36.2018.60
Richiesta di condono della restituzione della RIPAM 2012 respinta poiché l'assicurata non può far valere la sua buona fede (omesso di segnalare la convivenza)
24 settembre 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2018.60
cs
Lugano
24 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 18 luglio 2018 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Il 5 luglio 2011 RI 1, nata
nel 1966, ha inoltrato una domanda di riduzione del premio dell’assicurazione
delle cure medico-sanitarie (RIPAM) per l’anno 2012, indicando di avere una
figlia minorenne nata nel __________, di essere divorziata e di non avere
alcuna attività lucrativa (doc. 3). L’interessata non ha compilato, ed ha
dunque lasciato in bianco, la parte del formulario relativa ad un eventuale
convivente (doc. 3).
1.2. Con
decisione del 23 novembre 2011 la Cassa cantonale di compensazione ha accolto
la domanda ed ha riconosciuto, per il 2012, un importo RIPAM di fr. 3'366.-- a
suo favore e di fr. 795.60 a favore della figlia (doc. 4).
1.3. Dopo
aver accertato, nell’ambito della richiesta del sussidio per l’anno 2018, che RI
1 convive dal 2003 con __________, il 31 luglio 2017 l’amministrazione ha
ricalcolato il diritto dei conviventi alla riduzione dei premi per l’anno 2012,
respingendola (doc. 7).
1.4. Il
30 novembre 2017, accertato che la citata decisione è cresciuta in giudicato,
la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto la restituzione dell’importo di
fr. 4'161.60 (doc. 8).
1.5. Il
21 febbraio 2018 RI 1 ha chiesto il condono del rimborso della riduzione dei
premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il 2012
(doc. 9).
1.6. Con
decisione del 20 marzo 2018 (doc. 12), confermata dalla decisione su reclamo
del 18 luglio 2018 (doc. 15), la Cassa ha respinto la domanda di condono,
affermando non essere adempiuta la condizione della buona fede poiché l’interessata,
nel formulario tendente alla richiesta della riduzione del premio, non ha
indicato il nominativo del convivente __________.
1.7. RI
1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione
su reclamo, sostenendo di essere in buona fede (doc. I). L’insorgente ammette
di non aver indicato nel formulario di richiesta della riduzione dei premi
dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie il nominativo di __________,
padre di __________ nata nel __________ e con cui convive dal 2003. Essa rileva
tuttavia che nell’indirizzo prestampato sul formulario di richiesta del
sussidio trasmessole dall’amministrazione, figura “__________”. Anche la
tassazione allegata alla domanda di riduzione riporta l’indirizzo presso __________.
Nel formulario per la richiesta di sussidio 2010 era pure stato indicato quale
cognome della figlia “__________”. L’interessata sostiene che le collaboratici
ed i collaboratori della Cassa non avrebbero dovuto rimanere indifferenti alla
luce di queste indicazioni.
1.8. Con
risposta del 5 settembre 2018 l’amministrazione ha proposto la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
1.9. Il
7 settembre 2018 la ricorrente ha rilevato di non intendere presentare
ulteriori mezzi di prova, ma ha ribadito la sua buona fede, stigmatizzando
l’atteggiamento intransigente dell’IAS, secondo lei negligente alla lettura di
tutta la documentazione trasmessa (doc. V).
in
diritto
2.1. Come
evocato in numerose sentenze emesse da questo Tribunale (cfr. STCA 36.2018.8-14
del 22 maggio 2018; STCA 36.2016.122-125 del 21 febbraio 2017; STCA 36.2014.78
del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015, STCA 36.2015.80 del 15
febbraio 2016, STCA 36.2016.4 del 24 marzo 2016, STCA 36.2016.11 del 18 aprile
2016, STCA 36.2016.17 del 23 maggio 2016 e STCA 36.2016.26 del 4 maggio 2016)
dal 2012 le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui
di seguito), che regolano la riduzione dei premi dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM), hanno subito una modifica
sostanziale.
Il
titolo IV della legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione della
Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha
previsto un nuovo sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato
degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale e,
soprattutto, per ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale voluti
con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5
giugno 2000 (in questo senso il Messaggio
15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di
modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto
della Commissione della gestione e delle finanze dell’8 giugno 2010 a pagina 1;
per maggiori dettagli e specifiche si veda: Ranzanici,
La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella
collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016, capitolo 14,
p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e
il Parlamento, promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della
RIPAM affine ai criteri scelti dalla Lasp e quindi distanziarsi dal reddito
imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio
per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da
scelte di politica fiscale. D’altro canto l’Esecutivo prima ed il Parlamento
poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui
l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed
alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.
LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le
nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di
concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare
maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i
premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende
però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche
a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa …
nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di
riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata
precedentemente ritenuta.
Il
Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la
LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4.
[p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed
è vincolato in particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo
cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i
premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre
all’obbligo d’informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere
la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori).
Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della
RIPAM, e quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il
diritto cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale
nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e
compete al Cantone non solo fissare le procedure ma decidere il modello da
applicare per pervenire alla riduzione dei premi.
2.2. Il
Cantone accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di
un’istanza scritta accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25
LCAMal) da parte degli assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di
prestazioni complementari all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42
e 43 LCAMal). Per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere
di principio inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale
il sussidio è richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti,
l’aiuto sociale è versato dal 1° gennaio dell’anno di competenza (ed in
costanza delle condizioni per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto
l’anno). Se la domanda è tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre
dell’anno che precede quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli
assicurati in via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello
della presentazione della richiesta.
Per
la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo
della riduzione del premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento.
L'unità di riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a
livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli
minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi,
se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR
qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone
maggiorenni, purché senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale
dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti
del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.
In
Ticino, i concubini costituiscono un'unità di riferimento se la convivenza è
ritenuta stabile (Ranzanici, op.
cit., capitolo 14.6.2.4., p. 378 e ss.). La definizione di convivenza stabile
di partners è data dalla legislazione cantonale in materia di armonizzazione e
coordinamento delle prestazioni sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è
generica su quest’aspetto come lo è la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il
concetto è esplicitato dal regolamento di applicazione della Laps del 17
dicembre 2002 all’art. 2a. In particolare la convivenza è considerata stabile
se, alternativamente: a) vi sono figli in comune; b) la convivenza
procura gli stessi vantaggi di un matrimonio; c) la convivenza è durata
almeno 6 mesi. Basta quindi il realizzarsi di una sola di queste condizioni
per ammettere una stabilità nella convivenza.
Con
pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con
entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha
modificato il RLCAMal prevedendo il nuovo art. 10a secondo cui:
"
La convivenza è considerata
stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un
matrimonio;
c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."
con ripresa dei
concetti già contenuti nel RLaps.
2.3. Ai
sensi dell’art. 49 cpv. 1 LCAMal, nella versione vigente dal 1° gennaio 2012
(simile all’art. 59 cpv. 1 LCAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2011), le riduzioni dei premi indebitamente percepite devono essere restituite
dal beneficiario all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure
all’amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all’assicurato, o
nei casi di perdita del diritto alle prestazioni complementari all’AVS/AI.
L’art. 49 cpv. 2 LCAMal (il cui tenore è simile all’art. 59 cpv. 2 LCAMal in
vigore in precedenza), prevede che alla restituzione e al condono dell’obbligo
di restituzione è applicabile, per analogia, la legge sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000.
2.4. Per
l’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Ai
sensi dell’art. 4 cpv. 1 OPGA se il beneficiario era in buona fede e si trova
in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla
restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Secondo
l’art. 4 cpv. 2 OPGA determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà
è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.
L’art.
4 cpv. 4 OPGA prevede che il condono è concesso su domanda scritta. La domanda,
motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro
30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.
Sul
condono è pronunciata una decisione (art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art.
5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà".
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,
è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
-
l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
-
la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi,
qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere
accordato.
2.5. La giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto
commesso. Il Tribunale federale ha stabilito che la problematica relativa alla
coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro
quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (sentenza 9C_413/2016
del 26 settembre 2016, consid. 3.1; DTF 122 V 221 consid. 3; cfr. anche
sentenza C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr.
4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 =
Pratique VSI 1996 p. 269).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia:
" Nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al giudice
inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle
conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado
dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La
buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è
stata determinata da sua negligenza.
Per
quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27 gennaio
Fatti
2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3;
DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258;
DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73;
DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF
110 V 176, consid. 3c, pag. 180).
2.6. Il
Tribunale federale, con sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in
DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite
indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere
negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello
stato civile fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato.
Colui che si risposa non
può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza
mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del
passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita
sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile
sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo,
già solo a causa del nome, era legato.
L’Alta Corte, con giudizio
9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del
condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che
l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui
esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore,
di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta
alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto di non avere
chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.
In un'altra sentenza P
32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto
del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva
essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui
questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente
della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto
riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico,
sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.
In una sentenza C 70/03
del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un
assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente
un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che
egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi
collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del
caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza
segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del
conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta Corte, visto
l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito
della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece
percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza
lieve.
Al riguardo cfr. pure STF
C 264/05 del 25 gennaio 2006, STF 9C_184/2015 dell’8 maggio 2015 e STF
9C_413/2016 del 26 settembre 2016.
2.7. In
concreto l’amministrazione ha negato la buona fede della ricorrente poiché nel
formulario per la richiesta di riduzione di premio per l’assicurazione malattie
(RIPAM) per l’anno 2012 ha omesso di indicare i dati di __________, con il
quale convive dal 2003 e con il quale ha avuto una figlia nata nel __________.
L’insorgente
sostiene di essere in buona fede poiché nel 2009, quando ha compilato il
formulario per l’inoltro della richiesta di sussidio per il 2010 aveva indicato
quale cognome della figlia “__________” (doc. B). Inoltre nell’indirizzo prestampato
su modulo per la domanda di sussidio LAMal del 2012 figura che l’interessata
abita “__________” e anche nell’indirizzo della tassazione 2009 allegata alla
richiesta di riduzione del premio per l’anno 2012 appare “__________” (allegati
doc. 14/B).
2.8. Questo
Tribunale evidenzia in primo luogo che l’indicazione, nel formulario per la
richiesta di riduzione del premio dell’assicurazione delle cure
medico-sanitarie per il 2010, quale cognome della figlia di “__________” non
può esserle d’aiuto. Infatti nell’ambito del calcolo del diritto al sussidio
per i premi dovuti fino al 31 dicembre 2011 i conviventi, di principio, non
erano considerati come un’unica unità di riferimento. Per cui, una convivenza
non aveva, di norma, alcuna incidenza sul diritto al sussidio (cfr. sentenza
36.2007.96 del 5 settembre 2007, sentenza 36.2006.27 dell’8 maggio 2006,
sentenza 36.2002.84 del 20 novembre 2002 e sentenza 36.98.151 del 27 agosto
1999).
Con
il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una radicale modifica del calcolo dei
sussidi ed è stato introdotto il concetto di unità di riferimento (cfr. consid.
2.1-2.2).
La
Considerandi
modifica è stata esplicitamente citata e messa in evidenzia nel modulo per la
domanda di riduzione del premio LAMal 2012.
In
primo luogo, al punto 1, “dati personali, situazione professionale attuale
dei componenti dell’unità di riferimento”, accanto ai dati della persona
richiedente, era previsto un apposito spazio, di medesima grandezza e che
occupava circa ¾ di pagina, dove indicare i dati del “coniuge/convivente/partner
registrato” (doc. 3).
In
secondo luogo, nelle istruzioni per la compilazione del modulo di richiesta,
l’amministrazione ha esplicitamente reso attenti gli assicurati che “a
partire dall’anno 2012 nel nostro Cantone entrerà in vigore un nuovo sistema
di attribuzione delle riduzioni di premio LAMal che prevede due importanti
cambiamenti: (…) l’introduzione del nuovo concetto di unità di
riferimento” (grassetto e sottolineatura in originale, allegato
doc. 3). Circa l’unità di riferimento le istruzioni prevedono che essa “stabilisce
la cerchia di persone da considerare per il calcolo della riduzione dei premi
ed è costituita: (…) dal partner convivente, se la convivenza è considerata
stabile (…)” (doc. 3).
L’insorgente
ha lasciato in bianco lo spazio riferito all’eventuale convivente, senza
scrivere alcunché (doc. 3) e non ha allegato, come richiesto in calce a pagina
1, copia del certificato di cassa malati e della tessera d’assicurazione
malattie LAMal e della notifica di tassazione IC 2009 del proprio convivente
(cfr. doc. 3).
Certo. Le istruzioni non
precisavano in cosa consiste una convivenza “stabile”. Tuttavia, da una
parte va evidenziato che la ricorrente convive con __________ dal 2003. Per cui
non vi è alcun dubbio che nel 2012 la convivenza fosse da ritenere stabile.
D’altra parte non spettava all’assicurata interpretare lo scopo o l’importanza
delle informazioni espressamente richieste. La formulazione della domanda,
esplicita circa la presenza di un convivente, avrebbe semmai dovuto far
ritenere all’insorgente che tale aspetto aveva un’incidenza sul diritto alla
riduzione del premio e che andava segnalato.
In
caso di dubbio e se avesse ritenuto necessario ottenere ulteriori informazioni,
la ricorrente avrebbe potuto contattare la Cassa, come indicato in fondo alle
istruzioni, alfine di accertare se il suo caso rientrava in quelli previsti
dalla modifica di legge. Tanto più che l’amministrazione ha espressamente reso
attenti tutti gli assicurati della modifica delle norme aggiungendo, nelle
istruzioni, che “è quindi possibile che nel suo caso specifico, rispetto
agli anni scorsi, vi siano delle importanti modifiche con riferimento sia al
diritto che all’importo della riduzione di premio LAMal” (doc. 3, grassetto
in originale; cfr. anche sentenza 36.2017.83-86 del 4 dicembre 2017 e sentenza
36.2018.21
dell’11 giugno 2018). Non va poi dimenticato che con sentenza
36.2016
-125 del 21 febbraio 2017 il TCA, in un caso in cui l’assicurato
sosteneva di non essere al corrente delle norme entrate in vigore nel 2012, ha
già rilevato che “la pubblicazione sul BU delle modifiche legislative è
circostanza che non può essere sfuggita al ricorrente. Le modifiche (e
l’adozione) di norme legali – presunte note (nemo censetur ignorare legis) –
non debbono fare oggetto di informazione individuale al cittadino,
contrariamente a quanto ritiene il ricorrente” (consid. 2.6).
All’insorgente non potevano
pertanto sfuggire le importanti modifiche valide dal 1° gennaio 2012.
La circostanza che sia
nell’indirizzo prestampato sulla richiesta di riduzione del premio LAMal per il
2012.
sia nell’indirizzo della tassazione 2009 della ricorrente allegata alla
domanda figura “__________” non può esserle d’aiuto. Infatti la sola citazione di
una persona nell’indirizzo non poteva far ritenere all’amministrazione la
presenza di una convivenza stabile ritenuto come l’interessata aveva omesso di
compilare lo spazio previsto a questo scopo a pag. 1 del modulo e non aveva
neppure allegato la documentazione richiesta in calce alla medesima pagina e
relativa al proprio convivente. Ciò è avvenuto anche negli anni seguenti, fino
al 2018 (cfr. doc. A).
Il TCA si è del resto già
chinato su una censura simile nella sentenza 36.2016.102 del 14 novembre 2016,
segnatamente al consid. 2.6.3, pag. 13, dove ha evidenziato, pur non decidendo
sulla questione della buona fede (pag. 14, primo paragrafo), che la specifica
richiesta di indicare i dati del convivente “non può essere elusa
semplicemente perché l’assicurato ritiene che l’amministrazione possa accedere
a dati generali dell’amministrazione cantonale o siccome sussiste un recapito
postale di una persona presso un’altra. Questa lettura della realtà
misconosce che la RIPAM costituisce un’amministrazione di massa che non può e
non deve imporre ai preposti funzionari, confrontati con decine di migliaia di
richieste, di andare autonomamente a verificare in dettaglio se un recapito
postale presso una terza persona costituisca una convivenza, come pretende l’assicurata”.
Inoltre
all’insorgente non poteva sfuggire che, nella decisione del 23 novembre 2011,
quali membri dell’unità di riferimento figurano unicamente la medesima
assicurata e sua figlia (doc. 4), ad esclusione del proprio convivente. Ora,
alla luce delle informazioni contenute nel modulo per la richiesta del sussidio
LAMal 2012, l’interessata non poteva, in buona fede, continuare a percepire i
sussidi come in precedenza sulla sola base dei suoi dati e di quelli di sua
figlia senza essersi mai informata presso l’amministrazione per sapere se era
stato preso in considerazione anche il convivente (cfr. sentenza 9C_413/2016
del 26 settembre 2016 e la citata sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012,
pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46).
In queste circostanze,
accertato che l’omissione nel segnalare la convivenza ha avuto un’incidenza
diretta sul calcolo della prestazione e che dunque la ricorrente ha commesso,
perlomeno, una negligenza grave, la buona fede ai sensi dell’art. 25 cpv. 1
LPGA (e 4 OPGA) non può essere riconosciuta (cfr. sentenza 36.2017.83-86 del 4
dicembre 2017 e sentenza 36.2018.21 dell’11 giugno 2018).
Alla luce di quanto sopra
esposto, senza che sia necessario esaminare il requisito della grave
difficoltà, la domanda di condono deve essere respinta.
Di
conseguenza la decisione su reclamo impugnata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti