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Decisione

36.2018.60

Richiesta di condono della restituzione della RIPAM 2012 respinta poiché l'assicurata non può far valere la sua buona fede (omesso di segnalare la convivenza)

24 settembre 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3;

DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258;

DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73;

DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF

110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

2.6. Il

Tribunale federale, con sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in

DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite

indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere

negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello

stato civile fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato.

Colui che si risposa non

può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza

mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del

passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita

sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile

sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo,

già solo a causa del nome, era legato.

L’Alta Corte, con giudizio

9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del

condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che

l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui

esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore,

di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta

alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto di non avere

chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.

In un'altra sentenza P

32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto

del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva

essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui

questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente

della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto

riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico,

sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.

In una sentenza C 70/03

del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un

assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente

un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che

egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi

collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del

caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza

segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del

conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta Corte, visto

l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito

della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece

percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza

lieve.

Al riguardo cfr. pure STF

C 264/05 del 25 gennaio 2006, STF 9C_184/2015 dell’8 maggio 2015 e STF

9C_413/2016 del 26 settembre 2016.

2.7. In

concreto l’amministrazione ha negato la buona fede della ricorrente poiché nel

formulario per la richiesta di riduzione di premio per l’assicurazione malattie

(RIPAM) per l’anno 2012 ha omesso di indicare i dati di __________, con il

quale convive dal 2003 e con il quale ha avuto una figlia nata nel __________.

L’insorgente

sostiene di essere in buona fede poiché nel 2009, quando ha compilato il

formulario per l’inoltro della richiesta di sussidio per il 2010 aveva indicato

quale cognome della figlia “__________” (doc. B). Inoltre nell’indirizzo prestampato

su modulo per la domanda di sussidio LAMal del 2012 figura che l’interessata

abita “__________” e anche nell’indirizzo della tassazione 2009 allegata alla

richiesta di riduzione del premio per l’anno 2012 appare “__________” (allegati

doc. 14/B).

2.8. Questo

Tribunale evidenzia in primo luogo che l’indicazione, nel formulario per la

richiesta di riduzione del premio dell’assicurazione delle cure

medico-sanitarie per il 2010, quale cognome della figlia di “__________” non

può esserle d’aiuto. Infatti nell’ambito del calcolo del diritto al sussidio

per i premi dovuti fino al 31 dicembre 2011 i conviventi, di principio, non

erano considerati come un’unica unità di riferimento. Per cui, una convivenza

non aveva, di norma, alcuna incidenza sul diritto al sussidio (cfr. sentenza

36.2007.96 del 5 settembre 2007, sentenza 36.2006.27 dell’8 maggio 2006,

sentenza 36.2002.84 del 20 novembre 2002 e sentenza 36.98.151 del 27 agosto

1999).

Con

il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una radicale modifica del calcolo dei

sussidi ed è stato introdotto il concetto di unità di riferimento (cfr. consid.

2.1-2.2).

La

Considerandi

modifica è stata esplicitamente citata e messa in evidenzia nel modulo per la

domanda di riduzione del premio LAMal 2012.

In

primo luogo, al punto 1, “dati personali, situazione professionale attuale

dei componenti dell’unità di riferimento”, accanto ai dati della persona

richiedente, era previsto un apposito spazio, di medesima grandezza e che

occupava circa ¾ di pagina, dove indicare i dati del “coniuge/convivente/partner

registrato” (doc. 3).

In

secondo luogo, nelle istruzioni per la compilazione del modulo di richiesta,

l’amministrazione ha esplicitamente reso attenti gli assicurati che “a

partire dall’anno 2012 nel nostro Cantone entrerà in vigore un nuovo sistema

di attribuzione delle riduzioni di premio LAMal che prevede due importanti

cambiamenti: (…) l’introduzione del nuovo concetto di unità di

riferimento” (grassetto e sottolineatura in originale, allegato

doc. 3). Circa l’unità di riferimento le istruzioni prevedono che essa “stabilisce

la cerchia di persone da considerare per il calcolo della riduzione dei premi

ed è costituita: (…) dal partner convivente, se la convivenza è considerata

stabile (…)” (doc. 3).

L’insorgente

ha lasciato in bianco lo spazio riferito all’eventuale convivente, senza

scrivere alcunché (doc. 3) e non ha allegato, come richiesto in calce a pagina

1, copia del certificato di cassa malati e della tessera d’assicurazione

malattie LAMal e della notifica di tassazione IC 2009 del proprio convivente

(cfr. doc. 3).

Certo. Le istruzioni non

precisavano in cosa consiste una convivenza “stabile”. Tuttavia, da una

parte va evidenziato che la ricorrente convive con __________ dal 2003. Per cui

non vi è alcun dubbio che nel 2012 la convivenza fosse da ritenere stabile.

D’altra parte non spettava all’assicurata interpretare lo scopo o l’importanza

delle informazioni espressamente richieste. La formulazione della domanda,

esplicita circa la presenza di un convivente, avrebbe semmai dovuto far

ritenere all’insorgente che tale aspetto aveva un’incidenza sul diritto alla

riduzione del premio e che andava segnalato.

In

caso di dubbio e se avesse ritenuto necessario ottenere ulteriori informazioni,

la ricorrente avrebbe potuto contattare la Cassa, come indicato in fondo alle

istruzioni, alfine di accertare se il suo caso rientrava in quelli previsti

dalla modifica di legge. Tanto più che l’amministrazione ha espressamente reso

attenti tutti gli assicurati della modifica delle norme aggiungendo, nelle

istruzioni, che “è quindi possibile che nel suo caso specifico, rispetto

agli anni scorsi, vi siano delle importanti modifiche con riferimento sia al

diritto che all’importo della riduzione di premio LAMal” (doc. 3, grassetto

in originale; cfr. anche sentenza 36.2017.83-86 del 4 dicembre 2017 e sentenza

36.2018.21

dell’11 giugno 2018). Non va poi dimenticato che con sentenza

36.2016

-125 del 21 febbraio 2017 il TCA, in un caso in cui l’assicurato

sosteneva di non essere al corrente delle norme entrate in vigore nel 2012, ha

già rilevato che “la pubblicazione sul BU delle modifiche legislative è

circostanza che non può essere sfuggita al ricorrente. Le modifiche (e

l’adozione) di norme legali – presunte note (nemo censetur ignorare legis) –

non debbono fare oggetto di informazione individuale al cittadino,

contrariamente a quanto ritiene il ricorrente” (consid. 2.6).

All’insorgente non potevano

pertanto sfuggire le importanti modifiche valide dal 1° gennaio 2012.

La circostanza che sia

nell’indirizzo prestampato sulla richiesta di riduzione del premio LAMal per il

2012.

sia nell’indirizzo della tassazione 2009 della ricorrente allegata alla

domanda figura “__________” non può esserle d’aiuto. Infatti la sola citazione di

una persona nell’indirizzo non poteva far ritenere all’amministrazione la

presenza di una convivenza stabile ritenuto come l’interessata aveva omesso di

compilare lo spazio previsto a questo scopo a pag. 1 del modulo e non aveva

neppure allegato la documentazione richiesta in calce alla medesima pagina e

relativa al proprio convivente. Ciò è avvenuto anche negli anni seguenti, fino

al 2018 (cfr. doc. A).

Il TCA si è del resto già

chinato su una censura simile nella sentenza 36.2016.102 del 14 novembre 2016,

segnatamente al consid. 2.6.3, pag. 13, dove ha evidenziato, pur non decidendo

sulla questione della buona fede (pag. 14, primo paragrafo), che la specifica

richiesta di indicare i dati del convivente “non può essere elusa

semplicemente perché l’assicurato ritiene che l’amministrazione possa accedere

a dati generali dell’amministrazione cantonale o siccome sussiste un recapito

postale di una persona presso un’altra. Questa lettura della realtà

misconosce che la RIPAM costituisce un’amministrazione di massa che non può e

non deve imporre ai preposti funzionari, confrontati con decine di migliaia di

richieste, di andare autonomamente a verificare in dettaglio se un recapito

postale presso una terza persona costituisca una convivenza, come pretende l’assicurata”.

Inoltre

all’insorgente non poteva sfuggire che, nella decisione del 23 novembre 2011,

quali membri dell’unità di riferimento figurano unicamente la medesima

assicurata e sua figlia (doc. 4), ad esclusione del proprio convivente. Ora,

alla luce delle informazioni contenute nel modulo per la richiesta del sussidio

LAMal 2012, l’interessata non poteva, in buona fede, continuare a percepire i

sussidi come in precedenza sulla sola base dei suoi dati e di quelli di sua

figlia senza essersi mai informata presso l’amministrazione per sapere se era

stato preso in considerazione anche il convivente (cfr. sentenza 9C_413/2016

del 26 settembre 2016 e la citata sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012,

pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46).

In queste circostanze,

accertato che l’omissione nel segnalare la convivenza ha avuto un’incidenza

diretta sul calcolo della prestazione e che dunque la ricorrente ha commesso,

perlomeno, una negligenza grave, la buona fede ai sensi dell’art. 25 cpv. 1

LPGA (e 4 OPGA) non può essere riconosciuta (cfr. sentenza 36.2017.83-86 del 4

dicembre 2017 e sentenza 36.2018.21 dell’11 giugno 2018).

Alla luce di quanto sopra

esposto, senza che sia necessario esaminare il requisito della grave

difficoltà, la domanda di condono deve essere respinta.

Di

conseguenza la decisione su reclamo impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti