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Decisione

36.2018.48

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 ottobre 2018Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i premi semestrali da luglio a dicembre, con invito a pagare l’importo di Fr.

2'332,65 (Fr. 2'450,70 – Fr. 118,05 [rimborso del premio annuo ex art. 106

LAMal]) entro il 9 luglio.

C. Il

23 agosto 2017 (doc. 2) la Cassa malati le ha inviato un’ultima ingiunzione di

pagamento, invitandola a pagare Fr. 2'835,10 entro il 27 settembre 2017, pena

l’avvio della procedura d’incasso.

Questa somma comprendeva anche le

partecipazioni ai costi LAMal del 30 aprile, del 10 e del 13 maggio 2017,

conteggiate in Fr. 128,95 rispettivamente in Fr. 15.- e Fr. 313,40 e per le

quali la Cassa malati ha emesso un richiamo e, solo per il primo conteggio,

anche un sollecito maggiorato di Fr. 30.- (doc. 2).

D. L’11

ottobre 2017 (doc. 3) la Cassa malati ha avviato la procedura esecutiva che è

sfociata nel precetto esecutivo n. __________ del 12 ottobre 2017 (doc. 4)

fatto spiccare dall’Ufficio di esecuzione di __________, per un credito di Fr. 2'450,70

per premi LAMal da luglio a dicembre 2017 oltre a interessi del 5% dal 9 luglio

2017, di Fr. 339,30 per partecipazioni alle spese LAMal 30 aprile, 10 maggio e

13 maggio 2017, di Fr. 30.- per spese di ingiunzione e di Fr. 95.- per

commissione d’incasso, a cui si aggiungevano le spese di esecuzione di Fr.

73,30.

La decisione di rigetto

dell’opposizione del 9 gennaio 2018 (doc. 5) della Cassa malati include, oltre al

credito per prestazioni dall’assicurazione malattia obbligatoria di Fr. 2'790.-,

agli interessi su Fr. 2'450,70 e alle spese di ingiunzione, anche le spese di

esecuzione di Fr. 73,30 e l’opposizione è stata rigettata definitivamente per

l’importo di Fr. 2'988,30 oltre ai citati interessi. La creditrice ha quindi

invitato l’assicurata a saldare l’ammontare di Fr. 3'050,05, comprensivo dell’interesse

fino a quel giorno.

E. All’opposizione

del 15 febbraio 2018 (doc. 8) ha fatto seguito la decisione su opposizione del

29 maggio 2018 (doc. A1), con cui CO 1 ha confermato l’obbligo dell’assicurata

di pagare i premi LAMal dei mesi da luglio a dicembre 2017, così pure le partecipazioni

ai costi LAMal del 30 aprile, del 10 e del 13 maggio 2017 e che, oltre al

capitale, sono dovuti gli interessi di mora, le spese di sollecito, i costi di

riscossione e le spese esecutive. L’opposizione è stata quindi respinta e confermato

il rigetto definitivo dell’opposizione al PE per Fr. 2'988,30, più interessi su

Fr. 2'450,70 dal 9 luglio 2017.

F. Con

ricorso del 6 luglio 2018 (doc. I) RI 1 ha spiegato di non essere riuscita a pagare

i premi di Cassa malati a causa delle sue vicissitudini personali e ha riconosciuto

di esserne debitrice, contestando le spese accollatele che ha ritenuto

esorbitanti. La ricorrente ha altresì messo in dubbio l’ammontare del suo debito,

affermando di avere avuto diritto in passato alla riduzione del premio di Cassa

malati, perciò ha chiesto al Tribunale di verificare questo suo diritto “per

poter recuperare il sussidio” (pag. 2), il conteggio dei sussidi già

intervenuti e quelli fino ad oggi.

G. Il

31 agosto 2018 (doc. III) CO 1 ha risposto che la ricorrente non era in grado

di provare la tempestività del ricorso, perciò ha chiesto al TCA di non entrare

nel merito dello stesso.

Ad ogni modo, in virtù dell’art. 90

OAMal sull’obbligo di pagare in anticipo i premi e degli artt. 65 LAMal e 106

OAMal relativi al diritto alla riduzione dei premi, la Cassa malati ha

affermato che i premi assicurativi sono dovuti a prescindere dal fatto se siano

adempiuti o no i requisiti per il diritto ai sussidi cantonali. Pertanto,

l’assicuratore è legittimato a chiedere alla ricorrente il pagamento dei premi

LAMal e delle partecipazioni ai costi (art. 64 LAMal) per il periodo in esame,

non senza dimenticare che la ricorrente stessa ha riconosciuto questo debito e

che la Cassa malati non può entrare nel merito della questione dei sussidi che

le sono stati revocati.

H. La

ricorrente, che ha chiesto una proroga per produrre nuovi mezzi di prova (doc.

VI) e che il TCA non le ha concesso (doc. VII), non ha formulato ulteriori osservazioni.

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 Legge sull’organizzazione giudiziaria come a

costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012;

STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.

Considerandi

2.

; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

2.

La

Cassa malati ha chiesto al TCA di non entrare nel merito del ricorso, ritenendo

che spetti alla ricorrente dimostrarne la tempestività e poiché quest’ultima

non l’ha dimostrata, l’assicuratore non ha dunque ritenuto tempestivo il

memoriale ricorsuale.

Per l’art. 56 cpv. 1

LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa

possono essere impugnate mediante ricorso.

Giusta l’art. 60 cpv. 1

LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione

della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

Gli articoli 38-41 sono

applicabili per analogia (art. 60 cpv. 2 LPGA).

L'art. 38

cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve

essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la

notificazione.

Secondo l'art. 38 cpv. 2 LPGA, se non

deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo

l'evento che lo ha provocato.

Una comunicazione

consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona

autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno

dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (art. 38 cpv. 2bis LPGA).

Per il cpv. 3 dell'art. 38 LPGA, se

l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del

Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine

scade il primo giorno feriale seguente.

L'onere della prova circa l'atto e il

momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio,

all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid.

2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con

il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di

assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3),

può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF

105.

III 46 consid. 3, DLA 2000 no. 25 pag. 121).

Secondo

giurisprudenza un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla

quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di intimazione

di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso

un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente

notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine

di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato

l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva

prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF

127.

I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI

2001.

no. U 434 pag. 329). Ne discende che se l'assicurato, pendente una procedura

o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione

ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per

un certo lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle

autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii

postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare

le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare

un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della

sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di

notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare

ugualmente come validamente notificata (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa).

Detto

altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio

raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del

destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente

in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 143 consid. 1).

Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere

autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali.

Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una

notifica al destinatario medesimo (STF 2A.271/2001 del 3 luglio 2001).

Nella DTF 134 V 49, al

considerando 4 il Tribunale federale ha stabilito che la finzione riconosciuta,

in passato, in applicazione analogica della giurisprudenza in materia di

spedizioni a una bucalettere o presso una casella postale, pure in presenza di

un ordine di trattenuta della corrispondenza e secondo la quale un invio

raccomandato si considera notificato al più tardi l'ultimo giorno di un termine

di sette giorni dal suo arrivo all'ufficio postale del destinatario (DTF 123 III 492), mantiene la sua validità anche

sotto l'imperio del nuovo diritto - ora in analogia all'art. 38 cpv.

2bis LPGA (nonché all'art. 44 cpv. 2 LTF e

all'art. 20 cpv. 2bis PA).

Questa soluzione è stata ribadita

ancora di recente (STF 9C_823/2016 del 27 gennaio 2017), laddove il Tribunale

federale ha dapprima ricordato che l’invio postale è in principio reputato

notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente e poi

ha evidenziato che quando il destinatario indica quale indirizzo una casella

postale, la notifica interviene il giorno del ritiro effettivo, ma al più tardi

l’ultimo giorno del termine di 7 giorni (DTF 123 III 492).

Va infine evidenziato che la

possibilità concessa dalla Posta Svizzera di protrarre il periodo di giacenza

dell’invio non permette in alcun modo di posticipare il momento della

notificazione, determinante per il computo dei termini ricorsuali, la quale

interviene per legge al più tardi e in ogni caso il 7° giorno dopo il primo tentativo

infruttuoso di consegna (DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_642/2018 del 19

settembre 2018).

3.

Nel

caso di specie, la distinta Track & Trace della Posta stampata dal

Tribunale conferma che l’invio raccomandato contenente la decisione su

opposizione del 29 maggio 2018 è stato impostato quello stesso martedì e che il

giorno seguente, il 30 maggio 2018, la destinataria è stata avvisata nella sua

casella postale del ritiro, invio che le è poi stato consegnato allo sportello

postale il successivo lunedì 11 giugno 2018, avendo l’assicurata prolungato il

termine di giacenza.

Il recapito è quindi avvenuto oltre

il termine di sette giorni di giacenza e dunque occorre considerare la

notificazione come fittizia rispettivamente applicare l’art. 38 cpv. 2bis LPGA,

secondo cui una comunicazione consegnata contro firma è considerata avvenuta il

più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito,

ciò che corrisponde, in concreto, al giorno di mercoledì 6 giugno 2018.

Di

conseguenza, il termine di 30 giorni per impugnare questa decisione su opposizione

(art. 60 cpv. 1 LPGA) è iniziato a decorrere dal giorno seguente la notifica

(art. 38 cpv. 1 LPGA), ossia da giovedì 7 giugno 2018, ed è giunto a scadenza venerdì

6.

luglio 2018, come peraltro riconosciuto dall’assicurata stessa.

Il ricorso al TCA spedito proprio il 6 luglio 2018 e pervenuto il 9

luglio seguente alla scrivente autorità giudiziaria (cfr. busta di intimazione)

è pertanto senza dubbio tempestivo.

La circostanza che l’assicurata aveva

prolungato il termine di giacenza della corrispondenza presso l’Ufficio postale

fino al 25 giugno 2018 e che grazie a ciò ha potuto ritirare la decisione su

opposizione l’11 giugno 2018, è dunque ininfluente.

Il ricorso del 6 luglio 2018 va quindi

ritenuto tempestivo e il TCA deve dunque entrare nel merito delle contestazioni

sollevate dalla ricorrente.

nel merito

4.

Nel

caso di specie, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di verificare l’importo

del suo debito nei confronti della Cassa malati, giacché a suo tempo aveva

beneficiato della riduzione dei premi dell’assicurazione malattia obbligatoria,

perciò ha chiesto di controllare questo suo diritto passato e presente,

cosicché l’eventuale importo di diritto avrebbe potuto essere dedotto dalla

somma pretesa dalla Cassa malati.

L’assicurata ha altresì contestato le spese

amministrative addebitatele dalla Cassa malati, siccome eccessive.

Va evidenziato che la decisione in tema

di sussidi non compete alla Cassa malati, ma alla Cassa cantonale di

compensazione – Ufficio prestazioni. Nella decisione impugnata la Cassa malati

non poteva formalmente pronunciarsi in tema di riduzione dei premi, e

correttamente, non ha deciso nulla in merito, perciò il TCA non deve esaminare

nel merito la questione del diritto dell’assicurata alla riduzione dei premi

dell’assicurazione malattia obbligatoria.

Peraltro, la ricorrente non ha prodotto

alcuna decisione della Cassa cantonale con cui le è stato riconosciuto, per il

periodo dei premi reclamati qui da CO 1, una riduzione del premio. Inoltre, va

osservato che dal documento 8 della Cassa malati si deduce che una sua collaboratrice

ha eseguito una verifica presso l’amministrazione competente, accertando che

per il 2017 “non ci risulta nessuna” riduzione.

5.

Va

precisato che, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce

il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame

giudiziale (SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF

110.

V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa nessuna

decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata

una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid.

1b).

In concreto il TCA può pronunciarsi

esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata e meglio il pagamento

da parte dell’assicurata di premi LAMal e partecipazioni ai costi.

La questione concernente

il diritto ai sussidi di Cassa malati esula dalla presente vertenza ed è dunque

irricevibile.

Si ripete che la Cassa

malati ha accertato direttamente presso l’autorità cantonale competente che

l’assicurata ne ha avuto diritto solo da aprile a dicembre 2016 (doc. 8).

6.

Oggetto

del contendere è dunque sapere se a ragione CO 1 può pretendere dalla

ricorrente il pagamento della somma di Fr. 2'790.- per i premi LAMal da luglio

a dicembre 2017 e per le partecipazioni ai costi conteggiate il 30 aprile 2017,

il 10 maggio e il 13 maggio 2017, oltre a Fr. 198,30 per spese di sollecito e

di riscossione, come pure di esecuzione.

Inoltre, sul capitale di Fr. 2'450,70

sono stati calcolati gli interessi di mora del 5% dal 9 luglio 2017. Occorrerà

infine verificare se, di conseguenza, la Cassa malati può ottenere il rigetto

definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare

il 12 ottobre 2017 dall’Ufficio esecuzione di __________.

7.

Per

l’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei

premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni,

l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali.

Per l’art. 64 cpv. 1 LAMal, gli

assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.

Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal, la

partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il

10.

per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).

Giusta l’art. 64 cpv. 3 LAMal, il

Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota

percentuale.

A norma dell’art. 64a

cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la

scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve

diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli

le conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se,

nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai

costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve

richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi

all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

L’art. 90 OAMal dispone che i premi

devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

Per l’art. 105a OAMal, il tasso degli

interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5 per

cento all'anno.

In caso di mancato

pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la

diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la

presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b

cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per

propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento

tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una

misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

8.

Nell’evenienza

concreta è indubbio che la ricorrente, come ha riconosciuto, è debitrice dei

premi LAMal dei mesi da luglio a dicembre 2017, per un totale dovuto di Fr. 2'450,70

(Fr. 408,45 al mese x 6 mesi), così pure delle partecipazioni ai costi di Fr.

128,95, di Fr. 15.- e di Fr. 313,40.

Questi premi e queste partecipazioni non

sono infatti ancora stati soluti dall’assicurata e ciò in manifesta violazione

dell’art. 90 OAMal e dell’art. 64 LAMal.

Non facendo dunque fronte ai suoi

obblighi legali, è a giusta ragione che CO 1 ha fatto spiccare un precetto

esecutivo nei confronti della ricorrente per recuperare le somme scoperte.

I crediti di Fr. 2'450,70 per i premi e

di Fr. 339,30 per le partecipazioni (Fr. 128,95 + Fr. 15.- + Fr. 313,40 – Fr.

118,05 [rimborso del premio annuo secondo l’art. 106 LAMal]), così come risulta

dal precetto esecutivo n. __________ e dalla susseguente decisione su opposizione,

vanno dunque confermati.

9.

Oltre

al capitale dei premi e delle partecipazioni ai costi dovuti (Fr. 2'790.-), come

risulta dalla decisione su opposizione la Cassa malati ha chiesto alla

ricorrente il pagamento di Fr. 30.- per spese di sollecito e di altri

Fr. 95.- per tariffe di riscossione, inserendole entrambe nel predetto

PE del 12 ottobre 2017 (doc. 4) quali spese d’ingiunzione e di commissione

d’incasso.

Nella DTF 125 V 276, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale)

ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro

le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida

così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del

versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese

(alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano

addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e

gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal, secondo il quale se l'assicurato causa

per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento

tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una

misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli

obblighi dell'assicurato.

In concreto

le Condizioni generali d’assicurazione (CGA) __________ prevedono all’art. 14.2

che i costi amministrativi quali per esempio le spese d’ingiunzione e le

commissioni d’incasso, dovuti alla mora del pagamento dei premi e delle partecipazioni

ai costi sono a carico della persona assicurata. Per l’art. 14.3 CGA se alla

scadenza del termine di pagamento la persona assicurata non avrà saldato il suo

debito, le sarà inviato un richiamo scritto con l’indicazione delle conseguenze

della mora e la concessione di un termine supplementare alla cui scadenza si

potrà avviare l’esecuzione.

Le spese di

sollecito di Fr. 30.- e la commissione d’incasso di Fr. 95.-, peraltro proporzionate rispetto all’ammontare complessivo

richiesto, dovute a colpa dell'assicurata medesima che non ha pagato nei

termini quanto domandato e che trovano il loro fondamento nell’art. 105b cpv. 2

OAMal e nell’art. 14.2 CGA, vanno pertanto confermate.

10.

Per

quanto concerne il pagamento di Fr. 73,30 per le spese esecutive, va rammentato

che con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005 l'Alta Corte ha affermato:

" 10.

All'assicurata,

infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese

esecutive per fr. 70.-, che contesta.

(…)

10.3

L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art.

68.

LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto

ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto

sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

Questi

costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in

esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251

pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della

procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non

è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”.

Queste spese esecutive non

formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti

dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22

luglio 2005; STCA 36.2004.79 del 14 settembre 2004; RAMI 2003 KV 251 pag. 226

consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition,

§ 164, pag. 414; K.

Ammon/F.

Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed.,

Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die

Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner

von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das

mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione,

sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il

rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto

2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).

Pertanto, queste spese non fanno parte

del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico del debitore escusso.

Di conseguenza, contrariamente a quanto

sostenuto dalla Cassa malati resistente, nell’evenienza concreta l’importo di

Fr. 73,30 va dunque stralciato dalla somma dovuta dalla ricorrente.

11.

Infine,

la Cassa malati ha chiesto anche degli interessi di mora del 5% dal 9 luglio

2017.

su Fr. 2'450,70.

Gli interessi sono dovuti quando

l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno

pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di

contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente

a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni

per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli interessi di mora sui

premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento

all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).

Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA,

l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al

beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo

giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in

cui è stato emesso l'ordine di pagamento.

In specie, trattandosi di premi

semestrali pretesi dalla Cassa malati con il conteggio dei premi del 9 giugno

2017.

e pagabili entro il 9 luglio 2017, gli interessi del 5% sono dunque dovuti

dall’inizio della decorrenza del semestre e quindi dal 1° luglio 2017.

Considerato però che l’assicuratore

malattia ha richiesto detti interessi (soltanto) dal 9 luglio 2017 e che questa

decorrenza risulta più favorevole alla debitrice, va ritenuta questa data a

partire dalla quale la Cassa malati conteggerà gli interessi del 5% sui premi

di Fr. 2'450,70.

12.

In

queste condizioni, la decisione su opposizione va

parzialmente confermata, nel senso che il debito complessivo ammonta a Fr. 2'915.-.

Ne discende che l'opposizione della

ricorrente al PE n. __________ emanato il 12 ottobre 2017 dall’UE

di __________ deve essere

rigettata in via definitiva limitatamente alla cifra esposta, corrispondente a Fr.

2'450,70 per i premi LAMal da luglio a dicembre 2017 e a Fr. 449,30 per le partecipazioni

ai costi LAMal, dedotto il rimborso dei premi ex art. 106 LAMal di Fr. 118,05 e

aggiunte le spese amministrative di Fr. 125.-. Va poi rigettata anche

l’opposizione agli interessi di mora del 5% dal 9 luglio 2017 su Fr. 2'450,70.

Il costo della procedura

esecutiva segue invece l'esecuzione stessa e non deve essere oggetto di

decisione da parte del giudice amministrativo.

Il ricorso deve quindi essere

parzialmente accolto e la decisione impugnata parzialmente confermata.

La procedura ricorsuale è retta dal

diritto cantonale. Tuttavia, essa deve soddisfare determinati requisiti (art.

61.

LPGA).

Se e a quali condizioni la parte

vittoriosa ha diritto alle ripetibili si valuta secondo il diritto federale (DTF

114.

V 86, cfr. anche STFA del 27 novembre 2006, I 452/05, I 456/05).

Per quanto concerne l'indennità per

ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso

patrocinato in causa (art. 61 lett. g LPGA; vedasi per la regola e le

eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF

105.

V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne

Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche

Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und

unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991 pag.

180.

segg.).

L'Alta Corte federale riconosce

eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad

ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la

causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha

impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di

guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai

risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81

consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).

Nell'evenienza in esame, i presupposti

perché un avvocato che agisce in causa propria possa eccezionalmente pretendere

un'indennità per la sua attività personale non sono dati (STFA del 20 novembre

2001, H 388/99, in cui viene rinviato alle DTF 122 V 151 consid. 9 e 110 V 136

consid. 7). Infatti, la causa non è complessa ed il lavoro svolto non ha manifestamente

impedito notevolmente l’attività professionale dell'avvocato.

La pretesa d'indennità per ripetibili

deve pertanto essere negata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. La

ricorrente è riconosciuta debitrice di CO 1 dell'importo complessivo di Fr.

2'790.- per premi LAMal e per partecipazioni ai costi, oltre a Fr. 125.- di

spese amministrative e agli interessi del 5% su Fr. 2'450.- dal 9 luglio 2017.

1.2. Per

gli importi di cui al punto 1.1 (Fr. 2'915.-) l’opposizione interposta

dall’assicurata al PE n. __________ del 12 ottobre 2017 emesso dall’UE di __________

è rigettata in via definitiva

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una

breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato La

segretaria

Ivano Ranzanici Stefania

Cagni