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Decisione

36.2018.57

Richiesta di indennità giornaliere a causa di malattia (LCA). Domanda respinta sulla base della perizia amministrativa allestita nell'ambito della richiesta di prestazioni dell'AI

17 dicembre 2018Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i differenti mezzi di prova, fra i quali figura la perizia. Il Tribunale

federale ha proceduto a un’interpretazione sistematica del Codice e in

particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso che la nozione di perizia

di cui all’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne unicamente la perizia

giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).

Una parte della dottrina considera che una perizia di parte deve

potere essere prodotta al Tribunale come un documento ai sensi dell’art. 168

cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg. CPC. Un’altra parte della dottrina, alla

quale si rifà il Tribunale federale, considera che una perizia di parte non è

un mezzo di prova, poiché il legislatore ha escluso la perizia di parte come

mezzo di prova in generale ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC, e non solo quale

perizia ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC (consid. 2.5.3:

“[…] Denn der Gesetzgeber lehnte das Privatgutachten

als Beweismittel i.S.v. Art.

168 Abs. 1 ZPO allgemein und nicht nur als Gutachten i.S.v. Art. 168 Abs. 1 lit. d ZPO

ab”).

Di conseguenza, la giurisprudenza resa in materia di diritto delle

assicurazioni sociali, quale la DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova

applicazione. È piuttosto la giurisprudenza resa in materia di diritto privato

che si applica, in virtù della quale la perizia di parte non ha qualità di

mezzo di prova, ma costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF

140 III 24; DTF 132 III 83).

Le allegazioni che si fondano su una perizia di parte sono

generalmente considerate essere particolarmente motivate (substanziiert),

di modo che la controparte non può contestare in maniera generica (pauschale

Bestreitung) queste allegazioni, ma deve piuttosto precisare concretamente

quali sono gli elementi e i fatti che contesta. Come semplice allegazione la

perizia di parte può se del caso, insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze

processuali giusta l’art. 168 cpv. 1 CPC, dimostrare quanto asserito

dall’assicurato. In assenza di indizi in tal senso, se sufficientemente

contestata la perizia di parte si esaurisce invece in una mera allegazione per

nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).

Nella fattispecie analizzata dalla nostra Massima Istanza, il

Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia di parte come mezzo di prova e

soltanto fondandosi su questa perizia ha ritenuto quindi comprovato che il

ricorrente fosse abile al lavoro.

Di conseguenza, il giudizio cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1

CPC nella misura in cui ha ritenuto che la perizia di parte fosse un mezzo di

prova che permetteva di constatare la capacità di lavoro dell’interessato (cfr.

consid. 2.6).

Il ricorso dell’assicurato è quindi stato accolto su questo punto

e gli atti rinviati all’autorità di prima istanza per un nuovo apprezzamento

delle prove tenendo conto dei principi posti a proposito delle perizie di parte

(cfr. consid. 4).

Va ancora evidenziato che

con sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, il TF, al consid. 3.2, ha ribadito

che in caso di presentazione di un referto medico, laddove si vuole contestarne

il contenuto, occorre censurarlo in maniera specifica e qualificata, apportando

elementi oggettivi, non bastando una critica generica (“Dans le

cas présent, l'intimée a produit l'expertise privée du Dr B.________, datée du

1er juillet 2015, comportant sept pages. Ce

rapport détaillé permet de saisir le raisonnement de l'expert, qui l'a amené à

considérer que le recourant était en mesure de travailler en tout cas dès le 23

juin 2015. Confronté à cette expertise privée, le recourant s'est borné à la

contester globalement par pli du 24 juillet 2015, déclarant n'être pas

d'accord. Il a certes annexé un rapport de deux pages du Dr A.________, psychiatre

qui le traite, lequel a nié une valeur probante suffisante au rapport de

l'expert privé B.________, faute d'objectivité et de neutralité de ce dernier.

Si le Dr A.________ relève des discordances entre le diagnostic posé par le Dr

B.________ (trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée), les

plaintes subjectives du recourant et la conclusion qu'il n'est pas incapable de

travailler, le premier ne discute pas précisément les allégations figurant dans

l'expertise privée. Autrement dit, la remise en cause des allégations

factuelles contenues dans cette expertise demandée par l'intimée ne font pas

l'objet d'une contestation motivée du recourant, comme l'exige la jurisprudence

susrappelée. De plus, le Dr A.________ ne s'est exprimé qu'après que son

patient l'a sollicité, puisque ce dernier a joint le rapport dudit psychiatre à

sa contestation globale du 24 juillet 2015. Dans de telles circonstances, les

allégations précises de l'expertise privée - contestées de manière globale -

peuvent apporter la preuve de leur véracité si elles sont appuyées par des

indices objectifs. Or, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a

estimé, dans sa décision de refus de prestations du 2 décembre 2015, que la

capacité de gain de l'assuré était entière depuis le 25 juin 2015. En

conséquence, l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 168 CPC en retenant que

l'expertise privée du Dr B.________ avait emporté sa conviction. Le moyen est infondé.”).

Inoltre, per quanto concerne la valutazione dei referti dei medici,

cfr. la sentenza 4A_571/2016 del 23 marzo 2017, consid. 4.2 e la sentenza

4A_42/2017 del 29 gennaio 2018, consid. 3.1 e seguenti.

2.5. Affinché un rapporto medico in

ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti

dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la

nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”

in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea

2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi

deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri

posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF

9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V

294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico deve

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale

prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,

l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione

sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico

della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in

evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la

regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme

dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto

del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i

quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

Va

ancora rammentato che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione

invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità

lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con

riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali

decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso

concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto

delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e

rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Non è dunque possibile

trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle

diagnosi poste.

2.6. Nel caso di

specie, questo Tribunale, non vede ragioni che gli impediscano di fare propria

la valutazione espressa dal dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, nella perizia amministrativa allestita nell’ambito della domanda

di prestazioni dell’AI inoltrata dall’attore.

Il

referto, privo di contraddizioni, presenta tutti i requisiti

posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, a un

apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con

riferimenti; RAMI 1991 U 133 consid. 1b): in

particolare lo specialista ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro e

motivato, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso (cfr. STF

8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 10.2).

Nel referto del 4 luglio 2018,

di 18 pagine, allegato alla perizia bidisciplinare di decorso del 24 agosto

2018, lo specialista, descritta la situazione iniziale, il contesto del

mandato, la situazione medica ed il profilo dei requisiti dell’attività svolta

fino a quel momento, elenca minuziosamente tutta la documentazione a sua disposizione,

tra cui, da ultimo, la presa di posizione del 16 gennaio 2018 del dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia e curante dell’assicurato.

Il dr. med. __________, che ha

visitato l’attore in due occasioni, il 14 giugno 2018 ed il 28 giugno 2018,

dopo aver riportato l’anamnesi dettagliata, i disturbi attuali (insorgenza,

decorso, reazioni dell’ambiente, provvedimenti terapeutici, idea che

l’assicurato si è fatto della propria malattia, gestione dei disturbi della

vita quotidiana, strategie di adattamento, aspettative per il futuro, idea del

futuro decorso della malattia, quadro clinico dei disturbi legati al lavoro,

esposizione dettagliata e rappresentativa dello svolgimento di una giornata

tipo, trattamento seguito, inclusi i farmaci, aspettative per il futuro in

generale e, in particolare, per quanto riguarda le attività professionali o

l’integrazione, discussione di eventuali incoerenze emerse) ed il reperto,

circa la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa ha accertato la presenza

di una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (F33.0). Egli ha

inoltre posto la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di

gioco d’azzardo patologico (F63.0).

Lo specialista ha rilevato che

la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente è stata confermata dal

curante, dr. med. __________, e dalla Clinica __________ di __________ in

occasione del secondo ricovero (18 settembre 2017-17 ottobre 2017). Tale

diagnosi si ancora solidamente nell’anamnesi dell’attore, trattato con

antidepressivi già circa 15 anni fa e che ha avuto fasi di miglioramento e di

recrudescenza nel corso dell’attuale malattia di lunga durata. Il

dr. med. __________ ha poi evidenziato che una conferma della diagnosi

di depressione è rintracciabile anche nel referto della dr.ssa med. __________,

seppur ella parli di episodio singolo, cosa che non è completamente corretta

vista la ricorrenza effettiva ed ha accertato che attualmente e almeno dal

18.10.2017 (giorno successivo alla seconda dimissione dalla Clinica __________),

il tono dell’umore si è mantenuto stabile, non vi sono stati ulteriori

peggioramenti e la depressione si è assestata su una gravità lieve. Entrato in

clinica con una depressione di media gravità, l’assicurato è stato infatti dimesso

con “miglioramento del quadro timico, attenuazione delle quote d’ansia,

recupero delle funzionalità di base”. La stabilità è stata confermata dalla

costanza della terapia antidepressiva di base, rimasta sostanzialmente

invariata con Fluoxetina 2 cpr al giorno. Le modificazioni successive sono

state effettuate sulla terapia ansiolitica, per garantire un miglior controllo

dell’ansia e dell’insonnia di mantenimento, secondarie alla lieve depressione

residua e per evitare una tendenza all’abuso di Xanax. Il dr.

med. __________ ha rilevato che lo status oggettivo e le dichiarazioni

dell’assicurato confermano la diagnosi di depressione di lieve entità dal 18.10.2017,

anche se mancherebbe formalmente uno dei criteri C dell’ICD-10 (ne sono

presenti solo tre e non quattro). Tuttavia, per lo specialista, è importante

soppesare adeguatamente anche i momenti di rabbia e ansietà secondari, per cui

trova ragionevolmente soddisfatta la diagnosi di depressione lieve, senza

ritenere di far torto al manuale diagnostico. Come prevede il manuale ICD-10 il

paziente è sofferente per i sintomi, ma in grado di continuare efficacemente

molte delle sue attività. Per il dr. med. __________ i

criteri diagnostici dell’ICD-10 indiscutibilmente soddisfatti sono: l’umore è

lievemente depresso, con pianti conseguenti, vi è una diminuita energia, con

difficoltà a cominciare la giornata e sensazione di fatica pomeridiana. In

aggiunta vi sono disturbi del sonno (insonnia di mantenimento), agitazione

soggettiva, lamentazione di una diminuita capacità di pensare e concentrarsi. Per contro, sempre secondo l’esperto, la diagnosi di disturbo

della personalità misto, ipotizzata nel secondo ricovero presso la Clinica __________

non trova conferma nella storia personale dell’assicurato, né nei rapporti dei

curanti, né nelle perizie precedenti, né alla sua osservazione attuale (pag.

12-13 perizia).

Dopo aver descritto la

valutazione medica e medico-assicurativa (sintesi della storia personale,

professionale e sanitaria, descrizione della sua situazione psichica sociale e

medica attuale; valutazione del percorso precedente di terapie, riabilitazioni,

provvedimenti d’integrazione, discussione delle possibilità di guarigione;

