36.2018.51
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
11 settembre 2018Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2018.51
cs
Lugano
11 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 luglio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 7 giugno 2018 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei
contributi,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
Fatti
A. Con
decisione formale del 10 marzo 2009 la Cassa cantonale di compensazione ha iscritto
d’ufficio RI 1, nata nel 1979, all’epoca frontaliera (ora al beneficio di un
permesso “B”; cfr. doc. 20), presso l’assicuratore __________ per
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (doc. 3).
B. Con
reclamo del 20 aprile 2018 l’interessata è insorta contro la predetta decisione,
sostenendo di averne preso conoscenza solo il 25 settembre 2017, quando
l’assicuratore gliene ha trasmessa copia. Ella sostiene di aver subito reagito
inoltrando un reclamo telefonico e tramite e-mail alla Cassa cantonale di
compensazione entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento
amministrativo (doc. 41).
C. Con
decisione su reclamo del 7 giugno 2018 la Cassa cantonale di compensazione ha
dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il reclamo (doc. 42).
D. RI
1, rappresentata dall’Mlaw RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione
su reclamo, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento
dell’esercizio tempestivo del diritto d’opzione in favore dell’assicuratore
malattia italiano a far tempo dal 10 marzo 2009 e il conferimento dell’effetto
sospensivo al ricorso (doc. I).
E. Il
6 agosto 2018 la ricorrente ha chiesto una proroga del termine per presentare
ulteriori prove ed ha domandato di poter replicare alla risposta di causa (doc.
V). Con scritto del 7 agosto 2018 il Giudice delegato del TCA ha rammentato
alla ricorrente che i termini sono sospesi dalle ferie giudiziarie, che
l’assegnazione di un termine per la replica avviene eccezionalmente e che nel caso
di specie non sono dati elementi, né vengono precisati dalla ricorrente
affinché sia ordinato un nuovo scambio di allegati. Non è pertanto stata
concessa alcuna proroga né è stato ordinato un nuovo scambio di allegati. Alla
medesima è stato rammentato che con l’esercizio di cui all’art. 9 Lptca può
esprimersi, laddove lo ritiene necessario, nel merito della risposta di causa
della Cassa (doc. VI).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e
6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre
2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e
seguenti).
Considerandi
2.
In
concreto, con la decisione impugnata, l’amministrazione ha dichiarato il reclamo
irricevibile in quanto tardivo.
La
ricorrente, oltre a contestare tale circostanza, fa valere di aver esercitato
tempestivamente il suo diritto di opzione.
Per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto
ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR
2005.
AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid.
3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa
nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere
pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF
131.
V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119
Ib 36 consid. 1b).
Nel
caso di specie unico oggetto del contendere è la tempestività del reclamo
contro la decisione del 10 marzo 2009.
Nella
misura in cui l’insorgente fa valere motivazioni di merito (ad esempio laddove
sostiene di essere stata assicurata al sistema sanitario italiano oppure quando
afferma di aver esercitato il suo diritto d’opzione in data 16 novembre 2009
per il tramite del Modulo ufficiale per Comuni e rileva di aver nuovamente
potuto esercitare il suo diritto di opzione quando è giunta nel Comune di __________),
il suo ricorso si rivela irricevibile.
Va
qui abbondanzialmente evidenziato che l’assicurata sostiene che nel merito la
vertenza concerne l’affiliazione d’ufficio presso __________ dal mese di marzo
2009.
al mese di luglio 2011, essendo in seguito partita dalla Svizzera, fino al
novembre 2013 quando ha nuovamente ottenuto un permesso “G” (cfr.
ricorso punto 4, cfr. anche e-mail del 23 marzo 2018 doc. 37 e doc. 20).
nel merito
3.
Con
decisione del 10 marzo 2009 la Cassa cantonale di compensazione ha iscritto
d’ufficio l’insorgente presso __________ per l’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie (doc. 3).
L’interessata
ha contestato la predetta decisione con scritto del 20 aprile 2018 (doc. 41),
sostenendo di esserne venuta a conoscenza solo il 25 settembre 2017 e di averla
subito impugnata telefonicamente e via e-mail. Ella sostiene che il suo gravame
è tempestivo.
4.
La
tempestività delle contestazioni inoltrate da frontalieri contro decisioni di
affiliazione d’ufficio emesse in gran parte negli anni 2008 - 2009 dall’allora
Ufficio dell’assicurazione malattie (UAM; ora: Cassa cantonale di
compensazione), è stata oggetto di numerose sentenze emanate in particolare nel
periodo 2009 – 2011 sia da questo Tribunale che dal Tribunale federale (cfr.,
su tutte, DTF 136 V 295).
Come
emerge dalla citata giurisprudenza, a proposito della notifica irregolare di un
atto amministrativo all’estero, l’Alta Corte, al consid. 5, ha affermato che trattandosi di fattispecie internazionale, va subito premesso che, per prassi
costante, la notifica all'estero di un documento ufficiale, quale può ad
esempio essere un atto giudiziario oppure una decisione amministrativa, costituisce
un atto d'imperio che, salvo disposizione convenzionale contraria o consenso
dello Stato nel quale la notifica va effettuata, deve avvenire per via
diplomatica o consolare (cfr. anche DTF 143 III 28 consid. 2.2.1 e DTF 125 V 47
consid. 3a pag. 50 con riferimenti), a meno che non riguardi una comunicazione
di natura meramente informativa senza effetti giuridici che in tal caso può
essere direttamente notificata per posta (decreto K 18/04 del 18 luglio 2006
consid. 1.2; parere della Direzione del diritto internazionale pubblico del
Dipartimento federale degli affari esteri [DFAE], in: GAAC 66/IV [2002] n. 128
pag. 1368). Il mancato rispetto di questi principi comporta una violazione
della sovranità dello Stato estero e, quindi, del diritto internazionale pubblico
(DTF 124 V 47 consid. 3b pag. 51; RDAT I-1993 n. 68 pag. 176 consid. 2b;
decreto citato K 18/04 consid. 1.2 in fine).
Un
atto è segnatamente qualificabile quale atto ufficiale se la sua notifica serve
all'adempimento di un compito statale. Per la definizione di atto d'imperio non
è per contro necessario che la sua notifica produca un pregiudizio immediato
per il suo destinatario (parere della Direzione del diritto internazionale
pubblico del DFAE, in: GAAC 65/II [2001] n. 71 pag. 761). Effetti giuridici
esplica ad esempio anche l'assegnazione di un termine e la contestuale
comminatoria di perenzione in caso di sua mancata osservanza (GAAC 66/IV [2002]
n. 128 pag. 1368).
La
notificazione irregolare di un atto amministrativo all'estero non esplica
effetti giuridici e non può cagionare alcun pregiudizio al suo destinatario
(DTF 124 V 47 consid. 3a pag. 50 con riferimenti; sulla portata generale di
questo principio cfr. Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse,
2002, n. 1115). È infatti solo con la sua comunicazione ufficiale alle parti
che esso acquista esistenza giuridica. Fintanto che non è comunicato, l'atto
non esiste (v. DTF 122 I 97). Senza notificazione l'interessato non ha
conoscenza del suo contenuto e non può prendere i provvedimenti necessari. La
notificazione è pertanto indispensabile (cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 25,
141, 188). Anche in caso di diffida, il suo destinatario deve essere
(direttamente e personalmente) informato sulle conseguenze alle quali si espone
in caso di inosservanza del termine (o dell'ordine) impartito (cfr. per analogia
RDAT II-1995 n. 58 pag. 152 consid. 3b; cfr. pure DTF 111 V 322 e sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni H 224/04 del 28 aprile 2005 consid. 4.3
e 4.4).
Nell'ambito
applicativo dell'ALC, il regolamento n. 1408/71, applicabile al caso di specie
essendo in vigore all’epoca dell’emissione della decisione del 10 marzo 2009
(cfr. DTF 136 V 295), contempla agli art. 84-93 alcune norme di procedura
amministrativa internazionale. Per l'art. 84 n. 3, ai fini dell'applicazione di
detto regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono
comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro
mandatari. Da parte sua, l'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 stabilisce che
le decisioni e altri documenti rilasciati da un'istituzione di uno Stato membro
e destinati a persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato
membro possono essere notificati direttamente all'interessato per lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale disciplina mira ad eliminare alcuni
ostacoli di natura tecnica ed amministrativa che potrebbero scoraggiare i
lavoratori che intendono recarsi in altri Stati membri in cerca di
un'occupazione. La notifica diretta da parte delle istituzioni della previdenza
sociale agli interessati residenti in altri Stati membri, senza fare ricorso ad
intermediario, cioè mediante il servizio postale, ha la funzione di semplificare
le formalità amministrative e di accelerare lo svolgimento delle pratiche pur
salvaguardando, con le forme previste, la certezza del diritto a favore degli
interessati (sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee [CGCE]
del 18 febbraio 1975 nella causa 66/74, Farrauto, Racc. 1975, pag. 157, punto
4; sulla rilevanza della giurisprudenza della CGCE ai fini interpretativi
dell'ALC cfr. l'art. 16 cpv. 2 ALC [v. DTF 133 V 64 consid. 4.3.2 pag. 631 con
riferimenti]).
Alla
luce di quanto esposto il TF ha evidenziato che per "decisioni e altri documenti"
ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 vanno intesi quegli atti
che, senza espressa norma convenzionale, dovrebbero altrimenti essere trasmessi
per via diplomatica per poter essere notificati validamente. Sono pertanto
anche qui escluse da questa definizione le comunicazioni di carattere meramente
informativo che non esplicano effetti giuridici.
Al
consid. 5.8 della citata sentenza il TF ha stabilito che l’UAM, diversamente da
un’autorità giudiziaria (DTF 135 V 293 consid. 2.2.3 pag. 295), può senz’altro
essere considerato un’istituzione ai sensi di tale disposto, trattandosi di
un’autorità incaricata di applicare, almeno in parte, la legislazione in
materia (art. 1 lett. n del regolamento 1408/71).
Nella
sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 l’Alta Corte al consid. 5.8 ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto (nel caso giudicato: una
comunicazione del 12 giugno 2008 circa la concessione del termine scadente il
30.
settembre 2008 per esercitare il diritto di opzione in favore del sistema
sanitario del proprio Paese di residenza) non è avvenuta o comunque non ha
potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi
nei confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1 consid. 4b pag. 8;
100.
Ib 75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid. 3.2,2P.304/2005 del
14.
marzo 2006, in RDAF 2007 I pag. 342, e 2P.83/2002 del 24 giugno 2003 consid.
2.
).
Per
quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una
comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova incombe
di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e che la
circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza
preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400
consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6; cfr. pure Donzallaz, op. cit.,
n. 1263 segg.). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di
prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono
effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del
destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a
pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in
genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la
semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per
dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF
101.
Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può
risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata
protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 142 IV 125
consid. 4.3; DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).
5.
In
concreto l’insorgente afferma di aver ricevuto la decisione del 10 marzo 2009 dell’allora
UAM che l’ha affiliata a __________ (doc. 3) solo il 25 settembre 2017 (doc. I)
e sostiene che il reclamo del 20 aprile 2018 è tempestivo.
La
tesi della ricorrente non può trovare conferma.
La
medesima interessata, il 23 agosto 2017, rivolgendosi a __________, ha
esplicitamente affermato che “io sottoscritta RI 1 nel 2011 ho
consegnato il mio permesso di lavoro presso l’ufficio di __________ e sono
uscita dalla Svizzera per trasferirmi in __________. I vostri bollettini
di pagamento sarebbero dovuti cessare in quel momento, come comunicatomi a
suo tempo, nel 2011, da una vostra operatrice, a cui avevo già spedito
tutta la documentazione” (doc. 41/B, sottolineatura del redattore).
Essa
inoltre con e-mail del 23 ottobre 2017, nell’ambito di uno scambio di pareri
con un funzionario della Cassa, laddove era in discussione l’eventuale riaffiliazione
presso __________ dopo aver riottenuto il permesso G nel 2013, ha chiesto “perché
sono sempre affiliata alla __________ se consegnando il permesso per 2 anni al
mio rientro potevo scegliere la cassa malati che preferivo? La consulente
della stessa __________ mi disse che dovevo consegnare il permesso per
almeno 6 mesi” (doc. 25 pag. 2, sottolineature del redattore).
Ne
segue che l’insorgente, al più tardi nel corso del 2011, era al corrente di essere
affiliata presso l’assicuratore __________. L’interessata a quell’epoca
riceveva le fatture per il pagamento dei premi (doc. 41/B: “[…] I
vostri bollettini di pagamento sarebbero dovuti cessare in quel momento […]”).
Ella ha pure preso contatto con l’assicuratore proprio per far cessare l’invio
delle fatture in seguito alla sua partenza per l’estero (doc. 41/B: “[…]
come comunicatomi a suo tempo, nel 2011, da una vostra operatrice […]”) ed
ha trasmesso a __________ la documentazione atta a comprovare la sua partenza
dalla Svizzera (doc. 41/B: “[…] a cui avevo già spedito tutta la
documentazione […]”). L’insorgente si era pure interessata presso il
medesimo assicuratore per sapere quali passi intraprendere per cambiare Cassa
malati in caso di ritorno nel nostro Paese (doc. 25 pag. 2: “[…] La
consulente della stessa __________ mi disse che dovevo consegnare il permesso
per almeno 6 mesi […]”).
A
prescindere da quando l’interessata ha ricevuto la decisione del 10 marzo 2009,
accertato che la medesima ricorrente all’epoca non aveva sottoscritto alcuna
proposta d’assicurazione (lettera del 19 settembre 2017, doc. DD), ma sapeva di
essere assicurata presso __________ (doc. 41/B e 25 pag. 2), se non fosse stata
d’accordo con la sua affiliazione, l’avrebbe dovuta contestare subito.
Infatti,
la persona alla quale un atto non è stato notificato, deve prevalersene in
tempo utile a partire dal momento in cui in una maniera o in un’altra era al corrente
della situazione: attendere passivamente è contrario al principio della buona
fede (sentenza 9C_202/2014,9C_209/2014 dell’11 luglio 2014, consid. 4.2 in fine;
sentenza 8C_188/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4.1.2 e riferimenti).
In
concreto l’insorgente è malvenuta a sostenere, a quasi 7 anni di distanza da
quando lei stessa si è rivolta all’assicuratore chiedendo di non più
trasmetterle i bollettini di versamento a causa della sua partenza per l’estero
e domandando se dopo il suo ritorno poteva scegliere liberamente un’altra Cassa
malati (doc. 41/B e 25 pag. 2), di nulla aver saputo circa la sua affiliazione
d’ufficio presso __________. Ella l’ha infatti accettata perlomeno fino alla
sua partenza dalla Svizzera nell’agosto 2011 per oltre due anni.
È
vero che l’interessata in sede di ricorso sostiene di essersi sempre opposta al
pagamento dei premi. Tuttavia non ha apportato alcuna prova e non ha prodotto
alcuno scritto atto a comprovare, perlomeno secondo il principio della verosimiglianza
preponderante valido nelle assicurazioni sociali, quanto affermato, segnatamente
circa una contestazione della sua affiliazione all’assicurazione delle cure
medico-sanitarie, né in sede amministrativa, né in sede ricorsuale e neppure
nel termine di 10 giorni per produrre eventuali mezzi di prova.
Giova
qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni
sociali è retta dal principio inquisitorio.
Il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle
parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza
liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori
non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che
le parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in
modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo
principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo
delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le
parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell'assenza di prove.
L'obbligo
di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione
delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere
della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del
conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che,
ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una
circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
In queste condizioni
l’interessata non può neppure prevalersi, ed infatti non lo fa, della nota
telefonica della Cassa secondo la quale il 9 dicembre 2009 lei stessa avrebbe
telefonato all’amministrazione per comunicare di aver inoltrato formale reclamo
contro la decisione del 10 marzo 2009; sia perché la medesima assicurata
sostiene di non aver mai effettuato tale telefonata non avendo ricevuto la
decisione formale (doc., I), sia perché il contatto telefonico sarebbe comunque
avvenuto alla fine del 2009 allorché successivamente ha accettato la sua affiliazione
per un altro anno e mezzo senza contestarla.
Non
avendo comprovato di aver censurato, all’epoca, la sua affiliazione presso __________,
a giusta ragione la Cassa cantonale di compensazione ha ritenuto tardivo il
reclamo del 20 aprile 2018, poiché inoltrato ben oltre il termine di 30 giorni previsto
dalla legge (art. 76 cpv. 1 LCAMal).
Ne
segue che non occorre esaminare la questione sollevata dalla ricorrente secondo
cui avrebbe contestato la decisione del 10 marzo 2009, ricevuta il 25 settembre
2017.
unitamente allo scritto di __________ del 19 settembre 2017 (doc. DD),
tramite telefono ed e-mail (cfr. tuttavia DTF 142 V 152, sentenza 8C_346/2016
del 13 luglio 2016, sentenza 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 e sentenza
cantonale 30.2016.41 del 7 febbraio 2017). Di conseguenza la chiesta audizione
del funzionario __________ per comprovare di aver contestato telefonicamente la
decisione è superflua.
L’assicurata
richiama anche, al punto I.A. del ricorso, l’intero incarto della Cassa,
prodotto con la risposta di causa e già trasmessole dall’amministrazione (doc.
45), e gli incarti dall’assicuratore __________ e della __________ (doc. I,
pag. 2).
A
questo proposito va rammentato che l’Alta Corte ha già avuto modo
di precisare che non può essere chiesta in termini generici l’assunzione di
prove, ritenuto che è preciso dovere delle parti indicare con esattezza le
prove atte a dimostrare le circostanze da essa invocate (cfr. sentenza H 258/03
del 14 aprile 2005, consid. 3.3: “[…] Con riferimento alla pretesa necessità
di richiamare dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti l'incarto concernente
"le esecuzioni promosse ed ogni altro atto ed incarti relativi ai
contributi dovuti e/o pagati da ditta D.________", giova qui ricordare che
non può essere richiesta in termini generici l'edizione di documentazione,
ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti, a maggior ragione se
patrocinate da un legale, indicare con esattezza - dopo aver proceduto come lo
consente il diritto di consultazione dedotto dall'art. 8a cpv. 1 LEF (cfr.
sull'estensione di siffatto diritto: Peter, Commento basilese, no. 15 all'art.
8a LEF) - i documenti atti a dimostrare le circostanze da esse invocate (cfr.
sentenza del 23 luglio 2002 in re G., H 170/01, consid. 3.3). (….)”).
Incombe
alla parte che intende provare un fatto procedere in modo selettivo e mirato
all’offerta e alla produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio, indicandone
partitamente gli elementi che li individuano e caratterizzano, nonché
l’obiettivo probatorio perseguito con la richiesta (cfr. sentenza H 170/01 del
23.
luglio 2002, consid. 3.3). Scopo di siffatto rigore formale è di consentire
all’autorità giudicante di valutare la rilevanza di ogni mezzo di prova
ritualmente offerto (cfr. sentenza H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3).
In concreto questo TCA ritiene che la documentazione agli atti è
sufficiente per decidere nel merito della vertenza e rinuncia all’assunzione di
ulteriori prove.
Conformemente alla costante
giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca
l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio
2002.
nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.
3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
queste condizioni il ricorso va respinto.
Con
l’emanazione della sentenza la richiesta di concedere l’effetto sospensivo al
ricorso diventa priva di oggetto (cfr. sentenza 9C_711/2016,9C_716/2016
del 9 maggio 2017 consid. 12 non pubblicato in DTF 143 V 130).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti