36.2018.57
Richiesta di indennità giornaliere a causa di malattia (LCA). Domanda respinta sulla base della perizia amministrativa allestita nell'ambito della richiesta di prestazioni dell'AI
17 dicembre 2018Italiano43 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2018.57
cs
Lugano
17 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 6 agosto 2018 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, nato nel 1973,
responsabile amministrativo, organizzatore e necroforo, è affiliato contro la
perdita di guadagno in caso di malattia presso CV 1 (di seguito: CV 1) per il
tramite del proprio datore di lavoro __________ (cfr. doc. 1).
1.2. Il dr. med. __________ ha
dichiarato AT 1 inabile al lavoro al 100% per “depressione” dal 27
febbraio 2017 (cfr. doc. C). L’assicuratore ha inizialmente versato le
indennità pattuite.
1.3. Dopo aver sottoposto l’assicurato
ad una valutazione ad opera della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, ed aver raccolto ulteriore documentazione medica, il 14 novembre
2017 CV 1 ha deciso di cessare il versamento di ogni indennità con effetto dal
1° gennaio 2018 (doc. 4).
1.4. AT 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, ha inoltrato una petizione al TCA, tramite la quale chiede la condanna di
CV 1 al versamento di un importo di fr. 14'522, oltre a fr. 480.65 di interessi
di mora del 5% sino al 31 luglio 2018 e del 5% dal 1° agosto 2018, da calcolare
sull’importo di fr. 14'522 (doc. I). L’interessato si riserva di adeguare
l’ammontare richiesto in funzione dell’evolvere della malattia e della
conseguente incapacità lavorativa dal 1° agosto 2018. L’attore contesta le
conclusioni della dr.ssa med. __________ e sostiene che le prese di posizione
del curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, sono
maggiormente convincenti.
1.5. Con risposta dell’11
settembre 2018 CV 1, rappresentata dall’avv. RA 2, chiede la reiezione della
petizione e l’allestimento di una perizia giudiziaria per stabilire l’abilità
lavorativa dell’attore dal 1° gennaio 2018 (doc. V).
1.6. Il 27 settembre 2018 le parti
sono state sentite nel corso di una discussione di causa, da cui è emerso:
" Le parti
si riconfermano nelle loro rispettive allegazioni, ribadendo la necessità di
allestire una perizia giudiziaria alla luce delle divergenze manifestate dal
curante dr. __________ e dalla dott.ssa __________, nelle rispettive
valutazioni della patologia con la dr.ssa __________ che ritiene il caso una
depressione lieve, mentre il curante dà una connotazione più severa e
inabilitante in un’attività.
Il Giudice designerà un perito, tra i professionisti
attivi a __________, il cui nome sarà comunicato alle parti per il diritto di
ricusa e con l’invito a formulare eventuali quesiti di complemento.” (doc.
VIII)
1.7. Il 9 ottobre 2018 il TCA ha
scritto all’attore, chiedendogli di sottoscrivere la dichiarazione di svincolo
dal segreto professionale per autorizzare il Tribunale cantonale delle
assicurazioni a richiamare gli atti medici ed amministrativi ai fini del
giudizio (doc. IX). L’interessato ha trasmesso quanto richiesto in data 15
ottobre 2018 (doc. XI).
1.8. Il 16 ottobre 2018 il TCA ha
scritto all’UAI, affermando:
" (…) il
nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito ad una vertenza inerente la
richiesta di indennità giornaliere per perdita di guadagno in caso di malattia
retta dal diritto privato (LCA) e relativa a AT 1, nato il __________,
residente a __________.
Dagli atti dell’incarto emerge che l’UAI, in passato,
ha emesso una decisione in merito ad una richiesta di prestazioni inoltrata da AT
1 (doc. E, qui non allegato).
Ai fini del giudizio vi chiediamo pertanto di voler
produrre l’intero incarto AI di AT 1 e di autorizzarci a sottoporlo alle parti.
A questo scopo vi trasmettiamo copia dello svincolo dal segreto professionale
dell’11 ottobre 2018 (doc. XI/1).” (doc. XII)
1.9. L’incarto dell’UAI è
pervenuto al TCA il 23 ottobre 2018 (doc. XIII). Il Tribunale ha scritto alle
parti, affermando:
" (…) con
riferimento alla vertenza a margine, come vi è noto, il 16 ottobre 2018 il
nostro Tribunale ha richiamato l’intero incarto AI di AT 1 (doc. XII).
L’UAI ha trasmesso al Tribunale, in data 22 ottobre
2018, il CD completo (1218 pagine, di cui 1208 numerate nell’incarto AI [non
numerate le 10 pagine dell’indice]), da cui il TCA ha estratto, per
l’assicuratore, il progetto di decisione del 9 ottobre 2018 (già trasmesso
dall’amministrazione ad entrambe le parti [pag. 18-22 del CD = pag. 8-12, doc.
7 dell’incarto AI]), la presa di posizione del __________ del 25 settembre 2018
(pag. 28-29 del CD= pag. 18-19, doc. 10 dell’incarto AI) e le pagine da 35 a
113 del CD (= pag. da 25 a 103, doc. da 15 a 18 dell’incarto AI) comprendenti
anche la perizia del __________ del 24 agosto 2018 (doc. 18) ed il rapporto
finale SMR del 28 agosto 2018 (doc. 17).
Dagli atti si evince che il 16 ottobre 2018 l’UAI ha
trasmesso il medesimo CD all’avv. RA 1 (pag. 14).
Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale trasmette
la citata documentazione unicamente all’assicuratore, il quale può visionare
gli altri documenti contenuti nel CD presso questo TCA, ed assegna ad entrambe
le parti un termine di 10 giorni per prendere posizione in merito.”
(doc. XIV)
1.10. Con scritto 8 novembre 2018
l’attore ha rilevato che il progetto di decisione dell’AI lo ritiene inabile al
lavoro al 100% nell’attività finora svolta ed al 50% in attività adeguata. Il
discapito economico è ricondotto al 50% a motivo del salario da invalido
inferiore a quello da valido e della riduzione sociale. Egli evidenzia come le
più recenti prese di posizione del dr. med. __________ sono più aggiornate di
quelle del dr. med. __________, perito del SAM (doc. XVII).
1.11. Il 9 novembre 2018
l’assicuratore ha evidenziato che dalla perizia pluridisciplinare emerge che
l’attore è inabile al lavoro al 15% per la sola patologia psichica e dunque le
conclusioni peritali si scostano solo in minima parte da quelle della dr.ssa
med. __________. Tale grado, in applicazione dell’art. __________ CGA non dà
diritto ad alcuna ulteriore prestazione. CV 1 rileva poi che i periti hanno
individuato l’omalgia cronica quale ulteriore diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa, patologia già presente dal 2011 e che provoca un’inabilità
lavorativa pressoché costante da tale data ad oggi. Ne deriva che l’eventuale
incapacità lavorativa derivante da tale disturbo non può dar diritto a
indennità giornaliere sulla base della polizza in oggetto, che è valida dal 1°
febbraio 2016 (doc. XVIII).
1.12. Il 13 novembre 2018 il TCA ha
scritto alle parti, affermando:
" (…) con
riferimento alla vertenza a margine vi trasmettiamo le vostre rispettive prese
di posizione (lettera dell’8 novembre 2018 dell’avv. RA 1 al TCA [doc. XVII];
lettera del 9 novembre 2018 dell’avv. RA 2 al TCA [doc. XVIII]) e vi
comunichiamo che, in seguito all’acquisizione dell’incarto AI che contiene la
perizia bidisciplinare di decorso del 24 agosto 2018, comprendente la, recente,
perizia psichiatrica del 4 luglio 2018 del dr. med. __________, questo
Tribunale non ritiene dover effettuare una perizia giudiziaria.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni non intende
inoltre procedere con un’udienza conclusiva e di conseguenza viene concesso
alle parti un termine scadente il prossimo 26 novembre 2018 per
esprimersi sulle risultanze probatorie e sul merito della lite.” (doc. XIX)
1.13. Il 26 novembre 2018 l’assicuratore
ha rilevato di voler rinunciare a presentare formali conclusioni, limitandosi a
riconfermarsi nella risposta di causa (doc. XX). Da parte sua l’attore, dopo
aver rammentato che il dr. med. __________ ha allestito la perizia sulla base
di due visite specialistiche che hanno avuto luogo il 14 giugno 2018 ed il 28
giugno 2018, ha affermato come:
" (…) la
perizia possa relatare quanto accertato in occasione delle visite, al più, con
buona approssimazione, nel periodo più prossimo. Non comprendiamo perciò, ad
esempio, come possa fornire delle indicazioni circa l’inabilità al lavoro di 10
mesi prima, ovvero dopo la dimissione dal ricovero dal 18.9.2017 al 17.10.2017
presso la Clinica di __________.
Il medico, in almeno due circostanze, fa presente che
fattori che nulla hanno a che vedere con la malattia hanno un effetto
inabilitante.
Il primo sarebbe la situazione economica generale,
ovvero la presenza di debiti di una certa importanza; l’assillo creato dai
creditori (che in realtà sono persone che gli hanno prestato soldi per accedere
ai giochi online); l’andamento della ditta di __________.
Il secondo sarebbe l’abuso di sostanze chimiche che
gli erano peraltro state prescritte, segnatamente la benzodiazepina.
Al riguardo va precisato che quanto riferito dal medico
non è corretto. Nella misura in cui un determinato comportamento o motivazione
abbia delle conseguenze sulla salute e quindi sulla capacità lucrativa
dev’essere preso in conto per valutare l’invalidità.
Ad esempio la tossicodipendenza in sé non è una malattia;
ma se questa ha delle conseguenze invalidanti a motivo della compromissione
della salute si tratta di un aspetto medico da valutare.
Affermare che il cattivo andamento economico della
ditta di __________ non è un aspetto medicale è corretto. Ma se tale condizione
lo porta ad avere un atteggiamento psichico compromesso con effetti
invalidanti, non si può semplicemente affermare che non è una malattia.
A mio modesto avviso si dovrebbe dapprima accertare se
tale situazione di vita sviluppi un comportamento abnorme e se questo non sia
amplificato da una tendenza psichica cronica che comunque si acuisce se
confrontato con determinate condizioni di vita frustranti.
Ma ciò non è stato. Il dr. __________ ha usato in modo
decisamente meno condizionante tale aspetto cosiddetto extra medico,
valutandolo come un aspetto invalidante e facendolo presente poiché aveva delle
conseguenze invalidanti in quanto tali.
Alla domanda volta a conoscere il tasso di invalidità,
il dr. __________ afferma che “Nel complesso alla luce della malattia
psichiatrica in senso stretto che risulta lieve, e considerato che i lavori di
ufficio possono essere pianificati compatibilmente con le risorse energetiche,
il calo del rendimento può essere collocato tra il 10% ed il 20% (riduzione di
rendimento media del 15%)”.
Il medico pare partire dall’assunto che se AT 1 non se
la sente di svolgere la propria attività ad un determinato momento della
giornata, può procrastinarla ad altro giorno. Significa avantutto ammettere che
vi sono dei giorni o momenti in cui l’incapacità al lavoro è completa.
Pertanto ci pare una contraddizione nei termini
affermare che è esigibile una presenza sul lavoro durante l’intera giornata con
resa limitata all’85%, come viene risposto alla domanda successiva.
Il dr. __________, nel proprio rapporto, ci pare molto
più attento a valutare la situazione di abilità concreta del lavoratore,
tenendo presente la sua reale situazione alla luce della concreta situazione di
vita.
In conclusione, se da un lato i rapporti della dr.ssa __________
e del dr. __________, per consolidata giurisprudenza, possono essere ritenuti
alla stregua di allegazioni di parte, mentre che quella del dr. __________ può
essere ritenuto alla stregua di un mezzo di prova, senza valore accresciuto,
giacché ci troviamo in un ambito civilistico, resta pur sempre al giudice
l’obbligo di accertare se la prova offerta regga alle allegazioni delle parti.
In tale circostanza riteniamo che il dr. __________
debba essere tenuto ad esprimersi, a mo di complemento, sui seguenti aspetti:
- in quale misura le condizioni
concrete di vita lavorativa (segnatamente le preoccupazioni economiche legate
all’andamento dell’azienda, alla situazione debitoria e all’assillo dato dai
creditori) influiscono sulla inabilità al lavoro dell’assicurato;
- in quale misura l’abuso di farmaci,
segnatamente della benzodiazepina che gli è stata prescritta, influisce
sull’inabilità al lavoro dell’assicurato.
- In particolare il dr. __________
dovrà riproporre le modalità secondo le quali si manifesta l’inabilità al
lavoro (capacità di mantenere l’attività lavorativa in modo regolare durante le
diverse giornate; resa giornaliera, ecc.)” (doc. XXI)
1.14. Le rispettive conclusioni sono
state trasmesse alle parti per conoscenza in data 27 novembre 2018 (doc. XXII e
XXIII).
2.1. In concreto,
oggetto del contendere è la questione di sapere se la patologia psichica
che ha dato luogo al versamento di prestazioni da parte della convenuta dal 27
febbraio 2017, comporta un’incapacità lavorativa anche dopo il 31 dicembre
2017, data a partire dalla quale l’assicuratore ha cessato il versamento di
prestazioni.
Per contro
lo stesso attore, giustamente, nella presente vertenza, non si prevale dell’omalgia
cronica quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa,
patologia già presente dal 2011, ossia prima della sottoscrizione
dell’assicurazione in esame, che provoca un’inabilità lavorativa pressoché
costante da tale data ad oggi e che è all’origine del riconoscimento di
prestazioni nel progetto di decisione emesso dall’UAI il 9 ottobre 2018.
2.2. Per quanto
concerne l’indennità perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato, come emerge
da una sentenza del TF del 26 settembre 2007 (4A_53/2007), che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua
colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il
datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa
un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto
di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sulle
condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian von Kaenel, Verhältnis
einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentag-geldversicherung:
Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007,
pag. 109-131, in particolare pag. 111-115).
La durata del pagamento del
salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui
criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian von
Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).
Salvo pattuizione contraria,
l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del
rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der
Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits-
und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007,
pag. 19-45, in particolare pag. 20).
Queste norme configurano il
regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione
minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO;
cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a cpv. 4 CO prevede
la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante
accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un
ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sull'aspetto dell'equivalenza
cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg.). Si tratta, di regola, di un
regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro
durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione
mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore
di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire
romand, n. 50 ad art. 324a CO).
La deroga al regime di base
deve essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi di un accordo che
concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti
essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del
guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso
la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica -
il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di
malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi
assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di
assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF
131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).
2.3. Nel
caso di specie trovano applicazione le Condizioni Generali d’Assicurazione
(CGA), __________ (doc. 2).
Ai
sensi dell’art. __________. CGA valgono quali basi del contratto la richiesta
di assicurazione, incluse eventuali dichiarazioni sullo stato di salute, la
polizza assicurativa, le condizioni speciali (CS) elencate nella polizza
assicurativa, le CGA e la LCA.
Per
l’art. __________ CGA si considera malattia qualsiasi pregiudizio della salute
fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che
richieda un esame o trattamento medico o provochi un’incapacità al lavoro.
Secondo
l’art. __________ CGA è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente accettabile nella professione o
nel campo d’attività abituale. Se l’incapacità al lavoro dura più di 30 giorni,
possono essere prese in considerazione anche le mansioni accettabili di
un’altra professione o campo di attività.
L’incapacità
lavorativa parziale sussiste quando il grado d’inabilità al lavoro è pari al
25% almeno.
L’art.
__________ CGA prevede che è considerata incapacità di guadagno la perdita,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, persistente anche dopo cure adeguate e tentativi di reinserimento,
delle possibilità di guadagno su un mercato di lavoro considerato stabile.
Per
valutare l’esistenza di un’incapacità di guadagno vanno considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Un’incapacità di guadagno
viene considerata tale solo se non risulta insormontabile da un punto di vista
obiettivo.
Ai
sensi dell’art. __________ CGA le prestazioni d’indennità giornaliera presuppongono
un’attestazione medica relativa all’incapacità lavorativa dell’assicurato. Il
certificato deve essere emesso da un medico o chiropratico riconosciuto
dall’assicuratore. I certificati medici e le notifiche di malattia o infortunio
possono essere retrodatati di tre giorni al massimo.
Secondo
l’art. __________ CGA in caso di incapacità lavorativa parziale le prestazioni
sono erogate secondo il grado di incapacità.
L’art.
__________ CGA prevede che per i lavoratori dipendenti la base di calcolo è data
dal reddito da lavoro dipendente venuto meno a causa del sinistro. Quale
reddito da lavoro dipendente venuto meno si considera l’ultimo salario soggetto
AVS percepito presso il contraente prima del sinistro, comprensivo delle quote
salariali non ancora versate per le quali sussiste un diritto legale. Quote
esenti da imposta fiscali o AVS per persone in età AVS non influiscono
sull’ammontare della base di calcolo (…).
2.4. Circa l’aspetto medico, va
rammentato che in una sentenza 4A_178/2015 dell’11 settembre 2015, pubblicata
in DTF 141 III 433, il Tribunale federale ha stabilito che una perizia privata
non costituisce un mezzo di prova ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC e che nel
processo civile le perizie di parte (Privatgutachten) devono
essere considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di parte. Questa
giurisprudenza vale anche per le pretese derivanti dall’assicurazione di
indennità giornaliera per malattia, che nella maggior parte dei Cantoni sono
giudicate dai Tribunali delle assicurazioni sociali (cfr. Annuaire de
l’assurance-maladie suisse 2016, pag. 36 e 37).
Nel caso evaso dall’Alta Corte, si trattava di un assicurato al
beneficio di un’assicurazione di indennità giornaliera fondata sulla LCA che
era incapace al lavoro e ha domandato una rendita di invalidità, che la sua
assicurazione privata ha rifiutato fondandosi su una perizia che essa stessa ha
fatto eseguire da un medico specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale
si è basato sugli atti medici e ha visitato personalmente l’interessato, non
ritenendo infine un’incapacità lavorativa. L’assicurato ha quindi chiamato in
giudizio la sua assicurazione, ma davanti al Tribunale cantonale ha perso la
causa. I giudici, dopo avere apprezzato le 4 valutazioni mediche agli atti (la
perizia di parte allestita su mandato dell’assicuratore, il referto del
curante, la perizia interdisciplinare e il parere di un altro medico a cui
l’Ufficio AI ha sottoposto gli atti) giunte a conclusioni differenti sulla
capacità lavorativa dell’assicurato, si sono basati sulla perizia di parte
dell’assicuratore malattia e in virtù della verosimiglianza preponderante hanno
ritenuto che l’assicurato non fosse inabile al lavoro. La prima istanza si è
basata sulla DTF 125 V 351 consid. 3b/dd, secondo cui la perizia di parte fatta
esperire dall’assicuratore malattia ha il valore di un mezzo di prova (cfr.
consid. 2.1). L’assicurato ha quindi inoltrato un ricorso in materia civile
presso il Tribunale federale, lamentando che la perizia fatta allestire dall’assicuratore
non era una perizia neutra, ma di parte, perciò dal profilo del diritto
processuale civile valeva soltanto, come stabilito dalla DTF 132 III 83 consid.
3.4, quale semplice allegazione di parte e non come mezzo di prova (cfr.
consid. 2.2).
Il TF ha dovuto quindi esaminare la questione di sapere se la
perizia di parte sulla quale si è fondato l’assicuratore malattia
nell’assicurazione complementare sia un mezzo di prova ai sensi del Codice di
procedura civile.
Nelle sue considerazioni, l’Alta Corte ha evidenziato che nel
diritto delle assicurazioni sociali il Tribunale federale ha ritenuto nella DTF
125 V 351 come il semplice fatto che la presa di posizione del medico avvenga
nell’ambito di una perizia di parte a domanda dell’assicuratore non sia sufficiente
per mettere in dubbio il valore probatorio della perizia. Essa ha dunque valore
di un mezzo di prova. Per contro, nel diritto privato, secondo giurisprudenza
costante una perizia di parte non è un mezzo di prova, ma una semplice
allegazione di parte (DTF 140 III 24 consid. 3.3.3; DTF 132 III 83 consid. 3.6)
(cfr. consid. 2.3).
Nel diritto privato, l’art. 168 cpv. 1 CPC enumera esaustivamente
Fatti
i differenti mezzi di prova, fra i quali figura la perizia. Il Tribunale
federale ha proceduto a un’interpretazione sistematica del Codice e in
particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso che la nozione di perizia
di cui all’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne unicamente la perizia
giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).
Una parte della dottrina considera che una perizia di parte deve
potere essere prodotta al Tribunale come un documento ai sensi dell’art. 168
cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg. CPC. Un’altra parte della dottrina, alla
quale si rifà il Tribunale federale, considera che una perizia di parte non è
un mezzo di prova, poiché il legislatore ha escluso la perizia di parte come
mezzo di prova in generale ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC, e non solo quale
perizia ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC (consid. 2.5.3:
“[…] Denn der Gesetzgeber lehnte das Privatgutachten
als Beweismittel i.S.v. Art.
168 Abs. 1 ZPO allgemein und nicht nur als Gutachten i.S.v. Art. 168 Abs. 1 lit. d ZPO
ab”).
Di conseguenza, la giurisprudenza resa in materia di diritto delle
assicurazioni sociali, quale la DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova
applicazione. È piuttosto la giurisprudenza resa in materia di diritto privato
che si applica, in virtù della quale la perizia di parte non ha qualità di
mezzo di prova, ma costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF
140 III 24; DTF 132 III 83).
Le allegazioni che si fondano su una perizia di parte sono
generalmente considerate essere particolarmente motivate (substanziiert),
di modo che la controparte non può contestare in maniera generica (pauschale
Bestreitung) queste allegazioni, ma deve piuttosto precisare concretamente
quali sono gli elementi e i fatti che contesta. Come semplice allegazione la
perizia di parte può se del caso, insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze
processuali giusta l’art. 168 cpv. 1 CPC, dimostrare quanto asserito
dall’assicurato. In assenza di indizi in tal senso, se sufficientemente
contestata la perizia di parte si esaurisce invece in una mera allegazione per
nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).
Nella fattispecie analizzata dalla nostra Massima Istanza, il
Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia di parte come mezzo di prova e
soltanto fondandosi su questa perizia ha ritenuto quindi comprovato che il
ricorrente fosse abile al lavoro.
Di conseguenza, il giudizio cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1
CPC nella misura in cui ha ritenuto che la perizia di parte fosse un mezzo di
prova che permetteva di constatare la capacità di lavoro dell’interessato (cfr.
consid. 2.6).
Il ricorso dell’assicurato è quindi stato accolto su questo punto
e gli atti rinviati all’autorità di prima istanza per un nuovo apprezzamento
delle prove tenendo conto dei principi posti a proposito delle perizie di parte
(cfr. consid. 4).
Va ancora evidenziato che
con sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, il TF, al consid. 3.2, ha ribadito
che in caso di presentazione di un referto medico, laddove si vuole contestarne
il contenuto, occorre censurarlo in maniera specifica e qualificata, apportando
elementi oggettivi, non bastando una critica generica (“Dans le
cas présent, l'intimée a produit l'expertise privée du Dr B.________, datée du
1er juillet 2015, comportant sept pages. Ce
rapport détaillé permet de saisir le raisonnement de l'expert, qui l'a amené à
considérer que le recourant était en mesure de travailler en tout cas dès le 23
juin 2015. Confronté à cette expertise privée, le recourant s'est borné à la
contester globalement par pli du 24 juillet 2015, déclarant n'être pas
d'accord. Il a certes annexé un rapport de deux pages du Dr A.________, psychiatre
qui le traite, lequel a nié une valeur probante suffisante au rapport de
l'expert privé B.________, faute d'objectivité et de neutralité de ce dernier.
Si le Dr A.________ relève des discordances entre le diagnostic posé par le Dr
B.________ (trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée), les
plaintes subjectives du recourant et la conclusion qu'il n'est pas incapable de
travailler, le premier ne discute pas précisément les allégations figurant dans
l'expertise privée. Autrement dit, la remise en cause des allégations
factuelles contenues dans cette expertise demandée par l'intimée ne font pas
l'objet d'une contestation motivée du recourant, comme l'exige la jurisprudence
susrappelée. De plus, le Dr A.________ ne s'est exprimé qu'après que son
patient l'a sollicité, puisque ce dernier a joint le rapport dudit psychiatre à
sa contestation globale du 24 juillet 2015. Dans de telles circonstances, les
allégations précises de l'expertise privée - contestées de manière globale -
peuvent apporter la preuve de leur véracité si elles sont appuyées par des
indices objectifs. Or, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a
estimé, dans sa décision de refus de prestations du 2 décembre 2015, que la
capacité de gain de l'assuré était entière depuis le 25 juin 2015. En
conséquence, l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 168 CPC en retenant que
l'expertise privée du Dr B.________ avait emporté sa conviction. Le moyen est infondé.”).
Inoltre, per quanto concerne la valutazione dei referti dei medici,
cfr. la sentenza 4A_571/2016 del 23 marzo 2017, consid. 4.2 e la sentenza
4A_42/2017 del 29 gennaio 2018, consid. 3.1 e seguenti.
2.5. Affinché un rapporto medico in
ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti
dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la
nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”
in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea
2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi
deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri
posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF
9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V
294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale
prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,
l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione
sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico
della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in
evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la
regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme
dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto
del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i
quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
Va
ancora rammentato che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione
invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità
lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con
riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali
decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso
concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto
delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e
rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).
Non è dunque possibile
trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle
diagnosi poste.
2.6. Nel caso di
specie, questo Tribunale, non vede ragioni che gli impediscano di fare propria
la valutazione espressa dal dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, nella perizia amministrativa allestita nell’ambito della domanda
di prestazioni dell’AI inoltrata dall’attore.
Il
referto, privo di contraddizioni, presenta tutti i requisiti
posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, a un
apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con
riferimenti; RAMI 1991 U 133 consid. 1b): in
particolare lo specialista ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro e
motivato, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso (cfr. STF
8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 10.2).
Nel referto del 4 luglio 2018,
di 18 pagine, allegato alla perizia bidisciplinare di decorso del 24 agosto
2018, lo specialista, descritta la situazione iniziale, il contesto del
mandato, la situazione medica ed il profilo dei requisiti dell’attività svolta
fino a quel momento, elenca minuziosamente tutta la documentazione a sua disposizione,
tra cui, da ultimo, la presa di posizione del 16 gennaio 2018 del dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia e curante dell’assicurato.
Il dr. med. __________, che ha
visitato l’attore in due occasioni, il 14 giugno 2018 ed il 28 giugno 2018,
dopo aver riportato l’anamnesi dettagliata, i disturbi attuali (insorgenza,
decorso, reazioni dell’ambiente, provvedimenti terapeutici, idea che
l’assicurato si è fatto della propria malattia, gestione dei disturbi della
vita quotidiana, strategie di adattamento, aspettative per il futuro, idea del
futuro decorso della malattia, quadro clinico dei disturbi legati al lavoro,
esposizione dettagliata e rappresentativa dello svolgimento di una giornata
tipo, trattamento seguito, inclusi i farmaci, aspettative per il futuro in
generale e, in particolare, per quanto riguarda le attività professionali o
l’integrazione, discussione di eventuali incoerenze emerse) ed il reperto,
circa la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa ha accertato la presenza
di una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (F33.0). Egli ha
inoltre posto la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di
gioco d’azzardo patologico (F63.0).
Lo specialista ha rilevato che
la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente è stata confermata dal
curante, dr. med. __________, e dalla Clinica __________ di __________ in
occasione del secondo ricovero (18 settembre 2017-17 ottobre 2017). Tale
diagnosi si ancora solidamente nell’anamnesi dell’attore, trattato con
antidepressivi già circa 15 anni fa e che ha avuto fasi di miglioramento e di
recrudescenza nel corso dell’attuale malattia di lunga durata. Il
dr. med. __________ ha poi evidenziato che una conferma della diagnosi
di depressione è rintracciabile anche nel referto della dr.ssa med. __________,
seppur ella parli di episodio singolo, cosa che non è completamente corretta
vista la ricorrenza effettiva ed ha accertato che attualmente e almeno dal
18.10.2017 (giorno successivo alla seconda dimissione dalla Clinica __________),
il tono dell’umore si è mantenuto stabile, non vi sono stati ulteriori
peggioramenti e la depressione si è assestata su una gravità lieve. Entrato in
clinica con una depressione di media gravità, l’assicurato è stato infatti dimesso
con “miglioramento del quadro timico, attenuazione delle quote d’ansia,
recupero delle funzionalità di base”. La stabilità è stata confermata dalla
costanza della terapia antidepressiva di base, rimasta sostanzialmente
invariata con Fluoxetina 2 cpr al giorno. Le modificazioni successive sono
state effettuate sulla terapia ansiolitica, per garantire un miglior controllo
dell’ansia e dell’insonnia di mantenimento, secondarie alla lieve depressione
residua e per evitare una tendenza all’abuso di Xanax. Il dr.
med. __________ ha rilevato che lo status oggettivo e le dichiarazioni
dell’assicurato confermano la diagnosi di depressione di lieve entità dal 18.10.2017,
anche se mancherebbe formalmente uno dei criteri C dell’ICD-10 (ne sono
presenti solo tre e non quattro). Tuttavia, per lo specialista, è importante
soppesare adeguatamente anche i momenti di rabbia e ansietà secondari, per cui
trova ragionevolmente soddisfatta la diagnosi di depressione lieve, senza
ritenere di far torto al manuale diagnostico. Come prevede il manuale ICD-10 il
paziente è sofferente per i sintomi, ma in grado di continuare efficacemente
molte delle sue attività. Per il dr. med. __________ i
criteri diagnostici dell’ICD-10 indiscutibilmente soddisfatti sono: l’umore è
lievemente depresso, con pianti conseguenti, vi è una diminuita energia, con
difficoltà a cominciare la giornata e sensazione di fatica pomeridiana. In
aggiunta vi sono disturbi del sonno (insonnia di mantenimento), agitazione
soggettiva, lamentazione di una diminuita capacità di pensare e concentrarsi. Per contro, sempre secondo l’esperto, la diagnosi di disturbo
della personalità misto, ipotizzata nel secondo ricovero presso la Clinica __________
non trova conferma nella storia personale dell’assicurato, né nei rapporti dei
curanti, né nelle perizie precedenti, né alla sua osservazione attuale (pag.
12-13 perizia).
Dopo aver descritto la
valutazione medica e medico-assicurativa (sintesi della storia personale,
professionale e sanitaria, descrizione della sua situazione psichica sociale e
medica attuale; valutazione del percorso precedente di terapie, riabilitazioni,
provvedimenti d’integrazione, discussione delle possibilità di guarigione;
valutazione della coerenza e della plausibilità; valutazione di capacità,
risorse e problemi), il dr. med. __________ ha risposto a tutti i quesiti posti
dall’UAI ed ha stabilito che l’attore può essere presente tutto il giorno sul
posto di lavoro, che nel complesso, alla luce della malattia psichiatrica in
senso stretto, che risulta lieve, e considerato che i lavori di ufficio possono
essere pianificati compatibilmente con le risorse energetiche, il calo del
rendimento può essere collocato tra il 10 e il 20% (riduzione di rendimento
medica del 15%). Lo specialista ha così potuto accertare che l’attore è abile
al lavoro, dal punto di vista psichico, all’85%, da intendersi come presenza
tutto il giorno e rendimento ridotto, e ciò, per quanto d’interesse per la
presente causa, anche dal 1° gennaio 2018 (pag. 16 della perizia). Il medico ha
rilevato che dal 17 ottobre 2017 il tono dell’umore si è mantenuto stabile, non
vi sono stati ulteriori peggioramenti e la depressione si è assestata su una
gravità lieve. Il perito, per quanto concerne la capacità lavorativa in
un’attività confacente allo stato di salute dell’attore, ha stabilito che
l’attività abituale risulta quella più adeguata, perché permette una
flessibilità nell’impegno amministrativo, che consente di ridurre il più
possibile l’impatto negativo della sintomatologia depressiva lieve, che
l’interessato può essere presente tutto il giorno sul posto di lavoro e che nel
complesso, alla luce della malattia psichiatrica in senso stretto che risulta
lieve, e considerato che i lavori di ufficio possono essere pianificati
compatibilmente con le risorse energetiche, il calo del rendimento può essere
collocato tra il 10 e il 20% (riduzione di rendimento media del 15%). Lo
specialista ha confermato che l’attore è abile al lavoro all’85%, da intendersi
Considerandi
come presenza tutto il giorno, con rendimento ridotto.
Agli atti
non vi è documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni del dr. med. __________.
Certo, il
curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, attesta
un’incapacità lavorativa del 50% dal 1° gennaio 2018 (cfr. doc. G), contestando,
in numerose prese di posizione, le valutazioni della dr.ssa med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, incaricata dall’assicuratore di valutare la
capacità lavorativa dell’attore e la quale aveva concluso per una completa
abilità dell’interessato (doc. F). Tuttavia, le considerazioni del
medico curante del 16 gennaio 2018 (doc. G), del 19 febbraio 2018 (doc. U) e
dell’11 aprile 2018 (doc. I), sono prive di una valutazione oggettiva e
completa. Lo specialista, nel referto del 16 gennaio 2018, ritenuto
anche dal dr. med. __________ nella perizia amministrativa, si limita a
riassumere quanto accaduto senza indicare le ragioni delle sue conclusioni,
mentre il 19 febbraio 2018, come evidenzia la dr.ssa med. __________ (doc. H),
ha risposto alle domande poste dall’assicuratore senza tuttavia descrivere
l’esame clinico, senza citare i farmaci prescritti (compresi i dosaggi), senza indicare,
a parte la capacità di gestire lo stress, quali siano le funzioni mentali e
psichiche compromesse. Nella presa di posizione dell’11 aprile 2018 il curante,
riportando in gran parte lo stato di salute soggettivo dell’attore, non apporta
elementi medici oggettivi atti a mettere in dubbio le successive convincenti e
motivate valutazioni del dr. med. __________ (cfr. anche le considerazioni
della dr.ssa med. __________ del 2 maggio 2018; doc. N).
La
circostanza che le valutazioni del dr. med. __________, nel preciso caso di
specie, non possono essere confermate, è comprovata dal contenuto della perizia
amministrativa del dr. med. __________. Infatti, mentre ancora con il referto
del 4 giugno 2018, il curante ha attestato la presenza di un’incapacità
lavorativa del 50%, il perito amministrativo, visitando l’interessato pochi
giorni dopo, a due settimane di distanza (14 giugno 2018 e 28 giugno 2018), ha
potuto accertare, dopo un accurato esame dell’intera fattispecie, l’assenza di
una incapacità lavorativa, intesa come riduzione del rendimento, superiore al
15% in media (10-20%; cfr. pag. 17 della perizia) nel periodo oggetto della
presente vertenza.
Le divergenti opinioni del
medico curante, dr. med. __________, non assurgono pertanto a contestazione
qualificata e specifica della perizia amministrativa.
Non va qui dimenticato che, in
ambito di assicurazioni sociali, il TF ha più volte avuto l’occasione di
ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende
in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi
assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza
9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27
gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché
sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza
citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15
novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico curante, che vede il
proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi
un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui
esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza
9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43
consid. 2.2.1 [I 514/06]).
2.7
La censura dell’attore secondo
cui la perizia del dr. med. __________ sarebbe
contraddittoria laddove da una parte concluderebbe che è esigibile una presenza
sul lavoro durante l’intera giornata con un calo del rendimento medio del 15% e
dall’altra affermerebbe che l’interessato, quando non è in grado di lavorare,
può procrastinare l’attività ad un altro giorno, ciò che comproverebbe che vi
sono giorni o momenti di completa incapacità lavorativa, va respinta.
Lo specialista ha infatti
spiegato i motivi per i quali ha ritenuto che l’attore può essere presente
tutto il giorno sul posto di lavoro e che, alla luce della circostanza che la
malattia psichiatrica in senso stretto risulta essere “lieve” e che
l’interessato svolge lavori d’ufficio che possono essere pianificati
compatibilmente con le sue risorse energetiche, il calo del rendimento varia
tra il 10% ed il 20% (media del 15%).
Nello specifico il
dr. med. __________ ha affermato che la ridotta efficienza cognitiva percepita
dall’assicurato non giustifica alcun limite per gli aspetti strettamente
amministrativi, poiché l’attore può organizzare le proprie attività
pianificandole compatibilmente con le proprie risorse energetiche. Le relazioni
sociali non sono compromesse e l’assicurato sta meglio al lavoro che a
casa, dove invece aumentano i vissuti depressivi. Il dr. med. __________, ha
rilevato soltanto una riduzione dell’efficienza globale nell’arco dell’anno
lavorativo, che può essere intesa come calo di rendimento, legato al fatto che
l’assicurato si trova talvolta in momenti psichici di maggiore difficoltà e
deve delegare la propria attività a un sostituto. Questa riduzione di
rendimento “è giustificabile solo in misura lieve”, compatibilmente con
il quadro psicopatologico (pag. 15 della perizia). Da cui la conclusione
secondo la quale l’interessato può essere presente tutto il giorno con un calo
del rendimento variabile tra il 10% ed il 20% (media del 15%).
L’assicurato non
può neppure essere seguito laddove afferma che il referto peritale può tutt’al
più stabilire il suo stato di salute accertato al momento delle visite del giugno
2018, ma non può fornire indicazioni circa l’inabilità al lavoro di 10 mesi
prima, segnatamente in seguito alla dimissione dalla Clinica __________ di __________
il 17 ottobre 2017. A torto. Infatti lo specialista ha precisato per quale
motivo lo stato di salute, da tale data, non ha subito modifiche. Il dr. med. __________,
come già evocato in precedenza, ha accertato che almeno dal 18 ottobre 2017 il
tono dell’umore si è mantenuto stabile, non vi sono stati ulteriori
peggioramenti e la depressione si è assestata su una gravità lieve (pag. 12
della perizia). Entrato in clinica con una depressione di media gravità,
l’assicurato è stato dimesso con “miglioramento del quadro timico,
attenuazione delle quote d’ansia, recupero delle funzionalità di base”. Lo
specialista rileva che la stabilità è stata confermata dalla costanza della
terapia antidepressiva di base, rimasta sostanzialmente invariata con
Fluoxetina 2 cpr al giorno. Le modificazioni successive sono state effettuate
sulla terapia ansiolitica, per garantire un miglior controllo dell’ansia e
dell’insonnia di mantenimento, secondarie alla lieve depressione residua ed
evitare una tendenza all’abuso di Xanax (pag. 12 della perizia).
L’attore, nelle
sue conclusioni (doc. XXI), sostiene inoltre che il dr. med. __________ avrebbe
rilevato che due fattori invalidanti non potrebbero essere presi in
considerazione nella valutazione della capacità lavorativa, poiché non
avrebbero a che fare con la malattia: la situazione economica generale
(presenza di debiti di una certa importanza; andamento della sua ditta) e l’abuso
di sostanze chimiche (segnatamente benzodiazepina), che gli erano peraltro state
prescritte.
L’assicurato
sostiene che si dovrebbe accertare se tali fattori causano un comportamento
abnorme e se questo non sia amplificato da una tendenza psichica cronica che si
acuisce se confrontato con determinate condizioni di vita frustranti. L’attore
chiede pertanto di interpellare il perito amministrativo per un complemento, e
meglio per sapere in quale misura le condizioni concrete della vita lavorativa
(segnatamente le condizioni economiche) e l’abuso dei farmaci influiscono
sull’incapacità lavorativa, indicando le modalità secondo le quali si manifesta
l’incapacità al lavoro.
Egli chiede
in sostanza una delucidazione del referto, che questo Tribunale, per i motivi
che seguono, non ritiene necessaria.
Innanzitutto,
come già rilevato dal TCA (cfr. da ultimo sentenza 36.2014.90 del 5 marzo 2015,
consid. 10), disturbi psichici provocati sostanzialmente da problematiche
sociali, culturali, professionali ed economiche, generalmente spariscono in
caso di cambiamento ragionevolmente esigibile di queste condizioni. Si tratta
di fattori esterni, non medici, che non hanno di per sé una valenza psicopatologica,
poiché i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle
affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (STF
9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.2 con riferimenti; STCA 32.2013.114
del 17 marzo 2014 consid. 2.9; STCA 32.2008.216 del 17 giugno 2009).
È pertanto a ragione che il dr. med. __________, nel
suo referto, valutando la coerenza e la plausibilità del comportamento
dell’assicurato, nell’evidenziare la presenza di un’importante situazione debitoria,
con ditta che presenta flessioni periodiche delle entrate “non tanto o non
solo connesse alla psicopatologia dell’assicurato, quanto piuttosto ad una
riduzione del numero di clienti che domandano i suoi servizi”, ha affermato
che “di quest’ultimo aspetto bisogna tenere conto, perché esso è fonte di
preoccupazione e mantiene o acuisce lo stato ansioso depressivo dell’assicurato
e la sua apprensione generale per gli aspetti economici”. Pure
correttamente lo specialista, dopo aver sottolineato la pressione determinata
dal comportamento di creditori che destabilizzano emotivamente l’assicurato, ha
concluso che una “simile situazione “persecutoria” destabilizzerebbe
normalmente chiunque, provocando un peggioramento transitorio dello stato
emotivo”.
Il perito amministrativo ha pure giustamente rilevato
che la tendenza all’abuso di benzodiazepine “rappresenta un fattore non
assicurato e quindi non può essere tenuta in conto per quantificare una
riduzione del rendimento lavorativo”.
Infatti, secondo la
giurisprudenza, le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio
l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti
[RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag.
600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]) non
giustificano di per sé un'incapacità al lavoro.
Certo, esse possono avere l'effetto di
un danno alla salute invalidante se sono la conseguenza o il sintomo di
un danno invalidante alla salute mentale o fisica, oppure hanno causato un
notevole danno fisico e/o mentale quale una durevole lesione
cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile mutamento di natura
organica della personalità affettiva (DTF 124 V 265, consid. 3c, pag. 268; vedi
anche STF 9C_395/2007 del 15 aprile 2008 consid. 2, I 870/07 del 20 novembre
2007.
consid. 3, I 556/06 del 13 settembre 2007 consid. 3.1, I 384/06 del 4
luglio 2007 consid. 4 e I 56/05 del 31 gennaio 2007 consid. 4 tutte con
riferimenti). Occorre pertanto verificare se la tossicodipendenza è la conseguenza
di un danno alla salute fisica o mentale di natura patologica preesistente
oppure se la dipendenza è la ragione di un susseguente danno alla salute
suscettibile di diminuire la capacità al guadagno in maniera permanente o di
lunga durata (Pratique VSI 2001, pagg. 227-228, consid. 5 e 6; vedi anche STF
9C_620/2017 del 10 aprile 2018 consid. 2.2.1 e 8C_582/2015 dell’8 ottobre 2015
consid. 2.2.1 pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 3 pag. 7).
In concreto, la tendenza
all’abuso di benzodiazepine era già presente nel periodo di cura presso il dr.
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che era intervenuto per il
problema di gioco d’azzardo patologico, che figura ora quale patologia senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa (F63.0), circa 15 anni prima
dell’allestimento della perizia del 4 luglio 2018 del Dr. med. __________. Con
la cessazione dell’assunzione di medicamenti e segnatamente di Xanax, la
patologia è scomparsa (pag. 5 della perizia: “[…] Sin dall’età di 18 anni
segnala problemi con il gioco d’azzardo, soprattutto al Casinò di __________
[…] Circa 15 anni fa, percependo di “aver toccato il fondo” ha chiesto aiuto al
Dr. __________, psichiatra di __________, per il problema di gioco d’azzardo
patologico. È stato in cura per circa un anno, si è auto-diffidato dai Casinò
ed ha risolto per diverso tempo il problema. All’epoca aveva assunto Truxal,
Zoloft e Xanax. Tendeva ad abusa[re] di Xanax per controllare la sua ansia. Sono
passati diversi anni durante i quali non ha toccato farmaci e non ha avuto
problemi”, sottolineatura del redattore).
Ciò tende a far concludere che l’abuso
di benzodiazepine non è
la conseguenza del danno psichico, ma semmai che
l’abuso del medicamento Xanax, prescrittogli dagli specialisti, porta ad un aumento dei disturbi.
Del resto, dopo che a causa dell’insorgere della patologia
ansioso-depressiva nel gennaio 2017, gli era nuovamente stato prescritto Xanax,
dal 18 gennaio 2018 quest’ultimo medicamento, proprio per evitare ulteriori
possibili abusi, è stato sostituito con il Rivotril (pag. 8 della perizia: “Quale
ansiolitico è stato prescritto Xanax 0,5 mg fino a 3 cpr al giorno, in seguito
sostituito dal 18 gennaio 2018 con Rivotril 0,5 mg 4 cpr al giorno, in quanto
l’assicurato tendeva ad abusa[re] di Xanax non sentendo l’ansia
sufficientemente controllata”) e la patologia non ha più subito
peggioramenti.
Per cui, anche se
quando è più agitato tende ancora ad abusare del medicamento Xanax rimanente da
alcune precedenti prescrizioni (pag. 8 della perizia), la tendenza ad abusare
del citato medicamento è stata risolta con una modifica del farmaco da assumere
e non incide pertanto più sulla capacità lavorativa dell’attore.
Alla luce di quanto
esposto questo Tribunale deve concludere che il dr. med. __________
ha allestito un referto completo, privo di contraddizioni, dove ha
minuziosamente descritto tutti gli elementi necessari per stabilire la capacità
lavorativa dell’interessato in ambito psichiatrico, che non necessita di alcun
complemento o delucidazione.
Il referto, al quale va
attribuita piena forza probante, non presenta incongruenze e rispecchia i
parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi che precedono. Lo
specialista si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato,
ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed
ha valutato la capacità lavorativa dell’attore sulla base delle indicazioni risultanti
dalle visite effettuate presso di lui.
In queste
condizioni il TCA deve confermare le conclusioni della perizia psichiatrica
allestita dal dr. med. __________ il 4 luglio 2018 nell’ambito dell’incarico
affidatogli dall’UAI.
Ne segue che
l’attore dal 1° gennaio 2018 va considerato abile al lavoro in misura completa
con riduzione del rendimento in media del 15% (10-20% al giorno).
Considerato che
per l’art. __________ CGA l’incapacità lavorativa parziale sussiste
quando il grado d’inabilità al lavoro è pari al 25% almeno, l’interessato non
ha più diritto ad alcuna indennità.
2.8
In queste condizioni, il
Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove, segnatamente
all’allestimento della perizia giudiziaria chiesta dalla convenuta, giacché gli
atti prodotti dalle parti ed acquisiti dal Tribunale, segnatamente l’incarto AI,
sono completi ed esaustivi e non necessitano di complementi (cfr. sentenza
9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può
rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento
sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere
senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento
(apprezzamento anticipato delle prove; cfr. sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre
2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012,
consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016
del 15 dicembre 2016; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid.
3.
-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza
4A_175/2015 del 4 maggio 2015).
2.9
Alla
luce di quanto sopra esposto la petizione va respinta.
Non
vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).
All’assicuratore,
rappresentato da un avvocato esterno, vanno invece assegnate le ripetibili
(cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler
Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95, pag. 645 e n. 1 ad art. 114,
pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non
pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid.
6.
; cfr. anche sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018 e sentenza 36.2017.68 del
23.
aprile 2018).
2.10
Per
quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore
litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte
ha affermato che:
"
(…) Esso è ammissibile a
prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma
correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati
e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione
contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle
assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;
art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997
[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i
tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di
sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del
diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare
all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e
senza il nominativo dell’attore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.La
petizione è respinta.
2.Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
AT 1 verserà a CV 1 fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione alle parti
ed alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti