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Decisione

36.2018.61

Richiesta di rimborso di un bendaggio sulla base dell'EMAP. In assenza di correzione della fattura emessa dal medico non vi sono motivi per dubitare della correttezza della nota d'onorario

12 novembre 2018Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I

bendaggi rimborsabili dall’assicurazione delle cure medico-sanitarie figurano

nel gruppo di prodotti 05. I bendaggi sono prodotti

perlopiù confezionati, che avvolgono parti del corpo o che aderiscono al corpo, e che hanno lo scopo

di comprimere e/o garantire una funzione corporea

(sostenendo, stabilizzando o guidando i movimenti).

I

bendaggi di compressione speciali sono elencati nel gruppo di prodotti 17

(mezzi per la terapia compressiva).

Per

la mano (gruppo 05.07) l’EMAp prevede che l’assicuratore sociale deve rimborsare

i seguenti costi:

05.07.01.00.1 Bendaggio

per l’articolazione a sella del pollice: unità: 1 pezzo, importo massimo fr.

63.00; valido a partire dal 1.1.1999.

05.07.02.00.1 Bendaggio

per il polso senza fissazione del dito: unità: 1 pezzo, importo massimo fr.

22.50, valido a partire dal 1.1.1999.

05.07.03.00.1 Bendaggio

per il polso con fissazione del dito: unità: 1 pezzo, importo massimo fr.

45.00, valido a partire dal 1.1.1999.

05.07.04.00.1 Bendaggio

stabilizzante per il polso con parte per le dita e

per il pollice: unità: 1 pezzo; importo massimo fr. 108.00; valido a partire

dal 1.1.1999.

2.8. Nel

caso di specie il 9 settembre 2014 il dr. med. __________, attivo presso la

Clinica __________, per il trattamento dal 23 aprile 2014 al 6 maggio 2014, ha

emesso una nota d’onorario comprendente la prescrizione, in data 5 maggio 2014,

del bendaggio “Manex Optima Plus”, per un importo di fr. 81.50. Quale

codice lo specialista ha indicato il numero “05.07.03.00.1” (doc. 12),

corrispondente al bendaggio per il polso con fissazione del dito.

L’assicuratore ha rimborsato all’assicurata l’importo di fr. 45 come previsto

al punto 05.07.03.00.1 dell’EMAp.

La

ricorrente sostiene che il dr. med. __________ ha emesso una fattura con un’indicazione

errata, poiché avrebbe dovuto far figurare la posizione 05.07.04.00.1 e

sostiene che ha diritto al rimborso totale di fr. 81.50, poiché l’EMAp prevede

un importo massimo di fr. 108.

Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale

delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio.

Il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle

parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le

apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori

non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che

le parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in

modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Questo principio

non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle

parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). Questo

obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti

si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente

richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti

invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze

dell'assenza di prove.

L'obbligo di

accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle

parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere

della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del

conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che,

ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una

circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

In

concreto l’assicuratore ha informato l’insorgente che se vi fosse stato un errore

nella compilazione della nota d’onorario del 9 settembre 2014, sarebbe spettato

alla ricorrente produrre una fattura rettificata o una conferma del dr. med. __________

secondo cui sarebbe stato indicato un numero errato della posizione 05 dell’EMAp

(cfr. doc. 8).

Nel

caso di specie la ricorrente, la quale evidenzia come non è possibile, malgrado

la richiesta dell’assicuratore, chiedere al dr. med. __________ di rettificare

la fattura, poiché quest’ultimo è andato in pensione (doc. A11; doc. I), non ha

prodotto quanto richiesto, né ha comprovato, perlomeno secondo il principio

della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (STF

9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221;

129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid.

2 pag. 195), che l’indicazione della posizione 05.07.03.00.1 nella nota

d’onorario del 9 settembre 2014 sarebbe frutto di una svista o di un errore ed

andrebbe di conseguenza rettificata.

L’insorgente

non ha chiesto al proprio medico alcuna correzione, né ha prodotto una lettera

dello specialista in cui viene eventualmente confermata l’errata indicazione

della posizione dell’EMAp.

La

fotografia della scatola del bendaggio (cfr. doc. A) prodotta più volte

dall’interessata, non è atta a portare alla correzione dell’indicazione

figurante nella fattura del 9 settembre 2014, poiché non vi figura alcun numero

dell’EMAp e non può supplire la rettifica della fattura emessa dal medico. Del

resto, abbondanzialmente, va evidenziato come la fotografia di cui al doc. A tende

semmai a confermare la correttezza dell’indicazione della posizione n. 05.07.03.00.1

nella nota d’onorario del dr. med. __________ (cfr. www.orthopartner.ch/domains/profishop_ortho-partner_ch/data

/free_docs/ordner_komplett_franz_oP_2017.pdf pag. 96-97; cfr. anche omnimed.ch /epaper/epaper/epaper.pdf;

cfr. anche www.bauerfeind.ch/fileadmin/user_upload/bauerfeind.ch/ Produktkatalog_Orthopaedie_Deutsch.pdf

pag. 52 e 53).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, in assenza di qualsiasi indizio che possa

in qualche modo mettere in dubbio la correttezza della fattura del 9 settembre

2014 del dr. med. __________, questo TCA deve confermare l’agire della Cassa.

2.9. Nei

suoi scritti all’assicuratore, ripresi nel ricorso, la ricorrente accenna al

fatto che “per lo stesso ed identico tutore di cui vi ho trasmesso la

fattura No. 05.2975 in data 7.9.2012 dell’__________ di __________ che mi venne

consegnato il 31.7.2012, unitamente al certificato medico del Dr. med. __________,

il costo era di Fr. 89.40 mi venne da voi rimborsato. Anzi, era molto peggiore

di questo, perché dopo 15 giorno si ruppe addirittura anche la stecca dentro,

perché era addirittura di plastica e non di ferro” (doc. I, pag. 3).

L’insorgente

fa implicitamente valere la sua buona fede.

Per l'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA), che regola la “Informazione e consulenza”:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi

delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono

tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito

ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei

confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o

adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose,

il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne

la tariffa.

3 Se un assicuratore

constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni

di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

L'art. 27

LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere

collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto

soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò

che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C

192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131

V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH

Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306);

E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,

Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);

R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",

2.a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).

Il capoverso 1 dell’art.

27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti

di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su

Considerandi

richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene

fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive,

inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006

consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.= SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002

pag. 194).

Per quanto attiene al

diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che

ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca,

gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007

pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza

dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche

da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA.

Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve

riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre tale diritto non è

limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto

con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a

diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha

richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op.

cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

Riguardo, più

specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni

(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) in una sentenza del 14 settembre 2005

nella causa C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato

ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la

presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe

effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari

dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo

breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2

LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può

pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale

di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza

a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

L’allora TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di

collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se

il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la

verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso affermativo,

l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela

della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Con sentenza C 36/06 del

16.

aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, l’Alta Corte ha stabilito che fintanto

che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in

cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle

prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza

ai sensi dell'art. 27 LPGA.

L’assenza di informazioni

in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla

legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto

un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione

erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto

l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale

non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante

dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo la giurisprudenza

un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare

l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla

legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti

di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria

competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c)

l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza

dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta

egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da

quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro

giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e

rispettivi rinvii).

Questi principi si

applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c)

dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha

avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era

talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza

8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009

consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

In una sentenza

K 107/05 del 25 ottobre 2005, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), dopo aver

rammentato i principi di cui all’art. 9 Cost., ha affermato:

" (…)

3.2

La tutela della buona fede non presuppone

tuttavia sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione sbagliate. Il

diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con

successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento

dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate

aspettative (DTF 111 Ib 124 consid. 4; cfr. pure RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525

consid. 4b). In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente

all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se, nonostante i

dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze

(RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).

(…).

3.4.1

Secondo giurisprudenza, una cassa malati che

si assume - per sbaglio (come lo pretende nel caso di specie (….) ) e per un

certo periodo (tre mesi essendo già stati ritenuti sufficienti [RAMI 1999 no.

KV 97 pag. 526 consid. 5c]) - delle prestazioni (ad es. un medicinale o un

trattamento medico) senza esservi tenuta, fa nascere nell'assicurato

l'aspettativa che queste continueranno ad essergli assegnate anche in futuro.

In questo caso, la cassa non può interrompere l'assunzione delle prestazioni

accordate a torto se l'assicurato, che non era a conoscenza dell'errore e

nemmeno doveva esserlo, fondandosi sul comportamento della cassa ha preso delle

disposizioni non reversibili senza pregiudizio (RAMI 2002 no. KV 230 pag. 473

consid. 5.2.1 e 5.2.2, 1999 no. KV 97 pag. 526 consid. 5b con riferimenti; cfr.

pure la sentenza del 19 novembre 2004 in re M., K 44/03, consid. 5.2). In siffatta evenienza, la buona fede dell'assicurato deve essere tutelata e allo

stesso deve essere assegnato il tempo necessario per adattare e modificare le

proprie disposizioni. Il che significa che una modifica della prassi della

cassa malati può avvenire solo pro futuro (ex nunc), ma non con effetto

retroattivo (RJAM 1980 no. 414 pag. 150).

Per contro, la presente Corte ha rilevato che nel

caso in cui una cassa malati ha assunto per inavvertenza un trattamento medico,

il diritto ad ottenere il rimborso di un trattamento identico resosi necessario

circa un anno dopo in seguito a una ricaduta della malattia dev'essere negato,

l'assunzione del primo trattamento essendo da considerare isolato e non

costituendo una prassi costante della cassa di natura tale da giustificare il

diritto alla tutela della buona fede (RAMI 1999 no. KV 97 pag. 526 consid. 5b

con riferimenti).

3.4.2

Nel caso di specie, oltre ad avere

(integralmente) rimborsato - senza sollevare la benché minima eccezione e in

parte anche nel corso del 2004 (cfr. ad es. la fattura del 9 gennaio 2004

relativa alla terapia del mese precedente) - i trattamenti effettuati da

dicembre 2002 a dicembre 2003, l'assicuratore resistente ha continuato a pagare

anche in seguito le prestazioni per cure e medicinali successivamente

dispensati e chiaramente riferiti alla terapia d'inseminazione artificiale (v.

attestazione 10 gennaio 2005 della Cassa relativa ai rimborsi effettuati dal 1°

gennaio al 31 dicembre 2004 nonché le fatture di riferimento versate agli atti

in sede cantonale). L'assicuratore malattia ha così messo in atto una prassi costante

- e non isolata - tale da fare nascere legittime aspettative negli assicurati e

tale da giustificare la tutela della loro buona fede. Interessati che, dopo

avere asseritamente interpellato l'assicuratore malattia sulle modalità di

copertura della terapia prospettata - circostanza, questa che non ha potuto

essere esclusa -, hanno potuto fare affidamento sulla correttezza dei rimborsi

effettuati anche perché alla luce del testo di ordinanza non proprio di

meridiana chiarezza non potevano essere a conoscenza di un eventuale errore.

La Cassa ha quindi manifestato la chiara intenzione

di interrompere la propria precedente prassi per la prima volta in data 15

settembre 2004 dopo avere ricevuto la fattura dell'Ospedale X.________ relativa

al trattamento dispensato dal 7 gennaio al 19 luglio 2004. Ne discende che,

conformemente ai principi sviluppati nel precedente considerando, il rifiuto di

rimborsare i trattamenti in oggetto poteva correttamente essere pronunciato

solo per il futuro - vale a dire con riferimento ai cicli di terapia che

sarebbero stati e che poi effettivamente sono stati intrapresi dopo il 15

settembre 2004, rispettivamente dopo l'avvenuta conoscenza, da parte degli

insorgenti, della presa di posizione della Cassa - e non anche con effetto

retroattivo, come per contro è stato fatto. Per le prestazioni fornite in

precedenza, la Cassa, indipendentemente da un obbligo sancito dall'OPre, non

poteva infatti negare il rimborso.”

Il concetto è stato

ribadito con sentenza 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009.

Cfr. anche la sentenza

36.2014.60

del 1° dicembre 2014, confermata dalla sentenza 9C_5/2015 del 31

luglio 2015.

2.10

In

concreto dagli atti prodotti dalle parti non emerge che il tutore che la

ricorrente sostiene aver ricevuto il 31 luglio 2012 e che afferma essere stato

integralmente rimborsato dal medesimo assicuratore è lo stesso di quello

ottenuto dal dr. med. __________ il 5 maggio 2014.

La

questione può tuttavia rimanere aperta. Infatti, in ogni caso, nel caso di

specie, a differenza di quanto giudicato da questo Tribunale nella sentenza

36.2015.69

del 2 dicembre 2015, l’eventuale errore nel rimborso della prima prestazione

sarebbe semmai avvenuto in una sola ed isolata occasione, presentatasi oltre un

anno e mezzo prima, e non può pertanto assurgere ad informazione errata che

avrebbe potuto indurre l’interessata a ritenere che in tutti i casi in cui

richiedeva il medesimo bendaggio si sarebbe vista rimborsare l’intero importo

(cfr. sentenza K 107/05 del 25 ottobre 2005: “[…] Per

contro, la presente Corte ha rilevato che nel caso in cui una cassa malati ha

assunto per inavvertenza un trattamento medico, il diritto ad ottenere il

rimborso di un trattamento identico resosi necessario circa un anno dopo in

seguito a una ricaduta della malattia dev'essere negato, l'assunzione del primo

trattamento essendo da considerare isolato e non costituendo una prassi

costante della cassa di natura tale da giustificare il diritto alla tutela

della buona fede (RAMI 1999 no. KV 97 pag. 526 consid. 5b con riferimenti). […]”).

2.11

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va di

conseguenza respinto anche per quanto concerne la richiesta di condannare

l’assicuratore al pagamento di “spese ed interessi al 5% di fr. 300”.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti