la polizza 2016 della ricorrente, le CGA applicabili

nel 2016 ed un calcolo preciso e completo con l’indicazione per ogni mese del

premio dovuto (e la motivazione dell’ammontare del premio), delle

partecipazioni ai costi dovute e di ogni altra spesa richiesta alla ricorrente

con la decisione impugnata, nonché degli importi già versati (doc. VII). Il 24

settembre 2018 l’assicuratore ha prodotto la documentazione richiesta (doc.

VIII).

Va

qui evidenziato che nella citata sentenza il TF ha affermato:

" 3.2 Come

ricordato dal primo giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente

avuto modo di esprimersi a proposito del sostrato probatorio necessario per

accertare esistenza ed estensione dei crediti oggetto di una procedura

esecutiva e per permettere il rigetto definitivo dell'opposizione nell'ambito

dell'incasso di pretese da partecipazione ai costi (RAMI 2003 no. KV 252 pag.

227; cfr. inoltre pure DTF 119 V 331 seg. consid. 2b in merito ai

principi procedurali applicabili in materia). Così, questa Corte ha statuito

che in una procedura amministrativa di natura assicurativo-sociale ai sensi

dell'art. 79 cpv. 1 LEF, i semplici conteggi di prestazioni e di partecipazione

ai costi - anche qualora dovessero indicare data e numero della fattura - non

costituiscono di per sé, da soli, una prova sufficiente a determinare il

rigetto dell'opposizione potendosi sempre ancora, malgrado il riferimento al

fornitore della prestazione e al periodo di trattamento, verificare un errore

nella trascrizione delle fatture oppure potendo essere fatta valere una

richiesta di partecipazione ai costi per prestazioni non sottoposte a tale

obbligo. Di conseguenza, dal momento che l'assicuratore malattia, nei suoi

provvedimenti concernenti richieste per partecipa-zioni ai costi, non solo

rende una decisione di merito sull'onere pecuniario di una persona assicurata,

bensì, in qualità di istanza competente, è pure abilitato a respingere le

opposizioni a un precetto esecutivo - e a determinare così la prosecuzione

dell'esecuzione senza dovere promuovere una procedura di rigetto

dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF (DTF 119 V 331 seg. consid. 2b con riferimenti)

-, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a controllare in modo

completo, in sede ricorsuale, simili domande.

3.3 Sempre secondo

giurisprudenza, l'assicuratore competente è obbligato a costituire un incarto

completo contenente tutti i documenti pertinenti (DTF 124 V 372; RAMI 1999 no. U 344 pag. 416) -

incombenza, questa, che la LPGA ha generalizzato con l'obbligo, sancito

dall'art. 47, di registrare per ogni procedura in materia di assicurazioni

sociali in modo sistematico tutti i documenti suscettibili di essere

determinanti - e a organizzarsi in modo tale da potere documentare

adeguatamente il fondamento delle proprie richieste.

4.

In concreto, la …

(omissis)… ha eccepito - con un'argomentazione, considerati i molteplici

strumenti messi a disposizione dalla tecnologia moderna, a dir poco opinabile -

di non potere riprodurre le polizze relative al contratto di assicurazione

concluso con G.________ e ha trasmesso al loro posto degli estratti informatici

interni contenenti abbreviazioni e codici di difficile se non addirittura

(parzialmente) impossibile lettura. A tal proposito, il Tribunale federale

delle assicurazioni ha già avuto modo di censurare simile modo di procedere,

rilevando che la produzione di siffatta documentazione non è di per sé idonea a

dimostrare sufficientemente i fatti rilevanti (cfr. ad es. le sentenze del 18

febbraio 2002 in re T. e S., K 132/01, consid. 3b/cc, e del 28 marzo 2001 in re

A. e B., K 144/99).

Ne consegue che gli atti

all'inserto effettivamente non sono sufficienti, quantomeno allo stadio

attuale, per stabilire con la necessaria chiarezza l'entità della franchigia

(che comunque potrebbe essere determinata anche altrimenti, ad es. sulla base

della proposta assicurativa e della prova di una fatturazione conseguentemente

ridotta dei premi) per tutti gli anni in questione. Né per il resto,

indipendentemente da tale aspetto, la sola trasmissione delle due fatture del

dott. T.________, peraltro comprendenti pure delle prestazioni per un

trattamento realizzato nel 2000 (ortopantomografia realizzata il 7 dicembre

2000), che non avrebbe così potuto essere computato sulla franchigia per l'anno

1999 (v. consid. 3.1), basterebbe, in assenza di una documentazione chiara e

completa che permetta di accertare con la dovuta affidabilità data, entità,

computabilità e saldo per i trattamenti effettuati nel periodo in esame a

comprovare la pretesa.

5.

5.1 D'altra parte, non

può passare inosservato che l'assicurato ha sempre ammesso di essere ancora,

seppur parzialmente, debitore nei confronti dell'assicuratore per le

prestazioni fatturate dal dott. T.________. Egli, infatti, a più riprese ha

riconosciuto un suo obbligo per fr. 1'637.40, importo che, a ben vedere,

nient'altro è che se non il risultato dell'addizione della franchigia annuale

(fr. 1'500.-) con l'aliquota percentuale del 10% sul totale delle prestazioni

fatturate dal dott. T.________ (fr. 2'874.95, ossia fr. 800.75 + fr. 2'074.20)

eccedenti la franchigia (fr. 1'374.95, ossia fr. 2'874.95 ./. fr. 1'500.-).

Tale circostanza non

poteva semplicemente venire ignorata dal primo giudice che ha negato

integralmente la pretesa della …. (omissis) …. In particolare, egli non poteva,

come di fatto è stato, concepire i principi giurisprudenziali suesposti nel

senso di un onere della prova a carico dell'assicuratore insorgente, di per sé

inconciliabile - anche nei limiti posti dall'obbligo di collaborare delle parti

- con il principio inquisitorio che informa la procedura in materia di

assicurazioni sociali e che obbliga il giudice ad accertare d'ufficio i fatti

rilevanti (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; cfr. DTF 130 I 183 consid. 3.2). Un onere della prova

può tutt'al più essere concepito nella misura in cui, in mancanza di prove

("Beweislosigkeit"), la decisione risulta sfavorevole a quella parte

che intende dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto che è rimasta non

provata (consid. 4.1 non pubblicato in RAMI 2003 no. KV 252 pag. 227). Questa

regola trova tuttavia applicazione unicamente se l'istruttoria - condotta in

ossequio al principio inquisitorio - non permette di ritenere quantomeno come

verosimile - un giudizio di mera possibilità non potendo per contro bastare -

l'esistenza di un fatto rilevante (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

5.2 Ora, a prescindere

dal fatto che le polizze assicurative avrebbero effettivamente, e soprattutto

in ragione delle spiegazioni fornite dalla cassa malati, potuto essere

richieste direttamente all'assicurato, il Tribunale cantonale, anche in assenza

di una prova fondata su un grado di verosimiglianza preponderante circa la

stipulazione e l'importo della franchigia opzionale invocata dall'insorgente

(che poteva comunque essere determinata anche altrimenti, fosse anche solo

indirettamente [v. consid. 4]), avrebbe in ogni caso potuto e dovuto tenere

conto quantomeno della franchigia minima legale e procedere in seguito alla

raccolta degli ulteriori atti necessari conformemente a quanto prescritto dal

Tribunale federale delle assicurazioni nella sentenza richiamata, pubblicata in

RAMI 2003 no. KV 252 pag. 227. In quell'occasione, la Corte federale, preso

atto dell'incompletezza della documentazione versata all'inserto, non aveva

semplicemente e integralmente annullato ogni pretesa della cassa malati per

partecipazione ai costi dell'assicurato, bensì, precisando l'oggetto dell'esame

complementare da eseguire (in casu: raccolta delle fatture notificate

all'assicuratore, nel periodo in questione, dai fornitori di prestazioni),

aveva rinviato la causa alla precedente istanza perché, previo complemento

istruttorio, potesse esprimersi nuovamente con un giudizio reso in ossequio al

principio inquisitorio (sentenza citata, consid. 4.2.2

pubblicato in internet: "Die Vorinstanz ist nach dem Gesagten erst dann in

der Lage, ihre zuvor umschriebene Untersuchungspflicht wahrzunehmen, wenn sie

über die der [… omissis …] vom Leistungserbringer zugegangenen Rechnungen

verfügt und diese überprüfen kann. Da der gegenwärtige Aktenstand dies jedoch

nicht gestattet, ist die Angelegenheit an das kantonale Gericht zurückzuweisen.

Dieses wird die Rechnungen der Leistungserbringer von der [… omissis …]

einzufordern und anschliessend [...] über die geltend gemachten

Kostenbeteiligungsforderungen neu zu entscheiden haben").

6. In

concreto dalla polizza prodotta dall’assicuratore emerge che dal 1° gennaio

2016 l’insorgente era affiliata all’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie “__________” con un premio mensile di fr. 340.20, cui vanno

aggiunti fr. 25.50 per il rischio infortunio assicurato e da cui va dedotto

l’importo di fr. 5.20 di distribuzione dei proventi della tassa ambientale alla

popolazione (doc. VIII/3), per complessivi fr. 360.50. Dal 9 aprile 2016

l’insorgente è stata affiliata all’assicurazione delle cure medico-sanitarie “__________”

che copre i costi per i trattamenti ambulatoriali e stazionari

dell’assicurazione sociale del Paese di domicilio nell’ambito degli Accordi

bilaterali tra Svizzera e UE/AELS rispettivamente i loro stati membri, con un

premio mensile di fr. 390.60, cui vanno aggiunti fr. 29.30 per il rischio infortunio

(doc. VIII/3), per complessivi fr. 419.90. In seguito, dal 26 agosto 2016, è

nuovamente stata affiliata alla “__________” (doc. VIII/3).

Ne

segue che l’insorgente deve all’assicuratore fr. 96.10 pro rata per 8 giorni

del mese d’aprile 2016 quando era assicurata presso la “__________” (fr. 360.50

: 30 giorni X 8 giorni), fr. 307.95 pro rata per 22 giorni del mese di aprile

2016 quando era assicurata presso la “__________” (fr. 419.90 : 30 giorni X 22

giorni), fr. 1'259.70 da maggio a luglio 2016 (fr. 419.90 X 3 mesi), fr. 338.65

pro rata per 25 giorni del mese di agosto 2016 quando era assicurata presso la “__________”

(fr. 419.90 : 31 giorni X 25 giorni), fr. 69.80 pro rata per 6 giorni del mese

di agosto 2016 quando era assicurata presso la “__________” (fr. 360.50 : 31

giorni X 6 giorni), fr. 1'442 da settembre a dicembre 2016 (fr. 360.50 X 4

mesi).

Complessivamente,

per i premi, sono dovuti fr. 3'514.20 (fr. 96.10 + fr. 307.95 + fr. 1'259.70 +

fr. 338.65 + fr. 69.80 + fr. 1'442), da cui va d’acchito dedotto l’importo di

fr. 60.75 rimborsato l’8 giugno 2016 dall’assicuratore in base all’art. 106

LAMal (correzione dei premi), per un importo complessivo di fr. 3'453.45.

Per

quanto concerne le partecipazioni ai costi (data del conteggio e non della

prestazione) contenute nel PE __________ (fr. 362.90 per il 19 marzo 2016, 26

marzo 2016, 11 maggio 2016, 18 maggio 2016 e 21 maggio 2016 e fr. 32.30 per il

15 giugno 2016), dai conteggi prodotti dall’assicuratore (doc. VIII/4A e

seguenti), non contestati nel loro contenuto, emerge che la ricorrente è effettivamente

debitrice di un importo complessivo di fr. 395.20 (fr. 47 il 19 marzo 2016

[doc. VIII/4A]; 53.15 il 26 marzo 2016, di cui fr. 12.75 personali e fr. 40.40

per la figlia __________ [nata nel 2009; doc. VIII/4B]; fr. 59.60 l’11 maggio

2016 [doc. VIII/4C]; fr. 49.75 il 18 maggio 2016 [doc. VIII/4D]; fr. 153.40 il

21 maggio 2016 [doc. VIII/4E]; fr. 32.30 il 15 giugno 2016 [doc. VIII/4F]).

L’importo

complessivo di premi e partecipazioni ai costi ammonta così a fr. 3'848.65

(3'453.45 + 395.20), ossia legger-mente inferiore rispetto a quello indicato

nella decisione impugnata di fr. 3'880. Da questo importo va dedotto l’ammonta-re

pagato dall’insorgente pari a fr. 1'121 (doc. VIII/1: fr. 360.50 il 13 ottobre

2016, fr. 360.50 il 15 dicembre 2016, fr. 200 il 16 marzo 2017 e fr. 200 il 6

giugno 2017), ciò che riduce l’ammon-tare a carico dell’assicurata a fr.

2'727.65, e meglio fr. 2'332.45 di premi e fr. 395.20 di partecipazioni ai

costi.

Con

il conteggio del 14 settembre 2018 l’assicuratore, oltre a fr. 439.95 per “spese

incasso LAMal”, ha pure fatto valere un’ulteriore partecipazione ai costi di

fr. 206.05 del 27 gennaio 2016 (doc. 5; data del conteggio), non contenuta

nel PE n. 2449701 (cfr. doc. 25) e nemmeno nella decisione su opposizione impugnata

(che menziona le partecipazioni ai costi dal 28 gennaio 2016; cfr. doc.

33).

Questo

TCA evidenzia che, a parte l’importo complessivo di fr. 198.30, composto di fr.

30 di spese d’ingiunzione, fr. 95 di spese d’incasso e fr. 73.30 di spese

d’esecuzione del precetto esecutivo, di cui si dirà qui di seguito, gli altri

importi non figurano né nella decisione impugnata, né nel PE e pertanto non

sono oggetto della presente procedura (cfr. consid. 2).

7. L’assicuratore

con la decisione impugnata e con il PE chiede un importo di fr. 30 di

spese d’ingiunzione e fr. 95 di spese d’incasso, oltre fr. 73.30 di spese

d’esecuzione del precetto esecutivo.

Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal

un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura

delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora

dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai

costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di

versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le

disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una

regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato

inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore

fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava

nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012,

secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che

avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può

riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato

In concreto

le Condizioni generali d’assicurazione (CGA) per le assicurazioni ai sensi

della LAMal prevedono all’art. 14.2 che i costi amministrativi quali per

esempio le spese d’ingiunzione e le commissioni d’incasso, dovuti alla mora del

pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi sono a carico della persona

assicurata. Per l’art. 14.3 CGA se alla scadenza del termine di pagamento la

persona assicurata non avrà saldato il suo debito, le sarà inviato un richiamo

scritto con l’indicazione delle conseguenze della mora e la concessione di un

termine supplementare alla cui scadenza si potrà avviare l’esecuzione.

In concreto

le spese d’ingiunzione di fr. 30 e la commissione d’incasso di fr. 95, peraltro proporzionate rispetto all’ammontare complessivo

richiesto, dovute a colpa dell'assicurata medesima che non ha pagato nei

termini quanto domandato e che trovano il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 2

OAMal e nell'art. 14.2 CGA, vanno confermate.

Circa le spese esecutive di

fr. 73.30 va evidenziato quanto segue.

Con sentenza

K 114/03 del 22 luglio 2005, l'Alta Corte ha affermato:

"

10.

All'assicurata, infine, sono

state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr.

70.-, che contesta.

(…)

10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece

disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma

il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione,

l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

Questi costi sono dovuti per

legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui

l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e

giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto

dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile

pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”

Le spese

esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di

rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il

rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004,

36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag.

568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez,

La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht

zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter

Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG

68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die

Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione,

sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA

K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del

18 giugno 2004).

Per cui

queste spese non fanno parte del rigetto dell'opposizio-ne, ma rimangono a

carico del debitore escusso.

8. Infine, l’assicuratore ha

chiesto anche il pagamento di interessi di mora al 5% su fr. 2'538.50 dal 9

agosto 2016.

Gli interessi sono dovuti

quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio

vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA

i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi

sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio

federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli interessi

di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5

per cento all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA cfr. anche

Kieser, in ATSG- Kommentar, 2015, 3a ed., pag. 417-418 n. 68 ad art. 26 e pag.

420 n. 83 ad art. 26).

Inoltre, secondo l'art. 7

cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni

spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso

inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla

fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.

Nel caso di specie l’insorgente non ha versato

quanto si è impegnata a solvere all’inizio di ogni mese giusta l’art. 90 OAMal.

Per cui gli interessi sono, di massima, dovuti.

Tuttavia gli interessi sui premi dei mesi di

settembre, ottobre novembre e dicembre 2016 non possono essere chiesti già dal 9

agosto di quell’anno, non essendo, a quel momento, dovuti (cfr. da ultimo sentenza 36.2017.108 del 22 marzo 2018).

Considerato che i premi vanno pagati

in anticipo e di regola mensilmente, gli interessi sui premi per questi mesi

possono essere chiesti solo dal 1° settembre 2016, rispettivamente dal 1°

ottobre 2016, 1° novembre 2016 e 1° dicembre 2016.

Occorre inoltre tenere conto dei

pagamenti effettuati dall’insorgente (il 13 ottobre 2016 [fr. 360.50], il 15

dicembre 2016 [fr. 360.50], il 16 marzo 2017 [fr. 200] ed il 6 giugno 2017 [fr.

200]).

Ne segue che gli interessi al 5% dal 9

agosto 2016, come stabilito dall’assicuratore (data più favorevole alla

ricorrente), possono essere chiesti solo su fr. 2'072.20 (96.10 + 307.95 +

1'259.70 + 338.65 + 69.80).

Dal 1° settembre 2016 possono essere

chiesti gli interessi su fr. 2'432.70 (2'072.20 + 360.50 [premio di

settembre]).

Dal 1° ottobre 2016 sono dovuti su fr.

2'538.50 come chiesto dall’assicuratore (dal 9 agosto 2016) con la decisione

impugnata, poiché più favorevole per l’assicurata (cfr. da ultimo sentenza

36.2017.108 del 22 marzo 2018).

Anche gli ulteriori premi non vanno

più aggiunti poiché l’assicuratore non ha chiesto il calcolo degli interessi su

un importo maggiore (cfr. da ultimo sentenza 36.2017.108 del 22 marzo 2018).

Per contro dal 7 giugno 2017, quando

l’ammontare complessivo dovuto è inferiore a quello chiesto dall’assicuratore,

gli interessi possono essere domandati su fr. 2'393.20 (2'432.70 [debito al 1°

settembre 2016] + 1'081.50 [360.50 X 3 mesi {ottobre, novembre e dicembre 2016}

– fr. 1’121 [pagamenti del 13 ottobre 2016; 15 dicembre 2016; 16 marzo 2017 e 6

giugno 2017: 360.50 + 360.50 + 200 + 200]).

9. Alla luce di tutto quanto

sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata

modificata come segue:

1. È

accertato che RI 1 è debitrice nei confronti di CO 1 di CHF 3'848.65 di premi

(CHF 3'453.45) e partecipazioni ai costi (CHF 395.20) dell’assicurazione

malattie obbligatoria delle cure medico-sanitarie, da cui vanno dedotti i

pagamenti effettuati pari a CHF 1'121, per un importo complessivo ancora dovuto

di CHF 2'727.65, e meglio CHF 2'332.45 di premi e CHF 395.20 di partecipazioni

ai costi, oltre interessi al 5% su CHF 2'072.20 dal 09.08.2016 al 31 agosto

2016, 5% su CHF 2'432.70 dal 1° settembre 2016 al 30 settembre 2016, 5% su CHF

2'538.50 dal 1° ottobre 2016 al 6 giugno 2017 e 5% su CHF 2'393.20 dal 7 giugno

2017.

2. È

accertato che RI 1 è debitrice nei confronti di CO 1 di CHF 198.30 per spese di

sollecitazione e d’esecuzione, come pure tasse di riscossione.

3. L’opposizione

al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________

del 1° settembre 2017 è rigettata in via definitiva per l’importo complessivo

di CHF 2'852.65 (CHF 2'332.45 di premi, CHF 395.20 di partecipazioni ai costi,

CHF 30 di spese d’ingiunzione, CHF 95 di commissione d’incas-so), oltre

interessi al 5% su CHF 2'072.20 dal 09.08.2016 al 31 agosto 2016, 5% su CHF

2'432.70 dal 1° settembre 2016 al 30 settembre 2016, 5% su CHF 2'538.50 dal 1°

ottobre 2016 al 6 giugno 2017 e 5% su CHF 2'393.20 dal 7 giugno 2017.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione su opposizione del 29 maggio 2018 è modificata come segue:

1.1 È

accertato che RI 1 è debitrice nei confronti di CO 1 di CHF 2'727.65, e meglio

CHF 2'332.45 di premi e CHF 395.20 di partecipazioni ai costi, oltre interessi

al 5% su CHF 2'072.20 dal 09.08.2016 al 31 agosto 2016, 5% su CHF 2'432.70 dal

1° settembre 2016 al 30 settembre 2016, 5% su CHF 2'538.50 dal 1° ottobre 2016

al 6 giugno 2017 e 5% su CHF 2'393.20 dal 7 giugno 2017.

1.2 È

accertato che RI 1 è debitrice nei confronti di CO 1 di CHF 198.30 per spese di

sollecitazione e d’esecuzione, come pure tasse di riscossione.

1.3 L’opposizione

al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________

del 1° settembre 2017 è rigettata in via definitiva per l’importo complessivo

di CHF 2'852.65 (CHF 2'332.45 di premi, CHF 395.20 di partecipazioni ai costi,

CHF 30 di spese d’ingiunzione, CHF 95 di commissione d’incasso), oltre

interessi al 5% su CHF 2'072.20 dal 09.08.2016 al 31 agosto 2016, 5% su CHF

2'432.70 dal 1° settembre 2016 al 30 settembre 2016, 5% su CHF 2'538.50 dal 1°

ottobre 2016 al 6 giugno 2017 e 5% su CHF 2'393.20 dal 7 giugno 2017.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti