36.2018.48
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
29 ottobre 2018Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2018.48
TB
Lugano
29 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 6 luglio 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 maggio 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. Nel
2017 RI 1, nata nel 1967, era affiliata presso CO 1 per l’assicurazione malattia
obbligatoria LAMal, per un premio mensile di Fr. 408,45.
B. Il
9 giugno 2017 (doc. 1) la Cassa malati ha inviato all’assicurata la fattura per
Fatti
i premi semestrali da luglio a dicembre, con invito a pagare l’importo di Fr.
2'332,65 (Fr. 2'450,70 – Fr. 118,05 [rimborso del premio annuo ex art. 106
LAMal]) entro il 9 luglio.
C. Il
23 agosto 2017 (doc. 2) la Cassa malati le ha inviato un’ultima ingiunzione di
pagamento, invitandola a pagare Fr. 2'835,10 entro il 27 settembre 2017, pena
l’avvio della procedura d’incasso.
Questa somma comprendeva anche le
partecipazioni ai costi LAMal del 30 aprile, del 10 e del 13 maggio 2017,
conteggiate in Fr. 128,95 rispettivamente in Fr. 15.- e Fr. 313,40 e per le
quali la Cassa malati ha emesso un richiamo e, solo per il primo conteggio,
anche un sollecito maggiorato di Fr. 30.- (doc. 2).
D. L’11
ottobre 2017 (doc. 3) la Cassa malati ha avviato la procedura esecutiva che è
sfociata nel precetto esecutivo n. __________ del 12 ottobre 2017 (doc. 4)
fatto spiccare dall’Ufficio di esecuzione di __________, per un credito di Fr. 2'450,70
per premi LAMal da luglio a dicembre 2017 oltre a interessi del 5% dal 9 luglio
2017, di Fr. 339,30 per partecipazioni alle spese LAMal 30 aprile, 10 maggio e
13 maggio 2017, di Fr. 30.- per spese di ingiunzione e di Fr. 95.- per
commissione d’incasso, a cui si aggiungevano le spese di esecuzione di Fr.
73,30.
La decisione di rigetto
dell’opposizione del 9 gennaio 2018 (doc. 5) della Cassa malati include, oltre al
credito per prestazioni dall’assicurazione malattia obbligatoria di Fr. 2'790.-,
agli interessi su Fr. 2'450,70 e alle spese di ingiunzione, anche le spese di
esecuzione di Fr. 73,30 e l’opposizione è stata rigettata definitivamente per
l’importo di Fr. 2'988,30 oltre ai citati interessi. La creditrice ha quindi
invitato l’assicurata a saldare l’ammontare di Fr. 3'050,05, comprensivo dell’interesse
fino a quel giorno.
E. All’opposizione
del 15 febbraio 2018 (doc. 8) ha fatto seguito la decisione su opposizione del
29 maggio 2018 (doc. A1), con cui CO 1 ha confermato l’obbligo dell’assicurata
di pagare i premi LAMal dei mesi da luglio a dicembre 2017, così pure le partecipazioni
ai costi LAMal del 30 aprile, del 10 e del 13 maggio 2017 e che, oltre al
capitale, sono dovuti gli interessi di mora, le spese di sollecito, i costi di
riscossione e le spese esecutive. L’opposizione è stata quindi respinta e confermato
il rigetto definitivo dell’opposizione al PE per Fr. 2'988,30, più interessi su
Fr. 2'450,70 dal 9 luglio 2017.
F. Con
ricorso del 6 luglio 2018 (doc. I) RI 1 ha spiegato di non essere riuscita a pagare
i premi di Cassa malati a causa delle sue vicissitudini personali e ha riconosciuto
di esserne debitrice, contestando le spese accollatele che ha ritenuto
esorbitanti. La ricorrente ha altresì messo in dubbio l’ammontare del suo debito,
affermando di avere avuto diritto in passato alla riduzione del premio di Cassa
malati, perciò ha chiesto al Tribunale di verificare questo suo diritto “per
poter recuperare il sussidio” (pag. 2), il conteggio dei sussidi già
intervenuti e quelli fino ad oggi.
G. Il
31 agosto 2018 (doc. III) CO 1 ha risposto che la ricorrente non era in grado
di provare la tempestività del ricorso, perciò ha chiesto al TCA di non entrare
nel merito dello stesso.
Ad ogni modo, in virtù dell’art. 90
OAMal sull’obbligo di pagare in anticipo i premi e degli artt. 65 LAMal e 106
OAMal relativi al diritto alla riduzione dei premi, la Cassa malati ha
affermato che i premi assicurativi sono dovuti a prescindere dal fatto se siano
adempiuti o no i requisiti per il diritto ai sussidi cantonali. Pertanto,
l’assicuratore è legittimato a chiedere alla ricorrente il pagamento dei premi
LAMal e delle partecipazioni ai costi (art. 64 LAMal) per il periodo in esame,
non senza dimenticare che la ricorrente stessa ha riconosciuto questo debito e
che la Cassa malati non può entrare nel merito della questione dei sussidi che
le sono stati revocati.
H. La
ricorrente, che ha chiesto una proroga per produrre nuovi mezzi di prova (doc.
VI) e che il TCA non le ha concesso (doc. VII), non ha formulato ulteriori osservazioni.
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 Legge sull’organizzazione giudiziaria come a
costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012;
STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.
Considerandi
2.
; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2.
La
Cassa malati ha chiesto al TCA di non entrare nel merito del ricorso, ritenendo
che spetti alla ricorrente dimostrarne la tempestività e poiché quest’ultima
non l’ha dimostrata, l’assicuratore non ha dunque ritenuto tempestivo il
memoriale ricorsuale.
Per l’art. 56 cpv. 1
LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa
possono essere impugnate mediante ricorso.
Giusta l’art. 60 cpv. 1
LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione
della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Gli articoli 38-41 sono
applicabili per analogia (art. 60 cpv. 2 LPGA).
L'art. 38
cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Secondo l'art. 38 cpv. 2 LPGA, se non
deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo
l'evento che lo ha provocato.
Una comunicazione
consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona
autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno
dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (art. 38 cpv. 2bis LPGA).
Per il cpv. 3 dell'art. 38 LPGA, se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del
Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine
scade il primo giorno feriale seguente.
L'onere della prova circa l'atto e il
momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio,
all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid.
2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con
il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di
assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3),
può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF
105.
III 46 consid. 3, DLA 2000 no. 25 pag. 121).
Secondo
giurisprudenza un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla
quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di intimazione
di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso
un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente
notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine
di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato
l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva
prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF
127.
I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI
2001.
no. U 434 pag. 329). Ne discende che se l'assicurato, pendente una procedura
o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione
ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per
un certo lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle
autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii
postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare
le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare
un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della
sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di
notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare
ugualmente come validamente notificata (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa).
Detto
altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio
raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del
destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente
in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 143 consid. 1).
Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere
autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali.
Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una
notifica al destinatario medesimo (STF 2A.271/2001 del 3 luglio 2001).
Nella DTF 134 V 49, al
considerando 4 il Tribunale federale ha stabilito che la finzione riconosciuta,
in passato, in applicazione analogica della giurisprudenza in materia di
spedizioni a una bucalettere o presso una casella postale, pure in presenza di
un ordine di trattenuta della corrispondenza e secondo la quale un invio
raccomandato si considera notificato al più tardi l'ultimo giorno di un termine
di sette giorni dal suo arrivo all'ufficio postale del destinatario (DTF 123 III 492), mantiene la sua validità anche
sotto l'imperio del nuovo diritto - ora in analogia all'art. 38 cpv.
2bis LPGA (nonché all'art. 44 cpv. 2 LTF e
all'art. 20 cpv. 2bis PA).
Questa soluzione è stata ribadita
ancora di recente (STF 9C_823/2016 del 27 gennaio 2017), laddove il Tribunale
federale ha dapprima ricordato che l’invio postale è in principio reputato
notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente e poi
ha evidenziato che quando il destinatario indica quale indirizzo una casella
postale, la notifica interviene il giorno del ritiro effettivo, ma al più tardi
l’ultimo giorno del termine di 7 giorni (DTF 123 III 492).
Va infine evidenziato che la
possibilità concessa dalla Posta Svizzera di protrarre il periodo di giacenza
dell’invio non permette in alcun modo di posticipare il momento della
notificazione, determinante per il computo dei termini ricorsuali, la quale
interviene per legge al più tardi e in ogni caso il 7° giorno dopo il primo tentativo
infruttuoso di consegna (DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_642/2018 del 19
settembre 2018).
3.
Nel
caso di specie, la distinta Track & Trace della Posta stampata dal
Tribunale conferma che l’invio raccomandato contenente la decisione su
opposizione del 29 maggio 2018 è stato impostato quello stesso martedì e che il
giorno seguente, il 30 maggio 2018, la destinataria è stata avvisata nella sua
casella postale del ritiro, invio che le è poi stato consegnato allo sportello
postale il successivo lunedì 11 giugno 2018, avendo l’assicurata prolungato il
termine di giacenza.
Il recapito è quindi avvenuto oltre
il termine di sette giorni di giacenza e dunque occorre considerare la
notificazione come fittizia rispettivamente applicare l’art. 38 cpv. 2bis LPGA,
secondo cui una comunicazione consegnata contro firma è considerata avvenuta il
più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito,
ciò che corrisponde, in concreto, al giorno di mercoledì 6 giugno 2018.
Di
conseguenza, il termine di 30 giorni per impugnare questa decisione su opposizione
(art. 60 cpv. 1 LPGA) è iniziato a decorrere dal giorno seguente la notifica
(art. 38 cpv. 1 LPGA), ossia da giovedì 7 giugno 2018, ed è giunto a scadenza venerdì
6.
luglio 2018, come peraltro riconosciuto dall’assicurata stessa.
Il ricorso al TCA spedito proprio il 6 luglio 2018 e pervenuto il 9
luglio seguente alla scrivente autorità giudiziaria (cfr. busta di intimazione)
è pertanto senza dubbio tempestivo.
La circostanza che l’assicurata aveva
prolungato il termine di giacenza della corrispondenza presso l’Ufficio postale
fino al 25 giugno 2018 e che grazie a ciò ha potuto ritirare la decisione su
opposizione l’11 giugno 2018, è dunque ininfluente.
Il ricorso del 6 luglio 2018 va quindi
ritenuto tempestivo e il TCA deve dunque entrare nel merito delle contestazioni
sollevate dalla ricorrente.
nel merito
4.
Nel
caso di specie, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di verificare l’importo
del suo debito nei confronti della Cassa malati, giacché a suo tempo aveva
beneficiato della riduzione dei premi dell’assicurazione malattia obbligatoria,
perciò ha chiesto di controllare questo suo diritto passato e presente,
cosicché l’eventuale importo di diritto avrebbe potuto essere dedotto dalla
somma pretesa dalla Cassa malati.
L’assicurata ha altresì contestato le spese
amministrative addebitatele dalla Cassa malati, siccome eccessive.
Va evidenziato che la decisione in tema
di sussidi non compete alla Cassa malati, ma alla Cassa cantonale di
compensazione – Ufficio prestazioni. Nella decisione impugnata la Cassa malati
non poteva formalmente pronunciarsi in tema di riduzione dei premi, e
correttamente, non ha deciso nulla in merito, perciò il TCA non deve esaminare
nel merito la questione del diritto dell’assicurata alla riduzione dei premi
dell’assicurazione malattia obbligatoria.
Peraltro, la ricorrente non ha prodotto
alcuna decisione della Cassa cantonale con cui le è stato riconosciuto, per il
periodo dei premi reclamati qui da CO 1, una riduzione del premio. Inoltre, va
osservato che dal documento 8 della Cassa malati si deduce che una sua collaboratrice
ha eseguito una verifica presso l’amministrazione competente, accertando che
per il 2017 “non ci risulta nessuna” riduzione.
5.
Va
precisato che, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce
il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF
110.
V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa nessuna
decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata
una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid.
1b).
In concreto il TCA può pronunciarsi
esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata e meglio il pagamento
da parte dell’assicurata di premi LAMal e partecipazioni ai costi.
La questione concernente
il diritto ai sussidi di Cassa malati esula dalla presente vertenza ed è dunque
irricevibile.
Si ripete che la Cassa
malati ha accertato direttamente presso l’autorità cantonale competente che
l’assicurata ne ha avuto diritto solo da aprile a dicembre 2016 (doc. 8).
6.
Oggetto
del contendere è dunque sapere se a ragione CO 1 può pretendere dalla
ricorrente il pagamento della somma di Fr. 2'790.- per i premi LAMal da luglio
a dicembre 2017 e per le partecipazioni ai costi conteggiate il 30 aprile 2017,
il 10 maggio e il 13 maggio 2017, oltre a Fr. 198,30 per spese di sollecito e
di riscossione, come pure di esecuzione.
Inoltre, sul capitale di Fr. 2'450,70
sono stati calcolati gli interessi di mora del 5% dal 9 luglio 2017. Occorrerà
infine verificare se, di conseguenza, la Cassa malati può ottenere il rigetto
definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare
il 12 ottobre 2017 dall’Ufficio esecuzione di __________.
7.
Per
l’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei
premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni,
l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali.
Per l’art. 64 cpv. 1 LAMal, gli
assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.
Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal, la
partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il
10.
per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).
Giusta l’art. 64 cpv. 3 LAMal, il
Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota
percentuale.
A norma dell’art. 64a
cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la
scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve
diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli
le conseguenze della mora (cpv. 2).
Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se,
nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai
costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve
richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi
all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
L’art. 90 OAMal dispone che i premi
devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
Per l’art. 105a OAMal, il tasso degli
interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5 per
cento all'anno.
In caso di mancato
pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la
diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la
presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b
cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per
propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento
tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una
misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
8.
Nell’evenienza
concreta è indubbio che la ricorrente, come ha riconosciuto, è debitrice dei
premi LAMal dei mesi da luglio a dicembre 2017, per un totale dovuto di Fr. 2'450,70
(Fr. 408,45 al mese x 6 mesi), così pure delle partecipazioni ai costi di Fr.
128,95, di Fr. 15.- e di Fr. 313,40.
Questi premi e queste partecipazioni non
sono infatti ancora stati soluti dall’assicurata e ciò in manifesta violazione
dell’art. 90 OAMal e dell’art. 64 LAMal.
Non facendo dunque fronte ai suoi
obblighi legali, è a giusta ragione che CO 1 ha fatto spiccare un precetto
esecutivo nei confronti della ricorrente per recuperare le somme scoperte.
I crediti di Fr. 2'450,70 per i premi e
di Fr. 339,30 per le partecipazioni (Fr. 128,95 + Fr. 15.- + Fr. 313,40 – Fr.
118,05 [rimborso del premio annuo secondo l’art. 106 LAMal]), così come risulta
dal precetto esecutivo n. __________ e dalla susseguente decisione su opposizione,
vanno dunque confermati.
9.
Oltre
al capitale dei premi e delle partecipazioni ai costi dovuti (Fr. 2'790.-), come
risulta dalla decisione su opposizione la Cassa malati ha chiesto alla
ricorrente il pagamento di Fr. 30.- per spese di sollecito e di altri
Fr. 95.- per tariffe di riscossione, inserendole entrambe nel predetto
PE del 12 ottobre 2017 (doc. 4) quali spese d’ingiunzione e di commissione
d’incasso.
Nella DTF 125 V 276, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale)
ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro
le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida
così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del
versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese
(alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano
addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e
gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal, secondo il quale se l'assicurato causa
per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento
tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una
misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli
obblighi dell'assicurato.
In concreto
le Condizioni generali d’assicurazione (CGA) __________ prevedono all’art. 14.2
che i costi amministrativi quali per esempio le spese d’ingiunzione e le
commissioni d’incasso, dovuti alla mora del pagamento dei premi e delle partecipazioni
ai costi sono a carico della persona assicurata. Per l’art. 14.3 CGA se alla
scadenza del termine di pagamento la persona assicurata non avrà saldato il suo
debito, le sarà inviato un richiamo scritto con l’indicazione delle conseguenze
della mora e la concessione di un termine supplementare alla cui scadenza si
potrà avviare l’esecuzione.
Le spese di
sollecito di Fr. 30.- e la commissione d’incasso di Fr. 95.-, peraltro proporzionate rispetto all’ammontare complessivo
richiesto, dovute a colpa dell'assicurata medesima che non ha pagato nei
termini quanto domandato e che trovano il loro fondamento nell’art. 105b cpv. 2
OAMal e nell’art. 14.2 CGA, vanno pertanto confermate.
10.
Per
quanto concerne il pagamento di Fr. 73,30 per le spese esecutive, va rammentato
che con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005 l'Alta Corte ha affermato:
" 10.
All'assicurata,
infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese
esecutive per fr. 70.-, che contesta.
(…)
10.3
L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art.
68.
LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto
ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto
sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
Questi
costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in
esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251
pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della
procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non
è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”.
Queste spese esecutive non
formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti
dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22
luglio 2005; STCA 36.2004.79 del 14 settembre 2004; RAMI 2003 KV 251 pag. 226
consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition,
§ 164, pag. 414; K.
Ammon/F.
Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed.,
Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die
Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner
von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das
mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione,
sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il
rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto
2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).
Pertanto, queste spese non fanno parte
del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico del debitore escusso.
Di conseguenza, contrariamente a quanto
sostenuto dalla Cassa malati resistente, nell’evenienza concreta l’importo di
Fr. 73,30 va dunque stralciato dalla somma dovuta dalla ricorrente.
11.
Infine,
la Cassa malati ha chiesto anche degli interessi di mora del 5% dal 9 luglio
2017.
su Fr. 2'450,70.
Gli interessi sono dovuti quando
l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno
pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).
Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di
contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente
a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni
per importi esigui e termini di breve durata.
Il tasso per gli interessi di mora sui
premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento
all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).
Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA,
l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al
beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo
giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in
cui è stato emesso l'ordine di pagamento.
In specie, trattandosi di premi
semestrali pretesi dalla Cassa malati con il conteggio dei premi del 9 giugno
2017.
e pagabili entro il 9 luglio 2017, gli interessi del 5% sono dunque dovuti
dall’inizio della decorrenza del semestre e quindi dal 1° luglio 2017.
Considerato però che l’assicuratore
malattia ha richiesto detti interessi (soltanto) dal 9 luglio 2017 e che questa
decorrenza risulta più favorevole alla debitrice, va ritenuta questa data a
partire dalla quale la Cassa malati conteggerà gli interessi del 5% sui premi
di Fr. 2'450,70.
12.
In
queste condizioni, la decisione su opposizione va
parzialmente confermata, nel senso che il debito complessivo ammonta a Fr. 2'915.-.
Ne discende che l'opposizione della
ricorrente al PE n. __________ emanato il 12 ottobre 2017 dall’UE
di __________ deve essere
rigettata in via definitiva limitatamente alla cifra esposta, corrispondente a Fr.
2'450,70 per i premi LAMal da luglio a dicembre 2017 e a Fr. 449,30 per le partecipazioni
ai costi LAMal, dedotto il rimborso dei premi ex art. 106 LAMal di Fr. 118,05 e
aggiunte le spese amministrative di Fr. 125.-. Va poi rigettata anche
l’opposizione agli interessi di mora del 5% dal 9 luglio 2017 su Fr. 2'450,70.
Il costo della procedura
esecutiva segue invece l'esecuzione stessa e non deve essere oggetto di
decisione da parte del giudice amministrativo.
Il ricorso deve quindi essere
parzialmente accolto e la decisione impugnata parzialmente confermata.
La procedura ricorsuale è retta dal
diritto cantonale. Tuttavia, essa deve soddisfare determinati requisiti (art.
61.
LPGA).
Se e a quali condizioni la parte
vittoriosa ha diritto alle ripetibili si valuta secondo il diritto federale (DTF
114.
V 86, cfr. anche STFA del 27 novembre 2006, I 452/05, I 456/05).
Per quanto concerne l'indennità per
ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso
patrocinato in causa (art. 61 lett. g LPGA; vedasi per la regola e le
eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF
105.
V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne
Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche
Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und
unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991 pag.
180.
segg.).
L'Alta Corte federale riconosce
eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad
ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la
causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha
impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di
guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai
risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81
consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).
Nell'evenienza in esame, i presupposti
perché un avvocato che agisce in causa propria possa eccezionalmente pretendere
un'indennità per la sua attività personale non sono dati (STFA del 20 novembre
2001, H 388/99, in cui viene rinviato alle DTF 122 V 151 consid. 9 e 110 V 136
consid. 7). Infatti, la causa non è complessa ed il lavoro svolto non ha manifestamente
impedito notevolmente l’attività professionale dell'avvocato.
La pretesa d'indennità per ripetibili
deve pertanto essere negata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. La
ricorrente è riconosciuta debitrice di CO 1 dell'importo complessivo di Fr.
2'790.- per premi LAMal e per partecipazioni ai costi, oltre a Fr. 125.- di
spese amministrative e agli interessi del 5% su Fr. 2'450.- dal 9 luglio 2017.
1.2. Per
gli importi di cui al punto 1.1 (Fr. 2'915.-) l’opposizione interposta
dall’assicurata al PE n. __________ del 12 ottobre 2017 emesso dall’UE di __________
è rigettata in via definitiva
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve
indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una
breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato La
segretaria
Ivano Ranzanici Stefania
Cagni