36.2018.46
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19 ottobre 2018Italiano32 min
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2018.46
cs
Lugano
19 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 maggio 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI
1, nata nel 1969, è affiliata presso CO 1 per l’assicurazione delle cure
medico-sanitarie (cfr. doc. VIII/1 e seguenti; cfr. doc. I).
B. In
data 14 novembre 2016 (doc. 19), rispettivamente 19 dicembre 2016 (doc. 20),
l’assicuratore ha notificato a RI 1 un’ingiunzione di pagamento per premi LAMal
del mese di aprile 2016 e partecipazioni alle spese dal 28 gennaio 2016 al 15
giugno 2016, rispettivamente premi LAMal dal mese di aprile 2016 al mese di
novembre 2016 e partecipazioni dal 28 gennaio 2016 al 15 giugno 2016.
C. Il
23 gennaio 2017 l’assicurata ha sottoscritto un accordo di pagamento rateale
con CO 1, riconoscendo il credito figurante nello scritto e pari a fr.
3'446.45, composto di fr. 3'880 di credito di base, fr. 82.75 di interessi al
5% dal 9 agosto 2016 e di fr. 30 di spese di ingiunzione da cui sono stati
dedotti fr. 546.30 di pagamenti/bonifici già effettuati (doc. 22).
D. Dopo
aver accertato che solo alcune rate erano state pagate, l’assicuratore ha fatto
spiccare un precetto esecutivo nei confronti di RI 1, emesso il 1° settembre
2017 dall’Ufficio di esecuzione di ___________, per un importo di fr. 2'538.50
per premi da aprile ad agosto 2016 e da novembre a dicembre 2016, per un
ammontare di fr. 362.90 per partecipazioni alle spese LAMal del 19 marzo, 26
marzo, 11 maggio, 18 maggio e 21 maggio 2016, per un importo di fr. 32.30 per
partecipazioni alle spese LAMal del 15 giugno 2016, per fr. 30 per spese di
ingiunzione, per fr. 95 per spese di commissione d’incasso e per fr. 73.30 per spese
d’esecuzione del precetto esecutivo (doc. 25).
E. Con
decisione formale del 31 ottobre 2017 (doc. 28), confermata dalla decisione su
opposizione del 29 maggio 2018 (doc. 33), l’assicuratore ha tolto l’opposizione
al precetto esecutivo n. 2449701 ed ha accertato l’ammontare del debito
dell’interessata per il periodo in esame.
F. RI
1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone
l’annullamento (doc. I). L’insorgente ripercorre la sua storia, evidenziando di
essere separata dal marito e sostenendo che spetta a lui, quale unico detentore
di reddito, far fronte all’intero debito contributivo, avendo sottoscritto una
dichiarazione per l’Ufficio stranieri secondo la quale avrebbe fornito delle
garanzie economiche per permetterle di ottenere il permesso “B”, il quale non
prevede la possibilità di svolgere attività lucrativa. Essa chiede di
sospendere tutte le richieste fino a decisione definitiva del Pretore in merito
ai rapporti con il marito e contesta che le figlie siano state inserite nella
polizza del marito che paga loro regolarmente i premi.
G. Con
risposta del 27 agosto 2018 l’assicuratore ha proposto la reiezione del ricorso,
dicendosi disposto a trovare un nuovo accordo rateale a condizione che
l’interessata mantenga gli impegni presi (doc. III).
H. Il
9 settembre 2018 la ricorrente ha ribadito la sua posizione (doc. V).
Fatti
I. Il
12 settembre 2018 il TCA ha scritto all’assicuratore, chiedendo, sulla base della
sentenza federale K 35/05 del 17 agosto 2005, di produrre la polizza 2016 della
ricorrente, le CGA applicabili nel 2016 ed un calcolo preciso e completo con
l’indicazione per ogni mese del premio dovuto (e la motivazione dell’ammontare
del premio), delle partecipazioni ai costi dovute e di ogni altra spesa
richiesta alla ricorrente con la decisione impugnata, nonché degli importi già
versati (doc. VII).
L. Il
24 settembre 2018 l’assicuratore ha risposto, allegando ulteriore
documentazione (doc. VIII), trasmessa all’insorgente per osservazioni (doc.
IX).
M. Con
scritto del 5 ottobre 2018, trasmesso all’assicuratore per conoscenza (doc.
XI), la ricorrente ha confermato le sue domande, rilevando nuovamente che
l’assicurazione è stata sottoscritta dal marito, il quale si è fatto “garante
e responsabile di tutte le necessità economiche della sottoscritta in quanto
moglie”. Secondo la ricorrente ogni richiesta deve pertanto essere
inoltrata a lui (doc. X).
in
diritto
in
ordine
1.La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.
13, pag. 37 e seguenti).
Considerandi
2.
Per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa
nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere
pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF
131.
V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119
Ib 36 consid. 1b).
In
concreto con la decisione su opposizione impugnata l’assicuratore nel
Dispositivo
dispositivo ha accertato che l’insorgente è debitrice nei confronti di CO 1 di
un importo di fr. 3'880 “per premi arretrati e partecipazioni ai costi”
della LAMal, dedotti pagamenti per fr. 946.30, oltre ad interessi al 5% dal 9
agosto 2016 su fr. 2'538.50, e di fr. 198.30 per “spese di sollecitazione e
d’esecuzione, come pure tasse di riscossione” (doc. 33). L’assicuratore ha
rigettato l’opposizione al precetto esecutivo (PE) n. __________ dell’UE di __________
per fr. 3'132, oltre interessi al 5% dal 9 agosto 2016 su fr. 2'538.50 (doc.
33).
Il
TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione su
opposizione del 29 maggio 2018, ossia la questione di sapere se l’insorgente è
debitrice dell’importo figurante nella decisione impugnata e se l’assicuratore
ha agito correttamente togliendo l’opposizione al PE n. __________ del 1°
settembre 2017 dell’Ufficio di esecuzione di __________.
nel
merito
3. Secondo
l’art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o
farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie
entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
Per
l’art. 4 LAMal le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente
tra gli assicuratori che dispongono di un’autorizzazione all’esercizio
dell’assicurazione sociale malattie conformemente alla LVAMal.
Ai
sensi dell’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare
dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda
eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali.
L’art.
64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle
prestazioni ottenute. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi
comprende (let. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (let. b) il 10 per
cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).
Secondo l’art. 64a cpv. 1
LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la
scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve
diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli
le conseguenze della mora (cpv. 2).
Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se,
nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai
costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve
richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi
all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
L’art. 90 OAMal dispone che i premi
devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso
degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5
per cento all'anno.
In caso di mancato
pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la
diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la
presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b
cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per
propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento
tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una
misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
4. In
concreto l’insorgente sostiene che debitore dei suoi premi personali non è lei
stessa ma esclusivamente suo marito, unico membro della famiglia ad avere
un’attività lavorativa e dal quale rileva di vivere separata dal “18 agosto
2016” (cfr. doc. V). La ricorrente evidenzia che il suo coniuge ha dichiarato,
al momento della richiesta del permesso “B” dell’insorgente, di “provvedere
a tutte le necessità economiche e di sussistenza della famiglia” (doc. A2).
A
torto. Infatti, nell’ambito dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie,
l’affiliazione è individuale ed ogni membro della famiglia è responsabile personalmente
del pagamento dei propri premi assicurativi (cfr. anche Eugster,
Krankenversicherung, in: SBVR, 3a edizione 2016, pag. 798, n. 1312 con
riferimenti; per i minorenni cfr. la sentenza 9C_660/2007 del 25 aprile 2008,
consid. 3.2).
Fin
quando i coniugi vivono in unione domestica, l’altro coniuge, di norma, può semmai
essere chiamato a rispondere solidalmente (cfr. DTF 129 V 90; DTF 125 V 430
consid. 3b; sentenza 9C_756/2016 del 18 gennaio 2017; sentenza 9C_14/2012 del
29 ottobre 2012; sentenza K 65/03 del 26 giugno 2006; sentenza K 114/03 del 22
luglio 2005, pubblicata in RAMI 2005 pag. 358; cfr. anche RAMI 2000 pag. 79 e
DTF 119 V 25 consid. 6a, nonché DTF 112 II 404 consid. 6; cfr. anche Eugster, op.
cit., pag. 798-799; cfr. anche Ranzanici/Steffen,
Responsabilità solidale dei coniugi e dei partner registrati per i debiti
derivanti da premi e partecipazioni secondo la LAMal, in Bollettino n. 36 a
cura dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino, Novembre 2008, capitolo
IV.2.6 pag. 32: "Il credito è certamente costituito dai premi scaduti e
dalle partecipazioni. (…) Ciò significa che il coniuge è solidalmente
responsabile unicamente per il pagamento dei premi o delle partecipazioni
dell'altro (…)."), ma, in ogni caso, non in maniera esclusiva
del pagamento dei premi di entrambi.
L’interessata
è di conseguenza personalmente debitrice dei suoi premi e delle sue
partecipazioni ai costi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie che per
il resto ammette di aver concluso (cfr. doc. I).
La
dichiarazione sottoscritta dal marito nell’ambito della richiesta del permesso
“B” non è d’aiuto all’insorgente, non esimendola dall’obbligo personale
di pagare i propri premi. Essa concerne semmai i rapporti interni tra i due
coniugi ma non il suo obbligo contributivo nei confronti dell’assicuratore
convenuto. Neppure le asserite procedure civili nei confronti del marito attualmente
pendenti presso il Pretore di __________ (cfr. doc. I) sono atte a modificare
l’esito della presente procedura.
Nemmeno
la circostanza che le due figlie minorenni dal 1° aprile 2016 non figurano più
nella sua polizza personale, ma sono state trasferite, a suo dire
arbitrariamente, nella polizza del marito il quale, del resto, come afferma la
medesima insorgente, paga i loro premi personali (doc. I: “[…] come si
evince, infatti, dalla documentazione, mio marito ha proseguito regolarmente i
pagamenti dei premi delle figlie […]”), non può esserle d’aiuto, non
esimendola dal suo obbligo contributivo per i propri premi personali.
La
circostanza che a pagare i premi delle figlie è il marito non è di nocumento né
per la ricorrente né per le figlie medesime.
Non
va poi dimenticato che il rapporto tra i genitori e le due figlie non va
risolta in questa procedura amministrativa ma andrà, se del caso, regolato nell’ambito
della procedura civile che la medesima interessata sostiene essere in corso
presso la Pretura di __________ (cfr. anche il verbale/decreto __________ del
10 maggio 2016 della medesima Pretura [doc. 13], il decreto supercautelare __________
del 13 maggio 2016 [doc. 14] e il verbale d’udienza/transazione nelle
more/decreto __________ del 18 agosto 2016 il cui punto 4 prevede che “provvisoriamente
il padre provvederà al mantenimento delle figlie, senza per il momento
contributo in denaro da parte della madre”). Del resto la medesima
insorgente evidenzia come anche prima del 18 agosto 2016 i premi delle figlie “erano
corrisposti sempre da mio marito” (doc. V).
Dagli
atti emerge inoltre che l’inserimento delle figlie nella polizza del marito,
anch’egli detentore dell’autorità parentale e loro rappresentante, è avvenuto in
seguito a richiesta di quest’ultimo dopo il citato decreto pretorile del 13
maggio 2016 con cui il Giudice ha richiamato la ricorrente al rispetto dei suoi
doveri genitoriali e l’ha deferita al foro penale per violazione degli ordini
già impartiti il 10 maggio 2016 quando le è stato fatto ordine, con effetto
immediato e sotto comminatoria penale ex art. 292 CP, di riportare le figlie
presso il loro domicilio e di consentire loro la ripresa e la regolare
frequentazione scolastica (cfr. doc. 12; cfr. anche doc. 17: decisione dell’8
agosto 2016 del Presidente del Tribunale per i minorenni di __________ che ha
dichiarato illegittimo il trasferimento delle figlie in Italia e ne ha ordinato
il ritorno in Svizzera).
In
ogni caso quanto avvenuto non modifica l’obbligo contributivo dell’interessata
per i propri premi personali.
Non
è pertanto necessario sospendere la causa in attesa di eventuali giudizi
pretorili come chiesto in sede ricorsuale (doc. I).
5. Va
ora esaminato se, come indicato nella decisione impugnata, l’ammontare
complessivo di fr. 3'880 per premi arretrati da aprile a dicembre 2016 e
partecipazioni ai costi dal 28 gennaio 2016 al 15 giugno 2016, dedotti
pagamenti per fr. 946.30, è ancora dovuto.
Nel
merito l’insorgente non contesta l’ammontare complessivo del debito
contributivo (doc. I), neppure con le osservazioni del 5 ottobre 2018 (doc. X),
che hanno fatto seguito alla trasmissione del plico doc. VIII/1-7 dove l’assicuratore
ha esposto per esteso il calcolo dell’importo richiesto. Essa ha del resto
sottoscritto un accordo di pagamento rateale, in data 23 gennaio 2017, dove ha
riconosciuto che all’epoca era ancora debitrice di fr. 3'880 da cui andavano
dedotti fr. 546.30 di pagamenti/bonifici (doc. 22). Successivamente sono
intervenuti due ulteriori pagamenti di fr. 200 l’uno in data 16 marzo 2017 e 6
giugno 2017 (doc. VIII/1).
Il
12 settembre 2018 il TCA ha scritto all’assicuratore e, rilevata la lacunosità
della documentazione prodotta e la difficoltà nel calcolare precisamente gli
importi dovuti, ha chiesto, sulla base della sentenza federale K 35/05 del 17
agosto 2005, di produrre la polizza 2016 della ricorrente, le CGA applicabili
nel 2016 ed un calcolo preciso e completo con l’indicazione per ogni mese del
premio dovuto (e la motivazione dell’ammontare del premio), delle
partecipazioni ai costi dovute e di ogni altra spesa richiesta alla ricorrente
con la decisione impugnata, nonché degli importi già versati (doc. VII). Il 24
settembre 2018 l’assicuratore ha prodotto la documentazione richiesta (doc.
VIII).
Va
qui evidenziato che nella citata sentenza il TF ha affermato:
" 3.2 Come
ricordato dal primo giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente
avuto modo di esprimersi a proposito del sostrato probatorio necessario per
accertare esistenza ed estensione dei crediti oggetto di una procedura
esecutiva e per permettere il rigetto definitivo dell'opposizione nell'ambito
dell'incasso di pretese da partecipazione ai costi (RAMI 2003 no. KV 252 pag.
227; cfr. inoltre pure DTF 119 V 331 seg. consid. 2b in merito ai
principi procedurali applicabili in materia). Così, questa Corte ha statuito
che in una procedura amministrativa di natura assicurativo-sociale ai sensi
dell'art. 79 cpv. 1 LEF, i semplici conteggi di prestazioni e di partecipazione
ai costi - anche qualora dovessero indicare data e numero della fattura - non
costituiscono di per sé, da soli, una prova sufficiente a determinare il
rigetto dell'opposizione potendosi sempre ancora, malgrado il riferimento al
fornitore della prestazione e al periodo di trattamento, verificare un errore
nella trascrizione delle fatture oppure potendo essere fatta valere una
richiesta di partecipazione ai costi per prestazioni non sottoposte a tale
obbligo. Di conseguenza, dal momento che l'assicuratore malattia, nei suoi
provvedimenti concernenti richieste per partecipa-zioni ai costi, non solo
rende una decisione di merito sull'onere pecuniario di una persona assicurata,
bensì, in qualità di istanza competente, è pure abilitato a respingere le
opposizioni a un precetto esecutivo - e a determinare così la prosecuzione
dell'esecuzione senza dovere promuovere una procedura di rigetto
dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF (DTF 119 V 331 seg. consid. 2b con riferimenti)
-, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a controllare in modo
completo, in sede ricorsuale, simili domande.
3.3 Sempre secondo
giurisprudenza, l'assicuratore competente è obbligato a costituire un incarto
completo contenente tutti i documenti pertinenti (DTF 124 V 372; RAMI 1999 no. U 344 pag. 416) -
incombenza, questa, che la LPGA ha generalizzato con l'obbligo, sancito
dall'art. 47, di registrare per ogni procedura in materia di assicurazioni
sociali in modo sistematico tutti i documenti suscettibili di essere
determinanti - e a organizzarsi in modo tale da potere documentare
adeguatamente il fondamento delle proprie richieste.
4.
In concreto, la …
(omissis)… ha eccepito - con un'argomentazione, considerati i molteplici
strumenti messi a disposizione dalla tecnologia moderna, a dir poco opinabile -
di non potere riprodurre le polizze relative al contratto di assicurazione
concluso con G.________ e ha trasmesso al loro posto degli estratti informatici
interni contenenti abbreviazioni e codici di difficile se non addirittura
(parzialmente) impossibile lettura. A tal proposito, il Tribunale federale
delle assicurazioni ha già avuto modo di censurare simile modo di procedere,
rilevando che la produzione di siffatta documentazione non è di per sé idonea a
dimostrare sufficientemente i fatti rilevanti (cfr. ad es. le sentenze del 18
febbraio 2002 in re T. e S., K 132/01, consid. 3b/cc, e del 28 marzo 2001 in re
A. e B., K 144/99).
Ne consegue che gli atti
all'inserto effettivamente non sono sufficienti, quantomeno allo stadio
attuale, per stabilire con la necessaria chiarezza l'entità della franchigia
(che comunque potrebbe essere determinata anche altrimenti, ad es. sulla base
della proposta assicurativa e della prova di una fatturazione conseguentemente
ridotta dei premi) per tutti gli anni in questione. Né per il resto,
indipendentemente da tale aspetto, la sola trasmissione delle due fatture del
dott. T.________, peraltro comprendenti pure delle prestazioni per un
trattamento realizzato nel 2000 (ortopantomografia realizzata il 7 dicembre
2000), che non avrebbe così potuto essere computato sulla franchigia per l'anno
1999 (v. consid. 3.1), basterebbe, in assenza di una documentazione chiara e
completa che permetta di accertare con la dovuta affidabilità data, entità,
computabilità e saldo per i trattamenti effettuati nel periodo in esame a
comprovare la pretesa.
5.
5.1 D'altra parte, non
può passare inosservato che l'assicurato ha sempre ammesso di essere ancora,
seppur parzialmente, debitore nei confronti dell'assicuratore per le
prestazioni fatturate dal dott. T.________. Egli, infatti, a più riprese ha
riconosciuto un suo obbligo per fr. 1'637.40, importo che, a ben vedere,
nient'altro è che se non il risultato dell'addizione della franchigia annuale
(fr. 1'500.-) con l'aliquota percentuale del 10% sul totale delle prestazioni
fatturate dal dott. T.________ (fr. 2'874.95, ossia fr. 800.75 + fr. 2'074.20)
eccedenti la franchigia (fr. 1'374.95, ossia fr. 2'874.95 ./. fr. 1'500.-).
Tale circostanza non
poteva semplicemente venire ignorata dal primo giudice che ha negato
integralmente la pretesa della …. (omissis) …. In particolare, egli non poteva,
come di fatto è stato, concepire i principi giurisprudenziali suesposti nel
senso di un onere della prova a carico dell'assicuratore insorgente, di per sé
inconciliabile - anche nei limiti posti dall'obbligo di collaborare delle parti
- con il principio inquisitorio che informa la procedura in materia di
assicurazioni sociali e che obbliga il giudice ad accertare d'ufficio i fatti
rilevanti (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; cfr. DTF 130 I 183 consid. 3.2). Un onere della prova
può tutt'al più essere concepito nella misura in cui, in mancanza di prove
("Beweislosigkeit"), la decisione risulta sfavorevole a quella parte
che intende dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto che è rimasta non
provata (consid. 4.1 non pubblicato in RAMI 2003 no. KV 252 pag. 227). Questa
regola trova tuttavia applicazione unicamente se l'istruttoria - condotta in
ossequio al principio inquisitorio - non permette di ritenere quantomeno come
verosimile - un giudizio di mera possibilità non potendo per contro bastare -
l'esistenza di un fatto rilevante (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
5.2 Ora, a prescindere
dal fatto che le polizze assicurative avrebbero effettivamente, e soprattutto
in ragione delle spiegazioni fornite dalla cassa malati, potuto essere
richieste direttamente all'assicurato, il Tribunale cantonale, anche in assenza
di una prova fondata su un grado di verosimiglianza preponderante circa la
stipulazione e l'importo della franchigia opzionale invocata dall'insorgente
(che poteva comunque essere determinata anche altrimenti, fosse anche solo
indirettamente [v. consid. 4]), avrebbe in ogni caso potuto e dovuto tenere
conto quantomeno della franchigia minima legale e procedere in seguito alla
raccolta degli ulteriori atti necessari conformemente a quanto prescritto dal
Tribunale federale delle assicurazioni nella sentenza richiamata, pubblicata in
RAMI 2003 no. KV 252 pag. 227. In quell'occasione, la Corte federale, preso
atto dell'incompletezza della documentazione versata all'inserto, non aveva
semplicemente e integralmente annullato ogni pretesa della cassa malati per
partecipazione ai costi dell'assicurato, bensì, precisando l'oggetto dell'esame
complementare da eseguire (in casu: raccolta delle fatture notificate
all'assicuratore, nel periodo in questione, dai fornitori di prestazioni),
aveva rinviato la causa alla precedente istanza perché, previo complemento
istruttorio, potesse esprimersi nuovamente con un giudizio reso in ossequio al
principio inquisitorio (sentenza citata, consid. 4.2.2
pubblicato in internet: "Die Vorinstanz ist nach dem Gesagten erst dann in
der Lage, ihre zuvor umschriebene Untersuchungspflicht wahrzunehmen, wenn sie
über die der [… omissis …] vom Leistungserbringer zugegangenen Rechnungen
verfügt und diese überprüfen kann. Da der gegenwärtige Aktenstand dies jedoch
nicht gestattet, ist die Angelegenheit an das kantonale Gericht zurückzuweisen.
Dieses wird die Rechnungen der Leistungserbringer von der [… omissis …]
einzufordern und anschliessend [...] über die geltend gemachten
Kostenbeteiligungsforderungen neu zu entscheiden haben").
6. In
concreto dalla polizza prodotta dall’assicuratore emerge che dal 1° gennaio
2016 l’insorgente era affiliata all’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie “__________” con un premio mensile di fr. 340.20, cui vanno
aggiunti fr. 25.50 per il rischio infortunio assicurato e da cui va dedotto
l’importo di fr. 5.20 di distribuzione dei proventi della tassa ambientale alla
popolazione (doc. VIII/3), per complessivi fr. 360.50. Dal 9 aprile 2016
l’insorgente è stata affiliata all’assicurazione delle cure medico-sanitarie “__________”
che copre i costi per i trattamenti ambulatoriali e stazionari
dell’assicurazione sociale del Paese di domicilio nell’ambito degli Accordi
bilaterali tra Svizzera e UE/AELS rispettivamente i loro stati membri, con un
premio mensile di fr. 390.60, cui vanno aggiunti fr. 29.30 per il rischio infortunio
(doc. VIII/3), per complessivi fr. 419.90. In seguito, dal 26 agosto 2016, è
nuovamente stata affiliata alla “__________” (doc. VIII/3).
Ne
segue che l’insorgente deve all’assicuratore fr. 96.10 pro rata per 8 giorni
del mese d’aprile 2016 quando era assicurata presso la “__________” (fr. 360.50
: 30 giorni X 8 giorni), fr. 307.95 pro rata per 22 giorni del mese di aprile
2016 quando era assicurata presso la “__________” (fr. 419.90 : 30 giorni X 22
giorni), fr. 1'259.70 da maggio a luglio 2016 (fr. 419.90 X 3 mesi), fr. 338.65
pro rata per 25 giorni del mese di agosto 2016 quando era assicurata presso la “__________”
(fr. 419.90 : 31 giorni X 25 giorni), fr. 69.80 pro rata per 6 giorni del mese
di agosto 2016 quando era assicurata presso la “__________” (fr. 360.50 : 31
giorni X 6 giorni), fr. 1'442 da settembre a dicembre 2016 (fr. 360.50 X 4
mesi).
Complessivamente,
per i premi, sono dovuti fr. 3'514.20 (fr. 96.10 + fr. 307.95 + fr. 1'259.70 +
fr. 338.65 + fr. 69.80 + fr. 1'442), da cui va d’acchito dedotto l’importo di
fr. 60.75 rimborsato l’8 giugno 2016 dall’assicuratore in base all’art. 106
LAMal (correzione dei premi), per un importo complessivo di fr. 3'453.45.
Per
quanto concerne le partecipazioni ai costi (data del conteggio e non della
prestazione) contenute nel PE __________ (fr. 362.90 per il 19 marzo 2016, 26
marzo 2016, 11 maggio 2016, 18 maggio 2016 e 21 maggio 2016 e fr. 32.30 per il
15 giugno 2016), dai conteggi prodotti dall’assicuratore (doc. VIII/4A e
seguenti), non contestati nel loro contenuto, emerge che la ricorrente è effettivamente
debitrice di un importo complessivo di fr. 395.20 (fr. 47 il 19 marzo 2016
[doc. VIII/4A]; 53.15 il 26 marzo 2016, di cui fr. 12.75 personali e fr. 40.40
per la figlia __________ [nata nel 2009; doc. VIII/4B]; fr. 59.60 l’11 maggio
2016 [doc. VIII/4C]; fr. 49.75 il 18 maggio 2016 [doc. VIII/4D]; fr. 153.40 il
21 maggio 2016 [doc. VIII/4E]; fr. 32.30 il 15 giugno 2016 [doc. VIII/4F]).
L’importo
complessivo di premi e partecipazioni ai costi ammonta così a fr. 3'848.65
(3'453.45 + 395.20), ossia legger-mente inferiore rispetto a quello indicato
nella decisione impugnata di fr. 3'880. Da questo importo va dedotto l’ammonta-re
pagato dall’insorgente pari a fr. 1'121 (doc. VIII/1: fr. 360.50 il 13 ottobre
2016, fr. 360.50 il 15 dicembre 2016, fr. 200 il 16 marzo 2017 e fr. 200 il 6
giugno 2017), ciò che riduce l’ammon-tare a carico dell’assicurata a fr.
2'727.65, e meglio fr. 2'332.45 di premi e fr. 395.20 di partecipazioni ai
costi.
Con
il conteggio del 14 settembre 2018 l’assicuratore, oltre a fr. 439.95 per “spese
incasso LAMal”, ha pure fatto valere un’ulteriore partecipazione ai costi di
fr. 206.05 del 27 gennaio 2016 (doc. 5; data del conteggio), non contenuta
nel PE n. 2449701 (cfr. doc. 25) e nemmeno nella decisione su opposizione impugnata
(che menziona le partecipazioni ai costi dal 28 gennaio 2016; cfr. doc.
33).
Questo
TCA evidenzia che, a parte l’importo complessivo di fr. 198.30, composto di fr.
30 di spese d’ingiunzione, fr. 95 di spese d’incasso e fr. 73.30 di spese
d’esecuzione del precetto esecutivo, di cui si dirà qui di seguito, gli altri
importi non figurano né nella decisione impugnata, né nel PE e pertanto non
sono oggetto della presente procedura (cfr. consid. 2).
7. L’assicuratore
con la decisione impugnata e con il PE chiede un importo di fr. 30 di
spese d’ingiunzione e fr. 95 di spese d’incasso, oltre fr. 73.30 di spese
d’esecuzione del precetto esecutivo.
Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal
un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura
delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora
dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai
costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di
versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le
disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una
regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato
inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore
fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava
nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012,
secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che
avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può
riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista
dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato
In concreto
le Condizioni generali d’assicurazione (CGA) per le assicurazioni ai sensi
della LAMal prevedono all’art. 14.2 che i costi amministrativi quali per
esempio le spese d’ingiunzione e le commissioni d’incasso, dovuti alla mora del
pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi sono a carico della persona
assicurata. Per l’art. 14.3 CGA se alla scadenza del termine di pagamento la
persona assicurata non avrà saldato il suo debito, le sarà inviato un richiamo
scritto con l’indicazione delle conseguenze della mora e la concessione di un
termine supplementare alla cui scadenza si potrà avviare l’esecuzione.
In concreto
le spese d’ingiunzione di fr. 30 e la commissione d’incasso di fr. 95, peraltro proporzionate rispetto all’ammontare complessivo
richiesto, dovute a colpa dell'assicurata medesima che non ha pagato nei
termini quanto domandato e che trovano il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 2
OAMal e nell'art. 14.2 CGA, vanno confermate.
Circa le spese esecutive di
fr. 73.30 va evidenziato quanto segue.
Con sentenza
K 114/03 del 22 luglio 2005, l'Alta Corte ha affermato:
"
10.
All'assicurata, infine, sono
state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr.
70.-, che contesta.
(…)
10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece
disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma
il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione,
l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
Questi costi sono dovuti per
legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui
l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e
giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto
dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile
pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”
Le spese
esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di
rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il
rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004,
36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag.
568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht
zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter
Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG
68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die
Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione,
sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA
K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del
18 giugno 2004).
Per cui
queste spese non fanno parte del rigetto dell'opposizio-ne, ma rimangono a
carico del debitore escusso.
8. Infine, l’assicuratore ha
chiesto anche il pagamento di interessi di mora al 5% su fr. 2'538.50 dal 9
agosto 2016.
Gli interessi sono dovuti
quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio
vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).
Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA
i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi
sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Il tasso per gli interessi
di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5
per cento all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA cfr. anche
Kieser, in ATSG- Kommentar, 2015, 3a ed., pag. 417-418 n. 68 ad art. 26 e pag.
420 n. 83 ad art. 26).
Inoltre, secondo l'art. 7
cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni
spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso
inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla
fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.
Nel caso di specie l’insorgente non ha versato
quanto si è impegnata a solvere all’inizio di ogni mese giusta l’art. 90 OAMal.
Per cui gli interessi sono, di massima, dovuti.
Tuttavia gli interessi sui premi dei mesi di
settembre, ottobre novembre e dicembre 2016 non possono essere chiesti già dal 9
agosto di quell’anno, non essendo, a quel momento, dovuti (cfr. da ultimo sentenza 36.2017.108 del 22 marzo 2018).
Considerato che i premi vanno pagati
in anticipo e di regola mensilmente, gli interessi sui premi per questi mesi
possono essere chiesti solo dal 1° settembre 2016, rispettivamente dal 1°
ottobre 2016, 1° novembre 2016 e 1° dicembre 2016.
Occorre inoltre tenere conto dei
pagamenti effettuati dall’insorgente (il 13 ottobre 2016 [fr. 360.50], il 15
dicembre 2016 [fr. 360.50], il 16 marzo 2017 [fr. 200] ed il 6 giugno 2017 [fr.
200]).
Ne segue che gli interessi al 5% dal 9
agosto 2016, come stabilito dall’assicuratore (data più favorevole alla
ricorrente), possono essere chiesti solo su fr. 2'072.20 (96.10 + 307.95 +
1'259.70 + 338.65 + 69.80).
Dal 1° settembre 2016 possono essere
chiesti gli interessi su fr. 2'432.70 (2'072.20 + 360.50 [premio di
settembre]).
Dal 1° ottobre 2016 sono dovuti su fr.
2'538.50 come chiesto dall’assicuratore (dal 9 agosto 2016) con la decisione
impugnata, poiché più favorevole per l’assicurata (cfr. da ultimo sentenza
36.2017.108 del 22 marzo 2018).
Anche gli ulteriori premi non vanno
più aggiunti poiché l’assicuratore non ha chiesto il calcolo degli interessi su
un importo maggiore (cfr. da ultimo sentenza 36.2017.108 del 22 marzo 2018).
Per contro dal 7 giugno 2017, quando
l’ammontare complessivo dovuto è inferiore a quello chiesto dall’assicuratore,
gli interessi possono essere domandati su fr. 2'393.20 (2'432.70 [debito al 1°
settembre 2016] + 1'081.50 [360.50 X 3 mesi {ottobre, novembre e dicembre 2016}
– fr. 1’121 [pagamenti del 13 ottobre 2016; 15 dicembre 2016; 16 marzo 2017 e 6
giugno 2017: 360.50 + 360.50 + 200 + 200]).
9. Alla luce di tutto quanto
sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata
modificata come segue:
1. È
accertato che RI 1 è debitrice nei confronti di CO 1 di CHF 3'848.65 di premi
(CHF 3'453.45) e partecipazioni ai costi (CHF 395.20) dell’assicurazione
malattie obbligatoria delle cure medico-sanitarie, da cui vanno dedotti i
pagamenti effettuati pari a CHF 1'121, per un importo complessivo ancora dovuto
di CHF 2'727.65, e meglio CHF 2'332.45 di premi e CHF 395.20 di partecipazioni
ai costi, oltre interessi al 5% su CHF 2'072.20 dal 09.08.2016 al 31 agosto
2016, 5% su CHF 2'432.70 dal 1° settembre 2016 al 30 settembre 2016, 5% su CHF
2'538.50 dal 1° ottobre 2016 al 6 giugno 2017 e 5% su CHF 2'393.20 dal 7 giugno
2017.
2. È
accertato che RI 1 è debitrice nei confronti di CO 1 di CHF 198.30 per spese di
sollecitazione e d’esecuzione, come pure tasse di riscossione.
3. L’opposizione
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________
del 1° settembre 2017 è rigettata in via definitiva per l’importo complessivo
di CHF 2'852.65 (CHF 2'332.45 di premi, CHF 395.20 di partecipazioni ai costi,
CHF 30 di spese d’ingiunzione, CHF 95 di commissione d’incas-so), oltre
interessi al 5% su CHF 2'072.20 dal 09.08.2016 al 31 agosto 2016, 5% su CHF
2'432.70 dal 1° settembre 2016 al 30 settembre 2016, 5% su CHF 2'538.50 dal 1°
ottobre 2016 al 6 giugno 2017 e 5% su CHF 2'393.20 dal 7 giugno 2017.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione su opposizione del 29 maggio 2018 è modificata come segue:
1.1 È
accertato che RI 1 è debitrice nei confronti di CO 1 di CHF 2'727.65, e meglio
CHF 2'332.45 di premi e CHF 395.20 di partecipazioni ai costi, oltre interessi
al 5% su CHF 2'072.20 dal 09.08.2016 al 31 agosto 2016, 5% su CHF 2'432.70 dal
1° settembre 2016 al 30 settembre 2016, 5% su CHF 2'538.50 dal 1° ottobre 2016
al 6 giugno 2017 e 5% su CHF 2'393.20 dal 7 giugno 2017.
1.2 È
accertato che RI 1 è debitrice nei confronti di CO 1 di CHF 198.30 per spese di
sollecitazione e d’esecuzione, come pure tasse di riscossione.
1.3 L’opposizione
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________
del 1° settembre 2017 è rigettata in via definitiva per l’importo complessivo
di CHF 2'852.65 (CHF 2'332.45 di premi, CHF 395.20 di partecipazioni ai costi,
CHF 30 di spese d’ingiunzione, CHF 95 di commissione d’incasso), oltre
interessi al 5% su CHF 2'072.20 dal 09.08.2016 al 31 agosto 2016, 5% su CHF
2'432.70 dal 1° settembre 2016 al 30 settembre 2016, 5% su CHF 2'538.50 dal 1°
ottobre 2016 al 6 giugno 2017 e 5% su CHF 2'393.20 dal 7 giugno 2017.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti