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Decisione

36.2018.56

Richiesta di indennità giornaliere a causa di malattia respinta poiché l'assicurato è già stato incapace al lavoro per le medesime patologie (applicazione dell'art. 9 LCA e della relativa giurispruden

14 gennaio 2019Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i sinistri in corso alle condizioni del contratto di assicurazione anteriore,

non viola il divieto dell'assicurazione retroattiva. In

sintesi la persona assicurata, che ha cambiato datore di lavoro ed

assicuratore, in applicazione della convenzione di libero passaggio tra

assicuratori del 1° gennaio 2006 e della CGA in quel caso applicabili, ha

diritto al pagamento delle indennità giornaliere anche se diventa inabile per

una malattia per la quale il precedente assicuratore aveva già versato

prestazioni (cfr. consid. 7.2).

2.7. Nel

caso di specie, l’assicurato è stato inabile al lavoro al 100% dapprima a causa

dell’artrite psoriatica, delle cefalee recidivanti DD: emicrania e della

sindrome lombospondilogena cronica ed in seguito al 60% unicamente per

l’artrite psoriatica (cfr. consid. 2.5).

Interpellata dal TCA per

indicare precisamente i documenti da cui emergono i periodi in cui

l’interessato è già stato incapace al lavoro per malattia a causa dell’artrite

psoriatica, a causa delle cefalee recidivanti DD (emicrania) e a causa della

sindrome lombospondilogena cronica (doc. 17/2), prima di iniziare il lavoro

presso la __________, la convenuta ha affermato che “per quanto riguarda i

documenti atti a dimostrare i periodi di inabilità lavorativa causati

dall’artrite psoriatica, dalle cefalee recidivanti DD (emicrani) e dalla

lombospodilogena cronica, CV 1 ha fatto riferimento proprio al doc. 17/2.

Inoltre, leggendo il consid. 2.5 della sentenza del TCA del 5 febbraio 2016,

inc. 36.2015.93, sembra di capire che l’assicurato sia stato inabile al lavoro

a causa dell’artrite psoriatica già nel 2015. Continuando a leggere la

summenzionata sentenza, segnatamente il considerando 2.7 (secondo paragrafo),

si può notare come l’assicurato già nel 2008 sia stato inabile al lavoro a

causa dell’artrite psoriatica.”

Il doc. 17/2, cui fa

riferimento, consiste nel più volte citato certificato medico della dr.ssa med.

__________ del 10 ottobre 2016 dove viene semplicemente indicata la diagnosi,

con la precisazione che l’artrite psoriatica è presente dal 2005. Nulla viene tuttavia

detto circa un’eventuale incapacità lavorativa antecedente il 1° aprile 2016

derivante dalle patologie citate.

Anche dalla sentenza

36.2015.93 del 5 febbraio 2016 relativa al medesimo attore, prodotta

dall’assicuratore, ma concernente un altro caso, non si può desumere che per

tutte e tre le patologie diagnosticate dalla dr.ssa med. __________ vi

sia già stata in passato un’incapacità lavorativa.

Occorre pertanto esaminare

gli atti dell’AI.

Dal referto

pluridisciplinare del SAM del 29 dicembre 2008 allestito su incarico della

stessa CV 1 presso la quale l’assicurato era affiliato anche a quell’epoca,

emerge che l’attore era stato giudicato incapace al lavoro al 50% nella sua

attività di gestore di locali notturni e ristoranti a causa dell’artrite

psoriatica, con psoriasi cutanea da 20 anni con partecipazione delle

unghie, importante attività infiammatoria a livello delle mani, piedi, colonna

vertebrale, particolarmente cervicale e articolazioni sacroiliache, alterazioni

distruttive a carico della mani, dei piedi, delle anche e delle articolazioni

sacroiliache; anchilosi della colonna vertebrale, particolarmente importante a

livello della colonna cervicale. Questa patologia figura quale malattia

all’origine di danni irreversibili ai piedi, alle mani ed alle anche (doc. 244

pag. 890/997 incarto AI) e dell’incapacità lavorativa del 50% nell’attività di

gestore di locali notturni e ristoranti (doc. 244 pag. 890/997 incarto AI).

In precedenza egli, per la

medesima patologia, è stato incapace al lavoro al 100% e lo stesso assicuratore

aveva versato le relative indennità giornaliere per malattia dal 12 giugno 2007

al 31 maggio 2009, ossia fino all’esaurimento delle prestazioni (doc. XIX/1;

cfr. doc. 232, pag. 843 e 844/997 incarto AI).