valutazione della coerenza e della plausibilità; valutazione di capacità,

risorse e problemi), il dr. med. __________ ha risposto a tutti i quesiti posti

dall’UAI ed ha stabilito che l’attore può essere presente tutto il giorno sul

posto di lavoro, che nel complesso, alla luce della malattia psichiatrica in

senso stretto, che risulta lieve, e considerato che i lavori di ufficio possono

essere pianificati compatibilmente con le risorse energetiche, il calo del

rendimento può essere collocato tra il 10 e il 20% (riduzione di rendimento

medica del 15%). Lo specialista ha così potuto accertare che l’attore è abile

al lavoro, dal punto di vista psichico, all’85%, da intendersi come presenza

tutto il giorno e rendimento ridotto, e ciò, per quanto d’interesse per la

presente causa, anche dal 1° gennaio 2018 (pag. 16 della perizia). Il medico ha

rilevato che dal 17 ottobre 2017 il tono dell’umore si è mantenuto stabile, non

vi sono stati ulteriori peggioramenti e la depressione si è assestata su una

gravità lieve. Il perito, per quanto concerne la capacità lavorativa in

un’attività confacente allo stato di salute dell’attore, ha stabilito che

l’attività abituale risulta quella più adeguata, perché permette una

flessibilità nell’impegno amministrativo, che consente di ridurre il più

possibile l’impatto negativo della sintomatologia depressiva lieve, che

l’interessato può essere presente tutto il giorno sul posto di lavoro e che nel

complesso, alla luce della malattia psichiatrica in senso stretto che risulta

lieve, e considerato che i lavori di ufficio possono essere pianificati

compatibilmente con le risorse energetiche, il calo del rendimento può essere

collocato tra il 10 e il 20% (riduzione di rendimento media del 15%). Lo

specialista ha confermato che l’attore è abile al lavoro all’85%, da intendersi

Considerandi

come presenza tutto il giorno, con rendimento ridotto.

Agli atti

non vi è documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni del dr. med. __________.

Certo, il

curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, attesta

un’incapacità lavorativa del 50% dal 1° gennaio 2018 (cfr. doc. G), contestando,

in numerose prese di posizione, le valutazioni della dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, incaricata dall’assicuratore di valutare la

capacità lavorativa dell’attore e la quale aveva concluso per una completa

abilità dell’interessato (doc. F). Tuttavia, le considerazioni del

medico curante del 16 gennaio 2018 (doc. G), del 19 febbraio 2018 (doc. U) e

dell’11 aprile 2018 (doc. I), sono prive di una valutazione oggettiva e

completa. Lo specialista, nel referto del 16 gennaio 2018, ritenuto

anche dal dr. med. __________ nella perizia amministrativa, si limita a

riassumere quanto accaduto senza indicare le ragioni delle sue conclusioni,

mentre il 19 febbraio 2018, come evidenzia la dr.ssa med. __________ (doc. H),

ha risposto alle domande poste dall’assicuratore senza tuttavia descrivere

l’esame clinico, senza citare i farmaci prescritti (compresi i dosaggi), senza indicare,

a parte la capacità di gestire lo stress, quali siano le funzioni mentali e

psichiche compromesse. Nella presa di posizione dell’11 aprile 2018 il curante,

riportando in gran parte lo stato di salute soggettivo dell’attore, non apporta

elementi medici oggettivi atti a mettere in dubbio le successive convincenti e

motivate valutazioni del dr. med. __________ (cfr. anche le considerazioni

della dr.ssa med. __________ del 2 maggio 2018; doc. N).

La

circostanza che le valutazioni del dr. med. __________, nel preciso caso di

specie, non possono essere confermate, è comprovata dal contenuto della perizia

amministrativa del dr. med. __________. Infatti, mentre ancora con il referto

del 4 giugno 2018, il curante ha attestato la presenza di un’incapacità

lavorativa del 50%, il perito amministrativo, visitando l’interessato pochi

giorni dopo, a due settimane di distanza (14 giugno 2018 e 28 giugno 2018), ha

potuto accertare, dopo un accurato esame dell’intera fattispecie, l’assenza di

una incapacità lavorativa, intesa come riduzione del rendimento, superiore al

15% in media (10-20%; cfr. pag. 17 della perizia) nel periodo oggetto della

presente vertenza.

Le divergenti opinioni del

medico curante, dr. med. __________, non assurgono pertanto a contestazione

qualificata e specifica della perizia amministrativa.

Non va qui dimenticato che, in

ambito di assicurazioni sociali, il TF ha più volte avuto l’occasione di

ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende

in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi

assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza

9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27

gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché

sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza

citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15

novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico curante, che vede il

proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi

un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui

esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza

9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43

consid. 2.2.1 [I 514/06]).

2.7

La censura dell’attore secondo

cui la perizia del dr. med. __________ sarebbe

contraddittoria laddove da una parte concluderebbe che è esigibile una presenza

sul lavoro durante l’intera giornata con un calo del rendimento medio del 15% e

dall’altra affermerebbe che l’interessato, quando non è in grado di lavorare,

può procrastinare l’attività ad un altro giorno, ciò che comproverebbe che vi

sono giorni o momenti di completa incapacità lavorativa, va respinta.

Lo specialista ha infatti

spiegato i motivi per i quali ha ritenuto che l’attore può essere presente

tutto il giorno sul posto di lavoro e che, alla luce della circostanza che la

malattia psichiatrica in senso stretto risulta essere “lieve” e che

l’interessato svolge lavori d’ufficio che possono essere pianificati

compatibilmente con le sue risorse energetiche, il calo del rendimento varia

tra il 10% ed il 20% (media del 15%).

Nello specifico il

dr. med. __________ ha affermato che la ridotta efficienza cognitiva percepita

dall’assicurato non giustifica alcun limite per gli aspetti strettamente

amministrativi, poiché l’attore può organizzare le proprie attività

pianificandole compatibilmente con le proprie risorse energetiche. Le relazioni

sociali non sono compromesse e l’assicurato sta meglio al lavoro che a

casa, dove invece aumentano i vissuti depressivi. Il dr. med. __________, ha

rilevato soltanto una riduzione dell’efficienza globale nell’arco dell’anno

lavorativo, che può essere intesa come calo di rendimento, legato al fatto che

l’assicurato si trova talvolta in momenti psichici di maggiore difficoltà e

deve delegare la propria attività a un sostituto. Questa riduzione di

rendimento “è giustificabile solo in misura lieve”, compatibilmente con

il quadro psicopatologico (pag. 15 della perizia). Da cui la conclusione

secondo la quale l’interessato può essere presente tutto il giorno con un calo

del rendimento variabile tra il 10% ed il 20% (media del 15%).

L’assicurato non

può neppure essere seguito laddove afferma che il referto peritale può tutt’al

più stabilire il suo stato di salute accertato al momento delle visite del giugno

2018, ma non può fornire indicazioni circa l’inabilità al lavoro di 10 mesi

prima, segnatamente in seguito alla dimissione dalla Clinica __________ di __________

il 17 ottobre 2017. A torto. Infatti lo specialista ha precisato per quale

motivo lo stato di salute, da tale data, non ha subito modifiche. Il dr. med. __________,

come già evocato in precedenza, ha accertato che almeno dal 18 ottobre 2017 il

tono dell’umore si è mantenuto stabile, non vi sono stati ulteriori

peggioramenti e la depressione si è assestata su una gravità lieve (pag. 12

della perizia). Entrato in clinica con una depressione di media gravità,

l’assicurato è stato dimesso con “miglioramento del quadro timico,

attenuazione delle quote d’ansia, recupero delle funzionalità di base”. Lo

specialista rileva che la stabilità è stata confermata dalla costanza della

terapia antidepressiva di base, rimasta sostanzialmente invariata con

Fluoxetina 2 cpr al giorno. Le modificazioni successive sono state effettuate

sulla terapia ansiolitica, per garantire un miglior controllo dell’ansia e

dell’insonnia di mantenimento, secondarie alla lieve depressione residua ed

evitare una tendenza all’abuso di Xanax (pag. 12 della perizia).

L’attore, nelle

sue conclusioni (doc. XXI), sostiene inoltre che il dr. med. __________ avrebbe

rilevato che due fattori invalidanti non potrebbero essere presi in

considerazione nella valutazione della capacità lavorativa, poiché non

avrebbero a che fare con la malattia: la situazione economica generale

(presenza di debiti di una certa importanza; andamento della sua ditta) e l’abuso

di sostanze chimiche (segnatamente benzodiazepina), che gli erano peraltro state

prescritte.

L’assicurato

sostiene che si dovrebbe accertare se tali fattori causano un comportamento

abnorme e se questo non sia amplificato da una tendenza psichica cronica che si

acuisce se confrontato con determinate condizioni di vita frustranti. L’attore

chiede pertanto di interpellare il perito amministrativo per un complemento, e

meglio per sapere in quale misura le condizioni concrete della vita lavorativa

(segnatamente le condizioni economiche) e l’abuso dei farmaci influiscono

sull’incapacità lavorativa, indicando le modalità secondo le quali si manifesta

l’incapacità al lavoro.

Egli chiede

in sostanza una delucidazione del referto, che questo Tribunale, per i motivi

che seguono, non ritiene necessaria.

Innanzitutto,

come già rilevato dal TCA (cfr. da ultimo sentenza 36.2014.90 del 5 marzo 2015,

consid. 10), disturbi psichici provocati sostanzialmente da problematiche

sociali, culturali, professionali ed economiche, generalmente spariscono in

caso di cambiamento ragionevolmente esigibile di queste condizioni. Si tratta

di fattori esterni, non medici, che non hanno di per sé una valenza psicopatologica,

poiché i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle

affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (STF

9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.2 con riferimenti; STCA 32.2013.114

del 17 marzo 2014 consid. 2.9; STCA 32.2008.216 del 17 giugno 2009).

È pertanto a ragione che il dr. med. __________, nel

suo referto, valutando la coerenza e la plausibilità del comportamento

dell’assicurato, nell’evidenziare la presenza di un’importante situazione debitoria,

con ditta che presenta flessioni periodiche delle entrate “non tanto o non

solo connesse alla psicopatologia dell’assicurato, quanto piuttosto ad una

riduzione del numero di clienti che domandano i suoi servizi”, ha affermato

che “di quest’ultimo aspetto bisogna tenere conto, perché esso è fonte di

preoccupazione e mantiene o acuisce lo stato ansioso depressivo dell’assicurato

e la sua apprensione generale per gli aspetti economici”. Pure

correttamente lo specialista, dopo aver sottolineato la pressione determinata

dal comportamento di creditori che destabilizzano emotivamente l’assicurato, ha

concluso che una “simile situazione “persecutoria” destabilizzerebbe

normalmente chiunque, provocando un peggioramento transitorio dello stato

emotivo”.

Il perito amministrativo ha pure giustamente rilevato

che la tendenza all’abuso di benzodiazepine “rappresenta un fattore non

assicurato e quindi non può essere tenuta in conto per quantificare una

riduzione del rendimento lavorativo”.

Infatti, secondo la

giurisprudenza, le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio

l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti

[RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag.

600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]) non

giustificano di per sé un'incapacità al lavoro.

Certo, esse possono avere l'effetto di

un danno alla salute invalidante se sono la conseguenza o il sintomo di

un danno invalidante alla salute mentale o fisica, oppure hanno causato un

notevole danno fisico e/o mentale quale una durevole lesione

cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile mutamento di natura

organica della personalità affettiva (DTF 124 V 265, consid. 3c, pag. 268; vedi

anche STF 9C_395/2007 del 15 aprile 2008 consid. 2, I 870/07 del 20 novembre

2007.

consid. 3, I 556/06 del 13 settembre 2007 consid. 3.1, I 384/06 del 4

luglio 2007 consid. 4 e I 56/05 del 31 gennaio 2007 consid. 4 tutte con

riferimenti). Occorre pertanto verificare se la tossicodipendenza è la conseguenza

di un danno alla salute fisica o mentale di natura patologica preesistente

oppure se la dipendenza è la ragione di un susseguente danno alla salute

suscettibile di diminuire la capacità al guadagno in maniera permanente o di

lunga durata (Pratique VSI 2001, pagg. 227-228, consid. 5 e 6; vedi anche STF

9C_620/2017 del 10 aprile 2018 consid. 2.2.1 e 8C_582/2015 dell’8 ottobre 2015

consid. 2.2.1 pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 3 pag. 7).

In concreto, la tendenza

all’abuso di benzodiazepine era già presente nel periodo di cura presso il dr.

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che era intervenuto per il

problema di gioco d’azzardo patologico, che figura ora quale patologia senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa (F63.0), circa 15 anni prima

dell’allestimento della perizia del 4 luglio 2018 del Dr. med. __________. Con

la cessazione dell’assunzione di medicamenti e segnatamente di Xanax, la

patologia è scomparsa (pag. 5 della perizia: “[…] Sin dall’età di 18 anni

segnala problemi con il gioco d’azzardo, soprattutto al Casinò di __________

[…] Circa 15 anni fa, percependo di “aver toccato il fondo” ha chiesto aiuto al

Dr. __________, psichiatra di __________, per il problema di gioco d’azzardo

patologico. È stato in cura per circa un anno, si è auto-diffidato dai Casinò

ed ha risolto per diverso tempo il problema. All’epoca aveva assunto Truxal,

Zoloft e Xanax. Tendeva ad abusa[re] di Xanax per controllare la sua ansia. Sono

passati diversi anni durante i quali non ha toccato farmaci e non ha avuto

problemi”, sottolineatura del redattore).

Ciò tende a far concludere che l’abuso

di benzodiazepine non è

la conseguenza del danno psichico, ma semmai che

l’abuso del medicamento Xanax, prescrittogli dagli specialisti, porta ad un aumento dei disturbi.

Del resto, dopo che a causa dell’insorgere della patologia

ansioso-depressiva nel gennaio 2017, gli era nuovamente stato prescritto Xanax,

dal 18 gennaio 2018 quest’ultimo medicamento, proprio per evitare ulteriori

possibili abusi, è stato sostituito con il Rivotril (pag. 8 della perizia: “Quale

ansiolitico è stato prescritto Xanax 0,5 mg fino a 3 cpr al giorno, in seguito

sostituito dal 18 gennaio 2018 con Rivotril 0,5 mg 4 cpr al giorno, in quanto

l’assicurato tendeva ad abusa[re] di Xanax non sentendo l’ansia

sufficientemente controllata”) e la patologia non ha più subito

peggioramenti.

Per cui, anche se

quando è più agitato tende ancora ad abusare del medicamento Xanax rimanente da

alcune precedenti prescrizioni (pag. 8 della perizia), la tendenza ad abusare

del citato medicamento è stata risolta con una modifica del farmaco da assumere

e non incide pertanto più sulla capacità lavorativa dell’attore.

Alla luce di quanto

esposto questo Tribunale deve concludere che il dr. med. __________

ha allestito un referto completo, privo di contraddizioni, dove ha

minuziosamente descritto tutti gli elementi necessari per stabilire la capacità

lavorativa dell’interessato in ambito psichiatrico, che non necessita di alcun

complemento o delucidazione.

Il referto, al quale va

attribuita piena forza probante, non presenta incongruenze e rispecchia i

parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi che precedono. Lo

specialista si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato,

ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed

ha valutato la capacità lavorativa dell’attore sulla base delle indicazioni risultanti

dalle visite effettuate presso di lui.

In queste

condizioni il TCA deve confermare le conclusioni della perizia psichiatrica

allestita dal dr. med. __________ il 4 luglio 2018 nell’ambito dell’incarico

affidatogli dall’UAI.

Ne segue che

l’attore dal 1° gennaio 2018 va considerato abile al lavoro in misura completa

con riduzione del rendimento in media del 15% (10-20% al giorno).

Considerato che

per l’art. __________ CGA l’incapacità lavorativa parziale sussiste

quando il grado d’inabilità al lavoro è pari al 25% almeno, l’interessato non

ha più diritto ad alcuna indennità.

2.8

In queste condizioni, il

Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove, segnatamente

all’allestimento della perizia giudiziaria chiesta dalla convenuta, giacché gli

atti prodotti dalle parti ed acquisiti dal Tribunale, segnatamente l’incarto AI,

sono completi ed esaustivi e non necessitano di complementi (cfr. sentenza

9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può

rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento

sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere

senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento

(apprezzamento anticipato delle prove; cfr. sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre

2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012,

consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016

del 15 dicembre 2016; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid.

3.

-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza

4A_175/2015 del 4 maggio 2015).

2.9

Alla

luce di quanto sopra esposto la petizione va respinta.

Non

vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’assicuratore,

rappresentato da un avvocato esterno, vanno invece assegnate le ripetibili

(cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler

Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95, pag. 645 e n. 1 ad art. 114,

pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non

pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid.

6.

; cfr. anche sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018 e sentenza 36.2017.68 del

23.

aprile 2018).

2.10

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte

ha affermato che:

"

(…) Esso è ammissibile a

prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma

correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati

e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione

contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;

art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e

senza il nominativo dell’attore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.La

petizione è respinta.

2.Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

AT 1 verserà a CV 1 fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione alle parti

ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti