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Decisione

36.2018.49

Inoltro tardivo di due domande per la riduzione dei premi (RIPAM). Conferma delle decisioni dell'amministrazione. Non vi sono motivi oggettivi per il ritardo

26 settembre 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

36.2018.49+55

cs

Lugano

26 settembre 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 (recte: 6) luglio 2018 di

RI 1

contro

le decisioni su reclamo del 22 giugno 2018 emanate da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1976,

coniugato e padre di tre figli (nati nel __________), con scritto del 19

gennaio 2018 ha inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione una richiesta

intitolata “revisione sussidio 2013-2014-2015-2016” rilevando che in

seguito alla revisione della tassazione 2015 è stata concessa la riduzione dei

premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il 2017 ed il 2018

(doc. B1). Rammentata la precarietà della situazione finanziaria della

famiglia, l’interessato fa valere la sua buona fede nella mancata presentazione

della domanda di sussidio per diversi anni, nonché i problemi avuti con un

ufficio di consulenza che ha portato l’intera famiglia a dover subire una

tassazione d’ufficio.

1.2. Con due distinte decisioni

del 30 aprile 2018 (doc. A3 e B3), confermate da due distinte decisioni su

reclamo del 22 giugno 2018 (doc. A7 e B7), l’amministrazione ha respinto le

domande relative al 2015 ed al 2016 (doc. A7 e doc. B7).

1.3. Con ricorso datato 2 luglio

2018 RI 1 è insorto al TCA contro le predette decisioni su reclamo rilevando di

trovarsi in forti difficoltà economiche (doc. I-IV). L’insorgente evidenzia di

aver più volte esposto la sua situazione e nessun funzionario ha mai

sottolineato l’inutilità della richiesta. Anzi, comprendendo la sua situazione,

è stato invitato a formulare le domande di riduzione di premio. Interpellato in

merito dal Tribunale (doc. II), l’insorgente ha confermato di voler contestare

sia la decisione su reclamo relativa alla richiesta di sussidio 2015, sia la

decisione su reclamo relativa alla richiesta di sussidio 2016 (doc. IV).

1.4. Con risposta del 31 agosto

2018 l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni

che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).

Considerandi

2.1

Dal 2012 le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal

qui di seguito), che reggono la riduzione dei premi dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM l’acronimo è utilizzato sia nei

lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito

una modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a

seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale

2010, 297). Il legislatore ha previsto un nuovo sistema di attribuzione dei

sussidi, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di

rendere più efficace l’aiuto sociale e, soprattutto, per ottemperare gli

obiettivi di politica sociale cantonale voluti con l’adozione della Legge

sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo

senso il Messaggio 15 settembre

2009.

del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della

LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto

della Commissione della gestione e delle finanze dell’8 giugno 2010 a pagina 1;

per maggiori dettagli e specifiche si veda: Ranzanici,

La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella

collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016, capitolo 14,

p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e

il Parlamento, promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della

RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito

imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio

per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da

scelte di politica fiscale. D’altro canto l’Esecutivo prima ed il Parlamento

poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui

l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed

alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.

LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

Le

nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di

concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare

maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i

premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende

però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche

a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa …

nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di

riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata

precedentemente ritenuta.

Il

Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la

LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4.

[p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed

è vincolato in particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo

cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i

premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre

all’obbligo d’informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere

la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori).

Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della

RIPAM, e quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il

diritto cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale

nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e

compete al Cantone non solo fissare le procedure ma decidere il modello da

applicare per pervenire alla riduzione dei premi.

2.2

Il

Cantone accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di

un’istanza scritta accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25

LCAMal) da parte degli assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di

prestazioni complementari all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42

e 43 LCAMal). Per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere

di principio inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale

il sussidio è richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti

l’aiuto sociale è versato dal 1° gennaio dell’anno di competenza (ed in

costanza delle condizioni per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto

l’anno). Se la domanda è tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre

dell’anno che precede quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli

assicurati in via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello

della presentazione della richiesta (art. 25 cpv. 2 e 3 LCAMal).

Per

l’art. 46 cpv. 1 LCAMal il diritto alla riduzione dei premi nella forma

retroattiva decade dopo cinque anni a partire dal momento della richiesta.

Secondo

l’art. 46 cpv. 2 LCAMal in caso di soppressione delle prestazioni complementari

AVS/AI, il diritto alla riduzione dei premi è definito nella forma ordinaria.

Tale diritto è escluso se all’assicurato non è riconosciuta la situazione di

buona fede.

Ai

sensi dell’art. 47 LCAMal la richiesta di riduzione retroattiva deve essere

presentata in forma scritta da parte dell’assicurato, salvo nei casi di

soppressione delle prestazioni complementari AVS/AI.