Ne segue che l’interessato

Considerandi

non ha diritto ad indennità derivanti dall’incapacità lavorativa dovuta alla

citata malattia.

Né l’assicurato può

vantare un diritto derivante dall’incapacità lavorativa al 100% dovuta alla

sindrome lombo-spondilogena cronica prevalentemente nell’ambito della prima

diagnosi (spondiloartropatia psoriasica), poiché, come emerge dalle risposte

della dr.ssa med. __________ del 10 dicembre 2018, è la conseguenza della “patologia

principale” per la quale era già certificata un incapacità lavorativa del

100% (doc. XXV; cfr. anche referto del 23 dicembre 2011 del dr. med. __________,

doc. 87, pag. 626-627/997 incarto AI).

Resta da stabilire se

l’attore può chiedere prestazioni sulla base dell’incapacità lavorativa

derivante dall’emicrania senz’aura (ICHD-3 beta 1.1), presente dal 2011 e che

ha reso l’interessato inabile al lavoro al 100% per un determinato periodo.

Come emerge dal referto

del 22 giugno 2016 della dr.ssa med. __________ l’attore ha rilevato di aver

cominciato a soffrire di tale patologia in coincidenza con l’inizio della

terapia con Ciclosporina assunta per attenuare gli effetti dell’artrosi

psoriatica. La specialista ha evidenziato che le crisi emicraniche sono sorte “dopo

un periodo di tensione psichica prolungata ed in coincidenza con l’inizio della

terapia con Ciclosporina che, come noto può peggiorare l’emicrania” (doc.

XXV/1). Anche il dr. med. __________, che con certificato dell’11 dicembre 2013

aveva diagnosticato una sospetta emicrania tra le patologie senza incidenza

sulla capacità lavorativa (doc. 115, pag. 428/997 incarto AI), in un certificato

del 3 febbraio 2016, dopo aver diagnosticato la presenza delle cefalee

recidivanti DD: emicrania, ha affermato che “dal mio punto di vista nella DD

rientra un’emicrania o una problematica in relazione a una sindrome

cervicospondilogena. Anche la ciclosporina può causare cefalee” (pag.

269/997, doc. 71, incarto AI).

Ne segue che l’incapacità

lavorativa derivante dall’emicrania senz’aura (ICHD-3 beta 1.1) è conseguenza

dei trattamenti messi in atto per curare la patologia di base (artrite

psoriatica) e pertanto non può fondare un diritto a prestazioni di indennità

giornaliera.

L’attore non può neppure

invocare la citata DTF 142 III 767 (cfr. consid. 2.6) poiché dagli

atti emerge che dal 12 giugno 2007 al 31 maggio 2009 ha già beneficiato di

indennità giornaliere per malattia fino all’esaurimento delle prestazioni

(cfr. pag. 850/997, doc. 236 e doc. XIX/1), a causa dell’incapacità totale o

parziale derivante dall’artrite psoriatica.

L’applicazione della DTF 142 III 767 va pure esclusa per il fatto che dall’estratto del conto

individuale agli atti (doc. 28/4), dalle risposte fornite dall’interessato su

richiesta del TCA (doc. XIV) e dalla nota del 1° marzo 2018 dell’UAI (pag.

85-89/997, doc. 20 incarto AI), non è possibile concludere che l’interessato abbia

comprovato di essere stato continuativamente assicurato contro la

perdita di guadagno in caso di malattia successivamente al sorgere

dell’incapacità lavorativa dovuta all’artrite psoriatica nel giugno 2007 (cfr.

doc. XIX/1; cfr. doc. 232, pag. 843 e 844/997 incarto AI; cfr. doc. 28/4): l’assicurato

non è stato in grado di fornire un elenco ragionato, completo e

comprensibile dei datori di lavoro e degli assicuratori che si sono succeduti

(cfr. doc. XV, pag. 2).

Ne segue che non vi sono i

presupposti per riconoscere all’attore indennità giornaliere dal mese di

settembre 2016.

La petizione deve di

conseguenza essere integralmente respinta.

2.8

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte

ha affermato che:

"

(…) Esso è ammissibile a

prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma

correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati

e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione

contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;

art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e

senza il nominativo dell’attore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione alle parti

ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti