Lexipedia

Decisione

36.2018.52

Petizione irricevibile. L'assicurato avrebbe dovuto inoltrare opposizione all'assicuratore. Mezzi di diritto indicati erroneamente nella decisione formale. Trasmissione degli atti all'assicuratore

26 luglio 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I. Chiamato

ad esprimersi celermente in merito, l’assicurato ha chiesto che la petizione

sia trasmessa d’ufficio ad CO 1 e sia considerata quale opposizione alla

decisione del 21 giugno 2018 e che per l’onere sostenuto siano riconosciute

ripetibili parziali corrispondenti a fr. 1'500, oltre fr. 190 di spese (doc.

IV/1).

Considerandi

in ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e

6.

; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21.

luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,

pag. 37 e seguenti).

nel merito

2.

In

concreto, come emerso nel corso della precedente procedura (sentenza

36.2017.110

del 30 gennaio 2018) e come confermato dall’assicuratore in questa

sede (doc. II), le indennità giornaliere richieste dall’interessato si fondano

su un contratto d’assicurazione facoltativa ai sensi degli art. 67 e seguenti

LAMal.

Per

l’art. 1 cpv. 1 LAMal le disposizioni della LPGA sono applicabili

all’assicurazione malattie, sempre che la LAMal o la LVAMal non prevedano

espressamente una deroga alla LPGA.

In

concreto, non essendo date le eccezioni di cui all’art. 1 cpv. 2 LAMal né della

LVAMal, si applica la LPGA.

L’art.

49.

cpv. 1 LPGA prevede che nei casi di ragguardevole entità o quando vi è

disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le

decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

Secondo

l’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento

relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono

interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una

decisione non deve provocare pregiudizi all’interessato.

Ai

sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza

che le ha notificate.

Per

l’art. 39 cpv. 2 LPGA se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore

incompetente, si considera che il termine è stato rispettato.

L’art.

60.

cpv. 2 LPGA prevede che gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia

alla procedura in sede di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni

competente.

Nel

caso di specie l’assicuratore ha emesso una decisione formale in data 21 giugno

2018.

(doc. B e II) ed ha indicato in maniera errata la possibilità di

contestarla tramite una petizione al TCA.

Il

20.

luglio 2018 l’interessato, conformemente a quanto figura nella decisione, si

è rivolto a questo Tribunale con una petizione, che si rileva tuttavia

irricevibile poiché l’assicurato avrebbe dovuto inoltrare un’opposizione

direttamente ad CO 1 (art. 52 cpv. 1 LPGA).

L’erronea

indicazione figurante nella decisione formale non deve pregiudicare i diritti

della persona assicurata. La petizione deve di conseguenza essere considerata

quale opposizione alla decisione formale del 21 giugno 2018 ed immediatamente

trasmessa all’assicuratore affinché entri nel merito delle censure ivi

sollevate (cfr. art. 39 cpv. 2 LPGA applicabile per analogia in virtù del

rinvio di cui all’art. 60 cpv. 2 LPGA; cfr. anche art. 12 Lptca).

3.

L’assicurato

chiede di poter beneficiare di ripetibili (doc. IV/1).

In

concreto l’interessato non è vincente in causa poiché la petizione si rivela

irricevibile e le censure ivi sollevate dovranno essere attentamente ed

approfonditamente esaminate dall’assicuratore nell’ambito della procedura di

opposizione.

A

questo proposito l’art. 52 cpv. 3 LPGA prevede che la procedura d’opposizione è

gratuita e di regola non sono accordate ripetibili. Spetterà pertanto ad CO 1

esprimersi circa l’eventuale diritto a ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.La

“petizione” è irricevibile.

§ La “petizione” del 20 luglio 2018 è trasmessa ad CO 1 per i suoi

incombenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato La

segretaria

Ivano Ranzanici Stefania

Cagni