L’art.

48.

cpv. 1 LCAMal prevede che l’istanza di riduzione retroattiva deve indicare i

motivi dell’impedimento ad agire nei termini stabiliti dalla legge o dal

regolamento.

Secondo

l’art. 48 cpv. 2 LCAMal essa è accolta solo se suffragata da motivi fondati.

Nel

messaggio n. 2009 del Consiglio di Stato del 15 settembre 2009, accompagnante

il disegno di legge di modifica della LCAM, il commento agli art. 46-48 LCAMal

precisa che il nuovo ordinamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2012,

riflette la regolamentazione di cui ai precedenti art. da 53 a 56 LCAMal.

A

questo proposito il vecchio art. 53 LCAMal prevedeva che, di norma, il diritto

al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decadeva dopo cinque anni a

partire dall'anno in cui tale diritto si era verificato. Costituiva eccezione

l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di

revisione delle prestazioni complementari AVS/AI.

Il

sussidio retroattivo era oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato

all'istanza designata dal Consiglio di Stato e doveva specificare le

motivazioni del ritardo (riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio

retroattivo erano accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e

fondate (art. 55 vecchia LCAMal).

La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non era considerata motivo valido per il riconoscimento del

sussidio nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della

LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisava che:

" Il

riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato

fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a

produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità

amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame

delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di

sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

2.3

Questo Tribunale Cantonale,

nell’ambito dell’applicazione della vecchia LCAMal, ha sviluppato una

giurisprudenza dettagliata in merito.

Nei casi giudicati in

precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di

una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato

fatto giustificativo sufficiente (sentenza 36.2002.5 del 24 aprile 2002), così

come non è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati

appena giunti in Ticino (sentenza 36.2002.119 del 9 dicembre 2002).

Nemmeno l'informazione

errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato

per giustificare il ritardo (sentenza 36.2002.141 del 25 settembre 2003).

Con giudizio 36.2002.54 del

12.

settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella

domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e

quindi la sua immaturità e la sua inesperienza.

Con sentenza 36.2005.112

del 3 ottobre 2005, a proposito del tema della mancata trasmissione dei

formulari per la richiesta dell’aiuto sociale, questo Tribunale ha rilevato:

" La

mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di

sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo

nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad

un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai

potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della

decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto

annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza

dell’imponibile considerato in quella sede.

(…).

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei

sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario

non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla

buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso

la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato

non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio."

Si aggiunga che con

sentenza 36.2005.124 del 10 ottobre 2005 l’informazione fornita da un

assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative della LAMal relative

ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa da quella ticinese,

non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo nell’inoltro della domanda

di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia obbligatoria.

Questo Tribunale ha infatti considerato che:

" L’adozione

di modalità diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le

informazioni errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della

prassi da parte dell’assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti

il ritardo."

Il TCA nemmeno ha

considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato fosse

tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel

periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa

malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata

di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è

stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche

per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla

riduzione dei premi di cassa malati (sentenza 36.2006.16 del 14 marzo 2006).

Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca

di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia

dopo il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e

spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo

(sentenza 36.2006.113 dell'11 ottobre 2006).

Nella sentenza 36.2006.253

del 15 febbraio 2007 un giovane studente universitario impegnato all’estero

aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi e con gli

impegni universitari. Anche in quel caso il motivo, non attinente alle capacità

di gestire le problematiche amministrative per periodi prolungati, non era

stato ritenuto.

Nel caso giudicato il 13

febbraio 2007 il trasferimento in Ticino da un altro Cantone di un assicurato

con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del termine per l'inoltro

della domanda di sussidio non era stato ritenuto giustificante il ritardo (inc.

36.2006

). Non diversamente è stata considerata l'assenza dei documenti da

annettere alla domanda. Nell'inc. 36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio

2007) l'assenza della tassazione di riferimento - siccome non ancora emessa -

non è stata ritenuta elemento sufficiente (analogamente al caso giudicato con

la sentenza 36.2006.216 del 15 gennaio 2007). Insufficienti, ancora, i gravi

motivi di salute che attanagliavano la madre di un assicurato da oltre un anno

(sentenza 36.2006.244 dell’8 febbraio 2007). Anche il pensionamento intervenuto

già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un assicurato

di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno stesso (sentenza

36.2006.232

del 17 gennaio 2007).

Con sentenza 36.2007.55

del 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una persona

attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera

certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è stata

ritenuta sufficiente, ciò analogamente al caso di una giovane donna che, per

ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel

mondo del lavoro in un’epoca complessa (sentenza 36.2007.50 del 21 maggio 2007).

Nella sentenza 36.2007.86+108

del 16 agosto 2007 il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, nel caso di una

giovane che, confrontata con la grave malattia di due parenti stretti, di cui

uno domiciliato all’estero con necessità di impegnativi viaggi, non ha ritenuto

giustificato il ritardo nella presentazione della domanda di sussidio ritenendo

che:

" Come

appare dalla giurisprudenza riassunta al punto precedente la malattia, e la

morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche quando imponga trasferte

impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non sono tali da giustificare il

ritardo nell'inoltro delle domande in questione. (…) la richiesta del sussidio

è procedura amministrativa semplice che comporta un impegno contenuto ed impone

di allegare pochi documenti. La redazione dell’istanza comporta quindi onere

contenuto anche per chi è meno avvezzo alle questioni amministrative. L’inoltro

di una istanza incompleta non causa poi necessariamente declaratoria di

irricevibilità ma, salvaguardato il termine d’inoltro, permette

(rispettivamente impone all’amministrazione di domandare) suo successivo

completamento mediante produzione dei documenti non ancora reperiti.

Pur con tutto il rispetto dovuto per le tribolazioni, le

preoccupazioni e le sofferenze di un'intera famiglia, duramente toccata da due

gravi lutti nel giro di pochi mesi uno dall'altro, lutti conseguenti a periodi

di malattia con necessità di spostamenti anche importanti, in concreto il

ritardo (…) nel chiedere il sussidio non appare giustificato e non può qui

essere ritenuto.”

2.4

In concreto l’insorgente, se

avesse voluto beneficiare della riduzione dei premi dell’assicurazione delle

cure medico-sanitarie per tutto l’anno, avrebbe dovuto trasmettere le

rispettive domande entro il 31 dicembre 2014 (per il 2015), rispettivamente

entro il 31 dicembre 2015 (per il 2016; cfr. art. 25 LCAMal). Avendole

inoltrate al più presto il 19 gennaio 2018 (doc. B1 ed A1), non essendo in

presenza di una revisione poiché alcuna decisione in merito è stata emanata in

precedenza (cfr. doc. VI), esse sono di principio tardive e possono essere

accolte solo in presenza di un motivo fondato (art. 47 e 48 LCAMal).

Il ricorrente afferma che il

ritardo nell’invio delle domande di riduzione del premio dell’assicurazione

delle cure medico-sanitarie per gli anni 2015 e 2016 è dovuto a “serie

problematiche” e che il sussidio è “di fondamentale importanza per la

famiglia” (doc. I). Il 19 gennaio 2018 ha affermato che in seguito ad

alcuni problemi avuti con un ufficio di consulenza ha subito numerose

tassazioni d’ufficio che hanno provocato notevoli disagi economici (doc. A1 e B1)

ed il 17 maggio 2018 ha precisato che negli anni scorsi “sono stato tassato

d’ufficio per la poca professionalità dello studio fiduciario che non mi ha

seguito a dovere e che, da un giorno con l’altro, mi ha lasciato con le carte

in mano” (doc. A4 e B4).

Le motivazioni fornite

dal ricorrente non sono atte a ritenere come giustificate le domande tardive di

sussidio per il 2015 ed il 2016.

La

circostanza di essere stato tassato d’ufficio negli anni precedenti a causa di

un’asserita poca professionalità di uno studio fiduciario non avrebbe impedito

in alcun modo l’assicurato di inoltrare tempestivamente la domanda di

riduzione. Eventuali, ma qui non comprovati, errori commessi da consulenti

privati cui si è affidato per la compilazione della dichiarazione d’imposta

concernono unicamente il rapporto tra l’interessato ed il consulente stesso e

non costituiscono una ragione oggettiva di impedimento per l’inoltro nei

termini della richiesta di riduzione.

Neppure la circostanza

secondo cui i funzionari dell’amministrazione, da lui interpellati, non

avrebbero mai sottolineato l’inutilità della richiesta retroattiva di sussidio

e l’avrebbero incoraggiato a formulare una domanda, può assurgere a motivo

giustificativo.

Essi infatti non

potevano prendere una decisione in assenza di una richiesta scritta inoltrata

secondo le forme prescritte dalla legge e contenente tutti gli elementi

necessari per stabilire se le condizioni per ritenere giustificato il ritardo

erano adempiute (art. 48 LCAMal).

L’interessato,

inoltrando la domanda, come asseritamente consigliatogli dai funzionari, non ha

del resto subito alcun nocumento. Per cui, nel caso di specie, non è neppure ravvisabile

alcuna violazione del principio della buona fede (cfr., per le condizioni, fra

le tante, la sentenza 9C_5/2015 del 31 luglio 2015, con riferimenti,

segnatamente alla DTF 131 V 472).

Alla luce di quanto sopra

esposto il ricorso va respinto mentre le decisioni impugnate meritano conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti