36.2018.52
Petizione irricevibile. L'assicurato avrebbe dovuto inoltrare opposizione all'assicuratore. Mezzi di diritto indicati erroneamente nella decisione formale. Trasmissione degli atti all'assicuratore
26 luglio 2018Italiano8 min
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2018.52
cs
Lugano
26 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sulla “petizione” del 20 luglio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la “decisione formale” del 21 giugno 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI
1, nato nel 1980, muratore alle dipendenze della __________ è affiliato contro
la perdita di guadagno in caso di malattia presso CO 1 (di seguito: CO 1).
B. Il
6 luglio 2016 RI 1 è stato vittima di un infortunio, segnalato alla __________,
la quale ha versato le prestazioni di sua competenza (doc. D ed F). Con
decisione del 25 aprile 2017, contro cui RI 1 si è opposto (doc. Z5),
l’assicuratore contro gli infortuni ha stabilito che i disturbi presenti non
sono più causati dall’infortunio, che “lo stato presente immediatamente
prima dell’infortunio è ritenuto nuovamente raggiunto il 01.05.2017” ed ha
segnalato la fattispecie ad CO 1 (doc. Z3), la quale, preso atto della notifica
di malattia del 28 aprile 2017 del datore di lavoro, ha versato le prestazioni
pattuite.
C. L’assicurato,
il 9 maggio 2017, ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI. Con progetto di
decisione dell’11 ottobre 2017 l’UAI ha respinto la domanda poiché il grado
d’invalidità è dell’11% (doc. Z11).
D. Con
decisione formale del 18 settembre 2017 (doc. 43), confermata dalla decisione
su opposizione dell’8 novembre 2017 (doc. 58), CO 1 ha stabilito che RI 1 può
svolgere la sua attività lavorativa nella misura del 50% dal 21 agosto 2017 ed
al 100% dal 18 settembre 2017, data a partire dalla quale il caso di malattia è
stato chiuso.
E. Con
sentenza 36.2017.110 del 30 gennaio 2018 il TCA ha accolto il ricorso inoltrato
da RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, contro la citata decisione su
opposizione. Questo Tribunale, nella misura in cui era ricevibile, ha accolto
il ricorso, ha annullato la decisione impugnata ed ha rinviato gli atti
all’assicuratore affinché, sulla base della perizia pluridisciplinare disposta
dall’UAI, si pronunciasse nuovamente sull’eventuale diritto ad indennità
giornaliere del ricorrente. Il TCA ha invece respinto la richiesta
dell’assicurato di poter beneficiare di prestazioni anticipate in attesa di
conoscere l’esito della perizia, non essendo soddisfatte le condizioni di cui
all’art. 70 LPGA.
F. Il
21 giugno 2018 l’assicuratore, dopo aver acquisito la perizia pluridisciplinare
dell’AI del 26 aprile 2018, ha stabilito che RI 1 è inabile al lavoro in misura
del 75% dal 1° al 15 luglio 2017 e del 50% dal 16 luglio 2017 al 20 marzo 2018.
CO 1 ha così deciso di corrispondere le indennità giornaliere nella misura del
75% dal 1° al 15 luglio 2017 e del 50% dal 16 luglio 2017 al 20 marzo 2018
eseguendo una correzione delle prestazioni già versate in misura totale fino al
18 settembre 2017 (doc. B). Dopo aver citato, al punto 5 del dispositivo, le “CGA
__________ secondo LAMal edizione 1° gennaio 2007”, l’assicuratore ha
indicato che la decisione formale “può essere contestata presentando una
petizione al Tribunale Cantonale delle assicurazioni a Lugano (…)”.
G. Il
20 luglio 2018 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato una
petizione al TCA con la quale ha chiesto di annullare la decisione e di
retrocedere gli atti ad CO 1 affinché proceda come domandato nei considerandi
(doc. I).
H. Interpellato
dal TCA, il giurista di CO 1 ha comunicato al Tribunale che “trattasi di
pratica LAMal”, precisando che la collega che ha redatto l’atto il 21
giugno 2018 si è confusa laddove ha indicato che la decisione poteva essere
contestata tramite petizione al Tribunale (doc. II).
Fatti
I. Chiamato
ad esprimersi celermente in merito, l’assicurato ha chiesto che la petizione
sia trasmessa d’ufficio ad CO 1 e sia considerata quale opposizione alla
decisione del 21 giugno 2018 e che per l’onere sostenuto siano riconosciute
ripetibili parziali corrispondenti a fr. 1'500, oltre fr. 190 di spese (doc.
IV/1).
Considerandi
in ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e
6.
; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21.
luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,
pag. 37 e seguenti).
nel merito
2.
In
concreto, come emerso nel corso della precedente procedura (sentenza
36.2017.110
del 30 gennaio 2018) e come confermato dall’assicuratore in questa
sede (doc. II), le indennità giornaliere richieste dall’interessato si fondano
su un contratto d’assicurazione facoltativa ai sensi degli art. 67 e seguenti
LAMal.
Per
l’art. 1 cpv. 1 LAMal le disposizioni della LPGA sono applicabili
all’assicurazione malattie, sempre che la LAMal o la LVAMal non prevedano
espressamente una deroga alla LPGA.
In
concreto, non essendo date le eccezioni di cui all’art. 1 cpv. 2 LAMal né della
LVAMal, si applica la LPGA.
L’art.
49.
cpv. 1 LPGA prevede che nei casi di ragguardevole entità o quando vi è
disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le
decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
Secondo
l’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento
relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono
interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una
decisione non deve provocare pregiudizi all’interessato.
Ai
sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate.
Per
l’art. 39 cpv. 2 LPGA se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore
incompetente, si considera che il termine è stato rispettato.
L’art.
60.
cpv. 2 LPGA prevede che gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia
alla procedura in sede di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni
competente.
Nel
caso di specie l’assicuratore ha emesso una decisione formale in data 21 giugno
2018.
(doc. B e II) ed ha indicato in maniera errata la possibilità di
contestarla tramite una petizione al TCA.
Il
20.
luglio 2018 l’interessato, conformemente a quanto figura nella decisione, si
è rivolto a questo Tribunale con una petizione, che si rileva tuttavia
irricevibile poiché l’assicurato avrebbe dovuto inoltrare un’opposizione
direttamente ad CO 1 (art. 52 cpv. 1 LPGA).
L’erronea
indicazione figurante nella decisione formale non deve pregiudicare i diritti
della persona assicurata. La petizione deve di conseguenza essere considerata
quale opposizione alla decisione formale del 21 giugno 2018 ed immediatamente
trasmessa all’assicuratore affinché entri nel merito delle censure ivi
sollevate (cfr. art. 39 cpv. 2 LPGA applicabile per analogia in virtù del
rinvio di cui all’art. 60 cpv. 2 LPGA; cfr. anche art. 12 Lptca).
3.
L’assicurato
chiede di poter beneficiare di ripetibili (doc. IV/1).
In
concreto l’interessato non è vincente in causa poiché la petizione si rivela
irricevibile e le censure ivi sollevate dovranno essere attentamente ed
approfonditamente esaminate dall’assicuratore nell’ambito della procedura di
opposizione.
A
questo proposito l’art. 52 cpv. 3 LPGA prevede che la procedura d’opposizione è
gratuita e di regola non sono accordate ripetibili. Spetterà pertanto ad CO 1
esprimersi circa l’eventuale diritto a ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.La
“petizione” è irricevibile.
§ La “petizione” del 20 luglio 2018 è trasmessa ad CO 1 per i suoi
incombenti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato La
segretaria
Ivano Ranzanici Stefania
Cagni